Bed and breakfast, burocrazia light e occhio ai paletti locali

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Bed and breakfast, burocrazia light e occhio ai paletti locali
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Lunedì 29 Giugno 2015
IMPRESA
Panoramica sulle normative regionali e sugli adempimenti per aprire un’attività ricettiva
Bed and breakfast, burocrazia
light e occhio ai paletti locali
DI
Pagine a cura
CINZIA DE STEFANIS
l modo di fare turismo,
nel corso degli anni, ha
subito radicali trasformazioni. Sono cambiati i
mezzi di trasporto, il tipo di
alloggio richiesto, la durata
del soggiorno. Sta inoltre riscuotendo sempre maggiori
favori il turismo culturale ed
enogastronomico, che prevede
la visita delle città e dei beni
storici e culturali abbinata
alla conoscenza dei prodotti
tipici locali. A queste nuove
esigenze una risposta è data,
per esempio, dalla formula
dei bed and breakfast. Secondo i dati rilevati dall’Istat a
marzo, il numero di bed and
breakfast in Italia si aggira
intorno alle 25 mila unità; la
gestione dell’attività è eser-
I
citata dalle donne, con un
buon livello di istruzione e
con conoscenze linguistiche.
Oltre il 65% delle strutture
ricettive sono distribuite nel
Nord/Centro Italia con punte
in Toscana, Emilia-Romagna
e Piemonte. Sul fronte ospiti, l’identikit è di coppie, non
necessariamente interessate
al risparmio ma propense a
effettuare una esperienza alternativa.
Ma come è possibile sfruttare l’opportunità di gestire
un bed and breakfast? Ci sono
due modalità: i classici b&b
a carattere familiare, dove
è previsto alloggio presso la
propria residenza e offerta
di cibi e bevande preconfezionate a colazione e i b&b
a carattere imprenditoriale
(si veda articolo nella pagina
seguente). La differenza tra
i due è che il b&b familiare
è un’attività economica non
imprenditoriale, i secondi invece sono imprese a tutti gli
effetti.
Nel primo caso, quindi, è
possibile ricavare un reddito ospitando saltuariamente
turisti nella propria abitazione, offrendo loro la stanza e la
prima colazione. È sufficiente
disporre nella propria casa di
residenza di alcune stanze e
di servizi igienici anche non
riservati, garantendo la biancheria da letto e da bagno, i
servizi di pulizia e la prima
colazione.
A incrementare questa
nuova offerta di esercizi turistici sono state le regioni,
che hanno predisposto strumenti e normative perché il
cosiddetto «b&b», fino a pochi
anni fa letteralmente vieta-
to dalle leggi, ora diventato
normalità in tutto il territorio
nazionale.
Panoramica delle varie
leggi regionali. In Italia il
bed and breakfast oltre dalla
legge nazionale in materia
(dlgs 23 maggio 2011 n. 79)
è regolamentato dalle varie
leggi regionali. Le norme che
regolamentano l’attività di
bed & breakfast presentano
alcune differenze sul numero
massimo di camere destinate
all’attività, sul numero di letti messi a disposizione e sul
numero massimo di giorni di
permanenza dei clienti (si vedano le tabelle).
a) Il numero massimo di camere destinate all’attività di
solito è 3 stanze, a eccezione
delle regioni Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna Friuli
Venezia Giulia che prevedono
4 camere, e della regione Sicilia, che ne prevede 5, e della
regione Puglia, della regione
Toscana e della provincia
di Bolzano, dove si possono
adibire all’attività fino a un
massimo di 6 camere.
b) Il numero massimo di posti letto varia da 6 a 20, ma in
alcune regioni non è previsto
tale limite.
c) Il numero massimo di
giorni di permanenza dei
clienti di solito è 30 giorni, in
Piemonte è di 270 giorni.
I locali destinati all’attività bed & breakfast devono
possedere le caratteristiche
strutturali e igienico–sanitarie previste per l’uso abitativo
dallo strumento urbanistico
comunale vigente, nonché
l’adeguamento alla normativa di pubblica sicurezza.
© Riproduzione riservata
Così regione per regione
REGIONE
Legge
regionale
Massimo Massimo Avvertenze
numero
numero
di camere di posti
letto
Abruzzo
n. 78/2000
4
10
Basilicata
n. 8/2008
4/6
8 / 12
Calabria
n. 2/2003
4
8
La Regione istituisce l’elenco regionale dei soggetti esercenti in Calabria
l’attività del b&b. Divieto per l’esercente di gestire altri b&b
Campania
n. 5/2001
3
6
Divieto di permanenza degli ospiti oltre i 30 giorni consecutivi. L’esercizio
dell’attività si rinnova annualmente su comunicazione dell’interessato
Emilia Romagna
n. 16/2004
3
6
L’ospitalità può essere fornita per un massimo di 120 giorni nell’arco del
periodo di disponibilità all’accoglienza o, in alternativa, per un massimo di
500 pernottamenti nell’arco dell’anno solare
Friuli V.G.
n. 2/2002
art. 81
4
8
Prima colazione con prodotti prevalentemente prodotti della regione Friuli
Lazio
n. 13/2007
– regolamento
n. 16/2008
3
6
Divieto di permanenza oltre 90 gg. consecutivi. Periodo di inattività dell’esercizio di almeno 60 gg. l’anno anche non consecutivi. I giorni di apertura del
b&b dovranno essere indicati nel modello di richiesta di classificazione e
nella Scia del Comune escludendo i 60 giorni di chiusura
Liguria
n. 2/2008
3
Lombardia
n. 15/2007
3
Attività consentita anche in unità immobiliari diverse dalla residenza. Divieto
di permanenza degli ospiti oltre i 30 giorni continuativi. Titolari o i gestori delle
attività non sono tenuti all’iscrizione nel registro delle imprese turistiche
Apertura minima 90 giorni, massima 270 giorni anche non consecutivi.
Concessione contributi da parte regione per sviluppo attività
Deve essere presente obbligatoriamente una camera ad uso esclusivo del
titolare. L’apertura delle strutture ricettive di tipo bed & breakfast può essere
frazionata in più periodi di durata non inferiore a 3 giorni
12
Marche
n. 9/2006
3
6
Molise
n. 13/2002
3
6
L’attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell’assemblea dei condomini, in unità condominiali. L’avvio dell’attività è subordinato
alla ricezione della ricevuta di protocollazione della Scia
•
•
•
L’attività di b&b non deve essere continuativa;
gli ospiti non devono restare per più di 30 gg consecutivi;
è obbligatorio dimorare nella stessa residenza del b&b o a non più di
200 metri di distanza
Divieto di permanenza degli ospiti oltre 30 gg. continuativi. Qualora l’attività si svolga in più di una stanza dovranno comunque essere garantiti non
meno di due servizi igienici
Lunedì 29 Giugno 2015
IMPRESA
al 2011, per avviare
un’attività di bed and
breakfast ci sono due
opzioni. Infatti, dal 21
giugno 2011 è in vigore il nuove codice del turismo, dlgs 23
maggio 2011 n. 79 (pubblicato
sul S.O. n. 139/1 alla G.U. n.
129 del 6/6/2011) che ha introdotto il bed and breakfast
a carattere imprenditoriale.
Pertanto convivono due tipologie di questa formula: i classici B&B a carattere familiare,
dove è previsto alloggio presso
la propria residenza e offerta
di cibi e bevande preconfezionate a colazione; i b&b a carattere imprenditoriale.
I primi non necessitano di
partita Iva e sono un’attività
economica non imprenditoriale, i secondi invece sono imprese a tutti gli effetti. Il b&b, che
sia familiare o imprenditoriale, prevede che l’accoglienza
sia offerta in case private nelle
quali solo un massimo di tre
camere sono riservate agli
ospiti; la colazione è servita
con i cibi e le modalità tipiche
delle tradizioni locali cercando, nel frattempo, di soddisfare le esigenze dell’ospite.
D
Due vie: familiare
o imprenditoriale
Operatori. Gli operatori
che nell’ambito della propria
residenza offrono un servizio
di b&b devono svolgere l’attività secondo le indicazioni di
seguito riportate:
• il numero (massimo e minimo) di posti letto è imposto,
e varia da regione a regione;
• l’attività deve avere carattere saltuario o essere svolta
per periodi ricorrenti stagionali;
• il servizio deve essere
prestato avvalendosi della
normale organizzazione familiare.
Il servizio deve essere assicurato fornendo cibi e bevande
confezionate per la prima colazione senza alcuna manipolazione. Esclusivamente a chi
è alloggiato, nel caso di b&b
familiare. Secondo il Codice
del turismo, i b&b a carattere imprenditoriale possono
somministrare bevande e alimenti, in aggiunta al servizio
di colazione, ai propri ospiti e
anche a soggetti esterni.
Gli adempimenti. L’operatore del bed and breakfast è tenuto a comunicare
giornalmente alla questura,
o all’ufficio indicato dal questore, l’arrivo delle persone
alloggiate. La comunicazione
avviene tramite la compilazione di schede fornite dallo
stesso ente. Una copia di tali
schede deve essere conservata
presso l’abitazione in cui viene
svolta l’attività per gli eventuali controlli.
L’operatore deve poi comunicare mensilmente il movimento degli ospiti alla provincia su apposito modello Istat
fornito dalla stessa, al fine di
permettere le rilevazioni statistiche.
L’operatore deve altresì comunicare all’azienda di promozione turistica competente
per territorio entro il 1° ottobre di ogni anno, su modello
predisposto dalla regione, le
caratteristiche e i prezzi che
intende applicare dal 1° gennaio dell’anno successivo ai
fini della pubblicità.
Avvio attività. Per avviare
un’attività di bed and breakfast familiare occorre presentare, per via esclusivamente
telematica, la cosiddetta «segnalazione certifica di inizio
attività» allo Sportello unico
attività produttive (Suap),
completa della documentazione richiesta: planimetria dei
locali in scala non inferiore a
1:100, certificato di agibilità
(abitativa) e copia della polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di
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eventuali danni agli ospiti. È
inoltre necessario effettuare il
versamento dei relativi oneri
alla Asl. La Scia ha validità
permanente salvo modifiche
sostanziali relative al soggetto
titolare, all’attività svolta o ai
locali. Gli obblighi per l’esercizio dell’attività:
• il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della
biancheria deve essere svolto
almeno tre volte alla settimana e, comunque, a ogni cambio
di ospite. La pulizia del bagno
deve avvenire quotidianamente;
• le tariffe devono essere
comunicate alla provincia
competente;
• il responsabile è tenuto a
registrare le presenze e comunicarle all’autorità di pubblica
sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il
movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di
rilevazioni statistiche;
• il responsabile dell’attività è tenuto a sottoscrivere
un’adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile
per il verificarsi di eventuali
danni agli ospiti.
© Riproduzione riservata
Così regione per regione
REGIONE
Legge
regionale
Massimo Massimo Avvertenze
numero
numero
di camere di posti
letto
Piemonte
n. 20/2000
3
6
L’apertura nell’anno non può superare i 270 giorni così articolati:
• un periodo minimo di apertura continuativa di 45 giorni;
• i rimanenti periodi devono essere di 30 giorni ciascuno.
L’esercizio dell’attività di bed and breakfast, qualora usufruisca di eventuali
contributi pubblici, deve avere una durata minima di dieci anni
Puglia
n. 17/2001
6
10
Per i proprietari o i possessori dell’unità abitativa, l’obbligo di dimora nella
medesima per i periodi in cui l’attività è esercitata o di residenza nel Comune in cui è svolta l’attività purché l’unità abitativa sia ubicata a non più di
cinquanta metri di distanza dall’abitazione in cui si dimora
Sardegna
n. 27/1998
3
6
Il servizio è esercitato con carattere saltuario o per periodi ricorrenti stagionali, osservando comunque un periodo di chiusura non inferiore a 60 giorni,
anche non continuativo, nell’arco dell’anno
Sicilia
n. 32/2000
5
20
Il servizio 1 viene classificato ad una stella, se esiste nell’unità abitativa
una sola stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due
stelle, se le camere per gli ospiti sono due o tre e dispongono di un bagno
comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per ospiti ha il
proprio bagno privato
Toscana
n. 42/2000
6
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Gli affittacamere possono somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande. Gli affittacamere che oltre all’alloggio somministrano la prima colazione possono assumere la denominazione di «bed &
breakfast»
Prov. Trento
n. 7/2002
3
Introdotta la possibilità di offrire agli ospiti di b&b, accanto ai tradizionali
alimenti confezionati, anche quelli cucinati direttamente dal gestore, nella
cucina di famiglia, previa frequentazione di un corso per la corretta gestione
della colazione secondo i principi dell’Haccp
Prov. Bolzano
n. 12/1995
6
Possibile somministrazione tutti I pasti a persone alloggiate
Umbria
n. 18/2006
3
8
Comunicazione prezzi, periodo di apertura, denuncia Istat presenze
Valle d’Aosta
n. 11/1996
3
6
Comunicazione prezzi, periodo di apertura, denuncia Istat presenze
Veneto
n. 33/2002
3
Comunicazione prezzi, denuncia istat presenze.
Biancheria 2 volte a settimana