Pdl 63 153 - Consiglio Veneto

Transcript

Pdl 63 153 - Consiglio Veneto
dossier
63
Pdl 153
Trasformazione delle Ipab e partecipazione
dei cittadini
Disposizioni per la trasformazione delle
istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza e per la disciplina delle aziende
pubbliche e delle persone giuridiche di
diritto privato di servizi alla persona
1. ambito di azione
2. ambito di competenza
3. impatto normativo
4. ambito di comparazione
5. impatti finanziari ed economici
6. impatti amministrativi ed organizzativi
7. segnalazioni
8. proposta di piano di consultazione
9. documentazione
CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO
Il dossier è stato realizzato da un gruppo di lavoro così composto:
Costa Alberto – dirigente della segreteria della Quinta Commissione;
Capuzzo Jacopo – funzionario della segreteria della Quinta Commissione;
Ceci Rossana – dirigente Primo Servizio Assistenza Legislativa
Vedovato Pietro - responsabile dell'Ufficio Qualità e Innovazione
Sartori Giuseppe - responsabile dell’Ufficio Territorio
Tiozzo Piergiorgio – responsabile dell’Ufficio Documentazione Culturale
Nelle singole schede sono indicati i principali estensori anche se il lavoro risulta
per la maggior parte effettuato collegialmente dal gruppo di lavoro.
Il dossier è stato inoltre redatto anche con il contributo di un’informativa della
Direzione regionale per i Servizi Sociali.
Alcune schede non sono state predisposte ma in tal caso, con riferimento alle
procedure previste dal Sistema Qualità , le rimanenti non sono state rinumerate.
Editing
Fabris Elisabetta e Pisano Maria Angela della Segreteria della Quinta
Commissione consiliare.
Chiuso il 31 dicembre 2007
Integrazione 29 gennaio 2008
Stampa a cura della Stamperia del Consiglio Regionale
63
Pdl 153
Trasformazione delle Ipab e partecipazione
dei cittadini
Disposizioni per la trasformazione delle
istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza e per la disciplina delle aziende
pubbliche e delle persone giuridiche di
diritto privato di servizi alla persona
Indice
SCHEDE
1. ambito di azione
2. ambito di competenza
3. impatto normativo
4. ambito di comparazione
5. impatti finanziari ed economici
6. impatti amministrativi ed organizzativi
7. segnalazioni
8. proposta di piano di consultazione
9. documentazione
ALLEGATI
Testi dei progetti di legge presentati unitamente alla parte notiziale predisposta dalla Direzione
Assistenza Legislativa
Elenco Ipab del Veneto ( fornito da Direzione regionale Servizi Sociali)
Testo comparato Pdl 63 e Pdl 153
Rassegna stampa
sezione curata da:Rossana Ceci
struttura: direzione regionale assistenza legislativa
tel 041 2701304
fax 041 2701360
e-mail [email protected]
aggiornata al: _____________
CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO
Contenuto della scheda
In questa scheda/sezione sono individuati gli obiettivi espliciti o impliciti (desumibili da
specifiche azioni di intervento previste) del PDL.
Ove disponibili, sono riportati dati relativi a:
- problema da risolvere e sua quantificazione;
- soggetti e/o categorie interessate e/o destinatarie degli interventi (con eventuale
quantificazione).
I dati andrebbero forniti, se possibile, oltre che su base regionale anche su base
provinciale.
Considerato che operiamo in veste ufficiale i dati statistici forniti nel dossier devono
essere dati ufficiali e validati dal Servizio Studi documentazione e biblioteca.
In mancanza di dati ufficiali vanno forniti "dati di parte" evidenziando opportunamente la
fonte (es: spiegare chi sono, cosa fanno e chi rappresentano)
In questa sezione vanno riportati gli obblighi di intervento (con relativi termini temporali)
derivanti per esempio da normativa statale o comunitaria (es:… le regioni entro _____
adeguano la propria normativa…)
Obiettivi della legge
I Progetti di legge in esame dettano norme per il riordino delle Istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di cui alla legge 17 luglio 1890, n.
6972, operanti sul territorio regionale in ambito sociale, socio-sanitario ed
educativo attraverso la trasformazione delle stesse in Aziende Pubbliche di Servizi
alla Persona (APSP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di
lucro, nel rispetto delle volontà dei fondatori, come espresse dalle “tavole
fondative” e/o dagli statuti originari.
Pdl
63
153
Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei
cittadini
Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e per la
disciplina delle aziende pubbliche e delle persone
giuridiche di diritto privato di servizi alla persona
2 Ambito di competenza
sezione curata da: __________
struttura: _______
tel 041 2701
fax 041 2701
e-mail __________
aggiornata al ___________
pag n
di n
CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO
Contenuto della scheda
In questa scheda/sezione sono individuati (anche con schemi) i confini dell'intervento
regionale possibile, i "paletti" ricavabili dal quadro normativo comunitario e statale e dalla
giurisprudenza.
Saranno ovviamente maggiormente motivati i limiti di intervento e/o le aree dubbie
piuttosto che l'eventualmente chiara possibilità di intervento regionale.
Pdl
63
153
Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei
cittadini
Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e per la
disciplina delle aziende pubbliche e delle persone
giuridiche di diritto privato di servizi alla persona
3 Impatto normativo
sezione curata da: ______________
struttura: __________________
tel 041 2701
fax 041 2701
e-mail _____________
aggiornata al ___________
pag n
di n
CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO
Contenuto della scheda
In questa scheda vanno evidenziati gli impatti che la proposta avrebbe su altre leggi o su
altri settori (es. vincoli urbanistici sulle proposte di legge relative ai campi
elettromagnetici).
Sempre in questa sezione andrebbero evidenziate eventuali cosiddette "norme intruse".
Pdl
63
153
Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei
cittadini
Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e per la
disciplina delle aziende pubbliche e delle persone
giuridiche di diritto privato di servizi alla persona
4 Ambito di comparazione
sezione curata da: _Rossana Cecistruttura: Direzione regionale assistenza legislativa
tel 041 2701304
fax 041 2701360
e-mail [email protected]
aggiornata al 20 dicembre 2007
pag n
di n
CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO
Contenuto della scheda
In questa scheda vanno riportati gli interventi normativi di altre regioni.
Laddove (per limitato numero di casi o per semplicità degli stessi) è possibile, oltre agli
estremi dell'intervento (L.R., reg. provv. amm. etc), si può fornire una sintetica
descrizione del tipo di intervento, segnalando eventuali successi o noti fallimenti.
Le norme in materia di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficienza e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone,
approvate da altre Regioni sono, in ordine cronologico, le seguenti:
LOMBARDIA
Legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1
LIGURIA
D.P.G.R. 18 marzo 2003, n. 6
FRIULI VENEZIA GIULIA
Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19
TOSCANA
Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43
PUGLIA
Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15
EMILIA ROMAGNA
D.C.R. 9 dicembre 2004, n. 623
D.C.R. 9 dicembre 2004, n. 624
Pdl
63
153
Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei
cittadini
Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e per la
disciplina delle aziende pubbliche e delle persone
giuridiche di diritto privato di servizi alla persona
4 Ambito di comparazione
REGIONE AUTONOMA TRENTINO – ALTO ADIGE
Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7
PUGLIA
Legge regionale 15 maggio 2006, n. 13
pag n
di n
Pdl
63
153
Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei
cittadini
Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e per la
disciplina delle aziende pubbliche e delle persone
giuridiche di diritto privato di servizi alla persona
5 Impatti finanziari ed
economici
sezione curata da: Servizio di segreteria della Quinta Commissione consiliare
tel 041 2701347
fax 0415256321
e-mail [email protected]
pag n
di n
CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO
Contenuto della scheda
Se presenti vanno individuati gli impatti finanziari ed economici, oltre che per la Regione
(ricavabili dall'eventuale scheda di analisi economico-finanziaria predisposta dalla GR),
anche per gli altri soggetti pubblici e privati.
In particolare per i privati vanno indicati (e laddove possibile quantificati) i cosiddetti costi
di adeguamento o di ottemperanza (esempio banale: è fatto obbligo di circolare con il
casco sui motorini: quanto costa il casco?, quanti ne servono? Ci sono?).
Non essendo ancora pervenuta a tutt’oggi la scheda di analisi economico
finanziaria si fa riferimento all’ipotesi di spesa, indicata all’art.18 “Norma
finanziaria e fiscale” del Pdl n. 153, di Euro 50.000,00 per tre anni, mediante le
risorse allocate all’Upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte e
anziane”.
E’ da valutare attraverso opportune verifiche con le competenti Direzioni
regionali se tale somma sia congrua a far fronte agli oneri derivanti
dall’applicazione della legge.
Pdl
63
153
Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei
cittadini
Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e per la
disciplina delle aziende pubbliche e delle persone
giuridiche di diritto privato di servizi alla persona
6 Impatti amministrativi ed
organizzativi
sezione curata da: _____________
struttura: ______________tel 041 2701
fax 041
e-mail ___________-e da: _______aggiornata al ________________
pag n
di n
CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO
Contenuto della scheda
Se presenti, sono individuati gli eventuali impatti amministrativi (nuove procedure, nuovi
compiti) e organizzativi (nuovi uffici, uffici esistenti aggravati, trasferimenti di personale)
derivanti dall'adozione del PDL sia alla Regione che agli altri soggetti pubblici e privati
(nuovi obblighi burocratici per cittadini e imprese)interessati.
Pdl
63
153
Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei
cittadini
Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e per la
disciplina delle aziende pubbliche e delle persone
giuridiche di diritto privato di servizi alla persona
7 Segnalazioni
sezione curata da: _____________
struttura: ______________tel 041 2701
fax 041
e-mail ___________-e da: _______aggiornata al ________________
pag n
di n
CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO
Contenuto della scheda
Questa parte è sostanzialmente lasciata alle competenze professionali dei funzionari che,
anche per le esperienze precedenti possono far emergere questioni da approfondire o
problemi da risolvere (in particolar modo i cosiddetti buchi normativi).
Pdl
63
153
Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei
cittadini
Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e per la
disciplina delle aziende pubbliche e delle persone
giuridiche di diritto privato di servizi alla persona
8 Proposta di
piano di consultazione
sezione curata da: Servizio di Segreteria della Quinta Commissione consiliare
tel 041 2701347
fax 0415256321
e-mail [email protected]
pag n
di n
CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO
Contenuto della scheda
Vengono individuate le questioni che vanno approfondite con soggetti esterni al Consiglio
regionale effettuando una ricognizione delle organizzazioni di rappresentanza o gli enti
da consultare.
Modalità di consultazione
Le modalità di consultazione sono stabilite dalla L.R. 25/74 "Norme in materia di
partecipazione al processo di formazione della volontà della Regione".
Fatta salva la consultazione obbligatoria vanno ricordate le seguenti disposizioni:
art. 3 "ultimo capoverso"
Resta ferma la facoltà attribuita alle Commissioni consiliari dall’art. 22 dello
Statuto, di procedere, nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento interno del
Consiglio, alla consultazione di Enti locali, cittadini, Organizzazioni sindacali,
sociali, economiche e professionali, tutte le volte in cui lo ritengano opportuno al
fine di acquisire elementi utili alle loro attività.
art. 6 - (Forma delle consultazioni)
Le consultazioni previste dall’art. 3 della presente legge possono essere effettuate:
a)
mediante audizione diretta;
b)
mediante l’invito ad esprimere per iscritto sul progetto, entro un termine
determinato, pareri e proposte;
c)
mediante l’invio di apposito questionario con l’invito a restituirlo entro un
termine determinato;
d)
mediante l’organizzazione di conferenze regionali a carattere generale.
Le consultazioni di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 3 vanno
effettuate con la forma dell’audizione.
Negli altri casi la scelta della forma è rimessa alla volontà dell’organo che effettua
la consultazione.
Pdl
63
153
Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei
cittadini
Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e per la
disciplina delle aziende pubbliche e delle persone
giuridiche di diritto privato di servizi alla persona
8 Proposta di
piano di consultazione
pag n
di n
Piano di consultazione
La Commissione ha stabilito il seguente metodo di lavoro: trattazione abbinata dei
due progetti di legge regionale, con il coordinamento tecnico della Direzione
regionale assistenza legislativa, al fine di pervenire alla predisposizione di un testo
coordinato da sottoporre a consultazioni con i soggetti che saranno individuati.
Pdl
63
153
Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei
cittadini
Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e per la
disciplina delle aziende pubbliche e delle persone
giuridiche di diritto privato di servizi alla persona
9 Documentazione
sezione curata da: Servizio di Segreteria della Quinta Commissione consiliare
tel 041 2701347 fax 041 5256321 e-mail [email protected]
pag n
di n
CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO
Rossana Ceci – Direzione regionale assistenza legislativa
tel 041 2701304 fax 041 2701360 e-mail [email protected]
Pier Giorgio Tiozzo – Ufficio documentazione
tel 041 2701630 fax 041 2701641 e-mail [email protected]
Giuseppe Sartori – Ufficio territorio
Tel 041 2701613 fax 041 2701641 e-mail [email protected]
aggiornata al 29 gennaio 2008
Contenuto della scheda
Questa parte è sostanzialmente lasciata alle competenze professionali dei funzionari .
Vengono indicati una nota bibliografica brevissima e selezione (scarnissima) di siti
Internet, utili per approfondimenti nonché l'indice dei documenti allegati selezionati dalla
segreteria della commissione utili all'esame della proposta.
Siti Internet:
www.ministerosalute.it (Ministero della salute)
Un’ampia panoramica sull’evoluzione del contesto istituzionale italiano e la rete dei servizi
sociali territoriali è presente nel sito del Ministero della Solidarietà Sociale:
http://www.solidarietasociale.gov.it.
In particolare si segnalano il “Monitoraggio sulle politiche sociali…” (al 2006), la rilevazione della
spesa sociale dei comuni (2004), progetti di volontariato ed altri settori, la implementazione sul
territorio della legge 328/2000.
Nel sito dell’Istat (www.istat.it) sono reperibili una serie di documenti su aspetti socioassistenziali tra cui: indicatori di disagio sociale; indagine sugli interventi e i servizi sociali dei
comuni e delle regioni; assistenza residenziale e socio-assistenziale in Italia (al 31.12.2004); bilanci
consuntivi degli enti residenziali (a tutto il 2004); rilevazioni delle Fondazioni e delle Cooperative
sociali (a tutto il 2005).
Il sito del Formez (http://www.formez.it) presenta alcuni riferimenti ed esperienze
sulla formazione e sul welfare. In quest’ultimo ambito sono interessanti le bibliografie, curate da
Alfredo Amodeo, sulla Legge 328/00 e il sistema di welfare locale e sulla programmazione e
progettazione delle politiche e dei servizio di welfare.
Una panoramica della situazione nazionale e regionale delle IPAB è presente nel sito Terza
Età: http://www.terzaeta.com.
Pdl
63
153
Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei
cittadini
Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e per la
disciplina delle aziende pubbliche e delle persone
giuridiche di diritto privato di servizi alla persona
9 Documentazione
pag n
di n
Oltre a riferimenti legislativi e giurisprudenziali, e specifici commenti, il sito presenta vari documenti
e riferimenti. Tra essi gli elenchi, divisi per regioni e per province, di: Associazioni e istituti di
previdenza e assistenza; Case di riposo; Case di cura private, Ospedali...
Un articolato ed interessante “Speciale IPAB” è presente nel sito Socialinfo, dedicato
all’orientarsi nel mondo del sociale:
http://www.socialinfo.it/approfondimenti/SpecialeIPAB.htm.
Oltre ai riferimenti legislativi e ad un’ampia panoramica delle situazioni regionali, e
specificatamente ai due modelli che costituiscono il riferimento del dibattito attuale sono presenti
comunicati e notizie sul settore, link a convegni ed iniziative pubbliche, segnalazioni bibliografiche
ed altre informazioni.
Nel sito sono presenti contributi di autori vari. Nello specifico si segnalano: Lo stato di
attuazione della legge 328/2000 a quattro anni dalla sua approvazione (da “Il Sole 24ore Sanità” del
1 nov. 2004; COLOMBO Gian Mario (a cura di), La trasformazione delle Ipab in persone giuridiche di
diritto privato; BATTAGLIA Sebastiano, Ipab, quale destino le attende alla luce della loro
trasformazione, cui dovranno vigilare le Regioni?.
Il dibattito sul riordino delle Ipab è riferito in modo significativo al profilo di gestione. A
titolo indicativo si rinvia al recente contributo di Alfredo L. Tirabassi, Questioni di sussidiarietà,
pubblicato in “Aggiornamenti Sociali” n. 6 del 2007, pp. 436-446.
Sono ovviamente numerosi i riferimenti di carattere generale attinenti alle trasformazioni in
corso in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione e servizi sociali nelle regioni, come il 2°
Rapporto sulla situazione del Servizio Sociale, curato dall’EISS (Ente Italiano di Servizio Sociale,
Roma 2003), che per il Veneto contiene un contributo di Barbara Bellotto su Le politiche sociali del
Veneto dopo la legge 328/00 (pp. 281-296), oppure la pubblicazione Il sociale in cifre, scaricabile dal
sito del Centro Interregionale per il Sistema Informatico ed il Sistema Statistico: www.cisis.it.
Per i riferimenti sugli interventi regionali di carattere socio-assistenziale si rinvia a
http://www.venetosociale.it.
ed
al
sito
della
Giunta
Regionale
del
Veneto:
http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sociale
http://www.arssveneto.it
Elenco dei documenti allegati al dossier:
›
›
Testi dei PDL presentati
Elenco Ipab del Veneto
Elenco dei documenti reperibili presso la Segreteria della Quinta Commissione
consiliare:
Leggi regionali riguardanti le IPAB ( Regione del Veneto):
Pdl
63
153
Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei
cittadini
Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e per la
disciplina delle aziende pubbliche e delle persone
giuridiche di diritto privato di servizi alla persona
9 Documentazione
pag n
di n
Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 (B.U.R. 57/1982), “Norme per
l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale”;
Legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 (B.U.R. 54/1993), “Disposizioni per la
privatizzazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”;
Legge regionale 1 settembre 1993, n. 45 (B.U.R. n. 75/1993), “Provvedimenti in
materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza a carattere regionale
e infraregionale”;
Legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 (B.U.R. n. 14/1996), “Piano SocioSanitario regionale per il triennio 1996/1998”;
Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 (B.U.R. n. 11/1997), “Provvedimento
generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1997)”;
Legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 (B.U.R. n. 76/1997), “Provvedimento
generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza
dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1997”;
Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 (B.U.R. n. 80/1999), “Provvedimento
generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza
dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999”;
Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (B.U.R. n. 35/2001), “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 (B.U.R. n. 82/2002), “Autorizzazione
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;
Legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 (B.U.R. n. 5/2003), “Legge finanziaria
regionale per l’esercizio 2003”;
Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (B.U.R. n. 20/2007), “Legge finanziaria
regionale per l’esercizio 2007”;
Pdl
63
153
Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei
cittadini
Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza e per la
disciplina delle aziende pubbliche e delle persone
giuridiche di diritto privato di servizi alla persona
9 Documentazione
Normativa statale;
Normativa di altre Regioni.
pag n
di n
Trasformazione delle Ipab e
partecipazione dei cittadini
Pdl
63
153
Disposizioni per la trasformazione delle
istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza e per la disciplina delle
aziende pubbliche e delle persone
giuridiche di diritto privato di servizi alla
persona
ALLEGATI
Testo presentato
PDL 63
Trasformazione delle Ipab e
partecipazione dei cittadini
CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
OTTAVA LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE N. 63
PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Carraro, Frigo, Gallo,
Zabotti, Covi, Bettin, Atalmi, Tiozzo, Berlato Sella, Bonfante, Diego Bottacin,
Marchese e Trento
TRASFORMAZIONE DELLE IPAB E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2 agosto 2005.
Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e QUINTA e ai Consiglieri
regionali il 25 agosto 2005.
TRASFORMAZIONE DELLE IPAB E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
R e l a z i o n e:
Con il presente progetto di legge di riordino, prende avvio il percorso di
aziendalizzazione delle Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).
Accanto alla aziendalizzazione, decolla anche la razionalizzazione di tali
istituzioni al fine di perseguire obiettivi di efficienza-efficacia, ma si perfeziona
anche un disegno di ingresso delle IPAB nel sistema integrato dei servizi sociali e
socio-sanitari, reso più agevole dopo l’approvazione delle riforme di questi ultimi
anni: così è possibile “ripensare” il ruolo di queste secolari “istituzioni”
togliendole dalla “separatezza” nei sistemi di Welfare locale, per farle diventare
soggetti del Welfare locale, in una logica di rete.
Inoltre con il presente progetto di legge si coglie l’opportunità per
affrontare due questioni maturate in questi anni e finora trascurate, ma decisive
per la qualità dei servizi e per la garanzia del diritto alla salute delle persone:
- in tutti i servizi sociali e sanitari pubblici e privati è necessario introdurre un
contrappeso alle tendenze verticistiche ed aziendalistiche, mediante il
riconoscimento del diritto del cittadino all’informazione e alla partecipazione;
- in tutti i servizi sociali e sanitari pubblici e privati le logiche economicistiche
talora esasperano l’obiettivo della riduzione dei costi diffondendo la pratica della
esternalizzazione di tutti i servizi, riservando al soggetto gestore l’unico ruolo di
“stazione appaltante” e rendendo così irraggiungibili per il cittadino, i soggetti
depositari delle responsabilità operative, gestionali, organizzative, ecc.... con
evidenti rischi per la qualità dei servizi erogati; perciò è necessario avviare un
primo processo di regolamentazione di tali innovative modalità gestionali.
Dalle IPAB al sistema integrato dei servizi sociali
All’inizio dello stato unitario le funzioni di assistenza e di educazione
erano svolte da istituzioni private, chiamate opere pie, che svolgevano la loro
attività in totale autonomia. L’avvento dello stato unitario comporta l’avvio di
iniziative governative volte a evitare abusi, fino all’approvazione della legge
Crispi - legge 17 luglio 1890, n. 6972 - che opera la “pubblicizzazione” di tutte le
istituzioni private, nate prevalentemente da lasciti di privati, operanti nel campo
dell’assistenza e dell’educazione. Attraverso le IPAB, questi enti diventano enti
pubblici autarchici, nel senso che hanno autonomia organizzativa, attraverso lo
statuto ed il regolamento. Il loro scopo è l’assistenza ai poveri, sia sani che
malati, l’istruzione e comunque il miglioramento della loro situazione di vita.
Le IPAB, ignorate dalla legislazione nazionale, perfino dalla Costituzione,
hanno attraversato fasi di incertezza di collocazione, tuttavia hanno avuto un
ruolo determinante nell’offerta di servizi socio-sanitari, educativi, sanitari (gran
parte degli ospedali veneti erano IPAB!), sapendo essere flessibili e quindi
modellando l’offerta in ragione del mutare della domanda.
All’inerzia del legislatore ha supplito la giurisprudenza che con vari
pronunciamenti ha dato una “svolta” al settore; in particolare con sentenza n.
396 del 1988, la Corte Costituzionale ha ricondotto le IPAB all’originaria natura
giuridica privata. Ma la sentenza ha affermato anche un altro principio:
assistenza e beneficenza, di cui all’articolo 117 della Costituzione, sono parte
1
dell’assistenza sociale, prevista in una ottica pluralista dall’articolo 38 della
Costituzione.
Ma è con la legge n. 328/2000 che è stato avviato un radicale
cambiamento delle IPAB, sancendo il superamento della legge Crispi ed, in
particolare con l’articolo 10, è stato delegato il Governo a ridisciplinare l’assetto
delle IPAB; con il decreto legislativo n. 207/2001 il Governo ha ottemperato a
tale compito e le Regioni sono state poste nella condizione di poter riordinare
l’intera materia.
Peraltro, nel tempo, sono intervenute trasformazioni profonde rispetto al
modello originario: infatti le IPAB in larga misura erogano servizi a corrispettivo
(retta), sono destinatarie di trasferimenti pubblici, sia in conto retta che per
investimenti in conto capitale, in quanto i patrimoni si sono via via assottigliati e
comunque sono incapaci di finanziare i servizi con le rendite del patrimonio, non
riescono a ridurre le rette, anzi talora sono insufficienti a pagare le tasse che
gravano sullo stesso!
Perciò l’avvento della legge n. 328/2000 giunge in una fase in cui è diffusa
convinzione che sia ampiamente “superata” le legge “Crispi”.
L’articolo 10 introduce l’opportunità del riordino di cui era attesa da
tempo la introduzione: le IPAB sono oggetto di trasformazione in Aziende
pubbliche (ASP) ovvero sono oggetto di depubblicizzazione ed infine possono
essere oggetto anche di estinzione.
Con la legge di riforma si passa dalla concezione caritativa
dell’assistenza nata nell’ottocento, fondata su interventi discrezionali, rivolti ai
poveri, alla affermazione del diritto all’assistenza, tendenzialmente in modo
universalistico, con finanziamento a carico della fiscalità generale. I soggetti
erogatori perciò possono essere pubblici o privati, ma ad essi è chiesto di
garantire servizi di qualità e perciò modello aziendale e procedure di
accreditamento rappresentano le condizioni per operare nel “mercato” dei
servizi alla persona.
Ora la Regione è chiamata a disciplinare il riordino previsto dal decreto
legislativo n. 207/2001 consentendo alle IPAB di avviare il processo di
trasformazione in ASP o in Fondazione/Associazione.
Il C.d.A. sceglie la trasformazione in ASP oppure la depubblicizzazione.
É inoltre possibile la trasformazione in fondazione per la gestione del
patrimonio e in una ONLUS per la gestione dei servizi.
Per comprendere la natura delle IPAB, se abbiano cioè personalità
giuridica pubblica o privata è opportuno rifarsi alla qualifica dei soggetti
fondatori, della natura pubblica o privata del patrimonio iniziale, ma anche ai
contenuti delle varie pronunce giurisprudenziali susseguitesi nel tempo: in primo
luogo la sentenza n. 173/1981 che ha sancito la illegittimità dell’articolo 25 del
decreto n. 616/1977 che determinava la soppressione delle IPAB ed il
trasferimento di beni, personale e funzioni ai Comuni di riferimento;
successivamente con la sentenza n. 195/1987 la Corte affermò che la
“caratteristica del regime giuridico delle IPAB è l’intrecciarsi di una intensa
disciplina pubblicistica con una notevole permanenza di elementi privatistici, il
che conferisce ad esse una impronta assai peculiare rispetto ad altre istituzioni
pubbliche”; infine con la sentenza n. 396/1988 la Corte ha posto fine
all’obbligatoria veste giuridica pubblica delle IPAB dichiarando incostituzionale
l’articolo 1 della legge n. 6972/1890, laddove non consente l’assunzione della
2
personalità giuridica di diritto privato, nel caso in cui ne possegga i requisiti.
Successivamente con DPCM 16 febbraio 1990 sono stati individuati i criteri per
ottenere la depubblicizzazione per via amministrativa. Tale DPCM è stato
recepito in Veneto dalla legge regionale n. 24/1993.
Ma successive pronunce hanno allargato i criteri fissati nel ’90,
affermando che:
- la natura privata di un’IPAB va accertata a prescindere dalla denominazione
assunta dall’ente e dalla volontà dell’organo di governo dello stesso;
- la presenza di componenti di nomina pubblica nel C.d.A. non osta al
riconoscimento della natura giuridica di diritto privato;
- la fruizione di contributi pubblici non costituisce presunzione di pubblicità di
una IPAB.
Pertanto è compito della Regione indicare ora la via da intraprendere,
alla luce anche dei poteri che ad essa competono dopo la modifica del Titolo V
della Costituzione.
Le scelte compiute con il presente Pdl affrontano alcune questioni nodali
per la qualità del sistema dei servizi sociali, non solo il tema, pur importante,
della natura giuridica dei soggetti ai quali approdano le ex IPAB:
a) criteri per la trasformazione delle IPAB
Con il presente progetto di legge si assume il criterio di una tripartizione
delle scelte che le IPAB sono chiamate a compiere:
- IPAB che debbono depubblicizzarsi sono quelle:
- aventi i requisiti del DPCM 16 febbraio 1990;
- operanti prevalentemente nel settore scolastico;
- aventi le caratteristiche dell’articolo 91 della legge n. 6972/1890 (ospizi,
eremi, ritiri, confraternite, congreghe…);
- operanti in modo indiretto in campo socio-assistenziale;
- aventi i requisiti di inattività, ridotta dimensione o finalità statutarie
irraggiungibili;
- IPAB che si trasformano in ASP sono quelle che sono state costituite per
iniziativa di soggetti pubblici, mediante conferimento di patrimonio pubblico;
- IPAB che scelgono di trasformarsi in ASP o in un soggetto di natura privata
ottenendo conforme parere del Comune che finora ha espresso, in tutto o in parte,
le nomine del C.d.A..
In quest’ultimo caso, qualora il parere del Comune non sia conforme
all’indirizzo del C.d.A. dell’IPAB, la trasformazione avviene in ASP.
Successivamente, raggiunta l’intesa, potrà essere avviata la eventuale
trasformazione in persona giuridica di diritto privato.
Con l’articolo 9 la scelta è prevalentemente lasciata alla valutazione dei
C.d.A., sentiti i Comuni ove hanno sede, in omaggio alle ripetute sentenze della
Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 1
dell’ordinamento “crispino”. Del resto le IPAB provengono prevalentemente da
soggetti privati che, con patrimonio privato, sono stati forzosamente trasformati
in enti pubblici, dalla Legge “Crispi”.
Svolgono una funzione pubblica, ma questa resta intangibile,
indipendentemente dalla natura giuridica dell’ente.
b) Un contrappeso istituzionale per avere più democrazia
3
Elemento decisivo nel nuovo rapporto fra cittadino e sistema dei servizi è
costituito dalla spazio partecipativo che è necessario aprire sia nelle strutture
pubbliche che in quelle private accreditate, nonché in quelle autorizzate.
Nei servizi assistenziali diretti alla persona è giunto il tempo di far contare
il cittadino utente e/o i familiari del fruitore dei servizi.
Le carte dei servizi e l’apertura di uffici relazioni con il pubblico, non
sono sufficienti; è perciò necessario creare le condizioni di partecipazione,
informazione e concertazione in taluni casi, per tutti i soggetti (utenti, familiari,
organizzazioni sindacali, associazioni dei consumatori) che hanno ottenuto
riconoscimento formale ad esempio con l’articolo 12 del D.Lgs. 19 giugno 1999,
n. 229 ma di fatto finora sono stati spesso confinati nelle “sale d’attesa” degli
uffici di qualche Amministratore. In questo senso anche il Regolamento emanato
ai sensi dell’articolo 41, comma 4 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, va
radicalmente cambiato, perché prevede una rappresentanza selezionata da un
quorum del 40 per cento!
Perciò con gli articoli 3 e 4 vengono introdotte norme che hanno rilevante
contenuto innovativo con lo scopo di “democratizzare” il sistema.
c) Stop alle esternalizzazioni del core-business
Il tema della sostenibilità economica dei servizi di Welfare domina talvolta
gli orientamenti di governo, sino al limite di sostituire la gestione diretta
dell’assistenza alla persona con esternalizzazioni conferite secondo il criterio del
minor costo. Queste modalità ancorché economicamente vantaggiose, sono assai
discutibili sul piano della qualità, in quanto prescindono dal valore della
relazione fra l’ospite e l’operatore ed, inoltre, rendono incerti ed indefiniti i
profili di responsabilità nel rapporto con l’utenza. Pertanto è giunto il tempo per
porre un limite al ricorso indiscriminato di servizi assunti in outsourcing; il limite
non valicabile è costituito dall’assistenza diretta alla persona che non può essere
appaltata a terzi.
Tuttavia è prevista (articolo 8) una deroga al principio, allorché si tratti
di attività sperimentali o di nuova attivazione, ma in ogni caso per periodi
limitati; oppure nel caso in cui il soggetto gestore costituisca una società mista
con l’outsourcer, senza fine di lucro, in attesa della definitiva emanazione delle
norme che disciplinano l’impresa sociale.
d) La natura giuridica dell’ente non sia condizionata da ragioni di convenienza
economica
Con l’articolo 16 è stata prevista una norma che intende porre i soggetti
che operano nel campo dei servizi alla persona, su un piano di parità sostanziale
pertanto il diverso carico fiscale o contributivo, collegato con la diversa natura
giuridica dell’ente, non può riversarsi sul costo del servizio posto a carico
dell’utente e della sua famiglia, né può tradursi in differenti livelli di qualità
assistenziale assicurata ai cittadini, perciò è necessario differenziare i contributi
in relazione ai costi.
Pertanto una azione di perequazione verrà posta in essere dalla Regione,
mediante provvedimenti fondati su criteri oggettivi.
e) Inserimento dei nuovi soggetti nella rete dei servizi
4
I soggetti pubblici o privati derivanti dalla trasformazione, sono attori
nella rete integrata dei servizi sociali, sia nella funzione programmatoria, sia
nella gestione (articolo 2) ed il Piano di Zona, in ambito ULSS, è lo strumento per
orientare le politiche sociali nel territorio.
Ma, oltre all’affermazione ed al riconoscimento del coinvolgimento dei
soggetti nella rete dei servizi è stata prevista una norma che intende condizionare
la erogazione di finanziamenti regionali per investimenti, all’utilizzo contestuale,
mediante riconversione del patrimonio delle IPAB trasformate, per far fronte ai
bisogni rilevati dal Piano di zona (articolo 2, comma 3).
Inoltre il coinvolgimento della Conferenza dei Sindaci della ULSS o del
Distretto è previsto all’articolo 20, comma 8, allorché è conferito a tale organo il
potere di nomina dei componenti nei C.d.A., precedentemente attribuito al
Prefetto.
f)
Ruolo dei Comuni
È dal 1977 con l’articolo 25 del DPR n. 616 che viene attribuita al
Comune la competenza sulla organizzazione ed erogazione dei servizi di
assistenza e beneficenza. Contestualmente vengono soppressi gli ECA (Enti
Comunali di Assistenza) e vengono definite con l’articolo 22 come “beneficenza
pubblica”, “tutte le attività che attengono - nel quadro della sicurezza sociale alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento o di
prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore di singoli o di
gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari,
anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate”: È la prima
affermazione che prefigura un sistema di sicurezza sociale per tutti e non solo per
gli indigenti.
La centralità del Comune nelle competenze nel campo assistenziale è poi
via via confermata nei decreti Bassanini, nella riforma legge n. 328/2000 e nella
riforma del Titolo V della Costituzione.
Pertanto, ferma restando l’autonomia statutaria delle ASP e delle
Fondazioni, il Comune, in quanto titolare delle funzioni sociali, è chiamato a
svolgere decisivi ruoli nell’operazione di riordino ed in particolare i Comuni che
hanno nel loro territorio le IPAB, esprimono il loro parere sui provvedimenti di
trasformazione e sulla opzione esercitata dai C.d.A.; esprimono parere e
formulano proposte per la nomina dei Commissari che esercitano poteri
sostitutivi, che predispongono piani di risanamento o progetti di fusione o
proposte di scioglimento.
I Comuni designano i membri dei C.d.A. dell’ASP nonché i membri dei
C.d.A. delle Fondazioni, fatte salve le riserve contenute nelle tavole statutarie
originarie.
g) Personale
Sono salvaguardati i diritti acquisiti, sono garantite le opzioni per le
condizioni di miglior favore ed è individuato nel Contratto Collettivo in essere, lo
strumento che può traghettare al nuovo status.
Tutto il personale dipendente, compresi i dirigenti delle IPAB trasformate,
in base al comma 1 dell’articolo 1, conserva la continuazione del rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e le anzianità maturate. Anche eventuali contratti a
termine, proseguono fino alla scadenza.
5
Il personale delle IPAB trasformate in persone giuridiche private, ha
facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio in atto,
cioè l’iscrizione INPDAP, come previsto dal comma 2 dell’articolo 7, mentre il
personale IPAB che transita alle ASP avrà un rapporto di lavoro che ha natura
privatistica e saranno gli statuti a garantire l’applicazione dei contratti collettivi.
Con il medesimo articolo 7 viene introdotta una norma che rende
omogenei i trattamenti economici per i dipendenti delle IPAB trasformate,
indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto.
h) Razionalizzazione
Con l’articolo 12 si prevedono iniziative tese ad evitare l’estinzione delle
IPAB inattive ed esigue attraverso un piano di risanamento anche al fine di
raggiungere dimensioni sufficienti a garantire l’erogazione di servizi di qualità.
Con gli articoli 13 e 15 esperiti i tentativi di “risanare” IPAB poco
efficienti o per nulla efficaci, attraverso operazioni di fusione e/o modifiche
statutarie viene normato l’estinzione e l’attribuzione del patrimonio a istituzioni
analoghe o simili ed in assenza, al Comune territorialmente competente, con
vincolo di destinazione per servizi sociali.
Con altre previsioni normative, vengono introdotte regolamentazioni per il
funzionamento delle ASP e delle fondazioni-associazioni.
In particolare:
- l’ASP non è un modello ad esaurimento, perciò è stata prevista con l’articolo
17 la possibilità di costituzione di nuove ASP per iniziativa degli enti locali in
collaborazione anche con soggetti privati profit e no-profit;
- la gestione del patrimonio in entrambe le ipotesi di trasformazione, non può
essere utilizzata per coprire disavanzi di gestione, bensì è finalizzata al
raggiungimento degli obiettivi statutari;
- la nomina di tutti o parte dei componenti dell’organo di amministrazione
degli enti aventi personalità giuridica privata è del Comune ove l’ente ha sede;
- la gestione delle ASP si esprime adottando la contabilità economicopatrimoniale, la contabilità analitica ed il controllo di gestione.
Con la presente legge abbiamo ritenuto di poter disporre di un nuovo
sistema di regole che dia garanzie di qualità ai cittadini-utenti; spazi di
partecipazione reale ai familiari ed ai sindacati; garanzie di continuità per gli
operatori dipendenti e spazi di innovazione gestionale per gli amministratori.
È quanto oggi viene richiesto nella progettazione di servizi alla persona
efficaci e di qualità.
6
TRASFORMAZIONE DELLE IPAB E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
TITOLO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge disciplina i procedimenti per la trasformazione delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già disciplinate dalla legge 17
luglio 1890, n. 6972 “Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza”, di seguito denominate istituzioni, in Azienda dei Servizi alla
Persona, di seguito denominata ASP, ovvero, in persone giuridiche di diritto
privato.
2. Le attività in cui operano prevalentemente le IPAB sono i servizi sociali,
di seguito così denominati, intesi come le attività relative alla predisposizione ed
erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche
destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la
persona incontra nel corso della sua vita, aventi contenuto sociale, socio
assistenziale, socio-educativo e socio-sanitario, come previsto dalla vigente
normativa regionale.
3. La presente legge inoltre introduce:
a) innovazioni in tutti i servizi sociali e sanitari tendenti a favorire e disciplinare
il diritto alla informazione dei cittadini che accedono ai servizi;
b) limiti alla esternalizzazione dei servizi.
Art. 2 - Sistema integrato dei servizi sociali.
1. Gli enti pubblici e privati, derivanti dalla trasformazione e per i quali
l’oggetto principale legalmente riconosciuto è lo svolgimento di attività aventi
finalità sociali, sono attori del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui
all’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto delle loro finalità
e specificità statutarie.
2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 collaborano alla programmazione,
concorrono con altri soggetti, nella gestione dei servizi, partecipano alla
elaborazione e sottoscrivono l’accordo di programma che dà attuazione al “piano
di zona”, previsto dai vigenti piani regionali e concorrono alla loro attuazione,
agiscono secondo il principio della universalità nell'accesso ai servizi.
3. Al fine di realizzare la piena partecipazione di tutti i soggetti al sistema
integrato dei servizi, nei piani regionali di investimento strutturale, la Regione
disporrà apposite misure finalizzate alla messa in rete ed alla riconversione dei
patrimoni dei soggetti di cui al comma 1, in interventi strutturali, allo scopo di
conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano di Zona.
TITOLO II - Norme comuni
Art. 3 - Carta dei Servizi ed Authority per la qualità.
7
1. I soggetti gestori di servizi sociali, anche in conformità a schemi generali
di riferimento, adottano la carta dei servizi, al fine di tutelare gli utenti, assicurare
l’informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell’erogazione dei
servizi.
2. Nella carta dei servizi sono definiti, fra l’altro, i criteri per l’accesso ai
servizi, le modalità di funzionamento, le condizioni per facilitarne la valutazione
da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le
procedure per garantire la funzione di tutela, compresi i ricorsi nei confronti dei
responsabili dei servizi.
3. L’adozione della carta dei servizi da parte degli erogatori delle
prestazioni e dei servizi, costituisce requisito necessario ai fini dell’autorizzazione
all’esercizio.
4. È istituita, con apposito provvedimento della Giunta regionale,
l’Authority per la qualità dei servizi alla persona con lo scopo di alta sorveglianza
e di verifica della qualità. L’accesso all’azione dell’authority potrà essere previsto
per gli enti locali, i soggetti gestori, nonché su iniziativa di uno dei soggetti di cui
all’articolo 4, comma 1.
Art. 4 - Partecipazione, informazione, concertazione.
1. In tutti i servizi sociali e sanitari, al fine di stabilire una miglior
collaborazione con il soggetto gestore, per una migliore qualità dei servizi, per
favorire la partecipazione nella attuazione della programmazione e delle scelte
organizzative e gestionali, con apposito provvedimento da emanare entro trenta
giorni dalla approvazione della presente legge, sentita la competente
Commissione, vengono disciplinate le modalità per consentire l’esercizio di
funzioni di partecipazione, informazione e concertazione che potranno essere
esercitate, in relazione alle specificità dei servizi, dai soggetti seguenti:
- comitato degli ospiti;
- comitati dei familiari degli ospiti;
- organizzazioni sindacali;
- associazione dei consumatori.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 prevederà inoltre:
- modalità per l’accesso ai documenti;
- modalità per l’espressione dei pareri obbligatori, ancorché non vincolanti e
individuazione delle materie;
- esercizio di funzioni concertative, in particolare sulla determinazione delle
rette;
- modalità di elezione democratica dei comitati dei familiari e degli ospiti, con
metodo proporzionale;
- modalità per assicurare una soluzione logistica agli organismi di
partecipazione e di tutela dei diritti;
- modalità per garantire l’esercizio delle funzioni di raccolta di suggerimenti,
accettazione reclami e forniture di informazioni, tipiche dell’ufficio relazioni con
il pubblico;
- ruolo delle rappresentanze regionali dei soggetti di cui al precedente comma,
ai fini dell’esercizio del ruolo promotore per l’attuazione del presente articolo.
8
Art. 5 - Agevolazioni fiscali.
1. Agli enti trasformati si applicano le disposizioni fiscali di cui all’articolo
4 ed all’articolo 13 del decreto legislativo n. 207/2001.
2. Alle istituzioni trasformate in persone giuridiche private che abbiano
acquisito la qualificazione fiscale di ONLUS è riconosciuta la esenzione dal
pagamento dell’IRAP.
Art. 6 - Subentro rapporti in essere.
1. Le istituzioni riordinate in ASP o in persone giuridiche di diritto privato,
a norma della presente legge, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle
IPAB dalle quali derivano.
Art. 7 - Personale.
1. L’attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto
di lavoro con il personale ed i dirigenti dipendenti che alla data di entrata in
vigore della presente legge, abbiano in corso un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato. Il personale e i dirigenti dipendenti conservano i diritti derivanti
dalla posizione giuridica, il trattamento economico, compreso il trattamento
accessorio e l’anzianità complessiva maturata all’atto del riordino. Eventuali
contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.
2. I dipendenti delle Istituzioni che continuano a prestare servizio presso le
stesse dopo la trasformazione in enti di diritto privato, hanno facoltà di
conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio in atto al momento
della trasformazione, ai sensi della legge n. 389/1989. La domanda deve essere
presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data del
provvedimento di trasformazione e comunque previa notifica data al personale
dipendente almeno sessanta giorni prima.
3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle ASP ha natura privatistica e
pertiene al comparto di contrattazione collettiva nazionale contrattato tra ASP e
OO.SS. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati dal
regolamento di organizzazione, in conformità ai principi di buon andamento,
imparzialità, efficienza ed efficacia, nel rispetto dei contratti collettivi,
assicurando idonee e pubblicizzate procedure selettive. Lo statuto dell’ASP
garantisce l’applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro. Fino alla
definizione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva determinato
d’intesa con le OO.SS. al personale dipendente si continua ad applicare il
contratto del comparto utilizzato all’atto della trasformazione.
4. I dipendenti delle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto
privato possono esercitare il diritto alla mobilità in altro ente pubblico, secondo
intese ed accordi fra Regione e OO.SS.. Fino alla determinazione di un autonomo
comparto di contrattazione, al personale in servizio delle IPAB trasformate in
soggetti privati, si applicano i contratti in essere. Al personale assunto
successivamente alla trasformazione, in sede di contrattazione decentrata, è
stabilita la applicazione dei contratti in essere o di contratti compatibili ed
omogenei con quelli applicati al personale già in servizio.
9
Art. 8 - Limiti alla esternalizzazione dei servizi diretti alla persona.
1. In tutti i servizi che erogano attività, prestazioni e servizi di natura
sociale o sanitaria rivolti alle persone, è vietato esternalizzare le funzioni ed i
compiti di assistenza diretta.
2. Deroghe al divieto previsto dal comma 1 sono consentite, previa
adozione di idonei strumenti di valutazione della qualità, nei casi seguenti:
a) nell’avvio di nuovi servizi, per un periodo massimo di mesi sei;
b) nella sperimentazione di nuovi modelli organizzativi per un periodo massimo
di mesi sei;
c) nella costituzione di partnership mediante l’impresa mista, senza fini di lucro,
nelle more dell’approvazione delle nuove norme sull’impresa sociale; qualora sia
dimostrabile, con tali innovative modalità di gestione, la ottimizzazione delle
risorse ed il miglioramento dell’assistenza.
3. Il Comune in cui ha sede la struttura, e la Regione, vigilano sulla
applicazione della norma predetta.
TITOLO III - Trasformazione IPAB
Art. 9 - Trasformazione IPAB: requisiti.
1. Le IPAB che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi
sociali, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvedono
alla trasformazione in ASP ovvero in Persone giuridiche di Diritto Privato senza
scopo di lucro.
2. La trasformazione in ASP è esclusa quando ricorra una delle seguenti
circostanze:
a) il volume di attività e dei servizi è inferiore a 500.000,00 euro, oppure
150.000,00 euro se opera solo nel settore minori;
b) la inattività nel campo sociale dura da almeno due anni;
c) le finalità previste dallo Statuto e dalle tavole di fondazione risultino esaurite
o non perseguibili.
3. Alla trasformazione in ASP è tenuta la IPAB, costituita per iniziativa di
soggetti pubblici, mediante conferimento di patrimonio pubblico, salvo quanto
previsto dal successivo articolo 10, comma 2.
4. La trasformazione in persona giuridica di diritto privato è prevista
quando ricorrano le condizioni di cui al DPCM 16 febbraio 1990, quando l’IPAB
svolge attività socio-assistenziale ed educativa, ma non possiede il requisito per
trasformarsi in ASP, oppure quando svolge attività prevalentemente in ambito
scolastico; infine nel caso di enti contemplati dall’articolo 91 della legge n.
6972/1890 (conservatori, ospizi, eremi, confraternite, congregazioni,...).
5. La trasformazione in persona giuridica di diritto privato è esclusa qualora
la prevalenza del patrimonio in fase di istituzione dell’IPAB, fosse di provenienza
pubblica.
6. In ogni caso, la circostanza dell’avvenuta amministrazione da parte
dell’ECA o dell’avvenuta concentrazione nella stessa, dell’IPAB, non osta ai fini
della possibilità di trasformazione in persona giuridica di diritto privato. Tale
disposizione si applica anche in caso di amministrazione/concentrazione riferita
alla Congregazione di Carità.
10
Art. 10 - IPAB che svolgono attività indiretta in campo sociale.
1. Le istituzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
svolgono indirettamente attività sociale, mediante l'erogazione ad enti e organismi
pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall'attività di
amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine e
hanno natura originariamente pubblica, possono, qualora gli statuti e le tavole di
fondazione prevedano anche l'erogazione diretta di servizi e qualora le loro
dimensioni consentano il mantenimento della personalità giuridica di diritto
pubblico, trasformarsi in ASP. Ove gli organi di governo deliberino la
trasformazione, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tali istituzioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente
capo e attivano interventi e servizi sociali coerenti con le loro finalità.
2. Le istituzioni di cui al comma 1, qualsiasi sia la loro originaria natura,
qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, si trasformano in
fondazioni di diritto privato. A tali fondazioni si applicano le disposizioni di cui al
Titolo V della presente legge.
Art. 11 - Trasformazione IPAB: procedure.
1. Le IPAB che avviano la procedura di trasformazione, assumono idonea
delibera del C.d.A. sulla quale acquisiscono il parere del Consiglio comunale del
Comune in cui hanno sede, entro sessanta giorni dalla richiesta. Nel caso di parere
difforme l’IPAB manterrà comunque la personalità giuridica di diritto pubblico e
si trasformerà in ASP, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo
9, comma 2.
2. La trasformazione delle istituzioni in ASP è attuata mediante adozione di
una deliberazione che dia atto del possesso dei requisiti prescritti e approvi lo
statuto dell'ASP. Lo statuto è approvato, secondo la procedura prevista
dall'articolo 19, comma 3, previa verifica della sua conformità alla legge, con
decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato avviene
secondo le modalità indicate al successivo articolo 29.
4. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato dell’ASP potrà
avvenire successivamente alla scadenza fissata dall’articolo 9, comma 1: in tal
caso non operano le attuali norme che dispongono le agevolazioni fiscali, salvo
diversa disposizione che intervenga successivamente alla approvazione della
presente legge.
Art. 12 - Risanamento.
1. Le IPAB di dimensioni ridotte o con bilancio esiguo o inattive o con
finalità statutarie esaurite, come indicate all’articolo 9, comma 2, possono attivare,
attraverso una iniziativa del Consiglio di Amministrazione un piano di
risanamento e/o razionalizzazione e/o modifica delle finalità statutarie anche
mediante convenzionamento o fusione con altre istituzioni, tali da consentire la
ripresa dell’attività nel campo sociale e l’esercizio della scelta fra le opzioni
previste dall’articolo 9, comma 1.
11
2. Il piano operativo dovrà essere presentato alla Giunta regionale, dopo
avere acquisito sullo stesso, il parere del Sindaco del Comune ove ha sede l’IPAB,
entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge e su di esso la Giunta
regionale si pronuncerà nei successivi trenta giorni.
3. I termini previsti dall’articolo 9, comma 1 decorrono dalla data di
approvazione del Piano operativo di Risanamento.
Art. 13 - Estinzione.
1. Nel caso di cui all’articolo 9, comma 2, lettere b) e c), qualora il C.d.A.
non provveda a predisporre e presentare il piano di cui al precedente articolo 12,
la Giunta regionale scioglie il C.d.A. e nomina, sentito il Comune in cui ha sede la
IPAB, un Commissario Straordinario che dovrà predisporre entro novanta giorni
dalla nomina il piano. Su di esso la Giunta regionale si pronuncerà nei successivi
trenta giorni.
2. Qualora il Commissario Straordinario regionale accerti l’impossibilità di
attuare il piano di cui all’articolo 12 la Giunta regionale promuove l’estinzione
della IPAB destinando il patrimonio alle finalità previste dallo Statuto. In assenza
di disposizioni statutarie specifiche il patrimonio va destinato prioritariamente ad
ASP o fondazioni private con finalità identiche, nell’ambito della medesima
ULSS, secondariamente vengono individuate ASP o fondazioni private con
finalità analoghe o similari nel medesimo territorio ed infine, in assenza di
quest’ultime, va conferito al Comune in cui ha sede, con vincolo di destinazione a
favore di servizi sociali.
Art. 14 - Intervento sostitutivo.
1. Per le IPAB che alla scadenza prevista dall’articolo 9 non hanno assunto
e comunicato gli atti necessari alla trasformazione, la Giunta regionale, sentito il
Comune ove la IPAB ha sede, nomina un commissario con il compito di
procedere alla trasformazione della stessa in ASP ovvero in fondazione o
Associazione qualora ricorrano le condizioni previste dal DPCM 16 febbraio
1990.
2. Il Commissario valuta la sussistenza delle condizioni e delle iniziative da
assumere per operazioni di fusione ovvero di estinzione dell’IPAB.
3. Nell’atto di nomina è stabilita la scadenza dell’incarico.
Art. 15 - Fusione di istituzioni.
1. In caso di fusione di più istituzioni, lo statuto dell'ASP che da essa deriva
prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e
tavole di fondazione, anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti
destinatari dei servizi e degli interventi, nonché dell'ambito territoriale di
riferimento.
2. Lo statuto dell'ASP derivante dalla fusione prevede che una parte degli
amministratori sia nominata dall’ente locale sul quale l'ASP insiste.
3. Allo scopo di favorire processi di riorganizzazione attraverso la fusione
di più istituzioni, la Regione dispone incentivi di natura finanziaria, mediante
appositi fondi, iscritti in bilancio.
12
Art. 16 - Perequazione costi.
1. Al fine di non far gravare sulle rette pagate dagli utenti e loro familiari, i
maggiori costi connessi alla diversa natura giuridica degli enti gestori, la Giunta
regionale determina annualmente con criteri oggettivi l’eventuale svantaggio
economico fra ASP ed enti privati e dispone la erogazione di un contributo
mediante imputazione al bilancio corrente, a valere sui trasferimenti disposti in
conto gestione.
TITOLO IV - Azienda dei Servizi alla Persona (ASP)
Art. 17 - Costituzione nuove ASP.
1. I Comuni possono costituire, anche in forma associata con altri enti locali
e con soggetti privati, nuove ASP, disciplinate dal presente capo, che abbiano la
finalità di erogare servizi sociali purché dispongano di un patrimonio di valore
non inferiore a 1.000.000,00 di euro. La partecipazione di eventuali soggetti
privati profit e non-profit è limitata a conferimenti non superiori ad un terzo del
patrimonio ed alla commisurata presenza nel consiglio di amministrazione,
comunque non superiore ad un terzo dei componenti l’organo.
2. Tale vincolo si applica anche in caso di partecipazione di privati alle ASP
derivanti dal riordino.
Art. 18 - Autonomia dell’ASP.
1. Le ASP, non hanno fini di lucro, hanno personalità giuridica di diritto
pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e
operano con criteri imprenditoriali. Esse informano la propria attività di gestione a
criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio
da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, comprendendo in questi
i trasferimenti.
2. Nell'ambito della loro autonomia le ASP possono porre in essere tutti gli
atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri
scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di
programmazione regionale.
3. In particolare, le ASP possono realizzare fra di esse, nonché con enti
locali e altri enti pubblici e privati, le forme di collaborazione previste dalla
legislazione statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, anche
allo scopo di associare uno o più servizi dalle stesse gestiti. Le ASP possono,
altresì, partecipare o costituire società, nonché istituire fondazioni di diritto
privato al fine di svolgere attività strumentali al conseguimento dei fini
istituzionali, nonché di provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio
patrimonio, esclusa ogni cessione in out-sourcing delle attività costituenti il “core
business” dell’ASP. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a
soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti
all'esclusivo interesse delle ASP.
13
4. Lo statuto disciplina i limiti nei quali le ASP possono estendere la loro
attività anche in ambiti territoriali diversi da quello regionale o infraregionale di
appartenenza, ferma restando la finalità originaria.
Art. 19 - Statuto e Regolamento.
1. Gli statuti delle ASP sono informati ai principi di distinzione dei poteri di
indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. Gli statuti disciplinano le
modalità e i criteri di elezione o di nomina degli organi di amministrazione e di
direzione, la loro durata, nonché i relativi poteri e modalità di funzionamento.
2. Gli statuti prevedono i requisiti necessari per ricoprire le cariche di
presidente e consigliere di amministrazione e stabiliscono le eventuali ulteriori
incompatibilità rispetto a quelle stabilite dalla presente legge.
3. Gli organi degli enti locali e gli altri soggetti che nominano i componenti
del consiglio di amministrazione esprimono all'ASP il proprio parere sulle
deliberazioni recanti proposte di statuto e di sue modificazioni, entro sessanta
giorni dalla richiesta; decorso tale termine il parere si intende espresso
favorevolmente. Le proposte di statuto o di sue modificazioni sono inoltrate alla
Regione con i pareri espressi dagli enti locali e dagli altri soggetti. Qualora le
proposte di statuto o di sue modificazioni non conseguano il parere favorevole
degli enti locali e degli altri soggetti, la Regione promuove una concertazione fra
le amministrazioni interessate. Il procedimento per l'approvazione dello statuto o
delle sue modificazioni è concluso, previa verifica della sua conformità alla legge,
con decreto del Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dal suo
avvio. Tali modalità si applicano alle modifiche statutarie, diverse dalla
trasformazione, disciplinata dall’articolo 11, comma 1 della presente legge.
4. I regolamenti di organizzazione delle ASP individuano l'articolazione
della struttura organizzativa.
5. Le ASP adottano altresì i regolamenti volti a disciplinare la propria
attività, fra i quali i regolamenti di contabilità e dei contratti.
Art. 20 - Organi.
1. Sono organi amministrativi delle ASP:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il presidente, componente del consiglio di amministrazione.
2. I componenti degli organi di amministrazione restano in carica per non
più di due mandati consecutivi, salvo che lo statuto disponga diversamente. In
ogni caso un amministratore, qualora designato o nominato da un ente pubblico,
non può conservare la carica per più di tre mandati. La durata di ciascun mandato
non può essere superiore a cinque anni.
3. In sede di prima applicazione della presente legge non viene computato
nel limite dei mandati di cui al precedente comma 2 il periodo di amministrazione
esercitato dai componenti del C.d.A. delle IPAB in carica al momento della
trasformazione in ASP.
4. Gli amministratori si astengono dal prendere parte alla discussione e alla
votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino
al quarto grado.
14
5. Le ASP possono assicurare i propri amministratori contro i rischi
conseguenti all'espletamento del loro mandato.
6. Gli statuti delle ASP prevedono:
a) un revisore contabile, anche in forma associata, iscritto al registro dei revisori
contabili e la cui durata in carica, non rinnovabile, non può essere superiore a
cinque anni;
b) l'eventuale gratuità della carica di amministratore;
c) che gli enti locali e gli altri soggetti che provvedono alla nomina degli
amministratori dell'ASP abbiano il potere di revocarli nei casi previsti dai
rispettivi ordinamenti.
7. La misura massima delle indennità e dei gettoni di presenza degli
amministratori delle ASP è determinata con deliberazione della Giunta regionale.
È fatta salva la facoltà degli amministratori di rinunciare in tutto o in parte
all'indennità o al gettone di presenza.
8. La competenza delle nomine che nel C.d.A. dell’IPAB era in passato
affidata al Prefetto, è trasferita alla conferenza dei Sindaci della ULSS o del
Distretto in cui è insediata l’ASP.
Art. 21 - Funzioni degli organi.
1. Gli organi delle ASP esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli
obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo e verificano la rispondenza dei
risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto
e, comunque, provvede allo svolgimento dei seguenti adempimenti:
a) nomina del direttore;
b) definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per
l'azione amministrativa e per la gestione;
c) individuazione e assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità
perseguite;
d) approvazione dei bilanci;
e) verifica dell'azione amministrativa e della gestione, nonché dei relativi
risultati e adozione dei provvedimenti conseguenti;
f) approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni;
g) individuazione di forme di collaborazione con altri enti, anche con la
costituzione o la partecipazione a società o fondazioni.
3. Il presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione, è l'organo
responsabile delle attività programmatorie e di indirizzo dell'ASP, ha la
rappresentanza legale dell'ASP, convoca e presiede il consiglio di
amministrazione, esercita la superiore vigilanza sul buon andamento dell'ente,
vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio. Esercita le
funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.
4. Il vicepresidente, ove previsto dallo statuto ed eletto tra i membri del
consiglio di amministrazione, sostituisce il presidente in caso di assenza o
impedimento temporaneo, nonché, in caso di vacanza della carica, sino alla
nomina del nuovo presidente.
15
Art. 22 - Incompatibilità.
1. La carica di amministratore di un'ASP è incompatibile con la carica di:
a) consigliere o amministratore di comune, comprensorio montano o provincia
dove insiste l'ASP;
b) direttore generale, amministrativo, sociale e sanitario dell'ULSS ove insiste
l'ASP;
c) dirigente dei servizi socio-assistenziali di comune o provincia ove insiste
l'ASP.
2. Non può essere nominato amministratore di un'ASP:
a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di impresa che
fornisca servizi all'ASP;
b) il dipendente dell'ASP ovvero il prestatore d'opera nei confronti dell'ASP;
c) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o
amministrativo, con l'ASP;
d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente
dell'ASP, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso
l'ASP e non ha ancora estinto il debito;
e) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'ASP, è stato
legalmente messo in mora;
f) colui che si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 58 e 59 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali).
3. Qualora ricorrano le condizioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio di
amministrazione, su istanza anche di un solo componente o su segnalazione del
soggetto che ha effettuato la designazione o nomina dell'amministratore, ne fa
contestazione all'amministratore interessato, il quale presenta le sue
controdeduzioni nei successivi quindici giorni, e dispone l'eventuale decadenza
nei quindici giorni successivi.
Art. 23 - Direttore Generale.
1. La gestione dell'ASP e la sua attività amministrativa sono affidate, anche
in forma congiunta da più ASP associate o convenzionate, ad un direttore generale
nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di
amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato. Il
direttore generale deve essere scelto fra persone aventi specifica e documentata
esperienza professionale e tecnica di direzione, almeno quinquennale in ambito di
servizi sociali o socio-sanitari, provvisto di diploma di laurea nonché approfondita
conoscenza della gestione di enti o ASP socio-assistenziali o socio-sanitarie. Può
essere incaricato della direzione dell'ASP, anche un dipendente dell'ASP stessa
non appartenente alla qualifica dirigenziale, purché dotato della necessaria
esperienza dirigenziale e tecnica, accertata all’atto dell’entrata in vigore della
presente legge. È fatta salva la possibilità che l'ordinamento della singola ASP
preveda ulteriori figure dirigenziali, in relazione a specifici ambiti di attività.
2. Con apposito atto della Giunta regionale, sentite le Associazioni di
categorie, sono determinati i requisiti per l’accesso all’incarico di Direttore.
3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di
diritto privato di durata determinata, rinnovabile, e comunque non superiore a
quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato. L’inizio dell’incarico
16
decorre entro dieci mesi dall’inizio del mandato del C.d.A. e si protrae dopo la
scadenza del mandato del C.d.A. per un massimo di dieci mesi.
4. Il direttore generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di
assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ASP in ordine
alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
5. Il direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi
programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei
programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ASP, incluse le decisioni organizzative e
di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, di
coordinamento, di controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti
disciplinari.
6. Il consiglio di amministrazione, anche servendosi degli strumenti di
valutazione di cui all'articolo 26, adotta nei confronti del direttore generale i
provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività
amministrativa posta in essere e al mancato raggiungimento degli obiettivi. In
caso di reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la
gestione si verifichi il rischio di un risultato negativo, il consiglio di
amministrazione può recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del
codice civile e dei contratti collettivi.
Art. 24 - Principi in materia di contabilità e patrimonio.
1. Le ASP adottano la contabilità economico-patrimoniale con lo scopo di
determinare il risultato economico d’esercizio ed il patrimonio di funzionamento.
2. Il bilancio di esercizio deve rappresentare con chiarezza, in modo
veritiero e corretto il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria
dell’ASP.
3. Le ASP applicano il controllo di gestione allo scopo di assicurare
efficacia ed efficienza ai processi di acquisizione e di impiego delle risorse.
4. La Giunta regionale, sentite le associazioni professionali e degli enti,
detta indirizzi riguardanti gli schemi del bilancio, il piano dei conti, la contabilità
analitica, nonché principi contabili uniformi al fine di consentire una efficace
comparazione dei risultati della gestione dei vari soggetti gestori.
5. La Giunta regionale inoltre, sentiti i soggetti previsti dal comma
precedente, emana direttive al fine di disciplinare la fase transitoria dalla
contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale.
6. Il patrimonio dell'ASP è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad
essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della
propria attività o a seguito di atti di liberalità.
7. Le ASP, nella gestione del patrimonio, si ispirano ai seguenti principi:
a) conservazione, di norma, della dotazione originaria, con particolare riguardo
ai beni che abbiano valore storico monumentale;
b) indisponibilità di quei beni che le ASP stesse destinano ad un pubblico
servizio;
c) rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore.
8. Qualora l'attività d'esercizio si chiuda con un risultato negativo, le ASP
adottano le misure necessarie a ripianarlo entro l'esercizio successivo, escluso
l’utilizzo del patrimonio.
17
9. I regolamenti dei contratti possono prevedere procedure semplificate per
la conclusione dei contratti per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di
valore inferiore a quello previsto dalla normativa comunitaria.
Art. 25 - Regolamenti di contabilità.
1. Con il regolamento di contabilità le ASP in applicazione di quanto
previsto dall’articolo 24 disciplinano i propri principi e norme contabili, adottando
modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna delle ASP
stesse, assicurando la conoscenza consolidata dei risultati globali della gestione.
2. Il regolamento di contabilità, in armonia con le disposizioni della
presente legge, del regolamento di cui all'articolo 24 e dello statuto di ciascuna
ASP, stabilisce:
a) le norme relative alle specifiche competenze dei soggetti dell'amministrazione
preposti alla programmazione, adozione e attuazione dei provvedimenti di
gestione, ove non previste nello statuto;
b) le forme di controllo interno, ivi compreso quello di gestione;
c) l'eventuale istituzione di un servizio di economato per la gestione delle spese
di ufficio di non rilevante ammontare;
d) i requisiti, le modalità di nomina e i poteri del revisore contabile.
3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel regolamento di
contabilità trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia
di contabilità previste dall'ordinamento degli enti locali, ovvero, le disposizioni
già applicate dall'istituzione.
Art. 26 - Controlli e verifiche amministrative e contabili.
1. Le ASP, nell'ambito della propria autonomia statutaria, si dotano di
strumenti di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, in
conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286
“Riordino e potenziamento dei meccanismi strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59”.
2. I controlli sulla qualità delle prestazioni sono disciplinati dalla normativa
sulla programmazione regionale dei servizi sociali, sentite le associazioni delle
ASP.
3. Qualora siano accertate gravi e reiterate violazioni dell'ordinamento
giuridico, gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale, nonché
l'irregolare costituzione ovvero l'impossibilità del funzionamento degli organi di
amministrazione delle ASP, la Giunta regionale provvede alla nomina di un
commissario che curi la provvisoria amministrazione per un periodo non inferiore
a due mesi e non superiore a otto mesi e avvia il procedimento per la nomina di
nuovi organi di amministrazione.
Art. 27 - Soppressione e liquidazione delle ASP.
1. Le ASP che abbiano dichiarato di trovarsi in condizioni economiche di
grave dissesto sono liquidate e dichiarate estinte, sulla base dei principi desumibili
18
dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 “Soppressione e messa in liquidazione di
enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a
vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale”, e successive
modifiche.
2. In tali casi, la Giunta regionale, sentito il Sindaco del Comune ove la
ASP ha sede, nomina un commissario liquidatore per accertare la cessazione
dell'attività e per la devoluzione del patrimonio, che eventualmente residui dalle
operazioni di liquidazione, ad altra ASP operante nello stesso ambito territoriale
di programmazione delle attività sociali e socio-sanitarie, con precedenza per le
ASP che risultino già convenzionate o associate, per la gestione di uno o più
servizi, con l'ASP in stato di liquidazione ed estinzione ovvero, in mancanza, ai
comuni territorialmente competenti, con vincolo di destinazione ai servizi sociali.
TITOLO V - Persone Giuridiche di Diritto Privato
Art. 28 - Persone giuridiche di diritto privato.
1. Le associazioni e fondazioni sono persone giuridiche di diritto privato
senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono
scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla loro natura
giuridica.
2. La Regione, quale autorità tutoria competente, esercita il controllo e la
vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile.
3. Ai procedimenti per l’acquisizione della personalità giuridica di diritto
privato da parte delle istituzioni, dopo l’esaurimento dei procedimenti di
accertamento delle caratteristiche che consentono la trasformazione, si applicano
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361. Alla domanda di registrazione vanno allegati l’atto costitutivo o istitutivo
della istituzione e la deliberazione di trasformazione contenente lo statuto del
nuovo ente.
Art. 29 - Statuto.
1. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto
delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori, avviene mediante
deliberazione assunta dall'organo competente, nella forma di atto pubblico
contenente lo statuto, che disciplina anche:
a) le modalità di impiego delle risorse anche a finalità di conservazione,
valorizzazione e implementazione del patrimonio;
b) la nomina pubblica dei componenti degli organi di amministrazione già
prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza, affidata al Comune
in cui ha sede la fondazione;
c) la possibilità, per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione che deve
comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione
in ragione di loro particolari qualità, possa essere integrato da componenti
designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il
conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie;
19
d) la possibilità, per le associazioni, di mantenere tra gli amministratori le
persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari
qualità, a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata
dall'assemblea dei soci, in ossequio al principio di democraticità.
2. Nello statuto sono altresì indicati mediante apposito inventario i beni
immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di
fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e sono individuate maggioranze
qualificate per l'adozione delle deliberazioni concernenti la dismissione di tali
beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più
funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi
diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità.
3. Lo statuto può prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con
modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre
attività dell'ente.
4. La revisione dello statuto finalizzata alla trasformazione in persona
giuridica di diritto privato può prevedere, qualora ne sussistano i requisiti previsti
dalla normativa che regola la materia, l'assunzione della natura di organizzazione
non lucrativa di utilità sociale.
Art. 30 - Patrimonio.
1. Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato di cui al presente
titolo è costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e dalle
successive implementazioni. Le istituzioni, all'atto della trasformazione,
provvedono alla redazione dell'inventario, assicurando che sia conferita distinta
evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di
fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali.
2. I beni di cui all'articolo 29 restano destinati alle finalità stabilite dalle
tavole di fondazione e dalle volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o
vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e fatte salve le
ipotesi di dismissione previste dall'articolo 29.
3. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni
delle persone giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle
tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali
sono inviati all'Amministrazione regionale, che, ove ritenga la deliberazione in
contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico ministero per
l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 25 del codice civile.
TITOLO VI - Norme transitorie e finali
Art. 31 - Abrogazioni.
1. Con l’entrata in vigore del provvedimento previsto dall’articolo 4,
comma 1 “Partecipazione, informazione, concertazione” è abrogato l’articolo 58
della legge regionale n. 5/2000 e l'articolo 41 comma 4 della legge regionale n.
5/2001.
2. Sono abrogate le norme non compatibili con la presente legge, previste
dalla legge regionale n. 24/1993 e legge regionale n. 45/1993.
20
INDICE
TITOLO I - Disposizioni generali .................................................................... 7
Art. 1 - Finalità..................................................................................... 7
Art. 2 - Sistema integrato dei servizi sociali. ....................................... 7
TITOLO II - Norme comuni ............................................................................. 7
Art. 3 - Carta dei Servizi ed Authority per la qualità. .......................... 7
Art. 4 - Partecipazione, informazione, concertazione. ......................... 8
Art. 5 - Agevolazioni fiscali. ............................................................... 9
Art. 6 - Subentro rapporti in essere. ..................................................... 9
Art. 7 - Personale. ................................................................................ 9
Art. 8 - Limiti alla esternalizzazione dei servizi diretti alla persona. 10
TITOLO III - Trasformazione IPAB .............................................................. 10
Art. 9 - Trasformazione IPAB: requisiti. ........................................... 10
Art. 10 - IPAB che svolgono attività indiretta in campo sociale. ...... 11
Art. 11 - Trasformazione IPAB: procedure. ...................................... 11
Art. 12 - Risanamento. ....................................................................... 11
Art. 13 - Estinzione. ........................................................................... 12
Art. 14 - Intervento sostitutivo. .......................................................... 12
Art. 15 - Fusione di istituzioni. .......................................................... 12
Art. 16 - Perequazione costi. .............................................................. 13
TITOLO IV - Azienda dei Servizi alla Persona (ASP) ................................... 13
Art. 17 - Costituzione nuove ASP. .................................................... 13
Art. 18 - Autonomia dell’ASP. .......................................................... 13
Art. 19 - Statuto e Regolamento. ....................................................... 14
Art. 20 - Organi. ................................................................................. 14
Art. 21 - Funzioni degli organi. ......................................................... 15
Art. 22 - Incompatibilità. ................................................................... 16
Art. 23 - Direttore Generale. .............................................................. 16
Art. 24 - Principi in materia di contabilità e patrimonio. ................... 17
Art. 25 - Regolamenti di contabilità. ................................................. 18
Art. 26 - Controlli e verifiche amministrative e contabili.................. 18
Art. 27 - Soppressione e liquidazione delle ASP. .............................. 18
TITOLO V - Persone Giuridiche di Diritto Privato ...................................... 19
Art. 28 - Persone giuridiche di diritto privato. ................................... 19
Art. 29 - Statuto. ................................................................................ 19
Art. 30 - Patrimonio. .......................................................................... 20
TITOLO VI - Norme transitorie e finali......................................................... 20
Art. 31 - Abrogazioni. ........................................................................ 20
21
PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)
Nota all’articolo 1
Legge 17 luglio 1890, n. 6972 (1)
NORME SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (2) (3)
-----------------------(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1890, n. 171.
(2) La Legge 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli
Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per
il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.
(3) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, Legge
8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.
Nota all’articolo 2
Legge 8 novembre 2000, n. 328 (1).
LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI
INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI.
Art. 22 - Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni
coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare
con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia
delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e
riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati
costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi
secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei
limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie
già destinate dagli enti locali alla spesa sociale:
a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con
particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone
totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare
di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo
familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire
l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefìci disposti dal regio decretolegge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10
dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione,
per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socioriabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei
servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle
prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per
l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare,
nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per
coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano
assistibili a domicilio;
1
h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e
farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per
promuovere iniziative di auto-aiuto.
3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c),
sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle L. 4 maggio l983, n. 184, L. 27 maggio
1991, n. 176, L. 15 febbraio 1996, n. 66, L. 28 agosto 1997, n. 285, L. 23 dicembre 1997, n. 451,
L. 3 agosto 1998, n, 296, L. 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni,
approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la
deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei
minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo
familiare.
4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi
adottati, prevedono per ogni àmbito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo
conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti
prestazioni:
a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e
ai nuclei familiari;
b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.
-----------------------(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, S.O.
Nota all’articolo 5
Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (1).
RIORDINO DEL SISTEMA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E
BENEFICENZA, A NORMA DELL'ARTICOLO 10 DELLA L. 8 NOVEMBRE 2000, N. 328
(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2001, n. 126.
Art. 4 -Disposizioni comuni.
1. Le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private a norma del
presente decreto legislativo conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino. Esse subentrano
in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla
legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle quali derivano.
2. Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601, alle condizioni ivi previste.
3. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro col
personale dipendente che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo abbia in
corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti
derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a
termine sono mantenuti fino alla scadenza.
4. In sede di prima applicazione, e comunque fino al 31 dicembre 2005, gli atti relativi al riordino
delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle
imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa
imposta sostitutiva (2).
5. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare
nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone
giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.
6. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) (3);
2
b) (4);
c) (5).
7. La disciplina delle erogazioni liberali prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, è estesa alle istituzioni
riordinate in aziende di servizi.
-----------------------(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 24, L. 24 dicembre 2003, n. 350.
(3) Aggiunge un capoverso, dopo l'ottavo, all'art. 1 parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26
aprile 1986, n. 131.
(4) Aggiunge la nota II-quinquies) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.
(5) Aggiunge l'art. 11-ter alla parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 13 - Patrimonio
1. Il patrimonio delle aziende pubbliche di servizi alla persona è costituito da tutti i beni mobili ed
immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della
propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. All'atto della trasformazione le istituzioni provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni
immobili e mobili, segnalando alle Regioni gli immobili che abbiano valore storico e
monumentale e i mobili aventi particolare pregio artistico per i quali si rendano necessari
interventi di risanamento strutturale o di restauro.
3. I beni mobili e immobili che le aziende di servizi destinano ad un pubblico servizio
costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetto alla disciplina dell'articolo 828,
secondo comma, del codice civile. Il vincolo dell'indisponibilità dei beni va a gravare: a) in caso di
sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in
sostituzione; b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente
acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili. I beni immobili e mobili sostituiti entrano
automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile. Le operazioni previste dal presente
comma sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti.
4. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi alla Regione, la quale
può richiedere chiarimenti - limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il
reinvestimento dei relativi proventi - entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione,
decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia. Ove la Regione chieda chiarimenti, il
termine di sospensione dell'efficacia degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente
dalla data in cui le aziende li hanno forniti. Gli atti non acquistano efficacia ove la Regione vi si
opponga in quanto l'atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività
istituzionali dell'azienda di servizi. In tal caso la Regione adotta provvedimento motivato entro il
termine predetto.
5. I trasferimenti di beni a favore delle aziende di servizi da parte dello Stato e di altri enti
pubblici, in virtù di leggi e provvedimenti amministrativi, sono esenti da ogni onere relativo a
imposte e tasse, ove i beni siano destinati all'espletamento di pubblici servizi.
Nota all’articolo 7
Legge 7 dicembre 1989, n. 389 (1).
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 OTTOBRE
1989, N. 338 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EVASIONE
CONTRIBUTIVA, DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI, DI SGRAVI
CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO E DI FINANZIAMENTO DEI PATRONATI.
-----------------------(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1989, n. 287.
Nota all’articolo 9
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (1).
3
DIRETTIVA ALLE REGIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLA
PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO ALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI
ASSISTENZA E BENEFICENZA A CARATTERE REGIONALE ED INFRAREGIONALE
-----------------------(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1990, n. 45.
Legge 17 luglio 1890, n. 6972 (1)
NORME SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (2) (3)
-----------------------(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1890, n. 171.
(2) La Legge 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli
Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per
il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.
(3) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, Legge
8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207.
Art. 91. Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni,
e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle
istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite
nell'art. 70:
1) i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri,
eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale;
2) le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti per i quali siasi
verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70;
3) le opere pie di culto, lasciti o legati di culto; esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle
popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici
conservati, al demanio, al fondo per il culto, ai patroni, o agli economati generali dei benefici
vacanti (1).
In quanto gli istituti di cui al n. 2, provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifici
necessari al culto o degni di esser conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti e continueranno a
provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite
corrispondenti agli oneri di culto.
Per l'erogazione delle altre rendite degli istituti di cui al n. 2, dovranno essere osservate le
disposizioni dell'art. 55 della presente legge, fermo stante il disposto dell'art. 81 della legge di
pubblica sicurezza (2).
-----------------------(1) L'art. 40, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, così dispone:
«Art. 40. Debbono intendersi che facciano o possano far carico agli enti e alle amministrazioni di
cui al n. 3 dell'art. 91 della legge, i legati di culto che gravino beni di pertinenza di enti
ecclesiastici conservati, o che debbano essere adempiuti dal demanio, dall'amministrazione del
fondo per il culto, dai patroni rivendicanti e svincolanti, o dagli economati generali dei benefici
vacanti».
(2) Ora, art. 154 L. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. leggi di P.S.).
4
Nota all’articolo 14
Vedi nota all’articolo 9
Nota all’articolo 22
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (1).
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
Art. 58 - Cause ostative alla candidatura.
1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non
possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e
consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale,
presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente
dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle
aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi
delle comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del
codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti
o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o
per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di
dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la
vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un
anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di
favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo
comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a
danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per
un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale (2);
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione
complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli
indicati nella lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di
prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista
dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al
quale l'elezione o la nomina è di competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori
provinciali o comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è
nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il
relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato
condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione
con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice
penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (3) (4).
Art. 59 - Sospensione e decadenza di diritto.
5
1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo
58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno
riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per un delitto non colposo;
c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo,
una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui
all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta
l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di
procedura penale.
2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a
quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero
legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello
proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non
definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il
termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto (5).
4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti
giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la
sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli
organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della
misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in
giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di
revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la
sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla
prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla
nomina.
6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla
data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il
provvedimento che applica la misura di prevenzione (6).
7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58,
l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei
pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di
infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti
interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi
dell'articolo 2 comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni (7).
-----------------------(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.
(2) Lettera così modificata dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, come modificato dalla relativa
legge di conversione.
(3) Il presente articolo corrisponde ai commi da 1 a 4 e 4-sexies dell'art. 15, legge 19 marzo 1990,
n. 55.
(4) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 78 (Gazzetta Ufficiale 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 58 sollevata in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.
(5) Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, come modificato dalla relativa
legge di conversione.
(6) Il presente comma era stato modificato dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80. Tale modifica
non è più prevista dalla nuova formulazione del citato articolo 7 dopo la conversione in legge del
suddetto decreto.
(7) Il presente articolo corrisponde ai commi da 4-bis a 4-quinquies, 5 e 6 dell'art. 15, legge 19
marzo 1990, n. 55.
6
Nota all’articolo 26
Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (1).
RIORDINO E POTENZIAMENTO DEI MECCANISMI E STRUMENTI DI MONITORAGGIO
E VALUTAZIONE DEI COSTI, DEI RENDIMENTI E DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ
SVOLTA DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11
DELLA L. 15 MARZO 1997, N. 59
(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
-----------------------Legge 15 marzo 1997, n. 59 (1).
DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE
REGIONI ED ENTI LOCALI, PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Art. 11
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999 (2), uno o più decreti legislativi
diretti a (3):
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche
attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali
anche ad ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema
produttivo nazionale (4);
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi,
dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso (5).
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da
rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti
legislativi possono essere comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto
degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della
loro entrata in vigore (6).
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi
per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere
emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi,
si attiene ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui
all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra
compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle
amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e
criteri direttivi (7):
a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui
rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro
anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le
altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (8);
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la
necessaria specificità tecnica;
c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e
potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui
è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione
7
dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai
dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per
la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti
pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure
tecnico-scientifiche e di ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva
integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per
ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze
associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle
compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi
istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione
contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni,
decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo
dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al
Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del
consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale
produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure
necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il
termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla
lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini
della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale
atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice
amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese
quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici,
prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti (9);
h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei
contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione
aventi riflessi sul rapporto di lavoro (10);
i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e
le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione
di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la
costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza
sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento
della funzione pubblica (11).
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere
comunque emanati (12).
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino
al 31 luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle
disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole:
«ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle
seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i
diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) è abrogata; alla
8
lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da
espletarsi a livello regionale,».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso (13).
-----------------------(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.
(2) Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l'art. 9, legge 8 marzo 1999, n. 50.
Successivamente l'art. 1, legge 29 luglio 1999, n. 241 (Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1999, n. 176),
entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto:
«Art. 1. 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1,
lettere b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'articolo 9, comma 6, della
legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino
trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della
presente legge».
(3) Alinea così modificato dall'art. 1, legge 16 giugno 1998, n. 191.
(4) Lettera così modificata dall'art. 1, legge 16 giugno 1998, n. 191.
(5) Comma così modificato dall'art. 7, legge 15 maggio 1997, n. 127.
(6) In attuazione del presente comma è stato emanato il decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
170, che contiene disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143.
(7) Alinea così modificato dall'art. 1, legge 16 giugno 1998, n. 191. In attuazione della delega
contenuta nel presente comma vedi il decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396.
(8) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazzetta Ufficiale 6
febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera a), secondo periodo, nel testo risultante
dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n.
387 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione.
(9) La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 luglio 2000, n. 292 (Gazzetta Ufficiale 19 luglio
2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata questione di legittimità costituzionale
dell'art. 11, comma 4, lettera g) sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha dichiarato
inoltre la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma
4 , sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 113 della Costituzione.
(10) Lettera così modificata dall'art. 1, legge 16 giugno 1998, n. 191. La predetta modificazione è
consistita nell'inserimento delle parole «facoltative» dopo «procedure». Peraltro, la disposizione
che ha previsto tale modificazione è stata abrogata dall'art. 9, legge 8 marzo 1999, n. 50. Pertanto,
deve ritenersi che l'espressione «facoltativa» debba ritenersi ora eliminata.
(11) Comma così modificato dall'art. 7, legge 15 maggio 1997, n. 127.
(12) Comma aggiunto dall'art. 1, legge 16 giugno 1998, n. 191.
(13) Periodo aggiunto dall'art. 7, legge 15 maggio 1997, n. 127.
Nota all’articolo 27
Legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (1).
SOPPRESSIONE E MESSA IN LIQUIDAZIONE DI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO E DI
ALTRI ENTI SOTTO QUALSIASI FORMA COSTITUITI, SOGGETTI A VIGILANZA DELLO
STATO E COMUNQUE INTERESSANTI LA FINANZA STATALE
-----------------------(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1956, n. 325.
Nota all’articolo 28
Codice Civile
Art. 25 - Controllo sull'amministrazione delle fondazioni.
L'autorità governativa (1) esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni
[c.c. 16]; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti,
quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli
amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative,
9
all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume [preleggi 31]; può sciogliere
l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non
agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge.
L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base
ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [c.c. 23, 1445, 2377, 2391].
Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere
autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori
o dai nuovi amministratori [c.c. 18, 22].
Art. 27 - Estinzione della persona giuridica.
Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto [c.c. 16], la persona giuridica si
estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile [c.c. 28, 2272, n. 2].
Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare [c.c. 2272,
n. 4].
[L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa (2), su istanza di qualunque interessato o anche
d'ufficio [c.c. 29, 30, 34; disp. att. c.c. 10, 11]] (3).
-----------------------(1) Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del presente capo,
sono ora esercitate dalle prefetture o dalle regioni o dalle province autonome competenti, ai sensi
di quanto disposto dall'art. 5, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
(2) Vedi l'art. 14, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 di attuazione della delega di cui all'art. 1, legge. 22
luglio 1975, n. 382, sull'ordinamento regionale e l'organizzazione della pubblica amministrazione.
(3) Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. L'art. 6 dello stesso decreto ha
così disposto:
«Art. 6. Estinzione della persona giuridica.
1. La prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di
qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona
giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di
estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle
disposizioni di attuazione del codice civile.
2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data
comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal registro delle
persone giuridiche».
-----------------------Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (1).
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI
DI RICONOSCIMENTO DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE E DI APPROVAZIONE
DELLE MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO (N. 17
DELL'ALLEGATO 1 DELLA L. 15 MARZO 1997, N. 59)
-----------------------(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n. 286.
Nota all’articolo 30
Vedi nota all’articolo 28
Nota all’articolo 31
Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (BUR n. 11/2000)
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI
REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2000)
Art. 58 - Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini.
1. Con regolamento sono estese alle strutture che erogano servizi di assistenza sociosanitaria per
anziani disabili non autosufficienti, le modalità di partecipazione dei cittadini previste dall’articolo
12 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”. (1)
10
-----------------------(1) Comma modificato da art. 1 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 che ha soppresso il
riferimento alla Giunta regionale. In precedenza la disposizione è stata ripresa dall'art. 41 comma 4
della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ed attuata dal regolamento regionale 10 maggio 2001,
n. 3 .
-----------------------Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 (BUR n. 16/2001)
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI
REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2001)
Art. 41 – Determinazione delle quote di rilievo sanitario. (1)
1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio la Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, predispone il riparto del fondo sanitario regionale di cui all'articolo 5
della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 suddiviso per livelli di assistenza e per ciascuna
ULSS.
2. Nei successivi trenta giorni il direttore generale di ciascuna ULSS, tenuto conto del parere della
rispettiva conferenza dei sindaci, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali, assegna le
quote di rilievo sanitario da corrispondere per l'assistenza nei servizi residenziali e semiresidenziali
extraospedalieri.
3. Le quote di rilievo sanitario di cui al comma 1 sono individuate in applicazione dell'atto di
indirizzo e coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria emanato ai sensi dell'articolo 3 septies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni.
4. La partecipazione delle associazioni dei familiari nella fase concertativa di cui al comma 2 è
disciplinata con regolamento. (2)
-----------------------(1) L'art. 116 comma 1 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 prevede l'eventuale aggiornamento
degli obiettivi dei direttori generali, nonché i criteri ed i parametri per il raggiungimento degli
stessi, nel corso degli adempimenti previsti dal presente articolo.
(2) Comma sostituito da art. 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 che ha soppresso il
riferimento alla Giunta regionale. Si tratta del regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 3 .
-----------------------Legge regionale 25 giugno 1993 n. 24 (BUR n. 54/1993)
DISPOSIZIONI PER LA PRIVATIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI
ASSISTENZA E BENEFICENZA
-----------------------Legge regionale 1 settembre 1993 n. 45 (BUR n. 75/1993)
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E
BENEFICENZA A CARATTERE REGIONALE E INFRAREGIONALE
11
Trasformazione delle Ipab e
partecipazione dei cittadini
Pdl
63
153
Disposizioni per la trasformazione delle
istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza e per la disciplina delle
aziende pubbliche e delle persone
giuridiche di diritto privato di servizi alla
persona
ALLEGATI
Testo presentato
PDL 153
Disposizioni per la trasformazione
delle istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza e per la
disciplina delle aziende pubbliche e
1
delle persone giuridiche di diritto
privato di servizi alla persona
CONSIGLIO
REGIONALE
DEL VENETO
2
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
OTTAVA LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE N. 153
PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri De Poli, Bazzoni,
Sernagiotto, Manzato, Teso, De Boni, Stival, Valdegamberi, Piccolo, Fontanella,
Bond, Zigiotto e Bertipaglia
DISPOSIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI
ASSISTENZA E BENEFICENZA E PER LA DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE E
DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO DI SERVIZI ALLA PERSONA
Presentato alla Presidenza del Consiglio il 9 giugno 2006.
Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e QUINTA e ai Consiglieri
regionali il 20 giugno 2006.
DISPOSIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI
ASSISTENZA E BENEFICENZA E PER LA DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE E
DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO DI SERVIZI ALLA PERSONA
R e l a z i o n e:
Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono enti che trovano il
corpus della loro disciplina normativa in un provvedimento dello Stato che risale
al 1800: la legge 17 luglio 1890, n. 6972 approvata per iniziativa del Ministro
Francesco Crispi. Tale legge infatti, pur con molteplici modifiche e integrazioni
che si sono succedute negli anni, è ancora in vigore nella sua quasi totalità. Se da
un lato tale circostanza è testimonianza della bontà delle previsioni normative ivi
contenute è naturale che tutto il sistema che ha tratto origine da esse risenta del
passaggio degli anni e quindi dei notevoli mutamenti intervenuti sia in ambito
storico-sociale che in ambito giuridico.
Infatti, per limitarsi solamente alle innovazioni più significative introdotte
nel nostro assetto normativo, va tenuto presente che nel 1948 è mutata la stessa
forma giuridica dello Stato con l’entrata in vigore della nuova Costituzione
italiana. Peraltro assai notevoli sono stati anche i mutamenti nel tessuto sociale,
la cui portata è di tutta evidenza.
Ad ogni modo va detto che in Italia la gran parte del “sistema” di
assistenza sociale, anche quello non specificatamente regolato, si è basato sui
principi e sulle disposizioni espresse nella legge 17 luglio 1890, n. 6972. Così
almeno fino alla recente emanazione della legge 8 novembre 2000, n. 328
intitolata "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e
servizi sociali".
Con essa, infatti, il legislatore nazionale ha radicalmente modificato
l'organizzazione e la disciplina di tutti i servizi sociali, creando un sistema
integrato di interventi alla persona.
Nell'ambito di questo rilevante lavoro di revisione si è anche deciso di
riformulare la normativa sulle IPAB, delegando al Governo l'emanazione di un
provvedimento di regolamentazione in materia. Conseguentemente è stato
pubblicato il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 che necessitava, per il
completo dispiegamento dei propri effetti, dei provvedimenti attuativi delle
singole Regioni.
Nel frattempo però la modifica del Titolo V della Costituzione, intervenuta
con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha determinato l'inclusione della
materia delle politiche sociali nell’ambito della competenza legislativa esclusiva
delle Regioni (comma 4 del nuovo articolo 117).
La Giunta regionale era intervenuta in primis con il PDL n. 241/2002
intitolato “Testo organico per le politiche sociali della Regione Veneto”, il quale,
al Titolo XV, prevedeva la nuova disciplina per le istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
207/2001, poiché all’epoca vigeva il sistema di competenza normativa di tipo
concorrente.
Di seguito era stati presentati altri due PDL, il n. 278/2002, con il quale
14 consiglieri stralciavano la materia delle IPAB dal Testo organico, per
conferirle, almeno nelle intenzioni, maggiore speditezza nell’approvazione, e il n.
560/2004 con il quale alcuni consiglieri della minoranza consigliare avevano
proposto una nuova disciplina organica degli enti. Di recente è stato ripresentato
1
dai nuovi consiglieri di minoranza consigliare (primo firmatario Massimo
Carraro) un nuovo PDL, con il n. 63 e intitolato “Trasformazione delle IPAB e
partecipazione dei cittadini”.
Il DDL che si presenta oggi nasce dalla necessità di dare un nuovo assetto
alle IPAB presenti nel Veneto riprendendo alcuni principi e norme dei due
progetti già in essere, integrando, aggiornando e riformulando il testo normativo
anche alla luce delle più ampie possibilità di intervento concesse al legislatore
regionale.
La legge si apre (articolo 1) con l’affermazione del principio per il quale i
soggetti che operano nel campo dei servizi sociali “assicurano un pubblico
servizio, nel rispetto del principio della qualità e delle disposizioni della legge
regionale 16 agosto 2002, n. 22” (Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali). La ratio di questa scelta è che un soggetto
che svolge attività di servizio sociale non può non rientrare nella sfera di
competenza normativa, o comunque di attenzione, della Regione. Ciò in quanto
oggetto dell’attività delle persone giuridiche considerate è un servizio pubblico
che in ogni caso deve essere assicurato ai cittadini bisognosi di assistenza, a
prescindere dalle vicende istituzionali, economico-finanziarie o gestionali dei
singoli enti. Dato il rilievo di questi enti si è ribadita, al comma 3, la
partecipazione “alla programmazione e realizzazione degli interventi nell’ambito
del sistema integrato regionale e locale di servizi alla persona”, riprendendo
quanto già affermato dall’articolo 132 della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11.
Ciò fermo si è voluto, in ossequio a quanto previsto dalla Costituzione
(articolo 38 ultimo comma) e a quanto più volte affermato dalla Consulta, dar
vita ad un sistema “sdoppiato”, che offra la possibilità alle IPAB di conservare la
veste di soggetti di diritto pubblico (aziende pubbliche di servizi alla Persona), o
di trasformarsi in enti di diritto privato (articolo 2). I requisiti per la perdita della
veste pubblica, ora disciplinati dalla legge regionale n. 24/1993, peraltro
abrogata dall'articolo 19, risultano ridotti (in accoglimento del principio
affermatosi nell’ordinamento italiano), così semplificando il percorso di
privatizzazione degli enti, ora invece di complessa realizzazione. Peraltro per gli
enti che hanno trovato la loro origine da un soggetto pubblico (un Comune,
l’ECA ovvero altri) si è prevista la possibilità di trasformazione in ente privato
solamente dopo aver attenuto l’autorizzazione da detti enti fondatori, per tutelare
ciò che è nato con risorse di tipo pubblico (articolo 13, comma 2).
Al Capo II viene esposta la disciplina riguardante le nuove Aziende
pubbliche di servizi alla persona affermandone la piena autonomia e la
necessaria gestione diretta dei servizi oltre che a natura di enti non profit
(articolo 3).
Particolare attenzione è stata posta alle varie manifestazioni in cui si
estrinseca l’autonomia di questi enti per salvaguardare da un lato le volontà dei
fondatori che hanno permesso la creazione di moltissime IPAB e dall’altro la
possibilità di disciplinare con proprio statuto la propria organizzazione e le
attività. Tutto ciò negli ambiti fissati attraverso la programmazione regionale e
locale (con particolare riferimento ai Comuni). Affermando da ultimo, sulla scia
dello spirito della riforma, che la strutturazione delle nuove Aziende dovrà
2
ispirarsi ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto
del vincolo di bilancio.
Si indicano i soggetti che compongono i nuovi enti (articoli 4, 5, 6 e 7)
fissando (ovvero rinviando la fissazione al provvedimento esecutivo di Giunta
regionale) in generale per ognuno di essi i requisiti di nomina, le competenze e il
ruolo. Si tratta di articoli di rilevante portata che, anche per dare concretamente
seguito al processo di “aziendalizzazione”, sono orientati a specificare singoli
poteri e ambiti d’attività degli organi, per addivenire ad un equilibrio di ruoli che
nelle IPAB allo stato attuale non sempre è dato trovare. Si è voluto dar rilievo al
ruolo delle autonomie locali, nell’ambito dell’articolo riguardante le nomine del
consiglio di amministrazione, con il solo limite rappresentato dalle volontà del
fondatore, così come peraltro è accaduto fino ad oggi.
Inoltre si è voluto dare veste normativa alla possibilità per gli utenti di
partecipare alla vita dell’ente incaricando specificatamente il consiglio di
amministrazione di provvedere in questo senso. Rammentando, a questo
proposito, che tale disposizione va coordinata con il sistema regionale
sull’accreditamento (legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e successive delibere
di Giunta) che richiede necessariamente ai soggetti erogatori di servizi la
presenza della Carta dei Servizi a tutela degli ospiti.
Contestualmente si è voluto accentuare, per quanto possibile e senza
ledere l’autonomia delle singole aziende, la possibilità per i revisori dei conti di
interloquire con la Direzione regionale competente, incaricata anche dalla nuova
legge del ruolo di vigilanza sugli enti.
Qui merita un cenno particolare l’accresciuto compito dei Revisori dei
conti. Essi infatti vedono accentuato il loro potere di controllo all’interno della
nuova Azienda di Servizi alla Persona per il fatto che il legislatore costituzionale
ha eliminato i Comitati regionali di controllo senza che si provvedesse alla loro
sostituzione o comunque senza la previsione di un mezzo di controllo sostitutivo.
Ulteriormente si è valutato che il controllo dei revisori, proprio perché essi hanno
la possibilità di operare all'interno dell’ente, possa tradursi in un’azione più
analitica, tesa alla prevenzione di possibili problemi di gestione. Se non altro
rispetto all’autorità regionale, che solitamente (almeno ciò ha dimostrato
l’esperienza di questi anni) si attiva quando le questioni hanno raggiunto un
grado di problematicità spesso irrecuperabile.
Si è poi prevista (articolo 8) la possibilità che le Aziende attivino
procedimenti di fusione mediante la costituzione di una nuova Azienda o mediante
incorporazione una dei un’altra, sul fondamento del conseguimento di obiettivi di
convenienza economica e dello svolgimento più razionale delle varie forme di
attività fornite.
Da ultimo, la disciplina per la eventuale estinzione degli enti (articolo 9)
con la disposizione del vincolo di destinazione a servizi sociali dei beni facenti
capo all’ente estinto.
Naturalmente è stata creata una regolamentazione sull’attività si vigilanza
sugli organi e sull'amministrazione delle Aziende che permetta di affrontare le
situazioni “patologiche” più gravi, che possono sfociare anche in un
commissariamento dell’ente (articolo 10) per la risoluzione dei elle
problematiche e un rilancio dell’attività di servizio.
Infine è stato formulato il nuovo sistema di contabilità (articolo 11)
riprendendo da un lato alcune delle indicazioni ritenute valide contenute nel
3
D.Lgs. n. 207/2001, e dall’altro l’esigenza di uniformare il più possibile il sistema
di rappresentazione del bilancio dei soggetti erogatori. Ad ogni modo si è
arrivati, forti di un’esigenza espressa già da tempo dalle stesse IPAB, a
introdurre il sistema di contabilità economico-finanziaria eliminando quello
obsoleto di tipo patrimoniale, oggi ancora in vigore.
Per quanto riguarda il patrimonio (articolo 12) si è posta particolare
attenzione alla conservazione dello stesso, fissando precisi limiti alla sua
disponibilità altresì attraverso l’autorizzazione regionale alle alienazioni,
principalmente allo scopo di preservare quei i beni messi a disposizione dai
fondatori per il raggiungimento dei fini specificamente socio assistenziali, in
particolare sulla scorta delle esperienze passate che hanno evidenziato casi di
dispersione di cespiti anche ingenti.
Particolare attenzione è stata rivolta inoltre alla gestione del patrimonio
prevedendo l’introduzione di un piano per la sua valorizzazione (articolo 11,
comma 5) e la riformulazione degli inventari.
Al Capo III si è prevista la disciplina riguardante le persone giuridiche di
diritto privato che forniscono servizi sociali (articoli 13, 14 e 15). Nucleo
portante di questo Capo di legge è la norma estensiva dell’articolo 15. La
volontà, per quanto possibile e nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice
civile, è stata quella di ampliare la portata di alcune norme già riferite alle
Aziende pubbliche anche agli enti privati derivanti da trasformazione. Ciò al fine
di uniformare il più possibile la disciplina, in special modo con riferimento alla
tutela della vita istituzionale degli enti e alla loro contabilità.
Al Capo IV, oltre naturalmente alle consuete norme abrogative e sulla
disciplina transitoria, sono stati inseriti tre articoli di rilievo.
Gli articoli 17 e 18, i quali dettano alcune disposizioni per
l’organizzazione dell’attività spettante alla Direzione regionale competente, allo
scopo di meglio assicurare la sua operatività, in particolar modo quella legata
all’attività di vigilanza e alle capacità professionali specifiche richieste nei
molteplici settori d’intervento che essa coinvolge.
E infine l’articolo 16 che riguarda il personale. Stante l’importanza e la
delicatezza della posizione rivestita, si è voluta dedicare particolare attenzione
alla norma, prevedendo ogni possibili forma di garanzia per i lavoratori, con
riferimento al momento della trasformazione in Aziende e soprattutto con
riferimento al momento dell'eventuale privatizzazione di un’IPAB o, per il futuro,
di un'Azienda.
La predisposizione di questo DDL risponde a due fondamentali esigenze.
La prima fa riferimento all'irrinunciabile necessità nella quale si trova la
Regione del Veneto di emanare una nuova disciplina che abbia una portata
d'insieme e organica, finalizzata a ridisegnare la vita istituzionale delle IPAB,
trasformandole e rendendo i loro precetti più aderenti alle mutate esigenze e al
loro diverso ruolo nell’ambito della rete dei servizi sociali.
La seconda fa riferimento alla necessità di comprendere nella normativa
di riferimento le migliori prerogative caratteristiche del processo di
aziendalizzazione, che ha già investito altri settori del nostro ordinamento e a
livello nazionale e a livello regionale (si pensi alle aziende ULSS). Tra esse
possono essere annoverate, la precisazione della figura del direttore posto a capo
4
della gestione, i piani aziendali, il budget, il controllo interno di gestione, la
rappresentazione finanziaria per centri di costo, la definizione di precisi limiti
alla esternalizzazione dei servizi, la possibilità di operare con forme più flessibili
o attraverso l’ausilio di soggetti creati ad hoc o partecipati dalla medesima
Azienda.
Conclusivamente questo disegno di legge viene presentato per fare in
modo che le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona possano trovare un sistema
di regole chiare tese a dare loro nuovo impulso a mantenere quel ruolo centrale
nel sistema regionale di assistenza socio-sanitaria, nel contempo consentendo
l’accentuazione dei caratteri di aziendalizzazione e di gestione moderna dei nuovi
enti. Si è operato per ottenere l’equilibrio dei protagonisti interni dell’ente,
ognuno nell’ambito delle proprie competenze, pur mantenendo stabile il governo
e le funzioni di indirizzo nelle mani del consiglio di amministrazione.
Introducendo specifiche garanzie di continuità e di tutela per il personale e
definendo e limitando l’attività regionale alle funzioni di controllo sugli organi e
a forme di tutela e vigilanza in generale sugli enti.
5
DISPOSIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI
ASSISTENZA E BENEFICENZA E PER LA DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE E
DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO DI SERVIZI ALLA PERSONA
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Principi generali.
1. La presente legge regola i procedimenti per la trasformazione delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui alla legge 17 luglio 1890,
n. 6972, in aziende pubbliche di servizi alla persona ovvero in persone giuridiche
di diritto privato, nonché la loro disciplina normativa.
2. Le aziende pubbliche di servizi alla persona e le persone giuridiche di
diritto privato, che gestiscono servizi sociali come individuati dall’articolo 124,
comma 1, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, nonché quelle che
gestiscono servizi educativo-formativi e sanitari assicurano un pubblico servizio,
nel rispetto del principio della universalità dell'accesso alle prestazioni e del
perseguimento della qualità nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 16
agosto 2002, n. 22.
3. È riconosciuta, ad ogni effetto, la finalità sociale delle attività svolte dalle
aziende pubbliche di servizi alla persona e dagli enti privati indicati al comma 1.
4. I soggetti di cui al comma 1 provvedono, in applicazione del principio di
sussidiarietà, alla offerta e alla gestione di servizi, e partecipano alla
programmazione e realizzazione degli interventi nell’ambito del sistema integrato
regionale e locale di servizi alla persona.
Art. 2 - Trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza entro diciotto mesi
dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3 nel Bollettino Ufficiale
della Regione, provvedono:
a) a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona, adeguando i propri
statuti;
b) a privatizzarsi secondo quanto previsto dall’articolo 13 della presente legge.
2. La trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona è esclusa
quando:
a) il volume delle attività e dei servizi è inferiore a euro 500.000,00;
b) le istituzioni operano prevalentemente nel settore scolastico, culturale, e per
quelle che svolgono indirettamente attività socio-assistenziale mediante
l’erogazione di rendite derivanti dall’attività di amministrazione del proprio
patrimonio;
c) l’inattività nel campo dell’erogazione di servizi sociali sia protratta da almeno
un anno;
d) le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti risultino esaurite
ovvero non più conseguibili.
Nei casi previsti dalle lettere c) e d) è ammessa la sola estinzione.
6
3. La Giunta regionale, con apposito provvedimento da emanarsi entro
centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina le
procedure di trasformazione.
4. Le istituzioni, al momento della trasformazione, redigono, ai fini della
identificazione dei beni che costituiscono il patrimonio della persona giuridica
pubblica o privata, un nuovo inventario, attenendosi a quanto indicato al comma 1
dell’articolo 12, che va allegato ai nuovi statuti ed inviato alla direzione regionale
competente.
5. Le istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in
persone giuridiche private, a norma della presente legge, conservano i diritti e gli
obblighi anteriori al riordino. Le aziende pubbliche di servizi alla persona e le
persone giuridiche private subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dalle quali derivano.
6. Per le istituzioni che alla scadenza del termine di cui al comma 1 non
hanno assunto e comunicato gli atti necessari alla trasformazione, la Giunta
regionale nomina un Commissario straordinario con il compito di procedere alla
trasformazione delle stesse in aziende pubbliche di servizi alla persona o in
persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della presente
legge.
CAPO II - Disposizioni sulle aziende pubbliche di servizi alla
persona
Art. 3 - Autonomia ed organizzazione.
1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona hanno personalità giuridica
di diritto pubblico, sono dotate di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile,
gestionale e tecnica, operano secondo criteri imprenditoriali e non hanno scopo di
lucro. Esse informano la propria organizzazione ai principi di efficacia, efficienza,
economicità e trasparenza, nel rispetto del vincolo di bilancio. Le aziende
pubbliche di servizi alla persona operano nel rispetto e in raccordo con la
programmazione regionale e locale e delle volontà costitutive.
2. La Regione fissa annualmente i finanziamenti alle aziende pubbliche di
servizi alla persona per ovviare agli eventuali maggiori costi di gestione sostenuti
e originati dalla loro natura giuridica pubblica rispetto agli altri enti gestori
presenti nel Veneto.
3. L’autonomia delle aziende pubbliche di servizi alla persona è enunciata
nello statuto ed è disciplinata nel regolamento di organizzazione proprio
dell’Azienda, che individua anche le caratteristiche gestionali delle attività.
4. La nuova costituzione delle aziende pubbliche di servizi alla persona e il
relativo statuto sono approvati con provvedimento di Giunta regionale. Le
modifiche agli statuti sono approvate dal dirigente della direzione regionale
competente.
5. Il procedimento di approvazione dello statuto e delle relative modifiche
deve concludersi entro novanta giorni dalla data del ricevimento della domanda
completa di tutti i documenti necessari ai fini dell'istruttoria. In caso di richiesta di
chiarimenti, integrazioni e modifiche, l'Azienda è tenuta a rispondere entro
sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali, l'istanza si intende decaduta. In caso di
7
trasmissione, la definizione del procedimento avviene nei novanta giorni
successivi alla ricezione dei documenti e degli atti richiesti.
6. Le attività direttamente correlate al raggiungimento degli scopi
istituzionali sono gestite prevalentemente in forma diretta dall’Azienda, con la
possibilità di utilizzo limitato e temporaneo di professionalità di soggetti terzi per
situazioni particolari e adeguatamente motivate, previa autorizzazione della
Direzione regionale competente.
7. Per provvedere alla gestione e manutenzione del proprio patrimonio o
alla gestione associata di attività o per provvedere in comune ad acquisti o servizi
ovvero comunque per svolgere attività strumentali a quelle istituzionali, le aziende
pubbliche di servizi alla persona possono costituire ovvero partecipare a
fondazioni, cooperative o ad altri enti disciplinati dal codice civile o da norme
speciali, purché ciò sia compatibile con la loro natura di cui al comma 1,
nell’ambito del perseguimento delle finalità statutarie, ferma restando la
convenienza economica per l’Azienda e il rispetto dei principi di trasparenza
dell’azione amministrativa.
8. Gli enti pubblici si avvalgono delle prestazioni delle aziende pubbliche di
servizi alla persona ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 5 luglio 1994, n.
24, e successive modificazioni.
Art. 4 - Organizzazione dell’Azienda.
1. Gli organi delle aziende pubbliche di servizi alla persona sono:
a) il consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Revisore o il Collegio dei revisori.
2. La sede legale dell'ente è stabilita nel comune o in uno dei comuni sede
di struttura operativa.
3. I rapporti tra gli organi sono improntati al dovere di lealtà, collaborazione
e rispetto delle specifiche competenze.
4. Ferme restando le volontà del fondatore, la Giunta regionale, con il
provvedimento di cui all’articolo 2, comma 3, determina:
a) i requisiti di esperienza nella gestione di servizi alla persona e i criteri per la
nomina, la revoca e la decadenza dei membri del consiglio di amministrazione,
salvo quanto previsto dal comma 9, nonché le cause di conflitto d’interesse;
b) i criteri per la determinazione delle indennità e del rimborso spese del
consiglio di amministrazione e del Presidente;
5. L’incarico di amministratore di un'Azienda è incompatibile con la carica
di:
a) amministratore della circoscrizione comunale, consigliere, assessore e
amministratore del comune, della provincia, della città metropolitana, della
Regione dove ha sede l'Azienda;
b) direttore generale, sociale, amministrativo e sanitario dell'Azienda
socio−sanitaria locale ove ha sede l'Azienda;
c) dipendente di strutture appartenenti ad amministrazioni pubbliche con
competenza relativa ai servizi socio-assistenziali del territorio ove insiste
l'Azienda e comunque di strutture appartenenti ad enti che svolgono attività di
autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio nonché di accreditamento,
8
vigilanza e controllo nei confronti delle aziende e dei soggetti di diritto privato, in
applicazione della legge regionale n. 22/2002 e della presente legge;
d) colui che rientra in altre ipotesi di incompatibilità previste specificatamente
dallo statuto dell’Azienda.
6. Non può essere nominato amministratore di un'Azienda:
a) l'amministratore o il dipendente di impresa che fornisca servizi all'Azienda;
b) il dipendente dell'Azienda ovvero il prestatore d'opera nei confronti
dell'Azienda;
c) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile, penale
od amministrativo, con l'Azienda;
d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente
dell'Azienda, è stato, con condanna definitiva, dichiarato responsabile verso
l'Azienda;
e) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'Azienda, è stato
legalmente messo in mora.
7. Trovano altresì applicazione gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
8. Qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 5 il consiglio di
amministrazione, su istanza anche di un solo componente o di chiunque vi abbia
interesse, ne fa contestazione all'amministratore interessato che presenta le sue
controdeduzioni nei successivi venti giorni. Nel caso di mancato riscontro ovvero
allorché le controdeduzioni presentate non rimuovano la condizione di
incompatibilità, il medesimo consiglio di amministrazione dispone la decadenza
dell'amministratore nei quindici giorni successivi. In mancanza provvede il
dirigente della direzione regionale competente.
9. Per tutte le ipotesi di revoca o di decadenza dei singoli componenti del
consiglio di amministrazione di cui al comma 4, lettera a), si applica il
procedimento di cui al comma 8.
10. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dai soggetti
previsti dai singoli statuti nel rispetto delle volontà del fondatore nei trenta giorni
antecedenti alla scadenza naturale del Consiglio in carica. Qualora tali soggetti
non provvedano entro detto termine alle nomine di propria competenza, la relativa
competenza è trasferita al Presidente della Giunta regionale che provvede nei
successivi sessanta giorni. In ogni caso un amministratore, qualora nominato da
un soggetto pubblico, non può conservare la carica per più di tre mandati
completi.
11. La disciplina relativa al consiglio di amministrazione è disposta dallo
statuto nel rispetto della presente legge, del provvedimento di cui al comma 4
nonché delle volontà del fondatore.
Art. 5 - consiglio di amministrazione e Presidente.
1. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e di
programmazione, provvedendo, in particolare:
a) ad approvare lo statuto e relative modifiche, il regolamento di organizzazione
e le forme di partecipazione degli utenti dell’Azienda;
b) ad approvare il bilancio economico preventivo ed il bilancio di esercizio,
nonché i documenti di pianificazione e di programmazione d'Azienda;
c) a disporre l’alienazione e l'acquisto di beni immobili;
9
d) a nominare il direttore e il collegio dei revisori dei conti di cui all’articolo 7,
comma 1, lettera a);
e) alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività e di sviluppo, delle
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
f) all'individuazione della dotazione organica, delle risorse materiali ed
economico-finanziarie destinate al raggiungimento delle finalità perseguite.
2. Il consiglio di amministrazione verifica la rispondenza dei risultati
dell'attività amministrativa e della gestione. Gli statuti degli enti applicano in
particolare la disciplina prevista all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
3. Il numero dei consiglieri è proporzionato alla situazione economica,
gestionale e patrimoniale dell'ente e va da un minimo di tre ad un massimo di
cinque.
4. La partecipazione delle autonomie locali, nell’ambito del consiglio di
amministrazione, può essere assicurata nel rispetto delle volontà del fondatore.
5. Il Presidente è nominato dal consiglio di amministrazione, tra i suoi
componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli
amministratori. Il Presidente può essere motivatamente sostituito, in qualsiasi
momento, dal consiglio di amministrazione. Il Presidente è il legale
rappresentante dell’ente e presiede il consiglio di amministrazione di cui fa parte.
Ulteriori funzioni possono essere attribuite al Presidente dallo statuto, nel rispetto
delle disposizioni di legge, del principio di collegialità del consiglio di
amministrazione e delle competenze degli altri organi.
6. Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le
funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o in subordine dal consigliere anziano.
Il Vicepresidente è nominato dal consiglio di amministrazione, con le stesse
modalità del Presidente.
7. Le aziende pubbliche di servizi alla persona devono disporre le
necessarie coperture assicurative per i componenti del consiglio di
amministrazione per i rischi connessi all'espletamento del loro incarico.
Art. 6 - Direttore dell'azienda pubblica di servizi alla persona.
1. La gestione dell'azienda pubblica di servizi alla persona e la sua attività
amministrativa sono affidate, anche in forma congiunta da più aziende
convenzionate, ad un Direttore nominato dal consiglio di amministrazione, con
contratto di diritto privato, anche al di fuori della dotazione organica, con atto
motivato, in relazione alle qualità specifiche e all'esperienza professionale e
tecnica del prescelto. Il contratto ha durata non inferiore a tre anni e non superiore
a sei mesi successivi alla cessazione del consiglio di amministrazione che lo ha
nominato ed è rinnovabile.
2. Il Direttore deve essere in possesso di esperienza almeno quinquennale di
direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in attività riguardanti i
servizi sociali come definiti all’articolo 124 della legge regionale n. 11/2001.
Possono essere, altresì, nominati Direttore di azienda pubblica di servizi alla
persona i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno
esercitato le funzioni di direttore di IPAB.
3. Per il tempo necessario per la nomina di cui al comma 1, può essere
incaricato della direzione dell’Azienda un dipendente pubblico di categoria non
10
inferiore a D, con esperienza almeno quinquennale in attività riguardanti i servizi
sociali, come definiti all’articolo 124 della legge regionale n. 11/2001.
4. Fatte salve le disposizioni dei diversi ordinamenti, per i lavoratori
dipendenti, la nomina determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il
diritto alla conservazione del posto. È ammessa, solo su espressa disposizione
statutaria, la delega ad un consigliere delle funzioni di cui al presente articolo nel
caso di Azienda di ridotte dimensioni, temporaneamente e nel rispetto della
separazione delle funzioni di cui all’articolo 4, del decreto legislativo n. 165/2001.
5. Il Direttore dell’azienda pubblica di servizi alla persona ha il compito
della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti
che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo con responsabilità
della gestione e dei relativi risultati. Risponde dei risultati negativi della gestione
e della propria attività amministrativa al consiglio di amministrazione che può
recedere dal contratto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e dei
contratti collettivi.
6. Il Direttore dell’azienda pubblica di servizi alla persona è tenuto a
partecipare ad attività di formazione e aggiornamento inerenti le proprie
competenze.
Art. 7 - Revisori dei conti e altri controlli interni.
1. Il consiglio di amministrazione delle aziende pubbliche di servizi alla
persona nomina:
a) un collegio di revisori, composto da tre membri se il volume delle attività e
dei servizi dell'Azienda è uguale o superiore al valore di 2,5 milioni di euro;
b) un solo revisore, nelle istituzioni con un volume al di sotto del valore indicato
alla lettera a).
2. I revisori sono scelti esclusivamente tra gli iscritti nel registro dei revisori
ufficiali dei conti.
3. Il Presidente del collegio dei revisori dei conti di cui al comma 1, lettera
a) e il revisore dei conti di cui al comma 1, lettera b) sono designati dalla Regione
con modalità determinate con provvedimento della Giunta regionale.
4. Il collegio dei revisori si riunisce obbligatoriamente in occasione
dell'approvazione del bilancio economico preventivo e documento di
programmazione finanziaria annuale e del bilancio di esercizio. I revisori, nella
relazione sul bilancio economico preventivo e documento di programmazione
finanziaria annuale e sul bilancio di esercizio, esprimono rilievi e proposte
tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della
gestione dell’Azienda.
5. I revisori, in conformità alle disposizioni statutarie ed alla normativa
vigente, controllano l’amministrazione dell'azienda pubblica di servizi alla
persona e collaborano con il consiglio di amministrazione nelle sue funzioni,
garantendo la regolarità amministrativa, contabile e patrimoniale della gestione
dell'ente nonché la rappresentazione corretta dei fatti di gestione, per il
raggiungimento degli scopi di cui al comma 4.
6. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e
possono procedere, anche individualmente, ad atti di controllo.
11
7. I revisori sono tenuti, su richiesta motivata del consiglio di
amministrazione, a partecipare alle sedute del Consiglio stesso.
8. I revisori dei conti rispondono della veridicità delle proprie attestazioni e
adempiono ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino
irregolarità nella gestione o comunque fatti che possano essere dannosi per
l’amministrazione dell'ente ne riferiscono immediatamente al consiglio di
amministrazione informando, qualora lo ritengano opportuno, anche gli uffici
regionali.
9. Ai revisori spetta, a carico dell'ente, una indennità e il rimborso spese
determinati dal consiglio di amministrazione con specifica deliberazione all’inizio
del mandato, di durata almeno triennale. Fatte salve le disposizioni vigenti in
materia di ineleggibilità e incompatibilità, i revisori possono essere revocati solo
per giusta causa. In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza di un revisore, il
Consiglio provvede alla sua immediata sostituzione.
10. Le aziende pubbliche di servizi alla persona si dotano, nell’ambito della
propria autonomia organizzativa e compatibilmente con le proprie dimensioni e
con l’entità del bilancio, di strumenti di controllo di gestione, di valutazione della
dirigenza, di controllo strategico, nonché di metodologie e sistemi di verifica per
il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni, se, del caso, avvalendosi di
organismi specializzati.
Art. 8 - Fusione e costituzione di consorzio.
1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona possono fondersi, mediante
la costituzione di una nuova Azienda o mediante incorporazione. La Regione
promuove la fusione tra le Aziende anche in considerazione della loro affinità
territoriale.
2. Il procedimento di fusione è finalizzato a conseguire gli obiettivi della
convenienza economica e dello svolgimento più razionale delle varie forme di
attività proprie dell’iniziativa intrapresa.
3. Gli amministratori di ogni ente interessato al procedimento di fusione
redigono un unico progetto contenente anche la relazione che illustri e motivi gli
aspetti giuridici della fusione e le finalità di cui al comma 2 nonché l'accertamento
della situazione patrimoniale di cui all'articolo 12, comma 1. Tutti gli atti vanno
trasmessi alla direzione regionale competente per l'approvazione della fusione,
con la procedura indicata all'articolo 2, comma 3.
4. Il mancato raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, entro il
termine fissato nel progetto di cui al comma 3, comporta l'applicazione delle
procedure di cui all'articolo 10.
5. Le aziende di cui al comma 1 possono altresì costituire consorzi per i fini
e secondo le norme di cui alle sezioni I e II, capo II, titolo X, libro V del codice
civile, compatibilmente con quanto previsto nella presente legge.
6. Le modalità per la fusione e la costituzione di consorzi sono disciplinate
con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 3.
Art. 9 - Liquidazione ed estinzione.
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), le aziende
pubbliche di servizi alla persona sono soggette ad estinzione. L’iniziativa per
12
l’estinzione può essere adottata dall’Azienda medesima o dalla direzione
regionale competente.
2. La Giunta regionale dispone la messa in liquidazione dell’ente,
nominando contestualmente un commissario liquidatore.
3. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta
regionale, che dispone l’estinzione dell’Azienda e la devoluzione del patrimonio
che residua dalle operazioni di liquidazione. Il patrimonio, con vincolo di
destinazione ai servizi sociali, è attribuito prioritariamente ad altra azienda
pubblica di servizi alla persona operante nello stesso comune dell’Azienda estinta
o comunque contermine, con precedenza per le aziende pubbliche di servizi alla
persona che risultino già convenzionate o associate con l'ente estinto, ovvero, in
mancanza, al comune in cui l’Azienda ha la singola sede operativa con vincolo di
destinazione ai servizi sociali oppure ad altro soggetto privato che gestisce servizi
sociali individuato nel provvedimento di estinzione. In situazioni particolari, e
nell'ipotesi in cui i soggetti sopra individuati rinuncino espressamente, la
devoluzione del patrimonio può essere effettuata a favore dei soggetti privati con
scopi sociali di cui all’articolo 1. Sono in ogni caso rispettate le volontà difformi
del fondatore, fatto salvo il vincolo legale di destinazione di cui sopra.
4. Il soggetto individuato ai sensi del comma 3 subentra in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi facenti capo all’Azienda estinta, compresi quelli
riguardanti il personale in servizio.
5. Nell'ipotesi in cui il subentrante sia un soggetto privato, al personale in
servizio dell'Azienda pubblica estinta si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 16, comma 3.
6. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 3,
disciplina le procedure di liquidazione ed estinzione dell'Azienda.
Art. 10 - Vigilanza e controllo.
1. Alla direzione regionale competente sono attribuiti compiti di vigilanza
sugli organi e sull'amministrazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona,
in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 e dal
relativo regolamento di attuazione.
2. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o in caso
di rilevanti irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell'ente, o
comunque di situazioni incompatibili con il corretto e regolare funzionamento
dell'ente, ivi compresa l'irregolare composizione dell'organo di governo, il
dirigente della direzione regionale competente assegna, ove possibile e senza
pregiudizio per l'Azienda, un termine non inferiore a quindici giorni per fornire
chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione.
3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il dirigente regionale
della direzione competente, qualora sia accertata l'impossibilità di altre soluzioni
per ricondurre a normalità la situazione dell'Azienda, scioglie il consiglio di
amministrazione e nomina il commissario straordinario, per un periodo
complessivamente non superiore a dodici mesi consecutivi, eventualmente
prorogabile fino a un massimo di ulteriori dodici. Il commissario straordinario di
nomina regionale deve essere dotato di adeguato titolo ed esperienza idonei allo
svolgimento dell'incarico.
13
4. Allo scopo della salvaguardia dell’amministrazione, della gestione e del
patrimonio dell’Azienda, al commissario straordinario di nomina regionale sono
attribuiti tutti i poteri del disciolto organo di governo, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 6, comma 5, fatte salve le limitazioni dell’articolo 12 o le prescrizioni
contenute nel decreto di nomina. Il Commissario straordinario deve, appena
possibile, provvedere per la ricostituzione degli organi dell’Azienda.
5. Il commissario straordinario di nomina regionale è tenuto a riferire
periodicamente alla direzione regionale competente sullo stato degli adempimenti
prescritti e a redigere una relazione finale.
6. Al commissario straordinario di nomina regionale, fermo restando il
rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico, viene corrisposta
una indennità commisurata alle funzioni espletate.
7. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 3,
disciplina le procedure di commissariamento.
Art. 11 - Contabilità.
1. Dall’entrata in vigore del nuovo sistema di contabilità di cui al presente
articolo, la cui attuazione è disposta con il provvedimento della Giunta regionale
di cui all'articolo 2, comma 3, le aziende pubbliche di servizi alla persona
organizzano la propria contabilità sulla base dei principi di contabilità economicopatrimoniale, nonché delle disposizioni di riforma della contabilità pubblica con
particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all'individuazione di centri
di costo e di responsabilità e di analisi di costi e dei benefici.
2. Le aziende pubbliche di servizi alla persona provvedono
all'organizzazione contabile attenendosi alle disposizioni ed ai principi di cui al
codice civile, nel rispetto dei criteri contabili indicati nello schema di bilancio
contenuto nel provvedimento di cui al comma 1. La gestione economico
patrimoniale delle aziende si basa sul principio del pareggio di bilancio.
3. Le aziende pubbliche di servizi alla persona prevedono l’articolazione
della propria organizzazione per centri di costo che siano in grado di provvedere
alla programmazione e alla rendicontazione della gestione economica e
amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità
analitica per centri di costo e di responsabilità, deve poter consentire verifiche
periodiche, almeno a carattere annuale dei risultati raggiunti, per i quali
rispondono anche i revisori dei conti secondo quanto previsto dall'articolo 7,
comma 8.
4. Al bilancio di esercizio, al bilancio economico preventivo e documento
di programmazione finanziaria annuale deve essere allegata la relazione
dell'organo di governo dell'ente e la relazione del collegio dei revisori. L'esercizio
coincide con l'anno solare.
5. Il bilancio economico preventivo, il documento di programmazione
finanziaria annuale e il bilancio di esercizio, da approvare rispettivamente entro
un mese, ed entro quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio annuale
fissata al 31 dicembre dell'anno precedente, vanno trasmessi, entro trenta giorni
dall'approvazione, alla direzione regionale competente e contestualmente
pubblicati per almeno quindici giorni nell'albo dell'Azienda. Le Aziende
predispongono un documento di programmazione economica di durata triennale,
contenente anche il piano di valorizzazione del patrimonio.
14
6. Le aziende pubbliche di servizi alla persona sono tenute ad utilizzare
eventuali utili unicamente per la riduzione dei costi delle prestazioni, lo sviluppo
delle attività istituzionali indicate dallo statuto, la conservazione e l’incremento
del patrimonio dell’ente, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1, comma 1.
7. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce,
altresì, le eventuali procedure semplificate per la conclusione di contratti per
l'acquisizione di forniture di beni e servizi di valore inferiore a quello fissato dalla
specifica normativa comunitaria.
Art. 12 - Patrimonio.
1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona devono tenere l’inventario di
tutti i beni che deve essere accompagnato da una relazione, controfirmata dai
revisori dei conti, riguardante il patrimonio immobiliare e di quello di pregio
storico-artistico dell’ente. La relazione contiene la descrizione delle singole
componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse
secondo i criteri indicati nel provvedimento della Giunta regionale di cui
all’articolo 2, comma 3. L’inventario va aggiornato con ogni variazione
patrimoniale intervenuta nel corso dell’anno solare e allegato al bilancio di
esercizio. Va integralmente rinnovato ogni sette anni.
2. La gestione del patrimonio delle aziende, quale espressione di autonomia
propria, si ispira ai seguenti principi:
a) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con
particolare riguardo ai beni che abbiano valore storico e artistico;
b) indisponibilità dei beni che le aziende stesse destinano ad un pubblico
servizio;
c) rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore;
d) utilizzazione dei proventi della gestione del patrimonio per gli scopi indicati
all’articolo 11, comma 6.
3. Sono beni del patrimonio indisponibile delle Aziende Pubbliche di
Servizi Sociali tutti i beni mobili ed immobili destinati allo svolgimento delle
attività statutarie dell’Azienda. Non possono essere sottratti alla loro destinazione
se non previa dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione
con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità.
4. Previa autorizzazione regionale e sulla base di criteri fissati con
provvedimento della Giunta regionale, le aziende pubbliche di servizi alla persona
possono:
a) disporre del proprio patrimonio immobiliare disponibile per incrementarne la
redditività e la resa economica annua ai fini di un miglioramento economicogestionale;
b) deliberare, per eccezionali esigenze di equilibrio di bilancio l'Azienda,
alienazioni del patrimonio disponibile, fatte salve le eventuali responsabilità degli
organi dell’ente. La deliberazione del consiglio di amministrazione, allegata ai
documenti di consuntivo, è corredata di idoneo piano di risanamento, che può
prevedere impegni di carattere anche pluriennale;
c) prevedere l’utilizzo del patrimonio indisponibile per gli scopi indicati
all’articolo 11, comma 6.
5. La Regione vigila sull’osservanza dei principi enunciati dal presente
articolo.
15
CAPO III - Persone giuridiche di diritto privato
Art. 13 - Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di
lucro.
1. Alle istituzioni in possesso dei requisiti patrimoniali e gestionali che ne
consentono l'esistenza autonoma e l'operatività come persone giuridiche private,
che traggono origine da disposizioni costitutive poste in essere da privati e che ne
mantengono gli elementi costitutivi, è attribuito il riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato in associazione o fondazione ai sensi
dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.
361, su domanda dell'ente interessato.
2. Possono altresì chiedere il riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato, le aziende pubbliche di servizi alla persona in possesso dei requisiti
di cui al comma 1, nonché le istituzioni originate da enti pubblici, purché
acquisiscano dai medesimi l'assenso alla trasformazione della personalità giuridica
pubblica. Tale trasformazione si attua nel rispetto delle originarie finalità
statutarie e con le modalità indicate nella prima parte dell’articolo 3, comma 3.
Art. 14 - Vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto privato.
1. La direzione regionale competente esercita le funzioni di vigilanza e
controllo in ordine al perseguimento da parte di ciascuna persona giuridica di
diritto privato delle finalità di carattere sociale e al mantenimento dei requisiti
accertati al momento del riconoscimento della personalità giuridica nonché per le
finalità di cui all’articolo 129, comma 1, lettera c), della legge regionale n.
11/2001.
Art. 15 - Disposizioni comuni alle persone giuridiche di diritto privato.
1. Alle persone giuridiche di diritto privato che trovano la propria origine
dalla trasformazione di una istituzione o di una Azienda pubblica di Servizi alla
Persona, in osservanza dei principi fissati all’articolo 1, in quanto compatibili con
le disposizioni del codice civile, si applicano:
a) il comma 5 dell'articolo 3;
b) l'articolo 7;
c) l'articolo 10;
d) l'articolo 11;
e) l'articolo 12.
CAPO IV - Disposizioni comuni e finali
Art. 16 - Personale.
1. La trasformazione delle istituzioni in persone giuridiche di diritto privato
senza scopo di lucro o in aziende pubbliche di servizi alla persona, così come la
16
fusione di cui all'articolo 8, non costituiscono causa di risoluzione del rapporto di
lavoro con il personale che, alla data di adozione degli atti di trasformazione o di
fusione, abbia in corso un rapporto di lavoro. Il personale conserva la posizione
giuridica nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento,
compresa l’anzianità maturata. Eventuali rapporti di lavoro a termine sono
mantenuti fino alla scadenza.
2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pubbliche di servizi alla
persona ha natura privatistica ed è disciplinato dal contratto di lavoro
riconducibile ad uno dei comparti di contrattazione collettiva nazionale
attualmente vigente o di nuova istituzione ai sensi del Titolo III del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base alla natura prevalente dell'attività svolta
dall'ente di appartenenza come individuato dal provvedimento di cui all’articolo 2,
comma 3. Fino all’applicazione del contratto di cui sopra continua ad applicarsi il
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'atto della trasformazione in
aziende pubbliche di servizi alla persona.
3. Per i dipendenti, compresi quelli di nuova assunzione, delle istituzioni o
delle aziende cui è riconosciuta la natura giuridica privata, fino all’individuazione
di una specifica disciplina di contrattazione collettiva nazionale, continuano ad
applicarsi tutti gli istituti economici e giuridici propri dei contratti collettivi di
lavoro in essere all'atto della trasformazione. Trovano altresì applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 che consentono di conservare,
a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio in
atto al momento dell'acquisto della natura giuridica di diritto privato.
4. La domanda di cui al comma 3 va presentata all'ente di appartenenza,
pena la decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica del
provvedimento regionale di privatizzazione. L'ente è tenuto ad adottare le forme
previste dalla legge finalizzate a rendere conoscibile al personale dipendente le
intervenute variazioni della natura giuridica.
Art. 17 - Disposizioni organizzative.
1. La direzione regionale competente, per lo svolgimento dei compiti
assegnati dalla presente legge, si avvale del proprio personale.
2. Per fattispecie che richiedano conoscenze specifiche la struttura può
avvalersi di professionalità ricercate tra il personale in servizio presso la Regione
Veneto o presso altri enti pubblici, nonché di soggetti esterni ad essa.
3. Allo scopo di assicurare l’esercizio della funzione di vigilanza, il
personale assegnato alla struttura, nello svolgimento delle relative competenze, ha
libero accesso alle sedi e ai locali utilizzati dagli enti che hanno l’obbligo di
fornire gli atti, i documenti, le dichiarazioni e comunque di collaborare
fattivamente alle richieste formulate dai funzionari della struttura o dai loro
incaricati, nei limiti dell’espletamento delle loro funzioni.
Art. 18 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dall'articolo 17 della presente
legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte mediante le
17
risorse allocate all'upb U0152 "Servizi a favore delle persone disabili, adulte e
anziane", del bilancio pluriennale 2005-2007.
Art. 19 - Abrogazioni.
1. Dalla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di
cui all'articolo 2, comma 3, sono o restano abrogate:
a) il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55;
b) la legge regionale 25 giugno 1993, n. 24;
c) la legge regionale 1° settembre 1993, n. 45;
d) l’articolo 72 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6;
e) l’articolo 9 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37;
f) l’articolo 45 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46;
g) la lettera d), comma 1, dell’articolo 129 della legge regionale 13 aprile 2001,
n. 11.
Art. 20 - Norme transitorie e finali.
1. I procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della
presente legge decadono ed è fatta salva la possibilità per le istituzioni interessate
di ripresentare la richiesta ai sensi della presente legge.
2. Gli organi di amministrazione delle istituzioni ed i revisori dei conti in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla
nomina dei nuovi organi e comunque non oltre 4 mesi dalla data di trasformazione
delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1.
3. Per le istituzioni che alla data di entrata in vigore della presente legge
sono amministrate da un commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla
trasformazione sono assunti dal medesimo e l'incarico commissariale è prorogato
fino al compimento della fase di trasformazione.
18
INDICE
CAPO I - Disposizioni generali ............................................................................................ 6
Art. 1 - Principi generali. ..................................................................... 6
Art. 2 - Trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza. ......................................................................................... 6
CAPO II - Disposizioni sulle aziende pubbliche di servizi alla persona ............................... 7
Art. 3 - Autonomia ed organizzazione. ................................................ 7
Art. 4 - Organizzazione dell’Azienda. ................................................. 8
Art. 5 - consiglio di amministrazione e Presidente. ............................. 9
Art. 6 - Direttore dell'azienda pubblica di servizi alla persona. ......... 10
Art. 7 - Revisori dei conti e altri controlli interni. ............................. 11
Art. 8 - Fusione e costituzione di consorzio. ..................................... 12
Art. 9 - Liquidazione ed estinzione. ................................................... 12
Art. 10 - Vigilanza e controllo. .......................................................... 13
Art. 11 - Contabilità. .......................................................................... 14
Art. 12 - Patrimonio. .......................................................................... 15
CAPO III - Persone giuridiche di diritto privato ................................................................. 16
Art. 13 - Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza
scopo di lucro. .................................................................................... 16
Art. 14 - Vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto
privato. ............................................................................................... 16
Art. 15 - Disposizioni comuni alle persone giuridiche di diritto
privato. ............................................................................................... 16
CAPO IV - Disposizioni comuni e finali ............................................................................ 16
Art. 16 - Personale. ............................................................................ 16
Art. 17 - Disposizioni organizzative. ................................................. 17
Art. 18 - Norma finanziaria................................................................ 17
Art. 19 - Abrogazioni. ........................................................................ 18
Art. 20 - Norme transitorie e finali. ................................................... 18
19
PARTE NOTIZIALE
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)
Nota all’articolo 1
Legge 17 luglio 1890, n. 6972 (1).
NORME SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (2) (3).
(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1890, n. 171.
(2) La legge 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli
Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per
il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9.
(3) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, legge.
8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, decreto legislativo. 4 maggio 2001, n. 207.
-----------------------Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001)
CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE
LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112.
Art. 124 - Oggetto e finalità.
1. Per servizi sociali si intendono tutte le attività aventi contenuto sociale, socio-assistenziale e
socio-educativo, di cui all’articolo 128 del decreto legislativo n. 112/1998, di cui all’articolo 22
della legge n.328/2000 nonché le prestazioni sociosanitarie di cui all’articolo 3 septies del decreto
legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I servizi sociali sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed
educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali,
alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel
normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse od
emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della
persona.
3. La Regione, al fine di migliorare la qualità della vita e l’efficacia degli interventi volti alla
conservazione dello stato di benessere e alla prevenzione e rimozione delle cause di nocività,
disagio e malattia, persegue l’obiettivo dell’integrazione tra i servizi sociali e quelli sanitari.
4. La Regione tutela la salute, nel significato più ampio del termine, come fondamentale diritto
della persona e interesse della collettività e garantisce mediante atti di amministrazione e di
programmazione, la libertà di costituzione delle persone in aggregazioni sociali e l’attività di
quest’ultime nel sistema dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le possibili forme di
collaborazione con gli enti pubblici e di agevolarne l’assolvimento di funzioni e compiti di
rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a),
dell’articolo 4 della legge n. 59/1997.
5. Il presente capo, oltre a quanto previsto in materia di tutela della salute, disciplina i rapporti tra
la Regione, gli enti locali, le autonomie funzionali e le ULSS in materia di servizi sociali.
Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 (BUR n. 82/2002)
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI (1)
-----------------------(1) L’art. 32 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 ai commi 5 e 6 prevede che:
“5. Congiuntamente alle procedure di accreditamento previste dalla legge regionale 16 agosto
2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” le
associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore socio sanitario, entro il
primo semestre di ciascun anno a valere per l’esercizio successivo, possono proporre alla Giunta
regionale un elenco di servizi di benessere strutturali, ambientali e personali ulteriori a quelle
1
ordinariamente dovute, come previste nella Carta dei servizi di ciascuna struttura residenziale
accreditata, nonché i corrispettivi applicabili, da erogarsi a richiesta di parte e con onere a carico
totale ed esclusivo dell’interessato, secondo un contratto tipo da stipularsi con l’ente gestore
proponente.
6. La Giunta regionale definisce annualmente, in riferimento all’esercizio successivo, l’elenco
delle prestazioni e dei corrispettivi di riferimento e approva, altresì, il contratto tipo di cui al
comma 5, con esclusione di oneri a carico del bilancio regionale; agli attuali ospiti delle strutture
residenziali accreditate si applicano le condizioni di miglior favore.”.
Nota all’articolo 3
Legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 (BUR n. 56/1994)
NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOCIALE
Art. 16 - Convenzioni per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi.
1. La Giunta regionale, con lo stesso provvedimento di cui all'articolo 15, comma 1, disciplina,
uniformandoli ai medesimi criteri anche in relazione alle previsioni di cui all'articolo 5, comma 1
della legge 8 novembre 1991, n. 381, i rapporti tra la pubblica amministrazione, le cooperative
sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della stessa legge 8 novembre 1991, n. 381, le
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alla legge regionale 30
agosto 1993, n. 40 , le IPAB, altri enti pubblici, gli enti privati di cui all'articolo 20 della legge
regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , in ordine all'affidamento della gestione dei servizi sociosanitari ed educativi, di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , ed alle leggi regionali di
programmazione socio-sanitaria nonchè alle successive leggi di modificazione e di integrazione.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce con il
provvedimento di cui al comma 1, i seguenti contenuti operativi ai quali debbono conformarsi gli
atti applicativi degli enti territoriali e delle unità locali socio-sanitarie:
a) criteri per la costituzione degli elenchi di soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro,
interessati e idonei a gestire i servizi;
b) convenzioni tipo, di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , articolo 20; (1)
c) procedure e criteri di scelta dell'organismo da convenzionare secondo le seguenti priorità:
1) rapporti qualità-costo del progetto del servizio;
2) requisiti e condizioni qualitative dell'organismo;
3) corrispondenza dell'organizzazione del servizio alle caratteristiche socio-culturali dell'area di
intervento.
---------------------(1) L'art. 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 è stato abrogato dall'art. 22 comma 8
della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 .
Nota all’articolo 4
Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 (BUR n. 82/2002)
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI
-----------------------Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (1).
TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI.
Art. 58 Cause ostative alla candidatura.
1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non
possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e
2
consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale,
presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente
dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle
aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi
delle comunità montane:
a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del
codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti
o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o
per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di
dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la
vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un
anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di
favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo
comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a
danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per
un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di
persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale (2);
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione
complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli
indicati nella lettera b);
d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di
reclusione per delitto non colposo;
e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di
prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della
legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n.
646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista
dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al
quale l'elezione o la nomina è di competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori
provinciali o comunali.
4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è
nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il
relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato
condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione
con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice
penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (3) (4).
-----------------------(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O.
(2) Lettera così modificata dall'art. 7, decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, come modificato dalla
relativa legge di conversione.
(3) Il presente articolo corrisponde ai commi da 1 a 4 e 4-sexies dell'art. 15, legge 19 marzo 1990,
n. 55.
(4) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 78 (Gazzetta Ufficiale 2 aprile
2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 58 sollevata in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione.
Nota all’articolo 5
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (1).
3
NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 4 Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità.
1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli
indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione
amministrativa e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle
diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di
tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane,
strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto
espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente
espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione
tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.
-----------------------(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
Nota all’articolo 6
Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001)
CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE
LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112
Vedi nota all’articolo 1.
-----------------------Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (1).
NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Vedi nota all’articolo 5.
Nota all’articolo 8
Codice civile
Libro quinto Del lavoro (1)
TITOLO X
Della disciplina della concorrenza e dei consorzi
4
Capo II Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi
Sezione I
Disposizioni generali
Sezione II
Dei consorzi con attività esterna
Nota all’articolo 10
Legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 (BUR n. 36/2003)
NUOVE NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA IN MATERIA
SANITARIA E SOCIALE NELLA REGIONE VENETO
Regolamento regionale 21 agosto 2003, n. 1 (BUR n. 79/2003)
DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE
(ARTICOLO 5, LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2003, n. 5 ) (1)
(1) Il presente regolamento è stato approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 121 della
Costituzione come modificato dall’articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. A
seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 313/2003 che ha riservato allo Statuto
regionale la disciplina del potere regolamentare in vigenza dell’articolo 37 dello Statuto vigente
che attribuisce il potere regolamentare al Consiglio regionale e in capo al Consiglio regionale.
L’articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 ha provveduto alla convalida del
presente regolamento.
Nota all’articolo 13
Decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361 (1).
REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI
DI RICONOSCIMENTO DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE E DI APPROVAZIONE
DELLE MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO (N. 17
DELL'ALLEGATO 1 DELLA L. 15 MARZO 1997, N. 59) (2).
Art. 7 Competenze delle regioni e delle province autonome.
1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla
competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'àmbito di una sola regione, è
determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le regioni a statuto
ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non
abbiano provveduto, le regioni applicano le norme del presente regolamento.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti.
--------------------(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n. 286.
(2) Per il riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione vedi l'art. 4, decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
Nota all’articolo 14
Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001)
5
CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE
LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112
Art. 129 - Funzioni della Regione.
1. Nelle more dell’attuazione regionale della legge di riforma dei servizi sociali di cui alla legge
328/2000, sono mantenute in capo alla Regione, in quanto richiedono l’unitario esercizio a livello
regionale, le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, vigilanza e controllo sui
servizi sociali nonché le seguenti funzioni:
a) realizzazione di iniziative di interesse regionale o rientranti nella programmazione regionale,
compresi i progetti pilota e obiettivo, nonché delle attività relative alla valorizzazione del
volontariato;
b) individuazione dei criteri e delle modalità per l’accreditamento dei soggetti e delle strutture che
erogano servizi sociali nonché per le connesse attività di vigilanza e controllo;
c) il controllo e la vigilanza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui
alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle fondazioni e associazioni private di cui al d.p.r. 10
febbraio 2000, n. 361 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento
delle persone giuridiche private, le cui finalità si esauriscono nell’ambito della Regione del Veneto
ed operano nei servizi sociali ai sensi della presente legge, nonché, nei limiti di competenza, sulle
organizzazioni di volontariato e sulle cooperative sociali;
d) la nomina per un periodo di norma non superiore a sei mesi prorogabili in casi eccezionali fino
ad un massimo di altri sei mesi, di commissari straordinari regionali in sostituzione degli organi
ordinari di amministrazione, nell’ambito delle attribuzioni di controllo e vigilanza sugli organi
delle istituzioni pubbliche e private operanti nel sociale, individuati all’interno dell’apposito
registro regionale costituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali;
e) realizzazione e coordinamento di iniziative a livello europeo ed internazionale per la
valorizzazione dei servizi sociali.
2. La Giunta regionale, nell’attuazione della legge n. 328/2000, determina in particolare i criteri e
le modalità per lo svolgimento dell’attività di controllo e di vigilanza sugli enti e sulla loro attività
gestionale, sulla qualità dei loro servizi e sulle risorse patrimoniali.
Nota all’articolo 16
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (1).
NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
TITOLO III
Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale
(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
-----------------------Decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 (1).
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EVASIONE CONTRIBUTIVA, DI
FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI, DI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL
MEZZOGIORNO E DI FINANZIAMENTO DEI PATRONATI
-----------------------(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 1989, n. 237 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 dicembre 1989, n. 389 (Gazzetta Ufficiale 9 dicembre
1989, n. 287). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base
del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 548, del decreto legge 28 marzo 1989, n. 110, del decreto
legge. 29 maggio 1989, n. 196, e del decreto legge 5 agosto 1989, n. 279, non convertiti in legge.
6
Nota all’articolo 19
Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 (BUR n. 57/1982)
NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE.
(1) (2)
Art. 12 – (Compiti della Regione). (3)
1. Spettano alla Regione la programmazione, l'indirizzo, la vigilanza ed il coordinamento dei
servizi sociali e socio-sanitari in conformità alle leggi di settore. (4)
2. Spettano al Dirigente del dipartimento competente:
a) il riconoscimento giuridico, la classificazione, il controllo e la vigilanza sugli organi, le
modifiche statutarie, le fusioni, le trasformazioni nonché le estinzioni e la conseguente
devoluzione del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge
17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni e che operino nell'ambito della
Regione;
b) il riconoscimento giuridico delle fondazioni di cui all'articolo 12 del codice civile, le cui finalità
si esauriscono nell'ambito della Regione ed operano nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, ed il controllo e la vigilanza sugli organi, le modifiche statutarie, il
coordinamento, la fusione, la trasformazione, l'estinzione e la conseguente devoluzione del
patrimonio ai sensi dell'articolo 31 del codice civile, nonché l'adozione dei provvedimenti
amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
c) il riconoscimento giuridico delle associazioni di cui all'articolo 12 del codice civile, le cui
finalità si esauriscono nell'ambito della Regione ed operano nella materia di cui all'articolo 22 del
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le modifiche statutarie, il coordinamento, la fusione, la
trasformazione, l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 31
del codice civile, nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di
immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
d) l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione
di donazioni, eredità e legati delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del
volontariato.
-------------------(1) L’art. 17 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 ha inserito gli <<svantaggiati>> e i
<<portatori di handicaps>>, fra i destinatari della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55.
(2) Disposizioni integrative in materia di servizi sociali sono state dettate dalla Sezione II "Servizi
sociali e integrazione socio sanitaria" del Titolo IV, Servizi alle persone e alla comunità, articoli da
124 a 134 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.
(3) Articolo sostituito da comma 4 art. 71 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 . In precedenza
modificato da legge regionale 1 settembre 1993, n. 45 . da legge regionale 30 gennaio 1996, n. 6 e
da legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 . L’art. 9 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37
reca norme in tema di classificazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con
finalità socio-assistenziali.
(4) L'art. 4 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ha soppresso il comitato regionale di
controllo di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 18 ed ha stabilito che "Dall'entrata in vigore
della presente legge e fino al riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, attuativo dell'articolo
10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali", la struttura regionale competente in materia di servizi sociali continua
ad esercitare le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre
1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", come da ultimo
sostituito dall'articolo 71, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , oltre alle
verifiche concernenti le variazioni delle piante organiche, i bilanci annuali e le relative variazioni e
i conti consuntivi, secondo le modalità stabilite con proprio provvedimento della Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare.".
-----------------------Legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 (BUR n. 54/1993)
7
DISPOSIZIONI PER LA PRIVATIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI
ASSISTENZA E BENEFICENZA
-----------------------Legge regionale 1 settembre 1993 n. 45 (BUR n. 75/1993)
PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E
BENEFICENZA A CARATTERE REGIONALE E INFRAREGIONALE
-----------------------Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 (BUR n. 11/1997)
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI
REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1997)
Art. 72 - Disposizioni relative alle nomine nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza
(IPAB).
1. Allo scopo di armonizzare la disciplina di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, con quella
delle autonomie locali stabilita dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed
integrazioni, le IPAB provvedono alla revisione del proprio statuto, demandando agli enti locali
interessati l'individuazione dell'organo competente alle nomine, nel rispetto comunque dei
contenuti delle volontà del fondatore.
2. Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , e successive
modificazioni, la rimozione e la revoca degli amministratori rimane di esclusiva competenza
dell'autorità tutoria regionale che, nel rispetto comunque delle volontà del fondatore, vi può
provvedere anche su proposta dell'organo competente alle nomine.
3. In attuazione dei principi generali dell'ordinamento che prevedono l'erogazione di indennità agli
amministratori pubblici e degli enti locali, è ammessa per lo svolgimento della funzione di
Presidente dell'IPAB la corresponsione, con spesa da sostenersi dall'IPAB medesima, di una
indennità di carica onnicomprensiva di ogni altra indennità.
4. L'indennità di cui al comma 3, ridotta del 60 per cento, è ammessa per i rimanenti
amministratori.
5. L'organo regionale competente ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982,
n. 55 , e successive modificazioni, determina con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, le modalità e i criteri per la corresponsione dell'indennità di cui al
comma 3, tenendo a riferimento, tra l'altro, la classificazione dell'ente, gli importi gestiti al titolo
primo del bilancio ed i servizi istituzionali resi dall'IPAB.
-----------------------Legge regionale 12 settembre 1997 n. 37 (BUR n. 76/1997)
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI
REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 1997
Art. 9 - Classificazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con finalità socioassistenziali.
1. La Regione, al fine di consentire il corretto funzionamento ed inquadramento del personale delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e
successive modificazioni ed integrazioni, provvede entro trenta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge alla determinazione dei criteri di classificazione tipologica, per i conseguenti
provvedimenti da adottarsi ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. A seguito della classificazione di cui al comma 1, le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza provvedono, laddove necessario, ad adeguare i propri ordinamenti secondo le
prescrizioni del relativo provvedimento regionale.
3. Qualora il provvedimento regionale di classificazione di cui al comma 1 non comporti
modificazione alcuna dell’assetto del personale dell’istituzione pubblica di assistenza e
8
beneficenza, l’assetto medesimo si ritiene legittimamente disposto sin dal momento della sua
formale adozione.
-----------------------Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 (BUR n. 80/1999)
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI
REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1999
Art. 45 - Disposizioni in materia di IPAB.
1. Le IPAB sono autorizzate dalla Regione ad utilizzare il proprio patrimonio immobiliare
disponibile per migliorarne la redditività e la resa economica annua ai fini di un miglioramento
economico-gestionale.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono adottate con apposita deliberazione del Consiglio di
amministrazione delle IPAB che deve essere allegata ai documenti di bilancio e possono prevedere
modalità attuative anche pluriennali.
-----------------------Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001)
CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE
LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112
Art. 129 - Funzioni della Regione.
1. Nelle more dell’attuazione regionale della legge di riforma dei servizi sociali di cui alla legge
328/2000, sono mantenute in capo alla Regione, in quanto richiedono l’unitario esercizio a livello
regionale, le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, vigilanza e controllo sui
servizi sociali nonché le seguenti funzioni:
a) realizzazione di iniziative di interesse regionale o rientranti nella programmazione regionale,
compresi i progetti pilota e obiettivo, nonché delle attività relative alla valorizzazione del
volontariato;
b) individuazione dei criteri e delle modalità per l’accreditamento dei soggetti e delle strutture che
erogano servizi sociali nonché per le connesse attività di vigilanza e controllo;
c) il controllo e la vigilanza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui
alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle fondazioni e associazioni private di cui al d.p.r. 10
febbraio 2000, n. 361 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento
delle persone giuridiche private, le cui finalità si esauriscono nell’ambito della Regione del Veneto
ed operano nei servizi sociali ai sensi della presente legge, nonché, nei limiti di competenza, sulle
organizzazioni di volontariato e sulle cooperative sociali;
d) la nomina per un periodo di norma non superiore a sei mesi prorogabili in casi eccezionali fino
ad un massimo di altri sei mesi, di commissari straordinari regionali in sostituzione degli organi
ordinari di amministrazione, nell’ambito delle attribuzioni di controllo e vigilanza sugli organi
delle istituzioni pubbliche e private operanti nel sociale, individuati all’interno dell’apposito
registro regionale costituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali;
e) realizzazione e coordinamento di iniziative a livello europeo ed internazionale per la
valorizzazione dei servizi sociali.
2. La Giunta regionale, nell’attuazione della legge n. 328/2000, determina in particolare i criteri e
le modalità per lo svolgimento dell’attività di controllo e di vigilanza sugli enti e sulla loro attività
gestionale, sulla qualità dei loro servizi e sulle risorse patrimoniali.
9