note di psicopatologia e norme di legge

Transcript

note di psicopatologia e norme di legge
Psicologia e Giustizia
Anno 5, numero 1
Gennaio – Giugno 2004
PEDOFILIA ED IMPUTABILITA’: NOTE DI PSICOPATOLOGIA E NORME
DI LEGGE.
Giuseppe Manuel Festa e Micol Careri
Istituto di Psichiatria e Psicologia – Università Cattolica del Sacro Cuore - Roma
Riassunto
Sempre più spesso ci si trova, nel campo della psicologia forense, a doversi
confrontare con reati su minori ad opera di pedofili.
Per espletare con zelo e nozione di causa il compito di periti e consulenti non si
può prescindere dal conoscere l’assetto psicopatologico della pedofilia e le norme
legislative più spesso applicate per i reati afferenti a quest’area.
Lo scopo di quest’articolo è quello di descrivere con un breve exursus il quadro
fenomenologico della pedofilia, mostrando brevemente alcuni dei principali modelli
clinici che hanno indagato tale disturbo. Sono state, quindi, descritte sia le modalità
comportamentali di espressione sia alcuni dei fattori eziologici implicati nella genesi di
questa patologia.
Nella seconda parte, sono state esaminate alcune delle norme di legge che sono
applicate nel processo penale a seguito di reati su minori ad opera di pedofili.
Parole-chiave: Pedofilia, Imputabilità giuridica.
Summary
Offences against minors operated by paedophiles have been faced more and more
frequently in the field of the forensic psychology.
Experts and consultants, in order to carry out their appraisals professionally, need
to posses a deep knowledge of the psychopathologic frame behind the paedophilia
disorder and of the legislative rules more often applied for this kind of offences.
1
Psicologia e Giustizia
Anno 5, numero 1
Gennaio – Giugno 2004
The article aims to illustrate paedophilia phenomenology showing some of the
main clinical models investigating such disorder. The first part describes the
behavioural patterns and the aetiology involved in the genesis of this dysfunctional
behaviour.
The second part examines some of the laws applied in criminal trials against
offences related to paedophilia.
Words-key: Paedophilia, Chargeability.
1. Premessa
Il fenomeno della pedofilia, sulla scia della visibilità data dai mezzi di
comunicazione tradizionali, suscita un particolare allarme sociale. Attualmente, la
diffusione di tale parafilia è resa ancor più praticabile per mezzo della diffusione del
mezzo informatico, attraverso chats dedicate via Internet, che garantiscono spesso
anonimato e facilità nell’acquisire quel tipo di contatti e materiale telematico attinente
agli interessi del pedofilo. Oltre ad Internet, oggigiorno, il quadro delle modalità di
espressione della pedofilia si è arricchito di ulteriori nuove forme: prostituzione
minorile; tratta dei minori a scopo sessuale, turismo pedofilo (lolitismo) ed, infine,
pornografia infantile su materiale stampato, film o chat. Queste nuove modalità pedofile
devono divenire oggetto d’attenzione e approfondimento clinico oltre che dell’ambito
giuridico.
È doveroso acquisire una professionalità data da maggiori approfondimenti e
sistematicità nell’analisi e interpretazione del comportamento delittuoso della pedofilia.
Tale esigenza deriva, oltre che dalle spinte sociali, dai numerosi ambiti professionali ed
istituzionali (psicologi clinici, psichiatri, criminologi, avvocati, giudici, etc.) che sono
delegati alla valutazione, interpretazione e riabilitazione di tale disturbo. I reati ascritti
alla pedofilia comportano la partecipazione, infatti, di ambienti clinici, investigativi e
giudiziari, soprattutto per quanto attiene al versante criminologico e psicologicogiuridico.
2
Psicologia e Giustizia
Anno 5, numero 1
Gennaio – Giugno 2004
Pertanto riteniamo utile proporre, in questo lavoro, alcuni schemi interpretativi sul
versante della psicopatologia del disturbo per evidenziare gli indici patognomonici della
perversione, e quindi arrivare a descriverne alcuni aspetti eziologici del complesso
quadro clinico. Tale analisi contribuisce all’interpretazione e alla comprensione delle
motivazioni e dinamiche che sottendono la condotta e la scelta antisociale dell’autore
del crimine di natura sessuale. Il lavoro di individuazione dei sottostanti costrutti
mentali dell’autore del comportamento deviante è conditio sine qua non per la
successiva scelta del percorso riabilitativo del soggetto e per eventuali ed auspicabili
interventi di prevenzione.
Poiché il comportamento del pedofilo, come è ovvio, conduce a conseguenze
giudiziarie non è di secondaria importanza, per un clinico forense, avere un quadro
generale degli aspetti legislativi adottati dall’autorità giudiziaria che è chiamata ad
intervenire per garantire la sicurezza sociale e, al tempo stesso, per assegnare il reo a
strutture volte alla “rieducazione”.
Come è ovvio, la repressione giudiziaria da sola non basta, anche se il nostro
Paese, in questo campo, si è fornito di un quadro legislativo avanzato a livello europeo.
Purtuttavia i problemi da risolvere, ai fini di un'adeguata ed efficace tutela civile e
penale dei minori, e di un recupero dei rei sono ancora numerosi. È per la complessità e
delicatezza di tali problematiche che si auspica una sinergia sempre maggiore fra organi
giudiziari e ambiti clinici al fine di attuare metodologie, scientificamente orientate, su
cui costruire più efficaci strategie di intervento e di prevenzione.
2. La pedofilia: note storiche ed aspetti psicopatologici.
Nelle varie epoche storiche la pedofilia assume significati differenti: nell’antichità
il pedofilo è considerato l’amante dei fanciulli con valenze educative (Jaria, Capri,
1987). Al tempo dei Greci e dei Romani, la pedofilia che riguarda i bambini prepuberi è
largamente tollerata. Nel Medioevo ha ancora caratteristiche di tollerabilità, mentre
nell’età moderna diventa un concetto e una modalità comportamentale aberrante e
inaccettabile.
3
Psicologia e Giustizia
Anno 5, numero 1
Gennaio – Giugno 2004
I cambiamenti dell'atteggiamento culturale nei confronti della pedofilia sono
rilevabili non solo a livello storico ma anche a livello antropologico. Tuttora, in alcune
aree della Terra, tale fenomeno viene sanzionato in maniera meno incisiva rispetto ad
altre parti del mondo.
Attualmente, gli orientamenti sulla pedofilia s’innestano su diversi percorsi
interpretativi: 1) l’approccio di tipo socio-antropologico concepisce la pedofilia come
“pervertimento sociale”, solo in riferimento a particolari periodi storici e ad alcune
società, mentre per altre rientra all’interno di una modalità largamente accettata
(Scardaccione, et al., 1997); 2) l’approccio di tipo antropo-fenomenologico si concentra
sull’osservazione nella pedofilia della presenza di stati emotivi caratterizzati da
impellenza, che diventano ostacolo per la costruzione di un legame normale amoroso fra
due soggetti adulti di sesso diverso; 3) l’approccio di tipo clinico definisce la pedofilia
come una perversione sociale e la tratta come un disturbo della sfera sessuale (Coluccia
et al., 1999; Quinsey, 2003).
Il DSM-IV-TR (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali-IV-Text
Revision) classifica la pedofilia tra le parafilie: si tratta di quelle manifestazioni
patologiche della sessualità che sono state chiamate dapprima perversioni e poi
deviazioni sessuali. Il termine parafilia sta ad indicare che la deviazione (παρα [para])
dipende dall’oggetto fonte d’attrazione (ϕιλια [filia]). Le caratteristiche essenziali delle
parafilie sono fantasie, impulsi sessuali o comportamenti ricorrenti o intensamente
eccitanti sessualmente, che possono riguardare oggetti inanimati, la sofferenza e
l’umiliazione di se stessi o del partner, di bambini o di altre persone non consenzienti
(DSM-IV-TR). In alcuni casi, è indispensabile al soggetto, per l’eccitamento sessuale, la
presenza di fantasie e stimoli parafilici mentre, in altri casi, questi si manifestano
sporadicamente, per esempio nei periodi di forte stress. Ci sono, inoltre, soggetti con
parafilia che riescono ad essere sessualmente attivi anche senza ricorrere a fantasie o
stimoli di questo genere. Le fantasie parafiliche possono essere agite con un partner non
consenziente, come nel caso della pedofilia. Perché venga fatta diagnosi di tale disturbo
il soggetto che pratica attività sessuale con bambini prepuberi deve avere almeno sedici
anni. Deve inoltre essere maggiore d’età della vittima di almeno cinque anni.
4
Psicologia e Giustizia
Anno 5, numero 1
Gennaio – Giugno 2004
“I soggetti affetti da tale disturbo che sfogano i propri impulsi con bambini
possono limitarsi a spogliare il bambino e a guardarlo, a mostrarsi, a masturbarsi in sua
presenza, a toccarlo con delicatezza e a carezzarlo. Altri, comunque, sottopongono il
bambino a fellatio o cunnilingus, o penetrano la vagina, la bocca o l'ano del bambino
con le dita, con corpi estranei, o con il pene e usano vari gradi di violenza per fare ciò”
(DSM-IV-TR). Tali attività, in genere, sono giustificate dal pedofilo come educative,
apportatrici di piacere per il bambino, oppure sono presentate come la risposta ai
comportamenti “seduttivi” messi in atto dalla vittima stessa (Lawson, 2003). In
quest’ultimo caso, il bambino non è considerato come un oggetto abusato ma come un
soggetto attivo in grado di proporsi sessualmente e di provare piacere.
Non esiste un’età media cui ricondurre il soggetto pedofilo (Dickey et al., 2002) e
non è possibile rintracciare neanche una classe sociale cui un soggetto affetto da tale
disturbo appartiene.
Il sesso del pedofilo è quasi esclusivamente rappresentato dal genere maschile, ma
non è esclusa la presenza di quello femminile in tale fenomeno.
Per quanto riguarda la meta d’attrazione, alcuni pedofili preferiscono minori dello
stesso loro genere (pedofilia omosessuale), altri quelli di sesso opposto (pedofilia
eterosessuale), altri ancora sono eccitati sia dagli uni sia dagli altri (pedofilia bisessuale)
(Von Krafft-Ebing, 1964). L’attrazione verso le femmine è descritta come la più
frequente e riguardante per lo più bambine dagli otto ai dieci anni, quella per i maschi,
invece, sembra coinvolgere minori con un’età leggermente più elevata. Tra i pedofili è
possibile, inoltre, osservare soggetti attratti esclusivamente da bambini (Tipo Esclusivo)
e soggetti attratti da bambini e adulti (Tipo Non Esclusivo) (DSM-IV-TR).
In genere, i pedofili riferiscono un interesse sessuale rivolto a minori di una
particolare fascia d’età, come descritto in precedenza. Sono individui particolarmente
attratti da soggetti che hanno un’età che precede, rientra o ha appena superato la pubertà
(Hertoft, 1976). Da ciò consegue che non appena queste piccole vittime, crescendo,
assumono sembianze più adulte viene meno la capacità di attrarre sessualmente il
pedofilo (De Leo, Petruccelli, 1999). In genere, quest’ultimo trova spiacevoli le
caratteristiche sessuali secondarie, come la presenza di peluria pubica.
5
Psicologia e Giustizia
Anno 5, numero 1
Gennaio – Giugno 2004
Le ricerche sull’infanzia rivelano che molti pedofili sono stati vittime di
un’infanzia
decisamente
problematica,
molti
dichiarano
di
essere
stati
abusati
sessualmente (Freund et al., 1994): da ciò deriva quello che è stato definito come “Ciclo
ripetitivo dell’abuso” (Cirillo et al., 1998).
La teoria dell’attaccamento ha descritto ed evidenziato empiricamente come gli
schemi rappresentazionali relativi all’attaccamento vengano aggrediti e segnati da
esperienze di tipo abusante, portate ad opera dei caregivers. In particolare si è osservato,
in età adulta, la presenza di modalità d’attaccamento insicure, soprattutto di tipo U/d
(Irrisolto/disorganizzato) e Ds (Distanziante), in concomitanza ad esperienze di tipo
abusante e/o terrorizzante vissute nell’infanzia (Festa, 2002). Tali schemi interiorizzati
andranno ad influire sui processi di regolazione delle emozioni e sui nuclei strutturali
del Sé e del Sé con l’altro, con possibilità di innesco del ciclo intergenerazionale
dell’abuso. Per alleviare il dolore percepito da tali lesioni dei nuclei del Sé, la vittima si
trasformerà in aggressore, attuando un tentativo di mitigazione del senso d’impotenza
vissuto in passato. Le perversioni nascono dal desiderio di vendicare traumi infantili
causati dai genitori: esse rappresentano, dunque, l’espressione di fantasie volte
all’umiliazione dell’altro (Stoller, 1975, 1985). La perversione serve, dunque, a rivivere
l’antico trauma sessuale che, nell’atto perverso, viene ad essere annullato e trasformato
in piacere, costituendo così una sorta di rivincita simbolica in cui il bambino abusato
passa dal ruolo di vittima a quello di vincitore: è il fenomeno definito come
“identificazione con l’aggressore” (Groth, 1981). Il metodo di vendetta, attraverso la
trasformazione del trauma passivo in vittimizzazione perpetrata attivamente (Gabbard,
1995), è quello di umiliare e disumanizzare la vittima durante il comportamento
perverso.
Naturalmente non tutti i bambini abusati diventeranno, una volta cresciuti, dei
pedofili (Glasser et al., 2001): dipende molto dalle occasioni e dalle capacità che il
soggetto attiverà per elaborare e risolvere le esperienze traumatiche (Salter et al., 2003;
Cohen et al., 2002).
Secondo alcuni autori, si può affermare che il pedofilo nella relazione con i
bambini cerca se stesso (Fenichel, 1945). Il contatto con il minore, infatti, lo aiuta a
mantenere un’immagine positiva di sé: poiché i bambini sono idealizzati. L’attività
6
Psicologia e Giustizia
Anno 5, numero 1
Gennaio – Giugno 2004
sessuale con questi è considerata come una fantasia inconscia di fusione con un oggetto
ideale, come una fantasia di ristrutturazione di un Sé giovane e idealizzato. L’ansia
derivante dalla paura dell’invecchiamento e della morte viene così annullata (Gabbard,
2002).
Per altri autori, la pedofilia deriva da disturbi narcisistici del comportamento, che
sono da ricondurre all’infanzia e che consistono nella frustrazione, da parte delle figure
genitoriali, dei bisogni di rispecchiamento, valorizzazione e compattamento del Sé del
bambino (Kohut, 1971). E’ presente dunque, un deficit nello sviluppo del Sé (Kohut,
1977). In questo senso, l’attività perversa diventa un tentativo dell’adulto di ristabilire
l’integrità e la coesione del Sè in mancanza di risposte empatiche oggetto-Sé da parte
delle figure parentali. L’attività perversa può rappresentare, in alcuni contesti, una sfida
all’invadente influenza della madre interna, da cui può scaturire, per il soggetto, un
sentimento di indipendenza e di trionfo (Mitchell, 1988).
Alla base della pedofilia, secondo Kernberg, si trova l’angoscia di castrazione che
non permette l’accesso ad una sessualità matura, genitale (Kernberg, 1993). Il pedofilo è
quindi attratto da un minore e non da un adulto, in quanto spaventato dalla penetrazione
vaginale. Con il minore può evitarla o, se l’affronta, può farlo da una posizione di
“superiorità”, in cui egli mantiene il controllo sull’altro individuo.
L’età d’insorgenza di questa parafilia, di solito, è da ascriversi all’infanzia anche
se alcuni soggetti riferiscono di essere stati eccitati dai bambini solo a partire dalla
mezza età. A tale riguardo, i pedofili possono essere distinti considerando la presenza di
un blocco evolutivo, per cui il soggetto è attratto sessualmente da individui più giovani
sin dall’adolescenza, o di una regressione, in tale caso l’attrazione sessuale nei confronti
di persone più giovani compare non prima dell’età adulta (Groth et al., 1979;
McConaghy, 1998; Gabbard, 2002).
È da evidenziare, inoltre, che la pedofilia può manifestarsi con manifestazione
intrafamiliare (incesto) (Caputo, 1995) o extrafamiliare, riguardardando bambini al di
fuori della cerchia familiare (Rice et al., 2002; Macario, Damilano, 1995; Kempe,
Kempe, 1989; Pacciolla, et al., 1999). Nel primo caso, il pedofilo limita la sua attività a
figli, figliastri o parenti. Nel caso di relazioni incestuose, si tratta spesso di uomini che
non si sentono amati dalle proprie mogli, che covano una forte ostilità verso le donne e
7
Psicologia e Giustizia
Anno 5, numero 1
Gennaio – Giugno 2004
ricercano nei figli gratificazione e risposte di protezione presentandosi loro come
vittime (Ganzarain, Buchele, 1990): i figli possono assumere, quindi, il ruolo di mogliesurrogato. Nella modalità d’espressione extrafamiliare, i pedofili possono mettere in
atto delle tecniche sofisticate per poter avvicinarsi ai bambini, come per esempio
guadagnare la fiducia dei genitori, sposare la madre di un bambino “attraente” o
intraprendere lavori che lo mettano in contatto con le piccole vittime.
Generalmente il soggetto pedofilo è attento ai bisogni del bambino in quanto
desidera ottenerne l’affetto, l’interesse, la fedeltà e comprarsi in questo modo anche il
suo silenzio. Differente è il caso in cui il disturbo è associato a sadismo sessuale. Si
parla allora di pedosadismo, indicando con tale termine quella perversione in cui il
piacere sessuale deriva dal maltrattare e seviziare sia fisicamente sia psichicamente i
bambini, percuotendoli, affamandoli o con altre modalità sadiche. Talvolta, queste
condotte portano all’uccisione della vittima. Nella pedofilia il tentativo di praticare il
coito è raro, quindi le lesioni ai genitali dei bambini si verificano solo se è stato
compiuto un atto pedosadico e non pedofilo (Borneman, 1988).
Canziani (1996), in base alle caratteristiche di personalità e di gravità, distingue:
1) i pedofili omosessuali, che desiderano avere rapporti con bambini dello stesso sesso,
con modalità “d’amore” vicine a quelle fra madre e figlio; 2) i pedofili compulsivi, che
agiscono in modo irrefrenabile i comportamenti sessuali sui bambini in associazione ad
un restringimento dello stato di coscienza, al di fuori del quale soffrono per tale
comportamento; 3) i pedofili regressivi, che rivolgono il loro interesse sui bambini,
perché sono caratterizzati da una personalità immatura e fissata ad un livello infantile di
sviluppo psicosessuale; 4) i pedofili perversi, che non considerano il minore come
soggetto, ma solo un mezzo per soddisfare un comportamento sessuale, intriso di
ritualità violenta.
Alla luce delle precedenti considerazioni di natura eziopatogenetica, la pedofilia
sembrerebbe derivare dunque da una molteplice classe di eventi, sia intrapsichici sia
esterni, pur considerando che non sembra esistere un'unica tipologia di pedofili. Un
modello di natura multifattoriale maturo, che deve essere articolato su un numero di
differenti livelli, è auspicabile per spiegare tale complesso disturbo.
8
Psicologia e Giustizia
Anno 5, numero 1
Gennaio – Giugno 2004
La prognosi di tale disturbo è, generalmente, sfavorevole particolarmente in
associazione ad alta frequenza degli atti, età di insorgenza precoce, assenza di senso di
colpa o vergogna riguardo all'atto, attrazione soprattutto per il genere maschile. Le
recidive, in quest’ultimo caso, sono stimate del doppio rispetto a quei soggetti che
preferiscono le femmine. Per quanto riguarda la terapia, questa risulta difficile in quanto
il pedofilo, nella maggioranza dei casi, non vuole essere privato del proprio sintomo
ossia della sua attività perversa, in quanto non prova disagio clinicamente significativo.
Raramente ammette la propria perversione poiché non la vive come una malattia: il
sintomo, dunque, è generalmente egosintonico. E’ per tale motivo che, in genere, il
soggetto affetto da pedofilia giunge all'osservazione degli psicologi clinici o degli
psichiatri solo quando la sua condotta lo ha portato di fronte alla legge. E quando come
in quest’ultimo caso, il trattamento ha un invio di carattere giudiziario, come
indispensabile per ottenere la libertà condizionata, ciò contribuisce ulteriormente a
rendere qualsiasi tipo di terapia di difficile attuazione. Tuttavia, in alcuni casi, è
possibile ottenere esiti positivi nonostante l'assenza di una motivazione iniziale del
soggetto (Roccia, Foti, 1994). La prognosi è solitamente favorevole quando non vi è
invio a causa d’intervento giudiziario e la motivazione al cambiamento risulta elevata,
in quanto il disturbo provoca disagio clinicamente significativo (Kaplan, Sadock 1993).
È da considerare, infine, come le sindromi pedofile possano manifestarsi, anche
con nuove modalità d’espressione:
a) attraverso il facile utilizzo della Rete Internet, che rende possibile il “sesso in
rete”, per mezzo di chats dedicate in pay passwords via internet;
b) nella diffusione della pornografia infantile su materiale stampato, film o chats;
c) nella prostituzione minorile coatta o con ottenimento del consenso;
d) nella tratta dei minori a scopo sessuale;
e) ed, infine, nel turismo pedofilo (lolitismo), che è indirizzato verso quei Paesi
in cui è largamente presente la prostituzione minorile e dove il pedofilo può
quindi avere facile accesso ai bambini (Mastronardi, Villanova, 1998;
Scardaccione, 1992).
9
Psicologia e Giustizia
Anno 5, numero 1
Gennaio – Giugno 2004
3. Imputabilità giuridica nei reati connessi alla pedofilia.
La possibilità del soggetto pedofilo, che commette violenza sessuale su minori, di
essere considerato imputabile, quindi punibile dalla legge, dipende dalla dimostrazione,
attraverso una perizia psichiatrica, della presenza della capacità di intendere e di volere.
Tali capacità rappresentano, infatti, i requisiti fondamentali perché un soggetto possa
essere considerato responsabile dei suoi atti. In assenza di responsabilità non è possibile
dichiarare la persona imputabile (Quadrio, De Leo, 1995). Per questo motivo assume
particolare importanza lo stabilire se, al momento in cui è stato commesso il fatto, il
soggetto era in possesso di una piena o parziale capacità di intendere e di volere, ossia
della facoltà di comprendere il significato e le conseguenze dell’azione e della facoltà di
autocontrollo.
Quando la capacità di intendere e di volere non è presente o è abbondantemente
compromessa si parla rispettivamente di “vizio totale” e “vizio parziale” di mente.
L’art. 88 c.p. (rubricato vizio totale di mente) recita “Non è imputabile chi, nel
momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da
escludere la capacità di intendere o di volere”. Per la non imputabilità, dunque, deve
essere dimostrata una condizione d’incapacità, sia sotto l’aspetto temporale sia sotto
quello causale: temporale in quanto il codice penale sottolinea l’incapacità al momento
del fatto; causale poiché deve essere presente un nesso eziologico tra la patologia ed il
reato commesso, ossia quest’ultimo deve essere considerato come un “sintomo” della
patologia del soggetto. L’orientamento giuridico dominante, comunque, preferisce la
soluzione per cui non deve sussistere un rapporto diretto tra il reato commesso e il
settore della mente compromesso, sulla base del fatto che l’art. 88 rapporta l’incapacità
alle condizioni del soggetto al momento del fatto e non allo specifico fatto (Fiandaca G.,
Musco E., 2001).
Secondo l’art 89 c.p. (vizio parziale di mente) “chi, nel momento in cui ha
commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente,
senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso, ma
la pena è diminuita”. Questa riduzione è pari ad un terzo della pena prevista dalla legge.
10
Psicologia e Giustizia
Anno 5, numero 1
Gennaio – Giugno 2004
Se il soggetto pedofilo è ritenuto imputabile si applica l’art. 609-bis c.p. relativo ai
reati di violenza sessuale, che afferma, tra l’altro, che viene punito con la reclusione da
cinque a dieci anni chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso d’autorità,
costringa taluno a compiere o subire atti sessuali, abusando delle condizioni
d’inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto.
L’art. 609-ter c.p. riguarda, invece, le circostanze aggravanti, rappresentate dalle
situazioni in cui la violenza è commessa nei confronti di una persona che non abbia
compiuto i quattordici anni, o nei confronti di una persona che non abbia compiuto i
sedici anni e della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo o il
tutore. In questo caso, la pena consiste nella reclusione dai sei ai dodici anni.
L’aggravamento massimo (da sette a quattordici anni di reclusione) è previsto,
infine, quando la violenza, la minaccia o l’abuso d’autorità siano stati esercitati su
minori di dieci anni (comma 4°, art. 609 ter).
Purtroppo la violenza su bambini così piccoli non è infrequente: tipico è il caso
del genitore che, abusando della propria autorità nell’ambito familiare, costringe il figlio
a subire atti sessuali. Lo stesso abuso d’autorità può ritrovarsi nei casi in cui è un
insegnante, un bidello, un sanitario o un amico di famiglia ad esercitare violenza sul
minore. Come si può notare, il nostro ordinamento giuridico mostra di ritenere
connotato da maggiore gravità il comportamento di quei soggetti che dovrebbero
rappresentare per il minore un modello ed un supporto ed invece si trasformano in
carnefici.
La legge contempla anche il caso in cui il minore non venga costretto agli atti
sessuali ma sia consenziente (ad esempio, a seguito della promessa di denaro). In tali
casi è applicabile l’art. 609-quater c.p. ed il confine tra il lecito e l’illecito viene ad
essere determinato dall’età: il fatto costituisce reato solo se il minore non ha ancora
compiuto i quattordici anni. Ma se autore del fatto è il genitore o il tutore, o
l’ascendente o l’affidatario, o una persona convivente con il minore, i rapporti
consensuali costituiscono un reato, sempre che il minore non abbia ancora compiuto i
sedici anni. In presenza di tali relazioni tra abusato e abusante si procede d’ufficio e la
pena è, anche in questo caso, aggravata se il minore ha meno di dieci anni. In sintesi, il
legislatore ritiene che all’interno di rapporti coinvolgenti, come quelli con un genitore, il
11
Psicologia e Giustizia
Anno 5, numero 1
Gennaio – Giugno 2004
minore sia facilmente suggestionabile e, pertanto, non sia sufficiente, affinché il suo
consenso si possa ritenere un atto libero e consapevole, il livello di maturità proprio dei
quattordici anni ma sia necessario quello dei sedici anni.
E’ da notare che se il minore ha superato i quattordici anni non si configura, per la
legge, alcuna ipotesi di reato verso l’estraneo che abbia con lui dei rapporti consensuali.
E se ha superato i sedici anni, non è sanzionato neanche il caso di rapporti sessuali con
il genitore, il tutore, l’affidatario, o persona convivente con il minore.
Come già detto in precedenza, negli ultimi tempi si è sviluppato un prolifico
mercato del sesso che ha come destinatari soggetti affetti da devianze sessuali e come
vittime adolescenti e bambini d’ogni razza (Monni, 2002). A tal proposito, imponente è
la diffusione della pornografia minorile, nella fattispecie della divulgazione d’immagini
di bambini nudi in pose provocanti e nell’atto di congiungersi con adulti. A questo
riguardo sono state introdotte specifiche disposizioni che sanzionano non solo lo
sfruttamento della pornografia ma anche della prostituzione e del turismo sessuale con
minori. Due leggi (prima la n. 66/1996, intitolata “Norme contro la violenza sessuale” e
poi la legge n. 269 del 3/8/1998, dal titolo “Norme contro lo sfruttamento della
prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove
forme di riduzione in schiavitù”) hanno appunto modificato la disciplina della
protezione sessuale dei minori. In particolare, nell’ambito della L. 269/1998, è l’art. 3
ad occuparsi della pornografia minorile. Tale articolo prevede, infatti, la reclusione (da
sei a 12 anni) e la multa da 25.822 a 258.228 euro per chiunque sfrutti minorenni al fine
di realizzare esibizioni pornograficche o di produrre materiale pornografico, come ad es.
videotape, fotografie, videocassette. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del
materiale pornografico.
Il terzo comma dell’art. 600-ter c.p. punisce invece, con pene più leggere (da uno
a cinque anni), chi distribuisce, divulga, o pubblicizza con qualsiasi mezzo, anche per
via telematica, materiale pornografico o comunque notizie finalizzate all’adescamento o
allo sfruttamento sessuale dei minori. In questo modo si vuole perseguire un fenomeno
in forte crescita rappresentato dai siti telematici dedicati alla pedofilia, da cui spesso si
diffondono messaggi destinati a adescare bambini, soprattutto attraverso newsgroup e
Chat-line, e si diffondono informazioni per alimentare il mercato della pedofilia.
12
Psicologia e Giustizia
Anno 5, numero 1
Gennaio – Giugno 2004
Tuttavia, in presenza di un modo così difforme di punire chi commercia riviste o
video aventi per protagonisti i bambini e chi utilizza i siti Web per diffondere il
medesimo materiale, si ha l’impressione che venga sottovalutata la pericolosità del
canale telematico per la diffusione della pedofilia. Allo stato attuale delle cose, la
divulgazione attraverso la rete Internet rappresenta la modalità più facile e veloce di
diffusione di notizie per agevolare lo sfruttamento sessuale dei minori, consentendo, tra
l’altro, l’anonimato. Oggi, per mezzo di Internet, il circuito della pornografia minorile
non è più circoscritto a pochi canali difficili da raggiungere ed il pedofilo non è più
isolato come in passato. Infatti, sono ormai numerose le associazioni fondate da gruppi
di pedofili al fine di diffondere la pratica della pedofilia.
Delle iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile si
occupa l’art. 600-quinquies c.p., che punisce con la reclusione (da sei a 12 anni) e con la
multa (da 15.493 a 159.937 euro) chi organizza o propaganda viaggi che comprendono
o sono esclusivamente finalizzati alla fruizione d’attività di prostituzione a danno di
minori. E’ da notare che è sanzionata la semplice organizzazione o propaganda di quelli
che vengono comunemente definiti i tours del sesso e ciò avviene indipendentemente
dal fatto che il viaggio si realizzi effettivamente, o che si verifichino in tale viaggio gli
incontri sessuali con minori. L’art. 600-sexies c.p. prevede aggravanti di pena (con
aumento da 1/3 alla metà) nel caso in cui il fatto sia commesso a danno di soggetti con
un’età inferiore ai quattordici anni.
Ai soggetti imputabili o semi-imputabili sono rivolte tutte le sanzioni di cui finora
si è parlato. Accanto a queste misure penali troviamo le cosiddette misure di sicurezza
che, come le prime, hanno un carattere rieducativo. In particolare, le misure di sicurezza
assolvono una finalità riabilitativa e sono applicate ai soggetti ritenuti “socialmente
pericolosi” (presupposto soggettivo) che hanno già commesso un fatto previsto dalla
legge come reato (presupposto oggettivo). Destinatari sono quindi i soggetti imputabili
e socialmente pericolosi, i soggetti semi-imputabili e i non imputabili. Per i primi due,
la misura di sicurezza si cumula alla pena, invece ai soggetti non imputabili si applica in
via esclusiva. Per la disposizione di una misura di sicurezza il giudice deve aver,
dunque,
necessariamente
accertato
la
pericolosità
13
sociale
della
persona.
Tale
Psicologia e Giustizia
Anno 5, numero 1
Gennaio – Giugno 2004
valutazione si fonda sull’analisi della gravità del reato, sulle condizioni di vita del
soggetto e sulla prognosi di recidiva (Occulto, 2003).
Nel caso del soggetto pedofilo, qualora venga stabilita la presenza di una
condizione d’infermità mentale associata a pericolosità sociale (derivante appunto dalla
condizione patologica), si procede con una particolare misura di sicurezza, rientrante
nelle misure di sicurezza personali detentive, ossia il ricovero in Ospedale Psichiatrico
Giudiziario (O.P.G. – art. 222 c.p.). Nel caso, invece, in cui ci sia l’infermità di mente
ma non la pericolosità il soggetto è dichiarato libero.
A differenza di quanto avviene per la pena, la misura di sicurezza è indeterminata
nel massimo mentre la legge prevede un tempo minimo che corrisponde alla presunta
durata della pericolosità sociale. La mancanza di un periodo temporale massimo definito
inizialmente nasce dalla difficoltà di conoscere, nel momento in cui si applica la misura
di sicurezza, il tempo necessario all’estinzione della pericolosità del soggetto. Il
principio della durata a tempo indeterminato discende quindi dalla finalità stessa del
provvedimento stabilito a garanzia degli interessi sociali, ed è in tutto coerente con lo
scopo pratico di rendere innocuo il soggetto isolandolo per tutta la durata della sua
pericolosità. Alla scadenza del termine minimo viene comunque previsto un riesame
delle condizioni della persona sottoposta a misura di sicurezza per stabilire se essa sia
ancora socialmente pericolosa (Occulto, 2003). Ad ogni modo, è possibile disporre la
revoca della misura di sicurezza in ogni momento, purché si possa escludere la
pericolosità della persona.
In conclusione, merita un accenno l’iniziativa dei senatori Tredese e Fasolino che
intendono, col disegno di legge N. 1342/2002, apportare modifiche al codice penale e di
procedura penale, introducendo nuove norme per la prevenzione di reati connessi alla
pedofilia e promuovere norme per il rispetto dei codici deontologici da parte dei
providers che forniscono servizi Internet. In sintesi, novità significative riguarderebbero
da un lato un inasprimento delle pene: l’eliminazione dell’alternatività della pena
(reclusione-multa) nei confronti di coloro i quali mettono in atto comportamenti sessuali
con minori tra 14 e i 16 anni in cambio di denaro (art. 2); la punibilità non solo per chi
organizza i cossidetti tours del sesso ma anche per coloro i quali vi partecipano (art. 5);
l’estensione dei casi di arresto obbligatorio in flagranza, che può essere consentito
14
Psicologia e Giustizia
Anno 5, numero 1
Gennaio – Giugno 2004
anche nei confronti di minori (art. 12); l’esclusione della possibilità di richiesta di
patteggiamento sia per chi compie atti sessuali con minori tra 14 e i 16 anni, in cambio
di denaro, sia per quelli che divulgano o distribuiscono materiale pedopornografico (art.
13). Dall’altro le novità forse più interessanti e significative del disegno riguardano
l’introduzione di: norme rivolte ad incrementare la tutela del minore nel corso dei
procedimenti penali che lo riguardano (articoli 7, 8 e 9); misure volte alla prevenzione
di reati connessi alla pedofilia, con la previsione di trattamenti (psicoterapeutici,
neuropsichiatrici e farmacologici) di sostegno per i condannati e gli indagati (art. 14);
obblighi per providers di agevolare l’identificazione di coloro che commettono illeciti
in rete anche con l’adozione obbligatoria di codici di autoregolamentazione (art. 17).
Bibliografia
AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION (2001), Manuale Diagnostico e
Statistico dei Disturbi Mentali, Text Revision, DSM IV-TR, Masson, Milano.
BORNEMAN, E. (1988), Das Geschlechtsleben des Kindes, Beitraege zur
Kinderanalyse und Sexualpaedologie, dtv Muenchen.
CANZIANI, F. (1996), Il pedofilo, il bambino, e il ragazzo pedofilo, Giornale di
Neuropsichiatria dell’Età Evolutiva, 16: 4.
CAPUTO, I., (1995), Mai devi dire, Corbaccio, Milano.
CIRILLO, S., DI BLASIO, P. (1988), La famiglia maltrattante. Cortina, Milano.
COHEN, L. J., MCGEOCH, P. G., GANS, S. W., NIKIFOROV, K., CULLEN,
K., GALYNKER, II (2002), Childhood sexual history of male pedophiles vs 24
male healthy control subjects, J. Nerv. Ment. Dis., 190 (11), 757-66.
COLUCCIA,
A.,
CIAPPI,
A.,
FERRETTI,
F.,
LORENZI,
L.
(1999),
Presentazione di uno studio pilota sulla pedofilia, in N. L. De Cataldo (a cura di),
La pedofilia. Aspetti sociali, psico-giuridici, normativi e vittimiologici, Cedam,
Padova, 147-170.
DE LEO, G., PETRUCCELLI, I. (1999), L’abuso sessuale infantile e la pedofilia,
Franco Angeli, Milano.
15
Psicologia e Giustizia
Anno 5, numero 1
Gennaio – Giugno 2004
DICKEY, R., NUSSBAUM, D., CHEVOLLEAU, K., DAVIDSON, H. (2002),
Age as a differential characteristic of rapists, paedophiles, and sexual sadists. J.
Sex Marital Ther., 28(3): 211-8.
FENICHEL, O. (1945), Trattato di psicoanalisi delle nevrosi e delle psicosi, Tr.
It. Astrolabio, Roma, 1951.
FESTA, G. M. (2002), Abuse experiences and attachment in a group of
adolescents in community, Acta Medica Romana, 40 (2-3), 169-181.
FIANDACA, G., MUSCO, E. (2001), Diritto penale – Parte generale, Zanichelli
Editore, Bologna.
FREUND, K, KUBAN, M. (1994), Basis of the Abuse Abuser Theory of
Paedophilia: a further elaboration on an earlier study, Archives of sexual
behaviour, 23, 553-563.
GABBARD, G. O. (1995), Psichiatria Psicodinamica, Raffaello Cortina Editore,
Milano.
GABBARD, G. O. (2002), Psichiatria Psicodinamica, Raffaello Cortina Editore,
Milano.
GANZARAIN, R. C., BUCHELE B. J. (1990), Incest perpetrators in group
therapy: a psychodynamic perspective, Bull. Menninger Clin., 54, 295-310.
GAZZETTA UFFICIALE n. 185 del 10 agosto 1998 - Legge n . 269/1998.
GAZZETTA UFFICIALE n. 42 del 20 febbraio 1996 - Legge n. 66/1996.
GLASER, M., KOLVIN, I., CAMPBELL, D., GLASSER, A., LEITCH, I.,
FARRELLY, S. (2001), Cycle of child sexual abuse: links between being a victim
and becoming a perpetrator, Br J. Psychiatry, 179, 482-94.
GROTH, A. N., BIRNBAUM, H. J. (1979), Men who rape: the psychology of the
offender, Plenum, New York.
GROTH, N. (1981), Il trauma sessuale nella vita di violentatori e corruttori di
fanciulli, in G. Gulotta, M. Vagaggini (a cura di), Dalla parte della vittima,
Giuffrè, Varese.
HERTOFT, P. (1976), Sessuologia Clinica, Ferro, Milano.
16
Psicologia e Giustizia
Anno 5, numero 1
Gennaio – Giugno 2004
JARIA, A., CAPRI P. (1987), La pedofilia: aspetti psichiatrico-forensi e
criminologici, in F. Ferracuti (a cura di), Trattamento di criminologia, medicina
criminologia e psichiatria forense, VII, Giuffrè, Milano.
KAPLAN, H. L., SADOCK, B. J. (1993), Manuale di psichiatria, Edises, Napoli.
KEMPE, R., KEMPE, H. (1989), Le violenze sul bambino, Armando, Roma.
KENBERG, O. (1993), Aggressività, disturbi della personalità e perversioni,
Raffaello Cortina, Milano.
KOHUT, H. (1971), Narcisismo e analisi del Sé, Tr. it. Boringhieri, Torino, 1976.
KOHUT, H. (1977), La guarigione del Sé, Tr. it. Boringhieri, Torino, 1980.
LAWSON,
L.
(2003),
Isolation,
gratification,
justification:
offenders'
explanations of child molesting, Issues Ment. Health Nurs, 24(6-7), 695-705.
MACARIO, P., DAMILANO, G. (1995), Il bambino negato, Elle Di Ci, Torino.
MASTRONARDI, V., VILLANOVA, M. (1998), Tipologie dell’Attore e della
Vittima nelle Sindromi Pedofile, Convegno Società Italiana di Criminologia,
Università di Milano, Gargnano.
MCCONAGHY, N. (1998), Paedophilia: a review of the evidence, Aust. N. Z. J.
Psychiatry, 32, 252-265.
MITCHELL, S. A. (1988), Relational Concepts in Psychoanalysis: An
Integration, Harvard University Press, Cambridge.
MONNI, P. (2001), L’arcipelago della Vergogna. Turismo sessuale e pedofilia,
Edizioni Universitarie Romane, Roma.
OCCULTO, M. A., (2003), Le misure di sicurezza: uno sguardo dall’adulto al
minore. Associazione Italiana di Psicologia Giuridica - AIPG Newsletter, n.12.
PACCIOLLA, A., ORMANNI, I. (1999), Abuso sessuale, Edizioni Laurus
Robuffo, Roma.
QUADRIO, A., DE LEO G. (a cura di) (1995), Manuale di Psicologia Giuridica,
LED, Milano.
QUINSEY, V. L. (2003), The etiology of anomalous sexual preferences in men,
Ann. N Y Acad Sci., 989,105-17.
17
Psicologia e Giustizia
Anno 5, numero 1
Gennaio – Giugno 2004
RICE, M.E., HARRIS, G.T. (2002), Men who molest their sexually immature
daughters: is a special explanation required?, J. Abnorm Psychol., 111 (2), 32939.
ROCCIA, C., FOTI, C. (1994), L'abuso sessuale sui minori: educazione,
prevenzione, trattamento, Unicopoli, Milano.
SALTER, D., MCMILLAN, D., RICHARDS, M., TALBOT, T., HODGES, J.,
BENTOVIN, A., HASTINGS, R., STEVENSON, J., SKUSE, D. (2003),
Development of sexually abusive behaviour in sexually victimised males: a
longitudinal study, Lancet., 361(9356), 471-6.
SCARDACCIONE, G. (1992), Autori e vittime di violenza sessuale, Bulzoni
Editore, Roma.
SCARDACCIONE, G., BALDRY, A. (1997), Tipologia dell’abuso sessuale e
intervento giudiziario, Rassegna Italiana di Criminologia, Anno VIII, 1: 127-150.
STOLLER, R. J. (1975), Perversion: The Erotic Form of Hatred, Pantheon, New
York.
STOLLER, R. J. (1985), Observing the Erotic Imagination, Yale Univ. Press,
New York/London.
TREDESE, FASOLINO (2002), disegno di legge N. 1342 (pubblicato in data
27/05/2002): Modifiche al codice penale ed altre norme per la prevenzione dei
reati connessi alla pedofilia, SITO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA:
www.senato.it
VON KRAFFT-EBING, R. (1964), Psychopathia Sexualis, tr. it. F. Rasetschnig,
Psicopatia sessuale, Edizioni Mediterranee, Roma.
18