Ciclo di formazione Banca e Finanza SSS
Transcript
Ciclo di formazione Banca e Finanza SSS
Ciclo di formazione Banca e Finanza SSS a livello di Scuola Specializzata Superiore Regolamento d’ammissione Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) Doc. Data Vers. Stato Classe A.HF.030 (HFBF 503) 01.12.2011 3.11 definitivo pubblico Indice 1. Condizioni generali..................................................................................................................................... 3 2. 2.1 2.2 Qualifiche richieste..................................................................................................................................... 3 Qualifiche svizzere........................................................................................................................................ 3 Diplomi e certificati esteri .............................................................................................................................. 5 3. Ricorsi ......................................................................................................................................................... 5 4. Disposizioni finali ....................................................................................................................................... 5 A.HF.030, Regolamento d’ammissione, v 3.11, definitivo, pubblico 2 L’Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB), in qualità di organizzazione promotrice del ciclo di formazione di Scuola Specializzata Superiore di Banca e Finanza SSSBF, visti − l’ordinanza del DFE dell’11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (RS 412.101.61) e − il programma quadro d’insegnamento del ciclo di formazione Banca e Finanza SSS del 28 febbraio 2006, A.HF.039 (versione del 16 agosto 2011), emana le seguenti disposizioni di ammissione e di riconoscimento: 1. Condizioni generali 1. Al momento dell’iscrizione, esercizio comprovato di un’attività professionale presso una banca almeno al 50 per cento per la durata degli studi (EMSSS art. 4 cpv. 2). 2. In caso di deroghe decide la commissione di qualificazione. 2. Qualifiche richieste 2.1 Qualifiche svizzere Qualifica / Diploma Esperienza bancaria - professionale / Qualifiche Condizione d’ammissione Ammissione / Riconoscimento 1 Livello secondario II – settore bancario 11 Attestato di capacità commerciale federale, settore bancario, profilo E - Senza esami Ammissione al 1° semestre 12 Attestato di capacità commerciale federale, settore bancario, profilo M (Maturità professionale commerciale) - Senza esami Ammissione al 1° semestre 13 Certificato Percorso formativo Ingresso in banca per titolari di un diploma di maturità del Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB)1 - Senza esami Ammissione al 1° semestre 2 Livello secondario II – nessun settore specifico 1 21 Attestato di capacità commerciale federale, altro settore, profilo E Almeno 12 mesi e diploma CYP2 o qualifiche equivalenti Senza esami Ammissione al 1° semestre 22 Attestato di capacità commerciale federale, altro settore, profilo M (Maturità professionale commerciale) Almeno 12 mesi e diploma CYP o qualifiche equivalenti Senza esami Ammissione al 1° semestre Corrisponde al vecchio Diploma Ingresso in banca per titolari di un diploma di maturità BEM dell’Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) secondo la versione 3.0 2 Percorso Banking & Finance Essentials; http://www.cyp.ch A.HF.030, Regolamento d’ammissione, v 3.11, definitivo, pubblico 3 23 Qualifica / Diploma Esperienza bancaria - professionale / Qualifiche Condizione d’ammissione Ammissione / Riconoscimento Maturità liceale, scuola specializzata, maturità specializzata, Diploma di una scuola media di commercio riconosciuta dalla Confederazione (pro-memoria III della CFMP / conseguimento maturità professionale), attestato federale di capacità ai sensi delle direttive SMC del 26 novembre 2009 (conseguimento maturità professionale, AFC) e/o ordinanza in materia di formazione per impiegata/impiegato di commercio 2012, sezione Formazione di base organizzata dalla scuola (conseguimento maturità professionale, AFC) Almeno 12 mesi e diploma CYP o qualifiche equivalenti Senza esami Ammissione al 1° semestre - Senza esami Sono determinanti per l’inizio dei cicli di studio (per il rispettivo semestre in cui gli studenti incominciano a frequentare i corsi) ossia per gli accreditamenti, le decisioni della Commissione di qualificazione 3 Livello terziario - Esami di professione ed esami professionali superiori 31 Attestato prof. fed. di specialista in economia bancaria BAP Attestato prof. fed. di specialista in operazioni bancarie BAP Attestato prof. fed. di consulente finanziario/a BAP 4 Livello terziario - Scuole specializzate superiori 41 Diploma di una Scuola Specializzata Superiore di Economia Almeno 24 mesi e diploma CYP o qualifiche equivalenti Senza esami Ammissione al 3° semestre 42 Diploma di una Scuola Specializzata Superiore in altri settori, riconosciuta federale Almeno 24 mesi e diploma CYP o qualifiche equivalenti Senza esami Ammissione al 3° semestre Senza esami Sono determinanti per l’inizio dei cicli di studio (per il rispettivo semestre in cui gli studenti incominciano a frequentare i corsi) ossia per gli accreditamenti, le decisioni della Commissione di qualificazione. In tale contesto andranno considerati sia i titoli di studi superiori sia le esperienze teoriche e pratiche in Banca e Finanza. 5 Livello terziario – Università e Politecnici (CH) 51 Bachelor scuola universitaria professionale con indirizzo economico, diploma SUP in economia, diploma SSQEA Bachelor università con indirizzo economico Master università/scuola universitaria professionale, licenza universitaria, diploma di politecnico Riconoscimento parziale degli studi presso le università e i politecnici A.HF.030, Regolamento d’ammissione, v 3.11, definitivo, pubblico Almeno 12 mesi 4 Non sussiste alcun diritto all’ammissione per chi è in possesso di qualifiche diverse da quelle sopra elencate. In merito a equivalenze, ammissioni “su dossier” o a semestri successivi ed eventuali qualifiche supplementari richieste ai fini dell’ammissione decide l’istituto di formazione e/o la relativa Commissione di qualificazione. I candidati o le istituzioni devono presentare una domanda scritta al riguardo e produrre le informazioni e gli attestati necessari. 2.2 Diplomi e certificati esteri La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca et l’innovazione SEFRI disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri (LFPr art. 68, OFPr art. 69 segg.). 3. Ricorsi Eventuali ricorsi contro la decisione dell’istituto di formazione circa l’ammissione o il riconoscimento di equivalenza in base a qualifiche svizzere vanno presentati entro 20 giorni , debitamente motivati, all'Associazione Svizzera dei Banchieri, che decide inappellabilmente. 4. Disposizioni finali 1. Essendo parti integranti del programma quadro d’insegnamento, le disposizioni di ammissione e di riconoscimento vanno verificate periodicamente. 2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2011. 3. Esso sostituisce tutte le versioni precedenti. Associazione Svizzera dei Banchieri Claude-Alain Margelisch Delegato del Consiglio d’Amministrazione Marie-Theres Lorenzon Responsabile della formazione Basilea, 1° dicembre 2011 A.HF.030, Regolamento d’ammissione, v 3.11, definitivo, pubblico 5