Numero 1 - SNA Service

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Numero 1 - SNA Service
Tariffa Associazioni senza scopo di lucro: “Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46), art. 1, comma 2, DCB Milano”
1/2
anno XI°
gennaio-febbraio
marzo-aprile
2006
Pubblicazione bimestrale
del Sindacato Nazionale
Agenti di Assicurazione
Sentenze
a pagina
8
Sentenza su SSN e FGSV
della Corte di Appello
di Torino
Sindacato
a pagina
18
Art. 117 del Codice:
separazione
patrimoniale
News Sindacato
a pagina
20
Il nuovo
“Codice delle
assicurazioni private”
On-Line
Il nostro sito è www.snaservice.it
La nostra e-mail è [email protected]
Ove potrai trovare: news continuamente aggiornate, rassegna stampa, contratto dipendenti, l’Accordo
imprese agenti, la legge 48 sull’albo nazionale, il codice deontologico della categoria, gli indirizzi utili delle
sezioni provinciali, il sito associativo interno, riservato ai soli iscritti Sna, in cui potranno consultarsi in
tempo reale circolari su tutte le tematiche di interesse per la nostra categoria (fiscale, legale, lavoro,
privacy, sicurezza sul lavoro, previdenza).
Sede di Milano: tel. 02/8066131 - fax 02/867878 - [email protected]
I NOSTRI SERVIZI
FILO DIRETTO REVOCHE
In caso di linee occupate usare la mail
● Direzione Generale
Dott. Domenico Fumagalli: tel. 02/8066131
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● Ufficio lavoro/contratti dipendenti
Dott.a Patrizia Colombini: tel. 02/80661330
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● Ufficio Legale/Sindacale
Dott. Alberto Tradigo: tel. 02/80661326
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● Ufficio Legale/Sindacale
Dott. Stefano Salvi: tel. 02/80661332
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● Ufficio Fiscale
Dott. Andrea Bonfanti: tel. 02/80661333
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● Ufficio Contabilità
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Sig. Salvatore Battaglia
[email protected]
tel. 02/80661323
02/864070
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● Ufficio Organizzazione
Sig.a Lina Caruso: tel. 02/80661321
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Sig.a Antonietta Cipriani: tel. 02/80661322
[email protected]
Sig. Fabio Fornaro
[email protected]
● Ufficio Sviluppo
Sig.a Paola Ghizzoni
[email protected]
Sig.a Maria Novella Crespi
[email protected]
● Segreteria
Sig.a Patrizia D’Asta: tel. 02/80661325
d’[email protected]
Delegazione di Roma: tel. 06/6798615 - fax 06/69941927 - [email protected]
● Segreteria e Albo Agenti
Sig.a Carla Arcangeli
[email protected]
Sig.a Vania Tocci
[email protected]
EditorialeEditoriale EditorialeEditoriale
EditorialeEditoriale EditorialeEditoriale
di Roberto Bianchi*
Alla comunicazione
è affidata la continua
riqualificazione dell’immagine
Nella nostra società post moderna, dal retrogusto marcatamente mediatico, parlare di comunicazione rischia di apparire quasi scontato e comunque di annoiare il lettore, disorientato
dall’overdose di messaggi che lo travolgono quotidianamente.
Eppure, nel caso di una categoria come quella degli agenti di assicurazione, che ha dovuto
sgomitare a lungo nel tentativo di conquistare lo spazio che le compete nei palinsesti dei mass
media, fare comunicazione significa scrollarsi di dosso la polvere che decenni di sudditanza
culturale nei confronti delle imprese ha depositato sulla consapevolezza della sua funzione
sociale e del suo profilo imprenditoriale.
Sebbene il codice delle assicurazioni private abbia stipato grossolanamente all’interno dello
stesso contenitore le diverse tipologie di intermediari, gli agenti rimangono infatti i veri professionisti dell’assicurazione ed è bene che il sindacato si faccia carico di riproporre, con forza, questa evidenza all’attenzione dell’opinione pubblica.
Alla comunicazione esterna vanno affidati messaggi chiari, orientati alla continua riqualificazione dell’immagine professionale e del ruolo che la categoria si appresta a ricoprire in un
quadro di graduale, quanto inesorabile, corrosione dello stato assistenziale, all’informazione
interna il compito di sviluppare un costante confronto delle idee dedicate alla tutela degli interessi corporativi dell’impresa agenzia.
Stabilire un proficuo rapporto con le testate di settore e fare della nostra rivista uno strumento di riflessione e di approfondimento, sono le direttrici ideali del nuovo comitato di redazione, attento a non imboccare la scorciatoia dell’autoreferenzialità che non porterebbe da
nessuna parte.
Nell’articolato, ma anche complesso scenario in cui si muove il settore stampa, L’Agente di
Assicurazione, giunto ormai al suo undicesimo anno di pubblicazione, dovrà progressivamente assumere lo spessore di un appuntamento, al quale nessun iscritto possa più mancare. Ed
è proprio questo il nostro principale obiettivo.
*Responsabile della Stampa
1
Gennaio/Aprile 2006
Sommario Sommario Sommario Sommario
Sommario Sommario Sommario Sommario
1
EDITORIALE
Alla comunicazione è affidata la continua riqualificazione
dell’immagine
di Roberto Bianchi
3
SINDACATO
“Credito al consumo” presso le agenzie d’assicurazioni:
un rischio o un’opportunità?
di Vincenzo Cirasola
4
12
Organismi professionali del Sindacato
Cresce l’importanza degli agenti ma cala la redditività
di Giovanni Cozzarizza
15
La rappresentanza commerciale
di Luigi Pacella
18
Alcune compagnie interpretano (male) l’articolo 117
del codice delle assicurazioni
29
Sezioni provinciali Sna attive in tutta Italia
Cagliari, sede del Convegno.
ANNO XI° - N° 1-2
GENNAIO / FEBBRAIO 2006
MARZO / APRILE 2006
20 NEWS SINDACATO
Il nuovo “Codice delle assicurazioni private”
di Filippo Guttadauro
6
Il nostro Presidente:“La nuova stampa deve essere
precisa, puntuale, effervescente e accattivante”
Pubblicazione bimestrale
del Sindacato Nazionale
Agenti di Assicurazione
di Alessandra Schofield
8
20123 Milano
Via Lanzone, 2
Tel. 02/8066131 r.a. - Fax 02/867878
00187 ROMA - Delegazione
06/69941927 (tel. e fax)
[email protected]
www.snaservice.it
di Gianluca Ubertini
10
Aut. Trib. di Milano n. 380 del 10/6/96.
Tariffa Associazioni senza scopo di lucro:
“Poste Italiane Spa - Spedizione in
Abbonamento Postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46), art. 1,
comma 2, DCB Milano”
Immagine
di Geri Villaroel
16 ATTUALITÀ
Consigli utili al consumatore: guardar bene prima le condizioni
di Vincenzo Cirasola
28
30 CONVEGNI
Gli assicuratori:
“con il plurimandato maggiore concorrenza per le compagnie”
di Paolo Bullegas
32 GRUPPO AGENTI AXA
Gli agenti AXA costituiscono l’associazione europea dei
gruppi aziendali
Riproduzione vietata
Associato
all’Unione periodica Italiana
Riforma del settore dell’autotrasporto. Responsabilità civile
del vettore stradale. Decreto legislativo 21.11.2005 n. 286
di Filippo Guttadauro
Anno XI° n. 1-2/2006
Chiuso in Redazione il giorno 16/05/2006
Sentenza su Servizio Sanitario Nazionale
e Fondo Garanzie Vittime della Strada
14 RIFLESSIONI A VOCE ALTA
Redazione:
Via Lanzone, 2 - 20123 MILANO
Fotocomposizione e Stampa:
Àncora Arti Grafiche
Via B. Crespi, 30
20159 Milano
SENTENZE
Argomentata sentenza della Corte di Appello di Torino
sulla provvigionabilità dei premi al SSN e FGVS
Direttore responsabile:
Domenico FUMAGALLI
Coordinamento redazionale:
Elisabetta Guidotti
COMITATO DI REDAZIONE
33 BIPAR
34
La redazione segnala
36 L’OPINIONE
Responsabilità e autonomia
2
Gennaio/Aprile 2006
di Roberto Bianchi
Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato
Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato
di Vincenzo Cirasola*
“Credito al consumo”
presso le agenzie d’assicurazioni:
un rischio o un’opportunità?
Intendo dare alcune informazioni su
un argomento che oggi, come già avviene da tempo in numerose altre attività commerciali, sta diventando un
utile strumento per facilitare la vendita, anche presso le agenzie di assicurazioni.
Mi riferisco all’attività di collocamento di “credito al consumo” vale
a dire un finanziamento finalizzato al
pagamento dei premi d’assicurazione
a rate (c.d. carta revolving) compreso
quello RCA, che oggi più che mai, incide parecchio sul bilancio di una famiglia, dove in molti casi esistono più
di un auto da assicurare.
Senza entrare nel merito dei contenuti della “lettera di incarico per l’offerta di prodotti e servizi bancari”,
che la compagnia deve preventivamente far sottoscrivere all’agente interessato ad offrire questo servizio,
in queste righe intendo occuparmi
degli eventuali rischi inerenti alle
operazioni amministrative (collegamento via internet al sito della Banca
per la richiesta del finanziamento e
per il rilascio della carta di credito)
quando queste vengono effettuate in
agenzia direttamente dalle impiegate amministrative. Alcuni nostri
iscritti, infatti, preoccupati da questa
nuova attività lavorativa, hanno posto il seguente quesito: gli agenti di
assicurazioni, a seguito di questa
attività parabancaria svolta in
agenzia, possono rischiare la rivendicazione da parte dei propri dipendenti, dell’applicazione del CCNL
dei bancari, che è più oneroso ri-
spetto a quello dei dipendenti di
agenzia di assicurazione?
Vi ricordo che su una questione analoga ero personalmente già intervenuto, con una circolare e vari articoli
pubblicati nell’anno 2000 quando alcune Compagnie sollecitavano gli
agenti, fissando addirittura anche ulteriori budget, per l’apertura dei conti correnti bancari in agenzia.
Come in quell’occasione, nel ribadirvi
che politicamente lo SNA ritiene che
ogni attività diversa da quella assicurativa, deve essere una libera scelta
dell’agente e non un’imposizione da
parte dell’impresa mandante, sotto
l’aspetto tecnico-giuridico, secondo
il parere dei nostri consulenti anche
per il presente quesito, Vi ricordo che
la prevalente giurisprudenza, in base
all’art. 2070 del c.c., sostiene che,
qualora le attività siano molteplici, i
contratti collettivi applicabili, siano
quelli corrispondenti alle singole attività, purché esse abbiano carattere
autonomo e distinto, mentre nel caso
di attività connesse e complementari
ad un’attività principale, si applicherà il contratto collettivo corrispondente a quest’ultima.
Nel 2000, non avendo un dato certo
per valutare se l’attività parabancaria
svolta in agenzia poteva considerarsi
con carattere “autonomo e distinto”
oppure attività “connessa e complementare” fu concordato insieme alle
Organizzazioni Sindacali dei nostri
dipendenti di inserire una nota a verbale nel CCNL, che prevedeva l’istituzione di un’apposita Commissione
Paritetica Nazionale, avente i compiti
di dover monitorare il fenomeno.
Questa Commissione, che doveva insediarsi entro trenta giorni dalla stipula del rinnovo contrattuale, in
realtà non si è mai costituita, poiché la vendita di “ servizi parabancari” presso le agenzie di assicurazioni
è risultato di subito, un fenomeno
del tutto marginale e come tale oggi
possiamo affermare che si tratta di
un’attività connessa e complementare all’attività principale di agenzia di assicurazione in gestione libera.
Tanto è vero che alla ripresa delle
trattative per il rinnovo delle CCNL,
la cui parte normativa è scaduta il
31.12.2004, lo SNA proporrà l’abrogazione, senza alcun seguito, di
quella “nota a verbale”.
In relazione, pertanto, alla questione
qui discussa, la risposta al succitato
quesito è che gli agenti di assicurazione che collocano finanziamenti
per il “credito al consumo” NON RISCHIANO ALCUNA RIVENDICAZIONE, da parte dei propri dipendenti,
perché:
L’appartenenza alla categoria professionale, in linea di principio, si determina secondo l’attività prevalente
esercitata;
In ogni caso, per gli iscritti allo SNA,
si applica il CCNL tra gli agenti di assicurazione in gestione libera e i lavoratori dipendenti.
* Vicepresidente nazionale/responsabile Area Finanza e Credito
3
Gennaio/Aprile 2006
Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato
Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato
Organismi Nazionali del Sindacato
ESECUTIVO NAZIONALE
Presidente Nazionale
TRISTANO GHIRONI
Rapporti istituzionali e relazioni esterne
Stampa e comunicazione
Commissione rapporto Broker (delega V. Zenith)
Commissione IFR e provvigioni (delega V. Zenith)
Accordo Nazionale Impresa Agenti (delega G.B. Cataldo)
Amministrazione
Vice Presidente Nazionale Vicario
GIOVANNI METTI
Lavoro e rinnovo CCLN
Commissione rinnovo accordo (delega E. Andrei)
Rapporti personale SNA
Riforma Statuto
Vice Presidente Nazionale
VINCENZO CIRASOLA
Vita e Previdenza
Credito e Finanza
Rami danni non auto
Componente
EMILIO GAETA
Commissione accordi integrativi GA
Commissione verifica mandati
Azioni sindacali
Componente
ANGELO GREGORIO
Commissione fusioni e incorporazioni
Area meridionale
RC professionale e Fondo Nazionale cauzione agenti
Componente
ORESTE MASOLA DI TRENTOLA
Convenzione e servizi iscritti
Fondo pensione e CPA
Commissione grandine ed agricoltura (delega G.F. Cavallotto)
4
Gennaio/Aprile 2006
Componente
PIETRO MELIS
Ufficio studi e ricerche (delega R. Curti)
Area analisi distribuzione
Commissione recupero redditività
Componente
JEAN FRANCOIS MOSSINO
Area internazionale e Bipar
Area fiscale
Sistemi informativi Ag. e tecnologie (delega A. Ciccacci)
Componente
FRANCESCO PAVANELLO
Rapporti Confcommercio (delega A. Matteocci)
Commissione nuovi iscritti
Area consumerismo
Componente
ALFONSO PECCIO
Area Territorio
Area NAS
Area legale e polizza Arag (delega V. Zenith)
Componente
SERGIO RISOLO
Formazione professionale
Area Subagenti Formazione quadri sindacali (delega R. Curti)
Componente
STEFANO VACCA MAGGIOLINI
Sito internet e immagine
Commissione RCA Commissione sinistri e indennizzo diretto
(delega D. Castoldi)
Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato
Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato
CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Abruzzo - Emilio Montebello - Il Duomo
Basilicata - Venezia Angelo - Unipol
Calabria - Salvatore Rose - Carige Assicurazioni
Campania - Luigi Pacella - Ras
Emilia Romagna - Sauro Vincenzi - Itas
Friuli Venezia Giulia - Battaglia Danilo - Il Duomo
Lazio - Angelo Ciccacci - Italiana Assicurazioni
Liguria - Rota Sergio - II Sezione
Lombardia - Romano Boccolari - II Sezione
Marche - Lanfranco Angerà - Gan Italia
COMMISSIONE NAZIONALE
DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
Enzo Andrei
Walter Clemencigh
Andrea Giagheddu
Gianluigi Malandrino
Giancarlo Parenti
Molise - Giglio Michele- Aurora
Piemonte/Valle D’Aosta - Ezio Genero - Generali
Puglia - Cafagna Gennarino - Milano
Sardegna - Paolo Bullegas - Aurora
Sicilia - Giovanni Borsellino - Claris Vita
Toscana - Pieri Arnaldo - Zurigo
Trentino Alto Adige - NN
Umbria - Marco Moretti - Milano
Veneto - Manzoni Pierluigi - Milano Div. La Previdente
SUPPLENTI COLLEGIO PROBIVIRI
Salvatore Galfo
Andrea Rossi
Antonio Mario Sias
COMITATO GRUPPI AZIENDALI
SUPPLENTI COMMISSIONE NAZIONALE
DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
Ubaldo Baldi
Alessandro Dei
Giovanni Volpi
Roberto Cecchini
Milano Assicurazioni
Letterio Munafò
Carige Assicurazioni
Onelio Amenta
Italiana Assicurazioni
Jean Francois Mossino
Fondiaria Sai Div. Sai
Maurizio Pacchioni
Aurora Assicurazioni
COLLEGIO PROBIVIRI
Orazio Modroni
Valter Ciampi
Paolo Martinello
Antonio Marchese
Stefano Querinuzzi
Giuseppe Polino
Lloyd Adriatico Assicurazioni
Roberto Salvi
Toro Assicurazioni
Francesco Saporito
Unipol Assicurazioni
5
Gennaio/Aprile 2006
Comitato di Redazione Comitato di Redazione
Comitato di Redazione Comitato di Redazione
di Alessandra Schofield*
Il nostro Presidente:
“La nuova stampa deve essere precisa,
puntuale, effervescente e accattivante”
Come già anticipato nella Relazione
del Comitato Esecutivo presentata
durante l’Assemblea di Riccione nel
novembre 2005, il Sindacato ha deciso di rinnovare radicalmente tutta
la propria stampa, per renderla più
efficace, nell’ambito di un più grande progetto che ha come obiettivo
l’implementazione
dell’Area
Comunicazione.
Due sono i piani su cui si sviluppa la
divulgazione delle notizie sulle attività sindacali: la comunicazione “interna”, quella cioè che il lo Sna indirizza specificatamente agli Iscritti e
che si sviluppa – al di là dei documenti diramati ai presidenti provinciali e delle circolari agli Associati attraverso il sito internet, Area
Riservata e, naturalmente, questo
house
Organ
L’Agente di
Assicurazione; la comunicazione
“esterna”, ovvero quella che si rivol-
6
Gennaio/Aprile 2006
ge ad un pubblico più vasto e si realizza attraverso la presenza su testate di settore e non e la diramazione di comunicati stampa.
Il Sindacato sente fortemente l’esigenza di migliorare e rendere più incisiva l’informazione sulle proprie
attività e la trasmissione della propria linea politica su entrambi i livelli e - per ottenere questo risultato - ha stabilito di dedicare alla
comunicazione maggiori investimenti ed energie, tanto sul piano
delle risorse umane (coinvolgendo
un maggior numero di colleghi nei
vari progetti dedicati) che economico, avvalendosi della collaborazione
professionale di persone portatrici
di esperienze a carattere giornalistico.
Il primo passo in questo senso è stato la creazione di un apposito comitato di redazione.
Il comitato - che si riunisce con regolare periodicità - ha il compito di
raccogliere il materiale utile alla
pubblicazione sugli organi di stampa interna ed esterna, sempre badando che gli articoli esprimano la
linea politica dello Sna.
La nuova stampa - ha sottolineato
Ghironi - deve essere precisa, puntuale, effervescente e accattivante.
Il neonato comitato di redazione ha
dunque un compito non facile da
svolgere, tenendo anche conto del
fatto che laddove la comunicazione
interna è diretta agli “addetti ai lavori” - e si può pertanto avvalere di
un linguaggio tecnico e diretto - la
comunicazione esterna è destinata
a portare l’informazione sindacale
oltre i confini della stampa di settore, cui sinora è stata quasi esclusivamente relegata, tenendo conto
del fatto che il bacino di utenza è
Comitato di Redazione Comitato di Redazione
Comitato di Redazione Comitato di Redazione
Comitato di redazione Stampa e Comunicazione
• Roberto Bianchi
Responsabile Stampa (delega Presidente)
Coordinatore pagina Italia Oggi
perlopiù composto da lettori che
ignorano i meccanismi e le problematiche del settore assicurativo in
genere e ancora troppo spesso poco
consapevoli dell’importanza che il
servizio di elevata qualità professionale prestato dagli agenti riveste.
Cosciente di ciò, il Sindacato ha stabilito di raddoppiare il numero di
uscite annuali su Italia Oggi (la pagina sindacale è ora presente ogni
quindici giorni), concordando anche
- grazie all’indispensabile contributo della provinciale di Bologna - con
Il Resto del Carlino l’apertura di una
rubrica (L’esperto risponde) a cadenza anch’essa quindicinale, nella
quale lo Sna si rende disponibile a
rispondere alle domande dei lettori
su quesiti di ambito assicurativo.
Il comitato di redazione si propone tra gli altri obiettivi - di instaurare
una capillare rete di contatti con le
varie pubblicazioni locali e spera in
tal senso di poter contare sulla collaborazione degli organi regionali e
provinciali del Sindacato, ritenendo
così di poter contribuire a dissipare i
pregiudizi che purtroppo condizionano ancora la maggioranza degli
utenti nella percezione della figura
• Filippo Guttadauro
Coordinatore de L’Agente di Assicurazione
• Giovanni Cozzarizza
Coordinatore pagine Stampa locale
• Lucio Moretti
Coordinatore pagina Assicura
Coordinatore pagina Ads
• Massimo Cingolani
Coordinatore pagina Il Giornale delle Assicurazioni
Coordinatore pagina Assinews
• Domenico Fumagalli
Direttore SNA,
Direttore responsabile de L’Agente di Assicurazione
• Elisabetta Guidotti
Giornalista free-lance, incaricata di seguire e coordinare tutte le
attività legate alla stampa sindacale
• Alessandra Schofield
Giornalista free-lance, con l’incarico di seguire le attività, a livello
istituzionale e sindacale, ed ogni altro avvenimento di interesse per
la categoria sul territorio di Roma.
dell’agente di assicurazione.
Il c.d.r. coglie qui l’occasione per invitare chiunque lo desideri ad inviare un proprio contributo
all’indirizzo di posta elettronica
[email protected], oppure a
mandare un fax al numero
02.867878.
*Giornalista Cdr
Il Sindacato collabora con il Resto del Carlino
Importante e prestigiosa iniziativa portata avanti e realizzata con successo dalla Sezione Provinciale dello Sna
di Bologna. Grazie a un accordo con il quotidiano Il Resto del Carlino, uno fra i giornali più antichi e diffusi del
centro Italia (nacque infatti a Bologna il 21 marzo del 1885 e, ad oggi, stampa circa 400 mila copie), ogni quindici giorni viene pubblicata, all’interno delle pagine del giornale, una rubrica che porta il marchio Sna.
“L’esperto risponde” , questo il nome, è infatti un ampio spazio (metà pagina!), curato dagli agenti Sna di
Bologna, che ogni due settimane, risponde ai quesiti dei lettori in materia di cultura assicurativa. Da come tutelarsi da un pedone distratto fino a come comportarsi in caso di un incidente con un auto non assicurata, gli
agenti dello Sna sono in grado di chiarire qualsiasi tipo di dubbio, da quello più generale a quello strettamente
tecnico. Una rubrica che è già diventata un appuntamento fisso per tantissimi lettori a giudicare dalle molte lettere che ogni settimana arrivano alla redazione del Carlino. Un’iniziativa di grande valore che contribuisce ad
avvicinare lo Sna alla gente e a diffondere nel nostro paese una corretta cultura assicurativa.
7
Luglio/Ottobre 2005
Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze
Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze
di Gianluca Ubertini*
Argomentata sentenza della Corte
di Appello di Torino sulla provvigionabilità
dei premi al SSN e FGVS
Ulteriore conferma delle tesi rivendicate dalla nostra associazione
La Corte di Appello di Torino, con sentenza non definitiva n. 714/05 del
14.4.2005, radicalmente riformando
pronuncia di primo grado favorevole ad
una nota Compagnia Assicuratrice, ha
riconosciuto il diritto dell’agente a vedersi calcolate le provvigioni spettanti
per il settore della responsabilità civile
da circolazione di veicoli a motore e
natanti tenuto anche conto delle quote
relative ai contributi al SSN e al FGVS.
L’importanza dell’arresto ora richiamato deve essere valutato con particolare
attenzione costituendo uno dei primi
interventi di una corte di merito di secondo grado sul complesso tema sopra
indicato, ed ancor più rilevante poiché
interviene tenendo ben a mente sia i discordanti precedenti giurisprudenziali
(contra ex multis Trib. Trento 13.11.2.2000, Trib. Vicenza 26.1-4.5.2000,
Corte di Appello Roma 30.12.2004, a
favore Trib. Roma 7.3.2001 e Trib.
Milano n. 12473/2004) sia le tesi proposte dalle compagnie.
La Corte torinese ha infatti avuto modo
di esaminare le suggestive argomentazioni ritualmente proposte al fine di negare la provvigionabilità dei premi
comprensivi delle quote destinate a
contributi per il SSN ed il FGVS confutandole punto per punto e proponendo
altres“ una tesi innovativa.
Giova ricordare che il rifiuto opposto
alla pretesa di vedere calcolati i premi
al lordo di detti accessori viene fondato
su una interpretazione estensiva dell’art. 3 dell’Accordo Nazionale Agenti
8
Gennaio/Aprile 2006
(ANA) sia del 1981 che del 1994 laddove testualmente si prevede che “…con il
termine ‹‹premi›› si intendono i premi e
gli accessori al netto di tasse e imposte”
sino a ricomprendervi i contributi forfetari de quo in considerazione delle particolari finalità pubblicistiche che li caratterizzerebbero.
In particolare rilevando come il contributo al SSN fosse stato introdotto con
l’art. 8 della legge 526/1982 al fine
specifico di sostituire le azioni di rivalsa
spettanti alle regioni e agli altri enti
che erogano prestazioni che fanno carico al servizio sanitario nazionale nei
confronti dell’assicuratore, del responsabile del sinistro e dell’impresa designata per la liquidazione dell’indennizzo a carico del FGVS per il rimborso
delle prestazioni erogate ai danneggiati dalla circolazione dei veicoli, con l’introduzione del contributo a percentuale fissa sull’importo di polizza, il
rapporto tra somme erogato a questo
titolo dall’assicuratore e, sinistro e indennizzo sarebbe venuto meno, con
l’effetto di trasformarlo per le compagnie in una mera “partita di giro”.
L’obbligo di indicarlo distintamente in
polizza e nelle quietanze introdotto
con l’art. 126 della legge 175/1995 –
secondo le imprese assicuratrici avrebbe dovuto rendere ancor più evidente che il contributo non faceva
parte del premio e, quindi, non avrebbe potuto essere computato nella base
provvigionabile.
La natura di contributo finalizzato a fi-
nanziare enti di diritto pubblico per il
perseguimento di fini sociali sarebbe
stata ancor più evidente per il contributo al FGVS istituito con l’art. 19 della
legge 990/1969 con lo scopo di risarcire danni non altrimenti coperti o perché rimasto ignoto il veicolo danneggiante, o per essere questo privo di
assicurazione o, infine, in caso di insolvenza dell’assicuratore.
Come il precedente, non risultando
connesso in alcun modo al rischio ed
alla probabilità della sua verificazione,
ad esso contributo non avrebbe potuto
attribuirsi natura di “premio assicurativo” dovendo invece essere qualificato
come una “imposta” o una “tassa” in
considerazione delle finalità sociali che
lo contraddistinguono.
La Corte piemontese ha dapprima ricordato come si versi in ipotesi di un
accordo collettivo dove le parti contraenti, liberamente esercitando la loro
capacità negoziale, sono state chiare
nel definire la nozione di premio determinando di escluderne dalla base le sole “tasse ed imposte” e che non esistono valide ragioni, nella chiarezza del
dato letterale, di includere tra gli elementi esclusi per la determinazione del
premio anche contributi diversi da
quelli e ad essi non assimilabili.
Partendo quindi dai concetti di tassa ed
imposta offerti dalla stessa compagnia
assicuratrice negli atti di causa ha evidenziato come i contributi de quo, cos“
come definiti nei testi normativi che li
regolano, pur sussumibili ad un’ampia
Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze
to per ciascun contratto”, non accedendo quindi al premio già quantificato, ma
costituendone componente essenziale
pur sempre con destinazione predeterminata.
L’aspetto caratterizzante la sentenza in
oggetto è tuttavia rappresentato dal
deciso rifiuto della operazione interpretativa proposta dalla Compagnia.
Di fronte a quella che è stata definita
formula “quanto più chiara e netta dal
punto di vista letterale” che non da alcun segnale di una volontà comune
estesa in modo consapevole anche a
componenti del premio diverse, i profili
ermeneutici proposti a sostegno della
tesi delle imprese assicurative sono stati ritenuti contraddittori e comunque
insufficienti.
In particolare, con riferimento ai pareri
pro veritate elaborati da due eminenti
maestri del diritto delle assicurazioni e
del diritto tributario, è stato notato come in un caso, pur dandosi atto della
impossibilità di comprendere i contributi in questione nel concetto di “tasse ed
imposte”, se ne sosteneva la provvigionabilità sulla scorta della ratio comune
con quelle facendo inammissibilmente
uso dello strumento interpretativo dell’analogia, nell’altro si pervenisse a medesimo risultato attribuendo ai contributi essenza sostanziale di imposta a
mezzo di “alquanto disinvolto” superamento della tradizionale quadripartizione delle entrate tributarie sulla scorta di
una nozione residuale di imposta non
riconducibile né alla categoria della tasse, ne a quella di contributo in senso tipico né a quella di monopolio.
Significativo infine il fatto che sia stata
data rilevanza alle considerazione svolte dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 200 del 1988 che, dichiarando
la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 della legge 526/1982 (che istitu“
il contributo al SSN) in relazione agli
art. 3 e 23 della Cost., affermava con
chiarezza che tale disposizione di legge
non concretasse una imposizione di una
contribuzione non determinata con legge e quindi lesiva dell’art. 23, ma si limitasse “a predeterminare uno dei costi
tecnici dei sinistri oggetto dell’assicurazione, con finalità di snellimento rispet-
Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze
gamma di imposizioni, non sono classificabili né nel concetto di tasse, prestazioni dovute a fonte di un’attività specifica e diretta dell’ente pubblico nei
confronti del soggetto che le corrisponde, né in quello di imposte, prestazioni
pecuniarie giustificate dalla capacità
contributiva e correlate anche nel loro
ammontare a determinate manifestazioni di ricchezza a prescindere da uno
specifico collegamento ad una qualche
controprestazione da parte del pubblico.
Con riferimento al contributo al SSN ha
cos“ evidenziato come le nuove e diverse modalità di calcolo a percentuale fissa non valgono a snaturare lo scopo e la
natura del medesimo traendo invece ragione in esigenze di certezza e predeterminazione nell’an e nel quantum delle
spese sostenuto al servizio sanitario.
Ancora è stato rilevato come esso costituisce precisa componente del prezzo
della copertura assicurativa attenendo
non già ad una generica attività di impresa posta in essere dalle società assicuratrice ma alla prestazione sottesa al
contratto.
Interessante notare come l’argomentazione che vorrebbe dare rilevanza alla
indicazione distinta in polizza del contributo sia stata respinta sia per essere
stata introdotta da norma successiva
alla conclusione dell’accordo collettivo
non potendo quindi valere ad interpretare la volontà comune dei contraenti,
sia perché è stato ritenuto che il contributo non può che rientrare nel concetto
di premio facendo parte delle somme
versate dall’assicurato all’assicuratore,
sia perché il mancato utilizzo dei concetti di premio puro o premio netto, di
natura più tecnica, ma sicuramente nella disponibilità delle parti al momento
della formazione dell’ANA, non poteva
essere stata determinato da una mera
“svista”, ma costituiva il frutto di una
precisa e consapevole scelta in sede di
contrattazione collettiva.
Quanto invece al contributo al Fondo
Garanzia Vittime della strada, il Giudice
di secondo grado non ha mancato di rilevare come a mente del disposto dell’art. 31 L. 990/69 esso sia strutturato in
modo tale da dover essere determinato
“in una percentuale del premio incassa-
to alle procedure di rivalsa” e che il contributo al SSN non fosse una prestazione patrimoniale aggiuntiva imposta all’assicurato. bens“ “una mera
componente tariffaria determinata annualmente (ed analogamente a quanto
avviene per le percentuali destinate al
conto consortile ed al Fondo di garanzia
per le vittime della strada) sulla base
della rilevazione statistica dei costi sostenuti a tale titolo dal Servizio
Sanitario Nazionale, sentita l’organizzazione sindacale di categoria degli assicuratori.”
A fronte di dati normativi e di fatto inequivoci è stato conclusivamente evidenziato come la materia sia regolata
specificamente da un contratto collettivo rispetto alla cui interpretazione non
è consentito il ricorso all’analogia ma
debba in primo luogo essere ricercata la
volontà delle parti secondo i criteri di
cui agli artt. 1362-1365 c.c. potendo il
giudice, quindi, estendere il patto relativo ad un caso ad un altro caso non
espressamente contemplato solo previa
verifica di una comune volontà diretta
in termini univoci in tal direzione, nella
fattispecie ritenuta insussistente.
Ecco dunque riconosciuto nuovamente
– e da autorevole Corte d’Appello – il
diritto dell’agente a richiedere le
provvigioni maturate sui contributi al
SSN e FGVS per il periodo di cinque
anni antecedente alla messa in mora
che- si ricorda – dovrà essere posta in
essere a mezzo raccomandata r.r. da
inviare alla propria Compagnia.
Deve, per concludersi, essere evidenziata la necessità, ai fini di probatori,
di quantificare i premi incassati per il
ramo RC auto per gli anni in contestazione. A tal fine, in difetto di una puntuale produzione documentale, si segnala la possibilità che sia lo stesso
Tribunale – come avvenuto nel caso di
specie per alcuna annualità più risalenti nel tempo – ad ordinare alla
Compagnia l’esibizione in giudizio dei
prospetti attestanti i premi incassati.
Concluso il procedimento di appello
con la condanna definitiva, resta da
verificare la strategia che vorrà seguire l’impresa assicuratrice.
*Avvocato del Foro di Verbania
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Gennaio/Aprile 2006
Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze
Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze
Sentenza su SSN e FGVS
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott. Marco BUZANO PRESIDENTE
Dott.ssa Clotilde FIERRO CONSIGLIERE
Dott.ssa Rita SALORENZO CONSIGLIERE Rel
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa di lavoro iscritta al n. ……………………………………………………. promossa da: ……………………………………………………………………………,
residente in …………………………………………………… rapp.to e difeso dagli avv.ti Marco Ubertini e Gianluca Ubertini del foro di
Verbania giusta delega a margine del presente atto comprensiva di elezione di domicilio in Torino, via Confidenza15, presso lo studio dell’avv. Cristiano Felisio.
APPELLANTE
CONTRO
FONDIARIA SAI SPA, con sede a Firenze, P.zza della Libertà 6, in persona dell’avv. Luigi Tessore giusta procura a rogito
not. G. Morone di Torino del 17.7.2000) doc.1 prodotto i primo grado) ed elett.te domic. A Torino in C.so Duca degli
Abruzzi 15, presso l’avv. Gianantonio Dionisio che la rappresenta e assiste, per procura speciale in data 21.11.03 a margine della comparsa di risposta di primo grado, estensiva a questo grado di giudizio.
APPELLATA
Oggetto: Rapporto di agenzia
CONCLUSIONI
Per l’appellante:
“- in accoglimento del presente appello ed in totale riforma dell’impugnata sentenza
- accertato il mancato pagamento da parte della SAI Assicurazioni s.p.a., ora Fondiaria-Sai S.p.a, delle provvigioni dovute per i titoli di cui in premessa, condannarla al pagamento della somma di lire ………………………… pari a € …………………………, per
gli anni 2000-1996, o la maggiore o minore risultante nel corso del procedimento, ed a quella accertando per gli anni dal
1995 a ritroso nel tempo, il tutto oltre ad interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l’appellata:
“Voglia la Corte d’Appello Ill.ma respingere l’appello ex adverso proposto, con favore delle spese e onorari di questo grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il …………………………………………………… presso la cancelleria del tribunale di ……………………………………………… ha evocato in giudizio la S.p.a. Fondiaria-Sai, per la quale aveva operato in qualità di agente generale per l’Agenzia di
……………………………………………………, al fine di sentirla condannare al pagamento in suo favore a titolo di differenze provvigionali
sulle polizze per RC. Automobili, dell’importo di €………………………… in relazione agli anni 1996/2000, nonché dell’ulteriore
importo ad accertarsi previa esibizione da parte della convenuta dei prospetti relativi ai contratti stipulati, per gli anni dal
1995 a ritroso nel tempo.
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Gennaio/Aprile 2006
Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze
Sentenze Sentenze Sentenze Sentenze
A sostegno della propria pretesa, l’attore esponeva che sin dall’inizio del rapporto di agenzia era stato pattuito per il settore r.c. autoveicoli, un trattamento provvigionale secondo aliquote del 3% e del 10% (rispettivamente per l’acquisto e per l’incasso); che l’accordo nazionale Imprese – Agenti di Assicurazione stipulato nel
1981, che appunto regolava il rapporto agenziale, prevedeva all’art. 3 che ..” con il termine “premi” si intendono i premi al netto di imposte e tasse”; che la preponente aveva sempre proceduto al computo delle provvigioni al netto non solo di tasse ed imposte, ma altresì delle quote relative ai contributi obbligatori da versarsi al Servizio Sanitario Nazionale, nonché al Fondo di garanzia, per le vittime della strada; che tale metodo
di calcolo era illegittimo, in quanto peggiorativo rispetto alla previsione dell’Accordo Nazionale; che pertanto
egli aveva diritto a percepire gli importi rivendicati sulla base dei titoli esposti.
Costituitasi regolarmente la convenuta, con sentenza del 26.2.2004 il tribunale di ……………………………………………………,
ritenuto superfluo ogni adempimento istruttorio, ha respinto le domande avanzate, ponendo a carico del ricorrente le spese di lite.
Contro tale decisione ha proposto appello il Sig. …………………………………………………… , per chiedere l’accoglimento delle
pretese inizialmente formulate. Si è regolarmente costituita la società appellata, ribadendo le proprie difese.
All’udienza del 14.4.2005, in esito alla discussione, la corte ha deciso in via definitiva la controversia, dichiarando il diritto dell’appellante al pagamento delle provvigioni sulla base dell’importo dei premi comprensivo
delle quote di contributo SSN e FGV dal 1.1.1994; con separata ordinanza, ha disposto ctu tecnico contabile
per la quantificazione degli importi spettanti per i titoli di cui alla sentenza.
Depositata la relazione scritta, all’udienza del 22.12.2005 la corte ha deciso in via definitiva la controversia
come dal dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ctu nominato ……………………………………………………, ha così risposto al quesito affidatogli:
“Competono a ………………………… a titolo di provvigioni per il ramo R.C. Auto per il periodo 1.1.1998/28.2.2000
complessivi € …………………………; tenuto conto di quanto percepito nello stesso periodo, residuano a suo credito
complessivi € …………………………, di cui …………………………
per capitale, ………………………… per rivalutazione monetaria e ………………………… per interessi”.
Tali conclusioni risultano coerenti rispetto ad uno sviluppo contabile pienamente logico e trasparente. Non sono state sollevate obiezioni di sorta, né nel corso delle operazioni peritali né in sede di discussione finale,
quanto all’operato del ctu.
In definitiva, in riforma dell’originaria sentenza, la domanda deve essere accolta nei termini di cui al dispositivo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio devono essere poste a carico dell’appellata soccombente: le stesse si liquidano come da dispositivo.
Le spese di ctu vengono poste definitivamente a carico dell’appellata.
P.Q.M.
Visto l’art. 437 c.p.c.
decidendo definitivamente ed in parziale accoglimento dell’appello,
condanna la spa Fondiaria Sai al pagamento in favore dell’appellante di euro ………………………… oltre interessi e rivalutazione dal 1° ottobre 2005; condanna l’appellata a rimborsare i gradi di giudizio liquidate per il primo in
euro………………………… e per il presente in euro ………………………… di cui………………………… per onorari e ………………………… per i diritti oltre Iva e Cpa;
pone le spese di ctu a carico dell’appellata.
Così deciso all’udienza del 22.12.2005.
IL CONSIGLIERE est.
Dott.ssa Rita SANLORENZO
IL PRESIDENTE
Dott. Marco BUZANO
Consegnata in cancelleria per la pubblicazione il 19.1.2006
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Gennaio/Aprile 2006
Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato
Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato
di Giovanni Cozzarizza*
Cresce l’importanza degli agenti
ma cala la redditività
Per la raccolta premi le Compagnie puntano
sulla rete agenziale, ma tagliano le provvigioni
La qualità complessiva del servizio
reso agli utenti delle compagnie
assicurative non è aumentata in
questi anni. Anzi, la chiusura degli
uffici sinistri presso le agenzie e la
creazione (pochi) centri di liquidazione ha portato a un peggioramento.
A questi ultimi, ormai presenti in
numero esiguo, è difficile accedervi, spesso causa della posizione
periferica o per gli orari limitati.
Ciò va ad aggiungersi al fatto che
questi uffici sono talvolta irraggiungibili persino al telefono, per
le solite penose trafile dei call
center.
Nemmeno i prodotti sono migliorati. Sul fronte della trasparenza
delle clausole, poi, non sono certo
stati fatti grandi passi avanti e
nemmeno le tariffe sembrano condizionate dalla concorrenza. Non è
bastata la liberalizzazione dei premi RC per creare una vera concorrenza e la sottostante cultura
competitiva. Ciò a causa, probabilmente, di un mercato già concentrato che, dopo il 1994, si è ulteriormente
Concentrato per fusioni e incorporazioni: pochi gruppi controllano
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Gennaio/Aprile 2006
gran parte del mercato.
A proposito di concorrenza, però,
fa ben sperare la notizia che un
centinaio di compagnie straniere
hanno chiesto di operare in Italia e
attendono le autorizzazioni.
Tuttavia, appena otterranno le licenze avranno enormi difficoltà a
trovare gli agenti, categoria bloc-
cata dall’esclusiva.
È proprio questo, forse, il vero cartello attuato dalle compagnie.
Prima hanno ingessato gli agenti,
poi le polizze e conseguentemente
l’intero sistema.
Nonostante ciò, dalle statistiche
risulta che quasi il 90% degli italiani resta fedele alla propria assicurazione (o meglio dire fedele al
proprio agente). Non è un segno di
efficienza. Piuttosto è la riprova di
un mercato bloccato. Se solo il
10% degli utenti cambia compagnia è dovuto principalmente a
una colossale, onerosa, estenuante
e capillare azione supplenza da
parte degli agenti.
Una ricerca Databank di qualche
tempo fa, pubblicata su Il Sole 24
ore, evidenziava che l’assicurato
ha sostanzialmente più fiducia
dell’agente (85%) che della compagnia (65%) e che solo il 55%
manifestava soddisfazione per il
rapporto premi/servizi (delle compagnie).
Si può annotare, inoltre, che le assicurazioni telefoniche, pur a basso costo, riscuotono scarso successo e non riescono a fare
quadrare i conti. Anche questo è
segno che quando non c’è la presenza vigile e competente dell’agente ci si sviluppa poco, e il rapporto premi/sinistri è disastroso
poiché non si fa selezione.
In conclusione, è evidente che l’agente è una figura strategica, il
vero fattore di successo delle compagnie. Non ha caso l’Ania ha ammesso che la professionalità del-
Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato
specie di intesa, giacchè si è mostrato come una azione tra loro
concertata data l’univocità delle
loro posizioni a riguardo”.
Si tratta quindi di un’azione discutibile e permeata da connotati
d’illegittimità. Per di più è una
condotta che produce un effetto
boomerang, perché in questo modo le compagnie deprimono la capacità penetrativa del loro braccio
operativo più fedele e importante.
Ora giunto il momento di porre
come prioritario il problema di recupero della redditività, perché il
sistema è al collasso.
Peraltro, a suo tempo, i tagli delle
provvigioni erano stati motivati
dalle compagnie dal fatto che si
stavano attraversando periodi di
vacche magre e che gli agenti dovevano in qualche modo condividere tale fase.
Guardando i bilanci di questi anni,
non è immaginabile che le compagnie pensino di poter chiedere agli
agenti di condividere solo la miseria e che la ricchezza debba restare sempre ed unicamente a loro
esclusivo appannaggio.
Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato
l’agente e la sua capacità di offrire un servizio d’alto livello costituiscono una delle leve competitive fondamentali per lo sviluppo
del mercato assicurativo.
A questo punto è singolare che
siano state tagliate le provvigioni
alle agenzie, le galline dalle uova
d’oro delle compagnie. Tali riduzioni stanno minando il futuro degli agenti e sono state adottate in
modo generalizzato. A questo proposito, il nostro presidente
Tristano Ghironi ha fatto presente
alle compagnie “ che la decisione
di ridurre la remunerazione assume il significato politico di una
* Del comitato di redazione e segretario sezione SNA di Pordenone
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Riflessioni a voce alta Riflessioni a voce alta
Riflessioni a voce alta Riflessioni a voce alta
di Geri Villaroel*
Immagine
“ Dio creò l’uomo a sua immagine e
somiglianza!” Non a caso, il sostantivo “immagine” occupa spazi di ogni
tipo, adusato nelle circostanze più
disparate, cioè in senso concreto, fisico, reale, virtuale…Quale sinonimo di
“figura” è stato adottato dal
Sindacato Agenti, che ha istituito una
Commissione, per la tutela dell’immagine del singolo iscritto e dell’intera Categoria. Un’adeguata cura, però,
richiede un farmaco adatto, per individuare l’origine del male, altrimenti,
come in medicina, l’organismo continuerà a debilitarsi. Nel caso specifico,
più che alla configurazione e all’esaltazione del termine, bisogna badare
al discredito e alle concause che lo
scatenano. Non avrebbe ragione, altrimenti, la necessità dell’attenzione,
l’eventuale bisogno di correre ai ripari. La Commissione in altri termini più
che tutelare, prevaricando le opportune sedi giudiziarie, deve prevenire.
In sostanza bisogna raccogliere una
serie di dati concernenti stati di disagio, che intanto fanno scricchiolare
l’immagine, anche per situazioni di
vecchia memoria e incancrenite dall’abitudine d’approfittarne. Esplorare,
per esempio, i casi in cui il prodotto
imposto dall’Impresa rechi grave nocumento al venditore, che perfino ad
utile zero deve prendersi i pesci in
faccia dai consumatori. La Rca è un
serio motivo di crisi con la clientela.
Non giova a nulla il braccio di ferro
con la Mandante, che decide aumenti anche sul rinnovo di polizze non sinistrate.
Assumere in permanenza posizione di
difesa non serve, comporta l’indebolimento dell’immagine. Bisogna tracciare determinati limiti oltre i quali
non c’è trattativa, ma rivolta. Essere
concilianti è inutile, anzi crea asservimenti a discapito della dignità professionale! Sono troppe le insidie che
prevaricano il rapporto, su cui aleggia
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Gennaio/Aprile 2006
l’anatema della revoca. Il ruolo
dell’Agente è sconvolto in continuazione da provvedimenti iniqui, sempre più pressanti ed avvilenti. Gli
adempimenti sono come il gioco dell’oca, pieni d’insidie e intoppi. La produzione scarseggia? Perché la colpa è
sempre imputabile alla rete esterna e
mai a polizze fuori mercato e di qualità inadeguata al prezzo? Anche le
zone più povere, per i soloni della materia, sono piene di risorse. Alla faccia
dell’esclusiva (unilaterale) si saturano
di punti vendita con assoluta mancanza d’assistenza tecnica in loco.
Ispettori ingessati sono utilizzati soltanto per la riconsegna dell’Agenzia.
Va di moda anche costituire Agenzie
a più Mandati, cos“ cresce il panico
dei disperati, che nella speranza di attenzione, passano da rassegnati a
stati di supina obbedienza!
L’andamento del (2) rapporto sinistri/premi, che s’aggiunge ai capi
d’accusa a carico, è un’altra spada di
Damocle. L’evento dannoso non si capisce perché dovrebbe pesare sulla
gestione agenziale! Arroganza?
Monito? O più semplicemente un
motivo in più per rescindere il rapporto, tenendo il soggetto in perenne
scacco matto?
Nel contesto in esame come si fa a
salvaguardare l’immagine? Forse il
plurimandato potrebbe ristabilire un
certo equilibrio, ridare speranza di par
condicio, fugare l’incombente mobbing!! Alle Imprese, però, quest’argomento non conviene, forse perché ancora una volta e in tutti i sensi
vogliono decidere sulle sorti dell’Agente!
Un tempo era il cambio generazionale a rinnovare il presente, ma nella
fattispecie, dopo la luna di miele iniziale, si torna peggio di prima. Si registrano addirittura casi, che sembrano usciti dal capolavoro del
Manzoni, dove novelli don Rodrigo
si lasciano prendere da puerili passioni! In barba al mondo degli affari, si
permettono il lusso di soffrire di simpatia e antipatia, sfasciano Agenzie
consolidate, per crearne a loro piacimento di nuove, scorporano portafogli, agevolano i loro protetti e trattano i “disobbedienti” come fossero
pupi!
La tutela dell’immagine indurrà a denunciare, senza indugio, simili casi limite, che nel 2006 non possono avere cittadinanza. Sarà necessario
chiamare in causa l’Ania, che troppo
ha lasciato fare alle sue consociate
con conseguente approdo agli scandali in atto. Un risveglio dovrà essere
suonato alle Associazioni dei consumatori, ai sindacati dei dipendenti e
soprattutto ai politici, che tra un’elezione e l’altra, querelle su chi è più
bravo, dovrebbero dedicare maggiore
cura ad un settore cos“ vitale per l’economia.
La Categoria deve conoscere quale
sarà il destino che l’attende, tra canali alternativi e stravolgimenti della
professione. Il mestiere dell’Assicuratore si vorrebbe sempre più
bancario. I ricavi dovrebbero essere
tratti da volumi d’affari vertiginosi
anche in zone povere, però superaffollate da punti vendita!
C’è da dire, che i Gruppi Agenti dovrebbero intervenire energicamente
su programmi e progetti, dettati dall’umore di manager costosi e cervellotici. In alcuni casi, per l’immagine
del settore, bisognerebbe arrivare prima della magistratura! La Nazione ha
necessità di rigenerare l’economia.
Bisognerebbe far capire ai responsabili di banche e assicurazioni, che sarebbe l’ora di smetterla di giocare a
chi conta di più e che l’Europa non è
condensata nella loro stanza dei bottoni!
* Ex segretario Nazionale Sna
Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato
La rappresentanza commerciale
Gli agenti non sono una rete proprietaria
delle imprese di assicurazione
Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato
di Luigi Pacella*
Le compagnie straniere e l’impresa agenzia
L’articolo di Roberto Bianchi pubblicato nel numero di giovedì“ 13
aprile di Italia Oggi, può riavviare il
confronto su un argomento che
sente il peso di una proposizione
ormai decennale e che rischia di
essere trascurato nel momento in
cui l’evoluzione del mercato e l’affermarsi di logiche comunitarie
dovrebbero renderlo più possibile.
Ci muoviamo infatti, oggi, in uno
scenario decisamente stravolto rispetto a quel lontano 1996 in cui
fu celebrato il Convegno da cui
prese avvio il disegno di legge sul
plurimandato.
La minaccia, allora vista come dirompente delle compagnie telefoniche, è da considerarsi ormai una
bazzecola, una pinzillacchera come direbbe Totò, a confronto con i
canali distributivi oggi utilizzati
dalle compagnie di assicurazione
in alternativa alla rete agenziale.
Oggi, complice anche il nuovo
Codice delle Assicurazioni Private,
hanno avuto legittimazione, quali
reti distributive, le banche e le po-
ste, con i loro innumerevoli punti
vendita e addetti. Analogamente,
in futuro sarà per supermercati e
grande distribuzione.
Tutti questi soggetti, all’apparenza cos“ eterogenei, hanno però
qualcosa in comune. Un elemento
decisivo: la rete di distribuzione è
“proprietaria”. La stessa definizione che viene usata dalle compagnie per definire anche la rete
agenziale.
C’è quindi da chiedersi, seguendo
il ragionamento di Bianchi, a chi
si rivolgerebbero eventuali imprese giapponesi o americane per
trattare le prestazioni di una rete
per la distribuzione dei propri prodotti?
Ai vertici delle poste, a quelli di
una banca, alla proprietà di una
catena di supermercati? Tutti soggetti, questi, in grado di garantire
il numero di sportelli reclamati.
In tal caso ad essere tagliata fuori
sarebbe ancora una volta la rete
di distribuzione agenziale in grado, è vero, di garantire professio-
nalità, cultura assicurativa, presenza sul territorio e strutture
adeguate, ma rappresentata da
chi al tavolo di una ipotetica trattativa?
Esiste oggi un soggetto economico che possa avere tale prerogativa? Possono considerarsi tali gli
attuali gruppi aziendali agenti e lo
stesso sindacato? Evidentemente
no, almeno non con le attuali
strutture, statuti e finalità.
È dunque forse il momento di affrontare questa tematica, sulla
rappresentanza commerciale ed
industriale della rete di vendita
agenziale, se realmente pensiamo
di poter evolvere la nostra attività
nel senso di un plurimandato che
non sia la somma di tanti vincoli
di tante mandanti.
Un nostro silenzio rischierebbe di
lasciare la rappresentanza della
rete agenziale a chi la considera
una rete proprietaria.
* Coordinatore regionale Sna Campania
15
Gennaio/Aprile 2006
Attualità Attualità Attualità Attualità
Attualità Attualità Attualità Attualità
di Vincenzo Cirasola*
Consigli utili al consumatore:
guardar bene prima le condizioni
In Italia il passaggio alle polizze via web non è ancora avvenuto
Il mercato delle assicurazioni
on-line nel nostro paese non ha
ancora raggiunto dimensioni significative. Le compagnie assicurative italiane hanno, infatti,
scoperto il Web con un certo ritardo rispetto ai concorrenti europei ma, una volta uscite dai
blocchi di partenza, si sono lanciate nella rincorsa. Nonostante
la forte crescita fatta registrare
negli ultimi anni l’Italia ha comunque ancora molta strada da
fare, soprattutto se si guarda alla situazione di Paesi come Gran
Bretagna e Germania. Nel 2004
(i dati per il 2005 non sono ancora disponibili) le assicurazioni
online in Italia hanno raccolto
premi per 706 milioni di euro,
pari al 3,9% del mercato assicurativo. Gli agenti di assicurazione invece, continuano a raccogliere circa l’85% del mercato
danni ed il 95% delle polizze
RCAuto
Il motivo per cui il passaggio al
Web fino ad oggi non è ancora
avvenuto, a mio avviso dipende
prevalentemente dal fatto che la
qualità del prodotto e sopratutto
del servizio post vendita offerta
dal sistema assicurativo del nostro Paese, è assai lontana dagli
standard dei principali Paesi
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Gennaio/Aprile 2006
Europei. L’assicurato italiano, in
caso di sinistro ha timore a trovarsi “solo”, ed ha bisogno della
consulenza e l’assistenza di una
persona di fiducia, come può essere appunto il proprio agente,
con il quale è possibile instaurare un contatto umano, che certamente non può offrire un operatore del call-center o internet.
Non a caso la percentuale del
contenzioso legale è molto più
elevata per i clienti assicurati
con le compagnie online, rispetto agli assicurati presso la rete
agenziale tradizionale. Il ritardo
italiano rispetto ad altri Paesi
europei non è però dettato
esclusivamente dai comportamenti delle compagnie ma anche da una questione culturale
poiché l’italiano medio è cliente
a cui piace essere “servito e riverito” ed è poco predisposto al
“fai da te”. Basta guardare l’utilizzo del self-service per l’erogazione del carburante, dove siamo
indietro rispetto alla Spagna e
Grecia, come anche per l’organizzazione di un viaggio, dove
preferiamo rivolgerci all’agenzia
di fiducia per avere consigli sui
servizi a terra prenotando prevalentemente alberghi da tre stelle
in su.
In ogni modo, bisogna prendere
atto che sono sempre più in
Italia gli utenti che scelgono di
stipulare online l’assicurazione
per il proprio veicolo. Di fronte
ad offerte così“ variegate, il
problema principale per l’utenza resta quello di trovare la tariffa RCA più adatta e conveniente alle proprie necessità
personali. Il dubbio di aver
compiuto la scelta giusta può
restare anche dopo aver stipulato il contratto assicurativo. In
un mercato di potenziali utenti
che si trova a dover operare
delle scelte, non sempre consapevoli, in un settore dove regna
sovrana – occorrerà ammetterlo
- una notevole confusione, riteniamo assai rischioso che la
scelta ricada unicamente sulla
polizza che costa meno, senza
essere consapevoli delle limitazioni di rischio. Alcune responsabilità riteniamo vadano attribuite anche ad alcune
Associazioni dei Consumatori,
le quali hanno concentrato la
loro valutazione e comparazione dell’offerta prevalentemente
sulla differenza di prezzo. Mi
sembra che su questo punto, almeno, alcune di esse abbiano
potuto rimeditare, ammettendo
Attualità Attualità Attualità Attualità
Questa nuova tendenza, fu intrapresa qualche anno fa, prima
da alcune Banche e in seguito
anche dalle Poste Italiane, le
quali, persuase dal successo ottenuto nel ramo vita, decisero
di lanciarsi nel business “multirischi abitazioni”.
L’amministratore delegato delle
Poste nel 2003 dichiarò di coprire in 2 o 3 anni il 5% del
comparto che attualmente vale
2 miliardi di euro. Lo SNA, a firma del sottoscritto, proprio su
queste pagine, criticò quelle affermazioni ed espresse forte
scetticismo sul successo di tale
operazione. Oggi, possiamo affermare che avevamo ragione,
infatti, dopo 3 anni i risultati
conseguiti da “Poste Assicura”
sono assai lontani da quelli auspicati. Questo per il semplice
motivo che la gestione del ramo
danni è assai diversa da quella
relativa al ramo vita. Oggi, pur
considerando che nel mercato
multirischio abitazioni c’è molto spazio, infatti, solo il 30%
delle case è coperto da questo
tipo di polizze, sono propenso di
ritenere che anche per le compagnie via web, come già avvenuto per le Banche e le Poste, i
risultati saranno assai deludenti e pertanto mi auspico che i
top manager delle blasonate
compagnie che controllano
quelle telefoniche, prelevano le
risorse finanziarie destinate alle
polizze via web per destinarle
ad investimenti a favore della
propria rete agenziale, semmai
usando il sito web come vetrina
dei prodotti, invitando però il
consumatore a rivolgersi all’agenzia più vicina per una consulenza personalizzata.
Noi, infatti, non abbiamo mai
pensato che assicurare la casa,
vale a dire il bene più importante
di ogni famiglia, sia una cosa
semplice. Tanto da limitarci a
chiedere al cliente solo “pochi
dati e un programma di software
provvede a calcolare la polizza”.
Noi assicuratori tradizionali siamo sempre stati convinti che
“assicurare” non vuol dire vendere un prodotto, bens“ vendere un
servizio che si svolge in tre fasi: il
prima, il durante e il dopo.
Di conseguenza, ai manager di
Genertel (gruppo Generali), di
Genialloyd (gruppo RasAllianz),
di Linear (gruppo Unipol), di
DirectLine (della britannica
Royal Bank of Scotland) ci corre
l’obbligo di chiedere: chi supporterà il cliente nella determinazione dei giusti valori da assicurare per il fabbricato e il
suo contenuto? Chi illustrerà al
cliente la portata reale del rischio assicurato al fine di evitare aspettative che vadano oltre
la copertura stessa o il non utilizzo di quanto acquistato? Chi
supporterà il cliente nella redazione della denuncia in caso di
danno? Chi si farà punto d’ordine per dirimere eventuali incomprensioni o controversie
con periti e liquidatori?
Così“ come altrettanto doveroso riteniamo che il consumatore
prima di stipulare una polizza
per telefono o via web si faccia
dare le risposte a tutte le domande da noi sottoposte al management aziendale.
Raccomodando loro di tenere
sempre presente il vecchio adagio: a ciascuno il proprio mestiere.
Per Noi agenti di assicurazione
la sicurezza del cliente è il nostro punto di partenza.
Salvaguardare il patrimonio dei
consumatori e dare garanzie
certe al futuro delle famiglie
italiane sono i presupposti indispensabili del nostro “mestiere”.
Attualità Attualità Attualità Attualità
che stipulare una polizza RCA
online, non si tratta di un semplice scelta al ribasso, bens“
dell’acquisizione di un prodotto
“diverso” da quello distribuito
generalmente dal canale tradizionale. Il costante invito che
rivolgiamo ai consumatori è
quello a “guardar bene le condizioni, prima di sottoscrivere
una polizza online”. Ed è bene
che tali valutazioni vengano
oculatamente fatte, visto che la
cosiddetta “personalizzazione”
della polizza è uno strumento
largamente adottato dalle polizze telefoniche e presenta, insieme con i vantaggi dell’applicata riduzione del premio,
anche i pericoli tutt’altro che
eventuali che le numerose dichiarazioni raccolte in sede di
stipulazione e in qualche modo
incidenti sulla determinazione
del premio, siano poi utilizzate
ai fini delle eccezioni di cui agli
articoli 1892, 1893 e 1898 del
Codice Civile.
Una spada di Damocle che sarà
sempre incombente e che costringerà ad un riesame costante ed attento della situazione
originariamente
dichiarata.
Eguali considerazioni potrebbero essere fatte di fronte alla
previsione delle franchigie o
degli scoperti che in caso di sinistro rimangono a carico dell’assicurato. Insomma, tutto ciò
mi ricorda la storia del lenzuolo
corto che lascia fuori i piedi e
che purtuttavia ognuno è padronissimo di scegliere. Basta
saperlo.
Stesso discorso vale anche per
l’offerta online delle assicurazioni danni retail, prevalentemente “polizze infortuni e globale abitazione” che è possibile
stipularle direttamente dal proprio computer, senza l’apporto
della consulenza professionale
dell’intermediario tradizionale.
* Vicepresidente Nazionale SNA
-responsabile “Area Danni”
17
Gennaio/Aprile 2006
Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato
Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato
Alcune compagnie interpretano (male)
l’art. 117 del Codice delle Assicurazioni
FAX - E MAIL
Milano, 14 marzo 2006
Separazione Patrimoniale ex art. 117
Oggetto:
Codice delle Assicurazioni
e p.c.
Ai Sigg.:
- Presidenti Proviniciali
- Coordinatori Regionali
- Componenti Comitato GAA
- Componenti Consulta GAA
Facciamo seguito alla precedente
Circolare della Federazione del 3
gennaio 2006 (ved.www.snaservice.it
e www.unapass.it), per comunicare
ulteriori e più precise indicazioni in
merito agli effetti dell’art. 117 del
Codice delle Assicurazioni –
Separazione patrimoniale, entrata in
vigore il 1° gennaio 2006.
Tali indicazioni si rendono oltremodo
necessarie a seguito del proliferare di
circolari, istruzioni e nuove regole
operative inviate agli Agenti da parte
delle Imprese.
1) L’art. 5 della Direttiva 2002/92,
che costituisce il presupposto che
legittima l’art. 117 del nuovo
Codice delle Assicurazioni, impone
agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per tutelare i consumatori contro l’incapacità
dell’intermediario
18
Gennaio/Aprile 2006
- All’ANIA
- Al Ministero delle Attività Produttive
- All’ISVAP
LORO SEDI
assicurativo di trasferire i premi
all’impresa di assicurazione o di
trasferire all’assicurato gli importi
della prestazione assicurativa o di
un ristorno di premio.
In particolare il punto c) di tale
norma stabilisce che le somme del
cliente devono essere trasferite
attraverso conti-cliente rigorosamente separati e non utilizzabili,
in caso di fallimento, per il soddisfacimento di altri creditori.
2) L’art. 117 del D.Lgs. 209/2005 stabilisce che i risarcimenti dovuti ed
i pagamenti effettuati dagli assicurati debbano essere versati dall’intermediario su un conto separato di cui può essere titolare
l’intermediario espressamente in
tale qualità; tali somme (premi e
risarcimenti e/o altri importi dovuti dalle Compagnie agli assicu-
rati) costituiscono un patrimonio
autonomo, separato da quello dell’intermediario. Sul “conto separato” non sono ammesse azioni esecutive che non siano quelle
dell’assicurato o delle Compagnie
per i propri crediti. Sul conto non è
ammessa l’azione neppure compensativa da parte dell’istituto depositario.
3) Alla stregua di tali premesse normative alcune Imprese pretendono di imporre agli Agenti conti
bancari con delega operativa alle
medesime Compagnie ed altre regole “innovative” che non possono
essere assolutamente condivise ed
accettate. Fermo restando quindi
il diritto dell’impresa di pretendere quanto spettante, riteniamo
che ogni informazione inerente il
conto, debba avvenire nel rispetto
Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato
Lgs. 209 del 2005. Per gli Agenti in
regime di esclusiva può essere indicata con il nome e la qualità
professionale, anche l’Impresa di
cui l’Agente è mandatario. La
Legge non stabilisce che l’Impresa
possa operare sul conto separato
dell’Agente (effettuare prelievi,
chiedere direttamente estratti
conto, disporre la chiusura del
conto. Non è in contrasto con
l’art. 117 la possibilità che il conto
goda di affidamenti bancari, anche al fine di fronteggiare scoperti di valuta e/o insoluti nei pagamenti dei premi e/o spese
bancarie. L’Agente, in base al contratto di Agenzia, dispone delle
provvigioni e delle altre somme a
suo credito giacenti sul conto. Le
somme giacenti sul conto separato non possono essere utilizzate
per fini diversi dalla rimessa dei
premi e/o pagamento dei risarcimenti e dei crediti degli assicurati;
pertanto tali giacenze non potranno essere utilizzate per garantire affidamenti e/o altre operazioni
bancarie
da
parte
dell’Agente. Si consiglia agli
iscritti di adottare nel rapporto
con l’istituto bancario il testo qui
allegato:
Oggetto: conto corrente n…… a
me/noi intestato, ai sensi dell’art.
117 del Decreto Lgs. n. 209/2005
A seguito dell’entrata in vigore
del Codice delle Assicurazioni avvenuta il 1/1/2006 (D. Lgs. n.
209/2005) il conto corrente n. ….,
dovrà intendersi a me/noi intestato nella espressa qualità di
Agente/Agenti di Assicurazione
(ex art.109 , lett. A del Codice delle Assicurazioni) e soggetto al regime stabilito dall’art. 117 del
Cod. Ass, conseguentemente, riguardo le “Condizioni generali di
contratto per i conti correnti di
corrispondenza e servizi connessi” sono da ritenersi inapplicabili
le norme ivi contenute in contrasto con il citato art. 117 Decr. Lgs.
209/2005 e, in particolare, è
escluso ogni diritto di compensazione legale, giudiziale e convenzionale anche rispetto ai crediti
da Voi vantati nei miei/nostri
confronti.
Come altres“ previsto dal citato
art. 117 non sono ammesse sul
detto conto azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori
diversi dagli assicurati o
dall’Impresa.
c) Per ciò che attiene alle regole che
disciplinano i subagenti e gli altri
collaboratori dell’Agente, va anzitutto premesso che le Imprese
preponenti restano escluse dalla
partecipazione ai relativi rapporti.
Per i subagenti e gli altri collaboratori di Agenzia di cui alla lettera E dell’art. 109 del Codice si ritiene che debba essere formulata
una prima distinzione tra
Subagenti che operano all’esterno della sede agenziale e soggetti che operano invece, all’interno
dell’Agenzia. Per i primi, valgono
le regole di cui all’art. 117 sopra
indicate per gli Agenti, pertanto
tali Subagenti dovranno:
1) versare gli incassi direttamente
all’Agente, il quale provvederà
poi a farli confluire sul conto separato dell’agenzia;
1bis) versare sul conto separato
intestato all’Agente, tramite delega operativa di versamento rilasciata al sub-agente;
2) aprire da parte del sub-agente un
proprio conto separato, intestato
al sub-agente ed espressamente
riferito alle condizioni di cui all’art. 117 del Codice per poi per
poi, alle scadenze contrattuali
previste,trasmettere le giacenze
dei premi (al netto di eventuali
provvigioni)
direttamente
all’Agente che le verserà sul proprio “conto separato”.
Gli altri collaboratori dell’Agenzia
ivi compresi i Subagenti, sprovvisti di propria sede operativa, dovranno versare gli incassi effettuati direttamente all’Agente.
Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato
del rapporto contrattuale bilaterale agente-banca, con salvaguardia degli elementi tipici del rapporto di conto corrente bilaterale.
Non dovranno quindi essere inserite condizioni contrattuali che
possano ridurre o menomare il
rapporto. A fronte delle problematiche specifiche emerse dalla verifica delle ordinarie prassi operative in ordine alle anticipazioni di
valuta normalmente operate dagli
Agenti, agli addebiti e rilievi contabili non direttamente riferibili ai
premi ed alle provvigioni (addebiti
per rivalse, storni di contributi ed
incentivazioni, premi recuperati
per azioni legali) ed ad altri specifici aspetti dell’operatività di mercato la Federazione, consultata
l’Area Legale ed i propri consulenti, fornisce agli iscritti le seguenti
indicazioni e precisazioni.
a) L’autonomia
imprenditoriale
dell’Agente, rispetto alle preponenti, costituisce un caposaldo del
sistema distributivo italiano ed è
confortato dall’impianto normativo interno e dalla prassi del mercato. L’art. 117 del Codice riconosce l’autonomia patrimoniale
dell’intermediario rispetto alle
Imprese attribuendo all’Agente un
ruolo peculiare nella gestione del
flusso finanziario tra assicurato e
Compagnia. Le regole della
Direttiva comunitaria, e poi quelle
dell’art. 117, individuano nel “conto separato” tenuto dall’Agente
un preciso ruolo, da parte di quest’ultimo, a tutela dei diritti patrimoniali dei consumatori.
b) In merito a quanto sopra rilevato,
deve precisarsi che il conto “corrente separato” secondo l’interpretazione della lettera e della ratio delle citate norme deve avere
come intestatario: nome e cognome e indicazione della qualità
professionale dell’intermediario
(Agente di assicurazione oppure
Broker oppure subagente e/o collaboratore di Agenzia); richiamo
specifico all’art. 117 del Decreto
19
Gennaio/Aprile 2006
News Sindacato News Sindacato News Sindacato
News Sindacato News Sindacato News Sindacato
di Filippo Guttadauro*
Il nuovo
“Codice delle assicurazioni private”
Significative norme a tutela dei Consumatori e regole
di comportamento per gli Agenti e le Compagnie
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13/10/2005 è stato pubblicato
il Decreto Legislativo 7/9/2005, n. 209, “Codice delle assicurazioni private”,
entrato in vigore il 1 gennaio 2006.
Dopo quasi cinquant’anni dal varo
del Testo Unico sulle assicurazioni
private (D.P.R. 13 febbraio 1959, n.
449) ci troviamo di fronte ad un
nuovo Testo Unico che ha l’obiettivo di procedere ad una razionalizzazione e semplificazione della abbondante legislazione che si è
subentrata nel tempo sulla materia.
Nel corso degli anni più recenti la
normazione di fonte comunitaria
volta a creare il mercato unico europeo delle assicurazioni è intervenuta in maniera sempre più dettagliata e pregnante in quello che
è considerato un vero e proprio ordinamento di settore, contribuendo a creare un sistema di norme
sempre più complesso e di difficile
utilizzo non solo per utilizzatore
comune ma anche per gli addetti
del settore.
Era quindi ormai necessario un
quadro normativo generale che
facilitasse il compito nell’operare
quotidiano, che fosse al passo con
lo sviluppo che il mercato assicurativo ha avuto e che sicuramente
avrà nei prossimi anni, anche per
le sfide che è chiamato a raccogliere in campi nuovi e di grande
rilevanza sociale.
20
Gennaio/Aprile 2006
L’esigenza era ancor più sentita ed
urgente se si pensa che settori vicini, come quello bancario e dell’intermediazione finanziaria, avevano già da tempo proceduto
all’emanazione di testi unici per
rispondere alle medesime questioni poste a seguito dell’integrazione europea.
Il nuovo Codice delle assicurazioni,
introduce importanti innovazioni:
• in tema di delegificazione e
contestuale affidamento di poteri regolamentari all’Autorità
di controllo di settore, pur
sempre nel rispetto dei principi
di legalità e di sovraordinazione delle fonti normative comunitarie;
• in tema di trasparenza delle
operazioni e protezione dell’assicurato, armonizzando la disciplina assicurativa con la normativa
sull’intermediazione
finanziaria, in particolar modo
per quanto riguarda l’informativa al contraente, la pubblicità e
le regole di comportamento;
• omogeneizzando la normativa
assicurativa con quella bancaria in tema di assetti proprietari e di nozione di “gruppo assi-
curativo”;
• regolando figure contrattuali
sconosciute al Codice civile,
quali l’assicurazione assistenza
e l’assicurazione tutela giudiziaria;
• recependo la direttiva sugli
intermediari
assicurativi
(2002/92/CE), che conferisce al
sistema distributivo un assetto
più competitivo, professionale
e trasparente per l’utenza assicurativa.
Il Codice, composto da 355 articoli, riunisce tutte le norme che
riguardano l’assicurazione, salvo
quelle relative al contratto, che
restano disciplinate dal Codice
Civile (artt. 1882 – 1932).
Il Governo dovrà emanare, entro il
31/12/2007 le disposizioni di attuazione del Codice ed entro la
stessa data l’ISVAP emanerà la
raccolta informatica dei suoi
Regolamenti, una per ogni Titolo
del Codice, in sostituzione dei
suoi precedenti provvedimenti e
circolari, che saranno tutti abrogati (art. 354, comma 6).
L’art. 354 del Codice abroga 39
provvedimenti normativi esistenti, in particolare:
News Sindacato News Sindacato News Sindacato
NUOVI SISTEMI DI
RISARCIMENTO DEL DANNO
Terzi trasportati (art. 141)
Dall’1/1/2006 il risarcimento dei
danni ai terzi trasportati sarà a carico della Compagnia del vettore a
prescindere dalla responsabilità e
nei limiti del massimale di legge,
salvo rivalsa successiva nei confronti della compagnia del responsabile.
Risarcimento diretto
(artt. 149 – 150)
Viene poi introdotta l’innovazione
di maggior impatto per il settore,
cioè il risarcimento diretto del danno
da parte della Compagnia verso i
propri assicurati danneggiati: in
caso di sinistro tra due veicoli, chi
ha subito un danno a cose o alla
persona con lesioni permanenti fino al 9 % deve rivolgersi all’assicuratore del veicolo utilizzato. Tale
nuova disciplina sarà regolamenta-
ta entro l’1/4/2006 con decreto del
Presidente della Repubblica ed entrerà in vigore, presumibilmente, a
luglio 2006.
NUOVE NORME ASSUNTIVE
IN MATERIA DI RCA
Furto del veicolo
(art. 122, comma 3)
Questo articolo dispone che in caso
di circolazione contro la volontà del
proprietario:
- l’assicurazione R.C.A. cessa dalle
ore 24 del giorno della denuncia
di furto presentata all’Autorità
di pubblica sicurezza;
- l’Assicurato ha diritto al rimborso
del rateo di premio relativo al periodo di assicurazione non goduto, al netto dell’imposta e del
contributo al Servizio Sanitario
Nazionale. Precisa poi l’ art. 283,
comma 1, lettera “d”, che, in tale
ipotesi:
- i sinistri verificatisi successivamente sono a carico del Fondo di
Garanzia Vittime della Strada.
Tali cambiamenti, nonché altri introdotti dal nuovo Codice, comportano:
- la necessità di modificare le condizioni generali di assicurazione
in materia di R.C.A. (dopo quelle
appena apportate con effetto
1/11/2005 in conseguenza dell’
introduzione della classe universale C.U. in seguito alla circolare
ISVAP 555/2005):
- l’esigenza di coinvolgere il
Contraente circa il tempestivo
avviso alla Compagnia dell’ avvenuto furto, sia al fine di consentire alla stessa di non pagare eventuali sinistri provocati dai ladri,
sia soprattutto per consentire al
Contraente di ottenere il rimborso del premio pagato e non goduto dietro presentazione di copia della denuncia di furto.
In tal modo si consente il rimborso del premio (relativo alla sola
garanzia R.C.A.) pagato e non goduto, al netto dell’ imposta e del
contributo al Servizio Sanitario
Nazionale. Se poi il Contraente
richiederà di assicurare, entro 1
anno dal furto il veicolo ritrovato
oppure altro veicolo dello stesso
proprietario (in sostituzione di
quello rubato) si procederà all’
emissione di un nuovo contratto,
mantenendo la classe di merito
C.U. maturata alla data del furto.
News Sindacato News Sindacato News Sindacato
– i Regi Decreti del marzo 1922 n.
387 e del gennaio 1925 n. 63;
– il precedente Testo Unico sulle
assicurazioni
(D.P.R.
n.
449/1959);
– la legge n. 990/1969 e le successive leggi in materia di R.C.A.;
– le leggi che avevano istituito
l’Albo Agenti (L. 48/1979) e l’Albo
Broker (L. 792/1984);
– i decreti legislativi nn. 174 e 175
del 1995 in materia di imprese di
assicurazione Vita e Danni.
L’art. 354 precisa che l’abrogazione
è immediata per le norme incompatibili con le nuove, mentre quelle
compatibili resteranno in vigore al
massimo per due anni, cioè fino alla emanazione delle disposizioni di
attuazione da parte del Governo e
dell’ISVAP.
Descriviamo le principali novità,
mentre ci soffermiamo più diffusamente sulle novità di specifico
interesse degli Agenti di assicurazione.
Obbligo a contrarre (art. 132)
Il legislatore ha confermato la disciplina della legge precedente la
990/69, che prevedeva l’obbligo a
tariffare tutte le tipologie di rischi
R.C. auto e a stipulare con chiunque ne faccia richiesta sulla base
delle tariffe precedentemente stabilite. Questo obbligo a contrarre,
va conciliato con i necessari controlli antifrode.
Questo disposto all’obbligo a contrarre prevede che vada fatta “ salva la necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti
dall’attestato di rischio, nonché
dell’identità del contraente e dell’intestatario del veicolo, se persona
diversa”.
Attestazione sullo stato
del rischio (art. 134)
Il nuovo codice chiarisce che l’attestazione si riferisce al proprietario del veicolo, al quale deve essere consegnata se diverso dal
Contraente: ciò vale nel solo caso
di contrasto tra Contraente e
Proprietario circa il soggetto legittimato a ricevere la consegna
dell’ attestazione.
Chi omette la consegna dell’attestato (art. 317, comma 2) incorre
in una sanzione che varia da
€.1500 a €. 4.500.
Inoltre da gennaio 2006, gli attestati di rischio conterranno l’ indicazione del Proprietario del veicolo, oltre che del Contraente.
21
Gennaio/Aprile 2006
News Sindacato News Sindacato News Sindacato
News Sindacato News Sindacato News Sindacato
Divieto di abbinamento (art. 170)
Il nuovo codice vieta di subordinare
la conclusione di un contratto RCA
con ulteriori contratti assicurativi,
bancari o finanziari. Questo articolo concede su polizze prestate con
franchigia, la possibilità di recupero
delle stesse con pattuizioni di idonee garanzie.
Trasferimento di proprietà del veicolo o del natante (art. 171)
In caso di vendita del veicolo o del
natante, l’alienante può esercitare
le seguenti opzioni:
a) risolvere il contratto di assicurazione dalla data della vendita,
con diritto al rimborso del rateo
di premio non goduto (al netto
di imposta e S.S.N.);
b) cedere il contratto assicurativo
all’acquirente con obbligo di
informare sia la Compagnia che
l’acquirente;
c) trasferire il contratto ad altro
veicolo, con conguaglio eventuale del premio.
Diritto di recesso (art. 172)
Il codice ribadisce quanto già oggi
previsto (dall’ art. 2, comma 5, della legge n. 137/2000), confermando il diritto del Contraente di recedere dal contratto R.C.A. senza
preavviso e fino al giorno di scadenza, in caso di aumenti di premio
superiori al tasso di inflazione,
esclusi quelli derivanti dall’ applicazione delle regole evolutive.
Il recesso deve essere comunicato a
mezzo lettera raccomandata A.R.
oppure consegnata a mano o inviata a mezzo fax. Per tutti i casi diversi da quello sopra descritto il
termine di preavviso per la disdetta
è stato ridotto da 30 a 15 giorni.
INTERMEDIARI DI
ASSICURAZIONE
(Titolo IX, artt. 106 – 121)
Veniamo adesso alla materia che
più specificamente riguarda l’atti22
Gennaio/Aprile 2006
vità di agente di assicurazione.
Il Legislatore Italiano ha qui recepito la direttiva europea in materia di
intermediazione assicurativa, eliminando, tra l’altro, l’Albo Agenti e
l’Albo Broker, che vengono sostituiti dal Registro degli intermediari.
Cos’è l’intermediazione assicurativa?
Il nuovo Codice, fornisce testualmente questa definizione (art. 106):
• L’attività di intermediazione assicurativa e riassicurativi consiste
ne presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi
o nel prestare assistenza o consulenza finalizzata a tale attività
e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei
contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o alla esecuzione, segnatamente in caso di
sinistri, dei contratti stipulati.
Salvo quanto diremo successivamente in materia di disciplina transitoria, ciascuna di queste attività
dall’ 1/1/2006 è riservata esclusivamente agli iscritti al nuovo
Registro unico elettronico degli
intermediari, in quanto le sanzioni
per chi esercita l’attività di intermediazione senza essere iscritto
nell’apposito registro, commette il
reato di “esercizio abusivo” di attività, punito con la reclusione da sei
mesi a due anni e con la multa da
€.10.000 a €.100.000 (art. 305,
comma 2).
Qualunque persona fisica (anche di
Compagnie o di Agenzie) collabori
con intermediari abusivi può essere
punita per concorso (art. 110 del
Codice Penale) nel reato di intermediazione abusiva; inoltre le
Compagnie che si avvalgono di intermediari abusivi sono punite in
proprio con la sanzione amministrativa pecuniaria da €.10.000 a
€.100.000.
Possono invece essere esercitate
anche da soggetti non iscritti al
Registro:
a) le attività direttamente esercitate dalle imprese di assicurazione
e dai loro dipendenti;
b) le attività di sola informazione
fornite a titolo accessorio nel
contesto di un’altra attività professionale, sempre che l’obiettivo di tale attività non sia quello
di assistenza all’assicurato nella
conclusione o nell’ esecuzione di
un contratto di assicurazione;
c) le attività di intermediazione assicurativa quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
1) il contratto di assicurazione
richiede soltanto conoscenze
sulla copertura fornita;
2) salvo il caso di cui al numero
4), non si tratta di un contratto di assicurazione sulla vita o
contro i rischi di responsabilità civile;
3) l’intermediazione non e’ svolta professionalmente;
4) l’assicurazione è accessoria
ad un prodotto o servizio e ne
copre i rischi di perdita o deterioramento oppure, nel caso
di viaggi prenotati, garantisce
la perdita o il danneggiamento del bagaglio ovvero copre i
rischi del ramo Vita e della responsabilità civile connessi al
viaggio stesso;
5) l’importo del premio annuale
non eccede 500 €. e la durata complessiva del contratto
di assicurazione, compresi
eventuali rinnovi, non è superiore a cinque anni.
Ci sembra dunque evidente che
l’ambito di attività per i soggetti
non iscritti al Registro rischia di essere praticamente annullato.
Una rigida interpretazione della
norma potrebbe infatti comportare
che procacciatori e collaboratori di
vario genere di cui si avvalgono le
Agenzia al 31/12/2005:
- o siano iscritti al registro a cura
dell’Agenzia
ed
entro
il
31/12/2006;
- o debbano cessare la collabora-
News Sindacato News Sindacato News Sindacato
IL REGISTRO UNICO
ELETTRONICO DEGLI
INTERMEDIARI (art. 109)
Il nuovo Codice, persegue lo scopo
di realizzare un corretto funzionamento del mercato unico delle assicurazioni private attraverso l’instaurazione di una licenza unica
per gli intermediari assicurativi e
riassicurativi.
La parità di trattamento tra gli operatori che esercitano l’intermediazione, la trasparenza e le garanzie
finanziarie fornite nei rapporti con i
consumatori.
Nell’attuare ciò, il Codice prevede
un Registro unico, suddiviso in più
Sezioni, ciascuna delle quali prevede una specifica figura di intermediario.
Il Registro unico, diviso in 5 sezioni,
sarà disciplinato con successivo regolamento dall’ISVAP:
Sezione a): Gli Agenti di assicurazione, cioè intermediari che agiscono in nome o per conto di una o più
imprese;
Sezione b): I broker, cioè intermediari che agiscono su incarico del
cliente e senza poteri di rappresentanza della Compagnia;
Sezione c): I produttori diretti
delle Compagnie per i rami Vita,
infortuni e malattia e senza obblighi di orario o di risultato;
Sezione d): Le banche, le società
di intermediazione mobiliare, le
Poste Italiane – divisione servizi
bancoposta;
Sezione e): I soggetti addetti all’intermediazione, quali dipendenti,
collaboratori, produttori e altri incaricati di Agenti, Broker e altri
intermediari, limitatamente all’attività di intermediazione svolta al
di fuori dei locali dove l’intermediario opera.
Va precisato che non è consentita la
contemporanea iscrizione dello
stesso intermediario in più sezioni
del Registro, né in una sezione del
Registro e nel ruolo dei periti assicurativi R.C.A. di cui all’ art. 157.
Gli addetti alla intermediazione di
cui alla Sezione “e” devono essere
iscritti al Registro a cura
dell’Agenzia, la quale è inoltre tenuta a darne contestuale notizia
all’Impresa preponente. Con successivo regolamento ISVAP stabilirà gli
obblighi di comunicazione a carico
di imprese e intermediari, nonché le
forma di pubblicità più idonee ad
assicurare l’accesso al registro.
REQUISITI
I requisiti per l’iscrizione delle persone fisiche (Agenti) sono stabiliti
dall’art. 110.
Si tratta di:
a) onorabilità: godere dei diritti civili, non aver riportato condanne
irrevocabili per taluni delitti, assenza di fallimenti o di cause di
decadenza;
b) professionalità: aver superato
l’esame di idoneità che sarà regolamentato da ISVAP;
c) copertura assicurativa di responsabilità civile, con massimale di almeno un milione di €. per
sinistro e 1,5 milioni di €. all’anno per tutti i sinistri, per danni arrecati sia per negligenza o errori
professionali dell’agente sia per
negligenza, errori o infedeltà dei
suoi collaboratori.
I requisiti per l’iscrizione dei collaboratori dell’Agenzia (limitatamente all’attività svolta fuori dei
locali) sono i seguenti (art. 111):
News Sindacato News Sindacato News Sindacato
zione con l’ Agenzia. Riteniamo opportuno ritornare in argomento non
appena ci saranno i relativi chiarimenti da parte dell’ ISVAP.
Ricordiamo che il controllo delle
strutture produttiva di agenzia, in
previsione dell’entrata in vigore
del nuovo codice, è stato richiesto
dall’ ISVAP con circolare 533/2004
a tutte le Compagnie e queste dovevano censire i collaboratori addetti all’ attività di intermediazione, verificandone i requisiti di
onorabilità, sia di fornire agli stessi, di concerto con le Agenzie, idonei percorsi di formazione professionale.
Infine va evidenziato che l’esercizio
dell’attività di intermediario è vietato e non possono essere iscritti al
Registro, in base l’art. 108, comma
4 a:
– enti pubblici, enti o società controllati da enti pubblici;
– pubblici dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo pieno oppure
superiore al 50% con l’ente pubblico.
a) onorabilità: gli stessi previsti per
l’Agente;
b) professionalità: ovviamente adeguata all’attività svolta e ai prodotti su cui operano, accertata
mediante attestato con esito positivo relativo alla frequenza a
corsi di formazione professionale
organizzati dall’Impresa e
dall’Agenzia. Fermo l’obbligo
dell’Agenzia di iscrivere al
Registro solo i collaboratori che
svolgono attività di intermediazione fuori dei locali d’Agenzia
(art. 109, comma 2, lettera “e”), il
Codice dispone che anche i collaboratori addetti all’intermediazione che operano dentro i locali
dell’Agenzia debbano essere in
possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità (art. 111,
comma 5).
I requisiti per l’iscrizione di
Società agenziali (S.n.c., S.a.s.,
S.r.l., S.p.A., Soc.Coop.) nel registro (art. 112), sono, fra gli altri, i
seguenti:
a) aver affidato la responsabilità
dell’attività di intermediazione
(cioè la delega all’attività assicurativa) ad almeno una persona fisica iscritta alla sezione “a” del
registro;
23
Gennaio/Aprile 2006
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b) aver stipulato la polizza di responsabilità civile anche per l’attività svolta dalla società, dai delegati, dai dipendenti e dai
collaboratori.
La cancellazione e reiscrizione degli
intermediari sono disciplinate dagli
artt. 113 e 114.
Per gli iscritti al Registro viene introdotto un contributo annuale denominato “ contributo di vigilanza
sugli intermediari di assicurazione
e riassicurazione” nella misura indicata dall’art. 336 e più precisamente:
• 100 € per le persone fisiche
(Agenti singoli) iscritti alla sezione
a);
• 500 € per le persone giuridiche
iscritte
alla
sezione
a);
• 100 € per le persone giuridiche
iscritte alla sezione b);
• 500 € per le persone giuridiche
iscritte alla sezione c);
• 50 € per le persone fisiche
(produttori diretti) iscritte alla
sezione c)
• 10.000 € per persone giuridiche
iscritte alla sezione d) (Banche, Sim,
Poste);
• nessun contributo è prescritto per
i
collaboratori
dell’Agenzia.
Il contributo è da versare direttamente all’ISVAP entro il 31 luglio di
ogni anno (art.335 comma 5) ed è
determinato con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze entro il 30 maggio di ogni
anno. Inoltre tutti gli iscritti al
Registro, compresi i collaboratori
d’Agenzia, sono soggetti alle sanzioni disciplinari (richiamo, censura
o radiazione) se violano le norme
del Codice o le relative (e future) disposizioni di attuazione (artt. 329 331).
Anche le Compagnie versano il contributo commisurato ad una aliquota non superiore al 2 per mille sui
premi incassati al netto delle imposte e tasse.
All’art. 336 precisa che il contributo non è deducibile dal reddito
dell’intermediario.
24
Gennaio/Aprile 2006
DISCIPLINA TRANSITORIA
Intermediari già iscritti od operanti
(art. 343)
Gli Agenti che alla data di entrata
in vigore del Codice (1/1/2006) sono iscritti all’Albo Agenti saranno
iscritti
automaticamente
dall’ISVAP nel Registro degli intermediari, Sezione “a”, a condizione
che entro il 31/12/2006 dimostrino
a ISVAP di aver stipulato la polizza
di responsabilità civile.
Le persone fisiche che al
31/12/2005 non hanno maturato i
requisiti per l’iscrizione nell’Albo
Agenti ma che li matureranno entro il 31/12/2006 completando il
periodo di attività, potranno chiedere l’iscrizione al Registro, Sezione
“a” e continuare ad esercitare l’attività per tutto il 2006 in attesa della maturazione dei requisiti.
I dipendenti e collaboratori
d’Agenzia che al 31/12/2005 esercitano l’attività possono essere
iscritti dall’Agenzia entro il
31/12/2006 alla Sezione “e” del
Registro e, nel frattempo, possono
continuare a svolgere l’attività precedentemente svolta.
Risolvendo poi una questione controversa, il comma 6 dell’art. 343
dispone che gli intermediari persone fisiche non sono soggetti agli
obblighi previsti a carico degli
agenti di commercio in materia di
previdenza integrativa.
REGOLE DI
COMPORTAMENTO
Separazione patrimoniale
(Art. 117)
I premi pagati all’intermediario e le
somme destinate ai risarcimenti o
ai pagamenti dovuti dalle imprese
di assicurazione, se regolati per il
tramite dell’intermediario, sono
versati in un conto separato, del
quale può essere titolare anche
l’intermediario espressamente in
tale qualità, e che costituiscono un
patrimonio autonomo rispetto a
quello dell’intermediario medesimo.
Sul conto separato non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi
dagli assicurati e dalle imprese di
assicurazione. Sono ammesse le
azioni da parte dei loro creditori ma
nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione. Sul conto separato non
operano le compensazioni legale e
giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale
rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell’intermediario.
Tale norma, in linea con quanto già
anticipato da ISVAP con la circolare 533/2004, lascia aperta in linea
teorica una duplice possibilità rispetto ai conti correnti bancari o
postali sui quali fa confluire i premi
pagati dai contraenti:
– che gli stessi siano intestati alla
Compagnia;
– oppure che gli stessi siano intestati all’Agente “espressamente
in tale qualità”.
Tale “conto separato” deve, in ogni
caso, costituire un patrimonio autonomo, assume quindi i seguenti
significati:
• tale conto deve essere utilizzato
esclusivamente per effettuare
versamenti o rimborsi di premi
assicurativi o pagamento di sinistri o altre operazioni contabili
inerenti l’ attività d’ agenzia nel
rapporto con l’ Impresa mandante o con le Coassicuratrici;
• su tale conto i terzi creditori
dell’Agenzia non possono effettuare pignoramenti o sequestri,
essendo legittime solo azioni legali o della Compagnia o degli
assicurati o di terzi creditori della Compagnia o degli assicurati;
• l’Istituto (bancario o postale)
presso cui sono è acceso il deposito non può effettuare operazioni di compensazione tra pro-
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Gli altri collaboratori dell’Agenzia
ivi compresi i sub-agenti, sprovvisti
di propria sede operativa, dovranno
versare gli incassi effettuati direttamente all’Agente.
Adempimento delle obbligazioni
pecuniarie attraverso intermediari
assicurativi (Art. 118)
Il pagamento del premio eseguito
in buona fede all’intermediario o ai
suoi collaboratori si considera effettuato direttamente all’impresa
di assicurazione. Salvo prova con-
traria a carico dell’impresa o dell’intermediario, le somme dovute
agli assicurati ed agli altri aventi
diritto a prestazioni assicurative si
considerano effettivamente percepite dall’avente diritto solo col rilascio di quietanza scritta.
Tale disposizione è una chiara manifestazione di tutela degli assicurati, nell’ ipotesi in cui un collaboratore percepisca dei premi e non li
trasmetta all’Agenzia, in quanto
spetta alla Compagnia e all’Agenzia
dimostrare che il premio non è stato pagato dal Cliente in buona fede
al collaboratore.
Questa norma, riteniamo, tende
sempre di più, oltre che al controllo
dei collaboratori, anche a scoraggiare il pagamento dei premi per
contante.
Doveri e responsabilità verso gli
assicurati (Art. 119)
L’impresa di assicurazione per conto della quale agiscono i produttori
diretti risponde in solido dei danni
arrecati dall’operato dei medesimi,
anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in
sede penale.
L’impresa di assicurazione, o un intermediario iscritto alla sezione del
registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera a) o b), risponde in solido dei danni arrecati dall’operato
dell’intermediario iscritto alla sezione del registro di cui all’articolo
109, comma 2, lettera d), cui abbia
dato incarico, compresi quelli provocati dai soggetti iscritti alla sezione del registro di cui all’articolo
109, comma 2, lettera e).
Possono essere distribuiti attraverso gli intermediari di cui all’articolo
109, comma 2, lettera d), salvo
iscrizione ad altra sezione del registro, esclusivamente i prodotti assicurativi ai quali accedono garanzie
o clausole predeterminate che vengano rimesse alla libera scelta dell’assicurato e non siano modificabili dal soggetto incaricato della
distribuzione.
L’intermediario iscritto alla sezione
del registro di cui all’articolo 109,
comma 2, lettera a), b) o d), è responsabile dell’attività di intermediazione assicurativa svolta dai
soggetti iscritti nella sezione del
registro di cui all’articolo 109, comma 2, lettera e).
Tale norma detta i seguenti principi:
• La Compagnia è responsabile dei
danni arrecati, anche se dolosamente, da: -produttori diretti della
Compagnia; - intermediari finanziari (di cui all’art. 109, comma 2,
lettera “d”) e da loro collaboratori.
• L’Agenzia è responsabile dei danni arrecati, anche se dolosamente,
dall’attività di intermediazione
svolta dai propri collaboratori (di
cui all’art. 109, comma 2, lettera
“e”); ricordiamo che tale attività
deve essere coperta dalla polizza di
R.C. che le Agenzie dovranno presentare ad ISVAP entro il
31/12/2006.
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pri eventuali crediti verso l’
Agenzia e le somme giacenti sul
conto.
Per ciò che attiene alle regole che
disciplinano i sub-agenti e gli altri
collaboratori dell’Agente, va anzitutto premesso che le Imprese preponenti restano escluse dalla partecipazione ai relativi rapporti.
Per i subagenti e gli altri collaboratori di Agenzia di cui alla lettera “e”
dell’art. 109 del Codice si ritiene che
debba essere formulata una prima
distinzione tra sub-agenti che operano all’esterno della sede agenziale
e soggetti che operano invece, all’interno dell’Agenzia. Per i primi,
valgono le regole di cui all’art. 117
sopra indicate per gli Agenti, pertanto tali sub-agenti dovranno:
1) versare gli incassi direttamente
all’Agente, il quale provvederà
poi a farli confluire sul conto separato dell’agenzia oppure versarli sul conto separato intestato
all’Agente, tramite delega operativa di versamento rilasciata al
sub-agente;
2) aprire da parte del sub-agente
un proprio conto separato, intestato al sub-agente ed espressamente riferito alle condizioni di
cui all’art. 117 del Codice per poi,
alle scadenze contrattuali previste,trasmettere le giacenze dei
premi (al netto di eventuali
provvigioni) direttamente all’Agente che le verserà sul proprio “conto separato”.
Informazione precontrattuale e
regole di comportamento (Art.
120).
Gli intermediari assicurativi iscritti al registro di cui all’articolo 109,
comma 2, e quelli di cui all’articolo 116, prima della conclusione
del contratto e in caso di successive modifiche di rilievo o di rinnovo, forniscono al contraente le
informazioni stabilite dall’ISVAP,
con regolamento, nel rispetto di
quanto disposto con il presente
articolo.
In relazione al contratto proposto,
gli intermediari assicurativi dichiarano al contraente:
a) se forniscono consulenze fondate su una analisi imparziale,
dovendo in tal caso le proprie
valutazioni fondarsi su un numero sufficientemente ampio
di contratti disponibili sul mercato, al fine di consigliare il
prodotto idoneo a soddisfare le
richieste del contraente;
b) se propongono determinati pro25
Gennaio/Aprile 2006
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dotti in virtù di un obbligo contrattuale con una o più imprese
di assicurazione, dovendo in tal
caso comunicare la denominazione di tali imprese;
c) se propongono determinati prodotti in assenza di obblighi contrattuali con imprese di assicurazione, nel qual caso essi
comunicano, su richiesta del
cliente, la denominazione delle
imprese con le quali hanno o potrebbero avere rapporti d’ affari,
fermo restando l’ obbligo di avvisare il contraente del diritto di
richiedere tali informazioni.
In ogni caso, prima della conclusione del contratto, l’intermediario assicurativo di cui al comma 1, anche
in base alle informazioni fornite al
contraente, propone o consiglia un
prodotto adeguato alle sue esigenze, previamente illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni alle quali è
obbligata l’impresa di assicurazione.
L’ISVAP, tenendo conto delle differenti esigenze di protezione degli
assicurati, della diversa tipologia
dei rischi, delle cognizioni e della
capacità professionale degli addetti all’attività di intermediazione, disciplina con regolamento:
a) le regole di presentazione e di
comportamento nei confronti
del contraente, con riferimento
agli obblighi di informazione relativi all’intermediario medesimo
e ai suoi rapporti, anche di natura societaria, con l’impresa di assicurazione, alle caratteristiche
del contratto proposto in relazione all’eventuale prestazione
di un servizio di consulenza fondata su una analisi imparziale o
all’esistenza di obblighi assunti
per la promozione e l’intermediazione con una o più imprese
di intermediazione;
b) le modalità con le quali è fornita
l’informazione al contraente,
prevedendo i casi nei quali può
essere effettuata su richiesta,
26
Gennaio/Aprile 2006
fermo restando che le esigenze
di protezione richiedono, di regola, l’uso della lingua italiana e
la comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al più
tardi subito dopo la conclusione
del contratto;
c) le modalità di tenuta della documentazione concernente l’attività svolta;
d) le violazioni alle quali si applicano le sanzioni disciplinari previste dall’articolo 329.
Sono esclusi dagli obblighi informativi gli intermediari di assicurazione
che operano nei grandi rischi e gli
intermediari
riassicurativi.
La norma in esame detta alcuni
principi fondamentali per le Agenzie
e per i suoi collaboratori, validi per
ogni tipologia di contratto:
a) l’obbligo di esplicitare al contraente il nominativo della
Compagnia per la quale operano;
b) l’obbligo di proporre o consigliare un prodotto adeguato
alle esigenze (assicurative,
previdenziali e fideiussorie) del
Cliente.
Su tale punto ricordiamo che l’
ISVAP, nel settore dei prodotti
vita, ha anticipato le previsioni
del codice, emanando la circolare 551/2005.
TRASPARENZA DELLE
OPERAZIONI E PROTEZIONE
DELL’ASSICURATO
Pubblicità dei prodotti
assicurativi (Art. 182)
La pubblicità utilizzata per i prodotti delle imprese di assicurazione è effettuata avendo riguardo alla correttezza dell’informazione
ed alla conformità rispetto al
contenuto della nota informativa
e delle condizioni di contratto cui
i prodotti stessi si riferiscono.
I medesimi principi sono rispettati anche quando la pubblicità
sia autonomamente effettuata
dagli intermediari.
Regole di comportamento
(Art. 183)
Nell’offerta e nell’esecuzione dei
contratti le imprese e gli intermediari devono:
a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nei confronti dei contraenti e degli assicurati;
b) acquisire dai contraenti le informazioni necessarie a valutare le
esigenze assicurative o previdenziali ed operare in modo che
siano sempre adeguatamente
informati;
c) organizzarsi in modo tale da
identificare ed evitare conflitti di
interesse ove ciò sia ragionevolmente possibile e, in situazioni
di conflitto, agire in modo da
consentire agli assicurati la necessaria trasparenza sui possibili
effetti sfavorevoli e comunque
gestire i conflitti di interesse in
modo da escludere che rechino
loro pregiudizio;
d) realizzare una gestione finanziaria indipendente, sana e prudente e adottare misure idonee a
salvaguardare i diritti dei contraenti e degli assicurati.
L’ISVAP adotta, con regolamento,
specifiche disposizioni relative alla
determinazione delle regole di
comportamento da osservare nei
rapporti con i contraenti, in modo
si svolga con correttezza e con adeguatezza rispetto alle specifiche
esigenze dei singoli.
L’ISVAP tiene conto, nel regolamento, delle differenti esigenze di
protezione dei contraenti e degli
assicurati, nonché della natura dei
rischi e delle obbligazioni assunte
dall’impresa, individua le categorie
dei soggetti che non necessitano in
tutto o in parte della protezione riservata alla clientela non qualificata e determina modalità, limiti e
condizioni di applicazione delle
medesime disposizioni nell’offerta
e nell’esecuzione dei contratti dia
assicurazione dei rami Danni, tenendo in considerazione le partico-
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Nota informativa (Artt. 185 – 187)
La principale novità in materia, rispetto a quanto disposto dall’art.
109 del Decreto n. 174/2005 (vita) e
dall’art. 123 del Decreto n.
175/2005 (danni), è la seguente:
• dal 1° gennaio 2006 la nota
informativa deve essere consegnata sempre al Contraente
(persona fisica, ente, società) di
qualunque contratto assicurativo
(o fideiussorio o previdenziale).
In precedenza, invece, nei rami
danni andava consegnata solamente al contraente persona fisica.
SANZIONI
AMMINISTRATIVE
Oltre alle sanzioni penali a carico
dell’intermediario abusivo (e del
personale dell’ Agenzia o della
Compagnia che concorra nel
reato) il Codice introduce anche
per gli intermediari consistenti
sanzioni amministrative.
Sanzioni amministrative
pecuniarie relative agli
intermediari (Art. 324)
L’inosservanza delle disposizioni
di cui agli articoli 109, commi 4 e
6, 117, comma 1, 119, comma
2,ultimo periodo, 120, 121,131,
170, 182, commi 2 e 3, 183, 185,
comma 1 e 191, o delle relative
norme di attuazione da parte degli intermediari iscritti al registro
di cui all’articolo 109 è punita
con la sanzione amministrativa
pecuniaria da €. 1.000 ad €.
10.000, anche se commessa da
propri Dipendenti o altri ausiliari.
Nei casi di particolare gravità o di
ripetizione dell’illecito i limiti minimo e massimo della sanzione di
cui al comma 1 sono raddoppiati.
L’Opinione di Roberto Bianchi
Alla domanda che ci viene di sovente espressa da parte di molti
colleghi circa il giudizio complessivo sul Codice delle
Assicurazioni, siamo soliti rispondere che, nel complesso, non ci
soddisfa quanto uscito dalla penna dell’estensore.
Per questo, durante la fase della elaborazione, lo Sna ha svolto
un’azione di controllo e orientamento che ha riportato giustizia su
diversi passaggi di interesse collettivo per la categoria.
E in effetti la prima stesura del documento con il quale il Governo
recepiva la norma europea in materia di distribuzione assicurativa, è stato modificato nella sostanza grazie al contributo del sindacato, anche se molte cose rimangono ancora da correggere.
Nel contempo alcune enunciazioni, condivisibili dal punto di vista
ideologico, come l’indennizzo diretto dei danni RCAuto, rischiano
di scaricare sulle agenzie costi e procedure che altrimenti competono alle compagnie.
Sarà quindi necessario presidiare con autorevolezza il momento
della stesura dei regolamenti attuativi destinati a disciplinare i
diversi aspetti rimasti alla fase della semplice dichiarazione di
principio.
Ci riferiamo in particolare alla separazione dei beni che non attribuisce alle compagnie, come sarebbe logico, il rischio di insolvenza da parte della clientela ed inoltre all’obbligo della formazione
che dovrebbe rimanere in capo alle imprese, ma che esse hanno di
fatto scaricato sugli agenti, limitandosi ad erogare dischetti di
autoapprendimento che non soddisfano neppure l’aspetto formale del problema.
Ci riferiamo anche alla vexata questio della trasparenza nella comunicazione precontrattuale, circa la quale è stato previsto un
impianto sanzionatorio che svela involontariamente la difficoltà
ad individuare la vera soluzione.
In un complesso articolato nel quale prevale la logica della deregulation distributiva e nel quale agli intermediari professionali
vengono sovrapposti senza distinzione i dipendenti delle banche e
delle poste, gli unici a non godere della libertà imprenditoriale sono soltanto gli agenti.
Eppure è proprio dal plurimandato che dipende l’obiettività della
consulenza pre vendita e l’autonomia professionale nella scelta
del prodotto più aderente alle reali esigenze di sicurezza espresse
dal cliente.
E allora il sindacato continuerà ad esercitare pressioni ad ogni livello, affinché questa elementare regola di giustizia e di par conditio venga riconosciuta all’unico intermediario in grado di tutelare realmente gli interessi del consumatore: gli agenti.
News Sindacato News Sindacato News Sindacato
lari caratteristiche delle varie tipologie di rischio.
* Componente il Comitato di
Redazione
27
Gennaio/Aprile 2006
Attualità Attualità Attualità Attualità
Attualità Attualità Attualità Attualità
di Filippo Guttadauro*
Riforma del Settore dell’Autotrasporto
Responsabilità civile del vettore stradale
Decreto legislativo 21.11.2005 n. 286
Nel settore dell’autotrasporto di merci si
realizza così la libera contrattazione dei
prezzi del trasporto, accompagnata da
misure per incentivare il rispetto delle
regole sulla sicurezza stradale da parte
di tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di trasporto.
Viene inoltre prevista l’applicazione dell’apparato sanzionatorio della patente a
punti alla carta di qualificazione dei
conducenti per le infrazioni commesse
nell’esercizio dell’attività professionale.
Con il decreto legislativo 21.11.2005 n.
286, pubblicato sulla G.U. n. 6 del 9 gennaio 2006,
è stata attuata la legge delega n. 32 del
2005 per la riforma del settore in materia di liberalizzazione dell’esercizio dell’attività di autotrasporto per conto terzi.
Il decreto ha l’obiettivo di provvedere al
riordino delle norme vigenti, perseguendo sia la liberalizzazione tariffaria con il
superamento del sistema tariffario obbligatorio fino ad ora in vigore sia la tutela della sicurezza stradale.
Obiettivo specifico perseguito dalla legge, avente una conseguenza diretta sulla responsabilità del trasportatore per i
danni causati alla merce trasportata e
naturalmente sulle coperture assicurative della responsabilità vettoriale, è la ridefinizione dei criteri per il calcolo
dei limiti di risarcimento per perdita o
avaria delle cose trasportate.
PRINCIPALI INNOVAZIONI
INTRODOTTE
Illustriamo brevemente i temi che
avranno un maggior impatto sotto il
profilo assicurativo.
28
Gennaio/Aprile 2006
SUPERAMENTO DELLE TARIFFE
OBBLIGATORIE
L’art. 3 abroga il sistema delle tariffe
obbligatorie (c.d. “a forcella”) per l’attività di
autotrasporto merci per conto terzi previste dalla legge 298/74.
LIBERA CONTRATTAZIONE
DEI PREZZI
Con soppressione dal 1 marzo 2006 della tariffa “a forcella” i corrispettivi (noli)
per i servizi di trasporto di merci su strada saranno determinati liberamente
dalle parti che stipulano il contratto di
trasporto, cos“ come previsto dall’articolo 4. L’unico limite sarà la nullità delle clausole contrattuali che prevedono
modalità e condizioni di esecuzione del
trasporto contrarie alle norme sulla sicurezza della circolazione stradale.
RESPONSABILITÀ
CONDIVISA
Gli articoli 7 e 8 introducono alcune
norme sulla violazione in materia di sicurezza della circolazione stradale e della sicurezza sociale.
Si ribadisce la responsabilità del vettore
e si individuano delle responsabilità precise anche per altri soggetti, quali, il
committente, il proprietario della merce
ed il caricatore.
Questa responsabilità condivisa tende a
combattere il ricorso al trasporto abusivo e prevede onerose sanzioni pecuniarie a carico di chi si avvale di trasportatori non iscritti all’Albo, o di
trasportatori stranieri non in possesso di
autorizzazione ad effettuare trasporti in
Italia. Una ulteriore conseguenza dell’eventuale utilizzo di un vettore abusivo è
la confisca delle merci trasportate.
LIMITI AL RISARCIMENTO PER
PERDITA O AVARIA DELLE COSE
TRASPORTATE
Con il superamento del sistema della tariffa a forcella decade anche il doppio limite d’indennizzo per perdita o avaria
delle cose trasportate, previsto dalla
legge 450/1985 e s.m. previste dalla
Legge 162/1993.
Il decreto, all’art. 10, modificando l’articolo 1696 del codice civile, fissa, nei trasporti nazionali, un unico limite di €. 1
per KG di peso lordo della merce perduta o avariata, stabilendo, per i trasporti
internazionali, il limite di indennizzo di
8,33 DSP (Diritti Speciali di Prelievo: 8,33
DSP sono pari attualmente a circa €
10,00) per chilogrammo di peso lordo
della merce perduta o avariata, limite già
previsto per i trasporti in regime di CMR.
I limiti suddetti non si applicano, ove ricorra il dolo o la colpa grave del vettore
o dei suoi dipendenti o preposti, ovvero
di ogni altro soggetto di cui egli si sia
avvalso per l’esecuzione del trasporto,
quando tali soggetti abbiano agito nell’esercizio delle loro funzioni.
* Componente il Comitato di Redazione
Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato
Tanti i convegni sul tema del Codice delle Assicurazioni organizzati
in questi mesi. Elevato profilo culturale e precisa informazione a
vantaggio di tutta la categoria
Il 2006 è stato un anno importante
per il mondo assicurativo. Il Codice
delle Assicurazioni infatti ha portato
cambiamenti e novità in un settore
già complesso e variegato. Tante e importanti sono le questioni che riguardano la figura dell’agente. In base al
Codice l’agente è investito di sempre
maggiori doveri e responsabilità. E se
da una parte ciò è positivo perché valorizza il suo ruolo professionale e il
suo valore rispetto ad altri soggetti
assisurativi, dall’altra comporta tutta
una serie di dubbi e domande più che
lecite. Proprio per rispondere all’esigenza di chiarezza e di informazioni
da parte della categoria, da gennaio
tutte le sezioni provinciali dello SNA
si sono attivate per organizzare importanti convegni sul tema della
Codice. Dal Veneto alla Sicilia, in tutta Italia, ci sono stati convegni promossi dallo SNA che hanno riscontrato un vasto successo di pubblico, a
conferma della bontà di queste iniziative e dell’interessa della categoria ad
essere sempre informati e aggiornati.
Grazie alla buona volontà dei tanti
presidenti provinciali e delle sezioni, I
convegni hanno visto la partecipazioni di importanti personaggi del mondo politico e istituzionale nonché associativo. Come rappresentanti
dell’Ania e soprattutto delle più importanti categorie di consumatori.
Perché, e questo è un concetto chiato
a tutti, alla fine è proprio alle esigenze del consumatore che il Codice va
incontro ed è su questo tema che la
categoria deve seguirlo. E l’ampia
partecipazione ai convegni dimostra
come il cliente-consumatore sia al
centro dell’interesse degli agenti.
Sono davvero tante le sezioni che si sono date da fare per organizzare
Convegni di elevato profilo. Non è stato
possibile per questioni di tempistica
dare spazio a tutte.sull’Agente, ma è
possible avere tutte le informazioni sul
nostro sito internet.
A tutte le sezioni va il più sentito ringraziamento dall’Esecutivo Nazionale
SNA per avere così tempestivamente
accolto la sfida lanciata dal Codice e
aver svolto una capillare azione di
formazione per la categoria. Che oggi
più che mai deve essere aggiornata e
pronta a soddisfare le esigenze di un
mercato sempre più esigente e tutelato.
CODICE E INDENNIZZO DIRETTO
Ormai da mesi si parla del nuovo Codice delle Assicurazioni come se fosse già completamente operativo, tant’è che chi, come gli
agenti, è in prima linea nella gestione dei sinistri, spesso si sente domandare dai clienti se sia già in vigore l’indennizzo diretto o addirittura se le tariffe si siano già ridotte, come da tutti auspicato. Ma andiamo con ordine: con il nuovo Codice - pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n.239 del 13.10.05 ed emanato con il Decreto Legge n.209 del 7.9.05 - il Governo ha disposto il riassetto e la razionalizzazione di tutte le norme vigenti in materia di assicurazioni private attuando – da un lato – una semplificazione delle circa
mille disposizioni legislative in materia e - dall’altro – introducendo alcune importanti innovazioni. Alcune normative risalivano agli
anni 20 ed il testo di fatto adegua alle norme europee il comparto italiano. Composto da 355 articoli, il D.L. è innovativo nella trasparenza dei contratti - in particolare nei rami vita e danni -, nella liquidazione dei danni, nella vigilanza sulle imprese e gli intermediari e nell’istituzione di un registro unico per gli operatori del settore. Il 12 gennaio 2006 le Commissioni II (Giustizia) e X (Industria,
Commercio, Turismo) hanno deliberato l’avvio dell’operatività dell’indennizzo diretto a partire dal mese di Luglio o, al più tardi, dal 1
Gennaio 07. Sull’urgenza del provvedimento i consumatori si erano sin da subito espressi favorevolmente, vedendo nel risarcimento
diretto “uno strumento che può contenere le tariffe e migliorare il rapporto assicurato compagnia”. Anche il Consiglio di Stato - nel
proprio parere del 19 dicembre 2005 - aveva positivamente giudicato il meccanismo della liquidazione diretta del danno nel suo
complesso, definendolo una procedura semplificata, nella quale il ruolo di assistenza tecnica ed informativa della compagnia appare preponderante e che consente al danneggiato di avere – a fronte di una rinuncia all’assistenza legale “a prescindere”, “la certezza
di tempi definiti per vedersi liquidato il danno e fatta una proposta impegnativa da parte dell’impresa”; la critica riguardava però il fatto che nel nuovo Codice delle Assicurazioni non si quantificano con precisione i benefici economici che deriverebbero all’assicurato
dalla scelta della procedura semplificata. Successivamente, l’Antitrust - il 1 febbraio 2006 – ha chiesto “un’ampia riformulazione del
dpr”, evidenziando rischi per la concorrenza laddove è prevista per le compagnie di assicurazione la possibilità di creare consorzi in
virtù dei quali queste si scambierebbero informazioni sui costi medi e sulle modalità di gestione dei sinistri e contestando - in alcuni passaggi relativi all’indennizzo diretto – una limitata protezione del consumatore a vantaggio delle imprese. Tutto ciò non può che
confermare lo spostamento al gennaio 2007 per l’operatività dell’indennizzo diretto. Per quanto riguarda le altre disposizioni del
Codice delle Assicurazioni, quelle che più toccano la realtà agenziale sono le norme riguardanti i doveri e la responsabilità verso gli assicurati e soprattutto l’accesso all’attività di intermediazione.Le novità più rilevanti le avremo sull’inquadramento delle reti di vendita,
ma anche qui sulla costituzione del Registro Unico siamo in attesa. Probabilmente il 2006 sarà nel complesso un anno di transizione.
Massimo Cincolani - Componente Comitato di Redazione
Sindacato Sindacato Sindacato Sindacato
Sezioni provinciali SNA attive in tutta Italia
Convegni Convegni Convegni Convegni Convegni
Convegni Convegni Convegni Convegni Convegni
di Paolo Bullegas*
Gli assicuratori:“con il plurimandato
maggiore concorrenza per le compagnie”
Sassari, 10 febbraio 2006
Grande successo del convegno
organizzato venerd“ scorso, dal
Sindacato Nazionale Agenti di
assicurazione (SNA), con la collaborazione del Fondo Pensione
Agenti di assicurazione (FONAGE).
Alla CONFCOMMERCIO di Sassari
è stato il tutto esaurito.
Una folla di Professionisti dell’assicurazione provenienti da
Tavolo della presidenza.
30
Gennaio/Aprile 2006
tutta la Sardegna, si sono dati
appuntamento al convegno, brillantemente moderato dal Vice
Presidente provinciale di Sassari,
Giovanni Stefano Oggiano, per
ascoltare i relatori sui temi più
attuali per la categoria.
Il nuovo “Registro degli
Intermediari assicurativi”, il tema
trattato
dal
Coordinatore
Regionale SNA, Paolo Bullegas,
anche Presidente provinciale SNA
di Carbonia-Iglesias e componente la Commissione Nazionale
Redditività. “La trasparenza nella
consulenza e nella proposta delle
assicurazioni Vita in base alla
circolare ISVAP 551” è stato oggetto della relazione presentata
dal Presidente provinciale SNA di
Nuoro e Ogliastra, Giovanni
Puxeddu. Di seguito, Tomaso
Pala, Presidente provinciale SNA
di Olbia-Tempio, ha esposto la
Convegni Convegni Convegni Convegni Convegni
Convegni Convegni Convegni Convegni Convegni
Folto pubblico in sala.
tematica del “Codice della
Privacy nelle agenzie di assicurazione”.
Il Presidente Provinciale SNA di
Sassari, Giacomo Anedda, ha
trattato “La provvigionabilità dei
premi afferenti il contributo al
Servizio Sanitario Nazionale”.
“L’assistenza dell’intermediario
assicurativo alla pubblica amministrazione“ è stato l’argomento
esposto dal Presidente provinciale SNA di Cagliari, Giovanni
Albino Cosa. Giobellino Lebiu,
Presidente provinciale SNA di
Oristano, ha presentato, “La separazione patrimoniale degli intermediari assicurativi”, e su delega di Pietro Melis, Componente
dell’Esecutivo Nazionale SNA
che, per sopraggiunti impegni,
non è potuto intervenire ai lavori, ha esposto “la politica sindacale SNA a difesa della redditività agenziale”.
Dulcis in fundo, il caloroso intervento del Presidente Nazionale
del Fondo Pensione Agenti di assicurazione, Lucio Modestini che
ha illustrato con dovizia di particolari la gestione del Fondo
Pensione degli Agenti di assicurazione. A seguire, le domande
della platea si sono concentrate
sugli aspetti più tecnici del regi-
Paolo Bullegas.
stro degli intermediari, previsto
dal Codice delle Assicurazioni, e
sul sistema previdenziale degli
Agenti. “Un convegno altamente
professionale, che è servito per
fare molta chiarezza su argomenti dove il filo conduttore è rappresentato dalla accentuata professionalità richiesta agli operatori
del settore”, è stato il comune
commento dei partecipanti.
Gli Assicuratori della Sardegna
pur operando in un contesto economico fortemente depresso da
una accentuata crisi dell’intero
sistema economico regionale,
proseguono nel loro lavoro di so-
stegno, per la tutela delle imprese e delle famiglie. Convinzione
comune dei relatori, che in un
contesto d’offerta di prodotti
standard dei canali alternativi
banche-poste, la Professionalità
dell’Agente assicurativo è fortemente incisiva per il progresso
economico e sociale, per la capacità di soddisfare esigenze specifiche studiate per ogni singolare
necessità.
Ribadita la tesi SNA dell’esigenza
di aumentare la competitività tra
le compagnie, anche attraverso
la modifica del sistema del monomandato, che vincola l’Agente
alla proposizione di strumenti assicurativi della singola compagnia rappresentata.
L’apertura del sistema distributivo al plurimandato è al centro del
programma
dell’Esecutivo
Nazionale del Sindacato, nella
convinzione che questo sia soprattutto dovuto ai consumatori
che, con il professionista di fiducia, potranno ricevere la più valida soluzione assicurativa, nell’ambito di una più vasta scelta.
* Coordinatore regionale Sna
Sardegna e Presidente
Provinciale Carbonia - Iglesias
31
Gennaio/Aprile 2006
Gruppo Agenti AXA Gruppo Agenti AXA
Gruppo Agenti AXA Gruppo Agenti AXA
Gli agenti AXA
costituiscono l’Associazione europea
dei Gruppi Aziendali
Nell’epoca della globalizzazione,
processo mediante il quale il capitale ha spezzato le catene che
lo tenevano legato ad una determinata area geografica, per
portare il proprio business in
tutto il mondo, le compagnie
hanno dato vita a conglomerati
finanziari/assicurativi/bancari
sempre più complessi, destinati
a ridefinire l’equilibrio stesso
dei poteri economici internazionali.
In aggiunta al fatto di aver subito, in nome del dividendo da distribuire agli azionisti, iatture
come economie di scala finalizzate al taglio indiscriminato dei
costi, politiche commerciali fortemente orientate all’intercettazione dei flussi di denaro, riduzioni provvigionali che hanno
compromesso l’intero sistema
distributivo basato sulle agenzie
in appalto, gli agenti che ripetono mandati di compagnie multinazionali, si sono dovuti adattare anche al progressivo
spostamento dei poteri decisionali al di fuori del proprio Paese.
32
Gennaio/Aprile 2006
È stato così per AXA, che dopo
aver incorporato le compagnie
del gruppo, ha trasformato la
divisione italiana in una sorta di
governatorato provvisto di scarsa autonomia decisionale e analogo sarà il futuro prossimo del
gruppo Allianz, una volta con-
clusa l’Opa residuale lanciata
sulla Ras.
E proprio dalla consapevolezza
di essere parte fragile di un ingranaggio sopranazionale, è nata sotto l’egida del Bipar
l’Associazione europea dei sindacati di agenti AXA che avrà
l’obiettivo di esaminare la politica della compagnia, nei con-
fronti dei suoi intermediari professionali, sui differenti mercati
europei.
Possiamo anche supporre che la
creazione di questo organismo
sarà seguita dalla formazione di
analoghi soggetti politici destinati a rappresentare altre reti di
agenti in Europa, come per
esempio la rete Allianz, che si è
riunita per la seconda volta nel
febbraio scorso con analoghe finalità.
Una risposta matura capace di
produrre elementi di analisi interessanti nella interpretazione
delle strategie aziendali, che si
rincorrono grossolanamente in
una reciproca gara emulativa,
ispirata spesso dalle stesse società di consulenza strategica.
Sempreché i colleghi impegnati
in queste apprezzabili iniziative,
non limitandosi a dare vita al
salotto delle buone intenzioni,
abbiamo anche il coraggio di intraprendere azioni forti a difesa
degli interessi imprenditoriali e
a tutela dei diritti corporativi
dei propri iscritti.
BiparBipar BiparBipar BiparBipar BiparBipar
BiparBipar BiparBipar BiparBipar BiparBipar
BIPAR
Fédération européenne des intermédiaires d’assurances
European Federation of Insurance Intermediaries
Avenue Albert-Elisabeth 40, B-1200 Bruxelles
Tel: +32/2/735 60 48
Fax: +32/2/732 14 18
[email protected]
www.bipar.org
Le Président
Aux associations membres UE
Bruxelles, le 2 mai 2006
Objet: Enquête sectorielle – Questionnaire de la Commission
européenne aux intermédiaires - Action du BIPAR
Monsieur le Président, chers Collègues,
Comme annoncé dans mon courrier du 21 avril 2006, la Commission européenne a commencé à envoyer
des questionnaires détaillés à un échantillon d’intermédiaires individuels dans certains Etats membres de
l’UE avec un délai de réponse fixé au 16 juin 2006, afin de rassembler des informations dans le cadre de
son enquête sectorielle dans le secteur de l’assurance des entreprises.
Les Etats membres concernés sont les suivants :
la Belgique, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la France, l’Allemagne, la Hongrie, l’Italie, les Pays-Bas,
la Pologne, le Portugal, la Suède, l’Espagne et le Royaume-Uni.
La Commission européenne nous a informés que le questionnaire serait d’abord envoyé en anglais et que
les versions traduites vers les autres langues nationales ne seraient envoyées que par la suite.
A l’exception du Royaume-Uni, ceci risque de poser problème à vos membres qui devront répondre au questionnaire. Par conséquent, nous vous suggérons de conseiller à ces derniers de contacter le service d’assistance de la Commission européenne (dont les coordonnées devraient être indiquées dans la lettre d’accompagnement ou dans le questionnaire lui-même) et de demander un délai supplémentaire si nécessaire.
En effet, selon nos avocats (bureau d’avocats CMS), “la Commission doit formuler la demande d’information dans la langue officielle de l’Etat membre dans lequel le destinataire a son siège social. Toutefois, si la
demande d’information est formulée dans une autre langue, le destinataire peut demander une traduction
des questions ainsi qu’un délai supplémentaire ou – dans tous les cas – répondre dans la langue officielle de
son Etat membre.»
Enfin, nous vous suggérons de demander à vos membres de vous tenir informés des difficultés qu’ils pourraient rencontrer en répondant à ce questionnaire. Nous vous prions également de communiquer ces informations au secrétariat du BIPAR, qui essaiera de vous offrir son assistance dans la mesure du possible.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, chers Collègues, l’expression de mes salutations distinguées.
Hugh Governey
Président
Pour information: aux membres du Comité de Direction
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Gennaio/Aprile 2006
La redazione segnala - La redazione segnala
La redazione segnala - La redazione segnala
L’ULTIMA MESSINA
Geri Villaroel agente di assicurazione, ha ricoperto la carica di segretario generale del sindacato
agenti di assicurazione SNA. È
nato a Messina, città in cui ha
conseguito la Laurea in Lettere e
dove vive. Giornalista, Direttore
Responsabile dalla rivista Il
Menabò, collabora con il quotidiano La Gazzetta del Sud ed altre
testate regionali e nazionali.
Critico cinematografico, è stato
per lungo tempo il corrispondente del Festival Cinematografico di
Messina e Taormina in occasione
della consegna del Premio David
di Donatello. L’ultimo suo lavoro è
per la casa editrice Iride è
L’ultima Messina. Ha pubblicato
con la casa editrice Sciascia il volume di poesie Marranzanate e il
romanzo Vita senza Giovinezza.
Per la editrice Pungitopo, invece,
la raccolta di novelle Paginatrè, il
racconto Inquietudine e la divulgatissima pubblicazione Il papa a
Messina. La rivista Parentesi ha
distribuito il racconto Un treno
da Parigi e un mini libro, denominato bonsai, che racchiude la sua
vita artistica. Con la casa editrice
Laterza di Bari ha pubblicato i romanzi:
Giallo
Siciliano,
Ossidiana, Serenata di Periferia,
Il Bello in Nero. Per le edizioni
p&m il volume di teatro Fuori
l’autore e altre Commedie. Alle
sue attività di commediografo si
deve la messa in scena delle opere: Digiuno di Donna, per la regia
di Franco Molè della Compagnia
Alla Ringhiera di Roma; Piano
Bar, per la regia di Walter Manfrè
della Compagnia dei Giovani
(Astec) e Re Tuono, adattamento
tratto dall’omonima favola di
Capuana, rappresentata dal
Teatro Libero di Messina, per la
regia di Pippo Luciano. Per le edizioni G.B.M. il volume Messina
Anni ‘50. Geri Villaroel ha ricevuto il premio alla cultura istituto
alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
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Gennaio/Aprile 2006
Un vortice d’avvenimenti affascina e turba, sconvolge e intriga
Messina, eroicamente più nella polvere che sull’altare! La città, lumeggiata dal sapiente gioco della trama, è adombrata negli slanci,
che svaniscono nel cielo della Fata Morgana! Sembrano visioni magiche a intrecciare la Sicilia col resto del continente, mentre l’Etna
riecheggia ribalte d’amore e di rabbia!
Stuzzica la fantasia un caleidoscopio d’immagini pregnanti e indelebili. Sarà lo scenario di Capo Peloro a fare da culla alla vicenda, in
un’atmosfera d’instancabili carrellate lungo il leggendario mare di
Colapesce. Vide transitare Ulisse, ispirò dopo Omero, Antonello, attrasse grandi viaggiatori da Shakespeare a Goethe…
Una folgorante fiction sorregge la storia del protagonista, languida e smarrente come l’ultima
Messina! La sua generazione, quella dei ragazzi dell’Irrera, passò dal tempo delle bombe a
quello delle mele, dal boom economico al declino! Caddero parecchi tabù, il sesso si presentò
in maniera sfacciata. Il cinema contribu“ alla formazione dei giovani del dopoguerra. Ciò che
un tempo era fantascienza diventa sorprendente realtà, strepitosa tecnologia pret-à-porter!
La televisione rende tutto il mondo paese, avvicinando costumi e stili di vita. L’informazione è
resa sempre più capillare, i fatti di popoli lontani diventano di casa, tutto è come se fosse dietro l’angolo! L’unico a smarrirsi, nonostante i telefoni cellulari, è l’uomo! Non gli rimane che
fuggire, quando non riesce ad identificarsi soprattutto con la città che gli ha dato i natali!
ADDIO ‘900
Gli eventi più clamorosi dello scorso secolo, assieme a notizie d’affetto popolare, accompagnano una narrazione mozzafiato sull’avventurosa esistenza di un marinaio di Torre Faro. Il villaggio, che fu
di Colapesce, vanta il mitico braccio di mare, descritto da Omero
nell’Odissea. Accadde quando Ulisse fu ammaliato dal canto di Scilla
e Cariddi, le leggendarie sirene dello Stretto di Messina. Le due
Grandi Guerre fanno da possente contenitore a fatti, che via via si
intervallano, straripando indietro, a cominciare dall’assassinio di
Umberto I a Monza il 29 luglio del 1900, e oltre, dal II conflitto mondiale a oggi. L’avvincente ordito romanzesco porta a furibondi combattimenti, lotte titaniche in un intrigante clima poliziesco alla
James Bond, dove la brutale violenza viene addolcita da tenere relazioni amorose. Il sesso, talora prepotente, tuttavia è contenuto nei limiti del normale e quanto basta, come in talune
pozioni medicamentose. La mafia, come l’edera, s’attacca alla storia, invischiandone il destino, a sua volta incerto, tra il grottesco e il paradossale con la suspense pretesa dal mistero!
Un miscuglio di razze e confessioni mette a confronto mentalità e comportamenti diversi, ma
complici in percorsi obbligati lungo il cammino dell’umanità, tra miti, leggende e tradizioni.
LA MIA SICILIA
La fantasia folgorante dell’autore intesse all’avvincente narrazione la satira di costume. Emerge prepotente l’indole contraddittoria dei siciliani, difficili da domare, come la strepitosa natura dell’isola, ebbra di colori folli.
In uno scenario complesso e prodigioso, delirante d’umori terragni,
s’innesta la storia del protagonista, che può essere: “Uno, Nessuno
e Centomila”.
La trama, fiammeggiata d’intermittenti rivelazioni, è sorretta dalla coscienza, legata al vasto patrimonio culturale e tradizionale
della Sicilia. Sotto gli occhi del lettore scorre un caleidoscopio di
avvenimenti, che intreccia godibili vicende paesane e fantasmagorici eventi universali.
L’atmosfera della grande triade: Verga, Capuana e De Roberto, che apre la stagione della
narrativa siciliana e traluce negli scritti d’illustri visitatori, rivive nella penna di Villaroel.
La metafora dei personaggi-pupi è sorretta da una perspicace ironia, che governa emozioni e stati d’animo, manifestati in grotteschi bozzetti allegorici.
Sesso e suggestione si fondono nel complesso mistero, che avvolge l’isola in una magia solare, dove la solitudine diventa scelta del destino.
Fertile scenario d’ogni ambientazione cinematografica, giostra di dominazioni, che ne
hanno costruito la millenaria storia, la Sicilia emerge indifferente dal mare dell’omertà.
Perenne recita in cui amore e morte tracimano dalla ribalta dei teatri greci e che nell’immaginario collettivo, trovano assetto liberatorio negli spettacoli popolari.
La grande avventura del romanzo parte dall’attentato alle Torri Gemelle di New York e, in un
girotondo da Circo, va a ritroso, toccando le cento facce e le altrettante anime dell’isola.
La redazione segnala - La redazione segnala
Contenuti - Si tratta di un commento approfondito e operativo al nuovo codice delle assicurazioni, racchiuso nel Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, apparso in Gazzetta
Ufficiale il 13 ottobre 2005. Ogni articolo viene sottoposto ad attenta e approfondita disamina da valenti esperti, scelti dalla mano sicura del prof. Bin. L’opera, benché realizzata in tempi eccezionalmente brevi, si propone di guidare il lettore negli aspetti più delicati e controversi di questa nuova legge che, oltre ad avere razionalizzato le fonti normative preesistenti, ha
introdotto elementi di rilievo nel settore delle assicurazioni. Essendo un Testo Unico vi è tutto
ciò che riguarda la materia assicurativa: dalla regolamentazione dei soggetti assicurativi e degli intermediari alla vigilanza a tutela dell’assicurato, alle specifiche norme sulla liquidazione
coatta amministrativa; ma soprattutto tutte le novità in tema di risarcimento danni per la circolazione di veicoli a motore e natanti ai sistemi di indennizzo, dalla contrattualistica alle sanzioni e i relativi procedimenti sanzionatori.
Marino Bin è professore ordinario
di diritto civile, nonché docente di
Diritto delle Assicurazioni presso
la facoltà di giurisprudenza
dell’Università degli Studi di
Torino. Figlio di un agente delle
Generali, ha sempre avuto costanti e fortissime frequentazioni
nel settore delle assicurazioni. È
direttore della Rivista Contratto &
Impresa Europa Ha coordinato sapientemente numerosi cultori
della materia e avvocati.
Struttura - L’opera sviluppa circa 930 pagine ed è elegantemente cartonata. Si tratta di un
commento per articolo (sono ben 355!), con ricco corredo di note di approfondimento. Il commento segue l’ordine degli articoli. L’opera è corredata di indice sommario (titolo della norma
+ numero dell’articolo) e indice analitico, quest’ultimo fondamentale per rinvenire gli argomenti nella nuova veste normativa: molti istituti, infatti, sono stati semplicemente accorpati e
riordinati nel nuovo Codice.
La redazione segnala - La redazione segnala
COMMENTARIO AL CODICE DELLE ASSICURAZIONI
Complementari- MOLFESE FRANCESCO – MOLFESE ANTONIO Risarcimento da incidente
stradale con valutazione medico-legale
CEDAM, 2005 (I grandi orient. della giur. civ. comm. n. 58) - XII-546 p., Eur 45,00 - ISBN: 8813-25977-8
Peccenini Flavio, Circolazione dei veicoli. Responsabilità e assicurazione
CEDAM, 2004 (Enciclopedia/massime n. 8) - XIV-476 p., Eur 37,00 (Lit. 71641) - ISBN: 88-1325018-5
Prossimamente: ALPA-ZATTI, Commentario breve alle leggi civili complementari, Tomo III
collana Breviaria Iuris (la parte di commento in materia riguarderà solo le norme RCA del nuo-
vo codice delle assicurazioni)
Concorrenza - Ad oggi non risultano Opere del genere sul mercato (CORPO NORMATIVO CON COMMENTO)
Plus
– Il curatore è uno dei massimi esperti italiani in materia di diritto delle assicurazioni; la insegna da molti anni.
– L’opera rappresenta un commento freschissimo e autorevole a questo importante codice, da poco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale;
– L’opera ha un taglio rigoroso, ma operativo.
– La concorrenza non ha ancora pubblicato nulla di simile.
CODICE UNIVERSALE DEGLI APPALTI PUBBLICI
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versione che sta consultando;
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cui sono inseriti migliaia di documenti divisi in leggi, sentenze, circolari, statistiche, modelli ecc.;
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un indice sistematico, utile per consultare i vari argomenti, e un indice cronologico, utile per trovare rapidamente un determinato documento;
- perché é stata realizzata specificamente per le imprese e gli enti: ad esempio
il primo volume é utile in sede di gara perché contiene tutta la normativa e la giurisprudenza nazionale e comunitaria sugli appalti;
- perché é utile per risolvere i casi di contenzioso: la giurisprudenza e la prassi
contengono migliaia di massime relative a sentenze e circolari recentissime (circa
il 50% sono del 2004-2005 e circa il 90% successive al 2001);
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1. Normativa, Giurisprudenza e Prassi nazionale e comunitaria;
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3. Normativa generale e speciale, Modulistica, Schemi e Statistiche
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Il Codice è composto da 3 volumi
per complessive n. 3.456 pagine in
cui sono inserite:
- n. 346 leggi e regolamenti vigenti
e aggiornati;
- n. 1.500 massime di sentenze
(TAR, Consiglio di Stato, Corte dei
Conti, Corte di Giustizia EU ecc.;
- n. 960 massime di circolari interpretative (Prassi);
- n. 70 facsimili per dichiarazioni,
schemi riassuntivi e statistiche;
- risposte a quesiti, statistiche,
schemi utili ecc.
35
Gennaio/Aprile 2006
L’opinione L’opinione L’opinione L’opinione
L’opinione L’opinione L’opinione L’opinione
di Roberto Bianchi*
Responsabilità e autonomia
Il Codice delle Assicurazioni impone il rispetto
dei bisogni espressi dal Cliente
L’Agente intermediario svolge un ruolo professionale
Le parti interessate hanno fatto un
gran parlare del Codice delle
Assicurazioni Private, prima della
sua stesura definitiva, nel tentativo
di far recepire modifiche considerate utili ai rispettivi interessi, dopo
l’approvazione del D. Lgs. n. 209 del
13 settembre 2005, ciascuna nello
sforzo di indurre interpretazioni,
quanto più possibile a proprio vantaggio, dei disposti in esso contenuti.
Non c’è dubbio, d’altro canto, che
l’Estensore del complesso articolato abbia tenuto in assai scarsa considerazione le tesi della parte debole rappresentata dagli intermediari,
per concentrarsi piuttosto sulle
istanze dei poteri forti, le imprese
di assicurazione, le banche, le società di intermediazione finanziaria, le poste su un versante e l’insieme dei consumatori sull’altro.
In particolare con l’istituzione del
Registro unico si è preteso stipare,
all’interno di un indistinto contenitore che nega qualunque peculiarità alla natura professionale degli
Agenti, soggetti istituzionali assai
diversi tra di loro,
come peso specifico, in quanto a
capacità di pressione sugli ambienti politici che hanno voluto il riordino del mercato assicurativo.
Accade quindi che in diversi articoli del Codice venga introdotta una
36
Gennaio/Aprile 2006
soggettiva, sia pure circoscritta, responsabilità dell’Agente il quale è
chiamato ad operare non soltanto
con trasparenza, ma anche nel rispetto dei reali bisogni espressi dalla clientela, cui deve peraltro essere ispirata la formazione del
personale dipendente e delle reti
produttive.
Il combinato disposto dell’art. 120
e dell’art. 183 che stabiliscono, il
primo, il dovere dell’intermediario
di dichiarare in fase di trattativa
pre-vendita se svolge la sua attività
di consulenza a valle di vincoli contrattuali con una o più imprese di
assicurazione, oltreché di proporre
prodotti adeguati alle esigenze del
cliente e il secondo, l’obbligo di acquisire tutte le informazioni necessarie per valutare la reale necessità
di protezione manifestata dal potenziale acquirente, definisce un
quadro di responsabilità che va ben
oltre la deontologia e l’onestà professionali.
Proprio in dipendenza di ciò, appare del tutto incongruente l’inserimento degli Agenti nella categoria
dei commercianti e non piuttosto
in quella dei professionisti, come risulterebbe naturale seguendo la ratio del nuovo contesto di regole,
anche al fine di operare una significativa distinzione rispetto alle altre
tipologie di intermediari.
Così come risulta incomprensibilmente trascurata, nel Codice, la
pressante richiesta proveniente
dalla grande maggioranza degli
agenti, di poter accedere al catalogo dei servizi offerti da più imprese
assicurative, anziché da una soltanto come avviene oggi, in dipendenza del rapporto monomandatario imposto loro pressoché dalla
totalità dei Gruppi assicurativi operanti in Italia.
Sebbene questa necessità di maggiore autonomia nel rapporto contrattuale che lega gli agenti alle
imprese, ancora una volta di natura
professionale prima ancora che imprenditoriale, sia di fatto quanto di
principio, incorporata nell’impianto
legislativo e nonostante l’Antitrust
abbia recentemente dichiarato di
condividere le tesi dello Sna, relativamente all’urgenza di una profonda revisione in senso liberale del sistema distributivo, l’Estensore del
Decreto Legislativo non ha saputo
coglierne l’attualità storica.
Un appuntamento soltanto rimandato, però, al quale la categoria degli operatori professionali è pronta
a presentarsi con rinnovata determinazione, a vantaggio proprio e
nell’interesse dello stesso consumatore.
* Responsabile della stampa
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Ove potrai trovare: news continuamente aggiornate, rassegna stampa, contratto dipendenti, l’Accordo
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Sig.a Vania Tocci
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