1. la normativa sulla trasparenza della banca d`italia

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1. la normativa sulla trasparenza della banca d`italia
1. LA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA DELLA BANCA D’ITALIA
1.1. La riforma della trasparenza bancaria
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GLOSSARIO
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APPROFONDIMENTI
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NORMATIVA
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1.1. LA RIFORMA DELLA TRASPARENZA BANCARIA
Al termine del capitolo sarai in grado di individuare l'ambito applicativo, oggettivo e soggettivo, e
gli obiettivi della nuova disciplina sulla trasparenza bancaria adottata dalla Banca d’Italia con il
provvedimento del 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni.
1.1.1 Il contesto: perché una riforma della trasparenza bancaria?
Come sapete, oggi cominciamo a parlare di trasparenza e di ciò che
prevede la nuova disciplina adottata dalla Banca d’Italia con il
provvedimento del 29 luglio 2009, poi successivamente modificato e
integrato.
Il nostro corso si articola in cinque moduli. Il primo è introduttivo e
riguarda in generale la riforma: i principi su cui si basa la nuova
normativa e cosa cambia rispetto al passato. Il secondo è dedicato
all’informativa precontrattuale, il terzo ai contratti, il quarto alle regole
da applicare in caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
Tratteremo poi in maniera specifica il tema della trasparenza dei servizi
di pagamento nel quinto modulo. Non ci occuperemo invece, in questa
sede, della trasparenza per il credito ai consumatori.
Tutti i giorni voi avete a che fare con la trasparenza, cioè con
quell’insieme di regole finalizzate a porre il cliente in grado di assumere
decisioni consapevoli e informate in merito alle condizioni e ai costi dei
prodotti e dei servizi offerti da banche e intermediari finanziari.
La normativa sulla trasparenza regola le relazioni fra gli intermediari e
la clientela nella fase precontrattuale, al momento della stipula del
contratto e nel corso dello svolgimento del rapporto, fino alla sua
chiusura.
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TRASPARENZA
•
fase precontrattuale
•
stipula del contratto
•
svolgimento del rapporto
•
chiusura del rapporto
La nuova disciplina della Banca d’Italia sostituisce quella del 2003.
Avete osservazioni da fare? Qual è stata la vostra esperienza?
Beh, da addetta alla vendita di una società di mediazione creditizia, la
prima cosa che mi viene in mente è che in questi anni i clienti sono
stati subissati di carte: troppe informazioni! Troppe cose da leggere e
spesso poco comprensibili. Non credo che i clienti si siano mai sentiti
veramente tutelati … difficile confrontare prodotti di banche diverse …
oppure semplicemente aver chiari, prima di firmare il contratto, i costi
dei singoli servizi di ciò che stavano acquistando.
Io sono un agente in attività finanziaria e francamente continuo a
domandarmi fino a che punto però sia utile che mediatori creditizi e
agenti conoscano nel dettaglio le norme sulla trasparenza dei
contratti bancari.
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Io ritengo invece che non si possa sottovalutare il ruolo delle reti di
vendita nel garantire chiarezza e correttezza dei comportamenti.
Sono d’accordo! Già da qualche tempo, la mia banca, io sono
responsabile della rete commerciale, ha introdotto in via di
autoregolamentazione procedure e strumenti pensati proprio per
favorire la trasparenza nelle relazioni con la clientela anche rispetto
all’attività delle reti indirette.
Dal 2003 a oggi poi, molte cose sono cambiate. I nostri prodotti si
sono evoluti e anche le richieste dei clienti non sono più le stesse.
Tutto giustissimo. Considerate inoltre l’entrata in vigore di nuove
normative che, direttamente o indirettamente, impattano con la
disciplina della trasparenza della Banca d’Italia … per esempio, il
decreto legge sull’estinzione anticipata dei mutui e la portabilità dei
finanziamenti, il recepimento della Direttiva comunitaria sul credito ai
consumatori.
Per quanto riguarda il ruolo dei mediatori creditizi e degli agenti, non
potete dimenticare che sono proprio loro ad avere il contatto diretto e
personale con il cliente. Sono quindi loro a dover consegnare e
illustrare la documentazione precontrattuale e contrattuale al cliente.
Il Testo Unico Bancario prevede infatti espressamente che le norme
in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali si applichino
anche all’attività di agenti e mediatori compatibilmente con la loro
funzione.
Insomma, indubbiamente la regolamentazione del 2003 ha
contribuito ad aumentare non solo la chiarezza nelle relazioni con la
clientela ma anche, in generale, la sensibilità dell’opinione pubblica
sul tema dei costi dei servizi bancari.
In effetti però, nel parlare della vostra esperienza operativa dal 2003
a oggi, voi avete implicitamente individuato i motivi principali che
hanno reso necessaria una riforma della trasparenza bancaria.
In sintesi, la disciplina sulla trasparenza è stata aggiornata per
semplificare la documentazione e favorire la comparabilità delle
informazioni, tutelare maggiormente i clienti e tener conto degli ultimi
interventi legislativi.
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•
Semplificazione della documentazione
•
Comparabilità delle informazioni
•
Rafforzamento della tutela della clientela
•
Aggiornamento della normativa
1.1.2 L’applicazione della disciplina
La trasparenza è un requisito essenziale delle relazioni banca - cliente, anche e soprattutto
quando la distribuzione avviene attraverso reti di mediatori o di agenti.
Solo una corretta e trasparente illustrazione dei prodotti e servizi bancari e finanziari infatti
consente ai clienti di assumere decisioni consapevoli e informate in merito alle condizioni e ai
costi di ciò che banche e intermediari finanziari stanno offrendo loro.
Attraverso il rispetto degli obblighi di trasparenza si assicura quindi che il cliente conosca
appieno e in ogni fase del rapporto le condizioni contrattuali ed economiche applicate.
Occorre poi considerare che comportamenti corretti e trasparenti da parte degli intermediari
accrescono la fiducia del pubblico verso il settore finanziario.
Negli ultimi sei anni il contesto normativo ed economico ha subito profonde modifiche tali da
rendere opportuna l’adozione di una nuova disciplina che sostituisca la previgente normativa
emanata dalla Banca d’Italia nel 2003.
Con provvedimento del 29 luglio 2009, la Banca
d’Italia ha adottato la nuova disciplina in materia
di trasparenza delle operazioni e dei servizi
bancari e finanziari – correttezza delle relazioni
tra intermediari e clienti.
Con riferimento all’ambito oggettivo, la normativa in
materia di trasparenza e correttezza si applica a
tutte le operazioni e a tutti i servizi aventi natura
bancaria e finanziaria offerti dagli intermediari,
anche se prestati fuori sede o attraverso tecniche
di comunicazione a distanza.
Nel febbraio del 2011, a seguito della riforma del
titolo VI, capo II del TUB, la Banca d’Italia ha
emanato anche le nuove disposizioni inerenti la
trasparenza dei contratti di credito ai consumatori.
La disciplina sulla trasparenza non si applica ai servizi e alle attività di investimento definiti
dal testo unico della finanza (d. lgs. 58/1998 - TUF), al collocamento di prodotti finanziari
aventi finalità di investimento quali, per esempio, obbligazioni e altri titoli di debito, certificati di
deposito consistenti in strumenti finanziari, contratti derivati, pronti contro termine. In tal caso
infatti, trova applicazione la normativa dettata dal TUF. Nel caso di prodotti composti, per
capire quale normativa applicare, è necessario individuarne la finalità (di finanziamento o
d’investimento), esclusiva o prevalente. La disciplina sulla trasparenza
non si applica, in particolare, nel caso di prodotti composti con finalità esclusiva o
prevalente di investimento.
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In relazione all’ambito soggettivo, le nuove disposizioni di trasparenza (Sezioni da I a V e X) si
applicano:
• alle banche autorizzate in Italia e alle banche comunitarie;
• agli intermediari finanziari iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 del TUB
vigente al 4 settembre 2010;
• ai confidi iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107 del TUB vigente al 4 settembre
2010;
• agli istituti di moneta elettronica (Imel) autorizzati in Italia e comunitari;
• a Poste Italiane s.p.a., limitatamente alle attività di bancoposta.
La disciplina in materia di requisiti organizzativi contenuta nel provvedimento della Banca
d’Italia (Sezione XI) si applica, limitatamente alle disposizioni in materia di procedure interne,
alle banche autorizzate in Italia, alle succursali italiane di banche comunitarie, a Poste Italiane
s.p.a. per le attività di bancoposta, agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale
previsto dall’art. 107 del TUB (ivi inclusi i confidi iscritti in tale elenco), agli istituti di moneta
elettronica italiani e alle succursali italiane di istituti di moneta elettronica comunitari, agli istituti
di pagamento autorizzati in Italia.
La disciplina sui reclami si applica anche agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale
previsto dall’art. 106 del TUB (inclusi i confidi iscritti nell’apposita sezione di tale elenco).
Per i cambiavalute, in ragione della loro attività, è prevista un’applicazione semplificata della
normativa della Banca d’Italia (Sezione IX); a questi soggetti si applicano inoltre le disposizioni
di carattere generale (Sezione I) e quelle sui controlli (Sezione X). Per i mediatori creditizi,
per i quali è prevista l’applicazione della sola disciplina sui controlli (Sezione X), continua a
valere il provvedimento UIC del 29 aprile 2005 (Istruzioni per i mediatori creditizi). Ai prestatori
di servizi di pagamento si applica una specifica normativa (Sezione VI e le altre disposizioni
ivi richiamate).
1.1.3 Cosa cambia in materia di trasparenza
Vediamo quali sono, nel dettaglio, gli obiettivi della revisione della disciplina secondaria della
trasparenza.
Innalzamento del
livello di tutela della
clientela
L’innalzamento del livello di tutela della clientela è perseguito
attraverso un’accentuata semplificazione dei documenti di
trasparenza, la comparabilità delle offerte degli intermediari e
l’utilizzo diffuso di indicatori sintetici di costo.
Comparabilità di
prodotti e servizi
La comparabilità dei prodotti e servizi forniti dagli intermediari è
perseguita attraverso un’estesa standardizzazione e una
completa confrontabilità delle informazioni rese attraverso la
documentazione di trasparenza.
Aggiornamento della
normativa in materia
di trasparenza
Nell’aggiornare la normativa in materia di trasparenza si è tenuto
conto dei provvedimenti normativi adottati a partire dal 2003.
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Per realizzare gli obiettivi della riforma, sono state introdotte alcune significative novità rispetto
alla disciplina previgente.
Introduzione di
categorie di
clientela
Disciplina del 2009 - introduzione di definizioni e categorie di
clientela, quali “clientela (o cliente) al dettaglio”, “consumatore”,
“cliente”.
Disciplina del 2003 - nessuna distinzione per categoria nell’ambito
della definizione della clientela. Si considerava cliente infatti
“qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un
rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la
banca” .
Previsione di
standard
redazionali
Disciplina del 2009 - previsione di standard minimi e generali di
redazione, impaginazione e struttura dei documenti di trasparenza.
Disciplina del 2003 - nessuna indicazione in merito a standard
minimi e generali di redazione, impaginazione e struttura dei
documenti di trasparenza, fermo restando però il principio generale
secondo cui le informazioni devono essere rese al cliente con
modalità adeguate alla forma di comunicazione utilizzata, in modo
chiaro ed esauriente, avuto anche riguardo alle caratteristiche dei
prodotti e dei servizi.
Semplificazione
della
documentazione
Disciplina del 2009 - semplificazione della documentazione che gli
intermediari pongono a disposizione del pubblico, sia per ridurre i
costi sia per rendere l’informativa più chiara e comprensibile. La
prassi applicativa riferita alla disciplina previgente aveva infatti
mostrato un eccesso di informazione e di documenti cartacei forniti
dagli intermediari ai clienti.
Disciplina del 2003 - documentazione, sebbene completa nei
contenuti, a volte di difficile comprensione per il cliente a causa di
contenuti tecnici e complessi e di un linguaggio e una formulazione
poco chiari.
Standardizzazione
dei documenti
Disciplina del 2009 - standardizzazione di alcuni documenti di
trasparenza quali il Documento generale sui principali diritti del
cliente e, per i conti correnti e i mutui ipotecari offerti ai consumatori,
le Guide e il foglio informativo.
Disciplina del 2003 - nessuna previsione di modelli standard.
Predisposizione di
Guide dei prodotti
e servizi più diffusi
Disciplina del 2009 - predisposizione di Guide dei prodotti e
servizi più diffusi (conto corrente e mutui ipotecari offerti destinati
ai consumatori, nonché l’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario).
Disciplina del 2003 - nessuna previsione di predisposizione da
parte dell’intermediario di Guide in relazione a prodotti o servizi.
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Standardizzazione
di prodotto
Disciplina del 2009 - possibilità (non obbligo) per gli intermediari di
offrire un “conto corrente semplice” destinato a fasce di clientela con
esigenze finanziarie elementari e con caratteristiche
standardizzate in termini di servizi minimi e di tariffazione flat.
Disciplina del 2003 - nessuna previsione della possibilità per gli
intermediari di predisporre un conto corrente semplice.
ISC per i prodotti
destinati al cliente
al dettaglio
Disciplina del 2009 - introduzione dell’indicatore sintetico di
costo anche per il conto corrente offerto ai consumatori e le
aperture di credito offerte alla clientela al dettaglio.
Disciplina del 2003 - previsione dell’indicatore sintetico di costo
solo per i finanziamenti.
Estratto conto
annuale
Disciplina del 2009 - previsione di un estratto conto annuale con
l’indicazione omnicomprensiva di tutte le spese sostenute nel corso
dell’anno dal cliente al dettaglio per particolari tipologie di rapporti
(conto corrente).
Disciplina del 2003 - nessuna previsione in merito alla
predisposizione di un estratto conto annuale con l’indicazione
omnicomprensiva di tutte le spese sostenute nel corso dell’anno.
Diritto di scelta del
canale per le
comunicazioni
periodiche
Disciplina del 2009 - introduzione del diritto del cliente di scegliere,
al momento della conclusione del contratto, se intende ricevere le
comunicazioni periodiche in via telematica o cartacea,
prendendo visione dei relativi costi.
Disciplina del 2003 - nessuna previsione del diritto del cliente (e di
un obbligo dell’intermediario) di scegliere, al momento della
conclusione del contratto, il canale per le comunicazioni periodiche.
Gratuità della
consegna di copia
del contratto
Disciplina del 2009 - previsione della gratuità della consegna di
copia del contratto, a eccezione dei casi tassativamente previsti, in
fase pre-contrattuale e abolizione dell’attestazione con la quale il
cliente dichiarava, in calce al contratto, se intendeva o no avvalersi
del diritto di ottenere copia del testo contrattuale.
Disciplina del 2003 - previsione della possibilità di subordinare la
consegna della copia del contratto in fase pre-contrattuale al
pagamento del rimborso delle spese e di un’apposita attestazione in
cui il cliente dichiarava, in calce al contratto, se intendeva o no
avvalersi del diritto in questione.
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Predisposizione di
una disciplina sulla
commercializzazione
a distanza
Disciplina del 2009 - predisposizione di una compiuta e
organica disciplina (Sezione V) della commercializzazione di
prodotti e dei servizi bancari e finanziari mediante tecniche di
comunicazione a distanza.
Disciplina del 2003 - nessuna sezione specifica riguardante le
tecniche di comunicazione a distanza, ma solo brevi riferimenti
nella disciplina riguardante la fase pre-contrattuale, contrattuale e
di comunicazioni periodiche alla clientela.
Previsione di una
specifica disciplina
sull’organizzazione e
sui controlli
Disciplina del 2009 - previsione di una specifica disciplina
sull’organizzazione (Sezione XI) e sui controlli (Sezione X).
Disciplina del 2003 - nessuna disciplina specifica
sull’organizzazione e previsione di una specifica disciplina
dedicata ai controlli.
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GLOSSARIO
Addebito diretto
Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, servizio di pagamento per
l’addebito del conto di pagamento di un pagatore in base al quale un’operazione di pagamento
è disposta dal beneficiario in conformità al consenso dato dal pagatore al beneficiario, al
prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del
pagatore medesimo.
Area unica dei pagamenti
L’insieme dei paesi aderenti al processo di integrazione dei servizi di pagamento in euro
secondo regole e standard definiti in appositi accordi.
Beneficiario
Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, persona fisica o giuridica
prevista quale destinataria dei fondi oggetto dell’operazione di pagamento.
Cliente
(argomento trattato a pagina 6 della dispensa)
Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29
luglio 2009, qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto
contrattuale o che intende entrare in relazione con l’intermediario. Non rientrano nella di cliente
i seguenti soggetti: banche, società finanziarie, istituti di moneta elettronica (IMEL), imprese di
assicurazione, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio (fondi
comuni di investimento e SICAV), società di gestione del risparmio (SGR), società di gestione
accentrata di strumenti finanziari, fondi pensione, Poste Italiane s.p.a., Cassa Depositi e
Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria, società
appartenenti al medesimo gruppo bancario dell’intermediario, società che controllano
l’intermediario, che sono da questo controllate ovvero che sono sottoposte a comune controllo.
Cliente al dettaglio
(argomento trattato a pagina 6 della dispensa)
Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29
luglio 2009, i consumatori, le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale,
gli enti senza finalità di lucro e le imprese che occupano meno di 10 addetti e realizzano un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)
Organismo cui spetta l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio. è composto
dal ministro dell’Economia e delle finanze, che lo presiede, dal ministro del Commercio con
l’estero, dal ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali, dal ministro dello Sviluppo
economico, dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e dal ministro per le Politiche
europee. Alle sedute partecipa, senza diritto di voto, il governatore della Banca d’Italia. In
relazione alla trattazione di argomenti attinenti alle rispettive competenze, il presidente può
invitare a prendere parte a singole riunioni del comitato, ai fini consultivi, altri ministri o i
presidenti di altre autorità di vigilanza.
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Consorzio di garanzia collettiva fidi (confidi)
(argomento trattato a pagina 5 della dispensa)
Consorzio con attività esterna, società cooperativa, società consortile per azioni, a
responsabilità limitata o cooperativa, che utilizza le risorse provenienti, in tutto o in parte, dalle
imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte
a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore
finanziario. I confidi sono costituiti da piccole medie imprese industriali, commerciali, turistiche
e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
Consumatore
(argomento trattato a pagina 6 della dispensa)
Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29
luglio 2009, la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale,
commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Contratto quadro
Contratto che disciplina la futura esecuzione di operazioni di pagamento singole e ricorrenti e
che può dettare gli obblighi e le condizioni che le parti devono rispettare per l’apertura e la
gestione di un conto di pagamento.
Identificativo unico
Combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento (cioè
l’intermediario) indica all’utilizzatore di servizi di pagamento (cioè il cliente) e che l’utilizzatore
deve fornire al proprio prestatore di servizi di pagamento per identificare con chiarezza l’altro
utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l’esecuzione di
un’operazione di pagamento. In assenza di un conto di pagamento, l’identificativo unico
identifica solo l’utilizzatore del servizio di pagamento.
Indicatore sintetico di costo (ISC)
(argomento trattato a pagina 5 della dispensa)
Misura sintetica del costo totale di un’operazione di natura bancaria o finanziaria che consente
ai clienti una più rapida e agevole comparabilità del costo complessivo di diverse operazioni.
Per i mutui, le anticipazioni bancarie, i contratti riconducibili alla categoria “altri finanziamenti” e
le aperture di credito in conto corrente offerte ai clienti al dettaglio, l’ISC è denominato “Tasso
annuo effettivo globale” (TAEG) ed è calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia
di credito per i consumatori, secondo quanto previsto dagli Allegati 5B (per le aperture di
credito in conto corrente) e 5C (per i finanziamenti diversi dalle aperture di credito in conto
corrente).
Intermediario committente
Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29
luglio 2009, l’intermediario per conto del quale è svolta un’offerta fuori sede.
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Locale aperto al pubblico (o dipendenza)
Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29
luglio 2009, la succursale dell’intermediario (come definita per le banche al titolo III, capitolo 2,
delle Istruzioni di vigilanza per le banche) e qualunque locale adibito al ricevimento del
pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l’accesso è sottoposto a forme
di controllo.
Micro-impresa
Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, impresa che, al momento
della conclusione di un contratto per la prestazione di servizi di pagamento, occupa meno di 10
persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2
milioni di euro o possiede i requisiti individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 84,
lettera b), della direttiva 2007/64/CE.
Nullità
Una delle forme che può assumere l’invalidità di un negozio giuridico. La nullità di un negozio
giuridico determina l’inidoneità dello stesso a produrre in alcun modo gli effetti suoi propri.
Le cause che determinano la nullità di un negozio sono:
• la mancanza di uno degli elementi essenziali indicati (accordo, causa, oggetto, forma
prescritta dalla legge a pena di nullità);
• l’illiceità della causa;
• l’illiceità dei motivi ex art. 1345 del Codice civile;
• l’impossibilità, illiceità, indeterminatezza e indeterminabilità dell’oggetto;
• la contrarietà a norme imperative;
• altri casi stabiliti dalla legge.
La nullità si dice “relativa” quando può essere fatta valere solo da una delle parti del contratto.
Nuovo Accordo di Basilea
International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards - A Revised
Framework, detto Basilea II. Versione riveduta dell’Accordo di Basilea sul capitale del 1988,
pubblicata nel mese di giugno 2004 dal Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria. La
revisione delle regole di adeguatezza patrimoniale per le banche si caratterizza, rispetto
all’Accordo originale, per la presenza di un requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo
e, in generale, per un impianto volto ad assicurare una misurazione più accurata dei rischi e
una loro copertura più ampia, in linea con le prassi maggiormente evolute di autocontrollo
interno.
Offerta fuori sede
Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29
luglio 2009, l’offerta (cioè la promozione e il collocamento di operazioni e servizi bancari e
finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell’intermediario.
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Operazione di pagamento
Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, attività, posta in essere dal
pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da
eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario.
Ordine di pagamento
Qualsiasi istruzione data da un pagatore o da un beneficiario al proprio prestatore di servizi di
pagamento con la quale è chiesta l’esecuzione di un’operazione di pagamento.
Pagatore
Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, persona fisica o giuridica
detentrice di un conto di pagamento che autorizza l’ordine di pagamento a partire da detto
conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona fisica o giuridica che
dà l’ordine di pagamento.
Prestatore di servizi di pagamento
(argomento trattato a pagina 5 della dispensa)
Ai fini della disciplina della trasparenza dei servizi di pagamento, uno dei seguenti organismi:
istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento nonché, quando prestano servizi di
pagamento, banche, Poste Italiane s.p.a., la Banca centrale europea e le banche centrali
nazionali se non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche
amministrazioni statali, regionali e locali se non agiscono in veste di autorità pubbliche.
Principio di proporzionalità
In virtù del principio di proporzionalità le informazioni fornite dalla banca sono rese al cliente
tenendo conto delle caratteristiche dei rapporti e dei destinatari.
Di conseguenza, il provvedimento di Banca d’Italia del 29 luglio 2009 prevede una
diversificazione degli obblighi di trasparenza secondo le diverse fasce di clientela e le
caratteristiche dei servizi.
Reclamo
(argomento trattato a pagina 5 della dispensa)
Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29
luglio 2009, ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (per
esempio, lettera, fax, e-mail) all’intermediario un suo comportamento o una sua omissione.
Rinvio agli usi
Clausola contrattuale che, per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e
condizione praticati richiama, anziché parametri fissi, condizioni usualmente praticate dalle
aziende di credito sulla piazza.
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Rischio di non conformità
Rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni
di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge o di regolamenti)
ovvero di autoregolamentazione (statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina).
Rischio di reputazione
Rischio derivante dalla possibilità che un’errata comprensione delle caratteristiche delle
operazioni e dei rischi delle attività intraprese determini un deterioramento dell’immagine
presso il pubblico, tale da ledere la capacità della banca di mantenere una soddisfacente
posizione competitiva.
Rischio legale
Anche identificato come rischio regolamentare. Rischio derivante dalla possibilità che si
verifichino perdite causate dalla violazione di norme, regolamenti o prassi di mercato. Il rischio
legale rientra nella categoria dei rischi operativi.
Servizi accessori
Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29
luglio 2009, servizi offerti, gratuitamente o a pagamento, insieme a un servizio principale, su
base obbligatoria o facoltativa, anche se non strettamente connessi con esso (per esempio,
contratti di assicurazione, convenzioni con soggetti esterni ecc.).
Strumento di pagamento
Qualsiasi dispositivo personalizzato e/o insieme di procedure concordate tra l’utilizzatore
(cliente) e il prestatore di servizi di pagamento (intermediario) e di cui l’utilizzatore di servizi di
pagamento si avvale per impartire un ordine di pagamento.
Supporto durevole
Ai fini della disciplina della trasparenza adottata da Banca d’Italia con provvedimento del 29
luglio 2009, qualsiasi strumento che permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui
personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un
periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate e che consenta la riproduzione immutata
delle informazioni memorizzate.
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Tasso annuo effettivo globale (TAEG)
Indicazione del costo totale del credito, espresso in percentuale, calcolata su base annua. Il
TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi dovuti agli
intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore
deve sostenere in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza,
escluse le spese notarili. Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza,
relativi ai servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il
credito o per ottenerlo alle condizioni offerte.
Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse:
• le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno
qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora;
• le spese, diverse dal prezzo di acquisto, che competono al consumatore all’atto
dell’acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite
pagamenti in contanti o a credito.
Il provvedimento di Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni
prevede che il TAEG relativo ai mutui, alle anticipazioni bancarie, ai contratti riconducibili alla
categoria “altri finanziamenti” e alle aperture di credito in conto corrente offerte ai clienti al
dettaglio sia calcolato come il TAEG previsto dalla disciplina in materia di credito per i
consumatori, secondo quanto previsto dagli Allegati 5B (per le aperture di credito in conto
corrente) e 5C (per i finanziamenti diversi dalle aperture di credito in conto corrente).
Tasso d’interesse di riferimento
Tasso d’interesse che è utilizzato come base per calcolare l’interesse da applicare e che
proviene da una fonte accessibile al pubblico che può essere verificata da entrambe le parti di
un contratto relativo a servizi di pagamento.
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APPROFONDIMENTI
Le fonti normative della trasparenza bancaria
(argomento trattato a pagina 4 della dispensa)
La trasparenza bancaria è regolata da una serie di disposizioni normative. La disciplina di base
della trasparenza è formulata nei seguenti provvedimenti:
• titolo VI del d.lgs. 385/1993 (il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB),
come modificato dal d.lgs. 141/2010;
• provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009, come successivamente modificato
e integrato.
Il titolo VI del TUB individua le regole in tema di trasparenza e conferisce poteri attuativi agli
organi di vigilanza - Banca d’Italia, Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio
(CICR) e Ministro dell’Economia e delle Finanze - nei confronti delle banche e degli intermediari
finanziari. Gli artt. 53, comma 1, lett. d), 67, comma 1, lett. d), 108, comma 1 del TUB inoltre
prevedono che la Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, emani disposizioni di
carattere generale aventi a oggetto l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni
delle banche, dei gruppi bancari e degli intermediari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107 del
TUB vigente al 4 settembre 2010.
Tra le fonti normative della trasparenza devono essere considerate anche le seguenti
deliberazioni del CICR:
• 2 agosto 1996, recante attuazione dell’art. 53, comma 1, lett. d) del TUB in materia di
organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni delle banche, come modificata
dalla deliberazione del 23 marzo 2004;
• 9 febbraio 2000, recante “Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi
scaduti nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria e finanziaria”
(Allegato B);
• 9 febbraio 2000, recante “Credito fondiario. Disciplina dell’estinzione anticipata dei mutui”
(Allegato C);
• 25 luglio 2000, in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli
intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB vigente al 4
settembre 2010;
• 4 marzo 2003, recante “Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari” (così come modificato dal decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze del 3 febbraio 2011);
• 29 luglio 2008, recante “Disciplina dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
con la clientela ai sensi dell’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni”;
• 3 febbraio 2011, recante “Disposizioni sul credito ai consumatori e modifiche alla
deliberazione del 4 marzo 2003 in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari”.
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I servizi e le attività di investimento definiti dal TUF
(argomento trattato a pagina 4 della dispensa)
L’art. 1, comma 5, del testo unico della finanza (d.lgs. 58/1998 - TUF) definisce “servizi e attività
di investimento” i seguenti prodotti quando hanno a oggetto strumenti finanziari:
a) negoziazione per conto proprio;
b) esecuzione di ordini per conto dei clienti;
c) sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia
nei confronti dell’emittente;
c bis) collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti
dell’emittente;
d) gestione di portafogli;
e) ricezione e trasmissione di ordini;
f) consulenza in materia di investimenti;
g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
I prodotti finanziari definiti dal TUF
(argomento trattato a pagina 4 della dispensa)
L’art. 1, comma 1, lett. u) del Testo Unico della Finanza (d.lgs. 58/1998 - TUF) definisce “prodotti
finanziari” gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non
costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti
finanziari.
Ai depositi, ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati
nel mercato monetario si applicano le nuove Istruzioni di vigilanza.
L’applicazione della disciplina sulla trasparenza ai prodotti composti
(argomento trattato a pagina 4 della dispensa)
Nel caso dei c.d. prodotti composti, cioè dei prodotti aventi componenti molteplici riconducibili
sia alla disciplina dei servizi e operazioni contenuta nel testo unico bancario (d.lgs. 385/1993 TUB) sia a quella dei servizi e operazioni contenuta nel testo unico della finanza (d.lgs. 58/1998 TUF) o nel Codice delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005 - CAP), è necessario individuare
quale sia la finalità esclusiva o prevalente del prodotto.
In particolare, si applica la disciplina in materia di trasparenza adottata da Banca d’Italia:
1. all’intero prodotto se questo ha finalità, esclusive o preponderanti, riconducibili a quelle di
servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del TUB (per esempio, finalità di
finanziamento, di gestione della liquidità ecc.);
2. alle sole componenti riconducibili ai servizi o operazioni disciplinati ai sensi del titolo VI del
TUB negli altri casi.
In caso di prodotti composti la cui finalità esclusiva o preponderante sia di investimento, si
applicano le disposizioni del TUF sia al prodotto nel suo complesso sia alle sue singole
componenti, a meno che queste non costituiscano un’operazione di credito al consumo
(alle quali si applica quanto previsto dal provvedimento della Banca d’Italia).
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L’albo degli intermediari finanziari
(argomento trattato a pagina 5 della dispensa)
Il d.lgs. 13 agosto 2010, n. 141 ha apportato delle modifiche alla disciplina dei soggetti operanti
nel settore finanziario. In particolare, ha previsto l’istituzione di un unico albo degli intermediari
finanziari tenuto dalla Banca d’Italia (art. 106 del TUB). Tutti gli intermediari finanziari dunque
saranno vigilati, scomparendo la distinzione prevista dai vecchi articoli 106 e 107 del Testo unico
bancario.
L’iscrizione nell’albo è subordinata all’entrata in vigore delle disposizioni attuative che, secondo
quanto disposto dall’art. 10, comma 3 del d. lgs. 141/2010, devono essere adottate a più tardi
entro il 31 dicembre 2011.
Le principali innovazioni normative dal 2003 a oggi
(argomento trattato a pagina 5 della dispensa)
Dal 2003 a oggi sono entrate in vigore alcune normative aventi impatti diretti o indiretti sulla
trasparenza di competenza della Banca d’Italia. In particolare, prevedono espressamente
poteri di intervento della Banca d’Italia i seguenti interventi legislativi:
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disciplina sul commercio elettronico (d.lgs. 70/2003);
commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (d.lgs. 190/2005,
confluito nel Codice del consumo);
ius variandi (art. 118 del TUB) e divieto di richiedere ai clienti penali o altre spese in
occasione del recesso da un contratto a tempo indeterminato (art. 120 bis del TUB);
mutui indicizzati al tasso BCE (art. 2 del d.l. 185/2008 convertito con modificazioni nella l.
2/2009);
disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di
operazioni e servizi bancari e finanziari (provvedimento della Banca d’Italia del 18 giugno
2009).
Altre innovazioni normative riguardano:
•
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il valore legale del documento informatico (d.lgs. 82/2005: c.d. Codice
dell’amministrazione digitale);
il campo di applicazione del titolo VI del TUB (d.lgs. 141/2010);
l’estinzione anticipata dei mutui immobiliari, la surrogazione e la portabilità dei
finanziamenti (artt. 120 ter e 120 quater del TUB);
i mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, la commissione di massimo
scoperto e la remunerazione dell’affidamento (artt. 2 e 2 bis del d.l. 185/2008 convertito
con modificazioni nella l. 2/2009);
il contenimento del costo delle condizioni bancarie (art. 2 del d.l. 78/2009 convertito con
modificazioni nella l. 102/2009).
A queste si aggiungono:
•
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il d.lgs. 11/2010 che recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva 2007/64/CE sui servizi di
pagamento (c.d. PSD);
il d.lgs. 141/2010 che recepisce nel nostro ordinamento la direttiva 2008/48/CE sul
credito ai consumatori.
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NORMATIVA
•
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, titolo V. Soggetti operanti nel settore finanziario, art. 106. Albo degli intermediari
finanziari
•
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, titolo VI. Trasparenza delle condizioni contrattuali
•
Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza
delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009
•
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, decreto n. 117 del 3 febbraio 2011
•
Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza
delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 1
•
Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza
delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 2
•
Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza
delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 3
•
Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza
delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 4A
•
Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza
delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 4B
•
Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza
delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Allegato 6
•
Banca d’Italia, Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari – Correttezza
delle relazioni tra intermediari e clienti, 29 luglio 2009, Provvedimento della Banca d’Italia sul
Conto corrente semplice
•
Provvedimento dell’Ufficio Italiano dei Cambi - 29/04/2005, n. 18044
•
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, Deliberazione del 29 luglio 2008
relativa ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela
•
Banca d’Italia, Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in
materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, 18 giugno 2009
•
Ministero dello Sviluppo Economico, nota del 21 febbraio 2007, Chiarimenti in merito
all’applicazione dell’art. 10 della legge 4 agosto 2006, n. 248
•
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell’amministrazione digitale, capo VII, art.
71. Regole tecniche
•
Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, parte III,
titolo III, capo I, sezione IV-bis. Commercializzazione a distanza di servizi
finanziari ai consumatori
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