Bed and breakfast, burocrazia light e occhio ai paletti locali
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Bed and breakfast, burocrazia light e occhio ai paletti locali
14 Lunedì 29 Giugno 2015 IMPRESA Panoramica sulle normative regionali e sugli adempimenti per aprire un’attività ricettiva Bed and breakfast, burocrazia light e occhio ai paletti locali DI Pagine a cura CINZIA DE STEFANIS l modo di fare turismo, nel corso degli anni, ha subito radicali trasformazioni. Sono cambiati i mezzi di trasporto, il tipo di alloggio richiesto, la durata del soggiorno. Sta inoltre riscuotendo sempre maggiori favori il turismo culturale ed enogastronomico, che prevede la visita delle città e dei beni storici e culturali abbinata alla conoscenza dei prodotti tipici locali. A queste nuove esigenze una risposta è data, per esempio, dalla formula dei bed and breakfast. Secondo i dati rilevati dall’Istat a marzo, il numero di bed and breakfast in Italia si aggira intorno alle 25 mila unità; la gestione dell’attività è eser- I citata dalle donne, con un buon livello di istruzione e con conoscenze linguistiche. Oltre il 65% delle strutture ricettive sono distribuite nel Nord/Centro Italia con punte in Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte. Sul fronte ospiti, l’identikit è di coppie, non necessariamente interessate al risparmio ma propense a effettuare una esperienza alternativa. Ma come è possibile sfruttare l’opportunità di gestire un bed and breakfast? Ci sono due modalità: i classici b&b a carattere familiare, dove è previsto alloggio presso la propria residenza e offerta di cibi e bevande preconfezionate a colazione e i b&b a carattere imprenditoriale (si veda articolo nella pagina seguente). La differenza tra i due è che il b&b familiare è un’attività economica non imprenditoriale, i secondi invece sono imprese a tutti gli effetti. Nel primo caso, quindi, è possibile ricavare un reddito ospitando saltuariamente turisti nella propria abitazione, offrendo loro la stanza e la prima colazione. È sufficiente disporre nella propria casa di residenza di alcune stanze e di servizi igienici anche non riservati, garantendo la biancheria da letto e da bagno, i servizi di pulizia e la prima colazione. A incrementare questa nuova offerta di esercizi turistici sono state le regioni, che hanno predisposto strumenti e normative perché il cosiddetto «b&b», fino a pochi anni fa letteralmente vieta- to dalle leggi, ora diventato normalità in tutto il territorio nazionale. Panoramica delle varie leggi regionali. In Italia il bed and breakfast oltre dalla legge nazionale in materia (dlgs 23 maggio 2011 n. 79) è regolamentato dalle varie leggi regionali. Le norme che regolamentano l’attività di bed & breakfast presentano alcune differenze sul numero massimo di camere destinate all’attività, sul numero di letti messi a disposizione e sul numero massimo di giorni di permanenza dei clienti (si vedano le tabelle). a) Il numero massimo di camere destinate all’attività di solito è 3 stanze, a eccezione delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna Friuli Venezia Giulia che prevedono 4 camere, e della regione Sicilia, che ne prevede 5, e della regione Puglia, della regione Toscana e della provincia di Bolzano, dove si possono adibire all’attività fino a un massimo di 6 camere. b) Il numero massimo di posti letto varia da 6 a 20, ma in alcune regioni non è previsto tale limite. c) Il numero massimo di giorni di permanenza dei clienti di solito è 30 giorni, in Piemonte è di 270 giorni. I locali destinati all’attività bed & breakfast devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico–sanitarie previste per l’uso abitativo dallo strumento urbanistico comunale vigente, nonché l’adeguamento alla normativa di pubblica sicurezza. © Riproduzione riservata Così regione per regione REGIONE Legge regionale Massimo Massimo Avvertenze numero numero di camere di posti letto Abruzzo n. 78/2000 4 10 Basilicata n. 8/2008 4/6 8 / 12 Calabria n. 2/2003 4 8 La Regione istituisce l’elenco regionale dei soggetti esercenti in Calabria l’attività del b&b. Divieto per l’esercente di gestire altri b&b Campania n. 5/2001 3 6 Divieto di permanenza degli ospiti oltre i 30 giorni consecutivi. L’esercizio dell’attività si rinnova annualmente su comunicazione dell’interessato Emilia Romagna n. 16/2004 3 6 L’ospitalità può essere fornita per un massimo di 120 giorni nell’arco del periodo di disponibilità all’accoglienza o, in alternativa, per un massimo di 500 pernottamenti nell’arco dell’anno solare Friuli V.G. n. 2/2002 art. 81 4 8 Prima colazione con prodotti prevalentemente prodotti della regione Friuli Lazio n. 13/2007 – regolamento n. 16/2008 3 6 Divieto di permanenza oltre 90 gg. consecutivi. Periodo di inattività dell’esercizio di almeno 60 gg. l’anno anche non consecutivi. I giorni di apertura del b&b dovranno essere indicati nel modello di richiesta di classificazione e nella Scia del Comune escludendo i 60 giorni di chiusura Liguria n. 2/2008 3 Lombardia n. 15/2007 3 Attività consentita anche in unità immobiliari diverse dalla residenza. Divieto di permanenza degli ospiti oltre i 30 giorni continuativi. Titolari o i gestori delle attività non sono tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese turistiche Apertura minima 90 giorni, massima 270 giorni anche non consecutivi. Concessione contributi da parte regione per sviluppo attività Deve essere presente obbligatoriamente una camera ad uso esclusivo del titolare. L’apertura delle strutture ricettive di tipo bed & breakfast può essere frazionata in più periodi di durata non inferiore a 3 giorni 12 Marche n. 9/2006 3 6 Molise n. 13/2002 3 6 L’attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell’assemblea dei condomini, in unità condominiali. L’avvio dell’attività è subordinato alla ricezione della ricevuta di protocollazione della Scia • • • L’attività di b&b non deve essere continuativa; gli ospiti non devono restare per più di 30 gg consecutivi; è obbligatorio dimorare nella stessa residenza del b&b o a non più di 200 metri di distanza Divieto di permanenza degli ospiti oltre 30 gg. continuativi. Qualora l’attività si svolga in più di una stanza dovranno comunque essere garantiti non meno di due servizi igienici Lunedì 29 Giugno 2015 IMPRESA al 2011, per avviare un’attività di bed and breakfast ci sono due opzioni. Infatti, dal 21 giugno 2011 è in vigore il nuove codice del turismo, dlgs 23 maggio 2011 n. 79 (pubblicato sul S.O. n. 139/1 alla G.U. n. 129 del 6/6/2011) che ha introdotto il bed and breakfast a carattere imprenditoriale. Pertanto convivono due tipologie di questa formula: i classici B&B a carattere familiare, dove è previsto alloggio presso la propria residenza e offerta di cibi e bevande preconfezionate a colazione; i b&b a carattere imprenditoriale. I primi non necessitano di partita Iva e sono un’attività economica non imprenditoriale, i secondi invece sono imprese a tutti gli effetti. Il b&b, che sia familiare o imprenditoriale, prevede che l’accoglienza sia offerta in case private nelle quali solo un massimo di tre camere sono riservate agli ospiti; la colazione è servita con i cibi e le modalità tipiche delle tradizioni locali cercando, nel frattempo, di soddisfare le esigenze dell’ospite. D Due vie: familiare o imprenditoriale Operatori. Gli operatori che nell’ambito della propria residenza offrono un servizio di b&b devono svolgere l’attività secondo le indicazioni di seguito riportate: • il numero (massimo e minimo) di posti letto è imposto, e varia da regione a regione; • l’attività deve avere carattere saltuario o essere svolta per periodi ricorrenti stagionali; • il servizio deve essere prestato avvalendosi della normale organizzazione familiare. Il servizio deve essere assicurato fornendo cibi e bevande confezionate per la prima colazione senza alcuna manipolazione. Esclusivamente a chi è alloggiato, nel caso di b&b familiare. Secondo il Codice del turismo, i b&b a carattere imprenditoriale possono somministrare bevande e alimenti, in aggiunta al servizio di colazione, ai propri ospiti e anche a soggetti esterni. Gli adempimenti. L’operatore del bed and breakfast è tenuto a comunicare giornalmente alla questura, o all’ufficio indicato dal questore, l’arrivo delle persone alloggiate. La comunicazione avviene tramite la compilazione di schede fornite dallo stesso ente. Una copia di tali schede deve essere conservata presso l’abitazione in cui viene svolta l’attività per gli eventuali controlli. L’operatore deve poi comunicare mensilmente il movimento degli ospiti alla provincia su apposito modello Istat fornito dalla stessa, al fine di permettere le rilevazioni statistiche. L’operatore deve altresì comunicare all’azienda di promozione turistica competente per territorio entro il 1° ottobre di ogni anno, su modello predisposto dalla regione, le caratteristiche e i prezzi che intende applicare dal 1° gennaio dell’anno successivo ai fini della pubblicità. Avvio attività. Per avviare un’attività di bed and breakfast familiare occorre presentare, per via esclusivamente telematica, la cosiddetta «segnalazione certifica di inizio attività» allo Sportello unico attività produttive (Suap), completa della documentazione richiesta: planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100, certificato di agibilità (abitativa) e copia della polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di 15 eventuali danni agli ospiti. È inoltre necessario effettuare il versamento dei relativi oneri alla Asl. La Scia ha validità permanente salvo modifiche sostanziali relative al soggetto titolare, all’attività svolta o ai locali. Gli obblighi per l’esercizio dell’attività: • il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, a ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente; • le tariffe devono essere comunicate alla provincia competente; • il responsabile è tenuto a registrare le presenze e comunicarle all’autorità di pubblica sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche; • il responsabile dell’attività è tenuto a sottoscrivere un’adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti. © Riproduzione riservata Così regione per regione REGIONE Legge regionale Massimo Massimo Avvertenze numero numero di camere di posti letto Piemonte n. 20/2000 3 6 L’apertura nell’anno non può superare i 270 giorni così articolati: • un periodo minimo di apertura continuativa di 45 giorni; • i rimanenti periodi devono essere di 30 giorni ciascuno. L’esercizio dell’attività di bed and breakfast, qualora usufruisca di eventuali contributi pubblici, deve avere una durata minima di dieci anni Puglia n. 17/2001 6 10 Per i proprietari o i possessori dell’unità abitativa, l’obbligo di dimora nella medesima per i periodi in cui l’attività è esercitata o di residenza nel Comune in cui è svolta l’attività purché l’unità abitativa sia ubicata a non più di cinquanta metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora Sardegna n. 27/1998 3 6 Il servizio è esercitato con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, osservando comunque un periodo di chiusura non inferiore a 60 giorni, anche non continuativo, nell’arco dell’anno Sicilia n. 32/2000 5 20 Il servizio 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell’unità abitativa una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il proprio bagno privato Toscana n. 42/2000 6 12 Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Gli affittacamere che oltre all’alloggio somministrano la prima colazione possono assumere la denominazione di «bed & breakfast» Prov. Trento n. 7/2002 3 Introdotta la possibilità di offrire agli ospiti di b&b, accanto ai tradizionali alimenti confezionati, anche quelli cucinati direttamente dal gestore, nella cucina di famiglia, previa frequentazione di un corso per la corretta gestione della colazione secondo i principi dell’Haccp Prov. Bolzano n. 12/1995 6 Possibile somministrazione tutti I pasti a persone alloggiate Umbria n. 18/2006 3 8 Comunicazione prezzi, periodo di apertura, denuncia Istat presenze Valle d’Aosta n. 11/1996 3 6 Comunicazione prezzi, periodo di apertura, denuncia Istat presenze Veneto n. 33/2002 3 Comunicazione prezzi, denuncia istat presenze. Biancheria 2 volte a settimana