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Presentazione di PowerPoint
Gestione delle sostanze chimiche:
dal REACH al CLP
Dott. Michele Checchin - Centro REACH Veneto
Rovigo, 19 giugno 2013
Michele Checchin –Marta Simion
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Indice dell’intervento
Definire il pericolo chimico: il GHS e il CLP;
Comunicare il pericolo chimico: le nuove Etichette;
Informazioni sulle sostanze chimiche: il REACH;
Registrazione: casi particolari;
Il REACH e la gestione degli articoli;
Le schede dati di sicurezza.
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1. Definire il pericolo
chimico: il GHS e il CLP
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Che cosa sono gli agenti chimici?
Solventi
(Acetone,
acetato
di
etile, cloruro di metilene)?
Acidi
e
Basi
(Acido
fosforico,


idrossido di calcio)?
Colle?

Detergenti?

Videoterminali?

Frese?

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È pericolosa?
•
Deve essere utilizzata in azienda?
•
Deve essere trasportata?
D.Lgs. 81/2008, art. 222
•
ADR/RID, ADN, IMDG, DGR
IATA
DSD, DPD, CLP
Deve essere immessa sul mercato?
•
Ecc.…
È un rifiuto? Un cosmetico? Un COV? ….
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I criteri di classificazione ed etichettatura
I criteri di classificazione ed etichettatura si basano su, per
l’appunto, dei criteri prestabiliti;
Tali criteri si basano su proprietà misurabili della sostanza;
Per esempio, la propilendiammina, che ha un Flash Point di
circa 33°C, è considerata infiammabile;
L’olio minerale, che ha un Flash Point di circa 138°C, è
considerato non infiammabile.
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I criteri di classificazione ed etichettatura
Ai fini dell’immissione sul mercato, i criteri per:
1. identificare, e
2. comunicare, tramite l’etichetta,
il pericolo chimico, si sono finora basati su 2 strumenti legislativi fondamentali:
Direttiva 67/548/CEE e
successive modifiche
(in Italia D.Lgs. 52/97)
classificazione, imballaggio ed etichettatura
delle sostanze pericolose
Direttiva 1999/45/CE e
successive modifiche
(in Italia D.Lgs. 65/03)
classificazione, imballaggio ed etichettatura
delle miscele pericolose
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L’evoluzione dei criteri di classificazione ed etichettatura
I criteri di classificazione servono a identificare il pericolo
chimico e costituiscono, per loro natura, un sistema
arbitrario;
Nel 1992, in sede ONU, ci si è posti il problema di verificare se
questi criteri rispondono efficacemente all’esigenza di
identificare e comunicare il pericolo chimico.
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Perché è nato il GHS (Globally Harmonized System) dell’ONU
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L’evoluzione dei criteri di classificazione ed etichettatura
L’ONU ha quindi deciso di emanare un sistema di identificazione e
comunicazione del pericolo chimico che potesse essere applicato su
scala globale e costituisse il sistema migliore, allo stato attuale, per il
suo scopo: si tratta del GHS, (Globally Harmonized System of
Classification and Labelling of Chemical).
La prima edizione del GHS è del 2003, e nel 2008 l’Europa si è
allineata con il GHS con il regolamento CE n.1272/2008, o CLP,
relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle
sostanze e delle miscele.
Regolamento n.1272/2008 pubblicato sulla G.U.C.E.
31/12/2008 ed entrato in vigore il 20 gennaio 2009.
L353
del
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Il CLP (regolamento CE 1272/2008)
Il CLP recepisce il GHS, con lo scopo di stabilire una base comune e
coerente per il pericolo chimico.
Stabilisce quindi criteri per:
IDENTIFICAZIONE
DEL PERICOLO
COMUNICAZIONE
DEL PERICOLO
Classificazione
Etichettatura
SDS
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Cosa può fare un agente chimico pericoloso?
Pericoli per la sicurezza;
Pericoli per la salute;
Pericoli per l’ambiente.
• Esplodono;
• Reagiscono violentemente
con l’acqua;
• Si infiammano facilmente;
• Ecc.
• Causano il cancro;
• Causano la morte per
avvelenamento;
• Ustionano pelle e occhi;
• Ecc.
• Sono tossiche per i pesci;
• Distruggono l’ozono;
• Ecc.
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Quali sono le proprietà pericolose prese in considerazione?
Tipo di pericolo
FISICO
PER LA
SALUTE
PER
L’AMBIENTE
Natura del pericolo
Gravità del pericolo
16 Classi di pericolo
Categorie di pericolo
Es. Liquidi piroforici, Perossidi
organici, liquidi infiammabili…
Numero dipendente dalla classe
10 Classi di pericolo
Categorie di pericolo
Es.
Tossicità
acuta,
Cancerogenicità,
Pericolo
di
aspirazione…
Numero dipendente dalla classe
2 Classi di pericolo
Categorie di pericolo
Tossicità acquatica
Numero dipendente dalla classe
Pericolo per l’ozono
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Quali sono le proprietà pericolose prese in considerazione?
Pericoli fisici
Esplosivi
Sostanze che, a contatto con
l’acqua, emettono gas infiammabili
Gas infiammabili
Liquidi comburenti
Aerosol infiammabili
Solidi comburenti
Gas comburenti
Perossidi organici
Liquidi infiammabili
Gas sotto pressione
Solidi infiammabili
Sostanze autoriscaldanti
Liquidi piroforici
Sostanze autoreattive
Solidi piroforici
Corrosivi per i metalli
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Quali sono le proprietà pericolose prese in considerazione?
Pericoli per la salute
Tossicità acuta
Mutagenicità
Corrosione/irritazione cutanea
Cancerogenicità
Danni rilevanti/irritazione oculare
Tossicità riproduttiva
Sensibilizzazione
cutanea
respiratoria
e
Tossicità sistemica su organi bersaglio
a seguito di esposizione singola
Tossicità sistemica su organi bersaglio
a seguito di esposizione ripetuta
Tossicità a seguito di
aspirazione.
Effetti sull’ambiente
Pericolosità per l’ambiente
acquatico;
Pericolo per l’ozono.
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2. Comunicare il pericolo
chimico: le nuove Etichette
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Questa sostanza è pericolosa?
Il PRODUTTORE
Prima di vendere la sostanza
deve
studiarla
approfonditamente, con dei
test di laboratorio, per capire
se presenta una delle proprietà
che abbiamo appena elencato.
Il problema dell’identificazione del pericolo
chimico è una materia complessa e in evoluzione
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Questa sostanza è pericolosa?
L’UTILIZZATORE come fa a capire se una sostanza è pericolosa?
• Dall’aspetto?
• Dal colore?
• Dall’odore?
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Questa sostanza è pericolosa?
L’UTILIZZATORE come fa a capire se una sostanza è pericolosa?
• Dall’etichetta di pericolo
• Dalla scheda di sicurezza
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Comunicazione del pericolo chimico: l’etichetta
• Il produttore di una sostanza chimica è tenuto
a verificare se questa è pericolosa o meno, e
nel caso a apporre l’ETICHETTA DI
PERICOLO;
• LA NORMATIVA che prescrive come
classificare le sostanze e realizzare l’etichetta
STA CAMBIANDO CON IL CLP;
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Comunicazione del pericolo chimico: l’etichetta
• Alcune caratteristiche dell’etichetta sono
identiche anche con la nuova normativa:
Contiene nome, indirizzo e numero di telefono
del fornitore o dei fornitori;
È in italiano;
Contiene l’identificatore del prodotto;
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Comunicazione del pericolo chimico: l’etichetta
• Altre invece sono cambiate:
i simboli di pericolo sono diventati pittogrammi di
pericolo;
Le frasi di rischio (frasi R) sono diventate le
indicazioni di pericolo (frasi H);
Le frasi S sono diventate frasi P;
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Comunicazione del pericolo chimico: l’etichetta
Etichetta: sistema in parte ancora in vigore in EU
Denominazione ed identificatore
Indicazioni di pericolo
BROMOBENZENE
EC 203-623-8
PERICOLOSO
PER L’AMBIENTE
R10
Infiammabile
R38
Irritante per la pelle
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici può provocare a lungo
termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
Frasi R
S2 Conservare fuori della portata dei bambini
S61 Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/
schede informative in materia di sicurezza
IRRITANTE
Frasi S
Simboli di pericolo
Devono coprire almeno 1/10
della superficie dell’etichetta
Nome e recapiti del
fornitore
SAPI Spa, Via E.P. Masini, 2
35131 Padova - tel.049 8227 531
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Comunicazione del pericolo chimico: l’etichetta
Etichetta: sistema CLP
Denominazione ed identificatore
Avvertenze
BROMOBENZENE
ATTENZIONE
602-060-00-9
H226 Liquido e vapori infiammabili;
H315 Provoca irritazione cutanea;
H411Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata;
Indicazioni di pericolo
P240 Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente
P243 Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
P273 Non disperdere nell’ambiente.
Pittogrammi
SAPI Spa, Via E.P. Masini, 2
35131 Padova - tel.049 8227 531
Consigli di prudenza
Nome e recapiti del
fornitore
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I nuovi PITTOGRAMMI DI PERICOLO
Il CLP prevede 9 pittogrammi, di cui 5 per i pericoli fisici, 3 per i pericoli per la salute e 1
per i pericoli per l’ambiente. Alcune classi e categorie non prevedono l’uso di un
pittogramma.
GHS 01
PERICOLI FISICI
GHS 04
GHS 02
GHS 05
GHS 03
GHS 06
GHS 08
PERICOLI PER LA
SALUTE
GHS 07
PERICOLI PER
L’AMBIENTE
GHS 09
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Comunicazione del pericolo chimico: l’etichetta
• In questo periodo e FINO AL 2015 siamo in
un periodo transitorio durante il quale
POSSIAMO IMBATTERCI IN ETICHETTE
SIA «VECCHIE» CHE «NUOVE»;
• Le etichette «vecchie» sono realizzate
secondo il D.lgs. 52/1997 e D.Lgs. 65/2003;
• Le etichette «nuove» sono realizzate
secondo il regolamento CE n.1272/2008,
detto CLP.
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3. Informazioni sulle
sostanze chimiche: il
REACH
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La nascita del Regolamento REACH
GHS e CLP hanno creato un sistema più affidabile e migliore per
identificare e descrivere il pericolo chimico.
Tuttavia qualunque elenco di criteri, che si tratti dei criteri CLP
o di quelli stabiliti dalle precedenti direttive europee, ha una
caratteristica fondamentale: per applicarlo, abbiamo bisogno
dei DATI sulle sostanze chimiche.
Questo problema è stato affrontato in sede europea (non più
ONU) e ha portato alla riorganizzazione del sistema regolatorio di
gestione delle sostanze chimiche.
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La gestione dei chemicals PRIMA DEL REACH
CHEMICAL
È in EINECS
(European Inventory of
Existing Chemical
Substances)
è una lista chiusa, con
101.106 Voci
(18 settembre 1981)
Nuova (>10 kg/anno)
Deve essere notificata e
sottoposta a test
La notifica permette la commercializzazione della sostanza, se
l’Autorità Nazionale competente acconsente.
Per le sostanze notificate esiste un repertorio a parte: è l’ELINCS
(European List of Notified Chemical Substances)
è una lista dinamica ed in continuo divenire: circa 4.518 Voci
(novembre 2006)
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REACH: Perché nasce?
Delle 101.106 sostanze elencate in Einecs:
Disponibilità di dati
%
Tossicità acuta
13,4
Tossicità per la riproduzione
2,5
Mutagenesi
3,9
Cancerogenesi
1,8
Pericoli per l'ambiente
3,5
In conclusione questo studio ha stimato che per ~ 90% delle oltre 101.000
sostanze contenute in EINECS vi sono dati assenti o limitati circa i risultati
di saggi sull’animale o informazioni su proprietà che generano pericolosità
per uomo o ambiente !
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REACH: una realtà
REGOLAMENTO CE/1907/2006
In vigore dal
1 giugno 2007
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Dove si applica il REACH?
I paesi UE sono i 27 stati membri dell’Unione Europea più altri
tre paesi (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) che pur non
facendo parte della UE prevedono di attuare il Regolamento
REACH.
Paesi extra-UE che
intendono applicare
il R.E.A.CH.
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La creazione dell’ECHA e degli Help Desk
Con il REACH viene anche istituita
a Helsinki l’Agenzia Europea per la
Chimica (ECHA), con il compito di
gestire i processi REACH e
supportare gli Stati Membri e
l’Industria.
www.echa.europa.eu
Inoltre ogni Stato Membro istituisce
un servizio nazionale di Help Desk
(in Italia gestito dal Ministero dello
Sviluppo Economico)
http://reach.sviluppoeconomico.gov.it
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I principi fondamentali del REACH
Il REACH sposta sull’industria l’obbligo di fornire informazioni
sulle sostanze chimiche circolanti in Europa.
Articolo 5
NO DATA – NO MARKET
[…] “le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di un
preparato non sono fabbricate nella Comunità o immesse sul
mercato a meno che non siano state registrate, ove richiesto,
a norma delle pertinenti disposizioni del presente titolo.”
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I principi fondamentali del REACH – 1 La Registrazione
 La REGISTRAZIONE è il “cuore” del Regolamento REACH, ed è lo
strumento attraverso il quale vengono ottenute le informazioni sulle
sostanze chimiche circolanti in Europa, secondo il principio NO DATA
– NO MARKET;
 Uno dei principi fondamentali su cui si basa il REACH è l’aumento
della quantità di informazioni che circolano lungo la filiera di
approvvigionamento;
 Il REACH comporterà l’esistenza di più informazioni le quali saranno
inoltre più diffuse verso tutti gli attori.
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Cosa significa REGISTRARE?
Registrare significa FORNIRE INFORMAZIONI – gli allegati VII, VIII, IX e
X spiegano quali informazioni fornire.
A seconda delle quantità implicate, possono essere richieste tutte le
informazioni specificate negli allegati o solo una parte.
Michele Checchin – Marta Simion
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Informazioni da fornire con la registrazione
in funzione dei quantitativi
1 – 10 ton/anno:
allegato VII
10 – 100 ton/anno:
allegati VII e VIII
100 – 1000 ton/anno:
allegati VII, VIII e
proposte test allegato IX
> 1000 ton/anno:
allegato VII, VIII e
proposte test allegati IX e X
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Informazioni da fornire con la registrazione
Identità del fabbricante o dell’importatore;
Identità della sostanza;
Informazione sulla fabbricazione e su tutti gli usi identificati dal dichiarante;
Classificazione ed etichettatura della sostanza;
Istruzioni riguardanti la sicurezza d’uso;
Riassunto dei dati chimico-fisici, tossicologici ed ecotossicologici previsti in funzione
dei quantitativi (Allegati da VII a XI);
Robust Study Summaries per gli studi utilizzati per il CSR;
Indicazione degli studi eventualmente rivisti da un assessor indipendente;
Proposte di test necessari a completare i dossier previsti in funzione dei quantitativi
(Allegati IX e X);
Informazioni generiche sul tipo di esposizione previsto per le sostanze nella fascia
10 ton/anno;
1-
A partire da 10 ton/anno deve essere fornito anche il Rapporto sulla Sicurezza Chimica
(Chemical Safety Report).
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Le Tempistiche per la Registrazione
1 giugno – 1 dicembre
2008
Michele Checchin – Marta Simion
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Registrazione: esenzioni
1) Sostanze considerate già registrate:
- sostanze attive nei prodotti biocidi;
- sostanze attive nei prodotti fitosanitari;
- sostanze già notificate in conformità alla Direttiva 67/548/CEE.
2) Sostanze esentate dal Regolamento R.E.A.CH.:
Sostanze radioattive (in quanto è già applicabile una legislazione specifica);
Sostanze sotto la supervisione doganale (finché non subiscono alcuna
forma di trattamento o lavorazione inclusi la formulazione, il consumo,
l'immissione in contenitori, il trasferimento da un contenitore all'altro, la
miscelazione o la fabbricazione di un articolo);
Sostanze trasportate - merci pericolose (perché già regolamentate da una
legislazione specifica; l’esenzione è limitata alla sola fase di trasporto);
Michele Checchin – Marta Simion
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Registrazione: esenzioni
Rifiuti (in quanto sono regolamentati da legislazione specifica);
Sostanze che sono già adeguatamente regolate da altre legislazioni, come i
prodotti medicinali per uso umano o veterinario;
Sostanze che in genere presentano rischi così bassi da non richiedere una
registrazione, come l'acqua, l'ossigeno, ecc. nominalmente citate all’allegato IV
del Regolamento R.E.A.CH.;
sostanze presenti in natura come i minerali, i minerali grezzi e i concentrati di
minerali grezzi, il clinker di cemento ecc. finché non sono chimicamente modificate
e in genere sostanze identificate a norma dell’allegato V.
I polimeri, anche se e' richiesto di registrare le sostanze monomeriche contenute;
Alimenti o mangimi impiegati nel cibo per consumo umano o nei mangimi per gli
animali;
Sostanze riciclate o recuperate già registrate purché siano rispettate una serie di
condizioni (rif. Art. 2, comma 7, lettera d);
Sostanze reimportate in determinate condizioni.
Michele Checchin – Marta Simion
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LA REGISTRAZIONE
 Il REACH riguarda TUTTE le sostanze chimiche, a meno che non sia
prevista una specifica esenzione;
 Alcune sostanze sono espressamente esentate dalla registrazione,
mentre altre sono considerate già registrate.
 La registrazione si applica ALLE SOSTANZE chimiche. Anche se
indirettamente coinvolge preparati ed articoli, l’oggetto delle
disposizioni del Regolamento sono sempre le singole sostanze.
Michele Checchin – Marta Simion
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Chi può registrare?
• Chi PRODUCE più di 1 ton anno di una sostanza chimica phasein;
• Chi IMPORTA più di 1 ton anno di una sostanza chimica phasein isolata o contenuta in un preparato (miscela);
• Chi IMPORTA più di 1 ton anno di una sostanza che viene
rilasciata intenzionalmente da un articolo (sarà spiegato meglio
più avanti)
• RAPPRESENTANTI ESCLUSIVI di aziende extra - europee
SOLO LE ENTITÀ LEGALI CON SEDE NELLA UE POSSONO
PREREGISTRARE E REGISTRARE!!!
Michele Checchin – Marta Simion
[email protected]
ROSSI Spa
Sintetizza in Romania il
DMABC (tensioattivo)
EC# : 263-080-8
CAS# : 61789-71-7
Esempio su filiera verticale
REGISTRA !
BIANCHI Spa
Acquista il DMABC (tensioattivo) e
formula un precursore del detergente
UTILIZZATORI A VALLE
HOUSEHOLD TRADING srl
Acquista
dalla
Bianchi
il
precursore e lo rivende all’interno
dei contenitori originali
DETERGENTI Srl
Utilizza il precursore per formulare
il detergente pronto all’uso
TRATTAMENTO SUPERFICI srl
Utilizza il detergente per pulire
macchinari prima di effettuare
trattamenti superficiali
PULITUTTO srl
Impresa di pulizie, utilizza il prodotto
per pulire uffici, ecc.
i
i
SAPONI E PROFUMI sas
Piccolo supermercato, acquista
dalla Detergenti srl il prodotto e lo
rivende al dettaglio
Sig. Michele
Compra il prodotto per pulire la
sua casa
Michele
Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore,
2009,Checchin
pag 44. – Marta Simion
[email protected]
Esempio su filiera orizzontale
PAESI UE
RAPPR.
ESCLUSIVO
NON REGISTRA
AZIENDA
Obblighi REACH
dell’AZIENDA
CINESE
REGISTRA
3
AZIENDA EUROPEA
CINESE
NON REGISTRA
AZIENDA
EUROPEA
2A
AZIENDA EUROPEA
2B
REGISTRA
NON REGISTRA
AZIENDA
AZIENDA EUROPEA
CINESE
sede europea
REGISTRA
1
NON REGISTRA
Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009, pag 66.
Michele Checchin – Marta Simion
[email protected]
Esempio su filiera orizzontale
RAPPR.
ESCLUSIVO
NON REGISTRA
AZIENDA
UTILIZZATORI A VALLE
dell’AZIENDA
CINESE
AZIENDA EUROPEA
2
CINESE
IMPORTATORI
AZIENDA
EUROPEA 1
NON REGISTRA
AZIENDA EUROPEA
3
NON REGISTRA
REGISTRA !
AZIENDA
CINESE
sede europea
AZIENDA EUROPEA
4
NON REGISTRA
Michele Checchin – Marta Simion
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REACH: Cos’è?
Capire i
pericoli
Ottenere
informazioni
AUTORIZZAZIONE
Controllare i
pericoli
Michele Checchin – Marta Simion
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4. Registrazione: casi
particolari
Michele Checchin – Marta Simion
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Registrazione: casi particolari
Abbiamo visto che il REACH richiede di produrre un dossier di
registrazione quando si immette per la prima volta, sul mercato
europeo, una sostanza chimica (in quantità maggiore di 1 ton
annua).
Questo avviene quando: si produce una sostanza, oppure la si
importa da un paese extra EU.
Esistono però alcuni casi particolari:
Sostanze RILASCIATE DA UN ARTICOLO;
Sostanze provenienti dal RECUPERO DI UN RIFIUTO;
Michele Checchin – Marta Simion
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Registrazione: casi particolari
SOSTANZE RILASCIATE DA UN ARTICOLO:
Si tratta di casi molto particolari: si tratta di OGGETTI che
prevedono, oltre alla loro funzione, una FUNZIONE/QUALITÀ
AGGIUNTIVA DOVUTA AL RILASCIO;
Questa categoria, all’atto pratico, è limitata agli oggetti
profumati;
Quando si importa uno di questi articoli, è necessario registrare la
sostanza rilasciata, soltanto se questa:
• È rilasciata in quantità maggiore di una t/annua;
• Non è già stata registrata in Europa per quell’uso.
Michele Checchin – Marta Simion
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Registrazione: casi particolari
SOSTANZE RILASCIATE DA UN ARTICOLO:
Si tratta di casi molto particolari: si tratta di OGGETTI che
prevedono, oltre alla loro funzione, una FUNZIONE/QUALITÀ
AGGIUNTIVA DOVUTA AL RILASCIO;
Questa categoria, all’atto pratico, è limitata agli oggetti
profumati;
Quando si importa uno di questi articoli, è necessario registrare la
sostanza rilasciata, soltanto se questa:
• È rilasciata in quantità maggiore di una t/annua;
• Non è già stata registrata in Europa per quell’uso.
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Registrazione: casi particolari
SOSTANZE RECUPERATE DA RIFIUTI
CAMPO REACH
FUORI CAMPO
REACH
CAMPO REACH
RIFIUTI
MPS
INTERRUZIONE
DELLA FILIERA!
Le informazioni sono
state perse!
ARTICOLI
SOSTANZE
MISCELE
È garantita la filiera
delle informazioni
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Registrazione: casi particolari
SOSTANZE RECUPERATE DA RIFIUTI
Le sostanze recuperate da rifiuti sono in teoria soggette a
registrazione.
Possono però essere esentate se si dimostra che esistono
le condizioni stabilite dall’art.2(7d) del REACH.
1. esiste una registrazione effettuata da qualche attore europeo per tale
sostanza;
2. nello stabilimento sono disponibili schede di sicurezza o
eventualmente altre informazioni sulla sicurezza della sostanza
recuperata.
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5. Il REACH e la gestione
degli articoli
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Lo scambio di informazioni lungo la catena di
approvvigionamento
Per capire quali sono gli obblighi di informazione relativamente a
un prodotto, un primo approccio utile è quello di capire in quale
«forma» si trova:
SOSTANZE
MISCELE
ARTICOLI
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Lo scambio di informazioni lungo la catena di
approvvigionamento
SOSTANZE
Art. 31 o 32
del REACH
MISCELE
ARTICOLI
Sostanza o
miscela
pericolosa, o
che contiene
sostanze
pericolose?
sì
no
Art.
31
Art.
32
Art. 33 del
REACH
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Lo scambio di informazioni: articoli
L’approccio rispetto agli articoli è differente rispetto a quello che
riguarda le sostanze o miscele (siano o no classificate come
pericolose);
GLI ADEMPIMENTI LEGATI AGLI ARTICOLI RIGUARDANO
SOLTANTO UN ELENCO DI SOSTANZE RITENUTE
PARTICOLARMENTE PERICOLOSE (SVHC);
Si tratta delle sostanze in «candidate list» o in Allegato XIV;
Sono sostanze che sono (o potenzialmente saranno) soggette
ad autorizzazione;
Gli obblighi relativi agli articoli sono principalmente OBBLIGHI
DI COMUNICAZIONE.
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Lo scambio di informazioni: articoli
Introduco sul mercato sostanze
chimiche in quanto tali o
come miscela
Produco una SCHEDA
DATI DI SICUREZZA
Introduco sul mercato articoli
Do informazioni relativamente a
un elenco limitato di sostanze
pericolose
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LA LISTA S.V.H.C. (Substances of Very High Concern)
È la lista delle sostanze candidate a essere pubblicate
nell’allegato XIV del REACH;
È una lista dinamica, quindi destinata ad allungarsi con il
tempo (si stima che potrebbe arrivare a interessare c.ca 1.500
sostanze);
Tali sostanze non sono necessariamente bandite, ma sono
soggette a obblighi di comunicazione.
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POTENZIALMENTE RIENTRANO NELLA PROCEDURA DI
AUTORIZZAZIONE LE SOSTANZE SVHC:
Art. 57(a) Sostanze cancerogene cat. 1 e 2 (R45, R49)
Art. 57(b) Sostanze mutagene cat. 1 e 2 (R46)
Art. 57(c) Sostanze tossiche per la riproduzione cat. 1 e 2 (R60, R61)
Art. 57(d, e) Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche –PBT (criteri
in allegato XIII) e sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili –
vPvB (criteri in allegato XIII)
Art. 57(f) Sostanze che pur non rientrando nei criteri precedenti possono
presentare rischi analoghi per l’uomo e per l’ambiente, quali i distruttori
endocrini
Michele Checchin – Marta Simion
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LA LISTA S.V.H.C. (Substances of Very High Concern)
www.echa.europa.eu
Michele Checchin – Marta Simion
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Lo scambio di informazioni: articoli
OBBLIGO 1: Comunicazione al cliente ai sensi dell’art. 33 del REACH
Quando scatta: quando è presente una sostanza
SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% p/p
Cosa fare: informare il cliente aziendale della
presenza di tale sostanza nell’articolo fornito.
OBBLIGO 2: Notifica all’ECHA ai sensi dell’art. 7(2) del REACH
Quando scatta: quando è presente una sostanza SVHC in
concentrazione superiore allo 0,1% p/p E INOLTRE la
quantità di tale sostanza in tutti gli articoli supera 1
ton/anno e non è stata registrata per quell’uso
Cosa fare: procedura di notifica all’ECHA.
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Lo scambio di informazioni: articoli
Esempio: importazione diretta dell’articolo
Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009, pg 75.
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Esempio: assemblaggio di articoli
ASSEMBLAGGIO
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UN ESEMPIO: ASSEMBLAGGIO DI OCCHIALI
Placchetta:
peso: 3 g
sostanza VHC contenuta: 0,015 g (0,5%)
ASSEMBLAGGIO
Occhiale:
peso: 20 g
sostanza VHC contenuta: 0,015 g (0,08%)
Presenza di una sostanza VHC
sopra lo 0,1% p/p:
Il
fornitore
europeo
della
placchetta ha l’obbligo di avvertire
il suo cliente (cioè l’azienda che
effettuerà l’assemblaggio) della
presenza di una sostanza VHC
Presenza di una sostanza VHC
sotto lo 0,1% p/p:
Nessuna comunicazione è dovuta
da parte dell’azienda che ha
effettuato il montaggio verso il suo
cliente
Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009, pg 77.
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UN ESEMPIO: ASSEMBLAGGIO DI OCCHIALI
Placchetta:
peso: 3 g
sostanza VHC contenuta: 0,2 g (6,67%)
ASSEMBLAGGIO
Occhiale:
peso: 20 g
sostanza VHC contenuta: 0,2 g (1%)
Presenza di una sostanza VHC
sopra lo 0,1% p/p:
Il
fornitore
europeo
della
placchetta ha l’obbligo di avvertire
il suo cliente (cioè l’azienda che
effettuerà l’assemblaggio) della
presenza di una sostanza VHC
Presenza di una sostanza VHC
sopra lo 0,1% p/p:
L’azienda che ha effettuato il
montaggio ha il dovere verso
l’azienda sua cliente di informare
della presenza della sostanza
VHC
Esempio tratto dal libro: M. Checchin, M. Simion, “Sostanze Chimiche, controllo e registrazione”, ed. IlSole24ore, 2009, pg 77.
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I diversi livelli informativi previsti dal REACH
sostanza
A
L
L
’
E
C
H
A
miscela
Dossier di
registrazione
articolo
Dossier notifica
SVHC
A
L
C
L
I
E
N
T
E
Extended safety
data sheet
Extended safety
data sheet
Presenza SVHC
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7. Informazioni relative alla
gestione sicura delle
sostanze chimiche:
sostanze e miscele
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Normativa sulle SDS: l’evoluzione
(quadro sintetico non esaustivo)
REACH
Reg.CE.
1907/2006
Direttiva
88/379/CEE
SDS
per
preparati
i
Titolo IV e all.II
Direttiva
92/32/CEE
SDS per
sostanze
1988
1992
le
2007
CLP
Reg.CE.
1272/2008
Modifica i
criteri di
classificazione
ed
etichettatura
2008
Reg.CE.
453/2010
Modifica l’all.II del
REACH
2010
La scheda di sicurezza ESISTE DA MOLTI ANNI,
ma in questo periodo SI STA EVOLVENDO
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La scheda dati di sicurezza
È un documento che fornisce informazioni su
sostanze e/o miscele che devono essere
utilizzate in un ambiente di lavoro;
SDS: cos’è e
a cosa serve
Fornisce al datore di lavoro informazioni sufficienti
per:
1.Sviluppare un programma specifico di
protezione e formazione dei lavoratori;
2.Prendere in considerazione eventuali misure
necessarie per proteggere l’ambiente.
Come uso secondario, è una fonte di informazioni
anche per altri soggetti quali trasportatori di merci
pericolose, centri antiveleno, ecc., ai quali sono
però garantite ALTRE FONTI di informazioni.
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SDS: come è fatta?
1. Identificazione del preparato e della società.
1.1 – Identificazione del prodotto
1.2 – Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela
1.3 – Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza
1.4 – Numero telefonico di Emergenza
9. Proprietà fisiche e chimiche.
9.1 – Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamental
9.2 – Importanti informazioni sulla salute umana, la sicurezza e
l’ambiente
10. Stabilità e reattività.
2.1 – Classificazione della sostanza o della miscela
2.2 – Elementi della etichetta
2.3 – Altri pericoli
10.1 – Reattività
10.2 – Stabilità chimica
10.3 – Possibilità di reazioni pericolose
10.4 – Condizioni da evitare
10.5 – Materiali incompatibili
10.6 – Prodotti di decomposizione pericolosi
3.Composizione/informazione sugli ingredienti.
11. Informazioni tossicologiche.
2. Identificazione dei pericoli.
11.1 – Informazione sugli effetti tossicologici
4. Interventi di primo soccorso.
12. Informazioni ecologiche.
4.1 – Descrizione delle misure di primo soccorso
4.2 – Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
4.3 – Indicazione dell’eventuale necessità do consultare
immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali
12.1 – Ecotossicità
12.2 – Persistenza e degradabilità
12-3 – Potenziale di bioaccumulo
12.4 –Mobilità nel suolo
12.5 – Risultati della valutazione PBT e vPvB
12.6 – Altri effetti avversi
5. Misure antincendio.
5.1 – Mezzi di estinzione
5.2 – Speciali pericoli derivanti dalla sostanza o dal miscela
5.3 – Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli
incendi
6. Misure in caso di dispersione accidentale.
6.1 – Precauzioni personali, DPI e procedure di emergenza
6.2 – Precauzioni ambientali
6.3 – Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica
7. Manipolazione e immagazzinamento.
7.1 – Precauzioni per la manipolazione sicura
7.2 – Condizioni per l’immagazzinamento sicure, comprese
eventuali incompatibilità
7.3 – Usi finali specifici
8. Protezione personale/controllo dell’esposizione.
8.1 – Parametri di controllo
8.2 – Controllo dell’esposizione
13. Osservazioni sullo smaltimento.
13.1 – Metodi di trattamento dei rifiuti
14 Informazioni sul trasporto.
14.1 – Numero ONU
14.2 – Nome di spedizione dell’ONU
14.3 – Classi di pericolo connesso al trasporto
14.4 – Gruppo di imballaggio
14.5 – Pericolo per l’ambiante
14.6 – Precauzioni speciali per gli utilizzatori
14.7 – Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di Marpol
15. Informazioni sulla Normativa.
15.1 – Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per
la sostanza o la miscela
15.2 – Valutazione sulla sicurezza chimica
16. Altre informazioni.
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LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA
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LE NUOVE SCHEDE DI SICUREZZA “ESTESE”
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1
Com’è la nuova scheda dati di sicurezza?
Ha in allegato gli
scenari di
esposizione.
A partire da: quando la sostanza viene registrata (2010,
2013 o 2018)
L’utilizzatore a valle si conforma entro 12 mesi da quando
riceve lo scenario di esposizione
Eccezioni: sostanze prodotte o importate tra 1 e 10 t/anno. Al
punto 1 c’è comunque una breve descrizione dell’uso.
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2
Com’è la nuova scheda dati di sicurezza?
Presenta alcune
modifiche alla
struttura
Etichettatura al punto 2
Oltre ai 16 punti vengono introdotte delle sottosezioni
Inversione di alcuni punti
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3
Com’è la nuova scheda dati di sicurezza?
Riporta la
classificazione
secondo il
regolamento CLP
A partire da: il 2010 per le sostanze, il 2015 per le miscele
Per un certo periodo sarà presente la doppia classificazione
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Lo scambio di informazioni: sostanze e miscele
Quando una sostanza o una miscela:
a) È classificata pericolosa a norma
delle
direttive
67/548/CEE
o
1999/45/CE (fino al 2010 o 2015), o
del CLP;
b) Ha un limite
comunitario;
di
Ha un’etichetta
di pericolo
È inserita
nell’allegato
XXXVIII del
D.LGs.81/2008
esposizione
c)
È PBT o vPvB (vedi allegato XIII);
d)
È inclusa nell’allegato XIV o nella “candidate list “;
IL RESPONSABILE DELL’IMMISSIONE SUL MERCATO DEVE
FORNIRE UNA SCHEDA DATI DI SICUREZZA (ART.31 COMMA 1)
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Lo scambio di informazioni: sostanze e miscele
Quando una sostanza o una miscela:
a) Non è classificata pericolosa ma
contiene
quantità
definite
di
sostanze pericolose;
b) Non è pericolosa ma contiene una
sostanza con un limite di esposizione
comunitario;
Ha l’etichettatura
speciale
«Scheda Dati di
Sicurezza
disponibile su
richiesta»
(EUH210)
IL RESPONSABILE DELL’IMMISSIONE SUL MERCATO DEVE
FORNIRE UNA SCHEDA DATI DI SICUREZZA SU RICHIESTA
DELL’UTILIZZATORE (ART.31 COMMA3 )
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Lo scambio di informazioni: sostanze e miscele
Quando una sostanza o una miscela:
a) Non è classificata pericolosa;
b) Non contiene sostanze pericolose né con un limite di
esposizione comunitario;
c)
Ma, secondo il fornitore, è utile e pertinente comunicare
informazioni utili alla gestione del rischio chimico
IL RESPONSABILE DELL’IMMISSIONE SUL MERCATO
FORNISCE, CON UN FORMATO A SUA SCELTA, INFORMAZIONI
PERTINENTI UTILI ALLA GESTIONE DEL RISCHIO (ART.32 )
Michele Checchin – Marta Simion
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Lo scambio di informazioni: sostanze e miscele
Quando non ho più a che fare con una sostanza o una miscela
ma con qualcosa che è sotto forma di ARTICOLO, ad esempio:
a) Lamiere metalliche;
b) Pannelli di materiale plastico;
c)
Minuteria metallica;
d) ….
LA SCHEDA DATI DI SICUREZZA NON È APPLICABILE
Michele Checchin – Marta Simion
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Lo scambio di informazioni: sostanze e miscele
Le situazioni nelle quali è obbligatoria la SDS sono
rimaste quasi invariate con l’entrata in vigore del REACH;
Invece la struttura della scheda dati di sicurezza ha subito
dei cambiamenti, soprattutto con l’entrata in vigore del Reg.
UE 453/2010 (che modifica l’allegato II del REACH);
La scheda dati di sicurezza sta diventando un documento
sempre più approfondito e completo, ma anche sempre
più complesso e impegnativo da gestire.
Michele Checchin – Marta Simion
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La nuova scheda dati di sicurezza: modifiche principali
Ha in allegato gli
scenari di esposizione
Contiene il numero di
registrazione
Presenta alcune
modifiche alla struttura
(sottosezioni)
Riporta la classificazione
secondo il CLP
Michele Checchin – Marta Simion
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
Michele Checchin – Marta Simion
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GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
Michele Checchin –Marta Simion
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