Schema contratto di compravendita

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Schema contratto di compravendita
(Bozza)
COMPRAVENDITA AREA INDUSTRIALE
L’anno __________ il giorno _________ del mese ________ in
Spilimbergo
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PARTE VENDITRICE
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PARTE ACQUIRENTE
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ART. 1: CONSENSO ED OGGETTO
Il “CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE SOCIALE ED
ECONOMICO DELLO SPILIMBERGHESE”, con sede legale in
Spilimbergo, a mezzo del ___________ e legale rappresentante Signor
______________, liberamente, con ogni garanzia di legge e senza riserve,
VENDE E TRASFERISCE
Alla _______________________________________________, con sede
legale
in
________________________,
che
a
mezzo
dell’
____________________ accetta ed acquista il diritto di piena proprietà del
bene immobile seguente:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
ART. 2: PATTUIZIONI SPECIFICHE.
Il trasferimento di cui al precedente articolo 1 (uno) è regolato dai seguenti
patti:
a) L’area in oggetto è soggetta al vincolo della costruzione, a cura e spese
della società acquirente, di uno stabilimento industriale nella Zona
Industriale Nord di Spilimbergo - con la tipologia e le dimensioni
enunciate in linea di massima attraverso la richiesta di assegnazione
del lotto in allegato sub. A) al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale - che dovrà entrare in funzione entro tre anni dalla data di
stipula del presente contratto.b) Qualora, scaduto tale termine, lo stabilimento già avviato a costruzione
non fosse ancora funzionante, il Consorzio, valutate le circostanze del
caso, potrà assegnare un congruo termine, che comunque non potrà
eccedere i 5 (cinque) anni dalla data di stipula del presente contratto,
entro il quale dovrà essere predisposto quanto occorre per rendere
funzionante lo stabilimento medesimo.c) Scaduto tale ultimo termine senza che lo stabilimento realizzante sia
funzionante, il Consorzio si riserva il diritto ai sensi dell’art. 1500 del
Codice Civile, di riscattare l’immobile venduto mediante restituzione del
prezzo pattuito per la presente vendita e dei rimborsi stabiliti dall’art.
1502 Cod. Civ.d) In caso di inosservanza del termine di cinque anni dalla stipula del
contratto per la realizzazione dello stabilimento, il Consorzio, a suo
insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di attivare la procedura di cui
all’art. 63 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell’art. 5 della Legge
Regionale Friuli-Venezia Giulia 18 gennaio 1999, n. 3.e) Nel caso in cui, realizzato lo stabilimento, l’attività industriale non abbia
inizio o se iniziata cessi successivamente trascorsi tre anni, il Consorzio
si riserva il diritto di riacquistare, unitamente alle aree, anche gli
stabilimenti su di esse insistenti ed inutilizzati, in ossequio al disposto
dell’art. 63 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell’art. 5 della
Legge Regionale Friuli-Venezia Giulia 18 gennaio 1999, n. 3.f) La facoltà di cui ai precedenti punti d) ed e), potrà essere esercitata:- per quanto riguarda le aree: corrispondendo alla odierna società
acquirente il prezzo di acquisto, attualizzato secondo gli indici
ISTAT;- per quanto riguarda gli stabilimenti industriali: corrispondendo il
prezzo così come determinato da un perito nominato dal Presidente
del Tribunale di Pordenone.Detto importo dovrà essere decurtato dei contributi pubblici
attualizzati ricevuti dalla società acquirente per la realizzazione degli
stabilimenti medesimi.g) Nell’eventualità indicata al presente punto c) – ossia in caso di esercizio
del patto di riscatto – qualora sull’area in oggetto sia stata iniziata la
costruzione dello stabilimento industriale, il valore delle opere eseguite
sarà rimborsato al prezzo di costo, accertato con perizia tecnica
eseguita da un perito nominato dalle parti di comune accordo o, in caso
di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone, tra gli iscritti
agli Albi degli Ingegneri o Architetti. Nel caso in cui il perito però ritenga
che si tratti di opera che, per le sue peculiari caratteristiche tecniche,
non possa altrimenti essere utilizzata, la stessa dovrà essere demolita
al fine di rendere l’area idonea per altro insediamento industriale.h) In tale ultimo caso le parti concordano sin d’ora che il manufatto
realizzato non abbia aumentato il valore dell’area, per cui non sarà
dovuto dal Consorzio riscattante alcun rimborso delle spese sostenute
per la costruzione, mentre le spese da sostenere per la demolizione,
quantificate dal perito, come sopra detto nominato, saranno a carico
dell’odierna società acquirente e potranno essere dal Consorzio
trattenute da quanto a quest’ultima dovuto per l’esercizio del riscatto.i) Il riscatto ai sensi dell’art. 1504 del Cod. Civ. così come il diritto di
riacquisto (ex art. 63 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed art. 5
della Legge Regionale 18 gennaio 1999, n. 3) potrà essere
legittimamente esercitato nei confronti di tutti i successivi acquirenti
dell’immobile in oggetto.j) A parziale modifica di quanto previsto dall’art. 1505 del Cod. Civ., il
Consorzio, qualora eserciterà il riscatto, riconosce come efficaci nei
suoi confronti le ipoteche accese a peso dell’immobile compravenduto
con Banche, Istituti di Credito od altri Enti finanziatori, a garanzia di
mutui o altri finanziamenti che dovessero essere richiesti dall’odierna
società acquirente al fine di dotarsi dei capitali necessari per la
costruzione del fabbricato industriale e per dotarlo dei macchinari e
delle infrastrutture necessarie allo svolgimento della attività produttiva.
Conviene pertanto il Consorzio che il patto di riscatto di cui al presente
articolo non sia opponibile a detti Enti finanziatori, rimanendo così
impregiudicata, nell’ipotesi di esercizio del riscatto, l’ipoteca a favore di
questi Enti accesa.
In tale ipotesi, la odierna società acquirente si obbliga ad estinguere
immediatamente quanto dovuto all’Ente finanziatore ed a liberare
l’immobile dall’ipoteca che lo grava.
k) Qual’ora al momento dell’esercizio del riscatto da parte del Consorzio il
finanziamento che dà titolo all’ipoteca iscritta sull’immobile non sia
ancora estinto, il Consorzio potrà assolvere all’obbligo di corrispondere
le somme dovute per l’esercizio del riscatto, depositando detta somma
presso l’Ente finanziatore a saldo od in conto dell’estinzione del
finanziamento medesimo, deposito che la odierna società acquirente
accetta come avvenuto nelle sue proprie mani ai sensi dell’art. 1503 del
Cod. Civ.
l) Considerata la particolare destinazione impressa nell’area oggetto della
compravendita, gli scopi di interesse pubblico che il Consorzio
persegue ed il particolare prezzo pattuito, è posto divieto alla società
acquirente di alienare l’immobile con il presente atto acquistato per un
periodo di 5 (cinque) anni da oggi.
m) La società acquirente, tenuto conto dell’interesse pubblico perseguito
dal Consorzio alienante, riconosce al Consorzio medesimo diritto di
prelazione in caso di alienazione dell’area acquistata e degli immobili su
di essa edificati.
L’intendimento di alienare l’area dovrà essere portato a conoscenza del
Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione, il Consorzio si intenderà rinunciante e l’area potrà
essere liberamente alienata a terzi.
Nel caso in cui il Consorzio si avvalga del diritto di prelazione in questa
sede previsto, il prezzo di riacquisto verrà determinato ai sensi del
precedente punto f).
n) Il Consorzio potrà, tuttavia, qualora ne riconosca l’utilità o la necessità,
acconsentire all’alienazione, nel caso prevedendo che questa non
possa avvenire ad un prezzo superiore a quello da esso Consorzio
praticato in quel momento per le aree rientranti nel territorio della Zona
Industriale Nord.
o) La società acquirente si impegna, comunque, a dare tempestiva
comunicazione al Consorzio alienante di ogni mutamento eventuale
della denominazione sociale e delle proprietà dell’area oggetto della
compravendita o dello stabilimento in essa realizzato.
p) La Ditta acquirente s’impegna sin d’ora a rispettare:
• il regolamento edilizio;
• il regolamento per la disciplina degli scarichi industriali allegato al
P.I.P.;le tariffe della fornitura dell’acqua potabile e industriale
nonché loro eventuali aggiornamenti;
• il disciplinare di cui all’art. 2, comma 5, della Legge Regionale 18
gennaio 1999, n. 3 per la regolamentazione delle modalità di
concorso delle singole imprese insediate nella Zona Industriale alle
spese di gestione e manutenzione ordinaria delle opere di
infrastruttura e degli impianti realizzati dal Consorzio;
• tutte le norme generali e particolari, presenti e future, applicabili alla
Zona Industriale Nord.
q) Le parti concordano di tenere la mancata comunicazione di cui alla lett.
o) nonché il mancato rispetto di cui alla lett. p), quali gravi
inadempimenti che giustificano la risoluzione “ipso jure” del contratto.
ART. 3: PRECISAZIONI
L’area oggetto del presente atto si trasferisce in proprietà alla società
acquirente nell’attuale stato di fatto, con tutti i diritti, servitù attive e passive,
accessori e pertinenze, nulla escluso o riservato al Consorzio alienante.
ART. 4: PROVENIENZA
L’area oggetto del presente atto è pervenuta al Consorzio alienante giusto
atto di compravendita dd. ________, Repertorio n. _________ / Raccolta n.
_______ , Notaio __________, registrato a Maniago il __________ e
trascritto a Pordenone ____________ ai numeri ___ Registro d’Ordine e
___ Particolare.
ART. 5: EFFETTI
Gli effetti del presente atto decorrono da oggi, con ogni conseguenza utile
ed onerosa per le parti.
Da oggi si intendono trasferiti alla società acquirente il possesso ed il
materiale godimento dell’area con il presente atto alienata.
ART. 6: PREZZO
Il prezzo della presente vendita è stato dalle parti convenuto in complessive
Lire _______________ (____________________), somma che il
Consorzio alienante, come sopra rappresentato, dichiara di aver ricevuto
prima della stipula del presente atto dalla società acquirente, a favore della
quale, con la sottoscrizione del presente atto, rilascia ampia e finale
quietanza liberatoria di saldo.
ART. 7: TRATTAMENTO FISCALE
Il corrispettivo della presente vendita è soggetto, ai sensi dell’art. 2 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 533 e successive modifiche , all’imposta sul
valore aggiunto (I.V.A.).
Si chiede, pertanto, l’applicazione delle imposte di Registro, Ipotecaria e
Catastale in misura fissa ai sensi del combinato disposto dell’art. 40 del
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dell’art. 1 (Note) della Tariffa allegata al
D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347.
L’importo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura prevista dalla
vigente normativa fiscale, è stato versato dalla società acquirente al
Consorzio alienante per gli adempimenti di sua spettanza.
ART. 8: GARANZIE
Il Consorzio alienante come sopra rappresentato:
- garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità dell’area
alienata, la sua immunità da oneri reali di garanzia e di godimento,
privilegi o vicoli di prelazione a noma delle leggi vigenti.
ART. 9: DICHIARAZIONE EX LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, n. 47
Il Consorzio alienante, come sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 18 della
Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni:
- esibisce a me notaio il Certificato di destinazione urbanistica relativo
all’area in contratto, rilasciato dal Comune di Spilimbergo (Pn) in
data __________ prot.n. ______ che si allega sub B) al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale;
-
dichiara che, da tale data, relativamente alla stessa, non sono
intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti.
ART. 10: SPESE
Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della società
acquirente.
ART. 11: DISPENSA LETTURA ALLEGATI
Le parti, che hanno i requisiti di legge, espressamente dispensano me
Notaio dalla lettura degli allegati sub A) e sub B), dichiarando di ben
conoscere il contenuto.
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Firme
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