Espandi - Comune di Imola
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CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLE FAMIGLIE − Approvato con delibera C.C. n. 159 del 18.07.2005, esecutiva − Modificato con delibera C.C. n. 160 del 4.11.2009, esecutiva 1 Art. 1 Istituzione della Consulta Comunale delle Famiglie 3 Art. 2 Finalità della Consulta 3 Art. 3 Soggetti che compongono la Consulta 3 Art. 4 Procedura per l’ammissione 4 Art. 5 Piena libertà operativa di ciascun aderente alla Consulta 4 Art. 6 Organi della Consulta 4 Art. 7 Assemblea Generale 4 Art. 8 Consiglio Direttivo 5 Art. 9 Presidente 5 Art. 10 Cessazione dalla partecipazione alla Consulta 6 Art. 11 Impegni dell’Amministrazione Comunale 6 Art. 12 Norme transitorie ed entrata in vigore 6 2 Art. 1 Istituzione della Consulta Comunale delle Famiglie Il Comune di Imola, ai sensi dell’art. 3 - comma 4 dello Statuto Comunale promuove la tutela della persona e delle famiglie, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla responsabilità primaria di entrambi i genitori nell’impegno di cura e di educazione dei figli, indirizzando la propria politica sociale, economica, di lavoro e di organizzazione dei servizi al fine di sostenere il nucleo familiare nello svolgimento delle sue funzioni. Il Comune di Imola attribuendo inoltre un valore primario alla partecipazione dei cittadini, singoli o associati, nell’attività di programmazione e redazione di piani, programmi e progetti finalizzati, nonché nella verifica dei risultati, attiva una pluralità di forme di consultazione e di partecipazione. Per una ancor più puntuale attuazione di tali impegni, il Comune di Imola istituisce la Consulta Comunale delle Famiglie, quale organismo propositivo, consultivo e di impulso delle politiche che interessano direttamente le famiglie luogo di partecipazione, aggregazione e confronto con le realtà sociali operanti nel territorio comunale. Art. 2 Finalità della Consulta La Consulta Comunale delle Famiglie è istituita con lo scopo di: - promuovere iniziative e progetti idonei a diffondere una cultura che riconosca nelle famiglie il tessuto fondamentale della comunità locale; - valorizzare le famiglie come capitale sociale cioè come patrimonio e risorsa culturale che sostiene le relazioni fiduciarie, di cooperazione e reciprocità fra le persone; - dare impulso all’Amministrazione Comunale al fine di effettuare analisi, studi e ricerche sulla condizione delle famiglie a Imola e sulle politiche familiari più opportune; - promuovere e favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati che operano per la realizzazione di interventi a favore delle famiglie contribuendo, attraverso la propria attività propositiva, alla predisposizione di progetti e soluzioni per migliorare i servizi offerti dall’Amministrazione Comunale; - contribuire alla promozione di interventi in ambiti culturali, economici e sociali al fine di realizzare un’azione amministrativa concreta, in particolare con riferimento ai tempi di vita e lavoro nonché alla solidarietà nei confronti delle persone che non hanno più una famiglia; - favorire le relazioni, l’interscambio informativo ed il confronto tra le diverse esperienze e tra i diversi ambiti di intervento presenti sul territorio. Art. 3 Soggetti che compongono la Consulta Fanno parte della Consulta le Associazioni di Volontariato e le Organizzazioni Sociali che rispondano ai seguenti requisiti: 1) abbiano sede legale e/o operativa nel Comune di Imola; 2) siano formalmente e regolarmente costituite; 3) contemplino tra i loro fini la promozione e il sostegno delle famiglie. Fanno inoltre parte della Consulta, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio Comunale, gli Assessori e i rappresentanti dei Servizi del Comune con deleghe e gestione di servizi e 3 attività inerenti le tematiche familiari, un rappresentante del Collegio dei Presidenti dei Forum, i rappresentanti del Consorzio Servizi Sociali, dell’Azienda Sanitaria Locale. Possono essere invitati di volta in volta altri Enti o organismi che svolgono attività inerenti le famiglie. La partecipazione alla Consulta è volontaria e gratuita. Art. 4 Procedura per l’ammissione Una volta costituita validamente la Consulta Comunale delle Famiglie ai sensi dell’art. 12, ai fini della successiva ammissione alla stessa, i soggetti interessati devono presentare apposita richiesta scritta al Presidente della Consulta indicando il nominativo della persona formalmente incaricata di rappresentare l’Associazione nella partecipazione alle riunioni ed anche un eventuale sostituto. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: - Atto Costitutivo e Statuto; - eventuale iscrizione al Registro Regionale e/o Provinciale del Volontariato o dell’Associazionismo; - relazione sintetica delle attività svolte. Le richieste di adesione verranno esaminate nella prima seduta utile della Consulta. La Consulta comunica formalmente al richiedente l’accettazione dell’ammissione o il rifiuto o la richiesta di ulteriore documentazione: in questi ultimi due casi ne motiva le ragioni. Le Organizzazioni/Associazioni ammesse alla Consulta si impegnano a rispettare e a mantenere i requisiti di cui all'art. 3. Eventuali modifiche dei requisiti rispetto a quanto dichiarato all'atto della domanda di ammissione dovranno essere comunicati, non oltre 30 giorni dalla data di avvenuta variazione, al Presidente della Consulta, al fine di verificare il mantenimento delle condizioni di partecipazione alla stessa. Art. 5 Piena libertà operativa di ciascun aderente alla Consulta Ogni soggetto partecipa, aderisce e collabora alle iniziative proposte se corrispondenti alle sue finalità e identità socioculturali e la partecipazione alla Consulta non implica alcun vincolo alle proprie attività. Art. 6 Organi della Consulta Sono Organi della Consulta Comunale delle Famiglie l’Assemblea generale, il Consiglio Direttivo ed il Presidente. Tutte le cariche elettive hanno durata biennale e non sono rinnovabili per più di due mandati consecutivi. Art. 7 Assemblea Generale L’Assemblea generale è costituita da un solo rappresentante (presidente o suo delegato) di ogni associazione ed organizzazione aderente e dai rappresentanti dell’Amministrazione comunale e di altri Enti pubblici di cui all’art. 3. L’Assemblea generale è convocata almeno tre volte all’anno dal Presidente per definire le attività e per assumere decisioni su quant’altro proposto all’ordine del giorno. Nella lettera di 4 convocazione devono essere specificati: ordine del giorno, data, ora e luogo in prima convocazione e data, ora e luogo in seconda convocazione. La convocazione può essere proposta, al Presidente, anche da 1/3 dei componenti l’Assemblea. L’Assemblea generale provvede direttamente a: a) decidere sulle domande di adesione; b) eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo; c) assumere decisioni relativamente ai punti dell’ordine del giorno proposti dal Presidente che richiedano una scelta formale avendo cura di ricercare sempre la più ampia convergenza tra gli organismi aderenti. L’Assemblea generale esercita collegialmente le sue funzioni. Salvo quanto previsto nel comma successivo, le riunioni avranno validità in prima convocazione con la maggioranza dei soggetti membri, in seconda convocazione con la presenza di almeno 5 componenti. Le riunioni aventi all’ordine del giorno l’elezione degli organi e/o modifiche regolamentari avranno validità, in ogni caso con la presenza dei 2/3 dei componenti dell’Assemblea. Le decisioni dell’Assemblea sono assunte con il voto favorevole del 50% + 1 dei presenti ad eccezione di quelle relative alle elezioni degli Organi e alle modifiche del Regolamento per l’assunzione delle quali è richiesta una maggioranza qualificata di almeno i 2/3 dei presenti. Un componente del Consiglio Direttivo funge da Segretario di ogni riunione e ne redige il Verbale. Art. 8 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da 4 membri, oltre al Presidente, eletti dall’Assemblea generale nel suo seno con voto limitato a due preferenze. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni e provvede a: a) coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti; b) svolgere un’attività istruttoria e preparatoria dei lavori dell’Assemblea generale, anche predisponendo eventuali relazioni sugli argomenti oggetto di esame da parte della stessa; c) formulare le proposte che dovranno essere oggetto di esame da parte dell’Assemblea generale; d) attuare gli indirizzi e le decisioni dell’Assemblea generale, in stretto contatto con gli organismi aderenti; e) fornire parere consultivo al Presidente sui provvedimenti d’urgenza; f) curare i rapporti con i membri dell’Assemblea generale informandoli opportunamente sulle iniziative intraprese. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Il Presidente è tenuto a convocarlo comunque quando un componente ne faccia richiesta scritta, indicando le materie da trattare nella seduta. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono adottate a maggioranza dei componenti. Un componente funge da Segretario e di ogni riunione viene redatto apposito Verbale. Art. 9 Presidente E’ Presidente dell’Assemblea generale e del Consiglio Direttivo colui che in sede di votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo ha ottenuto il maggior numero di voti. Il Presidente svolge le seguenti funzioni: 5 a) b) c) d) e) rappresenta la Consulta all’esterno; convoca l’Assemblea generale e ne predispone l’ordine del giorno; presiede l’Assemblea generale e il Consiglio Direttivo; sottoscrive gli atti della Consulta; assume i provvedimenti d’urgenza, che dovranno essere ratificati dall’Assemblea generale. La carica di Presidente è incompatibile con incarichi politici e cariche pubbliche elettive. Qualora all’ordine del giorno dell’Assemblea generale della Consulta siano iscritti argomenti che interessino Associazioni, Enti, Organismi pubblici e privati non facenti parte della Consulta stessa è facoltà del Presidente di invitare i rappresentanti di tali istituzioni per l’eventuale audizione. In caso di impedimento e di assenza il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. E’ tale colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dopo il Presidente. In caso di parità di voti è nominato il più anziano di età. Art. 10 Cessazione dalla partecipazione alla Consulta La cessazione dalla partecipazione alla Consulta avviene: - a seguito della richiesta da parte dell'Organizzazione/Associazione o Ente; - a seguito della perdita del possesso dei requisiti indicati all'art. 3; - a seguito di due assenze consecutive non giustificate dalla partecipazione all’Assemblea. Spetta al Presidente comunicare per iscritto all'Associazione/Organizzazione o Ente l'avvenuta cessazione Art. 11 Impegni dell'Amministrazione Comunale L’Amministrazione Comunale si impegna a: - far pervenire, su richiesta della Consulta, atti, documenti, studi, dati in suo possesso, attinenti a materie di interesse specifico dei richiedenti, purché di natura divulgabile, nel rispetto della vigente normativa; - pubblicizzare, se e in quanto richiesto, tramite il proprio Ufficio Stampa, le iniziative concordate e/o eventuali documenti prodotti dalla Consulta; - favorire, intraprendere e/o collaborare attivamente, in base alle risorse disponibili, all'effettuazione di iniziative e attività su tematiche per le quali la Consulta richieda un supporto o un approfondimento conoscitivo; - trasmettere agli Enti di competenza il materiale, le proposte e tutto quanto gli concerne emerso all’interno della Consulta; - garantire, per il funzionamento della Consulta, la disponibilità logistica, il supporto operativo e il segretariato. Art. 12 Norme transitorie ed entrata in vigore Al fine di attivare la Consulta Comunale delle Famiglie, il Comune, attraverso un avviso pubblico, invita le Associazioni ed Organizzazioni Sociali del territorio a richiedere di partecipare all’Assemblea generale costitutiva della Consulta. L’Amministrazione Comunale nomina un comitato tecnico, composto da tre membri, che provvederà all’esame di legittimità delle domande pervenute, alla convocazione della prima Assemblea generale della Consulta. 6 In prima adunanza l’Assemblea generale, presieduta da uno dei tre membri designato quale Presidente pro tempore, procede prioritariamente, rispetto alla trattazione di ogni altro argomento, alla convalida dei componenti designati e quindi all’elezione del Consiglio Direttivo e del Presidente. Con tale elezione si intende costituita validamente la Consulta. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione. 7