Il bilancio degli Enti non profit

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Il bilancio degli Enti non profit
Dott. Lorenzo Gabbanini-Commissione di studio Enti non
profit
Il bilancio degli Enti non profit
Pistoia, 17 maggio 2013
Dott. Lorenzo Gabbanini-Commissione di studio Enti non
profit
Obblighi contabili e bilancio Enti non
profit
Normativa civilistica
Normativa fiscale
Normativa speciale
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Obblighi contabili e bilancio: normativa
civilistica
Associazioni riconosciute
Art. 20 «L’assemblea delle associazione deve essere
convocata dagli amministratori una volta l’anno per
l’approvazione del bilancio.»
Associazioni non riconosciute
Art. 36 «L’ordinamento interno e l’amministrazione delle
associazioni non riconosciute come persone giuridiche
sono regolati dagli accordi degli associati»
Rinvio alle norme sul mandato
Art. 18 «Gli amministratori sono responsabili verso l’ente
secondo le norme del mandato»
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Obblighi contabili e bilancio: normativa
fiscale
Nella normativa fiscale sono stati definiti precisi obblighi
che in taluni casi intervengono a definire anche l’assetto
giuridico-statutario.
Enti con oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali
Disciplina relativa al reddito d’impresa
Tutta l’attività svolta è assoggettata a tassazione con il
conseguente obbligo di redazione delle scritture contabili
previste per le imprese commerciali
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Obblighi contabili e bilancio: normativa
fiscale
Enti senza oggetto esclusivo o principale l’esercizio di
attività commerciali
La normativa fiscale definisce precisi obblighi
Finalità antielusive
Le associazioni «privilegiate»
che intendono avvalersi del
regime di favore ai fini delle
imposte dirette e indirette
devono inserire negli atti
costitutivi o statuti: l’obbligo
di redigere e di approvare
annualmente un rendiconto
economico e finanziario
secondo le disposizioni
Finalità a tutela della
pubblica fede
Ulteriori obblighi per gli enti
che effettuano raccolte
pubbliche di fondi: un apposito
e separato rendiconto dal
quale devono risultare in modo
chiaro e trasparente le entrate
e le spese relative a ciascuna
delle celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione
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Obblighi contabili e bilancio: normativa
fiscale
Niente è indicato nella normativa civilistica, riguardo al
sistema di scritture contabili che gli Enti non profit sono
tenuti ad osservare
L’art. 20 co. 1 DPR 600/73 stabilisce che l’obbligo contabile
scatta in capo agli enti soggetti IRES che non hanno per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività
commerciali quando si ha la presenza di un’attività
commerciale abituale
Ad essi si applicano le disposizioni degli articoli 14
(scritture contabili e sistematiche), 15 (redazione inventario
e bilancio con il conto profitti e perdite), 16 (registro beni
ammortizzabili) e 18 (contabilità semplificata)
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Obblighi contabili e bilancio: normativa
speciale
L’obbligo di redazione del bilancio è già stato
introdotto dalle leggi speciali per taluni soggetti
non profit, ad esempio:
•L. 7.12.2000, n. 383 Enti di promozione
sociale
•L. 11.8.1991, n. 266 Enti di volontariato
•L. 27.12.2002, n. 209 Enti sportivi dilettantistici
•L. 4.12.1997, n. 460 Onlus
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Principio contabile n. 1 ed applicazione
al bilancio 2012
All’assenza di norme civilistiche suppliscono:
1.Le Raccomandazioni emanate dalla Commissione
Aziende non Profit del CNDC
2.Le linee guida e gli schemi per la redazione dei bilanci di
esercizio per le aziende non profit emanate dall’Agenzia
per le Onlus (Agenzia per il Terzo settore)
3.I Principi Contabili per gli Enti non profit emanati dal
Tavolo Tecnico composto da l’Agenzia per il Terzo Settore,
dal CNDCEC e dal OIC
Nel maggio del 2011 è stato emanato il Principio Contabile
n. 1 «Quadro sistematico per la preparazione e la
presentazione del bilancio degli Enti non profit»,
riprendendo in parte il testo di una Raccomandazione
Generale emanata dalla Commissione Aziende non profit
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Principio contabile n. 1 ed applicazione
al bilancio 2012
Nel testo della Raccomandazione è contenuta una
importante definizione di «Enti non profit», elencando le
principali caratteristiche che li contraddistinguono:
Il fatto che sorgono per autonoma volontà e adesione di
soggetti privati
Una motivazione originaria diversa da quella di
accrescere la ricchezza economica
L’obiettivo di destinare risorse al soddisfacimento di
bisogni e allo svolgimento di funzioni di interesse comune
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Principio contabile n. 1 ed applicazione
al bilancio 2012
Nonostante la spiccata tipicità, non vi sono dubbi sul grado
di aziendalità di questi Enti, infatti:
A.Svolgono una rilevante attività di ordine economico
(impiego di risorse limitate per ottenere risultati e
raggiungere obiettivi), a tutti gli effetti «produttiva» di
ricchezza;
B.Sono chiamate ad applicare il principio della razionalità
economica (massimizzare i risultati e/o minimizzare i
mezzi)
C.Sono sottoposte alla condizione vincolo del
raggiungimento e il mantenimento dell’equilibrio economico
a valere nel tempo per garantire la propria sopravvivenza
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Principio contabile n. 1 ed applicazione
al bilancio 2012
Il Principio Contabile n. 1 sottolinea l’importanza del
sistema informativo-contabile
Che è chiamato in modo sistematico e periodico a
soddisfare le esigenze conoscitive degli stakeholders ai
vari livelli
Ha un ruolo fondamentale poiché garantisce a coloro che
supportano l’attività aziendale, che le risorse messe a
disposizione siano destinate al perseguimento dello scopo
istituzionale e vengano gestite in modo corretto
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Principio contabile n. 1 ed applicazione
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La Raccomandazione indicava quelli che sono gli
stakeholders di riferimento, sulla base delle rispettive
esigenze informative e degli interessi di cui essi sono
portatori:
I.Sostenitori
II.Destinatari dell’attività dell’ente
III.Operatori interni
IV.Clienti, fornitori e finanziatori
V.Collettività di riferimento
VI.Pubblica amministrazione
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Principio contabile n. 1 ed applicazione
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Assunzioni.
1.Continuità aziendale
2.Competenza economica
Nel caso in cui una delle due assunzioni sia assente o venga
meno, i redattori del bilancio sono tenuti ad adottare criteri
alternativi
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Principio contabile n. 1 ed applicazione
al bilancio 2012
La competenza economica.
I bilanci redatti per competenza risultano più adatti a fornire
informazioni in merito al reale stato di salute dell’Ente.
Il principio della competenza economica assume per gli Enp
una connotazione più estesa.
In relazione alle attività (accessorie) svolte dalle aziende non
profit per il mercato, dove sia rinvenibile un ricavo diretto o
indiretto il quale assume la connotazione di corrispettivo è
opportuno identificare i costi di competenza (definizione
relativa) in funzione della correlazione di essi con i ricavi
conseguiti nello stesso periodo di tempo (definizione
assoluta)
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Principio contabile n. 1 ed applicazione
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Oneri.
Nel caso in cui non sia rinvenibile detto ricavo immediato o
mediato, anche il concetto di relatività viene meno, e la
competenza economica degli oneri trova elementi
autonomi:
1.Il processo produttivo dei beni o servizi è stato completato
2.L’erogazione è avvenuta
Ovvero si è verificato il passaggio sostanziale e non
formale dei titoli di proprietà o di godimento (oppure il bene
o il servizio è divenuto di pubblico beneficio o domino)
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Principio contabile n. 1 ed applicazione
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1.
Il processo produttivo dei beni o dei servizi è stato
completato:
a) I costi sostenuti riguardano fattori che hanno la loro
utilità nell’esercizio stesso;
b) La competenza economica dei costi può essere
determinata sulla base del flusso (Lifo, Fifo, CMP) o
per ripartizione dell’utilità pluriennale su base
razionale e sistematica (ammortamento);
c) Viene meno l’utilità futura dei costi sospesi in
precedenza
d) L’associazione al processo produttivo o ripartizione
dell’utilità su base razionale e sistematica non sono
di sostanziale rilevanza
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Principio contabile n. 1 ed applicazione
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Proventi.
I proventi sono di norma non correlati alle attività di
carattere istituzionale da queste svolte secondo una logica
sinallagmatica.
Donazioni, contributi ed altri proventi di natura non
corrispettiva devono essere iscritti nel rendiconto della
gestione dell’esercizio in cui questi sono riscossi, ovvero
nell’esercizio in cui il titolo alla riscossione ha carattere
giuridico.
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Qualora sia ravvisabile una correlazione tra proventi di
natura non corrispettiva e specifiche attività dell’Ente, questi
possono essere correlati con gli oneri dell’esercizio.
Tale correlazione si realizza:
I.Per associazione di causa ad effetto tra proventi e oneri
II.Per imputazione diretta di proventi al Rendiconto gestionale
dell’esercizio o perché associati al tempo o perché sia
cessata la correlazione con l’onere
III.Per imputazione indiretta di proventi al Rendiconto o perché
associati al tempo o perché, pur non essendo correlabili ad
uno specifico onere, sono comunque correlabili ad una o più
attività dell’esercizio
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Principio contabile n. 1 ed applicazione
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Enti non profit di minori dimensioni.
Per gli ENP di minori dimensioni è ammissibile un sistema
di rilevazione articolato sulle entrate e le uscite di cassa.
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Principio contabile n. 1 ed applicazione
al bilancio 2012
Clausole generali:
-Esposizione chiara
-Veridicità
-Correttezza
-Ricerca di un elevato livello di responsabilità rispetto al
dovere di rendicontazione (accountability)
Per contribuire alla creazione ed allo sviluppo di un clima di
fiducia all’interno della collettività/comunità di riferimento,
l’attività dell’Enp deve essere trasparente e coerente con le
decisioni intraprese. Nella redazione del bilancio si deve dar
prova della propria attenzione alle regole di responsabilità nei
confronti della collettività di riferimento.
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Principio contabile n. 1 ed applicazione
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Principi generali (o postulati di bilancio):
-Comprensività
-Imparzialità (neutralità)
-Significatività
-Prudenza
-Prevalenza della sostanza sulla forma
-Comparabilità e coerenza
-Verificabilità dell’informazione
-Annualità
-Principio del costo
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Criteri di valutazione:
-Il costo storico
-Il costo corrente
-Il presunto valore di realizzo (o estinzione)
-Il valore attuale
-Il fair value