Enti agenzie istituzioni Societa` pubbliche

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Enti agenzie istituzioni Societa` pubbliche
11/11/2014
A) IL VINCOLO DELLA CONSERVAZIONE/
RIDUZIONE DEGLI ORGANISMI
PUBBLICI
Tiziano Tessaro- riproduzione riservata
La riduzione degli organismi pubblici
Enti agenzie
istituzioni
Societa’
pubbliche
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11/11/2014
Tiziano Tessaro- riproduzione riservata
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Comma 562 :Riduzione organismi pubblici? No, grazie
Societa’ strumentali
Enti,agenzie,organismi
Abrogazione comma 1 art. 9 e
mantenimento art. 4 comma 8 d. l
95/2012 :le società strumentali “in
house” degli enti locali tornano ad avere
piena legittimità ed il nostro ordinamento
interno si riallinea ai princìpi affermati dalla
giurisprudenza comunitaria, secondo la
quale l’in house providing è un modello
organizzativo a cui le Amministrazioni
pubbliche possono legittimamente
ricorrere.
Il comma 562 ha previsto l’abrogazione dell’art.
9 della “spending review”, cioè di quella norma,
già dichiarata parzialmente incostituzionale dalla
sentenza n. 236 del 17/07/2013, che aveva
fortemente compresso l’autonomia organizzativa
delle Regioni, delle Province e dei Comuni,
imponendo la soppressione o l’accorpamento,
ovvero, in ogni caso la riduzione dei relativi oneri
finanziari in misura non inferiore al 20%, degli enti,
delle agenzie e degli organismi comunque
denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla
data del 15/8/2012, esercitavano, anche in via
strumentale, funzioni fondamentali di cui all’art.
117, c. 2 let. p) della Costituzione o funzioni
amministrative spettanti a Comuni, Province e
Città Metropolitane.
Tiziano Tessaro- riproduzione riservata
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La tendenza attuale :riduzione/aumento degli organismi
pubblici
Ripensamento
numero Enti
agenzie istituzioni
Legge 56/2014
E il ruolo
della
Regione
?
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GLI ENTI AGENZIE ISTITUZIONI
LA RIDUZIONE DEGLI ENTI AGENZIE ISTITUZIONI :LA PREVISIONE
DEL VECCHIO ART. 9 DL 95/2012
DIVIETO
ASSOLUTO
per l’istituzione di
nuovi enti, agenzie
e organismi
DIVIETO
RELATIVO
per gli enti, agenzie
e organismi
esistenti.
Gli enti locali
"sopprimono o accorpano
o, in ogni caso, ne
assicurano la
riduzione..."
Sentenza Corte costituzionale 236/2013
Tiziano Tessaro - Copyright 2013 Vietata
diffusione e duplicazione
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ENTI AGENZIE ORGANISMI
Il comma 562 ha previsto l’abrogazione dell’art. 9 della
“spending review”, cioè di quella norma, già dichiarata
parzialmente incostituzionale dalla sentenza n. 236 del
17/07/2013, che aveva fortemente compresso l’autonomia
organizzativa delle Regioni, delle Province e dei Comuni,
imponendo la soppressione o l’accorpamento, ovvero, in ogni
caso la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non
inferiore al 20%, degli enti, delle agenzie e degli organismi
comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla
data del 15/8/2012, esercitavano, anche in via strumentale,
funzioni fondamentali di cui all’art. 117, c. 2 let. p) della
Costituzione o funzioni amministrative spettanti a Comuni,
Province e Città Metropolitane.
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LE SOCIETA’ PUBBLICHE
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I diversi criteri adottati finora dal legislatore per la dismissione o il
mantenimento delle partecipazioni
Art 13
legge
223/2006
• criterio
societa’
strumentali
Art 3 legge
244/2007
• criterio
societa’ non
necessarie
d.l.78/2010
• criterio
quantitativo
nei comuni
fino a 30/50
mila abitanti
LEGGE DI STABILITA’:INVERSIONE DI ROTTA
Abrogazione comma 1 art. 9 e mantenimento art. 4
comma 8 d. l 95/2012 :le società strumentali “in
house” degli enti locali tornano ad avere piena
legittimità ed il nostro ordinamento interno si
riallinea ai princìpi affermati dalla giurisprudenza
comunitaria, secondo la quale l’in house providing è
un modello organizzativo a cui le Amministrazioni
pubbliche possono legittimamente ricorrere.
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ABROGAZIONE DI ALCUNE PREVISIONI DELLA C.D.
“SPENDING REVIEW” E DELL’ART. 14 COMMA 32
DEL D.L. 78/2010 (COMMI 561-562)
comma 561
Abrogazione art. 14 comma
32 del D.l. 78/2010: limiti
al possesso di organismi
partecipati
(nessuna società partecipata
per i comuni con popolazione
< ai 30.000 abitanti, una sola
partecipazione per i comuni
on popolazione tra i 30.000
ed i 50.000)
Comma 562
Abrogazione commi 1,2,3,3
sexies, 9,10,11 dell’art. 4
del D.l. 95/2012 conv. nella
L. 135/2012
Prevedeva lo scioglimento o la
privatizzazione al 31/12/2013
delle società strumentali (+
del 90% del volume dei ricavi
conseguiti con gli enti locali
nel 2011)
Nuova filosofia
Non piu’ dismissione perché soggetto pubblico ma
valutazione con criterio dell’economicita’
Coerenza con i principi posti da Corte costituzionale
199/2012
Il comma 32 dell'articolo 14 del decreto legge 31
maggio- 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 sono abrogati
i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95 sono abrogati
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La rinnovata filosofia
Non piu’ applicazione diretta dei vincoli del patto di
stabilita’ per i singoli soggetti (come previsto dalle
previsioni ad es dell’art. 114 comma 5 bis),ma
Rinnovata importanza del consolidamento dei conti
Importanza attribuita alla gestione economica (sana
gestione )dei conti dell’organismo azienda societa’
1) Il perseguimento della sana gestione
• A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma I a partecipazione di
maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, perseguendo
la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza.
•
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Il perseguimento della sana gestione
Per i servizi
pubblici
locali
Per i servizi
strumentali
sono individuati parametri standard dei
costi e dei rendimenti costruiti nell'ambito
della Banca dati delle Amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, utilizzando le
informazioni disponibili presso le
Amministrazioni pubbliche.
• i parametri standard di riferimento sono
costituiti dai prezzi di mercato.
2)Il perimetro del consolidamento
Art. 147 quater rubrica e
testo
Art. 147 quater comma 4
Controlli sulle societa’
Controlli sulle aziende non
quotate
Societa’
non
quotate
Aziende
non
quotate
Art. 147 quinquies
Comma 3
Controllo sugli equilibri
finanziari
Organismi
gestionali
esterni
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AMBITO SOGGETTIVO
Il nuovo perimetro stabilito dall’art. 1
comma 550 e ss della legge di
stabilita’
Ambito soggettivo dell’art. 1 comma 550
aziende speciali,
istituzioni
società partecipate dalle
pubbliche amministrazioni
locali
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La previsione dell’art. 1 comma 550
…ma il legislatore sembra
dimenticare anche altre
forme di organizzazione dei
servizi
La galassia dei soggetti cui puo’ essere affidata la
gestione dei servizi
Societa in house
Societa miste
Societa strumentali
Societa patrimoniali
Stu
Aziende speciali
Fondazioni
Istituzioni
consorzi
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LE CONSEGUENZE DELLA NON
SANA GESTIONE
Le società e altri soggetti (aziende ,istituzioni) in perdita
Obbligo di accantonamento nel fondo
Riduzione del compenso
Revoca amministratori
Liquidazione obbligatoria
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1)L’obbligo di accantonamento nel fondo
• Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 presentino un risultato di esercizio
o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti
accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari
al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura
proporzionale alla quota di partecipazione.
Concetto di risultato di esercizio
• Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è
quello relativo a tale bilancio.
• Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza
economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la
differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'art. 2425 del codice
civile.
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Svincolo dell’importo accantonato
• L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di
partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio
o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione.
• Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite
conseguite negli esercizi precedenti, l'importo accantonato viene reso
disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla
quota di partecipazione.
Entita’ dell’accantonamento negli anni 2015, 2016 e
2017
• . Negli anni 2015, 2016 e 2017 l'accantonamento di cui al comma 2 opera
come segue:
• l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un
risultato medio negativo, accantona, in proporzione alla quota di
partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito
nell'esercizio precedente e iI risultato medio 2011-2013 migliorato,
rispettivamente, del 25% per il 2014, del 50% per il 2015 e del 75% per il
2016;
• l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un
risultata medio non negativo, accantona, in misura proporzionale alla quota di
partecipazione, una somma pari al 25% per il 2015, al 50% per il 2016 e al
75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.
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2)riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli
organi di amministrazione
• A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le istituzioni e le società a
partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche
amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici
per una quota superiore all'80% del valore della produzione, che nei tre
esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo,
procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli
organi di amministrazione.
3)giusta causa ai fini della revoca degli amministratori
• Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi
rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori.
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L’eccezione:niente revoca o riduzione dei compensi se
….
• Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato
economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento
preventivamente approvato dall'ente controllante.
4)Liquidazione obbligatoria se …
• A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo per quattro
dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al comma 5 diversi dalle
società che svolgono servizi pubblici locali sono posti in liquidazione entro
sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo
esercizio.
• In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto
termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta
responsabilità erariale dei soci.
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La conservazione delle partecipazioni
riapertura dei termini dell’art. 3 comma 27
L 244/2007
l'art. 1, comma 569
DISMISSIONE PARTECIPAZIONI-QUADRO
RIFERIMENTO


Art. 13, comma 1, D.L.
223/2006 (organismi
partecipati per la
produzione di beni e servizi
strumentali devono operare
solo con enti costituenti)
Art. 3 L. 24/12/2007, c. 27
(finanziaria 2008) ( divieto di
istituzione di nuove società
strumentali, sempre
ammessa la costituzione di
società che producono servizi
di interesse generale)


Art. 14, comma 32, D.l.
78/2010 (Tetti numerici con
riferimento alle dimensioni
demografiche degli enti
costituenti)
Artt. 4 e 9 del D.L. 95/2012spending review- (messa in
liquidazione e
privatizzazione di società
pubbliche, divieto istituzione
e soppressione di enti,
agenzie, organismi)
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LA PROROGA DELLA CESSIONE OBBLIGATORIA
DELLE PARTECIPAZIONI VIETATE (COMMA 569)
La cessione delle partecipazioni incompatibili con le finalità
istituzioni dell’ente dovranno essere cedute ad evidenza
pubblica entro il 30/04/2014, termine decorso il quale la
partecipazione non alienata cesserà di avere ogni effetto. In tal
caso, entro i 12 mesi successivi la società dovrà liquidare in
denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri
stabiliti all’articolo 2437-ter, secondo comma, del Codice Civile
(in pratica, al valore di mercato, se lo Statuto non prevede
criteri specifici).
Modifica art. 3 comma 29 della L. 244/2007
(Legge Finanziaria 2008).
La riapertura dei termini dell’art. 3 comma 27 L
244/2007
In base all’articolo 3 comma
27 della L. 244/2007
La L. 27 dicembre 2013, n.
147, come modificata dal
D.L. 6 marzo 2014, n. 16,
convertito con modificazioni
dalla L. 2 maggio 2014, n. 68,
ha disposto (con l'art. 1,
comma 569) che
• gli enti erano chiamati, entro il 31.12.2010 ad effettuare una
valutazione ed una ricognizione delle società partecipate
“strategiche” e ad avviare il processo di
dismissione/liquidazione di quelle valutate “non strategiche”
da terminare entro “36 mesi” ovvero entro il 31-12.2013.6
• "Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo
3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è prorogato di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante
procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto;
• entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in
denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri
stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice
civile".
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Terminare il processo di
cessione delle
partecipazioni ritenute non
strategiche.
Entro i 12 mesi successivi e
pertanto entro il
31.12.2015 la società
dovrà liquidare in denaro
la quota di partecipazione
all’ente locale.
Per effetto di tale
previsione normativa viene
a configurarsi una sorta di
recesso ex-lege
Esclusione DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSIONI DI PARTECIPAZIONI
(art. 20 bis d.l. 66/2014, conv. con l. 89/2014)
l'obbligo di cessione a terzi delle società e delle partecipazioni vietate ai sensi
del comma 27 del medesimo art.3 (vale a dire le società che hanno per oggetto
attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il
perseguimento delle finalità istituzionali delle amministrazioni di cui all’art.1
d.lgs. 165/2001) non si applica alle aziende termali, le cui partecipazioni
azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze
sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli
stabilimenti termali, ai sensi dell’art. 22, commi 1-3, l. 59/1997.
11/11/2014
Il piano Cottarelli
RIORDINO E RIDUZIONE DELLA SPESA DI AZIENDE,
ISTITUZIONI E SOCIETA’ CONTROLLATE DALLE
AMMINISTRAZIONI LOCALI (art. 23 del d.l. 24 aprile
2014, n.66, conv. con l. n.89 del 23 giugno 2014)
LA MANOVRA 2014 DI
NUOVA DISMISSIONE
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (conv. in legge 23 giugno 2014,
n. 89)
• art. 23, prevede il coinvolgimento del Commissario straordinario per la
spending review ai fini della predisposizione di un programma di
razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società
direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali
attraverso liquidazioni, trasformazioni, cessioni di rami d’azienda e
razionalizzazioni dell’attività delle società medesime.
• in sede di conversione del recente decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, con
legge 2 maggio 2014, n. 68, sono stati introdotti dei commi alla legge di
stabilità 2014 (commi 568-bis e 568-ter) che prevedono degli incentivi fiscali
alle società per le quali viene disposto lo scioglimento o l’alienazione delle
quote di partecipazione.
11/11/2014
Il piano Cottarelli
Articolo 23 dl 66. 2014 convertito nella L 89.2014. (Riordino e riduzione
della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle
amministrazioni locali)
‹‹1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il
Commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ((entro il 31 luglio 2014
predispone, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di
razionalizzazione)) delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o
indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo
1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche
misure:
a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra
indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle
rispettive attività;
b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri
operatori che operano a livello nazionale e internazionale;
c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale
privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.
(1-bis. Il programma di cui al comma 1 e' reso operativo e vincolante per gli enti locali,
anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di
legge di stabilità per il 2015))».

Il comma 1, fermo restando quanto previsto dall'ar. 3, comma 29, della l. 24
dicembre 2007, n. 244, e dall'art.1, comma 569, della l. 27 dicembre 2013, n. 147,
affida al Commissario straordinario di cui all'art. 49-bis del d.l. 21 giugno 2013, n.
69, conv., con mod., dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, entro il 31 luglio 2014, il compito
di predisporre, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma
di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle societa'
direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse
nell'elenco di cui all'art. 1, comma 3, della l. 31 dicembre 2009, n. 196. Il
programma dovrà indicare delle misure specifiche:
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Art 8 c 8 dl 66.2014 convertito nella L 89/2014
rinegoziazione contratti
‹‹ 8.
Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, per
realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:
a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nella salvaguardia di quanto previsto
dagli articoli 82, comma 3-bis, e 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)), a ridurre gli
importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta
l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5
per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il
contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e
dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di
operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso e' comunicato
all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di
quest'ultima. In caso di recesso, Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono,
al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi
contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o
tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici ».
LE NORME DEL DL 90
11/11/2014

RICOGNIZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI E
UNIFICAZIONE DELLE BANCHE DATI DELLE
SOCIETÀ PARTECIPATE (art. 17, comma 4 del d.l.
90/2014)

Ai sensi del comma 4 dell’art.17 d.l. 90/2014, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il
Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle
partecipazioni in società per azioni detenute direttamente o indirettamente dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, c.2, d.lgs. 165/2001.
L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire attraverso banche dati
esistenti ovvero con la richiesta di invio da parte delle citate amministrazioni
pubbliche ovvero da parte delle società da esse partecipate. Tali informazioni sono
rese disponibili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.13 l.
196/2009 (banca dati ISTAT).

11/11/2014

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro 90
gg. dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sono
indicate le informazioni che le amministrazioni sono tenute a comunicare e definite
le modalità tecniche di attuazione del presente comma. L'elenco delle
amministrazioni adempienti e di quelle non adempienti all'obbligo di comunicazione
è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento del Tesoro del Ministero
dell'economia e delle finanze e su quello del Dipartimento della funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
IL QUADRO RIEPILOGATIVO:LA CONSERVAZIONE O LA CESSIONE OBBLIGATORIA
DELLE PARTECIPAZIONI
l'art. 1, comma 569 L. 27
dicembre 2013, n. 147, come
modificata dal D.L. 6 marzo
2014, n. 16,
Conservazione/dismissione
"Il termine di trentasei mesi fissato
dal comma 29 dell'articolo 3 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
prorogato di dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente
legge,
partecipazioni
incompatibili con le
finalità istituzioni dell’ente
in caso di risultato
negativo per quattro dei
cinque esercizi
precedenti
art. 6, comma 19 della legge
n. 122/2010:perdite per tre
bilanci consecutivi
entro il
30/04/2014
A decorrere
dall'esercizio 2017, . i
soggetti di cui al
comma 5 diversi dalle
società che svolgono
servizi pubblici locali
divieto di ricapitalizzazione delle
partecipate;
dovranno essere
cedute ad
evidenza
pubblica
sono posti in
liquidazione entro sei
mesi dalla data di
approvazione del
bilancio o rendiconto
relativo all'ultimo
esercizio
in base all'art. 6, comma 19 della
122/2010, se la società fa tre
bilanci in rosso consecutivi, scatta
il divieto di ripiano e l’obbligo di
cessione.
decorsi i quali lapartecipazione non
alienata mediante procedura di
evidenza pubblica cessa ad ogni
effetto;
entro dodici mesi successivi alla
cessazione la società liquida in
denaro il valore della quota del
socio cessato in base ai criteri
stabiliti all'articolo 2437-ter,
secondo comma, del codice civile".
Conservazione/
alienazione
cessione
liquidazion
e
dismissione
11/11/2014
B) IL VINCOLO DELLA SPESA DEL
PERSONALE
Assunzioni
Spesa del personale
Politica retributiva
Incarichi
Vincoli sulle assunzioni
Sull’an
48
11/11/2014
Distinzione rilevanti per i vincoli assunzionali
Primo gruppo di soggetti
aziende speciali,
istituzioni
società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo
che siano titolari di
affidamenti diretti di
servizi senza gara,
ovvero che svolgano
funzioni volte a
soddisfare esigenze
di interesse generale
aventi carattere non
industriale né
commerciale,
DIVIETI DIRETTI
ovvero che svolgano
attività nei confronti
della pubblica
amministrazione a
supporto di funzioni
amministrative di
natura pubblicistica
Secondo
gruppo
di
soggetti
Terzo
gruppo
le società che
gestiscono servizi
pubblici locali a
rilevanza
economica
aziende speciali e
istituzioni che
gestiscono servizi
socio-assistenziali
ed educativi,
scolastici e per
l'infanzia, culturali e
alla persona (ex
IPAB) e le farmacie
11/11/2014
Divieti o limitazioni alle assunzioni di personale
Il primo gruppo (divieto diretto)
I periodo
Le disposizioni che stabiliscono a carico delle pubbliche
amministrazioni divieti e limitazioni alle assunzioni di
personale si applicano anche alle rispettive società a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che:
siano titolari di affidamenti diretti di servizi pubblici locali senza gara,
ovvero
svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero
svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione, a supporto
di funzioni amministrative di natura pubblicistica, inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione
Divieti o limitazioni alle assunzioni di personale
Il primo gruppo .DIVIETO DIRETTO
Nuovo
art. 18
comma 2bis.
• Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle amministrazioni
di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, divieti o limitazioni
alle assunzioni di personale si applicano, in relazione al
regime previsto per l'amministrazione controllante, anche alle
aziende speciali, alle istituzioni e alle società a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che
siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara,
ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze
di interesse generale aventi carattere non industriale né
commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti
della pubblica amministrazione a supporto di funzioni
amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
del comma 5 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311
Modalita’ di applicazione diretta ed ex lege
Art. 18,
comma 2bis
(introdotto
dall’art. 19
, comma 1
del D.L. n.
78/2009)
11/11/2014
Art. 18, comma 2-bis modificato dall’art. 1,
comma 557 L. 147/2013
I periodo
Applicabilità DIRETTA anche alle aziende speciali ed alle
istituzioni ed alle società a partecipazione pubblica
locale totale o di controllo che siano titolari di
affidamenti diretti di servizi senza gara (quindi non solo
quelle che gestiscono servizi pubblici locali)
I soggetti destinatari del divieto diretto
aziende speciali,
istituzioni
società a
partecipazione
pubblica locale totale o
di controllo
che siano titolari di
affidamenti diretti di
servizi senza gara,
ovvero che svolgano
funzioni volte a soddisfare
esigenze di interesse
generale aventi carattere
non industriale né
commerciale,
ovvero che svolgano
attività nei confronti della
pubblica amministrazione
a supporto di funzioni
amministrative di natura
pubblicistica
11/11/2014
LA MODIFICA AD OPERA DEL DL
90/2014 CONVERTITO IN LEGGE
114/2014
LA TRASFORMAZIONE DA DIVIETO DIRETTO A DIVIETO INDIRETTO PER
aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o
di controllo
atto di indirizzo delle disposizioni che stabiliscono divieti o limitazioni alle
assunzioni
l'art. 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, come modificato dalla 114/2014
2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il
contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente
controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni
che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce,
per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione
del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui
ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica
locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel
caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di
contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socioassistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le
farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di
mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per
le aziende speciali cosiddette multi servizi le disposizioni di cui al periodo precedente si
applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del
totale del valore della produzione.".
11/11/2014
la spinta del
legislatore è
andata verso
una conferma
del
contenimento
della spese per
il personale
ma sulla base
di indirizzi
specifici
declinati
dall’ente locale
socio.
comma 557 quater dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296
: «557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere
dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione
triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese
di personale con riferimento al valore medio del triennio
precedente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione»,
11/11/2014
l’art. 557-bis. dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296
“Ai fini dell'applicazione del comma 557,costituiscono spese di personale anche
quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la
somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo
utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e
organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente”.
Obblighi di contenimento degli oneri
contrattuali e delle altre voci di
natura retributiva o indennitaria e
per consulenze
APPLICAZIONE INDIRETTA
11/11/2014
Art. 18, comma 2-bis modificato dall’art. 1, comma 557 L.
147/2013
II periodo
Il contenimento degli oneri contrattuali avviene attraverso
misure di estensione al personale degli organismi
partecipati dei vincoli alla retribuzione individuale e alla
retribuzione accessoria.
A tal fine, su atto di indirizzo dell’ente controllante, nella
contrattazione di secondo livello è stabilita la concreta
applicazione dei citati vincoli fermo restando il contratto
nazionale di lavoro vigente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione
Obblighi di contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura
retributiva o indennitaria e per consulenze
• . Si applicano, altresì, le disposizioni che stabiliscono, a carico delle rispettive
pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento degli oneri
contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per
consulenze, attraverso misure di estensione al personale dei soggetti
medesimi della vigente normativa in materia di vincoli alla retribuzione
individuale e alla retribuzione accessoria. A tal fine, su atto di indirizzo
dell'ente controllante, nella contrattazione di secondo livello, è stabilita la
concreta applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e
accessoria, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e, contestualmente, sono definite modalità per la
corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale o di analoghi istituti
previsti nei contratti di riferimento.
11/11/2014
DIVIETI INDIRETTI
Il secondo gruppo: le società che gestiscono servizi pubblici locali a
rilevanza economica
• Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente
decreto, le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica
sono escluse dall'applicazione diretta dei vincoli previsti dal presente articolo.
Per queste società, l'ente locale controllante, nell'esercizio delle
prerogative e dei poteri di controllo, stabilisce modalità e applicazione
dei citati vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche
retributive, che verranno adottate con propri provvedimenti.
Modalita’ di applicazione indiretta
11/11/2014
Art. 18, comma 2-bis
(introdotto dall’art. 19 , comma 1 del D.L.
n. 78/2009)
II periodo
Obbligo per le società pubbliche di adeguamento delle “proprie
politiche di personale” alle disposizioni vigenti per le
amministrazioni controllanti in materia di contenimento degli
oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o
indennitaria.
rischio
dover mettere in discussione quanto previsto dai
contratti collettivi di lavoro nazionali e aziendali già
applicati nelle singole aziende
ESCLUSIONE
11/11/2014
Art. 18, comma 2-bis modificato dall’art. 1, comma 557 L. 147/2013
società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica
III periodo
OBBLIGAT
ORIA
FACOLTA
TIVA
Le società che gestiscono servizi pubblici locali a rilevanza economica
sono escluse dall’applicazione diretta dei vincoli. L’ente controllante
stabilisce per queste società, adottando propri provvedimenti, modalità e
applicazione dei citati vincoli assunzionali.
Gli enti locali possono escludere, con propria motivata deliberazione, dal
regime limitativo le assunzioni di personale per le singole aziende speciali
e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi,
scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona e le farmacie.
Nel rispetto dei vincoli previsti dall’art.76, comma 7 D.L. 112/2008 e gli
obblighi di contenimento della spesa
Il terzo gruppo : aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali
ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie
• Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente
decreto, gli enti locali di riferimento possono prevedere, con propria
motivata deliberazione, modalità differenziate di applicazione del regime
limitativo alle assunzioni di personale per le singole aziende speciali e
istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e
per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando
l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di
contenimento della spesa di personale."
Modalita’ di applicazione indiretta
11/11/2014
IL RECLUTAMENTO DEL
PERSONALE (PER CONCORSO)
Sul quomodo (vincolo delle
modalita’ assunzionali)
Art. 18, D.L. 26 giugno 2008 n. 112
società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione
pubblica
I comma
Le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale
partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e
modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli
incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell’art. 35 del D.
Lgs. n. 165/2001
•
•
•
•
adeguata pubblicità della selezione e modalità che garantiscano l’imparzialità e
assicurino economicità e celerità di espletamento
meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti
pari opportunità
decentramento procedure di reclutamento e composizione delle commissioni
esclusivamente con esperti di provata competenza che non siano componenti
dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche
politiche o sindacali
11/11/2014
Art. 3 bis, co. 6, D.L. n. 138/11 (come
modificato
dall’art. 25 del D.L. 1/12)
SOCIETA IN HOUSE
Le società affidatarie in house .... adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del
personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei
principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nonché delle disposizioni che
stabiliscono a carico degli enti locali divieti o limitazioni alle
assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali e
delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le
consulenze anche degli amministratori.
applicazione delle regole concorsuali previa adozione di un
provvedimento da parte della società in house
Art. 3 bis, co. 6, D.L. n. 138/11 (come
modificato
dal comma 559, art. 1 L.147/2013)
SOCIETA IN HOUSE
Le società in house adottano con propri
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento
del personale …… nonché i vincoli assunzionali e
di contenimento delle politiche retributive stabiliti
dall’ente locale controllante ai sensi dell’articolo
18, comma 2-bis, del D.L. 112/2008
11/11/2014
Art. 18, D.L. 26 giugno 2008 n. 112
altre società che non gestiscono servizi pubblici locali
II comma
Le altre società (cioè, quelle che non gestiscono
servizi pubblici locali) a partecipazione pubblica totale o
di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e
modalità per il reclutamento del personale nel rispetto
dei principi, anche di derivazione comunitaria, di
trasparenza, pubblicità e imparzialità
Art. 18, D.L. 26 giugno 2008 n. 112
società quotate :ESENZIONE
III comma
Sono
completamente
esentate
da
qualsiasi
adempimento a proposito del proprio personale le
società quotate su mercati regolamentati
Tali società sono chiamate a rispondere
agli azionisti e sono oggetto di processi
di privatizzazione sempre più incisivi
11/11/2014
Art. 18, D.L. 26 giugno 2008 n. 112
... segue
Quando una società in mano pubblica ha una parte del proprio
capitale sociale quotato in borsa ed un azionariato diffuso tra
privati, ne discende che essa «costituisce una realtà
imprenditoriale totalmente svincolata in relazione alla sua
attività dalle amministrazioni pubbliche partecipanti al capitale
sociale, in quanto non svolge attività strumentale ai compiti
istituzionali delle suddette amministrazioni, ma opera come
soggetto autonomo nel mercato dei servizi pubblici locali» (Tar
Lazio, Roma, sez. III, 30 giugno 2008, n. 6333)
Art. 18, D.L. 26 giugno 2008 n. 112
Altri soggetti esclusi:
- Società controllante direttamente e indirettamente dalle
società quotate
- Società che gestiscono servizi liberalizzati della vendita del
gas e della produzione e vendita di energia elettrica
- Società controllate dalla P.A. che hanno effettuato la gara a
doppio oggetto per la scelta del socio operativo privato
11/11/2014
L’OBBLIGO DEL CONCORSO
ANCHE PER AZIENDE SPECIALI
E ISTITUZIONI?
Art.114 comma 5 bis
l’art. 114, comma 5 bis, del Tuel
Aziende speciali per la gestione dei servizi sociali, educativi e culturali e normativa vincolistica
di finanza pubblica
, le aziende speciali e le istituzioni
“a decorrere dall'anno 2013
sono assoggettate al
patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città
ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e
depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.
L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette
aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano
le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le
disposizioni
che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle
assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura
retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla
partecipazione societaria degli enti locali”.
“sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono
Tessaro - Copyrighted
2013
Vietata
serviziTiziano
socio-assistenziali
educativi,
culturali e farmacie”.
diffusione e duplicazione
11/11/2014
Il nuovo comma 5-bis dell'articolo 114
• è sostituito dal seguente:
• "5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri
bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economicoamministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno."
Tiziano Tessaro- riproduzione riservata
In particolare :comma 559.Eliminazione
estensione vincoli assunzionali alle aziende e
istituzioni
disciplina concernente i vincoli alle assunzioni e alle spese
di personale delle aziende speciali, delle istituzioni e delle
società partecipate dalle amministrazioni
sostituisce interamente l’articolo 18, comma 2-bis, del D.L.
112/2008

Ha sostituito il comma 5-bis all’art.
114 del TUEL, eliminando per le
aziende speciali e le istituzioni, fra
l’altro,
la
previsione
relativa
all’assoggettamento (…)ai divieti e alle
limitazioni previste per gli Enti locali in
materia di assunzioni di personale e di
ricorso alle consulenze esterne.
80
Legge 89/2014 di conversione del D.L.66/2014
le modifiche apportate prevedono:
  l’obbligo, per le aziende speciali, le istituzioni
e le società a partecipazione pubblica locale
totale o di controllo, di attenersi al principio di
riduzione dei costi del personale, attraverso il
contenimento degli oneri contrattuali e delle
assunzioni di personale. Allo stesso tempo
dispone l’obbligo, per gli stessi soggetti, di
adottare tali indirizzi con propri provvedimenti
che vengono recepiti in sede di contrattazione di
secondo livello, fermo restando il contratto
nazionale;
  l’esclusione, dai limiti in precedenza descritti, delle
aziende speciali, delle istituzioni che gestiscono
servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e
per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e
delle farmacie, fermo restando comunque l'obbligo di
mantenere un livello dei costi del personale coerente
rispetto alla quantità di servizi erogati;
  l’applicazione delle richiamate disposizioni da
parte delle aziende multiservizi qualora l'incidenza
del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al
50% del totale del valore della produzione.
 .
11/11/2014
IL VINCOLO DEL COSTO DEL PERSONALE
(SUL QUANTUM)
147/2013,
D.L. 66/2013 (approvato con modificazioni dal Senato in data 5 giugno)
DL 90/2014 convertito nella L 114/2014
L.
82
le norme originarie in tema di
CONSOLIDAMENTO SPESE DI
PERSONALE ENTI
LOCALI/ORGANISMI PARTECIPATI
Art. 76,
CO. 7,
d.l. n.
112/2008
calcolo di incidenza per la determinazione
del tetto del 50% oltre il quale opera il
divieto assoluto di assunzione
C. conti, delibera n. 14/AUT/2011/QMIG, il divieto
riguarda anche le società che presentano le
Sent.
cost. n.
148/2012
caratteristiche di cui all’art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c., (società
partecipate da più enti pubblici o anche da privato se scelto con
gara) purché affidatarie dirette di servizi pubblici locali, escluse le
società quotate. Sul calcolo del rapporto di incidenza, ha stabilito
che, in fase transitoria, “si agisce soltanto sul numeratore, ma le
spese di personale della società partecipata da sommare a quelle
dell’ente sono da proporzionare in base ai corrispettivi a carico
dell’ente medesimo (o ai ricavi derivanti da tariffa, se presenti in
luogo del corrispettivo stesso)”.
11/11/2014
comma 7 dell’art.76
principio del cd. consolidamento delle spese di personale,
• ai fini del computo della percentuale indicata dal primo periodo del comma 7
(incidenza delle spese di personale pari o superiore al 50% delle spese correnti)
devono calcolarsi le spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle
istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo
(con eccezione di quelle quotate su mercati regolamentari) titolari di
affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che
svolgessero funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgessero
attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni
amministrative di natura pubblicistica
delibera della Corte dei conti – sez. Autonomie –
del 6 giugno 2014, n.15/2014/SEZAUT/FRG,
Relazione sugli Organismi partecipati dagli Enti
Territoriali - Osservatorio sugli Organismi
partecipati/controllati da Comuni, Province e
Regioni e relative analisi
I limiti alle assunzioni di cui al D.L. 112/2008
Art. 76, comma 7, D.L. n. 112/2008
Enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è
pari o superiore al 50 % delle spese correnti
DIVIETO
di procedere ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale
11/11/2014
Il comma 7 dell’art.76 prevedeva il divieto agli enti locali, nei quali l'incidenza
delle spese di personale fosse pari o superiore al 50 per cento delle spese
correnti, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia contrattuale. I restanti enti potevano procedere ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della
spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.
La norma era stata modificata, da ultimo, dal comma 558 dell’art.1 l. 147/2013,
il quale aveva esteso il principio del consolidamento anche alle spese di
personale sostenute dalle aziende speciali e dalle istituzioni e aveva previsto
l’adozione, entro il 30 giugno 2014, di un d.P.C.M. di modifica della percentuale
di cui al primo periodo del comma 7 dell’art.76, al fine di tenere conto degli
effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati.
Gli organismi ricompresi
• Ai fini del calcolo della percentuale del 50% devono essere
computate «le spese sostenute anche dalle società speciali, dalle
istituzioni e dalle società a partecipazione pubblica locale totale o
di controllo:
• che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali
senza gara, ovvero
• che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse
generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero
• che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a
supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica»
11/11/2014
aziende speciali e istituzioni modifiche
comma 558, L.147/2013
Ai fini del computo della percentuale, si calcolano le spese
sostenute anche dalle aziende speciali e dalle istituzioni.
Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri
dell’economia e delle finanze e dell’interno, d’intesa con la
Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al
primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del
computo della spesa di personale in termini aggregati.
Modalità di calcolo della quota di spesa del personale delle società partecipate
(Corte dei Conti Sez. Aut., 14/2011)
Modalità di calcolo della quota di spesa del personale
delle società partecipate (Corte dei Conti Sez. Aut.,
14/2011) da sommare a quella dell’ente locale:
SP x R
X = ________
VP
SP= voce B9 CE Spese personale
R = corrispettivi dovuti dall’Ente alla società per
i servizi erogati dalla stessa
VP = voce A CE valore della produzione della
società
Per il calcolo dell’incidenza previsto all’art. 76 c. 7 la quota di spese del personale
della società partecipata così individuata (X) deve essere sommata alle spese di
personale dell’Ente locale ed il totale così ottenuto deve essere diviso per le spese
correnti del solo Ente locale. Il calcolo di cui sopra deve essere effettuato per
ciascuna società controllata, sia che si tratti di società partecipata da uno o più enti,
che di società miste pubblico-privato, controllate dall’Ente come sopra specificato;
11/11/2014
le esclusioni
Le società da prendere in considerazione, pertanto,
sono tendenzialmente tutte quelle partecipate dall’Ente
locale, con esclusione di:
• società quotate
• società che hanno ricevuto l’affidamento con gara
• società che svolgono funzioni in ambito commerciale
o industriale (quali ad esempio società che non sono
affidatarie di un servizio pubblico locale)
Le esclusioni
... segue
La Corte dei Conti ha osservato che «l’esclusione (dal
consolidamento) delle società che hanno ricevuto l’affidamento
della gestione di servizi pubblici locali con procedura
competitiva è basata sul presupposto che la gara può assicurare la
presenza dei requisiti di economicità, efficienza ed efficacia necessari
all’attuazione del «buon andamento», posto dalla Costituzione con
l’art. 97, mediante il confronto competitivo sul mercato e la verifica
della congruità dei costi, soprattutto in materia di personale» (Corte
dei Conti, 30 novembre 2011, n. 14)
11/11/2014
la novita’ apportata dal dl 90/2014
Con la L. 147/2013, il D.L. 66/2013 (approvato con modificazioni
dal Senato in data 5 giugno) e il DL 90/2014 convertito nella L
114/2014 il legislatore è intervenuto anche in materia del
contenimento del costo del personale sotto diversi aspetti:
A)Abrogazione dell’articolo 76
comma 7 del D.L. 112/2008 in
materia di contenimento del costo
del personale del gruppo ente locale.
B)modifica dell’art 18 c. 2bis del D.L.
112/2008 sulla base degli atti di
indirizzo dell’Ente controllante
A)Il quinto periodo del comma 5 dell’art.3 del d.l.
90/2014 :il consolidamento ?
Il quinto periodo del
comma 5 dell’art.3 del d.l.
90/2014 prevede
l’abrogazione del comma 7
dell’art.76 d.l. 112/2008,
conv. con l. 133/2008,
contenente i limiti di
assunzione di personale, a
qualsiasi titolo e con
qualsivoglia tipologia
contrattuale, da parte degli
enti locali.
il DL 90/2014 convertito
nella L 114/2014
• Abrogazione dell’articolo 76
comma 7 del D.L.
112/2008 in materia di
contenimento del costo del
personale del gruppo ente locale.
11/11/2014
B)Il sesto periodo del comma 5 dell’art.3
le regioni e gli enti locali coordinano le politiche assunzionali dei
soggetti
di cui all’art.18, c.2 bis, d.l. 112/2008, conv. con l. 133/2008,
al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale
riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.
Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90
convertito con legge di
conversione 11 agosto 2014, n.
114 in vigore dal 18.8.2014
all’art. 3 comma 5 prevede che
Art 18 comma 2bis del D.L.
112/2008. In base alle modifiche
apportate dal D.L. 66/2014,
• le amministrazioni coordinino le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'art. 18,
comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i
medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese
correnti.
• la nuova formulazione dell’articolo 18 comma 2bis è la seguente: "2-bis. Le aziende
speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di
controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il
contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l’ente
controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che
stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce,
per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di
attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore
in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri
provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono
recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale
in vigore al 1º gennaio 2014.
• Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi,
scolastici e per l’infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti
di cui al precedente periodo, fermo restando l’obbligo di mantenere un livello dei costi del
personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette
multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l’incidenza del
fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della
produzione".
11/11/2014
il regime di mobilità tra società
partecipate del personale
qualificato in esubero.
Articolo 1 comma 563-567 della L 147/2014 :
La mobilità del personale fra società partecipate
(comma 563-569)
Possibilità di attivare processi di
mobilità del personale fra società
pubbliche
 Intervento ente socio (atto
indirizzo)
 Obbligo di ricorrere alla mobilità
prima di esperire procedure di
reclutamento
No consenso lavoratore
Gestione eccedenze ed esuberi
(piani industriali)
 30% del trattamento economico a
carico delle societa’

 previa informativa alle
rappresentanze sindacali operanti
presso la società e alle organizzazioni
sindacali firmatarie del CCNL dalla
stessa applicato;
 rispetto dell’ordinamento
professionale;
 no oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica;
non possono avvenire tra le società
partecipate e gli enti pubblici soci delle
stesse;
 non possono essere attuati dalle
società quotate e dalle società dalle
stesse controllate;
11/11/2014
La mobilità del personale fra società
partecipate (commi 563-568 Legge
stabilità 2014)
A decorrere dal 1° gennaio 2014
le società controllate direttamente o indirettamente
dalle P.A. indicate all’art. 1 comma 2 del D.lgs.
165/2001 o dai loro enti strumentali
Possono accordarsi tra loro per realizzare, anche
senza il consenso del lavoratore, processi di
mobilità di personale in relazione al proprio
fabbisogno
La mobilità del personale fra società
partecipate (commi 563-568 Legge
stabilità 2014)
Requisiti di legittimità:
-
Necessitano di informativa alle rappresentanze sindacali
operanti presso la società e alle organizzazioni sindacali firmatarie
del CCNL alla stessa applicato
-
Devono essere attuati nel rispetto dell’ordinamento professionale
-
Non possono comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica
-
Non possono avvenire tra le società partecipate e le pubbliche
amministrazioni
-
Non possono essere attuati dalle società quotate e dalle società
dalle stesse controllate
-
Devono garantire ai lavoratori i diritti previsti dal comma 1 e 3
dell’art. 2112 c.c.
11/11/2014
La mobilità del personale fra società
partecipate (commi 563-568 Legge
stabilità 2014)
Gli enti controllanti sono tenuti ad adottare atti di
indirizzo volti a favorire l’acquisizione di personale le
suddette procedure di mobilità
Profili applicativi:
• Se società partecipata vuole assumere nuove risorse
deve prima esperire mobilità
• Regolazione mediante atto di indirizzo da parte
dell’ente locale, collegato a piani di razionalizzazione
dei servizi o a piani di risanamento, tradotti in piani
industriali
La mobilità del personale fra società
partecipate (commi 563-568 Legge
stabilità 2014)
ESUBERI
• Eccedenze di personale rispetto alle esigenze funzionali
Oppure
• Incidenza spese personale pari o superiore al 50% delle
spese correnti
Informativa alle rappresentanze sindacali in cui sono
individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili
professionali del personale in eccedenza
11/11/2014
La mobilità del personale fra società
partecipate (commi 563-568 Legge
stabilità 2014)
... segue
Entro 10 giorni dal ricevimento dell’informativa l’ente
controllante procede alla riallocazione totale o parziale del
personale in eccedenza nell’ambito della stessa società
mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo
di lavoro, ovvero presso altre società controllate al
medesimo ente o dai suoi enti strumentali.
La mobilità del personale fra società
partecipate (commi 563-568 Legge
stabilità 2014)
•
Possibilità per gli enti controllanti e le società partecipate di
concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative per realizzare forme di
trasferimento in mobilità presso altre società dello stesso tipo
operanti anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede
le società interessate da eccedenze di personale
•
Possibilità per le società eccedentarie di farsi carico, per un periodo
massimo di tre anni, di una quota non superiore al 30% del
trattamento economico del personale interessato dalla mobilità,
nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tali somme non
concorrono alla formazione del reddito imponibile della società che
accoglie i dipendenti in mobilità
11/11/2014
C)I VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
DERIVANTI DALLA COSTITUZIONE:
IL VINCOLO DELL’ESTENSIONE DEL
PATTO DI STABILITA’ E IL VINCOLO
DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO
Assimilazione delle società in house AFFIDATARIE
DIRETTE DI SPL agli enti proprietari (art. 3-bis, d.l. n.
138/2011, aggiunto dal d.l. n. 1/2012)
Applicazione delle norme sul patto di
stabilità
104
11/11/2014
105
Corte Costituzionale , sent. 46/13: legittima il patto di stabilità sulle
società in house
“una diversa disciplina che favorisca le società in house rispetto
all’aggiudicante Amministrazione pubblica si potrebbe porre in contrasto
con la stessa disciplina comunitaria, in quanto verrebbe a scindere le due
entità e a determinare un ingiustificato favor nei confronti di questo tipo di
gestione dei servizi pubblici dato che il bilancio delle società in house non
sarebbe soggetto alle regole del patto di stabilità interno. Le suddette
regole, invece, debbono intendersi estese a tutto l’insieme di spese
ed entrate dell’ente locale sia perché non sarebbe funzionale alle
finalità di controllo della finanza pubblica e di contenimento delle
spese permettere possibili forme di elusione dei criteri su cui detto
“Patto” si fonda, sia perché la maggiore ampiezza degli strumenti a
disposizione dell’ente locale per svolgere le sue funzioni gli consente di
espletarle nel modo migliore, assicurando, nell’ambito complessivo delle
proprie spese, il rispetto dei vincoli fissati dallo stesso Patto di stabilità”.
l’art. 114, comma 5 bis, del Tuel
Aziende speciali per la gestione dei servizi sociali, educativi e culturali
e normativa vincolistica di finanza pubblica
“a decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di
stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita
la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le
aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel
repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e
istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le
disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle
assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura
retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti
alla partecipazione societaria degli enti locali”.
“sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni
che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali e farmacie”.
Tiziano Tessaro - Copyright 2013 Vietata
diffusione e duplicazione
11/11/2014
Tiziano Tessaro- riproduzione riservata
107
Legge di stabilita’ 147/2013 comma 559.Eliminazione estensione vincoli
patto di stabilita’ e assunzionali alle societa’ e aziende e istituzioni
Ha sostituito il comma 5-bis
all’art. 114 del TUEL,
eliminando per le aziende
speciali e le istituzioni, la
previsione
relativa
all’assoggettamento al Patto di
Stabilità
 Modifiche all’art. 3-
bis del D.L. 138/2011 in
materia di SPL a
rilevanza economica
(comma 559)
Eliminazione
dell’estensione del patto
di stabilità alle società
affidatarie in house di
SPL;
I VINCOLI ULTERIORI VALEVOLI
SOLO PER LE SOCIETA’ IN
HOUSE
11/11/2014
Assoggettamento alle regole dell’art. 1 comma 550
• All'articolo 3-bis del D. L. 138 del 2011 sono apportate le seguenti
modificazioni: a) il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Le società affidatarie
in house sono assoggettate alle disposizioni di cui all'art. 15 della L. Stabilità
2014. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila
sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli
derivanti dal patto di stabilità interno."
Vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche
retributive
• b) al comma 6 le parole da "nonché" a "degli amministratori." sono sostituite
dalle seguenti: "nonché i vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche
retributive stabiliti dall'ente locale controllante ai sensi dell'art. 18 comma 2-bis
del decreto legge 112 del 2008".
11/11/2014
La giurisdizione della Corte dei conti sugli amministratori
delle società in house
• La Corte dei conti ha giurisdizione sull'azione di responsabilità esercitata dalla
Procura della Repubblica presso detta corte quando tale azione sia diretta a
far valere la responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al
patrimonio di una società in house, per tale dovendosi intendere quella
costituita da uno o più enti pubblici per l'esercizio di pubblici servizi, di cui
esclusivamente tali enti possano esser soci, che statutariamente esplichi la
propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia
per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli
enti pubblici sui propri uffici.
•
• Corte di Cassazione Sentenza n. 26283 del 25 novembre 2013
ART.114 COMMA 5 BIS
aziende speciali e istituzioni
11/11/2014
Il nuovo comma 5-bis dell'articolo 114
• è sostituito dal seguente:
• "5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri
bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economicoamministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno."
Il vincolo dell’equilibrio
11/11/2014
La circolarizzazione dei crediti e dei debiti
L’Art. 6, al co. 4 introduce l’obbligo, a partire dall’esercizio
finanziario 2012, per i Comuni e le Province di allegare al
rendiconto una ulteriore nota informativa contenente la verifica
dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.
La predetta nota dovrà essere allegata a partire dall’anno
prossimo in occasione dell’approvazione del rendiconto 2012.
Essa deve essere asseverata dai rispettivi organi di revisione
(dell’ente e della società partecipata) e deve evidenziare
analiticamente eventuali discordanze, delle quali va data la
motivazione. In quest’ultimo caso, il Comune o la Provincia
devono adottare senza indugio, e comunque non oltre il
termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti
necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e
creditorie.
115
FINANZIAMENTO DEI DEBITI DEGLI ENTI LOCALI NEI CONFRONTI
DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (art.31 d.l. 66/2014, conv. con l. 89/2014)



L’art.31 d.l. 66/2014, conv. con l. 89/2014 è volto a favorire il pagamento dei debiti
da parte delle società e degli enti partecipati da enti locali.
Viene previsto un incremento per l'anno 2014 di 2.000 milioni di euro della
dotazione della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi,
liquidi ed esigibili degli enti locali" del "Fondo per assicurare la liquidità per
pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all’art.1, c.10, d.l. 35/2013,
conv. con l. 64/2013.
L'incremento della dotazione può essere concesso agli enti locali per il pagamento
dei propri debiti nei confronti delle società partecipate.
11/11/2014








Il pagamento concerne:
a) i debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
b) i debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto
termine;
c) i debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre
2013, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di
riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’art. 243 bis d.lgs. 267/2000, approvato con delibera
della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
I criteri, i tempi e le modalità' per la concessione agli enti locali delle risorse verranno stabiliti con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge.
La concessione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione da parte degli stessi enti locali di una
dichiarazione attestante la verifica dei crediti e debiti reciproci nei confronti delle società partecipate, asseverata
dagli organi di revisione dello stesso ente locale e, per la parte di competenza, delle società partecipate
interessate.
Le società partecipate dagli enti locali, destinatarie dei pagamenti effettuati a valere sulle anticipazioni previste
dagli artt.31 e 32 del decreto legge destinano prioritariamente le risorse ottenute all'estinzione dei debiti certi,
liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine. Le società partecipate comunicano agli enti locali
interessati gli avvenuti pagamenti, unitamente alle informazioni relative ai debiti ancora in essere, per la
successiva trasmissione nell'ambito della certificazione di cui all’art. 1, c.14, d.l. 35/2013, conv. con l. 64/2013.
Le comunicazioni sono verificate dai collegi sindacali delle società partecipate dagli enti locali, i quali dovranno
darne atto nei propri verbali e nella relazione al bilancio di esercizio.
11/11/2014
D)Il vincolo dei compensi e
status amministratori
art. 1 comma 718 Legge n. 296/2006 (Legge
Finanziaria 2007),
art. 1 comma 725 Legge n. 296/2006 (Legge
Finanziaria 2007), come modificato dall’art.
61 commi 12 e 13 del D.L. 112/2008
convertito con Legge 133/2008,
art. 1 comma 726, 727 e 728 Legge ti.
296/2006
art. 1 comma 729 Legge n. 296/2006 (Legge
Finanziaria 2007),
l’art. 4 commi 4 e 5 del D.l. 95/2012 come
modificato dall’art. 16 del D.L. 24/06/2014 n.
90 convertito nella L 114/2014
art. 6 comma 6 del D.L. 78/2010 convertito
con Legge 122/2010
• relativo al divieto di percezione di compensi da parte degli amministratori di enti
locali nominati membri di C.d.A. di società partecipate;
• ove viene previsto un limite massimo al compenso lordo annuale
onnicomprensivo (anche di eventuali compensi aggiuntivi deliberati ai sensi
dell’art. 2389 comma 3 del Codice Civile) attribuito al presidente ed ai
componenti del consiglio d’amministrazione;
• (altre disposizioni previste dalla Legge Finanziaria 2007 relative ai compensi agli
Amministratori di società partecipate);
• relativo al numero massimo di consiglieri in società partecipate;
• secondo cui il compenso dei componenti del consiglio di amministrazione dovrà
essere ridotto all’80% di quello relativo al 2013 a decorrere 1.1.2015.
• relativo alla riduzione del 10% del compenso, a partire dalla prima scadenza, ai
componenti del c.d.a. e del collegio sindacale delle società possedute
direttamente o indirettamente in misura totalitaria da pubbliche amministrazioni.
11/11/2014
Articolo 1, comma 718: assessore - amministratore
Partecipazione degli amministratori locali agli organi delle società partecipate
dall’ente locale – nessun emolumento
Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, l'assunzione, da parte
dell'amministratore di un ente locale, della carica di componente degli organi di
amministrazione di società di capitali partecipate dallo stesso ente non dà titolo alla
corresponsione di alcun emolumento a carico della società.
articoli 60 e 63 TUEL:
Art. 60: ineleggibilità a sindaco o consigliere dei legali
rappresentanti o dirigenti di società per azioni a
maggioranza pubblica; degli amministratori o dipendenti
con funzioni di rappresentanza o con poteri di
organizzazione o coordinamento del personale di istituto,
consorzio o azienda dipendente dal comune
Art 63: incompatibilità: non può ricoprire la carica di
sindaco o consigliere l’amministratore con poteri di
rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o
azienda soggetti a vigilanza da parte del comune
comma 725 - 726 - 727 - Compensi
725 – società 100% pubbliche tipo “monocomunali”
Nelle societa` a totale partecipazione di Comuni o Province, il compenso lordo
annuale, onnicomprensivo, attribuito al Presidente e ai componenti del consiglio
di amministrazione, non può essere superiore per il Presidente all’80 per cento e
per i componenti al 70 per cento delle indennità spettanti, rispettivamente, al
Sindaco e al Presidente delle Provincia ai sensi dell’articolo 82 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta ferma la possibilità di prevedere
indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili ed in misura
ragionevole e proporzionata.
726- società 100% pubbliche tipo “pluricomunali”
Nelle societa` a totale partecipazione pubblica di una pluralità di enti locali, il
compenso di cui al comma 725, nella misura ivi prevista, va calcolato in
percentuale della indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la
maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di
maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici.
727
Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione sono dovuti gli emolumenti
di cui all’articolo 84* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite.
* Rimborsi spese e indennità di missione
11/11/2014
comma 728
Società miste
Nelle societa` a partecipazione mista di enti locali e altri soggetti pubblici
o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726 possono essere elevati in
proporzione alla partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali,
nella misura di un punto percentuale ogni cinque punti percentuali di
partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle societa` in cui la
partecipazione degli enti locali è pari o superiore al 50 per cento del
capitale, e di due punti percentuali ogni cinque punti percentuali di
partecipazione di soggetti diversi dagli enti locali nelle societa` in cui la
partecipazione degli enti locali è inferiore al 50 per cento del capitale.
(Incentivo alla privatizzazione)
Articolo 1, comma 729 –
Numero dei componenti del consiglio di amministrazione
Società pubbliche
Il numero complessivo di componenti del consiglio di amministrazione delle
societa`partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, non può essere
superiore a tre, ovvero a cinque per le societa` con capitale, interamente versato, pari o
superiore all’importo che sarà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri su proposta del Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali, di
concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-citta` e autonomie locali, entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente disposizione.
Società miste
Nelle societa` miste il numero massimo di componenti del consiglio di amministrazione
designati dai soci pubblici locali comprendendo nel numero anche quelli eventualmente
designati dalle Regioni non può essere superiore a cinque. Le societa` adeguano i
propri statuti e gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall’entrata in vigore del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
11/11/2014
comma 730- 733- 734
730 - “coordinamento” e regioni
Le Regioni e le Province autonome di Bolzano e di Trento adeguano ai principi
di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei compensi degli amministratori
delle societa` da esse partecipate, e del numero massimo dei componenti del
consiglio di amministrazione di dette societa`. L’obbligo di cui al periodo che
precede costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.
733 - Deroga per le società quotate in borsa
Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano alle
societa` quotate in borsa.
734 – amministratori e perdite
Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda
pubblica, societa` a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto
nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre
esercizi consecutivi.
Articolo 1, comma 735
Gli incarichi di amministratore delle societa` di cui ai commi da 725 a 734
conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono pubblicati nell’albo e nel
sito informatico dei soci pubblici a cura del responsabile individuato da ciascun
ente. La pubblicità è soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione
dell’obbligo di pubblicazione è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria fino a 10.000 euro, irrogata dal Prefetto nella cui
circoscrizione ha sede la societa`. La stessa sanzione si applica agli
amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico
ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le
indennità di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni dal percepimento
11/11/2014
COMPOSIZIONE E COMPENSI
Art. 4 dl 95/2012
NOMINA DEI DIPENDENTI NELLE SOCIETÀ PARTECIPATE (art. 16 del
d.l. 90/2014)
Tiziano Tessaro- riproduzione riservata
128
Composizione dei consigli di amministrazione
art. 4, c.4, d.l. 95/2012, conv. con l. 135/2012
• i consigli di amministrazione delle società
devono essere composti da non più di tre
membri, di cui due:
• a) scelti d’intesa tra l’amministrazione
titolare della partecipazione e quella titolare
di poteri di indirizzo e vigilanza, per le
società a partecipazione diretta, ovvero
• b) scelti d’intesa tra l’amministrazione
titolare della partecipazione della società
controllante, quella titolare di poteri di
indirizzo e vigilanza e la stessa società
controllante, per le società a partecipazione
indiretta.
art.4 comma 5 d.l. 95/2012, conv. con l.
135/2012
• composizione dei consigli di
amministrazione delle altre società
a totale partecipazione pubblica,
diretta ed indiretta.
11/11/2014
composizione
4. Fatta salva la facolta' di nomina di un amministratore unico, i consigli
di amministrazione delle societa' controllate direttamente o indirettamente
dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che abbiano
conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a
favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento
dell'intero fatturato devono essere composti da non piu' di tre
membri, ferme restando le disposizioni in materia di inconferibilita' e
incompatibilita' di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39
compensi
A decorrere dal 1º gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi
degli amministratori di tali societa', ivi compresa la remunerazione di quelli
investiti di particolari cariche, non puo‘ superare l'80 per cento del costo
complessivamente sostenuto nell'anno 2013. In virtu' del principio di
onnicomprensivita' della retribuzione, qualora siano nominati dipendenti
dell'amministrazione titolare della partecipazione, o della societa' controllante in caso
di partecipazione indiretta o del titolare di poteri di indirizzo e di vigilanza, fatto salvo il
diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto
del limite di spesa di cui al precedente periodo, essi hanno l'obbligo di riversare
i relativi compensi all'amministrazione o alla societa' di appartenenza e, ove
riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del
trattamento economico accessorio
11/11/2014
composizione
5. Fermo restando quanto diversamente previsto da specifiche
disposizioni di legge e fatta salva la facolta' di nomina di un
amministratore unico, i consigli di amministrazione delle altre
societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta,
devono essere composti da tre o da cinque membri, tenendo conto della
rilevanza e della complessita' delle attivita' svolte. A tali
societa' si applica quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo
del comma 4
modifica del comma 4 dell’art. 4 d.l. 6
luglio 2012, n.95


L’art.16 del d.l. 90/2014 modifica il comma 4 dell’art. 4
d.l. 6 luglio 2012, n.95, conv. con l. 135/2012,eliminando
l’obbligo della presenza, nei consigli di
amministrazione delle società controllate direttamente o
indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'art.1, c.2, d.lgs. 165/2001, che abbiano conseguito
nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore
di amministrazioni pubbliche superiore al 90% dell'intero
fatturato, dei dipendenti dell’amministrazione titolare
della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza.
Il terzo periodo del comma 4, nel testo sostituito dall’art.16
d.l. 90/2014 prevede che, ferme le disposizioni vigenti in
materia di onnicomprensività del trattamento economico,
qualora i membri del consiglio di amministrazione siano
dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione
o di poteri di indirizzo e vigilanza ovvero dipendenti della
società controllante hanno obbligo di riversare i relativi
compensi assembleari all'amministrazione, ove
riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il
finanziamento del trattamento economico accessorio, e alla
società di appartenenza.
Modifica del comma 5 dell’art. 4 del
d.l.95/2012



L’art.16 d.l. 90/2014 sostituisce anche il terzo periodo
del comma 5, prevedendo che, nel caso di consigli di
amministrazione composti da cinque membri, deve
essere assicurata la presenza :
- di almeno tre membri scelti d'intesa tra
l'amministrazione titolare della partecipazione e
quella titolare di poteri di indirizzo e vigilanza, per le
società a partecipazione diretta,
-ovvero di almeno tre membri scelti d'intesa tra
l'amministrazione titolare della partecipazione della
società controllante, quella titolare di poteri di
indirizzo e vigilanza e la stessa società controllante,
per le società a partecipazione indiretta.
11/11/2014
vincoli alla remunerazione del management:
LIMITE AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
PUBBLICO E DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE (art. 13
d.l. 66/2014, conv. con l. 89/2014)


Il comma 1 dell’art.13 fissa il limite massimo retributivo (€ 240.000 al
lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a
carico del dipendente), di cui agli artt. 23 bis e 23 ter d.l. 201/2011,
conv. con l. 214/2011.
Il comma 2, lett.c), dell’art. 13 modifica il comma 473 dell’art.1 l.
147/2013 prevedendo che, ai fini del calcolo del suddetto limite
massimo retributivo, sono computate in modo cumulativo, altresì, le
somme comunque erogate all'interessato a carico di società partecipate
in via diretta o indiretta dalle amministrazioni di cui all’art.1, c.2, d.lgs.
165/2001.
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
Il comma 5 bis aggiunge che le amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato individuate, ex art.1, c.3, l. 196/2009,
sono tenute a pubblicare nel proprio sito internet i dati completi relativi
ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di
amministrazione in qualità di componente di organi di società ovvero di
fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse.
obblighi di trasparenza delle
informazioni sul management
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obblighi di trasparenza delle informazioni
sul management
art. 22 del D.Lgs 33/2013 relativo alle norme sulla trasparenza e pubblicazione sui siti web dei
dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico
Verifica del revisore
Organismi partecipati
Verifica mantenimento delle partecipazioni: eventuale messa in
-liquidazione o dismissione della partecipazione
Verifica affidamento servizi
Verifica oneri a carico dell’Ente per i servizi esternalizzati
-Verifica bilanci ultimi tre esercizi delle società partecipate
-Verifica di eventuali perdite subite dalla partecipata per 3 esercizi
-consecutivi o ripianamento delle perdite con riserve disponibili
Verifica eventuale intervento ai sensi dell’art. 2447 c.c. per
-ripianamento perdite
Verifica eventuali assunzioni di personale
-Verifica eventuale distribuzione di utili
-Verifica entità massima dei compensi agli amministratori di società
-partecipate
Verifica numero massimo dei consiglieri in società partecipate
-Verifica divieto di percezione di compensi da parte del Sindaco ed
-assessori se nominati membri dell’O.A. delle partecipate
Verifica divieto di nomina di amministratore in caso di perdite
-reiterate