Raccolta della prima giurisprudenza della sezione IX del Tribunale

Transcript

Raccolta della prima giurisprudenza della sezione IX del Tribunale
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE NONA CIVILE
LEGGE 10 DICEMBRE 2012, N. 219
PRIME APPLICAZIONI DELLE NUOVE NORME PROCESSUALI E SOSTANZIALI
RACCOLTA DELLA PRIMA GIURISPRUDENZA
DELLA SEZIONE IX DEL TRIBUNALE DI
MILANO
a cura di
GLORIA SERVETTI
Presidente della Sezione IX civile del Tribunale di Milano
1
INDICE delle pronunce
Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 13 febbraio 2013
ART. 38 DISP. ATT. C.C. COME MODIFICATO DALLA LEGGE 219/2012 – REGIME TRANSITORIO – ART. 5
C.P.C. – ART. 4 LEGGE 219/2012 – EFFETTI (38 disp. att. c.p.c.)
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 20 febbraio 2013
FAMIGLIA DI FATTO NON FONDATA SUL MATRIMONIO – CESSAZIONE DEL RAPPORTO – NECESSARIA
VALUTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE, DELLA INTOLLERABILITÀ DELLA CONVIVENZA –
ESCLUSIONE – SCIOGLIMENTO DAL RAPPORTO AD NUTUM – SUSSISTE – RICORSO CONGIUNTO EX
ART. 317-BIS C.C. – NECESSITÀ DELL’UDIENZA - ESCLUSIONE (Artt. 2 Cost., 317-bis c.c., 38 disp. att.
c.c.)
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 aprile 2013
PROCEDIMENTO PER L’ESECUZIONE GIUDIZIALE DEL TITOLO DA CUI DIPENDE IL DIRITTO AL
MANTENIMENTO – DOMANDA RICONVENZIONALE DEL RESISTENTE PER OTTENERE UNA RIDUZIONE
DEL MANTENIMENTO STESSO – AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 aprile 2013
ORDINE DI DISTRAZIONE – ART. 3 LEGGE 219/2012 – RICHIAMO DELLA LEGGE 898/1970 (art. 3
comma II legge 219/2012)
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 29 aprile 2013
DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ – PROCEDIMENTO RELATIVO A FIGLIO MINORE DI ETÀ –
MODIFICA DELL’ART. 38 DISP. ATT. C.C. AD OPERA DELLA LEGGE 219/2012 – COMPETENZA DEL
TRIBUNALE ORDINARIO – RITO APPLICABILE – RITO CAMERALE – ESCLUSIONE – RITO ORDINARIO
SUSSISTE – ERRONEA INTRODUZIONE DEL RITO – MUTAMENTO DEL RITO - SUSSISTE
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 3 maggio 2013
PROVVEDIMENTO LIMITATIVO DELLA POTESTÀ GENITORIALE EMESSO DAL TRIBUNALE PER I
MINORENNI – ART. 333 C.C. – RICHIESTA DI MODIFICA O REVOCA – COMPETENZA – TRIBUNALE PER
I MINORENNI – SUSSISTE – TRIBUNALE ORDINARIO – ESCLUSIONE – LEGGE 219/2012 (art. 333 c.c.;
legge 184/1983; legge 219/2012)
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 7 maggio 2013 PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DELLA POTESTÀ
GENITORIALE – ART. 333 C.C. – DECADENZA DALLA POTESTÀ GENITORIALE – ART. 330 C.C. –
COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO – ART. 38 DISP. ATT. C.C. – LEGGE 219/2012 PRESUPPOSTI (art. 333 c.c.; legge 184/1983)
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 31 maggio 2013
CONTROVERSIE GENITORIALI – FIGLI NON MATRIMONIALI – ART. 317-BIS C.C. – ART. 3 LEGGE
219/2012 – RITO CAMERALE – INTRODUZIONE DI UNA UDIENZA CD. FILTRO PER UN TENTATIVO DI
CONCILIAZIONE – CD. RITO PARTECIPATIVO (art. 317-bis c.c.; 737 c.p.c.)
Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 13 giugno 2013
CONTROVERSIE GENITORIALI EX ART. 317-BIS C.C. – DOMANDA DI RESTITUZIONE DI IMPORTI
ANTICIPATI DA UNO DEI GENITORI - INAMMISSIBILITÀ (art. 317-bis c.c.)
Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 19 giugno 2013
DOMANDA PRESENTATA DAL GENITORE PER IL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NON MATRIMONIALE –
ART. 250 C.C. (LEGGE 219/2012) – COSTITUZIONE DEL GENITORE CHE HA GIÀ RICONOSCIUTO IL
QUALE SOLLEVI ECCEZIONI DI RITO (ES. INCOMPETENZA) – VALORE DELL’ATTO COME
“OPPOSIZIONE” – ESCLUSIONE - CONSEGUENZE (art. 250 c.c.)
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 25 giugno 2013
FAMIGLIA DI FATTO NON FONDATA SUL MATRIMONIO – CONTROVERSIE GENITORIALI – ART. 317-BIS
C.C. – PROVVEDIMENTI PROVVISORI – AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE (Artt. 317-bis c.c., 737 c.p.c.)
2
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 26 giugno 2013
DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ – COMPETENZA TERRITORIALE – FORO DEL CONVENUTO
- SUSSISTE (art. 269 c.c.)
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 1 luglio 2013
PROCEDIMENTO EX ART. 317-BIS C.C. – AMMISSIBILITÀ – PRESUPPOSTI – CESSAZIONE DELLA
CONVIVENZA – NECESSITÀ – SUSSISTE – SUFFICIENZA DELLA RESIDENZA SEPARATA – ESCLUSIONE –
CD. PENDOLARISMO FAMILIARE (Artt. 317-bis, c.c., 737 c.p.c.)
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 5 luglio 2013
PROCEDIMENTO EX ART. 317-BIS C.C. PENDENTE – RICORSO EX ART. 342-BIS C.C. – DINANZI AL
GIUDICE ADITO EX ART. 317-BIS C.C. – NECESSITÀ - SUSSISTE (Artt. 317-bis, 342-bis c.c.)
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 10 luglio 2013
FAMIGLIA DI FATTO NON FONDATA SUL MATRIMONIO – CONTROVERSIE GENITORIALI – ART. 317-BIS
C.C. – PROVVEDIMENTI PROVVISORI – AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE (Artt. 317-bis c.c., 737 c.p.c.)
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 17 luglio 2013
FAMIGLIA DI FATTO NON FONDATA SUL MATRIMONIO – CONTROVERSIE GENITORIALI – ART. 317-BIS
C.C. – PROVVEDIMENTI PROVVISORI – AMMISSIBILITÀ - SUSSISTE (Artt. 317-bis c.c., 737 c.p.c.)
Trib. Milano, sez. I civ., decreto 16 settembre 2013
CONTROVERSIE GENITORIALI – COMPETENZA TERRITORIALE – RESIDENZA ABITUALE DEL MINORE –
SUSSISTE – TRASFERIMENTO ILLECITO – RILEVANZA – ESCLUSIONE (artt. 155, 317-bis c.c.)
Trib. Milano, sez. I civ., decreto 19 settembre 2013
CONTROVERSIE GENITORIALI – ART. 317-BIS C.C. – ACCORDO DEI GENITORI – RILEVANZA SUSSISTE (artt. 155, 317-bis c.c.)
Trib. Milano, sez. I civ., decreto 19 settembre 2013
CONTROVERSIE GENITORIALI – ART. 317-BIS C.C. – OMESSA NOTIFICA DEL RICORSO –
CONSEGUENZE – IMPROCEDIBILITÀ – SUSSISTE (artt. 155, 317-bis c.c.)
Trib. Milano, sez. I civ., decreto 3 ottobre 2013
LEGGE 219/2012 – NUOVO ART. 38 DISP. ATT. C.C. – NUOVA COMPETENZA CD. PER ATTRAZIONE –
PRESUPPOSTI – PRECEDENTE PENDENZA DI PROCEDIMENTO CD. ORDINARIO – AZIONE AUTONOMA
EX ART. 317-BIS C.C., PENDENTE DINANZI AL T.M. GIUDIZIO EX ART. 330 C.C. – INCOMPETENZA –
SUSSISTE (artt. 317-bis c.c., 38 disp. att. c.c.).
Trib. Milano, sez. I civ., decreto 11 ottobre 2013
LEGGE 219/2012 – NUOVO ART. 38 DISP. ATT. C.C. – NUOVA COMPETENZA CD. PER ATTRAZIONE DEL
TRIBUNALE ORDINARIO – RICHIESTA DI MODIFICA DI PRECEDENTE PROVVEDIMENTO EMESSO DAL
TM EX ART. 330 C.C. – COMPETENZA DEL T.O. – ESCLUSIONE (artt. 317-bis, 330 c.c., 38 disp. att.
c.c.).
3
Le pronunce
Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 13 febbraio 2013
ART. 38 DISP. ATT. C.C. COME MODIFICATO DALLA LEGGE 219/2012 – REGIME
TRANSITORIO – ART. 5 C.P.C. – ART. 4 LEGGE 219/2012 – EFFETTI (38 disp. att.
c.p.c.)
La legge 219/2012 entrata in vigore il 1.1.2013, modificando l'art. 38 disp. att. c.c, ha
attribuito al Tribunale Ordinario i provvedimenti ex art. 371bis e 155 c.c relativi ai
figli di genitori non coniugati e ha disciplinato il relativo procedimento di competenza
collegiale attraverso il rinvio agli art. 737 c.p.c e seguenti nei limiti della
compatibilità. Ebbene, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che "ove sia
stato adito un giudice incompetente al momento della proposizione della domanda,
non può l'incompetenza essere dichiarata se quel giudice sia diventato competente in
forza di legge entrata in vigore nel corso del giudizio" (Cass. Sez. III 17.1.2008 n.
857, Cass. Sez. II 16.7.2010 n. 857). Deve però osservarsi che la legge 219/2012 ha
espressamente previsto una disciplina c.d. transitoria stabilendo espressamente l'art. 4
che "le disposizioni di cui all'art. 3 della citata legge (ovverosia il nuovo art. 38 disp.
att c.c. e quindi la nuova competenza e la nuova procedura) si applicano ai giudizi
instaurati a decorre dalla data di entrata in vigore delle nuova legge", ovverosia ai
procedimenti instaurati a partire dal 1.1.2013. In presenza di una disciplina transitoria
stabilita dalla legge che fa esplicito riferimento al momento dell'instaurazione del
giudizio ai fine dell'operatività della nuova normativa in punto di competenza
funzionale e di rito applicabile, non può farsi applicazione del pur consolidato
orientamento della Suprema Corte sopra riportato in punto di deroga alla perpetuatio
jurisditionis, orientamento da ritenersi operante nei soli casi in cui la legge non
preveda una disciplina transitoria.
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 20 febbraio 2013
FAMIGLIA DI FATTO NON FONDATA SUL MATRIMONIO – CESSAZIONE DEL RAPPORTO
– NECESSARIA VALUTAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE, DELLA INTOLLERABILITÀ
DELLA CONVIVENZA – ESCLUSIONE – SCIOGLIMENTO DAL RAPPORTO AD NUTUM –
SUSSISTE – RICORSO CONGIUNTO EX ART. 317-BIS C.C. – NECESSITÀ DELL’UDIENZA ESCLUSIONE (Artt. 2 Cost., 317-bis c.c., 38 disp. att. c.c.)
In materia di famiglia di fatto, non fondata sul matrimonio, non essendo le parti legate
da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire
ad nutum, ovvero senza necessità per l’autorità giudiziaria di accertare il carattere
irreversibile della crisi del rapporto attraverso l’espletamento di tentativo di
conciliazione. Tale considerazione rende, quantomeno in linea di principio e fatte
salve eventuali difformi valutazioni di opportunità, superflua la personale
comparizione delle parti in caso di presentazione di un ricorso congiunto ex art. 317bis c.c., atteso che l’esame del Tribunale risulta elettivamente diretto alla verifica
dell’adeguatezza degli accordi raggiunti all’interesse della prole minore, alla luce del
disposto normativo di cui all’art. 155, comma secondo, c.c. (“Prende atto, se non
contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni
altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dalla Novella n. 54/2006,
4
applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 4,
comma secondo, legge citata)
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 aprile 2013
PROCEDIMENTO PER L’ESECUZIONE GIUDIZIALE DEL TITOLO DA CUI DIPENDE IL
DIRITTO AL MANTENIMENTO – DOMANDA RICONVENZIONALE DEL RESISTENTE PER
OTTENERE UNA RIDUZIONE DEL MANTENIMENTO STESSO – AMMISSIBILITÀ ESCLUSIONE
La domanda riconvenzionale proposta dal resistente convenuto in giudizio dal
ricorrente che abbia agito in processo per l’esecuzione del titolo da cui dipende il suo
diritto al mantenimento, non può essere stimata ammissibile in ragione della sua
strutturale estraneità all’oggetto del contendere quale dalla parte ricorrente
individuato, oggetto che trova il suo essenziale presupposto nell’operatività di un titolo
esecutivo già esistente e affatto suscettibile di essere posto in discussione, nella sede
adita, relativamente al quantum debeatur, atteso che diversamente si integrerebbe una
sorta di inefficacia del titolo medesimo in relazione alla sola proposta istanza intesa a
vedere garantito il credito alimentare nella fase meramente attuativa della riscossione.
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 24 aprile 2013
ORDINE DI DISTRAZIONE – ART. 3 LEGGE 219/2012 – RICHIAMO DELLA LEGGE
898/1970 L’art. 3, secondo comma, legge n. 219/2012 deve essere nella sua strutturazione visto
come estensione alla tutela dei figli nati da coppia non coniugata dell’omologa
fattispecie coniata dal legislatore del 1987 nella disciplina divorzile, così accordandosi
prevalenza al preciso richiamo della norma di cui all’art. 8, secondo comma e
seguenti, legge div. piuttosto che al meno efficace riferimento all’ordine che il giudice
può essere chiamato a impartire. Ne discende l’inammissibilità della domanda
proposta dall’avente diritto per ottenere il provvedimento di distrazione a mezzo
dell’intervento giudiziale, non occorrendo ai fini in parola procedere all’instaurazione
di procedimento giudiziale alcuno.
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 29 aprile 2013
DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ – PROCEDIMENTO RELATIVO A FIGLIO
MINORE DI ETÀ – MODIFICA DELL’ART. 38 DISP. ATT. C.C. AD OPERA DELLA LEGGE
219/2012 – COMPETENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO – RITO APPLICABILE – RITO
CAMERALE – ESCLUSIONE – RITO ORDINARIO SUSSISTE – ERRONEA INTRODUZIONE
DEL RITO – MUTAMENTO DEL RITO - SUSSISTE
In virtù della nuova formulazione dell’art. 38 disp. att. c.c., per effetto della legge 10
dicembre 2012 n. 219, la competenza sull’art. 269 c.c., anche in caso di minori, è del
Tribunale ordinario e conseguentemente il rito applicabile è quello di cognizione
ordinaria ex artt. 163 e ss. c.p.c. La legge 219/2012, infatti, ha rimosso la deroga al rito
ordinario che era stata introdotta dall’art. 68 della legge 184-1983 così ripristinando la
norma generale di cui all'art. 9, comma II c.p.c. Dove il rito sia stato introdotto
erroneamente con ricorso invece che con citazione, il giudice può mutare ex officio il
rito ex art. 4 d.lgs. 150/2011 con contestuale ordine di integrazione degli atti.
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 3 maggio 2013
PROVVEDIMENTO LIMITATIVO DELLA POTESTÀ GENITORIALE EMESSO DAL
TRIBUNALE PER I MINORENNI – ART. 333 C.C. – RICHIESTA DI MODIFICA O REVOCA
– COMPETENZA – TRIBUNALE PER I MINORENNI – SUSSISTE – TRIBUNALE
5
– ESCLUSIONE – LEGGE 219/2012 (art. 333 c.c.; legge 184/1983; legge
219/2012)
La modifica del provvedimento urgente di collocamento in Comunità del minore,
proposta dalla madre per il ripristino della piena potestà genitoriale, non instaura una
controversia ex art. 317-bis c.c. in quanto non riguarda il rapporto tra padre e madre in
ordine all’esercizio della genitorialità ma la persistenza o meno delle condizioni che
giustificano l’affievolimento della responsabilità genitoriale. Ne consegue che non
sussiste la competenza del giudice ordinario. La legge 10 dicembre 2012 n. 219,
riscrivendo l’art. 38 disp. att. c.c., ha attribuito al Tribunale ordinario la competenza a
pronunciare i provvedimenti limitativi della potestà genitoriale (art. 333 cod. civ.)
esclusivamente nel caso in cui sia pendente, «tra le stesse parti, giudizio di separazione
o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile»: in altri termini,
l’azione ex art. 333 c.c. proposta in via autonoma non rientra nella competenza del
Tribunale ordinario che nemmeno è competente per la declaratoria di cui all’art. 330
c.c., ipotizzabile sempre soltanto nel caso in cui penda un procedimento di
separazione, divorzio o ex art. 316 c.c.c (v. art. 38, comma I, disp. att. c.c.). Il
presupposto per la potestas decidendi del Tribunale Ordinario è, dunque, la
concentrazione processuale delle domande. La competenza del Tribunale per i
Minorenni si estende anche al provvedimento di modifica o revoca delle limitazioni
genitoriali, trovando la sua disciplina normativa in seno all’art. 333 comma II c.c.,
come richiamato anche in parte qua dall’art. 38 disp. att. c.c.
ORDINARIO
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 7 maggio 2013
PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DELLA POTESTÀ GENITORIALE – ART. 333 C.C. –
DECADENZA DALLA POTESTÀ GENITORIALE – ART. 330 C.C. – COMPETENZA DEL
TRIBUNALE ORDINARIO – ART. 38 DISP. ATT. C.C. – LEGGE 219/2012 - PRESUPPOSTI
(art. 333 c.c.; legge 184/1983)
La legge 10 dicembre 2012 n. 219, riscrivendo l’art. 38 disp. att. c.c., ha attribuito al
Tribunale ordinario la competenza a pronunciare i provvedimenti limitativi della
potestà genitoriale (art. 333 cod. civ.) esclusivamente nel caso in cui sia pendente, «tra
le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316
del codice civile»: in altri termini, l’azione ex art. 333 c.c. proposta in via autonoma
non rientra nella competenza del Tribunale ordinario che nemmeno è competente per
la declaratoria di cui all’art. 330 c.c., ipotizzabile sempre soltanto nel caso in cui penda
un procedimento di separazione, divorzio o ex art. 316 c.c.c (v. art. 38, comma I, disp.
att. c.c.). Il presupposto per la potestas decidendi del Tribunale Ordinario è, dunque, la
concentrazione processuale delle domande. Non solo: la legge richiede espressamente,
quale condicio sine qua non per la competenza del tribunale ordinario ex art. 333 c.c.,
che il processo penda «tra le stesse parti», quanto dunque non ricorrerebbe nel caso di
domanda introduttiva proposta dai nonni, in quanto, come noto, gli ascendenti non
sono parti del procedimento di separazione, divorzio, o ex art. 316 c.c.
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 31 maggio 2013
CONTROVERSIE GENITORIALI – FIGLI NON MATRIMONIALI – ART. 317-BIS C.C. –
ART. 3 LEGGE 219/2012 – RITO CAMERALE – INTRODUZIONE DI UNA UDIENZA CD.
FILTRO PER UN TENTATIVO DI CONCILIAZIONE – CD. RITO PARTECIPATIVO (art. 317bis c.c.; 737 c.p.c.)
La legge 10 dicembre 2012 n. 219, riscrivendo l’art. 38 disp. att. c.c., ha attribuito al
Tribunale ordinario la competenza a pronunciare i provvedimenti risolutivi dei
conflitti genitoriali ex art. 317-bis c.c. Al cospetto della presentazione di un ricorso ex
art. 317-bis c.c., il tribunale – dove non sussistano improcrastinabili ragioni d’urgenza
6
– può instaurare previamente il contraddittorio e fissare udienza solo all’esito della
lettura degli scritti difensivi introduttivi depositati dai genitori, al fine di valutare
l’opportunità di un preliminare tentativo di conciliazione, in analogia con quanto
previsto nel modello processuale tipizzato per i figli minori nati da coniugi uniti da
matrimonio.
Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 13 giugno 2013
CONTROVERSIE GENITORIALI EX ART. 317-BIS C.C. – DOMANDA DI RESTITUZIONE DI
IMPORTI ANTICIPATI DA UNO DEI GENITORI - INAMMISSIBILITÀ (art. 317-bis c.c.)
E’ inammissibile, in seno al procedimento ex art. 317-bis c.c., la domanda presentata
dal genitore per la restituzione delle somme anticipate nell’interesse del figlio non
matrimoniale.
Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 19 giugno 2013
DOMANDA PRESENTATA DAL GENITORE PER IL RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NON
MATRIMONIALE – ART. 250 C.C. (LEGGE 219/2012) – COSTITUZIONE DEL GENITORE
CHE HA GIÀ RICONOSCIUTO IL QUALE SOLLEVI ECCEZIONI DI RITO (ES.
INCOMPETENZA) – VALORE DELL’ATTO COME “OPPOSIZIONE” – ESCLUSIONE CONSEGUENZE (art. 250 c.c.)
Il materia di procedimento di riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio, non
ha valore di opposizione la difesa della parte resistente che, costituendosi, si limiti ad
eccepire la incompetenza dell’ufficio adito. Ne consegue che il procedimento può
essere definito nelle forme semplificate ex art. 250, comma IV, c.c. e l’esigenza di
celere definizione (nelle forme snelle indicate) esclude l’adozione di altri
provvedimenti.
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 25 giugno 2013
FAMIGLIA DI FATTO NON FONDATA SUL MATRIMONIO – CONTROVERSIE
GENITORIALI – ART. 317-BIS C.C. – PROVVEDIMENTI PROVVISORI – AMMISSIBILITÀ SUSSISTE (Artt. 317-bis c.c., 737 c.p.c.)
In materia di controversie genitoriali ex art. 317-bis c.c., i provvedimenti provvisori si
rendono certamente opportuni dove, all’esito dello scambio delle difese delle parti, il
Tribunale registri delle conclusioni «conformi» dei genitori, su alcuni punti della
controversia, così accertando, in parte qua, la condivisione di assetti condivisi. In
questo caso, l’adozione del provvedimento interinale non «sorprende» alcuna delle
parti poiché recepisce la volontà (identica) dell’uno e dell’atro litigante; nemmeno
pregiudica l’eventuale corso del processo, in quanto, all’esito dell’istruttoria, il
Tribunale conserva il potere di modifica anche ex officio delle statuizioni (cedevoli)
provvisoriamente adottate.
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 26 giugno 2013
DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ – COMPETENZA TERRITORIALE – FORO
DEL CONVENUTO - SUSSISTE (art. 269 c.c.)
In materia di azione ex art. 269 c.c., la competenza si radica nel luogo di residenza del
convenuto (Cass. Civ. 1373/1992, Sez. Un.; Cass. Civ., 11021/1997: precedenti che si
richiamano ex art. 118 disp. att. c.p.c.), non rintracciandosi, peraltro, nel codice di rito,
un foro del “concepimento” e nemmeno potendosi ritenere prevalente la tutela del
minore, in quanto la causa ha ad oggetto la paternità biologica che, se accertata,
legittima le domande nell’interesse della prole, per le quali, sì, opera il foro di
residenza del minore (es. 317-bis c.c., 38 disp. att. c.p.c.).
7
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 1 luglio 2013
PROCEDIMENTO EX ART. 317-BIS C.C. – AMMISSIBILITÀ – PRESUPPOSTI –
CESSAZIONE DELLA CONVIVENZA – NECESSITÀ – SUSSISTE – SUFFICIENZA DELLA
RESIDENZA SEPARATA – ESCLUSIONE – CD. PENDOLARISMO FAMILIARE (Artt. 317bis, c.c., 737 c.p.c.)
L’intervento giudiziale si giustifica per l’interesse di una o entrambe le parti a
comporre un conflitto genitoriale, insorto nell’ambito della famiglia non disgregata
(es. art. 145 c.c.) oppure in concomitanza con l’erosione del vincolo affettivo (es. 317bis c.c.). L’elemento che legittima il ricorso al giudice – e che dunque disvela
l’interesse ad agire (100 c.p.c.) – è, allora, la fine del legame affettivo e la
disgregazione dell’unità familiare, al cospetto della quale è ammissibile un ricorso
congiunto dei genitori, affinché il Tribunale convalidi le scelte da essi svolte
nell’interesse della prole, se del caso anche de plano (v. Trib. Milano, sez. IX civ.,
decreto 20 febbraio 2013). In altri termini, l’allegazione che rende ammissibile il
ricorso congiunto dei genitori - ex art. 317-bis c.c. - non è quella concernente il fatto
che non siano sposati o non convivano (avendo residenza separata) bensì l’elemento
indefettibile della fine della relazione affettiva. E, infatti, l’assenza di effettiva
«coabitazione» è, ormai, da considerarsi come elemento non determinante ai fini
dell’esistenza o meno di una compagine familiare posto che, secondo gli ultimi dati
statistici ufficiali (fonte: ISTAT), il “pendolarismo della famiglia”, cioè «le persone
che vivono per motivi vari e con una certa regolarità in luoghi diversi dall’abitazione
abituale» così spesso «mantenendo residenze in luoghi diversi» è ormai dato sociale di
fatto accertato e largamente diffuso. Ne consegue che, per l’ammissibilità del cd.
ricorso congiunto, non è sufficiente allegare la residenza in luoghi diversi o l’assenza
di coabitazione, ma occorre specificare che la relazione affettiva è terminata.
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 5 luglio 2013
PROCEDIMENTO EX ART. 317-BIS C.C. PENDENTE – RICORSO EX ART. 342-BIS C.C. –
DINANZI AL GIUDICE ADITO EX ART. 317-BIS C.C. – NECESSITÀ - SUSSISTE (Artt. 317bis, 342-bis c.c.)
Dove sia già pendente procedimento ex art. 317-bis c.c., è in quella sede che,
sussistendone le ragioni e i presupposti, la parte interessata deve rivolgere le eventuali
istanze ex art. 342-bis c.c.
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 10 luglio 2013
FAMIGLIA DI FATTO NON FONDATA SUL MATRIMONIO – CONTROVERSIE
GENITORIALI – ART. 317-BIS C.C. – PROVVEDIMENTI PROVVISORI – AMMISSIBILITÀ SUSSISTE (Artt. 317-bis c.c., 737 c.p.c.)
In materia di controversie genitoriali ex art. 317-bis c.c., nel rito camerale ex artt. 737
c.p.c., 38 disp. att. c.c., è certamente ammissibile una statuizione interinale, poiché il
procedimento non la nega espressamente e poiché è prevalente l’interesse del minore
ad una immediata regolamentazione dei suoi rapporti con i genitori, al fine di evitare
che la situazione di «incertezza di diritti e doveri dei genitori non coniugati» determini
una gestione confusa e irrazionale degli interessi della prole. Nemmeno può ritenersi
che le parti restino sfornite di strumenti di tutela giuridica, essendo sempre ammesso
sollecito per la modifica o la revoca (742 c.p.c.) o comunque istanza per la revisione
(155-ter c.c.).
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 17 luglio 2013
8
DI FATTO NON FONDATA SUL MATRIMONIO – CONTROVERSIE
GENITORIALI – ART. 317-BIS C.C. – PROVVEDIMENTI PROVVISORI – AMMISSIBILITÀ SUSSISTE (Artt. 317-bis c.c., 737 c.p.c.)
FAMIGLIA
In materia di controversie genitoriali ex art. 317-bis c.c., nel rito camerale ex artt. 737
c.p.c., 38 disp. att. c.c., è certamente ammissibile una statuizione interinale, poiché il
procedimento non la nega espressamente e poiché è prevalente l’interesse del minore
ad una immediata regolamentazione dei suoi rapporti con i genitori, al fine di evitare
che la situazione di «incertezza di diritti e doveri dei genitori non coniugati» determini
una gestione confusa e irrazionale degli interessi della prole.
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 16 settembre 2013
CONTROVERSIE GENITORIALI – COMPETENZA TERRITORIALE – RESIDENZA
ABITUALE DEL MINORE – SUSSISTE – TRASFERIMENTO ILLECITO – RILEVANZA –
ESCLUSIONE (artt. 155, 317-bis c.c.)
La competenza a conoscere delle questioni relative all’affidamento dei minori e alla
potestà genitoriale degli stessi (quali le azioni previste agli artt. 155, 317 bis e 333
c.c.) si radica di fronte all’autorità giudiziaria del luogo in cui si trova la residenza
abituale dei minori. Non può invece radicarsi nel luogo in cui uno dei genitori,
unilateralmente e senza consenso dell’altro genitore, abbia condotto i minori per sua
scelta esclusiva, al fine di tutelare l’interesse superiore del minore, evitando che lo
spostamento del medesimo da parte di un genitore si riveli arbitrario, assunto
unilateralmente e comunque in modo strumentale al raggiungimento di una decisione
favorevole nei suoi confronti.
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 19 settembre 2013
CONTROVERSIE GENITORIALI – ART. 317-BIS C.C. – ACCORDO DEI GENITORI –
RILEVANZA - SUSSISTE (artt. 155, 317-bis c.c.)
Le controversie genitoriali ex art. 317-bis c.c. possono essere definitive mediante
accordo dei genitori che, se non contrastante con norme imperative e non in contrasto
con l’interesse preminente del minore, può essere recepito dal Collegio che provvede
in conformità, in analogia a quanto avviene per gli accordi di separazione consensuale.
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 19 settembre 2013
CONTROVERSIE GENITORIALI – ART. 317-BIS C.C. – OMESSA NOTIFICA DEL RICORSO
– CONSEGUENZE – IMPROCEDIBILITÀ – SUSSISTE (artt. 155, 317-bis c.c.)
In materia di controversie genitoriali ex art. 317-bis c.c., dove il ricorrente compaia
all’udienza fissata dinanzi al Collegio, allegando l’omessa notifica del ricorso, non è
ammessa la concessione di nuovo termine – al di fuori delle ipotesi ex art. 153 c.p.c. –
in quanto in queste ipotesi non è ammessa la rinnovazione della notificazione,
trattandosi di rito camerale (v. Cass. civ., Sez. Unite, 30/07/2008, n. 20604; v. Corte
Appello Milano, sez. V civ., decreto 25 febbraio 2011)
Trib. Milano, sez. IX civ., decreto 3 ottobre 2013
LEGGE 219/2012 – NUOVO ART. 38 DISP. ATT. C.C. – NUOVA COMPETENZA CD. PER
ATTRAZIONE – PRESUPPOSTI – PRECEDENTE PENDENZA DI PROCEDIMENTO CD.
ORDINARIO – AZIONE AUTONOMA EX ART. 317-BIS C.C., PENDENTE DINANZI AL T.M.
GIUDIZIO EX ART. 330 C.C. – INCOMPETENZA – SUSSISTE (artt. 317-bis c.c., 38 disp.
att. c.c.).
Con la legge 219/2012, il legislatore riformulando l’art. 38 disp. att. c.c. ha previsto
una nuova competenza del T.O. per c.d. attrazione allorquando innanzi al giudice
9
ordinario siano “in corso”, e cioè pendenti, varie tipologie di procedimenti. Pertanto,
l’innovativo criterio della competenza funzionale per attrazione opera (o può operare)
nel senso di ricondurre al giudice ordinario la cognizione anche dei profili inerenti alla
limitazione e/o ablazione della responsabilità genitoriale, che in via generale sono
attribuiti alla competenza del Tribunale minorile, solo in presenza di una precedente
pendenza di un procedimento c.d. ordinario; ne consegue che non può innanzi al
giudice ordinario essere in via autonoma instaurato un giudizio riconducibile al quadro
normativo dell’art. 317 bis c.c. quando sia ancora pendente innanzi al T.M. un
procedimento ex art. 330 c.c., la cui naturale estensione applicativa e potenzialità
decisoria sono tali da ricomprendere anche l’oggetto della domanda che al giudice
ordinario viene (posteriormente) proposta.
Trib. Milano, sez. I civ., decreto 11 ottobre 2013
LEGGE 219/2012 – NUOVO ART. 38 DISP. ATT. C.C. – NUOVA COMPETENZA DEL TO
SULLE CONTROVERSIE EX ART. 317-BIS C.C. – PRESUPPOSTI – RICHIESTA DI
MODIFICA DI PRECEDENTE PROVVEDIMENTO EX ART. 330 C.C. ASSUNTO DAL TM –
INCOMPETENZA – SUSSISTE (artt. 317-bis c.c., 38 disp. att. c.c.).
Con la legge 219/2012, il legislatore riformulato l’art. 38 disp. att. c.c. ha previsto una
nuova competenza del T.O. per le controversie insorte tra genitori di figli non
matrimoniali. Tale competenza non sussiste, tuttavia, dove la domanda sia intesa ad
ottenere la modifica di un provvedimento pronunciato dal tribunale per i Minorenni ex
art. 330 c.c.: in tal caso non si verte in tema di mero affidamento di minore nato da
coppia non coniugata la cui relazione sia cessata, quanto a dire di un caso
riconducibile al disposto normativo di cui all’art. 317 bis c.c., che presuppone
l’esercizio integro della potestà genitoriale, bensì di ipotesi in cui si contesta la
quantomeno persistente sussistenza di elementi che hanno già condotto all’adozione di
un provvedimento limitativo della potestà
10