contratto quadro servizi di pagamento
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“CONTRATTO QUADRO PER I SERVIZI DI PAGAMENTO” INFORMAZIONI SULLA BANCA Nuova Banca dell’Etruria e del Lazio S.P.A. Sede Legale in Roma, Via Nazionale, 91 Direzione Generale in Arezzo, Via Calamandrei, 255 Tel.: 0575/3371 – Fax: 0575/337510 Indirizzo telematico: www.bancaetruria.it Codice ABI: 05390 Numero di iscrizione all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia: 8084 Codice fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 13615051003 Gruppo bancario di appartenenza: Gruppo Banca Etruria COS’E’ IL CONTRATTO QUADRO PER I SERVIZI DI PAGAMENTO Il “Contratto quadro per i servizi di pagamento” regola le norme comuni ai servizi disciplinati nel D.Lgs nr. 11 del 27.01.2010 che ha recepito, per l’Italia, la nuova direttiva Europea sui servizi di pagamento (PSD). In particolare si applica ai servizi di pagamento prestati in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato membro della Comunità europea non appartenente all’area dell’euro o nella valuta di uno Stato membro dello Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Esso si applica altresì ai servizi di pagamento prestati nella Comunità europea, a condizione che la banca del pagatore e quella del beneficiario siano ivi insediate ovvero l’unica banca coinvolta nell’operazione di pagamento sia insediata nella Comunità. L’art. 23 del D.Lgs. nr. 11 del 27.01.2010 (contenente norme sulla data valuta e sulla disponibilità dei fondi) si applica anche ai servizi di pagamento in cui uno solo dei prestatori dei servizi di pagamento sia insediato nella Comunità. I servizi, che la banca presta sia quale banca del pagatore sia quale banca del beneficiario, disciplinati dal contratto quadro sono: a) bonifico: operazione effettuata dalla banca, su incarico di un ordinante, al fine di mettere una somma di denaro a disposizione di un beneficiario; l’ordinante e il beneficiario di un’operazione possono coincidere; b) bollettino bancario “Freccia”: ordine di incasso attraverso un bollettino precompilato dal creditore e senza importo predeterminato. Il debitore lo utilizza per effettuare il pagamento in contanti o con altre modalità presso qualunque sportello bancario, a prescindere dal possesso o meno di un conto corrente. La banca del debitore (banca esattrice) comunica alla banca del creditore (banca assuntrice) l’avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria; c) carta BANCOMAT®/ PagoBANCOMAT®: carta che consente di prelevare contante presso gli sportelli bancari ATM contraddistinti dal marchio BANCOMAT® (funzione BANCOMAT®) nonché di effettuare pagamenti presso gli esercizi convenzionati sul circuito nazionale PagoBANCOMAT® (funzione PagoBANCOMAT®); d) carta BANCOMAT®/ PagoBANCOMAT® Cirrus- Maestro: carta che consente di prelevare contante presso gli sportelli bancari ATM contraddistinti in Italia dal marchio BANCOMAT® e all’estero dal marchio Cirrus (funzione BANCOMAT®) nonché di effettuare pagamenti presso gli esercizi convenzionati dotati di appositi terminali, definiti P.O.S., contraddistinti in Italia dal simbolo PagoBANCOMAT®/ Maestro e all’estero dal simbolo Maestro (funzione PagoBANCOMAT®); e) RID: ordine di incasso di crediti che presuppone una preautorizzazione all’addebito in conto da parte del debitore. L’esecuzione dell’ordine prevede la trasmissione telematica, attraverso un’apposita procedura interbancaria, delle informazioni relative agli incassi da eseguire dalla banca del creditore (banca assuntrice) a quella del debitore (banca domiciliataria); f) RiBa: ordine di incasso disposto dal creditore alla propria banca (banca assuntrice) e da quest’ultima trasmesso telematicamente, attraverso una apposita procedura interbancaria, alla banca domiciliataria, la quale provvede a inviare un avviso di pagamento al debitore, affinché faccia pervenire a scadenza i fondi necessari per estinguere il proprio debito; g) Mav (Pagamento mediante avviso): ordine di incasso di crediti in base al quale la banca del creditore (banca assuntrice) provvede all’invio di un avviso al debitore, che può effettuare il Aggiornato al 06.07.16 1 pagamento presso qualunque sportello bancario (banca esattrice) e, in alcuni casi, presso gli uffici postali. La banca esattrice comunica alla banca assuntrice l’avvenuto pagamento attraverso apposita procedura interbancaria; h) Carta di pagamento ricaricabile:carta di pagamento prepagata (con un credito a scalare il cui ammontare sarà caricato dal titolare) che consente di prelevare presso gli sportelli bancari ATM contraddistinti dal marchio relativo al circuito (es. VISA MASTERCARD) per il quale è abilitata la carta stessa nonché di effettuare pagamenti presso gli esercizi convenzionati dotati di appositi terminali, definiti P.O.S. abilitati ai medesimi circuiti. i) pagamenti diversi: ogni altro strumento di pagamento che non rientra nelle categorie sopra elencate. Comunicazione di rifiuto pagamento per errori materiali imputabili al Cliente Spese per messa a disposizione della comunicazione relativa ad operazioni di pagamento di cui al Dlgs 11/2010 Richiesta recupero fondi Intervento di “repair” (segnalazioni anomalie delle quali la Banca non è responsabile con interventi di sistemazione/correzione/ revoca del consenso) € 6,00 € 0,00 € 15,00 RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Il contratto quadro è a tempo indeterminato Tempistiche massime di chiusura del rapporto Il cliente può recedere dal presente contratto in ogni momento, senza preavviso, senza penalità e senza spese di chiusura. In caso di recesso della banca, questa deve dare al cliente un preavviso di 2 mesi. Il preavviso è dato in forma scritta, su supporto cartaceo eventualmente anticipato con altro mezzo. L’efficacia del recesso, tuttavia, decorre dal ricevimento della comunicazione effettuata in forma cartacea. Reclami ed altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti di seguito: - Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R (Via Calamandrei, 255-52100 Arezzo) o per via telematica ([email protected]). La banca risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca. - Per informazioni di carattere generale sull'Arbitro Bancario Finanziario (ad esempio su chi può ricorrere, dove trovare il modulo di ricorso, come presentare il ricorso) è possibile rivolgersi al numero verde dell’ABF 800 19 69 69. Il Ricorso, redatto utilizzando l’apposita modulistica messa a disposizione dall’ABF e reperibile sul sito internet di quest’ultimo o presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico, può essere, alternativamente: a) inviato direttamente, secondo le modalità indicate sulla modulistica, alla Segreteria Tecnica del collegio competente o a qualunque Filiale della Banca d’Italia; b) presentato presso tutte le Filiali della Banca d’Italia aperte al pubblico. Gli indirizzi delle Segreterie Tecniche dell’Arbitro Bancario Finanziario sono i seguenti: Segreteria Tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, Fax: 02 72424472, E-mail: [email protected] (solo per richiesta chiarimenti); Segreteria Tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, Fax: 06 479294208, E-mail: [email protected] (solo per richiesta chiarimenti); Segreteria Tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, Fax: 081 7975355, E-mail: [email protected] (solo per richiesta chiarimenti). - Il cliente può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla normativa vigente, dall’Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it), iscritto al n. 3 del registro, tenuto dal Ministero della Giustizia, ex articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Resta impregiudicata la facoltà di ricorre all’autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza raggiungimento di un accordo. - Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente. - Qualora il cliente intenda, per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione, rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, effettuare un tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010 innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario o alla Camera di conciliazione ed arbitrato istituita presso la Consob (nel caso di tratti di servizi di investimento), oppure esperire il procedimento istituito in attuazione dell’art. 128 bis del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 385/1993 e, successive modificazioni, per le materie ivi regolate (Arbitro Bancario Finanziario – ABF). Legenda Ri.Ba. Incasso di crediti mediante invio di ricevuta bancaria elettronica emessa dal creditore RID commerciale-utenze-veloce Incasso di crediti sulla base di un ordine permanente di addebito confermato dal debitore MAV Incasso di crediti mediante invito al debitore di pagare presso qualunque sportello bancario o postale, utilizzando un apposito modulo inviatogli dalla banca del creditore RAV (Ruoli Mediante Avviso) Bollettino utilizzato dai concessionari che trattano la riscossione di somme iscritte a ruolo, come ad esempio le sanzioni per violazioni del codice della strada, le tasse sulle concessioni governative, sulla nettezza urbana, l'iscrizione agli albi professionali. Bollettino bancario "Freccia" Servizio che consente al debitore, al quale è stato inviato dal creditore un modulo standard di bollettino bancario precompilato, di utilizzarlo per effettuare il pagamento presso qualsiasi sportello bancario Spesa per recupero costi di invio documentazione relativa alla normativa in tema di trasparenza bancaria Spesa per recupero costi di invio delle comunicazioni obbligatorie ai fini della normativa sulla trasparenza bancaria (documenti di sintesi, proposte di modifica unilaterale del contratto, ecc.). ATM (Automatic Teller Machine) Postazioni automatiche per l'utilizzo delle carte nelle funzioni previste POS (Point of Sale) Postazioni automatiche per l'utilizzo delle carte per l'acquisto di beni e servizi Aggiornato al 06.07.16 3 Comunicazione di rifiuto pagamento per Commissione massima applicata in caso di comunicazione di rifiuto errori materiali imputabili al Cliente pagamento per errore materiale imputabile al cliente Richiesta recupero fondi Intervento di “repair” (segnalazioni anomalie delle quali la Banca non è responsabile con interventi di sistemazione/correzione/ revoca del consenso) Se l’identificativo unico fornito dal cliente è inesatto, la banca non è responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento. Se le attività tese al tentativo di recupero dei fondi comportano spese a carico della Banca che non é responsabile della mancata o inesatta esecuzione dell’operazione di pagamento, la Banca stessa potrà addebitare al cliente le spese sostenute, che sono in questo caso espresse nella loro misura massima .