Pdl 63 153 - Consiglio Veneto
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Pdl 63 153 - Consiglio Veneto
dossier 63 Pdl 153 Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei cittadini Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la disciplina delle aziende pubbliche e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona 1. ambito di azione 2. ambito di competenza 3. impatto normativo 4. ambito di comparazione 5. impatti finanziari ed economici 6. impatti amministrativi ed organizzativi 7. segnalazioni 8. proposta di piano di consultazione 9. documentazione CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Il dossier è stato realizzato da un gruppo di lavoro così composto: Costa Alberto – dirigente della segreteria della Quinta Commissione; Capuzzo Jacopo – funzionario della segreteria della Quinta Commissione; Ceci Rossana – dirigente Primo Servizio Assistenza Legislativa Vedovato Pietro - responsabile dell'Ufficio Qualità e Innovazione Sartori Giuseppe - responsabile dell’Ufficio Territorio Tiozzo Piergiorgio – responsabile dell’Ufficio Documentazione Culturale Nelle singole schede sono indicati i principali estensori anche se il lavoro risulta per la maggior parte effettuato collegialmente dal gruppo di lavoro. Il dossier è stato inoltre redatto anche con il contributo di un’informativa della Direzione regionale per i Servizi Sociali. Alcune schede non sono state predisposte ma in tal caso, con riferimento alle procedure previste dal Sistema Qualità , le rimanenti non sono state rinumerate. Editing Fabris Elisabetta e Pisano Maria Angela della Segreteria della Quinta Commissione consiliare. Chiuso il 31 dicembre 2007 Integrazione 29 gennaio 2008 Stampa a cura della Stamperia del Consiglio Regionale 63 Pdl 153 Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei cittadini Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la disciplina delle aziende pubbliche e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona Indice SCHEDE 1. ambito di azione 2. ambito di competenza 3. impatto normativo 4. ambito di comparazione 5. impatti finanziari ed economici 6. impatti amministrativi ed organizzativi 7. segnalazioni 8. proposta di piano di consultazione 9. documentazione ALLEGATI Testi dei progetti di legge presentati unitamente alla parte notiziale predisposta dalla Direzione Assistenza Legislativa Elenco Ipab del Veneto ( fornito da Direzione regionale Servizi Sociali) Testo comparato Pdl 63 e Pdl 153 Rassegna stampa sezione curata da:Rossana Ceci struttura: direzione regionale assistenza legislativa tel 041 2701304 fax 041 2701360 e-mail [email protected] aggiornata al: _____________ CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Contenuto della scheda In questa scheda/sezione sono individuati gli obiettivi espliciti o impliciti (desumibili da specifiche azioni di intervento previste) del PDL. Ove disponibili, sono riportati dati relativi a: - problema da risolvere e sua quantificazione; - soggetti e/o categorie interessate e/o destinatarie degli interventi (con eventuale quantificazione). I dati andrebbero forniti, se possibile, oltre che su base regionale anche su base provinciale. Considerato che operiamo in veste ufficiale i dati statistici forniti nel dossier devono essere dati ufficiali e validati dal Servizio Studi documentazione e biblioteca. In mancanza di dati ufficiali vanno forniti "dati di parte" evidenziando opportunamente la fonte (es: spiegare chi sono, cosa fanno e chi rappresentano) In questa sezione vanno riportati gli obblighi di intervento (con relativi termini temporali) derivanti per esempio da normativa statale o comunitaria (es:… le regioni entro _____ adeguano la propria normativa…) Obiettivi della legge I Progetti di legge in esame dettano norme per il riordino delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, operanti sul territorio regionale in ambito sociale, socio-sanitario ed educativo attraverso la trasformazione delle stesse in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (APSP) ovvero in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, nel rispetto delle volontà dei fondatori, come espresse dalle “tavole fondative” e/o dagli statuti originari. Pdl 63 153 Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei cittadini Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la disciplina delle aziende pubbliche e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona 2 Ambito di competenza sezione curata da: __________ struttura: _______ tel 041 2701 fax 041 2701 e-mail __________ aggiornata al ___________ pag n di n CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Contenuto della scheda In questa scheda/sezione sono individuati (anche con schemi) i confini dell'intervento regionale possibile, i "paletti" ricavabili dal quadro normativo comunitario e statale e dalla giurisprudenza. Saranno ovviamente maggiormente motivati i limiti di intervento e/o le aree dubbie piuttosto che l'eventualmente chiara possibilità di intervento regionale. Pdl 63 153 Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei cittadini Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la disciplina delle aziende pubbliche e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona 3 Impatto normativo sezione curata da: ______________ struttura: __________________ tel 041 2701 fax 041 2701 e-mail _____________ aggiornata al ___________ pag n di n CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Contenuto della scheda In questa scheda vanno evidenziati gli impatti che la proposta avrebbe su altre leggi o su altri settori (es. vincoli urbanistici sulle proposte di legge relative ai campi elettromagnetici). Sempre in questa sezione andrebbero evidenziate eventuali cosiddette "norme intruse". Pdl 63 153 Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei cittadini Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la disciplina delle aziende pubbliche e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona 4 Ambito di comparazione sezione curata da: _Rossana Cecistruttura: Direzione regionale assistenza legislativa tel 041 2701304 fax 041 2701360 e-mail [email protected] aggiornata al 20 dicembre 2007 pag n di n CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Contenuto della scheda In questa scheda vanno riportati gli interventi normativi di altre regioni. Laddove (per limitato numero di casi o per semplicità degli stessi) è possibile, oltre agli estremi dell'intervento (L.R., reg. provv. amm. etc), si può fornire una sintetica descrizione del tipo di intervento, segnalando eventuali successi o noti fallimenti. Le norme in materia di riforma delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza e disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone, approvate da altre Regioni sono, in ordine cronologico, le seguenti: LOMBARDIA Legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 LIGURIA D.P.G.R. 18 marzo 2003, n. 6 FRIULI VENEZIA GIULIA Legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 TOSCANA Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43 PUGLIA Legge regionale 30 settembre 2004, n. 15 EMILIA ROMAGNA D.C.R. 9 dicembre 2004, n. 623 D.C.R. 9 dicembre 2004, n. 624 Pdl 63 153 Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei cittadini Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la disciplina delle aziende pubbliche e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona 4 Ambito di comparazione REGIONE AUTONOMA TRENTINO – ALTO ADIGE Legge regionale 21 settembre 2005, n. 7 PUGLIA Legge regionale 15 maggio 2006, n. 13 pag n di n Pdl 63 153 Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei cittadini Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la disciplina delle aziende pubbliche e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona 5 Impatti finanziari ed economici sezione curata da: Servizio di segreteria della Quinta Commissione consiliare tel 041 2701347 fax 0415256321 e-mail [email protected] pag n di n CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Contenuto della scheda Se presenti vanno individuati gli impatti finanziari ed economici, oltre che per la Regione (ricavabili dall'eventuale scheda di analisi economico-finanziaria predisposta dalla GR), anche per gli altri soggetti pubblici e privati. In particolare per i privati vanno indicati (e laddove possibile quantificati) i cosiddetti costi di adeguamento o di ottemperanza (esempio banale: è fatto obbligo di circolare con il casco sui motorini: quanto costa il casco?, quanti ne servono? Ci sono?). Non essendo ancora pervenuta a tutt’oggi la scheda di analisi economico finanziaria si fa riferimento all’ipotesi di spesa, indicata all’art.18 “Norma finanziaria e fiscale” del Pdl n. 153, di Euro 50.000,00 per tre anni, mediante le risorse allocate all’Upb U0152 “Servizi a favore delle persone disabili, adulte e anziane”. E’ da valutare attraverso opportune verifiche con le competenti Direzioni regionali se tale somma sia congrua a far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione della legge. Pdl 63 153 Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei cittadini Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la disciplina delle aziende pubbliche e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona 6 Impatti amministrativi ed organizzativi sezione curata da: _____________ struttura: ______________tel 041 2701 fax 041 e-mail ___________-e da: _______aggiornata al ________________ pag n di n CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Contenuto della scheda Se presenti, sono individuati gli eventuali impatti amministrativi (nuove procedure, nuovi compiti) e organizzativi (nuovi uffici, uffici esistenti aggravati, trasferimenti di personale) derivanti dall'adozione del PDL sia alla Regione che agli altri soggetti pubblici e privati (nuovi obblighi burocratici per cittadini e imprese)interessati. Pdl 63 153 Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei cittadini Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la disciplina delle aziende pubbliche e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona 7 Segnalazioni sezione curata da: _____________ struttura: ______________tel 041 2701 fax 041 e-mail ___________-e da: _______aggiornata al ________________ pag n di n CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Contenuto della scheda Questa parte è sostanzialmente lasciata alle competenze professionali dei funzionari che, anche per le esperienze precedenti possono far emergere questioni da approfondire o problemi da risolvere (in particolar modo i cosiddetti buchi normativi). Pdl 63 153 Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei cittadini Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la disciplina delle aziende pubbliche e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona 8 Proposta di piano di consultazione sezione curata da: Servizio di Segreteria della Quinta Commissione consiliare tel 041 2701347 fax 0415256321 e-mail [email protected] pag n di n CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Contenuto della scheda Vengono individuate le questioni che vanno approfondite con soggetti esterni al Consiglio regionale effettuando una ricognizione delle organizzazioni di rappresentanza o gli enti da consultare. Modalità di consultazione Le modalità di consultazione sono stabilite dalla L.R. 25/74 "Norme in materia di partecipazione al processo di formazione della volontà della Regione". Fatta salva la consultazione obbligatoria vanno ricordate le seguenti disposizioni: art. 3 "ultimo capoverso" Resta ferma la facoltà attribuita alle Commissioni consiliari dall’art. 22 dello Statuto, di procedere, nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento interno del Consiglio, alla consultazione di Enti locali, cittadini, Organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali, tutte le volte in cui lo ritengano opportuno al fine di acquisire elementi utili alle loro attività. art. 6 - (Forma delle consultazioni) Le consultazioni previste dall’art. 3 della presente legge possono essere effettuate: a) mediante audizione diretta; b) mediante l’invito ad esprimere per iscritto sul progetto, entro un termine determinato, pareri e proposte; c) mediante l’invio di apposito questionario con l’invito a restituirlo entro un termine determinato; d) mediante l’organizzazione di conferenze regionali a carattere generale. Le consultazioni di cui alle lettere b) e c) del precedente articolo 3 vanno effettuate con la forma dell’audizione. Negli altri casi la scelta della forma è rimessa alla volontà dell’organo che effettua la consultazione. Pdl 63 153 Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei cittadini Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la disciplina delle aziende pubbliche e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona 8 Proposta di piano di consultazione pag n di n Piano di consultazione La Commissione ha stabilito il seguente metodo di lavoro: trattazione abbinata dei due progetti di legge regionale, con il coordinamento tecnico della Direzione regionale assistenza legislativa, al fine di pervenire alla predisposizione di un testo coordinato da sottoporre a consultazioni con i soggetti che saranno individuati. Pdl 63 153 Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei cittadini Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la disciplina delle aziende pubbliche e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona 9 Documentazione sezione curata da: Servizio di Segreteria della Quinta Commissione consiliare tel 041 2701347 fax 041 5256321 e-mail [email protected] pag n di n CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Rossana Ceci – Direzione regionale assistenza legislativa tel 041 2701304 fax 041 2701360 e-mail [email protected] Pier Giorgio Tiozzo – Ufficio documentazione tel 041 2701630 fax 041 2701641 e-mail [email protected] Giuseppe Sartori – Ufficio territorio Tel 041 2701613 fax 041 2701641 e-mail [email protected] aggiornata al 29 gennaio 2008 Contenuto della scheda Questa parte è sostanzialmente lasciata alle competenze professionali dei funzionari . Vengono indicati una nota bibliografica brevissima e selezione (scarnissima) di siti Internet, utili per approfondimenti nonché l'indice dei documenti allegati selezionati dalla segreteria della commissione utili all'esame della proposta. Siti Internet: www.ministerosalute.it (Ministero della salute) Un’ampia panoramica sull’evoluzione del contesto istituzionale italiano e la rete dei servizi sociali territoriali è presente nel sito del Ministero della Solidarietà Sociale: http://www.solidarietasociale.gov.it. In particolare si segnalano il “Monitoraggio sulle politiche sociali…” (al 2006), la rilevazione della spesa sociale dei comuni (2004), progetti di volontariato ed altri settori, la implementazione sul territorio della legge 328/2000. Nel sito dell’Istat (www.istat.it) sono reperibili una serie di documenti su aspetti socioassistenziali tra cui: indicatori di disagio sociale; indagine sugli interventi e i servizi sociali dei comuni e delle regioni; assistenza residenziale e socio-assistenziale in Italia (al 31.12.2004); bilanci consuntivi degli enti residenziali (a tutto il 2004); rilevazioni delle Fondazioni e delle Cooperative sociali (a tutto il 2005). Il sito del Formez (http://www.formez.it) presenta alcuni riferimenti ed esperienze sulla formazione e sul welfare. In quest’ultimo ambito sono interessanti le bibliografie, curate da Alfredo Amodeo, sulla Legge 328/00 e il sistema di welfare locale e sulla programmazione e progettazione delle politiche e dei servizio di welfare. Una panoramica della situazione nazionale e regionale delle IPAB è presente nel sito Terza Età: http://www.terzaeta.com. Pdl 63 153 Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei cittadini Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la disciplina delle aziende pubbliche e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona 9 Documentazione pag n di n Oltre a riferimenti legislativi e giurisprudenziali, e specifici commenti, il sito presenta vari documenti e riferimenti. Tra essi gli elenchi, divisi per regioni e per province, di: Associazioni e istituti di previdenza e assistenza; Case di riposo; Case di cura private, Ospedali... Un articolato ed interessante “Speciale IPAB” è presente nel sito Socialinfo, dedicato all’orientarsi nel mondo del sociale: http://www.socialinfo.it/approfondimenti/SpecialeIPAB.htm. Oltre ai riferimenti legislativi e ad un’ampia panoramica delle situazioni regionali, e specificatamente ai due modelli che costituiscono il riferimento del dibattito attuale sono presenti comunicati e notizie sul settore, link a convegni ed iniziative pubbliche, segnalazioni bibliografiche ed altre informazioni. Nel sito sono presenti contributi di autori vari. Nello specifico si segnalano: Lo stato di attuazione della legge 328/2000 a quattro anni dalla sua approvazione (da “Il Sole 24ore Sanità” del 1 nov. 2004; COLOMBO Gian Mario (a cura di), La trasformazione delle Ipab in persone giuridiche di diritto privato; BATTAGLIA Sebastiano, Ipab, quale destino le attende alla luce della loro trasformazione, cui dovranno vigilare le Regioni?. Il dibattito sul riordino delle Ipab è riferito in modo significativo al profilo di gestione. A titolo indicativo si rinvia al recente contributo di Alfredo L. Tirabassi, Questioni di sussidiarietà, pubblicato in “Aggiornamenti Sociali” n. 6 del 2007, pp. 436-446. Sono ovviamente numerosi i riferimenti di carattere generale attinenti alle trasformazioni in corso in seguito alla riforma del Titolo V della Costituzione e servizi sociali nelle regioni, come il 2° Rapporto sulla situazione del Servizio Sociale, curato dall’EISS (Ente Italiano di Servizio Sociale, Roma 2003), che per il Veneto contiene un contributo di Barbara Bellotto su Le politiche sociali del Veneto dopo la legge 328/00 (pp. 281-296), oppure la pubblicazione Il sociale in cifre, scaricabile dal sito del Centro Interregionale per il Sistema Informatico ed il Sistema Statistico: www.cisis.it. Per i riferimenti sugli interventi regionali di carattere socio-assistenziale si rinvia a http://www.venetosociale.it. ed al sito della Giunta Regionale del Veneto: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sociale http://www.arssveneto.it Elenco dei documenti allegati al dossier: › › Testi dei PDL presentati Elenco Ipab del Veneto Elenco dei documenti reperibili presso la Segreteria della Quinta Commissione consiliare: Leggi regionali riguardanti le IPAB ( Regione del Veneto): Pdl 63 153 Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei cittadini Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la disciplina delle aziende pubbliche e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona 9 Documentazione pag n di n Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 (B.U.R. 57/1982), “Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale”; Legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 (B.U.R. 54/1993), “Disposizioni per la privatizzazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”; Legge regionale 1 settembre 1993, n. 45 (B.U.R. n. 75/1993), “Provvedimenti in materia di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza a carattere regionale e infraregionale”; Legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 (B.U.R. n. 14/1996), “Piano SocioSanitario regionale per il triennio 1996/1998”; Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 (B.U.R. n. 11/1997), “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1997)”; Legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 (B.U.R. n. 76/1997), “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1997”; Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 (B.U.R. n. 80/1999), “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1999”; Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (B.U.R. n. 35/2001), “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”; Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 (B.U.R. n. 82/2002), “Autorizzazione accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”; Legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 (B.U.R. n. 5/2003), “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”; Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (B.U.R. n. 20/2007), “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2007”; Pdl 63 153 Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei cittadini Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la disciplina delle aziende pubbliche e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona 9 Documentazione Normativa statale; Normativa di altre Regioni. pag n di n Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei cittadini Pdl 63 153 Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la disciplina delle aziende pubbliche e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona ALLEGATI Testo presentato PDL 63 Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei cittadini CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO OTTAVA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 63 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Carraro, Frigo, Gallo, Zabotti, Covi, Bettin, Atalmi, Tiozzo, Berlato Sella, Bonfante, Diego Bottacin, Marchese e Trento TRASFORMAZIONE DELLE IPAB E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI Presentato alla Presidenza del Consiglio il 2 agosto 2005. Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e QUINTA e ai Consiglieri regionali il 25 agosto 2005. TRASFORMAZIONE DELLE IPAB E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI R e l a z i o n e: Con il presente progetto di legge di riordino, prende avvio il percorso di aziendalizzazione delle Istituzioni pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB). Accanto alla aziendalizzazione, decolla anche la razionalizzazione di tali istituzioni al fine di perseguire obiettivi di efficienza-efficacia, ma si perfeziona anche un disegno di ingresso delle IPAB nel sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari, reso più agevole dopo l’approvazione delle riforme di questi ultimi anni: così è possibile “ripensare” il ruolo di queste secolari “istituzioni” togliendole dalla “separatezza” nei sistemi di Welfare locale, per farle diventare soggetti del Welfare locale, in una logica di rete. Inoltre con il presente progetto di legge si coglie l’opportunità per affrontare due questioni maturate in questi anni e finora trascurate, ma decisive per la qualità dei servizi e per la garanzia del diritto alla salute delle persone: - in tutti i servizi sociali e sanitari pubblici e privati è necessario introdurre un contrappeso alle tendenze verticistiche ed aziendalistiche, mediante il riconoscimento del diritto del cittadino all’informazione e alla partecipazione; - in tutti i servizi sociali e sanitari pubblici e privati le logiche economicistiche talora esasperano l’obiettivo della riduzione dei costi diffondendo la pratica della esternalizzazione di tutti i servizi, riservando al soggetto gestore l’unico ruolo di “stazione appaltante” e rendendo così irraggiungibili per il cittadino, i soggetti depositari delle responsabilità operative, gestionali, organizzative, ecc.... con evidenti rischi per la qualità dei servizi erogati; perciò è necessario avviare un primo processo di regolamentazione di tali innovative modalità gestionali. Dalle IPAB al sistema integrato dei servizi sociali All’inizio dello stato unitario le funzioni di assistenza e di educazione erano svolte da istituzioni private, chiamate opere pie, che svolgevano la loro attività in totale autonomia. L’avvento dello stato unitario comporta l’avvio di iniziative governative volte a evitare abusi, fino all’approvazione della legge Crispi - legge 17 luglio 1890, n. 6972 - che opera la “pubblicizzazione” di tutte le istituzioni private, nate prevalentemente da lasciti di privati, operanti nel campo dell’assistenza e dell’educazione. Attraverso le IPAB, questi enti diventano enti pubblici autarchici, nel senso che hanno autonomia organizzativa, attraverso lo statuto ed il regolamento. Il loro scopo è l’assistenza ai poveri, sia sani che malati, l’istruzione e comunque il miglioramento della loro situazione di vita. Le IPAB, ignorate dalla legislazione nazionale, perfino dalla Costituzione, hanno attraversato fasi di incertezza di collocazione, tuttavia hanno avuto un ruolo determinante nell’offerta di servizi socio-sanitari, educativi, sanitari (gran parte degli ospedali veneti erano IPAB!), sapendo essere flessibili e quindi modellando l’offerta in ragione del mutare della domanda. All’inerzia del legislatore ha supplito la giurisprudenza che con vari pronunciamenti ha dato una “svolta” al settore; in particolare con sentenza n. 396 del 1988, la Corte Costituzionale ha ricondotto le IPAB all’originaria natura giuridica privata. Ma la sentenza ha affermato anche un altro principio: assistenza e beneficenza, di cui all’articolo 117 della Costituzione, sono parte 1 dell’assistenza sociale, prevista in una ottica pluralista dall’articolo 38 della Costituzione. Ma è con la legge n. 328/2000 che è stato avviato un radicale cambiamento delle IPAB, sancendo il superamento della legge Crispi ed, in particolare con l’articolo 10, è stato delegato il Governo a ridisciplinare l’assetto delle IPAB; con il decreto legislativo n. 207/2001 il Governo ha ottemperato a tale compito e le Regioni sono state poste nella condizione di poter riordinare l’intera materia. Peraltro, nel tempo, sono intervenute trasformazioni profonde rispetto al modello originario: infatti le IPAB in larga misura erogano servizi a corrispettivo (retta), sono destinatarie di trasferimenti pubblici, sia in conto retta che per investimenti in conto capitale, in quanto i patrimoni si sono via via assottigliati e comunque sono incapaci di finanziare i servizi con le rendite del patrimonio, non riescono a ridurre le rette, anzi talora sono insufficienti a pagare le tasse che gravano sullo stesso! Perciò l’avvento della legge n. 328/2000 giunge in una fase in cui è diffusa convinzione che sia ampiamente “superata” le legge “Crispi”. L’articolo 10 introduce l’opportunità del riordino di cui era attesa da tempo la introduzione: le IPAB sono oggetto di trasformazione in Aziende pubbliche (ASP) ovvero sono oggetto di depubblicizzazione ed infine possono essere oggetto anche di estinzione. Con la legge di riforma si passa dalla concezione caritativa dell’assistenza nata nell’ottocento, fondata su interventi discrezionali, rivolti ai poveri, alla affermazione del diritto all’assistenza, tendenzialmente in modo universalistico, con finanziamento a carico della fiscalità generale. I soggetti erogatori perciò possono essere pubblici o privati, ma ad essi è chiesto di garantire servizi di qualità e perciò modello aziendale e procedure di accreditamento rappresentano le condizioni per operare nel “mercato” dei servizi alla persona. Ora la Regione è chiamata a disciplinare il riordino previsto dal decreto legislativo n. 207/2001 consentendo alle IPAB di avviare il processo di trasformazione in ASP o in Fondazione/Associazione. Il C.d.A. sceglie la trasformazione in ASP oppure la depubblicizzazione. É inoltre possibile la trasformazione in fondazione per la gestione del patrimonio e in una ONLUS per la gestione dei servizi. Per comprendere la natura delle IPAB, se abbiano cioè personalità giuridica pubblica o privata è opportuno rifarsi alla qualifica dei soggetti fondatori, della natura pubblica o privata del patrimonio iniziale, ma anche ai contenuti delle varie pronunce giurisprudenziali susseguitesi nel tempo: in primo luogo la sentenza n. 173/1981 che ha sancito la illegittimità dell’articolo 25 del decreto n. 616/1977 che determinava la soppressione delle IPAB ed il trasferimento di beni, personale e funzioni ai Comuni di riferimento; successivamente con la sentenza n. 195/1987 la Corte affermò che la “caratteristica del regime giuridico delle IPAB è l’intrecciarsi di una intensa disciplina pubblicistica con una notevole permanenza di elementi privatistici, il che conferisce ad esse una impronta assai peculiare rispetto ad altre istituzioni pubbliche”; infine con la sentenza n. 396/1988 la Corte ha posto fine all’obbligatoria veste giuridica pubblica delle IPAB dichiarando incostituzionale l’articolo 1 della legge n. 6972/1890, laddove non consente l’assunzione della 2 personalità giuridica di diritto privato, nel caso in cui ne possegga i requisiti. Successivamente con DPCM 16 febbraio 1990 sono stati individuati i criteri per ottenere la depubblicizzazione per via amministrativa. Tale DPCM è stato recepito in Veneto dalla legge regionale n. 24/1993. Ma successive pronunce hanno allargato i criteri fissati nel ’90, affermando che: - la natura privata di un’IPAB va accertata a prescindere dalla denominazione assunta dall’ente e dalla volontà dell’organo di governo dello stesso; - la presenza di componenti di nomina pubblica nel C.d.A. non osta al riconoscimento della natura giuridica di diritto privato; - la fruizione di contributi pubblici non costituisce presunzione di pubblicità di una IPAB. Pertanto è compito della Regione indicare ora la via da intraprendere, alla luce anche dei poteri che ad essa competono dopo la modifica del Titolo V della Costituzione. Le scelte compiute con il presente Pdl affrontano alcune questioni nodali per la qualità del sistema dei servizi sociali, non solo il tema, pur importante, della natura giuridica dei soggetti ai quali approdano le ex IPAB: a) criteri per la trasformazione delle IPAB Con il presente progetto di legge si assume il criterio di una tripartizione delle scelte che le IPAB sono chiamate a compiere: - IPAB che debbono depubblicizzarsi sono quelle: - aventi i requisiti del DPCM 16 febbraio 1990; - operanti prevalentemente nel settore scolastico; - aventi le caratteristiche dell’articolo 91 della legge n. 6972/1890 (ospizi, eremi, ritiri, confraternite, congreghe…); - operanti in modo indiretto in campo socio-assistenziale; - aventi i requisiti di inattività, ridotta dimensione o finalità statutarie irraggiungibili; - IPAB che si trasformano in ASP sono quelle che sono state costituite per iniziativa di soggetti pubblici, mediante conferimento di patrimonio pubblico; - IPAB che scelgono di trasformarsi in ASP o in un soggetto di natura privata ottenendo conforme parere del Comune che finora ha espresso, in tutto o in parte, le nomine del C.d.A.. In quest’ultimo caso, qualora il parere del Comune non sia conforme all’indirizzo del C.d.A. dell’IPAB, la trasformazione avviene in ASP. Successivamente, raggiunta l’intesa, potrà essere avviata la eventuale trasformazione in persona giuridica di diritto privato. Con l’articolo 9 la scelta è prevalentemente lasciata alla valutazione dei C.d.A., sentiti i Comuni ove hanno sede, in omaggio alle ripetute sentenze della Corte Costituzionale che ha dichiarato incostituzionale l’articolo 1 dell’ordinamento “crispino”. Del resto le IPAB provengono prevalentemente da soggetti privati che, con patrimonio privato, sono stati forzosamente trasformati in enti pubblici, dalla Legge “Crispi”. Svolgono una funzione pubblica, ma questa resta intangibile, indipendentemente dalla natura giuridica dell’ente. b) Un contrappeso istituzionale per avere più democrazia 3 Elemento decisivo nel nuovo rapporto fra cittadino e sistema dei servizi è costituito dalla spazio partecipativo che è necessario aprire sia nelle strutture pubbliche che in quelle private accreditate, nonché in quelle autorizzate. Nei servizi assistenziali diretti alla persona è giunto il tempo di far contare il cittadino utente e/o i familiari del fruitore dei servizi. Le carte dei servizi e l’apertura di uffici relazioni con il pubblico, non sono sufficienti; è perciò necessario creare le condizioni di partecipazione, informazione e concertazione in taluni casi, per tutti i soggetti (utenti, familiari, organizzazioni sindacali, associazioni dei consumatori) che hanno ottenuto riconoscimento formale ad esempio con l’articolo 12 del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 ma di fatto finora sono stati spesso confinati nelle “sale d’attesa” degli uffici di qualche Amministratore. In questo senso anche il Regolamento emanato ai sensi dell’articolo 41, comma 4 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, va radicalmente cambiato, perché prevede una rappresentanza selezionata da un quorum del 40 per cento! Perciò con gli articoli 3 e 4 vengono introdotte norme che hanno rilevante contenuto innovativo con lo scopo di “democratizzare” il sistema. c) Stop alle esternalizzazioni del core-business Il tema della sostenibilità economica dei servizi di Welfare domina talvolta gli orientamenti di governo, sino al limite di sostituire la gestione diretta dell’assistenza alla persona con esternalizzazioni conferite secondo il criterio del minor costo. Queste modalità ancorché economicamente vantaggiose, sono assai discutibili sul piano della qualità, in quanto prescindono dal valore della relazione fra l’ospite e l’operatore ed, inoltre, rendono incerti ed indefiniti i profili di responsabilità nel rapporto con l’utenza. Pertanto è giunto il tempo per porre un limite al ricorso indiscriminato di servizi assunti in outsourcing; il limite non valicabile è costituito dall’assistenza diretta alla persona che non può essere appaltata a terzi. Tuttavia è prevista (articolo 8) una deroga al principio, allorché si tratti di attività sperimentali o di nuova attivazione, ma in ogni caso per periodi limitati; oppure nel caso in cui il soggetto gestore costituisca una società mista con l’outsourcer, senza fine di lucro, in attesa della definitiva emanazione delle norme che disciplinano l’impresa sociale. d) La natura giuridica dell’ente non sia condizionata da ragioni di convenienza economica Con l’articolo 16 è stata prevista una norma che intende porre i soggetti che operano nel campo dei servizi alla persona, su un piano di parità sostanziale pertanto il diverso carico fiscale o contributivo, collegato con la diversa natura giuridica dell’ente, non può riversarsi sul costo del servizio posto a carico dell’utente e della sua famiglia, né può tradursi in differenti livelli di qualità assistenziale assicurata ai cittadini, perciò è necessario differenziare i contributi in relazione ai costi. Pertanto una azione di perequazione verrà posta in essere dalla Regione, mediante provvedimenti fondati su criteri oggettivi. e) Inserimento dei nuovi soggetti nella rete dei servizi 4 I soggetti pubblici o privati derivanti dalla trasformazione, sono attori nella rete integrata dei servizi sociali, sia nella funzione programmatoria, sia nella gestione (articolo 2) ed il Piano di Zona, in ambito ULSS, è lo strumento per orientare le politiche sociali nel territorio. Ma, oltre all’affermazione ed al riconoscimento del coinvolgimento dei soggetti nella rete dei servizi è stata prevista una norma che intende condizionare la erogazione di finanziamenti regionali per investimenti, all’utilizzo contestuale, mediante riconversione del patrimonio delle IPAB trasformate, per far fronte ai bisogni rilevati dal Piano di zona (articolo 2, comma 3). Inoltre il coinvolgimento della Conferenza dei Sindaci della ULSS o del Distretto è previsto all’articolo 20, comma 8, allorché è conferito a tale organo il potere di nomina dei componenti nei C.d.A., precedentemente attribuito al Prefetto. f) Ruolo dei Comuni È dal 1977 con l’articolo 25 del DPR n. 616 che viene attribuita al Comune la competenza sulla organizzazione ed erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza. Contestualmente vengono soppressi gli ECA (Enti Comunali di Assistenza) e vengono definite con l’articolo 22 come “beneficenza pubblica”, “tutte le attività che attengono - nel quadro della sicurezza sociale alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti o a pagamento o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore di singoli o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate”: È la prima affermazione che prefigura un sistema di sicurezza sociale per tutti e non solo per gli indigenti. La centralità del Comune nelle competenze nel campo assistenziale è poi via via confermata nei decreti Bassanini, nella riforma legge n. 328/2000 e nella riforma del Titolo V della Costituzione. Pertanto, ferma restando l’autonomia statutaria delle ASP e delle Fondazioni, il Comune, in quanto titolare delle funzioni sociali, è chiamato a svolgere decisivi ruoli nell’operazione di riordino ed in particolare i Comuni che hanno nel loro territorio le IPAB, esprimono il loro parere sui provvedimenti di trasformazione e sulla opzione esercitata dai C.d.A.; esprimono parere e formulano proposte per la nomina dei Commissari che esercitano poteri sostitutivi, che predispongono piani di risanamento o progetti di fusione o proposte di scioglimento. I Comuni designano i membri dei C.d.A. dell’ASP nonché i membri dei C.d.A. delle Fondazioni, fatte salve le riserve contenute nelle tavole statutarie originarie. g) Personale Sono salvaguardati i diritti acquisiti, sono garantite le opzioni per le condizioni di miglior favore ed è individuato nel Contratto Collettivo in essere, lo strumento che può traghettare al nuovo status. Tutto il personale dipendente, compresi i dirigenti delle IPAB trasformate, in base al comma 1 dell’articolo 1, conserva la continuazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e le anzianità maturate. Anche eventuali contratti a termine, proseguono fino alla scadenza. 5 Il personale delle IPAB trasformate in persone giuridiche private, ha facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio in atto, cioè l’iscrizione INPDAP, come previsto dal comma 2 dell’articolo 7, mentre il personale IPAB che transita alle ASP avrà un rapporto di lavoro che ha natura privatistica e saranno gli statuti a garantire l’applicazione dei contratti collettivi. Con il medesimo articolo 7 viene introdotta una norma che rende omogenei i trattamenti economici per i dipendenti delle IPAB trasformate, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto. h) Razionalizzazione Con l’articolo 12 si prevedono iniziative tese ad evitare l’estinzione delle IPAB inattive ed esigue attraverso un piano di risanamento anche al fine di raggiungere dimensioni sufficienti a garantire l’erogazione di servizi di qualità. Con gli articoli 13 e 15 esperiti i tentativi di “risanare” IPAB poco efficienti o per nulla efficaci, attraverso operazioni di fusione e/o modifiche statutarie viene normato l’estinzione e l’attribuzione del patrimonio a istituzioni analoghe o simili ed in assenza, al Comune territorialmente competente, con vincolo di destinazione per servizi sociali. Con altre previsioni normative, vengono introdotte regolamentazioni per il funzionamento delle ASP e delle fondazioni-associazioni. In particolare: - l’ASP non è un modello ad esaurimento, perciò è stata prevista con l’articolo 17 la possibilità di costituzione di nuove ASP per iniziativa degli enti locali in collaborazione anche con soggetti privati profit e no-profit; - la gestione del patrimonio in entrambe le ipotesi di trasformazione, non può essere utilizzata per coprire disavanzi di gestione, bensì è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi statutari; - la nomina di tutti o parte dei componenti dell’organo di amministrazione degli enti aventi personalità giuridica privata è del Comune ove l’ente ha sede; - la gestione delle ASP si esprime adottando la contabilità economicopatrimoniale, la contabilità analitica ed il controllo di gestione. Con la presente legge abbiamo ritenuto di poter disporre di un nuovo sistema di regole che dia garanzie di qualità ai cittadini-utenti; spazi di partecipazione reale ai familiari ed ai sindacati; garanzie di continuità per gli operatori dipendenti e spazi di innovazione gestionale per gli amministratori. È quanto oggi viene richiesto nella progettazione di servizi alla persona efficaci e di qualità. 6 TRASFORMAZIONE DELLE IPAB E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI TITOLO I - Disposizioni generali Art. 1 - Finalità. 1. La presente legge disciplina i procedimenti per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 “Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza”, di seguito denominate istituzioni, in Azienda dei Servizi alla Persona, di seguito denominata ASP, ovvero, in persone giuridiche di diritto privato. 2. Le attività in cui operano prevalentemente le IPAB sono i servizi sociali, di seguito così denominati, intesi come le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, aventi contenuto sociale, socio assistenziale, socio-educativo e socio-sanitario, come previsto dalla vigente normativa regionale. 3. La presente legge inoltre introduce: a) innovazioni in tutti i servizi sociali e sanitari tendenti a favorire e disciplinare il diritto alla informazione dei cittadini che accedono ai servizi; b) limiti alla esternalizzazione dei servizi. Art. 2 - Sistema integrato dei servizi sociali. 1. Gli enti pubblici e privati, derivanti dalla trasformazione e per i quali l’oggetto principale legalmente riconosciuto è lo svolgimento di attività aventi finalità sociali, sono attori del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui all’articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto delle loro finalità e specificità statutarie. 2. A tal fine i soggetti di cui al comma 1 collaborano alla programmazione, concorrono con altri soggetti, nella gestione dei servizi, partecipano alla elaborazione e sottoscrivono l’accordo di programma che dà attuazione al “piano di zona”, previsto dai vigenti piani regionali e concorrono alla loro attuazione, agiscono secondo il principio della universalità nell'accesso ai servizi. 3. Al fine di realizzare la piena partecipazione di tutti i soggetti al sistema integrato dei servizi, nei piani regionali di investimento strutturale, la Regione disporrà apposite misure finalizzate alla messa in rete ed alla riconversione dei patrimoni dei soggetti di cui al comma 1, in interventi strutturali, allo scopo di conseguire gli obiettivi contenuti nel Piano di Zona. TITOLO II - Norme comuni Art. 3 - Carta dei Servizi ed Authority per la qualità. 7 1. I soggetti gestori di servizi sociali, anche in conformità a schemi generali di riferimento, adottano la carta dei servizi, al fine di tutelare gli utenti, assicurare l’informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza nell’erogazione dei servizi. 2. Nella carta dei servizi sono definiti, fra l’altro, i criteri per l’accesso ai servizi, le modalità di funzionamento, le condizioni per facilitarne la valutazione da parte degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per garantire la funzione di tutela, compresi i ricorsi nei confronti dei responsabili dei servizi. 3. L’adozione della carta dei servizi da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi, costituisce requisito necessario ai fini dell’autorizzazione all’esercizio. 4. È istituita, con apposito provvedimento della Giunta regionale, l’Authority per la qualità dei servizi alla persona con lo scopo di alta sorveglianza e di verifica della qualità. L’accesso all’azione dell’authority potrà essere previsto per gli enti locali, i soggetti gestori, nonché su iniziativa di uno dei soggetti di cui all’articolo 4, comma 1. Art. 4 - Partecipazione, informazione, concertazione. 1. In tutti i servizi sociali e sanitari, al fine di stabilire una miglior collaborazione con il soggetto gestore, per una migliore qualità dei servizi, per favorire la partecipazione nella attuazione della programmazione e delle scelte organizzative e gestionali, con apposito provvedimento da emanare entro trenta giorni dalla approvazione della presente legge, sentita la competente Commissione, vengono disciplinate le modalità per consentire l’esercizio di funzioni di partecipazione, informazione e concertazione che potranno essere esercitate, in relazione alle specificità dei servizi, dai soggetti seguenti: - comitato degli ospiti; - comitati dei familiari degli ospiti; - organizzazioni sindacali; - associazione dei consumatori. 2. Il provvedimento di cui al comma 1 prevederà inoltre: - modalità per l’accesso ai documenti; - modalità per l’espressione dei pareri obbligatori, ancorché non vincolanti e individuazione delle materie; - esercizio di funzioni concertative, in particolare sulla determinazione delle rette; - modalità di elezione democratica dei comitati dei familiari e degli ospiti, con metodo proporzionale; - modalità per assicurare una soluzione logistica agli organismi di partecipazione e di tutela dei diritti; - modalità per garantire l’esercizio delle funzioni di raccolta di suggerimenti, accettazione reclami e forniture di informazioni, tipiche dell’ufficio relazioni con il pubblico; - ruolo delle rappresentanze regionali dei soggetti di cui al precedente comma, ai fini dell’esercizio del ruolo promotore per l’attuazione del presente articolo. 8 Art. 5 - Agevolazioni fiscali. 1. Agli enti trasformati si applicano le disposizioni fiscali di cui all’articolo 4 ed all’articolo 13 del decreto legislativo n. 207/2001. 2. Alle istituzioni trasformate in persone giuridiche private che abbiano acquisito la qualificazione fiscale di ONLUS è riconosciuta la esenzione dal pagamento dell’IRAP. Art. 6 - Subentro rapporti in essere. 1. Le istituzioni riordinate in ASP o in persone giuridiche di diritto privato, a norma della presente legge, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle IPAB dalle quali derivano. Art. 7 - Personale. 1. L’attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale ed i dirigenti dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale e i dirigenti dipendenti conservano i diritti derivanti dalla posizione giuridica, il trattamento economico, compreso il trattamento accessorio e l’anzianità complessiva maturata all’atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza. 2. I dipendenti delle Istituzioni che continuano a prestare servizio presso le stesse dopo la trasformazione in enti di diritto privato, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio in atto al momento della trasformazione, ai sensi della legge n. 389/1989. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data del provvedimento di trasformazione e comunque previa notifica data al personale dipendente almeno sessanta giorni prima. 3. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle ASP ha natura privatistica e pertiene al comparto di contrattazione collettiva nazionale contrattato tra ASP e OO.SS. I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati dal regolamento di organizzazione, in conformità ai principi di buon andamento, imparzialità, efficienza ed efficacia, nel rispetto dei contratti collettivi, assicurando idonee e pubblicizzate procedure selettive. Lo statuto dell’ASP garantisce l’applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro. Fino alla definizione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva determinato d’intesa con le OO.SS. al personale dipendente si continua ad applicare il contratto del comparto utilizzato all’atto della trasformazione. 4. I dipendenti delle IPAB trasformate in persone giuridiche di diritto privato possono esercitare il diritto alla mobilità in altro ente pubblico, secondo intese ed accordi fra Regione e OO.SS.. Fino alla determinazione di un autonomo comparto di contrattazione, al personale in servizio delle IPAB trasformate in soggetti privati, si applicano i contratti in essere. Al personale assunto successivamente alla trasformazione, in sede di contrattazione decentrata, è stabilita la applicazione dei contratti in essere o di contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già in servizio. 9 Art. 8 - Limiti alla esternalizzazione dei servizi diretti alla persona. 1. In tutti i servizi che erogano attività, prestazioni e servizi di natura sociale o sanitaria rivolti alle persone, è vietato esternalizzare le funzioni ed i compiti di assistenza diretta. 2. Deroghe al divieto previsto dal comma 1 sono consentite, previa adozione di idonei strumenti di valutazione della qualità, nei casi seguenti: a) nell’avvio di nuovi servizi, per un periodo massimo di mesi sei; b) nella sperimentazione di nuovi modelli organizzativi per un periodo massimo di mesi sei; c) nella costituzione di partnership mediante l’impresa mista, senza fini di lucro, nelle more dell’approvazione delle nuove norme sull’impresa sociale; qualora sia dimostrabile, con tali innovative modalità di gestione, la ottimizzazione delle risorse ed il miglioramento dell’assistenza. 3. Il Comune in cui ha sede la struttura, e la Regione, vigilano sulla applicazione della norma predetta. TITOLO III - Trasformazione IPAB Art. 9 - Trasformazione IPAB: requisiti. 1. Le IPAB che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi sociali, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvedono alla trasformazione in ASP ovvero in Persone giuridiche di Diritto Privato senza scopo di lucro. 2. La trasformazione in ASP è esclusa quando ricorra una delle seguenti circostanze: a) il volume di attività e dei servizi è inferiore a 500.000,00 euro, oppure 150.000,00 euro se opera solo nel settore minori; b) la inattività nel campo sociale dura da almeno due anni; c) le finalità previste dallo Statuto e dalle tavole di fondazione risultino esaurite o non perseguibili. 3. Alla trasformazione in ASP è tenuta la IPAB, costituita per iniziativa di soggetti pubblici, mediante conferimento di patrimonio pubblico, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, comma 2. 4. La trasformazione in persona giuridica di diritto privato è prevista quando ricorrano le condizioni di cui al DPCM 16 febbraio 1990, quando l’IPAB svolge attività socio-assistenziale ed educativa, ma non possiede il requisito per trasformarsi in ASP, oppure quando svolge attività prevalentemente in ambito scolastico; infine nel caso di enti contemplati dall’articolo 91 della legge n. 6972/1890 (conservatori, ospizi, eremi, confraternite, congregazioni,...). 5. La trasformazione in persona giuridica di diritto privato è esclusa qualora la prevalenza del patrimonio in fase di istituzione dell’IPAB, fosse di provenienza pubblica. 6. In ogni caso, la circostanza dell’avvenuta amministrazione da parte dell’ECA o dell’avvenuta concentrazione nella stessa, dell’IPAB, non osta ai fini della possibilità di trasformazione in persona giuridica di diritto privato. Tale disposizione si applica anche in caso di amministrazione/concentrazione riferita alla Congregazione di Carità. 10 Art. 10 - IPAB che svolgono attività indiretta in campo sociale. 1. Le istituzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono indirettamente attività sociale, mediante l'erogazione ad enti e organismi pubblici e privati operanti nel settore, delle rendite derivanti dall'attività di amministrazione del proprio patrimonio e delle liberalità ricevute a tal fine e hanno natura originariamente pubblica, possono, qualora gli statuti e le tavole di fondazione prevedano anche l'erogazione diretta di servizi e qualora le loro dimensioni consentano il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, trasformarsi in ASP. Ove gli organi di governo deliberino la trasformazione, nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali istituzioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente capo e attivano interventi e servizi sociali coerenti con le loro finalità. 2. Le istituzioni di cui al comma 1, qualsiasi sia la loro originaria natura, qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, si trasformano in fondazioni di diritto privato. A tali fondazioni si applicano le disposizioni di cui al Titolo V della presente legge. Art. 11 - Trasformazione IPAB: procedure. 1. Le IPAB che avviano la procedura di trasformazione, assumono idonea delibera del C.d.A. sulla quale acquisiscono il parere del Consiglio comunale del Comune in cui hanno sede, entro sessanta giorni dalla richiesta. Nel caso di parere difforme l’IPAB manterrà comunque la personalità giuridica di diritto pubblico e si trasformerà in ASP, purché in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 9, comma 2. 2. La trasformazione delle istituzioni in ASP è attuata mediante adozione di una deliberazione che dia atto del possesso dei requisiti prescritti e approvi lo statuto dell'ASP. Lo statuto è approvato, secondo la procedura prevista dall'articolo 19, comma 3, previa verifica della sua conformità alla legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale. 3. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato avviene secondo le modalità indicate al successivo articolo 29. 4. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato dell’ASP potrà avvenire successivamente alla scadenza fissata dall’articolo 9, comma 1: in tal caso non operano le attuali norme che dispongono le agevolazioni fiscali, salvo diversa disposizione che intervenga successivamente alla approvazione della presente legge. Art. 12 - Risanamento. 1. Le IPAB di dimensioni ridotte o con bilancio esiguo o inattive o con finalità statutarie esaurite, come indicate all’articolo 9, comma 2, possono attivare, attraverso una iniziativa del Consiglio di Amministrazione un piano di risanamento e/o razionalizzazione e/o modifica delle finalità statutarie anche mediante convenzionamento o fusione con altre istituzioni, tali da consentire la ripresa dell’attività nel campo sociale e l’esercizio della scelta fra le opzioni previste dall’articolo 9, comma 1. 11 2. Il piano operativo dovrà essere presentato alla Giunta regionale, dopo avere acquisito sullo stesso, il parere del Sindaco del Comune ove ha sede l’IPAB, entro novanta giorni dall’approvazione della presente legge e su di esso la Giunta regionale si pronuncerà nei successivi trenta giorni. 3. I termini previsti dall’articolo 9, comma 1 decorrono dalla data di approvazione del Piano operativo di Risanamento. Art. 13 - Estinzione. 1. Nel caso di cui all’articolo 9, comma 2, lettere b) e c), qualora il C.d.A. non provveda a predisporre e presentare il piano di cui al precedente articolo 12, la Giunta regionale scioglie il C.d.A. e nomina, sentito il Comune in cui ha sede la IPAB, un Commissario Straordinario che dovrà predisporre entro novanta giorni dalla nomina il piano. Su di esso la Giunta regionale si pronuncerà nei successivi trenta giorni. 2. Qualora il Commissario Straordinario regionale accerti l’impossibilità di attuare il piano di cui all’articolo 12 la Giunta regionale promuove l’estinzione della IPAB destinando il patrimonio alle finalità previste dallo Statuto. In assenza di disposizioni statutarie specifiche il patrimonio va destinato prioritariamente ad ASP o fondazioni private con finalità identiche, nell’ambito della medesima ULSS, secondariamente vengono individuate ASP o fondazioni private con finalità analoghe o similari nel medesimo territorio ed infine, in assenza di quest’ultime, va conferito al Comune in cui ha sede, con vincolo di destinazione a favore di servizi sociali. Art. 14 - Intervento sostitutivo. 1. Per le IPAB che alla scadenza prevista dall’articolo 9 non hanno assunto e comunicato gli atti necessari alla trasformazione, la Giunta regionale, sentito il Comune ove la IPAB ha sede, nomina un commissario con il compito di procedere alla trasformazione della stessa in ASP ovvero in fondazione o Associazione qualora ricorrano le condizioni previste dal DPCM 16 febbraio 1990. 2. Il Commissario valuta la sussistenza delle condizioni e delle iniziative da assumere per operazioni di fusione ovvero di estinzione dell’IPAB. 3. Nell’atto di nomina è stabilita la scadenza dell’incarico. Art. 15 - Fusione di istituzioni. 1. In caso di fusione di più istituzioni, lo statuto dell'ASP che da essa deriva prevede il rispetto delle finalità istituzionali disciplinate dagli originari statuti e tavole di fondazione, anche per quanto riguarda le categorie dei soggetti destinatari dei servizi e degli interventi, nonché dell'ambito territoriale di riferimento. 2. Lo statuto dell'ASP derivante dalla fusione prevede che una parte degli amministratori sia nominata dall’ente locale sul quale l'ASP insiste. 3. Allo scopo di favorire processi di riorganizzazione attraverso la fusione di più istituzioni, la Regione dispone incentivi di natura finanziaria, mediante appositi fondi, iscritti in bilancio. 12 Art. 16 - Perequazione costi. 1. Al fine di non far gravare sulle rette pagate dagli utenti e loro familiari, i maggiori costi connessi alla diversa natura giuridica degli enti gestori, la Giunta regionale determina annualmente con criteri oggettivi l’eventuale svantaggio economico fra ASP ed enti privati e dispone la erogazione di un contributo mediante imputazione al bilancio corrente, a valere sui trasferimenti disposti in conto gestione. TITOLO IV - Azienda dei Servizi alla Persona (ASP) Art. 17 - Costituzione nuove ASP. 1. I Comuni possono costituire, anche in forma associata con altri enti locali e con soggetti privati, nuove ASP, disciplinate dal presente capo, che abbiano la finalità di erogare servizi sociali purché dispongano di un patrimonio di valore non inferiore a 1.000.000,00 di euro. La partecipazione di eventuali soggetti privati profit e non-profit è limitata a conferimenti non superiori ad un terzo del patrimonio ed alla commisurata presenza nel consiglio di amministrazione, comunque non superiore ad un terzo dei componenti l’organo. 2. Tale vincolo si applica anche in caso di partecipazione di privati alle ASP derivanti dal riordino. Art. 18 - Autonomia dell’ASP. 1. Le ASP, non hanno fini di lucro, hanno personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica e operano con criteri imprenditoriali. Esse informano la propria attività di gestione a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, comprendendo in questi i trasferimenti. 2. Nell'ambito della loro autonomia le ASP possono porre in essere tutti gli atti e i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. 3. In particolare, le ASP possono realizzare fra di esse, nonché con enti locali e altri enti pubblici e privati, le forme di collaborazione previste dalla legislazione statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali, anche allo scopo di associare uno o più servizi dalle stesse gestiti. Le ASP possono, altresì, partecipare o costituire società, nonché istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali al conseguimento dei fini istituzionali, nonché di provvedere alla gestione e alla manutenzione del proprio patrimonio, esclusa ogni cessione in out-sourcing delle attività costituenti il “core business” dell’ASP. L'eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all'esclusivo interesse delle ASP. 13 4. Lo statuto disciplina i limiti nei quali le ASP possono estendere la loro attività anche in ambiti territoriali diversi da quello regionale o infraregionale di appartenenza, ferma restando la finalità originaria. Art. 19 - Statuto e Regolamento. 1. Gli statuti delle ASP sono informati ai principi di distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione. Gli statuti disciplinano le modalità e i criteri di elezione o di nomina degli organi di amministrazione e di direzione, la loro durata, nonché i relativi poteri e modalità di funzionamento. 2. Gli statuti prevedono i requisiti necessari per ricoprire le cariche di presidente e consigliere di amministrazione e stabiliscono le eventuali ulteriori incompatibilità rispetto a quelle stabilite dalla presente legge. 3. Gli organi degli enti locali e gli altri soggetti che nominano i componenti del consiglio di amministrazione esprimono all'ASP il proprio parere sulle deliberazioni recanti proposte di statuto e di sue modificazioni, entro sessanta giorni dalla richiesta; decorso tale termine il parere si intende espresso favorevolmente. Le proposte di statuto o di sue modificazioni sono inoltrate alla Regione con i pareri espressi dagli enti locali e dagli altri soggetti. Qualora le proposte di statuto o di sue modificazioni non conseguano il parere favorevole degli enti locali e degli altri soggetti, la Regione promuove una concertazione fra le amministrazioni interessate. Il procedimento per l'approvazione dello statuto o delle sue modificazioni è concluso, previa verifica della sua conformità alla legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dal suo avvio. Tali modalità si applicano alle modifiche statutarie, diverse dalla trasformazione, disciplinata dall’articolo 11, comma 1 della presente legge. 4. I regolamenti di organizzazione delle ASP individuano l'articolazione della struttura organizzativa. 5. Le ASP adottano altresì i regolamenti volti a disciplinare la propria attività, fra i quali i regolamenti di contabilità e dei contratti. Art. 20 - Organi. 1. Sono organi amministrativi delle ASP: a) il consiglio di amministrazione; b) il presidente, componente del consiglio di amministrazione. 2. I componenti degli organi di amministrazione restano in carica per non più di due mandati consecutivi, salvo che lo statuto disponga diversamente. In ogni caso un amministratore, qualora designato o nominato da un ente pubblico, non può conservare la carica per più di tre mandati. La durata di ciascun mandato non può essere superiore a cinque anni. 3. In sede di prima applicazione della presente legge non viene computato nel limite dei mandati di cui al precedente comma 2 il periodo di amministrazione esercitato dai componenti del C.d.A. delle IPAB in carica al momento della trasformazione in ASP. 4. Gli amministratori si astengono dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. 14 5. Le ASP possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. 6. Gli statuti delle ASP prevedono: a) un revisore contabile, anche in forma associata, iscritto al registro dei revisori contabili e la cui durata in carica, non rinnovabile, non può essere superiore a cinque anni; b) l'eventuale gratuità della carica di amministratore; c) che gli enti locali e gli altri soggetti che provvedono alla nomina degli amministratori dell'ASP abbiano il potere di revocarli nei casi previsti dai rispettivi ordinamenti. 7. La misura massima delle indennità e dei gettoni di presenza degli amministratori delle ASP è determinata con deliberazione della Giunta regionale. È fatta salva la facoltà degli amministratori di rinunciare in tutto o in parte all'indennità o al gettone di presenza. 8. La competenza delle nomine che nel C.d.A. dell’IPAB era in passato affidata al Prefetto, è trasferita alla conferenza dei Sindaci della ULSS o del Distretto in cui è insediata l’ASP. Art. 21 - Funzioni degli organi. 1. Gli organi delle ASP esercitano le funzioni di indirizzo, definendo gli obiettivi e i programmi di attività e di sviluppo e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 2. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, comunque, provvede allo svolgimento dei seguenti adempimenti: a) nomina del direttore; b) definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) individuazione e assegnazione al direttore delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare al fine del raggiungimento delle finalità perseguite; d) approvazione dei bilanci; e) verifica dell'azione amministrativa e della gestione, nonché dei relativi risultati e adozione dei provvedimenti conseguenti; f) approvazione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni; g) individuazione di forme di collaborazione con altri enti, anche con la costituzione o la partecipazione a società o fondazioni. 3. Il presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione, è l'organo responsabile delle attività programmatorie e di indirizzo dell'ASP, ha la rappresentanza legale dell'ASP, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, esercita la superiore vigilanza sul buon andamento dell'ente, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio. Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. 4. Il vicepresidente, ove previsto dallo statuto ed eletto tra i membri del consiglio di amministrazione, sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché, in caso di vacanza della carica, sino alla nomina del nuovo presidente. 15 Art. 22 - Incompatibilità. 1. La carica di amministratore di un'ASP è incompatibile con la carica di: a) consigliere o amministratore di comune, comprensorio montano o provincia dove insiste l'ASP; b) direttore generale, amministrativo, sociale e sanitario dell'ULSS ove insiste l'ASP; c) dirigente dei servizi socio-assistenziali di comune o provincia ove insiste l'ASP. 2. Non può essere nominato amministratore di un'ASP: a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di impresa che fornisca servizi all'ASP; b) il dipendente dell'ASP ovvero il prestatore d'opera nei confronti dell'ASP; c) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile o amministrativo, con l'ASP; d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'ASP, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ASP e non ha ancora estinto il debito; e) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'ASP, è stato legalmente messo in mora; f) colui che si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). 3. Qualora ricorrano le condizioni previste dai commi 1 e 2, il consiglio di amministrazione, su istanza anche di un solo componente o su segnalazione del soggetto che ha effettuato la designazione o nomina dell'amministratore, ne fa contestazione all'amministratore interessato, il quale presenta le sue controdeduzioni nei successivi quindici giorni, e dispone l'eventuale decadenza nei quindici giorni successivi. Art. 23 - Direttore Generale. 1. La gestione dell'ASP e la sua attività amministrativa sono affidate, anche in forma congiunta da più ASP associate o convenzionate, ad un direttore generale nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato. Il direttore generale deve essere scelto fra persone aventi specifica e documentata esperienza professionale e tecnica di direzione, almeno quinquennale in ambito di servizi sociali o socio-sanitari, provvisto di diploma di laurea nonché approfondita conoscenza della gestione di enti o ASP socio-assistenziali o socio-sanitarie. Può essere incaricato della direzione dell'ASP, anche un dipendente dell'ASP stessa non appartenente alla qualifica dirigenziale, purché dotato della necessaria esperienza dirigenziale e tecnica, accertata all’atto dell’entrata in vigore della presente legge. È fatta salva la possibilità che l'ordinamento della singola ASP preveda ulteriori figure dirigenziali, in relazione a specifici ambiti di attività. 2. Con apposito atto della Giunta regionale, sentite le Associazioni di categorie, sono determinati i requisiti per l’accesso all’incarico di Direttore. 3. Il rapporto di lavoro del direttore generale è regolato da un contratto di diritto privato di durata determinata, rinnovabile, e comunque non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato. L’inizio dell’incarico 16 decorre entro dieci mesi dall’inizio del mandato del C.d.A. e si protrae dopo la scadenza del mandato del C.d.A. per un massimo di dieci mesi. 4. Il direttore generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ASP in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. 5. Il direttore generale è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal consiglio di amministrazione e della realizzazione dei programmi e progetti attuativi e del loro risultato, nonché della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'ASP, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, di coordinamento, di controllo, di rapporti sindacali e di istruttoria dei procedimenti disciplinari. 6. Il consiglio di amministrazione, anche servendosi degli strumenti di valutazione di cui all'articolo 26, adotta nei confronti del direttore generale i provvedimenti conseguenti al risultato negativo della gestione e dell'attività amministrativa posta in essere e al mancato raggiungimento degli obiettivi. In caso di reiterata inosservanza delle direttive impartite o qualora durante la gestione si verifichi il rischio di un risultato negativo, il consiglio di amministrazione può recedere dal contratto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi. Art. 24 - Principi in materia di contabilità e patrimonio. 1. Le ASP adottano la contabilità economico-patrimoniale con lo scopo di determinare il risultato economico d’esercizio ed il patrimonio di funzionamento. 2. Il bilancio di esercizio deve rappresentare con chiarezza, in modo veritiero e corretto il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ASP. 3. Le ASP applicano il controllo di gestione allo scopo di assicurare efficacia ed efficienza ai processi di acquisizione e di impiego delle risorse. 4. La Giunta regionale, sentite le associazioni professionali e degli enti, detta indirizzi riguardanti gli schemi del bilancio, il piano dei conti, la contabilità analitica, nonché principi contabili uniformi al fine di consentire una efficace comparazione dei risultati della gestione dei vari soggetti gestori. 5. La Giunta regionale inoltre, sentiti i soggetti previsti dal comma precedente, emana direttive al fine di disciplinare la fase transitoria dalla contabilità finanziaria a quella economico-patrimoniale. 6. Il patrimonio dell'ASP è costituito da tutti i beni mobili e immobili ad essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità. 7. Le ASP, nella gestione del patrimonio, si ispirano ai seguenti principi: a) conservazione, di norma, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni che abbiano valore storico monumentale; b) indisponibilità di quei beni che le ASP stesse destinano ad un pubblico servizio; c) rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore. 8. Qualora l'attività d'esercizio si chiuda con un risultato negativo, le ASP adottano le misure necessarie a ripianarlo entro l'esercizio successivo, escluso l’utilizzo del patrimonio. 17 9. I regolamenti dei contratti possono prevedere procedure semplificate per la conclusione dei contratti per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di valore inferiore a quello previsto dalla normativa comunitaria. Art. 25 - Regolamenti di contabilità. 1. Con il regolamento di contabilità le ASP in applicazione di quanto previsto dall’articolo 24 disciplinano i propri principi e norme contabili, adottando modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna delle ASP stesse, assicurando la conoscenza consolidata dei risultati globali della gestione. 2. Il regolamento di contabilità, in armonia con le disposizioni della presente legge, del regolamento di cui all'articolo 24 e dello statuto di ciascuna ASP, stabilisce: a) le norme relative alle specifiche competenze dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione e attuazione dei provvedimenti di gestione, ove non previste nello statuto; b) le forme di controllo interno, ivi compreso quello di gestione; c) l'eventuale istituzione di un servizio di economato per la gestione delle spese di ufficio di non rilevante ammontare; d) i requisiti, le modalità di nomina e i poteri del revisore contabile. 3. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel regolamento di contabilità trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di contabilità previste dall'ordinamento degli enti locali, ovvero, le disposizioni già applicate dall'istituzione. Art. 26 - Controlli e verifiche amministrative e contabili. 1. Le ASP, nell'ambito della propria autonomia statutaria, si dotano di strumenti di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 “Riordino e potenziamento dei meccanismi strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”. 2. I controlli sulla qualità delle prestazioni sono disciplinati dalla normativa sulla programmazione regionale dei servizi sociali, sentite le associazioni delle ASP. 3. Qualora siano accertate gravi e reiterate violazioni dell'ordinamento giuridico, gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale, nonché l'irregolare costituzione ovvero l'impossibilità del funzionamento degli organi di amministrazione delle ASP, la Giunta regionale provvede alla nomina di un commissario che curi la provvisoria amministrazione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a otto mesi e avvia il procedimento per la nomina di nuovi organi di amministrazione. Art. 27 - Soppressione e liquidazione delle ASP. 1. Le ASP che abbiano dichiarato di trovarsi in condizioni economiche di grave dissesto sono liquidate e dichiarate estinte, sulla base dei principi desumibili 18 dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 “Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale”, e successive modifiche. 2. In tali casi, la Giunta regionale, sentito il Sindaco del Comune ove la ASP ha sede, nomina un commissario liquidatore per accertare la cessazione dell'attività e per la devoluzione del patrimonio, che eventualmente residui dalle operazioni di liquidazione, ad altra ASP operante nello stesso ambito territoriale di programmazione delle attività sociali e socio-sanitarie, con precedenza per le ASP che risultino già convenzionate o associate, per la gestione di uno o più servizi, con l'ASP in stato di liquidazione ed estinzione ovvero, in mancanza, ai comuni territorialmente competenti, con vincolo di destinazione ai servizi sociali. TITOLO V - Persone Giuridiche di Diritto Privato Art. 28 - Persone giuridiche di diritto privato. 1. Le associazioni e fondazioni sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale e perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica. 2. La Regione, quale autorità tutoria competente, esercita il controllo e la vigilanza ai sensi degli articoli 25 e 27 del codice civile. 3. Ai procedimenti per l’acquisizione della personalità giuridica di diritto privato da parte delle istituzioni, dopo l’esaurimento dei procedimenti di accertamento delle caratteristiche che consentono la trasformazione, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Alla domanda di registrazione vanno allegati l’atto costitutivo o istitutivo della istituzione e la deliberazione di trasformazione contenente lo statuto del nuovo ente. Art. 29 - Statuto. 1. La trasformazione in persone giuridiche di diritto privato, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle volontà dei fondatori, avviene mediante deliberazione assunta dall'organo competente, nella forma di atto pubblico contenente lo statuto, che disciplina anche: a) le modalità di impiego delle risorse anche a finalità di conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio; b) la nomina pubblica dei componenti degli organi di amministrazione già prevista dagli statuti, esclusa comunque ogni rappresentanza, affidata al Comune in cui ha sede la fondazione; c) la possibilità, per le fondazioni, che il consiglio di amministrazione che deve comunque comprendere le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, possa essere integrato da componenti designati da enti pubblici e privati che aderiscano alla fondazione con il conferimento di rilevanti risorse patrimoniali o finanziarie; 19 d) la possibilità, per le associazioni, di mantenere tra gli amministratori le persone indicate nelle originarie tavole di fondazione in ragione di loro particolari qualità, a condizione che la maggioranza degli amministratori sia nominata dall'assemblea dei soci, in ossequio al principio di democraticità. 2. Nello statuto sono altresì indicati mediante apposito inventario i beni immobili e i beni di valore storico e artistico destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione dei fini istituzionali e sono individuate maggioranze qualificate per l'adozione delle deliberazioni concernenti la dismissione di tali beni contestualmente al reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle medesime finalità, con esclusione di qualsiasi diminuzione del valore patrimoniale da essi rappresentato, rapportato ad attualità. 3. Lo statuto può prevedere che la gestione del patrimonio sia attuata con modalità organizzative interne idonee ad assicurare la sua separazione dalle altre attività dell'ente. 4. La revisione dello statuto finalizzata alla trasformazione in persona giuridica di diritto privato può prevedere, qualora ne sussistano i requisiti previsti dalla normativa che regola la materia, l'assunzione della natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Art. 30 - Patrimonio. 1. Il patrimonio delle persone giuridiche di diritto privato di cui al presente titolo è costituito dal patrimonio esistente all'atto della trasformazione e dalle successive implementazioni. Le istituzioni, all'atto della trasformazione, provvedono alla redazione dell'inventario, assicurando che sia conferita distinta evidenziazione ai beni espressamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione alla realizzazione degli scopi istituzionali. 2. I beni di cui all'articolo 29 restano destinati alle finalità stabilite dalle tavole di fondazione e dalle volontà dei fondatori, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e fatte salve le ipotesi di dismissione previste dall'articolo 29. 3. Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche private originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali sono inviati all'Amministrazione regionale, che, ove ritenga la deliberazione in contrasto con l'atto costitutivo o lo statuto, la invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all'articolo 25 del codice civile. TITOLO VI - Norme transitorie e finali Art. 31 - Abrogazioni. 1. Con l’entrata in vigore del provvedimento previsto dall’articolo 4, comma 1 “Partecipazione, informazione, concertazione” è abrogato l’articolo 58 della legge regionale n. 5/2000 e l'articolo 41 comma 4 della legge regionale n. 5/2001. 2. Sono abrogate le norme non compatibili con la presente legge, previste dalla legge regionale n. 24/1993 e legge regionale n. 45/1993. 20 INDICE TITOLO I - Disposizioni generali .................................................................... 7 Art. 1 - Finalità..................................................................................... 7 Art. 2 - Sistema integrato dei servizi sociali. ....................................... 7 TITOLO II - Norme comuni ............................................................................. 7 Art. 3 - Carta dei Servizi ed Authority per la qualità. .......................... 7 Art. 4 - Partecipazione, informazione, concertazione. ......................... 8 Art. 5 - Agevolazioni fiscali. ............................................................... 9 Art. 6 - Subentro rapporti in essere. ..................................................... 9 Art. 7 - Personale. ................................................................................ 9 Art. 8 - Limiti alla esternalizzazione dei servizi diretti alla persona. 10 TITOLO III - Trasformazione IPAB .............................................................. 10 Art. 9 - Trasformazione IPAB: requisiti. ........................................... 10 Art. 10 - IPAB che svolgono attività indiretta in campo sociale. ...... 11 Art. 11 - Trasformazione IPAB: procedure. ...................................... 11 Art. 12 - Risanamento. ....................................................................... 11 Art. 13 - Estinzione. ........................................................................... 12 Art. 14 - Intervento sostitutivo. .......................................................... 12 Art. 15 - Fusione di istituzioni. .......................................................... 12 Art. 16 - Perequazione costi. .............................................................. 13 TITOLO IV - Azienda dei Servizi alla Persona (ASP) ................................... 13 Art. 17 - Costituzione nuove ASP. .................................................... 13 Art. 18 - Autonomia dell’ASP. .......................................................... 13 Art. 19 - Statuto e Regolamento. ....................................................... 14 Art. 20 - Organi. ................................................................................. 14 Art. 21 - Funzioni degli organi. ......................................................... 15 Art. 22 - Incompatibilità. ................................................................... 16 Art. 23 - Direttore Generale. .............................................................. 16 Art. 24 - Principi in materia di contabilità e patrimonio. ................... 17 Art. 25 - Regolamenti di contabilità. ................................................. 18 Art. 26 - Controlli e verifiche amministrative e contabili.................. 18 Art. 27 - Soppressione e liquidazione delle ASP. .............................. 18 TITOLO V - Persone Giuridiche di Diritto Privato ...................................... 19 Art. 28 - Persone giuridiche di diritto privato. ................................... 19 Art. 29 - Statuto. ................................................................................ 19 Art. 30 - Patrimonio. .......................................................................... 20 TITOLO VI - Norme transitorie e finali......................................................... 20 Art. 31 - Abrogazioni. ........................................................................ 20 21 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all’articolo 1 Legge 17 luglio 1890, n. 6972 (1) NORME SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (2) (3) -----------------------(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1890, n. 171. (2) La Legge 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9. (3) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, Legge 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207. Nota all’articolo 2 Legge 8 novembre 2000, n. 328 (1). LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI. Art. 22 - Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte. 2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale: a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora; b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana; c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare; e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefìci disposti dal regio decretolegge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative; f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socioriabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie; g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio; 1 h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale; i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto. 3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono realizzati, in particolare, secondo le finalità delle L. 4 maggio l983, n. 184, L. 27 maggio 1991, n. 176, L. 15 febbraio 1996, n. 66, L. 28 agosto 1997, n. 285, L. 23 dicembre 1997, n. 451, L. 3 agosto 1998, n, 296, L. 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati all'accoglienza dei minori devono essere organizzati esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo familiare. 4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono per ogni àmbito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle seguenti prestazioni: a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari; b) servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari; c) assistenza domiciliare; d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali; e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario. -----------------------(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2000, n. 265, S.O. Nota all’articolo 5 Decreto Legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (1). RIORDINO DEL SISTEMA DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, A NORMA DELL'ARTICOLO 10 DELLA L. 8 NOVEMBRE 2000, N. 328 (1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° giugno 2001, n. 126. Art. 4 -Disposizioni comuni. 1. Le istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private a norma del presente decreto legislativo conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino. Esse subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, dalle quali derivano. 2. Alle istituzioni riordinate in aziende di servizi o in persone giuridiche private si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, alle condizioni ivi previste. 3. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro col personale dipendente che alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza. 4. In sede di prima applicazione, e comunque fino al 31 dicembre 2005, gli atti relativi al riordino delle istituzioni in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato sono esenti dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, e sull'incremento del valore degli immobili e relativa imposta sostitutiva (2). 5. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza. 6. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (3); 2 b) (4); c) (5). 7. La disciplina delle erogazioni liberali prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, è estesa alle istituzioni riordinate in aziende di servizi. -----------------------(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 24, L. 24 dicembre 2003, n. 350. (3) Aggiunge un capoverso, dopo l'ottavo, all'art. 1 parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. (4) Aggiunge la nota II-quinquies) all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. (5) Aggiunge l'art. 11-ter alla parte prima della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Art. 13 - Patrimonio 1. Il patrimonio delle aziende pubbliche di servizi alla persona è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad esse appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità. 2. All'atto della trasformazione le istituzioni provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni immobili e mobili, segnalando alle Regioni gli immobili che abbiano valore storico e monumentale e i mobili aventi particolare pregio artistico per i quali si rendano necessari interventi di risanamento strutturale o di restauro. 3. I beni mobili e immobili che le aziende di servizi destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile degli stessi, soggetto alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, del codice civile. Il vincolo dell'indisponibilità dei beni va a gravare: a) in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione; b) in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile. Le operazioni previste dal presente comma sono documentate con le annotazioni previste dalle disposizioni vigenti. 4. Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi alla Regione, la quale può richiedere chiarimenti - limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi - entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia. Ove la Regione chieda chiarimenti, il termine di sospensione dell'efficacia degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui le aziende li hanno forniti. Gli atti non acquistano efficacia ove la Regione vi si opponga in quanto l'atto di trasferimento risulti gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell'azienda di servizi. In tal caso la Regione adotta provvedimento motivato entro il termine predetto. 5. I trasferimenti di beni a favore delle aziende di servizi da parte dello Stato e di altri enti pubblici, in virtù di leggi e provvedimenti amministrativi, sono esenti da ogni onere relativo a imposte e tasse, ove i beni siano destinati all'espletamento di pubblici servizi. Nota all’articolo 7 Legge 7 dicembre 1989, n. 389 (1). CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 OTTOBRE 1989, N. 338 RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EVASIONE CONTRIBUTIVA, DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI, DI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO E DI FINANZIAMENTO DEI PATRONATI. -----------------------(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1989, n. 287. Nota all’articolo 9 Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 1990 (1). 3 DIRETTIVA ALLE REGIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA DI DIRITTO PRIVATO ALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA A CARATTERE REGIONALE ED INFRAREGIONALE -----------------------(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1990, n. 45. Legge 17 luglio 1890, n. 6972 (1) NORME SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (2) (3) -----------------------(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1890, n. 171. (2) La Legge 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9. (3) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, Legge 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207. Art. 91. Ferme stanti le vigenti leggi relative agli enti ecclesiastici conservati e alle loro dotazioni, e mantenute le soppressioni e devoluzioni dalle leggi stesse ordinate, sono equiparati alle istituzioni pubbliche di beneficenza, e soggetti a trasformazione, secondo le norme stabilite nell'art. 70: 1) i conservatori che non abbiano scopi educativi della gioventù, gli ospizi dei pellegrini, i ritiri, eremi ed istituti consimili non aventi scopo civile o sociale; 2) le confraternite, confraterie, congreghe, congregazioni ed altri consimili istituti per i quali siasi verificata una delle condizioni enunciate nella prima parte dell'art. 70; 3) le opere pie di culto, lasciti o legati di culto; esclusi quelli corrispondenti ad un bisogno delle popolazioni, ed egualmente esclusi quelli che facciano o possano far carico ad enti ecclesiastici conservati, al demanio, al fondo per il culto, ai patroni, o agli economati generali dei benefici vacanti (1). In quanto gli istituti di cui al n. 2, provvedano al culto necessario ad una popolazione o agli edifici necessari al culto o degni di esser conservati, cotesti loro fini saranno mantenuti e continueranno a provvedervi essi od altra istituzione del luogo, alla quale saranno attribuite le rendite corrispondenti agli oneri di culto. Per l'erogazione delle altre rendite degli istituti di cui al n. 2, dovranno essere osservate le disposizioni dell'art. 55 della presente legge, fermo stante il disposto dell'art. 81 della legge di pubblica sicurezza (2). -----------------------(1) L'art. 40, R.D. 30 dicembre 1923, n. 2841, così dispone: «Art. 40. Debbono intendersi che facciano o possano far carico agli enti e alle amministrazioni di cui al n. 3 dell'art. 91 della legge, i legati di culto che gravino beni di pertinenza di enti ecclesiastici conservati, o che debbano essere adempiuti dal demanio, dall'amministrazione del fondo per il culto, dai patroni rivendicanti e svincolanti, o dagli economati generali dei benefici vacanti». (2) Ora, art. 154 L. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U. leggi di P.S.). 4 Nota all’articolo 14 Vedi nota all’articolo 9 Nota all’articolo 22 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (1). TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI Art. 58 - Cause ostative alla candidatura. 1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale (2); c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b); d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. 3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza: a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; b) la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali. 4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. 5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (3) (4). Art. 59 - Sospensione e decadenza di diritto. 5 1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58: a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale; b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo; c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale. 2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. 3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto (5). 4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina. 5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina. 6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione (6). 7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi. 8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni (7). -----------------------(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O. (2) Lettera così modificata dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, come modificato dalla relativa legge di conversione. (3) Il presente articolo corrisponde ai commi da 1 a 4 e 4-sexies dell'art. 15, legge 19 marzo 1990, n. 55. (4) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 78 (Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 sollevata in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione. (5) Comma così sostituito dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80, come modificato dalla relativa legge di conversione. (6) Il presente comma era stato modificato dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80. Tale modifica non è più prevista dalla nuova formulazione del citato articolo 7 dopo la conversione in legge del suddetto decreto. (7) Il presente articolo corrisponde ai commi da 4-bis a 4-quinquies, 5 e 6 dell'art. 15, legge 19 marzo 1990, n. 55. 6 Nota all’articolo 26 Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (1). RIORDINO E POTENZIAMENTO DEI MECCANISMI E STRUMENTI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI COSTI, DEI RENDIMENTI E DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA L. 15 MARZO 1997, N. 59 (1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193. -----------------------Legge 15 marzo 1997, n. 59 (1). DELEGA AL GOVERNO PER IL CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI ALLE REGIONI ED ENTI LOCALI, PER LA RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA Art. 11 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999 (2), uno o più decreti legislativi diretti a (3): a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale (4); c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche; d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso (5). 2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore (6). 4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi (7): a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (8); b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica; c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione 7 dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca; e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore; f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti (9); h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro (10); i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica (11). 4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati (12). 5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è riaperto fino al 31 luglio 1997. 6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) è abrogata; alla 8 lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,». 7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso (13). -----------------------(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O. (2) Per la proroga dei termini al 31 luglio 1999, vedi l'art. 9, legge 8 marzo 1999, n. 50. Successivamente l'art. 1, legge 29 luglio 1999, n. 241 (Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1999, n. 176), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, ha così disposto: «Art. 1. 1. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, comma 1, lettere b), c) e d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, come differiti dall'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, sono prorogati di novanta giorni limitatamente agli atti che risultino trasmessi alle Camere ed assegnati alla commissione competente alla data di entrata in vigore della presente legge». (3) Alinea così modificato dall'art. 1, legge 16 giugno 1998, n. 191. (4) Lettera così modificata dall'art. 1, legge 16 giugno 1998, n. 191. (5) Comma così modificato dall'art. 7, legge 15 maggio 1997, n. 127. (6) In attuazione del presente comma è stato emanato il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170, che contiene disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143. (7) Alinea così modificato dall'art. 1, legge 16 giugno 1998, n. 191. In attuazione della delega contenuta nel presente comma vedi il decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396. (8) La Corte costituzionale, con ordinanza 16-30 gennaio 2002, n. 11 (Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2002, n. 6, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera a), secondo periodo, nel testo risultante dalle modificazioni apportate con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 387 sollevata in riferimento agli artt. 97, 98 e 3 della Costituzione. (9) La Corte costituzionale, con sentenza 11-17 luglio 2000, n. 292 (Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2000, n. 30, serie speciale), ha dichiarato non fondata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, lettera g) sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ha dichiarato inoltre la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4 , sollevate in riferimento agli articoli 3, 24, 76 e 113 della Costituzione. (10) Lettera così modificata dall'art. 1, legge 16 giugno 1998, n. 191. La predetta modificazione è consistita nell'inserimento delle parole «facoltative» dopo «procedure». Peraltro, la disposizione che ha previsto tale modificazione è stata abrogata dall'art. 9, legge 8 marzo 1999, n. 50. Pertanto, deve ritenersi che l'espressione «facoltativa» debba ritenersi ora eliminata. (11) Comma così modificato dall'art. 7, legge 15 maggio 1997, n. 127. (12) Comma aggiunto dall'art. 1, legge 16 giugno 1998, n. 191. (13) Periodo aggiunto dall'art. 7, legge 15 maggio 1997, n. 127. Nota all’articolo 27 Legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (1). SOPPRESSIONE E MESSA IN LIQUIDAZIONE DI ENTI DI DIRITTO PUBBLICO E DI ALTRI ENTI SOTTO QUALSIASI FORMA COSTITUITI, SOGGETTI A VIGILANZA DELLO STATO E COMUNQUE INTERESSANTI LA FINANZA STATALE -----------------------(1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1956, n. 325. Nota all’articolo 28 Codice Civile Art. 25 - Controllo sull'amministrazione delle fondazioni. L'autorità governativa (1) esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni [c.c. 16]; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disposizioni contenute nell'atto di fondazione non possono attuarsi; annulla, sentiti gli amministratori, con provvedimento definitivo, le deliberazioni contrarie a norme imperative, 9 all'atto di fondazione, all'ordine pubblico o al buon costume [preleggi 31]; può sciogliere l'amministrazione e nominare un commissario straordinario, qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello statuto o dello scopo della fondazione o della legge. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima [c.c. 23, 1445, 2377, 2391]. Le azioni contro gli amministratori per fatti riguardanti la loro responsabilità devono essere autorizzate dall'autorità governativa e sono esercitate dal commissario straordinario, dai liquidatori o dai nuovi amministratori [c.c. 18, 22]. Art. 27 - Estinzione della persona giuridica. Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto [c.c. 16], la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile [c.c. 28, 2272, n. 2]. Le associazioni si estinguono, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare [c.c. 2272, n. 4]. [L'estinzione è dichiarata dall'autorità governativa (2), su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio [c.c. 29, 30, 34; disp. att. c.c. 10, 11]] (3). -----------------------(1) Le funzioni amministrative già attribuite all'autorità governativa dalle norme del presente capo, sono ora esercitate dalle prefetture o dalle regioni o dalle province autonome competenti, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. (2) Vedi l'art. 14, D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 di attuazione della delega di cui all'art. 1, legge. 22 luglio 1975, n. 382, sull'ordinamento regionale e l'organizzazione della pubblica amministrazione. (3) Comma abrogato dall'art. 11, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. L'art. 6 dello stesso decreto ha così disposto: «Art. 6. Estinzione della persona giuridica. 1. La prefettura, la regione ovvero la provincia autonoma competente accerta, su istanza di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione della persona giuridica previste dall'articolo 27 del codice civile e dà comunicazione della dichiarazione di estinzione agli amministratori e al presidente del tribunale ai fini di cui all'articolo 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. 2. Chiusa la procedura di liquidazione, il presidente del tribunale provvede che ne sia data comunicazione ai competenti uffici per la conseguente cancellazione dell'ente dal registro delle persone giuridiche». -----------------------Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (1). REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE E DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO (N. 17 DELL'ALLEGATO 1 DELLA L. 15 MARZO 1997, N. 59) -----------------------(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n. 286. Nota all’articolo 30 Vedi nota all’articolo 28 Nota all’articolo 31 Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 (BUR n. 11/2000) PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2000) Art. 58 - Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini. 1. Con regolamento sono estese alle strutture che erogano servizi di assistenza sociosanitaria per anziani disabili non autosufficienti, le modalità di partecipazione dei cittadini previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”. (1) 10 -----------------------(1) Comma modificato da art. 1 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 che ha soppresso il riferimento alla Giunta regionale. In precedenza la disposizione è stata ripresa dall'art. 41 comma 4 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 ed attuata dal regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 3 . -----------------------Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 (BUR n. 16/2001) PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2001) Art. 41 – Determinazione delle quote di rilievo sanitario. (1) 1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone il riparto del fondo sanitario regionale di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 suddiviso per livelli di assistenza e per ciascuna ULSS. 2. Nei successivi trenta giorni il direttore generale di ciascuna ULSS, tenuto conto del parere della rispettiva conferenza dei sindaci, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali, assegna le quote di rilievo sanitario da corrispondere per l'assistenza nei servizi residenziali e semiresidenziali extraospedalieri. 3. Le quote di rilievo sanitario di cui al comma 1 sono individuate in applicazione dell'atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione socio-sanitaria emanato ai sensi dell'articolo 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni. 4. La partecipazione delle associazioni dei familiari nella fase concertativa di cui al comma 2 è disciplinata con regolamento. (2) -----------------------(1) L'art. 116 comma 1 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 prevede l'eventuale aggiornamento degli obiettivi dei direttori generali, nonché i criteri ed i parametri per il raggiungimento degli stessi, nel corso degli adempimenti previsti dal presente articolo. (2) Comma sostituito da art. 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 che ha soppresso il riferimento alla Giunta regionale. Si tratta del regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 3 . -----------------------Legge regionale 25 giugno 1993 n. 24 (BUR n. 54/1993) DISPOSIZIONI PER LA PRIVATIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA -----------------------Legge regionale 1 settembre 1993 n. 45 (BUR n. 75/1993) PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA A CARATTERE REGIONALE E INFRAREGIONALE 11 Trasformazione delle Ipab e partecipazione dei cittadini Pdl 63 153 Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la disciplina delle aziende pubbliche e delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona ALLEGATI Testo presentato PDL 153 Disposizioni per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e per la disciplina delle aziende pubbliche e 1 delle persone giuridiche di diritto privato di servizi alla persona CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO 2 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO OTTAVA LEGISLATURA PROGETTO DI LEGGE N. 153 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri De Poli, Bazzoni, Sernagiotto, Manzato, Teso, De Boni, Stival, Valdegamberi, Piccolo, Fontanella, Bond, Zigiotto e Bertipaglia DISPOSIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E PER LA DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO DI SERVIZI ALLA PERSONA Presentato alla Presidenza del Consiglio il 9 giugno 2006. Trasmesso alle Commissioni consiliari Prima e QUINTA e ai Consiglieri regionali il 20 giugno 2006. DISPOSIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E PER LA DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO DI SERVIZI ALLA PERSONA R e l a z i o n e: Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono enti che trovano il corpus della loro disciplina normativa in un provvedimento dello Stato che risale al 1800: la legge 17 luglio 1890, n. 6972 approvata per iniziativa del Ministro Francesco Crispi. Tale legge infatti, pur con molteplici modifiche e integrazioni che si sono succedute negli anni, è ancora in vigore nella sua quasi totalità. Se da un lato tale circostanza è testimonianza della bontà delle previsioni normative ivi contenute è naturale che tutto il sistema che ha tratto origine da esse risenta del passaggio degli anni e quindi dei notevoli mutamenti intervenuti sia in ambito storico-sociale che in ambito giuridico. Infatti, per limitarsi solamente alle innovazioni più significative introdotte nel nostro assetto normativo, va tenuto presente che nel 1948 è mutata la stessa forma giuridica dello Stato con l’entrata in vigore della nuova Costituzione italiana. Peraltro assai notevoli sono stati anche i mutamenti nel tessuto sociale, la cui portata è di tutta evidenza. Ad ogni modo va detto che in Italia la gran parte del “sistema” di assistenza sociale, anche quello non specificatamente regolato, si è basato sui principi e sulle disposizioni espresse nella legge 17 luglio 1890, n. 6972. Così almeno fino alla recente emanazione della legge 8 novembre 2000, n. 328 intitolata "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Con essa, infatti, il legislatore nazionale ha radicalmente modificato l'organizzazione e la disciplina di tutti i servizi sociali, creando un sistema integrato di interventi alla persona. Nell'ambito di questo rilevante lavoro di revisione si è anche deciso di riformulare la normativa sulle IPAB, delegando al Governo l'emanazione di un provvedimento di regolamentazione in materia. Conseguentemente è stato pubblicato il decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 che necessitava, per il completo dispiegamento dei propri effetti, dei provvedimenti attuativi delle singole Regioni. Nel frattempo però la modifica del Titolo V della Costituzione, intervenuta con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha determinato l'inclusione della materia delle politiche sociali nell’ambito della competenza legislativa esclusiva delle Regioni (comma 4 del nuovo articolo 117). La Giunta regionale era intervenuta in primis con il PDL n. 241/2002 intitolato “Testo organico per le politiche sociali della Regione Veneto”, il quale, al Titolo XV, prevedeva la nuova disciplina per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 207/2001, poiché all’epoca vigeva il sistema di competenza normativa di tipo concorrente. Di seguito era stati presentati altri due PDL, il n. 278/2002, con il quale 14 consiglieri stralciavano la materia delle IPAB dal Testo organico, per conferirle, almeno nelle intenzioni, maggiore speditezza nell’approvazione, e il n. 560/2004 con il quale alcuni consiglieri della minoranza consigliare avevano proposto una nuova disciplina organica degli enti. Di recente è stato ripresentato 1 dai nuovi consiglieri di minoranza consigliare (primo firmatario Massimo Carraro) un nuovo PDL, con il n. 63 e intitolato “Trasformazione delle IPAB e partecipazione dei cittadini”. Il DDL che si presenta oggi nasce dalla necessità di dare un nuovo assetto alle IPAB presenti nel Veneto riprendendo alcuni principi e norme dei due progetti già in essere, integrando, aggiornando e riformulando il testo normativo anche alla luce delle più ampie possibilità di intervento concesse al legislatore regionale. La legge si apre (articolo 1) con l’affermazione del principio per il quale i soggetti che operano nel campo dei servizi sociali “assicurano un pubblico servizio, nel rispetto del principio della qualità e delle disposizioni della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22” (Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali). La ratio di questa scelta è che un soggetto che svolge attività di servizio sociale non può non rientrare nella sfera di competenza normativa, o comunque di attenzione, della Regione. Ciò in quanto oggetto dell’attività delle persone giuridiche considerate è un servizio pubblico che in ogni caso deve essere assicurato ai cittadini bisognosi di assistenza, a prescindere dalle vicende istituzionali, economico-finanziarie o gestionali dei singoli enti. Dato il rilievo di questi enti si è ribadita, al comma 3, la partecipazione “alla programmazione e realizzazione degli interventi nell’ambito del sistema integrato regionale e locale di servizi alla persona”, riprendendo quanto già affermato dall’articolo 132 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. Ciò fermo si è voluto, in ossequio a quanto previsto dalla Costituzione (articolo 38 ultimo comma) e a quanto più volte affermato dalla Consulta, dar vita ad un sistema “sdoppiato”, che offra la possibilità alle IPAB di conservare la veste di soggetti di diritto pubblico (aziende pubbliche di servizi alla Persona), o di trasformarsi in enti di diritto privato (articolo 2). I requisiti per la perdita della veste pubblica, ora disciplinati dalla legge regionale n. 24/1993, peraltro abrogata dall'articolo 19, risultano ridotti (in accoglimento del principio affermatosi nell’ordinamento italiano), così semplificando il percorso di privatizzazione degli enti, ora invece di complessa realizzazione. Peraltro per gli enti che hanno trovato la loro origine da un soggetto pubblico (un Comune, l’ECA ovvero altri) si è prevista la possibilità di trasformazione in ente privato solamente dopo aver attenuto l’autorizzazione da detti enti fondatori, per tutelare ciò che è nato con risorse di tipo pubblico (articolo 13, comma 2). Al Capo II viene esposta la disciplina riguardante le nuove Aziende pubbliche di servizi alla persona affermandone la piena autonomia e la necessaria gestione diretta dei servizi oltre che a natura di enti non profit (articolo 3). Particolare attenzione è stata posta alle varie manifestazioni in cui si estrinseca l’autonomia di questi enti per salvaguardare da un lato le volontà dei fondatori che hanno permesso la creazione di moltissime IPAB e dall’altro la possibilità di disciplinare con proprio statuto la propria organizzazione e le attività. Tutto ciò negli ambiti fissati attraverso la programmazione regionale e locale (con particolare riferimento ai Comuni). Affermando da ultimo, sulla scia dello spirito della riforma, che la strutturazione delle nuove Aziende dovrà 2 ispirarsi ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto del vincolo di bilancio. Si indicano i soggetti che compongono i nuovi enti (articoli 4, 5, 6 e 7) fissando (ovvero rinviando la fissazione al provvedimento esecutivo di Giunta regionale) in generale per ognuno di essi i requisiti di nomina, le competenze e il ruolo. Si tratta di articoli di rilevante portata che, anche per dare concretamente seguito al processo di “aziendalizzazione”, sono orientati a specificare singoli poteri e ambiti d’attività degli organi, per addivenire ad un equilibrio di ruoli che nelle IPAB allo stato attuale non sempre è dato trovare. Si è voluto dar rilievo al ruolo delle autonomie locali, nell’ambito dell’articolo riguardante le nomine del consiglio di amministrazione, con il solo limite rappresentato dalle volontà del fondatore, così come peraltro è accaduto fino ad oggi. Inoltre si è voluto dare veste normativa alla possibilità per gli utenti di partecipare alla vita dell’ente incaricando specificatamente il consiglio di amministrazione di provvedere in questo senso. Rammentando, a questo proposito, che tale disposizione va coordinata con il sistema regionale sull’accreditamento (legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 e successive delibere di Giunta) che richiede necessariamente ai soggetti erogatori di servizi la presenza della Carta dei Servizi a tutela degli ospiti. Contestualmente si è voluto accentuare, per quanto possibile e senza ledere l’autonomia delle singole aziende, la possibilità per i revisori dei conti di interloquire con la Direzione regionale competente, incaricata anche dalla nuova legge del ruolo di vigilanza sugli enti. Qui merita un cenno particolare l’accresciuto compito dei Revisori dei conti. Essi infatti vedono accentuato il loro potere di controllo all’interno della nuova Azienda di Servizi alla Persona per il fatto che il legislatore costituzionale ha eliminato i Comitati regionali di controllo senza che si provvedesse alla loro sostituzione o comunque senza la previsione di un mezzo di controllo sostitutivo. Ulteriormente si è valutato che il controllo dei revisori, proprio perché essi hanno la possibilità di operare all'interno dell’ente, possa tradursi in un’azione più analitica, tesa alla prevenzione di possibili problemi di gestione. Se non altro rispetto all’autorità regionale, che solitamente (almeno ciò ha dimostrato l’esperienza di questi anni) si attiva quando le questioni hanno raggiunto un grado di problematicità spesso irrecuperabile. Si è poi prevista (articolo 8) la possibilità che le Aziende attivino procedimenti di fusione mediante la costituzione di una nuova Azienda o mediante incorporazione una dei un’altra, sul fondamento del conseguimento di obiettivi di convenienza economica e dello svolgimento più razionale delle varie forme di attività fornite. Da ultimo, la disciplina per la eventuale estinzione degli enti (articolo 9) con la disposizione del vincolo di destinazione a servizi sociali dei beni facenti capo all’ente estinto. Naturalmente è stata creata una regolamentazione sull’attività si vigilanza sugli organi e sull'amministrazione delle Aziende che permetta di affrontare le situazioni “patologiche” più gravi, che possono sfociare anche in un commissariamento dell’ente (articolo 10) per la risoluzione dei elle problematiche e un rilancio dell’attività di servizio. Infine è stato formulato il nuovo sistema di contabilità (articolo 11) riprendendo da un lato alcune delle indicazioni ritenute valide contenute nel 3 D.Lgs. n. 207/2001, e dall’altro l’esigenza di uniformare il più possibile il sistema di rappresentazione del bilancio dei soggetti erogatori. Ad ogni modo si è arrivati, forti di un’esigenza espressa già da tempo dalle stesse IPAB, a introdurre il sistema di contabilità economico-finanziaria eliminando quello obsoleto di tipo patrimoniale, oggi ancora in vigore. Per quanto riguarda il patrimonio (articolo 12) si è posta particolare attenzione alla conservazione dello stesso, fissando precisi limiti alla sua disponibilità altresì attraverso l’autorizzazione regionale alle alienazioni, principalmente allo scopo di preservare quei i beni messi a disposizione dai fondatori per il raggiungimento dei fini specificamente socio assistenziali, in particolare sulla scorta delle esperienze passate che hanno evidenziato casi di dispersione di cespiti anche ingenti. Particolare attenzione è stata rivolta inoltre alla gestione del patrimonio prevedendo l’introduzione di un piano per la sua valorizzazione (articolo 11, comma 5) e la riformulazione degli inventari. Al Capo III si è prevista la disciplina riguardante le persone giuridiche di diritto privato che forniscono servizi sociali (articoli 13, 14 e 15). Nucleo portante di questo Capo di legge è la norma estensiva dell’articolo 15. La volontà, per quanto possibile e nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice civile, è stata quella di ampliare la portata di alcune norme già riferite alle Aziende pubbliche anche agli enti privati derivanti da trasformazione. Ciò al fine di uniformare il più possibile la disciplina, in special modo con riferimento alla tutela della vita istituzionale degli enti e alla loro contabilità. Al Capo IV, oltre naturalmente alle consuete norme abrogative e sulla disciplina transitoria, sono stati inseriti tre articoli di rilievo. Gli articoli 17 e 18, i quali dettano alcune disposizioni per l’organizzazione dell’attività spettante alla Direzione regionale competente, allo scopo di meglio assicurare la sua operatività, in particolar modo quella legata all’attività di vigilanza e alle capacità professionali specifiche richieste nei molteplici settori d’intervento che essa coinvolge. E infine l’articolo 16 che riguarda il personale. Stante l’importanza e la delicatezza della posizione rivestita, si è voluta dedicare particolare attenzione alla norma, prevedendo ogni possibili forma di garanzia per i lavoratori, con riferimento al momento della trasformazione in Aziende e soprattutto con riferimento al momento dell'eventuale privatizzazione di un’IPAB o, per il futuro, di un'Azienda. La predisposizione di questo DDL risponde a due fondamentali esigenze. La prima fa riferimento all'irrinunciabile necessità nella quale si trova la Regione del Veneto di emanare una nuova disciplina che abbia una portata d'insieme e organica, finalizzata a ridisegnare la vita istituzionale delle IPAB, trasformandole e rendendo i loro precetti più aderenti alle mutate esigenze e al loro diverso ruolo nell’ambito della rete dei servizi sociali. La seconda fa riferimento alla necessità di comprendere nella normativa di riferimento le migliori prerogative caratteristiche del processo di aziendalizzazione, che ha già investito altri settori del nostro ordinamento e a livello nazionale e a livello regionale (si pensi alle aziende ULSS). Tra esse possono essere annoverate, la precisazione della figura del direttore posto a capo 4 della gestione, i piani aziendali, il budget, il controllo interno di gestione, la rappresentazione finanziaria per centri di costo, la definizione di precisi limiti alla esternalizzazione dei servizi, la possibilità di operare con forme più flessibili o attraverso l’ausilio di soggetti creati ad hoc o partecipati dalla medesima Azienda. Conclusivamente questo disegno di legge viene presentato per fare in modo che le Aziende pubbliche di Servizi alla Persona possano trovare un sistema di regole chiare tese a dare loro nuovo impulso a mantenere quel ruolo centrale nel sistema regionale di assistenza socio-sanitaria, nel contempo consentendo l’accentuazione dei caratteri di aziendalizzazione e di gestione moderna dei nuovi enti. Si è operato per ottenere l’equilibrio dei protagonisti interni dell’ente, ognuno nell’ambito delle proprie competenze, pur mantenendo stabile il governo e le funzioni di indirizzo nelle mani del consiglio di amministrazione. Introducendo specifiche garanzie di continuità e di tutela per il personale e definendo e limitando l’attività regionale alle funzioni di controllo sugli organi e a forme di tutela e vigilanza in generale sugli enti. 5 DISPOSIZIONI PER LA TRASFORMAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E PER LA DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO DI SERVIZI ALLA PERSONA CAPO I - Disposizioni generali Art. 1 - Principi generali. 1. La presente legge regola i procedimenti per la trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, in aziende pubbliche di servizi alla persona ovvero in persone giuridiche di diritto privato, nonché la loro disciplina normativa. 2. Le aziende pubbliche di servizi alla persona e le persone giuridiche di diritto privato, che gestiscono servizi sociali come individuati dall’articolo 124, comma 1, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, nonché quelle che gestiscono servizi educativo-formativi e sanitari assicurano un pubblico servizio, nel rispetto del principio della universalità dell'accesso alle prestazioni e del perseguimento della qualità nel rispetto delle disposizioni della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22. 3. È riconosciuta, ad ogni effetto, la finalità sociale delle attività svolte dalle aziende pubbliche di servizi alla persona e dagli enti privati indicati al comma 1. 4. I soggetti di cui al comma 1 provvedono, in applicazione del principio di sussidiarietà, alla offerta e alla gestione di servizi, e partecipano alla programmazione e realizzazione degli interventi nell’ambito del sistema integrato regionale e locale di servizi alla persona. Art. 2 - Trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. 1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza entro diciotto mesi dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 3 nel Bollettino Ufficiale della Regione, provvedono: a) a trasformarsi in aziende pubbliche di servizi alla persona, adeguando i propri statuti; b) a privatizzarsi secondo quanto previsto dall’articolo 13 della presente legge. 2. La trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona è esclusa quando: a) il volume delle attività e dei servizi è inferiore a euro 500.000,00; b) le istituzioni operano prevalentemente nel settore scolastico, culturale, e per quelle che svolgono indirettamente attività socio-assistenziale mediante l’erogazione di rendite derivanti dall’attività di amministrazione del proprio patrimonio; c) l’inattività nel campo dell’erogazione di servizi sociali sia protratta da almeno un anno; d) le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti risultino esaurite ovvero non più conseguibili. Nei casi previsti dalle lettere c) e d) è ammessa la sola estinzione. 6 3. La Giunta regionale, con apposito provvedimento da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina le procedure di trasformazione. 4. Le istituzioni, al momento della trasformazione, redigono, ai fini della identificazione dei beni che costituiscono il patrimonio della persona giuridica pubblica o privata, un nuovo inventario, attenendosi a quanto indicato al comma 1 dell’articolo 12, che va allegato ai nuovi statuti ed inviato alla direzione regionale competente. 5. Le istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche private, a norma della presente legge, conservano i diritti e gli obblighi anteriori al riordino. Le aziende pubbliche di servizi alla persona e le persone giuridiche private subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dalle quali derivano. 6. Per le istituzioni che alla scadenza del termine di cui al comma 1 non hanno assunto e comunicato gli atti necessari alla trasformazione, la Giunta regionale nomina un Commissario straordinario con il compito di procedere alla trasformazione delle stesse in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, ai sensi della presente legge. CAPO II - Disposizioni sulle aziende pubbliche di servizi alla persona Art. 3 - Autonomia ed organizzazione. 1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotate di autonomia statutaria, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, operano secondo criteri imprenditoriali e non hanno scopo di lucro. Esse informano la propria organizzazione ai principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, nel rispetto del vincolo di bilancio. Le aziende pubbliche di servizi alla persona operano nel rispetto e in raccordo con la programmazione regionale e locale e delle volontà costitutive. 2. La Regione fissa annualmente i finanziamenti alle aziende pubbliche di servizi alla persona per ovviare agli eventuali maggiori costi di gestione sostenuti e originati dalla loro natura giuridica pubblica rispetto agli altri enti gestori presenti nel Veneto. 3. L’autonomia delle aziende pubbliche di servizi alla persona è enunciata nello statuto ed è disciplinata nel regolamento di organizzazione proprio dell’Azienda, che individua anche le caratteristiche gestionali delle attività. 4. La nuova costituzione delle aziende pubbliche di servizi alla persona e il relativo statuto sono approvati con provvedimento di Giunta regionale. Le modifiche agli statuti sono approvate dal dirigente della direzione regionale competente. 5. Il procedimento di approvazione dello statuto e delle relative modifiche deve concludersi entro novanta giorni dalla data del ricevimento della domanda completa di tutti i documenti necessari ai fini dell'istruttoria. In caso di richiesta di chiarimenti, integrazioni e modifiche, l'Azienda è tenuta a rispondere entro sessanta giorni, decorsi inutilmente i quali, l'istanza si intende decaduta. In caso di 7 trasmissione, la definizione del procedimento avviene nei novanta giorni successivi alla ricezione dei documenti e degli atti richiesti. 6. Le attività direttamente correlate al raggiungimento degli scopi istituzionali sono gestite prevalentemente in forma diretta dall’Azienda, con la possibilità di utilizzo limitato e temporaneo di professionalità di soggetti terzi per situazioni particolari e adeguatamente motivate, previa autorizzazione della Direzione regionale competente. 7. Per provvedere alla gestione e manutenzione del proprio patrimonio o alla gestione associata di attività o per provvedere in comune ad acquisti o servizi ovvero comunque per svolgere attività strumentali a quelle istituzionali, le aziende pubbliche di servizi alla persona possono costituire ovvero partecipare a fondazioni, cooperative o ad altri enti disciplinati dal codice civile o da norme speciali, purché ciò sia compatibile con la loro natura di cui al comma 1, nell’ambito del perseguimento delle finalità statutarie, ferma restando la convenienza economica per l’Azienda e il rispetto dei principi di trasparenza dell’azione amministrativa. 8. Gli enti pubblici si avvalgono delle prestazioni delle aziende pubbliche di servizi alla persona ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 5 luglio 1994, n. 24, e successive modificazioni. Art. 4 - Organizzazione dell’Azienda. 1. Gli organi delle aziende pubbliche di servizi alla persona sono: a) il consiglio di amministrazione; b) il Presidente; c) il Revisore o il Collegio dei revisori. 2. La sede legale dell'ente è stabilita nel comune o in uno dei comuni sede di struttura operativa. 3. I rapporti tra gli organi sono improntati al dovere di lealtà, collaborazione e rispetto delle specifiche competenze. 4. Ferme restando le volontà del fondatore, la Giunta regionale, con il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 3, determina: a) i requisiti di esperienza nella gestione di servizi alla persona e i criteri per la nomina, la revoca e la decadenza dei membri del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dal comma 9, nonché le cause di conflitto d’interesse; b) i criteri per la determinazione delle indennità e del rimborso spese del consiglio di amministrazione e del Presidente; 5. L’incarico di amministratore di un'Azienda è incompatibile con la carica di: a) amministratore della circoscrizione comunale, consigliere, assessore e amministratore del comune, della provincia, della città metropolitana, della Regione dove ha sede l'Azienda; b) direttore generale, sociale, amministrativo e sanitario dell'Azienda socio−sanitaria locale ove ha sede l'Azienda; c) dipendente di strutture appartenenti ad amministrazioni pubbliche con competenza relativa ai servizi socio-assistenziali del territorio ove insiste l'Azienda e comunque di strutture appartenenti ad enti che svolgono attività di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio nonché di accreditamento, 8 vigilanza e controllo nei confronti delle aziende e dei soggetti di diritto privato, in applicazione della legge regionale n. 22/2002 e della presente legge; d) colui che rientra in altre ipotesi di incompatibilità previste specificatamente dallo statuto dell’Azienda. 6. Non può essere nominato amministratore di un'Azienda: a) l'amministratore o il dipendente di impresa che fornisca servizi all'Azienda; b) il dipendente dell'Azienda ovvero il prestatore d'opera nei confronti dell'Azienda; c) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile, penale od amministrativo, con l'Azienda; d) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o dipendente dell'Azienda, è stato, con condanna definitiva, dichiarato responsabile verso l'Azienda; e) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso l'Azienda, è stato legalmente messo in mora. 7. Trovano altresì applicazione gli articoli 58 e 59 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 8. Qualora ricorrano le condizioni previste dal comma 5 il consiglio di amministrazione, su istanza anche di un solo componente o di chiunque vi abbia interesse, ne fa contestazione all'amministratore interessato che presenta le sue controdeduzioni nei successivi venti giorni. Nel caso di mancato riscontro ovvero allorché le controdeduzioni presentate non rimuovano la condizione di incompatibilità, il medesimo consiglio di amministrazione dispone la decadenza dell'amministratore nei quindici giorni successivi. In mancanza provvede il dirigente della direzione regionale competente. 9. Per tutte le ipotesi di revoca o di decadenza dei singoli componenti del consiglio di amministrazione di cui al comma 4, lettera a), si applica il procedimento di cui al comma 8. 10. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dai soggetti previsti dai singoli statuti nel rispetto delle volontà del fondatore nei trenta giorni antecedenti alla scadenza naturale del Consiglio in carica. Qualora tali soggetti non provvedano entro detto termine alle nomine di propria competenza, la relativa competenza è trasferita al Presidente della Giunta regionale che provvede nei successivi sessanta giorni. In ogni caso un amministratore, qualora nominato da un soggetto pubblico, non può conservare la carica per più di tre mandati completi. 11. La disciplina relativa al consiglio di amministrazione è disposta dallo statuto nel rispetto della presente legge, del provvedimento di cui al comma 4 nonché delle volontà del fondatore. Art. 5 - consiglio di amministrazione e Presidente. 1. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e di programmazione, provvedendo, in particolare: a) ad approvare lo statuto e relative modifiche, il regolamento di organizzazione e le forme di partecipazione degli utenti dell’Azienda; b) ad approvare il bilancio economico preventivo ed il bilancio di esercizio, nonché i documenti di pianificazione e di programmazione d'Azienda; c) a disporre l’alienazione e l'acquisto di beni immobili; 9 d) a nominare il direttore e il collegio dei revisori dei conti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a); e) alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività e di sviluppo, delle direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; f) all'individuazione della dotazione organica, delle risorse materiali ed economico-finanziarie destinate al raggiungimento delle finalità perseguite. 2. Il consiglio di amministrazione verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione. Gli statuti degli enti applicano in particolare la disciplina prevista all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 3. Il numero dei consiglieri è proporzionato alla situazione economica, gestionale e patrimoniale dell'ente e va da un minimo di tre ad un massimo di cinque. 4. La partecipazione delle autonomie locali, nell’ambito del consiglio di amministrazione, può essere assicurata nel rispetto delle volontà del fondatore. 5. Il Presidente è nominato dal consiglio di amministrazione, tra i suoi componenti, con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori. Il Presidente può essere motivatamente sostituito, in qualsiasi momento, dal consiglio di amministrazione. Il Presidente è il legale rappresentante dell’ente e presiede il consiglio di amministrazione di cui fa parte. Ulteriori funzioni possono essere attribuite al Presidente dallo statuto, nel rispetto delle disposizioni di legge, del principio di collegialità del consiglio di amministrazione e delle competenze degli altri organi. 6. Nel caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o in subordine dal consigliere anziano. Il Vicepresidente è nominato dal consiglio di amministrazione, con le stesse modalità del Presidente. 7. Le aziende pubbliche di servizi alla persona devono disporre le necessarie coperture assicurative per i componenti del consiglio di amministrazione per i rischi connessi all'espletamento del loro incarico. Art. 6 - Direttore dell'azienda pubblica di servizi alla persona. 1. La gestione dell'azienda pubblica di servizi alla persona e la sua attività amministrativa sono affidate, anche in forma congiunta da più aziende convenzionate, ad un Direttore nominato dal consiglio di amministrazione, con contratto di diritto privato, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato, in relazione alle qualità specifiche e all'esperienza professionale e tecnica del prescelto. Il contratto ha durata non inferiore a tre anni e non superiore a sei mesi successivi alla cessazione del consiglio di amministrazione che lo ha nominato ed è rinnovabile. 2. Il Direttore deve essere in possesso di esperienza almeno quinquennale di direzione in enti, aziende, strutture pubbliche o private, in attività riguardanti i servizi sociali come definiti all’articolo 124 della legge regionale n. 11/2001. Possono essere, altresì, nominati Direttore di azienda pubblica di servizi alla persona i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno esercitato le funzioni di direttore di IPAB. 3. Per il tempo necessario per la nomina di cui al comma 1, può essere incaricato della direzione dell’Azienda un dipendente pubblico di categoria non 10 inferiore a D, con esperienza almeno quinquennale in attività riguardanti i servizi sociali, come definiti all’articolo 124 della legge regionale n. 11/2001. 4. Fatte salve le disposizioni dei diversi ordinamenti, per i lavoratori dipendenti, la nomina determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto. È ammessa, solo su espressa disposizione statutaria, la delega ad un consigliere delle funzioni di cui al presente articolo nel caso di Azienda di ridotte dimensioni, temporaneamente e nel rispetto della separazione delle funzioni di cui all’articolo 4, del decreto legislativo n. 165/2001. 5. Il Direttore dell’azienda pubblica di servizi alla persona ha il compito della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo con responsabilità della gestione e dei relativi risultati. Risponde dei risultati negativi della gestione e della propria attività amministrativa al consiglio di amministrazione che può recedere dal contratto di lavoro secondo le disposizioni del codice civile e dei contratti collettivi. 6. Il Direttore dell’azienda pubblica di servizi alla persona è tenuto a partecipare ad attività di formazione e aggiornamento inerenti le proprie competenze. Art. 7 - Revisori dei conti e altri controlli interni. 1. Il consiglio di amministrazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona nomina: a) un collegio di revisori, composto da tre membri se il volume delle attività e dei servizi dell'Azienda è uguale o superiore al valore di 2,5 milioni di euro; b) un solo revisore, nelle istituzioni con un volume al di sotto del valore indicato alla lettera a). 2. I revisori sono scelti esclusivamente tra gli iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti. 3. Il Presidente del collegio dei revisori dei conti di cui al comma 1, lettera a) e il revisore dei conti di cui al comma 1, lettera b) sono designati dalla Regione con modalità determinate con provvedimento della Giunta regionale. 4. Il collegio dei revisori si riunisce obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del bilancio economico preventivo e documento di programmazione finanziaria annuale e del bilancio di esercizio. I revisori, nella relazione sul bilancio economico preventivo e documento di programmazione finanziaria annuale e sul bilancio di esercizio, esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dell’Azienda. 5. I revisori, in conformità alle disposizioni statutarie ed alla normativa vigente, controllano l’amministrazione dell'azienda pubblica di servizi alla persona e collaborano con il consiglio di amministrazione nelle sue funzioni, garantendo la regolarità amministrativa, contabile e patrimoniale della gestione dell'ente nonché la rappresentazione corretta dei fatti di gestione, per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 4. 6. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente e possono procedere, anche individualmente, ad atti di controllo. 11 7. I revisori sono tenuti, su richiesta motivata del consiglio di amministrazione, a partecipare alle sedute del Consiglio stesso. 8. I revisori dei conti rispondono della veridicità delle proprie attestazioni e adempiono ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino irregolarità nella gestione o comunque fatti che possano essere dannosi per l’amministrazione dell'ente ne riferiscono immediatamente al consiglio di amministrazione informando, qualora lo ritengano opportuno, anche gli uffici regionali. 9. Ai revisori spetta, a carico dell'ente, una indennità e il rimborso spese determinati dal consiglio di amministrazione con specifica deliberazione all’inizio del mandato, di durata almeno triennale. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di ineleggibilità e incompatibilità, i revisori possono essere revocati solo per giusta causa. In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza di un revisore, il Consiglio provvede alla sua immediata sostituzione. 10. Le aziende pubbliche di servizi alla persona si dotano, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e compatibilmente con le proprie dimensioni e con l’entità del bilancio, di strumenti di controllo di gestione, di valutazione della dirigenza, di controllo strategico, nonché di metodologie e sistemi di verifica per il controllo di qualità dei servizi e delle prestazioni, se, del caso, avvalendosi di organismi specializzati. Art. 8 - Fusione e costituzione di consorzio. 1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona possono fondersi, mediante la costituzione di una nuova Azienda o mediante incorporazione. La Regione promuove la fusione tra le Aziende anche in considerazione della loro affinità territoriale. 2. Il procedimento di fusione è finalizzato a conseguire gli obiettivi della convenienza economica e dello svolgimento più razionale delle varie forme di attività proprie dell’iniziativa intrapresa. 3. Gli amministratori di ogni ente interessato al procedimento di fusione redigono un unico progetto contenente anche la relazione che illustri e motivi gli aspetti giuridici della fusione e le finalità di cui al comma 2 nonché l'accertamento della situazione patrimoniale di cui all'articolo 12, comma 1. Tutti gli atti vanno trasmessi alla direzione regionale competente per l'approvazione della fusione, con la procedura indicata all'articolo 2, comma 3. 4. Il mancato raggiungimento delle finalità di cui al comma 2, entro il termine fissato nel progetto di cui al comma 3, comporta l'applicazione delle procedure di cui all'articolo 10. 5. Le aziende di cui al comma 1 possono altresì costituire consorzi per i fini e secondo le norme di cui alle sezioni I e II, capo II, titolo X, libro V del codice civile, compatibilmente con quanto previsto nella presente legge. 6. Le modalità per la fusione e la costituzione di consorzi sono disciplinate con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 3. Art. 9 - Liquidazione ed estinzione. 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), le aziende pubbliche di servizi alla persona sono soggette ad estinzione. L’iniziativa per 12 l’estinzione può essere adottata dall’Azienda medesima o dalla direzione regionale competente. 2. La Giunta regionale dispone la messa in liquidazione dell’ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore. 3. Il commissario, chiusa la liquidazione, rimette gli atti alla Giunta regionale, che dispone l’estinzione dell’Azienda e la devoluzione del patrimonio che residua dalle operazioni di liquidazione. Il patrimonio, con vincolo di destinazione ai servizi sociali, è attribuito prioritariamente ad altra azienda pubblica di servizi alla persona operante nello stesso comune dell’Azienda estinta o comunque contermine, con precedenza per le aziende pubbliche di servizi alla persona che risultino già convenzionate o associate con l'ente estinto, ovvero, in mancanza, al comune in cui l’Azienda ha la singola sede operativa con vincolo di destinazione ai servizi sociali oppure ad altro soggetto privato che gestisce servizi sociali individuato nel provvedimento di estinzione. In situazioni particolari, e nell'ipotesi in cui i soggetti sopra individuati rinuncino espressamente, la devoluzione del patrimonio può essere effettuata a favore dei soggetti privati con scopi sociali di cui all’articolo 1. Sono in ogni caso rispettate le volontà difformi del fondatore, fatto salvo il vincolo legale di destinazione di cui sopra. 4. Il soggetto individuato ai sensi del comma 3 subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Azienda estinta, compresi quelli riguardanti il personale in servizio. 5. Nell'ipotesi in cui il subentrante sia un soggetto privato, al personale in servizio dell'Azienda pubblica estinta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3. 6. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 3, disciplina le procedure di liquidazione ed estinzione dell'Azienda. Art. 10 - Vigilanza e controllo. 1. Alla direzione regionale competente sono attribuiti compiti di vigilanza sugli organi e sull'amministrazione delle aziende pubbliche di servizi alla persona, in armonia con quanto previsto dalla legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 e dal relativo regolamento di attuazione. 2. In caso di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, o in caso di rilevanti irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale dell'ente, o comunque di situazioni incompatibili con il corretto e regolare funzionamento dell'ente, ivi compresa l'irregolare composizione dell'organo di governo, il dirigente della direzione regionale competente assegna, ove possibile e senza pregiudizio per l'Azienda, un termine non inferiore a quindici giorni per fornire chiarimenti utili o per regolarizzare tempestivamente la situazione. 3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il dirigente regionale della direzione competente, qualora sia accertata l'impossibilità di altre soluzioni per ricondurre a normalità la situazione dell'Azienda, scioglie il consiglio di amministrazione e nomina il commissario straordinario, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi consecutivi, eventualmente prorogabile fino a un massimo di ulteriori dodici. Il commissario straordinario di nomina regionale deve essere dotato di adeguato titolo ed esperienza idonei allo svolgimento dell'incarico. 13 4. Allo scopo della salvaguardia dell’amministrazione, della gestione e del patrimonio dell’Azienda, al commissario straordinario di nomina regionale sono attribuiti tutti i poteri del disciolto organo di governo, ivi compresi quelli di cui all'articolo 6, comma 5, fatte salve le limitazioni dell’articolo 12 o le prescrizioni contenute nel decreto di nomina. Il Commissario straordinario deve, appena possibile, provvedere per la ricostituzione degli organi dell’Azienda. 5. Il commissario straordinario di nomina regionale è tenuto a riferire periodicamente alla direzione regionale competente sullo stato degli adempimenti prescritti e a redigere una relazione finale. 6. Al commissario straordinario di nomina regionale, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell’incarico, viene corrisposta una indennità commisurata alle funzioni espletate. 7. La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all’articolo 2, comma 3, disciplina le procedure di commissariamento. Art. 11 - Contabilità. 1. Dall’entrata in vigore del nuovo sistema di contabilità di cui al presente articolo, la cui attuazione è disposta con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 3, le aziende pubbliche di servizi alla persona organizzano la propria contabilità sulla base dei principi di contabilità economicopatrimoniale, nonché delle disposizioni di riforma della contabilità pubblica con particolare riguardo ai sistemi di controllo di gestione, all'individuazione di centri di costo e di responsabilità e di analisi di costi e dei benefici. 2. Le aziende pubbliche di servizi alla persona provvedono all'organizzazione contabile attenendosi alle disposizioni ed ai principi di cui al codice civile, nel rispetto dei criteri contabili indicati nello schema di bilancio contenuto nel provvedimento di cui al comma 1. La gestione economico patrimoniale delle aziende si basa sul principio del pareggio di bilancio. 3. Le aziende pubbliche di servizi alla persona prevedono l’articolazione della propria organizzazione per centri di costo che siano in grado di provvedere alla programmazione e alla rendicontazione della gestione economica e amministrativa nonché delle risorse umane e strumentali. Il regime di contabilità analitica per centri di costo e di responsabilità, deve poter consentire verifiche periodiche, almeno a carattere annuale dei risultati raggiunti, per i quali rispondono anche i revisori dei conti secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 8. 4. Al bilancio di esercizio, al bilancio economico preventivo e documento di programmazione finanziaria annuale deve essere allegata la relazione dell'organo di governo dell'ente e la relazione del collegio dei revisori. L'esercizio coincide con l'anno solare. 5. Il bilancio economico preventivo, il documento di programmazione finanziaria annuale e il bilancio di esercizio, da approvare rispettivamente entro un mese, ed entro quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio annuale fissata al 31 dicembre dell'anno precedente, vanno trasmessi, entro trenta giorni dall'approvazione, alla direzione regionale competente e contestualmente pubblicati per almeno quindici giorni nell'albo dell'Azienda. Le Aziende predispongono un documento di programmazione economica di durata triennale, contenente anche il piano di valorizzazione del patrimonio. 14 6. Le aziende pubbliche di servizi alla persona sono tenute ad utilizzare eventuali utili unicamente per la riduzione dei costi delle prestazioni, lo sviluppo delle attività istituzionali indicate dallo statuto, la conservazione e l’incremento del patrimonio dell’ente, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 1, comma 1. 7. Con il provvedimento di cui al comma 1, la Giunta regionale stabilisce, altresì, le eventuali procedure semplificate per la conclusione di contratti per l'acquisizione di forniture di beni e servizi di valore inferiore a quello fissato dalla specifica normativa comunitaria. Art. 12 - Patrimonio. 1. Le aziende pubbliche di servizi alla persona devono tenere l’inventario di tutti i beni che deve essere accompagnato da una relazione, controfirmata dai revisori dei conti, riguardante il patrimonio immobiliare e di quello di pregio storico-artistico dell’ente. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse secondo i criteri indicati nel provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 2, comma 3. L’inventario va aggiornato con ogni variazione patrimoniale intervenuta nel corso dell’anno solare e allegato al bilancio di esercizio. Va integralmente rinnovato ogni sette anni. 2. La gestione del patrimonio delle aziende, quale espressione di autonomia propria, si ispira ai seguenti principi: a) conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria, con particolare riguardo ai beni che abbiano valore storico e artistico; b) indisponibilità dei beni che le aziende stesse destinano ad un pubblico servizio; c) rispetto del vincolo di destinazione indicato dal fondatore; d) utilizzazione dei proventi della gestione del patrimonio per gli scopi indicati all’articolo 11, comma 6. 3. Sono beni del patrimonio indisponibile delle Aziende Pubbliche di Servizi Sociali tutti i beni mobili ed immobili destinati allo svolgimento delle attività statutarie dell’Azienda. Non possono essere sottratti alla loro destinazione se non previa dismissione dal patrimonio indisponibile a seguito di sostituzione con altro bene idoneo al perseguimento delle medesime finalità. 4. Previa autorizzazione regionale e sulla base di criteri fissati con provvedimento della Giunta regionale, le aziende pubbliche di servizi alla persona possono: a) disporre del proprio patrimonio immobiliare disponibile per incrementarne la redditività e la resa economica annua ai fini di un miglioramento economicogestionale; b) deliberare, per eccezionali esigenze di equilibrio di bilancio l'Azienda, alienazioni del patrimonio disponibile, fatte salve le eventuali responsabilità degli organi dell’ente. La deliberazione del consiglio di amministrazione, allegata ai documenti di consuntivo, è corredata di idoneo piano di risanamento, che può prevedere impegni di carattere anche pluriennale; c) prevedere l’utilizzo del patrimonio indisponibile per gli scopi indicati all’articolo 11, comma 6. 5. La Regione vigila sull’osservanza dei principi enunciati dal presente articolo. 15 CAPO III - Persone giuridiche di diritto privato Art. 13 - Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro. 1. Alle istituzioni in possesso dei requisiti patrimoniali e gestionali che ne consentono l'esistenza autonoma e l'operatività come persone giuridiche private, che traggono origine da disposizioni costitutive poste in essere da privati e che ne mantengono gli elementi costitutivi, è attribuito il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato in associazione o fondazione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, su domanda dell'ente interessato. 2. Possono altresì chiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, le aziende pubbliche di servizi alla persona in possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonché le istituzioni originate da enti pubblici, purché acquisiscano dai medesimi l'assenso alla trasformazione della personalità giuridica pubblica. Tale trasformazione si attua nel rispetto delle originarie finalità statutarie e con le modalità indicate nella prima parte dell’articolo 3, comma 3. Art. 14 - Vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto privato. 1. La direzione regionale competente esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al perseguimento da parte di ciascuna persona giuridica di diritto privato delle finalità di carattere sociale e al mantenimento dei requisiti accertati al momento del riconoscimento della personalità giuridica nonché per le finalità di cui all’articolo 129, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 11/2001. Art. 15 - Disposizioni comuni alle persone giuridiche di diritto privato. 1. Alle persone giuridiche di diritto privato che trovano la propria origine dalla trasformazione di una istituzione o di una Azienda pubblica di Servizi alla Persona, in osservanza dei principi fissati all’articolo 1, in quanto compatibili con le disposizioni del codice civile, si applicano: a) il comma 5 dell'articolo 3; b) l'articolo 7; c) l'articolo 10; d) l'articolo 11; e) l'articolo 12. CAPO IV - Disposizioni comuni e finali Art. 16 - Personale. 1. La trasformazione delle istituzioni in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro o in aziende pubbliche di servizi alla persona, così come la 16 fusione di cui all'articolo 8, non costituiscono causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale che, alla data di adozione degli atti di trasformazione o di fusione, abbia in corso un rapporto di lavoro. Il personale conserva la posizione giuridica nonché i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento, compresa l’anzianità maturata. Eventuali rapporti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza. 2. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pubbliche di servizi alla persona ha natura privatistica ed è disciplinato dal contratto di lavoro riconducibile ad uno dei comparti di contrattazione collettiva nazionale attualmente vigente o di nuova istituzione ai sensi del Titolo III del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base alla natura prevalente dell'attività svolta dall'ente di appartenenza come individuato dal provvedimento di cui all’articolo 2, comma 3. Fino all’applicazione del contratto di cui sopra continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato all'atto della trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona. 3. Per i dipendenti, compresi quelli di nuova assunzione, delle istituzioni o delle aziende cui è riconosciuta la natura giuridica privata, fino all’individuazione di una specifica disciplina di contrattazione collettiva nazionale, continuano ad applicarsi tutti gli istituti economici e giuridici propri dei contratti collettivi di lavoro in essere all'atto della trasformazione. Trovano altresì applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 che consentono di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio in atto al momento dell'acquisto della natura giuridica di diritto privato. 4. La domanda di cui al comma 3 va presentata all'ente di appartenenza, pena la decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento regionale di privatizzazione. L'ente è tenuto ad adottare le forme previste dalla legge finalizzate a rendere conoscibile al personale dipendente le intervenute variazioni della natura giuridica. Art. 17 - Disposizioni organizzative. 1. La direzione regionale competente, per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla presente legge, si avvale del proprio personale. 2. Per fattispecie che richiedano conoscenze specifiche la struttura può avvalersi di professionalità ricercate tra il personale in servizio presso la Regione Veneto o presso altri enti pubblici, nonché di soggetti esterni ad essa. 3. Allo scopo di assicurare l’esercizio della funzione di vigilanza, il personale assegnato alla struttura, nello svolgimento delle relative competenze, ha libero accesso alle sedi e ai locali utilizzati dagli enti che hanno l’obbligo di fornire gli atti, i documenti, le dichiarazioni e comunque di collaborare fattivamente alle richieste formulate dai funzionari della struttura o dai loro incaricati, nei limiti dell’espletamento delle loro funzioni. Art. 18 - Norma finanziaria. 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dall'articolo 17 della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2006, si fa fronte mediante le 17 risorse allocate all'upb U0152 "Servizi a favore delle persone disabili, adulte e anziane", del bilancio pluriennale 2005-2007. Art. 19 - Abrogazioni. 1. Dalla data di pubblicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 2, comma 3, sono o restano abrogate: a) il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55; b) la legge regionale 25 giugno 1993, n. 24; c) la legge regionale 1° settembre 1993, n. 45; d) l’articolo 72 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6; e) l’articolo 9 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37; f) l’articolo 45 della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46; g) la lettera d), comma 1, dell’articolo 129 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. Art. 20 - Norme transitorie e finali. 1. I procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge decadono ed è fatta salva la possibilità per le istituzioni interessate di ripresentare la richiesta ai sensi della presente legge. 2. Gli organi di amministrazione delle istituzioni ed i revisori dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino alla nomina dei nuovi organi e comunque non oltre 4 mesi dalla data di trasformazione delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1. 3. Per le istituzioni che alla data di entrata in vigore della presente legge sono amministrate da un commissario straordinario, gli adempimenti connessi alla trasformazione sono assunti dal medesimo e l'incarico commissariale è prorogato fino al compimento della fase di trasformazione. 18 INDICE CAPO I - Disposizioni generali ............................................................................................ 6 Art. 1 - Principi generali. ..................................................................... 6 Art. 2 - Trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. ......................................................................................... 6 CAPO II - Disposizioni sulle aziende pubbliche di servizi alla persona ............................... 7 Art. 3 - Autonomia ed organizzazione. ................................................ 7 Art. 4 - Organizzazione dell’Azienda. ................................................. 8 Art. 5 - consiglio di amministrazione e Presidente. ............................. 9 Art. 6 - Direttore dell'azienda pubblica di servizi alla persona. ......... 10 Art. 7 - Revisori dei conti e altri controlli interni. ............................. 11 Art. 8 - Fusione e costituzione di consorzio. ..................................... 12 Art. 9 - Liquidazione ed estinzione. ................................................... 12 Art. 10 - Vigilanza e controllo. .......................................................... 13 Art. 11 - Contabilità. .......................................................................... 14 Art. 12 - Patrimonio. .......................................................................... 15 CAPO III - Persone giuridiche di diritto privato ................................................................. 16 Art. 13 - Trasformazione in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro. .................................................................................... 16 Art. 14 - Vigilanza e controllo sulle persone giuridiche di diritto privato. ............................................................................................... 16 Art. 15 - Disposizioni comuni alle persone giuridiche di diritto privato. ............................................................................................... 16 CAPO IV - Disposizioni comuni e finali ............................................................................ 16 Art. 16 - Personale. ............................................................................ 16 Art. 17 - Disposizioni organizzative. ................................................. 17 Art. 18 - Norma finanziaria................................................................ 17 Art. 19 - Abrogazioni. ........................................................................ 18 Art. 20 - Norme transitorie e finali. ................................................... 18 19 PARTE NOTIZIALE (aggiornata alla data di presentazione del progetto) Nota all’articolo 1 Legge 17 luglio 1890, n. 6972 (1). NORME SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (2) (3). (1) Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1890, n. 171. (2) La legge 3 giugno 1937, n. 847, ha soppresso le Congregazioni di carità, sostituendole con gli Enti comunali di assistenza, ai quali ha devoluto le attribuzioni delle soppresse Congregazioni. Per il trasferimento di funzioni statali alle Regioni, vedi il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9. (3) La disciplina relativa alle IPAB prevista dalla presente legge è stata abrogata dall'art. 30, legge. 8 novembre 2000, n. 328, e dall'art. 21, decreto legislativo. 4 maggio 2001, n. 207. -----------------------Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001) CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112. Art. 124 - Oggetto e finalità. 1. Per servizi sociali si intendono tutte le attività aventi contenuto sociale, socio-assistenziale e socio-educativo, di cui all’articolo 128 del decreto legislativo n. 112/1998, di cui all’articolo 22 della legge n.328/2000 nonché le prestazioni sociosanitarie di cui all’articolo 3 septies del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni. 2. I servizi sociali sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse aggregazioni sociali, alla prevenzione dei fattori del disagio sociale nonché al reinserimento nel nucleo familiare e nel normale ambiente di vita di quelle persone che, per qualsiasi causa, fossero state escluse od emarginate, nonché a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni della salute della persona. 3. La Regione, al fine di migliorare la qualità della vita e l’efficacia degli interventi volti alla conservazione dello stato di benessere e alla prevenzione e rimozione delle cause di nocività, disagio e malattia, persegue l’obiettivo dell’integrazione tra i servizi sociali e quelli sanitari. 4. La Regione tutela la salute, nel significato più ampio del termine, come fondamentale diritto della persona e interesse della collettività e garantisce mediante atti di amministrazione e di programmazione, la libertà di costituzione delle persone in aggregazioni sociali e l’attività di quest’ultime nel sistema dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le possibili forme di collaborazione con gli enti pubblici e di agevolarne l’assolvimento di funzioni e compiti di rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera a), dell’articolo 4 della legge n. 59/1997. 5. Il presente capo, oltre a quanto previsto in materia di tutela della salute, disciplina i rapporti tra la Regione, gli enti locali, le autonomie funzionali e le ULSS in materia di servizi sociali. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 (BUR n. 82/2002) AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI (1) -----------------------(1) L’art. 32 della legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 ai commi 5 e 6 prevede che: “5. Congiuntamente alle procedure di accreditamento previste dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali” le associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore socio sanitario, entro il primo semestre di ciascun anno a valere per l’esercizio successivo, possono proporre alla Giunta regionale un elenco di servizi di benessere strutturali, ambientali e personali ulteriori a quelle 1 ordinariamente dovute, come previste nella Carta dei servizi di ciascuna struttura residenziale accreditata, nonché i corrispettivi applicabili, da erogarsi a richiesta di parte e con onere a carico totale ed esclusivo dell’interessato, secondo un contratto tipo da stipularsi con l’ente gestore proponente. 6. La Giunta regionale definisce annualmente, in riferimento all’esercizio successivo, l’elenco delle prestazioni e dei corrispettivi di riferimento e approva, altresì, il contratto tipo di cui al comma 5, con esclusione di oneri a carico del bilancio regionale; agli attuali ospiti delle strutture residenziali accreditate si applicano le condizioni di miglior favore.”. Nota all’articolo 3 Legge regionale 5 luglio 1994, n. 24 (BUR n. 56/1994) NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE SOCIALE Art. 16 - Convenzioni per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi. 1. La Giunta regionale, con lo stesso provvedimento di cui all'articolo 15, comma 1, disciplina, uniformandoli ai medesimi criteri anche in relazione alle previsioni di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, i rapporti tra la pubblica amministrazione, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) della stessa legge 8 novembre 1991, n. 381, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alla legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 , le IPAB, altri enti pubblici, gli enti privati di cui all'articolo 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , in ordine all'affidamento della gestione dei servizi sociosanitari ed educativi, di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , ed alle leggi regionali di programmazione socio-sanitaria nonchè alle successive leggi di modificazione e di integrazione. 2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce con il provvedimento di cui al comma 1, i seguenti contenuti operativi ai quali debbono conformarsi gli atti applicativi degli enti territoriali e delle unità locali socio-sanitarie: a) criteri per la costituzione degli elenchi di soggetti pubblici e privati, senza scopo di lucro, interessati e idonei a gestire i servizi; b) convenzioni tipo, di cui alla legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , articolo 20; (1) c) procedure e criteri di scelta dell'organismo da convenzionare secondo le seguenti priorità: 1) rapporti qualità-costo del progetto del servizio; 2) requisiti e condizioni qualitative dell'organismo; 3) corrispondenza dell'organizzazione del servizio alle caratteristiche socio-culturali dell'area di intervento. ---------------------(1) L'art. 20 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 è stato abrogato dall'art. 22 comma 8 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 . Nota all’articolo 4 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 (BUR n. 82/2002) AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE, SOCIOSANITARIE E SOCIALI -----------------------Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (1). TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI. Art. 58 Cause ostative alla candidatura. 1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e 2 consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane: a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati; b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale (2); c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b); d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo; e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. 3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza: a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale; b) la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali. 4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse. 5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 (3) (4). -----------------------(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, S.O. (2) Lettera così modificata dall'art. 7, decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, come modificato dalla relativa legge di conversione. (3) Il presente articolo corrisponde ai commi da 1 a 4 e 4-sexies dell'art. 15, legge 19 marzo 1990, n. 55. (4) La Corte costituzionale, con ordinanza 12-27 marzo 2003, n. 78 (Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 58 sollevata in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione. Nota all’articolo 5 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (1). 3 NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Art. 4 Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità. 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. -----------------------(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. Nota all’articolo 6 Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001) CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112 Vedi nota all’articolo 1. -----------------------Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (1). NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE Vedi nota all’articolo 5. Nota all’articolo 8 Codice civile Libro quinto Del lavoro (1) TITOLO X Della disciplina della concorrenza e dei consorzi 4 Capo II Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi Sezione I Disposizioni generali Sezione II Dei consorzi con attività esterna Nota all’articolo 10 Legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 (BUR n. 36/2003) NUOVE NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE NELLA REGIONE VENETO Regolamento regionale 21 agosto 2003, n. 1 (BUR n. 79/2003) DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA IN MATERIA SANITARIA E SOCIALE (ARTICOLO 5, LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2003, n. 5 ) (1) (1) Il presente regolamento è stato approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 121 della Costituzione come modificato dall’articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1. A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 313/2003 che ha riservato allo Statuto regionale la disciplina del potere regolamentare in vigenza dell’articolo 37 dello Statuto vigente che attribuisce il potere regolamentare al Consiglio regionale e in capo al Consiglio regionale. L’articolo 10 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 23 ha provveduto alla convalida del presente regolamento. Nota all’articolo 13 Decreto del Presidente della Repubblica del 10 febbraio 2000, n. 361 (1). REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI RICONOSCIMENTO DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE E DI APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO (N. 17 DELL'ALLEGATO 1 DELLA L. 15 MARZO 1997, N. 59) (2). Art. 7 Competenze delle regioni e delle province autonome. 1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'àmbito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione. 2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le regioni a statuto ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto, le regioni applicano le norme del presente regolamento. 3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti. --------------------(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 dicembre 2000, n. 286. (2) Per il riconoscimento della personalità giuridica dei fondi pensione vedi l'art. 4, decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Nota all’articolo 14 Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001) 5 CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112 Art. 129 - Funzioni della Regione. 1. Nelle more dell’attuazione regionale della legge di riforma dei servizi sociali di cui alla legge 328/2000, sono mantenute in capo alla Regione, in quanto richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, vigilanza e controllo sui servizi sociali nonché le seguenti funzioni: a) realizzazione di iniziative di interesse regionale o rientranti nella programmazione regionale, compresi i progetti pilota e obiettivo, nonché delle attività relative alla valorizzazione del volontariato; b) individuazione dei criteri e delle modalità per l’accreditamento dei soggetti e delle strutture che erogano servizi sociali nonché per le connesse attività di vigilanza e controllo; c) il controllo e la vigilanza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle fondazioni e associazioni private di cui al d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private, le cui finalità si esauriscono nell’ambito della Regione del Veneto ed operano nei servizi sociali ai sensi della presente legge, nonché, nei limiti di competenza, sulle organizzazioni di volontariato e sulle cooperative sociali; d) la nomina per un periodo di norma non superiore a sei mesi prorogabili in casi eccezionali fino ad un massimo di altri sei mesi, di commissari straordinari regionali in sostituzione degli organi ordinari di amministrazione, nell’ambito delle attribuzioni di controllo e vigilanza sugli organi delle istituzioni pubbliche e private operanti nel sociale, individuati all’interno dell’apposito registro regionale costituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali; e) realizzazione e coordinamento di iniziative a livello europeo ed internazionale per la valorizzazione dei servizi sociali. 2. La Giunta regionale, nell’attuazione della legge n. 328/2000, determina in particolare i criteri e le modalità per lo svolgimento dell’attività di controllo e di vigilanza sugli enti e sulla loro attività gestionale, sulla qualità dei loro servizi e sulle risorse patrimoniali. Nota all’articolo 16 Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (1). NORME GENERALI SULL'ORDINAMENTO DEL LAVORO ALLE DIPENDENZE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE TITOLO III Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale (1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. -----------------------Decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 (1). DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EVASIONE CONTRIBUTIVA, DI FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI, DI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO E DI FINANZIAMENTO DEI PATRONATI -----------------------(1) Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 ottobre 1989, n. 237 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 dicembre 1989, n. 389 (Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 1989, n. 287). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 548, del decreto legge 28 marzo 1989, n. 110, del decreto legge. 29 maggio 1989, n. 196, e del decreto legge 5 agosto 1989, n. 279, non convertiti in legge. 6 Nota all’articolo 19 Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 (BUR n. 57/1982) NORME PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE. (1) (2) Art. 12 – (Compiti della Regione). (3) 1. Spettano alla Regione la programmazione, l'indirizzo, la vigilanza ed il coordinamento dei servizi sociali e socio-sanitari in conformità alle leggi di settore. (4) 2. Spettano al Dirigente del dipartimento competente: a) il riconoscimento giuridico, la classificazione, il controllo e la vigilanza sugli organi, le modifiche statutarie, le fusioni, le trasformazioni nonché le estinzioni e la conseguente devoluzione del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni e che operino nell'ambito della Regione; b) il riconoscimento giuridico delle fondazioni di cui all'articolo 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione ed operano nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, ed il controllo e la vigilanza sugli organi, le modifiche statutarie, il coordinamento, la fusione, la trasformazione, l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 31 del codice civile, nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati; c) il riconoscimento giuridico delle associazioni di cui all'articolo 12 del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione ed operano nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le modifiche statutarie, il coordinamento, la fusione, la trasformazione, l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 31 del codice civile, nonché l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati; d) l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del volontariato. -------------------(1) L’art. 17 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 ha inserito gli <<svantaggiati>> e i <<portatori di handicaps>>, fra i destinatari della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55. (2) Disposizioni integrative in materia di servizi sociali sono state dettate dalla Sezione II "Servizi sociali e integrazione socio sanitaria" del Titolo IV, Servizi alle persone e alla comunità, articoli da 124 a 134 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11. (3) Articolo sostituito da comma 4 art. 71 legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 . In precedenza modificato da legge regionale 1 settembre 1993, n. 45 . da legge regionale 30 gennaio 1996, n. 6 e da legge regionale 23 agosto 1996, n. 28 . L’art. 9 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 reca norme in tema di classificazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con finalità socio-assistenziali. (4) L'art. 4 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ha soppresso il comitato regionale di controllo di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 18 ed ha stabilito che "Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) ai sensi del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, attuativo dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", la struttura regionale competente in materia di servizi sociali continua ad esercitare le funzioni di vigilanza previste dall'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale", come da ultimo sostituito dall'articolo 71, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 , oltre alle verifiche concernenti le variazioni delle piante organiche, i bilanci annuali e le relative variazioni e i conti consuntivi, secondo le modalità stabilite con proprio provvedimento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.". -----------------------Legge regionale 25 giugno 1993, n. 24 (BUR n. 54/1993) 7 DISPOSIZIONI PER LA PRIVATIZZAZIONE DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA -----------------------Legge regionale 1 settembre 1993 n. 45 (BUR n. 75/1993) PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA A CARATTERE REGIONALE E INFRAREGIONALE -----------------------Legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 (BUR n. 11/1997) PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1997) Art. 72 - Disposizioni relative alle nomine nelle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB). 1. Allo scopo di armonizzare la disciplina di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, con quella delle autonomie locali stabilita dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, le IPAB provvedono alla revisione del proprio statuto, demandando agli enti locali interessati l'individuazione dell'organo competente alle nomine, nel rispetto comunque dei contenuti delle volontà del fondatore. 2. Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , e successive modificazioni, la rimozione e la revoca degli amministratori rimane di esclusiva competenza dell'autorità tutoria regionale che, nel rispetto comunque delle volontà del fondatore, vi può provvedere anche su proposta dell'organo competente alle nomine. 3. In attuazione dei principi generali dell'ordinamento che prevedono l'erogazione di indennità agli amministratori pubblici e degli enti locali, è ammessa per lo svolgimento della funzione di Presidente dell'IPAB la corresponsione, con spesa da sostenersi dall'IPAB medesima, di una indennità di carica onnicomprensiva di ogni altra indennità. 4. L'indennità di cui al comma 3, ridotta del 60 per cento, è ammessa per i rimanenti amministratori. 5. L'organo regionale competente ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 , e successive modificazioni, determina con proprio decreto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per la corresponsione dell'indennità di cui al comma 3, tenendo a riferimento, tra l'altro, la classificazione dell'ente, gli importi gestiti al titolo primo del bilancio ed i servizi istituzionali resi dall'IPAB. -----------------------Legge regionale 12 settembre 1997 n. 37 (BUR n. 76/1997) PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 1997 Art. 9 - Classificazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con finalità socioassistenziali. 1. La Regione, al fine di consentire il corretto funzionamento ed inquadramento del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge alla determinazione dei criteri di classificazione tipologica, per i conseguenti provvedimenti da adottarsi ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. A seguito della classificazione di cui al comma 1, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza provvedono, laddove necessario, ad adeguare i propri ordinamenti secondo le prescrizioni del relativo provvedimento regionale. 3. Qualora il provvedimento regionale di classificazione di cui al comma 1 non comporti modificazione alcuna dell’assetto del personale dell’istituzione pubblica di assistenza e 8 beneficenza, l’assetto medesimo si ritiene legittimamente disposto sin dal momento della sua formale adozione. -----------------------Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 (BUR n. 80/1999) PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1999 Art. 45 - Disposizioni in materia di IPAB. 1. Le IPAB sono autorizzate dalla Regione ad utilizzare il proprio patrimonio immobiliare disponibile per migliorarne la redditività e la resa economica annua ai fini di un miglioramento economico-gestionale. 2. Le operazioni di cui al comma 1 sono adottate con apposita deliberazione del Consiglio di amministrazione delle IPAB che deve essere allegata ai documenti di bilancio e possono prevedere modalità attuative anche pluriennali. -----------------------Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (BUR n. 35/2001) CONFERIMENTO DI FUNZIONI E COMPITI AMMINISTRATIVI ALLE AUTONOMIE LOCALI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 112 Art. 129 - Funzioni della Regione. 1. Nelle more dell’attuazione regionale della legge di riforma dei servizi sociali di cui alla legge 328/2000, sono mantenute in capo alla Regione, in quanto richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, vigilanza e controllo sui servizi sociali nonché le seguenti funzioni: a) realizzazione di iniziative di interesse regionale o rientranti nella programmazione regionale, compresi i progetti pilota e obiettivo, nonché delle attività relative alla valorizzazione del volontariato; b) individuazione dei criteri e delle modalità per l’accreditamento dei soggetti e delle strutture che erogano servizi sociali nonché per le connesse attività di vigilanza e controllo; c) il controllo e la vigilanza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui alla legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle fondazioni e associazioni private di cui al d.p.r. 10 febbraio 2000, n. 361 recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private, le cui finalità si esauriscono nell’ambito della Regione del Veneto ed operano nei servizi sociali ai sensi della presente legge, nonché, nei limiti di competenza, sulle organizzazioni di volontariato e sulle cooperative sociali; d) la nomina per un periodo di norma non superiore a sei mesi prorogabili in casi eccezionali fino ad un massimo di altri sei mesi, di commissari straordinari regionali in sostituzione degli organi ordinari di amministrazione, nell’ambito delle attribuzioni di controllo e vigilanza sugli organi delle istituzioni pubbliche e private operanti nel sociale, individuati all’interno dell’apposito registro regionale costituito presso la struttura regionale competente in materia di servizi sociali; e) realizzazione e coordinamento di iniziative a livello europeo ed internazionale per la valorizzazione dei servizi sociali. 2. La Giunta regionale, nell’attuazione della legge n. 328/2000, determina in particolare i criteri e le modalità per lo svolgimento dell’attività di controllo e di vigilanza sugli enti e sulla loro attività gestionale, sulla qualità dei loro servizi e sulle risorse patrimoniali. 9