Ciclo di formazione Banca e Finanza SSS

Transcript

Ciclo di formazione Banca e Finanza SSS
Ciclo di formazione
Banca e Finanza SSS
a livello di Scuola Specializzata Superiore
Regolamento d’ammissione
Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB)
Doc.
Data
Vers.
Stato
Classe
A.HF.030 (HFBF 503)
01.12.2011
3.11
definitivo
pubblico
Indice
1.
Condizioni generali..................................................................................................................................... 3
2.
2.1
2.2
Qualifiche richieste..................................................................................................................................... 3
Qualifiche svizzere........................................................................................................................................ 3
Diplomi e certificati esteri .............................................................................................................................. 5
3.
Ricorsi ......................................................................................................................................................... 5
4.
Disposizioni finali ....................................................................................................................................... 5
A.HF.030, Regolamento d’ammissione, v 3.11, definitivo, pubblico
2
L’Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB), in qualità di organizzazione promotrice del ciclo di formazione di Scuola
Specializzata Superiore di Banca e Finanza SSSBF,
visti
−
l’ordinanza del DFE dell’11 marzo 2005 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione
e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori (RS 412.101.61) e
−
il programma quadro d’insegnamento del ciclo di formazione Banca e Finanza SSS del 28 febbraio 2006, A.HF.039
(versione del 16 agosto 2011),
emana le seguenti disposizioni di ammissione e di riconoscimento:
1. Condizioni generali
1. Al momento dell’iscrizione, esercizio comprovato di un’attività professionale presso una banca almeno al 50
per cento per la durata degli studi (EMSSS art. 4 cpv. 2).
2. In caso di deroghe decide la commissione di qualificazione.
2. Qualifiche richieste
2.1
Qualifiche svizzere
Qualifica / Diploma
Esperienza bancaria - professionale / Qualifiche
Condizione
d’ammissione
Ammissione / Riconoscimento
1 Livello secondario II – settore bancario
11
Attestato di capacità commerciale federale,
settore bancario, profilo E
-
Senza esami
Ammissione al 1° semestre
12
Attestato di capacità commerciale federale,
settore bancario, profilo M (Maturità professionale commerciale)
-
Senza esami
Ammissione al 1° semestre
13
Certificato Percorso formativo Ingresso in banca per titolari di un diploma di maturità del Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB)1
-
Senza esami
Ammissione al 1° semestre
2 Livello secondario II – nessun settore specifico
1
21
Attestato di capacità commerciale federale,
altro settore, profilo E
Almeno 12 mesi e
diploma CYP2 o
qualifiche equivalenti
Senza esami
Ammissione al 1° semestre
22
Attestato di capacità commerciale federale,
altro settore, profilo M (Maturità professionale
commerciale)
Almeno 12 mesi e
diploma CYP o
qualifiche equivalenti
Senza esami
Ammissione al 1° semestre
Corrisponde al vecchio Diploma Ingresso in banca per titolari di un diploma di maturità BEM dell’Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB)
secondo la versione 3.0
2 Percorso Banking & Finance Essentials; http://www.cyp.ch
A.HF.030, Regolamento d’ammissione, v 3.11, definitivo, pubblico
3
23
Qualifica / Diploma
Esperienza bancaria - professionale / Qualifiche
Condizione
d’ammissione
Ammissione / Riconoscimento
Maturità liceale, scuola specializzata, maturità
specializzata, Diploma di una scuola media di
commercio riconosciuta dalla Confederazione
(pro-memoria III della CFMP / conseguimento
maturità professionale), attestato federale di
capacità ai sensi delle direttive SMC del 26
novembre 2009 (conseguimento maturità professionale, AFC) e/o ordinanza in materia di
formazione per impiegata/impiegato di commercio 2012, sezione Formazione di base organizzata dalla scuola (conseguimento maturità
professionale, AFC)
Almeno 12 mesi e
diploma CYP o
qualifiche equivalenti
Senza esami
Ammissione al 1° semestre
-
Senza esami
Sono determinanti per
l’inizio dei cicli di studio
(per il rispettivo semestre
in cui gli studenti incominciano a frequentare i corsi)
ossia per gli accreditamenti, le decisioni della Commissione di qualificazione
3 Livello terziario - Esami di professione ed
esami professionali superiori
31
Attestato prof. fed. di specialista in economia
bancaria BAP
Attestato prof. fed. di specialista in operazioni
bancarie BAP
Attestato prof. fed. di consulente finanziario/a
BAP
4 Livello terziario - Scuole specializzate superiori
41
Diploma di una Scuola Specializzata Superiore
di Economia
Almeno 24 mesi e
diploma CYP o
qualifiche equivalenti
Senza esami
Ammissione al 3° semestre
42
Diploma di una Scuola Specializzata Superiore
in altri settori, riconosciuta federale
Almeno 24 mesi e
diploma CYP o
qualifiche equivalenti
Senza esami
Ammissione al 3° semestre
Senza esami
Sono determinanti per
l’inizio dei cicli di studio
(per il rispettivo semestre
in cui gli studenti incominciano a frequentare i corsi)
ossia per gli accreditamenti, le decisioni della Commissione di qualificazione.
In tale contesto andranno
considerati sia i titoli di
studi superiori sia le esperienze teoriche e pratiche
in Banca e Finanza.
5 Livello terziario – Università e Politecnici (CH)
51
Bachelor scuola universitaria professionale con
indirizzo economico, diploma SUP in economia,
diploma SSQEA
Bachelor università con indirizzo economico
Master università/scuola universitaria professionale, licenza universitaria, diploma di politecnico
Riconoscimento parziale degli studi presso le
università e i politecnici
A.HF.030, Regolamento d’ammissione, v 3.11, definitivo, pubblico
Almeno 12 mesi
4
Non sussiste alcun diritto all’ammissione per chi è in possesso di qualifiche diverse da quelle sopra elencate. In
merito a equivalenze, ammissioni “su dossier” o a semestri successivi ed eventuali qualifiche supplementari richieste ai fini dell’ammissione decide l’istituto di formazione e/o la relativa Commissione di qualificazione. I candidati o le istituzioni devono presentare una domanda scritta al riguardo e produrre le informazioni e gli attestati
necessari.
2.2
Diplomi e certificati esteri
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca et l’innovazione SEFRI disciplina il riconoscimento dei diplomi
e dei certificati esteri (LFPr art. 68, OFPr art. 69 segg.).
3. Ricorsi
Eventuali ricorsi contro la decisione dell’istituto di formazione circa l’ammissione o il riconoscimento di equivalenza in base a qualifiche svizzere vanno presentati entro 20 giorni , debitamente motivati, all'Associazione Svizzera
dei Banchieri, che decide inappellabilmente.
4. Disposizioni finali
1. Essendo parti integranti del programma quadro d’insegnamento, le disposizioni di ammissione e di riconoscimento vanno verificate periodicamente.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° dicembre 2011.
3. Esso sostituisce tutte le versioni precedenti.
Associazione Svizzera dei Banchieri
Claude-Alain Margelisch
Delegato del Consiglio d’Amministrazione
Marie-Theres Lorenzon
Responsabile della formazione
Basilea, 1° dicembre 2011
A.HF.030, Regolamento d’ammissione, v 3.11, definitivo, pubblico
5