Piano assistenziale completo di tabelle
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Piano assistenziale completo di tabelle
Usala Salvatore Aisla Sardegna [email protected] Percorso assistenziale SLA completo di previsione costi. La seguente tabella è una proposta di inserimento in base alla stadiazione della malattia, conseguenti interventi specialistici sanitari medici ed infermieristici, assistenza generica con assistenti famigliari opportunamente formati. La presente tabella sarà utilizzata dall'unità di valutazione multidimensionale,UVM, per predisporre il piano assistenziale individuale,PAI, stabilendo accessi medici e infermieristici in funzione della realtà clinica oggettiva, per quanto riguarda l'assistenza generica si farà riferimento principalmente alle difficoltà motorie e secondariamente alle deficienze respiratorie inserendo nel livello di engravescenza in maniera ibrida secondo i livelli di inserimento qualora ci sia diversità. Tutte le prestazioni si intendono prestate ambulatorialmente sin quando c'è autonomia o possibilità di trasporto normale. Tutte le prestazioni per gli allettati o impossibilitati dovranno essere prestate al domicilio compresi il cambio cannula e PEG, salvo situazioni particolari e contingenti. Al fine di attuare questo percorso occorre impiantare un corso di formazione specifico di almeno 300 ore per assistenti famigliari che dovranno nel tempo avere un aggiornamento continuo. E' indispensabile un accordo stato regioni per l'emanazione di un decreto che consenta la broncoaspirazione al personale non sanitario. E' chiaramente indispensabile l'approvazione dei livelli minimi di assistenza, LEA, e relativo nomenclatore che comprendano comunicatore ad alta tecnologia. Una figura non compresa è il medico di medicina generale, MMG, che funge da Care Manager, coordina gli interventi ed i bisogni in sintonia con l'UVM, segue da vicino con assiduità proporzionale all'engravescenza malato e famiglia, dispone tutti i controlli biologici e strumentali, prescrive controlli periodici specialistici, prevede sedute con psicologo anche a domicilio per malato e famiglia quando ci sia l'esigenza, prevede altresì la possibilità di prestazioni logopedistiche al bisogno. Per MMG che hanno in cura pazienti SLA si prevedono stage formativi regionali a cadenza annuale più un bollettino informativo ministeriale. La famiglia che ha in casa un malato SLA è primo attore assistenziale e concorderà con l'UVM il PAI in modo che ci sia un giusto equilibrio fra prestazioni erogate e giusta riservatezza, perciò l'assistenza non specialistica potrà essere parzialmente autogestita per ragioni di opportunità rinunciando alle prestazioni. La formazione degli assistenti sarà fatta tramite POR per disoccupati e dalle ASL per occupati. Il costo degli assistenti sarà a carico delle regioni che rimborseranno tramite i servizi sociali dei comuni, che parteciperanno in percentuale da concordare, direttamente alle famiglie le spese vive documentate, non verrà considerato il redditto, le pratiche burocratiche, assunzione, contratto, buste paghe e contributi saranno effettuate dai CAF con apposita convenzione ministeriale. Lo schema di riferimento sul quale è stata elaborata la seguente tabella è il protocollo sperimentale della regione Lazio. Tabella assistenziale SLA in base alla stadiazione STADIAZIONE della SLA Accessi medico specialista annui Stato della malattia Lieve Medio Grave Totale dipendenza Motricità Lieve difficoltà motoria con autonomia Difficoltà motorie con dipendenza parziale Difficolta motorie con autonomia Ventilazione notturna NIV 12-18 ore Difficolta motorie con dipendenza totale Traacheostomia o NIV con ventilazione 24 ore Alimentazione tramite PEG o parenterale Dipendenza totale da comunicatori alta tecnologia o assenza Respirazione Normale o lieve carenza Nutrizione Nomale Lieve difficoltà nella deglutizione Alimentazione con preparati specifici Eloquio Normale Lieve disartria Anartria con utilizzo di comunicatori semplici Pneumologo o rianimatore 3 6 12 12 Fisiatra 3 3 3 3 Nutrizionista Totale Costi Costo unitario Costo annuo Infermiere Personale sanitario professionale accessi Fisioterapista settimanali Totale Costi Costo unitario Costo annuo Ore Assistente giornaliere famigliare formato assistenza Totale Costo unitario Costi Costo annuo 3 3 3 3 9 € 80 € 720 12 € 80 € 960 18 € 80 € 1.440 18 € 80 € 1.440 1 7 7 5 5 5 5 5 € 30 € 7.800 6 € 30 € 9.360 12 € 30 € 18.720 12 € 30 € 18.720 2 6 12 24 2 € 10 € 7.300 6 € 10 € 21.900 12 € 10 € 43.800 24 € 10 € 87.600 € 15.820 € 32.220 € 63.960 € 107.760 Totale 1 Totale 2 Totale 3 Totale 1+2+3 Prospetto comparativo dei costi stadiazione SLA lieve STADIAZIONE della SLA Accessi medico specialista annui Situazione attuale RSA (1) Proposta transitoria 01/01/2010 Proposta a regime 01/01/2011 Stato della malattia Lieve Lieve Lieve Lieve Motricità Lieve difficoltà motoria con autonomia Lieve difficoltà motoria con autonomia Lieve difficoltà motoria con autonomia Lieve difficoltà motoria con autonomia Respirazione Normale o lieve carenza Normale o lieve carenza Normale o lieve carenza Normale o lieve carenza Nutrizione Nomale Nomale Nomale Nomale Eloquio Normale Normale Normale Normale Pneumologo o rianimatore 3 3 3 3 Fisiatra 3 3 3 3 Nutrizionista 3 3 3 3 9 € 80 € 720 9 € 80 € 720 9 € 80 € 720 9 € 80 € 720 5 5 5 5 5 € 30 € 7.800 5 € 30 € 7.800 5 € 30 € 7.800 5 € 30 € 7.800 Legge 162 € 190 al giorno 2 2 Legge 162 € 10 € 5.000 365 giorni € 190 € 69.350 2 € 10 € 7.300 2 € 10 € 7.300 € 13.520 € 77.870 € 15.820 € 15.820 Totale Costo unitario Costo annuo Infermiere Personale sanitario professionale accessi Fisioterapista settimanali Totale Costi Costo unitario Costo annuo Ore Assistente famigliare giornaliere formato assistenza Totale Costi Costo unitario Costo annuo Costi (1) Ricovero in RSA non previsto Totale 1 Totale 2 Totale 3 Totale 1+2+3 Prospetto comparativo dei costi stadiazione SLA medio STADIAZIONE della SLA Accessi medico specialista annui Situazione attuale RSA (1) Proposta transitoria 01/01/2010 Proposta a regime 01/01/2011 Stato della malattia Medio Medio Medio Medio Motricità Difficoltà motorie con dipendenza parziale Difficoltà motorie con dipendenza parziale Difficoltà motorie con dipendenza parziale Difficoltà motorie con dipendenza parziale Respirazione Ventilazione notturna Ventilazione notturna Ventilazione notturna Ventilazione notturna Nutrizione Lieve difficoltà nella deglutizione Lieve difficoltà nella deglutizione Lieve difficoltà nella deglutizione Lieve difficoltà nella deglutizione Eloquio Lieve disartria Lieve disartria Lieve disartria Lieve disartria Pneumologo o rianimatore 6 6 6 6 Fisiatra 3 3 3 3 Nutrizionista 3 3 3 3 12 € 80 € 960 12 € 80 € 960 12 € 80 € 960 12 € 80 € 960 0 0 0 1 5 5 5 5 €5 € 30 € 7.800 €5 € 30 € 7.800 €5 € 30 € 7.800 €6 € 30 € 9.360 Legge 162 € 190 al giorno 4 6 365 giorni € 9.000 365 giorni € 190 € 69.350 4 € 10 € 14.600 6 € 10 € 21.900 € 17.760 € 78.110 € 23.360 € 32.220 Totale Costo unitario Costo annuo Infermiere Personale sanitario professionale accessi Fisioterapista settimanali Totale Costi Costo unitario Costo annuo Ore Assistente famigliare giornaliere formato assistenza Totale Costi Costo unitario Costo annuo Costi (1) Ricovero in RSA non previsto Totale 1 Totale 2 Totale 3 Totale 1+2+3 Prospetto comparativo dei costi stadiazione SLA grave STADIAZIONE della SLA Accessi medico specialista annui Situazione attuale RSA Proposta transitoria 01/01/2010 Proposta a regime 01/01/2011 Stato della malattia Grave Grave Grave Grave Motricità Difficolta motorie con autonomia Difficolta motorie con autonomia Difficolta motorie con autonomia Difficolta motorie con autonomia Respirazione NIV 12-18 ore NIV 12-18 ore NIV 12-18 ore NIV 12-18 ore Alimentazione con preparati specifici Anartria con utilizzo di comunicatori semplici Alimentazione con preparati specifici Anartria con utilizzo di comunicatori semplici Alimentazione con preparati specifici Anartria con utilizzo di comunicatori semplici Alimentazione con preparati specifici Anartria con utilizzo di comunicatori semplici Pneumologo o rianimatore 12 12 12 12 Fisiatra 3 3 3 3 Nutrizionista 3 3 3 3 18 € 80 € 1.440 18 € 80 € 1.440 18 € 80 € 1.440 18 € 80 € 1.440 14 0 7 7 5 5 5 5 19 € 30 € 29.640 5 € 30 € 7.800 12 € 30 € 18.720 12 € 30 € 18.720 Ritornare a casa € 190 al giorno 9 12 365 giorni € 20.000 365 giorni € 190 € 69.350 9 € 10 € 32.850 12 € 10 € 43.800 € 51.080 € 78.590 € 53.010 € 63.960 Nutrizione Eloquio Totale Costo unitario Costo annuo Infermiere Personale sanitario professionale accessi Fisioterapista settimanali Totale Costi Costo unitario Costo annuo Ore Assistente famigliare giornaliere formato assistenza Totale Costi Costo unitario Costo annuo Costi Totale 1 Totale 2 Totale 3 Totale 1+2+3 Prospetto comparativo dei costi stadiazione SLA totale dipendenza Situazione attuale Stato della malattia STADIAZIONE della SLA Accessi medico specialista annui Proposta transitoria 01/01/2010 Proposta a regime 01/01/2011 Totale dipendenza Totale dipendenza Totale dipendenza Totale dipendenza Difficolta motorie con dipendenza totale Traacheostomia o NIV con ventilazione 24 ore Alimentazione tramite PEG o parenterale Dipendenza totale da comunicatori alta tecnologia o assenza Difficolta motorie con dipendenza totale Traacheostomia o NIV con ventilazione 24 ore Alimentazione tramite PEG o parenterale Dipendenza totale da comunicatori alta tecnologia o assenza Difficolta motorie con dipendenza totale Traacheostomia o NIV con ventilazione 24 ore Alimentazione tramite PEG o parenterale Dipendenza totale da comunicatori alta tecnologia o assenza Difficolta motorie con dipendenza totale Traacheostomia o NIV con ventilazione 24 ore Alimentazione tramite PEG o parenterale Dipendenza totale da comunicatori alta tecnologia o assenza Pneumologo o rianimatore 12 12 12 12 Fisiatra 3 3 3 3 Nutrizionista 3 3 3 3 18 € 80 € 1.440 18 € 80 € 1.440 18 € 80 € 1.440 18 € 80 € 1.440 35 0 7 7 Motricità Respirazione Nutrizione Eloquio Totale Costo unitario Costo annuo Infermiere Personale sanitario professionale accessi Fisioterapista settimanali Totale Costi Costo unitario Costo annuo Ore Assistente famigliare giornaliere formato assistenza Totale Costi Costo unitario Costo annuo Costi RSA 5 5 5 5 40 € 30 € 62.400 5 € 30 € 7.800 12 € 30 € 18.720 12 € 30 € 18.720 Ritornare a casa € 190 al giorno 18 24 365 giorni € 20.000 365 giorni € 190 € 69.350 18 € 10 € 65.700 24 € 10 € 87.600 € 83.840 € 78.590 € 85.860 € 107.760 Totale 1 Totale 2 Totale 3 Totale 1+2+3 Progetto per la formazione di assistenti familiari per i malati di SLA Realizzazione di un percorso formativo per figure professionali da impiegare nell’assistenza domiciliare di malati neuromuscolari con respirazione meccanica invasiva e non che troppo spesso sono totalmente impreparati nella gestione di malati complessi come quelli di Sclerosi Laterale Amiotrofica. Il percorso formativo integrato è rivolto a figure professionali al fine di promuovere interventi che garantiscano ai soggetti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica il mantenimento della qualità di vita sia del paziente stesso che della famiglia. Il percorso formativo e riservato a operatori che hanno in essere un regolare contratto in qualità di ASSISTENTE A PERSONE NON AUTOSUFFICENTI NON FORMATO. Il corso e comunque aperto anche a disoccupati nella misura del 20% superabile nel caso di mancanza di candidati. Il corso avra inizio con almeno 18 allievi e con un massimo di 25 unita. adeguata. I corsisti disoccupati potranno lavorare da subito sostituendo personale assente o acquisendo ore in surplus non effettuate dai titolari e quindi lavorando per piu pazienti. La ASL e gli attori formativi concerteranno con l’Assessorato al Lavoro e Formazione professionale il riconoscimento giuridico della certificazione delle competenze acquisite previa valutazione teorico pratica. 1) azione A: Orientamento e pubblicità; 2) azione B: Formazione d’aula; 3) azione C: Tirocini; Azione A Orientamento e pubblicità: Scopo di questa azione e orientare verso il progetto tutti i reparti di rianimazione coinvolti nelle ospedalizzazioni con pubblicizzazione dei percorsi e delle nuove competenze degli addetti. Si dovranno informare nei dettagli tutti gli attori, sara altresì data ampia diffusione al fine di poter avere un’ampia richiesta per l’insegnamento dei contenuti relativi all’azione B. qDovrà essere pubblicizzato il percorso formativo al fine di informare tutti gli interessati a partecipare. Azione B Formazione d’aula, contenuti: Area motoria (32 ore): - L’igiene e la cura della persona; - La prevenzione delle lesioni da pressione; - La movimentazione diurna; - L’assistenza alla vita quotidiana. . Area respiratoria (32 ore): - La respirazione assistita (elementi di base); - Gestione delle emergenze respiratorie; - La bronco aspirazione in caso di emergenza; - Gestione quotidiana della ventilazione meccanica invasiva. . Area nutrizionale (32 ore): - La nutrizione artificiale (elementi di base); - Gestione delle emergenze nutrizionali; - Nutripompe e peg; - Gestione quotidiana della nutrizione artificiale. . Area della comunicazione (32 ore): - La comunicazione non verbale (materiali e metodi); - Utilizzo dell’ETran e di sistemi semplici di comunicazione; - Utilizzo di sistemi complessi di comunicazione; - Sistemi di comunicazione a puntamento oculare. . Area della dimensione domiciliare (32 ore): - Il domicilio del paziente come luogo di lavoro; - Inserimento in ambito familiare problematiche e soluzioni; - Gestione dei rapporti interpersonali con il caregiver familiare; - La ricerca dell’empatia e il giusto distacco. E previsto un modulo sicurezza sul lavoro di 12 ore. Dovrà, inoltre, prevedersi un ulteriore modulo, pari ad almeno 25 ore, per l’insegnamento della lingua italiana nell’ ipotesi in cui all’intervento formativo partecipino cittadini stranieri. Azione C Tirocini: I tirocini dovranno avere una durata di almeno 160 ore e dovranno svolgersi presso l’ambito famigliare che ospita il malato affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica. Nei costi sono comprese 4.000 ore di tutoraggio che nei fatti sono prestazioni infermieristiche che riducono gli accessi e quindi il costo reale risulta di € 44.460,00 con un costo per corsista di € 1.778,40. Il giorno 1 febbraio 2007 le sottoindicate Parti si obbligano a sottoscrivere avanti al Ministro del Lavoro e Previdenza sociale il seguente CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DOMESTICO 16 FEBBRAIO 2007 Decorrenza 1° marzo 2007 – Scadenza 28 febbraio 2011 Art. 1 – Sfera di applicazione Art. 2 – Inscindibilità della presente regolamentazione Art. 3 – Condizioni di miglior favore Art. 4 – Documenti di lavoro Art. 5 – Assunzione Art. 6 – Contratto individuale di lavoro (Lettera di assunzione) Art. 7 – Assunzione a tempo determinato Art. 8 – Lavoro ripartito Art. 9 – Permessi per formazione professionale Art. 10 – Inquadramento dei lavoratori Art. 11 – Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona Art. 12 – Prestazioni esclusivamente d’attesa Art. 13 – Periodo di prova Art. 14 – Riposo settimanale Art. 15 – Orario di lavoro Art. 16 – Lavoro straordinario Art. 17 – Festività nazionali ed infrasettimanali Art. 18 – Ferie Art. 19 – Sospensioni di lavoro extraferiali Art. 20 – Permessi Art. 21 – Assenze Art. 22 – Diritto allo studio Art. 23 – Matrimonio Art. 24 – Tutela delle lavoratrici madri Art. 25 – Tutela del lavoro minorile 1 Art. 26 – Malattia Art. 27 – Infortunio sul lavoro e malattia professionale Art. 28 – Tutele previdenziali Art. 29 – Servizio militare Art. 30 – Trasferimenti Art. 31 – Trasferte Art. 32 – Retribuzione e prospetto paga Art. 33 – Minimi retributivi Art. 34 – Vitto e alloggio Art. 35 – Scatti di anzianità Art. 36 – Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell’alloggio Art. 37 – Tredicesima mensilità Art. 38 – Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso Art. 39 – Trattamento di fine rapporto Art. 40 – Indennità in caso di morte Art. 41 – Permessi sindacali Art. 42 – Interpretazione del Contratto Art. 43 – Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo Art. 44 – Commissione paritetica nazionale Art. 45 – Commissioni territoriali di conciliazione Art. 46 – Ente bilaterale Art. 47 – Cassa malattia Colf Art. 48 – Previdenza complementare Art. 49 – Contributi di assistenza contrattuale Art. 50 – Decorrenza e durata Chiarimenti a verbale Tabelle dei minimi retributivi dal 1 marzo 2007 al 31 dicembre 2007 2 Parti stipulanti FIDALDO – FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO aderente a Confedilizia rappresentata dal Presidente Sig.ra Laura Besozzi Pogliano, dal Vice Presidente Ing. Lelio Casale, dal Segretario nazionale Geom. Adolfo Gardenghi, e dai Sigg. ri: Dott.ssa Teresa Benvenuto, Sig.ra Paola Bianchi, Rag. Luigi Arnaldo Carriero, Cav. Tiziano Casprini, Dott. Gino Cipriani, Sig.ra Angela Filippi, Dott. Renzo Gardella, Dott. Dario Lupi, Sig. Stefano Rossi, Avv. Alfredo Savia, Sig.ra Flavia Tettamanti, Avv. Michele Zippitelli; costituita da: Nuova Collaborazione, qui rappresentata dal Presidente, Sig.ra Laura Besozzi Pogliano; Assindatcolf, qui rappresentata dal Presidente, Dott. Renzo Gardella; Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici, qui rappresentata dal Presidente, Sig.ra Paola Bianchi; Associazione Datori di Lavoro Domestico, qui rappresentata dal Vice Presidente, Rag. Luigi Arnaldo Carriero. e DOMINA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO aderente a Federcasalinghe rappresentata dal Presidente Dr.ssa Bonaventurina Fringuelli, Segretario Generale Iole Forlini Pallone - Dr.ssa Bonaria Lucchesi Colosi, Dr.ssa Antonella D’Agostino, Dr.ssa Mirella Votano, Dr.ssa Giancarla Parisini, Dr. Paolo Galleani, Dr. Giulio Marsico, Dr. Pasquale Mazzucca, Dr.ssa Anna Maria Longo, Dr.ssa Barbara Bazzotti, Dr. Emanuele Valente, Avv. Maria Concetta Guerra, Dr.ssa Angela Baldini, Dr.ssa Lauretta Serafini, Dr.ssa Giuseppina Iannello, Dr.ssa Cinzia Canelli, Dr. Massimo De Luca, Dr.ssa Lucia Franchini, Dr. Riccardo Piconcelli; con la consulenza degli Avv.ti: Tiziana Licopoli, Omar Lardieri, Simonetta Scalise. da una parte, e FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI (FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Ivano Corraini, dal Responsabile Nazionale del Settore Ramona Campari, dai Segretari Nazionali Carmelo Caravella, Flora Carlini, Marinella Meschieri, Maurizio Scarpa, Carmelo Romeo, dal Presidente del C.D. Luigi Coppini, e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale, Abbonizio Marzia, Agassini Silvia, Agliardi Paolo, Albanella Luisa, Alberti Donatella, Aliberti Antonella, Angelini Dalida, Anile Lucia, Antonioli Maura, Argiolu Miriam, Autieri Maria Stella, Ayala Donatella, Baini Giuliana, Banella Ivo, Barera Franco, Battaglia Anna Donata, Bau’ Sergio, Bazzichetto Claudio, Bernardini Cinzia, Besenzoni Gianfranco, Bigazzi Sabina, Biolcati Lauro, Bracone Sonia, Broglia Miriam, Brotini Luisella, Bruni Denis, Camellini Elisa, Campa Rocco, Campanile Pasquale, Canepa Piero, Canovaro Patrizia, Capaccioli Franco, Capponi Fabio, Caridi Samantha, Carlotti Marilena, Carnevale Maddalena, Carpino Giovanni, Casagranda Ezio, Cattaneo Federica, Cetti Pierluigi, Ciarlo Giovanni, Cioffi Canio, Codonesu Sergio, Consolini Alessandra, Conte Daniela, Corazzesi Luigi, Croci Claudio, Cuntro' Anna, Damely Melodia Nadia, D’aquanno Silvio, D’avolio Isabella, De Filippis Nicola, De Filippo Antonio, De Rocco Elena, Decicco Tonino, Del Caro Paolo, Del Papa Loretta, Della Volpe Carla, Di Meglio Enzo, Di Pietro Claudio, Di Priolo Franco, Dossi Claudio, Erbante Anna Pia, Fanzecco Simona, Fassina Sergio, Fattini Romano, Fellegara Fulvio, Ferrazzi Fabrizio, Ferrini Marcello, Ferro 3 Elena, Franceschini M.Antonia, Franceschini Franco, Frasanni Loredana, Gabrielli Mariagrazia, Galati Mario, Gangemi Franco, Genovese Monica, Ghiaroni Patrizia, Giannessi Laura, Giupponi Zaverio, Govoni Marzio, Guadagnini Daniela, Guglielmi Gabriele, Infante Lorenzo, Khakpour Reza Hamid, Lelli Danilo, Libri Aldo, Lorusso Giuseppe, Losio Renato, Lozzi Renata, Mafezzoli Dora, Maggio Maria, Mangili Mario, Manocchio Maria, Marcelli Sabatino, Marconi Piero, Maresca Domenica, Masotti Maura, Mattioli Sandro, Mazziotta Manlio, Meditiero Giuseppe, Melotti Massimo, Merlo Lucia, Messineo Armando, Minni' Cono, Montanini Giusi, Morgese Gaetano, Morini Silvana, Moscagiuri Antonio, Nesi Carmine, Nocco Marilina, Nonino Roberto, Nozzi Massimo, Orsi Michele, Pampersi Alessia, Pancellini Paola, Papagna Mario, Pellegrini Susanna, Pepe Calogero, Peracchia Corrado, Perin Bruno, Pestelli Sergio, Petrella Massimo, Pezzotti Vittorio, Pinna Salvatore, Pizzamiglio Santino, Ponti Licia, Pozzi Tiziano, Pugliese Teresa, Rastelli Bruno, Ricchetti Daniela, Ricci Loretto, Ronco Cristina, Rossi Mauro, Rossi Marco, Sardyko Wioletta, Scarnati Luigi, Scattolin Italia, Schiavone Vito, Serafini Egidio, Sesena Cristian, Sgargi Walter, Silvestro Giuseppe, Simoncini Gabriele, Simula Stefano, Spelta Carla, Speriani Giovanni, Stornaiuolo Rosario, Suberati Massimiliano, Susini Cristiana, Tagliati Veronica, Talenti Enrico, Tanzi Paola, Taratufolo Manuela, Tasinato Luigi, Terenzi Antonio, Testa Emilio, Vanoli Giorgio, Veirana Fulvia, Vennettillo Gino, Viero Gino, Vitagliano Andrea, Vitolo Maria, Walzl Christine, Zanardi Guido, Zapparoli Roberto, Zerlotti Caterina, Zilocchi Gianluca, Zucchini Leonardo. e FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI E DEL TURISMO (FISASCAT-CISL) rappresentata dal Segretario Generale Pierangelo Raineri, dai Segretari Nazionali, Pietro Giordano, Mario Piovesan, Giovanni Pirulli, Rosetta Raso e da: Dario Campetto, Salvatore Falcone, Alfredo Magnifico, Antonio Michelagnoli, Daniela Rondinelli, dell’Ufficio Sindacale unitamente ad una delegazione trattante composta da: Hansjoerg Adami, Giovanni Agostini, Antonio Albiniano, Cecilia Andriolo, Giuseppe Arcieri, Luigi Arrigoni, Jairo Luis Attanasio, Giuliana Baretti, Claudia Baroncini, Matteo Barrella, Dario Battuello, Beatrice Bernini, Alberto Bizzocchi, Cinzia Bonan, Claudio Bosio, Agostino Bottani, Domenico Bove, Lidia Brachelente, Mauro Brinati, Gianfranco Brotto, Camillo Buffa, Roberta Cabrelle, Renato Calì, Angela Calò, Gianluca Campolongo, Riccardo Camporese, Giuseppe Cannavina, Leila Caola, Felice Cappa, Malgara Cappelli, Rosalba Carai, Venera Carasi, Irmo Caretti, Salvatore Carofratello, Ronald Carpenter, Elmina Castiglioni, Liliana Castiglioni, Antonio Castrignano, Mirco Ceotto, Milena Cesca, Stefania Chirico, Franco Ciccolini, Antonio Cinosi, Alberto Citerio, Celestino Comi, Dolores Concas, Luigi Conte, Bruno Cordiano, Giuseppe Corona, Roberto Corona, Tina Coviello, Patrizio Cusano, Enrico De Peron, Carla De Stefanis, Adriano Degioanni, Marco Demurtas, Ermanno Di Gennaro, Pancrazio Di Leo, Gennaro Di Micco, Carlo Di Paola, Luca Di Polidoro, Paolo Duriavig, Ulrike Egger, Quinto Fantini, Adalberto Farina, Fabrizio Ferrari, Domenico Ferrigni, Santo Ferro, Francesco Ferroni, Antonio Fiorenza, Ferruccio Fiorot, Ilda Fittipaldi, Giuseppe Foti, Lavinia Francesconi, Loredana Franco, Andrea Gaggetta, Eustachio Gaudiano, Adriano Giacomazzi, Giovanni Giudice, Daniele Grieco, Alessandro Gualtieri, Davide Guarini, Giampiero Guidi, Pietro Ianni, Mario Ianniello, Alessandro Ingrosso, Angela Kalaydijan, Petra Erika Klotz, Miriam Lanzillo, Angela Lazzaro, Maria Viviana Leoni, Carmela Licenziato, Fortunato Lo Papa, Luca Maestripieri, Diego Magnani, Tila Mair, Iride Manca, Gilberto Mangone, Fortunato Mannino, Alessandro Marcellino, Lucio Marchesin. Maurizio Marcolin, Giovanni Marini, Tiziana Mastrangelo, Antonio Mastroberti, Dieter Mayr, Gianfranco Mazza, Renata Mazzacco, Germano Medici, Maria Giovanna Mela, Amedeo Meniconi, Mario Miccoli, Franco Michelini, Cristiano Montagnini, Catia Montagnoli, Biagio Montefusco, Aniello Montuolo, Bice Musocchi, Michele Musumeci, Nicola Nesticò, Stefania Nicoloso, Marco Paialunga, Silvano Pandolfo, Federico Pascucci, Marcello Pasquarella, Simone Pesce, Luigino Pezzuolo, Giorgio Piacentini, Daniela Piermattei, Leonardo Piccinno, Pietro Pizzingrilli, Alberto Pluda, Rita 4 Ponzo, Gualtiero Quetti, Vincenzo Ramogida, Vincenzo Riglietta, Maurizia Rizzo, Tullio Ruffoni, Carlo Russo, Eugenio Sabelli, Maurizio Saja, Mariano Santarsiere, Luciano Santigli, Bruno Sassi, Alessandra Savoia, Santo Schiappacasse, Rolando Sirni, Marco Sismondini, Selena Soleggiati, Francesco Spanò, Carmela Tarantini, Giuseppe Tognacca, Fernando Toma, Filippo Turi, Mauro Urli, Michele Vaghini, Costantino Vaidanis, Elena Maria Vanelli, Maria Teresa Vavassori, Marco Vecchiattini, Eugenio Vento, Marco Verde, Giovanni Zambelli; con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale Annamaria Furlan. e UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI (UILTuCSUIL) rappresentata dal Segretario Generale Brunetto Boco, dal Presidente Raffaele Vanni, dai Segretari Nazionali Emilio Fargnoli, Marco Marroni, Gianni Rodilosso, Parmenio Stroppa; da Antonio Vargiu del Dipartimento Sindacale; dai membri del Comitato Direttivo Nazionale Andreani Paolo, Andrisano Antonio, Ardau Cristiano, Ariodante Sergio, Aveni Massimo, Baio Pietro, Ballato Giuseppe, Bardi Enzo, Bartolomei Pietro, Belletti Giuseppina, Bolognini Marco, Boscaro Luigino, Bove Salvatore, Broglia Roberto, Callegaro Gianni, Cappadona Aldo, Casa Giovanni, Casadei Maurizio, Chisin Grazia, Cieri Nicola, D’Ambrosio Cristina, D’Angelo Mario, D’Angelo Roberto, De Mitri Pugno Luigi, De Punzio Raffaele, Del Zotto Sergio, Della Luna Rocco, Dello Stritto Francesco, Decidue Sergio, Di Martino Francesco, Di Sarno Maria, Djossou Max, Dota Elio, Fallara Roberto, Fanzone Alessandro, Feliciangeli Pietro, Fiorino Gabriele, Flauto Marianna, Franzoni Stefano, Frau Renzo, Fulciniti Caterina, Gazzo Giovanni, Giammella Cataldo, Giardina Maria Rita, Giorgio Giovanni, Giunta Stefania, Gregorio Marcello, Guidi Giancarlo, Gullone Luciano, Ierulli Cesare, Ilarda Nino, Iozzia Bartolo, La Torre Pietro, La Volta Cosimo, Lombardo Ernesto, Luchetti M.Ermelinda, Lugaresi Claudia, Marchetti Massimo, Merolla Lina, Milandri Maurizio, Morandi Ivano, Moretta Milva, Musu Roberta, Napoletano Antonio, Neri Riberto, Nicotra Nunzio, Nomade Raffaella, Notorio Sergio, Ortelli Francesco, Pace Michele, Pecoraro Gerlando, Pellegrini Aurelio, Petrelli Antonio, Pezzetta Giannantonio, Pilo Bruno, Pitorri Arianna, Proietti Paolo, Pucci Rosaria, Ragazzoni Maurizio, Rizzo Adalisa, Sama Carlo, Sartori Paolo, Sastri Pasquale, Scardaone Luigi, Scarponi Gianpiero, Sciascia Luciano, Sorgia Elisabetta, Serri Riccardo, Servadio Remigio, Servidei Fabio, Sgrò Giovanni, Silvestro Giuseppe, Sorce Salvatore, Stompanato Espedito, Strazzullo Gennaro, Tamburelli Michele, Tomasi Gianni, Turchetti Giancarlo, Veronese Ivana, Verrino Antonio, Vurruso Angelo, Zarfati Angelo, Zattoni Giorgio, Zimmari Giuseppe; e con la partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella persona del Segretario Confederale Lamberto Santini. e FEDERCOLF, FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI A SERVIZIO DELL’UOMO, rappresentata dalla Segretaria Generale Laudina Zonca, dalla Segretaria Nazionale per i collaboratori familiari Caterina Putgioni, dalla Segretaria Nazionale per gli assistenti domiciliari SIADeST Ida Danzi, dalla Segretaria Nazionale per i lavoratori esteri Noemi Garcia Mulato, dalla Segretaria Nazionale del SILASP Silvia Foresti, dai membri del Consiglio Direttivo Nazionale Barbara Badaracco, Francia Gonzalez, Marisa Invernizzi, Letteria Ruggeri. Con l'assistenza della delegazione sindacale composta da Rita De Blasis, Presidente Nazionale dell'Api-Colf, Gabriella Agazzi di Vicenza, Marina Andreutto di Padova, Rina Andrusiani di Cremona, Angelo Campus di Torino, Ersilia Clara Casali di Genova, Agata De Leo di Messina, Angelina Frozza di Treviso, Rita Magni di Pavia, Anna Marcigot di Udine, Assuntina Matta di Sassari, Fernanda Mattei di Ancona, Daniela Mazzoleni di Bergamo, Maurizio Morelli di Verona, Iris Mormile di Roma, Antonietta Ragosta di Firenze, Rosa Rosso di Cagliari, Anna Maria Salvetti di Milano, Maria Pia Serena di Ascoli Piceno, Gabriella 5 Stevanato di Venezia, Fabrizia Stizzoli di Varese, Elena Tarantino di Napoli, Elena Taroni di Como, Rosetta Vivian di Palermo. Con l'assistenza dei rappresentanti esteri: Teresita Cebalos (Colombia), Angela Jimenez Aguirre (Cile), Cristina Narido (Filippine), Nadia Pena (Peru), Maria Ramos (Capo Verde), Elvira Melchor (Filippine). Con la consulenza giuridica dell'avvocato Armando Montemarano. dall’altra parte Art. 1 - Sfera di applicazione 1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra: - Fidaldo, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia, costituita da Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Associazione datori di lavoro di collaboratori domestici, Associazione datori lavoro domestico, - Domina, Associazione nazionale datori di lavoro domestico aderente a Federcasalinghe, da una parte, e Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, dall'altra, disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico. 2. Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, anche di nazionalità non italiana o apolidi, comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto. 3. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di collocamento alla pari dall’Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18 maggio 1973, n.304. Art. 2 - Inscindibilità della presente regolamentazione 1. Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale sono, nell'ambito di ciascuno dei relativi istituti, inscindibili e correlative fra di loro, né quindi cumulabili con altro trattamento, e sono ritenute dalle parti complessivamente più favorevoli rispetto a quelle dei precedenti contratti collettivi. Art. 3 - Condizioni di miglior favore 1. Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti 'ad personam'. Art. 4 - Documenti di lavoro 1. All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti necessari in conformità con la normativa in vigore e presentare in visione i documenti assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le attestazioni previste dalle norme di legge vigenti, un documento di identità personale non scaduto ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici. In caso di pluralità di rapporti, i documenti di cui sopra saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio di ricevuta. Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro subordinato. 6 Art. 5 – Assunzione 1. L'assunzione del lavoratore avviene ai sensi di legge. Art. 6 - Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione) 1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche: a) data dell'inizio del rapporto di lavoro; b) livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetti all’assistenza di persone, l’anzianità di servizio nel livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria; c) durata del periodo di prova; d) esistenza o meno della convivenza; e) la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio diverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché in costanza di rapporto di lavoro; f) durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione; g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro; h) collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero ad altra giornata nel caso di cui all'art. 14, ultimo comma; i) retribuzione pattuita; l) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (trasferte); m) periodo concordato di godimento delle ferie annuali; n) indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri effetti personali; o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto. 2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere scambiata tra le parti. Art. 7- Assunzione a tempo determinato 1. L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, a fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera nella quale devono essere specificate le ragioni giustificatrici. 2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario. 3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore, prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque superiore, compresa la eventuale proroga, ai tre anni. 4. A titolo esemplificativo è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro nei seguenti casi: - per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo; 7 - per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero; - per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione obbligatoria del posto; - per sostituire lavoratori in ferie; - per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo. 5. Per le causali che giustificano l’assunzione a tempo determinato i datori di lavoro potranno altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Art. 8 - Lavoro ripartito 1. E’ consentita l’assunzione di due lavoratori che assumono in solido l’adempimento di un’unica obbligazione lavorativa. 2. Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa intesa fra le parti contraenti, ciascuno dei due lavoratori resta personalmente e direttamente responsabile dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa. 3. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta. Nella lettera di assunzione devono essere indicati il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore in base al presente contratto collettivo, nonché la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori. 4. Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti contraenti, i due lavoratori hanno facoltà di determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonché di modificare consensualmente la collocazione temporale dei rispettivi orari di lavoro; nel qual caso il rischio dell’impossibilità della prestazione lavorativa, per fatti attinenti ad uno dei coobbligati, è posta in capo all’altro obbligato. Il trattamento economico e normativo di ciascuno dei due lavoratori è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa effettivamente eseguita da ciascun lavoratore. 5. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i lavoratori coobbligati, sono vietate. 6. Salvo diverse intese fra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova applicazione se, su richiesta del datore di lavoro o su proposta dell’altro prestatore di lavoro, quest’ultimo si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, interamente o parzialmente; in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c. Analogamente è data facoltà al lavoratore di indicare la persona con la quale, previo consenso del datore di lavoro, egli potrà assumere in solido la prestazione di lavoro. In ogni caso, l’assenza di intesa fra le parti comporterà l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Nota a verbale: la Commissione paritetica nazionale di cui all’art. 44 predisporrà il regolamento per l’attuazione del riproporzionamento di cui al comma 4 del presente articolo. Art. 9 - Permessi per formazione professionale 1. I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di lavoro di almeno 12 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso retribuito, per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o assistenti familiari. 8 Art. 10 - Inquadramento dei lavoratori 1. I prestatori di lavoro sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due parametri retributivi, il superiore dei quali è definito “super”: Livello A Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti all’assistenza di persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro. Profili : a) Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non addetto all’assistenza di persone. Svolge mansioni di pertinenza dei collaboratori familiari, a livello di inserimento al lavoro ed in fase di prima formazione. Al compimento dei dodici mesi di anzianità questo lavoratore sarà inquadrato nel livello B con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale; b) Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa; c) Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla lavanderia; d) Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco; e) Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura generica del/dei cavallo/i; f) Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di assistenza ad animali domestici; g) Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi; h) Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia nell’ambito di interventi di piccola manutenzione. Livello A super Profili: a) Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro; b) Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di bambini in occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura. Livello B Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello esecutivo. Profili: a) Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al normale andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell’ambito del livello di appartenenza; b) Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell’abitazione del datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà, di custodia; 9 c) Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura; d) Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera; e) Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di manutenzione; f) Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell’ambito di interventi, anche complessi, di manutenzione; g) Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia; h) Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro. Livello B super Profilo: a) Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone (anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Livello C Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati, operano con totale autonomia e responsabilità. Profilo: a) Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime. Livello C super Profilo: a) Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti. Livello D Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità, autonomia decisionale e/o coordinamento. Profili: a) Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all’amministrazione del patrimonio familiare; b) Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare; c) Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili; 10 d) Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla preparazione dei cibi ed, in generale, ai compiti della cucina e della dispensa; e) Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione; f) Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo familiare. Livello D super Profili: a) Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti; b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le esigenze connesse all’andamento della casa. Note a verbale: 1) Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all’inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni prevalenti. 2) Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di compiere le più importanti attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazione. 3) La formazione del personale, laddove prevista per l’attribuzione della qualifica, si intende conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della propria mansione, conseguito in Italia o all’estero, purché equipollente, anche con corsi di formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non inferiore a 500 ore. Art. 11 - Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona 1. Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nel livello B super, ovvero per discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e le ore 8.00 sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente contratto, relativa al livello di inquadramento, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 15 e, per il personale non convivente, sussiste l’obbligo di corresponsione della prima colazione, della cena e di un’idonea sistemazione per la notte. 2. Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso garantite undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore. 3. L'assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle parti; in tale atto devono essere indicate l'ora d'inizio e quella di cessazione dell'assistenza e il suo carattere di prestazione discontinua. Art. 12 - Prestazioni esclusivamente d'attesa 1. Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella E allegata al presente contratto, qualora la durata della 11 presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando l'obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo. 2. Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da tabella C allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato. 3. L'assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato tra le parti. Art. 13 - Periodo di prova 1. I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro effettivo, per i lavoratori inquadrati nei livelli D, D super, e di 8 giorni di lavoro effettivo per quelli inquadrati negli altri livelli. 2. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta s'intende automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a tutti gli effetti dell'anzianità. 3. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore della retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato. 4. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra Regione, senza avere trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa, dovrà essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione corrispondente. Art. 14 - Riposo settimanale 1. Il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero. 2. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma. 3. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto. 4. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti. Art. 15 - Orario di lavoro 1. La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque, fatto salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di: 12 10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori conviventi; - 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5 giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi. 2. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere articolato in una delle seguenti tipologie: a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00; b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00; c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre giorni settimanali. A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l’orario di lavoro osservato nel limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella B allegata al presente contratto, fermo restando l’obbligo di corresponsione dell’intera retribuzione in natura. Eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’orario effettivo di lavoro concordato nell’atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto oraria, se collocate temporalmente all’interno della tipologia di articolazione dell’orario adottata; le prestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno retribuite in ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste dall’ art. 16. 3. L’assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l’orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione temporale nell’ambito delle articolazioni orarie individuate nel stesso comma 2; ai lavoratori così assunti si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente contratto. Con atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, contenente gli stessi elementi, il rapporto di convivenza con durata normale dell’orario di lavoro concordata ai sensi del comma 1 potrà essere trasformato nel rapporto di convivenza di cui al comma 2 e viceversa. 4. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. È consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in ragione di non più di 2 ore giornaliere. 5. La collocazione dell'orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro, nell'ambito della durata di cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio intero; per il personale convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le parti. 6. Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt. 11 e 12, è considerato lavoro notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, ed è compensato, se ordinario, con la maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria, se straordinario, in quanto prestato oltre il normale orario di lavoro, così come previsto dall’art. 16. 7. Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal lavoratore fuori dell'orario di lavoro. 8. Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto, ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative, sarà concordato fra le parti e non retribuito. - 13 Art. 16 - Lavoro straordinario 1. Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l'orario stabilito, sia di giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento. 2. È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale massima fissata all’art. 15, comma 1, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente concordato per il recupero di ore non lavorate. 3. Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata: - del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00; - del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00; - del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nell’art. 17. 4. Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44 settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorazione del 10%. 5. Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso, salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste. 6. In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso; tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e imprevedibilità. Art. 17 - Festività nazionali e infrasettimanali 1. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse attualmente sono: - 1° gennaio, - 6 gennaio, - lunedì di Pasqua, - 25 aprile, - 1° maggio, - 2 giugno, - 15 agosto, - 1° novembre, - 8 dicembre, - 25 dicembre, - 26 dicembre, - S. Patrono. In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l'obbligo di corrispondere la normale retribuzione. 2. In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%. 3. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. 4. Per il rapporto di lavoro ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite con 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. 5. Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore del godimento dell'intera giornata nelle festività di cui al comma 1. 14 Art. 18 – Ferie 1. Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi. 2. Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre. 3. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito dalla relativa indennità, salvo il caso previsto al comma 8. 4. Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso previsto al comma 7, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione. 5. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile. 6. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale. 7. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e con l’accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un biennio, anche in deroga a quanto previsto al comma 4. 8. In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d'inizio del godimento del periodo di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato. 9. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia o infortunio. Art. 19 - Sospensioni di lavoro extraferiali 1. Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del datore di lavoro, sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni. Art. 20 – Permessi 1. I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l'effettuazione di visite mediche documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l'orario di lavoro. I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate: - lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’art. 15, comma 2; - lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue. Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno riproporzionate in ragione dell'orario di lavoro prestato. 2. I lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti su accordo tra le parti. 3. Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2° grado ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi. 4. Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio, anche per l’ adempimento degli obblighi di legge. 5. Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati motivi, permessi di breve durata non retribuiti. 15 6. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l'indennità sostitutiva del vitto e dell'alloggio. Art. 21 - Assenze 1. Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al datore di lavoro. Per quelle derivanti da malattia si applica l’art. 26 e per quelle derivanti da infortunio o malattia professionale l’art. 27. 2. Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento. A tal fine la relativa lettera di contestazione e quella di eventuale successivo licenziamento saranno inviate all’indirizzo indicato nella lettera di assunzione, così come previsto dall’art. 6, lettera e del presente contratto. Art. 22 - Diritto allo studio 1. Tenuto conto della funzionalità della vita familiare, il datore di lavoro favorirà la frequenza del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell'obbligo o di specifico titolo professionale; un attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al datore di lavoro. 2. Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono retribuite, ma potranno essere recuperate a regime normale; le ore relative agli esami annuali, entro l'orario giornaliero, saranno retribuite nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi. Art. 23 – Matrimonio 1. In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario. 2. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta, per il periodo del congedo, ove non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale. 3. La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto matrimonio. Art. 24 - Tutela delle lavoratrici madri 1. Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni ivi indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi. 2. È vietato adibire al lavoro le donne: a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o posticipi previsti dalla normativa di legge; b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto; c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati. Detti periodi devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla gratifica natalizia e alle ferie. 3. Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta. Le assenze non giustificate entro i cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento della lavoratrice. 16 4. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non è tenuta al preavviso. 5. Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché sulle adozioni e sugli affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate. Dichiarazione a verbale: Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori esprimono la necessità di superare i limiti della legislazione vigente, che esclude dall’obbligo di convalida da parte del servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro le dimissioni della collaboratrice familiare in maternità (ex art. 55, comma 4, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151). Pertanto, al fine di parificare le tutele di tutte le lavoratrici, promuoveranno ogni utile iniziativa nei confronti di enti, organi ed istituzioni, cui auspicano partecipino le Associazioni Datoriali firmatarie del presente contratto. Dichiarazione a verbale: Le Associazioni Datoriali firmatarie dichiarano di non condividere quanto sopra affermato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in particolare per quanto attiene all’eventuale completa parificazione delle tutele. Art. 25 - Tutela del lavoro minorile 1. Non è ammessa l’assunzione dei minori degli anni 16. 2. E’ ammessa l’assunzione di adolescenti, ai sensi della legge 17 ottobre 1967, n. 977, così come modificata e integrata dal D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, purchè sia compatibile con le esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell’obbligo scolastico. 3. E’ vietato adibire i minori al lavoro notturno, tranne casi di forza maggiore. 4. Sono altresì da osservare le disposizioni dell’art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 339, secondo cui il datore di lavoro, che intenda assumere e fare convivere con la propria famiglia un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso, con sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del lavoratore, da parte di chi esercita la potestà genitoriale, cui verrà poi data preventiva comunicazione del licenziamento; il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per lo sviluppo ed il rispetto della sua personalità fisica, morale e professionale. Art. 26 – Malattia 1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro salvo cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrattualmente previsto per l’inizio della prestazione lavorativa. 2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenite al datore di lavoro il relativo certificato medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio. 3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei quali i lavoratori non siano presenti nell’abitazione del datore di lavoro. 4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del posto per i seguenti periodi: 1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario; 2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario; 3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario. 17 5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 6. Durante i periodi indicati nel comma 4 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1, 2, 3 dello stesso comma 4, nella seguente misura: - fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; - dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto. 7. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. 8. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 9. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi. Nota a verbale: Le Parti si riservano di modificare il contenuto del presente articolo non appena sarà stata attivata la Cassa Malattia Colf di cui all’art. 47. Art. 27 – Infortunio sul lavoro e malattia professionale 1. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spetta al lavoratore, convivente o non convivente, la conservazione del posto per i seguenti periodi: 1) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario; 2) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario; 3) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario. 2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento. 3. Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spettano le prestazioni previste del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni. 4. Le prestazioni vengono erogate dall’INAIL, al quale il datore di lavoro deve denunciare tutti gli infortuni o malattie professionali nei seguenti termini: - entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali; - entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio o di malattia professionale, per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni; - entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione, per gli eventi inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti entro tale termine. 5. La denuncia all’INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte di detto istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve essere rimessa entro gli stessi termini all'autorità di Pubblica sicurezza. 6. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di assenza per infortunio o malattia professionale. 7. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro. 8. L’ infortunio e la malattia professionale in periodo di prova o di preavviso sospendono la decorrenza degli stessi. Art. 28 - Tutele previdenziali 1. Il lavoratore deve essere assoggettato alle forme assicurative e previdenziali previste dalla legge, sia nel caso di rapporto in regime di convivenza che di non convivenza. 18 2. In caso di pluralità di rapporti in capo allo stesso lavoratore le forme assicurative e previdenziali devono essere applicate da ciascun datore di lavoro. 3. E’ nullo ogni patto contrario. Art. 29 – Servizio militare e richiamo alle armi Si fa riferimento alle leggi che disciplinano la materia. Art. 30 – Trasferimenti 1. In caso di trasferimento in altro comune, il lavoratore deve essere preavvisato, per iscritto, almeno 15 giorni prima. 2. Al lavoratore trasferito deve essere corrisposta, per i primi 15 giorni di assegnazione alla nuova sede di lavoro, una diaria pari al 20% della retribuzione globale di fatto afferente tale periodo. 3. Al lavoratore trasferito sarà inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto per sé ed i propri effetti personali, ove alle stesse non provveda direttamente il datore di lavoro. 4. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso, ove non sia stato rispettato il termine di cui al comma 1. Art. 31 –Trasferte 1. Il lavoratore convivente di cui all’art.15, comma 1, è tenuto, ove richiesto dal datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il lavoratore fruirà dei riposi settimanali. 2. Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le eventuali spese di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sarà inoltre corrisposta al lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, di cui alla tabella A, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si sia recato in soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione. Art. 32 - Retribuzione e prospetto paga 1. Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore. 2. La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci: a) retribuzione minima contrattuale di cui all’art. 33, comprensiva per i livelli D e D super di uno specifico elemento denominata indennità di funzione; b) eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 35; c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio; d) eventuale superminimo. 3. Nel prospetto paga dovrà risultare se l'eventuale trattamento retributivo di cui alla lettera d) del comma 2 sia una condizione di miglior favore 'ad personam' non assorbibile; dovranno 19 altresì risultare, oltre alle voci di cui al comma 2, i compensi per le ore straordinarie prestate e per festività nonché le trattenute per oneri previdenziali. 4. Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno. Art. 33 - Minimi retributivi 1. I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C, D ed E allegate al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 36. Art. 34 - Vitto e alloggio 1. Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficiente; l'ambiente di lavoro non deve essere nocivo all'integrità fisica e morale dello stesso. 2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne la dignità e la riservatezza. 3. I valori convenzionali del vitto e dell'alloggio sono fissati nella tabella F allegata al presente contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 36. Art. 35 - Scatti di anzianità 1. A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale. 2. A partire dall'1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall'eventuale superminimo. 3. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7. Art. 36 - Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e dell'alloggio 1. Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, determinati dal presente contratto, sono variati, da parte della Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo di cui all'art. 43, secondo le variazioni del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ ISTAT al 30 novembre di ogni anno. 2. La Commissione verrà a tal fine convocata dal Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima convocazione, e, nelle eventuali successive convocazioni, ogni 15 giorni. Dopo la terza convocazione, in caso di mancato accordo o di assenza delle parti, il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale è delegato dalle Organizzazioni ed Associazioni stipulanti a determinare la variazione periodica della retribuzione minima, secondo quanto stabilito al comma 1, in misura pari all'80% della variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ ISTAT per quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio. 3. Le retribuzioni minime contrattuali ed i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio, determinati ai sensi dei commi precedenti, hanno decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, se non diversamente stabilito dalle Parti. 20 Art. 37 - Tredicesima mensilità 1. In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio, così come chiarito nelle note a verbale apposte in calce al presente contratto. 2. Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro. 3. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e per la parte non liquidata dagli enti preposti. Art. 38 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso 1. Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l'osservanza dei seguenti termini di preavviso: per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali: - fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario; - oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario. I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore. per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali: - fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario; - oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario. 2. Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal medesimo, il preavviso è di: - 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità, - 60 giorni di calendario per anzianità superiore. Alla scadenza del preavviso, l'alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose non di proprietà del datore di lavoro. 3. In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un'indennità pari alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso. 4. Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento non esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore. 5. Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l'indennità di mancato preavviso. 6. In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo. 7. I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di lavoro maturati fino al momento del decesso. Art. 39 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.) 1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297, sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sonno incrementate a norma dell'art. 1, comma 4, della citata legge, dell'1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e 21 del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota maturata nell'anno in corso. 2. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno, il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato. 3. L'ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e terza categoria. 4. Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982 l’indennità di anzianità è determinata nelle seguenti misure: A) Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non convivenza con orario settimanale superiore alle 24 ore: 1) per l'anzianità maturata anteriormente all'1 maggio 1958: a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per anno per ogni anno d'anzianità; b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno d'anzianità; 2) per l'anzianità maturata dopo il 1 maggio 1958 e fino al 21 maggio 1974: a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità; b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno d'anzianità; 3) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982: a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità b) al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno d'anzianità. B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali: 1) per l'anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8 giorni per ogni anno d'anzianità; 2) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10 giorni per ogni anno d'anzianità; 3) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1979: 15 giorni per ogni anno d'anzianità; 4) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20 giorni per ogni anno d'anzianità. Le indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base dell'ultima retribuzione e accantonate nel T.F.R.. 5. Ai fini del computo di cui al comma 4, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo per 6 l'importo della retribuzione media settimanale o per 26 l'importo della retribuzione media mensile in atto alla data del 29 maggio 1982. Tali importi devono essere maggiorati del rateo di gratifica natalizia o tredicesima mensilità. Art. 40 - Indennità in caso di morte 1. In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso ed il T.F.R. devono corrispondersi al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini entro il 2° grado. 2. La ripartizione delle indennità e del T.F.R., se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo le norme di legge. 3. In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione testamentaria e legittima. Art. 41 - Permessi sindacali 1. I componenti degli organismi direttivi territoriali e nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, la cui carica risulti da apposita attestazione 22 dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza, rilasciata all'atto della nomina, da presentare al datore di lavoro, hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione documentata alle riunioni degli organismi suddetti, nella misura di 6 giorni lavorativi nell'anno. 2. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione al datore di lavoro di norma 3 giorni prima, presentando la richiesta di permesso rilasciata dalle Organizzazioni Sindacali di appartenenza. Art. 42 – Interpretazione del Contratto 1. Le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere in relazione al rapporto di lavoro, riguardanti l'interpretazione autentica delle norme del presente contratto, possono essere demandate alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 44. 2. La Commissione si pronuncerà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Art. 43 - Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo 1. È costituita una Commissione nazionale presso il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle Associazioni dei datori di lavoro stipulanti il presenti contratto. 2. Ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori e ciascuna associazione dei datori di lavoro designa il proprio rappresentante nella Commissione, la quale delibera all’unanimità. 3. La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 33, 34 e 36. Art. 44 - Commissione paritetica nazionale 1. Presso l'Ente bilaterale di cui all’ art. 46 è costituita una Commissione paritetica nazionale, composta da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS dei lavoratori e da uguale numero di rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti il presente contratto. 2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato all’art. 42: a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione del presente contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni territoriali di conciliazione; b) esaminare le istanze delle Parti per la eventuale identificazione di nuove figure professionali; c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e le OO.SS territoriali dei lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed Organizzazioni nazionali, stipulanti il presente contratto. 3. La Commissione nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti stipulanti il presente contratto. 4. Le Parti s'impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte all'anno, in concomitanza con le riunioni della Commissione di cui all'art. 43. Art. 45 - Commissioni territoriali di conciliazione 1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all’applicazione del presente contratto, sarà esperito, prima dell’azione giudiziaria, ed in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n.80, e successive modifiche ed integrazioni, il tentativo di conciliazione presso l’apposita Commissione territoriale di conciliazione, composta dal rappresentante dell’Organizzazione sindacale e da quello della Associazione dei datori di lavoro cui, rispettivamente, il lavoratore e il datore di lavoro conferiscano mandato. 23 2. Tali Commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno competenti ad esperire il tentativo di conciliazione delle controversie individuali di cui agli artt.. 410 e seguenti c.p.c.. Art. 46 - Ente bilaterale 1. L'Ente bilaterale è un organismo paritetico così composto: per il 50% da Fidaldo (attualmente costituita come indicato in epigrafe) e Domina, e per l'altro 50%, da Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. I componenti spettanti a Fidaldo vengono indicati esclusivamente da Fidaldo stessa. 2. L'Ente bilaterale nazionale ha le seguenti funzioni: 1) istituisce l'osservatorio che ha il compito di effettuare analisi e studi, al fine di cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese. A tal fine, l'osservatorio dovrà rilevare: - la situazione occupazionale della categoria; - le retribuzioni medie di fatto; - il livello di applicazione del CCNL nei territori; - il grado di uniformità sull'applicazione del CCNL e delle normative di legge ai lavoratori immigrati; - la situazione previdenziale e assistenziale della categoria; - i fabbisogni formativi; - le analisi e le proposte in materia di sicurezza; 2) promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, nonché di informazione in materia di sicurezza. Art. 47 - Cassa malattia Colf 1. La Cassa Malattia Colf eroga le prestazioni per il rimborso del trattamento economico di malattia. 2. Le Parti si impegnano a definire in apposito regolamento, entro il 30 aprile 2007, tempi e modalità delle prestazioni. Art. 48 - Previdenza complementare 1. Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza complementare per i lavoratori del settore, con modalità da concordare entro tre mesi dalla stipula del presente contratto. 2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente comma le Parti convengono che il contributo a carico del datore di lavoro sia pari allo 1 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del lavoratore sia pari allo 0,55 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Art. 49 - Contributi di assistenza contrattuale 1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 42,43, 44, 45, 46 e 47 del presente contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo dei bollettini di versamento dei contributi previdenziali obbligatori o con la diversa modalità concordata tra le Parti. 24 2. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma 1, tanto i datori di lavoro che i rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,03, dei quali 0,01 a carico del lavoratore. 3. Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui al presente articolo, i quali, conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro hanno natura retributiva, con decorrenza dal 1 luglio 2007. Art. 50 - Decorrenza e durata 1. Il presente contratto decorre dal 1 marzo 2007, fatte salve le diverse decorrenze previste nel contratto stesso e scadrà il 28 febbraio 2011; esso resterà in vigore sino a che non sia stato sostituito dal successivo. 2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per un quadriennio. 3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente contratto per verificare l'opportunità di apportarvi modifiche. Chiarimenti a verbale. 1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26 della retribuzione mensile. 2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i trentesimi della mensilità (esempio: malattia). 3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie). 4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero. 5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva dell'indennità di vitto e alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti. 25 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 10 / 43 DEL 11.2.2009 ————— Oggetto: Linee di indirizzo in materia di cura e assistenza alle persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica e/o in ventilazione assistita L’Assessore riferisce che intende proporre linee d’indirizzo in materia di cura e assistenza alle persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica e/o in ventilazione assistita, assicurando appropriatezza e adeguati livelli di integrazione degli interventi sanitari e sociali, una presa in carico globale e continua dei bisogni della persona. L’Assessore riferisce che i livelli di integrazione degli interventi proposti sono stati definiti ponendo al centro la persona e la sua famiglia con i bisogni complessi cui vanno incontro, considerando la particolarità evolutiva della patologia verso la progressiva e totale perdita della sufficienza e la necessità di supporto e sostegno delle funzioni vitali fino alla ventilazione assistita. Le linee di indirizzo, nel primo allegato alla presente deliberazione, individuano le scelte strategiche e i percorsi clinici diagnostico-terapeutici e assistenziali nelle diverse fasi evolutive: - la fase di esordio della malattia e della progressiva limitazione dell’autosufficienza, nella quale occorre attivare tempestivamente le procedure per formulare una diagnosi precisa di Sclerosi Laterale Amiotrofica. In questa fase i soggetti coinvolti sono principalmente il Medico di Medicina Generale della persona interessata, l’Unità Operativa Ospedaliera di Neurologia di riferimento della rete regionale per la SLA e il Punto Unico d’Accesso del Distretto di residenza della persona; - la fase di perdita totale della autosufficienza e della permanenza della persona nel proprio domicilio. In questa fase le Cure Domiciliari Integrate rappresentano il fulcro degli interventi di cura e assistenza al domicilio della persona e della famiglia, attraverso l’integrazione delle competenze presenti nei servizi territoriali ed ospedalieri, in particolare dell’Unità Operativa di Rianimazione; Le linee di indirizzo precisano le modalità di presa in carico domiciliare, quando i livelli di autonomia si riducono ulteriormente e la persona deve poter essere curata e assistita nel proprio domicilio 1/ 2 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA DELIBERAZIONE N. 10/43 DEL 11.2.2009 senza soluzione di continuità e con la stessa efficacia e efficienza del regime di ricovero. Nella fase avanzata della malattia il domicilio può non essere ritenuto il luogo più appropriato per la cura e l’assistenza della persona e della famiglia. Il PUA tramite la UVT valuta l’opportunità in accordo con la famiglia di procedere ad un programma di assistenza territoriale in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), secondo le modalità e i percorsi previsti dalla normativa vigente. La residenzialità può essere temporanea o definitiva a seconda di quanto prevede il Progetto personalizzato formulato dalla UVT del PUA in accordo con la famiglia. Il secondo allegato alla presente deliberazione formula quattro protocolli di cura e assistenza per le persone con SLA e/o in ventilazione assistita con disabilità motoria, per le persone con insufficienza respiratoria in ventilazione non invasiva, per le persone con insufficienza respiratoria in ventilazione invasiva, e per le persone con disfagia e disartria (nutrizione enterale). L’Assessore riferisce che, con decreto del 19 marzo 2008 n. 3343/1, ha istituito la Commissione Regionale SLA composta da operatori sanitari e sociali, da rappresentanti dell’associazione di mutuo aiuto operante nel settore. La Commissione ha assicurato il necessario supporto alla Regione nella definizione delle presenti linee di indirizzo e dei protocolli per la presa in carico degli assistiti, nella realizzazione di un registro regionale della patologia, nella definizione delle procedure e dei criteri per la fornitura di sistemi di comunicazione e di presidi appropriati alla gravità dei disturbi di fonazione e motilità degli assistiti, nella definizione di indirizzi applicativi delle norme vigenti in tema di riconoscimento dello stato di invalidità. La Giunta regionale, udita la relazione dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale e visto il parere di legittimità reso dal Direttore Generale delle Politiche Sociali e dal Direttore generale della Sanità DELIBERA di approvare le “Linee di indirizzo in materia di cura e assistenza alle persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica e/o in ventilazione assistita” e i “Protocolli di cura e assistenza per le persone con SLA e/o in ventilazione assistita” riportati negli allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale. Il Direttore Generale Fulvio Dettori Il Vicepresidente Carlo Mannoni 2/ 2 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Allegato n. 1 alla Deliberazione N.10/43 del 11.2.2009 Linee di indirizzo in materia di cura e assistenza alle persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica e/o in ventilazione assistita Indice 1. Premessa 2. La Sclerosi Laterale Amniotrofica: scelte strategiche 3. Percorsi clinici diagnostico-terapeutici e assistenziali 4. Evoluzione della malattia e presa in carico domiciliare 5. Assistenza residenziale in fase avanzata (RSA) 6. Integrazione e continuità della cura e assistenza 7. Il ruolo del volontariato 8. Aspetti socio economici 9. La rete dei Centri Ospedalieri 2 2 4 8 9 10 10 11 12 1/ 15 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 10/43 DEL 11.2.2009 1. Premessa La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è la forma più nota e diffusa della Malattia del motoneurone. E’ una patologia degenerativa progressiva del sistema nervoso che più frequentemente esordisce in persone con età avanzata (media 63 anni); non presenta differenze significative di genere e ha una durata media dall’esordio di circa 2,5-3 anni, seppure si registrano casi con sopravvivenze superiori a 12 anni dall’esordio. Il ritardo diagnostico è in media di 12 mesi rispetto all’esordio clinico. Il tasso annuale di incidenza è compreso tra 1,5 e 2,5 casi per 100 mila abitanti nelle popolazioni europee ed americane. La prevalenza stimata nelle stesse popolazioni è di circa 6 casi per 100 mila abitanti, maggiore nel genere maschile (rapporto M/F 1,6:1) e con un andamento in crescita nell’ultimo decennio. Allo stato attuale non esistono in Sardegna studi che permettono di quantificare il reale carico della patologia, sebbene stime approssimative basate sull’analisi dei ricoveri suggeriscono una diffusione della malattia significativamente maggiore rispetto alla media nazionale ed europea. In attesa dell’istituzione del Registro regionale di patologia, i dati ricavati dalla banca dati regionale dei ricoveri ospedalieri indicano una prevalenza regionale complessiva stimata in circa 8 casi per 100 mila abitanti, con valori superiori per alcune aree subregionali. Il Decreto Assessoriale del 19 marzo 2008 n. 3343/1 ha istituito la Commissione Regionale SLA con il compito di supportare la Regione nella definizione di protocolli per la presa in carico degli assistiti, nella realizzazione di un registro regionale della patologia, nella definizione delle procedure e criteri per la fornitura di sistemi di comunicazione e di presidi appropriati alla gravità dei disturbi di fonazione e motilità degli assistiti, alla definizione di indirizzi applicativi delle norme vigenti in tema di riconoscimento dello stato di invalidità. 2. La Sclerosi Laterale Amiotrofica: scelte strategiche L’esigenza di formulare linee di indirizzo sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e sulla assistenza e cura alle persone in ventilazione assistita si inquadra in un contesto generale di definizione degli interventi sanitari, sociali e, in particolare, sociosanitari integrati necessari per rispondere ai bisogni complessi delle persone affette da tale patologia e delle loro famiglie. Obiettivo prioritario è definire i percorsi di cura e assistenza nei diversi livelli di assistenza territoriale e ospedaliera in un’ottica di appropriatezza, con particolare riguardo alla presa in carico globale e continua dei bisogni della persona e della sua famiglia in tutte le fasi evolutive della malattia. Ciò comporta la necessità di individuare e proporre configurazioni organizzative, meccanismi di coordinamento delle attività, dei percorsi e dei processi di erogazione delle prestazioni di cura e di assistenza globali. 2/ 15 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 10/43 DEL 11.2.2009 Soprattutto i livelli di integrazione degli interventi necessitano di essere realizzati ponendo al centro la persona e la sua famiglia con i bisogni complessi cui vanno incontro, considerando la particolarità evolutiva della patologia verso la progressiva e totale perdita della sufficienza e la necessità di supporto e sostegno delle funzioni vitali fino alla ventilazione assistita. Il Distretto Sociosanitario mediante il Punto Unico d’Accesso (PUA) rappresenta il livello di ambito territoriale individuato per la presa in carico globale e continua della persona con SLA e/o in ventilazione assistita e della famiglia e provvede al governo dei processi di integrazione dei percorsi di cura e assistenza nelle varie fasi della malattia. Da questo punto di vista, il Piano Locale Unitario dei Servizi (PLUS), strumento individuato per ottimizzare le risorse e facilitare il riordino dei “servizi alla persona” per ogni ambito distrettuale, individua i diversi soggetti che concorrono a costruire la rete dei servizi alla persona con SLA e/o in ventilazione assistita nel Distretto Sociosanitario, (ASL, Comuni, Provincia, Soggetti sociali e solidali etc.) e che, insieme, determinano obiettivi e priorità, programmano e predispongono gli interventi sociali, sanitari e sociosanitari, con il coinvolgimento delle famiglie. Ulteriore e non secondario elemento dell’integrazione è rappresentato dalla integrazione della rete ospedaliera dei Centri per la SLA e delle U.O. di rianimazione con la rete territoriale sociosanitaria rappresentata dalle Unità Operative Distrettuali, dai soggetti e dalle strutture erogatrici di prestazioni sanitarie e sociosanitarie e dalle forze sociali, dei soggetti solidali e del volontariato. Tali obiettivi vengono perseguiti sulla base delle seguenti scelte strategiche: a. il territorio rappresenta il luogo di cura e assistenza primario delle persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica e /o in ventilazione assistita; b. la rete ospedaliera per la diagnosi e cura si integra, in tutte le fasi evolutive della malattia, con la rete territoriale di cura e assistenza; c. l’integrazione sociosanitaria e la continuità delle cure sono elementi basilari degli interventi di cura e assistenza in ogni fase della malattia; d. la pianificazione degli interventi deve essere effettuata in ogni ambito territoriale attraverso i PLUS; e. la personalizzazione degli interventi e la garanzia della inclusione sociale deve essere alla base della presa in carico continua della persona affetta da SLA e /o in ventilazione assistita e delle loro famiglie. Il progetto personalizzato, predisposto congiuntamente dal Comune di residenza e dall’Azienda sanitaria locale di riferimento, assicura, come previsto dalla delibera n. 42/11 del 4.10.2006 (Linee di indirizzo per l’attuazione del programma sperimentale “Ritornare a casa”), un adeguato supporto alla persona e alla famiglia, ne promuove il miglioramento della qualità della vita, lo svolgimento delle attività quotidiane e della vita di relazione. 3/ 15 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 10/43 DEL 11.2.2009 3. Percorsi clinici diagnostico-terapeutici e assistenziali 3.1. Dall’esordio della malattia alla progressiva limitazione dell’autosufficienza Rappresenta la fase in cui si presentano i primi sintomi della malattia e dunque occorre attivare tempestivamente le procedure per formulare una diagnosi precisa di Sclerosi Laterale Amiotrofica. In questa fase i soggetti coinvolti sono principalmente: il Medico di Medicina Generale della persona interessata, l’Unità Operativa Ospedaliera di Neurologia di riferimento della rete regionale per la SLA e il Punto Unico d’Accesso del Distretto di residenza della persona. 3.1.1.Ruoli e funzioni Il Medico di Medicina Generale (MMG) Rappresenta il professionista fondamentale di riferimento per la persona che presenta i primi sintomi della malattia e della sua famiglia in quanto è il loro medico di fiducia a cui presumibilmente si rivolgono in prima istanza. Unità Operativa Ospedaliera di Neurologia (U.O. di Neurologia) Rappresenta, nell’ambito della rete ospedaliera per la SLA, il riferimento primario per il Medico di Medicina Generale e, insieme, per la persona e la sua famiglia. Alla U.O. di Neurologia, dislocata presso il Centro assistenziale SLA (CA) di competenza territoriale o presso il Centro regionale di riferimento per patologia (CRP), compete la esecuzione del Percorso Diagnostico- Terapeutico e Assistenziale (PDTA) comprensivo delle valutazioni elettromiofisiologiche, delle valutazioni di radioimaging, il monitoraggio clinico della menomazione strutturale/funzionale. L’U.O. Ospedaliera è dunque il punto di riferimento, in questa fase per: a. formulare diagnosi; b. informare sulla diagnosi e sul decorso della malattia la persona e la sua famiglia e il loro MMG; c. mantenere la continuità di cura anche dopo la dimissione attraverso lo scambio di informazioni e la integrazione con gli altri soggetti dell’assistenza distrettuale: MMG e PUA Il Punto Unico d’Accesso ( PUA) del Distretto Sociosanitario di residenza della persona. Rappresenta il punto di riferimento sia per la persona che per il MMG e l’U.O. di Neurologia per tutti i processi di integrazione distrettuale che si rendono necessari: individua e indirizza i bisogni e le risposte previa Valutazione Multidimensionale da parte della UVT, effettua la presa in carico della persona e della famiglia nella rete dei servizi territoriali sanitari e sociosanitari. 4/ 15 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 10/43 DEL 11.2.2009 I Servizi Sociali Comunali, nell’ambito dell’UVT, assicurano il necessario supporto per favorire la permanenza o il rientro in famiglia della persona, interventi di assistenza domiciliare volti a sostenere le attività di vita quotidiana, le relazioni di vità, il benessere complessivo della famiglia. Altri Servizi e Soggetti coinvolti In questa fase della malattia possono essere coinvolti altri soggetti e servizi della rete territoriale distrettuale sanitaria e sociosanitaria in relazione alla evoluzione della malattia e ai bisogni che progressivamente si vanno a definire e presentare. Già a partire da questa fase il Punto Unico d’Accesso del Distretto Sociosanitario rappresenta il punto di riferimento sia per la persona e la sua famiglia che per il Medico di Medicina Generale in quanto funge da catalizzatore delle diverse domande che possono essere formulate nei vari momenti evolutivi della malattia e inoltre da snodo di tutti gli interventi che si rendono necessari. Già in questa fase é opportuna l'individuazione di una figura psicologica di riferimento per il paziente e la sua famiglia, con la funzione di accompagnamento del percorso assistenziale. In quest’ottica il PUA svolge soprattutto un ruolo di integrazione di tutti gli interventi necessari e che richiedono una regia unitaria per la presa in carico globale e continua dei bisogni complessi della persona e della famiglia. Il PUA, volta per volta, attiva e coordina gli interventi dei soggetti e delle unità operative della rete territoriale presenti nel Distretto e delle Unità Operative Ospedaliere: a. Unità Operative di Riabilitazione per lo staging funzionale (BFG), la Valutazione Multidimensionale, la Terapia kinesiologica e occupazionale, la prescrizione e gestione di ausili e la valutazione adattativa personale e socio ambientale, i percorsi di autonomia e di accessibilità domestica; b. Unità Operative di Anestesiologia e Unità Operative di Pneumologia per ulteriori percorsi diagnostici e di monitoraggio clinico delle funzioni respiratorie e di valutazione del sonno; c. Unità Operativa di Cure Primarie del Distretto per l’erogazione della Assistenza protesica e integrativa; d. Unità Operative di Cure Domiciliari per interventi di cura domiciliare comprensivi di assistenza specialistica , infermieristica e riabilitativa domiciliare; e. Unità Operativa distrettuale o aziendale per gli interventi di supporto psicologico al paziente e alla famiglia; 3.2. Stadio della perdita dell’autosufficienza e delle cure di supporto Rappresenta la fase di perdita totale della autosufficienza e della permanenza della persona nel proprio domicilio. In questa fase le Cure Domiciliari Integrate rappresentano il fulcro degli interventi di cura e assistenza al proprio domicilio della persona e della famiglia. 5/ 15 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 10/43 DEL 11.2.2009 Anche in questa fase i punti di riferimento principali sono il MMG e il PUA del Distretto Sociosanitario di competenza, che operano in stretta collaborazione con i medici specialisti delle UU.OO. di riferimento (rianimazione, pneumologia, neurologia). Il MMG mantiene la responsabilità clinica del percorso assistenziale e il PUA rappresenta il luogo della presa in carico globale della persona nella rete dei servizi territoriali con compiti di integrazione degli interventi. Attualmente, non è raro rilevare come molti pazienti vanno incontro senza la necessaria preparazione a condizioni di insufficienza respiratoria che richiedono spesso il ricovero urgente in U.O. di rianimazione. Diventa essenziale sostenere i necessari percorsi assistenziali che favoriscano la consapevolezza da parte del malato e della famiglia del decorso clinico della patologia, che siano in grado di prevenire il ricorso ad interventi di drammatica urgenza, attraverso la periodica valutazione dell’assistito da parte degli specialisti. In particolare nella fase dell’incipiente insufficienza respiratoria, le figure di riferimento specialistico (pneumologo e rianimatore) sono chiamate a: − valutare il programma di interventi più appropriato, − presentare e proporre al malato e alla famiglia gli interventi ritenuti più idonei per affrontare le disfunzioni attese, − ricevere il consenso da parte del malato sul programma assistenziale e, in caso di accettazione, programmare il ricovero durante il quale si eseguiranno gli interventi preliminari richiesti per assicurare il transito alla ventilazione assistita, − avviare, monitorare, ottimizzare e personalizzare il programma di ventilazione assistita, − mantenere una stretta collaborazione operativa con l’U.O. delle cure domiciliari integrate. Già nella fase di ospedalizzazione deve essere avviata la formazione dei “care giver” all’esecuzione del nursing quotidiano, all’uso dei presidi di ventilazione manuale, alla gestione di eventuali criticità che possono presentarsi nel corso del proseguo dell’assistenza a domicilio. Particolare attenzione deve essere posta alla gestione in sicurezza delle cannule tracheali da utilizzare a domicilio. Sia i percorsi del PUA che quelli delle Cure Domiciliari Integrate sono regolamentati nei loro processi e percorsi di cura e assistenza e prevedono tempi, tipologia e modalità di presa in carico dei bisogni complessi della persona e della famiglia. Per la loro applicazione puntuale si rimanda ai seguenti riferimenti normativi: a. DGR 7/5 del 21.02.2006: “Istituzione del punto unico d’accesso ai servizi alla persona e delle Unità di Valutazione Territoriali”; b. DGR 44/11 del 31.10.2007 “Fondo per la non autosufficienza: potenziamento dei Punti Unici di accesso e delle Unità di Valutazione teritoriale c. Allegato alla DGR 51/49 del 20.12.2007 “Direttive per la qualificazione delle Cure Domiciliari Integrate”. 6/ 15 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 10/43 DEL 11.2.2009 L’Unità Operativa di Terapia Intensiva e/o di Rianimazione rappresenta il punto di riferimento per gli interventi di supporto specialistico alle Cure Domiciliari Integrate di 3° livello per quanto riguarda la gestione della ventilazione assistita e della nutrizione artificiale; gli accessi degli operatori specialisti (medici e infermieri professionali) programmati nell’ambito del PAI, assumono la massima valenza assistenziale nella prevenzione e gestione delle problematiche più urgenti di tipo respiratorio ed internistico. Altri soggetti coinvolti Soprattutto in questa fase della malattia devono essere coinvolti altri soggetti e servizi della rete territoriale sanitaria e sociosanitaria in relazione alla particolarità di questa fase evolutiva della malattia e dei bisogni che progressivamente si vanno a intensificare e caratterizzare. Il Punto Unico d’Accesso del Distretto rappresenta il punto di riferimento costante per la persona, la sua famiglia e per il Medico di Medicina Generale in quanto occorre una forte azione di decodifica delle diverse domande che vengono formulate nei progressivi e peculiari momenti evolutivi della malattia. Compete agli operatori del PUA e in particolare alle Unità di Valutazione Territoriali ivi presenti svolgere lo specifico ruolo di integrazione di tutti gli interventi necessari per la presa in carico globale e continua de bisogni della persona e soprattutto della famiglia. I soggetti coinvolti possono essere: a. L’ Unità Operativa di Neurologia: rappresenta per la persona, la famiglia e il MMG, nel percorso evolutivo personale della malattia, il punto di riferimento continuo per il monitoraggio della malattia sotto il profilo clinico diagnostico-terapeutico; b. L’ Unità Operativa Semintensiva di Pneumologia: svolge il ruolo di monitoraggio della funzionalità respiratoria della persona in tutte le fasi della malattia; c. L’Unità Operativa di Riabilitazione: è’ il punto di riferimento per la prosecuzione anche a domicilio del progetto riabilitativo personalizzato; d. L’Unità Operativa di Gastroenterologia: insieme con l’U.O. di Terapia Intensiva e/o di Rianimazione di riferimento è il punto di riferimento per la gestione di problematiche correlate alla Nutrizione Artificiale Domiciliare e la gestione di una eventuale PEG; e. Il Servizio di 118: svolge il ruolo di emergenza territoriale per ogni intervento che rende necessario su segnalazione della famiglia, del MMG e del Medico di Continuità Assistenziale; f. L’Unità Operativa distrettuale o aziendale con la funzione di supportare la famiglia nel percorso assistenziale e di mantenere in equilibrio le dinamiche psicologico-relazionali connesse alle varie fasi della malattia; 7/ 15 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 10/43 DEL 11.2.2009 g. L’Assistenza Domiciliare dei Servizi Sociali comunali: erogano interventi tutelari e assistenziali in integrazione agli interventi curativi domiciliari nell’ambito dei percorsi delle Cure Domiciliari Integrate; h. RSA: può svolgere una funzione di sollievo per la famiglia e/o di residenzialità definitiva quanto non è possibile la domiciliarizzazione; i. Hospice: può rappresentare un valido supporto agli interventi domiciliari nella fase terminale. 4. Evoluzione della malattia e presa in carico domiciliare La persona, fino a quando le condizioni di mobilità lo consentono, può recarsi ai Centri di Riferimento ospedalieri per il monitoraggio dell’andamento clinico. E’ fondamentale che l’ospedale “mantenga vivo” il rapporto informativo con la persona e la famiglia affinché possano quindi recepire le proprie “direttive anticipate” in funzione del decorso evolutivo della malattia. Man mano che i livelli di autonomia si riducono, il PUA del Distretto attiva i vari soggetti e servizi della rete territoriale che si rendono necessari (assistenza farmaceutica, assistenza protesica, fisioterapica, servizi sociali, etc.). Quando i livelli di autonomia si riducono, la persona deve poter essere curata e assistita nel proprio domicilio senza soluzione di continuità e con la stessa efficacia e efficienza del regime di ricovero. Le cure domiciliari sono complesse e devono essere coordinate secondo le procedure e le modalità le modalità previste dalle Cure Domiciliari Integrate di 3° livello in coerenza con quanto previste nella normativa regionale di riferimento in vigore (Allegato alla DGR 51/49 del 20.12.2007 “Direttive per la qualificazione delle Cure Domiciliari Integrate”). L’integrazione si realizza con l’intervento operativo svolto dall’Unità Operativa distrettuale delle Cure Domiciliari Integrate che formula un Piano Attuativo degli Interventi, nel quale sono programmate le prestazioni necessarie allo svolgimento del progetto personalizzato elaborato dall’UVT, sono individuati i referenti d’aiuto spontaneo e professionale, sono attivate e gestite le risorse assistenziali sociali e sanitarie e il rapporto con la famiglia e/o le altre parti coinvolte dell’intervento. Il Piano Attuativo degli interventi (PAI) delle Cure Domiciliari Integrate, utilizzando la metodologia della Valutazione Multidimensionale, deve essere sempre formulato in maniera specifica e contenere necessariamente i percorsi e le azioni di cura e di assistenza personalizzate. Alla definizione del PAI concorrono tutti i soggetti coinvolti nella cura della persona a domicilio insieme con il MMG. Soprattutto in fase di dimissione ospedaliera il PAI deve essere preventivamente concordato tra i responsabili dell’Unità Operativa Ospedaliera, il responsabile dell’Unità Operativa delle Cure Domiciliari, il Medico di Medicina Generale e la famiglia. Il PAI deve prevedere un programma di assistenza nelle 24 ore; alla realizzazione del piano concorrono tutti i soggetti della rete sociosanitaria, ASL, Comune, Privato sociale, Volontariato, ognuno dei quali con ruoli e funzioni definite, modalità di compartecipazione integrata. Deve inoltre 8/ 15 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 10/43 DEL 11.2.2009 prevedere le figure professionali coinvolte, le loro diverse modalità di impegno e responsabilità al fine di garantire la continuità nella cura e assistenza nelle 24 ore. Al fine di garantire la continuità della cura e assistenza nelle 24 ore il PAI può prevedere percorsi personalizzati in accordo con i diversi soggetti coinvolti e con la famiglia e modalità di gestione delle risorse programmate nei PLUS di ciascun ambito territoriale, flessibili e coerenti con la normativa vigente. Previa formazione specifica potranno contribuire alla assistenza nelle 24 ore, oltre alle figure professionali sanitarie e sociosanitarie, anche personale dei servizi socio assistenziali (assistenti geriatrici e assistenti familiari), personale del volontariato e familiari. Considerate le rilevanti limitazioni delle capacità relazionali autonome della persona con SLA e/o in ventilazione assistita, dovrà essere garantita la massima flessibilità nella scelta degli operatori di assistenza continua per favorire una scelta autonoma da parte della famiglia e della persona con SLA degli operatori, nel rispetto, comunque, dell’equilibrio tra il diritti dell’assistito e la tutela dei diritti dei lavoratori, nonché della prerogativa dell’Azienda Sanitaria/Amministrazione Comunale di fornire i massimi standard assistenziali secondo i principi e le norme giuridico-contrattuali vigenti. Massima flessibilità dovrà inoltre essere garantita nella rimodulazione del PAI in relazione all’evolversi della patologia e della situazione clinica e familiare della persona con SLA e/o in ventilazione assistita. Nella individuazione delle modalità di compartecipazione ai costi da parte dei Comuni, il PLUS può prevedere deroghe particolari al vincolo del limite del reddito, sulla base di specifiche valutazioni dei bisogni socio-sanitari dell’assistito e della famiglia. 5. Assistenza residenziale in fase avanzata (RSA) Nella fase avanzata della malattia, qualora il domicilio non fosse ritenuto il luogo più appropriato per la cura e l’assistenza della persona e della famiglia, il PUA tramite la UVT valuta l’opportunità in accordo con la famiglia di procedere ad un programma di assistenza territoriale in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), secondo le modalità e i percorsi previsti dalla normativa vigente. La residenzialità può essere temporanea o definitiva a seconda di quanto prevede il Progetto personalizzato formulato dalla UVT del PUA. Le RSA che intendono organizzare l’ospitalità per persone con SLA devono provvedere a: a. adattare alcuni posti letto con le infrastrutture e la logistica funzionali alla gestione della ospitalità per le persone con SLA; b. dotarsi delle figure specialistiche necessarie alla gestione della malattia specifica: Neurologo, Nutrizionista, Pneumologo, Fisiatra, Psicologo, Rianimatore; c. formulare un Piano formativo specifico per il personale di cura e assistenza; d. adeguare il numero di operatori (infermieri, OSS, ASA) per assicurare una assistenza sulle 24 ore e sufficiente alla gestione completa della persona con SLA in relazione ai livelli di non-autosufficienza e alla eventuale dipendenza da apparecchiature; e. garantire la perfetta funzionalità della strumentazione nelle 24 ore; 9/ 15 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 10/43 DEL 11.2.2009 f. formulare un PAI di residenzialità personalizzato con particolare attenzione alla vita di relazione e di socializzazione della persona, perfettamente cosciente e lucida, consapevole della propria malattia e alla relazione con la propria famiglia; g. assicurare una adeguata formazione specifica di tutto il personale. La tariffa giornaliera onnicomprensiva a totale carico del SSR da corrispondere alla RSA per l’assistenza nelle 24 ore di malati SLA in ventilazione meccanica è stabilita in euro 190,00. 6. Integrazione e continuità della cura e assistenza Per le persone affette da SLA, nelle varie fasi evolutive della malattia è necessario attivare molteplici risorse sanitarie, socio assistenziali e sociosanitarie. La persona e la sua famiglia si trovano impreparati di fronte a una malattia che evolve rapidamente causando gravi disabilità e necessità di cura e di assistenza incalzanti. È quindi necessario prevedere un interlocutore istituzionale che, basandosi sulla conoscenza sia delle problematiche specifiche della persona e della famiglia sia della rete dei servizi, possa attivare le risorse sociali, sanitarie e assistenziali necessarie e abbia la responsabilità di garantire il coordinamento e l’integrazione dei diversi interventi evitando la frammentazione attraverso il monitoraggio del Piano di Assistenziale Individuale personalizzato. Tale figura è il Responsabile del Percorso Assistenziale (RPA), che viene individuato nell’ambito della UVT. Il RPA presiede alla corretta attuazione del percorso assistenziale, sotto il profilo logistico, organizzativo e gestionale, ricercando e promovendo la massima integrazione tra le figure di riferimento del programma. Nel caso di malati in ventilazione assistita il RPA opera in stretta collaborazione con il medico specialista della U.O. di rianimazione di riferimento. La funzione del Responsabile del Percorso Assistenziale deve essere conosciuta e riconosciuta dai nodi della rete affinché possano essere attivate in maniera coordinata ed efficiente tutte le risorse necessarie alla persona. La figura di riferimento dei Servizi sociali comunali per l’integrazione con il Responsabile del Percorso Assistenziale (RPA) è quella dell’Assistente sociale del Comune di residenza: RPA e Assistente sociale concordano modalità di integrazione per la pianificazione degli interventi socio assistenziali nella misura dei bisogni della persona e della famiglia. Il Referente familiare è individuato nella persona che si prende cura per più tempo del malato con SLA e/o in ventilazione assistita e rappresenta il riferimento del RPA per la presa in carico congiunta e continua dell’assistito. Sia il Referente familiare che il Responsabile del Percorso Assistenziale devono essere individuati precocemente fin dalla prima attivazione della presa in carico da parte della UVT del PUA. 10/ 15 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 10/43 DEL 11.2.2009 7. Ruolo del volontariato Il volontariato e le associazioni hanno un ruolo fondamentale per le persone con SLA e le loro famiglie, che si deve esplicare in una stretta collaborazione con i medici e le altre figure professionali coinvolte nella cura e assistenza delle persone e della famiglia. Le associazioni di volontariato svolgono fondamentalmente le seguenti funzioni sono: a. favorire i contatti fra le persone con SLA, i loro familiari e le istituzioni, i soci, i medici e i volontari impegnati nell'assistenza; b. contribuire al sostegno della famiglia nell’assistenza; c. svolgere opera di informazione sulla malattia, la ricerca, i possibili interventi terapeutici e ogni aspetto dell’assistenza e dei diritti dei pazienti e delle loro famiglie; d. promuovere ogni attività utile per migliorare le condizioni delle persone con SLA sotto i profili sanitario, sociale, culturale ed economico; e. raccogliere fondi per la cura , l’assistenza e la ricerca;svolgere opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica. 8. Aspetti socio economici Il sistema nazionale e regionale di tutela della disabilità prevede per le persone con SLA l’opportunità di accedere a facilitazioni e riconoscimenti di carattere amministrativo, giuridico ed economico. Esse includono: l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, il riconoscimento di invalidità civile, il riconoscimento di assegno di accompagnamento, il riconoscimento dell’inabilità lavorativa per le persone ancora in attività, l’abbattimento delle barriere architettoniche del domicilio. Le problematiche socio assistenziali che le persone con SLA e le loro famiglie devono affrontare per ottenere detti riconoscimenti sono particolarmente complesse. a) Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket). Questo aspetto è stato in parte risolto dal D.M. 18.5.2001 n. 279. Al fine di rendere più agevole la certificazione del diritto di esenzione per le persone e le loro famiglie, questa competenza è affidata all’Unità Operativa di Neurologia di riferimento che prende in carico la persona nel PDA individuale. b) Fornitura di farmaci ospedalieri. La Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/15 del 6 maggio 2008 di Ridefinizione della rete regionale per le Malattie rare e le successive direttive applicative, hanno regolamentato le modalità e le procedure di erogazione delle prestazioni sanitarie, di assistenza farmaceutica e di rilascio degli attestati di esenzione ai cittadini affetti da malattie rare, con riferimento alle competenze e agli adempimenti dei Centri di Riferimento per Patologia e dei Centri Assistenziali, così come previsto dal D.M. n. 279/2001. c) Riconoscimento dell’invalidità civile e benefici correlati e riconoscimento Legge 104/92. Le ASL adottano i necessari provvedimenti al fine di favorire e facilitare l’accesso tempestivo dei malati SLA agli accertamenti medico-legali richiesti, e allineare i benefici previsti con i bisogni assistenziali della persona. Considerando le caratteristiche della patologia ad andamento progressivo ed irreversibile, è opportuno limitare al minimo i momenti accertativi collegiali per la 11/ 15 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 10/43 DEL 11.2.2009 diagnosi probabile/definita (D.M. 2/8/2007 pubblicato sulla G.U. n. 225 del 27/9/2007). In particolare il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2/8/2007 individua le patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante. Per l’applicazione del decreto sono state predisposte specifiche note assessoriali (prot. n. 1908 del 18.2.2008) e del servizio competente dell’assessorato (prot. n. 13432 del 20.12.2007). La delibera n. 48/11 del 9.9.2008 ha ulteriormente semplificato gli adempimenti amministrativi relativi al riconoscimento dell’invalidtà civile nonché quelle per l’accertamento della disabilità. d) Assegno di accompagnamento. Le ASL adottano opportuni provvedimenti al fine di ridurre al minimo i tempi per l’accertamento del diritto all’erogazione dell’assegno di accompagnamento, tenendo in particolare considerazione la gravità e la rapidità dell’evoluzione clinica di alcune SLA. e) Il superamento delle barriere architettoniche nel domicilio garantisce una migliore qualità di vita. A tal fine la UVT del PUA provvede con personale specializzato a verificare l’accessibilità domestica della persona con SLA. Il PAI dovrà contenere il progetto di superamento delle barriere architettoniche in relazione alle peculiarità del domicilio anche attraverso l’individuazione degli ausili adattativi personalizzati occorrenti. f) Per l’organizzazione delle attività sociali di supporto alle attività sanitarie il programma “Ritornare a casa” costituisce il riferimento prioritario. Con deliberazione n. 53/8 del 9.10.2008 è stato riconosciuto alla famiglia dell’assistito, nelle situazioni particolarmente gravi che necessitano di un significativo carico assistenziale, quali le patologie degenerative non reversibili in ventilazione assistita o i casi di coma, un finanziamento aggiuntivo al programma “Ritornare a casa” fino ad euro 4.000 annui, per la copertura delle spese, anche indirettamente correlate alla malattia, quali il pagamento delle utenze, l’adeguamento dei locali, l’alimentazione differenziata; 9. La rete dei Centri Ospedalieri La Regione Sardegna con DGR 25/15 del 6 maggio 2008 ha ridefinito la rete regionale per la prevenzione, sorveglianza, diagnosi e cura delle malattie rare. Con il provvedimento sono individuati i presidi sanitari ospedalieri di riferimento per la gestione della malattia rara Sclerosi Laterale Amiotrofica attraverso una modalità di gestione in rete di diversi gradi di competenze in relazione anche alla distribuzione territoriale delle stesse in ambito regionale. In base alle specifiche competenze sono stati individuati: a. Il Centro di Riferimento Regionale per Patologia (CRP) b. Centri di Assistenza (CA) c. Centri Correlati (CC) 9.1. Definizione di Centro di riferimento Regionale SLA 12/ 15 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 10/43 DEL 11.2.2009 I Centri di Riferimento per la diagnosi e il trattamento della SLA (CRP e CA) svolgono le funzioni previste dalla DGR sopra citata; in particolare devono essere in grado di fornire una corretta diagnosi e di offrire alla persona e alla sua famiglia continuità di cura e di assistenza in tutte le fasi della malattia. I Centri di riferimento SLA deve poter attivare o garantire le seguenti prestazioni: a. diagnosi e inquadramento clinico (neurofisiologia, neuroradiologia, ecc); b. certificazione di malattia rara; c. raccolta dati epidemiologici; d. informazione personalizzata, supporto psicologico ed “educazione terapeutica”; e. formazione dei familiari e di chi assiste il paziente; f. monitoraggio neurologico, con applicazione di scale di progressione (ALS-FRS-R); g. prescrizione ed erogazione di terapia farmacologica specifica e sintomatica; h. impostazione di un progetto per un programma di interventi riabilitativi; i. monitoraggio e intervento nutrizionale; j. monitoraggio della funzione respiratoria e ventilazione non invasiva; k. impostazione di assistenza di fine vita e ventilazione invasiva. 9.2. Modello organizzativo del Centro di Riferimento Regionale SLA (CRP) l Centro di Riferimento Regionale per la SLA svolge funzioni di: a. presa in carico della persona; b. certificazione di malattia rara e rilascio di certificati di esenzione; c. alimentazione del registro regionale di patologia ; d. definizione e promozione di protocolli clinici e diagnostici condivisi; e. prevenzione e sorveglianza; f. promozione dell'informazione al cittadino; g. attività di supporto e formazione degli operatori sanitari; h. collaborazione con le Associazioni di pazienti e di volontariato. Il CRP per la SLA deve offrire competenze multiprofessionali e multidisciplinare con un coordinamento affidato allo specialista neurologo. La persona, i familiari e il MMG devono poter trovare nella struttura neurologica che ha formulato la diagnosi un riferimento adeguato in tutte le fasi della malattia. Il modello proposto è quello di una Equipe interprofessionale e interdisciplinare dedicata che organizza il proprio lavoro in team-work nella quale diversi specialisti di diverse professionalità e discipline agiscono in modo integrata per offrire percorsi di cura personalizzati. Fanno parte del Centro di riferimento SLA diverse figure professionali: neurologo, pneumologo, nutrizionista, gastroenterologo/chirurgo, radiologo interventista, otorinolaringoiatra/foniatra, 13/ 15 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 10/43 DEL 11.2.2009 anestesista/rianimatore, neuropsicologo, psicologo, psichiatra, fisiatra, logoterapista, terapista della riabilitazione, terapista occupazionale, personale infermieristico dedicato, coordinatore di trial clinici. Il CRP per la SLA deve garantire l’attivazione delle seguenti attività di cura e assistenza: a. neurologica presso il Centro con attività in Ricovero ordinario, DH e attività ambulatoriale; b. neurofisiopatologica; c. riabilitazione con competenza specifica in riabilitazione neuromuscolare; d. ORL con specifica competenza ed esperienza in esecuzione di tracheotomia a permanenza e valutazione della deglutizione; e. logopedia per la riabilitazione della fonazione e della deglutizione; f. nutrizionistica con valutazione nutrizionale e periodica; g. gastroenterologia o chirurgica per esecuzione della PEG ed eventuali adattamenti; h. pneumologia intensiva per la gestione di malati critici in area intensiva; i. psicologica per pazienti, famiglia e operatori coinvolti; j. reperibilità telefonica nelle 24 /h. Il Centro per la SLA deve individuare un Referente del percorso di cura SLA ospedaliero per interlocuzione con il Responsabile del Percorso Assistenziale distrettuale che opera nella UVT del Distretto sociosanitario in cui risiede la persona con SLA. Gli interlocutori del Centro di riferimento sono in primo luogo le persone con SLA ed i familiari che vi trovano assistenza e cure, i MMG e il PUA del distretto di residenza della persona. Il Centro integra le proprie attività con l’assistenza sociosanitaria distrettuale e con le Associazioni dei pazienti, che portatrici di bisogni e richieste specifiche. 9.3 Centri Assistenziali per la SLA (CA) Oltre al CRP per la SLA, al fine di soddisfare al meglio il fabbisogno assistenziale e tenendo conto della distribuzione geografica dei Presidi, si è ritenuto di individuare più Centri Assistenziali (CA). Questi sono Centri di Assistenza per la SLA con riferimento territoriale per la formulazione di una corretta diagnosi e devono essere in grado di offrire attraverso la propria Unità Operativa di Neurologia continuità di cura e di assistenza in tutte le fasi della malattia. I CA per la SLA svolgono funzioni di: a. presa in carico della persona; b. certificazione di malattia rara e rilascio di certificati di esenzione; c. alimentazione del registro di malattia rara; d. adozione di protocolli clinici e diagnostici condivisi, e. promozione dell’informazione ai cittadini; f. attività di supporto e formazione degli operatori sanitari del proprio territorio in collaborazione con il CRP per la SLA; g. assistenza psicologica alla persona e alla famiglia; h. collaborazione e integrazione con i PUA distrettuali e i MMG e PLS. 14/ 15 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ALLEGATO 1 ALLA DELIBERAZIONE N. 10/43 DEL 11.2.2009 Presso ogni CA per la SLA è costituita almeno una Unità Operativa di Neurologia. Questa rappresenta, nell’ambito della rete ospedaliera per la SLA, il riferimento primario per il Medico di Medicina Generale e, insieme, per la persona e la sua famiglia. Alla U.O. di Neurologia compete la esecuzione del Percorso Diagnostico- Terapeutico e Assistenziale (PDTA) comprensivo delle valutazioni elettromiofisiologiche, delle valutazioni di radio-imaging, il monitoraggio clinico della menomazione strutturale/funzionale. L’ U.O. di Neurologia del CA per la SLA è dunque il punto di riferimento nelle fasi iniziali della malattia per: a. formulare diagnosi; b. informare sulla diagnosi e sul decorso della malattia la persona e la sua famiglia e il loro MMG; c. mantenere la continuità di cura anche dopo la dimissione attraverso lo scambio di informazioni e la integrazione con gli altri soggetti dell’assistenza distrettuale: MMG e PUA. Rappresenta il punto di riferimento per il monitoraggio della malattia in quanto nel percorso evolutivo personale della malattia è continuamente il riferimento clinico diagnostico-terapeutico per la persona, la famiglia e il MMG 9.4. Centri Correlati per la SLA ( CC) Svolgono funzioni di: a. ausilio diagnostico specialistico; b. diagnosi e follow-up e delle complicanze; c. consulenza genetica. I CC per la SLA non svolgono funzioni di presa in carico della persona e della famiglia, ma prevalentemente di supporto specialistico agli altri Centri regionali. 15/ 15 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA Allegato n. 2 alla Deliberazione N. 10/43 del 11.2.2009 Protocolli di cura e assistenza per le persone con SLA e/o in ventilazione assistita Indice 1. Premessa 2 2. Protocollo A: persona con disabilità motoria 3 3. Protocollo B: persone con insufficienza respiratoria 4 3.1. Protocollo B1: persona in ventilazione non invasiva 4 3.2. Protocollo B2: persona in ventilazione invasiva 6 3.3. Protocollo C: Persona con disfagia e disartria (nutrizione enterale) 9 1/ 10 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE N. 10/43 DEL 11.2.2009 1. Premessa Quando i livelli di autonomia della persona con SLA e soprattutto quando una persona si trova in condizioni di ventilazione meccanica assistita deve poter essere curata e assistita al proprio domicilio con efficacia e nel rispetto e garanzia della dignità della stessa persona e dell’intera famiglia. A tal fine, considerata la complessità degli interventi è necessario individuare sempre nell’ambito della UVT del PUA il Referente del Percorso Assistenziale (RPA) che rappresenta il punto di riferimento per il MMG della persona, per la sua famiglia e per tutti gli interlocutori che si presentano nel percorso di cura e assistenza domiciliare. Il RPA provvederà a garantire la coordinazione e integrazione di tutti i soggetti attivati con particolare riguardo alla integrazione delle unità operative ospedaliere coinvolte, le altre unità operative distrettuali per l’erogazione dell’assistenza farmaceutica, protesica e integrativa, assistenza specialistica e riabilitativa. Il RPA coordinerà anche l’integrazione con i servizi sociali comunali per la garanzia della continuità delle cure e assistenza anche con il contributo del privato sociale e del volontariato locale. La complessità dell'inserimento a domicilio del paziente SLA comporta una autentica rivoluzione nell'organizzazione del sistema familiare, dal punto di vista degli equilibri interni al sistema. Il supporto e l'intervento psicologico diviene in questa fase fondamentale per la riuscita della domiciliazione, per la risoluzione delle conflittualità e delle dinamiche che frequentemente possono instaurarsi, nonché per gli equilibri della stessa équipe multiprofessionale, coinvolta nell'inserimento a domicilio. Risulta pertanto necessario, se questo non fosse già avvenuto precedentemente, individuare una figura psicologica di riferimento per l'accompagnamento e la supervisione dinamicorelazionale della situazione. La fornitura delle apparecchiature elettromedicali e del materiale di consumo giornaliero deve essere sempre fornito direttamente a domicilio da parte dei servizi competenti della ASL e preventivamente assicurato al domicilio all’atto della dimissione ospedaliera. La fornitura deve essere personalizzata in base ai bisogni specifici presentati e alle necessità emergenti nella evoluzione della malattia. La fornitura delle apparecchiature elettromedicali per l’assistenza respiratoria invasiva e nutrizionale deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dalla U.O. di rianimazione che ha gestito il programma di transito dell’assistenza alla ventilazione assistita. La cura e assistenza al proprio domicilio della persona con SLA e/o in ventilazione assistita si configura come una degenza ospedaliera a totale carico del Servizio Sanitario Regionale e quindi nulla è dovuto a carico dell’assistito e della famiglia riguardo al materiale sanitario occorrente per la gestione della malattia e per l’assistenza alla persona . 2/ 10 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE N. 10/43 DEL 11.2.2009 2. Protocollo A: persona con disabilità motoria Assistenza da garantire: a. prestazioni mediche specialistiche programmate e/o conseguenti ad un aggravamento della patologia di base e/o di patologie intercorrenti garantite da specialisti: neurologo, fisiatra, nutrizionista, gastroenterologo, fisiatra, pneumologo, cardiologo b. prestazioni riabilitative o di mantenimento delle funzioni motorie attive e passive (prevenzione delle anchilosi) consistenti in mobilizzazione, rieducazione funzionale motoria e logopedia, terapia occupazionale c. prestazioni sanitarie di nursing infermieristico; d. fornitura di ausili necessari a supportare le capacità funzionali residue; e. fornitura di ausili ad alto contenuto tecnologico per garantire continuità nella comunicazione supportando le capacità funzionali residue (o comunicazione aumentativa-alternativa es: comunicatore ad alta tecnologia eye tracker o tecnologia simile) sulla base di valutazioni specifiche di opportunità e di verifiche condotte dall’UVT; f. servizio prelievi ematici domiciliari programmati ed in caso di necessità; g. servizio di trasporto convenzionato/programmato, nell’arco delle 24h, a mezzo ambulanza tipo “A” gestite dalla C.O. 118, in caso di necessità; h. educazione e training dei familiari; i. supporto psicologico alla persona; j. supporto psicologico alla famiglia. 3/ 10 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE N. 10/43 DEL 11.2.2009 3. Protocollo B: persone con insufficienza respiratoria 3.1. Protocollo B1: persona in ventilazione non invasiva Assistenza da garantire a. apparecchiature elettromedicali per assistenza respiratoria non invasiva; b. fornitura di tutto il materiale di consumo impiegato; c. prestazioni mediche specialistiche programmate e/o conseguenti ad un aggravamento della patologia di base e/o di patologie intercorrenti garantite da specialisti: neurologo, rianimatore, fisiatra, nutrizionista, gastroenterologo, fisiatra, pneumologo, cardiologo; d. prestazioni riabilitative o di mantenimento delle funzioni motorie attive e passive (prevenzione delle anchilosi) consistenti in mobilizzazione, rieducazione funzionale motoria e logopedica; e. prestazioni riabilitative o di mantenimento delle funzioni motorie attive e passive (prevenzione delle anchilosi) consistenti in mobilizzazione, rieducazione funzionale motoria e logopedia, terapia occupazionale f. prestazioni sanitarie di nursing infermieristico, , g. fornitura di ausili necessari a supportare le capacità funzionali residue; h. fornitura di ausili ad alto contenuto tecnologico per garantire continuità nella comunicazione supportando le capacità funzionali residue (o comunicazione aumentativa-alternativa es: Comunicatore ad alta tecnologia eye tracker o tecnologia simile), sulla base di valutazioni specifiche di opportunità e di verifiche condotte dall’UVT; i. servizio prelievi ematici domiciliari programmati ed in caso di necessità; j. assistenza tecnica full risk delle apparecchiature fornite al domicilio e globalmente in uso al paziente; k. servizio di trasporto convenzionato/programmato, nell’arco delle 24h, a mezzo ambulanza tipo “A” gestito dalla C.O. 118; l. educazione e training dei familiari che deve essere mantenuta in vista di una parziale autonomizzazione nella gestione a lungo termine del paziente e della sua famiglia; m. eventuale impiego di ausili protesici per la vita quotidiana (secondo le indicazioni del Centro di Riferimento Ospedaliero e dell’UVT); n. supporto psicologico alla persona o. supporto psicologico alla famiglia. Forniture apparecchiature elettromedicali In base alla prescrizione dell’equipe specialistica ospedaliera, all’atto della dimissione dovranno essere preventivamente garantite al domicilio delle persone gli apparati elettromedicali adeguati alla terapia previsti nel P.A.I. formulato dalla Unità Operativa delle Cure Domiciliari in accordo con l’Unità Operativa ospedaliera. 4/ 10 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE N. 10/43 DEL 11.2.2009 Per una efficace gestione dell’assistenza respiratoria a domicilio in particolare si provvederà alla fornitura al proprio domicilio di: - n° 1 ventilatore polmonare non invasivo; - batteria esterna e interna nonché n. 1 cavo di collegamento alla batteria dell’auto; - n° 1 saturimetro con allarme, dotato di batteria; - n° 1 umidificatore riscaldato; - maschere nasali e/o facciali complete di fascia e mentoniera Dovrà essere garantita la gestione e la manutenzione preventiva (programmata secondo le schede tecniche ed il libretto di manutenzione fornito in lingua italiana dal costruttore ed allegato allo strumento) e correttiva (su guasto) delle apparecchiature sopra elencate mediante una assistenza tecnica attiva 24h/24h. 5/ 10 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE N. 10/43 DEL 11.2.2009 3.2. Protocollo B2: persona in ventilazione invasiva Assistenza da garantire a. apparecchiature elettromedicali per assistenza respiratoria invasiva e nutrizionale; b. fornitura di tutto il materiale di consumo impiegato; c. servizio nutrizione enterale; d. prestazioni infermieristiche e mediche inserite in un piano assistenziale stabilito dall’UVT in stretta collaborazione con il Centro ospedaliero di riferimento/gruppo multidisciplinare che ha dimesso il paziente e/o che dà disponibilità per i ricoveri programmati, e condiviso con il medico di libera scelta del paziente, il servizio di assistenza domiciliare integrata e i servizi sociali del Comune di residenza; e. prestazioni mediche specialistiche programmate e/o conseguenti ad un aggravamento della patologia di base e/o di patologie intercorrenti garantite da specialisti: neurologo, rianimatore, fisiatra, nutrizionista, gastroenterologo, pneumologo, cardiologo; f. prestazioni riabilitative o di mantenimento delle funzioni motorie attive e passive (prevenzione delle anchilosi) consistenti in mobilizzazione, rieducazione funzionale motoria e logopedica; g. fornitura di ausili necessari a supportare le capacità funzionali residue; h. fornitura di ausili ad alto contenuto tecnologico per garantire continuità nella comunicazione supportando le capacità funzionali residue (o comunicazione aumentativa-alternativa es: comunicatore ad alta tecnologia eye tracker o tecnologia simile), sulla base di valutazioni specifiche di opportunità e di verifiche condotte dall’UVT; i. servizio prelievi ematici domiciliari programmati ed in caso di necessità; j. assistenza tecnica full risk delle apparecchiature fornite al domicilio e globalmente in uso al paziente; k. servizio di trasporto convenzionato/programmato, nell’arco delle 24h, a mezzo ambulanza tipo “A” gestita dalla C.O. 118, in caso di necessità; l. educazione e training dei caregiver e degli operatori sanitari che deve essere avviata nel corso del ricovero che ha condotto alla transizione dell’assistenza in ventilazione meccanica e deve essere mantenuta e costantemente verificata in vista di una parziale autonomizzazione nella gestione a lungo termine del paziente e della sua famiglia; m. supporto psicologico al paziente; n. supporto psicologico alla famiglia. Forniture apparecchiature elettromedicali In base alla prescrizione dell’equipe specialistica ospedaliera, all’atto della dimissione dovranno essere preventivamente garantite al domicilio delle persone gli apparati elettromedicali adeguati alla terapia previsti nel P.A.I. formulato dalla Unità Operativa delle Cure Domiciliari in accordo con l’Unità Operativa ospedaliera. Per una efficace gestione dell’assistenza respiratoria a domicilio in particolare si provvederà alla fornitura al proprio domicilio di: 6/ 10 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE N. 10/43 DEL 11.2.2009 - n. 1 ventilatore polmonare portatile a batteria esterna e interna nonché n. 1 cavo di collegamento alla batteria dell’auto; sulla base delle valutazioni condotte dall’equipe specialistica è considerata l’opportunità del secondo ventilatore polmonare; dovranno, comunque, essere garantite tutte le misure necessarie in caso di malfunzionamento; - n. 2 aspiratori chirurgici, di cui 1 funzionante a corrente di rete e 1 a batteria; - n. 1 saturimetro con allarme, dotato di batteria; - n. 1 umidificatore riscaldato; - n. 1 pallone di Ambu; - n. 1 bombola di ossigeno liquido da 26500 litri su carrello a norma; - n. 1 nebulizzatore semplice e/o ad ultrasuoni comprensivo dei raccordi per il collegamento al circuito del respiratore; - n. 1 apparecchio per aerosol comprensivo dei raccordi per il collegamento con il circuito del respiratore; - n. 1 pompa di alimentazione enterale trasportabile dotata di batteria; - generatore di corrente elettrica a garanzia della continuità; - materasso antidecubito antigravitazionale; - 1 letto articolato a comando elettrico con spondine; - 1 sollevatore elettrico/manuale, - comunicatore ad alta tecnologia (eye tracker o tecnologia simile), sulla base di valutazioni specifiche di opportunità e di verifiche condotte dall’UVT; - n. 1 estintore. Dovrà essere garantita la gestione e la manutenzione preventiva (programmata secondo le schede tecniche ed il libretto di manutenzione fornito in lingua italiana dal costruttore ed allegato allo strumento) e correttiva (su guasto) delle apparecchiature sopra elencate mediante un’assistenza tecnica attiva 24h/24h. Fornitura materiale di consumo per assistenza respiratoria e monitoraggio Dovrà essere garantita la fornitura e il trasporto periodico di materiali di consumo idonei a qualsiasi tipo di ventilazione meccanica. Andrà garantito inoltre, un elevato livello di quantità e qualità necessarie, come specificato nelle prescrizioni medico specialistiche, in particolar modo: - sondini di broncoaspirazione a punta smussa di tutte le misure; - collegamenti di raccordo tra aspiratore e sondino, varie tipologie; - collegamenti raccordo tra catether mount e sondino sterile in guaina protetta; - circuiti macchina-paziente a doppio tubo o monocircuito anche con valvola espiratoria senza e con bicchiere; - catether mount a più snodi; - nasini artificiali filtranti ed umidificanti comprensivi di raccordo per OLT al bisogno; - meccanismi antirebreathing; - camere umidificatrici; - sacche di acqua distillata sterile per umidificazione attiva; 7/ 10 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE N. 10/43 DEL 11.2.2009 - metalline medicate; - fascette reggicannula; - filtri antibatterici umidificanti e non; - raccordi per ossigeno terapia; - raccordi al circuito paziente per erogazione di spray; - guanti in lattice; - guanti anallergici al bisogno; - cannule di tutti i tipi; - controcannule da sostituire giornalmente o due volte al giorno in caso di bisogno; - siringhe monouso sterili di tutte le tipologie; - cerotti per medicazione di tutti i tipi e misure compresi gli anallergici; - albero per flebo comprensivo di gabbia reggiflacone; - deflussori per flebo semplici e a cessione di farmaco dosata in ml/ora; - kit bottone per nutrizione enterale di vari diametri e misure; - set prolunga per kit bottone; - sacche per alimentazione enterale; - cateteri vescicali di tutte le misure in silicone (sircolax); - buste per raccolta urine comprensive di scarico; - reggibusta raccolta urine; - sonde rettali. 8/ 10 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE N. 10/43 DEL 11.2.2009 3. 3. Protocollo C: Persona con disfagia e disartria (nutrizione enterale) Nutrizione enterale domiciliare La nutrizione artificiale a domicilio dovrà essere attuata nei confronti di persone autosufficienti e non, in cui non è possibile mantenere uno stato di nutrizione soddisfacente attraverso l’alimentazione per via orale. Dovrà essere garantita tramite consegna diretta al proprio domicilio delle apparecchiature necessarie per la nutrizione artificiale ovvero: a. pompa elettronica di infusione comprensiva di piantana di sostegno; b. fornitura di tutte le miscele nutrizionali personalizzate secondo prescrizioni mediche per l’alimentazione; c. addestramento della persona, di un suo familiare e/o di persona delegata all’assistenza da parte di operatore specializzato; d. assistenza e manutenzione delle apparecchiature fornite a domicilio della persona e delle soluzioni alle problematiche connesse all’utilizzo ed alla gestione di detti sistemi. Assistenza da garantire - apparecchiature elettromedicali per assistenza nutrizionale; - fornitura di tutto il materiale di consumo impiegato; - servizio nutrizione enterale; - prestazioni mediche specialistiche programmate e/o conseguenti ad un aggravamento della patologia di base e/o di patologie intercorrenti garantite da specialisti: neurologo, rianimatore, fisiatra, nutrizionista, gastroenterologo, pneumologo, cardiologo - prestazioni infermieristiche secondo un piano concordato con il Centro ospedaliero di riferimento/gruppo multidisciplinare, il medico di medicina generale, il servizio di assistenza domiciliare integrata e i servizi sociali del Comune di residenza; - prestazioni riabilitative o di mantenimento delle funzioni motorie attive e passive (prevenzione delle anchilosi) consistenti in mobilizzazione, rieducazione funzionale motoria e logopedica; - fornitura di ausili necessari a supportare le capacità funzionali residue; - fornitura di ausili ad alto contenuto tecnologico per garantire continuità nella comunicazione supportando le capacità funzionali residue (o comunicazione aumentativa-alternativa es: Comunicatore ad alta tecnologia eye tracker o tecnologia simile), sulla base di valutazioni specifiche di opportunità e di verifiche condotte dall’UVT; - servizio prelievi ematici domiciliari programmati ed in caso di necessità; - assistenza tecnica full risk delle apparecchiature fornite al domicilio e globalmente in uso al paziente; - servizio di trasporto convenzionato/programmato, nell’arco delle 24h, a mezzo ambulanza tipo “A” gestito dalla C.O. 118, in caso di necessità; 9/ 10 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ALLEGATO 2 ALLA DELIBERAZIONE N. 10/43 DEL 11.2.2009 - educazione e training dei familiari che deve essere avviata dalle U.O. ospedaliere e mantenuta in vista di una parziale autonomizzazione nella gestione a lungo termine del paziente e della sua famiglia; - supporto psicologico al paziente e alla sua famiglia. Forniture apparecchiature elettromedicali Le persone dovranno, in base alla prescrizione di dimissione, essere dotati di apparati elettromedicali adeguati alla terapia prevista dal P.A.I. (piano assistenziale individuale) per la gestione dell’assistenza nutrizionale. In particolare andrà previsto l’impiego di: - n. 1 pompa di alimentazione enterale trasportabile dotata di batteria; - materiale di consumo impiegato. Dovrà essere garantita la gestione e la manutenzione preventiva (programmata secondo le schede tecniche ed il libretto di manutenzione fornito in lingua italiana dal costruttore ed allegato allo strumento) e correttiva (su guasto) delle apparecchiature sopra elencate mediante una assistenza tecnica attiva 24h/24h. 10/ 10