sistemi di videosorveglianza sul posto di lavoro, in

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SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL POSTO DI LAVORO, IN CONDOMINIO E
USO WEB CAM NEGLI ASILI NIDO
d) STOP ALLE TELECAMERE OCCULTE SUL POSTO DI LAVORO
Stop alle telecamere occulte sul posto di lavoro. Il Garante per la privacy ha vietato alla società
editrice di un quotidiano del sud il trattamento dei dati personali effettuato attraverso apparati di ripresa
installati in modo occulto presso la propria sede.
Dagli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza su mandato del Garante, è emerso che quindici
delle diciannove telecamere di cui è composto l'impianto di videosorveglianza erano state nascoste in
rilevatori di fumo o in lampade di allarme, all'insaputa dei lavoratori, ai quali non era stata
fornita alcuna informativa sulla presenza dell'impianto, né individualizzata, né semplificata (ad
es. cartelli visibili, collocati prima del raggio di azione delle telecamere). Le uniche
informazioni, peraltro insufficienti, erano scritte su un cartello di piccole dimensioni (15x15
cm), affisso a tre metri di altezza nell'ingresso del luogo di lavoro.
Nel disporre il divieto [doc. web n. 2439178], il Garante ha ritenuto che la società abbia operato un illecito
trattamento di dati personali, avendo agito in violazione del diritto alla riservatezza e della
dignità dei lavoratori, nonché delle norme che ne vietano il controllo a distanza. L'impianto,
infatti, oltre a violare le norme del Codice privacy, era stato attivato senza rispettare quanto
previsto dallo Statuto dei lavoratori (accordo con i sindacati o autorizzazione al Ministero del
lavoro).
A seguito dell'intervento del Garante, la società non potrà più utilizzare i dati raccolti e dovrà limitarsi alla
loro conservazione per consentire un'eventuale attività di accertamento da parte delle autorità competenti.
Il Garante, inoltre, avendo rilevato anche irregolarità nella raccolta dei dati personali degli abbonati alla
testata giornalistica, ha prescritto alla società di riformulare la modulistica cartacea e quella online, inserendo
tutte le informazioni sull'uso dei dati necessarie per renderla conforme alla normativa.
Fonte: Newsletter Garante Privacy N. 373 del 24 maggio 2013
e) RIFORMA DEL CONDOMINIO: SÌ ALLA VIDEOSORVEGLIANZA, MA NEL RISPETTO DELLE
REGOLE
Dopo anni di incertezze normative e lacune giurisprudenziali finalmente il legislatore fa chiarezza sulla
spinosa questione della videosorveglianza in ambito condominiale. Il nuovo articolo 1122 ter del Codice Civile
pone fine agli annosi dubbi interpretativi oscillanti tra la posizione di chi sosteneva la necessità di un
consenso unanime tra gli abitanti del condominio e quelli che abbracciavano la tesi della “maggioranza
qualificata” in merito alla possibilità di installare sistemi di videoripresa.
Cercando di far luce su aspetti rimasti sinora in ombra, la legge di riforma fa della semplicità la propria cifra
caratterizzante e affrontando senza indugi l’argomento ha stabilito che è sufficiente la maggioranza
degli intervenuti che rappresentino almeno la metà dei millesimi (articolo 1136, comma 2 del
Codice Civile) per decidere l’installazione di “guardiani elettronici” sulle parti comuni
dell’edificio.
Quanto disposto conferma la volontà di rispettare quanto prevsito dal Codice della privacy –d.lgs. 196/2003e di integrare, piuttosto che modificare o abrogare la normativa precedente.
Le nuove regole confermano la linea adottata in passato: le aree sorvegliate dovranno essere popolate
con appositi cartelli atti a segnalare alle persone di passaggio la presenza degli impianti, visibili
anche di notte qualora l’impianto fosse attivo durante l’orario notturno. Nel caso in cui il
sistema di videoripresa sia in collegamento con le forze dell’ordine è necessario posizionare un
apposito cartello che segnali tale informazione. La normativa prevede inoltre che la
conservazione delle immagini sia consentita per un periodo limitato: 24 ore è il tempo massimo
consentito per la conservazione, a meno che non sorgano esigenze specifiche di prolungamento
della conservazione, a fronte di indagini della polizia o di natura giudiziaria.
Sul fronte delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto di tali prescrizioni, la normativa prevede,
unitamente ad eventuali risarcimenti a favore dei soggetti danneggiati, l’impossibilità di utilizzare i dati
personali raccolti, l´adozione di provvedimenti di interruzione o divieto del trattamento disposti dal Garante e
l´applicazione delle sanzioni amministrative o penali ed esse connesse (articoli 161 e seguenti del codice).
Fonte: www.consulentelegaleinformatico.it
f) NO ALL'USO GENERALIZZATO DELLE WEBCAM NEGLI ASILI NIDO. TROPPI RISCHI PER LA
RISERVATEZZA E IL LIBERO SVILUPPO DELLA PERSONALITÀ DEI BAMBINI
No all'uso generalizzato di webcam negli asili nido. La tutela della personalità e della riservatezza dei
minori deve prevalere rispetto alle esigenze di genitori e strutture scolastiche.
Lo ha stabilito il Garante privacy [doc. web n. 2433401] che ha vietato l'uso delle webcam
installate in un asilo nido privato. Nel corso dell'istruttoria avviata a suo tempo dall'Autorità per
conoscere le modalità di funzionamento e gli scopi delle webcam, la società che gestisce l'asilo aveva
spiegato che il sistema era stato installato come deterrente contro i malintenzionati, ma soprattutto per
fornire un servizio che consentisse via web, ai genitori impegnati al lavoro, di monitorare costantemente in
presa diretta ciò che i loro figli facevano.
Nel suo provvedimento il Garante ha ricordato innanzitutto, anche in riferimento a quanto precisato dalla
Commissione europea, che l'impiego di sistemi di videosorveglianza deve risultare effettivamente
necessario e proporzionato agli scopi che si intendono perseguire, tanto più quando si tratta di
dispositivi particolarmente invasivi come le webcam.
L'installazione di webcam, per stessa ammissione dell'asilo nido, era finalizzata a venire
incontro alla tranquillità dei genitori piuttosto che a salvaguardare la sicurezza dei minori. Ma
anche ammesso che l'obiettivo fosse quello di tutelare l'incolumità dei minori, tale finalità
andrebbe comunque perseguita bilanciandola con altri interessi fondamentali del bambino,
quali la sua riservatezza e il libero sviluppo della sua personalità. Non sono emersi, peraltro,
neanche nelle argomentazioni addotte dall'asilo nido elementi che giustificassero il ricorso
all'installazione a fini di sicurezza.
Il collegamento telematico, inoltre, non assicurava sufficienti tutele ai minori: in primo luogo,
la visione da parte dei genitori non era limitata alle sole attività del proprio figlio, ma si
estendeva naturalmente anche a quelle degli altri minori e agli insegnanti; in secondo luogo, il
sistema non garantiva che anche altri, oltre ai genitori muniti di credenziali per l'accesso,
potessero visionare le immagini: circostanza questa che apriva al possibile rischio che le
immagini potessero poi essere registrate e usate anche a fini illeciti.
Il Garante ha dunque dichiarato illecito il trattamento dei dati operato e ha vietato all'asilo nido l'ulteriore
trattamento delle immagini.
"Sistemi di controllo così intrusivi come le webcam - ha commentato Antonello Soro, Presidente dell'Autorità
- devono essere usati con estrema cautela perché, oltre a incidere sulla libertà di insegnamento, possono
ingenerare nel minore, fin dai primi anni di vita, la percezione che sia "normale" essere continuamente
sorvegliati, come pure condizionare la spontaneità del rapporto con gli insegnanti. La tranquillità dei genitori
non può essere raggiunta a scapito del libero sviluppo dei figli. Non possiamo, per placare le nostre ansie di
adulti, trasformare la società in cui viviamo in un mondo di ipersorvegliati, a partire dai nostri bambini".
Fonte: Comunicato Stampa Garante Privacy del 22 maggio 2013