CAPITOLO OTTAVO Educazione degli Adulti

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CAPITOLO OTTAVO Educazione degli Adulti
CAPITOLO OTTAVO
Educazione degli Adulti
Ordinanza Ministeriale n. 455 del 29 luglio 1997:
“Educazione in età adulta – Istruzione e formazione”
pag. 209
Ordinanza n. 456 del 29 luglio 1997:
“Educazione in età adulta – Istruzione e formazione
nella scuola elementare e media”
pag. 217
Conferenza Stato Regioni sull’educazione degli adulti
del 2 marzo 2000: “Riorganizzazione e potenziamento
dell’educazione permanente degli adulti”
pag. 219
Direttiva 6 febbraio 2001 n. 22: “Sulle linee guida per la definizione
degli interventi finalizzati alla educazione permanete degli adulti
relativi al sistema di istruzione….…”
pag. 236
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DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE ELEMENTARE
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE SECONDARIA I° GRADO
Ordinanza Ministeriale n. 455
Roma, 29 luglio 1997
OGGETTO: Educazione in età adulta - Istruzione e formazione
IL MINISTRO
VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16 aprile 1994;
VISTO il C.C.N.L. del comparto scuola sottoscritto in data 4 agosto1995;
VISTI i Protocolli d'intesa stipulati dal Ministero della P.I. con la Conferenza dei Presidenti delle
Regioni, l'Unione delle Province italiane e l'A.N.C.I. rispettivamente in data 16.2.1994, 11.12.1995 e
4.4.1996;
VISTO l'accordo per il lavoro sottoscritto dal Governo il 24.9.1996 con i rappresentanti delle
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
VISTE le conclusioni della IV Conferenza Europea "Verso una società dei saperi: orientamenti per
una politica dell'educazione nell'età adulta" - Firenze 9/11 maggio 1996;
VISTE le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea su "Una strategia per l'apprendimento
durante tutto l'arco della vita" del 20.12.1996, n. 97/C 7/02;
VISTE le conclusioni del Consiglio dell'Unione Europea su "Lo sviluppo della comunità locale
attraverso l'istruzione e la formazione" del 17 .02.1997, n. 97/C 70/02;
VISTE le conclusioni della Conferenza nazionale "L'apprendimento in età adulta: una chiave per il
XXI secolo", Firenze, 19-20 marzo 1997, preparatoria della V Conferenza Mondiale UNESCO,
Amburgo 14-18 luglio 1997;
VISTA la legge n. 59 del 15 marzo 1997, art. 21, comma 10;
VISTA la propria direttiva n. 331 del 28.5.1997;
VISTA la C.M. n. 305 del 20.5.1997 concernente "Corsi di istruzione professionale per adulti";
VISTA la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante "Norme in materia di promozione
dell'occupazione";
VISTE le conclusioni della V Conferenza Mondiale UNESCO "L'apprendimento in età adulta; una
chiave per il XXI secolo", Amburgo 14 - 18 luglio 1997;
CONSIDERATO che l'educazione in età adulta, considerata come elemento propulsore della crescita
personale, culturale, sociale ed economica di tutti i cittadini, si struttura in attività finalizzate
all'arricchimento culturale, alla riqualificazione ed alla mobilità professionale;
RITENUTO che tali finalità possono essere raggiunte attraverso la promozione di una maggiore
collaborazione tra scuola e comunità locale, il coinvolgimento del mondo del lavoro e dei partner
sociali, il rapporto tra formazione generale e formazione professionale per l'inserimento nella vita
attiva;
SENTITE le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative;
ORDINA
ART. 1 (ISTITUZIONE DEI CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI)
1. Il Provveditore agli Studi, per raggiungere le finalità di cui in premessa, anche sulla base di accordi
quadro, intese e convenzioni con soggetti pubblici e privati e sentito il Comitato Provinciale di cui
all'art. 10, istituisce CENTRI TERRITORIALI PERMANENTI per l'istruzione e la formazione in età
adulta.
2. I Centri si configurano come luoghi di lettura dei bisogni, di progettazione, di concertazione, di
attivazione e di governo delle iniziative di istruzione e formazione in età adulta, nonché di raccolta e
diffusione della documentazione. Essi hanno di norma configurazione distrettuale; potranno tuttavia
essere istituiti Centri interdistrettuali in relazione ai flussi dell'utenza.
3. I Centri coordinano le offerte di istruzione e formazione programmate sul territorio, organizzate
verticalmente nel sistema scolastico e orizzontalmente con le altre agenzie formative per dare
adeguata risposta alla domanda proveniente sia dal singolo, che da istituzioni o dal mondo dal
lavoro.
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4. I Provveditori agli Studi, sentito il Comitato Provinciale, istituiscono i Centri, a partire dalle
situazioni dove esistano consolidate esperienze o in presenza di una domanda proveniente dalla
comunità e sostenuta da reali prospettive di intese e accordi e dove sia prevedibile un flusso - in
corso d'anno - di 90/110 utenti.
5. Con il fine di favorire sia la frequenza degli utenti sia lo scambio di esperienze legate a diversi
ambienti, le attività potranno essere dislocate anche in sedi diverse da quelle scolastiche, messe a
disposizione dai partner pubblici e privati.
6. Il Centro assume altresì, d'intesa con gli istituti penali, iniziative per lo svolgimento di attività di
educazione degli adulti nelle carceri, assicurando in ogni caso l'offerta negli istituti penali minorili.
7. Il Centro trova riferimento didattico ed amministrativo preferibilmente presso la scuola sede del
distretto scolastico, qualora quest'ultimo risulti collocato presso una scuola elementare o presso una
scuola media. Ciò al fine di utilizzare il personale nonché le risorse strutturali del distretto medesimo.
8. Il Centro può trovare riferimento didattico ed amministrativo - nel caso in cui il Provveditore agli
studi lo reputi più opportuno, in alternativa a quanto previsto dal comma precedente - anche presso
un'istituzione scolastica individuata tra quelle nel cui ambito territoriale sono programmate attività per
adulti, tenuto conto di specifiche pregresse esperienze.
9. Il Provveditore agli Studi - a norma dell'art. 33 del C.C.N.L del 1995 - conferisce incarico di
coordinatore del Centro al Dirigente Scolastico della scuola di cui ai precedenti commi 7 e 8.
ART. 2 (OBIETTIVI E COORDINAMENTO DEI CENTRI)
1. Ogni Centro predispone un servizio finalizzato a coniugare il diritto all'istruzione con il diritto
all'orientamento ed al riorientamento e alla formazione professionale. In tale contesto si prefigurano
pertanto, interrelati fra loro, obiettivi di alfabetizzazione culturale e funzionale, consolidamento e
promozione culturale, rimotivazione e riorientamento, acquisizione e consolidamento di conoscenze
e competenze specifiche, pre-professionalizzazione e/o riqualificazione professionale.
2. Il coordinatore di ciascun Centro opera per il radicamento nella realtà territoriale delle iniziative di
istruzione e formazione in età adulta. A tale scopo:
promuove rapporti con i soggetti pubblici e privati per realizzare le funzioni e gli obiettivi del Centro,
curando la formalizzazione e l'applicazione degli accordi, delle intese e delle convenzioni, anche al
fine della dislocazione delle attività;
promuove incontri con i Dirigenti Scolastici del territorio per lo sviluppo dell'educazione permanente e
per condividere modalità operative ed azioni positive mirate all'attivazione della domanda, alla ricerca
di soluzioni organizzative opportune e alla progettazione di attività di formazione in servizio e
aggiornamento del personale;
opera in collaborazione con gli organismi che si occupano di integrazione, di prevenzione del disagio
e di promozione del successo formativo, quali consigli distrettuali, osservatori di area, comitati per
l'educazione alla salute, centri territoriali per l'aggiornamento.....;
formalizza le proposte di organico funzionale;
coordina le risorse umane, strutturali e finanziarie impegnate nella realizzazione delle attività;
mantiene i rapporti con il Provveditore agli Studi e con il Comitato Provinciale.
3. Per l'espletamento dei compiti sopraindicati, il coordinatore si avvale di un apposito gruppo
operativo da lui presieduto, i cui componenti sono individuati tra i membri del Coordinamento del
personale del Centro di cui al successivo art. 9.
ART. 3 (ATTIVITÀ DEI CENTRI – ACCESSO)
1. I Centri promuovono la domanda, la valutano e predispongono adeguate risposte ad essa. In un
contesto che costituisca opportunità di interazione sociale, essi svolgono attività di:
accoglienza, ascolto e orientamento;
alfabetizzazione primaria funzionale e di ritorno, anche finalizzata ad un eventuale accesso ai livelli
superiori di istruzione e di formazione professionale;
apprendimento della lingua e dei linguaggi;
sviluppo e consolidamento di competenze di base e di saperi specifici;
recupero e sviluppo di competenze strumentali culturali e relazionali idonee ad una attiva
partecipazione alla vita sociale;
acquisizione e sviluppo di una prima formazione o riqualificazione professionale;
rientro nei percorsi di istruzione e formazione di soggetti in situazione di marginalità.
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2. Alle attività dei Centri possono accedere tutti gli adulti privi del titolo della scuola dell'obbligo
nonché quegli adulti che, pur in possesso di titolo, intendano rientrare nei percorsi di istruzione e
formazione.
3. Ai fini della prevenzione del disagio giovanile e della promozione del successo formativo ed anche
allo scopo di garantire la possibilità di un reale raccordo con la formazione professionale e con il
mondo del lavoro, è consentito l'accesso a coloro che abbiano compiuto il 15° anno di età.
4. Resta fermo che l'accesso alle attività dei Centri viene prioritariamente garantito a coloro che
richiedono il conseguimento del titolo di studio.
5. I singoli utenti possono accedere a diverse attività sulla base della negoziazione del percorso di
cui al successivo art. 6.
6. Al termine delle attività è previsto il rilascio di titoli, certificazioni o attestazioni di cui al successivo
art. 7.
ART. 4 (ORGANICO FUNZIONALE E INTEGRATO)
1. Il Provveditore agli Studi, nella fase di costituzione degli organici, assegna l'organico funzionale ai
Centri territoriali, su proposta del Comitato Provinciale formulata a seguito della presentazione del
piano di previsione da parte dei coordinatori dei Centri.
2. L'organico di base previsto per ogni Centro è costituito da cinque docenti provenienti dalla scuola
secondaria di I° grado e da tre docenti provenienti dalla scuola elementare.
3. Coerentemente con gli obiettivi formativi, la tipologia dei docenti assegnati al Centro con l'organico
di base è indicativamente la seguente:
- tre docenti di scuola elementare;
- due docenti di scuola media classe 43/A (Italiano, storia ed educazione civica, geografia);
- un docente di scuola media classe 59/A (Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali);
- un docente di scuola media classe 45/A (Lingua straniera);
- un docente di scuola media classe 33/A (Educazione tecnica);
preferibilmente in possesso dei requisiti richiesti all'operatore tecnologico.
4. In presenza di flussi di utenza superiori a quelli indicati all'art. 1, il Provveditore assegna quote di
ulteriore organico di base.
5. Il Provveditore agli Studi, nei limiti delle risorse disponibili, potrà assegnare altri docenti - anche
per frazioni dell'orario di cattedra - sulla base di progetti presentati dai Centri, tenuto conto delle
tipologie di utenza, dei flussi migratori, dei flussi del mercato del lavoro, delle specificità lavorative,
della dislocazione sul territorio delle attività e delle fasce orarie di erogazione del servizio.
6. La piena integrazione delle persone in situazione di handicap viene assicurata nel rispetto
dall'attuale quadro normativo.
7. Ferma restando la titolarità distrettuale, il personale ATA sarà assegnato dal coordinatore del
Centro alle scuole, sedi dei corsi per adulti, secondo i principi stabiliti in sede di contrattazione
decentrata provinciale e nei limiti delle dotazioni determinate dall'annuale ordinanza sugli organici.
8. L'organico così assegnato viene integrato dal personale che opera presso il distretto scolastico
(nel caso in cui il Centro venga istituito presso la scuola sede del distretto scolastico) nonchè del
personale messo a disposizione del Centro in base alle intese, alle convenzioni e agli accordi
stipulati con i soggetti pubblici e privati che cooperano per la realizzazione del piano del Centro.
9. La verifica dell'adeguamento alla situazione di fatto dell'organico assegnato viene svolta alla data
del 30 settembre, sulla base di una relazione del coordinatore che evidenzia la consistenza delle
richieste di accesso presenti a quella data e dei flussi previsti in corso d'anno, in relazione alla realtà
dell'utenza e ai bisogni specifici del territorio.
10. Nel caso in cui i flussi previsti siano inferiori ai parametri minimi per il funzionamento delle attività
determinati dal Comitato provinciale di cui al successivo art. 10, il personale sarà utilizzato secondo
le modalità indicate in sede di contrattazione provinciale decentrata, prioritariamente su attività rivolte
agli adulti.
11. In relazione ai tempi necessari per la ricognizione delle effettive esigenze e per l'avvio delle
attività, le operazioni di utilizzazione del personale docente e A.T.A. assegnato all'organico
distrettuale possono essere disposte successivamente a quelle del restante personale.
ART. 5 (ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ)
1. Le attività del Centro sono permanenti.
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2. Le offerte integrate di istruzione e di formazione, concordate territorialmente, debbono essere
comunque garantite nelle loro varie articolazioni per almeno 200 giorni all'anno.
3. Il Collegio dei docenti dell'istituzione scolastica presso cui funziona il Centro delibera in ordine alla
programmazione delle attività, sulla base di puntuali proposte formulate dal Coordinamento del
personale di cui all'art. 9.
4. Inoltre il collegio dei docenti, sentito il Coordinamento degli operatori del Centro, definisce i modelli
organizzativi per le diverse attività, in base alle reali esigenze dell'utenza e alla effettiva possibilità di
risposta legata ad una gestione efficace e responsabile delle risorse, fissando:
- il calendario delle varie attività (giorni di svolgimento per settimana, numero delle ore giornaliere e
settimanali, distribuzione nell'anno);
- l'offerta formativa secondo singoli percorsi negoziati, articolati per gruppi di livello, di interesse,
attività laboratoriali, stages, attività individualizzate...
5. Per realizzare tale flessibilità si applicherà quanto previsto dagli artt. 41 e 50 del C.C.N.L. del
1995, rispettivamente per il personale docente e per il personale A.T.A., in ordine alla pianificazione
annuale delle attività ed all'articolazione flessibile su base plurisettimanale dell'orario.
6. Le funzioni di competenza dei docenti, da svolgere in modo integrato e coordinato con gli altri
operatori del Centro sono:
- attività di accoglienza e ascolto;
- analisi dei bisogni dei singoli utenti;
- definizione di itinerari formativi che identifichino obiettivi riconoscibili sulla base delle situazioni
individuali dei soggetti, delle risorse, delle strutture e delle competenze disponibili;
- attuazione di specifici interventi, come articolazione del progetto definito con il singolo, attraverso
gruppi di interesse, di approfondimento, attività individualizzata ed altro;
- azioni di tutoraggio e di valutazione individuale;
- attività di coordinamento sia sul versante organizzativo e didattico, che su quello riferito al rapporto
con enti e/o agenzie coinvolte nelle attività per gli adulti, anche finalizzate ad azioni di informazione e
di orientamento all'utenza;
- attività di programmazione e di monitoraggio.
7. Il personale impegnato nelle attività dei Centri opera per l'acquisizione di saperi che permettano
una reale integrazione culturale e sociale e che sostengano e accompagnino i percorsi di formazione
professionale per facilitare l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro, in relazione alle
dimensioni: comunicazione, progettualità, operatività. Pertanto gli assi culturali di riferimento
dovranno essere:
- i linguaggi e le culture;
- l'alfabetizzazione alla multimedialità;
- la formazione relazionale come conoscenza del sistema sociale, ambientale, economico,
geografico.
8. I docenti utilizzano il valore formativo delle discipline, gli altri operatori le specificità delle attività
proposte, per realizzare opportunità che debbono consentire di acquisire, consolidare e sviluppare:
- la flessibilità come disponibilità a cambiare e innovare;
- l'analisi dei punti di vista e delle realtà come approccio alle altre culture.
- la visione sistemica come saper inquadrare la propria attività in quella complessiva
dell'organizzazione;
- la padronanza dei linguaggi e delle tecnologie più diffuse;
- l'apprendimento continuo come disponibilità ad aggiornarsi e ad apprendere;
- lo spirito partecipativo come capacità di lavorare con gli altri;
- lo spirito di autocritica come capacità di valutarsi.
9. L'orario dei docenti è regolato dal vigente C.C.N.L.. Su proposta del collegio dei docenti, il
coordinatore attribuisce eventuali incarichi specifici e formula gli orari congruenti all'assolvimento dei
compiti sopra indicati.
ART. 6 (NEGOZIAZIONE DEL PERCORSO - PATTO FORMATIVO)
1. Nella fase di accoglienza, i docenti, in modo coordinato ed integrato con gli altri operatori del
Centro, acquisiscono elementi di conoscenza allo scopo di fare emergere le risorse, i bisogni, le
aspettative e gli interessi di ciascun iscritto. All'interno delle risorse personali verranno individuati
crediti culturali, sulla base delle esperienze formative e di lavoro di ciascuno.
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2. In relazione agli elementi raccolti il gruppo docente, presieduto dal coordinatore, d'intesa con gli
altri operatori, effettua la negoziazione con ogni iscritto per la definizione dello specifico percorso di
istruzione e formazione, fissando obiettivi, metodologie e tempi atti a conseguirlo, nonché le modalità
di adattamento, di verifica in itinere e di valutazione.
3. La risultante del processo che vede coinvolti docenti e operatori del Centro e ciascun adulto
interessato è pertanto il patto formativo: elemento fondante di esso è quindi l'analisi iniziale della
realtà di ciascuno. Il patto formativo va reso esplicito e formalizzato.
4. Nel patto formativo di coloro che intendono conseguire il titolo di licenza elementare o media
vengono indicati i rispettivi docenti (di scuola elementare e media) che faranno parte, per ciascun
interessato, rispettivamente delle commissioni di esame di cui al successivo art. 7, prevedendo di
norma per la scuola media la presenza di due docenti di lettere, un docente di lingua straniera, un
docente di scienze matematiche e un docente di educazione tecnica.
ART. 7 (VALUTAZIONE, ESAMI, LIBRETTO, CERTIFICAZIONI).
1. Al termine delle attività realizzate dal Centro è previsto il rilascio di una o più delle seguenti
certificazioni:
titolo di licenza elementare;
titolo di licenza media;
attestato delle attività di professionalizzazione o di riqualificazione professionale, nei casi in cui siano
state attivate specifiche intese;
attestato delle attività di cultura generale seguite.
2. Le prove d'esame, per coloro per i quali è previsto all'interno del patto formativo il conseguimento
del titolo di licenza elementare o di licenza media, vengono predisposte al termine delle attività,
anche in periodi non coincidenti con quelli dei corsi ordinari in relazione a specifici progetti finalizzati.
3. Gli esami di licenza elementare consistono in due prove scritte riguardanti l'una l'area delle
competenze linguistiche, l'altra quella delle competenze logico-matematiche ed in una prova orale
consistente in un colloquio. Tutte le prove hanno carattere individuale.
4. Il colloquio, che esclude qualunque separata valutazione di singole materie, è inteso ad accertare
il grado di competenze acquisito da ciascun candidato.
5. Gli esami di licenza media consistono in due prove scritte individuali, di cui una in italiano mirata
agli aspetti culturali e più specificatamente di carattere sociale, storico, ambientale, l'altra mirata a
quelli più specificatamente di carattere matematico-scientifico operativo.
6. La prova orale individuale consisterà in un colloquio a carattere interdisciplinare che, partendo
dalla discussione degli elaborati delle prove scritte e tenuto conto del percorso definito e svolto in
base al patto formativo, pervenga ad un accertamento e ad una valutazione delle capacità di
espressione, di giudizio e di sistemazione culturale acquisite dall'allievo e della consapevolezza dei
fondamentali valori etici e civili.
7. Le commissioni d'esame di licenza elementare sono formate dai docenti indicati nel patto
formativo e da due docenti di scuola elementare, designati dal coordinatore e scelti preferibilmente
tra docenti che abbiano particolare esperienza nel settore della promozione culturale degli adulti.
8. Della commissione d'esame di licenza media fanno parte i docenti individuati nel patto formativo,
come indicato all'art. 6. I Presidenti saranno nominati con le modalità previste dalla normativa
vigente, preferibilmente fra coloro che abbiano esperienza nella promozione culturale degli adulti.
9. Alle commissioni di esame possono essere aggregati esperti per la valutazione delle competenze
sulla lingua d'origine, relativamente ai candidati la cui lingua madre non sia l'italiano.
10. In sede di valutazione di ammissione agli esami di licenza elementare o di licenza media i docenti
responsabili valuteranno la coerenza del percorso svolto in relazione a quanto indicato nel patto
formativo.
11. Per ogni adulto rientrato in formazione, è istituito un libretto personale in cui, oltre ai crediti
riconosciuti in ingresso, sono indicate le attività effettivamente svolte con l'annotazione della durata
oraria e dell'area culturale e professionale relativa e l'annotazione sintetica delle competenze
raggiunte, i titoli o gli attestati acquisiti.
12. Gli elementi contenuti nel libretto personale assumono valore di crediti formativi individuali e
pertanto sono concordati con i soggetti che, per effetto di intese e convenzioni, hanno partecipato
alla realizzazione delle attività previste nel patto formativo del singolo.
13. Le modalità di certificazione per il rilascio di attestazioni inerenti alla prima formazione
professionale sono previste dalle intese con i soggetti pubblici e privati che concorrono alla
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realizzazione delle attività, secondo le indicazioni e gli orientamenti al riguardo formulate dal
Comitato Provinciale.
14. Per i frequentanti che non abbiano conseguito il titolo di studio e/o l'attestato professionale e
culturale previsti nel patto formativo, gli eventuali crediti acquisiti sono indicati nel libretto personale.
Il coordinatore del Centro rilascia agli interessati una dichiarazione di frequenza.
ART. 8 (FORMAZIONE IN SERVIZIO E AGGIORNAMENTO).
1. La formazione in servizio e l'aggiornamento del personale rappresentano azione prioritaria e
qualificante per il rinnovamento e lo sviluppo dell'educazione in età adulta, nel quadro
dell'educazione per tutto l'arco della vita, tenuto conto delle esperienze internazionali che valorizzano
anche gli apporti dei fruitori del servizio, quali parti attive del processo di apprendimento.
2. In relazione agli specifici bisogni formativi, l'Amministrazione scolastica, in collaborazione con
I.R.R.S.A.E., Università, Associazioni Professionali, Enti culturali e scientifici, favorirà la promozione
e l'attivazione di iniziative di aggiornamento per il personale dirigente, docente, e A.T.A. sulla base
degli obiettivi individuati e dei criteri definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale e
provinciale, tenendo presenti le proposte formulate dai Centri e dai Comitati Provinciali. Sarà favorita
la partecipazione di personale scolastico appartenente ai diversi gradi e ordini congiuntamente ai
soggetti che operano a qualunque titolo operano nelle iniziative di istruzione e formazione in età
adulta.
3. Nell'ambito della contrattazione decentrata provinciale in materia, verranno individuate le modalità
di partecipazione del personale, avendo cura di contemperare il diritto-dovere all'aggiornamento degli
operatori scolastici con le esigenze dell'utenza. In tale sede potrà essere presa in considerazione
anche la sospensione dello svolgimento delle attività, salva la possibilità di un eventuale recupero dei
giorni di attività, se necessario, ai fini del completamento delle iniziative programmate.
4. L'Amministrazione scolastica, d'intesa con gli I.R.R.S.A.E., avrà cura di diffondere e di coordinare
l'informazione delle iniziative di aggiornamento e formazione e di far conoscere, a conclusione delle
stesse, i relativi esiti.
ART. 9 (ORGANI COLLEGIALI).
1. Il diritto di assemblea dei frequentanti rimane regolato dalle norme contenute negli articoli 12 e
seguenti del D. L.vo 16.4.1994, n. 297.
2. È istituito il Coordinamento di tutto il personale impegnato nella realizzazione delle attività
didattiche e formative del Centro.
3. Alle riunioni del Consiglio di Istituto o di Circolo dell'Istituzione Scolastica che ha la responsabilità
amministrativa del Centro, al fine di promuovere la progettualità relativa all'educazione in età adulta,
partecipano - a titolo consultivo - due rappresentanti dei docenti del Centro e due rappresentanti dei
frequentanti appositamente designati, rispettivamente, dai docenti e dai frequentanti del Centro
medesimo. E' invitato a partecipare, altresì, allo stesso titolo, un rappresentante per ciascuno degli
Enti o dei soggetti con cui si sono stipulate intese.
4. Il gruppo docente del Centro è competente ad organizzare la propria attività in base
all'impostazione e alla gestione didattica dei percorsi.
ART. 10 (COMITATO PROVINCIALE PER L'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI).
1. Il Provveditore agli Studi istituisce il Comitato Provinciale per l'istruzione e la formazione in età
adulta.
2. Il Comitato è presieduto dallo stesso Provveditore ed è composto da rappresentanti dei vari settori
di istruzione, esperti di educazione in età adulta, rappresentanti degli Enti Locali e dei soggetti
pubblici e privati che svolgono un ruolo attivo per garantire l'incontro fra domanda e offerta di
formazione.
3. Il Comitato Provinciale ha il compito di:
analizzare periodicamente i bisogni e le domande potenziali, in raccordo con gli organismi territoriali
che si occupano di domanda e offerta di formazione e lavoro, in raccordo anche con l'osservatorio
provinciale per la promozione del successo formativo;
progettare e coordinare iniziative, interventi e servizi a livello territoriale per l'educazione in età
adulta, proponendo l'istituzione dei Centri e l'assegnazione dell'organico funzionale;
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programmare la fase di informazione e pubblicizzazione;
promuovere accordi e intese per la realizzazione di interventi integrati individuando i criteri di rilascio
degli attestati;
assistere i Centri nella ricerca e analisi della domanda, nella progettazione della offerta, nella verifica,
attivando anche specifiche iniziative di monitoraggio e valutazione;
favorire, a livello provinciale e interprovinciale, lo studio e la riflessione sulle questioni didattiche e
organizzative, la raccolta e lo scambio di esperienze, anche individuando uno o più Centri per la
documentazione;
promuovere attività di formazione in servizio e di aggiornamento.
4. Al termine di ciascun ciclo annuale di attività il Comitato rimette all'Osservatorio previsto dall'art. 12
del C.C.N.L. una relazione tecnica, illustrativa delle iniziative realizzate in ambito provinciale.
ART. 11 (COMITATO TECNICO NAZIONALE).
1. Presso il Ministero Pubblica Istruzione è costituito un Comitato Tecnico Nazionale con compiti di
indirizzo, monitoraggio, assistenza e verifica degli interventi di istruzione e formazione in età adulta.
2. Il Comitato Tecnico Nazionale, presieduto dal Sottosegretario di Stato delegato, è composto da
funzionari dell'Amministrazione scolastica, ispettori tecnici, dirigenti scolastici ed esperti di
educazione in età adulta.
3. Il Comitato Tecnico Nazionale opera in relazione con i soggetti pubblici e privati impegnati in
programmi di studio, di ricerca, di intervento collegati alla formazione e al mondo del lavoro,
raccordandosi con le strutture coerenti alle proprie finalità.
ART. 12 (INDIRIZZO, ASSISTENZA E MONITORAGGIO).
1. Fermo restando che l'iniziativa della progettualità è assegnata al Centro, azioni di indirizzo e di
assistenza saranno promosse dal Comitato Provinciale, a supporto delle innovazioni introdotte con la
presente ordinanza.
2. Allo stesso scopo il Ministero della Pubblica Istruzione, avvalendosi del Comitato Tecnico
Nazionale, fornisce linee di indirizzo e promuove intese a livello nazionale e regionale.
3. Il monitoraggio e le valutazioni di primo livello avverranno a cura del Centro, in base agli indirizzi
elaborati a livello provinciale.
4. Il Ministero della Pubblica Istruzione, sulla base delle indicazioni fornite dal Comitato Tecnico
Nazionale, avvia, con apposita ricerca, il monitoraggio dell'innovazione introdotta e assicura la
necessaria assistenza e la diffusione della documentazione.
ART. 13 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE).
1. I Centri destinati a funzionare per l'anno scolastico 1997/98 verranno istituiti, di massima, entro la
data del 30 settembre 1997.
2. In attesa che i Centri territoriali permanenti vengano istituiti in tutti gli ambiti territoriali, i
Provveditori agli Studi possono istituire corsi finalizzati all'alfabetizzazione culturale e corsi di scuola
media per adulti sulla base degli assetti ordinamentali esistenti, ferma restando l'opportunità che tutte
le attività di educazione rivolte agli adulti vengano realizzate negli stessi contesti, anche con
l'eventuale integrazione di moduli orari gestiti in collaborazione con la formazione professionale.
3. Sono in ogni caso immediatamente efficaci le disposizioni della presente ordinanza che risultino
comunque applicabili, anche dove non siano istituiti i Centri territoriali permanenti.
4. I corsi vengono istituiti sulla base delle iscrizioni pervenute entro il 15 settembre di ciascun anno.
La verifica delle iscrizioni viene fatta al 30 settembre.
5. Ai corsi potranno essere ammessi, nel limite del 25%, anche soggetti che siano già in possesso
del titolo di studio. Tale limite potrà essere superato quando siano stati elaborati progetti di percorsi
integrati in collaborazione con la formazione professionale.
6. Nei limiti delle risorse assegnate, l'accesso alle attività è consentito anche durante l'anno
scolastico, se il collegio dei docenti accerta l'esistenza delle condizioni per il raggiungimento degli
obiettivi che l'utente si prefigge.
7. In via transitoria il docente proveniente dalla classe di concorso 33 A (Educazione tecnica) viene
assegnato al centro territoriale o ai corsi altrimenti istituiti, nei limiti delle risorse disponibili in ambito
provinciale.
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8. La presente Ordinanza, avente carattere permanente, viene inviata agli Organi di Controllo per il
visto e la registrazione.
IL MINISTRO
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Ministero della Pubblica Istruzione
Direzione Generale Istruzione Elementare
Direzione Generale Istruzione Secondaria di 1° grado
Circolare Ministeriale 29 luglio 1997, n. 456
Oggetto: Educazione in età adulta - Istruzione e formazione nella scuola elementare e media.
Le attività di educazione degli adulti si sono finora sviluppate nella scuola elementare e media
secondo differenti criteri e modalità organizzative, in base a distinte ordinanze ministeriali (da ultimo
OM 400 del 30 luglio 1996 per la scuola elementare e OM n. 307 del 2 luglio 1996 per la scuola
media).
La comune esigenza di valorizzare le esperienze fin qui condotte, la concordanza sugli obiettivi
generali dell'educazione in età adulta in una logica di formazione continua, nonché la necessità di
consolidare e sviluppare funzionalmente gli aspetti organizzativo-didattici delle attività condotte nei
due diversi ordini di scuola sono le ragioni che hanno determinato le scelte che si introducono con la
presente ordinanza, che sostituisce integralmente le disposizioni di cui alle ordinanze ministeriali
dianzi richiamate.
L'educazione in età adulta è inserita nello scenario generale dell'istruzione e della formazione
durante tutta la vita, in una prospettiva nella quale ogni persona, a qualunque età, sia posta in grado
di sviluppare le proprie capacità, di governare il proprio apprendimento, di partecipare a processi di
riconversione e di usufruire di offerte di istruzione che consentano di migliorare la qualità della vita.
In questo quadro di fondo si è operato tenendo presenti, da un lato, le linee di indirizzo emergenti a
livello internazionale (da ultimo la V Conferenza mondiale dell'Unesco, tenutasi ad Amburgo il 14 - 18
luglio 1997) e dall'altro le intese intercorse tra il ministero della pubblica istruzione, la Conferenza dei
presidenti delle regioni, l'Unione delle Province italiane e l'Anci, rispettivamente in data 16/2/1994,
11/12/1996 e 4/4/1996.
Punti di riferimento di particolare importanza sono stati, ovviamente, l'accordo per il lavoro
sottoscritto il 24/9/1996 dal governo con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dei datori di lavoro e, da ultimo, la legge 24/6/1997 n. 196, che ha dettato norme in materia di
promozione dell'occupazione.
L'OM ha l'intendimento di promuovere una maggiore collaborazione fra la scuola e le comunità locali;
il mondo del lavoro e i partner sociali; di attivare rapporti fra istruzione e formazione professionale per
l'inserimento nella vita attiva; di pervenire a più solide acquisizioni culturali e d'innalzare gli standard
formativi.
L'ordinanza, inoltre, al fine di attivare la realizzazione di un sistema integrato e flessibile, intende
riordinare, coordinare e sviluppare le attività di istruzione e formazione in età adulta per rispondere
alla domanda di alfabetizzazione culturale, di acquisizione e consolidamento di competenze di base,
di opportunità di integrazione sociale, di acquisizione e sviluppo di competenze professionali.
L'aspetto più innovativo è costituito dalla creazione a livello distrettuale del centro territoriale per
l'istruzione e la formazione in età adulta, inteso come luogo della concertazione tra scuola
(elementare e media) e soggetti pubblici e privati che si occupano di formazione anche nella
prospettiva di migliorare le possibilità occupazionali.
Ulteriori elementi qualificanti dell'ordinanza sono costituiti dalla previsione di un coordinamento
organizzativo, da percorsi congiunti di istruzione e formazione, dalla possibilità di estendere le attività
agli istituti penitenziari, dalla previsione di crediti formativi, dalla presenza di un organico funzionale e
dalla creazione di un comitato provinciale per l'istruzione e la formazione in età adulta presieduto dal
provveditore agli studi e composto dai rappresentanti dei soggetti pubblici e privati che si occupano
istituzionalmente di istruzione e formazione in età adulta.
Le norme transitorie costituiscono il necessario completamento per realizzare il passaggio dal
vecchio al nuovo ordinamento.
217
È infine prevista un'attività di monitoraggio che consentirà di fornire il necessario sostegno per il
radicamento dell'iniziativa nelle singole realtà territoriali.
L'ordinanza è soggetta al visto e alla registrazione da parte degli organi di controllo. Se ne anticipa
tuttavia il testo, perché possa formare oggetto di attento esame e valutazione, restando inteso che
sarà cura di questo ufficio comunicare tempestivamente gli estremi della registrazione.
218
Conferenza Stato Regioni sulla educazione degli adulti.
Seduta del 2 marzo 2000.
La riorganizzazione e il potenziamento dell’educazione permanente degli adulti
Art. 1. (Le linee di intervento nei paesi dell’Unione europea).
Finalità e obiettivi dell’educazione degli adulti sono stati definiti dalla Conferenza internazionale di
Amburgo del luglio 1997 che, nella Dichiarazione finale, ha impegnato i Paesi membri a realizzare i
principi adottati, affinché l’educazione permanente possa diventare una realtà significativa del XXI
secolo.
La Conferenza di Amburgo ha altresì riconosciuto il diritto dell’adulto all’alfabetizzazione, cioè al
conseguimento delle conoscenze di base e delle abilità necessarie nella società moderna in forte
trasformazione, e il diritto all’educazione e alla formazione permanente, rilevando come i
cambiamenti nel processo di produzione indotti anche dalla globalizzazione e l’aumento della
disoccupazione necessitano di incisive politiche di investimento per fornire a tutti gli individui i
requisiti e le competenze utilizzabili nel mondo del lavoro.
In tutti i Paesi dell’Unione Europea, i processi di razionalizzazione dei sistemi di educazione
permanente sono negli ultimi anni fortemente mirati ad obiettivi sociali: la lotta alla disoccupazione,
l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, il recupero del drop out scolastico, l’integrazione
sociale dei disabili e degli emarginati, l’accoglienza degli immigrati.
Ad ogni livello della formazione e del lavoro, si punta sull’educazione permanente come strumento
fondamentale che, attraverso l’ampliamento delle opportunità professionali, permetta a tutti i cittadini
una seconda chance non solo formativa ma anche nel lavoro.
Diversi Paesi dell’Unione hanno adottato l’idea di una "società in formazione" che offra al cittadino
migliori opportunità di promozione del suo ruolo sociale soprattutto attraverso l’acquisizione dei
saperi, puntando a prevenire e sconfiggere la disoccupazione, facendo leva su un’organizzazione più
efficace ed elastica dell’apprendimento, sia nel senso di integrare l’educazione iniziale e quella
continua con crediti e certificazioni, sia con il superamento della divisione tra "cultura generale" e
abilità professionali.
La riorganizzazione dei percorsi formativi in senso permanente ha portato i diversi Paesi europei a
fronteggiare problemi abbastanza simili quali il decentramento, il monitoraggio dell’offerta
occupazionale coordinato dalle istituzioni e dai partner sociali, il conseguente orientamento di giovani
e adulti su percorsi formativi ad hoc, l’accreditamento e il controllo di qualità.
Sul versante dei curricula e delle certificazioni, i diversi sistemi tendono comunque a garantire
all’utenza la descrizione puntuale delle competenze acquisibili nei programmi formativi e
progressivamente certificate, per assicurare il riconoscimento delle qualificazioni nel mondo del
lavoro, sul piano nazionale ed internazionale.
I percorsi formativi e gli insegnamenti si svolgono sempre più frequentemente secondo moduli e la
quantificazione in crediti delle abilità raggiunte: un sistema particolarmente adatto all’educazione
continua perché consente di tesaurizzare nel percorso educativo la professionalità acquisita
dall’adulto nel mondo del lavoro; di gestire con flessibilità l’apprendimento, modellandolo su precise
esigenze formative, e di validare il processo di qualificazione con test e prove intermedie.
Un problema di ordine generale, in tutti i Paesi, è il manifestarsi di una domanda di formazione
continua prevalentemente da parte di lavoratori con qualifiche e specializzazioni medio-alte, rispetto
a quelli delle qualifiche medie e basse per i quali occorre un’azione di stimolo e di promozione.
La realizzazione di queste linee di fondo ha richiesto il coinvolgimento degli imprenditori e in generale
dei partner sociali, referenti indispensabili di un sistema che forma qualificazioni professionali.
Art. 2. (Aspetti socio-culturali).
219
Le nozioni di educazione degli adulti, formazione continua, educazione permanente hanno la loro
genesi nella presa d’atto dell’inadeguatezza di una concezione sequenziale dell’istruzione, secondo
la quale "prima si studia, poi, conclusi gli studi, si lavora", e mette in luce la necessità di prefigurare
"ritorni" nel sistema formativo dopo periodi di lavoro e nel corso della vita.
Soggetti che lasciano il sistema formativo senza l’acquisizione di un titolo o di una qualifica,
accumulano, nel corso del tempo, vari deficit di conoscenza.
È ormai accertato che la popolazione con basso livello di cultura e di scolarità usufruisce meno di
altri dei servizi sociali, è meno presente nelle strutture di partecipazione, è fortemente esclusa dalla
fruizione di momenti della cultura colta, utilizza meno di altri le opportunità formative, segue poco le
trasmissioni televisive a contenuto culturale e informativo.
Analisi recenti hanno mostrato come sussista uno stretto rapporto tra quantità e qualità dell’istruzione
ricevuta e inserimento professionale.
Da ciò anche la conferma della necessità di aggredire il problema da più punti al fine di rompere la
relazione perversa di esclusioni diverse. Singole azioni non determinano una politica, che invece, per
le ragioni esposte, necessita di scelte di ampio respiro non legate alle contingenze, ma a prospettive
di sviluppo connesse con un quadro di riferimento nazionale, internazionale e locale.
L’apprendimento, come acquisizione di elementi cognitivi, esperienze, capacità relazionali che
permettono all’individuo di agire positivamente in un contesto, è l’elemento fondante di ogni
inserimento sociale e professionale.
Appare logico porre una particolare attenzione sulle interazioni tra sistema formativo e contesto
sociale, nel complesso compito di individuazione delle priorità di intervento possibile sul piano
educativo.
Le disuguaglianze sociali non sono però risolvibili solo con l’aumento del livello di istruzione.
Tuttavia, se l’istruzione non è condizione sufficiente ai fini di una migliore collocazione sociale o di
occupazione, essa è spesso condizione necessaria, in quanto i livelli di istruzione hanno un rilievo
fondamentale per l’inserimento professionale e, in senso lato, sociale, sia in base all’utilità oggettiva,
documentata dai dati, della risorsa "sapere", sia in base alle percezioni degli interessati riguardo alla
formazione ed al lavoro.
Per i giovani la constatazione dell’inefficacia dei canali tradizionali nel garantire l’inserimento sociale
e occupazionale, la percezione della crescente difficoltà di acquisire lo status di adulto e i diritti ad
esso legati, come quello di trovare un lavoro, avere una casa propria, poter costituire una famiglia, ha
indotto importanti cambiamenti nelle percezioni collettive, in primo luogo nei valori diffusi tra i giovani
e quindi nelle loro strategie di vita.
In particolare, la constatazione delle carenze strutturali e dell’inadeguatezza delle agenzie
istituzionalmente preposte ha comportato l’attribuzione di maggiore importanza, da parte dei giovani,
ai canali informali costituiti dalle reti di relazioni amicali e parentali. L’associazionismo, i movimenti di
base, il volontariato sono fattori sostanziali di socializzazione, che nei contesti più deprivati
acquisiscono, non a caso, il carattere di risorsa essenziale.
Ogni persona cresce infatti attraverso una progressiva acquisizione di saperi, esito della costante
analisi, elaborazione, trasformazione degli oggetti dell’esperienza.
La qualificazione professionale è l’esito di un processo di formazione che non può essere esaurito in
nessuna struttura formativa, né può realizzarsi esclusivamente nell’esercizio di una professione. Si
configura, in modo differenziato da persona a persona, come una risorsa individuale di conoscenze e
di competenze idonee a fare fronte a circostanze operative diverse nel corso del tempo. Il percorso di
qualificazione della maggior parte delle persone non è, in sostanza, il risultato di un ordine
sequenziale di tragitti formativi programmati, organizzati, monitorati e valutati. È viceversa un
percorso accidentato in cui esperienze diverse di istruzione formale e di pratica lavorativa si
alternano fra loro, in cui risorse cognitive di natura molto varia sono progressivamente legate ai fini di
una qualificazione.
220
La "bassa qualificazione" può essere definita come l’assenza delle competenze idonee
all’assolvimento di compiti definiti o l’incapacità di stabilire, tra abilità necessarie e saperi posseduti,
dei legami per fare fronte a una situazione data.
La competenza indica, secondo una definizione di vocabolario la "piena capacità di orientarsi in
determinate questioni". Tale definizione appare utile per chiarire come i "bassi livelli di scolarità"
vadano valutati attraverso ciò che le persone sanno o non sanno fare in condizioni reali, piuttosto che
esprimendo giudizi fondati su categorie di tipo scolastico, applicandole impropriamente a contesti che
scolastici non sono.
La competenza professionale è come un insieme complesso e articolato di abilità e capacità, esito di
una sintesi concettuale e operativa di aspetti teorici, legati, in parte, a contenuti disciplinari, e di
esperienze concrete. È l’esito di una qualificazione sia iniziale sia continua.
La competenza è una variabile dipendente, interagente con il contesto organizzato in cui si esplica.
Assume una propria caratterizzazione e dimensione negli ambiti particolari, nella sede
occupazionale, nei settori o nei segmenti produttivi in cui è "situata".
In questa prospettiva, la "qualificazione" si precisa nella sua dipendenza da conoscenze e abilità
operanti in un contesto dato.
Il valore attribuito alla partecipazione sociale e all’educazione dipende dall’ambiente in cui l’individuo
è vissuto o vive. Gruppi politici, religiosi, sindacali, professionali ed altri sono o meno per l’individuo
gruppi di appartenenza e/o gruppi di riferimento. Le persone apprendono a soddisfare le proprie
esigenze sociali in relazione ai gruppi in cui si riconoscono, sia perché ne fanno parte, sia perché
aspirano a entrarvi.
La partecipazione alla formazione non si realizza mediante tentativi più o meno efficaci di influenzare
e sensibilizzare il singolo, ma operando in rapporto con le diverse aggregazioni sociali, partendo da
problemi che sono presenti sul territorio, con un impegno collettivo, che vede coinvolte le diverse
forze vive dell’ambiente.
La formazione, con le sue proposte e, entro limiti diversi, lo stesso lavoro, possono non essere un
bisogno primario. Il problema è di valutare in che modo la formazione con le sue proposte può
favorire la soluzione di problemi che non sono di formazione o di lavoro, in che modo si intrecciano
interventi che altrimenti resterebbero separati, senza produrre effetti possibili.
Rispetto ai soggetti di scarsa qualificazione il problema va posto in termini relativamente simili, non
tanto per gli aspetti psicologici, quanto per il rilievo che in diverse fasi della vita assumono i problemi
dell’esistenza con cui l’orientamento deve interagire.
Una delle conseguenze più gravi degli esiti scolastici negativi consiste nella sfiducia, da parte del
soggetto poco scolarizzato, nelle sue capacità cognitive. La sua partecipazione scolastica costituisce
un’esperienza nella quale ha registrato, nel passato, un fallimento, un’esperienza che è stata
frustrante, che teme o non desidera, inconsciamente, ripetere.
Vi è un’autovalutazione di sé negativa rispetto allo studio, accompagnata dalla percezione delle
proprie carenze e della propria inadeguatezza. L’esclusione dalla formazione in età infantile
determina forme di autoesclusione e di esclusione in età successiva. Nel corso della vita di un
individuo, peraltro, i suoi ruoli sociali cambiano costantemente e con essi i compiti che gli sono
richiesti, le aspettative, le esigenze, i bisogni.
Un approccio globale ai problemi può consentire l'individuazione di forme di discriminazione positiva
e, nell’insieme, spinte tese ad uguagliare le opportunità, che sono un elemento cruciale nello
sviluppo di un processo di orientamento perché costringono a centrare l'analisi sulle difficoltà dei
processi di partecipazione.
La discriminazione positiva si realizza a vari livelli. L’ipotesi qui formulata è che un coinvolgimento
dell’ambiente sociale inneschi un processo destinato ad accrescere le potenzialità educative
dell’ambiente stesso.
221
Qualunque intervento a favore di soggetti che esprimono una domanda di formazione debole o
inesistente richiede forme molteplici di intervento per una sua attivazione: gli elementi di globalità e di
partecipazione positiva, se sono sempre presenti a vari livelli di incisività, richiedono tempi lunghi per
una partecipazione massiccia delle fasce più svantaggiate.
Lo sviluppo della domanda si realizza rispondendo alla domanda iniziale qualunque essa sia, ma
prefigurando percorsi che facciano sentire il bisogno di ulteriore impegno verso nuove esperienze. È
in questa ottica che va sviluppata l'educazione degli adulti, in forme diverse per utenze potenziali
diverse.
Le politiche educative e formative in età adulta sono politiche sociali e quindi devono intervenire su
tutte le forme di esclusione e per tutte le fasce di età e fornire occasioni di esercitare una cittadinanza
attiva e partecipe in ogni fase della vita, anche per le persone in situazione di handicap.
Occorre prevedere, pertanto, un collegamento tra educazione degli adulti e momenti formativi,
culturali e sociali tesi a valorizzare gli anziani come risorse e diffondere a loro favore esperienze
culturali, perché non si creino situazioni di solitudine e di emarginazione, specie per le donne
anziane, che in passato frequentemente hanno vissuto in maniera totalizzante le esigenze di cura
della famiglia.
Art. 3. (Aspetti pedagogici).
In questi ultimi tempi la riflessione pedagogica ha rivolto le sue attenzioni all’organizzazione generale
del modello che ha operato fino ad oggi e l’ha ritenuto insufficiente per risolvere i nuovi problemi che
toccano il percorso formativo dei soggetti interessati.
La proposta che viene avanzata è tesa ad operare un cambiamento. Nella visione generale del
sistema tradizionale prima doveva avvenire la formazione "intellettuale" alla quale doveva seguire la
formazione professionale. Prima ci si doveva formare intellettualmente per poi poter operare
concretamente.
La struttura formativa generale era pertanto caratterizzata dalla preminenza delle conoscenze
rispetto alle competenze intese sia come capacità sia soprattutto come abilità.
Nello specifico del modello scolastico della scuola secondaria superiore, gli istituti tecnici generavano
prevalentemente capacità e quelli professionali tendevano ad accentuare le abilità; il tutto era
normalmente preceduto da un percorso di studi a carattere conoscitivo per tutti fino alla conclusione
della scuola dell’obbligo.
Tutta la cultura del paese ha comunque vissuto sulla costruzione istituzionale di un’idea molto
semplice: la concettualizzazione doveva precedere l’operazione o l’applicazione, anzi essa era la
condizione indispensabile per poter operare. Maggiore era il possesso della concettualizzazione,
maggiore sarebbe stata la possibilità di una operazione. Il percorso formativo si sostanziava così di
una forma prolungata di studio demandando l’applicazione alla fase successiva, quella del cosiddetto
"mondo del lavoro".
Il mondo del lavoro, da parte sua, non dimostrava particolare gradimento per questa scelta ritenendo
che, per alcune di queste formazioni, in particolare, non ci fossero più le condizioni per ritenere che
le conoscenze che venivano indicate fossero adeguate alle evolute richieste dell’attività produttiva. Si
consolidava sempre più l’idea che fosse ormai giunto il tempo di pensare diversamente l’approccio
alla formazione. L’inversione di tendenza doveva pertanto riguardare sia i contenuti sia i loro tempi di
apprendimento.
A questi due elementi se ne aggiungeva però un altro. Era difficile pensare ad una revisione del
sistema generale senza un nuovo punto di vista, cioè non appariva più sufficiente nemmeno
diminuire il numero delle informazioni necessarie e ridurre i tempi di frequenza. Si trattava di
qualificare in maniera differente il percorso di formazione.
L’opzione pedagogica
222
La riflessione sul nuovo concentra la sua attenzione su una ipotesi integrata sia per l’aspetto
istituzionale e organizzativo sia per quello contenutistico-conoscitivo.
Vari sono gli elementi che vengono introdotti e che qualificano la nuova opzione, ma per il fatto che
sono ritenuti importanti ed essenziali rappresentano i valori intorno ai quali costruire il nuovo modello.
Resta, comunque, l’opzione pedagogica il punto centrale che assegna un nuovo significato a queste
componenti ed essa è basata sul concetto di relazione.
Con questa scelta vengono affrontate diversamente le dicotomie classiche: studio-lavoro,
intellettualità-manualità, formazione basilare formazione tecnica professionale- cittadinanza.
Lo studio è certamente un valore acquisito; è sempre stato un valore, anche se nel passato solo per
pochi. Oggi è definitivamente considerato un valore essenziale per tutti. Il problema da affrontare non
riguarda tanto il valore dello studio per tutti ma il rapporto che lo studio deve stabilire con un altro
valore, quello del lavoro. La novità non attiene pertanto allo studio ma alla introduzione del concetto
di lavoro nel curricolo di studio come un concetto formativo essenziale per la comprensione del
lavoro stesso. In questa diversa visione del curricolo il tema del lavoro rappresenta il fatto nuovo e
contribuisce a definire meglio il rapporto con altri contenuti e, soprattutto, con il valore fondamentale:
l’uomo e le sue operazioni nel mondo.
L’aspetto conoscitivo del lavoro riguarda una sola parte del tema, l’altra attiene all’operatività reale,
cioè alla sua dinamica nel momento in cui esso si attua e agisce.
L’organizzazione della formazione deve pertanto stabilire, rispetto al passato, un rapporto diverso col
mondo del lavoro e con le sue molteplici espressioni. Tra studio e lavoro sono individuabili una serie
di forme di collaborazione che possono rappresentare modelli articolati di possibili modalità di
relazione e di conseguente apprendimento. Si può così entrare nella logica della non identificazione
dell’apprendimento con lo studio soltanto, ma con diverse forme di studio-lavoro.
Per cui si può sostenere che lo studio è solo una modalità della conoscenza e che per giungere
meglio a conoscere diventa indispensabile correlare le forme dello studio alle forme del lavoro. Lo
studio non è più la sola condizione per conoscere. La conoscenza è il prodotto dell’integrazione fra la
dimensione teorica e quella operativa.
L’uomo è unità e nell’itinerario della sua formazione tale unità deve essere costantemente
mantenuta. Si deve pertanto evitare di attuare forme di separazione che portino a considerare periodi
in cui sia presente la sola formazione dell’intelletto seguiti da altri in cui sia solo presente la
formazione tecnica o operativa. La contestualità delle operazioni va invece mantenuta durante l’arco
della formazione in tutti i suoi momenti. La formazione integrale dell’uomo, prima di essere un fatto
contenutistico, è una profonda opzione metodologica.
Sulla stessa linea di riflessione va collocata la distinzione tra formazione di base e formazione
tecnico-professionale.
Un altro elemento di questa nuova strategia formativa riguarda il rapporto tra formazione, lavoro e
"diritto di cittadinanza".
Occorre qui richiamare un fondamentale assunto costituzionale secondo il quale la repubblica è
"fondata sul lavoro". Questa dichiarazione esprime in modo evidente il collegamento che esiste tra
lavoro e cittadinanza.
La costituzione ha inteso assegnare al lavoro un valore primario in quanto riferito al modo col quale il
soggetto, la persona, si colloca con tutta la sua vita nell’ambiente produttivo e culturale. Ciò che il
lavoro oggi richiede, dal punto di vista pedagogico, è di essere correlato in modo più ravvicinato alla
riflessività e quindi di essere in grado di stabilire un diverso rapporto col mondo tradizionale dello
studio.
Mentre alla scuola e alle diverse istituzioni formative si è chiesto di essere più attente al tema del
lavoro e al relativo rapporto col mondo della produzione, al lavoro, oggi, si deve chiedere di essere
aperto alla riflessione sulle proprie operazioni e, quindi, di considerare questo nuovo aspetto come
elemento essenziale del suo sviluppo qualitativo.
223
Il diritto di cittadinanza attraversa proprio questi momenti fondamentali: il soggetto acquista il diritto al
lavoro come diritto alla sua umanizzazione attraverso la riflessività. Occorre transitare dalla
concezione del lavoro come strumento a quella del lavoro come oggetto significativo per la propria
umanizzazione. La prima cittadinanza politica dell’uomo risponde a questa esigenza: contribuire allo
sviluppo sociale mediante l’umanizzazione del lavoro; essa passa attraverso la riflessione e la
consapevolezza. Questa appare la fondamentale opzione politica intesa come partecipazione alla
costruzione sociale; per il soggetto che l’assume e la costruisce è la sua essenziale e personale
opzione pedagogica.
Art. 4. (Le competenze alfabetiche: dimensioni politiche e socio-culturali).
L’alfabetizzazione funzionale
Recenti dati sulla scolarizzazione della forza lavoro mostrano una forte necessità di arricchire e
rafforzare l’area delle competenze di base. È infatti difficile affrontare la vita personale e
professionale contando su un patrimonio di competenze di base molto esiguo (metà della
popolazione occupata è composta da lavoratori privi di titolo, con licenza elementare e al massimo
con un livello di scolarità obbligatoria).
La necessità di partecipare ad azioni educative in diversi momenti della vita personale e lavorativa è
un diritto cui devono poter accedere ampie fasce di popolazione, con particolare sviluppo delle
misure di accoglienza per le fasce a forte rischio di emarginazione sociale e produttiva in relazione
alle necessità di ristrutturare i propri progetti personali e lavorativi.
L’avvio di un processo di "riscolarizzazione" in età adulta deve considerare come prioritario il
problema dei nuovi bisogni di alfabetizzazione, collegati alla necessità di nuovi saperi e nuovi
linguaggi e dei modelli pedagogici per far fronte a tali esigenze. Il sistema scolastico deve garantire
anche per l’età adulta la possibilità di acquisire i saperi minimi necessari per collocarsi
adeguatamente nella vita sociale e produttiva.
Un ulteriore ambito di primaria importanza cui potrebbero in parte rispondere le istituzioni scolastiche
e l’offerta di momenti di orientamento e counselling per facilitare il rientro nei percorsi formativi, per
sostenere gli esiti formativi e la spendibilità, in raccordo con le altre strutture territoriali a ciò preposte.
Il nuovo obbligo di istruzione e formazione
Il prolungamento a partire dal 2000 dell’obbligo di formazione a 18 anni, le disposizioni contenute
nella legge 20 gennaio 1999 n.9 in materia di modalità di assolvimento dell’obbligo di istruzione
elevato a nove anni, le norme sulla componente formativa dei percorsi di apprendistato, definiscono
alcune delle più rilevanti aree di interazione tra le iniziative che lo Stato, le Regioni e gli altri soggetti
sociali e istituzionali operanti sul territorio sono chiamati a svolgere nei riguardi della popolazione
giovanile compresa tra i 14 ed i 18 anni, la più colpita da vasti fenomeni di dispersione scolastica,
demotivazione, disorientamento e difficile rapporto col mercato del lavoro.
Su queste materie esistono ormai i presupposti politici e legislativi per la definizione di piani operativi
che coinvolgano l’azione degli Istituti di istruzione secondaria, e di quelli Professionali in particolare, i
più adatti ad interpretare e gestire la domanda di istruzione e formazione orientata alla rapida
transizione verso il mondo del lavoro e/o a forme di alternanza tra studio e lavoro.
L’idea guida della "competenza"
L’idea guida che percorre e collega concettualmente le citate norme è quella di "competenza", intesa
come dimensione operativa della formazione, uso finalizzato delle conoscenze, saper fare,
organizzare, decidere. Tale interpretazione della nozione di "competenza", pur potendo trovare
applicazioni utili ed efficaci anche nell’ambito dei curricoli scolastici finalizzati all’acquisizione di titoli
di studio (soprattutto di tipo professionale e tecnico), si pone sul terreno più ampiamente
comprensivo del riconoscimento e della valorizzazione delle diverse modalità, forme e stili di
apprendimento, realizzati o realizzabili anche al di fuori dell’offerta educativa di tipo tradizionale: nei
percorsi della formazione professionale, nei luoghi di lavoro, in autoistruzione o nell’educazione
aperta e a distanza. In questo quadro si pongono con urgenza problemi di riconoscimento e di
224
interazione, integrazione e circuitazione delle esperienze e dei risultati della formazione comunque
acquisita, con particolare attenzione alle varie forme di educazione extrascolastica.
Nuovi alfabeti, nuovi analfabeti
Accanto all’esigenza di investire in modo più sistematico ed efficace nella educazione e nella
formazione iniziale di tutti i giovani compresi nella citata fascia d’età 14-18 anni, in modo da porre su
più solide basi la prospettiva della educazione permanente o Life-long, si pone oggi con forza in
Italia, come in tutti i Paesi economicamente e tecnologicamente avanzati, il problema di far fronte ai
problemi connessi al rapido sviluppo di nuovi alfabeti, nuovi saperi e nuove esigenze formative.
Accanto agli ancora non risolti problemi di una più estesa ed efficace alfabetizzazione primaria si
pongono cioè problemi nuovi di ri o neo-alfabetizzazione per larga parte della popolazione adulta, e
non solo in relazione alle competenze professionali possedute: la formazione continua dei lavoratori
esige oggi l’acquisizione di competenze socio-relazionali, comunicative e più ampiamente culturali
che appaiono importanti quanto se non più delle stesse competenze di tipo tecnico-professionale.
Occorre perciò predisporre iniziative organiche di alfabetizzazione funzionale rivolte agli adulti,
occupati e non, tenendo conto del fatto che in Italia i loro livelli medi di istruzione sono più bassi di
quelli che si registrano in altri Paesi dell’area OCSE.
Art. 5. (Obiettivi e strategie del Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione).
Il Patto sociale per lo sviluppo e l’occupazione prevede - all’allegato 3 - l’impegno del Governo "... a
predisporre un progetto specifico e risorse mirate per la sperimentazione e la messa a regime di un
sistema di educazione per gli adulti, sul quale avviare il confronto e la sperimentazione, d'intesa con
le forze sociali e con le rappresentanze delle Regioni e degli Enti locali. Tale progetto, da collocare
nell'ambito della formazione integrata, avrà caratteristiche di integrazione, modularità,
interdisciplinarietà e flessibilità, per consentire percorsi formativi personalizzati, e prevederà inoltre
una certificazione integrata e il riconoscimento di crediti, spendibili nei percorsi di studio e nel mondo
del lavoro".
"Per rispondere ai fabbisogni formativi dei lavoratori e delle aziende, messi in evidenza dalle indagini
realizzate dagli organismi bilaterali costituiti tra le parti sociali, Governo e Regioni assicureranno
un'offerta formativa integrata tra Università, scuole e agenzie di formazione professionale, che potrà
trovare un punto di riferimento nei Centri territoriali per l'educazione degli adulti, opportunamente
integrati dall'apporto delle strutture della formazione professionale e dell'Università. Tale offerta
formativa sarà organizzata in modo da sostenere l'inserimento lavorativo delle fasce deboli del
mercato del lavoro."
"... In merito alla formazione esterna degli apprendisti nelle imprese artigiane e nelle piccole imprese,
il Governo si impegna a procedere attraverso sperimentazioni concertate tra le forze sociali e le
istituzioni ai vari livelli, al fine di individuare percorsi e modelli formativi idonei alla realtà
dell'imprenditoria diffusa. .... Per realizzare questi obiettivi Governo e Regioni si impegnano ad
assicurare la necessaria offerta formativa da parte delle strutture della formazione professionale e
della scuola, integrate fra loro. Il Governo si impegna a promuovere un confronto con le parti sociali
al fine del più ampio utilizzo dell'apprendistato".
"Governo e parti sociali concordano sulla necessità di estendere i tirocini formativi in tutti i percorsi di
istruzione e formazione, come strumento indispensabile di raccordo tra formazione e lavoro, secondo
le modalità stabilite dall’art. 18 della l. 196/97 e relativo decreto attuativo (progetti formativi concordati
tra strutture formative e aziende, tutoraggio, coinvolgimento di istituzioni e parti sociali)".
"Il Governo intende favorire la ricerca di un accordo tra le parti sociali volto a sperimentare
meccanismi contrattuali che finalizzino quote di riduzione di orario alla formazione dei lavoratori,
anche attraverso l'utilizzo delle 150 ore, l'utilizzo delle banche ore annuali previste dai CCNL e
ulteriori strumenti per consentire ai lavoratori di accedere pienamente alle attività di formazione
continua e di educazione degli adulti".
225
"Il Governo, in questo quadro, intende agevolare interventi formativi congiunti tra Regioni del Nord e
del Mezzogiorno, in accordo con le parti sociali, per consentire gli opportuni trasferimenti di
conoscenze ai fini dello sviluppo economico e sociale tra le diverse aree del Paese".
Con il Patto sociale questi obiettivi e le strategie per conseguirli si collocano in una nuova definizione
della vocazione istituzionale del sistema di EDA. Il diritto al sapere, nel nuovo contesto sociale ed
economico connesso alla globalizzazione, si amplia fino a divenire diritto alla formazione per tutta la
vita, quale precondizione sia per la crescita culturale e civile della persona sia per l’accesso e la
permanenza nel mercato del lavoro.
La crescente complessità delle moderne società, la flessibilità del mercato del lavoro ed i rapidi
cambiamenti dei contenuti delle professionalità presuppongono livelli qualificati di cultura e di
competenze, aggiornate ed arricchite per consentire al soggetto non soltanto la necessaria
autonomia culturale, ma anche l’alternarsi di formazione e lavoro, quale precondizione per difendere
il diritto alla qualità dell’occupazione e all’evoluzione dei percorsi professionali.
In tale nuovo contesto, le conoscenze culturali e di base acquistano maggiore centralità e si
coniugano come elementi pre-professionalizzanti, in grado di collegare la cultura al saper fare ed ai
contesti di vita e di lavoro. L’EDA diviene, pertanto, una risorsa importante per lo sviluppo locale e
per il recupero dell’identità anche sociale del territorio.
Il ruolo dell’EDA si colloca, quindi, con chiarezza nell’ambito del diritto di cittadinanza e come tale
deve essere esplicitamente confermato.
Anche nel nuovo contesto, viene confermato il ruolo tradizionalmente svolto dall’EDA, quali le azioni
formative rivolte alle fasce di utenti più deboli o marginalizzate, il soddisfacimento di bisogni culturali
individuali, tra i quali rappresenta una priorità il conseguimento del titolo di studio. Il recupero e
l’acquisizione del titolo di studio prevedono percorsi scolastici all’interno di una strategia complessiva
di integrazione che non può negare la responsabilità della scuola in presenza di una specifica
esigenza di istruzione.
Come dichiarato nella Conferenza di Amburgo, l’EDA deve essere vista in una prospettiva più ampia,
orientata a diversi obiettivi, dal recupero dei drop-out alla rimotivazione culturale e sociale,
all’inserimento dei giovani al mercato del lavoro, alla lotta alla disoccupazione, nonché
all’accoglienza di immigrati che stanno diventando una presenza sempre più significativa nel nostro
Paese, assai rilevante in certe aree.
Occorre realizzare le condizioni per una offerta integrata e flessibile, che, a cominciare dalla
formazione collegata al lavoro e ad altre tipologie educative che corrispondano alle aspirazioni e ai
desideri degli individui, coniughi esigenze di formazione tecnico-professionale con esigenze di
autonomia culturale e di orientamento del cittadino e, attraverso la certificazione e il riconoscimento
di crediti nei diversi contesti di studio e di lavoro, consenta a ciascuno la personalizzazione dei
percorso culturali e formativi.
L’integrazione - intesa quale interazione tra soggetti diversi nel rispetto delle diverse vocazioni
istituzionali - è l’elemento che può consentire l’apertura dell’EDA alla nuova qualità della domanda
sociale. Tale integrazione dovrà riguardare il raccordo con la formazione professionale e, quindi, con
i diversi centri pubblici e privati accreditati. Il coinvolgimento della scuola secondaria superiore dovrà
costituire un obiettivo esplicito, prevedendo tempi e forme di graduale inserimento, fino a farne un
altro baricentro dell’attività dell’EDA, in grado di fornire risposte alla domanda di cultura e di
formazione di chi ha già il titolo dell’obbligo. Tutto ciò in coerenza con la crescita e la diffusione dei
livelli di scolarizzazione, e in relazione all’elevamento dell’obbligo scolastico, nonché alla previsione
dell’obbligo formativo.
In questa ottica, la scuola secondaria serale deve essere più raccordata con il circuito EDA per
consentire ai corsisti il normale proseguimento dei corsi di studio.
I curricoli della scuola serale, soprattutto nella istruzione tecnica nonostante le innovazioni introdotte
con le sperimentazioni in atto, non offrono le flessibilità richieste dal particolare modello
organizzativo.
226
La concertazione con le parti sociali in grado di dare efficacia alle decisioni assunte, come ribadito
dalla stessa Commissione Europea, costituisce lo strumento principale per raccordare l’offerta
formativa anche alla domanda espressa dal mercato del lavoro, assicurando al tempo stesso
quell’ampiezza del consenso che solo è in grado di dare efficacia alle decisioni assunte.
Art. 6. (L’esperienza dei Centri Territoriali).
I Centri Territoriali Permanenti, istituiti ai sensi dell’o.m. 455/1997, hanno raccolto e integrato
unitariamente le precedenti esperienze dei corsi di alfabetizzazione e dei corsi per lavoratori, e
rappresentano, sotto l’aspetto organizzativo, l’insieme dei servizi e delle attività di istruzione e di
formazione degli adulti presenti su un territorio di dimensione distrettuale.
Le attività e i servizi per gli adulti si svolgono su più sedi anche non scolastiche e sono coordinati dal
Centro Territoriale che ha come riferimento amministrativo e didattico una istituzione scolastica della
fascia dell’obbligo e come coordinatore responsabile il suo capo d’istituto.
Sotto l’aspetto funzionale i Centri Territoriali Permanenti sono luogo di concertazione, di lettura dei
bisogni formativi, di progettazione e di organizzazione delle iniziative di istruzione e formazione in età
adulta, per l’alfabetizzazione culturale e funzionale, il consolidamento e la promozione culturale, la
rimotivazione e il riorientamento, l’acquisizione e il consolidamento di conoscenze e di competenze
specifiche, di pre-professionalizzazione e/o di riqualificazione professionale.
I Centri svolgono attività di accoglienza, ascolto e orientamento; di alfabetizzazione primaria
funzionale e di ritorno, anche finalizzata ad un eventuale accesso ai livelli superiori di istruzione e di
formazione professionale; di apprendimento della lingua e dei linguaggi; di sviluppo e
consolidamento di competenze di base e di saperi specifici; di recupero e sviluppo di competenze
strumentali culturali e relazionali per una attiva partecipazione alla vita sociale; di acquisizione e
sviluppo di una prima formazione o riqualificazione professionale; di rientro nei percorsi di istruzione
e formazione di soggetti in situazione di marginalità.
Le attività si svolgono mediante corsi lunghi di istruzione oppure a mezzo di corsi brevi/moduli a
carattere monografico. Al termine delle attività è previsto il rilascio di titoli, certificazioni o attestazioni
dei crediti formativi acquisiti.
L’accesso ai Centri Territoriali è gratuito. Possono accedere alle attività dei Centri gli adulti di
qualsiasi età e condizione. Viene data precedenza a coloro che richiedono il conseguimento del titolo
di studio (licenza elementare o media).
Il Centro si avvale dei docenti messi a disposizione dal provveditorato agli studi e degli operatori
messi a disposizione da altri soggetti pubblici o in convenzione da altri istituti o assunti con contratto
d’opera.
Il 98/99 è stato l’anno in cui i Centri hanno preso l’avvio in forma diffusa su tutto il territorio nazionale,
riorganizzando e comprendendo anche molte delle esperienze per gli adulti dei precedenti
ordinamenti.
Sono stati attivati circa 700 corsi di alfabetizzazione (scuola primaria) su 2/3 dei Centri, e circa 1.700
corsi delle 150 ore nel 95% dei Centri, con una utenza complessiva di 53 mila adulti; le attività
d’istruzione sono state condotte da oltre 3.300 docenti che si sono avvalsi del supporto tecnico e
amministrativo di circa 1.200 unità di personale ATA.
Altri 97 mila adulti hanno potuto fruire presso i Centri di corsi brevi o a carattere modulare (es.,
alfabetizzazione informatica e linguistica). Per gli interventi i Centri si sono avvalsi, oltre che
dell’apporto diretto dei docenti assegnati, anche di prestazioni aggiuntive e di contratti d’opera
intellettuale stipulati con esperti esterni nonché con il sostegno degli IRRSAE che hanno organizzato
momenti di confronto degli operatori interessati anche a carattere regionale.
Il tipo di offerta e la quantità di consenso ottenuto dai nuovi CTP, in prospettiva, spostano
decisamente il centro dell’azione verso gli istituti di istruzione secondaria superiore dove i livelli di
servizio possono meglio corrispondere ai nuovi bisogni formativi emergenti.
227
Si può prevedere un ampliamento dell’offerta di servizio in questa direzione con interventi integrati,
senza depotenziare le realtà che attualmente soddisfano una diffusa domanda di istruzione e di
formazione.
Particolari interventi vanno progettati e realizzati nelle aree non ancora impegnate nell’educazione
degli adulti, soprattutto nel Mezzogiorno, nonostante i bassi livelli di istruzione e formazione della
popolazione.
Art. 7. (Verso la costruzione di un sistema integrato di educazione e formazione permanente).
Il processo di rinnovamento del sistema formativo italiano sta interessando sia l’area della
formazione iniziale (elevamento dell’obbligo di istruzione, obbligo formativo a 18 anni, apprendistato,
formazione integrata superiore), sia l’area della formazione continua e dell’educazione in età adulta
(misure di sostegno per la formazione continua previste nella legge 196/97 e ordinanza del Ministro
della Pubblica Istruzione n. 455/97 sull’educazione in età adulta).
Il ridisegno dell’architettura di sistema raccoglie pienamente le indicazioni provenienti dalle politiche
dell’Unione europea in merito alla necessità che i sistemi formativi rispondano ad una domanda
sociale ed economica diversa dal recente passato, per favorire l’acquisizione di nuovi saperi con
opportunità formative differenziate.
Il cambiamento richiede la promozione di una offerta integrata tra il sistema scolastico e il sistema di
formazione professionale e tra questi e il mondo del lavoro.
I soggetti istituzionali (Stato, Regioni ed Enti locali) e le parti sociali debbono assumere un impegno
comune per suscitare una vasta percezione, in tutta la popolazione, in merito all’importanza del ruolo
che l’educazione degli adulti può rivestire per la crescita democratica, civile, sociale ed economica
del nostro Paese, soprattutto nel Mezzogiorno.
Occorre uno sforzo, politico e progettuale, per passare da un’organizzazione per sistemi chiusi ad
una organizzazione di rete il cui obiettivo è costituito da risposte efficaci e differenziate ai diversi
bisogni dell’utenza; senza questo passaggio, che comunque presenta tempi di realizzazione a
medio-lungo termine, non sarà possibile parlare di interventi integrati e di miglioramento della qualità
complessiva del sistema.
L’educazione degli adulti è costituita dall’insieme delle opportunità educative formali (istruzione e
formazione professionale certificata) e non formali (cultura, educazione sanitaria, sociale, formazione
nella vita associativa, educazione fisico-motoria) rivolte ai cittadini in età adulta, aventi per obiettivo la
formazione di competenze personali di base nei diversi campi e di competenze di base trasferibili e
certificabili.
È sull’insieme di questo campo d’intervento che le politiche d’integrazione previste nel presente
paragrafo intendono intervenire.
Il carattere integrato dei progetti e degli interventi che ne conseguono costituisce il motivo ispiratore
di una strategia tendente ad assicurare la funzione "inclusiva" del nuovo sistema.
Il campo dell’educazione degli adulti in Italia è ricco di esperienze e potenzialità. Attraverso un
processo d’integrazione si tratta di ricondurlo a sistema, aumentarne la qualità con la creazione di
servizi di supporto, favorire la razionalizzazione degli interventi in atto ed assicurare un più alto grado
di eguaglianza delle opportunità formative lungo l’arco dell’esistenza, nella prospettiva di realizzare
l’obiettivo proposto dalla V Conferenza mondiale dell’UNESCO di "one hour a day for learning for
all".Si tratta di porre in essere un processo che sviluppi l’integrazione tra:
1. le diverse istituzioni responsabili nei diversi campi ed ai diversi livelli istituzionali, ciascuno per le
proprie competenze;
2. i diversi ambiti d’intervento;
3. le risorse umane, materiali e finanziarie disponibili.
228
7.1 (I destinatari).
Il nuovo sistema integrato di educazione degli adulti si muove in una prospettiva di life long learning e
per questo intende portare a sinergia l’insieme delle opportunità formative che interessano i cittadini
in età adulta, in relazione ai diversi problemi ed interessi che caratterizzano le diverse fasi e i diversi
momenti dell’esistenza.
Per questa ragione il nuovo sistema prende in considerazione la domanda di formazione espressa
da ogni strato di pubblico, ovvero:
a) pubblici particolari
b) pubblici di ogni età e condizione sociale.
7.2 (L’oggetto della nuova offerta formativa integrata).
Il nuovo sistema integrato di formazione dovrà assumere tre compiti prioritari:
1. favorire il rientro nel sistema formale di istruzione e formazione professionale
2. favorire l’estensione delle conoscenze
3. favorire l’acquisizione di specifiche competenze connesse al lavoro o alla vita sociale.
7.3 (Gli agenti formativi).
Il Ministero della Pubblica Istruzione, le altre amministrazioni dello Stato, le Regioni e gli Enti locali
debbono impegnarsi di concerto a promuovere il nuovo sistema integrato di educazione degli adulti,
a partire dalla realizzazione di una progressiva sinergia tra diversi attori già impegnati nel settore.
In particolare, si considera essenziale l’apporto dei seguenti agenti:
a) il sistema scolastico ;
b) il sistema regionale della formazione professionale;
c) il sistema dei servizi per l’impiego;
d) le reti civiche delle iniziative per l’educazione degli adulti
e) le infrastrutture culturali (biblioteche di EE.LL., musei, teatri...);
f) le imprese;
g) le associazioni (culturali, del volontariato sociale, del tempo libero, delle famiglie, ecc.);
h) le università.
Tali soggetti possono dar vita congiuntamente a forme associative anche a carattere consortile per la
gestione di programmi e progetti comuni.
7.4 (Il sistema generale).
Il sistema generale si articola sui seguenti livelli istituzionali:
a) Livello nazionale
Le funzioni relative all’integrazione dei sistemi vanno affidate ad un comitato integrato, composto dal
Ministero della Pubblica Istruzione, dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero
dell’Università e Ricerca, dal Dipartimento per gli affari sociali, dalla rappresentanza delle Regioni,
degli Enti locali e dalle parti sociali.
229
Tale Comitato deve essere raccordato con il Comitato nazionale per l’Istruzione Formazione Tecnica
Superiore, al fine di assicurare la necessaria coerenza degli interventi di integrazione di sistema,
eventualmente prevedendo un rapporto strutturale tra i due Comitati. Tali funzioni riguardano
soprattutto l’individuazione delle priorità strategiche, la definizione degli indirizzi generali nonché
delle risorse attivabili, dei criteri per la loro distribuzione e la definizione di linee guida per la
determinazione degli standard, del monitoraggio e della valutazione, dei dispositivi di certificazione e
di riconoscimento dei crediti.
b) Livello regionale
La pianificazione e la programmazione dell’offerta formativa integrata rivolta agli adulti rientrano nelle
competenze delle Regioni ai sensi dell’art.138 del d.lgs. 112 del 1998, cui esse assolvono secondo
quanto previsto dagli ordinamenti regionali.
Al fine di assicurare la necessaria concertazione, le Regioni istituiscono un Comitato regionale,
costituito dagli Assessori Regionali preposti, dai Rappresentanti degli Enti locali, dal Rappresentante
del Dipartimento regionale scolastico e dalle Parti sociali, secondo modalità analoghe a quanto
previsto per il livello nazionale.
Tale Comitato ha funzioni di concertazione relative, oltre che alla programmazione, alla promozione,
al monitoraggio e alla valutazione del sistema di Educazione degli adulti.
In particolare, tale organismo:
a) individua gli interventi per la promozione dell’Educazione degli adulti;
b) definisce i criteri per la realizzazione delle attività sul proprio territorio, a partire dalle conoscenze
sui fabbisogni professionali e formativi locali;
c) definisce il quadro delle risorse disponibili destinate al sistema integrato di educazione degli adulti;
d) definisce i criteri e le modalità di monitoraggio e valutazione.
Nell’ambito delle funzioni di programmazione dell’offerta formativa, le Regioni, tenendo conto anche
delle indicazioni dei Comitati locali, promuovono il raccordo dei Piani di educazione degli adulti con le
politiche di sviluppo ed occupazionali.
La Regione definisce, d’intesa con gli Enti locali, con il Responsabile del Dipartimento regionale per
l’istruzione e nel confronto con le parti sociali, i criteri per l’individuazione degli ambiti di riferimento
territoriale relativamente alla costituzione dei Comitati locali e la dislocazione dei Centri territoriali.
Il Responsabile del Dipartimento regionale per l’istruzione assicura l’acquisizione dei pareri del
Consiglio regionale dell’istruzione in merito a quanto previsto dall’art. 4 del d.lgs. 30 giugno 1999
n.233.
c) livello locale
La Provincia svolge le seguenti funzioni:
a. concorre con la Regione alla definizione delle scelte di programmazione in tema di educazione
degli adulti,
b. predispone le linee generali per la programmazione territoriale, con particolare riferimento alla
definizione del quadro complessivo delle risorse disponibili su scala provinciale,
c. programma i servizi di informazione e pubblicizzazione di interesse sovracomunale,
d. collabora al monitoraggio del sistema a livello provinciale sulla base delle indicazioni ricevute dal
livello regionale ed in sinergia con eventuali progetti di monitoraggio e valutazione di dimensione
regionale.
230
I Comuni e le Comunità montane, in coerenza con quanto disposto dall’art.139 comma 2 del d.l.vo
del 31 marzo n°112, svolgono le seguenti funzioni:
a. concorrono con la Regione e la Provincia alla definizione delle scelte di programmazione in tema
di educazione degli adulti,
b. provvedono al monitoraggio ed all’analisi dei fabbisogni formativi e professionali che emergono dal
territorio,
c. programmano, d’intesa con i Comitati locali, l’uso condiviso delle risorse disponibili,
d. promuovono, d’intesa con i Comitati locali, le iniziative nell’ambito dell’educazione degli adulti,
e. concorrono alla definizione dei progetti pilota, sulla base delle priorità e delle vocazioni territoriali,
f. promuovono la realizzazione ed il coordinamento dell’insieme delle opportunità presenti a livello
territoriale, ai fini del funzionamento integrato del sistema,
g. organizzano iniziative per l’informazione e l’orientamento degli utenti rispetto alle diverse
opportunità.
h. istituiscono i Comitati locali
Il Comitato locale
La sede privilegiata della programmazione concertata è quella locale. A questo scopo, i Comuni e le
Comunità Montane promuovono - d’intesa con gli uffici scolastici territoriali, con gli altri soggetti
istituzionali e con le parti sociali - la costituzione di Comitati locali per l’offerta formativa integrata
destinata agli adulti, sulla base dei criteri definiti in sede di programmazione regionale.
I Comitati medesimi, in particolare:
a. promuovono l’educazione degli adulti,
b. programmano, in linea con i criteri stabiliti a livello regionale, le attività da realizzare sul proprio
territorio, a partire dall’analisi dei fabbisogni professionali e formativi locali,
c. definiscono e programmano l’uso condiviso delle risorse disponibili destinate al sistema integrato
di educazione degli adulti,
d. elaborano progetti di area e formulano proposte per il complessivo calendario dell’offerta
formativa,
e. formulano proposte in merito alla istituzione di Centri territoriali ed alla relativa dislocazione.
I Comitati locali sono presieduti da rappresentanti dei Comuni e delle Comunità Montane, e sono
composti dai rappresentanti degli Uffici scolastici territoriali, della Provincia, dei Comuni, delle
Comunità montane, delle parti sociali e da rappresentanze delle Agenzie formative (associative e
non) operanti nel campo dell’educazione non formale. Del Comitato fa parte un rappresentante del
Consiglio scolastico locale di cui all’art. 5 del d.lgs. 233/1999.
L’ambito territoriale per la costituzione di ciascun comitato è definito sulla base dei criteri individuati
dalla Regione, d’intesa con i Comuni e le Province.
Spetta ai comitati anche assicurare il raccordo con le politiche occupazionali e i servizi per l’impiego,
a partire dall’orientamento, secondo quanto previsto dal d.lgs n. 469/97.
7.5 (Gli operatori).
Per lo svolgimento delle attività formative è necessaria la presenza di operatori specializzati,
qualificati e con competenze professionali specifiche.
231
Essi sono impegnati in funzione di pianificazione, programmazione, progettazione, gestione di
agenzie formative e di servizi, docenza, tutoraggio d’aula, di azienda, di servizi, organizzazione. Per
ogni progetto deve essere garantita la presenza di operatori specializzati nella progettazione
formativa.
7.6 (Il modello formativo).
Il modello formativo si caratterizza per l’offerta di una molteplicità di percorsi aperti e flessibili e di
specifiche opportunità, al fine di essere centrato sulle condizioni di partecipazione degli iscritti e
favorire l'ingresso in formazione di soggetti adulti di ogni età. Esso si caratterizza per la modularità
dei percorsi e per la flessibilità dei moduli che lo compongono, ognuno finito in sé e riconosciuto,
eventualmente, anche quale credito formativo dai soggetti coinvolti sia per la prosecuzione degli
studi (nel sistema scolastico e professionale) sia per una professionalizzazione dell’individuo
secondo una modalità di quantificazione stabilita fra le istituzioni interessate ai fini della relativa
esigibilità e basata su standard minimi concertati a livello nazionale
Rispetto alle attività previste dalla programmazione dell’offerta formativa definita in sede di Comitato
locale e rispondenti a criteri di qualità ed ai relativi standard formativi previsti dal sistema, si potrà
prevedere il riconoscimento di crediti ai fini della riduzione del percorso scolastico o del percorso di
professionalizzazione. Potranno essere riconosciute competenze acquisite anche all’esterno delle
agenzie specializzate nell’istruzione e nella formazione professionale e, in particolare, nelle agenzie
la cui offerta è inclusa nei piani elaborati a livello regionale e locale.
7.7 (Finanziamenti).
Il sistema viene sostenuto finanziariamente dalle risorse messe a disposizione dallo Stato, dalle
Regioni, dagli Enti locali e da soggetti pubblici e privati, da integrare con altre risorse messe a
disposizione dall’Unione europea.
Più in generale, il sistema integrato di educazione degli adulti si fonda sull’utilizzazione delle risorse
strumentali ed umane provenienti dai diversi sistemi e dai diversi agenti pubblici e privati che
concorrono alla sua attivazione e al suo funzionamento.
I fondi statali destinati all’arricchimento ed all’integrazione dell’offerta formativa hanno lo scopo di:
a) incrementare l’offerta formativa in particolare ove carente;
b) sostenere i progetti pilota e i progetti per particolari tipi di attività;
c) favorire la costruzione del sistema e delle reti;
d) favorire i raccordi con la formazione continua e l’apprendistato.
Una quota adeguata dell’insieme delle risorse rese disponibili dalle Regioni e dagli Enti locali dovrà
essere destinata al finanziamento della domanda individuale di formazione (assegni di studio, buoni
studio, conti correnti formativi individuali, i prestiti d’onore e altro).
Art. 8. (Il programma 2000).
Premessa
La riorganizzazione dell’attività EDA si colloca in una strategia che sta velocemente evolvendo, ma
che richiede, per la sua piena attuazione, ulteriori soluzioni legislative e contrattuali. Va considerata,
pertanto, l’esigenza di un governo della fase di transizione, individuando le necessarie connessioni
tra esperienze e prospettiva nella chiarezza degli obiettivi, dei percorsi, delle risorse tecnicoprofessionali.
In tale fase è necessario che la definizione delle funzioni e degli organismi ai diversi livelli istituzionali
debba tenere conto, per un verso, dei processi di riforma in atto o in via di realizzazione (autonomia
scolastica e riforma dei cicli, d.lgs. 112/98, legge 196/97, riforma degli organi collegiali della scuola,
riforma del ministero della Pubblica Istruzione), per l’altro, delle caratteristiche di sistema nazionale
232
dell’EDA che debbono essere salvaguardate per assicurare pari diritti ed opportunità sul territorio
nazionale.
8.1. (Le priorità).
Costituiscono obiettivi prioritari:
a. l’avvio dell’impianto del modello di programmazione e gestione del nuovo sistema di educazione
degli adulti a livello locale, regionale e nazionale, con il compito prioritario di rafforzare il ruolo di
programmazione dell’offerta formativa da parte degli Enti locali e delle Regioni d’intesa con i
rappresentanti del Dipartimento regionale per l’istruzione e l’insieme dei soggetti pubblici e privati
competenti, secondo modalità di concertazione con le forze sociali, nella prospettiva di un
progressivo coinvolgimento delle competenze in materia presenti nelle politiche del lavoro,
dell’istruzione, dell’università, nelle politiche sociali, nella cooperazione internazionale;
b. la sperimentazione di progetti pilota locali capaci di assicurare la produzione di una modellistica
con alto grado di trasferibilità;
c. il rafforzamento e lo sviluppo dei sistemi e degli interventi di educazione degli adulti nei campi
dell’istruzione, formazione ed educazione non formale degli adulti.
8.2. (Linee di attuazione).
Premessa
Il nuovo sistema di Educazione degli adulti potrà nascere solo come risultato di un ampio processo di
trasformazione che assicuri risorse, sostenibilità e qualità dell’offerta formativa. Per questo,
nell’attuazione degli interventi, costituisce un vincolo comune il rispetto e lo sviluppo di modelli di
integrazione. A questo scopo si dovrà operare privilegiando pratiche di integrazione nei diversi
momenti di funzionamento del sistema e in particolare nei momenti della: programmazione, gestione,
attuazione, certificazione, valutazione e riconoscimento dei crediti. Per quanto concerne la gestione e
l’attuazione di programmi e progetti comuni si privilegiano i soggetti integrati costituiti attraverso
forme associative anche consortili.
8.2.1. (Il modello di programmazione e gestione)
a. A livello locale gli Enti locali, su base individuale o associata, sono chiamati ad impegnarsi
nell'avvio del processo di programmazione territoriale dell’offerta formativa integrata rivolta alla
popolazione in età adulta, secondo gli indirizzi esposti al precedente punto 7.
I Comitati locali, istituiti a seguito di tali iniziative, sostituiscono a partire dall’anno 2000 gli attuali
Comitati provinciali per l’educazione degli adulti previsti dall’o.m. 455/97. Il risultato di tale processo
consisterà nella messa in rete e nel coordinamento dell’insieme dell’offerta di educazione degli adulti,
assicurata da soggetti pubblici e privati e dalla adozione di comuni strumenti di informazione della
popolazione.
b. A livello regionale e nazionale saranno attivate azioni per la definizione di indirizzi per la
programmazione dell’offerta formativa, la promozione di comuni servizi di accompagnamento
(formazione comune degli operatori, comuni servizi di informazione radiotelevisiva, etc.), il
monitoraggio, la valutazione, l’attivazione di comuni procedure di certificazione e riconoscimento dei
crediti. Attraverso le azioni qui considerate si dovrà giungere alla definizione, a livello nazionale, delle
linee-guida di un programma per l’EDA. L’obiettivo quantitativo è costituito dal coinvolgimento a
regime di 500.000 persone ogni anno.
8.2.2. (La sperimentazione di componenti del nuovo sistema)
Gli Enti locali, nell’ambito degli indirizzi regionali di programmazione, concorrono, sulla base delle
priorità e delle vocazioni territoriali, alla definizione di progetti pilota significativi attraverso cui si avvia
la sperimentazione della possibili modalità di intervento rispetto alle diverse componenti e dimensioni
di un nuovo sistema di educazione degli adulti. Le Regioni, d’intesa con gli Enti locali, promuovono
progetti pilota nel caso in cui tali interventi contribuiscano allo sviluppo della dimensione regionale del
233
sistema integrato di educazione degli adulti a supporto dei comitati locali, con particolare riferimento
alle misure di accompagnamento di interesse comune (formazione degli operatori, informazione,
ricerca e sperimentazione avanzata - nuove tecnologie, crediti, etc.).
Si tratterà di progetti a base territoriale, nel senso che saranno progettati e gestiti d’intesa con gli Enti
locali interessati e con le agenzie competenti.
La sperimentazione dei progetti pilota dovrà avere un rilievo nazionale ed essere significativa rispetto
al processo di costruzione del nuovo sistema formativo per gli adulti. Indirizzi in materia saranno
definiti dal Comitato nazionale.
8.2.3. (La gestione e lo sviluppo degli interventi)
La gestione e lo sviluppo degli interventi avviene attraverso l’azione sinergica dei sottosistemi della
scuola, della formazione professionale e dell’educazione non formale.
a. l’educazione degli adulti nel sistema scolastico
In tale ambito si provvede alla riorganizzazione dei Centri Territoriali per l’EDA, che possono essere
ubicati in qualunque tipo e ordine di scuola, sulla base degli obiettivi e delle priorità stabiliti dalla
programmazione regionale dell’offerta formativa integrata e concertati con gli Enti locali e le parti
sociali.
Gli interventi dovranno essere indirizzati alla valorizzazione e alla qualificazione dei Centri Territoriali
quali strutture di servizio che concorrono, per quanto di competenza, alla raccolta della domanda di
formazione, all’orientamento rispetto all’offerta formativa territoriale ed all’organizzazione dell’offerta
formativa integrata nell’ambito degli obiettivi definiti sul piano locale, favorendo gli opportuni raccordi
con i soggetti che hanno competenza di programmazione o gestione in materia di formazione
professionale e più in generale di politiche attive del lavoro.
Pertanto, ferme restando le competenze dei servizi per l’impiego previste dalle norme vigenti, i Centri
Territoriali, comunque d’intesa con gli Enti Locali, gli stessi servizi, possono predisporre
l’accoglienza, valutare i crediti di ingresso, collaborare all’effettuazione del bilancio di competenze, e
concorrere all’organizzazione di un’offerta formativa integrata e modulare, provvedono inoltre, per
quanto di loro competenza, all’attribuzione della certificazione sulla base della regolamentazione
esistente a livello nazionale o regionale.
Il Piano dell’offerta formativa del Centro deve essere definito d’intesa con il Comitato locale che
provvederà, a tal fine, alla designazione di un referente.
La realizzazione del piano sarà oggetto di monitoraggio e valutazione sulla base dei criteri definiti dal
Comitato locale, nell’ambito degli indirizzi nazionali e regionali.
Il modello della struttura cui occorre far riferimento in coerenza con le funzioni indicate è quello di un
centro di servizio che concorre all’attuazione dell’offerta formativa integrata, da realizzare in
particolare attraverso accordi di rete tra scuole di diverso ordine e grado, a norma del D.P.R. 8 marzo
1999, n.275 articoli 7 e 9, e altri soggetti formativi pubblici e privati.
Ai Centri deve essere assicurata l’autonomia didattica, organizzativa e finanziaria necessaria anche
per concorrere alla realizzazione di un’offerta formativa integrata.
I Centri si dovranno avvalere di un nucleo stabile di personale, selezionato in base alla specifica
competenza nella materia e alla esperienza professionale maturata, tenendo conto delle funzioni in
materia di progettazione, attivazione e utilizzazione delle reti, raccordo con i soggetti formativi,
bilancio di competenze.
A questi fini, con riferimento a quanto previsto dal CCNL del Comparto scuola del 26.5.1999, vanno
ridefiniti sulla base del confronto con i sindacati di categoria, i profili ed i percorsi professionali dei
docenti che operano nei centri territoriali nonché le modalità per il loro reclutamento e la definizione
delle dotazioni organiche. A questo stesso fine, vanno programmati specifici interventi per la loro
formazione.
234
b. l’educazione degli adulti nel sistema della formazione professionale
Il sistema di formazione professionale regionale concorre a realizzare il sistema di educazione degli
adulti così come descritto nel presente documento, sulla base di quanto già previsto dalle leggi
845/78, 236/93, 196/97 e dalle norme regionali in materia.
c. l’educazione non formale per adulti
Le reti civiche delle iniziative di educazione degli adulti, le infrastrutture culturali pubbliche, le
associazioni, le Università della terza età, in genere tutti gli agenti che offrono attività di educazione
non formale agli adulti al fine di sostenere il pieno sviluppo della personalità dei cittadini, anche
attraverso la più ampia diffusione della cultura, nonché l’inserimento delle persone nella vita socioculturale della comunità in cui risiedono, svolgono un ruolo fondamentale nel sistema e vanno inseriti
nella programmazione locale e regionale delle attività, secondo modalità e procedure, stabilite a
livello regionale di concerto con i Comitati locali.
Tali procedure e modalità dovranno consentire il rilascio di attestati per l’eventuale riconoscimento
delle competenze acquisite, ai fini del rientro in percorso di istruzione, di formazione o di lavoro.
Le azioni sopra descritte costituiscono una prima fase di intervento per fondare nel nostro Paese un
sistema di educazione degli adulti, condiviso e concertato, a sostegno della qualità della vita delle
persone, del pieno esercizio della cittadinanza e dello sviluppo locale, con la partecipazione di
soggetti pubblici e privati e con il più ampio coinvolgimento delle parti sociali.
A questo fine, si ritiene necessario avviare un processo più strutturato e fondato a livello legislativo,
con l’inserimento di un’apposita previsione normativa sul sistema formativo integrato per
l’educazione degli adulti nell’ambito delle norme collegate alla legge finanziaria 2000 sull’istruzione e
la formazione, che offra anche gli strumenti per facilitare la concertazione istituzionale, il dialogo
sociale e l’integrazione delle risorse.
Roma 24 Febbraio 2000
Il presente documento tiene conto dei contributi di autorevoli esperti della materia - prof. Paolo
Federighi, prof. Lucio Guasti, dott. Saul Meghnagi - di rappresentanti del mondo scolastico ed
accademico, del Ministero del Lavoro, del dipartimento per gli Affari Sociali, delle Regioni, degli Enti
locali, delle parti sociali, dell’ISFOL e del CEDE.
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Direttiva 6 febbraio 2001 n. 22
Visto l’Accordo per la riorganizzazione e il potenziamento dell’educazione permanente degli adulti,
sancito dalla Conferenza unificata Stato-regioni-città e autonomie locali il 2 marzo 2000, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2000;
Visto il Testo Unico in materia di istruzione, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, articoli 138 e 139;
Vista la legge 8 marzo 2000, n. 53, con particolare riferimento all’art. 6;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
per l’autonomia scolastica, e, in particolare, gli articoli 3, 7, 8 e 9;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000, n. 347, relativo al regolamento
recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto scuola 26 maggio 1999, articoli 24, 25,
27 e 39 e il relativo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 31 agosto 1999, articoli 7 e 37;
Vista l’Ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n 455;
Visto l’Accordo tra il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano per l’individuazione degli standard minimi delle qualifiche professionali
e dei criteri formativi e per l’accreditamento delle strutture della formazione professionale sancito
dalla Conferenza Stato-Regioni il 18 febbraio 2000 ;
Ritenuto necessario avviare, nell’anno 2000/2001, il processo di riorganizzazione e potenziamento
dell’Educazione degli adulti nel sistema di istruzione, in attuazione del citato Accordo del 2 marzo
2000;
Acquisito il parere della Conferenza unificata;
dispone:
Art. 1 (Oggetto).
1. Il sistema di istruzione concorre con il sistema della formazione professionale e dell’educazione
non formale alla riorganizzazione e al potenziamento dell’educazione permanente degli adulti, al fine
di accompagnare lo sviluppo della persona garantendo il diritto all’apprendimento lungo tutto l’arco
della vita e favorendo il pieno esercizio del diritto di cittadinanza.
2. La presente direttiva contiene le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati
all’educazione permanente degli adulti relativi al sistema di istruzione, da attuare sulla base della
programmazione regionale, come previsto nell’Accordo sancito dalla Conferenza unificata il 2 marzo
2000, di seguito denominato “Accordo”.
3. Le presenti linee guida hanno validità triennale dalla data della loro pubblicazione.
Art. 2 (Obiettivi prioritari).
1. Gli obiettivi prioritari degli interventi nel sistema di istruzione di cui all’articolo 1, comma 2, sono i
seguenti:
a) la progressiva revisione dei corsi di alfabetizzazione culturale (istruzione elementare), di scuola
media (150 ore) e di istruzione secondaria superiore per gli adulti, in relazione al processo di riordino
dei cicli d’istruzione di cui alla legge 10 febbraio 2000, n. 30;
b) l’alfabetizzazione funzionale della popolazione adulta che consideri i differenziati bisogni di
istruzione delle persone e di promozione culturale nei contesti locali;
c) lo sviluppo dei livelli di integrazione fra istruzione e formazione;
d) il rafforzamento della programmazione coordinata tra i livelli locali, provinciali e regionali;
e) la progressiva riorganizzazione dei Centri territoriali già previsti dall’ordinanza ministeriale n.
455/97 nel contesto del sistema formativo integrato;
f) lo sviluppo della collaborazione tra i Centri territoriali e gli Enti locali attraverso la realizzazione di
progetti pilota con lo scopo di rafforzare il complessivo sistema dell’educazione degli adulti;
g) la personalizzazione dei percorsi, il riconoscimento dei crediti e la progressiva realizzazione del
sistema integrato di certificazione;
h) lo sviluppo di attività di orientamento, informazione e consulenza in collegamento con i servizi
offerti dal sistema integrato di istruzione, formazione e lavoro;
i) la formazione e l’aggiornamento degli operatori;
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j) l’adozione di misure di accompagnamento per facilitare il conseguimento degli obiettivi di cui al
presente articolo.
Art. 3 (Tipologia degli interventi).
1. L’educazione degli adulti, nel sistema di istruzione, è caratterizzata dai seguenti interventi
progressivamente riorganizzati in relazione ai traguardi formativi previsti dalla legge 20 gennaio
1999, n. 9 (disposizioni urgenti per l’elevamento dell’obbligo di istruzione) e dalla legge 17 maggio
1999, n. 144, art. 68 (obbligo di frequenza di attività formative sino a 18 anni) realizzati dai Centri
territoriali permanenti (CTP) di cui all’art. 6 e dalle relative reti di istituzioni scolastiche:
a) i corsi per adulti finalizzati all’alfabetizzazione culturale (istruzione elementare);
b) i corsi di scuola media per adulti (150 ore);
c) i corsi per gli adulti negli istituti d’istruzione secondaria di II grado;
d) i percorsi di alfabetizzazione funzionale degli adulti;
e) i percorsi integrati di istruzione e formazione, ferme restando le rispettive competenze;
f) i progetti pilota per l’integrazione dei sistemi formativi, nel rispetto delle competenze di ciascun
sistema.
2. Le finalità di cui all’art.2 possono essere perseguite dai Centri Territoriali anche attraverso la
realizzazione di interventi individuali di informazione e orientamento e di interventi culturali per
l’inserimento delle persone nel contesto sociale, in aggiunta alle attività di cui al comma 1. 3. Gli
interventi di cui ai commi 1 e 2 mirano prioritariamente all’integrazione dei percorsi di istruzione e
formazione e sono strutturati in modo da promuovere la personalizzazione degli insegnamenti e degli
apprendimenti degli adulti attraverso l’organizzazione modulare dei percorsi ed il riconoscimento
delle conoscenze e delle competenze comunque acquisite, con l’attestazione e la certificazione dei
relativi esiti, anche, in termini di crediti, secondo criteri di trasparenza.
4. I percorsi finalizzati all’alfabetizzazione funzionale degli adulti previsti al comma 1, lettera d), sono
organizzati secondo le linee guida contenute nell’allegato “A”, che fa parte integrante della presente
direttiva. Le indicazioni in esso contenute possono essere modificate ed integrate sulla base delle
proposte formulate dal Comitato nazionale di cui all’articolo 10.
Art. 4 (Percorsi integrati di istruzione e formazione).
1. I percorsi integrati di istruzione e formazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettere e), sono
finalizzati a sostenere lo sviluppo dell’istruzione e della formazione sulla base delle indicazioni
contenute nella programmazione regionale dell’offerta formativa, attraverso azioni concertate dai
Centri territoriali con le agenzie di formazione professionale accreditate. Essi sono prioritariamente
destinati alle fasce deboli della popolazione e del mercato del lavoro.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati al conseguimento di:
- un titolo di studio con la contemporanea certificazione di crediti spendibili nella formazione
professionale;
- una qualifica professionale e la certificazione di crediti spendibili nell’ordinamento scolastico, nel
rispetto delle specifiche competenze delle Regioni e degli Enti locali;
- la certificazione di crediti spendibili per la prosecuzione degli studi e per il conseguimento di una
qualifica professionale.
3. I Centri Territoriali permanenti e le relative reti di istituzioni scolastiche realizzano i percorsi di cui
al presente articolo nell’ambito della programmazione locale dell’offerta formativa di cui all’articolo 9.
Art. 5 (Progetti pilota per l’integrazione dei sistemi formativi).
1. I progetti pilota di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), sono finalizzati a promuovere il nuovo
sistema integrato dell’educazione permanente degli adulti così come delineato dall’Accordo, nel
quadro della programmazione locale dell’offerta formativa integrata di cui all’articolo 9, con
particolare riferimento alle fasce deboli della popolazione e del mercato del lavoro. Essi hanno come
obiettivo la produzione di una modellistica di elevata qualità, con alto grado di trasferibilità nel
territorio nazionale con particolare riferimento alla personalizzazione degli ingressi nei percorsi di
istruzione e formazione.
2. Le risorse destinate ai progetti pilota di cui al presente articolo, tratte dal bilancio del ministero
della pubblica istruzione, sono assegnate sulla base dei criteri generali proposti dal Comitato
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nazionale di cui all’articolo 10 e sono utilizzate sulla base delle intese assunte dai dirigenti degli uffici
scolastici regionali con le Regioni o con gli Enti locali da esse delegati.
Art. 6 (Centri territoriali per l’educazione degli adulti).
1. I Centri territoriali sono i centri di servizio del sistema di istruzione deputati all’attuazione
dell’offerta formativa integrata attraverso accordi di rete tra scuole di diverso ordine e grado a norma
del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, articoli 7 e 9. Essi svolgono le
funzioni previste dal punto 8.2.3 lettera a) dell’Accordo.
2. La dislocazione dei Centri territoriali è definita dalle Regioni, d’intesa con gli Enti locali e con il
dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, nel confronto con le Parti sociali, secondo gli obiettivi della
programmazione regionale dell’offerta formativa di cui al decreto legislativo n.112/98, articolo 138 e
sulla base delle indicazioni contenute nel punto 7.4, lettera b) dell’Accordo. Con le medesime
procedure sono istituiti anche i nuovi Centri compatibilmente con le risorse e le strutture disponibili.
3. Sulla base delle determinazioni di cui comma 2, i provvedimenti relativi alla riorganizzazione e
all’istituzione di nuovi Centri sono adottati del dirigente del competente Ufficio scolastico regionale.
Art. 7 (Risorse professionali).
1. Le risorse professionali da impiegare per l’Educazione degli adulti, nel sistema dell’istruzione,
sono definite in attuazione di accordi contrattuali, nonché di confronto con le Organizzazioni sindacali
per quanto attiene le dotazioni organiche - tenuto conto di quanto indicato al punto 8.2.3 lettera a)
dell’Accordo - al fine di costituire in ogni centro un nucleo di base di docenti con competenze
organizzative, relazionali e metodologico - didattiche nel campo dell’educazione degli adulti.
2. La funzione docente per l’educazione degli adulti si esplica secondo le indicazioni dell’articolo 39,
lettera e) del CCNL 26.5.1999, con particolare riferimento alla organizzazione flessibile dell’orario su
base annua. Per le attività aggiuntive e le collaborazioni plurime si fa riferimento agli articoli 25 e 27
del CCNL 26.5.1999.
Art. 8 (Formazione del personale).
1. Gli interventi previsti dalla presente direttiva sono sostenuti da progetti di formazione del personale
scolastico, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di categoria e nei limiti delle risorse allo scopo
destinate nel bilancio del ministero della Pubblica Istruzione, prioritariamente finalizzati alla
formazione congiunta con gli operatori degli altri sistemi formativi, anche attraverso specifici accordi
che il dirigente dell’ufficio scolastico regionale stipula con gli altri soggetti istituzionali interessati, allo
scopo di favorire la formazione di competenze professionali con particolare riferimento
all’accoglienza, al contratto formativo e all’assistenza tutoriale, alla didattica modulare, alla
progettazione integrata, al lavoro in rete, alle competenze in rapporto all’alfabetizzazione funzionale.
2. Gli Istituti Regionali di Ricerca Educativa (IRRE) partecipano alla promozione e alla realizzazione
dei progetti di cui al comma 1.
3. Nel caso di progetti integrati che prevedano anche il finanziamento regionale, l’attività di
formazione del personale coinvolto nei progetti di educazione degli adulti sarà svolta dal soggetto
selezionato sulla base delle procedure individuate dalle Regioni o dagli Enti locali da esse delegati.
Art. 9 (Programmazione locale dell’offerta formativa integrata).
1. Gli interventi per l’educazione degli adulti, di cui agli articolo 3 lettere d), e), f), sono parte
integrante della programmazione locale dell’offerta formativa svolta in attuazione degli indirizzi e dei
criteri contenuti nella programmazione regionale di cui del decreto legislativo 112/98, articolo 138, in
relazione a quanto previsto al punto 7.4 lettera c dell’Accordo.
2. Gli interventi per l’educazione degli adulti di cui all’art. 3 lettere a), b), c) per quanto stabiliti
nell’ambito dei Piani dell’Offerta Formativa di cui all’art. 3 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, devono
essere comunque coerenti con la programmazione locale dell’offerta formativa di cui al primo comma
e devono essere ricondotti ad essa facendone ugualmente parte integrante. A questo fine, nel
procedimento di approvazione dei Piani dell’Offerta Formativa, le istituzioni scolastiche per la
definizione di tali interventi attivano, secondo quanto già espressamente previsto al quarto comma
del citato art. 3 del D.P.R. 275/99, i necessari rapporti con le varie realtà del territorio, ricercandoli e
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stabilendoli, per tale scopo, in seno ai comitati locali di cui al citato punto 7.4 lettera c) dell’Accordo,
non appena questi sono costituiti.
3. Il Comitato locale programma l’offerta formativa di cui al comma 1 con le relative misure di
accompagnamento e recepisce contestualmente il programma degli interventi di cui al comma 2,
entro il mese di marzo di ciascun anno. Quanto sopra viene svolto, tenuto conto delle risorse
disponibili individuate sulla base delle intese raggiunte tra il dirigente dell’ufficio scolastico regionale
e la Regione o gli Enti locali da essa delegati, nonché delle eventuali ulteriori risorse disponibili nel
territorio di competenza.
4. Il Comitato locale propone ai Centri territoriali la realizzazione delle attività comprese nella
programmazione locale di cui al comma 3. Le istituzioni scolastiche che afferiscono al centro
territoriale sulla base degli accordi di rete di cui all’articolo 6, comma 1 deliberano in merito
all’inserimento delle attività medesime nel piano dell’offerta formativa di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n.275/99, articolo 3 .
Art. 10 (Comitato Nazionale).
1. In attesa della compiuta attuazione del sistema integrato per l’educazione degli adulti è istituito,
presso il ministero della Pubblica Istruzione, il Comitato nazionale così composto:
- 2 rappresentanti del ministero della Pubblica Istruzione
- 2 rappresentanti del ministero del Lavoro e della Previdenza sociale
- 1 rappresentante del ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica
- 1 rappresentante del dipartimento degli Affari sociali
- 6 rappresentanti delle Regioni
- 4 rappresentanti dei Comuni
- 1 rappresentante delle Comunità montane
- 2 rappresentanti delle Province
- 8 rappresentanti delle parti sociali di cui 4 in rappresentanza dei lavoratori e 4 in rappresentanza dei
datori di lavoro.
2. Il Comitato nazionale di cui al comma 1 svolge le funzioni previste al punto 7.4 dell’Accordo,
raccordandosi con il Comitato nazionale per l’istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS).
Art. 11 (Disciplina transitoria)
1. Sino alla compiuta riorganizzazione dei corsi di cui all’articolo 3 comma 1 lettere a) e b), viene
rispettivamente rilasciato il titolo di licenza elementare o di licenza media, secondo i criteri e le
modalità previste dall’ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455, art. 7, comma 2.
2. In attesa dell’attuazione del sistema nazionale di certificazione delle competenze professionali
previsto dall’accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 18 febbraio 2000, le attestazioni relative ai
percorsi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d),e),f) ed i crediti spendibili sono certificati secondo il
modello contenuto nell’allegato “B” che fa parte integrante della presente direttiva.
Roma, 06 02 2001
IL MINISTRO
- Tullio De Mauro -
Allegato (A) alla Direttiva ministeriale del 6/2/2001
ALLEGATO A
Nota tecnica per la progettazione e la certificazione dei percorsi individuali di alfabetizzazione funzionale degli adulti
1. L’alfabetizzazione funzionale degli adulti
Molti adulti in Italia e nei paesi industrializzati, come ha dimostrato la recente indagine I.A.L.S. - S.I.A.L.S., oggi sono a rischio
alfabetico. Solo nel 20-30 % dei casi comprendono testi corredati anche da grafici e tabelle, sanno compilare correttamente la
modulistica occorrente nella vita quotidiana, hanno completa padronanza del linguaggio scritto per formulare e leggere un messaggio.
In gran parte della popolazione adulta, inoltre, può essere notata una caduta precoce della competenza alfabetica in quanto sempre più
persone dimenticano quello che hanno appreso.
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Un tempo leggere , scrivere e far di conto erano competenze necessarie per informare ed essere informati; oggi i mezzi di
comunicazione elettronica e telematica forniscono soluzioni alternative e le conoscenze e le competenze alfabetiche, non più
esercitate, rischiano di invecchiare presto se non sono sostenute da un organico piano richiamo e di rinforzo.
Una strategia permanente di manutenzione e sviluppo delle conoscenze e competenze è quindi necessaria per contrastarne la perdita
e per promuovere ed accrescere nelle persone la motivazione ad apprendere durante il corso della loro vita. Per conseguire questo
obiettivo è decisiva la progressiva acquisizione delle competenze che consentono di imparare in una dimensione di autoapprendimento.
Il diritto alla formazione permanente, in quanto diritto di cittadinanza, si traduce nel diritto di saper utilizzare gli strumenti del leggere,
dello scrivere, dei linguaggi propri della società dell’informazione, di possedere la capacità di porre domande e di analizzare i fatti, di
sapersi collocare nei contesti di vita e di lavoro, al fine di sviluppare competenze personali e collettive.
Il rinforzo della competenza alfabetica nella popolazione adulta riguarda anche i bambini e i giovani perché bassi livelli di scolarità e di
cultura delle famiglie incidono negativamente sul destino scolastico di giovani e di adolescenti. Particolari bisogni di alfabetizzazione
esprimono le fasce deboli e le altre culture, soprattutto come esigenza di convivenza, di coesione sociale, di espressione delle identità e
delle differenze di tutti i gruppi sociali, risorsa e ricchezza della società contemporanea.
L’alfabetizzazione funzionale degli adulti è, pertanto, uno strumento di intervento mirato sulle forme di esclusione sociale.
I percorsi individuali di alfabetizzazione sono potenzialmente correlati alle esigenze di promozione sociale del territorio legate alle
trasformazioni del mondo del lavoro e alla valorizzazione delle culture locali. Essi possono essere realizzati in funzione dei bisogni
espressi da specifici gruppi - obbiettivo (extracomunitari, casalinghe, disabili, militari di leva, detenuti, lavoratori socialmente utili).
Per corrispondere a questi fabbisogni il programma degli interventi di cui all’art.2 della Direttiva promuove la personalizzazione degli
insegnamenti e degli apprendimenti degli adulti e consente il riconoscimento delle conoscenze e delle competenze, comunque
acquisite e sviluppate, attraverso la negoziazione, l’organizzazione modulare e la trasparente certificazione degli esiti di percorsi di
istruzione, in via prioritaria dedicati all’alfabetizzazione funzionale degli adulti.
2. L’organizzazione e la gestione dei percorsi individuali.
Gli adulti, per la loro storia individuale e per la natura degli specifici processi cognitivi, di astrazione e concettualizzazione, apprendono
in modo molto diverso dai bambini e dai giovanissimi che frequentano la scuola i cui curricoli scolastici sono ancora formalizzati e
costituiti da contenuti disciplinari che si snodano in modo prevalentemente sequenziale.
L’apprendimento adulto mette invece in primo piano la soggettività biografica, la concreta situazione in cui si generano e
contemporaneamente interagiscono gli apprendimenti e la mediazione personale.
Per questo motivo è molto importante favorire la diffusione di prassi destinate a valorizzare la pluralità delle intelligenze, compresa
quella emotiva, che entrano in gioco nell’apprendimento adulto.
Il modello formativo flessibile che caratterizza i percorsi modulari è orientato non solo ad agevolare l’acquisizione delle competenze di
base da parte degli adulti, ma anche a mantenerne la stabilità nel tempo in rapporto al mutare delle esigenze personali, lavorative,
sociali.
La flessibilità formativa inoltre, è strettamente correlata alla capacità di riflessione dell’adulto sui processi cognitivi di cui è attore. La
riflessione consente l’apertura verso spazi di migliorabilità e pertanto è fattore non secondario per originare la tensione verso
l’apprendere ad apprendere e si traduce, in definitiva in fattore primario di motivazione e di sostegno per l’adulto.
I percorsi individuali vanno perciò organizzati in moduli sviluppati, in linea di massima, nelle fasi di seguito illustrate .
2.1 Accoglienza, orientamento e accreditamento
La fase di accoglienza ha un ruolo primario e fondamentale in ogni percorso di EDA. Essa si sviluppa nei momenti dell’orientamento e
dell’accreditamento in ingresso. L’adulto è in grado di instaurare un dialogo costruttivo quando avverte un clima positivo nella fase di
inizio del processo formativo, che percepisce attento alle caratteristiche e alle motivazioni personali. Le condizioni preliminari e
necessarie per la realizzazione di un ambiente idoneo all’accoglienza risiedono nella qualità della presenza degli adulti e delle relazioni
interpersonali. Su questi aspetti si focalizza, ma non si esaurisce, ogni strategia di accoglienza. In particolare, le buone prassi
sperimentate hanno dimostrato che un percorso strutturato di accoglienza presenta le seguenti articolazioni:
pubblicizzazione;
contatto;
conoscenza;
informazione;
analisi e autoanalisi delle competenze in ingresso;
individuazione del “potenziale”;
progettazione attraverso la negoziazione del percorso formativo e individuazione del segmento di istruzione in cui il percorso
si colloca. (art. 3, comma 1. della direttiva).
Per poter apprendere durante il corso della vita assumono particolare rilevanza le competenze trasversali. L’autostima, il saper
valutare il proprio potenziale, il saper riconoscere le proprie aspettative, il sapersi collocare nei contesti, attribuire senso al proprio e
altrui fare, il sapersi orientare, scegliere, decidere, conoscere i propri stili di apprendimento, sapersi dirigere nell’apprendimento
(capacità di progettualità e di controllo dei processi), sono aspetti strategici, per poter garantire non solo il mantenimento ma anche la
gestione, manutenzione e sviluppo delle competenze.
La collaborazione, il sostegno, la solidarietà, il rispetto per sé e per gli altri si possono tradurre a livello operativo in competenze
trasversali e dare spazio alla creatività personale, alla libertà di progettazione, alla soluzione autonoma dei problemi.
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L’area della relazionalità e della comunicazione, tra loro strettamente interconnesse, consentono alla persona di trasformare i saperi in
comportamenti efficaci, di costruire una rete positiva di rapporti adeguata al proprio contesto di vita e di lavoro.
I successivi momenti dell’orientamento e dell’accreditamento in ingresso sono finalizzati a:
- verificare le caratteristiche individuali (titoli, esperienze, competenze, motivazioni ecc.) e il fabbisogno educativo/formativo;
- definire un "Progetto di sviluppo personale" e un conseguente patto formativo;
- accertare eventuali competenze già acquisite da considerarsi quali crediti per la determinazione dei percorsi individuali.
In particolare il processo prevede le seguenti fasi:
orientamento, per l’approfondimento delle motivazioni, del fabbisogno formativo e della progettualità individuale. In questa
fase l’adulto va sostenuto particolarmente per ricostruzione l’esperienza pregressa e per definire le prospettive di sviluppo personale;
valutazione/accertamento: in questa fase vanno poste in trasparenza le effettive caratteristiche degli adulti per definirne la
coerenza con gli obiettivi dei percorsi stessi;
riconoscimento/attestazione attraverso l’accreditamento delle competenze già acquisite quali crediti ai fini della
personalizzazione del percorso.
Al fine di garantire omogeneità nelle procedure, le fasi di cui sopra possono realizzarsi nel modo seguente:
fase di orientamento: il percorso è condotto da personale (es. docenti, tutor, consiglieri di orientamento), particolarmente
qualificato, ed in possesso di competenze psicologiche e psico-pedagogiche. A conclusione di questa fase il suddetto personale redige
collegialmente per ciascun adulto il "Progetto di sviluppo personale" che costituisce il patto formativo tra l'adulto e l'istituzione;
fase di valutazione/accertamento: composizione del "Dossier individuale" per la ricostruzione e documentazione del
curriculum pregresso. Tale Dossier, elaborato dall’adulto con l’assistenza di una delle professionalità indicate per le funzioni di
orientamento, contiene informazioni, messe a disposizione dell’interessato, documentate, autodichiarate e/o eventualmente
approfondite nell’ambito di colloqui specifici, nei seguenti ambiti:
1. istruzione/formazione (ad es. titoli di studio, certificazioni o attestazioni formative, esperienze formative interrotte o in corso,
contenuti dei percorsi, conoscenze e competenze acquisite);
2. esperienze di lavoro (ad es. documentazione relativa alle esperienze professionali in corso o pregresse, settore di riferimento, attività
svolte, prodotti/risultati, conoscenze e competenze acquisite);
3. tirocini, volontariato o altro (ad es. documentazione relativa alle esperienze, attività svolte, conoscenze e competenze acquisite);
fase di riconoscimento/attestazione di eventuali crediti in ingresso il "Dossier individuale" è sottoposto alla valutazione di una
Commissione tecnica per l'accreditamento costituita dal dirigente scolastico coordinatore del Centro territoriale per l’educazione degli
adulti secondo le modalità previste a paragrafo 3 della presente nota. La Commissione, tenendo conto del Dossier individuale e del
"Progetto di sviluppo personale" formula e motiva le determinazioni in ordine al riconoscimento di competenze già acquisite con valore
di credito e provvede a compilare la relativa Scheda di accreditamento contenuta nel Certificato di cui all'All. B.
Il "Progetto di sviluppo personale" e il "Dossier individuale", così come le informazioni e documentazioni in esso contenute, sono
riservate secondo le norme relative al trattamento dei dati sensibili.
2.2.
La progettazione del percorso individuale.
L’opzione pedagogica della flessibilità formativa mira alla acquisizione di competenze attraverso percorsi individuali predisposti sulla
base degli esiti dell’orientamento e accreditamento.
Tale opzione si concretizza nell’organizzazione modulare dei percorsi, in modo funzionale alle modalità dell’apprendimento adulto.
La modularità agevola la personalizzazione dei percorsi e permette la possibilità di frequenza a persone che non possono partecipare a
programmi intensivi e, allo stesso tempo, consente una marcata intenzionalità educativa, perché comporta l’acquisizione di saperi
essenziali, significativi, stabili e capitalizzabili.
I contenuti dei moduli, inoltre, sono uno strumento per rendere reale e consapevole il diritto di cittadinanza attiva, per valorizzare la
dimensione orientativa dei percorsi formativi e per fornire le competenze necessarie per fruire anche dei beni letterari, artistici e
scientifici.
L’organizzazione modulare si dimostra utile per:
inserire in fasi e momenti diversi del percorso formativo adulti che possiedono crediti riconosciuti;
fornire competenze per individuare, utilizzare e integrare forme espressive e linguaggi diversi;
alternare momenti di studio e di lavoro;
valorizzare le attività pratiche e di laboratorio;
certificare competenze definite e spendibili nel rientro in percorsi di istruzione, formazione e nel lavoro.
Nell’organizzazione dei percorsi modulari devono trovare spazio le competenze trasversali quali elementi costitutivi e fondanti della
realizzazione del pieno diritto di cittadinanza in quanto danno centralità all’adulto come persona. Gli consentono di diagnosticare, di
relazionarsi, di affrontare le situazioni, di osservare, analizzare e situarsi in un contesto organizzativo, pianificare le risorse e gli obiettivi,
lavorare in gruppo, negoziare, in una parola di essere creativo ed innovativo nel cercare soluzioni.
Le competenze trasversali occupano, perciò, uno spazio di specifica progettazione modulare sin nella fase di accoglienza e vanno
anche declinate nei moduli riferiti alle quattro aree previste al punto 2.2.1.
Nella progettazione del percorso individuale vanno inoltre previsti moduli specifici per il recupero dei precedenti deficit di istruzione e
formazione accertati nella fase di orientamento e di accreditamento in ingresso.
2.2.1. Le Aree
I percorsi modulari per l’alfabetizzazione funzionale sono prioritariamente riferiti a quattro aree:
Linguaggi;
Socio – economica;
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-
Scientifica;
Tecnologica.
Per ciascuna area sono di seguito indicate le competenze da acquisire in esito al percorso individuale che vanno riferite ai livelli di
istruzione richiamati dalla Direttiva art.3, comma 1 lett. a/b/c.
AREA DEI LINGUAGGI.
Identificare le diverse modalità dei processi di comunicazione per renderle oggetto di riflessione e per meglio saperle gestire;
utilizzare stili e mezzi diversi di comunicazione verbale; riconoscere e usare le principali strutture morfosintattiche e i livelli
lessicali adeguati alle esigenze di interazione sociale, di inserimento professionale, di espressività individuale;
integrare linguaggi diversi, verbali e non verbali;
produrre e capire, gestire e interpretare messaggi adeguati per struttura, contenuti e funzioni ai contesti di comunicazione.
AREA SOCIO- ECONOMICA
utilizzare gli stimoli della realtà contemporanea per impostare percorsi di approfondimento nello spazio e nel tempo;
individuare mutamenti, durate, periodi;
cogliere le caratteristiche dei cambiamenti prodotti dalle innovazioni, scientifiche e tecnologiche nel mondo del lavoro;
orientarsi nel panorama delle organizzazioni che operano in ambito sovranazionale, nazionale, locale;
formulare problemi sulle questioni trattate;
riconoscersi come soggetto di diritti e di doveri in un contesto sociale e nel rispetto delle sfere giuridiche altrui;
orientarsi nelle dinamiche del mondo del lavoro soprattutto in relazione alla definizione di un progetto personale.
AREA SCIENTIFICA.
risolvere compiti che presuppongono la comprensione di testi che hanno contenuti quantitativi;
utilizzare i linguaggi formalizzati per operazioni di calcolo, misure e per rappresentazioni con grafici, tabelle, soprattutto in
relazione a problemi e situazioni della vita quotidiana.
AREA TECNOLOGICA
riconoscere varie tipologie di strumentazione in rapporto alla loro destinazione d’uso;
essere in grado di utilizzare supporti tecnologici nella gestione di attività e per la risoluzione di problemi che il cittadino deve
affrontare nella vita quotidiana;
possedere adeguati codici linguistici per la fruizione consapevole delle strumentazioni tecnologiche a maggior diffusione;
saperne comprendere le potenzialità di utilizzo in diversi contesti.
3. La verifica e la valutazione degli apprendimenti.
L’impianto formativo flessibile e l’individuazione dei percorsi comportano la necessità di verificare e valutare le competenze acquisite
con criteri coerenti rispetto alla scansione del percorso ed alle caratteristiche specifiche degli adulti.
Le prove di verifica e di valutazione concludono il percorso individuale in modo da tener conto delle verifiche intermedie e valutare
l'apprendimento in tutti i suoi profili sulla base di prove determinate dalle Commissioni in relazione agli obiettivi contenuti nel progetto di
sviluppo personale.
Le commissioni sono costituite dal dirigente scolastico coordinatore del centro territoriale. Esse sono composte dai docenti e dai tutor
impegnati nella progettazione e nell’attuazione del percorso.
Nel caso dei percorsi integrati previsti dalla direttiva, articolo 3 comma 1, lettera e) la commissione è integrata dai docenti delle agenzie
formative che partecipano all’attuazione dei percorsi medesimi, secondo le modalità concordate con le Regioni o con gli enti locali da
esse delegati.
4. La certificazione.
Ogni percorso modulare si conclude con la trasparente descrizione del percorso svolto e delle competenze acquisite allo scopo di
consentirne la leggibilità e il loro eventuale riconoscimento con valore di credito in successivi percorsi di istruzione e formazione.
Il dispositivo di certificazione "Certificato personale", di cui all’Allegato b), documenta le competenze e i crediti acquisiti nei percorsi per
l’educazione permanente degli adulti con le seguenti funzioni:
a)
assicura la trasparenza in linea con gli orientamenti dell’Unione Europea;
b)
favorisce l’integrazione tra le istituzioni e gli attori sociali che, a diverso titolo, sono coinvolti nei percorsi dell’educazione degli
adulti;
c)
favorisce la coerenza tra la progettazione dei percorsi e le azioni di accreditamento in ingresso nonché il riconoscimento dei
crediti in uscita verso altri sistemi;
d)
favorisce il riconoscimento dei crediti da parte degli altri sistemi, anche ai fini del conseguimento di un titolo di studio o di una
qualifica professionale.
La documentazione puntuale del percorso è facilitata dalla struttura del "Certificato personale", articolato in schede, che documentano
le competenze valutate in esito al percorso, con l’indicazione dei crediti. Esso esplicita il livello di istruzione in cui il percorso individuale
si colloca e, nel caso di percorsi integrati di istruzione e formazione professionale comprende anche i riferimenti all’eventuale qualifica
professionale considerata, in modo da facilitare il riconoscimento dei crediti.
Nel certificato vanno inseriti, ove possibile, i riferimenti ad altri sistemi di certificazione, nazionali, comunitarie ed internazionali,
soprattutto per quanto concerne l’inglese, l’informatica e l’italiano come lingua straniera.
242
ALLEGATO B
Dalla Nota Tecnica contenuta nell’Allegato (B) della nuova Direttiva EDA, relativa a:
Certificato Personale – Dispositivo di certificazione e documentazione dei percorsi di educazione permanente degli adulti
Il Certificato personale di seguito allegato si compone di due sezioni.
1. la prima sezione contiene i dati anagrafici del titolare, il percorso di istruzione in cui il progetto individuale è inserito, il percorso
individuale (moduli, unità formative, etc.), i crediti maturati.
2. la seconda sezione, è composta da più “Schede di attestazione e documentazione” del progetto individuale, da allegare al certificato.
In particolare:
- la “Scheda di documentazione di riconoscimento dei crediti in ingresso (accreditamento)”;
-le “Schede di attestazione e documentazione” relative ai percorsi d’istruzione e formazione svolti presso i diversi sistemi (Centri
Territoriali per l’Educazione Permanente degli Adulti, in strutture di formazione professionale regionale e del privato sociale).
Il Certificato personale di seguito allegato è corredato da note esplicative che hanno l’obiettivo di chiarire il significato dei diversi
indicatori, e di facilitare la compilazione da parte delle sedi educative e formative.
Certificato personale
Dispositivo di certificazione e documentazione dei percorsi di educazione permanente degli Adulti
Logo Ministero Pubblica Istruzione
Centro Territoriale Per l’Educazione permanente degli Adulti
Sede___________________________________________
CERTIFICATO PERSONALE
Rilasciato a
Nome e cognome _________________________________________________
Nat__ a _______________________________________ il _______________
Luogo e data del rilascio ___________________________________________
Firma (1)
(Timbro)
(1). Il certificato personale è firmato dal dirigente scolastico del Centro Territoriale
INDICE SINTETICO DEL PROGETTO INDIVIDUALE
Livello di istruzione in cui il percorso è inserito(2) __________________________
__________________________________________________________________
Crediti in ingresso(3) _________________________________________________
__________________________________________________________________
Descrizione del percorso formativo(4)
Svolto presso le seguenti strutture formative
1)
_____________________________
____________________
2)
_____________________________
____________________
243
3)
_____________________________
____________________
4)
_____________________________
____________________
5)
_____________________________
____________________
6)
_____________________________
____________________
Crediti in uscita (5) ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(2). INDICARE IN QUALE AMBITO DELL’ISTRUZIONE È INSERITO IL PROGETTO INDIVIDUALE (ALFABETIZZAZIONE CULTURALE, LICENZA MEDIA, PERCORSI DI ISTRUZIONE
SECONDARIA DI SECONDO GRADO). NEL CASO DI SPECIFICHE INTESE/PROTOCOLLI CON ALTRI SISTEMI E/O DI PROGETTI INTEGRATI IN CUI SIA PREVISTO UN
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI, INDICARE L’AMBITO FORMATIVO ED IL PROGETTO INTEGRATO DI RIFERIMENTO.
(3). INDICARE I CREDITI RICONOSCIUTI IN INGRESSO E ACCERTATI NELLA FASE DI ORIENTAMENTO E ACCREDITAMENTO, DI CUI ALL’ALLEGATO A PAR. 2.1, CON
RIFERIMENTO ALLA “SCHEDA DI DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ACCREDITAMENTO IN INGRESSO ALLEGATO AL CERTIFICATO.
(4). INSERIRE IL TITOLO DEI MODULI (1, 2, 3, …) O DELLE UNITÀ FORMATIVE SVOLTE NEL PERCORSO INDIVIDUALE E DOCUMENTATE DALLE SCHEDE ALLEGATE AL
PRESENTE CERTIFICATO PERSONALE.
(5). NEL CASO DI PROGETTI INTEGRATI E/O DI SPECIFICHE INTESE/PROTOCOLLI NELL’AMBITO DEL SISTEMA D’ISTRUZIONE E/O DEL SISTEMA DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE, OVE PREVISTO NEL PROGETTO INDIVIDUALE, INDICARE I CREDITI FORMATIVI CHE POSSONO ESSERE RICONOSCIUTI DA UN ALTRO SISTEMA, L’AMBITO
FORMATIVO (ALFABETIZZAZIONE CULTURALE, LICENZA MEDIA, PERCORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO), DI RIFERIMENTO.
SCHEDA DI DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ACCREDITAMENTO IN INGRESSO.
Centro Territoriale Permanente per l’Educazione degli Adulti.
Nome ____________________________
Sede _______________________________________
Credito riconosciuto in
244