CASSAZIONE eccessivo carico dipende da negligenza

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CASSAZIONE eccessivo carico dipende da negligenza
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Niente risarcimento al lavoratore se l’eccessivo carico dipende da una sua negligenza
Niente risarcimento al lavoratore se l’eccessivo carico dipende da una sua
negligenza
A cura di Giuseppe Di Micco
La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, ha rigettato il ricorso di un lavoratore dipendente
delle Poste con mansioni di portalettere, che deduceva di essere stato vittima di mobbing
da parte del datore, avendolo sottoposto a continue richieste ingiustificate come prestazioni
lavorative non dovute, rifiuto di ferie, avendolo anche più volte insultato, e, pertanto,
chiedeva il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale. Il Tribunale in primo
grado in parte ne accoglieva la domanda, ma accertava un concorso del lavoratore nella
causazione del danno.
In sede di gravame, invece, la Corte territoriale ha rigettato l’appello principale proposto dal
lavoratore, rilevando che le varie sanzioni disciplinari e la mancata attribuzione delle ferie
erano state confermate in sede giudiziaria, dal momento che il lavoratore aveva
accumulato rilevanti giacenze di corrispondenza, per cui era stata acclarata l’illegittimità del
suo comportamento.
La Cassazione ha confermato il ragionamento della Corte di Appello, atteso che le sanzioni
inflitte e le contestazioni disciplinari mossegli, non potevano essere considerate come
discriminatorie, né tantomeno come una sorte di guerra psicologica da parte del datore,
posto che il lavoratore era negligente, poco collaborativo e restio ad eseguire le direttive dei
superiori, ingolfando il clima dell’ufficio.
Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 03-02-2016, n. 2116
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – Presidente –
Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
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sul ricorso 23183-2010 proposto da:
F.E. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO 56, presso lo studio
dell’avvocato CASELLA FABRIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PAGLIARELLO
ANGELO Gioacchino Maria;
– ricorrente –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro
tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO’ &
PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato TRIFIRO’ SALVATORE, giusta delega in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 253/2009 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il
21/10/2009 R.G.N. 445/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2015 dal Consigliere
Dott. GIUSEPPE BRONZINI;
udito l’Avvocato GIUA LORENZO per delega verbale TRIFIRO’ SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha
concluso per il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
F.E. esponeva al Giudice de lavoro del Tribunale di Bergamo di essere dipendente delle
Poste spa, responsabile del sindacato con mansioni di portalettere, e di avere subito un
atteggiamento persecutorio nel posto di lavoro ove il direttore dell’Ufficio postale di
(OMISSIS) lo aveva sottoposto a continue richieste ingiustificate (come prestazioni di
lavoro straordinario non dovuto, rifiuto di ferie etc.) e lo aveva anche più volte ìnsultato. Gli
erano state inflitte sanzioni disciplinari in relazione all’abnorme quantitativo di giacenza di
corrispondenza non imputabile ai portalettere: uno dei provvedimenti disciplinari era stato
poi annullato in sede disciplinare. Pertanto deduceva di essere stato vittima di mobbing e
chiedeva il risarcimento del danno biologico, morale ed esistenziale conseguente al subito
mobbing. Si costituiva la società Poste, che contestava la fondatezza della domanda
rimarcando le plurime contestazioni disciplinari inflitte al dipendente ribelle ai richiami ed
alle direttive aziendali sulle giacenze di corrispondenza e protagonista di reiterate
insubordinazioni. Il Tribunale di Bergamo accoglieva parzialmente la domanda ritenendo
sussistente un danno biologico e morale connesso ad una condotta del datore di lavoro ma
accertava un concorso dello stesso lavoratore nella causazione del danno nella misura del
50%.
Entrambe le parti proponevano appello e la Corte di appello di Brescia con sentenza del
30.4.2009 rigettava l’appello principale del F. ed accoglieva quello incidentale delle Poste
con il rigetto della domanda. La Corte territoriale osservava che le varie sanzioni disciplinari
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e le condotte ascritte al lavoratore erano state confermate in sede giudiziaria; la mancata
attribuzione delle ferie era giustificata così come non appariva illegittima la richiesta di
lavoro straordinario (areola). Era stato quindi già accertata l’illegittimità del comportamento
tenuto dal lavoratore nel suo complesso che aveva accumulato rilevanti giacenze di
corrispondenza anche quando non lavorava presso l’Ufficio diretto dal sig. Scorsone. La
reazione del lavoratore al mutamento dì orario era già stata acclarata come illegittima. Altri
episodi rilevanti sul piano disciplinare erano stati accertati nel (OMISSIS) si da portare ad
una nuova sanzione disciplinare ed altre contestazioni erano avvenute anche nel
(OMISSIS). Pertanto le sanzioni inflitte e le contestazioni disciplinari non potevano essere
considerate come discriminatorie nè motivate da una sorta di guerra psicologica nei
confronti del dipendente posto che era quest’ultimo ad essere poco collaborativo,
negligente e restio a seguire direttive ed ordini dei superiori, avvelenando il clima
dell’ufficio. Le frasi pronunciate dal direttore andavano interpretate in questo contesto ed in
questo clima, giustificate anche per il comportamento del dipendente e non rivelavano
alcuna volontà obiettivamente e soggettivamente persecutoria posto che le Poste avevano
dato 5 anni di tempo al dipendente per ravvedersi irrigando solo sanzioni conservative
nonostante una recidiva sempre più consistente.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il F. con tre motivi; resistono le Poste
con controricorso corredato da memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo si allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 244 c.p.c. e ss.. Il
Giudice di primo grado aveva ammesso le prove orali richieste dal ricorrente ma non aveva
rivolto le relative domande.
Il motivo è inammissibile in quanto parte ricorrente nemmeno deduce di avere sollevato in
appello la questione oggi sollevata (la sentenza impugnata non ne fa menzione) e non la
comprova in alcun modo nei motivo. Infine nulla è allegato circa la decisività delle domande
asseritamente non poste ai testimoni.
Con il secondo motivo si allega la violazione degli artt. 113, 115 e 116 c.p.c, nonchè la
carenza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia. I
comportamenti persecutori erano iniziati dopo il periodo esaminato dai Giudici di appello
nel quale erano stati comminate le sanzioni disciplinari esaminate nella sentenza
impugnata: non vi era alcuna obbligazione di risultato a recapitare tutta la corrispondenza; il
comportamento tenuto dal Responsabile dell’Ufficio era stato gravemente discriminatorio
posto che questi aveva rivolto gravi offese al lavoratore come confermato dai testi.
Il motivo appare inammissibile nella sua prima parte e per il resto infondato. Circa la
doglianza per cui sarebbero stati presi in considerazione dalla Corte di appello episodi e
circostanze sulle quali non vi era stato contraddittorio, tale doglianza non appare
comprovata con una ricostruzione puntuale delle difese delle parti in primo grado sicchè sul
punto il motivo non appare autosufficiente.
Per il resto si tratta di censure di merito, dirette ad una “rivalutazione del fatto” come tale
inammissibile in questa sede. La Corte territoriale ha ricostruito analiticamente gli addebiti
mossi negli anni al dipendente ed ha sottolineato anche che le sanzioni inflitte erano state
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confermate in sede giudiziaria (tranne una); le prestazioni di lavoro straordinario (areola)
sono state ritenute legittime, così come non può accogliersi la tesi per cui nel recapito della
corrispondenza possano accumularsi quantitativi ingenti di giacenza, salvo che si provi il
carattere incolpevole di tale accumulo o un abnorme carico giornaliero, il che è stato
escluso dalla Corte di appello. Circa l’epoca di tali omissioni (che comprendono anche una
sorta di “automutamento” dell’orario) la Corte ha evidenziato come le inadempienze siano
continuate anche nel (OMISSIS) e nel (OMISSIS). Pertanto, ha concluso la Corte, le
sanzioni inflitte e le contestazioni disciplinari non potevano essere considerate come
discriminatorie nè motivate da una sorta di guerra psicologica nei confronti del dipendente
posto che era quest’ultimo ad essere poco collaborativo, negligente e restio a seguire
direttive ed ordini dei superiori, avvelenando il clima dell’ufficio. Le frasi pronunciate dal
direttore andavano interpretate in questo contesto ed in questo clima, giustificate anche per
il comportamento del dipendente e non rivelavano alcuna volontà obiettivamente e
soggettivamente persecutoria posto che le Poste avevano dato 5 anni di tempo al
dipendente per ravvedersi irrigando solo sanzioni conservative nonostante una recidiva
sempre più consistente. La motivazione appare congrua e logicamente coerente ed offre un
riferimento puntuale a circostanze ed elementi obiettivi; le censure sono, come già detto, di
merito e non offrono nemmeno una ricostruzione organica delle dichiarazioni rese dai testi
in ordine alle pretese offese verbali subite dal lavoratore.
Con il terzo motivo si allega la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2087 e 2043 c.c.
e degli artt. 2, 4 e 32 Cost., nonchè la carenza e contraddittorietà della motivazione della
sentenza impugnata in ordine ad un punto essenziale della controversia. Il ricorrente era
stato vittima di comportamenti mobbizzanti del datore di lavoro che ne aveva leso l’integrità
psico-fisica.
Il motivo appare infondato posto che ci si limita a richiamare quanto già detto nel secondo
motivo ed a ricordare le fonti di legge e costituzionali della “figura” del mobbing che è stato
escluso dalla Corte di appello con una motivazione, come già detto, congrua, logicamente
coerente e fondata su una attenta valutazione delle circostanze e degli elementi di causa
cui nel motivo si contrappone apoditticamente alcune considerazioni meramente di ordine
generale.
Si deve quindi rigettare il ricorso.
Le spese di lite del giudizio di legittimità – liquidate come al dispositivo – seguono la
soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità che si liquidano in Euro 100,00 per esborsi, nonchè in Euro 2.500,00 per
compensi oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 novembre 2015.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2016
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