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Nuovo Statuto del “Reclusorio delle Orfane Vergini”- Via Palermo n.65, Monastero della Badiella – Monreale (PA)
STATUTO
del
“RECLUSORIO DELLE ORFANE VERGINI”
Della Città di Monreale
Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza
Via Palermo n. 65 – MONREALE
^^^^^^^^^^^^^^^^^^
TITOLO I
DENOMINAZIONE - ORIGINI – SEDE E FINALITA’
ART. 1 – DENOMINAZIONE ED ORIGINI
Il “RECLUSORIO DELLE ORFANE VERGINI”, fu fondato nel 1548 dal Cardinale Alessandro
Farnese, Arcivescovo di Monreale. Successivamente l’opera fu rinnovata dall’Arcivescovo di
Monreale Giovanni Terrasiglia nel 1647, ma si deve a Mons. Ludovico Alfonso Los Cameros
l’edificazione di una sede da destinare a “pia opera” con gli interventi di completamento eseguiti
nel 1656, nel Monastero di S.Caterina, noto come “La Badiella” edificato nel 1580 per volere
dell’Arcivescovo Ludovico I Torres, e abitato dalle suore domenicane. Nel 1589, essendo Torres I
morto prima della fine dei lavori di costruzione e viste le pressanti urgenze della situazione sanitaria
e sociale monrealese, suo nipote l’Arcivescovo Ludovico II Torres, preferì impiantare, in una parte
del Monastero, la nuova sede dell'Ospedale civico, intitolato a S. Caterina Martire, che vi permane
sino al 1645. Nel 1646 l’Opera Pia perde la funzione di ospedale, trasferito proprio in quegli anni
all’interno del centro abitato monrealese, e mantiene la funzione di monastero domenicano con
l’orfanotrofio delle “Vergini Pericolanti” e poi delle “Figlie dei Militari” dove le suore oltre alla
preghiera, dirigevano una scuola di lavoro per le ragazze interne e per quelle esterne. Nel 1665,
Mons. Alfonso Los Cameros , completò la fabbrica con la definizione dell’edificio, e dotò l’Opera
Pia di una Chiesa interna dedicata alla SS.ma Vergine del Rosario e chiamò tutto il complesso
“Badiella” per distinguerlo dalla “Badia” presso il Monastero di San Castrenze interno al centro
abitato monrealese; nei locali del monastero nacque la prima compagnia e confraternita maschile
della Madonna del Rosario. Questo stesso Arcivescovo dotò il Pio Istitutto di mezzi stabili di
sussistenza con atto del 26.08.1662 e ne affidò la direzione alle suore domenicane. Il
completamento della fabbrica e la gestione dell’orfanotrofio continua anche sotto l’arcivescovado di
Mons. Francesco Testa, che nel 1760 ne completò le opere così come si vedono al presente. Per
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effetto della legge dello Stato sulla soppressione delle corporazioni religiose il Monastero della
Badiella, con tutte le funzioni ivi presenti, divenne Opera Pia con decorrenza dal 24 Settembre
1877, con presidente l’Arcivescovo di Monreale. Lo statuto dell’Opera Pia attualmente vigente è
stato approvato dal Ministero dell’Interno il 24 giugno 1878, Visto D’ordine di S.M. il Ministro
Zanardelli. Nei primi anni del ‘900 la gestione ordinaria dell’Opera Pia passò, per volere di Mons.
Intreccialagli, dalle suore domenicane alla Congregazione delle Suore Oblate al Divino Amore, che
trovarono in Monreale il 17 Gennaio 1922, per volere di “Madre Diomira Crispi” la loro
fondazione. L’Opera Pia venne confermata per tutti gli anni successivi dagli arcivescovi succeduti
alla soglia dell’Arcivescovado di Monreale; la stessa Opera Pia, grazie alle Suore Oblate, potè
continuare la sua opera sotto il segno del volere del padre fondatore, infatti, oltre al culto religioso
nella chiesa, fu riaperta in modo rinnovato la scuola di lavoro per le ragazze, un asilo per i bambini
e dopo anche le scuole elementari parificate al fine di istruire le giovani leve della società e facendo
al tempo stesso azione sociale sul territorio monrealese e non solo.
ART. 2 – NATURA GIURIDICA, SCOPO DELL’ENTE E SEDE LEGALE
1. L’Opera Pia denominata “Reclusorio delle Orfane Vergini”, ha sede legale presso il Monastero
di Santa Caterina detto “La Badiella”, sito in Via Palermo 65 a Monreale (PA).
2. Scopo originario del Reclusorio, quale risultava all'art.2 Capitolo I dello Statuto originario,
approvato dal Ministero dell’Interno il 24 giugno 1878, Visto D’ordine di S.M. il Ministro
Zanardelli, era quello di ricoverare e mantenere a posto gratuito le giovani orfane povere della
Città di Monreale al fine di educarle e istruirle dal sesto anno di età fino al raggiungimento del
venticinquesimo anno di età. Oltre alle giovani orfane, l’Opera Pia volgeva la sua attività di
educazione e istruzione alle adolescenti della Città di Monreale, non necessariamente orfane e
povere, dietro pagamento di una tassa di iscrizione e retta mensile, soggettandosi a tutti gli
obblighi indicati nel regolamento. Con D.A. n. 409 del 11 Dicembre 1989, il Reclusorio delle
Orfane Vergini è stato riconosciuto “Ente di Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza”
ai sensi della Legge n. 6972 del 17 Luglio 1890.
3. Considerati gli scopi originari di cui al comma 2, occorre adeguare scopo e finalità dell’Ente, alle
esigenze che il territorio presenta, anche diversificando i soggetti a cui rivolgere l’attività
assistenziale, nel rispetto delle volontà del fondatore. A tal fine, sono elencati gli scopi:
a) promuovere la solidarietà in favore dei soggetti e/o dei nuclei familiari in stato di bisogno;
b) instaurare servizi di accoglienza, anche a carattere temporaneo, rivolti a: minori e studenti a
convitto o semiconvitto, donne in difficoltà;
c) instaurare servizi diurni di assistenza e di incontro per minori, centri di ascolto e servizi di
segretariato sociale;
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d) instaurare servizi di accoglienza in favore di rifugiati da effettuare in concorso con gli enti
pubblici nazionali e sovranazionali predisposti a tale scopo;
e) svolgere attività a supporto e in concorso con le istituzioni scolastiche pubbliche e paritarie
per contenere ed eliminare l’abbandono scolastico, nonchè aiutare i giovani nei processi di
acquisizione delle competenze previste dai piani di studio;
f) attivare iniziative per ridurre il disagio sociale anche rivolto ai deboli e a persone
diversamente abili;
g) organizzare e attivare: seminari di studi, convegni, corsi di aggiornamento professionale,
alfabetizzazione informatica, corsi di formazione ed alta formazione rivolte a tutte le fasce
di età;
h) avviare nidi, scuola materna, scuola elementare e attività professionalizzanti a supporto e in
concorso con le istituzioni scolastiche primarie e secondarie nel rispetto delle normative
vigenti per settore;
i) diffondere la cultura con ogni mezzo economicamente disponibile, al fine di migliorare il
livello educativo, intellettuale e socio culturale degli uomini e delle donne della società;
j) promuovere e attuare in ambito locale ed extraterritoriale programmi di sviluppo di ogni
ordine e grado rivolti al settore della ricerca, sociale, culturale e turistico, anche in concorso
con Enti pubblici e privati, associazioni, fondazioni, etc.., usando gli opportuni strumenti di
progettazione previsti.
k) istituire ludoteche, biblioteche e archivi storici al fine di tramandare ai posteri l’identità
culturale di un determinato contesto sociale.
4. L’Ente si regge secondo le norme vigenti in materia di pubblica assistenza e beneficenza
emanate dalla Unione Europea, dallo Stato italiano e dalla Regione Sicilia.
ART. 3 – PATRIMONIO
1. L'utilizzo del patrimonio avviene per le finalità perseguite dall’Ente entro i limiti di legge, di
regolamento e in base al presente Statuto. Ad oggi costituiscono patrimonio dell’Opera Pia beni
immobili costituiti da abitazioni e magazzini, oltre al complesso monastico della “Badiella”, e
beni mobili costituiti da beni storici, compreso un archivio storico. Il patrimonio può essere
aumentato, integrato e trasformato a seguito di oblazioni, donazioni, legati ed elargizioni di
soggetti pubblici o privati o con operazioni effettuate dall'Ente stesso con le proprie risorse di
bilancio espressamente destinate a tali scopi. Il patrimonio storico dell’Ente non può essere
oggetto di permuta né alienazione senza i relativi pareri e autorizzazioni previsti per legge.
Costituisce patrimonio dell’Ente anche la documentazione amministrativa e contabile prodotta
nel passato, nel presente e che sarà prodotta nel futuro, la quale dovrà essere catalogata e
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conservata principalmente all’interno di locali idonei del Monastero e comunque locali rientranti
nel pieno diritto di proprietà dell’Ente. Costituisce patrimonio dell’Ente anche la sua
documentazione archivistica storica, prodotta dalle passate forme di governo antecedenti al XIX
secolo. Per quanto non espressamente citato nel presente articolo valgono le direttive previste
dalla legge regionale in materia patrimoniale e le direttive contenute nella Legge 328/2000 e
s.m.i. così come recepita dalla Regione Sicilia.
ART. 4 – FINALITA’ DELL’ENTE
1. In conformità alla volontà del fondatore e in riferimento alla Legge n.328/2000, considerate le
esigenze della società contemporanea e nella piena libertà di espressione politica, di credo e
razza, l’Ente in qualità di ponte tra il passato, il presente e il futuro, si prefigge come obiettivo la
solidarietà in favore dei soggetti e/o dei nuclei familiari in stato di bisogno, nonché la diffusione
della cultura, in tutte le sue forme convenzionali, al fine di migliorare il livello educativo,
intellettuale e socio-culturale degli uomini e delle donne della società. Accompagnano l’obiettivo
principale tutte quelle azioni che hanno lo scopo di promuovere e salvaguardare la dignità della
persona in stato di bisogno attuando interventi a tutela dell'infanzia, della famiglia, dei deboli,
della maternità, dell'avviamento al lavoro, dello studio, dell'invalidità, della terza età, e delle
persone dimesse o dimissibili dagli istituti di prevenzione e pena.
2. Le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, saranno arricchite mediante l’instaurazione di
servizi di accoglienza di minori a convitto o semiconvitto, servizi diurni di assistenza e di
incontro per minori, servizi di accoglienza, anche a carattere temporaneo di donne in difficoltà,
servizi di accoglienza in favore di extracomunitari da effettuare in concorso con gli enti pubblici
nazionali e sovranazionali predisposti a tale scopo, servizi di accoglienza di studenti universitari
a convitto o semiconvitto, centri di ascolto e servizi di segretariato sociale, attività a supporto e
in concorso con le Istituzioni Scolastiche pubbliche e paritarie, nonché altre iniziative al fine di
ridurre il disagio sociale.
3. Le azioni di cui al comma 1, relativamente agli aspetti educativi, intellettuali e socio-culturali
saranno promossi inoltre mediante l’organizzazione di seminari di studi, convegni e tavole
rotonde, pubblicazioni tradizionali e multimediali a carattere tematico, corsi di aggiornamento
per gli operatori del settore sulle tematiche relative ai soggetti ed ai servizi che l’Ente si prefigge
come finalità, nonché l’organizzazione e gestione di Corsi di Formazione Professionale e
Altaformazione all’interno delle proprie strutture per i quali all’uopo saranno inoltrate domande
di finanziamento agli enti pubblici e privati. Inoltre saranno promosse e gestite organizzazioni di
scuola materna e scuola elementare e attività professionalizzanti a supporto e in concorso con le
istituzioni scolastiche primarie e secondarie nel rispetto delle normative vigenti per settore, che
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accolgono uomini e donne della società, bambini, ragazzi oggetto del fenomeno dell’abbandono
scolastico, giovani e portatori di handicap, persone della terza età.
4. Nelle logiche divulgative della cultura a qualunque livello, al fine di elevare la dignità sociale
della persona e mantenere l’identità culturale e le tradizioni storiche della società, l’Ente
promuove in ambito locale, regionale e internazionale, in partenariato con altri Paesi membri
della Comunità Europea, i programmi di sviluppo sociale, culturale e turistico di ogni ordine e
grado, anche in concorso con Enti pubblici e privati, usando gli opportuni strumenti di
progettazione previsti in ambito europeo, nazionale e regionale. Inoltre promuove lo scambio
culturale, le attività di gemellaggio a livello nazionale e internazionale, i viaggi di istruzione,
seminari, convegni e qualsiasi altra forma di promozione morale e culturale del territorio e della
sua vocazione turistica. Oltre alle attività espresse, l’Ente istituisce ludoteche, biblioteche,
archivi sia nelle forme tradizionali che moderne mediante l’ausilio di strumenti multimediali.
ART. 5 – MODALITA’ E ATTUAZIONE DELLE FINALITA’ DELL’ENTE
1. Nelle more della Legge 328/2000, l’Ente garantisce l’attuazione delle finalità espresse nell’art. 4,
nel pieno rispetto della dignità, della riservatezza personale, della parità di trattamento e libertà
di culto. Nella piena autonomia statuaria per l’attuazione delle finalità, l’Ente gestisce e usa tutti
i locali rientranti all’interno delle proprietà di cui all’art.3, sottoscrive accordi di programmi con
enti pubblici e privati, laici e religiosi, associazioni di volontariato, cooperative e fondazioni;
costituisce e partecipa a fondazioni, società con enti pubblici e privati nel rispetto del
perseguimento dei fini dei fondatori e compatibilmente con l'ordinamento giuridico e la natura di
ente senza scopo di lucro.
2. L’Ente nell’espletamento delle sue funzioni e delle attività di cui all’art.4 favorisce il più
possibile l’apporto ed il coordinato utilizzo del volontariato, l’apporto della Congregazione
Religiosa delle Suore Oblate al Divino Amore di cui all’art.2 comma 2, l’apporto di soggetti
terzi.
3. Per l’espletamento delle funzioni o attività non supportabili dal volontariato, per manifesta
assenza di risorse interne o carente capacità espletiva verso talune funzioni previste, l’Ente può
chiedere il concorso di specialisti nel settore, il cui rapporto sarà regolamentato secondo la
normativa del settore.
4. Tutti i servizi saranno espletati in conformità alle leggi vigenti in materia e saranno definiti in
appositi regolamenti interni. L’Ente renderà di pubblico dominio i bilanci, le iniziative intraprese
in Consiglio di Amministrazione, lo Statuto e quant’altro necessario, usando a sua discrezione
formati stampa o strumenti di web, al fine di promuovere la trasparenza della gestione
amministrativa e contabile dell’Ente in accordo alle normative europee, nazionali e regionali.
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ART. 6 – STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA’
1. Tutte le risorse dell’Ente devono essere destinate per il raggiungimento delle finalità
istituzionali. L'Ente trae i mezzi finanziari necessari al raggiungimento dei propri scopi
istituzionali con l’impiego diretto del proprio patrimonio, con i proventi derivanti dai servizi
prestati, dalle rendite del suo patrimonio, per la parte non destinata al mantenimento della
consistenza patrimoniale a norma di legge, da contributi, lasciti e donazioni, da corrispettivi e
contributi corrisposti da parte di Enti pubblici e privati a seguito di convenzioni riguardanti i
servizi e gli interventi prestati, da ogni altro provento in conto capitale e/o spese di gestione
destinato alla creazione e funzionamento dei servizi, da attività di fund raising.
2. Tutti i servizi e i relativi corrispettivi saranno stabiliti dal Consiglio di Amministrazione in
conformità alle leggi vigenti in materia, saranno definiti in appositi regolamenti interni ed
espletati nel pieno rispetto delle conformità previste dalle normative vigenti.
TITOLO II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
ART. 7 – ORGANI E FUNZIONI
1. L’ordinamento Istituzionale dell’Ente, nel pieno rispetto delle volontà previste nello Statuto
originario è composto da un:
•
Organo di Governo costituito da un Presidente e da un Consiglio di Amministrazione;
•
Organo di Gestione dei Servizi Amministrativi e Contabili costituita da un Segretario;
•
Organo di Controllo costituito dal Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Insieme agli organi sono istituiti i servizi di tesoreria ed economato.
ART. 8 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il governo dell’Ente è affidato ad un Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri,
compreso il Presidente, ed è nominato con provvedimento dell’Assessore Regionale della
Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.
2. Nella continuità della tradizione, la carica di Presidente è rivestita dall’Arcivescovo pro tempore
della Diocesi di Monreale.
3. I restanti 6 componenti del Consiglio sono così di seguito elencati:
• N°2 Componenti del CDA designati a suo insindacabile giudizio dall’Arcivescovo della
Diocesi di Monreale;
• N°2 Componente del CDA designati a suo insindacabile giudizio dal sindaco del Comune di
Monreale;
• N°1 Componente del CDA designato dalla Madre Superiora pro tempore della
Congregazione delle Suore Oblate al Divino Amore;
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• N°1 Componete del CDA designato dall’Assessorato Regionale alla Famiglia.
4. A carico dei soggetti designati non devono sussistere, sia in fase di nomina che durante la carica,
situazioni di incapacità, ineleggibilità, incompatibilità ed indegnità di cui alla legge 17.07.1890
n. 6972, art. 11 e art. 2 della legge 07.10.1947, n. 1058 ed in particolare riferiti all’art. 10 della
L.R. 24.06.1985 n. 31, nonché l’eventuale esistenza di situazioni riconducibili ai contenuti della
Legge 646 del 13.09.1982 e successive modifiche e integrazioni, di truffa e reati previsti
dall’ordinamento civile e penale della Repubblica Italiana, pena la decadenza.
5. Tanto il Presidente quanto i Consiglieri, devono godere di piena reputazione sociale e manifesta
attitudine alle finalità propositive dell’Ente, durano in carica 5 (cinque) anni e non possono
ricoprire tale carica per più di due mandati consecutivi; possono avere qualunque fascia di età
compatibile con la carica e appartenere a qualunque tipologia di razza e sesso.
6. I Consiglieri rimangono, comunque, in carica fino a che i loro successori non assumano
formalmente l'incarico.
7. I Consiglieri devono essere surrogati in caso di dimissioni, decadenza o decesso. I Consiglieri,
che ne surrogano altri anzitempo decaduti, restano in carica fino alla scadenza del mandato del
Consiglio di Amministrazione nel quale entrano a far parte.
8. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono
dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che ne dà immediata
comunicazione all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per
i consequenziali provvedimenti di competenza. Contestualmente il Presidente richiede ai
nominanti di cui al comma 2 del presente articolo, la sostituzione del componente decaduto.
9. Un componente del Consiglio di Amministrazioni può dimettersi dalla nomina prima della
scadenza del mandato. Le dimissioni devono essere presentate in forma scritta al Consiglio
medesimo, che ne prende atto nella prima riunione utile, e successivamente comunicate con le
stesse modalità previste al comma 7.
10. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto nei casi e con le modalità previste per legge.
Nel caso di decadenza del Consiglio di Amministrazione per fatti non dipendenti dalla volontà
degli stessi componenti, il Segretario dovrà provvedere a dare tempestiva comunicazione
all’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro per i
provvedimenti di propria competenza.
11. Quarantacinque giorni prima della scadenza naturale del mandato, il Presidente attiva le
procedure di rinnovo del Consiglio di Amministrazione, designando, congiuntamente al Sindaco
del Comune di Monreale e all’Assessorato Regionale di cui al comma 3, entro i 30 giorni
successivi la decadenza del Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri del nuovo C.d.A..
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12. In ogni caso l'incarico di Consigliere è incompatibile con la carica di:
•
Sindaco, Consigliere e Assessore dell'Amministrazione Comunale;
•
Presidente, Consigliere e Assessore della Provincia, della Regione e degli altri enti locali
territoriali nel cui territorio ha sede la struttura operativa dell'Ente;
•
Il Direttore generale, sociale, amministrativo e sanitario di aziende pubbliche nel cui
territorio ha sede la struttura operativa dell'Ente, nonché i dirigenti e i titolari di incarichi
dirigenziali;
•
Dipendente dell'Ente o di strutture, appartenenti ad amministrazioni pubbliche del territorio
ove ha sede la struttura dell'Ente e/o comunque di strutture appartenenti ad enti.
13. Qualora ricorrano le condizioni di incompatibilità, anche a nomina avvenuta e durante il
mandato, il Consiglio di Amministrazione, d'ufficio o su istanza anche di un solo componente o
di chiunque vi abbia interesse, ne fa contestazione al Consigliere il quale presenta le sue
controdeduzioni nei successivi quindici giorni. Nel caso di mancato riscontro o qualora non
venga rimossa la condizione di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione dispone la
decadenza dell'amministratore nei quindici giorni successivi.
14. I documenti della seduta del consiglio di Amministrazione potranno, a insindacabile giudizio del
Presidente, essere pubblicati sulle riviste di settore, all’albo pretorio del Comune di Monreale, o
sul sito internet dell’Ente.
ART. 9 – ELEZIONI DEL VICE PRESIDENTE, DEL SEGRETARIO
E DEL REVISORE DEI CONTI
1. Nella prima seduta il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno, a maggioranza
assoluta, il Vice Presidente e il Segretario, quest’ultimo in qualità di Organo di Gestione dei
Servizi Amministrativi e Contabili.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, in caso di assenza o
impedimento. In caso di contemporanea assenza di entrambi, assume le funzioni il Consigliere
più anziano di età.
ART.10 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo politico-amministrativo, di
programmazione, di controllo e di vigilanza sulla gestione dell'Ente. Il Consiglio di
Amministrazione promuove la partecipazione attiva e creativa degli utenti nell’elaborazione
degli indirizzi che dovranno caratterizzare i servizi.
2. Il Consiglio definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, al fine del perseguimento degli
scopi statutari, assegna le risorse e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive
impartite.
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3. Sono, in ogni caso, di competenza del Consiglio di Amministrazione:
•
l'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche in concertazione con l’Assessorato
Regionale competente per indirizzo;
•
l'approvazione dei regolamenti;
•
l'adozione subito dopo l’approvazione dello Statuto, della dotazione organica del personale
interno all’Ente;
•
l'approvazione dei bilanci preventivi, delle loro variazioni e dei conti consuntivi;
•
l'approvazione dei piani e dei programmi della gestione e l'assegnazione delle risorse
necessarie a breve, medio e lungo periodo del mandato;
•
la verifica dello stato di realizzazione dei programmi annuali e pluriennali e dei progetti,
individuando gli eventuali scostamenti ed adottando i provvedimenti relativi;
•
l'affidamento del servizio di tesoreria;
•
gli acquisti, le permute e l'alienazione di beni del patrimonio immobiliare o mobiliare,
nonché la costituzione di diritti sui medesimi;
•
l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
•
la nomina del Segretario;
•
la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
•
la nomina degli eventuali consulenti e professionisti esterni, nonché commissioni
giudicatrici in caso di concorsi banditi dall’Ente;
•
la determinazione delle rette e delle tariffe dei servizi;
•
le decisioni relative ai ricorsi ed alle azioni giudiziarie;
•
i programmi di assunzione straordinaria di personale da avviare con le forme di legge;
•
la pronuncia della decadenza dei Consiglieri ai sensi del presente Statuto;
•
ogni altro argomento utile all’espletamento dell’indirizzo politico amministrativo
dell’Organo di Governo, effettuato nel pieno rispetto degli obiettivi programmatici, delle
decisioni della maggioranza in seno al Consiglio di Amministrazione e delle normative
vigenti in materia;
•
i provvedimenti disciplinari nei confronti del personale.
4. Il Consiglio di Amministrazione espleta inoltre ogni altra competenza attribuita dalla legge o dai
regolamenti; inoltre, valutata la manifesta non capacità operativa, ha facoltà di demandare
compiti ed attribuzioni inerenti i settori di intervento dell’Ente a terzi. Il rapporto tra l’Organo di
Governo e i terzi, sarà regolamentato come prevede la normativa in vigore fermo restando di
considerare l’aspetto più economico possibile per l’Ente.
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ART.11 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Consiglio di Amministrazione si insedia dietro convocazione del Presidente uscente o, nei casi
previsti, entro dieci giorni dalla notifica del Decreto Assessoriale di costituzione dello stesso. Il
Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente per gli adempimenti di cui al
precedente art. 10, con le modalità di seguito indicate ed ogni qualvolta se ne presenti la
necessità o per richiesta di almeno tre Consiglieri, o per richiesta delle Autorità Amministrative
Regionali e Giudiziarie. In questi casi il Presidente deve convocare il consiglio entro cinque
giorni dal ricevimento dell’istanza o dall’invito, salvo che quest’ultimo non disponga
diversamente.
2. Il Consiglio di Amministrazione, come previsto dalle normative e regolamenti vigenti in materia,
deve essere comunque convocato per l'approvazione del Bilancio di Previsione entro il 30
settembre di ogni anno, per l’esame del Conto Consuntivo e per l’approvazione del Conto
Consuntivo dell'esercizio ad esso relativo, entro il 31 maggio dell'anno seguente. In ogni caso le
sedute del Consiglio avranno luogo abitualmente una volta al mese per tutto il periodo di
mandato.
3. La convocazione alle sedute, contenente l'ordine del giorno, deve essere sottoscritta dal
Presidente. I consiglieri devono essere avvisati di norma almeno cinque giorni prima della
seduta. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta con 24 ore di anticipo rispetto
all'orario stabilito per la seduta.
4. Termini più brevi di preavviso possono essere utilizzati dal Presidente per particolari necessità
con il consenso unanime di tutti i consiglieri aventi diritto, da esprimersi entro l'inizio della
seduta interessata.
5. Le sedute, ordinarie e straordinarie, sono convocate dal Presidente mediante invito scritto
indicante data, ora e sede della riunione ed elenco degli oggetti da trattare, così come previsto dal
C.C., che deve essere consegnato al domicilio dei consiglieri nei giorni previsti ai commi
precedenti, prima della data stabilita per la riunione. Il consiglio di Amministrazione può
deliberare su argomenti non compresi nell’ordine del giorno se tutti i componenti presenti non si
oppongono alla proposta. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono valide senza la
presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il numero legale deve perdurare e, ove
venga a mancare nel corso dell’adunanza, il Presidente la dichiara chiusa e ne ordina la
menzione nel verbale.
6. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche e non è ammessa delega per la partecipazione alle
stesse. Alle sedute del Consiglio, tra il personale dell’Ente, partecipa solo il Segretario che ha il
compito di Verbalizzare la seduta e successivamente eseguire gli adempimenti previsti nello
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Statuto.
7. Le sedute avvengono nei locali dell’Ente o in quelle ritenute idonee dal Presidente e approvato a
maggioranza nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.
ART. 12 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Per la validità delle sedute è prescritta la presenza della metà più uno dei componenti in carica.
2. I Consiglieri devono astenersi dal presenziare alla discussione ed alla votazione di delibere
riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Al medesimo obbligo è
soggetto pure il verbalizzante.
3. Agli effetti del numero legale non viene computato chi, avendovi interesse, non può prendere
parte alla deliberazione.
4. Le votazioni sono sempre espresse per voto palese e mai segreto. Il voto è segreto quando si
trattano questioni concernenti persone o gli stessi membri del Consiglio di Amministrazione.
5. La proposta risulta approvata quando abbia riportato il voto favorevole da parte della
maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti la proposta si intende respinta.
6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sono pubblicate secondo le modalità previste
dalla vigente normativa ed affisse all'albo dell'Ente e quando concesso dal Presidente all’albo del
Comune o sul sito Internet dell’Ente.
7. I processi verbali delle sedute sono redatti dal Segretario e, non appena predisposti, sono messi a
disposizione dei Consiglieri e sono sottoscritti da tutti coloro che vi sono intervenuti entro la
prima seduta utile successiva.
8. Eventuali rettifiche devono essere presentate per iscritto prima dell'inizio della seduta di cui al
precedente comma e sono riportate nel verbale della seduta.
ART. 13 – RIMBORSO SPESE MISSIONI
1. E’ concesso il rimborso delle spese ai componenti del Consiglio di Amministrazione per
missioni fuori dal territorio del Comune di Monreale e Palermo, effettuate in rappresentanza
dell’Ente ed autorizzate a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 14 - IL PRESIDENTE – COMPITI
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente di fronte a terzi ed in giudizio. Convoca il
Consiglio di Amministrazione, predisponendone l'ordine del giorno, e ne presiede e dirige le
sedute sulla base della programmazione adottata in Consiglio. Adotta, i provvedimenti d'urgenza
che si rendano necessari, sottoponendo gli stessi a ratifica da parte del Consiglio alla prima
successiva adunanza, e comunque entro sessanta giorni.
2. Il Presidente presenta agli organi competenti dello Stato e della Regione Sicilia, a titolo
informativo, il bilancio e la relazione annuale sullo stato di gestione dell'Ente. Esercita ogni altra
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funzione attribuitagli dalle leggi o dai regolamenti e dallo Statuto. In particolare:
•
Cura i rapporti con enti ed altre autorità ;
•
Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli
operatori privati, con le espressioni organizzate dell’utenza o con ogni altra organizzazione
interessata al campo di attività dell’Ente ;
•
Assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propri del Consiglio
di amministrazione quanto l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione
del consiglio stesso;
•
Convoca nei tempi previsti e comunque successivamente all’urgenza il Consiglio di
Amministrazione al fine di rettificare, ratificare e approvare qualunque provvedimento preso
in caso di urgenza;
•
In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne fa le
veci.
ART. 15 - IL VICE PRESIDENTE
1. Viene eletto dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei
consiglieri in carica. Il Vice Presidente è membro effettivo e nominato in seno al Consiglio di
Amministrazione.
2. Il Vice Presidente espleta le funzioni proprie del presidente in caso di impedimento, assenza
dello stesso limitatamente alla ordinaria amministrazione. Per le questione non di ordinaria
amministrazione o urgenza non può espletare alcuna funzione.
ART. 16 - IL SEGRETARIO
1. Al Segretario spetta la tenuta contabile e amministrativa dell'Ente nel rispetto della normativa
vigente in materia, la perfetta tenuta dei registri e di ogni altro documento o atto riguardante
l’attività dell’Ente nei locali di proprietà dell’Ente destinati a tale scopo.
2. Al Segretario spetta, pertanto, l'adozione e l’applicazione degli atti e dei provvedimenti
amministrativi e tecnici presi dal Consiglio di Amministrazione, ivi compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno.
3. Al Segretario sono escluse le funzioni di autonomia di spesa, di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Egli è responsabile solo ed esclusivamente dell'attività
amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ottenuti in seno alle approvazioni a
maggioranza del Consiglio di Amministrazione.
4. Al Segretario sono attribuite, ai sensi della Legge n. 6972/1890 e del Regolamento alla Legge n.
99/1891 e s.m.i. le funzioni della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio medesimo
sottoscrivendoli. Al ruolo di Segretario, la cui nomina compete al Consiglio di Amministrazione,
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possono accedere persone, proposte in sede di votazione dai Consiglieri, con documentata
esperienza di tipo tecnica/amministrativa nel settore pubblico, conoscenza di almeno una lingua
estera e titolo di studio non inferiore al diploma di scuola superiore.
5. Il Segretario coordina per conto del Consiglio di Amministrazione la struttura operativa
dell'Ente, collaborando con il Presidente e i Consiglieri in carica ai quali risponde dei risultati
dell'attività svolta.
6. Il Segretario, nei limiti delle competenze attribuite, adotta tutti i provvedimenti organizzativi e
strumentali finalizzati al conseguimento dei risultati stabiliti dal Consiglio di Amministrazione,
compreso adempimenti a lui attribuiti da leggi o da regolamenti vigenti.
7. L’incarico del Segretario, può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione in qualunque
momento o per gravi inadempienze che possano pregiudicare l’attività gestionale dell’Ente o che
hanno causato danni a terzi.
ART. 17 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente,
secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. Esso dura in carica 5 anni e
decade automaticamente in caso di decadenza o scioglimento del Consiglio di Amministrazione.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti rilascia il parere prima dell'approvazione del Conto
Consuntivo; inoltre, nella relazione sul Conto Consuntivo può esprimere rilievi e proposte
tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti è tenuto, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, ad
assistere con funzione consultiva alle sedute dello stesso.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge le proprie funzioni a garanzia della regolarità della
gestione contabile, finanziaria e fiscale dell'Ente secondo le norme vigenti ed in base al
regolamento di funzionamento del Collegio, approvato dal Consiglio di Amministrazione.
5. Può essere nominato Revisore, un Revisore iscritto all’Albo dei Revisori della Provincia di
Palermo, deve possedere i requisiti dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Per i casi
di incompatibilità si fa espresso rinvio all’art. 2399 del C.C. L’incarico di Revisore può essere
revocato dal consiglio di amministrazione per gravi inadempienze che possano pregiudicare
l’attività gestionale dell’Ente. Le funzioni proprie del revisore sono quelle previste per i revisori
dei conti degli Enti Locali. Agli stessi, per l’espletamento del mandato, viene corrisposto un
compenso annuo lordo pari al 50% del compenso attribuito ad un componente del Collegio dei
Revisori dei conti del Comune di Monreale, oltre IVA che rimane a carico dell’Ente.
ART. 18 - IL PERSONALE
1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati dalle Leggi, dai
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Contratti Collettivi Nazionali del comparto, dai Regolamenti interni, dal Contratto Collettivo
Decentrato Integrativo e dai Contratti individuali di lavoro.
ART. 19 - IL TESORIERE – SERVIZIO DI TESORERIA
1. L'Ente può avvalersi di un Tesoriere a norma di legge, la cui individuazione avviene secondo le
modalità previste dalla vigente normativa.
2. Il servizio di Tesoreria e Cassa viene espletato da un Istituto di Credito presente con almeno uno
sportello nel Comune di Monreale. Il predetto servizio è regolato da apposito contratto deliberato
dal Consiglio di Amministrazione. Relativamente alla regolamentazione del servizio di tesoreria
e di Cassa si fa espresso rinvio alle norme di contabilità in vigore dello Stato e di quelle
comunitarie recepite dallo Stato italiano e dalla Regione Sicilia, nonché alle disposizioni
contenute nel relativo contratto sottoscritto dall’O.P. e dall’Istituto di credito.
ART. 20 - ALBO DELL'IPAB
1. Secondo quanto previsto dalla Legge, l'Ipab applica ai propri atti i principi di trasparenza e
pubblicità; in particolare è istituito l'Albo dell'Ente presso la sede legale e nel sito internet
dell’Ente.
2. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione all'Albo di altri Enti nei casi previsti dalla vigente
normativa e dai regolamenti interni.
TITOLO III
NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE
ART. 21 - ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE
1. Per l’erogazione dei servizi contemplati nel presente Statuto, l’Ente può utilizzare, oltre al
personale di ruolo, volontari, associazioni di volontariato, congregazioni religiose, cooperative
sociali che perseguono lo stesso fine statutario, obiettori di coscienza, nonché conferire incarichi
individuali ad esperti di provata esperienza e competenza, conformemente alle disposizioni
legislative vigenti e dietro approvazione a maggioranza del Consiglio di Amministrazione.
2. Possono essere utilizzati soggetti anche a tempo parziale o determinato, che la legge e
regolamenti gli riconoscono l’idoneità all’espletamento del servizio. Possono, inoltre, essere
utilizzati soggetti che partecipano a progetti od iniziative finalizzate alle attività statutarie,
istituiti da Enti Pubblici statali , regionali e territoriali.
3. I modi di nomina, la pianta organica, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale
dipendente sono fissate dal regolamento organico approvato a maggioranza dal Consiglio di
Amministrazione, nel rispetto della vigente legislazione in materia.
4. Appositi regolamenti interni disciplineranno inoltre il funzionamento degli uffici amministrativi,
dei servizi, dei rapporti con gli assistiti, in conformità alle disposizioni di legge ed alle norme
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generali del presente Statuto.
5. L’azione di quanti agiscono nell’ente deve essere ispirata al perseguimento degli scopi dell’Ente,
ponendo innanzitutto la necessità di sovvenire alle esigenze degli assistiti senza distinzione di
condizioni personali e sociali.
ART. 22 - NORME TRANSITORIE
1. Il presente Statuto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione, ad eccezione della
composizione del Consiglio di Amministrazione così come della sua durata, che entreranno in
vigore alla scadenza dell’attuale organo di gestione.
ART. 23 - RINVIO
1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si osserveranno le disposizioni legislative vigenti
per ambito di applicazione compresa la Legge n.328/2000 nonché, le norme contenute nel
Codice Civile.
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