sezione E
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Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi Sezione E – Collaboratori degli intermediari iscritti nelle sezioni A, B e D del registro o nell’Elenco annesso Indice Requisiti per l’iscrizione Contestuale iscrizione nella sezione A Modalità di iscrizione Formazione professionale Aggiornamento professionale Passaggio di sezione Interruzione del rapporto di collaborazione e cancellazione dal registro Reiscrizione Informativa precontrattuale 1 Requisiti per l’iscrizione (artt. 21 e 22 del Reg. ISVAP n. 5/2006) Persona fisica godimento dei diritti civili; possesso dei requisiti di onorabilità; conseguimento di una formazione professionale adeguata ai contratti intermediati ed all’attività svolta; non essere iscritto nel Ruolo dei periti assicurativi; non essere pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno. Società avere sede legale in Italia; non essere enti pubblici oppure enti o società controllate da enti pubblici; non operare, direttamente o indirettamente, attraverso altra società; avere affidato la responsabilità dell’attività di intermediazione ad almeno una persona fisica iscritta nella sezione E del registro. Contestuale iscrizione nella sezione A (art. 4, comma 4, Reg. ISVAP n. 5/2006) In deroga al divieto di contemporanea iscrizione in diverse sezioni del RUI, le persone fisiche e le società iscritte nella sezione E possono essere contestualmente iscritte nella sezione A nel caso in cui dichiarino di svolgere in una delle due sezioni incarichi di distribuzione relativi al solo ramo responsabilità civile auto (con esclusione dei rischi accessori). Gli intermediari iscritti in sezione A come agenti non operativi possono assumere incarichi di distribuzione relativi a qualunque ramo nella sezione E. 2 Modalità di iscrizione (artt. 24 e 28 bis del Reg. ISVAP n. 5/2006) L’intermediario (che si iscrive ovvero è già iscritto nelle sezioni A, B o D) che intende avvalersi di collaboratori operanti all’esterno dei propri locali dovrà presentare all’IVASS apposita domanda d’iscrizione in bollo, con le seguenti modalità: iscrizione del collaboratore contestuale alla prima iscrizione dell’intermediario: allegato 1 QUADRO C se l’intermediario chiede l’iscrizione nella sez. A; allegato 2 QUADRO C se l’intermediario chiede l’iscrizione nella sez. B; allegato 4 QUADRO B se l’intermediario chiede l’iscrizione nella sez. D; iscrizione del collaboratore da parte dell’intermediario già iscritto nelle sezioni A, B, D o nell’elenco annesso: allegato 5, qualora il collaboratore non sia già iscritto nella sezione E del Rui come collaboratore di altro intermediario; allegato 6, qualora il collaboratore sia già iscritto nella sezione E del Rui come collaboratore di altro intermediario. Nella domanda di iscrizione il richiedente attesta che i soggetti da iscrivere hanno effettuato il versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente (€ 168,00). I dipendenti o collaboratori dei collaboratori iscritti nella sezione E (cd. collaboratori di secondo livello) sono iscritti nella sezione E su domanda dell’intermediario iscritto nelle sezioni A, B, D o nell’elenco annesso, mediante utilizzo dei medesimi allegati sopra menzionati, a seconda che la richiesta provenga da intermediari che presentano prima iscrizione ovvero siano già iscritti nel Registro. 3 Formazione professionale (Reg. IVASS n. 6/2014) La formazione professionale consiste nella partecipazione, nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di iscrizione o dell’inizio dell’attività, a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o con le modalità equivalenti (videoconferenza; webinar; e-learning). I corsi di formazione si concludono con lo svolgimento di un test in aula di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato. La formazione professionale acquisita rimane valida ai fini della reiscrizione nelle sezioni C o E del RUI, se l’inattività non si protrae per oltre cinque anni. Aggiornamento professionale (Reg. IVASS n. 6/2014) La persona fisica iscritta nella sezione E del registro aggiorna, con cadenza biennale, le proprie cognizioni professionali. L’aggiornamento è svolto a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione al RUI. L’aggiornamento consiste nella partecipazione a corsi di durata non inferiore a 60 ore nel biennio, svolti in aula o con le modalità equivalenti (videoconferenza, webinar, elearning). In ciascun anno solare la persona fisica iscritta nella sezione E effettua almeno un minimo di 15 ore di aggiornamento. L’aggiornamento professionale è finalizzato all’approfondimento e all’accrescimento delle conoscenze, competenze e capacità professionali, avuto riguardo anche alla tipologia di prodotti intermediati, all’evoluzione della normativa di riferimento ed alle prospettive di sviluppo futuro dell’attività. I corsi di aggiornamento professionale si concludono con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite, all’esito positivo del quale è rilasciato al partecipante un attestato. 4 Passaggio di sezione (art. 29 del Reg. ISVAP n. 5/2006) Persona fisica La persona fisica iscritta nella sezione E del registro può passare ad altra sezione, se in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nella sezione di destinazione, a condizione che sia presentata domanda in bollo conforme all’allegato 9 e in particolare: il QUADRO G per il passaggio alla sezione A o B, barrando nell’allegato la sezione di destinazione; il QUADRO I per il passaggio alla sezione C. Società La società iscritta nella sezione E del registro può passare ad altra sezione, se in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nella sezione di destinazione, a condizione che sia presentata domanda in bollo conforme all’allegato 9 e in particolare: il QUADRO H per il passaggio alla sezione A o B, barrando nell’allegato la sezione di destinazione. Interruzione del rapporto di collaborazione e cancellazione dal registro (art. 26 del Reg. ISVAP n. 5/2006) In tutti i casi di interruzione del rapporto di collaborazione, l’intermediario iscritto nella sezione A, B o D o nell’elenco annesso, deve comunicare la cessazione all’IVASS nei termini di legge mediante, alternativamente: dichiarazione di cui all’allegato 9 QUADRO G o QUADRO H nel caso di interruzione del rapporto per passaggio del collaboratore rispettivamente alla sezione A o B; dichiarazione di cui all’allegato 9 QUADRO I nel caso di interruzione del rapporto per passaggio del collaboratore alla sezione C; 5 comunicazione di interruzione del rapporto di collaborazione redatta secondo lo schema di cui all’allegato 5BIS nel caso di interruzione del rapporto di collaborazione. Qualora l’intermediario iscritto nella sezione A, B, D o Elenco annesso non dovesse comunicare nei termini di legge la cessazione del rapporto con l’intermediario iscritto nella sezione E, quest’ultimo potrà trasmettere all’IVASS la dichiarazione annessa ai sopracitati allegati. L’IVASS procede alla cancellazione d’ufficio del collaboratore, tra gli altri casi, per: radiazione; perdita di uno dei requisiti previsti per l’iscrizione; sopravvenuta incompatibilità (iscrizione nel Ruolo Nazionale dei periti assicurativi, dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell’orario lavorativo a tempo pieno); in caso di comunicazione di interruzione del rapporto, salvo che il soggetto svolga l’attività per conto di altri intermediari. N.B. nella compilazione della Tabella A1 dell’allegato 5 Bis, la voce “Revoca giusta causa” deve essere barrata esclusivamente qualora l’intermediario che si intende cancellare abbia violato le norme comportamentali dettate dal D.lgs. n. 209/05. Reiscrizione (artt. 27 e 28 del Reg. ISVAP n. 5/2006) L’intermediario cancellato può essere reiscritto su istanza dell’intermediario iscritto nella sezione A, B, D o nell’Elenco annesso che se ne avvale, mediante la presentazione di apposita domanda in bollo redatta secondo lo schema di cui all’allegato 5 QUADRO A per la reiscrizione delle persone fisiche e QUADRO B per la reiscrizione delle società. 6 Nella domanda il richiedente attesta che i soggetti da reiscrivere hanno effettuato il versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente (€ 168,00). N.B. Ai fini della reiscrizione della persona fisica nella sezione E del registro rimane valido il requisito di professionalità in base al quale è stata effettuata la prima iscrizione purché la domanda di reiscrizione sia presentata entro cinque anni dalla cancellazione. Pertanto, il collaboratore cancellato può essere reiscritto a condizione che: nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata entro due anni dalla cancellazione, abbia effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 15 ore; nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo 2 anni dalla cancellazione, abbia effettuato un aggiornamento professionale non inferiore a 60 ore; nel caso in cui la domanda di reiscrizione sia presentata dopo cinque anni dalla cancellazione, abbia effettuato la formazione professionale. Il nuovo biennio di aggiornamento decorre a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di ripresa dell’attività. L’intermediario cancellato dal registro in seguito a condanna irrevocabile o fallimento può essere reiscritto se ricorrono i presupposti stabiliti dall’art. 114 del Codice delle assicurazioni private. La persona fisica cancellata dal registro per radiazione può essere reiscritta solo dopo che siano decorsi 5 anni dalla cancellazione purché sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nella sezione di destinazione, ivi inclusa la ripetizione della formazione iniziale. 7 Informativa precontrattuale (art. 49 del Reg. ISVAP n. 5/2006) L’intermediario deve affiggere nei propri locali, in posizione visibile al pubblico, un documento, redatto con caratteri tipografici di particolare evidenza e conforme al modello di cui all’allegato 7A, che riepiloga i principali obblighi di comportamento cui sono tenuti gli intermediari iscritti nel RUI. Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, l’intermediario consegna al contraente: copia di una dichiarazione conforme al modello di cui all’allegato 7B; nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, una dichiarazione conforme al modello di cui all’allegato 7A; la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni. In caso di rinnovo o di stipula di successivi contratti con lo stesso intermediario gli allegati 7A e 7B, sono consegnati al cliente solo qualora vi siano variazioni delle informazioni in essi contenute. N.B. Per la disciplina relativa alle regole di comportamento, alla separazione patrimoniale e all’intermediazione a distanza si rinvia a quanto illustrato nelle sezioni A, B o D 8