Note variazione - Diritto Tributario
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Note variazione - Diritto Tributario
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “MAGNA GRÆCIA” DI CATANZARO LE NOTE DI VARIAZIONE AI FINI IVA 1 NOTE DI VARIAZIONE IVA (art. 26 del DPR n. 633/1972) Obbligatorie Facoltative Si tratta delle variazioni in aumento dell’imponibile e/o dell’imposta Si tratta delle variazioni in diminuzione dell’imponibile e/o dell’imposta 2 VARIAZIONI IN AUMENTO (art. 26, co. 1, DPR n. 633/1972) NOTE DI DEBITO vengono emesse in due ipotesi: quando l’imponibile o l’imposta relativa aumenta dopo l’emissione della fattura o dopo la registrazione della stessa quando la fattura o la sua registrazione contiene degli errori che comportano l’esposizione di ammontari inferiori a quelli dovuti 3 NOTE DI DEBITO FORMA E CONTENUTO Non esiste una specifica disciplina in merito. La legge fa espresso riferimento alle disposizioni sulla fatturazione. NUMERAZIONE Possono essere numerate autonomamente o seguire l’ordine progressivo di numerazione delle fatture emesse. TERMINI Non esiste alcun limite temporale per l’emissione delle note di debito. In generale, devono essere rispettati i normali termini previsti per la fatturazione. 4 OBBLIGHI DEL CEDENTE: • emissione della nota di debito; • registrazione, della stessa, nel registro delle fatture emesse; • consegna o spedizione del documento alla controparte. OBBLIGHI DEL CESSIONARIO: Alla ricezione della nota di debito, deve provvedere ai corrispondenti adempimenti ai sensi dell’art. 25, del DPR n. 633/1972 5 ALCUNI CASI DI VARIAZIONI IN AUMENTO: quando in fattura non sono state comprese tutte le operazioni per la quale si sia verificato il presupposto impositivo; quando non è stata applicata l’IVA ad operazioni che vi erano soggette; quando è stata indicata un’aliquota inferiore a quella prevista dalla legge; quando lo sconto concesso in fattura viene meno; quando l’acquisto è stato effettuato senza pagamento d’imposta da parte di “esportatori abituali” oltre i limiti del plafond; cauzione per mancata consegna; differenze negative d’inventario. 6 VARIAZIONI IN DIMINUZIONE (art. 26, co. 2, del DPR n. 633/1972) NOTE DI CREDITO diminuiscono o azzerano l’ammontare imponibile di una operazione per la quale sia stata emessa fattura possono essere emesse solo nei casi indicati dalla legge 7 NOTA DI CREDITO Assume l’aspetto di una fattura. Deve essere numerata e deve contenere: l’importo della variazione e della relativa imposta i dati identificativi della fattura che s’intende rettificare 8 REGISTRAZIONE DELLE NOTE DI CREDITO Metodo delle registrazioni incrociate In alternativa ai metodi sopra indicati: Metodo delle annotazioni in diminuzione Registro delle variazioni Variazioni acquisti e Variazioni vendite Non esistono termini per le registrazioni delle note di credito. 9 TERMINI PER L’EMISSIONE DELLE NOTE DI CREDITO Variazioni in diminuzione senza limiti di tempo: • dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili di un contratto; • mancato pagamento della fattura a causa di procedure concorsuali o esecutive rimaste infruttuose; • applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente; Variazioni in diminuzione entro un anno dall’effettuazione della operazione imponibile: • sopravvenuto accordo fra le parti che determina il sorgere di una variazione in diminuzione; • errori o inesattezze commesse in fase di redazione della fattura. 10 VARIAZIONI IN DIMINUZIONE NELLE VENDITE AL DETTAGLIO Presupposto per emettere una nota di variazione è che sia stata emessa regolare fattura Operazioni esonerate dall’obbligo di fatturazione: • commercio al minuto; • prestazioni alberghiere; • somministrazione alimenti e bevande; • trasporto persone; • operazioni esenti; • custodia e amministrazione titoli. E’ prevista la possibilità di emettere “scontrini negativi”. 11 DIVIETO DI EMISSIONE DI NOTE DI CREDITO Fatturazione di operazioni inesistenti si realizza una vera e propria frode fiscale PRINCIPIO GUIDA: “FORMALITA’ DELL’IMPOSTA” (art. 21, co. 7, DPR n. 633/1972) 12 In campo europeo la situazione è alquanto diversa: possibilità di emettere note di credito a fronte di operazioni inesistenti a condizione che colui che ha emesso fattura ha in tempo utile eliminato ogni rischio di perdita di entrate fiscali 13