Piano assistenziale completo di tabelle

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Piano assistenziale completo di tabelle
Usala Salvatore Aisla Sardegna
[email protected]
Percorso assistenziale SLA completo di previsione costi.
La seguente tabella è una proposta di inserimento in base alla stadiazione della malattia,
conseguenti interventi specialistici sanitari medici ed infermieristici, assistenza generica con
assistenti famigliari opportunamente formati.
La presente tabella sarà utilizzata dall'unità di valutazione multidimensionale,UVM, per
predisporre il piano assistenziale individuale,PAI, stabilendo accessi medici e infermieristici
in funzione della realtà clinica oggettiva, per quanto riguarda l'assistenza generica si farà
riferimento principalmente alle difficoltà motorie e secondariamente alle deficienze
respiratorie inserendo nel livello di engravescenza in maniera ibrida secondo i livelli di
inserimento qualora ci sia diversità.
Tutte le prestazioni si intendono prestate ambulatorialmente sin quando c'è autonomia o
possibilità di trasporto normale.
Tutte le prestazioni per gli allettati o impossibilitati dovranno essere prestate al domicilio
compresi il cambio cannula e PEG, salvo situazioni particolari e contingenti.
Al fine di attuare questo percorso occorre impiantare un corso di formazione specifico di
almeno 300 ore per assistenti famigliari che dovranno nel tempo avere un aggiornamento
continuo.
E' indispensabile un accordo stato regioni per l'emanazione di un decreto che consenta la
broncoaspirazione al personale non sanitario.
E' chiaramente indispensabile l'approvazione dei livelli minimi di assistenza, LEA, e relativo
nomenclatore che comprendano comunicatore ad alta tecnologia.
Una figura non compresa è il medico di medicina generale, MMG, che funge da Care
Manager, coordina gli interventi ed i bisogni in sintonia con l'UVM, segue da vicino con
assiduità proporzionale all'engravescenza malato e famiglia, dispone tutti i controlli
biologici e strumentali, prescrive controlli periodici specialistici, prevede sedute con
psicologo anche a domicilio per malato e famiglia quando ci sia l'esigenza, prevede altresì la
possibilità di prestazioni logopedistiche al bisogno.
Per MMG che hanno in cura pazienti SLA si prevedono stage formativi regionali a cadenza
annuale più un bollettino informativo ministeriale.
La famiglia che ha in casa un malato SLA è primo attore assistenziale e concorderà con
l'UVM il PAI in modo che ci sia un giusto equilibrio fra prestazioni erogate e giusta
riservatezza, perciò l'assistenza non specialistica potrà essere parzialmente autogestita per
ragioni di opportunità rinunciando alle prestazioni.
La formazione degli assistenti sarà fatta tramite POR per disoccupati e dalle ASL per
occupati.
Il costo degli assistenti sarà a carico delle regioni che rimborseranno tramite i servizi sociali
dei comuni, che parteciperanno in percentuale da concordare, direttamente alle famiglie le
spese vive documentate, non verrà considerato il redditto, le pratiche burocratiche,
assunzione, contratto, buste paghe e contributi saranno effettuate dai CAF con apposita
convenzione ministeriale.
Lo schema di riferimento sul quale è stata elaborata la seguente tabella è il protocollo
sperimentale della regione Lazio.
Tabella assistenziale SLA in base alla stadiazione
STADIAZIONE della
SLA
Accessi
medico
specialista
annui
Stato della
malattia
Lieve
Medio
Grave
Totale dipendenza
Motricità
Lieve difficoltà motoria
con autonomia
Difficoltà motorie con
dipendenza parziale
Difficolta motorie con
autonomia
Ventilazione notturna
NIV 12-18 ore
Difficolta motorie con
dipendenza totale
Traacheostomia o NIV
con ventilazione 24 ore
Alimentazione tramite
PEG o parenterale
Dipendenza totale da
comunicatori alta
tecnologia o assenza
Respirazione Normale o lieve carenza
Nutrizione
Nomale
Lieve difficoltà nella
deglutizione
Alimentazione con
preparati specifici
Eloquio
Normale
Lieve disartria
Anartria con utilizzo di
comunicatori semplici
Pneumologo o
rianimatore
3
6
12
12
Fisiatra
3
3
3
3
Nutrizionista
Totale
Costi
Costo unitario
Costo annuo
Infermiere
Personale
sanitario professionale
accessi
Fisioterapista
settimanali
Totale
Costi
Costo unitario
Costo annuo
Ore
Assistente
giornaliere
famigliare
formato
assistenza
Totale
Costo unitario
Costi
Costo annuo
3
3
3
3
9
€ 80
€ 720
12
€ 80
€ 960
18
€ 80
€ 1.440
18
€ 80
€ 1.440
1
7
7
5
5
5
5
5
€ 30
€ 7.800
6
€ 30
€ 9.360
12
€ 30
€ 18.720
12
€ 30
€ 18.720
2
6
12
24
2
€ 10
€ 7.300
6
€ 10
€ 21.900
12
€ 10
€ 43.800
24
€ 10
€ 87.600
€ 15.820
€ 32.220
€ 63.960
€ 107.760
Totale 1
Totale 2
Totale 3
Totale
1+2+3
Prospetto comparativo dei costi stadiazione SLA lieve
STADIAZIONE della
SLA
Accessi
medico
specialista
annui
Situazione attuale
RSA (1)
Proposta transitoria
01/01/2010
Proposta a regime
01/01/2011
Stato della
malattia
Lieve
Lieve
Lieve
Lieve
Motricità
Lieve difficoltà motoria
con autonomia
Lieve difficoltà motoria
con autonomia
Lieve difficoltà motoria
con autonomia
Lieve difficoltà motoria
con autonomia
Respirazione Normale o lieve carenza Normale o lieve carenza Normale o lieve carenza Normale o lieve carenza
Nutrizione
Nomale
Nomale
Nomale
Nomale
Eloquio
Normale
Normale
Normale
Normale
Pneumologo o
rianimatore
3
3
3
3
Fisiatra
3
3
3
3
Nutrizionista
3
3
3
3
9
€ 80
€ 720
9
€ 80
€ 720
9
€ 80
€ 720
9
€ 80
€ 720
5
5
5
5
5
€ 30
€ 7.800
5
€ 30
€ 7.800
5
€ 30
€ 7.800
5
€ 30
€ 7.800
Legge 162
€ 190 al giorno
2
2
Legge 162
€ 10
€ 5.000
365 giorni
€ 190
€ 69.350
2
€ 10
€ 7.300
2
€ 10
€ 7.300
€ 13.520
€ 77.870
€ 15.820
€ 15.820
Totale
Costo unitario
Costo annuo
Infermiere
Personale
sanitario professionale
accessi
Fisioterapista
settimanali
Totale
Costi
Costo unitario
Costo annuo
Ore
Assistente
famigliare
giornaliere
formato
assistenza
Totale
Costi
Costo unitario
Costo annuo
Costi
(1) Ricovero in RSA non previsto
Totale 1
Totale 2
Totale 3
Totale
1+2+3
Prospetto comparativo dei costi stadiazione SLA medio
STADIAZIONE della
SLA
Accessi
medico
specialista
annui
Situazione attuale
RSA (1)
Proposta transitoria
01/01/2010
Proposta a regime
01/01/2011
Stato della
malattia
Medio
Medio
Medio
Medio
Motricità
Difficoltà motorie con
dipendenza parziale
Difficoltà motorie con
dipendenza parziale
Difficoltà motorie con
dipendenza parziale
Difficoltà motorie con
dipendenza parziale
Respirazione
Ventilazione notturna
Ventilazione notturna
Ventilazione notturna
Ventilazione notturna
Nutrizione
Lieve difficoltà nella
deglutizione
Lieve difficoltà nella
deglutizione
Lieve difficoltà nella
deglutizione
Lieve difficoltà nella
deglutizione
Eloquio
Lieve disartria
Lieve disartria
Lieve disartria
Lieve disartria
Pneumologo o
rianimatore
6
6
6
6
Fisiatra
3
3
3
3
Nutrizionista
3
3
3
3
12
€ 80
€ 960
12
€ 80
€ 960
12
€ 80
€ 960
12
€ 80
€ 960
0
0
0
1
5
5
5
5
€5
€ 30
€ 7.800
€5
€ 30
€ 7.800
€5
€ 30
€ 7.800
€6
€ 30
€ 9.360
Legge 162
€ 190 al giorno
4
6
365 giorni
€ 9.000
365 giorni
€ 190
€ 69.350
4
€ 10
€ 14.600
6
€ 10
€ 21.900
€ 17.760
€ 78.110
€ 23.360
€ 32.220
Totale
Costo unitario
Costo annuo
Infermiere
Personale
sanitario professionale
accessi
Fisioterapista
settimanali
Totale
Costi
Costo unitario
Costo annuo
Ore
Assistente
famigliare
giornaliere
formato
assistenza
Totale
Costi
Costo unitario
Costo annuo
Costi
(1) Ricovero in RSA non previsto
Totale 1
Totale 2
Totale 3
Totale
1+2+3
Prospetto comparativo dei costi stadiazione SLA grave
STADIAZIONE della
SLA
Accessi
medico
specialista
annui
Situazione attuale
RSA
Proposta transitoria
01/01/2010
Proposta a regime
01/01/2011
Stato della
malattia
Grave
Grave
Grave
Grave
Motricità
Difficolta motorie con
autonomia
Difficolta motorie con
autonomia
Difficolta motorie con
autonomia
Difficolta motorie con
autonomia
Respirazione
NIV 12-18 ore
NIV 12-18 ore
NIV 12-18 ore
NIV 12-18 ore
Alimentazione con
preparati specifici
Anartria con utilizzo di
comunicatori semplici
Alimentazione con
preparati specifici
Anartria con utilizzo di
comunicatori semplici
Alimentazione con
preparati specifici
Anartria con utilizzo di
comunicatori semplici
Alimentazione con
preparati specifici
Anartria con utilizzo di
comunicatori semplici
Pneumologo o
rianimatore
12
12
12
12
Fisiatra
3
3
3
3
Nutrizionista
3
3
3
3
18
€ 80
€ 1.440
18
€ 80
€ 1.440
18
€ 80
€ 1.440
18
€ 80
€ 1.440
14
0
7
7
5
5
5
5
19
€ 30
€ 29.640
5
€ 30
€ 7.800
12
€ 30
€ 18.720
12
€ 30
€ 18.720
Ritornare a casa
€ 190 al giorno
9
12
365 giorni
€ 20.000
365 giorni
€ 190
€ 69.350
9
€ 10
€ 32.850
12
€ 10
€ 43.800
€ 51.080
€ 78.590
€ 53.010
€ 63.960
Nutrizione
Eloquio
Totale
Costo unitario
Costo annuo
Infermiere
Personale
sanitario professionale
accessi
Fisioterapista
settimanali
Totale
Costi
Costo unitario
Costo annuo
Ore
Assistente
famigliare
giornaliere
formato
assistenza
Totale
Costi
Costo unitario
Costo annuo
Costi
Totale 1
Totale 2
Totale 3
Totale
1+2+3
Prospetto comparativo dei costi stadiazione SLA totale dipendenza
Situazione attuale
Stato della
malattia
STADIAZIONE della
SLA
Accessi
medico
specialista
annui
Proposta transitoria
01/01/2010
Proposta a regime
01/01/2011
Totale dipendenza
Totale dipendenza
Totale dipendenza
Totale dipendenza
Difficolta motorie con
dipendenza totale
Traacheostomia o NIV
con ventilazione 24 ore
Alimentazione tramite
PEG o parenterale
Dipendenza totale da
comunicatori alta
tecnologia o assenza
Difficolta motorie con
dipendenza totale
Traacheostomia o NIV
con ventilazione 24 ore
Alimentazione tramite
PEG o parenterale
Dipendenza totale da
comunicatori alta
tecnologia o assenza
Difficolta motorie con
dipendenza totale
Traacheostomia o NIV
con ventilazione 24 ore
Alimentazione tramite
PEG o parenterale
Dipendenza totale da
comunicatori alta
tecnologia o assenza
Difficolta motorie con
dipendenza totale
Traacheostomia o NIV
con ventilazione 24 ore
Alimentazione tramite
PEG o parenterale
Dipendenza totale da
comunicatori alta
tecnologia o assenza
Pneumologo o
rianimatore
12
12
12
12
Fisiatra
3
3
3
3
Nutrizionista
3
3
3
3
18
€ 80
€ 1.440
18
€ 80
€ 1.440
18
€ 80
€ 1.440
18
€ 80
€ 1.440
35
0
7
7
Motricità
Respirazione
Nutrizione
Eloquio
Totale
Costo unitario
Costo annuo
Infermiere
Personale
sanitario professionale
accessi
Fisioterapista
settimanali
Totale
Costi
Costo unitario
Costo annuo
Ore
Assistente
famigliare
giornaliere
formato
assistenza
Totale
Costi
Costo unitario
Costo annuo
Costi
RSA
5
5
5
5
40
€ 30
€ 62.400
5
€ 30
€ 7.800
12
€ 30
€ 18.720
12
€ 30
€ 18.720
Ritornare a casa
€ 190 al giorno
18
24
365 giorni
€ 20.000
365 giorni
€ 190
€ 69.350
18
€ 10
€ 65.700
24
€ 10
€ 87.600
€ 83.840
€ 78.590
€ 85.860
€ 107.760
Totale 1
Totale 2
Totale 3
Totale
1+2+3
Progetto per la formazione di assistenti familiari per i malati di SLA
Realizzazione di un percorso formativo per figure professionali da impiegare
nell’assistenza domiciliare di malati neuromuscolari con respirazione meccanica
invasiva e non che troppo spesso sono totalmente impreparati nella gestione di
malati complessi come quelli di Sclerosi Laterale Amiotrofica.
Il percorso formativo integrato è rivolto a figure professionali al fine di promuovere
interventi che garantiscano ai soggetti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica il
mantenimento della qualità di vita sia del paziente stesso che della famiglia.
Il percorso formativo e riservato a operatori che hanno in essere un regolare
contratto in qualità di ASSISTENTE A PERSONE NON AUTOSUFFICENTI NON
FORMATO.
Il corso e comunque aperto anche a disoccupati nella misura del 20% superabile
nel caso di mancanza di candidati.
Il corso avra inizio con almeno 18 allievi e con un massimo di 25 unita.
adeguata.
I corsisti disoccupati potranno lavorare da subito sostituendo personale assente o
acquisendo ore in surplus non effettuate dai titolari e quindi lavorando per piu
pazienti.
La ASL e gli attori formativi concerteranno con l’Assessorato al Lavoro e
Formazione professionale il riconoscimento giuridico della certificazione delle
competenze acquisite previa valutazione teorico pratica.
1) azione A: Orientamento e pubblicità;
2) azione B: Formazione d’aula;
3) azione C: Tirocini;
Azione A Orientamento e pubblicità:
Scopo di questa azione e orientare verso il progetto tutti i reparti di rianimazione
coinvolti nelle ospedalizzazioni con pubblicizzazione dei percorsi e delle nuove
competenze degli addetti.
Si dovranno informare nei dettagli tutti gli attori, sara altresì data ampia diffusione al
fine di poter avere un’ampia richiesta per l’insegnamento dei contenuti relativi
all’azione B.
qDovrà essere pubblicizzato il percorso formativo al fine di informare tutti gli
interessati a partecipare.
Azione B Formazione d’aula, contenuti:
Area motoria (32 ore):
- L’igiene e la cura della persona;
- La prevenzione delle lesioni da pressione;
- La movimentazione diurna;
- L’assistenza alla vita quotidiana.
.
Area respiratoria (32 ore):
- La respirazione assistita (elementi di base);
- Gestione delle emergenze respiratorie;
- La bronco aspirazione in caso di emergenza;
- Gestione quotidiana della ventilazione meccanica invasiva.
.
Area nutrizionale (32 ore):
- La nutrizione artificiale (elementi di base);
- Gestione delle emergenze nutrizionali;
- Nutripompe e peg;
- Gestione quotidiana della nutrizione artificiale.
.
Area della comunicazione (32 ore):
- La comunicazione non verbale (materiali e metodi);
- Utilizzo dell’ETran e di sistemi semplici di comunicazione;
- Utilizzo di sistemi complessi di comunicazione;
- Sistemi di comunicazione a puntamento oculare.
.
Area della dimensione domiciliare (32 ore):
- Il domicilio del paziente come luogo di lavoro;
- Inserimento in ambito familiare problematiche e soluzioni;
- Gestione dei rapporti interpersonali con il caregiver familiare;
- La ricerca dell’empatia e il giusto distacco.
E previsto un modulo sicurezza sul lavoro di 12 ore.
Dovrà, inoltre, prevedersi un ulteriore modulo, pari ad almeno 25 ore, per
l’insegnamento della lingua italiana nell’ ipotesi in cui all’intervento formativo
partecipino cittadini stranieri.
Azione C Tirocini:
I tirocini dovranno avere una durata di almeno 160 ore e dovranno svolgersi presso
l’ambito famigliare che ospita il malato affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica.
Nei costi sono comprese 4.000 ore di tutoraggio che nei fatti sono prestazioni
infermieristiche che riducono gli accessi e quindi il costo reale risulta di € 44.460,00
con un costo per corsista di € 1.778,40.
Il giorno 1 febbraio 2007 le sottoindicate Parti si obbligano a
sottoscrivere avanti al
Ministro del Lavoro e Previdenza sociale
il seguente
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO SULLA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI
LAVORO DOMESTICO
16 FEBBRAIO 2007
Decorrenza 1° marzo 2007 – Scadenza 28 febbraio 2011
Art. 1 – Sfera di applicazione
Art. 2 – Inscindibilità della presente regolamentazione
Art. 3 – Condizioni di miglior favore
Art. 4 – Documenti di lavoro
Art. 5 – Assunzione
Art. 6 – Contratto individuale di lavoro (Lettera di assunzione)
Art. 7 – Assunzione a tempo determinato
Art. 8 – Lavoro ripartito
Art. 9 – Permessi per formazione professionale
Art. 10 – Inquadramento dei lavoratori
Art. 11 – Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
Art. 12 – Prestazioni esclusivamente d’attesa
Art. 13 – Periodo di prova
Art. 14 – Riposo settimanale
Art. 15 – Orario di lavoro
Art. 16 – Lavoro straordinario
Art. 17 – Festività nazionali ed infrasettimanali
Art. 18 – Ferie
Art. 19 – Sospensioni di lavoro extraferiali
Art. 20 – Permessi
Art. 21 – Assenze
Art. 22 – Diritto allo studio
Art. 23 – Matrimonio
Art. 24 – Tutela delle lavoratrici madri
Art. 25 – Tutela del lavoro minorile
1
Art. 26 – Malattia
Art. 27 – Infortunio sul lavoro e malattia professionale
Art. 28 – Tutele previdenziali
Art. 29 – Servizio militare
Art. 30 – Trasferimenti
Art. 31 – Trasferte
Art. 32 – Retribuzione e prospetto paga
Art. 33 – Minimi retributivi
Art. 34 – Vitto e alloggio
Art. 35 – Scatti di anzianità
Art. 36 – Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e
dell’alloggio
Art. 37 – Tredicesima mensilità
Art. 38 – Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
Art. 39 – Trattamento di fine rapporto
Art. 40 – Indennità in caso di morte
Art. 41 – Permessi sindacali
Art. 42 – Interpretazione del Contratto
Art. 43 – Commissione nazionale per l’aggiornamento retributivo
Art. 44 – Commissione paritetica nazionale
Art. 45 – Commissioni territoriali di conciliazione
Art. 46 – Ente bilaterale
Art. 47 – Cassa malattia Colf
Art. 48 – Previdenza complementare
Art. 49 – Contributi di assistenza contrattuale
Art. 50 – Decorrenza e durata
Chiarimenti a verbale
Tabelle dei minimi retributivi dal 1 marzo 2007 al 31 dicembre 2007
2
Parti stipulanti
FIDALDO – FEDERAZIONE ITALIANA DATORI DI LAVORO DOMESTICO aderente a
Confedilizia rappresentata dal Presidente Sig.ra Laura Besozzi Pogliano, dal Vice Presidente
Ing. Lelio Casale, dal Segretario nazionale Geom. Adolfo Gardenghi, e dai Sigg. ri: Dott.ssa
Teresa Benvenuto, Sig.ra Paola Bianchi, Rag. Luigi Arnaldo Carriero, Cav. Tiziano Casprini,
Dott. Gino Cipriani, Sig.ra Angela Filippi, Dott. Renzo Gardella, Dott. Dario Lupi, Sig. Stefano
Rossi, Avv. Alfredo Savia, Sig.ra Flavia Tettamanti, Avv. Michele Zippitelli;
costituita da:
Nuova Collaborazione, qui rappresentata dal Presidente, Sig.ra Laura Besozzi
Pogliano;
Assindatcolf, qui rappresentata dal Presidente, Dott. Renzo Gardella;
Associazione Datori di Lavoro di Collaboratori Domestici, qui rappresentata dal
Presidente, Sig.ra Paola Bianchi;
Associazione Datori di Lavoro Domestico, qui rappresentata dal Vice Presidente,
Rag. Luigi Arnaldo Carriero.
e
DOMINA – ASSOCIAZIONE NAZIONALE DATORI DI LAVORO DOMESTICO
aderente a Federcasalinghe rappresentata dal Presidente Dr.ssa Bonaventurina Fringuelli,
Segretario Generale Iole Forlini Pallone - Dr.ssa Bonaria Lucchesi Colosi, Dr.ssa Antonella
D’Agostino, Dr.ssa Mirella Votano, Dr.ssa Giancarla Parisini, Dr. Paolo Galleani, Dr. Giulio
Marsico, Dr. Pasquale Mazzucca, Dr.ssa Anna Maria Longo, Dr.ssa Barbara Bazzotti, Dr.
Emanuele Valente, Avv. Maria Concetta Guerra, Dr.ssa Angela Baldini, Dr.ssa Lauretta
Serafini, Dr.ssa Giuseppina Iannello, Dr.ssa Cinzia Canelli, Dr. Massimo De Luca, Dr.ssa
Lucia Franchini, Dr. Riccardo Piconcelli;
con la consulenza degli Avv.ti: Tiziana Licopoli, Omar Lardieri, Simonetta Scalise.
da una parte,
e
FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI
(FILCAMS-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Ivano Corraini, dal Responsabile
Nazionale del Settore Ramona Campari, dai Segretari Nazionali Carmelo Caravella, Flora
Carlini, Marinella Meschieri, Maurizio Scarpa, Carmelo Romeo, dal Presidente del C.D. Luigi
Coppini, e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale, Abbonizio Marzia, Agassini
Silvia, Agliardi Paolo, Albanella Luisa, Alberti Donatella, Aliberti Antonella, Angelini Dalida,
Anile Lucia, Antonioli Maura, Argiolu Miriam, Autieri Maria Stella, Ayala Donatella, Baini
Giuliana, Banella Ivo, Barera Franco, Battaglia Anna Donata, Bau’ Sergio, Bazzichetto
Claudio, Bernardini Cinzia, Besenzoni Gianfranco, Bigazzi Sabina, Biolcati Lauro, Bracone
Sonia, Broglia Miriam, Brotini Luisella, Bruni Denis, Camellini Elisa, Campa Rocco, Campanile
Pasquale, Canepa Piero, Canovaro Patrizia, Capaccioli Franco, Capponi Fabio, Caridi
Samantha, Carlotti Marilena, Carnevale Maddalena, Carpino Giovanni, Casagranda Ezio,
Cattaneo Federica, Cetti Pierluigi, Ciarlo Giovanni, Cioffi Canio, Codonesu Sergio, Consolini
Alessandra, Conte Daniela, Corazzesi Luigi, Croci Claudio, Cuntro' Anna, Damely Melodia
Nadia, D’aquanno Silvio, D’avolio Isabella, De Filippis Nicola, De Filippo Antonio, De Rocco
Elena, Decicco Tonino, Del Caro Paolo, Del Papa Loretta, Della Volpe Carla, Di Meglio Enzo,
Di Pietro Claudio, Di Priolo Franco, Dossi Claudio, Erbante Anna Pia, Fanzecco Simona,
Fassina Sergio, Fattini Romano, Fellegara Fulvio, Ferrazzi Fabrizio, Ferrini Marcello, Ferro
3
Elena, Franceschini M.Antonia, Franceschini Franco, Frasanni Loredana, Gabrielli
Mariagrazia, Galati Mario, Gangemi Franco, Genovese Monica, Ghiaroni Patrizia, Giannessi
Laura, Giupponi Zaverio, Govoni Marzio, Guadagnini Daniela, Guglielmi Gabriele, Infante
Lorenzo, Khakpour Reza Hamid, Lelli Danilo, Libri Aldo, Lorusso Giuseppe, Losio Renato,
Lozzi Renata, Mafezzoli Dora, Maggio Maria, Mangili Mario, Manocchio Maria, Marcelli
Sabatino, Marconi Piero, Maresca Domenica, Masotti Maura, Mattioli Sandro, Mazziotta
Manlio, Meditiero Giuseppe, Melotti Massimo, Merlo Lucia, Messineo Armando, Minni' Cono,
Montanini Giusi, Morgese Gaetano, Morini Silvana, Moscagiuri Antonio, Nesi Carmine, Nocco
Marilina, Nonino Roberto, Nozzi Massimo, Orsi Michele, Pampersi Alessia, Pancellini Paola,
Papagna Mario, Pellegrini Susanna, Pepe Calogero, Peracchia Corrado, Perin Bruno, Pestelli
Sergio, Petrella Massimo, Pezzotti Vittorio, Pinna Salvatore, Pizzamiglio Santino, Ponti Licia,
Pozzi Tiziano, Pugliese Teresa, Rastelli Bruno, Ricchetti Daniela, Ricci Loretto, Ronco
Cristina, Rossi Mauro, Rossi Marco, Sardyko Wioletta, Scarnati Luigi, Scattolin Italia,
Schiavone Vito, Serafini Egidio, Sesena Cristian, Sgargi Walter, Silvestro Giuseppe, Simoncini
Gabriele, Simula Stefano, Spelta Carla, Speriani Giovanni, Stornaiuolo Rosario, Suberati
Massimiliano, Susini Cristiana, Tagliati Veronica, Talenti Enrico, Tanzi Paola, Taratufolo
Manuela, Tasinato Luigi, Terenzi Antonio, Testa Emilio, Vanoli Giorgio, Veirana Fulvia,
Vennettillo Gino, Viero Gino, Vitagliano Andrea, Vitolo Maria, Walzl Christine, Zanardi Guido,
Zapparoli Roberto, Zerlotti Caterina, Zilocchi Gianluca, Zucchini Leonardo.
e
FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI AI SERVIZI COMMERCIALI AFFINI
E DEL TURISMO (FISASCAT-CISL) rappresentata dal Segretario Generale Pierangelo
Raineri, dai Segretari Nazionali, Pietro Giordano, Mario Piovesan, Giovanni Pirulli, Rosetta
Raso e da: Dario Campetto, Salvatore Falcone, Alfredo Magnifico, Antonio Michelagnoli,
Daniela Rondinelli, dell’Ufficio Sindacale unitamente ad una delegazione trattante composta
da: Hansjoerg Adami, Giovanni Agostini, Antonio Albiniano, Cecilia Andriolo, Giuseppe Arcieri,
Luigi Arrigoni, Jairo Luis Attanasio, Giuliana Baretti, Claudia Baroncini, Matteo Barrella, Dario
Battuello, Beatrice Bernini, Alberto Bizzocchi, Cinzia Bonan, Claudio Bosio, Agostino Bottani,
Domenico Bove, Lidia Brachelente, Mauro Brinati, Gianfranco Brotto, Camillo Buffa, Roberta
Cabrelle, Renato Calì, Angela Calò, Gianluca Campolongo, Riccardo Camporese, Giuseppe
Cannavina, Leila Caola, Felice Cappa, Malgara Cappelli, Rosalba Carai, Venera Carasi, Irmo
Caretti, Salvatore Carofratello, Ronald Carpenter, Elmina Castiglioni, Liliana Castiglioni,
Antonio Castrignano, Mirco Ceotto, Milena Cesca, Stefania Chirico, Franco Ciccolini, Antonio
Cinosi, Alberto Citerio, Celestino Comi, Dolores Concas, Luigi Conte, Bruno Cordiano,
Giuseppe Corona, Roberto Corona, Tina Coviello, Patrizio Cusano, Enrico De Peron, Carla
De Stefanis, Adriano Degioanni, Marco Demurtas, Ermanno Di Gennaro, Pancrazio Di Leo,
Gennaro Di Micco, Carlo Di Paola, Luca Di Polidoro, Paolo Duriavig, Ulrike Egger, Quinto
Fantini, Adalberto Farina, Fabrizio Ferrari, Domenico Ferrigni, Santo Ferro, Francesco Ferroni,
Antonio Fiorenza, Ferruccio Fiorot, Ilda Fittipaldi, Giuseppe Foti, Lavinia Francesconi,
Loredana Franco, Andrea Gaggetta, Eustachio Gaudiano, Adriano Giacomazzi, Giovanni
Giudice, Daniele Grieco, Alessandro Gualtieri, Davide Guarini, Giampiero Guidi, Pietro Ianni,
Mario Ianniello, Alessandro Ingrosso, Angela Kalaydijan, Petra Erika Klotz, Miriam Lanzillo,
Angela Lazzaro, Maria Viviana Leoni, Carmela Licenziato, Fortunato Lo Papa, Luca
Maestripieri, Diego Magnani, Tila Mair, Iride Manca, Gilberto Mangone, Fortunato Mannino,
Alessandro Marcellino, Lucio Marchesin. Maurizio Marcolin, Giovanni Marini, Tiziana
Mastrangelo, Antonio Mastroberti, Dieter Mayr, Gianfranco Mazza, Renata Mazzacco,
Germano Medici, Maria Giovanna Mela, Amedeo Meniconi, Mario Miccoli, Franco Michelini,
Cristiano Montagnini, Catia Montagnoli, Biagio Montefusco, Aniello Montuolo, Bice Musocchi,
Michele Musumeci, Nicola Nesticò, Stefania Nicoloso, Marco Paialunga, Silvano Pandolfo,
Federico Pascucci, Marcello Pasquarella, Simone Pesce,
Luigino Pezzuolo, Giorgio
Piacentini, Daniela Piermattei, Leonardo Piccinno, Pietro Pizzingrilli, Alberto Pluda, Rita
4
Ponzo, Gualtiero Quetti, Vincenzo Ramogida, Vincenzo Riglietta, Maurizia Rizzo, Tullio
Ruffoni, Carlo Russo, Eugenio Sabelli, Maurizio Saja, Mariano Santarsiere, Luciano Santigli,
Bruno Sassi, Alessandra Savoia, Santo Schiappacasse, Rolando Sirni, Marco Sismondini,
Selena Soleggiati, Francesco Spanò, Carmela Tarantini, Giuseppe Tognacca, Fernando
Toma, Filippo Turi, Mauro Urli, Michele Vaghini, Costantino Vaidanis, Elena Maria Vanelli,
Maria Teresa Vavassori, Marco Vecchiattini, Eugenio Vento, Marco Verde, Giovanni Zambelli;
con l’intervento della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal
Segretario Confederale Annamaria Furlan.
e
UNIONE ITALIANA LAVORATORI TURISMO COMMERCIO E SERVIZI (UILTuCSUIL) rappresentata dal Segretario Generale Brunetto Boco, dal Presidente Raffaele Vanni, dai
Segretari Nazionali Emilio Fargnoli, Marco Marroni, Gianni Rodilosso, Parmenio Stroppa; da
Antonio Vargiu del Dipartimento Sindacale; dai membri del Comitato Direttivo Nazionale
Andreani Paolo, Andrisano Antonio, Ardau Cristiano, Ariodante Sergio, Aveni Massimo, Baio
Pietro, Ballato Giuseppe, Bardi Enzo, Bartolomei Pietro, Belletti Giuseppina, Bolognini Marco,
Boscaro Luigino, Bove Salvatore, Broglia Roberto, Callegaro Gianni, Cappadona Aldo, Casa
Giovanni, Casadei Maurizio, Chisin Grazia, Cieri Nicola, D’Ambrosio Cristina, D’Angelo Mario,
D’Angelo Roberto, De Mitri Pugno Luigi, De Punzio Raffaele, Del Zotto Sergio, Della Luna
Rocco, Dello Stritto Francesco, Decidue Sergio, Di Martino Francesco, Di Sarno Maria,
Djossou Max, Dota Elio, Fallara Roberto, Fanzone Alessandro, Feliciangeli Pietro, Fiorino
Gabriele, Flauto Marianna, Franzoni Stefano, Frau Renzo, Fulciniti Caterina, Gazzo Giovanni,
Giammella Cataldo, Giardina Maria Rita, Giorgio Giovanni, Giunta Stefania, Gregorio
Marcello, Guidi Giancarlo, Gullone Luciano, Ierulli Cesare, Ilarda Nino, Iozzia Bartolo, La Torre
Pietro, La Volta Cosimo, Lombardo Ernesto, Luchetti M.Ermelinda, Lugaresi Claudia,
Marchetti Massimo, Merolla Lina, Milandri Maurizio, Morandi Ivano, Moretta Milva, Musu
Roberta, Napoletano Antonio, Neri Riberto, Nicotra Nunzio, Nomade Raffaella, Notorio Sergio,
Ortelli Francesco, Pace Michele, Pecoraro Gerlando, Pellegrini Aurelio, Petrelli Antonio,
Pezzetta Giannantonio, Pilo Bruno, Pitorri Arianna, Proietti Paolo, Pucci Rosaria, Ragazzoni
Maurizio, Rizzo Adalisa, Sama Carlo, Sartori Paolo, Sastri Pasquale, Scardaone Luigi,
Scarponi Gianpiero, Sciascia Luciano, Sorgia Elisabetta, Serri Riccardo, Servadio Remigio,
Servidei Fabio, Sgrò Giovanni, Silvestro Giuseppe, Sorce Salvatore, Stompanato Espedito,
Strazzullo Gennaro, Tamburelli Michele, Tomasi Gianni, Turchetti Giancarlo, Veronese Ivana,
Verrino Antonio, Vurruso Angelo, Zarfati Angelo, Zattoni Giorgio, Zimmari Giuseppe; e con la
partecipazione della Unione Italiana del Lavoro (UIL) nella persona del Segretario Confederale
Lamberto Santini.
e
FEDERCOLF, FEDERAZIONE SINDACALE DEI LAVORATORI A SERVIZIO
DELL’UOMO, rappresentata dalla Segretaria Generale Laudina Zonca, dalla Segretaria
Nazionale per i collaboratori familiari Caterina Putgioni, dalla Segretaria Nazionale per gli
assistenti domiciliari SIADeST Ida Danzi, dalla Segretaria Nazionale per i lavoratori esteri
Noemi Garcia Mulato, dalla Segretaria Nazionale del SILASP Silvia Foresti, dai membri del
Consiglio Direttivo Nazionale Barbara Badaracco, Francia Gonzalez, Marisa Invernizzi,
Letteria Ruggeri. Con l'assistenza della delegazione sindacale composta da Rita De Blasis,
Presidente Nazionale dell'Api-Colf, Gabriella Agazzi di Vicenza, Marina Andreutto di Padova,
Rina Andrusiani di Cremona, Angelo Campus di Torino, Ersilia Clara Casali di Genova, Agata
De Leo di Messina, Angelina Frozza di Treviso, Rita Magni di Pavia, Anna Marcigot di Udine,
Assuntina Matta di Sassari, Fernanda Mattei di Ancona, Daniela Mazzoleni di Bergamo,
Maurizio Morelli di Verona, Iris Mormile di Roma, Antonietta Ragosta di Firenze, Rosa Rosso
di Cagliari, Anna Maria Salvetti di Milano, Maria Pia Serena di Ascoli Piceno, Gabriella
5
Stevanato di Venezia, Fabrizia Stizzoli di Varese, Elena Tarantino di Napoli, Elena Taroni di
Como, Rosetta Vivian di Palermo. Con l'assistenza dei rappresentanti esteri: Teresita Cebalos
(Colombia), Angela Jimenez Aguirre (Cile), Cristina Narido (Filippine), Nadia Pena (Peru),
Maria Ramos (Capo Verde), Elvira Melchor (Filippine). Con la consulenza giuridica
dell'avvocato Armando Montemarano.
dall’altra parte
Art. 1 - Sfera di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato tra:
- Fidaldo, Federazione italiana datori di lavoro domestico, aderente a Confedilizia, costituita da
Nuova Collaborazione, Assindatcolf, Associazione datori di lavoro di collaboratori domestici,
Associazione datori lavoro domestico,
- Domina, Associazione nazionale datori di lavoro domestico aderente a Federcasalinghe,
da una parte,
e Federcolf, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil,
dall'altra,
disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale, il rapporto di lavoro domestico.
2. Il contratto si applica ai prestatori di lavoro, anche di nazionalità non italiana o apolidi,
comunque retribuiti, addetti al funzionamento della vita familiare e delle convivenze
familiarmente strutturate, tenuto conto di alcune fondamentali caratteristiche del rapporto.
3. Resta ferma, per i soggetti che ne sono destinatari, la normativa dettata in tema di
collocamento alla pari dall’Accordo del 24 novembre 1969, n. 68, ratificato con la legge 18
maggio 1973, n.304.
Art. 2 - Inscindibilità della presente regolamentazione
1. Le norme della presente regolamentazione collettiva nazionale sono, nell'ambito di ciascuno
dei relativi istituti, inscindibili e correlative fra di loro, né quindi cumulabili con altro trattamento,
e sono ritenute dalle parti complessivamente più favorevoli rispetto a quelle dei precedenti
contratti collettivi.
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
1. Eventuali trattamenti più favorevoli saranno mantenuti 'ad personam'.
Art. 4 - Documenti di lavoro
1. All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà consegnare al datore di lavoro i documenti
necessari in conformità con la normativa in vigore e presentare in visione i documenti
assicurativi e previdenziali, nonché ogni altro documento sanitario aggiornato con tutte le
attestazioni previste dalle norme di legge vigenti, un documento di identità personale non
scaduto ed eventuali diplomi o attestati professionali specifici. In caso di pluralità di rapporti, i
documenti di cui sopra saranno trattenuti da uno dei datori di lavoro con conseguente rilascio
di ricevuta. Il lavoratore extracomunitario potrà essere assunto se in possesso del permesso di
soggiorno valido per lo svolgimento di lavoro subordinato.
6
Art. 5 – Assunzione
1. L'assunzione del lavoratore avviene ai sensi di legge.
Art. 6 - Contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione)
1. Tra le parti dovrà essere stipulato un contratto di lavoro (lettera di assunzione), nel quale
andranno indicati, oltre ad eventuali clausole specifiche:
a) data dell'inizio del rapporto di lavoro;
b) livello di appartenenza, nonché, per i collaboratori familiari con meno di 12 mesi di
esperienza professionale, non addetti all’assistenza di persone, l’anzianità di servizio nel
livello A o, se maturata prima del 1 marzo 2007, nella ex terza categoria;
c) durata del periodo di prova;
d) esistenza o meno della convivenza;
e) la residenza del lavoratore, nonché l’eventuale diverso domicilio, valido agli effetti del rapporto di
lavoro; per i rapporti di convivenza, il lavoratore dovrà indicare l’eventuale proprio domicilio
diverso da quello della convivenza, a valere in caso di sua assenza da quest’ultimo, ovvero
validare a tutti gli effetti lo stesso indirizzo della convivenza, anche in caso di sua assenza purché
in costanza di rapporto di lavoro;
f) durata dell'orario di lavoro e sua distribuzione;
g) eventuale tenuta di lavoro, che dovrà essere fornita dal datore di lavoro;
h) collocazione della mezza giornata di riposo settimanale in aggiunta alla domenica, ovvero
ad altra giornata nel caso di cui all'art. 14, ultimo comma;
i) retribuzione pattuita;
l) luogo di effettuazione della prestazione lavorativa nonché la previsione di eventuali
temporanei spostamenti per villeggiatura o per altri motivi familiari (trasferte);
m) periodo concordato di godimento delle ferie annuali;
n) indicazione dell'adeguato spazio dove il lavoratore abbia diritto di riporre e custodire i propri
effetti personali;
o) applicazione di tutti gli altri istituti previsti dal presente contratto.
2. La lettera di assunzione, firmata dal lavoratore e dal datore di lavoro, dovrà essere
scambiata tra le parti.
Art. 7- Assunzione a tempo determinato
1. L’assunzione può effettuarsi a tempo determinato, nel rispetto della normativa vigente, a
fronte di oggettive ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo,
obbligatoriamente in forma scritta, con scambio tra le parti della relativa lettera nella quale
devono essere specificate le ragioni giustificatrici.
2. La forma scritta non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente
occasionale, non sia superiore a dodici giorni di calendario.
3. Il termine del contratto a tempo determinato può essere, con il consenso del lavoratore,
prorogato solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a tre anni. In questi casi la
proroga è ammessa una sola volta e a condizione che sia richiesta da ragioni oggettive e si
riferisca alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo
determinato; la durata complessiva del rapporto a termine non potrà essere comunque
superiore, compresa la eventuale proroga, ai tre anni.
4. A titolo esemplificativo è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di
lavoro nei seguenti casi:
- per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
7
- per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del
rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente
all’estero;
- per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme
di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di
conservazione obbligatoria del posto;
- per sostituire lavoratori in ferie;
- per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di
cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.
5. Per le causali che giustificano l’assunzione a tempo determinato i datori di lavoro potranno
altresì avvalersi di somministrazione di lavoro a tempo determinato.
Art. 8 - Lavoro ripartito
1. E’ consentita l’assunzione di due lavoratori che assumono in solido l’adempimento di
un’unica obbligazione lavorativa.
2. Fermo restando il vincolo di solidarietà e fatta salva una diversa intesa fra le parti
contraenti, ciascuno dei due lavoratori resta personalmente e direttamente responsabile
dell’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa.
3. Il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta. Nella lettera di
assunzione devono essere indicati il trattamento economico e normativo spettante a ciascun
lavoratore in base al presente contratto collettivo, nonché la misura percentuale e la
collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede
venga svolto da ciascuno dei due lavoratori.
4. Fatte salve eventuali diverse intese fra le parti contraenti, i due lavoratori hanno facoltà di
determinare, discrezionalmente ed in qualsiasi momento, sostituzioni fra di loro, nonché di
modificare consensualmente la collocazione temporale dei rispettivi orari di lavoro; nel qual
caso il rischio dell’impossibilità della prestazione lavorativa, per fatti attinenti ad uno dei
coobbligati, è posta in capo all’altro obbligato. Il trattamento economico e normativo di
ciascuno dei due lavoratori è riproporzionato in ragione della prestazione lavorativa
effettivamente eseguita da ciascun lavoratore.
5. Eventuali sostituzioni da parte di terzi, nel caso di impossibilità di uno o di entrambi i
lavoratori coobbligati, sono vietate.
6. Salvo diverse intese fra le parti, le dimissioni o il licenziamento di uno dei lavoratori
coobbligati comportano l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale. Tale disposizione non trova
applicazione se, su richiesta del datore di lavoro o su proposta dell’altro prestatore di lavoro,
quest’ultimo si renda disponibile ad adempiere l’obbligazione lavorativa, interamente o
parzialmente; in tal caso il contratto di lavoro ripartito si trasforma in un normale contratto di
lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 c.c. Analogamente è data facoltà al lavoratore di
indicare la persona con la quale, previo consenso del datore di lavoro, egli potrà assumere in
solido la prestazione di lavoro. In ogni caso, l’assenza di intesa fra le parti comporterà
l’estinzione dell’intero vincolo contrattuale.
Nota a verbale: la Commissione paritetica nazionale di cui all’art. 44 predisporrà il
regolamento per l’attuazione del riproporzionamento di cui al comma 4 del presente articolo.
Art. 9 - Permessi per formazione professionale
1. I lavoratori a tempo pieno e indeterminato, con anzianità di servizio presso il datore di
lavoro di almeno 12 mesi, possono usufruire di un monte-ore annuo di 40 ore di permesso
retribuito, per la frequenza di corsi di formazione professionale specifici per collaboratori o
assistenti familiari.
8
Art. 10 - Inquadramento dei lavoratori
1. I prestatori di lavoro sono inquadrati in quattro livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due
parametri retributivi, il superiore dei quali è definito “super”:
Livello A
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari generici, non addetti all’assistenza di
persone, sprovvisti di esperienza professionale o con esperienza professionale (maturata
anche presso datori di lavoro diversi) non superiore a 12 mesi, nonché i lavoratori che, in
possesso della necessaria esperienza, svolgono con competenza le proprie mansioni, relative
ai profili lavorativi indicati, a livello esecutivo e sotto il diretto controllo del datore di lavoro.
Profili :
a) Collaboratore familiare con meno di 12 mesi di esperienza professionale, non
addetto all’assistenza di persone. Svolge mansioni di pertinenza dei collaboratori
familiari, a livello di inserimento al lavoro ed in fase di prima formazione. Al
compimento dei dodici mesi di anzianità questo lavoratore sarà inquadrato nel
livello B con la qualifica di collaboratore generico polifunzionale;
b) Addetto alle pulizie. Svolge esclusivamente mansioni relative alla pulizia della casa;
c) Addetto alla lavanderia. Svolge mansioni relative alla lavanderia;
d) Aiuto di cucina. Svolge mansioni di supporto al cuoco;
e) Stalliere. Svolge mansioni di normale pulizia della stalla e di cura generica del/dei
cavallo/i;
f) Assistente ad animali domestici. Svolge mansioni di assistenza ad animali
domestici;
g) Addetto alla pulizia ed annaffiatura delle aree verdi;
h) Operaio comune. Svolge mansioni manuali, di fatica, sia per le grandi pulizie, sia
nell’ambito di interventi di piccola manutenzione.
Livello A super
Profili:
a) Addetto alla compagnia. Svolge esclusivamente mansioni di mera compagnia a
persone autosufficienti, senza effettuare alcuna prestazione di lavoro;
b) Baby sitter. Svolge mansioni occasionali e/o saltuarie di vigilanza di bambini in
occasione di assenze dei familiari, con esclusione di qualsiasi prestazione di cura.
Livello B
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso della necessaria
esperienza, svolgono con specifica competenza le proprie mansioni, ancorché a livello
esecutivo.
Profili:
a) Collaboratore generico polifunzionale. Svolge le incombenze relative al normale
andamento della vita familiare, compiendo, anche congiuntamente, mansioni di
pulizia e riassetto della casa, di addetto alla cucina, di addetto alla lavanderia, di
assistente ad animali domestici, nonché altri compiti nell’ambito del livello di
appartenenza;
b) Custode di abitazione privata. Svolge mansioni di vigilanza dell’abitazione del
datore di lavoro e relative pertinenze, nonché, se fornito di alloggio nella proprietà,
di custodia;
9
c) Addetto alla stireria. Svolge mansioni relative alla stiratura;
d) Cameriere. Svolge servizio di tavola e di camera;
e) Giardiniere. Addetto alla cura delle aree verdi ed ai connessi interventi di
manutenzione;
f) Operaio qualificato. Svolge mansioni manuali nell’ambito di interventi, anche
complessi, di manutenzione;
g) Autista. Svolge mansioni di conduzione di automezzi adibiti al trasporto di persone
ed effetti familiari, effettuando anche la relativa ordinaria manutenzione e pulizia;
h) Addetto al riassetto camere e servizio di prima colazione anche per persone ospiti
del datore di lavoro. Svolge le ordinarie mansioni previste per il collaboratore
generico polifunzionale, oltreché occuparsi del rifacimento camere e servizio di
tavola della prima colazione per gli ospiti del datore di lavoro.
Livello B super
Profilo:
a) Assistente a persone autosufficienti. Svolge mansioni di assistenza a persone
(anziani o bambini) autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse
alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Livello C
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso di specifiche
conoscenze di base, sia teoriche che tecniche, relative allo svolgimento dei compiti assegnati,
operano con totale autonomia e responsabilità.
Profilo:
a) Cuoco. Svolge mansioni di addetto alla preparazione dei pasti ed ai connessi
compiti di cucina, nonché di approvvigionamento delle materie prime.
Livello C super
Profilo:
a) Assistente a persone non autosufficienti (non formato). Svolge mansioni di
assistenza a persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività
connesse alle esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti.
Livello D
Appartengono a questo livello i collaboratori familiari che, in possesso dei necessari requisiti
professionali, ricoprono specifiche posizioni di lavoro caratterizzate da responsabilità,
autonomia decisionale e/o coordinamento.
Profili:
a) Amministratore dei beni di famiglia. Svolge mansioni connesse all’amministrazione
del patrimonio familiare;
b) Maggiordomo. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le
esigenze connesse ai servizi rivolti alla vita familiare;
c) Governante. Svolge mansioni di coordinamento relative alle attività di cameriere di
camera, di stireria, di lavanderia, di guardaroba e simili;
10
d) Capo cuoco. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le
esigenze connesse alla preparazione dei cibi ed, in generale, ai compiti della cucina
e della dispensa;
e) Capo giardiniere. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le
esigenze connesse alla cura delle aree verdi e relativi interventi di manutenzione;
f) Istitutore. Svolge mansioni di istruzione e/o educazione dei componenti il nucleo
familiare.
Livello D super
Profili:
a) Assistente a persone non autosufficienti (formato). Svolge mansioni di assistenza a
persone non autosufficienti, ivi comprese, se richieste, le attività connesse alle
esigenze del vitto e della pulizia della casa ove vivono gli assistiti;
b) Direttore di casa. Svolge mansioni di gestione e di coordinamento relative a tutte le
esigenze connesse all’andamento della casa.
Note a verbale:
1) Il lavoratore addetto allo svolgimento di mansioni plurime ha diritto all’inquadramento nel
livello corrispondente alle mansioni prevalenti.
2) Per persona autosufficiente si intende il soggetto in grado di compiere le più importanti
attività relative alla cura della propria persona ed alla vita di relazione.
3) La formazione del personale, laddove prevista per l’attribuzione della qualifica, si intende
conseguita quando il lavoratore sia in possesso di diploma nello specifico campo oggetto della
propria mansione, conseguito in Italia o all’estero, purché equipollente, anche con corsi di
formazione aventi la durata minima prevista dalla legislazione regionale e comunque non
inferiore a 500 ore.
Art. 11 - Discontinue prestazioni notturne di cura alla persona
1. Al personale non infermieristico espressamente assunto per discontinue prestazioni
assistenziali di attesa notturna in favore di soggetti autosufficienti (bambini, anziani, portatori di
handicap o ammalati), e conseguentemente inquadrato nel livello B super, ovvero per
discontinue prestazioni assistenziali notturne in favore di soggetti non autosufficienti, e
conseguentemente inquadrato nel livello C super (se non formato) o nel livello D super (se
formato), qualora la collocazione temporale della prestazione sia ricompresa tra le ore 20.00 e
le ore 8.00 sarà corrisposta la retribuzione prevista dalla tabella D allegata al presente
contratto, relativa al livello di inquadramento, fermo restando quanto previsto dal successivo
art. 15 e, per il personale non convivente, sussiste l’obbligo di corresponsione della prima
colazione, della cena e di un’idonea sistemazione per la notte.
2. Al personale convivente di cui al presente articolo dovranno essere in ogni caso garantite
undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore.
3. L'assunzione ai sensi del presente articolo dovrà risultare da apposito atto sottoscritto dalle
parti; in tale atto devono essere indicate l'ora d'inizio e quella di cessazione dell'assistenza e il
suo carattere di prestazione discontinua.
Art. 12 - Prestazioni esclusivamente d'attesa
1. Al personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna, sarà corrisposta la
retribuzione prevista dalla tabella E allegata al presente contratto, qualora la durata della
11
presenza stessa sia interamente ricompresa tra le ore 21.00 e le ore 8.00, fermo restando
l'obbligo di consentire al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo.
2. Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non
saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle
retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da tabella C allegata al presente
contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente
impiegato.
3. L'assunzione dovrà risultare da apposito atto sottoscritto e scambiato tra le parti.
Art. 13 - Periodo di prova
1. I lavoratori sono soggetti ad un periodo di prova regolarmente retribuito di 30 giorni di lavoro
effettivo, per i lavoratori inquadrati nei livelli D, D super, e di 8 giorni di lavoro effettivo per
quelli inquadrati negli altri livelli.
2. Il lavoratore che abbia superato il periodo di prova senza aver ricevuto disdetta s'intende
automaticamente confermato. Il servizio prestato durante il periodo di prova va computato a
tutti gli effetti dell'anzianità.
3. Durante il periodo di prova, il rapporto di lavoro può essere risolto in qualsiasi momento da
ciascuna delle parti, senza preavviso, ma con il pagamento, a favore del lavoratore della
retribuzione e delle eventuali competenze accessorie corrispondenti al lavoro prestato.
4. Se il lavoratore è stato assunto come prima provenienza da altra Regione, senza avere
trasferito la propria residenza, e la risoluzione del rapporto non avvenga per giusta causa,
dovrà essere dato dal datore di lavoro un preavviso di 3 giorni o, in difetto, la retribuzione
corrispondente.
Art. 14 - Riposo settimanale
1. Il riposo settimanale è di 36 ore e deve essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le
residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra
le parti. In tale giorno il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non
superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro
giornaliero.
2. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno
retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non
sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del
precedente comma.
3. Il riposo settimanale domenicale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di
lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte, sarà
concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata
immediatamente seguente e le ore così lavorate saranno retribuite con la maggiorazione del
60% della retribuzione globale di fatto.
4. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno
diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti
contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale
applicazione ai commi precedenti.
Art. 15 - Orario di lavoro
1. La durata normale dell'orario di lavoro è quella concordata fra le parti e comunque, fatto
salvo quanto previsto al comma 2, con un massimo di:
12
10 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 54 ore settimanali, per i lavoratori
conviventi;
- 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali, distribuite su 5
giorni oppure su 6 giorni, per i lavoratori non conviventi.
2. I lavoratori conviventi inquadrati nei livelli C, B e B super, nonché gli studenti di età
compresa fra i 16 e i 40 anni frequentanti corsi di studio al termine dei quali viene conseguito
un titolo riconosciuto dallo Stato ovvero da Enti pubblici, possono essere assunti in regime di
convivenza anche con orario fino a 30 ore settimanali; il loro orario di lavoro dovrà essere
articolato in una delle seguenti tipologie:
a) interamente collocato tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
b) interamente collocato tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
c) interamente collocato, nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in
non più di tre giorni settimanali.
A questi lavoratori dovrà essere corrisposta, qualunque sia l’orario di lavoro osservato nel
limite massimo delle 30 ore settimanali, una retribuzione pari a quella prevista dalla tabella B
allegata al presente contratto, fermo restando l’obbligo di corresponsione dell’intera
retribuzione in natura. Eventuali prestazioni lavorative eccedenti l’orario effettivo di lavoro
concordato nell’atto scritto di cui al successivo comma 3 saranno retribuite con la retribuzione
globale di fatto oraria, se collocate temporalmente all’interno della tipologia di articolazione
dell’orario adottata; le prestazioni collocate temporalmente al di fuori di tale tipologia saranno
retribuite in ogni caso con la retribuzione globale di fatto oraria con le maggiorazioni previste
dall’ art. 16.
3. L’assunzione ai sensi del comma 2 dovrà risultare da atto scritto, redatto e sottoscritto dal
datore di lavoro e dal lavoratore, da cui risultino l’orario effettivo di lavoro concordato e la sua
collocazione temporale nell’ambito delle articolazioni orarie individuate nel stesso comma 2; ai
lavoratori così assunti si applicano integralmente tutti gli istituti disciplinati dal presente
contratto. Con atto scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore,
contenente gli stessi elementi, il rapporto di convivenza con durata normale dell’orario di
lavoro concordata ai sensi del comma 1 potrà essere trasformato nel rapporto di convivenza di
cui al comma 2 e viceversa.
4. Il lavoratore convivente ha diritto ad un riposo di almeno 11 ore consecutive nell'arco della
stessa giornata e, qualora il suo orario giornaliero non sia interamente collocato tra le ore 6.00
e le ore 14.00 oppure tra le ore 14.00 e le ore 22.00, ad un riposo intermedio non retribuito,
normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo. È
consentito il recupero consensuale e a regime normale di eventuali ore non lavorate, in
ragione di non più di 2 ore giornaliere.
5. La collocazione dell'orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro, nell'ambito della durata di
cui al comma 1, nei confronti del personale convivente a servizio intero; per il personale
convivente con servizio ridotto o non convivente è concordata fra le parti.
6. Salvo quanto previsto per i rapporti di cui ai precedenti artt. 11 e 12, è considerato lavoro
notturno quello prestato tra le ore 22.00 e le ore 6.00, ed è compensato, se ordinario, con la
maggiorazione del 20% della retribuzione globale di fatto oraria, se straordinario, in quanto
prestato oltre il normale orario di lavoro, così come previsto dall’art. 16.
7. Le cure personali e delle proprie cose, salvo quelle di servizio, saranno effettuate dal
lavoratore fuori dell'orario di lavoro.
8. Al lavoratore tenuto all'osservanza di un orario giornaliero pari o superiore alle 6 ore, ove
sia concordata la presenza continuativa sul posto di lavoro, spetta la fruizione del pasto,
ovvero, in difetto di erogazione, un'indennità pari al suo valore convenzionale. Il tempo
necessario alla fruizione del pasto, in quanto trascorso senza effettuare prestazioni lavorative,
sarà concordato fra le parti e non retribuito.
-
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Art. 16 - Lavoro straordinario
1. Al lavoratore può essere richiesta una prestazione lavorativa oltre l'orario stabilito, sia di
giorno che di notte, salvo suo giustificato motivo di impedimento.
2. È considerato lavoro straordinario quello che eccede la durata giornaliera o settimanale
massima fissata all’art. 15, comma 1, salvo che il prolungamento sia stato preventivamente
concordato per il recupero di ore non lavorate.
3. Lo straordinario è compensato con la retribuzione globale di fatto oraria così maggiorata:
- del 25%, se prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00;
- del 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00;
- del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nell’art. 17.
4. Le ore di lavoro prestate dai lavoratori non conviventi, eccedenti le ore 40 e fino alle ore 44
settimanali, purché eseguite nella fascia oraria compresa tra le ore 6.00 e le ore 22.00, sono
compensate con la retribuzione globale di fatto oraria maggiorazione del 10%.
5. Le ore di lavoro straordinario debbono essere richieste con almeno un giorno di preavviso,
salvo casi di emergenza o particolari necessità impreviste.
6. In caso di emergenza, le prestazioni effettuate negli orari di riposo notturno e diurno sono
considerate di carattere normale e daranno luogo soltanto al prolungamento del riposo stesso;
tali prestazioni devono avere carattere di assoluta episodicità e imprevedibilità.
Art. 17 - Festività nazionali e infrasettimanali
1. Sono considerate festive le giornate riconosciute tali dalla legislazione vigente; esse
attualmente sono:
- 1° gennaio,
- 6 gennaio,
- lunedì di Pasqua,
- 25 aprile,
- 1° maggio,
- 2 giugno,
- 15 agosto,
- 1° novembre,
- 8 dicembre,
- 25 dicembre,
- 26 dicembre,
- S. Patrono.
In tali giornate sarà osservato il completo riposo, fermo restando l'obbligo di corrispondere la
normale retribuzione.
2. In caso di prestazione lavorativa è dovuto, oltre alla normale retribuzione giornaliera, il
pagamento delle ore lavorate con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 60%.
3. In caso di festività infrasettimanale coincidente con la domenica, il lavoratore avrà diritto al
recupero del riposo in altra giornata o, in alternativa, al pagamento di 1/26 della retribuzione
globale di fatto mensile.
4. Per il rapporto di lavoro ad ore le festività di cui al comma 1 verranno retribuite con 1/26
della retribuzione globale di fatto mensile.
5. Le giornate che hanno cessato di essere considerate festive agli effetti civili, ai sensi della
legge 5 marzo 1977, n. 54, sono state compensate mediante il riconoscimento al lavoratore
del godimento dell'intera giornata nelle festività di cui al comma 1.
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Art. 18 – Ferie
1. Indipendentemente dalla durata dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso
datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi.
2. Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore,
dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la possibilità di diverso accordo tra le parti, da
giugno a settembre.
3. Il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile. A norma dell’art. 10 del D.Lgs. 8 aprile 2003,
n. 66, un periodo minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere sostituito
dalla relativa indennità, salvo il caso previsto al comma 8.
4. Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di
due periodi all'anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie, salvo il caso previsto
al comma 7, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per
almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione.
5. Durante il periodo di godimento delle ferie il lavoratore ha diritto per ciascuna giornata ad
una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
6. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta per il periodo delle ferie, ove non
usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo convenzionale.
7. Nel caso di lavoratore di cittadinanza non italiana che abbia necessità di godere di un
periodo di ferie più lungo, al fine di utilizzarlo per un rimpatrio non definitivo, su sua richiesta e
con l’accordo del datore di lavoro, è possibile l'accumulo delle ferie nell'arco massimo di un
biennio, anche in deroga a quanto previsto al comma 4.
8. In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d'inizio del godimento del periodo
di ferie il lavoratore non abbia raggiunto un anno di servizio, spetteranno al lavoratore stesso
tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio
prestato.
9. Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né
durante il periodo di malattia o infortunio.
Art. 19 - Sospensioni di lavoro extraferiali
1. Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del datore di lavoro, sarà
corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso, nel caso di lavoratore
che usufruisca del vitto e dell’alloggio, il compenso sostitutivo convenzionale, sempreché lo
stesso non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni.
Art. 20 – Permessi
1. I lavoratori hanno diritto a permessi individuali retribuiti per l'effettuazione di visite mediche
documentate, purché coincidenti anche parzialmente con l'orario di lavoro.
I permessi spettano nelle quantità di seguito indicate:
- lavoratori conviventi: 16 ore annue ridotte a 12 per i lavoratori di cui all’art. 15, comma 2;
- lavoratori non conviventi con orario non inferiore alle 30 ore settimanali: 12 ore annue.
Per i lavoratori non conviventi con orario settimanale inferiore a 30 ore, le 12 ore saranno
riproporzionate in ragione dell'orario di lavoro prestato.
2. I lavoratori potranno, inoltre, fruire di permessi non retribuiti su accordo tra le parti.
3. Il lavoratore colpito da comprovata disgrazia a familiari conviventi o parenti entro il 2° grado
ha diritto a un permesso retribuito pari a 3 giorni lavorativi.
4. Al lavoratore padre spettano 2 giornate di permesso retribuito in caso di nascita di un figlio,
anche per l’ adempimento degli obblighi di legge.
5. Al lavoratore che ne faccia richiesta potranno essere comunque concessi, per giustificati
motivi, permessi di breve durata non retribuiti.
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6. In caso di permesso non retribuito, non è dovuta l'indennità sostitutiva del vitto e
dell'alloggio.
Art. 21 - Assenze
1. Le assenze del lavoratore debbono essere in ogni caso tempestivamente giustificate al
datore di lavoro. Per quelle derivanti da malattia si applica l’art. 26 e per quelle derivanti da
infortunio o malattia professionale l’art. 27.
2. Le assenze non giustificate entro il quinto giorno, ove non si verifichino cause di forza
maggiore, sono da considerare giusta causa di licenziamento. A tal fine la relativa lettera di
contestazione e quella di eventuale successivo licenziamento saranno inviate all’indirizzo
indicato nella lettera di assunzione, così come previsto dall’art. 6, lettera e del presente
contratto.
Art. 22 - Diritto allo studio
1. Tenuto conto della funzionalità della vita familiare, il datore di lavoro favorirà la frequenza
del lavoratore a corsi scolastici per il conseguimento del diploma di scuola dell'obbligo o di
specifico titolo professionale; un attestato di frequenza deve essere esibito mensilmente al
datore di lavoro.
2. Le ore di lavoro non prestate per tali motivi non sono retribuite, ma potranno essere
recuperate a regime normale; le ore relative agli esami annuali, entro l'orario giornaliero,
saranno retribuite nei limiti di quelle occorrenti agli esami stessi.
Art. 23 – Matrimonio
1. In caso di matrimonio spetta al lavoratore un congedo retribuito di 15 giorni di calendario.
2. Al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta, per il periodo del congedo, ove
non usufruisca durante tale periodo di dette corresponsioni, il compenso sostitutivo
convenzionale.
3. La retribuzione del congedo sarà corrisposta a presentazione della documentazione
comprovante l'avvenuto matrimonio.
Art. 24 - Tutela delle lavoratrici madri
1. Si applicano le norme di legge sulla tutela delle lavoratrici madri, con le limitazioni ivi
indicate, salvo quanto previsto ai commi successivi.
2. È vietato adibire al lavoro le donne:
a) durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi o
posticipi previsti dalla normativa di legge;
b) per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;
c) durante i 3 mesi dopo il parto, salvo i posticipi autorizzati.
Detti periodi devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli
relativi alla gratifica natalizia e alle ferie.
3. Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla
cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per
giusta causa. Le dimissioni rassegnate dalla lavoratrice in tale periodo sono inefficaci ed
improduttive di effetti se non comunicate in forma scritta. Le assenze non giustificate entro i
cinque giorni, ove non si verifichino cause di forza maggiore, sono da considerare giusta
causa di licenziamento della lavoratrice.
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4. In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di
licenziamento, ai sensi del comma 3, la lavoratrice non è tenuta al preavviso.
5. Si applicano le norme di legge sulla tutela della paternità nonché sulle adozioni e sugli
affidamenti preadottivi, con le limitazioni indicate.
Dichiarazione a verbale:
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori esprimono la necessità di superare i limiti della
legislazione vigente, che esclude dall’obbligo di convalida da parte del servizio ispettivo della
Direzione Provinciale del Lavoro le dimissioni della collaboratrice familiare in maternità (ex art.
55, comma 4, D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151). Pertanto, al fine di parificare le tutele di tutte le
lavoratrici, promuoveranno ogni utile iniziativa nei confronti di enti, organi ed istituzioni, cui
auspicano partecipino le Associazioni Datoriali firmatarie del presente contratto.
Dichiarazione a verbale:
Le Associazioni Datoriali firmatarie dichiarano di non condividere quanto sopra affermato dalle
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, in particolare per quanto attiene all’eventuale completa
parificazione delle tutele.
Art. 25 - Tutela del lavoro minorile
1. Non è ammessa l’assunzione dei minori degli anni 16.
2. E’ ammessa l’assunzione di adolescenti, ai sensi della legge 17 ottobre 1967, n. 977, così
come modificata e integrata dal D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, purchè sia compatibile con le
esigenze particolari di tutela della salute e non comporti trasgressione dell’obbligo scolastico.
3. E’ vietato adibire i minori al lavoro notturno, tranne casi di forza maggiore.
4. Sono altresì da osservare le disposizioni dell’art. 4 della legge 2 aprile 1958, n. 339,
secondo cui il datore di lavoro, che intenda assumere e fare convivere con la propria famiglia
un lavoratore minorenne, deve farsi rilasciare una dichiarazione scritta di consenso, con
sottoscrizione vidimata dal Sindaco del Comune di residenza del lavoratore, da parte di chi
esercita la potestà genitoriale, cui verrà poi data preventiva comunicazione del licenziamento;
il datore di lavoro è impegnato ad una particolare cura del minore, per lo sviluppo ed il rispetto
della sua personalità fisica, morale e professionale.
Art. 26 – Malattia
1. In caso di malattia il lavoratore dovrà avvertire tempestivamente il datore di lavoro salvo
cause di forza maggiore o obbiettivi impedimenti, entro l’orario contrattualmente previsto per
l’inizio della prestazione lavorativa.
2. Il lavoratore dovrà successivamente far pervenite al datore di lavoro il relativo certificato
medico, rilasciato entro il giorno successivo all’inizio della malattia. Il certificato, indicante la
prognosi di inabilità al lavoro, deve essere consegnato o inviato mediante raccomandata al
datore di lavoro entro due giorni dal relativo rilascio.
3. Per i lavoratori conviventi non è necessario l'invio del certificato medico, salvo che non sia
espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo della spedizione del certificato
medico per i conviventi, qualora la malattia intervenga nel corso delle ferie o in periodi nei
quali i lavoratori non siano presenti nell’abitazione del datore di lavoro.
4. In caso di malattia, al lavoratore, convivente o non convivente, spetta la conservazione del
posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
2) per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i 2 anni, 180 giorni di calendario.
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5. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare,
intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
6. Durante i periodi indicati nel comma 4 decorre in caso di malattia la retribuzione globale di
fatto per un massimo di 8, 10, 15 giorni complessivi nell'anno per le anzianità di cui ai punti 1,
2, 3 dello stesso comma 4, nella seguente misura:
- fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
- dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
7. Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme
di legge riguardanti i lavoratori conviventi.
8. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne
usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente
in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.
9. La malattia in periodo di prova o di preavviso sospende la decorrenza degli stessi.
Nota a verbale:
Le Parti si riservano di modificare il contenuto del presente articolo non appena sarà stata
attivata la Cassa Malattia Colf di cui all’art. 47.
Art. 27 – Infortunio sul lavoro e malattia professionale
1. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spetta al lavoratore, convivente o
non convivente, la conservazione del posto per i seguenti periodi:
1) per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, 10 giorni di calendario;
2) per anzianità da più di sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;
3) per anzianità oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
2. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare,
intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall’evento.
3. Al lavoratore, nel caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, spettano le
prestazioni previste del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e
integrazioni.
4. Le prestazioni vengono erogate dall’INAIL, al quale il datore di lavoro deve denunciare tutti
gli infortuni o malattie professionali nei seguenti termini:
- entro le 24 ore e telegraficamente per quelli mortali o presunti tali;
- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di infortunio o di malattia professionale,
per gli eventi prognosticati non guaribili entro tre giorni;
- entro due giorni dalla ricezione del relativo certificato di prosecuzione, per gli eventi
inizialmente prognosticati guaribili entro tre giorni ma non guariti entro tale termine.
5. La denuncia all’INAIL deve essere redatta su apposito modello predisposto da parte di detto
istituto e corredata dal certificato medico. Altra denuncia deve essere rimessa entro gli stessi
termini all'autorità di Pubblica sicurezza.
6. Il datore di lavoro deve corrispondere la retribuzione globale di fatto per i primi tre giorni di
assenza per infortunio o malattia professionale.
7. L'aggiunta della quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, per il personale che ne
usufruisca normalmente, è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore non sia degente in ospedale
o presso il domicilio del datore di lavoro.
8. L’ infortunio e la malattia professionale in periodo di prova o di preavviso sospendono la
decorrenza degli stessi.
Art. 28 - Tutele previdenziali
1. Il lavoratore deve essere assoggettato alle forme assicurative e previdenziali previste dalla
legge, sia nel caso di rapporto in regime di convivenza che di non convivenza.
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2. In caso di pluralità di rapporti in capo allo stesso lavoratore le forme assicurative e
previdenziali devono essere applicate da ciascun datore di lavoro.
3. E’ nullo ogni patto contrario.
Art. 29 – Servizio militare e richiamo alle armi
Si fa riferimento alle leggi che disciplinano la materia.
Art. 30 – Trasferimenti
1. In caso di trasferimento in altro comune, il lavoratore deve essere preavvisato, per iscritto,
almeno 15 giorni prima.
2. Al lavoratore trasferito deve essere corrisposta, per i primi 15 giorni di assegnazione alla
nuova sede di lavoro, una diaria pari al 20% della retribuzione globale di fatto afferente tale
periodo.
3. Al lavoratore trasferito sarà inoltre corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e trasporto
per sé ed i propri effetti personali, ove alle stesse non provveda direttamente il datore di
lavoro.
4. Il lavoratore che non accetta il trasferimento ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso,
ove non sia stato rispettato il termine di cui al comma 1.
Art. 31 –Trasferte
1. Il lavoratore convivente di cui all’art.15, comma 1, è tenuto, ove richiesto dal datore di
lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli
è addetto, in soggiorni temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie. In tali località il
lavoratore fruirà dei riposi settimanali.
2. Nei casi di trasferta indicati al comma 1, saranno rimborsate al lavoratore le eventuali spese
di viaggio che egli abbia direttamente sostenuto in tali occasioni. Sarà inoltre corrisposta al
lavoratore una diaria giornaliera, pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera, di
cui alla tabella A, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta ovvero si sia recato in
soggiorni temporanei, come indicato al comma 1, salvo il caso in cui il relativo obbligo fosse
stato contrattualmente previsto nella lettera di assunzione.
Art. 32 - Retribuzione e prospetto paga
1. Il datore di lavoro, contestualmente alla corresponsione periodica della retribuzione, deve
predisporre un prospetto paga in duplice copia, una per il lavoratore, firmata dal datore di
lavoro, e l'altra per il datore di lavoro, firmata dal lavoratore.
2. La retribuzione del lavoratore è composta dalle seguenti voci:
a) retribuzione minima contrattuale di cui all’art. 33, comprensiva per i livelli D e D super di
uno specifico elemento denominata indennità di funzione;
b) eventuali scatti di anzianità di cui all'art. 35;
c) eventuale compenso sostitutivo di vitto e alloggio;
d) eventuale superminimo.
3. Nel prospetto paga dovrà risultare se l'eventuale trattamento retributivo di cui alla lettera d)
del comma 2 sia una condizione di miglior favore 'ad personam' non assorbibile; dovranno
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altresì risultare, oltre alle voci di cui al comma 2, i compensi per le ore straordinarie prestate e
per festività nonché le trattenute per oneri previdenziali.
4. Il datore di lavoro, a richiesta del lavoratore, è tenuto a rilasciare una dichiarazione dalla
quale risulti l'ammontare complessivo delle somme erogate nell'anno.
Art. 33 - Minimi retributivi
1. I minimi retributivi sono fissati nelle tabelle A, B, C, D ed E allegate al presente contratto e
sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 36.
Art. 34 - Vitto e alloggio
1. Il vitto dovuto al lavoratore deve assicurargli una alimentazione sana e sufficiente;
l'ambiente di lavoro non deve essere nocivo all'integrità fisica e morale dello stesso.
2. Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore convivente un alloggio idoneo a salvaguardarne
la dignità e la riservatezza.
3. I valori convenzionali del vitto e dell'alloggio sono fissati nella tabella F allegata al presente
contratto e sono rivalutati annualmente ai sensi del successivo art. 36.
Art. 35 - Scatti di anzianità
1. A decorrere dal 22 maggio 1972 spetta al lavoratore, per ogni biennio di servizio presso lo
stesso datore di lavoro, un aumento del 4% sulla retribuzione minima contrattuale.
2. A partire dall'1 agosto 1992 gli scatti non sono assorbibili dall'eventuale superminimo.
3. Il numero massimo degli scatti è fissato in 7.
Art. 36 - Variazione periodica dei minimi retributivi e dei valori convenzionali del vitto e
dell'alloggio
1. Le retribuzioni minime contrattuali e i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio,
determinati dal presente contratto, sono variati, da parte della Commissione nazionale per
l'aggiornamento retributivo di cui all'art. 43, secondo le variazioni del costo della vita per le
famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ ISTAT al 30 novembre di ogni anno.
2. La Commissione verrà a tal fine convocata dal Ministero del Lavoro e Previdenza sociale,
entro e non oltre il 20 dicembre di ciascun anno, in prima convocazione, e, nelle eventuali
successive convocazioni, ogni 15 giorni. Dopo la terza convocazione, in caso di mancato
accordo o di assenza delle parti, il Ministero del Lavoro e Previdenza sociale è delegato dalle
Organizzazioni ed Associazioni stipulanti a determinare la variazione periodica della
retribuzione minima, secondo quanto stabilito al comma 1, in misura pari all'80% della
variazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai rilevate dall’ ISTAT per
quanto concerne le retribuzioni minime contrattuali e in misura pari al 100% per i valori
convenzionali del vitto e dell'alloggio.
3. Le retribuzioni minime contrattuali ed i valori convenzionali del vitto e dell'alloggio,
determinati ai sensi dei commi precedenti, hanno decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno,
se non diversamente stabilito dalle Parti.
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Art. 37 - Tredicesima mensilità
1. In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una
mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l’indennità
sostitutiva di vitto e alloggio, così come chiarito nelle note a verbale apposte in calce al
presente contratto.
2. Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti
dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.
3. La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul
lavoro, malattia professionale e maternità, nei limiti del periodo di conservazione del posto e
per la parte non liquidata dagli enti preposti.
Art. 38 - Risoluzione del rapporto di lavoro e preavviso
1. Il rapporto di lavoro può essere risolto da ciascuna delle parti con l'osservanza dei
seguenti termini di preavviso:
per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
I suddetti termini saranno ridotti del 50% nel caso di dimissioni da parte del lavoratore.
per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;
- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.
2. Per i portieri privati, custodi di villa ed altri dipendenti che usufruiscono con la famiglia di
alloggio indipendente di proprietà del datore di lavoro, e/o messo a disposizione dal
medesimo, il preavviso è di:
- 30 giorni di calendario, sino ad un anno di anzianità,
- 60 giorni di calendario per anzianità superiore.
Alla scadenza del preavviso, l'alloggio dovrà essere rilasciato, libero da persone e da cose
non di proprietà del datore di lavoro.
3. In caso di mancato o insufficiente preavviso, è dovuta dalla parte recedente un'indennità pari
alla retribuzione corrispondente al periodo di preavviso non concesso.
4. Possono dare luogo al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non
consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Il licenziamento non
esclude le eventuali responsabilità nelle quali possa essere incorso il lavoratore.
5. Al lavoratore che si dimette per giusta causa compete l'indennità di mancato preavviso.
6. In caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini
di preavviso indicati nel presente articolo.
7. I familiari coabitanti, risultanti dallo stato di famiglia, sono obbligati in solido per i crediti di
lavoro maturati fino al momento del decesso.
Art. 39 - Trattamento di fine rapporto (T.F.R.)
1. In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di
fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982, n. 297,
sull'ammontare delle retribuzioni percepite nell'anno, comprensive del valore convenzionale di
vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5. Le quote annue accantonate sonno incrementate a
norma dell'art. 1, comma 4, della citata legge, dell'1,5% annuo, mensilmente riproporzionato, e
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del 75% dell'aumento del costo della vita, accertato dall’ISTAT, con esclusione della quota
maturata nell'anno in corso.
2. I datori di lavoro anticiperanno, a richiesta del lavoratore e per non più di una volta all'anno,
il T.F.R. nella misura massima del 70% di quanto maturato.
3. L'ammontare del T.F.R. maturato annualmente dal 29 maggio 1982 al 31 dicembre 1989 va
riproporzionato in ragione di 20/26 per i lavoratori allora inquadrati nella seconda e terza
categoria.
4. Per i periodi di servizio antecedenti il 29 maggio 1982 l’indennità di anzianità è determinata
nelle seguenti misure:
A) Per il rapporto di lavoro in regime di convivenza, o di non convivenza con orario settimanale
superiore alle 24 ore:
1) per l'anzianità maturata anteriormente all'1 maggio 1958:
a) al personale già considerato impiegato: 15 giorni per anno per ogni anno
d'anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 8 giorni per ogni anno d'anzianità;
2) per l'anzianità maturata dopo il 1 maggio 1958 e fino al 21 maggio 1974:
a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità;
b) al personale già considerato operaio: 15 giorni per ogni anno d'anzianità;
3) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 28 maggio 1982:
a) al personale già considerato impiegato: 1 mese per ogni anno d'anzianità
b) al personale già considerato operaio: 20 giorni per ogni anno d'anzianità.
B) Per il rapporto di lavoro di meno di 24 ore settimanali:
1) per l'anzianità maturata anteriormente al 22 maggio 1974: 8 giorni per ogni anno
d'anzianità;
2) per l'anzianità maturata dal 22 maggio 1974 al 31 dicembre 1978: 10 giorni per ogni
anno d'anzianità;
3) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1979 al 31 dicembre 1979: 15 giorni per ogni
anno d'anzianità;
4) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1980 al 29 maggio 1982: 20 giorni per ogni
anno d'anzianità.
Le indennità, determinate come sopra, sono calcolate sulla base dell'ultima retribuzione e
accantonate nel T.F.R..
5. Ai fini del computo di cui al comma 4, il valore della giornata lavorativa si ottiene dividendo
per 6 l'importo della retribuzione media settimanale o per 26 l'importo della retribuzione media
mensile in atto alla data del 29 maggio 1982. Tali importi devono essere maggiorati del rateo
di gratifica natalizia o tredicesima mensilità.
Art. 40 - Indennità in caso di morte
1. In caso di morte del lavoratore, le indennità di preavviso ed il T.F.R. devono corrispondersi
al coniuge, ai figli o, se vivevano a carico del lavoratore, ai parenti entro il 3° grado e agli affini
entro il 2° grado.
2. La ripartizione delle indennità e del T.F.R., se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve
farsi secondo le norme di legge.
3. In mancanza dei superstiti sopra indicati, le indennità sono attribuite secondo le norme della
successione testamentaria e legittima.
Art. 41 - Permessi sindacali
1. I componenti degli organismi direttivi territoriali e nazionali delle Organizzazioni Sindacali
firmatarie del presente contratto, la cui carica risulti da apposita attestazione
22
dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza, rilasciata all'atto della nomina, da presentare
al datore di lavoro, hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione documentata alle
riunioni degli organismi suddetti, nella misura di 6 giorni lavorativi nell'anno.
2. I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione al datore di
lavoro di norma 3 giorni prima, presentando la richiesta di permesso rilasciata dalle
Organizzazioni Sindacali di appartenenza.
Art. 42 – Interpretazione del Contratto
1. Le controversie individuali e collettive che dovessero insorgere in relazione al rapporto di
lavoro, riguardanti l'interpretazione autentica delle norme del presente contratto, possono
essere demandate alla Commissione paritetica nazionale di cui all'art. 44.
2. La Commissione si pronuncerà entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Art. 43 - Commissione nazionale per l'aggiornamento retributivo
1. È costituita una Commissione nazionale presso il Ministero del Lavoro e Previdenza
sociale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e delle
Associazioni dei datori di lavoro stipulanti il presenti contratto.
2. Ciascuna organizzazione sindacale dei lavoratori e ciascuna associazione dei datori di
lavoro designa il proprio rappresentante nella Commissione, la quale delibera all’unanimità.
3. La Commissione nazionale ha le funzioni di cui agli artt. 33, 34 e 36.
Art. 44 - Commissione paritetica nazionale
1. Presso l'Ente bilaterale di cui all’ art. 46 è costituita una Commissione paritetica nazionale,
composta da un rappresentante per ciascuna delle OO.SS dei lavoratori e da uguale numero
di rappresentanti delle Associazioni dei datori di lavoro, stipulanti il presente contratto.
2. Alla Commissione sono attribuiti i seguenti compiti, oltre a quello indicato all’art. 42:
a) esprimere pareri e formulare proposte per quanto si riferisce all'applicazione del presente
contratto di lavoro e per il funzionamento delle Commissioni territoriali di conciliazione;
b) esaminare le istanze delle Parti per la eventuale identificazione di nuove figure
professionali;
c) esperire il tentativo di conciliazione per le controversie insorte tra le Associazioni territoriali
dei datori di lavoro e le OO.SS territoriali dei lavoratori, facenti capo alle Associazioni ed
Organizzazioni nazionali, stipulanti il presente contratto.
3. La Commissione nazionale sarà convocata ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità o
quando ne faccia richiesta scritta e motivata una delle Parti stipulanti il presente contratto.
4. Le Parti s'impegnano a riunire la Commissione almeno 2 volte all'anno, in concomitanza
con le riunioni della Commissione di cui all'art. 43.
Art. 45 - Commissioni territoriali di conciliazione
1. Per tutte le vertenze individuali di lavoro relative all’applicazione del presente contratto, sarà
esperito, prima dell’azione giudiziaria, ed in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 31 marzo
1998, n.80, e successive modifiche ed integrazioni, il tentativo di conciliazione presso
l’apposita Commissione territoriale di conciliazione, composta dal rappresentante
dell’Organizzazione sindacale e da quello della Associazione dei datori di lavoro cui,
rispettivamente, il lavoratore e il datore di lavoro conferiscano mandato.
23
2. Tali Commissioni paritetiche, provinciali o regionali, saranno competenti ad esperire il tentativo
di conciliazione delle controversie individuali di cui agli artt.. 410 e seguenti c.p.c..
Art. 46 - Ente bilaterale
1. L'Ente bilaterale è un organismo paritetico così composto: per il 50% da Fidaldo
(attualmente costituita come indicato in epigrafe) e Domina, e per l'altro 50%, da Federcolf,
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. I componenti spettanti a Fidaldo vengono indicati
esclusivamente da Fidaldo stessa.
2. L'Ente bilaterale nazionale ha le seguenti funzioni:
1) istituisce l'osservatorio che ha il compito di effettuare analisi e studi, al fine di cogliere gli
aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel nostro Paese. A tal fine, l'osservatorio dovrà
rilevare:
- la situazione occupazionale della categoria;
- le retribuzioni medie di fatto;
- il livello di applicazione del CCNL nei territori;
- il grado di uniformità sull'applicazione del CCNL e delle normative di legge ai lavoratori
immigrati;
- la situazione previdenziale e assistenziale della categoria;
- i fabbisogni formativi;
- le analisi e le proposte in materia di sicurezza;
2) promuove ai vari livelli iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale,
anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti, nonché di informazione in
materia di sicurezza.
Art. 47 - Cassa malattia Colf
1. La Cassa Malattia Colf eroga le prestazioni per il rimborso del trattamento economico di
malattia.
2. Le Parti si impegnano a definire in apposito regolamento, entro il 30 aprile 2007, tempi e
modalità delle prestazioni.
Art. 48 - Previdenza complementare
1. Le Parti concordano di istituire una forma di previdenza complementare per i lavoratori del
settore, con modalità da concordare entro tre mesi dalla stipula del presente contratto.
2. Per la pratica realizzazione di quanto previsto al precedente comma le Parti convengono
che il contributo a carico del datore di lavoro sia pari allo 1 per cento della retribuzione utile
per il calcolo del trattamento di fine rapporto e il contributo a carico del lavoratore sia pari allo
0,55 per cento della retribuzione utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Art. 49 - Contributi di assistenza contrattuale
1. Per la pratica realizzazione di quanto previsto negli artt. 42,43, 44, 45, 46 e 47 del presente
contratto e per il funzionamento degli organismi paritetici al servizio dei lavoratori e dei datori
di lavoro, le Organizzazioni e Associazioni stipulanti procederanno alla riscossione di contributi
di assistenza contrattuale per il tramite di un Istituto previdenziale o assistenziale, ai sensi
della legge 4 giugno 1973, n. 311, con esazione a mezzo dei bollettini di versamento dei
contributi previdenziali obbligatori o con la diversa modalità concordata tra le Parti.
24
2. Sono tenuti alla corresponsione dei contributi di cui al comma 1, tanto i datori di lavoro che i
rispettivi dipendenti, nella misura oraria di euro 0,03, dei quali 0,01 a carico del lavoratore.
3. Le Parti si danno atto che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo
contrattuale si è tenuto conto dell’incidenza dei contributi di cui al presente articolo, i quali,
conseguentemente, per la quota a carico del datore di lavoro hanno natura retributiva, con
decorrenza dal 1 luglio 2007.
Art. 50 - Decorrenza e durata
1. Il presente contratto decorre dal 1 marzo 2007, fatte salve le diverse decorrenze previste
nel contratto stesso e scadrà il 28 febbraio 2011; esso resterà in vigore sino a che non sia
stato sostituito dal successivo.
2. In caso di mancata disdetta di una delle parti, da comunicarsi almeno 3 mesi prima della
data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il contratto
s'intenderà tacitamente rinnovato per un quadriennio.
3. Le Parti si riuniranno alla scadenza del 1° biennio di vigenza del presente contratto per
verificare l'opportunità di apportarvi modifiche.
Chiarimenti a verbale.
1) Il calcolo della retribuzione giornaliera si ottiene determinando 1/26 della retribuzione
mensile. Esempio: paga oraria per numero di ore lavorate nella settimana per 52:12:26=1/26
della retribuzione mensile.
2) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni di calendario" si considerano i
trentesimi della mensilità (esempio: malattia).
3) Quando nel contratto viene usata l'espressione "giorni lavorativi" si considerano i
ventiseiesimi della mensilità (esempio: ferie).
4) Le frazioni di anno si computano a mesi interi e le frazioni di mese, quando raggiungono o
superano i 15 giorni di calendario, si computano a mese intero.
5) Per "retribuzione globale di fatto" s'intende quella comprensiva dell'indennità di vitto e
alloggio, per coloro che ne usufruiscono e limitatamente agli elementi fruiti.
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE N. 10 / 43 DEL 11.2.2009
—————
Oggetto: Linee di indirizzo in materia di cura e assistenza alle persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica
e/o in ventilazione assistita
L’Assessore riferisce che intende proporre linee d’indirizzo in materia di cura e assistenza alle
persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica e/o in ventilazione assistita, assicurando appropriatezza
e adeguati livelli di integrazione degli interventi sanitari e sociali, una presa in carico globale e
continua dei bisogni della persona.
L’Assessore riferisce che i livelli di integrazione degli interventi proposti sono stati definiti ponendo
al centro la persona e la sua famiglia con i bisogni complessi cui vanno incontro, considerando la
particolarità evolutiva della patologia verso la progressiva e totale perdita della sufficienza e la
necessità di supporto e sostegno delle funzioni vitali fino alla ventilazione assistita.
Le linee di indirizzo, nel primo allegato alla presente deliberazione, individuano le scelte strategiche
e i percorsi clinici diagnostico-terapeutici e assistenziali nelle diverse fasi evolutive:
-
la fase di esordio della malattia e della progressiva limitazione dell’autosufficienza, nella quale
occorre attivare tempestivamente le procedure per formulare una diagnosi precisa di Sclerosi
Laterale Amiotrofica. In questa fase i soggetti coinvolti sono principalmente il Medico di
Medicina Generale della persona interessata, l’Unità Operativa Ospedaliera di Neurologia di
riferimento della rete regionale per la SLA e il Punto Unico d’Accesso del Distretto di residenza
della persona;
-
la fase di perdita totale della autosufficienza e della permanenza della persona nel proprio
domicilio. In questa fase le Cure Domiciliari Integrate rappresentano il fulcro degli interventi di
cura e assistenza al domicilio della persona e della famiglia, attraverso l’integrazione delle
competenze presenti nei servizi territoriali ed ospedalieri, in particolare dell’Unità Operativa di
Rianimazione;
Le linee di indirizzo precisano le modalità di presa in carico domiciliare, quando i livelli di autonomia
si riducono ulteriormente e la persona deve poter essere curata e assistita nel proprio domicilio
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DELIBERAZIONE N. 10/43
DEL 11.2.2009
senza soluzione di continuità e con la stessa efficacia e efficienza del regime di ricovero. Nella fase
avanzata della malattia il domicilio può non essere ritenuto il luogo più appropriato per la cura e
l’assistenza della persona e della famiglia. Il PUA tramite la UVT valuta l’opportunità in accordo con
la famiglia di procedere ad un programma di assistenza territoriale in Residenza Sanitaria
Assistenziale (RSA), secondo le modalità e i percorsi previsti dalla normativa vigente. La
residenzialità può essere temporanea o definitiva a seconda di quanto prevede il Progetto
personalizzato formulato dalla UVT del PUA in accordo con la famiglia.
Il secondo allegato alla presente deliberazione formula quattro protocolli di cura e assistenza per le
persone con SLA e/o in ventilazione assistita con disabilità motoria, per le persone con insufficienza
respiratoria in ventilazione non invasiva, per le persone con insufficienza respiratoria in ventilazione
invasiva, e per le persone con disfagia e disartria (nutrizione enterale).
L’Assessore riferisce che, con decreto del 19 marzo 2008 n. 3343/1, ha istituito la Commissione
Regionale SLA composta da operatori sanitari e sociali, da rappresentanti dell’associazione di
mutuo aiuto operante nel settore. La Commissione ha assicurato il necessario supporto alla
Regione nella definizione delle presenti linee di indirizzo e dei protocolli per la presa in carico degli
assistiti, nella realizzazione di un registro regionale della patologia, nella definizione delle procedure
e dei criteri per la fornitura di sistemi di comunicazione e di presidi appropriati alla gravità dei
disturbi di fonazione e motilità degli assistiti, nella definizione di indirizzi applicativi delle norme
vigenti in tema di riconoscimento dello stato di invalidità.
La Giunta regionale, udita la relazione dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale
e visto il parere di legittimità reso dal Direttore Generale delle Politiche Sociali e dal Direttore
generale della Sanità
DELIBERA
di approvare le “Linee di indirizzo in materia di cura e assistenza alle persone con Sclerosi Laterale
Amiotrofica e/o in ventilazione assistita” e i “Protocolli di cura e assistenza per le persone con SLA
e/o in ventilazione assistita” riportati negli allegati alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale.
Il Direttore Generale
Fulvio Dettori
Il Vicepresidente
Carlo Mannoni
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Allegato n. 1 alla Deliberazione N.10/43 del 11.2.2009
Linee di indirizzo in materia di cura e assistenza alle persone
con Sclerosi Laterale Amiotrofica e/o in ventilazione assistita
Indice
1. Premessa
2. La Sclerosi Laterale Amniotrofica: scelte strategiche
3. Percorsi clinici diagnostico-terapeutici e assistenziali
4. Evoluzione della malattia e presa in carico domiciliare
5. Assistenza residenziale in fase avanzata (RSA)
6. Integrazione e continuità della cura e assistenza
7. Il ruolo del volontariato
8. Aspetti socio economici
9. La rete dei Centri Ospedalieri
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ALLEGATO 1 ALLA
DELIBERAZIONE N. 10/43
DEL 11.2.2009
1. Premessa
La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è la forma più nota e diffusa della Malattia del motoneurone.
E’ una patologia degenerativa progressiva del sistema nervoso che più frequentemente esordisce
in persone con età avanzata (media 63 anni); non presenta differenze significative di genere e ha
una durata media dall’esordio di circa 2,5-3 anni, seppure si registrano casi con sopravvivenze
superiori a 12 anni dall’esordio. Il ritardo diagnostico è in media di 12 mesi rispetto all’esordio
clinico.
Il tasso annuale di incidenza è compreso tra 1,5 e 2,5 casi per 100 mila abitanti nelle popolazioni
europee ed americane. La prevalenza stimata nelle stesse popolazioni è di circa 6 casi per 100
mila abitanti, maggiore nel genere maschile (rapporto M/F 1,6:1) e con un andamento in crescita
nell’ultimo decennio.
Allo stato attuale non esistono in Sardegna studi che permettono di quantificare il reale carico della
patologia, sebbene stime approssimative basate sull’analisi dei ricoveri suggeriscono una diffusione
della malattia significativamente maggiore rispetto alla media nazionale ed europea. In attesa
dell’istituzione del Registro regionale di patologia, i dati ricavati dalla banca dati regionale dei
ricoveri ospedalieri indicano una prevalenza regionale complessiva stimata in circa 8 casi per 100
mila abitanti, con valori superiori per alcune aree subregionali.
Il Decreto Assessoriale del 19 marzo 2008 n. 3343/1 ha istituito la Commissione Regionale SLA
con il compito di supportare la Regione nella definizione di protocolli per la presa in carico degli
assistiti, nella realizzazione di un registro regionale della patologia, nella definizione delle procedure
e criteri per la fornitura di sistemi di comunicazione e di presidi appropriati alla gravità dei disturbi di
fonazione e motilità degli assistiti, alla definizione di indirizzi applicativi delle norme vigenti in tema
di riconoscimento dello stato di invalidità.
2. La Sclerosi Laterale Amiotrofica: scelte strategiche
L’esigenza di formulare linee di indirizzo sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) e sulla assistenza
e cura alle persone in ventilazione assistita si inquadra in un contesto generale di definizione degli
interventi sanitari, sociali e, in particolare, sociosanitari integrati necessari per rispondere ai bisogni
complessi delle persone affette da tale patologia e delle loro famiglie.
Obiettivo prioritario è definire i percorsi di cura e assistenza nei diversi livelli di assistenza territoriale
e ospedaliera in un’ottica di appropriatezza, con particolare riguardo alla presa in carico globale e
continua dei bisogni della persona e della sua famiglia in tutte le fasi evolutive della malattia.
Ciò comporta la necessità di individuare e proporre configurazioni organizzative, meccanismi di
coordinamento delle attività, dei percorsi e dei processi di erogazione delle prestazioni di cura e di
assistenza globali.
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ALLEGATO 1 ALLA
DELIBERAZIONE N. 10/43
DEL 11.2.2009
Soprattutto i livelli di integrazione degli interventi necessitano di essere realizzati ponendo al centro
la persona e la sua famiglia con i bisogni complessi cui vanno incontro, considerando la
particolarità evolutiva della patologia verso la progressiva e totale perdita della sufficienza e la
necessità di supporto e sostegno delle funzioni vitali fino alla ventilazione assistita.
Il Distretto Sociosanitario mediante il Punto Unico d’Accesso (PUA) rappresenta il livello di ambito
territoriale individuato per la presa in carico globale e continua della persona con SLA e/o in
ventilazione assistita
e della famiglia e provvede al governo dei processi di integrazione dei
percorsi di cura e assistenza nelle varie fasi della malattia. Da questo punto di vista, il Piano Locale
Unitario dei Servizi (PLUS), strumento individuato per ottimizzare le risorse e facilitare il riordino dei
“servizi alla persona” per ogni ambito distrettuale, individua i diversi soggetti che concorrono a
costruire la rete dei servizi alla persona con
SLA e/o in ventilazione assistita nel Distretto
Sociosanitario, (ASL, Comuni, Provincia, Soggetti sociali e solidali etc.) e che, insieme,
determinano
obiettivi e priorità, programmano e predispongono gli interventi sociali, sanitari e
sociosanitari, con il coinvolgimento delle famiglie.
Ulteriore e non secondario elemento dell’integrazione è rappresentato dalla integrazione della rete
ospedaliera dei Centri per la SLA e delle U.O. di rianimazione con la rete territoriale sociosanitaria
rappresentata dalle Unità Operative Distrettuali, dai soggetti e dalle strutture erogatrici di prestazioni
sanitarie e sociosanitarie e dalle forze sociali, dei soggetti solidali e del volontariato.
Tali obiettivi vengono perseguiti sulla base delle seguenti scelte strategiche:
a. il territorio rappresenta il luogo di cura e assistenza primario delle persone con Sclerosi
Laterale Amiotrofica e /o in ventilazione assistita;
b. la rete ospedaliera per la diagnosi e cura si integra, in tutte le fasi evolutive della malattia,
con la rete territoriale di cura e assistenza;
c.
l’integrazione sociosanitaria e la continuità delle cure sono elementi basilari degli interventi
di cura e assistenza in ogni fase della malattia;
d. la pianificazione degli interventi deve essere effettuata in ogni ambito territoriale attraverso
i PLUS;
e. la personalizzazione degli interventi e la garanzia della inclusione sociale deve essere alla
base della presa in carico continua della persona affetta da SLA e /o in ventilazione
assistita e delle loro famiglie.
Il progetto personalizzato, predisposto congiuntamente dal Comune di residenza e dall’Azienda
sanitaria locale di riferimento, assicura, come previsto dalla delibera n. 42/11 del 4.10.2006 (Linee
di indirizzo per l’attuazione del programma sperimentale “Ritornare a casa”), un adeguato supporto
alla persona e alla famiglia, ne promuove il miglioramento della qualità della vita, lo svolgimento
delle attività quotidiane e della vita di relazione.
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ALLEGATO 1 ALLA
DELIBERAZIONE N. 10/43
DEL 11.2.2009
3. Percorsi clinici diagnostico-terapeutici e assistenziali
3.1. Dall’esordio della malattia alla progressiva limitazione dell’autosufficienza
Rappresenta la fase in cui si presentano i primi sintomi della malattia e dunque occorre attivare
tempestivamente le procedure per formulare una diagnosi precisa di Sclerosi Laterale Amiotrofica.
In questa fase i soggetti coinvolti sono principalmente: il Medico di Medicina Generale della persona
interessata, l’Unità Operativa Ospedaliera di Neurologia di riferimento della rete regionale per la
SLA e il Punto Unico d’Accesso del Distretto di residenza della persona.
3.1.1.Ruoli e funzioni
Il Medico di Medicina Generale (MMG)
Rappresenta il professionista fondamentale di riferimento per la persona che presenta i primi
sintomi della malattia e della sua famiglia in quanto è il loro medico di fiducia a cui presumibilmente
si rivolgono in prima istanza.
Unità Operativa Ospedaliera di Neurologia (U.O. di Neurologia)
Rappresenta, nell’ambito della rete ospedaliera per la SLA, il riferimento primario per il Medico di
Medicina Generale e, insieme, per la persona e la sua famiglia. Alla U.O. di Neurologia, dislocata
presso il Centro assistenziale SLA (CA) di competenza territoriale o presso il Centro regionale di
riferimento per patologia (CRP), compete la esecuzione del Percorso Diagnostico- Terapeutico e
Assistenziale (PDTA) comprensivo delle valutazioni elettromiofisiologiche, delle valutazioni di radioimaging, il monitoraggio clinico della menomazione strutturale/funzionale.
L’U.O. Ospedaliera è dunque il punto di riferimento, in questa fase per:
a. formulare diagnosi;
b. informare sulla diagnosi e sul decorso della malattia la persona e la sua famiglia e il loro
MMG;
c.
mantenere la continuità di cura anche dopo la dimissione attraverso lo scambio di
informazioni e la integrazione con gli altri soggetti dell’assistenza distrettuale: MMG e PUA
Il Punto Unico d’Accesso ( PUA) del Distretto Sociosanitario di residenza della persona.
Rappresenta il punto di riferimento sia per la persona che per il MMG e l’U.O. di Neurologia per tutti
i processi di integrazione distrettuale che si rendono necessari: individua e indirizza i bisogni e le
risposte previa Valutazione Multidimensionale da parte della UVT, effettua la presa in carico della
persona e della famiglia nella rete dei servizi territoriali sanitari e sociosanitari.
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ALLEGATO 1 ALLA
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DEL 11.2.2009
I Servizi Sociali Comunali, nell’ambito dell’UVT, assicurano il necessario supporto per favorire la
permanenza o il rientro in famiglia della persona, interventi di assistenza domiciliare volti a
sostenere le attività di vita quotidiana, le relazioni di vità, il benessere complessivo della famiglia.
Altri Servizi e Soggetti coinvolti
In questa fase della malattia possono essere coinvolti altri soggetti e servizi della rete territoriale
distrettuale sanitaria e sociosanitaria in relazione alla evoluzione della malattia e ai bisogni che
progressivamente si vanno a definire e presentare.
Già a partire da questa fase il Punto Unico d’Accesso del Distretto Sociosanitario rappresenta il
punto di riferimento sia per la persona e la sua famiglia che per il Medico di Medicina Generale in
quanto funge da catalizzatore delle diverse domande che possono essere formulate nei vari
momenti evolutivi della malattia e inoltre da snodo di tutti gli interventi che si rendono necessari. Già
in questa fase é opportuna l'individuazione di una figura psicologica di riferimento per il paziente e
la sua famiglia, con la funzione di accompagnamento del percorso assistenziale. In quest’ottica il
PUA svolge soprattutto un ruolo di integrazione di tutti gli interventi necessari e che richiedono una
regia unitaria per la presa in carico globale e continua dei bisogni complessi della persona e della
famiglia.
Il PUA, volta per volta, attiva e coordina gli interventi dei soggetti e delle unità operative della rete
territoriale presenti nel Distretto e delle Unità Operative Ospedaliere:
a. Unità Operative di
Riabilitazione per lo staging funzionale (BFG), la Valutazione
Multidimensionale, la Terapia kinesiologica e occupazionale, la prescrizione e gestione di
ausili e la valutazione adattativa personale e socio ambientale, i percorsi di autonomia e
di accessibilità domestica;
b. Unità Operative di Anestesiologia e Unità Operative di Pneumologia per ulteriori percorsi
diagnostici e di monitoraggio clinico delle funzioni respiratorie e di valutazione del sonno;
c. Unità Operativa di Cure Primarie del Distretto per l’erogazione della Assistenza protesica e
integrativa;
d. Unità Operative di Cure Domiciliari per interventi di cura domiciliare comprensivi di
assistenza specialistica , infermieristica e riabilitativa domiciliare;
e. Unità Operativa distrettuale o aziendale per gli interventi di supporto psicologico al paziente
e alla famiglia;
3.2. Stadio della perdita dell’autosufficienza e delle cure di supporto
Rappresenta la fase di perdita totale della autosufficienza e della permanenza della persona nel
proprio domicilio. In questa fase le Cure Domiciliari Integrate rappresentano il fulcro degli interventi
di cura e assistenza al proprio domicilio della persona e della famiglia.
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ALLEGATO 1 ALLA
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DEL 11.2.2009
Anche in questa fase i punti di riferimento principali sono il MMG e il PUA del Distretto
Sociosanitario di competenza, che operano in stretta collaborazione con i medici specialisti delle
UU.OO. di riferimento (rianimazione, pneumologia, neurologia). Il MMG mantiene la responsabilità
clinica del percorso assistenziale e il PUA rappresenta il luogo della presa in carico globale della
persona nella rete dei servizi territoriali con compiti di integrazione degli interventi.
Attualmente, non è raro rilevare come molti pazienti vanno incontro senza la necessaria
preparazione a condizioni di insufficienza respiratoria che richiedono spesso il ricovero urgente in
U.O. di rianimazione. Diventa essenziale sostenere i necessari percorsi assistenziali che
favoriscano la consapevolezza da parte del malato e della famiglia del decorso clinico della
patologia, che siano in grado di prevenire il ricorso ad interventi di drammatica urgenza, attraverso
la periodica valutazione dell’assistito da parte degli specialisti.
In particolare nella fase dell’incipiente insufficienza respiratoria, le figure di riferimento specialistico
(pneumologo e rianimatore) sono chiamate a:
−
valutare il programma di interventi più appropriato,
−
presentare e proporre al malato e alla famiglia gli interventi ritenuti più idonei per affrontare
le disfunzioni attese,
−
ricevere il consenso da parte del malato sul programma assistenziale e, in caso di
accettazione, programmare il ricovero durante il quale si eseguiranno gli interventi
preliminari richiesti per assicurare il transito alla ventilazione assistita,
−
avviare, monitorare, ottimizzare e personalizzare il programma di ventilazione assistita,
−
mantenere una stretta collaborazione operativa con l’U.O. delle cure domiciliari integrate.
Già nella fase di ospedalizzazione deve essere avviata la formazione dei “care giver” all’esecuzione
del nursing quotidiano, all’uso dei presidi di ventilazione manuale, alla gestione di eventuali criticità
che possono presentarsi nel corso del proseguo dell’assistenza a domicilio. Particolare attenzione
deve essere posta alla gestione in sicurezza delle cannule tracheali da utilizzare a domicilio.
Sia i percorsi del PUA che quelli delle Cure Domiciliari Integrate sono regolamentati nei loro
processi e percorsi di cura e assistenza e prevedono tempi, tipologia e modalità di presa in carico
dei bisogni complessi della persona e della famiglia.
Per la loro applicazione puntuale si rimanda ai seguenti riferimenti normativi:
a. DGR 7/5 del 21.02.2006: “Istituzione del punto unico d’accesso ai servizi alla persona e
delle Unità di Valutazione Territoriali”;
b. DGR 44/11 del 31.10.2007 “Fondo per la non autosufficienza: potenziamento dei Punti
Unici di accesso e delle Unità di Valutazione teritoriale
c. Allegato alla DGR 51/49 del 20.12.2007 “Direttive per la qualificazione delle Cure
Domiciliari Integrate”.
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L’Unità Operativa di Terapia Intensiva e/o di Rianimazione rappresenta il punto di riferimento per gli
interventi di supporto specialistico alle Cure Domiciliari Integrate di 3° livello per quanto riguarda la
gestione della ventilazione assistita e della nutrizione artificiale; gli accessi degli operatori specialisti
(medici e infermieri professionali) programmati nell’ambito del PAI, assumono la massima valenza
assistenziale nella prevenzione e gestione delle problematiche più urgenti di tipo respiratorio ed
internistico.
Altri soggetti coinvolti
Soprattutto in questa fase della malattia devono essere coinvolti altri soggetti e servizi della rete
territoriale sanitaria e sociosanitaria in relazione alla particolarità di questa fase evolutiva della
malattia e dei bisogni che progressivamente si vanno a intensificare e caratterizzare.
Il Punto Unico d’Accesso del Distretto rappresenta il punto di riferimento costante per la persona,
la sua famiglia e per il Medico di Medicina Generale in quanto occorre una forte azione di
decodifica delle diverse domande che vengono formulate nei progressivi e peculiari momenti
evolutivi della malattia. Compete agli operatori del PUA e in particolare alle Unità di Valutazione
Territoriali ivi presenti svolgere lo specifico ruolo di integrazione di tutti gli interventi necessari per
la presa in carico globale e continua de bisogni della persona e soprattutto della famiglia.
I soggetti coinvolti possono essere:
a. L’ Unità Operativa di Neurologia: rappresenta per la persona, la famiglia e il MMG, nel
percorso evolutivo personale della malattia, il punto di riferimento continuo per il
monitoraggio della malattia sotto il profilo clinico diagnostico-terapeutico;
b. L’ Unità Operativa Semintensiva di Pneumologia: svolge il ruolo di monitoraggio della
funzionalità respiratoria della persona in tutte le fasi della malattia;
c. L’Unità Operativa di Riabilitazione: è’ il punto di riferimento per la prosecuzione anche a
domicilio del progetto riabilitativo personalizzato;
d. L’Unità Operativa di Gastroenterologia: insieme con l’U.O. di Terapia Intensiva e/o di
Rianimazione di riferimento è il punto di riferimento per la gestione di problematiche
correlate alla Nutrizione Artificiale Domiciliare e la gestione di una eventuale PEG;
e. Il Servizio di 118: svolge il ruolo di emergenza territoriale per ogni intervento che rende
necessario su segnalazione della famiglia, del MMG e del Medico di Continuità
Assistenziale;
f. L’Unità Operativa distrettuale o aziendale con la funzione di supportare la famiglia nel
percorso assistenziale e di mantenere in equilibrio le dinamiche psicologico-relazionali
connesse alle varie fasi della malattia;
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g. L’Assistenza Domiciliare dei Servizi Sociali comunali: erogano interventi tutelari e
assistenziali in integrazione agli interventi curativi domiciliari nell’ambito dei percorsi delle
Cure Domiciliari Integrate;
h. RSA: può svolgere una funzione di sollievo per la famiglia e/o di residenzialità definitiva
quanto non è possibile la domiciliarizzazione;
i. Hospice: può rappresentare un valido supporto agli interventi domiciliari nella fase
terminale.
4. Evoluzione della malattia e presa in carico domiciliare
La persona, fino a quando le condizioni di mobilità lo consentono, può recarsi
ai Centri di
Riferimento ospedalieri per il monitoraggio dell’andamento clinico. E’ fondamentale che l’ospedale
“mantenga vivo” il rapporto informativo con la persona e la famiglia affinché possano quindi
recepire le proprie “direttive anticipate” in funzione del decorso evolutivo della malattia.
Man mano che i livelli di autonomia si riducono, il PUA del Distretto attiva i vari soggetti e servizi
della rete territoriale che si rendono necessari (assistenza farmaceutica, assistenza protesica,
fisioterapica, servizi sociali, etc.).
Quando i livelli di autonomia si riducono, la persona deve poter essere curata e assistita nel
proprio domicilio senza soluzione di continuità e con la stessa efficacia e efficienza del regime di
ricovero. Le cure domiciliari sono complesse e devono essere coordinate secondo le procedure e le
modalità le modalità previste dalle Cure Domiciliari Integrate di 3° livello in coerenza con quanto
previste nella normativa regionale di riferimento in vigore (Allegato alla DGR 51/49 del 20.12.2007
“Direttive per la qualificazione delle Cure Domiciliari Integrate”).
L’integrazione si realizza con l’intervento operativo svolto dall’Unità Operativa distrettuale delle Cure
Domiciliari Integrate che formula un Piano Attuativo degli Interventi, nel quale sono programmate le
prestazioni necessarie allo svolgimento del progetto personalizzato elaborato dall’UVT, sono
individuati i referenti d’aiuto spontaneo e professionale, sono attivate e gestite le risorse
assistenziali sociali e sanitarie e il rapporto con la famiglia e/o le altre parti coinvolte dell’intervento.
Il Piano Attuativo degli interventi (PAI) delle Cure Domiciliari Integrate, utilizzando la metodologia
della Valutazione Multidimensionale, deve essere sempre formulato in maniera specifica e
contenere necessariamente i percorsi e
le azioni di cura e di assistenza personalizzate. Alla
definizione del PAI concorrono tutti i soggetti coinvolti nella cura della persona a domicilio insieme
con il MMG. Soprattutto in fase di dimissione ospedaliera il PAI deve essere preventivamente
concordato tra i responsabili dell’Unità Operativa Ospedaliera, il responsabile dell’Unità Operativa
delle Cure Domiciliari, il Medico di Medicina Generale e la famiglia.
Il PAI deve prevedere un programma di assistenza nelle 24 ore; alla realizzazione del piano
concorrono tutti i soggetti della rete sociosanitaria, ASL, Comune, Privato sociale, Volontariato,
ognuno dei quali con ruoli e funzioni definite, modalità di compartecipazione integrata. Deve inoltre
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prevedere le figure professionali coinvolte, le loro diverse modalità di impegno e responsabilità al
fine di garantire la continuità nella cura e assistenza nelle 24 ore.
Al fine di garantire la continuità della cura e assistenza nelle 24 ore il PAI può prevedere percorsi
personalizzati in accordo con i diversi soggetti coinvolti e con la famiglia e modalità di gestione delle
risorse programmate nei PLUS di ciascun ambito territoriale, flessibili e coerenti con la normativa
vigente.
Previa formazione specifica potranno contribuire alla assistenza nelle 24 ore, oltre alle figure
professionali sanitarie e sociosanitarie, anche personale dei servizi socio assistenziali (assistenti
geriatrici e assistenti familiari), personale del volontariato e familiari.
Considerate le rilevanti limitazioni delle capacità relazionali autonome della persona con SLA e/o in
ventilazione assistita, dovrà essere garantita la massima flessibilità nella scelta degli operatori di
assistenza continua per favorire una scelta autonoma da parte della famiglia e della persona con
SLA degli operatori, nel rispetto, comunque, dell’equilibrio tra il diritti dell’assistito e la tutela dei
diritti dei lavoratori, nonché della prerogativa dell’Azienda Sanitaria/Amministrazione Comunale di
fornire i massimi standard assistenziali secondo i principi e le norme giuridico-contrattuali vigenti.
Massima flessibilità dovrà inoltre essere garantita nella rimodulazione del PAI in relazione
all’evolversi della patologia e della situazione clinica e familiare della persona con SLA e/o in
ventilazione assistita.
Nella individuazione delle modalità di compartecipazione ai costi da parte dei Comuni, il PLUS può
prevedere deroghe particolari al vincolo del limite del reddito, sulla base di specifiche valutazioni
dei bisogni socio-sanitari dell’assistito e della famiglia.
5. Assistenza residenziale in fase avanzata (RSA)
Nella fase avanzata della malattia, qualora il domicilio non fosse ritenuto il luogo più appropriato per
la cura e l’assistenza della persona e della famiglia, il PUA tramite la UVT valuta l’opportunità in
accordo con la famiglia di procedere ad un programma di assistenza territoriale in Residenza
Sanitaria Assistenziale (RSA), secondo le modalità e i percorsi previsti dalla normativa vigente.
La residenzialità può essere temporanea o definitiva a seconda di quanto prevede il Progetto
personalizzato formulato dalla UVT del PUA.
Le RSA che intendono organizzare l’ospitalità per persone con SLA devono provvedere a:
a. adattare alcuni posti letto con le infrastrutture e la logistica funzionali alla gestione della
ospitalità per le persone con SLA;
b. dotarsi delle figure specialistiche necessarie alla gestione della malattia specifica:
Neurologo, Nutrizionista, Pneumologo, Fisiatra, Psicologo, Rianimatore;
c.
formulare un Piano formativo specifico per il personale di cura e assistenza;
d. adeguare il numero di operatori (infermieri, OSS, ASA) per assicurare una assistenza sulle
24 ore e sufficiente alla gestione completa della persona con SLA in relazione ai livelli di
non-autosufficienza e alla eventuale dipendenza da apparecchiature;
e. garantire la perfetta funzionalità della strumentazione nelle 24 ore;
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f.
formulare un PAI di residenzialità personalizzato con particolare attenzione alla vita di
relazione e di socializzazione della persona, perfettamente cosciente e lucida, consapevole
della propria malattia e alla relazione con la propria famiglia;
g. assicurare una adeguata formazione specifica di tutto il personale.
La tariffa giornaliera onnicomprensiva a totale carico del SSR da corrispondere alla RSA per
l’assistenza nelle 24 ore di malati SLA in ventilazione meccanica è stabilita in euro 190,00.
6. Integrazione e continuità della cura e assistenza
Per le persone affette da SLA, nelle varie fasi evolutive della malattia è necessario attivare
molteplici risorse sanitarie, socio assistenziali e sociosanitarie. La persona e la sua famiglia si
trovano impreparati di fronte a una malattia che evolve rapidamente causando gravi disabilità e
necessità di cura e di assistenza incalzanti.
È quindi necessario prevedere un interlocutore istituzionale che, basandosi sulla conoscenza sia
delle problematiche specifiche della persona e della famiglia sia della rete dei servizi, possa
attivare le risorse sociali, sanitarie e assistenziali necessarie e abbia la responsabilità di garantire il
coordinamento e l’integrazione dei diversi interventi evitando la frammentazione attraverso il
monitoraggio del Piano di Assistenziale Individuale personalizzato.
Tale figura è il Responsabile del Percorso Assistenziale (RPA), che viene individuato nell’ambito
della UVT.
Il RPA presiede alla corretta attuazione del percorso assistenziale, sotto il profilo logistico,
organizzativo e gestionale, ricercando e promovendo la massima integrazione tra le figure di
riferimento del programma. Nel caso di malati in ventilazione assistita il RPA opera in stretta
collaborazione con il medico specialista della U.O. di rianimazione di riferimento.
La funzione del Responsabile del Percorso Assistenziale deve essere conosciuta e riconosciuta dai
nodi della rete affinché possano essere attivate in maniera coordinata ed efficiente tutte le risorse
necessarie alla persona.
La figura di riferimento dei Servizi sociali comunali per l’integrazione con il Responsabile del
Percorso Assistenziale (RPA) è quella dell’Assistente sociale del Comune di residenza: RPA e
Assistente sociale concordano modalità di integrazione per la pianificazione degli interventi socio
assistenziali nella misura dei bisogni della persona e della famiglia.
Il Referente familiare è individuato nella persona che si prende cura per più tempo del malato con
SLA e/o in ventilazione assistita e rappresenta il riferimento del RPA per la presa in carico
congiunta e continua dell’assistito. Sia il Referente familiare che il Responsabile del Percorso
Assistenziale devono essere individuati precocemente fin dalla prima attivazione della presa in
carico da parte della UVT del PUA.
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7. Ruolo del volontariato
Il volontariato e le associazioni hanno un ruolo fondamentale per le persone con SLA e le loro
famiglie, che si deve esplicare in una stretta collaborazione con i medici e le altre figure
professionali coinvolte nella cura e assistenza delle persone e della famiglia.
Le associazioni di volontariato svolgono fondamentalmente le seguenti funzioni sono:
a. favorire i contatti fra le persone con SLA, i loro familiari e le istituzioni, i soci, i medici e i
volontari impegnati nell'assistenza;
b. contribuire al sostegno della famiglia nell’assistenza;
c.
svolgere opera di informazione sulla malattia, la ricerca, i possibili interventi terapeutici e
ogni aspetto dell’assistenza e dei diritti dei pazienti e delle loro famiglie;
d. promuovere ogni attività utile per migliorare le condizioni delle persone con SLA sotto i
profili sanitario, sociale, culturale ed economico;
e. raccogliere fondi per la cura , l’assistenza e la ricerca;svolgere opera di sensibilizzazione
dell'opinione pubblica.
8. Aspetti socio economici
Il sistema nazionale e regionale di tutela della disabilità prevede per le persone con SLA
l’opportunità di accedere a facilitazioni e riconoscimenti di carattere amministrativo, giuridico ed
economico. Esse includono: l’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, il
riconoscimento di invalidità civile, il riconoscimento di assegno di accompagnamento, il
riconoscimento dell’inabilità lavorativa per le persone ancora in attività, l’abbattimento delle barriere
architettoniche del domicilio. Le problematiche socio assistenziali che le persone con SLA e le loro
famiglie devono affrontare per ottenere detti riconoscimenti sono particolarmente complesse.
a) Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ticket). Questo aspetto è stato in parte
risolto dal D.M. 18.5.2001 n. 279. Al fine di rendere più agevole la certificazione del diritto di
esenzione per le persone e le loro famiglie, questa competenza è affidata all’Unità Operativa di
Neurologia di riferimento che prende in carico la persona nel PDA individuale.
b) Fornitura di farmaci ospedalieri. La Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/15 del 6 maggio
2008 di Ridefinizione della rete regionale per le Malattie rare e le successive direttive applicative,
hanno regolamentato le modalità e le procedure di erogazione delle prestazioni sanitarie, di
assistenza farmaceutica e di rilascio degli attestati di esenzione ai cittadini affetti da malattie
rare, con riferimento alle competenze e agli adempimenti dei Centri di Riferimento per Patologia
e dei Centri Assistenziali, così come previsto dal D.M. n. 279/2001.
c) Riconoscimento dell’invalidità civile e benefici correlati e riconoscimento Legge 104/92. Le ASL
adottano i necessari provvedimenti al fine di favorire e facilitare l’accesso tempestivo dei malati
SLA agli accertamenti medico-legali richiesti, e allineare i benefici previsti con i bisogni
assistenziali della persona. Considerando le caratteristiche della patologia ad andamento
progressivo ed irreversibile, è opportuno limitare al minimo i momenti accertativi collegiali per la
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diagnosi probabile/definita (D.M. 2/8/2007 pubblicato sulla G.U. n. 225 del 27/9/2007). In
particolare il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 2/8/2007 individua le patologie
rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante. Per
l’applicazione del decreto sono state predisposte specifiche note assessoriali (prot. n. 1908 del
18.2.2008) e del servizio competente dell’assessorato (prot. n. 13432 del 20.12.2007). La
delibera n. 48/11 del 9.9.2008 ha ulteriormente semplificato gli adempimenti amministrativi
relativi al riconoscimento dell’invalidtà civile nonché quelle per l’accertamento della disabilità.
d) Assegno di accompagnamento. Le ASL adottano opportuni provvedimenti al fine di ridurre al
minimo i tempi per l’accertamento del diritto all’erogazione dell’assegno di accompagnamento,
tenendo in particolare considerazione la gravità e la rapidità dell’evoluzione clinica di alcune
SLA.
e) Il superamento delle barriere architettoniche nel domicilio garantisce una migliore qualità di vita.
A tal fine la UVT del PUA provvede con personale specializzato a verificare l’accessibilità
domestica della persona con SLA. Il PAI dovrà contenere il progetto di superamento delle
barriere
architettoniche
in
relazione
alle
peculiarità
del
domicilio
anche
attraverso
l’individuazione degli ausili adattativi personalizzati occorrenti.
f) Per l’organizzazione delle attività sociali di supporto alle attività sanitarie il programma “Ritornare
a casa” costituisce il riferimento prioritario. Con deliberazione n. 53/8 del 9.10.2008 è stato
riconosciuto alla famiglia dell’assistito, nelle situazioni particolarmente gravi che necessitano di
un significativo carico assistenziale, quali le patologie degenerative non reversibili in ventilazione
assistita o i casi di coma, un finanziamento aggiuntivo al programma “Ritornare a casa” fino ad
euro 4.000 annui, per la copertura delle spese, anche indirettamente correlate alla malattia, quali
il pagamento delle utenze, l’adeguamento dei locali, l’alimentazione differenziata;
9. La rete dei Centri Ospedalieri
La Regione Sardegna con DGR 25/15 del 6 maggio 2008 ha ridefinito la rete regionale per la
prevenzione, sorveglianza, diagnosi e cura delle malattie rare. Con il provvedimento sono
individuati i presidi sanitari ospedalieri di riferimento per la gestione della malattia rara Sclerosi
Laterale Amiotrofica attraverso una modalità di gestione in rete di diversi gradi di competenze in
relazione anche alla distribuzione territoriale delle stesse in ambito regionale.
In base alle specifiche competenze sono stati individuati:
a. Il Centro di Riferimento Regionale per Patologia (CRP)
b. Centri di Assistenza (CA)
c.
Centri Correlati (CC)
9.1. Definizione di Centro di riferimento Regionale SLA
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I Centri di Riferimento per la diagnosi e il trattamento della SLA (CRP e CA) svolgono le funzioni
previste dalla DGR sopra citata; in particolare devono essere in grado di fornire una corretta
diagnosi e di offrire alla persona e alla sua famiglia continuità di cura e di assistenza in tutte le fasi
della malattia.
I Centri di riferimento SLA deve poter attivare o garantire le seguenti prestazioni:
a. diagnosi e inquadramento clinico (neurofisiologia, neuroradiologia, ecc);
b. certificazione di malattia rara;
c.
raccolta dati epidemiologici;
d. informazione personalizzata, supporto psicologico ed “educazione terapeutica”;
e. formazione dei familiari e di chi assiste il paziente;
f.
monitoraggio neurologico, con applicazione di scale di progressione (ALS-FRS-R);
g. prescrizione ed erogazione di terapia farmacologica specifica e sintomatica;
h. impostazione di un progetto per un programma di interventi riabilitativi;
i.
monitoraggio e intervento nutrizionale;
j.
monitoraggio della funzione respiratoria e ventilazione non invasiva;
k.
impostazione di assistenza di fine vita e ventilazione invasiva.
9.2. Modello organizzativo del Centro di Riferimento Regionale SLA (CRP)
l Centro di Riferimento Regionale per la SLA svolge funzioni di:
a. presa in carico della persona;
b. certificazione di malattia rara e rilascio di certificati di esenzione;
c.
alimentazione del registro regionale di patologia ;
d. definizione e promozione di protocolli clinici e diagnostici condivisi;
e. prevenzione e sorveglianza;
f.
promozione dell'informazione al cittadino;
g. attività di supporto e formazione degli operatori sanitari;
h. collaborazione con le Associazioni di pazienti e di volontariato.
Il CRP per la SLA deve
offrire competenze multiprofessionali e multidisciplinare
con un
coordinamento affidato allo specialista neurologo. La persona, i familiari e il MMG devono poter
trovare nella struttura neurologica che ha formulato la diagnosi un riferimento adeguato in tutte le
fasi della malattia.
Il modello proposto è quello di una Equipe interprofessionale e interdisciplinare dedicata che
organizza il proprio lavoro in team-work nella quale diversi specialisti di diverse professionalità e
discipline agiscono in modo integrata per offrire percorsi di cura personalizzati.
Fanno parte del Centro di riferimento SLA diverse figure professionali: neurologo, pneumologo,
nutrizionista,
gastroenterologo/chirurgo,
radiologo
interventista,
otorinolaringoiatra/foniatra,
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DELIBERAZIONE N. 10/43
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anestesista/rianimatore, neuropsicologo, psicologo, psichiatra, fisiatra, logoterapista, terapista della
riabilitazione, terapista occupazionale, personale infermieristico dedicato, coordinatore di trial clinici.
Il CRP per la SLA deve garantire l’attivazione delle seguenti attività di cura e assistenza:
a. neurologica presso il Centro con attività in Ricovero ordinario, DH e attività ambulatoriale;
b. neurofisiopatologica;
c.
riabilitazione con competenza specifica in riabilitazione neuromuscolare;
d. ORL con specifica competenza ed esperienza in esecuzione di tracheotomia a
permanenza e valutazione della deglutizione;
e. logopedia per la riabilitazione della fonazione e della deglutizione;
f.
nutrizionistica con valutazione nutrizionale e periodica;
g. gastroenterologia o chirurgica per esecuzione della PEG ed eventuali adattamenti;
h. pneumologia intensiva per la gestione di malati critici in area intensiva;
i. psicologica per pazienti, famiglia e operatori coinvolti;
j.
reperibilità telefonica nelle 24 /h.
Il Centro per la SLA deve individuare un Referente del percorso di cura SLA ospedaliero per
interlocuzione con il Responsabile del Percorso Assistenziale distrettuale che opera nella UVT del
Distretto sociosanitario in cui risiede la persona con SLA.
Gli interlocutori del Centro di riferimento sono in primo luogo le persone con SLA ed i familiari che
vi trovano assistenza e cure, i MMG e il PUA del distretto di residenza della persona. Il Centro
integra le proprie attività con l’assistenza sociosanitaria distrettuale e con le Associazioni dei
pazienti, che portatrici di bisogni e richieste specifiche.
9.3 Centri Assistenziali per la SLA (CA)
Oltre al CRP per la SLA, al fine di soddisfare al meglio il fabbisogno assistenziale e tenendo conto
della distribuzione geografica dei Presidi, si è ritenuto di individuare più Centri Assistenziali (CA).
Questi sono Centri di Assistenza per la SLA con riferimento territoriale per la formulazione di una
corretta diagnosi e devono essere in grado di offrire attraverso la propria Unità Operativa di
Neurologia continuità di cura e di assistenza in tutte le fasi della malattia.
I CA per la SLA svolgono funzioni di:
a. presa in carico della persona;
b. certificazione di malattia rara e rilascio di certificati di esenzione;
c.
alimentazione del registro di malattia rara;
d. adozione di protocolli clinici e diagnostici condivisi,
e. promozione dell’informazione ai cittadini;
f.
attività di supporto e formazione degli operatori sanitari del proprio territorio in
collaborazione con il CRP per la SLA;
g. assistenza psicologica alla persona e alla famiglia;
h. collaborazione e integrazione con i PUA distrettuali e i MMG e PLS.
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ALLEGATO 1 ALLA
DELIBERAZIONE N. 10/43
DEL 11.2.2009
Presso ogni CA per la SLA è costituita almeno una Unità Operativa di Neurologia. Questa
rappresenta, nell’ambito della rete ospedaliera per la SLA, il riferimento primario per il Medico di
Medicina Generale e, insieme, per la persona e la sua famiglia. Alla U.O. di Neurologia compete la
esecuzione del Percorso Diagnostico- Terapeutico e Assistenziale (PDTA) comprensivo delle
valutazioni elettromiofisiologiche, delle valutazioni di radio-imaging, il monitoraggio clinico della
menomazione strutturale/funzionale.
L’ U.O. di Neurologia del CA per la SLA è dunque il punto di riferimento nelle fasi iniziali della
malattia per:
a. formulare diagnosi;
b. informare sulla diagnosi e sul decorso della malattia la persona e la sua famiglia e il loro
MMG;
c.
mantenere la continuità di cura anche dopo la dimissione attraverso lo scambio di
informazioni e la integrazione con gli altri soggetti dell’assistenza distrettuale: MMG e
PUA.
Rappresenta il punto di riferimento per il monitoraggio della malattia in quanto nel percorso
evolutivo personale della malattia è continuamente il riferimento clinico diagnostico-terapeutico per
la persona, la famiglia e il MMG
9.4. Centri Correlati per la SLA ( CC)
Svolgono funzioni di:
a. ausilio diagnostico specialistico;
b. diagnosi e follow-up e delle complicanze;
c.
consulenza genetica.
I CC per la SLA non svolgono funzioni di presa in carico della persona e della famiglia, ma
prevalentemente di supporto specialistico agli altri Centri regionali.
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Allegato n. 2 alla Deliberazione N. 10/43 del 11.2.2009
Protocolli di cura e assistenza per le persone con SLA e/o in ventilazione assistita
Indice
1. Premessa
2
2. Protocollo A: persona con disabilità motoria
3
3. Protocollo B: persone con insufficienza respiratoria
4
3.1. Protocollo B1: persona in ventilazione non invasiva
4
3.2. Protocollo B2: persona in ventilazione invasiva
6
3.3. Protocollo C: Persona con disfagia e disartria (nutrizione enterale)
9
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ALLEGATO 2 ALLA
DELIBERAZIONE N. 10/43
DEL 11.2.2009
1. Premessa
Quando i livelli di autonomia della persona con SLA e soprattutto quando una persona si trova in
condizioni di ventilazione meccanica assistita deve poter essere curata e assistita al proprio
domicilio con efficacia e nel rispetto e garanzia della dignità della stessa persona e dell’intera
famiglia.
A tal fine, considerata la complessità degli interventi è necessario individuare sempre nell’ambito
della UVT del PUA il Referente del Percorso Assistenziale (RPA) che rappresenta il punto di
riferimento per il MMG della persona, per la sua famiglia e per tutti gli interlocutori che si presentano
nel percorso di cura e assistenza domiciliare. Il RPA provvederà a garantire la coordinazione e
integrazione di tutti i soggetti attivati con particolare riguardo alla integrazione delle unità operative
ospedaliere coinvolte, le altre unità operative distrettuali per l’erogazione dell’assistenza
farmaceutica, protesica e integrativa, assistenza specialistica e riabilitativa. Il RPA coordinerà anche
l’integrazione con i servizi sociali comunali per la garanzia della continuità delle cure e assistenza
anche con il contributo del privato sociale e del volontariato locale.
La complessità dell'inserimento a domicilio del paziente SLA comporta una autentica rivoluzione
nell'organizzazione del sistema familiare, dal punto di vista degli equilibri interni al sistema. Il
supporto e l'intervento psicologico diviene in questa fase fondamentale per la riuscita della
domiciliazione, per la risoluzione delle conflittualità e delle dinamiche che frequentemente possono
instaurarsi, nonché per gli equilibri della stessa équipe multiprofessionale, coinvolta nell'inserimento
a domicilio. Risulta pertanto necessario, se questo non fosse già avvenuto precedentemente,
individuare una figura psicologica di riferimento per l'accompagnamento e la supervisione dinamicorelazionale della situazione.
La fornitura delle apparecchiature elettromedicali e del materiale di consumo giornaliero deve
essere sempre fornito direttamente a domicilio da parte dei servizi competenti della ASL e
preventivamente assicurato al domicilio all’atto della dimissione ospedaliera. La fornitura deve
essere personalizzata in base ai bisogni specifici presentati e alle necessità emergenti nella
evoluzione della malattia. La fornitura delle apparecchiature elettromedicali per l’assistenza
respiratoria invasiva e nutrizionale deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite dalla U.O. di
rianimazione che ha gestito il programma di transito dell’assistenza alla ventilazione assistita.
La cura e assistenza al proprio domicilio della persona con SLA e/o in ventilazione assistita si
configura come una degenza ospedaliera a totale carico del Servizio Sanitario Regionale e quindi
nulla è dovuto a carico dell’assistito e della famiglia riguardo al materiale sanitario occorrente per la
gestione della malattia e per l’assistenza alla persona .
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ALLEGATO 2 ALLA
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2. Protocollo A: persona con disabilità motoria
Assistenza da garantire:
a. prestazioni mediche specialistiche programmate e/o conseguenti ad un aggravamento della
patologia di base e/o di patologie intercorrenti garantite da specialisti: neurologo, fisiatra,
nutrizionista, gastroenterologo, fisiatra, pneumologo, cardiologo
b. prestazioni riabilitative o di mantenimento delle funzioni motorie attive e passive
(prevenzione delle anchilosi) consistenti in mobilizzazione, rieducazione funzionale motoria
e logopedia, terapia occupazionale
c.
prestazioni sanitarie di nursing infermieristico;
d. fornitura di ausili necessari a supportare le capacità funzionali residue;
e. fornitura di ausili ad alto contenuto tecnologico per garantire continuità nella comunicazione
supportando le capacità funzionali residue (o comunicazione aumentativa-alternativa es:
comunicatore ad alta tecnologia eye tracker o tecnologia simile) sulla base di valutazioni
specifiche di opportunità e di verifiche condotte dall’UVT;
f.
servizio prelievi ematici domiciliari programmati ed in caso di necessità;
g. servizio di trasporto convenzionato/programmato, nell’arco delle 24h, a mezzo ambulanza
tipo “A” gestite dalla C.O. 118, in caso di necessità;
h. educazione e training dei familiari;
i.
supporto psicologico alla persona;
j.
supporto psicologico alla famiglia.
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ALLEGATO 2 ALLA
DELIBERAZIONE N. 10/43
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3. Protocollo B: persone con insufficienza respiratoria
3.1. Protocollo B1: persona in ventilazione non invasiva
Assistenza da garantire
a. apparecchiature elettromedicali per assistenza respiratoria non invasiva;
b. fornitura di tutto il materiale di consumo impiegato;
c.
prestazioni mediche specialistiche programmate e/o conseguenti ad un aggravamento della
patologia di base e/o di patologie intercorrenti garantite da specialisti: neurologo,
rianimatore, fisiatra, nutrizionista, gastroenterologo, fisiatra, pneumologo, cardiologo;
d. prestazioni riabilitative o di mantenimento delle funzioni motorie attive e passive
(prevenzione delle anchilosi) consistenti in mobilizzazione, rieducazione funzionale motoria
e logopedica;
e. prestazioni riabilitative o di mantenimento delle funzioni motorie attive e passive
(prevenzione delle anchilosi) consistenti in mobilizzazione, rieducazione funzionale motoria
e logopedia, terapia occupazionale
f.
prestazioni sanitarie di nursing infermieristico, ,
g. fornitura di ausili necessari a supportare le capacità funzionali residue;
h. fornitura di ausili ad alto contenuto tecnologico per garantire continuità nella comunicazione
supportando le capacità funzionali residue (o comunicazione aumentativa-alternativa es:
Comunicatore ad alta tecnologia eye tracker o tecnologia simile), sulla base di valutazioni
specifiche di opportunità e di verifiche condotte dall’UVT;
i.
servizio prelievi ematici domiciliari programmati ed in caso di necessità;
j.
assistenza tecnica full risk delle apparecchiature fornite al domicilio e globalmente in uso al
paziente;
k.
servizio di trasporto convenzionato/programmato, nell’arco delle 24h, a mezzo ambulanza
tipo “A” gestito dalla C.O. 118;
l.
educazione e training dei familiari che deve essere mantenuta in vista di una parziale
autonomizzazione nella gestione a lungo termine del paziente e della sua famiglia;
m. eventuale impiego di ausili protesici per la vita quotidiana (secondo le indicazioni del Centro
di Riferimento Ospedaliero e dell’UVT);
n. supporto psicologico alla persona
o. supporto psicologico alla famiglia.
Forniture apparecchiature elettromedicali
In base alla prescrizione dell’equipe specialistica ospedaliera, all’atto della dimissione dovranno
essere preventivamente garantite al domicilio delle persone gli apparati elettromedicali adeguati alla
terapia previsti nel P.A.I. formulato dalla Unità Operativa delle Cure Domiciliari in accordo con l’Unità
Operativa ospedaliera.
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ALLEGATO 2 ALLA
DELIBERAZIONE N. 10/43
DEL 11.2.2009
Per una efficace gestione dell’assistenza respiratoria a domicilio in particolare si provvederà alla
fornitura al proprio domicilio di:
-
n° 1 ventilatore polmonare non invasivo;
-
batteria esterna e interna nonché n. 1 cavo di collegamento alla batteria dell’auto;
-
n° 1 saturimetro con allarme, dotato di batteria;
-
n° 1 umidificatore riscaldato;
-
maschere nasali e/o facciali complete di fascia e mentoniera
Dovrà essere garantita la gestione e la manutenzione preventiva (programmata secondo le schede
tecniche ed il libretto di manutenzione fornito in lingua italiana dal costruttore ed allegato allo
strumento) e correttiva (su guasto) delle apparecchiature sopra elencate mediante una assistenza
tecnica attiva 24h/24h.
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3.2. Protocollo B2: persona in ventilazione invasiva
Assistenza da garantire
a. apparecchiature elettromedicali per assistenza respiratoria invasiva e nutrizionale;
b. fornitura di tutto il materiale di consumo impiegato;
c.
servizio nutrizione enterale;
d. prestazioni infermieristiche e mediche inserite in un piano assistenziale stabilito dall’UVT in
stretta collaborazione con il Centro ospedaliero di riferimento/gruppo multidisciplinare che
ha dimesso il paziente e/o che dà disponibilità per i ricoveri programmati, e condiviso con il
medico di libera scelta del paziente, il servizio di assistenza domiciliare integrata e i servizi
sociali del Comune di residenza;
e. prestazioni mediche specialistiche programmate e/o conseguenti ad un aggravamento della
patologia di base e/o di patologie intercorrenti garantite da specialisti: neurologo,
rianimatore, fisiatra, nutrizionista, gastroenterologo, pneumologo, cardiologo;
f.
prestazioni riabilitative o di mantenimento delle funzioni motorie attive e passive
(prevenzione delle anchilosi) consistenti in mobilizzazione, rieducazione funzionale motoria
e logopedica;
g. fornitura di ausili necessari a supportare le capacità funzionali residue;
h. fornitura di ausili ad alto contenuto tecnologico per garantire continuità nella comunicazione
supportando le capacità funzionali residue (o comunicazione aumentativa-alternativa es:
comunicatore ad alta tecnologia eye tracker o tecnologia simile), sulla base di valutazioni
specifiche di opportunità e di verifiche condotte dall’UVT;
i.
servizio prelievi ematici domiciliari programmati ed in caso di necessità;
j.
assistenza tecnica full risk delle apparecchiature fornite al domicilio e globalmente in uso al
paziente;
k.
servizio di trasporto convenzionato/programmato, nell’arco delle 24h, a mezzo ambulanza
tipo “A” gestita dalla C.O. 118, in caso di necessità;
l.
educazione e training dei caregiver e degli operatori sanitari che deve essere avviata nel
corso del ricovero che ha condotto alla transizione dell’assistenza in ventilazione meccanica
e deve essere mantenuta e costantemente verificata in vista di una parziale
autonomizzazione nella gestione a lungo termine del paziente e della sua famiglia;
m. supporto psicologico al paziente;
n. supporto psicologico alla famiglia.
Forniture apparecchiature elettromedicali
In base alla prescrizione dell’equipe specialistica ospedaliera, all’atto della dimissione dovranno
essere preventivamente garantite al domicilio delle persone gli apparati elettromedicali adeguati alla
terapia previsti nel P.A.I. formulato dalla Unità Operativa delle Cure Domiciliari in accordo con l’Unità
Operativa ospedaliera.
Per una efficace gestione dell’assistenza respiratoria a domicilio in particolare si provvederà alla
fornitura al proprio domicilio di:
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-
n. 1 ventilatore polmonare portatile a batteria esterna e interna nonché n. 1 cavo di
collegamento alla batteria dell’auto; sulla base delle valutazioni condotte dall’equipe
specialistica è considerata l’opportunità del secondo ventilatore polmonare; dovranno,
comunque, essere garantite tutte le misure necessarie in caso di malfunzionamento;
-
n. 2 aspiratori chirurgici, di cui 1 funzionante a corrente di rete e 1 a batteria;
-
n. 1 saturimetro con allarme, dotato di batteria;
-
n. 1 umidificatore riscaldato;
-
n. 1 pallone di Ambu;
-
n. 1 bombola di ossigeno liquido da 26500 litri su carrello a norma;
-
n. 1 nebulizzatore semplice e/o ad ultrasuoni comprensivo dei raccordi per il collegamento al
circuito del respiratore;
-
n. 1 apparecchio per aerosol comprensivo dei raccordi per il collegamento con il circuito del
respiratore;
-
n. 1 pompa di alimentazione enterale trasportabile dotata di batteria;
-
generatore di corrente elettrica a garanzia della continuità;
-
materasso antidecubito antigravitazionale;
-
1 letto articolato a comando elettrico con spondine;
-
1 sollevatore elettrico/manuale,
-
comunicatore ad alta tecnologia (eye tracker o tecnologia simile), sulla base di valutazioni
specifiche di opportunità e di verifiche condotte dall’UVT;
-
n. 1 estintore.
Dovrà essere garantita la gestione e la manutenzione preventiva (programmata secondo le schede
tecniche ed il libretto di manutenzione fornito in lingua italiana dal costruttore ed allegato allo
strumento) e correttiva (su guasto) delle apparecchiature sopra elencate mediante un’assistenza
tecnica attiva 24h/24h.
Fornitura materiale di consumo per assistenza respiratoria e monitoraggio
Dovrà essere garantita la fornitura e il trasporto periodico di materiali di consumo idonei a qualsiasi
tipo di ventilazione meccanica. Andrà garantito inoltre, un elevato livello di quantità e qualità
necessarie, come specificato nelle prescrizioni medico specialistiche, in particolar modo:
-
sondini di broncoaspirazione a punta smussa di tutte le misure;
-
collegamenti di raccordo tra aspiratore e sondino, varie tipologie;
-
collegamenti raccordo tra catether mount e sondino sterile in guaina protetta;
-
circuiti macchina-paziente a doppio tubo o monocircuito anche con valvola espiratoria senza
e con bicchiere;
-
catether mount a più snodi;
-
nasini artificiali filtranti ed umidificanti comprensivi di raccordo per OLT al bisogno;
-
meccanismi antirebreathing;
-
camere umidificatrici;
-
sacche di acqua distillata sterile per umidificazione attiva;
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-
metalline medicate;
-
fascette reggicannula;
-
filtri antibatterici umidificanti e non;
-
raccordi per ossigeno terapia;
-
raccordi al circuito paziente per erogazione di spray;
-
guanti in lattice;
-
guanti anallergici al bisogno;
-
cannule di tutti i tipi;
-
controcannule da sostituire giornalmente o due volte al giorno in caso di bisogno;
-
siringhe monouso sterili di tutte le tipologie;
-
cerotti per medicazione di tutti i tipi e misure compresi gli anallergici;
-
albero per flebo comprensivo di gabbia reggiflacone;
-
deflussori per flebo semplici e a cessione di farmaco dosata in ml/ora;
-
kit bottone per nutrizione enterale di vari diametri e misure;
-
set prolunga per kit bottone;
-
sacche per alimentazione enterale;
-
cateteri vescicali di tutte le misure in silicone (sircolax);
-
buste per raccolta urine comprensive di scarico;
-
reggibusta raccolta urine;
-
sonde rettali.
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3. 3. Protocollo C: Persona con disfagia e disartria (nutrizione enterale)
Nutrizione enterale domiciliare
La nutrizione artificiale a domicilio dovrà essere attuata nei confronti di persone autosufficienti e
non, in cui non è possibile mantenere uno stato di nutrizione soddisfacente attraverso
l’alimentazione per via orale.
Dovrà essere garantita tramite consegna diretta al proprio domicilio delle apparecchiature
necessarie per la nutrizione artificiale ovvero:
a. pompa elettronica di infusione comprensiva di piantana di sostegno;
b. fornitura di tutte le miscele nutrizionali personalizzate secondo prescrizioni mediche per
l’alimentazione;
c.
addestramento della persona, di un suo familiare e/o di persona delegata all’assistenza da
parte di operatore specializzato;
d. assistenza e manutenzione delle apparecchiature fornite a domicilio della persona e delle
soluzioni alle problematiche connesse all’utilizzo ed alla gestione di detti sistemi.
Assistenza da garantire
-
apparecchiature elettromedicali per assistenza nutrizionale;
-
fornitura di tutto il materiale di consumo impiegato;
-
servizio nutrizione enterale;
-
prestazioni mediche specialistiche programmate e/o conseguenti ad un aggravamento della
patologia di base e/o di patologie intercorrenti garantite da specialisti:
neurologo,
rianimatore, fisiatra, nutrizionista, gastroenterologo, pneumologo, cardiologo
-
prestazioni infermieristiche secondo un piano concordato con il Centro ospedaliero di
riferimento/gruppo multidisciplinare, il medico di medicina generale, il servizio di assistenza
domiciliare integrata e i servizi sociali del Comune di residenza;
-
prestazioni riabilitative o di mantenimento delle funzioni motorie attive e passive
(prevenzione delle anchilosi) consistenti in mobilizzazione, rieducazione funzionale motoria
e logopedica;
-
fornitura di ausili necessari a supportare le capacità funzionali residue;
-
fornitura di ausili ad alto contenuto tecnologico per garantire continuità nella comunicazione
supportando le capacità funzionali residue (o comunicazione aumentativa-alternativa es:
Comunicatore ad alta tecnologia eye tracker o tecnologia simile), sulla base di valutazioni
specifiche di opportunità e di verifiche condotte dall’UVT;
-
servizio prelievi ematici domiciliari programmati ed in caso di necessità;
-
assistenza tecnica full risk delle apparecchiature fornite al domicilio e globalmente in uso al
paziente;
-
servizio di trasporto convenzionato/programmato, nell’arco delle 24h, a mezzo ambulanza
tipo “A” gestito dalla C.O. 118, in caso di necessità;
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DEL 11.2.2009
-
educazione e training dei familiari che deve essere avviata dalle U.O. ospedaliere e
mantenuta in vista di una parziale autonomizzazione nella gestione a lungo termine del
paziente e della sua famiglia;
-
supporto psicologico al paziente e alla sua famiglia.
Forniture apparecchiature elettromedicali
Le persone dovranno, in base alla prescrizione di dimissione, essere dotati di apparati
elettromedicali adeguati alla terapia prevista dal P.A.I. (piano assistenziale individuale) per la
gestione dell’assistenza nutrizionale. In particolare andrà previsto l’impiego di:
-
n. 1 pompa di alimentazione enterale trasportabile dotata di batteria;
-
materiale di consumo impiegato.
Dovrà essere garantita la gestione e la manutenzione preventiva (programmata secondo le schede
tecniche ed il libretto di manutenzione fornito in lingua italiana dal costruttore ed allegato allo
strumento) e correttiva (su guasto) delle apparecchiature sopra elencate mediante una assistenza
tecnica attiva 24h/24h.
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