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Gestione delle sostanze chimiche: dal REACH al CLP Dott. Michele Checchin - Centro REACH Veneto Rovigo, 19 giugno 2013 Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Indice dell’intervento Definire il pericolo chimico: il GHS e il CLP; Comunicare il pericolo chimico: le nuove Etichette; Informazioni sulle sostanze chimiche: il REACH; Registrazione: casi particolari; Il REACH e la gestione degli articoli; Le schede dati di sicurezza. Michele Checchin –Marta Simion [email protected] 1. Definire il pericolo chimico: il GHS e il CLP Michele Checchin –Marta Simion [email protected] Che cosa sono gli agenti chimici? Solventi (Acetone, acetato di etile, cloruro di metilene)? Acidi e Basi (Acido fosforico, idrossido di calcio)? Colle? Detergenti? Videoterminali? Frese? Michele Checchin –Marta Simion [email protected] È pericolosa? • Deve essere utilizzata in azienda? • Deve essere trasportata? D.Lgs. 81/2008, art. 222 • ADR/RID, ADN, IMDG, DGR IATA DSD, DPD, CLP Deve essere immessa sul mercato? • Ecc.… È un rifiuto? Un cosmetico? Un COV? …. Michele Checchin – Marta Simion [email protected] I criteri di classificazione ed etichettatura I criteri di classificazione ed etichettatura si basano su, per l’appunto, dei criteri prestabiliti; Tali criteri si basano su proprietà misurabili della sostanza; Per esempio, la propilendiammina, che ha un Flash Point di circa 33°C, è considerata infiammabile; L’olio minerale, che ha un Flash Point di circa 138°C, è considerato non infiammabile. Michele Checchin – Marta Simion [email protected] I criteri di classificazione ed etichettatura Ai fini dell’immissione sul mercato, i criteri per: 1. identificare, e 2. comunicare, tramite l’etichetta, il pericolo chimico, si sono finora basati su 2 strumenti legislativi fondamentali: Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche (in Italia D.Lgs. 52/97) classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche (in Italia D.Lgs. 65/03) classificazione, imballaggio ed etichettatura delle miscele pericolose Michele Checchin – Marta Simion [email protected] L’evoluzione dei criteri di classificazione ed etichettatura I criteri di classificazione servono a identificare il pericolo chimico e costituiscono, per loro natura, un sistema arbitrario; Nel 1992, in sede ONU, ci si è posti il problema di verificare se questi criteri rispondono efficacemente all’esigenza di identificare e comunicare il pericolo chimico. Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Perché è nato il GHS (Globally Harmonized System) dell’ONU Michele Checchin – Marta Simion [email protected] L’evoluzione dei criteri di classificazione ed etichettatura L’ONU ha quindi deciso di emanare un sistema di identificazione e comunicazione del pericolo chimico che potesse essere applicato su scala globale e costituisse il sistema migliore, allo stato attuale, per il suo scopo: si tratta del GHS, (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemical). La prima edizione del GHS è del 2003, e nel 2008 l’Europa si è allineata con il GHS con il regolamento CE n.1272/2008, o CLP, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. Regolamento n.1272/2008 pubblicato sulla G.U.C.E. 31/12/2008 ed entrato in vigore il 20 gennaio 2009. L353 del Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Il CLP (regolamento CE 1272/2008) Il CLP recepisce il GHS, con lo scopo di stabilire una base comune e coerente per il pericolo chimico. Stabilisce quindi criteri per: IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO COMUNICAZIONE DEL PERICOLO Classificazione Etichettatura SDS Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Cosa può fare un agente chimico pericoloso? Pericoli per la sicurezza; Pericoli per la salute; Pericoli per l’ambiente. • Esplodono; • Reagiscono violentemente con l’acqua; • Si infiammano facilmente; • Ecc. • Causano il cancro; • Causano la morte per avvelenamento; • Ustionano pelle e occhi; • Ecc. • Sono tossiche per i pesci; • Distruggono l’ozono; • Ecc. Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Quali sono le proprietà pericolose prese in considerazione? Tipo di pericolo FISICO PER LA SALUTE PER L’AMBIENTE Natura del pericolo Gravità del pericolo 16 Classi di pericolo Categorie di pericolo Es. Liquidi piroforici, Perossidi organici, liquidi infiammabili… Numero dipendente dalla classe 10 Classi di pericolo Categorie di pericolo Es. Tossicità acuta, Cancerogenicità, Pericolo di aspirazione… Numero dipendente dalla classe 2 Classi di pericolo Categorie di pericolo Tossicità acquatica Numero dipendente dalla classe Pericolo per l’ozono Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Quali sono le proprietà pericolose prese in considerazione? Pericoli fisici Esplosivi Sostanze che, a contatto con l’acqua, emettono gas infiammabili Gas infiammabili Liquidi comburenti Aerosol infiammabili Solidi comburenti Gas comburenti Perossidi organici Liquidi infiammabili Gas sotto pressione Solidi infiammabili Sostanze autoriscaldanti Liquidi piroforici Sostanze autoreattive Solidi piroforici Corrosivi per i metalli Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Quali sono le proprietà pericolose prese in considerazione? Pericoli per la salute Tossicità acuta Mutagenicità Corrosione/irritazione cutanea Cancerogenicità Danni rilevanti/irritazione oculare Tossicità riproduttiva Sensibilizzazione cutanea respiratoria e Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione singola Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione ripetuta Tossicità a seguito di aspirazione. Effetti sull’ambiente Pericolosità per l’ambiente acquatico; Pericolo per l’ozono. Michele Checchin – Marta Simion [email protected] 2. Comunicare il pericolo chimico: le nuove Etichette Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Questa sostanza è pericolosa? Il PRODUTTORE Prima di vendere la sostanza deve studiarla approfonditamente, con dei test di laboratorio, per capire se presenta una delle proprietà che abbiamo appena elencato. Il problema dell’identificazione del pericolo chimico è una materia complessa e in evoluzione Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Questa sostanza è pericolosa? L’UTILIZZATORE come fa a capire se una sostanza è pericolosa? • Dall’aspetto? • Dal colore? • Dall’odore? Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Questa sostanza è pericolosa? L’UTILIZZATORE come fa a capire se una sostanza è pericolosa? • Dall’etichetta di pericolo • Dalla scheda di sicurezza Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Comunicazione del pericolo chimico: l’etichetta • Il produttore di una sostanza chimica è tenuto a verificare se questa è pericolosa o meno, e nel caso a apporre l’ETICHETTA DI PERICOLO; • LA NORMATIVA che prescrive come classificare le sostanze e realizzare l’etichetta STA CAMBIANDO CON IL CLP; Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Comunicazione del pericolo chimico: l’etichetta • Alcune caratteristiche dell’etichetta sono identiche anche con la nuova normativa: Contiene nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori; È in italiano; Contiene l’identificatore del prodotto; Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Comunicazione del pericolo chimico: l’etichetta • Altre invece sono cambiate: i simboli di pericolo sono diventati pittogrammi di pericolo; Le frasi di rischio (frasi R) sono diventate le indicazioni di pericolo (frasi H); Le frasi S sono diventate frasi P; Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Comunicazione del pericolo chimico: l’etichetta Etichetta: sistema in parte ancora in vigore in EU Denominazione ed identificatore Indicazioni di pericolo BROMOBENZENE EC 203-623-8 PERICOLOSO PER L’AMBIENTE R10 Infiammabile R38 Irritante per la pelle R51/53 Tossico per gli organismi acquatici può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico Frasi R S2 Conservare fuori della portata dei bambini S61 Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/ schede informative in materia di sicurezza IRRITANTE Frasi S Simboli di pericolo Devono coprire almeno 1/10 della superficie dell’etichetta Nome e recapiti del fornitore SAPI Spa, Via E.P. Masini, 2 35131 Padova - tel.049 8227 531 Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Comunicazione del pericolo chimico: l’etichetta Etichetta: sistema CLP Denominazione ed identificatore Avvertenze BROMOBENZENE ATTENZIONE 602-060-00-9 H226 Liquido e vapori infiammabili; H315 Provoca irritazione cutanea; H411Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; Indicazioni di pericolo P240 Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente P243 Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso P273 Non disperdere nell’ambiente. Pittogrammi SAPI Spa, Via E.P. Masini, 2 35131 Padova - tel.049 8227 531 Consigli di prudenza Nome e recapiti del fornitore Michele Checchin – Marta Simion [email protected] I nuovi PITTOGRAMMI DI PERICOLO Il CLP prevede 9 pittogrammi, di cui 5 per i pericoli fisici, 3 per i pericoli per la salute e 1 per i pericoli per l’ambiente. Alcune classi e categorie non prevedono l’uso di un pittogramma. GHS 01 PERICOLI FISICI GHS 04 GHS 02 GHS 05 GHS 03 GHS 06 GHS 08 PERICOLI PER LA SALUTE GHS 07 PERICOLI PER L’AMBIENTE GHS 09 Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Comunicazione del pericolo chimico: l’etichetta • In questo periodo e FINO AL 2015 siamo in un periodo transitorio durante il quale POSSIAMO IMBATTERCI IN ETICHETTE SIA «VECCHIE» CHE «NUOVE»; • Le etichette «vecchie» sono realizzate secondo il D.lgs. 52/1997 e D.Lgs. 65/2003; • Le etichette «nuove» sono realizzate secondo il regolamento CE n.1272/2008, detto CLP. Michele Checchin – Marta Simion [email protected] 3. Informazioni sulle sostanze chimiche: il REACH Michele Checchin – Marta Simion [email protected] La nascita del Regolamento REACH GHS e CLP hanno creato un sistema più affidabile e migliore per identificare e descrivere il pericolo chimico. Tuttavia qualunque elenco di criteri, che si tratti dei criteri CLP o di quelli stabiliti dalle precedenti direttive europee, ha una caratteristica fondamentale: per applicarlo, abbiamo bisogno dei DATI sulle sostanze chimiche. Questo problema è stato affrontato in sede europea (non più ONU) e ha portato alla riorganizzazione del sistema regolatorio di gestione delle sostanze chimiche. Michele Checchin – Marta Simion [email protected] La gestione dei chemicals PRIMA DEL REACH CHEMICAL È in EINECS (European Inventory of Existing Chemical Substances) è una lista chiusa, con 101.106 Voci (18 settembre 1981) Nuova (>10 kg/anno) Deve essere notificata e sottoposta a test La notifica permette la commercializzazione della sostanza, se l’Autorità Nazionale competente acconsente. Per le sostanze notificate esiste un repertorio a parte: è l’ELINCS (European List of Notified Chemical Substances) è una lista dinamica ed in continuo divenire: circa 4.518 Voci (novembre 2006) Michele Checchin – Marta Simion [email protected] REACH: Perché nasce? Delle 101.106 sostanze elencate in Einecs: Disponibilità di dati % Tossicità acuta 13,4 Tossicità per la riproduzione 2,5 Mutagenesi 3,9 Cancerogenesi 1,8 Pericoli per l'ambiente 3,5 In conclusione questo studio ha stimato che per ~ 90% delle oltre 101.000 sostanze contenute in EINECS vi sono dati assenti o limitati circa i risultati di saggi sull’animale o informazioni su proprietà che generano pericolosità per uomo o ambiente ! Michele Checchin – Marta Simion [email protected] REACH: una realtà REGOLAMENTO CE/1907/2006 In vigore dal 1 giugno 2007 Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Dove si applica il REACH? I paesi UE sono i 27 stati membri dell’Unione Europea più altri tre paesi (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) che pur non facendo parte della UE prevedono di attuare il Regolamento REACH. Paesi extra-UE che intendono applicare il R.E.A.CH. Michele Checchin – Marta Simion [email protected] La creazione dell’ECHA e degli Help Desk Con il REACH viene anche istituita a Helsinki l’Agenzia Europea per la Chimica (ECHA), con il compito di gestire i processi REACH e supportare gli Stati Membri e l’Industria. www.echa.europa.eu Inoltre ogni Stato Membro istituisce un servizio nazionale di Help Desk (in Italia gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico) http://reach.sviluppoeconomico.gov.it Michele Checchin – Marta Simion [email protected] I principi fondamentali del REACH Il REACH sposta sull’industria l’obbligo di fornire informazioni sulle sostanze chimiche circolanti in Europa. Articolo 5 NO DATA – NO MARKET […] “le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di un preparato non sono fabbricate nella Comunità o immesse sul mercato a meno che non siano state registrate, ove richiesto, a norma delle pertinenti disposizioni del presente titolo.” Michele Checchin – Marta Simion [email protected] I principi fondamentali del REACH – 1 La Registrazione La REGISTRAZIONE è il “cuore” del Regolamento REACH, ed è lo strumento attraverso il quale vengono ottenute le informazioni sulle sostanze chimiche circolanti in Europa, secondo il principio NO DATA – NO MARKET; Uno dei principi fondamentali su cui si basa il REACH è l’aumento della quantità di informazioni che circolano lungo la filiera di approvvigionamento; Il REACH comporterà l’esistenza di più informazioni le quali saranno inoltre più diffuse verso tutti gli attori. Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Cosa significa REGISTRARE? Registrare significa FORNIRE INFORMAZIONI – gli allegati VII, VIII, IX e X spiegano quali informazioni fornire. A seconda delle quantità implicate, possono essere richieste tutte le informazioni specificate negli allegati o solo una parte. Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Informazioni da fornire con la registrazione in funzione dei quantitativi 1 – 10 ton/anno: allegato VII 10 – 100 ton/anno: allegati VII e VIII 100 – 1000 ton/anno: allegati VII, VIII e proposte test allegato IX > 1000 ton/anno: allegato VII, VIII e proposte test allegati IX e X Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Informazioni da fornire con la registrazione Identità del fabbricante o dell’importatore; Identità della sostanza; Informazione sulla fabbricazione e su tutti gli usi identificati dal dichiarante; Classificazione ed etichettatura della sostanza; Istruzioni riguardanti la sicurezza d’uso; Riassunto dei dati chimico-fisici, tossicologici ed ecotossicologici previsti in funzione dei quantitativi (Allegati da VII a XI); Robust Study Summaries per gli studi utilizzati per il CSR; Indicazione degli studi eventualmente rivisti da un assessor indipendente; Proposte di test necessari a completare i dossier previsti in funzione dei quantitativi (Allegati IX e X); Informazioni generiche sul tipo di esposizione previsto per le sostanze nella fascia 10 ton/anno; 1- A partire da 10 ton/anno deve essere fornito anche il Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report). Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Le Tempistiche per la Registrazione 1 giugno – 1 dicembre 2008 Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Registrazione: esenzioni 1) Sostanze considerate già registrate: - sostanze attive nei prodotti biocidi; - sostanze attive nei prodotti fitosanitari; - sostanze già notificate in conformità alla Direttiva 67/548/CEE. 2) Sostanze esentate dal Regolamento R.E.A.CH.: Sostanze radioattive (in quanto è già applicabile una legislazione specifica); Sostanze sotto la supervisione doganale (finché non subiscono alcuna forma di trattamento o lavorazione inclusi la formulazione, il consumo, l'immissione in contenitori, il trasferimento da un contenitore all'altro, la miscelazione o la fabbricazione di un articolo); Sostanze trasportate - merci pericolose (perché già regolamentate da una legislazione specifica; l’esenzione è limitata alla sola fase di trasporto); Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Registrazione: esenzioni Rifiuti (in quanto sono regolamentati da legislazione specifica); Sostanze che sono già adeguatamente regolate da altre legislazioni, come i prodotti medicinali per uso umano o veterinario; Sostanze che in genere presentano rischi così bassi da non richiedere una registrazione, come l'acqua, l'ossigeno, ecc. nominalmente citate all’allegato IV del Regolamento R.E.A.CH.; sostanze presenti in natura come i minerali, i minerali grezzi e i concentrati di minerali grezzi, il clinker di cemento ecc. finché non sono chimicamente modificate e in genere sostanze identificate a norma dell’allegato V. I polimeri, anche se e' richiesto di registrare le sostanze monomeriche contenute; Alimenti o mangimi impiegati nel cibo per consumo umano o nei mangimi per gli animali; Sostanze riciclate o recuperate già registrate purché siano rispettate una serie di condizioni (rif. Art. 2, comma 7, lettera d); Sostanze reimportate in determinate condizioni. Michele Checchin – Marta Simion [email protected] LA REGISTRAZIONE Il REACH riguarda TUTTE le sostanze chimiche, a meno che non sia prevista una specifica esenzione; Alcune sostanze sono espressamente esentate dalla registrazione, mentre altre sono considerate già registrate. La registrazione si applica ALLE SOSTANZE chimiche. Anche se indirettamente coinvolge preparati ed articoli, l’oggetto delle disposizioni del Regolamento sono sempre le singole sostanze. Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Chi può registrare? • Chi PRODUCE più di 1 ton anno di una sostanza chimica phasein; • Chi IMPORTA più di 1 ton anno di una sostanza chimica phasein isolata o contenuta in un preparato (miscela); • Chi IMPORTA più di 1 ton anno di una sostanza che viene rilasciata intenzionalmente da un articolo (sarà spiegato meglio più avanti) • RAPPRESENTANTI ESCLUSIVI di aziende extra - europee SOLO LE ENTITÀ LEGALI CON SEDE NELLA UE POSSONO PREREGISTRARE E REGISTRARE!!! Michele Checchin – Marta Simion [email protected] ROSSI Spa Sintetizza in Romania il DMABC (tensioattivo) EC# : 263-080-8 CAS# : 61789-71-7 Esempio su filiera verticale REGISTRA ! BIANCHI Spa Acquista il DMABC (tensioattivo) e formula un precursore del detergente UTILIZZATORI A VALLE HOUSEHOLD TRADING srl Acquista dalla Bianchi il precursore e lo rivende all’interno dei contenitori originali DETERGENTI Srl Utilizza il precursore per formulare il detergente pronto all’uso TRATTAMENTO SUPERFICI srl Utilizza il detergente per pulire macchinari prima di effettuare trattamenti superficiali PULITUTTO srl Impresa di pulizie, utilizza il prodotto per pulire uffici, ecc. i i SAPONI E PROFUMI sas Piccolo supermercato, acquista dalla Detergenti srl il prodotto e lo rivende al dettaglio Sig. Michele Compra il prodotto per pulire la sua casa Michele Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009,Checchin pag 44. – Marta Simion [email protected] Esempio su filiera orizzontale PAESI UE RAPPR. ESCLUSIVO NON REGISTRA AZIENDA Obblighi REACH dell’AZIENDA CINESE REGISTRA 3 AZIENDA EUROPEA CINESE NON REGISTRA AZIENDA EUROPEA 2A AZIENDA EUROPEA 2B REGISTRA NON REGISTRA AZIENDA AZIENDA EUROPEA CINESE sede europea REGISTRA 1 NON REGISTRA Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009, pag 66. Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Esempio su filiera orizzontale RAPPR. ESCLUSIVO NON REGISTRA AZIENDA UTILIZZATORI A VALLE dell’AZIENDA CINESE AZIENDA EUROPEA 2 CINESE IMPORTATORI AZIENDA EUROPEA 1 NON REGISTRA AZIENDA EUROPEA 3 NON REGISTRA REGISTRA ! AZIENDA CINESE sede europea AZIENDA EUROPEA 4 NON REGISTRA Michele Checchin – Marta Simion [email protected] REACH: Cos’è? Capire i pericoli Ottenere informazioni AUTORIZZAZIONE Controllare i pericoli Michele Checchin – Marta Simion [email protected] 4. Registrazione: casi particolari Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Registrazione: casi particolari Abbiamo visto che il REACH richiede di produrre un dossier di registrazione quando si immette per la prima volta, sul mercato europeo, una sostanza chimica (in quantità maggiore di 1 ton annua). Questo avviene quando: si produce una sostanza, oppure la si importa da un paese extra EU. Esistono però alcuni casi particolari: Sostanze RILASCIATE DA UN ARTICOLO; Sostanze provenienti dal RECUPERO DI UN RIFIUTO; Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Registrazione: casi particolari SOSTANZE RILASCIATE DA UN ARTICOLO: Si tratta di casi molto particolari: si tratta di OGGETTI che prevedono, oltre alla loro funzione, una FUNZIONE/QUALITÀ AGGIUNTIVA DOVUTA AL RILASCIO; Questa categoria, all’atto pratico, è limitata agli oggetti profumati; Quando si importa uno di questi articoli, è necessario registrare la sostanza rilasciata, soltanto se questa: • È rilasciata in quantità maggiore di una t/annua; • Non è già stata registrata in Europa per quell’uso. Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Registrazione: casi particolari SOSTANZE RILASCIATE DA UN ARTICOLO: Si tratta di casi molto particolari: si tratta di OGGETTI che prevedono, oltre alla loro funzione, una FUNZIONE/QUALITÀ AGGIUNTIVA DOVUTA AL RILASCIO; Questa categoria, all’atto pratico, è limitata agli oggetti profumati; Quando si importa uno di questi articoli, è necessario registrare la sostanza rilasciata, soltanto se questa: • È rilasciata in quantità maggiore di una t/annua; • Non è già stata registrata in Europa per quell’uso. Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Registrazione: casi particolari SOSTANZE RECUPERATE DA RIFIUTI CAMPO REACH FUORI CAMPO REACH CAMPO REACH RIFIUTI MPS INTERRUZIONE DELLA FILIERA! Le informazioni sono state perse! ARTICOLI SOSTANZE MISCELE È garantita la filiera delle informazioni Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Registrazione: casi particolari SOSTANZE RECUPERATE DA RIFIUTI Le sostanze recuperate da rifiuti sono in teoria soggette a registrazione. Possono però essere esentate se si dimostra che esistono le condizioni stabilite dall’art.2(7d) del REACH. 1. esiste una registrazione effettuata da qualche attore europeo per tale sostanza; 2. nello stabilimento sono disponibili schede di sicurezza o eventualmente altre informazioni sulla sicurezza della sostanza recuperata. Michele Checchin – Marta Simion [email protected] 5. Il REACH e la gestione degli articoli Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Lo scambio di informazioni lungo la catena di approvvigionamento Per capire quali sono gli obblighi di informazione relativamente a un prodotto, un primo approccio utile è quello di capire in quale «forma» si trova: SOSTANZE MISCELE ARTICOLI Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Lo scambio di informazioni lungo la catena di approvvigionamento SOSTANZE Art. 31 o 32 del REACH MISCELE ARTICOLI Sostanza o miscela pericolosa, o che contiene sostanze pericolose? sì no Art. 31 Art. 32 Art. 33 del REACH Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Lo scambio di informazioni: articoli L’approccio rispetto agli articoli è differente rispetto a quello che riguarda le sostanze o miscele (siano o no classificate come pericolose); GLI ADEMPIMENTI LEGATI AGLI ARTICOLI RIGUARDANO SOLTANTO UN ELENCO DI SOSTANZE RITENUTE PARTICOLARMENTE PERICOLOSE (SVHC); Si tratta delle sostanze in «candidate list» o in Allegato XIV; Sono sostanze che sono (o potenzialmente saranno) soggette ad autorizzazione; Gli obblighi relativi agli articoli sono principalmente OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE. Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Lo scambio di informazioni: articoli Introduco sul mercato sostanze chimiche in quanto tali o come miscela Produco una SCHEDA DATI DI SICUREZZA Introduco sul mercato articoli Do informazioni relativamente a un elenco limitato di sostanze pericolose Michele Checchin – Marta Simion [email protected] LA LISTA S.V.H.C. (Substances of Very High Concern) È la lista delle sostanze candidate a essere pubblicate nell’allegato XIV del REACH; È una lista dinamica, quindi destinata ad allungarsi con il tempo (si stima che potrebbe arrivare a interessare c.ca 1.500 sostanze); Tali sostanze non sono necessariamente bandite, ma sono soggette a obblighi di comunicazione. Michele Checchin – Marta Simion [email protected] POTENZIALMENTE RIENTRANO NELLA PROCEDURA DI AUTORIZZAZIONE LE SOSTANZE SVHC: Art. 57(a) Sostanze cancerogene cat. 1 e 2 (R45, R49) Art. 57(b) Sostanze mutagene cat. 1 e 2 (R46) Art. 57(c) Sostanze tossiche per la riproduzione cat. 1 e 2 (R60, R61) Art. 57(d, e) Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche –PBT (criteri in allegato XIII) e sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili – vPvB (criteri in allegato XIII) Art. 57(f) Sostanze che pur non rientrando nei criteri precedenti possono presentare rischi analoghi per l’uomo e per l’ambiente, quali i distruttori endocrini Michele Checchin – Marta Simion [email protected] LA LISTA S.V.H.C. (Substances of Very High Concern) www.echa.europa.eu Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Lo scambio di informazioni: articoli OBBLIGO 1: Comunicazione al cliente ai sensi dell’art. 33 del REACH Quando scatta: quando è presente una sostanza SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% p/p Cosa fare: informare il cliente aziendale della presenza di tale sostanza nell’articolo fornito. OBBLIGO 2: Notifica all’ECHA ai sensi dell’art. 7(2) del REACH Quando scatta: quando è presente una sostanza SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% p/p E INOLTRE la quantità di tale sostanza in tutti gli articoli supera 1 ton/anno e non è stata registrata per quell’uso Cosa fare: procedura di notifica all’ECHA. Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Lo scambio di informazioni: articoli Esempio: importazione diretta dell’articolo Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009, pg 75. Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Esempio: assemblaggio di articoli ASSEMBLAGGIO Michele Checchin – Marta Simion [email protected] UN ESEMPIO: ASSEMBLAGGIO DI OCCHIALI Placchetta: peso: 3 g sostanza VHC contenuta: 0,015 g (0,5%) ASSEMBLAGGIO Occhiale: peso: 20 g sostanza VHC contenuta: 0,015 g (0,08%) Presenza di una sostanza VHC sopra lo 0,1% p/p: Il fornitore europeo della placchetta ha l’obbligo di avvertire il suo cliente (cioè l’azienda che effettuerà l’assemblaggio) della presenza di una sostanza VHC Presenza di una sostanza VHC sotto lo 0,1% p/p: Nessuna comunicazione è dovuta da parte dell’azienda che ha effettuato il montaggio verso il suo cliente Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009, pg 77. Michele Checchin – Marta Simion [email protected] UN ESEMPIO: ASSEMBLAGGIO DI OCCHIALI Placchetta: peso: 3 g sostanza VHC contenuta: 0,2 g (6,67%) ASSEMBLAGGIO Occhiale: peso: 20 g sostanza VHC contenuta: 0,2 g (1%) Presenza di una sostanza VHC sopra lo 0,1% p/p: Il fornitore europeo della placchetta ha l’obbligo di avvertire il suo cliente (cioè l’azienda che effettuerà l’assemblaggio) della presenza di una sostanza VHC Presenza di una sostanza VHC sopra lo 0,1% p/p: L’azienda che ha effettuato il montaggio ha il dovere verso l’azienda sua cliente di informare della presenza della sostanza VHC Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009, pg 77. Michele Checchin – Marta Simion [email protected] I diversi livelli informativi previsti dal REACH sostanza A L L ’ E C H A miscela Dossier di registrazione articolo Dossier notifica SVHC A L C L I E N T E Extended safety data sheet Extended safety data sheet Presenza SVHC Michele Checchin – Marta Simion [email protected] 7. Informazioni relative alla gestione sicura delle sostanze chimiche: sostanze e miscele Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Normativa sulle SDS: l’evoluzione (quadro sintetico non esaustivo) REACH Reg.CE. 1907/2006 Direttiva 88/379/CEE SDS per preparati i Titolo IV e all.II Direttiva 92/32/CEE SDS per sostanze 1988 1992 le 2007 CLP Reg.CE. 1272/2008 Modifica i criteri di classificazione ed etichettatura 2008 Reg.CE. 453/2010 Modifica l’all.II del REACH 2010 La scheda di sicurezza ESISTE DA MOLTI ANNI, ma in questo periodo SI STA EVOLVENDO Michele Checchin – Marta Simion [email protected] La scheda dati di sicurezza È un documento che fornisce informazioni su sostanze e/o miscele che devono essere utilizzate in un ambiente di lavoro; SDS: cos’è e a cosa serve Fornisce al datore di lavoro informazioni sufficienti per: 1.Sviluppare un programma specifico di protezione e formazione dei lavoratori; 2.Prendere in considerazione eventuali misure necessarie per proteggere l’ambiente. Come uso secondario, è una fonte di informazioni anche per altri soggetti quali trasportatori di merci pericolose, centri antiveleno, ecc., ai quali sono però garantite ALTRE FONTI di informazioni. Michele Checchin – Marta Simion [email protected] SDS: come è fatta? 1. Identificazione del preparato e della società. 1.1 – Identificazione del prodotto 1.2 – Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela 1.3 – Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza 1.4 – Numero telefonico di Emergenza 9. Proprietà fisiche e chimiche. 9.1 – Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamental 9.2 – Importanti informazioni sulla salute umana, la sicurezza e l’ambiente 10. Stabilità e reattività. 2.1 – Classificazione della sostanza o della miscela 2.2 – Elementi della etichetta 2.3 – Altri pericoli 10.1 – Reattività 10.2 – Stabilità chimica 10.3 – Possibilità di reazioni pericolose 10.4 – Condizioni da evitare 10.5 – Materiali incompatibili 10.6 – Prodotti di decomposizione pericolosi 3.Composizione/informazione sugli ingredienti. 11. Informazioni tossicologiche. 2. Identificazione dei pericoli. 11.1 – Informazione sugli effetti tossicologici 4. Interventi di primo soccorso. 12. Informazioni ecologiche. 4.1 – Descrizione delle misure di primo soccorso 4.2 – Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 4.3 – Indicazione dell’eventuale necessità do consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali 12.1 – Ecotossicità 12.2 – Persistenza e degradabilità 12-3 – Potenziale di bioaccumulo 12.4 –Mobilità nel suolo 12.5 – Risultati della valutazione PBT e vPvB 12.6 – Altri effetti avversi 5. Misure antincendio. 5.1 – Mezzi di estinzione 5.2 – Speciali pericoli derivanti dalla sostanza o dal miscela 5.3 – Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 6. Misure in caso di dispersione accidentale. 6.1 – Precauzioni personali, DPI e procedure di emergenza 6.2 – Precauzioni ambientali 6.3 – Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica 7. Manipolazione e immagazzinamento. 7.1 – Precauzioni per la manipolazione sicura 7.2 – Condizioni per l’immagazzinamento sicure, comprese eventuali incompatibilità 7.3 – Usi finali specifici 8. Protezione personale/controllo dell’esposizione. 8.1 – Parametri di controllo 8.2 – Controllo dell’esposizione 13. Osservazioni sullo smaltimento. 13.1 – Metodi di trattamento dei rifiuti 14 Informazioni sul trasporto. 14.1 – Numero ONU 14.2 – Nome di spedizione dell’ONU 14.3 – Classi di pericolo connesso al trasporto 14.4 – Gruppo di imballaggio 14.5 – Pericolo per l’ambiante 14.6 – Precauzioni speciali per gli utilizzatori 14.7 – Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di Marpol 15. Informazioni sulla Normativa. 15.1 – Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 15.2 – Valutazione sulla sicurezza chimica 16. Altre informazioni. Michele Checchin – Marta Simion [email protected] LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA Michele Checchin – Marta Simion [email protected] LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA “ESTESE” Michele Checchin – Marta Simion [email protected] 1 Com’è la nuova scheda dati di sicurezza? Ha in allegato gli scenari di esposizione. A partire da: quando la sostanza viene registrata (2010, 2013 o 2018) L’utilizzatore a valle si conforma entro 12 mesi da quando riceve lo scenario di esposizione Eccezioni: sostanze prodotte o importate tra 1 e 10 t/anno. Al punto 1 c’è comunque una breve descrizione dell’uso. Michele Checchin – Marta Simion [email protected] 2 Com’è la nuova scheda dati di sicurezza? Presenta alcune modifiche alla struttura Etichettatura al punto 2 Oltre ai 16 punti vengono introdotte delle sottosezioni Inversione di alcuni punti Michele Checchin – Marta Simion [email protected] 3 Com’è la nuova scheda dati di sicurezza? Riporta la classificazione secondo il regolamento CLP A partire da: il 2010 per le sostanze, il 2015 per le miscele Per un certo periodo sarà presente la doppia classificazione Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Lo scambio di informazioni: sostanze e miscele Quando una sostanza o una miscela: a) È classificata pericolosa a norma delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE (fino al 2010 o 2015), o del CLP; b) Ha un limite comunitario; di Ha un’etichetta di pericolo È inserita nell’allegato XXXVIII del D.LGs.81/2008 esposizione c) È PBT o vPvB (vedi allegato XIII); d) È inclusa nell’allegato XIV o nella “candidate list “; IL RESPONSABILE DELL’IMMISSIONE SUL MERCATO DEVE FORNIRE UNA SCHEDA DATI DI SICUREZZA (ART.31 COMMA 1) Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Lo scambio di informazioni: sostanze e miscele Quando una sostanza o una miscela: a) Non è classificata pericolosa ma contiene quantità definite di sostanze pericolose; b) Non è pericolosa ma contiene una sostanza con un limite di esposizione comunitario; Ha l’etichettatura speciale «Scheda Dati di Sicurezza disponibile su richiesta» (EUH210) IL RESPONSABILE DELL’IMMISSIONE SUL MERCATO DEVE FORNIRE UNA SCHEDA DATI DI SICUREZZA SU RICHIESTA DELL’UTILIZZATORE (ART.31 COMMA3 ) Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Lo scambio di informazioni: sostanze e miscele Quando una sostanza o una miscela: a) Non è classificata pericolosa; b) Non contiene sostanze pericolose né con un limite di esposizione comunitario; c) Ma, secondo il fornitore, è utile e pertinente comunicare informazioni utili alla gestione del rischio chimico IL RESPONSABILE DELL’IMMISSIONE SUL MERCATO FORNISCE, CON UN FORMATO A SUA SCELTA, INFORMAZIONI PERTINENTI UTILI ALLA GESTIONE DEL RISCHIO (ART.32 ) Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Lo scambio di informazioni: sostanze e miscele Quando non ho più a che fare con una sostanza o una miscela ma con qualcosa che è sotto forma di ARTICOLO, ad esempio: a) Lamiere metalliche; b) Pannelli di materiale plastico; c) Minuteria metallica; d) …. LA SCHEDA DATI DI SICUREZZA NON È APPLICABILE Michele Checchin – Marta Simion [email protected] Lo scambio di informazioni: sostanze e miscele Le situazioni nelle quali è obbligatoria la SDS sono rimaste quasi invariate con l’entrata in vigore del REACH; Invece la struttura della scheda dati di sicurezza ha subito dei cambiamenti, soprattutto con l’entrata in vigore del Reg. UE 453/2010 (che modifica l’allegato II del REACH); La scheda dati di sicurezza sta diventando un documento sempre più approfondito e completo, ma anche sempre più complesso e impegnativo da gestire. Michele Checchin – Marta Simion [email protected] La nuova scheda dati di sicurezza: modifiche principali Ha in allegato gli scenari di esposizione Contiene il numero di registrazione Presenta alcune modifiche alla struttura (sottosezioni) Riporta la classificazione secondo il CLP Michele Checchin – Marta Simion [email protected] GRAZIE PER L’ATTENZIONE Michele Checchin – Marta Simion [email protected] GRAZIE PER L’ATTENZIONE Michele Checchin –Marta Simion [email protected]