Il lavoro accessorio: la nuova disciplina
Transcript
Il lavoro accessorio: la nuova disciplina
Il lavoro accessorio: la nuova disciplina • Art. 70 D. Lgs. 276/2003 nuovo testo, sostituito dall’art. 1 della Legge 92/2012 • Compensi non superiori ad € 5.000,00 netti per anno solare (limite complessivo) e ad € 2.000,00 netti per ogni singolo committente • Compenso non superiore ad € 3.000,00 per i lavoratori in Cigs o in mobilità Il lavoro accessorio: la nuova disciplina (2) • Estensione a qualsiasi attività prestata a favore di committenti imprenditori commerciali o professionisti • In agricoltura: attività lavorative di carattere stagionale effettuate da pensionati o da giovani studenti con meno di 25 anni di età • Buoni lavoro orari datati e numerati progressivamente (10,00 € lordi importo minimo orario) Il contratto di associazione in partecipazione (artt. 2549-2554 Codice Civile) • • • • • • • • • Contratto tipico Due soggetti: associante e associato Gestione dell’attività da parte dell’associante Assenza di subordinazione dell’associato Apporto dell’associato (patrimoniale e/o personale) Partecipazione agli utili da parte dell’associato Responsabilità verso i terzi dell’associante Consegna all’associato del rendiconto Il limite massimo di tre associati per azienda Il rapporto di associazione in partecipazione Scopo del contratto - - Collaborazione tra i due contraenti Compimento di un affare o di un’attività economica avente scopo di lucro Per l’associato partecipazione agli utili di esercizio Caratteristiche del vincolo - - Non necessaria la fissazione di un termine di durata Assenza di vincolo di dipendenza dell’associato rispetto all’associante Divieto di partecipazione dell’associato alle perdite in misura superiore al suo apporto Volontariato e lavoro subordinato • Legge n. 266/1991 (legge-quadro volontariato) • Incompatibilità tra qualità di volontario e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo • Se risulta che un presunto volontario è in realtà un soggetto assunto e retribuito da una associazione di (presunto) volontariato, non sarà applicabile la disciplina sul volontariato ma la normale disciplina giuslavoristica.