Schema contratto di compravendita
Transcript
Schema contratto di compravendita
(Bozza) COMPRAVENDITA AREA INDUSTRIALE L’anno __________ il giorno _________ del mese ________ in Spilimbergo ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ PARTE VENDITRICE ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ PARTE ACQUIRENTE ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ART. 1: CONSENSO ED OGGETTO Il “CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE SOCIALE ED ECONOMICO DELLO SPILIMBERGHESE”, con sede legale in Spilimbergo, a mezzo del ___________ e legale rappresentante Signor ______________, liberamente, con ogni garanzia di legge e senza riserve, VENDE E TRASFERISCE Alla _______________________________________________, con sede legale in ________________________, che a mezzo dell’ ____________________ accetta ed acquista il diritto di piena proprietà del bene immobile seguente: ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ____________________________________________ ART. 2: PATTUIZIONI SPECIFICHE. Il trasferimento di cui al precedente articolo 1 (uno) è regolato dai seguenti patti: a) L’area in oggetto è soggetta al vincolo della costruzione, a cura e spese della società acquirente, di uno stabilimento industriale nella Zona Industriale Nord di Spilimbergo - con la tipologia e le dimensioni enunciate in linea di massima attraverso la richiesta di assegnazione del lotto in allegato sub. A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale - che dovrà entrare in funzione entro tre anni dalla data di stipula del presente contratto.b) Qualora, scaduto tale termine, lo stabilimento già avviato a costruzione non fosse ancora funzionante, il Consorzio, valutate le circostanze del caso, potrà assegnare un congruo termine, che comunque non potrà eccedere i 5 (cinque) anni dalla data di stipula del presente contratto, entro il quale dovrà essere predisposto quanto occorre per rendere funzionante lo stabilimento medesimo.c) Scaduto tale ultimo termine senza che lo stabilimento realizzante sia funzionante, il Consorzio si riserva il diritto ai sensi dell’art. 1500 del Codice Civile, di riscattare l’immobile venduto mediante restituzione del prezzo pattuito per la presente vendita e dei rimborsi stabiliti dall’art. 1502 Cod. Civ.d) In caso di inosservanza del termine di cinque anni dalla stipula del contratto per la realizzazione dello stabilimento, il Consorzio, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di attivare la procedura di cui all’art. 63 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell’art. 5 della Legge Regionale Friuli-Venezia Giulia 18 gennaio 1999, n. 3.e) Nel caso in cui, realizzato lo stabilimento, l’attività industriale non abbia inizio o se iniziata cessi successivamente trascorsi tre anni, il Consorzio si riserva il diritto di riacquistare, unitamente alle aree, anche gli stabilimenti su di esse insistenti ed inutilizzati, in ossequio al disposto dell’art. 63 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell’art. 5 della Legge Regionale Friuli-Venezia Giulia 18 gennaio 1999, n. 3.f) La facoltà di cui ai precedenti punti d) ed e), potrà essere esercitata:- per quanto riguarda le aree: corrispondendo alla odierna società acquirente il prezzo di acquisto, attualizzato secondo gli indici ISTAT;- per quanto riguarda gli stabilimenti industriali: corrispondendo il prezzo così come determinato da un perito nominato dal Presidente del Tribunale di Pordenone.Detto importo dovrà essere decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dalla società acquirente per la realizzazione degli stabilimenti medesimi.g) Nell’eventualità indicata al presente punto c) – ossia in caso di esercizio del patto di riscatto – qualora sull’area in oggetto sia stata iniziata la costruzione dello stabilimento industriale, il valore delle opere eseguite sarà rimborsato al prezzo di costo, accertato con perizia tecnica eseguita da un perito nominato dalle parti di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Pordenone, tra gli iscritti agli Albi degli Ingegneri o Architetti. Nel caso in cui il perito però ritenga che si tratti di opera che, per le sue peculiari caratteristiche tecniche, non possa altrimenti essere utilizzata, la stessa dovrà essere demolita al fine di rendere l’area idonea per altro insediamento industriale.h) In tale ultimo caso le parti concordano sin d’ora che il manufatto realizzato non abbia aumentato il valore dell’area, per cui non sarà dovuto dal Consorzio riscattante alcun rimborso delle spese sostenute per la costruzione, mentre le spese da sostenere per la demolizione, quantificate dal perito, come sopra detto nominato, saranno a carico dell’odierna società acquirente e potranno essere dal Consorzio trattenute da quanto a quest’ultima dovuto per l’esercizio del riscatto.i) Il riscatto ai sensi dell’art. 1504 del Cod. Civ. così come il diritto di riacquisto (ex art. 63 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed art. 5 della Legge Regionale 18 gennaio 1999, n. 3) potrà essere legittimamente esercitato nei confronti di tutti i successivi acquirenti dell’immobile in oggetto.j) A parziale modifica di quanto previsto dall’art. 1505 del Cod. Civ., il Consorzio, qualora eserciterà il riscatto, riconosce come efficaci nei suoi confronti le ipoteche accese a peso dell’immobile compravenduto con Banche, Istituti di Credito od altri Enti finanziatori, a garanzia di mutui o altri finanziamenti che dovessero essere richiesti dall’odierna società acquirente al fine di dotarsi dei capitali necessari per la costruzione del fabbricato industriale e per dotarlo dei macchinari e delle infrastrutture necessarie allo svolgimento della attività produttiva. Conviene pertanto il Consorzio che il patto di riscatto di cui al presente articolo non sia opponibile a detti Enti finanziatori, rimanendo così impregiudicata, nell’ipotesi di esercizio del riscatto, l’ipoteca a favore di questi Enti accesa. In tale ipotesi, la odierna società acquirente si obbliga ad estinguere immediatamente quanto dovuto all’Ente finanziatore ed a liberare l’immobile dall’ipoteca che lo grava. k) Qual’ora al momento dell’esercizio del riscatto da parte del Consorzio il finanziamento che dà titolo all’ipoteca iscritta sull’immobile non sia ancora estinto, il Consorzio potrà assolvere all’obbligo di corrispondere le somme dovute per l’esercizio del riscatto, depositando detta somma presso l’Ente finanziatore a saldo od in conto dell’estinzione del finanziamento medesimo, deposito che la odierna società acquirente accetta come avvenuto nelle sue proprie mani ai sensi dell’art. 1503 del Cod. Civ. l) Considerata la particolare destinazione impressa nell’area oggetto della compravendita, gli scopi di interesse pubblico che il Consorzio persegue ed il particolare prezzo pattuito, è posto divieto alla società acquirente di alienare l’immobile con il presente atto acquistato per un periodo di 5 (cinque) anni da oggi. m) La società acquirente, tenuto conto dell’interesse pubblico perseguito dal Consorzio alienante, riconosce al Consorzio medesimo diritto di prelazione in caso di alienazione dell’area acquistata e degli immobili su di essa edificati. L’intendimento di alienare l’area dovrà essere portato a conoscenza del Consorzio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Trascorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il Consorzio si intenderà rinunciante e l’area potrà essere liberamente alienata a terzi. Nel caso in cui il Consorzio si avvalga del diritto di prelazione in questa sede previsto, il prezzo di riacquisto verrà determinato ai sensi del precedente punto f). n) Il Consorzio potrà, tuttavia, qualora ne riconosca l’utilità o la necessità, acconsentire all’alienazione, nel caso prevedendo che questa non possa avvenire ad un prezzo superiore a quello da esso Consorzio praticato in quel momento per le aree rientranti nel territorio della Zona Industriale Nord. o) La società acquirente si impegna, comunque, a dare tempestiva comunicazione al Consorzio alienante di ogni mutamento eventuale della denominazione sociale e delle proprietà dell’area oggetto della compravendita o dello stabilimento in essa realizzato. p) La Ditta acquirente s’impegna sin d’ora a rispettare: • il regolamento edilizio; • il regolamento per la disciplina degli scarichi industriali allegato al P.I.P.;le tariffe della fornitura dell’acqua potabile e industriale nonché loro eventuali aggiornamenti; • il disciplinare di cui all’art. 2, comma 5, della Legge Regionale 18 gennaio 1999, n. 3 per la regolamentazione delle modalità di concorso delle singole imprese insediate nella Zona Industriale alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle opere di infrastruttura e degli impianti realizzati dal Consorzio; • tutte le norme generali e particolari, presenti e future, applicabili alla Zona Industriale Nord. q) Le parti concordano di tenere la mancata comunicazione di cui alla lett. o) nonché il mancato rispetto di cui alla lett. p), quali gravi inadempimenti che giustificano la risoluzione “ipso jure” del contratto. ART. 3: PRECISAZIONI L’area oggetto del presente atto si trasferisce in proprietà alla società acquirente nell’attuale stato di fatto, con tutti i diritti, servitù attive e passive, accessori e pertinenze, nulla escluso o riservato al Consorzio alienante. ART. 4: PROVENIENZA L’area oggetto del presente atto è pervenuta al Consorzio alienante giusto atto di compravendita dd. ________, Repertorio n. _________ / Raccolta n. _______ , Notaio __________, registrato a Maniago il __________ e trascritto a Pordenone ____________ ai numeri ___ Registro d’Ordine e ___ Particolare. ART. 5: EFFETTI Gli effetti del presente atto decorrono da oggi, con ogni conseguenza utile ed onerosa per le parti. Da oggi si intendono trasferiti alla società acquirente il possesso ed il materiale godimento dell’area con il presente atto alienata. ART. 6: PREZZO Il prezzo della presente vendita è stato dalle parti convenuto in complessive Lire _______________ (____________________), somma che il Consorzio alienante, come sopra rappresentato, dichiara di aver ricevuto prima della stipula del presente atto dalla società acquirente, a favore della quale, con la sottoscrizione del presente atto, rilascia ampia e finale quietanza liberatoria di saldo. ART. 7: TRATTAMENTO FISCALE Il corrispettivo della presente vendita è soggetto, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 533 e successive modifiche , all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). Si chiede, pertanto, l’applicazione delle imposte di Registro, Ipotecaria e Catastale in misura fissa ai sensi del combinato disposto dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dell’art. 1 (Note) della Tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347. L’importo dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), nella misura prevista dalla vigente normativa fiscale, è stato versato dalla società acquirente al Consorzio alienante per gli adempimenti di sua spettanza. ART. 8: GARANZIE Il Consorzio alienante come sopra rappresentato: - garantisce la piena proprietà e la libera disponibilità dell’area alienata, la sua immunità da oneri reali di garanzia e di godimento, privilegi o vicoli di prelazione a noma delle leggi vigenti. ART. 9: DICHIARAZIONE EX LEGGE 28 FEBBRAIO 1985, n. 47 Il Consorzio alienante, come sopra rappresentato, ai sensi dell’art. 18 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni: - esibisce a me notaio il Certificato di destinazione urbanistica relativo all’area in contratto, rilasciato dal Comune di Spilimbergo (Pn) in data __________ prot.n. ______ che si allega sub B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; - dichiara che, da tale data, relativamente alla stessa, non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti. ART. 10: SPESE Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico della società acquirente. ART. 11: DISPENSA LETTURA ALLEGATI Le parti, che hanno i requisiti di legge, espressamente dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati sub A) e sub B), dichiarando di ben conoscere il contenuto. ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ ___________________________ Firme _______