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Mensile di aggiornamento e approfondimento in materia di immobili, ambiente, edilizia e urbanistica Numero 11 – giugno 2014 n. 11 – chiuso in redazione il 30 maggio 2014 Sommario Pagina NEWS Ambiente, edilizia e urbanistica, immobili 4 RASSEGNA DI NORMATIVA Leggi, decreti, circolari: sintesi e classificazione 13 RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA Ambiente, edilizia e urbanistica, immobili 19 APPROFONDIMENTI Mediatori immobiliari MEDIAZIONE IMMOBILIARE E PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE Il dovere di conformarsi al principio di correttezza e l’obbligo di usare la diligenza, nell’adempimento della sua prestazione impongono all’agente immobiliare di fornire ai clienti tutte le informazioni relative all’affare a cui sono interessati. Del resto gli stessi codici deontologici delle maggiori associazioni sottolineano l’obbligo del mediatore di informare il cliente di tutte le difficoltà e condizioni dell’affare. Giuseppe, Bordolli, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 15 maggio 2014, n. 952 23 Immobili I CONTENUTI DEI PROCESSI DI VALORIZZAZIONE IMMOBILIARE Il processo di valorizzazione di un immobile ha come obiettivo fondamentale l’incremento della redditività attraverso la progettazione e realizzazione di una “nuova e precisa identità” dell’immobile stesso. In alcuni casi il processo di valorizzazione si determina nelle sue fasi conclusive (taglio delle superfici, materiali di rivestimento, reception ecc.) solo nel momento dell’effettiva locazione dell’immobile oggetto del processo di valorizzazione e sulla base delle preferenze espresse dall’ormai certo conduttore. Oliviero Tronconi, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 15 maggio 2014, n. 952 28 Catasto CATASTO DEI FABBRICATI: AL VIA LA REVISIONE Il nuovo sistema estimativo del catasto dei fabbricati, che opererà su tutto il territorio nazionale, si baserà non solo sulle rendite, ma anche sui valori patrimoniali. Per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, e in particolare per i fabbricati classificati nell’attuale gruppo A, l’unità di consistenza sarà il metro quadrato e non più i vani. Le destinazioni catastali saranno distinte soltanto in ordinarie e speciali (fabbricati classificati nell’attuale gruppo D), con esclusione quindi di quelle particolari (fabbricati classificati nell’attuale gruppo E). Sono queste le novità di rilievo previste dalla revisione del catasto dei fabbricati di cui all’art. 2 della legge 23/2014. Antonio Piccolo, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 15 maggio 2014, n. 952 33 L’ESPERTO RISPONDE ambiente, edilizia e urbanistica, immobili 40 FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 2 Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A. Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano Redazione: Edilizia e PA, Il Sole 24 ORE e-mail: [email protected] © 2014 Il Sole 24 ORE S.p.a. Tutti i diritti riservati. 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Atti di allacciamento di servizi – Dati del richiedente (art. 5): dal 28.5.2014 gli atti aventi ad oggetto l‘allacciamento di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nelle forme di stipulazione, volturazione e rinnovo, sono nulli e dunque non possono essere stipulati o comunque adottati se non riportano i dati identificativi dei richiedenti e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell‘immobile per il quale si richiede l‘allacciamento. Locazioni «in nero» (art. 5): sono fatti salvi, fino al 31.12.2015, gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati in base all‘art. 3, co. 8 e 9, D.Lgs. 14.3.2011, n. 23. In altri termini, sospendendo gli effetti di quanto statuito dalla Sentenza della Corte Costituzionale, 14.3.2014, n. 50, sono salve fino alla suddetta data le tutele a favore degli inquilini (canone ridotto) che abbiano denunciato l‘esistenza di un contratto di locazione «in nero». Bonus mobili – Eliminazione del limite delle spese di ristrutturazione (art. 7): per il periodo 6.6.2013-31.12.2014, ai fini della fruizione della detrazione (cd. bonus mobili), le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (art. 16, co. 2, D.L. 63/2013, conv. con modif. dalla L. 90/2013) sono computate indipendentemente dall‘ammontare delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni relative. Pertanto le spese per l‘acquisto di mobili e grandi elettrodomestici sostenute nel suddetto periodo sono soggette all‘unico limite di e 10.000. Riscatto di alloggi sociali (art. 8): le convenzioni che regolamentano la locazione di alloggi sociali possono contenere la clausola di riscatto (non prima di 7 anni dall’inizio della locazione) dell‘unità immobiliare con le relative condizioni economiche. Possono esercitare il riscatto solo i conduttori privi di altra abitazione di proprietà adeguata alle esigenze del nucleo familiare. Tali soggetti non possono rivendere l‘immobile riscattato prima dello scadere dei 5 anni. Cedolare secca (art. 9): l‘opzione per la cedolare secca può essere esercitata anche per le unità immobiliari ad uso abitativo locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o di enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all‘aggiornamento (Istat) del canone di locazione o assegnazione (nuovo art. 3, co. 6-bis, D.Lgs. 23/2011). L’aliquota agevolata del 10% della cedolare secca per il quadriennio 2014-2017 si applica anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali sia stato deliberato, nei 5 anni antecedenti alla data del 28.5.2014, lo stato di emergenza a seguito di eventi calamitosi. Imu, Tasi e Tari – Immobili di soggetti residenti all’estero (art. 9-bis): dal 2015 è considerata «prima casa» una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti in Italia e iscritti all‘Aire, già pensionati nei rispettivi Stati di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, se non locata o data in comodato d‘uso (modifica dell‘art. 13, co. FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 4 2, D.L. 201/2011, conv. con modif. dalla L. 214/2011). Su questa unità immobiliare si applicano Tasi e Tari, per ogni anno, nella misura ridotta di 2/3. Tutela dei diritti degli acquirenti di immobili da costruire (art. 10-quater): vengono modificati gli artt. 5, 9 e 10, D.Lgs. 20.6.2005, n. 122, contenente disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire. In particolare, tra le altre disposizioni, sono stabiliti il divieto per l‘acquirente di rinunciare alle tutele previste dallo stesso D.Lgs. (garanzia fideiussoria e polizza assicurativa decennale) e la nullità di qualsiasi clausola contraria, da intendersi eventualmente come non apposta (nuovo art. 5, co. 1-bis). (www. Tecnici24.it 30 maggio 2014) Il Decreto Casa è legge: riduzione della cedolare secca al 10% Pubblicato su GU n 121 del 27 maggio 2014 il testo coordinato del Decreto Legge 47/2014, convertito dalla legge di conversione 23 maggio 2014 n 80, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015". Il Decreto Legge all'art.9 prevede la riduzione al 10%, nel quadriennio 2014-2017, dell'aliquota della cedolare secca sui contratti di locazione a canone concordato per le abitazioni situate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa; si tratta dei contratti, che prevedono durata minima di tre anni, più altri due di rinnovo automatico, e canone stabilito in base agli accordi definiti a livello locale tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini. I comuni di riferimento sono attualmente: Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia, nonché i comuni confinanti con gli stessi e gli altri comuni capoluogo di provincia; comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe (entro trenta giorni l'ente aggiornerà l'elenco, di cui alla delibera CIPE del novembre 2003). Si ricorda che il decreto Imu a sua volta aveva stabilito la riduzione dell'aliquota per i contratti suddetti dal 19% al 15%. (www. Tecnici24.it 30 maggio 2014) Mercato immobiliare Agenzie immobiliari oltre la crisi: la «selezione» si basa su servizi offerti e alta qualità Si fa sempre più duro il processo di selezione delle agenzie immobiliari. Rispetto ai livelli precrisi, il numero di società che svolgono attività di mediazione immobiliare si è ridotto di oltre il 15 per cento. Servizi, qualità ed esperienza sono le uniche armi per difendersi. «Altrimenti le realtà più piccole, che stanno soffrendo il crollo delle compravendite, sono costrette a chiudere», afferma Valerio Angeletti, presidente Fimaa (Federazione italiana mediatori e agenti d'affari).La maggior parte degli agenti immobiliari svolge la professione attraverso la sua ditta individuale: se nel 2008 se ne contavano circa 33mila operative sul mercato, oggi sono poco più di 25mila. A fare la differenze, in questi ultimi anni in cui la categoria ha vissuto una vera e propria rivoluzione, è stata la selezione dei professionisti abilitati: il passaggio dal vecchio Ruolo degli agenti d'affari in mediazione ai registri delle Camere di commercio (trasferimento che si concluderà a luglio, come definito dall'entrata in vigore dei decreti del ministero per lo Sviluppo economico del 26 ottobre 2011, G.U n. 10 del 13 gennaio 2012) ha permesso di definire i veri contorni della categoria, di fatto cancellando tutte quelle attività "dormienti" in capo ad agenti (ben 180mila quelli che figuravano nel Ruolo) non più operativi o che lavoravano in nero senza appoggiarsi a una società. Secondo Fimaa, in base ai dati che arrivano alla federazione dalle camere di commercio, il 95% degli agenti in attività ha già ultimato il passaggio e i primi dati sembrano confermare la riduzione di attività: «Molti erano solo numeri non operativi – conferma Angeletti – e poi bisognerà vedere le nuove dichiarazioni di inizio attività: dove il mercato è crollato di più, fuori dalle grandi città, le agenzie hanno più difficoltà». «Stiamo aspettando che il nuovo tesseramento si concluda – afferma Paolo Righi, presidente di Fiaip – per avere i numeri definitivi, ma senza dubbio si tratta di un processo di regolarizzazione salutare per la professione». A questo percorso si affianca la lotta contro gli FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 5 abusivi, fenomeno che continua a rovinare la reputazione delle agenzie immobiliari agli occhi dei consumatori: tutte le associazioni di categoria stanno combattendo insieme questa lotta sostenendo l'approvazione del Ddl 471 (sull'esercizio abusivo delle professioni) già validato dal Senato e che ora dovrà passare al vaglio della Camera. Il provvedimento inasprisce le sanzioni a carico di chi esercita illegittimamente l'attività di intermediazione immobiliare (quelle attuali sono previste dalla legge sulla professione 39/89) introducendo, nei confronti dei non abilitati, fino a due anni di reclusione e una multa da 10mila a 50mila euro, con la conseguente perdita del diritto di agire in giudizio per il pagamento della retribuzione. A minacciare gli agenti immobiliari, inoltre, sono le nuove forme di consulenza: le società che operano nel real estate si sono evolute negli ultimi anni e sono sempre di più i professionisti che offrono servizi integrati (dalla valutazione alla certificazione energetica) e, in un mercato dove far incontrare venditore e acquirente diventa sempre più difficile, i momenti e le forme di contatto tendono a moltiplicarsi. «La società di consulenza – afferma Angeletti – dovrebbe essere pagata in funzione di quello che fa e non del risultato, quindi non tramite provvigioni sulla compravendita come il mediatore. Ma il confine è sottile. E purtroppo l'Italia è il Paese in cui tutti fanno tutto e manca la cultura dei controlli, che invece di essere in capo solamente alle camere di commercio dovrebbero essere demandati alle autorità». Gli agenti immobiliari, per difendere l'attività di intermediazione, hanno capito che l'unica strada è aumentare la professionalità del servizio: per questo le associazioni hanno inoltrato al ministero del Lavoro una proposta di modifica della legge 39/49 sulla professione che consenta innanzitutto al percorso di abilitazione di uscire dal vincolo delle normative regionali e innalzi il livello di formazione obbligatorio a 300 ore, con esami uguali sul territorio nazionale; sono stati richiesti anche percorsi di formazione in azienda, insieme all'introduzione di forme di praticantato e apprendistato; oltre all'obbligo di formazione permanente per i professionisti già abilitati. «Non è possibile che oggi per diventare agenti– conclude Angeletti – in alcune regioni bastino 80 ore di studio e in altre be ne vogliano 320» (Michela Finizio, Il Sole 24 ORE – Casa 24 Plus, 22 maggio 2014) L'agente immobiliare si affida al drone per promuovere in anteprima le abitazioni in vendita Un nuovo strumento promette di movimentare le metodologie di marketing del mercato immobiliare: il drone, un piccolo veicolo volante che si guida da terra che permette di realizzare riprese mozzafiato di proprietà esistenti o ancora in progetto con una spesa ridottissima e un grande impatto sui possibili acquirenti. Abbiamo imparato a conoscere questi piccoli aerei senza pilota nelle cronache militari degli ultimi anni per i raid tra le montagne del Pakistan dove scagliavano missili contro i terroristi, salvo non pochi errori, comandati addirittura dagli Stati Uniti ma, come spesso succede, la tecnologia si è evoluta, i prezzi e le dimensioni si sono ridotti e i droni hanno smesso di essere un'esclusiva degli eserciti per fare il loro ingresso in diversi utilizzi civili. All'inizio utilizzati da polizia e protezione civile per ordine pubblico o monitoraggio di catastrofi, si sono via via diffusi anche tra i giornalisti, per realizzare riprese aeree a costi decisamente contenuti rispetto a quelli degli elicotteri utilizzati in precedenza, ma anche tra i semplici amatori. Negli ultimi tempi poi il portale di e-commerce Amazon ha annunciato di avere allo studio un progetto per consegnare a casa i prodotti con questo mezzo e si registrano già utilizzi per i servizi metereologici, il controllo delle linee elettriche, in agricoltura o addirittura per tenere lontani gli uccelli dalle spiagge. I droni, chiamati anche Apr aeromobili a pilotaggio remoto, che si trovano in commercio adesso sono di fatto piccoli elicotteri che si guidano con un radiocomando, costano poco migliaia di euro e possono essere manovrati praticamente da tutti. Una volta che la tecnologia ha fatto il passo è toccato poi all'immaginazione fare il resto e alcuni pionieri in poco tempo l'hanno spingono in ogni campo, anche nell'immobiliare. L'idea è di Matthew Slutsky, presidente della BuzzBuzzHome di Toronto in Canada, dopo aver comprato il drone per diletto e utilizzatolo nei parchi della città ha deciso che il "giocattolo" da 2.200 dollari poteva essergli utile anche negli affari. La BuzzBuzzHome si occupa infatti della commercializzazione di nuove case e condomini e il piccolo veicolo senza pilota equipaggiato con una piccola telecamera rappresenta infatti la soluzione perfetta per dare un'anteprima dell'esatta vista che si godrà da una casa non ancora costruita a un potenziale acquirente. Tra gli utilizzi collaterali poi ci sarà anche quella di poter offrire anche immagini complete dell'avanzamento dei lavori da diverse prospettive anche a chi non vive in città. Ma Slutsky FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 6 non è stato il primo ad applicare questo strumento al real estate: già da alcuni mesi a Santa Fe Brian Tercero aveva cominciato a realizzare video promozionali delle proprietà in vendita con un drone: «Volare sopra la proprietà aggiunge un'altra dimensione, è uno strumento potente per stimolare il compratore, anche se funziona soprattutto per chi viene da fuori città o da fuori dallo Stato». A seguire l'esempio di Tercero sono stati in molti negli Usa ma, al momento, le associazioni di agenti sconsigliano di continuare perché l'ente per l'aviazione Usa sta ancora definendo le regole per l'utilizzo commerciale dei droni e ora al situazione è ancora agganciata a pronunce delle varie corti che negli ultimi mesi hanno registrato esiti disparati, da una multa di 10 mila dollari a una completa assoluzione. E in Italia? Spulciando su internet già qua e là compaiono annunci di case con viste dall'alto grazie agli Apr e diverse aziende specializzate, secondo le stime circa 500 in Italia, lo offrono come servizio, ma sono ancora pochi casi isolati rispetto a quello che sarà il prevedibile uso estensivo che si avrà nei prossimi anni. Per quello che riguarda le regole l'Enac, ente nazionale per l'aviazione civile, ha varato un regolamento che permette a tutti di utilizzare un Apr dopo aver assicurato il veicolo e ottenuto l'autorizzazione all'ente. «Siamo agli inizi – spiega Carmine Cifaldi, direttore regolazione navigabilità di Enac – ma stiamo cercando di far diffondere la cultura della sicurezza, la tempistica per l'autorizzazione dipende da come è redatta la richiesta e dagli scopi che ci si propone: volare in una zona disabitata e senza rischi sarà più semplice, basterà un'autocertificazione, rispetto ad una zona abitata dove si presentano criticità, perché bisogna dimostrare di poter effettuare il volo in modo sicuro». Questa autorizzazione è onnicomprensiva e permette quindi di svolgere attività commerciali, compresa quella del real estate, ma consigliamo a tutti gli aspiranti piloti di verificare di avere la autorizzazioni per gli immobili che si riprendono, di prestare particolare attenzione alla privacy e alla sicurezza delle persone e di stare attenti a non volare su aree che richiedono un'autorizzazione preventiva per esempio da parte del Comune. (Simone Lupo Bagnacani, Il Sole 24 ORE – Casa 24 Plus, 30 maggio 2014) Pubblicate le analisi nel nuovo rapporto immobiliare del mercato residenziale nel 2013 Migliora nel 2013 la possibilità di accesso delle famiglie italiane all‘acquisto di un‘abitazione, ma continua il calo delle compravendite che, con 407mila unità immobiliari scambiate, fa registrare un -9,2% rispetto all‘anno precedente. Sono solo alcuni dei dati contenuti nel Rapporto Immobiliare 2014, lo studio annuale sul mercato delle abitazioni presentato oggi a Roma, frutto della collaborazione fra l‘Osservatorio del Mercato Immobiliare dell‘Agenzia delle Entrate (Omi) e l‘Associazione Bancaria Italiana (Abi). I temi del convegno, presieduto dal Vice Direttore dell‘Agenzia, Gabriella Alemanno, e dal Direttore generale dell‘Abi, Giovanni Sabatini, sono stati discussi e analizzati da Gianni Guerrieri, Direttore centrale Omi, e da Gianfranco Torriero, Direttore centrale Abi. Sono seguiti gli interventi di Roberto Monducci, Responsabile del Dipartimento per i Conti Nazionali e le Statistiche Economiche Istat, e di Mario Breglia, Presidente di Scenari Immobiliari, che hanno fornito ulteriori contributi al mosaico del mercato italiano. L’indice di accessibilità e le famiglie – L‘indice, elaborato dall‘Ufficio Studi Abi secondo le prassi metodologiche di matrice anglosassone, sintetizza l‘analisi dei vari fattori che influenzano la possibilità per le famiglie di comprare casa indebitandosi e ne descrive l‘andamento (reddito disponibile, prezzi delle case, andamento, tassi di interesse sui mutui). Nel 2013 l‘indice registra un significativo miglioramento che lo riporta in linea con i valori precrisi superando le difficoltà registrate in seguito alla crisi dei debiti sovrani. L‘andamento è principalmente dovuto a un miglioramento del prezzo relativo delle case rispetto al reddito disponibile, più precisamente alla diminuzione del prezzo delle case; al miglioramento contribuisce l‘andamento dei tassi di interesse sui mutui. Il miglioramento delle condizioni di accesso all‘acquisto di una abitazione ha riguardato non solo il totale delle famiglie ma anche segmenti di famiglie che continuano a presentare, comunque, particolari fragilità rispetto al tema dell‘acquisto di una abitazione: quelle delle famiglie di giovani e quelle che abitano nei grandi centri urbani. In termini distributivi, la quota di famiglie che dispone di un reddito sufficiente a coprire almeno il 30% del costo annuo del mutuo per l‘acquisto di una casa è, infatti, di poco superiore al 50%, valore in buon recupero rispetto a 5 anni prima. Il miglioramento dell‘indice di accessibilità trova riscontro anche nella ripresa del mercato dei mutui. Nei primi tre mesi del 2014 le nuove erogazioni (riferite a un campione, altamente FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 7 rappresentativo, di 88 banche) hanno registrato un incremento superiore al 20% rispetto allo stesso periodo del 2013. Il panorama immobiliare del 2013 – Il volume complessivo delle abitazioni compravendute nel 2013 è pari a 406.928 unità rispetto alle 448.364 del 2012 (-9,2%). Il calo, che nel corso dell‘anno ha subito anche un lieve rallentamento, ha riguardato maggiormente le aree del Centro (-10,3%) e delle Isole (-10,8%). Seguono il Sud (-9,8%), il Nord Ovest (-8,8%) e il Nord Est (-7,5%). Nel 2013, in tutti i Comuni le perdite più elevate si sono registrate nelle compravendite di abitazioni ―monolocali‖ (-10,5%) e ―piccole‖ (-9%). Unica eccezione il rialzo del 5,6% per le abitazioni ‗medio piccole‘ nei capoluoghi del Nord Est. In generale, la tipologia abitativa più venduta è stata la ―media‖. Il mattone nelle grandi città e loro province – Nelle maggiori città per numero di abitanti, le compravendite di case nel 2013 sono complessivamente diminuite del 5,5%. Napoli (15,2%) e Genova (-10,3%) mostrano le flessioni più marcate, mentre Roma segue con una discesa del 7,3%. Segnali positivi invece per Milano, che risale del 3,4% e, in maniera più contenuta, Bologna con l‘1,5%. Nei Comuni delle province delle grandi città la flessione nella compravendita di case risulta più elevata (-10,6%). I cali maggiori si registrano a Roma (13,8%) e a Milano (-11,1%); Torino e Genova seguono ex aequo (-10,2%). Chiudono la serie, con il calo minore, i Comuni della provincia di Bologna (-5,7%). (Il Sole 24 ORE – Guida Normativa, 14 maggio 2014) Economia, fisco, agevolazioni e incentivi Cedolare a doppio sconto Le ultime modifiche in materia di cedolare sui contratti a canone concordato, che ne hanno ulteriormente ridotto l'aliquota dal 15 per cento al 10 per cento, riportano all'attenzione dei contribuenti l'opzione per questo regime sostitutivo. Va ricordato che la cedolare sostituisce l'Irpef e le relative addizionali sui redditi fondiari nonché l'imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione. Sotto il profilo oggettivo possono rientrare nella disciplina di legge unicamente gli immobili locati ad uso abitativo e che abbiano una destinazione catastale abitativa. Fanno eccezione le pertinenze che, a prescindere dalla categoria catastale, se locate tra le stesse parti tra le quali intercorre una locazione abitativa possono essere attratte all'imposizione proporzionale. Dal lato soggettivo, sono escluse le locazioni nelle quali il locatore o l'inquilino agiscono nell'esercizio d'impresa ovvero di una professione. Inoltre, ai fini dell'esercizio dell'opzione, occorre che il locatore coincida con il titolare dei diritti reali sull'immobile. L'aliquota dell'imposta è pari al 21 per cento che, per gli immobili locati a canone concordato, diventa il 10 per cento. L'opzione si esercita di norma in sede di registrazione del contratto di locazione, senza pagamento dell'imposta di registro. Condizione essenziale per la validità della scelta è la preventiva comunicazione con raccomandata all'inquilino, nella quale si rinuncia agli aggiornamenti contrattuali (adeguamenti Istat). E' dubbio se la rinuncia debba riguardare anche i cosiddetti "canoni a scaletta", predeterminati in contratto in misura crescente da un anno all'altro. Una volta esercitata la scelta, il tardivo o l'omesso pagamento della cedolare non costituisce motivo di decadenza dal regime agevolativo. Se si tratta del primo anno di locazione dell'immobile e si versano gli acconti con il metodo storico non vi è obbligo del pagamento degli acconti di cedolare. E' inoltre possibile entrare nella cedolare in una qualsiasi delle annualità intermedie di contratto. Allo scopo, si trasmette alle Entrate l'apposito modulo entro il termine del pagamento dell'imposta di registro annuale. Tutte le opzioni, una volta esercitate, hanno efficacia per tutte le annualità residue di contratto. In proposito, vi è il dubbio se l'opzione debba essere riproposta alla prima scadenza contrattuale, in presenza di rinnovo automatico per legge per un ulteriore periodo di pari durata (4 più 4 o 3 più 3). Sebbene sia sostenibile la tesi della proroga di efficacia dell'opzione originaria, è consigliabile rinnovarla comunque, in via prudenziale. In presenza di più proprietari, l'opzione può essere manifestata solo da alcuni di essi, ma tutti devono rinunciare agli aggiornamenti di contratto. La scelta della cedolare potrebbe comportare la suddivisione dell'anno solare in due periodi, uno soggetto a imposta "piatta", l'altro ad Irpef. Si ipotizzi una annualità contrattuale da aprile FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 8 a marzo dell'anno successivo. Se si entra in cedolare nell'annualità intermedia che inizia a aprile di quest'anno, si avrà che i canoni dei primi tre mesi del 2014 saranno soggetti a Irpef, mentre gli altri nove saranno assoggettati al tributo sostitutivo. L'uscita dalla cedolare può ugualmente intervenire in una qualsiasi annualità di contratto: è sufficiente inviare una comunicazione in carta libera alle Entrate entro il termine di versamento dell'imposta di registro annuale. Con l'entrata in vigore del nuovo regime è stata introdotta una disciplina sanzionatoria particolarmente penalizzante, relativa alle locazioni abitative. In caso di infedele o omessa dichiarazione dei canoni di locazione le sanzioni sono raddoppiate e non è ammessa la riduzione prevista in ipotesi di definizione agevolata dell'accertamento. (Luigi Lovecchio, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 29 maggio 2014) Violazioni sui pagamenti: professionisti in prima linea Tetto di mille euro vincolante anche per il versamento dei tributi La limitazione all'utilizzo del denaro contante rappresenta un elemento centrale nel contrasto alle attività illecite di riciclaggio per l'evidente motivo che tutti i pagamenti effettuati al di sopra della soglia fissata dal legislatore non potranno che essere effettuati tramite gli strumenti tracciati indicati nell'articolo 49 "Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore" del Dlgs 231/2007. Va sottolineato che tale limitazione opera al di là del carattere lecito o illecito dell'operazione; infatti un acquisto di un qualsivoglia prodotto (ad esempio un televisore), operazione assolutamente lecita, sarà comunque soggetta alla soglia prevista dall'articolo 49. Per altro verso, i destinatari della normativa antiriciclaggio (e quindi anche i professionisti) hanno l'obbligo (articolo 51 del Dlgs 231/2007) di informare il ministero dell'Economia e delle Finanze qualora, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, abbiano notizia di infrazioni alle disposizioni dell'articolo 49. Prima di esaminare una casistica di operazioni in contante, va evidenziato che il prelievo mediante operazioni di cassa dal proprio conto corrente non è una operazione soggetta al limite previsto dalla normativa antiriciclaggio. Prezzo oltre i limiti di legge Per l'acquisto di un prodotto avente prezzo superiore ai limiti di legge è possibile procedere fino alla soglia stabilita dall'articolo 49 del Dlgs 231/07 con un pagamento in contanti e completare il versamento con un mezzo tracciabile (ad esempio per l'acquisto di un prodotto dal costo di 3.500 euro, si potrà pagare in contanti fino all'attuale soglia di 999,99 euro e corrispondere il resto tramite bonifico). Caparra in contanti In caso di versamento di una caparra in contanti per pagamenti relativi ad importi superiori alla soglia di cui all'articolo 49, la caparra potrà essere accettata sempre che rientri nei limiti indicati dal legislatore a prescindere dal valore dell'operazione indicato in fattura. Acquisto in più tranche L'acquisto di un prodotto avente prezzo superiore al limite indicato nell'articolo 49 effettuato in più tranche con pagamenti sottosoglia non è possibile, in quanto determina un pagamento frazionato vietato dalla legge. La possibilità di un pagamento frazionato è ammessa quando esistono usi commerciali (pagamento rateale) o quando sono connaturati alla natura del contratto (locazione di immobile). Pacchetti turistici Nel caso del pagamento di pacchetti turistici effettuato suddividendone il prezzo in diverse tranche con un saldo finale, siccome la rateizzazione è prevista nell'ambito di un contratto accettato dalle parti - che deve prevedere l'importo complessivo, le singole rate e le scadenze non vi è frazionamento, fermo rimanendo che i singoli pagamenti dovranno essere al di sotto della soglia di cui all'articolo 49. Il ministero dell'Economia e delle Finanze ha specificato, però, che il frazionamento conforme alla legge è solo quello relativo al pagamento della caparra effettuato al momento della prenotazione ed al saldo. Affitti La legge di stabilità 2014, articolo 1 comma 50, ha previsto che il pagamento di canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, debbano essere corrisposti, a prescindere dall'importo del canone, in forme e modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, anche ai fini della asseverazione FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 9 dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore. Il Mef ha chiarito, con una circolare del febbraio del 2014 che è possibile effettuare i pagamenti in contanti entro la soglia di cui all'articolo 49, ma il locatore dovrà conservare un prova documentale, comunque formata, attraverso la quale sia possibile abbinare con certezza il pagamento in contanti al canone di locazione. Tributi Il pagamento di un tributo in contante per un importo superiore ai 999,99 euro, non è un'operazione corretta ma viola la disposizione di cui all'articolo 49 in quanto si tratta comunque di un trasferimento di denaro contante oltre soglia non attuato tramite banche, poste, istituti di moneta elettronica o di pagamento. (Luigi Fruscione, Il Sole 24 ORE – Speciale I Pagamenti elettronici, 7 maggio 2014) Più real estate nei fondi pensione Una spinta dall'azione di coinvolgimento da parte della Cassa Depositi e Prestiti Cresce l'interesse dei fondi pensione a investire nel mattone in via indiretta. A cercare di coinvolgerli è innanzitutto Cassa Depositi e Prestiti che ha annunciato di voler mettere a punto un fondo immobiliare chiuso a loro dedicato. Lo ha detto il presidente Franco Bassanini, durante l'ultima audizione presso la Commissione di controllo sugli enti di previdenza e di assistenza, in cui ha ricordato che i fondi pensione potrebbero già investire anche nel fondo immobiliare strategico nazionale, così come nel capitale di Cdp reti (che si occupa di infrastrutture). Se ne parlerà anche oggi nel corso Giornata Nazionale della previdenza (evento dal 14 al 16 maggio), nell'ambito di un convegno dedicato alle forme alternative di investimento per il settore. In Italia l'attenzione al mattone da parte di investitori istituzionali, fondi pensione, casse di previdenza e compagnie di assicurazione è sempre più forte. «Li stiamo aspettando al varco», afferma Daniela Percoco, da poco più di un mese responsabile dell'area Research & Development dell'advisor immobiliare Reag, società che vanta circa 1.400 asset valutati in 53 portafogli gestiti da 20 Sgr e due Siiq (le uniche esistenti, ndr) per valore complessivo di 10,5 miliardi. Dopo aver toccato il fondo, negli ultimi mesi il real estate italiano è tornato ad attirare l'interesse di alcuni investitori opportunistici per pacchetti immobiliari con un sottostante di qualità (uno per tutti, ad esempio, Blackstone), ma «per lo sviluppo del Paese è un bene che ci siano investitori di più lungo periodo che possano promuovere operazioni di sviluppo del territorio», sottolinea Daniela Percoco. Mentre crescono le previsioni di raccolta delle casse, lievitano anche i capitali dei fondi di previdenza, che vanno gestiti e investiti in modo sempre più professionale: «I fondi pensione – afferma la neo responsabile R&D di Reag che può contare su anni di analisi del settore immobiliare per conto di Nomisma – sono circa un centinaio e, mentre all'estero sono attivissimi nel mattone e sulle infrastrutture, in Italia sono ancora un po' diffidenti nei confronti di questo tipo di investimenti». Quelli negoziali di nuova generazione possono già indirettamente investire fino al 20% dei loro capitali nei fondi immobiliari (e in tutte le altre forme alternative a obbligazioni e azioni). Lo hanno già fatto alcuni fondi di vecchia generazione (direttamente o con acquisto di quote), come ad esempio il fondo pensione Banco Popolare, il Mario Negri e il veicolo degli agenti di assicurazione (Fpa). «Gli altri sono alla finestra – spiega l'analista – attendono di vedere i risultati. Finora hanno investito in obbligazioni e nell'azionario e non vedono perché virare sul mattone. Qualcuno però sta iniziando a informarsi e a guardare all'asset immobiliare con interesse». Alcuni fondi pensione, come il piccolo fondo Priamo oppure Eurofer dei ferrotranvieri che ha già dato mandato a una Sgr, hanno modificato ad hoc i loro statuti per poter investire nel real estate in Italia e all'estero. L'associazione di categoria Assoprevidenza, inoltre, ha più volte avanzato la proposta di dare vita a dei consorzi per "unire le forze" nell'affrontare il mercato immobiliare. «Il panorama è ancora abbastanza frammentato – sottolinea Percoco – ma quello dei fondi immobiliari italiani ormai è un mercato di terza generazione, che sempre più sta lavorando sul miglioramento delle performance e dell'income return. Dopo l'euforia dei primi anni, ci siamo scontrati con la crisi finanziaria internazionale e oggi l'equilibrio tra fondi retail (15% del totale, ndr) e riservati (85%) ci permette di dire che è un mercato maturo». FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 10 In attesa degli investitori di lungo periodo i fondi immobiliari hanno recentemente celebrato il risveglio dell'interesse degli internazionali con alcune importanti operazioni: lo sconto sul Nav, che a fine anno era quasi al 60%, ora si sta progressivamente riassorbendo e si aggira sul 40%, grazie sia al miglioramento complessivo della congiuntura immobiliare, sia ad alcune Opa lanciate sul mercato italiano (ad esempio Unicredito Immobiliare Uno gestito da Torre Sgr ad opera di Gwm e Eurocastle; Atlantic 1 gestito da Idea Fimit ad opera di Oceano-Blackstone; fondo Donatello su altro fondo retail Caravaggio, gestito dalla stessa Sgr, Sorgente, per permettere una via di fuga alle famiglie sottoscrittrici; mentre per il fondo Olinda le voci di Opa hanno fatto impennare le quotazioni, ma Prelios Sgr ha scelto la strada della vendita ed è in fase di trattativa con Orion e Axa real estate). Contemporaneamente, per i fondi in scadenza, si sta optando o per la proroga in attesa di un miglioramento del mercato per procedere con più calma alla vendita (ad esempio Valore Immobiliare Globale, Atlantic 1 e Unicredit 1) o per il periodo di grazia (Securfondo e Europa Immobiliare 1). I percorsi di liquidazione avviati, comunque, nei prossimi due anni dovrebbero portare all'immissione sul mercato di immobili per un valore superiore ai 2,5 miliardi. (Michela Finizio, Il Sole 24 ORE – Casa 24 Plus, 15 maggio 2014) Locazioni immobiliari Locatore o inquilino. Addio liti. Le spese condominiali si pagano così Le spese accessorie nel contratto di locazione. Con la locazione di un immobile, facente parte di un edificio condominiale, il conduttore acquista il godimento non soltanto del bene ma anche delle cose comuni, in misura pari alla quota spettante al locatore. Su quest‘ultimo grava dunque l‘obbligo di garantire che il conduttore possa usufruire dei servizi condominiali. Gli esborsi dovuti per la fornitura di detti servizi vengono comunemente indicati quali ―oneri accessori‖. Ance se tale espressione non è prevista espressamente dal codice civile, è stata introdotta linguaggio a seguito dell'entrata in vigore della legge dell'equo canone che definisce oneri accessori gli esborsi sostenuti per la fornitura di specifici servizi in favore di colui che conduce in locazione l'immobile e, in generale, di coloro che abitano nel medesimo edificio. Sono quelli che il conduttore deve pagare per la fruizione dei servizi comuni. L‘obbligo di pagamento di dette spese presenta un carattere accessorio, perché si configurano come una prestazione subordinata a quella principale avente ad oggetto il pagamento del canone. Per tali motivi si dà vita all‘obbligazione relativa agli oneri accessori in funzione della sussistenza dell‘obbligazione principale del pagamento del canone. Arriva il lifting. Dopo 15 anni, arriva la nuova tabella di ripartizione spese fra locatore e conduttore degli oneri accessori. Frutto di un accordo fra le associazioni di categoria, (Confedilizia, Sunia, Sicet e Uniat) la tabella contiene una rigorosa identificazione delle diverse tipologie di spese da sostenere, che rappresenta il risultato di una minuziosa ricostruzione in base alla giurisprudenza e agli usi, ma anche di un aggiornamento delle novità introdotte dalla riforma sul condominio. La tabella si presenta agile e snella e contiene la nuova voce dedicata alla videosorveglianza. La tabella è stata regolarmente registrata presso un ufficio dell‘Agenzia delle entrate di Roma. I contenuti essenziali della nuova tabella. Scorrendo le voci della tabella ci si accorge che all‘inquilino gravano le spese relative alle manutenzioni ordinarie, piccole riparazioni e le spese per il consumo di energia. In merito agli impianti comuni, sono a suo carico, le ispezioni e i collaudi e manutenzione ordinaria dell‘ascensore, dell‘autoclave, del videocitofono, dell‘impianto di videosorveglianza e ricezione televisiva, e la ricarica degli estintori degli impianti antincendio. Al proprietario invece spettano le spese straordinarie relative alla: installazione di nuovi impianti o il loro integrale rifacimento, all'adeguamento alle disposizioni di legge, oltre alle spese relative all'acquisto degli estintori degli impianti antincendio. Per le spese derivanti dal servizio di portierato tutte le spese sono a carico dell'inquilino al 90% e del proprietario al 10%. Per la gli addetti alla pulizia le pratiche per l'assunzione o per il conferimento dell'appalto a un'impresa, l'acquisto e sostituzione di macchinari per la pulizia, bidoni e contenitori spettano al proprietario, mentre per tutto il resto (stipendi e altre spese in generale) all'inquilino. Per tutte le voci eventualmente non previste si richiamano ―norme di legge e usi locali‖. FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 11 Finalità. L‘utilizzo della tabella potrebbe sicuramente ridurre il contenzioso tra inquilini e proprietari, grazie alla chiarezza e certezza nell‘indicazione dei rispettivi oneri. Può essere utilizzata richiamandola nel contratto di locazione inserendo una apposita formula del tipo: ―gli oneri accessori alla locazione vengono ripartiti in base alla tabella oneri accessori ripartizione fra locatore e conduttore concordata tra Confedilizia e Sunia-Sicet-Uniat registrata il 30 aprile 2014 a Roma presso agenzia Entrate, ufficio territoriale Roma 2, n.8455/3‖. L‘elencazione riportata si riferisce ai servizi tipici e legati strettamente alla godibilità del bene locato, non è escluso che, in sede contrattuale, le parti possano prevedere accordi diversi in merito all‘addebito o la ripartizione di ulteriori spese. (Ivan Meo, Il Sole 24 ORE – Tecnici 24, 12 maggio 2014) FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 12 Legge e prassi (G.U. n. 125 del 31 maggio 2014) Edilizia e urbanistica DECRETO-LEGGE 12 maggio 2014, n. 73 Misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche. (G.U. 12 maggio 2014, n. 108) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 14 febbraio 2014 Modalità di documentazione dell'indispensabilità e dell'indilazionabiltà delle operazioni di acquisto di immobili, ai sensi dell'art. 12, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. (G.U. 12 maggio 2014, n. 108) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 21 maggio 2014 Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2012 e delle variazioni percentuali annuali, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2013, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi. (G.U. 30 maggio 2014, n. 124) NOTA Materiali da costruzione, non scatta il meccanismo di compensazione prezzi Non scatta quest'anno il meccanismo di compensazione dei prezzi previsto dal codice degli appalti (articolo 133, commi 4-7). È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.124 del 30 maggio, il decreto del ministero delle Infrastrutture (Dm 21 maggio 2014) che di anno in anno individua i prezzi medi dei materiali da costruzione impiegati negli appalti pubblici e gli scostamenti rispetto all'anno precedente, che danno adito a una (limitata) compensazione dei prezzi a favore delle imprese. Il meccanismo previsto dal Dlgs 163/2006 prevede infatti che la compensazione agisca soltanto per i materiali che abbiano subito uno scostamento di prezzo superiore al 10 per cento. Per questi materiali la compensazione copre la metà della percentuale eccedente il 10 per cento. Per il 2013 il ministero rileva che «la Commissione consultiva centrale per il rilevamento del costo dei materiali da costruzione non ha rilevato variazioni percentuali superiori al dieci per cento, in aumento o in diminuzione, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione». Dunque nessuna compensazione. L'anno scorso erano invece stati individuati scostamenti significativi solo per il bitume. Il prezzo medio rilevato nel 2012 è stato di 43,23 euro al quintale in aumento del 12,47 per cento rispetto a un anno prima. (Mauro Salerno, -il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio) FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 13 Economia, fisco, agevolazioni e incentivi LEGGE 16 maggio 2014, n. 78 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. (G.U. 19 maggio 2014, n. 114) NOTA Decreto lavoro: pubblicata in Gazzetta la legge di conversione Pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 19 maggio, la Legge n. 78/2014 di conversione del decreto legge n. 34/2014 è già in vigore da oggi 20 maggio 2014. Le riforme immediatamente operative riguardo principalmente 4 istituti: contratto a tempo determinato, somministrazione a termine, apprendistato e DURC. Tali riforme, recita la legge di conversione, si rendono necessarie in attesa di un testo unico semplificato della disciplina dei rapporti di lavoro, con la previsione, in via sperimentale, del contratto a tempo indeterminato a protezione crescente. Oltre a questi istituti, la Legge di conversione prevede una riduzione contributiva al 35% per le imprese riguardo al contratto di solidarietà. E viene riconfermato il rifinanziamento del fondo sociale per l‘occupazione con 15 milioni per alimentare la decontribuzione. Da definire con un decreto interministeriale i criteri per la concessione del beneficio. Andiamo nel dettaglio delle novità principali. 1) Il contratto di lavoro a termine Fatto salvo l‘obbligo di stipulare per iscritto il contratto, viene definitivamente meno quello di inserire la ragione dell‘apposizione del termine. Il rapporto a termine non può avere una durata superiore a 36 mesi. Nel computo di tale periodo andranno compresi anche i periodi in missione per mansioni equivalenti nell‘ambito di contratti di somministrazione. Ciascun datore di lavoro non potrà eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1 gennaio dell‘anno di assunzione. Il limite del 20% non si applica ai contratti a termine stipulati tra istituti pubblici o privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di ricerca scientifica o tecnologica. Per i datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti è, invece, sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Il superamento del limite comporta una sanzione amministrativa pari al 20% o al 50% della retribuzione per ciascun mese (o frazione di mese superiore a 15 giorni) di durata del rapporto di lavoro, se il numero di lavoratori assunti in violazione del limite sia, rispettivamente, non superiore o superiore a uno (si rileva che il testo originario del decreto legge non prevedeva alcuna conseguenza per il superamento del tetto, mentre nel testo approvato dalla Camera era stata prevista la trasformazione in contratti a tempo indeterminato). La riforma, nel prevedere una disciplina transitoria, stabilisce che in sede di prima applicazione del limite percentuale in questione, conservano efficacia i limiti prescritti dai contratti collettivi, ove diversi. Se la contrattazione collettiva non prevede alcun limite, le aziende hanno l‘obbligo di rientrare nel limite del 20% entro il 31 dicembre 2014, pena l‘impossibilità di stipulare nuovi contratti di lavoro a termine fino a quando non si rientri nel predetto limite di legge. La Legge di Conversione interviene anche sul sistema delle proroghe del contratto, ammesse fino ad un massimo di 5 (non più 8 come originariamente previsto dal D.L. n. 34/14) nell‘arco della durata massima del rapporto a termine fissata in 36 mesi e indipendentemente dal numero di rinnovi. (al riguardo si precisa che la possibilità di stipulare un‘ulteriore contratto a termine tra i medesimi soggetti mediante la procedura prescritta dall‘art. 5, comma 4bis, del D.Lgs. n. 368/2001 non ha subito modifiche). La proroga non è più condizionata alla sussistenza di specifiche ragioni (la disciplina previgente consentiva una sola proroga per ragioni oggettive, ex art. 4 del D.Lgs. n. 368/01), ma tuttavia - riteniamo - solo all‘identità di mansioni convenute nel contratto da prorogare. Appare inevitabile che la novellata disciplina della proroga andrà a ridurre l‘operatività dei rinnovi dei contratti, per i quali resta immutato il sistema degli intervalli di tempo tra un contratto e l‘altro, stipulati con il medesimo lavoratore (10 giorni se il contratto in scadenza ha FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 14 avuto una durata inferiore a 6 mesi, 20 giorni in caso di contratto di durata superiore a 6 mesi). Il datore di lavoro ha l‘obbligo di informare per iscritto (nel contratto di assunzione) il lavoratore del diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate, sempre se il prestatore abbia lavorato per almeno sei mesi a termine. La Legge di conversione prevede che il periodo di congedo per maternità delle lavoratrici concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire tale diritto di precedenza. 2) La somministrazione di lavoro a termine Anche per la somministrazione a tempo determinato è venuto meno l‘obbligo di apporre i motivi. A parte questa analogia, la somministrazione ha sicuramente una disciplina più flessibile quanto alla durata complessiva (non si applica la regola dei 36 mesi), ai limiti quantitativi (non vi è il limite legale del 20% ma solo quelli dei CCNL applicati dall‘utilizzatore), alle proroghe (i limiti sono quelli del CCNL delle agenzie, 6 proroghe per 36 mesi) e soprattutto non vi è stop and go (l‘intervallo rispettivamente di 10 e 20 giorni) per stipulare un nuovo contratto di somministrazione a termine. 3) L’apprendistato Rispetto all‘originaria formulazione del D.L. n. 34/14, la legge di conversione ha reintrodotto l‘obbligo della forma scritta per il piano formativo, che potrà essere redatto in forma sintetica e potrà essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. Viene, invece, confermato l‘obbligo della forma scritta per il contratto e per il patto di prova. Con riferimento all‘apprendistato di tipo professionalizzante e di mestiere, la riforma prevede che sia la Regione a comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dall‘instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento dell‘offerta formativa pubblica. Se la Regione non adempie entro il suddetto termine, il datore di lavoro non è obbligato ad integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con la formazione pubblica (l‘obbligatorietà della formazione pubblica era stata invece esclusa dall‘originario testo del decreto in esame). La legge di conversione attenua l‘obbligo di stabilizzazione (inizialmente cancellato dal D.L. n. 34/14), che si applica solo ai datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, per i quali l‘assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dello stesso datore di lavoro. Alla contrattazione collettiva viene comunque data la possibilità di stabilire limiti differenti. Infine, con riferimento all‘apprendistato per la qualifica e per il diploma professionalizzante, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione almeno nella misura del 35% (quindi anche di percentuale superiore) del relativo monte ore complessivo. 4) Semplificazioni in materia di Durc La legge di conversione conferma le semplificazioni in materia di Durc, prevedendo che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell‘INPS e dell‘INAIL e, per le imprese edili, anche nei confronti delle Casse edili, debba essere effettuata direttamente online. L‘esito dell‘interrogazione online ha la validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce a tutti gli effetti il Durc, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione che dovranno essere individuate da un decreto ministeriale attuativo, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2014 (21 marzo 2014). (Mariano Delle Cave, Il Sole 24 ORE – Guida al Lavoro, 20 maggio 2014) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 maggio 2014 Approvazione del bollettino di conto corrente postale per il versamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI). (G.U. 28 maggio 2014, n. 122) NOTA FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 15 Tasi, bollettini al traguardo Confermato il modello fai-da-te - Precompilazione solo opzionale per i Comuni Via libera ai bollettini della Tasi, che il Comune «può» inviare pre-compilati ai contribuenti, mentre si stanno chiudendo i lavori per la proroga degli acconti nei Comuni che non hanno deliberato in tempo. Sulla «Gazzetta Ufficiale» di ieri è stato pubblicato il decreto dell'Economia con i nuovi bollettini, frutto di una lunga gestazione che però non ne ha cambiato i connotati. L'invio dei bollettini precompilati dai Comuni con l'indicazione dell'importo da pagare, "promesso" dalla legge di stabilità, si infrange con le tante difficoltà applicative; e il provvedimento pubblicato ieri (come anticipato sul Sole 24 Ore dell'11 febbraio scorso) certifica che in molti casi (l'ampia maggioranza) i contribuenti dovranno calcolare e compilare i propri modelli di pagamento, bollettino o F24, e che la preparazione del tutto da parte del Comune rimane opzionale. Negli allegati al decreto, riprodotti qui sotto, c'è infatti sia il bollettino "normale" sia quello che i Comuni possono utilizzare per la pre-compilazione. In ogni caso, il versamento con bollettino postale potrà viaggiare anche per via telematica, con il canale servito da Poste spa: chi sceglierà questa strada riceverà l'immagine virtuale del bollettino pagato oppure un testo con tutti i dati identificativi e il bollo virtuale di accettazione, che rappresenteranno prova legale del pagamento. Sul tema della pre-compilazione, mentre in molte città, da Brescia a Treviso, cominciano a infittirsi le code dei contribuenti agli sportelli, dovrebbe tornare anche il provvedimento per la proroga degli acconti Tasi nei Comuni che non hanno inviato entro il 23 maggio scorso le proprie delibere al dipartimento Finanze. Il nuovo testo, che dovrebbe vedere la luce a breve, dovrebbe chiedere che i Comuni compilino i modelli di pagamento ai contribuenti che ne facessero richiesta: un obbligo, questo, che dovrebbe valere per le prossime scadenze, quella del 16 ottobre per l'acconto nei Comuni "senza delibera" e quella del 16 dicembre per il saldo, e che comunque prevede sempre la richiesta da parte del contribuente. La ragione è semplice, e dipende dal fatto che la grande maggioranza dei Comuni non possiede tutti i dati necessari al calcolo dell'imposta senza interloquire con il proprietario: il problema si verifica soprattutto per le case date in locazione, perché le amministrazioni locali non sono in genere in grado di identificare gli occpanti e collegarli con l'immobile, ma spesso è più generale anche a causa del diverso grado di aggiornamento dei database catastali e fiscali. Sulla proroga, comunque, il lavoro tecnico è proseguito per tutta la giornata di ieri ed è ormai giunto al traguardo. Nell'ultima ipotesi, il calendario in due tappe, al 16 ottobre per l'acconto e al 16 dicembre per il saldo, coinvolgerebbe anche le abitazioni principali, che quindi subirebbero nei fatti un anticipo rispetto alle regole in vigore oggi: nei Comuni che non hanno inviato le delibere entro il 23 maggio, infatti, il «salva-Roma» ter aveva previsto per queste abitazioni il pagamento in soluzione unica a dicembre. La nuova regola dovrebbe poi fissare un'altra data-chiave per le amministrazioni locali, quella del 10 settembre entro cui inviare le delibere per renderle efficaci per l'acconto "prorogato". Se il Comune mancherà anche quell'appuntamento (ma per ora i termini per i preventivi sono fissati al 31 luglio), i contribuenti dovranno pagare la Tasi con l'aliquota standard dell'1 per mille, sempre senza superare il tetto del 10,6 per mille nella somma fra Imu e Tasi sugli immobili diversi dall'abitazione principale. Per evitare problemi di cassa, i Comuni dove salta l'acconto di giugno dovrebbero ricevere una somma pari al 50% delle entrate Tasi ad aliquota standard (come anticipato sul Sole 24 Ore del 24 maggio) entro il 20 giugno. (Gianni Trovati, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 29 maggio 2014) AGENZIA DELLE ENTRATE RISOLUZIONE 20 maggio 2014 N. 53/E NOTA Prezzo-valore sulle cessioni con pagamenti frazionati La disciplina di favore nella tassazione delle compravendite immobiliari basata sul cosiddetto ―prezzo-valore‖ si applica anche nel caso di pagamento frazionato del corrispettivo. È questa la sintesi del chiarimento fornito dall‘Agenzia delle entrate con la risoluzione 20 maggio 2014 n. 53/E. FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 16 La norma di riferimento. L'articolo 1, comma 497, della legge 266/2005 (Finanziaria per il 2006) ha introdotto un‘eccezione all'applicazione della regola generale di determinazione della base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale. In particolare, la norma prevede che in deroga alla disciplina di cui all'articolo 43 del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al Dpr 131/1986, per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, aventi a oggetto immobili a uso abitativo e relative pertinenze, all'atto della cessione e su richiesta della parte acquirente resa al notaio, la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5, del Dpr 131/1986 indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell'atto. Sempre secondo quanto espressamente previsto dalla norma le parti hanno comunque l'obbligo di indicare nell'atto il corrispettivo pattuito. In presenza delle citate condizioni, secondo quanto previsto dal comma 498 dell‘articolo 1 della legge 266/2005, opera per l'amministrazione finanziaria un limite al potere di accertamento di valore previsto dall'articolo 52, comma 1, del Tur. Le cessioni di immobili che godono del ―prezzo valore‖ usufruiscono, inoltre, della ―valutazione automatica‖, nel senso che l‘amministrazione, non può rettificare il valore catastale del bene che è stato dichiarato in atto laddove venga richiesta l‘agevolazione in questione (articolo 52, comma 5-bis, del Dpr 131/1986). L‘articolo 35, comma 22, del Dl 223/2006 ha, inoltre, sancito l‘obbligo, per le parti del contratto di cessione immobiliare, anche se soggetto a Iva, di fornire apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con cui indicare analiticamente le modalità di pagamento. L‘Agenzia al riguardo chiarisce che, stante la portata generale del comma 22 dell‘articolo 35, la preclusione dell'accertamento di valore ex articolo 52, comma 1, del Tur viene meno anche per le vendite di abitazioni nei confronti di privati di cui all'articolo 1, comma 497, della legge 266/2005, qualora in atto non siano indicate in modo analitico le modalità di pagamento del corrispettivo (in tal senso peraltro anche la circolare 6 febbraio 2007 n. 6/E). La soluzione proposta. Nel caso prospettato si chiede la possibilità di applicare la regola del ―prezzo-valore‖ per la determinazione della base imponibile delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in relazione a un atto di compravendita immobiliare, per il quale i contraenti hanno convenuto che una parte del prezzo dell‘immobile venga corrisposto in data successiva alla stipula dell‘atto. Verificandosi la citata situazione, assolvere in modo completo alla previsione normativa, infatti, non sarebbe stato materialmente possibile stante, appunto, la dilazione disposta nell‘atto. Sul punto l‘Agenzia assume una posizione di buon senso precisando che «occorre, tuttavia, considerare che la tracciabilità, nel senso di indicazione analitica delle modalità di pagamento, non può essere pretesa, evidentemente, in relazione a pagamenti che saranno effettuati successivamente rispetto all'atto di cessione immobiliare». Benché, infatti, la chiara formulazione normativa del comma 22 esiga tale indicazione proprio nel momento della cessione, manca la possibilità per le parti contraenti di fornire, in detto momento, gli estremi di tutti i pagamenti che compongono il corrispettivo complessivamente pattuito (in quanto si verificheranno solo in data successiva alla firma dell'atto di cessione). Alla luce delle citate considerazioni le Entrate arrivano alla conclusione che, in relazione ai pagamenti rinviati a un momento successivo rispetto al perfezionamento degli atti di cessione di diritti immobiliari, l'obbligo di indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo possa essere assolto «fornendo in atto gli elementi utili alla identificazione, in termini di tempi, importi ed eventuali modalità di versamento, di quanto dovuto a saldo». L'amministrazione finanziaria, nell'ambito dei poteri di controllo di competenza, conserva peraltro la piena facoltà di procedere comunque a verificare la coerenza tra le corrispondenti movimentazioni finanziarie, una volta manifestatesi, e i patti conclusi tra acquirente e venditore. L'indicazione nell'atto degli elementi relativi ai pagamenti futuri esclude, a parere delle Entrate, che possa essere irrogata la sanzione amministrativa e la correlata sanzione impropria, ossia l'assoggettamento dell'atto alla procedura di accertamento di maggior valore ex articolo 52, comma 1, del Tur, con sostanziale disapplicazione del regime del ―prezzo-valore‖. (Mario Cerofolini, Il Sole 24 ORE – Guida Normativa, 28 maggio 2014) FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 17 LEGGE 23 maggio 2014, n. 80 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015. (G.U. 27 maggio 2014, n.121) NOTA PIANO CASA - Diventa legge il Dl sull'emergenza abitativa Il Dl 47/2014 viene convertito con alcune importanti modifiche tra cui l'allentamento delle norme per l'utilizzo del bonus su mobili ed elettrodomestici, che confermando il tetto complessivo di 10mila euro svincola tale importo dalla spesa (e dalla sua entità) per le ristrutturazioni. Via libera anche all'estensione della cedolare al 10% per i Comuni colpiti da calamità naturali per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. C'è poi l‘assimilazione per l‘Imu ad abitazione principale degli immobili posseduti dai cittadini italiani non residenti e iscritti all‘Aire.In tema Expo il decreto prevede, tra le altre norme, un contributo di 25 milioni nel 2014 per il Comune di Milano. In base a una modifica inserita nel passaggio al Senato le deroghe alle norme sui contratti di sponsorizzazione e sulle concessioni di servizi dovranno escludere intermediazioni. Lotta agli abusivi, stop allacci gas, luce, acqua e telefono - in assenza dei dati identificativi del richiedente e del titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli. Inoltre, chi occupa abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non può partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i successivi cinque anni. Proroga benefici per inquilini emersi da nero - fino al 31 dicembre 2015 gli inquilini che hanno usufruito delle norme che prevedevano agevolazioni per gli inquilini che emergevano da contratti a nero, non dovrà restituire i soldi alla luce delle nuove misure previste dal decreto. Programma recupero immobili Iacp e comuni entro 4 mesi - le regioni dovranno trasmettere al al ministero delle infrastrutture, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, gli elenchi predisposti dai comuni e dagli iacp, «delle unità immobiliari che con interventi di manutenzione ed efficientamento di non rilevante entità, siano resi prontamente disponibili per l'assegnazione«. Entro due mesi poi le regioni e le province autonome dovranno assegnare ai comuni e agli istituti autonomi per le case popolari le risorse necessarie al recupero degli immobili. Il piano di recupero degli immobili, per affrontare l'emergenza abitativa, dovrà essere approvato dai dicasteri competenti entro 4 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge. (Il Sole 24 ORE – Guida Normativa, 28 maggio 2014) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 12 febbraio 2014 Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative all'annualita' 2014. (G.U. 27 maggio 2014, n.121) FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 18 Giurisprudenza Ambiente, suolo e territorio CORTE CASSAZIONE, Sentenza 23 maggio 2014, n. 11549 Trasferimento di immobile - Ricorso per Cassazione - Motivi - Contenuto Indicazione del fatto controverso - Precisazione del vizio del procedimento logicogiuridico determinante nella decisione impugnata NOTA Preliminare di immobile indiviso: per liberarsi dall’obbligazione l'acquirente deve versare l’intero prezzo In caso di contratto preliminare che abbia ad oggetto la promessa di vendita di un bene indiviso considerato come un ―unicum‖ inscindibile, i comproprietari si obbligano non soltanto a prestare il consenso relativo al trasferimento della quota di comproprietà di cui siano rispettivamente titolari, ma si impegnano anche a promettere il fatto altrui; pertanto, in considerazione del carattere necessariamente unitario della prestazione posta a carico dei promittenti venditori, il pagamento del prezzo globalmente determinato per la vendita dell‘intero ha ad oggetto una obbligazione di natura indivisibile per volontà negoziale ai sensi dell‘art. 1317 cod. civ.; ne consegue che, trovando applicazione ai sensi dell‘art. 1317 e 1319 cod. civ., le regole previste in materia di obbligazioni solidali, ciascuno dei venditori, ex art. 1392 cod. civ. ha diritto di chiedere l‘adempimento dell‘intera obbligazione. Questo il principio di diritto espressamente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione in una recente pronuncia (Cass. civ., Sent. 23 maggio 2014, n. 11549, Pres. Oddo, Rel. Migliucci, P.M. Capasso). Nel caso di specie, in applicazione dell‘enunciato principio, la Cassazione, nell‘ambito di una controversia insorta tra il promissario acquirente e le promittenti venditrici di un bene immobile, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata laddove i giudici di merito avevano erroneamente ritenuto valida offerta di pagamento del prezzo quella relativa alla quota di un quarto del prezzo spettante ad uno dei comproprietari del bene quando il trasferimento della proprietà dell’intero bene era stato subordinato al pagamento del complessivo prezzo dovuto e fissato in 72 milioni del vecchio conio. Nell‘ipotesi di promessa di vendita di un bene indiviso, appartenente pro quota a più comproprietari, precisa la motivazione, allorché nell‘unico documento predisposto per il negozio non risulti la volontà dei comproprietari di scomposizione del contratto in più contratti preliminari relativi esclusivamente alle singole quote di cui ciascuno di loro è rispettivamente titolare, le dichiarazioni dei promittenti venditori, che costituiscono un‘unica parte complessa, si fondono in un‘unica volontà negoziale; gli stessi, concorrendo a formare la volontà negoziale della parte promittente, si obbligano a prestare il consenso necessario per il trasferimento del bene considerato come un ―unicum inscindibile‖. In tal caso, prosegue la Corte, l‘interesse del creditore ad ottenere la prestazione pattuita viene soddisfatto dal contributo necessariamente collettivo di ciascuno dei debitori, i quali si impegnano non soltanto a prestare il consenso relativo al trasferimento della quota di comproprietà di cui sono rispettivamente titolari, ma si obbligano anche a promettere il fatto altrui, e cioè la prestazione del consenso da parte degli altri. Orbene, il carattere necessariamente unitario della prestazione posta a carico dei promittenti venditori comporta che il prezzo globalmente determinato per la vendita dell’intero ha ad oggetto una obbligazione di natura indivisibile per volontà negoziale ai sensi dell‘art. 1317 cod. civ.; ne consegue che, ai sensi dell‘art. 1317 e 1319 cod. civ. trovano applicazioni le regole previste in FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 19 materia di obbligazioni solidali. Pertanto, conclude la decisione, sussistendo una ipotesi di solidarietà attiva, ai sensi dell‘art. 1292 cod. civ. ciascuno dei venditori ha diritto di chiedere l‘adempimento dell‘intera obbligazione, con la conseguente liberazione del debitore che ha effettuato il pagamento nei confronti di tutti gli altri creditori, e salva la ripartizione, nei rapporti interni, della somma pagata. Corte Costituzionale, Sentenza del 14-03-2014, n. 50 Integrale - Locazioni immobili urbani ad uso abitativo - Contratti stipulati ma non registrati nei termini previsti dalla legge - Determinazione canoni di affitto e della durata del contratto - Illegittimità costituzionale art. 3, commi 8 e 9, dlgs 14.03.2011, n. 23 NOTA Abrogazione della norma anti-sommerso dei contratti di locazione La Corte Costituzionale con la sentenza 50/2014 sancisce l'impossibilità per l'inquilino, a fronte dell'inerzia del proprietario, di registrare il contratto di locazione beneficiando di un canone privilegiato pari al triplo della rendita catastale, con durata di quattro anni, rinnovabili di altri quattro. La sentenza ha effetto sia per il futuro che per il passato e determina la nullità dei contratti registrati dagli inquilini e dai funzionari dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 6 giugno 2011, esattamente 60 giorni dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 23/2011. A seguito della decisione della Consulta i proprietari di immobili locati potranno chiedere ai propri inquilini di liberare l'abitazione, poiché il contratto cade insieme alla norma di legge che lo prevedeva. Al fine di regolare il periodo in cui l'inquilino ha occupato l'immobile, i magistrati avranno il compito di quantificare un'indennità per l'arricchimento senza causa, sempre che proprietari e inquilini non riescano a trovare un accordo. La sentenza della Consulta costringe il Governo e il parlamento italiano a far fronte ad una situazione di stallo normativo che favorisce paradossalmente i proprietari evasori e sfavorisce i proprietari onesti e gli inquilini che hanno registrato i contratti di locazione, a seguito dell'inerzia del proprietario. (www.tecnici24.com , 28 maggio 2014) CORTE D'APPELLO DI MILANO, Sentenza 16/2014 Per la nullità della vendita pagano notaio e geometra - Riconosciuta la responsabilità in solido tra i due professionisti Compravendita immobiliare nulla? Sono responsabili in solido il notaio e il geometra che non abbiano effettuato le dovute verifiche circa l'effettiva proprietà del bene. Lo puntualizza la Corte d'appello di Milano, con la sentenza 16 del 2014. Il caso Protagonista della vicenda giudiziaria è l'acquirente di un immobile che, nell'avviare le pratiche di ristrutturazione, scopre di non essere proprietaria di una parte. Infatti, secondo le visure catastali, alcuni dei locali acquistati non erano mai stati di proprietà dei venditori ma risultavano intestati a terze persone. Di qui, la decisione di citarli in giudizio per far dichiarare «la nullità parziale del contratto di compravendita immobiliare», farsi restituire il prezzo pagato per l'acquisto e ottenere il risarcimento dei danni. Ma i convenuti, a loro volta inconsapevoli dell'effettiva titolarità dei beni, chiamano in causa il geometra e il notaio, incaricati, rispettivamente, degli aggiornamenti catastali e della redazione dell'atto. Secondo i venditori, doveva essere dichiarata l'esclusiva responsabilità dei professionisti, poiché inadempienti all'obbligo di svolgere diligentemente i propri compiti. Così, i convenuti riconoscono la parziale nullità del contratto di compravendita e ammettono di doversi fare carico del rimborso del prezzo incassato ma contestano il risarcimento del danno, visto che, da parte loro, non c'era stata malafede. Il tribunale riconosce la responsabilità dei professionisti e li condanna – in solido – a rifondere ai venditori le somme da restituire all'acquirente. L'appello La sentenza viene però impugnata di fronte alla Corte d'appello dal geometra e, con appello incidentale, dal notaio. Nella preparazione dell'atto – si difende il notaio – ha svolto tutti gli accertamenti richiesti a garanzia del corretto adempimento dell'incarico ricevuto. In FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 20 particolare, il notaio afferma che il suo obbligo di controllo si sarebbe limitato alla visura sullo stato catastale dei beni, effettuata sulla base delle nuove schede catastali predisposte dal geometra. Secondo il notaio, una volta accertata la legittimità dei titoli e verificata la corrispondenza dell'oggetto della vendita alle risultanze catastali, non sarebbe stato suo compito professionale controllare che «la rappresentazione grafica e planimetrica degli immobili» corrispondessero allo stato reale della proprietà dei luoghi. L'errore, semmai, era da imputarsi al geometra, colpevole della non aggiornata identificazione catastale. Accuse respinte dal tecnico: l'incarico ricevuto – rileva – consisteva nella semplice redazione delle nuove schede catastali sulla base delle informazioni fornite dai venditori, senza alcun obbligo di consultare i titoli di provenienza e di verificare la veridicità delle informazioni ricevute. La decisione Le difese dei professionisti sono bocciate dalla Corte d'appello, che respinge i ricorsi e li condanna a rimborsare ai venditori gli importi da rendere all'acquirente, vista la nullità della compravendita. Quanto al geometra, spiega il collegio, l'incarico di aggiornamento dell'identificazione catastale dei beni e la redazione delle relative schede «non poteva prescindere dal controllo» che la proprietà fosse realmente dei venditori. Questo vaglio avrebbe dovuto essere realizzato mediante un semplice esame dei titoli d'acquisto, seguito da un accertamento della posizione e consecutività dei subalterni da riaccatastare. Operazioni, queste, sufficienti a impedire l'infedele riproduzione, nelle planimetrie, dello stato dei luoghi. Pari responsabilità – prosegue la Corte d'appello – va ravvisata in capo al notaio, per aver considerato, nella redazione dell'atto, solo le planimetrie predisposte dal tecnico «senza consultare con la dovuta perizia i precedenti atti di provenienza». Sarebbe bastato, dunque, un semplice raffronto tra la descrizione e le coerenze dei beni oggetto del titolo di provenienza con quanto riportato nelle schede catastali, per scongiurare la stipula di un contratto nullo. Del resto, le risultanze dei registri catastali «hanno un valore meramente indiziario e da esse non può trarsi la prova decisiva della consistenza degli immobili e della loro appartenenza». Ciò, a maggior ragione nelle ipotesi – come quella processuale – in cui quelle risultanze risultino contraddette da altre emergenze. Si può affermare, allora, che in tema di compravendita immobiliare, al fine di individuare l'immobile oggetto di contratto «più che i dati catastali», assumeranno «valore determinante il contenuto descrittivo del titolo e i confini indicati nel titolo stesso». È per queste ragioni che la Corte d'appello, nel respingere i gravami dei professionisti, ne sancisce – in identica misura – la responsabilità contrattuale per inadempimento degli incarichi, con condanna solidale restitutoria in favore degli appellati. (Selene Pascasi, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 5 maggio 2014) Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 21 maggio 2014 n. 11272 Pignoramento non estendibile alla pertinenza ‘catastalmente autonoma' Dal procedimento di espropriazione immobiliare va esclusa la presunta pertinenza, qualora nel pignoramento e nella nota di trascrizione non si faccia menzione della particella autonomamente e univocamente individuabile dai dati catastali. Superando così la presunzione dell'articolo 2812 Cc, secondo cui il pignoramento comprende anche le pertinenze (oltre agli accessori e ai frutti della cosa pignorata). Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 11272/2014. I fatti La vicenda riguardava una procedura esecutiva relativa ad un complesso residenziale di Fiumicino bloccata dal tribunale con riguardo ad una porzione dell'immobile. La pertinenza infatti corrispondeva ad una specifica particella catastale, il subalterno 4, che al contrario dei subalterni 3 e 5 non figurava in nessun atto della procedura. Nel frattempo un terzo aveva proposto opposizione sostenendo di averne il possesso ed un titolo. L'evoluzione del dato catastale La Suprema corte, con una articolata sentenza, ripercorre «l'evoluzione» del dato catastale da «mero riferimento fiscale» a «elemento essenziale, a pena di nullità, dello stesso atto di trasferimento di qualsiasi diritto reale immobiliare», divenuto oramai «requisito necessario e sufficiente di determinazione dell'esatta consistenza dell'oggetto di tale atto». La mancata indicazione FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 21 Secondo la Cassazione, infatti, «la mancata espressa indicazione, nel pignoramento e nella nota di trascrizione ed in difetto di ulteriori altrettanto univoci elementi in senso contrario, dei dati catastali propri, esclusivi ed univoci di una pertinenza, a fronte della espressa indicazione di quelli diversi e distinti di altri beni e soprattutto della cosa principale integra — in applicazione del principio inclusio unius exclusio alterius — un sicuro elemento contrario all'estensione del pignoramento a quella specifica pertinenza, a prescindere da ogni indagine sulla sussistenza o meno del vincolo pertinenziale». Il bene catastalmente censito «Ove quindi il bene, che possa in astratto configurarsi come una pertinenza - prosegue la sentenza -, sia dotato di per sé solo di univoci ed esclusivi dati identificativi catastali (tali cioè da identificare quello e soltanto quello) ed a meno che nel pignoramento e nella nota non si riesca a far menzione del medesimo con idonei ed altrettanto univoci riferimenti al primo, non sia indicato con tali suoi propri dati nel pignoramento e nella nota, riferiti essendo questi ultimi in modo espresso soltanto ad altri beni compiutamente identificati con loro propri ed altrettanto esclusivi dati catastali, correttamente non va ritenuto esteso ai primi il pignoramento dei secondi: e tanto proprio perché tale situazione comporta un'obiettiva diversa risultanza dall'atto di pignoramento e soprattutto dalla sua nota di trascrizione, idonea a rendere inoperante la presunzione dall'art. 2912 cod. civ.». L'irrilevanza del carattere pertinenziale Da qui l'esclusione della rilevanza di ogni ulteriore indagine sulla natura pertinenziale o meno del bene rispetto a quello pignorato «in quanto nel pignoramento, solo rilevante per fondare e delimitare l'ambito della vicenda traslativa culminata nel decreto di trasferimento e stando a quanto risulta dal tenore letterale dei soli atti legittimamente esaminabili in questa sede, vi è menzione dei (subalterni) nn. 3 e 5, ma non anche del n. 4 della medesima particella». (Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto, 21 maggio 2014) FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 22 Antincendio Mediazione immobiliare Mediazione immobiliare e pratiche commerciali scorrette Il dovere di conformarsi al principio di correttezza, al quale il mediatore deve ispirare la sua condotta professionale nell’esercizio dell’attività di mediazione e l’obbligo di usare la diligenza, nell’adempimento della sua prestazione (che si svolge in ambito contrattuale), impongono all’agente immobiliare di fornire ai clienti tutte le informazioni relative all’affare a cui sono interessati. Del resto gli stessi codici deontologici delle maggiori associazioni sottolineano l’obbligo del mediatore di informare il cliente di tutte le difficoltà e condizioni dell’affare. Il problema è che i mediatori non aderiscono alle associazioni di settore e, comunque, è possibile che vi siano annunci immobiliari di vendita contenenti descrizioni non veritiere o agenti immobiliari poco disponibili a fornire tutta la documentazione. In tali casi il cliente dell’agente immobiliare può trovare tutela anche nella disciplina contenuta nel Codice del consumo. Infatti, non va dimenticato che la pubblicità è sicuramente uno dei fattori determinanti delle scelte di consumo e che l’impresa che utilizza il messaggio pubblicitario deve garantire le promesse al pubblico. Giuseppe, Bordolli, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 15 maggio 2014, n. 952 Le pratiche commerciali scorrette Il recepimento nell‘ordinamento interno della direttiva comunitaria 2005/29/CE, ha indubbiamente rafforzato il ruolo dell‘Autorità Garante della concorrenza e del mercato nella tutela amministrativa del consumatore, rendendola ben più incisiva e ampia di quella prevista in precedenza e limitata alla repressione della pubblicità ingannevole. Per tale ragione, del resto, il D.Lgs. 146/2007 ha, contestualmente, ampliato i poteri dell‘Autorità, allineandoli a quelli tipici dell‘azione amministrativa a tutela della concorrenza e rendendo altresì più severe le misure sanzionatorie. Ciò premesso bisogna ricordare che, ai sensi dell‘art. 18 del Codice del consumo (D.Lgs. 206 del 6 settembre 2005), così come modificato dal D.Lgs. 146/2007, si intende per: - ―professionista‖: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista; - ―prodotto‖: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; - ―pratiche commerciali tra professionisti e consumatori‖: qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori; - ―falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori‖: l‘impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Il successivo art. 19 puntualizza, poi, che dette disposizioni trovano applicazione alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori (poste in essere prima, durante e dopo un‘operazione commerciale relativa a un prodotto). Inoltre l‘art. 20 sancisce, in apertura, il divieto generale per il professionista di porre in essere pratiche commerciali sleali nei rapporti con il consumatore. In particolare, una pratica commerciale è da ritenersi scorretta se FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 23 contraria alle norme di diligenza professionale e se tale da falsare o essere idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio. Quest‘ultimo è un soggetto che si assume dotato di una discreta cultura generale, di capacità e competenze di livello medio e al quale si richiede un certo grado/sforzo di diligenza al momento dell‘acquisto e, in generale, nelle scelte di consumo. Obbligo d’informazione e diligenza professionale L‘art. 18, lett. h ), del Codice del consumo definisce la diligenza professionale, facendo riferimento ai canoni generali della correttezza e buona fede, che fungono da parametro per valutare il livello di competenza e attenzione che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi da un professionista. L‘obbligo di diligenza, così configurato, va valutato non alla stregua di criteri rigidi e predeterminati, ma tenendo conto delle cautele e degli accorgimenti che le circostanze del caso concreto suggeriscono o impongono. ù Il mediatore, quindi, deve avere il normale grado della specifica competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere da un operatore dello specifico settore di attività, avuto riguardo alla qualità del professionista e alle caratteristiche dell‘attività svolta. Tali considerazioni sono soprattutto collegate all‘obbligo d‘informazione che grava sugli intermediari immobiliari. A tale proposito merita di essere ricordato che l‘obbligo d‘informazione gravante sul mediatore deve essere commisurato alla normale diligenza alla quale è tenuto a conformarsi nell‘adempimento della sua prestazione il mediatore di media capacità. Pertanto deve ritenersi che il suddetto obbligo riguardi non solo le circostanze note, ma tutte le circostanze la cui conoscenza, in relazione all‘ambito territoriale in cui opera il mediatore, al settore in cui svolge la sua attività e a ogni altro ulteriore utile parametro, sia acquisibile da parte di un mediatore dotato di media capacità professionale con l‘uso della normale diligenza. Il cliente, perciò, ha diritto di chiedere all‘intermediario una corretta informazione, secondo il criterio della media diligenza professionale, il quale comprende, in senso positivo, l‘obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque, quelle conoscibili con l‘uso della diligenza richiesta a un operatore professionale. In ogni caso la misura degli obblighi informativi e la completezza delle informazioni rilevanti deve essere valutata in funzione dell‘obiettivo della maggiore chiarezza e trasparenza e assume peculiare rilevanza quando il mezzo di comunicazione sia caratterizzato da particolare complessità, come nel caso dei mezzi di comunicazione elettronica. Le informazioni ingannevoli Si deve precisare che, secondo il Codice del consumo, per l‘illiceità di una pratica non basta la contrarietà alla diligenza professionale: una pratica commerciale è sleale se è, inoltre, capace di fuorviare in misura apprezzabile il comportamento economico del ―consumatore medio‖. La disciplina delle pratiche commerciali ingannevoli ha quindi inteso salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore da ogni erronea interferenza fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo dunque al mediatore un preciso onere di completezza e chiarezza nella redazione della propria comunicazione d‘impresa. In particolare, ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice del consumo, le pratiche commerciali consistono nella diffusione di informazioni non veritiere o di informazioni che seppur intrinsecamente corrette risultano idonee a ingannare il consumatore medio o nell‘omissione di informazioni rilevanti. È evidente che l‘accento viene posto sull‘effetto provocato dalla pratica commerciale, cioè sull‘idoneità della stessa ad alterare la decisione cosiddetta commerciale del consumatore, il quale non è, dunque, in grado di autodeterminarsi liberamente e consapevolmente. In particolare una pratica commerciale è ingannevole non soltanto quando induce il consumatore all‘acquisto della merce pubblicizzata, ma anche, più in generale, quando questi, per effetto di un falso convincimento, venga ad assumere una decisione di natura commerciale o decisioni non volute concernenti specifiche condizioni o clausole del contratto. FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 24 Messaggio pubblicitario e prezzo di vendita inesatto Il prezzo rappresenta senza dubbio il fattore di maggior rilevanza nella scelta dell‘acquisto di un immobile. Di conseguenza se il messaggio pubblicitario di un agente immobiliare indica il costo minimo associabile a ogni particolare tipologia abitativa e non l‘effettivo corrispettivo, fornisce un‘indicazione falsa o quanto meno non corretta relativamente alle condizioni economiche praticate, sicuramente idonea a distorcere le valutazioni in termini di fattibilità e convenienza economica rispetto all‘investimento proposto. In altre parole se il contenuto informativo del messaggio descrive in maniera dettagliata la composizione dell‘unità abitativa offerta in corrispondenza di ciascun livello di prezzo, il destinatario del messaggio è ragionevolmente indotto a ritenere che a quel determinato prezzo possa acquisire il possesso di un immobile avente le caratteristiche reclamizzate. Tale situazione si verifica, ad esempio, se nel messaggio pubblicitario predisposto dall‘agente il prezzo di vendita e la composizione dei diversi tagli di appartamento vengono specificati nei termini seguenti: € 200.000 soggiorno, 1 camera, servizio, angolo cottura, balcone; € 300.000 soggiorno, 2 camere, doppi servizi, cucina, 2 balconi ecc. Se però risulta che i prezzi degli appartamenti riportati nel messaggio costituiscono i prezzi minimi delle specifiche tipologie di immobili pubblicizzati, il consumatore che decidesse di acquistare l‘immobile in ragione delle condizioni economiche prospettate potrebbe successivamente trovarsi a non poter perfezionare l‘acquisto al prezzo indicato. Pertanto, la pratica commerciale, costituita dalla diffusione del messaggio pubblicitario sopra descritto, risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21 del Codice del consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea a falsare il comportamento del consumatore medio cui è destinata. Questa conclusione vale anche se il messaggio oggetto di contestazione non precisa che l‘acquisto di un appartamento è vincolato alla contestuale acquisizione del relativo box pertinenziale, con conseguente innalzamento del prezzo finale. La mancata comunicazione da parte della promessa pubblicitaria di un agente immobiliare di un tale riferimento è elemento idoneo a escludere la capacità del consumatore di valutare serenamente la reale convenienza economica dell‘offerta pubblicizzata, sia con riferimento alla stessa, sia rispetto alle offerte dei concorrenti. Anche in quest‘ultimo caso, quindi, il messaggio, oltre a non essere conforme all‘ordinaria diligenza ragionevolmente esigibile, deve ritenersi ingannevole in quanto, fornendo ai consumatori informazioni non rispondenti al vero con riferimento alla natura facoltativa dell‘acquisto di un box o posto auto in abbinamento all‘appartamento, è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione all‘offerta dei professionisti ed è suscettibile di indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Immobile in vendita e informazioni ingannevoli Non vi è dubbio che l‘assenza di una precisa indicazione circa le caratteristiche del bene immobile offerto, assuma un carattere essenziale nella valutazione da parte dei consumatori dell‘offerta stessa, tenuto conto del fatto che l‘eventuale acquisto di un immobile è preceduto da una fase di ricerca e confronto delle varie offerte presenti sul mercato. Così è certamente ingannevole il messaggio che menziona spazi verdi inesistenti o di minore estensione rispetto a quanto promesso: infatti, per coloro che desiderano acquistare una casa dotata di giardino, la promessa contenuta nel messaggio può senza dubbio far propendere per l‘acquisto degli immobili proposti. Ma il messaggio pubblicitario dell‘agente immobiliare è ingannevole anche quando riporta la foto di un immobile che non è quello cui si riferisce l‘inserzione e, per tale motivo, appare suscettibile di ingenerare nel consumatore un‘aspettativa di standard qualitativi superiori a quelli che si possono invece riscontrare nell‘immobile in vendita, con conseguente pregiudizio economico. FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 25 Allo stesso modo il messaggio diffuso non può pubblicizzare la vendita di alcune unità immobiliari, evidenziando l‘esistenza attuale di servizi rappresentati da centri commerciali, scuole di ogni livello, autobus urbani ed extraurbani per collegamenti con il centro se, in realtà, quanto promesso non esiste ancora. In ogni caso è scorretto il messaggio che, in contrasto con la realtà, lascia intendere come gli appartamenti offerti in vendita, si trovino in una posizione che consente a coloro che li abitano di godere di una serie di servizi essenziali fruibili in un raggio di pochi metri, cioè senza doversi spostare con la macchina. In tal caso, infatti, il consumatore potrebbe essere indotto a non attivare ulteriori ricerche o a interrompere quelle avviate, per poi rendersi conto, solo in un momento successivo, che quanto pubblicizzato in ordine alle distanze tra gli immobili e i servizi della zona va riferito non agli appartamenti in vendita ma a parametri diversi (per esempio la strada di ingresso del centro residenziale). Rapporto di mediazione Non è raro che il messaggio sia ingannevole perché privo di indicazioni all‘interno del messaggio circa la natura di mediatore immobiliare dell‘operatore pubblicitario e/o l‘esistenza di commissioni di intermediazione. Così siamo di fronte a un caso di pubblicità occulta, vietata dal Codice del consumo, se nell‘inserzione sulla stampa o tramite Internet l‘agente si limita a indicare un telefono, accanto a ciascun appartamento in vendita, senza precisare che si tratta del numero telefonico dell‘agenzia. In tal caso il consumatore medio è indotto a ritenere di trattare direttamente con il venditore e non ha la consapevolezza di dover sostenere un ulteriore costo, relativo alla provvigione, in caso di perfezionamento dell‘operazione. Ma è ingannevole pure indicare nel depliant illustrativo la piena disponibilità a garantire servizi aggiuntivi (verifica ipotecaria-catastale, verifica solvibilità del venditore ecc.) se, in realtà, vengono garantite solo in casi eccezionali: in tal caso, infatti, il consumatore è indotto a rivolgersi a questo mediatore che però solo in limitati casi garantisce una maggiore tutela. Allo stesso modo è scorretto il messaggio che pubblicizza la possibilità per chi intenda vendere un immobile di avvalersi dell‘attività di mediazione senza pagare alcuna provvigione se, al contrario, risulta dalla lettera di incarico standard che il costo della mediazione è ricompreso nel prezzo di vendita dell‘immobile, che viene aumentato d‘intesa tra agenzia e venditore. La circostanza che il prezzo di vendita sia liberamente accettato dal venditore non può servire a eliminare l‘effetto ingannevole determinato dal messaggio pubblicitario. È evidente, infatti, che il prezzo di vendita sarà determinato sulla base di informazioni fornite dalla società immobiliare, nella qualità di operatore esperto del mercato, che dovrà valutare anche le concrete possibilità di collocare sul mercato l‘immobile e che tale prezzo sarà per il venditore dell‘immobile comunque inferiore a quello che avrebbe potuto ottenere se non vi fosse stato ricompreso il compenso da pagare al mediatore. La reazione del consumatore-cliente del mediatore L‘Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato può accertare e bloccare, su segnalazione dei consumatori-clienti del mediatore (ma anche di propria iniziativa), le pratiche commerciali scorrette sopra dette. La segnalazione può avvenire tramite posta ordinaria, via fax (Ufficio protocollo) o compilando e inviando on-line il modulo predisposto dall‘Autorità. Per consentire all‘Autorità di svolgere al meglio il proprio compito di tutela è importante che i segnalanti forniscano, se disponibili, copia dei documenti o dei messaggi per i quali si chiede l‘intervento. In ogni caso, dopo l‘inoltro di una segnalazione all‘Autorità, non vi sarà ulteriore comunicazione, se non nella circostanza di un eventuale avvio di istruttoria. In tal caso l‘Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussista particolare urgenza. FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 26 Se poi viene accertata una pratica commerciale scorretta l‘Autorità, al termine dell‘istruttoria, diffida i responsabili dal continuare a porla in essere e può infliggere una sanzione pecuniaria da € 5.000 a € 5.000.000, in considerazione della gravità e della durata della violazione. In caso, invece, di mancato avvio dell‘istruttoria nel termine di 180 giorni dal ricevimento della segnalazione, quest‘ultima si intende definita con un‘archiviazione o un non luogo a provvedere. FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 27 Immobili I contenuti dei processi di valorizzazione immobiliare Il processo di valorizzazione di un immobile ha come obiettivo fondamentale l’incremento della redditività attraverso la progettazione e realizzazione di una “nuova e precisa identità” dell’immobile stesso. In alcuni casi il processo di valorizzazione si determina nelle sue fasi conclusive (taglio delle superfici, materiali di rivestimento, reception ecc.) solo nel momento dell’effettiva locazione dell’immobile oggetto del processo di valorizzazione e sulla base delle preferenze espresse dall’ormai certo conduttore. Oliviero Tronconi, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 15 maggio 2014, n. 952 Il processo di valorizzazione ha come obiettivo fondamentale l‘incremento della redditività attraverso la progettazione e realizzazione di una ―nuova e precisa identità‖ dell‘immobile oggetto di valorizzazione; una nuova identità che parte dall‘individuazione del target di riferimento dei potenziali locatori, per elaborare un progetto/processo integrato i cui obiettivi fondamentali possono essere così generalmente e sinteticamente descritti: - modificazione del layout distributivo interno nell‘obiettivo di incrementare la superficie utile e affittabile; - rifunzionalizzazione dell‘impiantistica (termica ed elettrica ecc.) in funzione dell‘ottenimento di elevate prestazioni e del massimo risparmio energetico; - utilizzazione, ove possibile, di fonti energetiche rinnovabili in funzione di supporto e dimostrativa; - realizzazione di un razionale cablaggio verticale e orizzontale per i sistemi di informatica distribuita, di telecomunicazioni e di sicurezza ambientale e antintrusione; - potenziamento dei vani tecnici (pavimenti flottanti, controsoffitti, cavedi e vani tecnici di piano) in funzione dell‘ottenimento della massima elasticità funzionale e facile manutenibilità e implementabilità dei sistemi impiantistici e dei sistemi di produttività-individuale (informatica distribuita, telecomunicazioni); - realizzazione di una nuova immagine architettonica dell‘edificio, cosa questa che molto frequentemente viene ottenuta attraverso il radicale intervento sul sistema di chiusura verticale esterna, che viene sostituito da nuove tecnologie di involucro: courtain wall, parete ventilata, structural glazing, che prevedono l‘utilizzazione di materiali quali acciaio inossidabile e vetri speciali; - nuova concezione dell‘ingresso dell‘edificio (reception) che assume caratteristiche di spazio architettonico qualitativo, ampio e luminoso in grado di corrispondere alle aspettative e al profilo del (potenziale) locatore. A questo proposito occorre sottolineare come in alcuni casi il processo di valorizzazione si determini nelle sue fasi conclusive (taglio delle superfici, materiali di rivestimento, reception ecc.) solo nel momento dell‘effettiva locazione dell‘immobile oggetto del processo di valorizzazione e sulla base delle preferenze espresse dall‘ormai certo conduttore. Nuovi modelli progettuali e impiantistici L‘investitore che persegue obiettivi reddituali nella fase di investimento valuterà con grande attenzione la redditività attuale, ma anche quella potenziale dell‘immobile in esame. Analizzerà però anche le potenzialità di accrescimento di valore dell‘immobile nel tempo e soprattutto la possibilità di una sua eventuale ricollocazione nel mercato (valorizzazione e/o dismissione). In questo scenario la riqualificazione funzionale e impiantistica di un immobile assume una grande rilevanza soprattutto in relazione alle carenze nella dotazione impiantistica che caratterizza buona parte del patrimonio immobiliare del nostro Paese. FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 28 Quello della dotazione impiantistica tradizionale e dei cosiddetti impianti speciali (sistemi di sicurezza, building automation system, computer integrated building) costituisce il vero ―tallone di Achille‖ dei nostri edifici. In generale, possiamo affermare che il settore immobiliare italiano affronta il tema della qualità degli impianti e delle innovazioni tecnologiche con un certo ritardo rispetto ad altri Paesi europei. Tale ritardo trova origine in alcune caratteristiche che condizionano il settore degli impianti tradizionali e degli impianti speciali nel nostro Paese: - lunghi tempi di elaborazione e soprattutto di approvazione dei progetti; - metodiche progettuali di matrice artigianale, non integrate, cui si collega una pressoché sistematica carenza negli aspetti qualificativi del progetto preliminare, o di massima (obiettivinatura del progetto; definizione servizi-tecnologie, quadro normativo; stima dei costi), e del progetto definitivo ed esecutivo; - la non completa definizione del progetto nelle sue fasi iniziali origina a cascata una molteplicità di problemi (errori, incompletezze, varianti) che complessificano le operazioni di cantiere e incidono in maniera drammatica sui costi; - la carente definizione del progetto non è tanto originata dalla scelta dei progettisti architettonici di spicco (che secondo alcuni condizionano ―tutto il progetto‖), quanto dalla mancata integrazione dell‘elemento architettonico con quello impiantistico, in un contesto organizzato in grado di fornire come input al progettista precise ―linee guida condizionanti‖ e successivamente di processare il prodotto ―progetto architettonico‖ integrandolo con gli altri progetti specialistici e realizzando tutte le specifiche necessarie. Il criterio base (in termini di organizzazione del lavoro progettuale) cui deve rispondere la progettazione di un moderno edificio è l‘interdisciplinarietà rappresentata dalle diverse aree specialistiche del progetto ( schema 1 ): - progetto architettonico e strutturale; - progetto layout (allestimento interno e space planning); - progetto impiantistico (termico, idraulico, elettrico, sollevamenti ecc.); - progetto computer integrated building (CIB). Ovviamente, ognuna delle macro aree specialistiche individuate comprende ulteriori molteplici specialismi. L‘interdisciplinarietà del progetto e l‘inevitabile complessità (che deriva dalla gestione di questa attività) devono essere governate con la metodologia del project management articolata in termini di: - definizione chiara degli obbiettivi-natura del progetto; - pianificazione dell‘interscambio informativo e delle interrelazioni tra i diversi specialisti; - standardizzazione degli elaborati di progetto, unitamente alla specificazione dei singoli obiettivi di ogni area specialistica; - definizione del contesto normativo (manuale delle norme, cioè dei criteri cui deve rispondere la progettazione per il raggiungimento dei singoli obiettivi); - controllo dei tempi e verifica del prodotto progettuale. Questa impostazione interdisciplinare-manageriale deve poter essere salvaguardata anche (soprattutto) nel caso in cui il committente (per la particolare rappresentatività dell‘intervento) decida di rivolgersi a un progettista architettonico di spicco. In questo caso sarà necessario offrire al gruppo di progetto un input (matrice di obiettivi) estremamente preciso. FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 29 Le sfide del nuovo mercato Purtroppo questa impostazione metodologica del progetto non è ancora diffusa nell‘ambito del mondo professionale del nostro Paese. Oggi, però, i principali esponenti del mondo dell‘investimento immobiliare hanno una ben precisa consapevolezza e orientamento verso la qualità del prodotto edificio. Infatti, l‘investimento immobiliare comporta l‘impiego di risorse economiche ingenti, cosa questa che eleva inevitabilmente la soglia della qualità del prodotto da offrire sul mercato. Da questo deriva la necessità di fondare le complesse e rischiose iniziative di investimento immobiliare su progetti integrati di qualità, spinti a un elevato livello di dettaglio tecnico ma anche economico, nell‘obiettivo di evitare ―sorprese‖ nella fase realizzativa (incremento dei costi dovuti a varianti in corso d‘opera e dilatazione dei tempi di lavoro in cantiere). Gli operatori più accorti del mondo immobiliare vogliono progetti di qualità, ma anche informazioni estremamente precise sui costi di gestione annuali di un edificio, complessivi delle attività di manutenzione riparativa (a guasto) e delle attività di manutenzione straordinaria dei più importanti subsistemi edilizi e impiantistici lungo un arco temporale spesso proiettato sui 10-12 anni. La sfida che pone il ―nuovo mercato immobiliare‖ è quella di un nuovo livello di qualità del progetto e, una volta realizzato l‘edificio, di un‘adeguata gestione dei servizi in termini di property e facility management. Vedremo, nei prossimi anni, se la struttura progettuale e di erogazione dei servizi di property e facility management del nostro Paese riuscirà a rispondere positivamente a questa sfida. In caso contrario il rischio è che il mercato europeo delle nuove, più o meno grandi, realizzazioni sia dominato da organizzazioni di altri Paesi. Alcuni segnali negativi in questa direzione già emergono: basta analizzare i nomi dei progettisti e dei gestori di servizi delle più importanti realizzazioni in atto o ultimate in Italia. I costi di gestione e la loro progettazione Tra le esigenze degli investitori immobiliari acquista sempre maggiore importanza quella di definire con precisione, in fase progettuale, i criteri/costi di gestione globali dell‘edificio. È evidente come diverse proposte progettuali dovranno evidenziare la durata della soluzione e tecnologia proposta, i criteri di manutenzione e le problematiche derivanti dal piano della gestione. Questo per quanto riguarda sia gli aspetti architettonici, sia gli impianti, che la tecnologia di integrazione dei sistemi e, più in generale, il complesso di servizi che sono necessari per mantenere in funzione l‘edificio. Una progettazione in grado di offrire soluzioni a questa scala può essere solo una progettazione integrata sotto la direzione di una struttura di project management. FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 30 La funzione del project management o system integrator di disegno e gestione dell‘integrazione dei diversi contributi progettuali avrà importanti ricadute in fase di realizzazione dell‘edificio, essa costituisce un forte presidio della qualità (dell‘intelligenza dell‘edificio-abitazione) perché sollecita i diversi progettisti a soddisfare le specifiche esigenze dell‘utente senza rinchiudersi in soggettivismi e astrattezze progettuali. Il vantaggio per il committente sarà anche quello d‘avere molti artefici, ma un solo responsabile del progetto: questo semplifica i problemi ed evita equivoci nell‘attribuzione dei compiti e delle responsabilità. Gli elementi principali per definire una base progettuale valida e quindi anche orientata ad affrontare i problemi della gestione e della manutenzione dell‘edificio possono essere così brevemente sintetizzati: adeguata organizzazione di un gruppo di lavoro integrato, in grado di processare ogni contributo progettuale più o meno esterno al gruppo stesso; gestione della visione del progetto secondo metodologie di project management; corretta definizione degli obiettivi e della natura del progetto; realizzazione di un articolato e preciso ―project definition‖ o progetto di fattibilità contenente tutti gli elementi qualificanti del progetto (analisi fabbisogni, rapporto organizzazione-scelte tecnologiche, definizione del profilo dei servizi, individuazione dei criteri gestionali ecc.); definizione delle problematiche gestione complessive dell‘edificio-abitazione. II ruolo dei progettisti Il simbolo della produzione industriale, quella a cavallo delle due grandi ondate dell‘innovazione tecnologica (ferrovia-automobile), è stata la fabbrica moderna irta di ciminiere, ricca di macchine utensili, in cui si è sviluppata l‘organizzazione tayloristica del lavoro. Il simbolo dell‘economia post-industriale, in fase di accentuata mondializzazione, l‘elemento caratterizzante le metropoli dell‘era informatica e telematica, è l‘edificio terziario. Gli edifici terziari costituiscono infatti le moderne ―fabbriche di informazioni e servizi‖ della società postindustriale. Questo fenomeno comporta la trasformazione del prodotto architettonico da struttura rigida in un contenitore di attività specializzate in cui diviene fondamentale l‘elemento della qualità delle prestazioni fornite, grazie alla ricca dotazione impiantistica e tecnologica. Il paradigma esemplificativo di questa tipologia di edifici è l‘―edificio intelligente‖: (1) un edificio in grado di permettere implementazioni e modificazioni spaziali, organizzative e funzionali in tempi brevi e a costi bassi, senza compromettere le normali attività che al suo interno si svolgono. Un edificio capace di garantire attraverso i suoi impianti tradizionali e speciali (sistemi informativi, sistemi di comunicazione, sistemi di controllo e gestione degli impianti, sistemi di sicurezza) il massimo comfort, risparmio energetico, sicurezza a tutti coloro che occupano e/o frequentano i suoi spazi. Lo spazio domestico è stato anch‘esso, seppur con modalità meno evidenti e più lentamente, profondamente ―toccato‖ dai risultati dell‘innovazione tecnologica. Il nuovo scenario dell’abitare Solo negli ultimi anni vi è stata una significativa ripresa dell‘attenzione della cultura ai temi dell‘innovazione tecnologica e della modificazione dei comportamenti in ambito domestico. Il fenomeno della diffusività in ambito sociale delle nuove tecnologie info-telematiche ha camminato di pari passo con l‘enorme incremento dei consumi e la modificazione dei comportamenti (domestici e sociali) che ha investito il mondo occidentale. «Le forme dell‘abitare che noi conosciamo sono sempre più inadeguate a soddisfare nuovi e vecchi bisogni della famiglia urbana contemporanea. Le abitazioni sono diventate piccole, malgrado la riduzione di dimensioni della famiglia, insufficienti a contenere le molteplici attività dell‘abitare (...). La casa si è trasformata da luogo passivo, destinata ad attività di recupero fisico e psichico, a luogo attivo, centro di produzione e di consumo di beni, di utilizzazione di servizi». (2) Da questo scenario deriva anche una maggiore intercambiabilità dei ruoli e delle attività che si svolgono nella casa, con la richiesta quindi di maggiore flessibilità e trasformabilità dello spazio domestico. La plurifunzionalità dello spazio cui si connette l‘incremento di specializzazione delle FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 31 attività (precedentemente richiamato) avviene in forza delle nuove prestazioni-servizi resi possibili dalle nuove tecnologie. È quindi evidente come il concetto di spazio, nella casa attuale, si determini nel concreto in rapporto all‘utilizzo di impianti e tecnologie, e che l‘esigenza di modificare lo spazio del proprio alloggio sia in una sempre più stretta relazione a modalità-criteri d‘uso d‘apparati impiantistico-tecnologici. E, come scrive Lemure: «La responsabilità degli architetti e più in generale dei progettisti verso la collettività è quella di interpretare nella maniera giusta non il passato, ma il futuro e questa mobilità, questo continuo accelerarsi della vita e delle esigenze». (3) In effetti la funzionalità di un‘abitazione, il suo grado di comfort e di qualità delle prestazioniservizi, quindi di vivibilità dello spazio, è in larga parte determinato dalla componente impiantistica tradizionale intrecciata con una nuova tipologia di impianti a corrente debole. Una nuova tecnologia in grado di assicurare anche una gestione e controllo più efficaci dell‘abitare nel suo complesso e delle attività che al suo interno si svolgono: la domotica o tecnologia di automazione domestica (home automation). Dall’edificio al territorio La tecnologia di integrazione dei sistemi, che è alla base dell‘edificio intelligente (computer integrated building) e della domotica, manifesta anche enormi potenzialità nelle applicazioni a scala territoriale. In diversi Paesi europei, e soprattutto negli USA, gli esempi sono molteplici e non a caso in Francia si è coniato un nuovo termine, ―urbatique‖ (che potremmo tradurre come ―urbatica‖: neologismo che unisce la parola urbanistica e informatica) per evidenziare l‘importanza di dotare il territorio di una nuova e fondamentale infrastruttura info-telematica. II principale ostacolo allo sviluppo della tecnologia a questa scala applicativa è rappresentato dalle difficoltà connesse alla definizione istituzionale e organizzativa dei nuovi servizi urbani/territoriali, e quindi alla loro promozione commerciale. L‘incrocio fra le istituzioni/enti potenziali utilizzatori delle nuove tecnologie di integrazione dei sistemi a scala territoriale estesa e le applicazioni tecnologiche specifiche dà origine a un campo di utilizzi vastissimo. Esso spazia dai sistemi di centralizzazione semaforica e di controllo del traffico alla possibilità per le aziende elettriche municipalizzate di leggere i contatori domestici con un sistema a onde convogliate, per arrivare a offrire informazioni e servizi al pubblico, passando attraverso il controllo e la gestione degli impianti di riscaldamento a distanza e il sostegno a domicilio (telemedicina) di disabili e anziani. Non ci soffermeremo più di tanto su questo argomento, ci limiteremo a osservare che il mercato non potrà che svilupparsi sotto la spinta dell‘innovazione tecnologica e grazie alla crescita della domanda di qualità e sicurezza dell‘ambiente urbano espressa dai cittadini e dalle organizzazioni del mondo occidentale. ----(1) O. Tronconi (a cura di), L’edificio intelligente. L’innovazione informatica, telematica e dei sistemi di automazione per il settore delle costruzioni , Milano, 1990. (2) F. Tosi, F. Rossetti, L’intelligenza della casa , Firenze, 1991. (3) C. Lemure, Abitare e abitazioni , Milano, 1984. FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 32 Catasto Catasto dei fabbricati: al via la revisione Il nuovo sistema estimativo del catasto dei fabbricati, che opererà su tutto il territorio nazionale, si baserà non solo sulle rendite, ma anche sui valori patrimoniali. Per le unità immobiliari a destinazione catastale ordinaria, e in particolare per i fabbricati classificati nell’attuale gruppo A, l’unità di consistenza sarà il metro quadrato e non più i vani. Le destinazioni catastali saranno distinte soltanto in ordinarie e speciali (fabbricati classificati nell’attuale gruppo D), con esclusione quindi di quelle particolari (fabbricati classificati nell’attuale gruppo E). Sono queste le novità di rilievo previste dalla revisione del catasto dei fabbricati di cui all’art. 2 della legge 23/2014. Entrando nello specifico, è utile ricordare che la revisione in esame sarà effettuata con decreti legislativi e sulla base di specifici principi e criteri direttivi. Tali principi e criteri direttivi possono essere così sintetizzati. Antonio Piccolo, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 15 maggio 2014, n. 952 Partecipazione dei comuni La revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati ha previsto il coinvolgimento dei comuni, nonché delle unioni o delle associazioni degli stessi, sul cui territorio sono ubicati gli immobili. La partecipazione di questi enti locali, che sono interessati anche alla tassazione degli immobili ancora non censiti (fabbricati cosiddetti ―fantasma‖), dovrà assicurare il coordinamento con il processo di attivazione delle funzioni catastali decentrate. Tali enti, che opereranno naturalmente congiuntamente con l‘Agenzia delle entrate-territorio, avranno a disposizione tutti gli strumenti idonei a rendere agevole l‘individuazione ed, eventualmente, il corretto classamento (che dovrebbe essere determinato sulla base delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche delle unità immobiliari): - degli immobili non censiti, oppure che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d‘uso o la categoria catastale attribuita - dei terreni edificabili accatastati come agricoli; - dei fabbricati abusivi. A tal fine saranno individuati specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni. Il punto centrale per la definizione dei relativi moduli organizzativi, che dovranno facilitare la condivisione dei dati e dei documenti, sarà la procedura telematica. Destinazioni d’uso Un altro principio e criterio direttivo importante, ai fini del sistema estimativo, è quello di definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento. Ma rilevante è anche la regola di semplificare le procedure sia di esercizio delle funzioni catastali decentrate, comprese quelle di regolarizzazione degli immobili di proprietà pubblica, sia di incasso e riversamento dei diritti e dei tributi speciali catastali. In ogni caso i tecnici dovranno operare con riferimento ai rispettivi valori normali, approssimati dai valori medi ordinari, espressi dal mercato nel triennio antecedente l‘anno di entrata in vigore del decreto legislativo. Dal punto di vista catastale sono previste nuove definizioni delle destinazioni d‘uso dei fabbricati. Esse saranno distinte in ordinarie e speciali, tenendo conto sia delle mutate condizioni economiche e sociali, sia delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili. FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 33 Valori patrimoniale e di mercato La norma delega, nel prevedere che la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati dovrà tenere conto sia del valore patrimoniale, sia del valore di mercato, ha stabilito che il valore patrimoniale medio ordinario deve essere determinato secondo i seguenti parametri: A. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, cioè per i fabbricati classificati attualmente nei gruppi catastali A, B e C, mediante un processo estimativo che: - applica il metro quadrato come unità di consistenza, specificando i criteri di calcolo della superficie dell‘unità immobiliare; - utilizza funzioni statistiche (che dovranno essere pubblicate) idonee a esprimere la relazione tra il valore di mercato, la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione catastale e per ciascun ambito territoriale anche all‘interno di uno stesso comune. Qualora i valori non potranno essere determinati sulla base delle citate funzioni statistiche, si applicherà la seguente metodologia concernente i fabbricati a destinazione speciale; B. per le unità immobiliari a destinazione speciale, cioè per i fabbricati classificati attualmente nel gruppo catastale D, mediante un processo estimativo che opera sulla base di procedimenti di stima diretta con l‘applicazione di metodi standardizzati e di parametri di consistenza specifici per ciascuna destinazione. Qualora non sia possibile fare riferimento diretto ai valori di mercato, si dovrà utilizzare alternativamente: - il criterio del costo, per i fabbricati a carattere prevalentemente strumentale; - il criterio reddituale, per i fabbricati per i quali la redditività costituisce l‘aspetto prevalente. La quantificazione della rendita media ordinaria (reddito fondiario o catastale) avverrà mediante utilizzo di funzioni statistiche atte a esprimere la relazione tra i redditi medi da locazione (reddito effettivo), la localizzazione e le caratteristiche edilizie dei beni per ciascuna destinazione e per ciascun ambito territoriale, qualora sussistano dati consolidati nel mercato delle locazioni. Qualora non vi sia un consolidato mercato delle locazioni, ai valori patrimoniali si applicheranno specifici tassi di redditività desumibili dal mercato, nel triennio antecedente l‘anno di entrata in vigore del decreto legislativo. Per stare al passo del mercato la norma delega ha opportunamente previsto meccanismi di adeguamento periodico dei valori patrimoniali e delle rendite catastali. In ogni caso non si potrà supera il valore di mercato. Si ricorda infine - per completezza espositiva - che con circ. n. 6 del 30 novembre 2012 l‘Agenzia del territorio, nel fornire importanti indicazioni di carattere tecnico-estimativo per la determinazione delle rendite catastali relative alle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, ha precisato fra l‘altro che la rendita catastale può essere determinata sulla base del più probabile canone di locazione, anche se la possibilità di attingere al mercato delle locazioni è, allo stato attuale, fortemente limitata dalla circostanza che le informazioni desumibili dai contratti di locazione, in ordine al periodo censuario 1988-1989, non contengono i riferimenti catastali. Infatti, solo di recente, con il comma 15 dell‘art. 19 del D.L. 78/2010 (convertito dalla legge 122/2010), è stato introdotto l‘obbligo di indicare gli identificativi catastali nei contratti di locazione, circostanza che peraltro consente ai soggetti interessati di evitare la presentazione della dichiarazione IMU. Fabbricati storici o artistici Per espressa disposizione della norma delega i fabbricati storici o artistici, con vincolo diretto, avranno un trattamento di favore. Infatti, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell‘art. 10 del vigente D.Lgs. 42/2004, la lett. m ) del comma 1 ha previsto adeguate riduzioni sia del valore patrimoniale medio ordinario, sia della rendita media ordinaria. Tali riduzioni dovranno tenere conto dei gravosi oneri di manutenzione e di conservazione, compreso il restauro, nonché della complessità dei vincoli e della particolare circolazione giuridica dei fabbricati stessi. Vedremo se il carico fiscale di questi fabbricati singolari sarà davvero alleggerito. Da ultimo si ricorda la precisazione dell‘Agenzia del territorio, secondo cui l‘inquadramento nella categoria catastale A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) dipende esclusivamente dalle caratteristiche costruttive e tipologiche proprie del fabbricato, per cui l‘attribuzione di tale categoria non è direttamente FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 34 connessa all‘avvenuto riconoscimento dell‘interesso storico o artistico dell‘immobile (circ. n. 5 del 9 ottobre 2012). Commissioni censuarie Il comma 3 ha previsto anche l‘emanazione di un provvedimento legislativo volto a ridefinire le competenze e il funzionamento sia delle commissioni censuarie provinciali, sia della commissione censuaria centrale. Tale provvedimento, che avrà cura di prevedere altresì la validazione delle funzioni statistiche e le procedure deflative del contenzioso, dovrà modificare la composizione di dette commissioni assicurando comunque la presenza di: - rappresentanti dell‘Agenzia delle entrate-territorio; - rappresentanti degli enti locali, i cui criteri di nomina saranno fissati d‘intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali; - professionisti, tecnici e docenti qualificati in materia di economia e di estimo urbano e rurale; - esperti di statistica e di econometria anche indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare (Assoedilizia, Confedilizia, Sicet, Sunia); - magistrati appartenenti alla giurisdizione sia ordinaria (ad esempio giudici del tribunale) che amministrativa (per esempio giudici del TAR); - rappresentanti delle province autonome di Trento e Bolzano, per le commissioni censuarie provinciali di Trento e di Bolzano. Dall‘attuazione anche di questa previsione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. A tal fine, come stabilito dal successivo comma 4, devono prioritariamente essere utilizzate le strutture e le professionalità esistenti nell‘ambito delle Amministrazioni pubbliche. Trasparenza del processo di revisione I decreti legislativi da emanare dovranno altresì assicurare la cooperazione tra l‘Agenzia delle entrate-territorio e i comuni, con particolare riferimento alla raccolta e allo scambio delle informazioni necessarie all‘elaborazione dei valori patrimoniali e delle rendite catastali. I relativi piani operativi, che saranno concordati tra l‘Agenzia e i comuni, dovranno anche potenziare e semplificare la possibilità di accesso da parte dei comuni, dei professionisti e dei cittadini ai dati catastali. In assenza di tali piani, l‘Agenzia delle entrate-territorio provvederà a determinare, in via provvisoria, valori e rendite che esplicheranno efficacia fino all‘attribuzione definitiva. L‘Agenzia dovrà garantire la coerenza dei valori e dei redditi rispetto ai dati di mercato nei rispettivi ambiti territoriali. Ai fini delle rilevazioni la stessa Agenzia avrà la possibilità di impiegare i tecnici indicati dagli albi professionali, stipulando apposite convenzioni senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nonché di utilizzare i dati e le informazioni forniti direttamente dai contribuenti per i propri fabbricati. In aggiunta alla notifica mediante affissione all‘albo pretorio, verranno utilizzati, in deroga alle disposizioni dell‘art. 74 della legge 342/2000, adeguati strumenti di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici, per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite. Province e regioni autonome Le citate funzioni amministrative saranno esercitate anche dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 280/2001, nonché dalla regione autonoma e dagli enti locali della Valle d‘Aosta, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 142/2007. Al riguardo, d‘intesa con la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, verrà rivista la disciplina della notificazione degli atti tavolari. Riflessi tributari Le vigenti norme che regolano il sistema catastale dei fabbricati saranno riordinate, variando e/o abrogando disposizioni. La revisione riguarderà anche le sanzioni tributarie previste per la violazione di norme catastali. Ai fini fiscali dovrà essere individuato, alla fine del processo di revisione catastale, il periodo di imposta dal quale sono applicati le nuove rendite e i nuovi valori patrimoniali. Un altro principio importante è quello di garantire l‘invarianza del gettito delle singole imposte il cui presupposto e la cui base imponibile sono influenzati dalle stime di FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 35 valori patrimoniali e rendite. A tal fine, contestualmente all‘efficacia impositiva dei nuovi valori, dovrà operare la modifica delle relative aliquote, delle eventuali deduzioni, detrazioni o franchigie, finalizzate a evitare un aggravio del carico fiscale, con particolare riferimento alle imposte sui trasferimenti (registro, IVA) e all‘IMU. In ogni caso si terrà conto dei fabbricati cosiddetti ―non di lusso‖ e, nel caso delle detrazioni relative all‘IMU, delle condizioni socioeconomiche e della composizione del nucleo familiare, come rappresentate nell‘indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). In passato l‘invarianza del gettito si è rivelata un‘utopia. La norma delega prevede anche che, in aggiunta alla tutela giurisdizionale (ricorso dinanzi alle Commissioni tributarie), sia data ai contribuenti la possibilità di evitare il contenzioso sull‘attribuzione delle nuove rendite avvalendosi anche dell‘istituto dell‘autotutela, con obbligo di risposta da parte dell‘ufficio entro 60 giorni dalla presentazione della relativa istanza. Al riguardo si ricorda che tutti gli atti amministrativi che hanno la comune finalità dell‘accertamento della sussistenza e dell‘entità del debito tributario, compresi gli atti di accertamento catastale, sono equivalenti (conforme, Corte Cost., sent. n. 313 del 6 dicembre 1985). Parimenti utile è rimarcare che la rendita catastale costituisce l‘unico parametro di riferimento per la determinazione della base imponibile di una serie di tributi (conforme, per tutti, Ag. territorio, circ. n. 1/T del 17 marzo 2003; Cass., Sez. trib., sent. n. 17698 del 2 settembre 2004, n. 10037 del 24 giugno 2003 e n. 5871 del 20 aprile 2001). Infine i decreti legislativi dovranno prevedere un regime fiscale agevolato che incentivi la realizzazione di opere di adeguamento dei fabbricati alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica. Per le unità immobiliari colpite da eventi sismici o da altri eventi calamitosi, invece, saranno stabilite riduzioni del carico fiscale che tengano conto delle condizioni di inagibilità o dell‘assenza di utilizzo causate da tali eventi. Considerazioni conclusive La revisione del catasto dei fabbricati si preannuncia complessa e ardua, ma i presupposti per fare bene, cioè creare un sistema estimativo più equo, ci sarebbero. Troppi anni sono passati a dibattere sulla riforma del catasto, senza raggiungere alcun risultato concreto. Dopo l‘entrata in vigore dell‘ICI (1 gennaio 1993), istituita e disciplinata dal D.Lgs. 504/1992, cioè del tributo più ―pesante‖ nel panorama della fiscalità locale, è emersa la necessità di avere un sistema estimativo equo. Si è tentato con i commi 154-156 dell‘art. 3 della legge 662/1996 (―collegato‖ alla Finanziaria 1997), con i quali è stata concessa al Governo la delega per la revisione generale del catasto urbano (D.P.R. 138/1998), compresa la revisione dei criteri di accatastamento dei fabbricati rurali previsti dall‘art. 9 del D.L. 557/1993 (convertito dalla legge 133/1994), provvedendo all‘istituzione di una categoria di immobili a destinazione speciale per il classamento dei fabbricati strumentali (D.P.R. 139/1998). Occorrerebbe ora partire da quei primi ma fondamentali passi. Quadro generale delle attuali categorie catastali (fra le parentesi sono indicate le possibili corrispondenti categorie future, come già stabilito dall’allegato B del D.P.R. 138/1998). Immobili a destinazione ordinaria Gruppo A Categorie Tipologia A/1 (R/1) Abitazioni di tipo signorile A/2 (R/1) Abitazioni di tipo civile A/3 (R/1) Abitazioni di tipo economico A/4 (R/1) Abitazioni di tipo popolare A/5 (R/1) Abitazioni di tipo ultrapopolare A/6 (R/3) Abitazioni di tipo rurale FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 36 A/7 (R/2) Abitazioni in villini A/8 (R/2) Abitazioni in ville A/9 (P/5) Castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici A/10 (T/7) Uffici e studi privati A/11 (R/3) Abitazioni e alloggi tipici dei luoghi (rifugi di montagna, baite, trulli, sassi) Gruppo B Categorie B/1 (P/1) B/2 (P/2) Tipologia Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, seminari e caserme Case di cura e ospedali (senza fine di lucro) B/3 (P/3) Prigioni e riformatori B/4 (P/4) Uffici pubblici B/5 (P/4) Scuole e laboratori scientifici (osservatori astronomici, meteorologici) B/6 (P/5) B/7 (V/4) Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 e circoli ricreativi (senza fine di lucro) Cappelle e oratori non destinati all‘esercizio pubblico dei culti B/8 (T/2) Magazzini sotterranei per deposito di derrate ospizi, conventi, Gruppo C Categorie C/1 (T/1) Tipologia Negozi e botteghe C/2 (T/2) Magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte disgiunte dall‘abitazione) C/3 (T/2) Laboratori per arti e mestieri C/4 (T/3) Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) C/5 (V/2) Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro) C/6 (R/4 - T/5 T/6) Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (box, posti auto, autosilos) C/7 Tettoie chiuse o aperte (T/2) Immobili a destinazione speciale Gruppo D Categorie Tipologia D/1 (Z/1) Opifici D/2 (Z/4) Alberghi, pensioni e residence (con fine di lucro) FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 37 D/3 (Z/5) D/4 (V/5) Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli, arene, discoteche e parco-giochi (con fine di lucro) Case di cura e ospedali (con fine di lucro) D/5 (Z/3) Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) D/6 (V/6) Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi (con fine di lucro) D/7 (Z/1) D/8 (Z/2) D/9 (Z/8) D/10 (Z/2) D/11 (T/7) Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un‘attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un‘attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni (fiere, outlet , spazi espositivi, mostre, mercati, porti turistici) Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole (compresi i fabbricati destinati all‘attività agrituristica) Scuole e laboratori scientifici privati D/12 (Z/8) Posti barca in porti turistici e stabilimenti balneari Immobili a destinazione particolare Gruppo E Categorie Tipologia E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi e aerei, impianti di risalita (funivie, sciovie) E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio E/3 E/5 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche (stazioni di servizio per la vendita di carburanti, chioschi per bar ed edicole) Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche (strutture per mercati, stand amovibili per esigenze espositive) Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze E/6 Fari, semafori, torri per rendere d‘uso pubblico l‘orologio E/7 Fabbricati destinati all‘esercizio pubblico dei culti E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E (discariche per rifiuti con gestione senza fine di lucro) E/4 E/9 Categorie catastali fittizie o entità urbane di tipo F (immobili ai quali non è associabile alcuna rendita catastale) Categorie Tipologia F/1 Aree urbane F/2 Unità collabente (fabbricati diroccati, pericolanti, in disuso, ruderi) F/3 Unità in corso di costruzione (unità immobiliari in corso di nuova costruzione) F/4 Unità in corso di definizione (per esempio, unità immobiliari in corso di frazionamento o di fusione) FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 38 F/5 F/6 Lastrici solari Fabbricati in attesa di definizione (per esempio, fabbricati oggetto di contenzioso tributario) Così si determina la rendita catastale - A ciascuna unità immobiliare urbana appartenente ai gruppi catastali ―A‖, ―B‖ e ―C‖ è attribuita una categoria e la classe, in relazione alle sue caratteristiche e alla sua destinazione d‘uso. Di conseguenza, viene determinata la rendita catastale. Per tali immobili la rendita catastale si ottiene moltiplicando la consistenza dell‘unità immobiliare - espressa, rispettivamente, in vani, metri cubi e metri quadrati - per la tariffa d‘estimo, specifica per comune e zona censuaria, corrispondente alla categoria e alla classe assegnata all‘immobile stesso. Per le unità immobiliari urbane appartenenti ai gruppi catastali ―D‖ ed ―E‖, invece, la rendita è attribuita mediante una stima diretta. Immobili senza rendita catastale - Ai sensi del comma 3 dell‘art. 3 del D.M. 28/1998, a meno di una ordinaria autonoma suscettibilità reddituale, non costituiscono oggetto di inventario i seguenti immobili: a. manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq; b. serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale; c. vasche per l‘acquicoltura o di accumulo per l‘irrigazione dei terreni; d. manufatti isolati privi di copertura; e. tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferire a 1,80 m, purché di volumetria inferiore a 150 metri cubi; f. manufatti precari, privi di fondazione, non stabilmente infissi al suolo. Prospetto principali caratteristiche tipologiche e costruttive delle più significative categorie catastali a uso abitativo 1 (ris. min. 17.3.1994, prot. 257). CATEGORIA A/1 (abitazioni signorili) - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche, e di rifiniture e dotazione di impianti e servizi di livello superiore a quello standard dei fabbricati di tipo residenziale. Elevata superficie. CATEGORIA A/2 (abitazioni civili) - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifiniture e dotazione di impianti e servizi di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. CATEGORIA A/3 (abitazioni economiche) - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura e con impianti tecnologici e servizi limitati, ma che comunque soddisfano i minimi standard attuali. CATEGORIA A/4 (abitazioni popolari) - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione ordinariamente limitata agli impianti e servizi indispensabili. CATEGORIA A/5 (abitazioni ultrapopolari) - Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ordinariamente di non recente edificazione (e non oggetto di ristrutturazione) con caratteristiche costruttive e di rifiniture vetuste. Insufficiente dotazione di impianti e di servizi rispetto ai minimi standard attuali. CATEGORIA A/7 (abitazioni in villino) - Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche tipologiche e costruttive tipiche (del villino), nonché aspetti tecnologici e di rifinitura propri di un fabbricato di tipo civile e dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree cortilizie a giardino. CATEGORIA A/8 (abitazioni in villa) - Ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate di norma ma non esclusivamente in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio, con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello generalmente superiore all‘ordinario. Ampia consistenza e dotazione di impianti e servizi. Possono anche identificare immobili aventi rilevanti caratteri tipologici e architettonici in relazione all‘epoca di costruzione. 1Una più puntuale definizione delle caratteristiche è desumibile dalle ―unità tipo‖ rappresentative delle categorie e classe presenti in ogni comune o zona censuaria. FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 39 Casi pratici Immobili VARIAZIONE CATASTALE SENZA EFFETTI SUL CONTRATTO D. Sono parte di un contratto di comodato gratuito registrato, avente per oggetto un’unità immobiliare costituita da due identificativi catastali (piano terra e primo piano). Per effetto della ristrutturazione dell’immobile, l’agenzia del Territorio ha operato una "fusione con cambio d’uso", cioè ha soppresso i due identificativi catastali indicati nel comodato in essere per creare un nuovo, e unico, identificativo. Non esistendo più i due identificativi catastali originali, vorrei sapere se l’attuale contratto di comodato è ancora valido oppure se deve essere redatto e registrato un nuovo contratto di comodato, avente come riferimento il nuovo identificativo catastale. ---R. La variazione catastale di unità immobiliari non influisce sulla validità del contratto di locazione precedentemente stipulato, con gli estremi catastali originari. Se il contratto di comodato è a tempo indeterminato non vi è necessità di segnalare alcuna variazione; se il contratto, invece, è a tempo determinato (con un periodo di tempo specificato per la sua efficacia), in sede di eventuale rinnovo si provvederà a inserire i nuovi dati identificativi catastali. (Luca Stendardi, Il Sole 24 ORE – L‘Esperto Risponde, 26 maggio 2014) IL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ È SEMPRE NECESSARIO D. Nel 1958 un caseggiato di nuova costruzione era dichiarato abitabile dall'ufficio igiene e sanità del Comune. Veniva però specificato che tale dichiarazione non comprendeva i locali commerciali del piano terra, un locale commerciale del primo piano e le cantine poste al secondo piano. Evidentemente, l'agibilità per questo tipo di locali non era prevista dalla normativa dell'epoca. In uno di questi, di mia proprietà, non sono mai stati effettuati interventi edilizi "pesanti", ma si è proceduto solo, nel 1987, alla costruzione di alcune pareti per la suddivisione dell'unità immobiliare, dopo avere ottenuto l'approvazione del progetto da parte del servizio edilizia privata del Comune, pagando tutti gli oneri relativi ed effettuando le variazioni catastali .È obbligatorio chiedere comunque l'agibilità o sono già in regola? ---R. Il certificato di agibilità – di cui agli articoli 24 e 25 del Dpr 380/2001 – è obbligatorio anche per i locali in cui si svolge un‘attività commerciale. Peraltro, tale obbligo era già stato normato fin dal 1934, visto che il Rd 1265/1934 prevedeva già allora, agli articoli 220 e 221, che gli edifici urbani o rurali non potessero essere abitati senza la relativa autorizzazione sanitaria. (Massimo Sanguini, Il Sole 24 ORE – L‘Esperto Risponde, 26 maggio 2014) CONTA SEMPRE LA QUALIFICA DI AREA EDIFICABILE D. Possiedo un appezzamento di terreno edificabile, in zona certificata C2, "residenziale di espansione", dove in realtà non si può costruire. Inoltre, dal 2011 lo stesso terreno è sottoposto al vincolo di esproprio per pubblica utilità. È corretto versare l'Imu al 100 per cento, come preteso dal Comune? ---R. Occorre innanzitutto premettere che la qualifica di area edificabile, ai fini dell'Imu, prescinde dalle concrete possibilità di sfruttamento edificatorio del suolo e deriva esclusivamente dall'inclusione del bene nell'ambito dello strumento urbanistico generale. Pertanto, in linea generale, il lettore – proprietario del lotto edificabile – è comunque tenuto al versamento dell‘Imu.Le circostanze descritte nel quesito possono però essere considerate utili nella determinazione della base imponibile. Di norma, infatti, quest‘ultima è rappresentata dal valore FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 40 di mercato al 1 gennaio di ciascun anno. Va, altresì, segnalato che gli stessi valori eventualmente indicati dal Comune rappresentano esclusivamente valori di orientamento per il contribuente. Se il lettore ritiene che il valore effettivo di mercato dell‘area edificabile di sua proprietà sia inferiore, a causa dei vincoli descritti, ai valori deliberati dal Comune, avrà diritto di versare l‘imposta su un importo inferiore. Sarà opportuno, in tal caso, premunirsi con una perizia di parte, così da contrastare eventuali futuri accertamenti. (Alberto Bonino e Gianni Marchetti, Il Sole 24 ORE – L‘Esperto Risponde, 26 maggio 2014) Fiscalità La presentazione di Unico e 730 Bonus casa al test della dichiarazione Vanno compilati più righi se su uno stesso alloggio sono eseguiti lavori in anni diversi o con incentivi diversi - DOPPIO PASSAGGIO - Debuttano nel modello le detrazioni del 65% sul risparmio energetico e del 50% sui mobili D. Sto compilando il modello 730/2014 (relativo ai redditi conseguiti nel corso del 2013) e vorrei sapere come devo indicare la detrazione per le spese di ristrutturazione della mia abitazione, in relazione a lavori che sono proseguiti nel 2013 dopo essere inziati nel 2012. Il caso è questo: due anni fa, vale a dire nel 2012, ho avviato l'intervento, e ho speso 5.500 euro, portati in detrazione in Unico 2013. Quest'anno farò il modello 730, essendo diventato nel frattempo pensionato, e devo portare in detrazione spese per altri 12.000 euro, relativi al medesimo intervento edilizio iniziato nel 2012. Come devo gestire la prosecuzione dei lavori nel modello 730? Va compilata la stessa riga e, in caso di risposta positiva, come si indica la rata di detrazione? ---R. Per i contribuenti che cambiano modello dichiarativo rispetto all'anno precedente, passando da Unico a 730 o viceversa, non mutano i criteri di compilazione del quadro relativo al bonus ristrutturazioni, né le regole di calcolo dell'agevolazione. Se i lavori iniziati nel 2012 sono proseguiti nel 2013 occorre compilare due righi distinti, uno per ogni anno cui si riferisce la spesa con il relativo ammontare. A questo proposito è bene ricordare che, mentre nel 730, al punto 9 della sezione IIIA, si riporta l'intero ammontare della spesa sostenuta, in quanto spetta all'intermediario effettuare i conteggi, nel modello Unico dev'essere indicato l'importo della rata su cui calcolare autonomamente la detrazione. Nella casella "numero rata" del primo rigo andrà indicato 2 (seconda rata dei lavori 2012), in quella del secondo 1 (prima rata dei lavori 2013). Nel secondo rigo, inoltre, poiché si tratta di spese relative a interventi iniziati in anni precedenti, si deve riportare il codice 1 nella colonna 4 e compilare la sezione IIIB con i dati catastali identificativi dell'immobile oggetto di intervento. In questa maniera è agevole verificare che la spesa complessiva sostenuta in più anni, in relazione alla ristrutturazione del medesimo immobile, non ecceda i limiti di legge. Alcune delle novità delle dichiarazioni dei redditi di quest'anno riguardano proprio la compilazione dei quadri relativi a detrazioni sui lavori in casa, spese di ristrutturazione, nuovo bonus mobili e spese per il risparmio energetico. Come detto, non vi sono sostanziali differenze tra modello 730 e Unico. Le sezioni IIIA e IIIB sono riservate agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, con l'avvertenza che dev'essere compilato un rigo per ogni anno (colonna 1) in cui è stata sostenuta la spesa e per ogni singola unità immobiliare oggetto di intervento. Se, quindi, nel 2013 sono stati eseguiti lavori in due abitazioni, bisogna utilizzare due righi distinti. Il codice da indicare in colonna 2, da compilare solo se le spese sono state sostenute nel 2006 e nel 2012 (o nel 2013 per gli interventi antisismici che quest'anno fruiscono dello sconto del 65 per cento), serve a individuare l'aliquota della detrazione, che varia in base al periodo in cui è stata sostenuta la spesa (si vedano gli esempi nell'infografica a destra). Il codice fiscale da riportare nella terza colonna è quello del condominio per i lavori eseguiti su parti comuni, della società che imputa i redditi per trasparenza (la Snc, per esempio), del soggetto diverso dal dichiarante che ha inviato la comunicazione al centro operativo di Pescara fino al 13 maggio 2011, quando era ancora in vigore quest'obbligo, o della società di costruzione o di ristrutturazione per l'acquisto o l'assegnazione di immobili ristrutturati. FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 41 Nel caso assai frequente di lavori eseguiti su parti comuni condominiali, che devono essere idoneamente certificate dall'amministratore, oltre all'anno e all'eventuale codice della spesa, serve indicare il codice fiscale del condominio e barrare la casella 2 nella sezione IIIB, senza riportare gli estremi catastali dell'immobile. Le tre caselle «situazioni particolari» devono essere compilate solo da chi ha ereditato, acquistato o ricevuto in donazione l'immobile oggetto di ristrutturazione, al fine di proseguire la detrazione "passata" in capo all'acquirente, e da quanti fino al 2011 hanno potuto rideterminare il numero delle rate (da 10 a 5 o 3) in funzione dell'età. La sezione IIIB, introdotta dal 2011 con l'abolizione della comunicazione preventiva al centro operativo di Pescara, contiene gli estremi identificativi catastali dell'immobile oggetto di intervento (che prima andavano comunicati a Pescara) o, per gli immobili non ancora censiti, gli estremi di presentazione della domanda di accatastamento. La sezione può non essere compilata solo se i dati sono già stati riportati nelle dichiarazioni precedenti. Il numero d'ordine in colonna 1 deve coincidere con quello attribuito in colonna 10 della sezione IIIA in corrispondenza del rigo relativo all'immobile oggetto di intervento. Se i lavori sono stati effettuati dal conduttore o dal comodatario, occorre indicare anche gli estremi di registrazione del relativo contratto nel rigo E53 (RP53 in Unico). La compilazione della sezione IIIC, riservata alle spese per il bonus mobili introdotto a partire dal 2013, è semplicissima. Nel 730 occorre indicare solo l'importo della spesa sostenuta per ciascun immobile oggetto di ristrutturazione e, nel modello Unico, anche l'importo della rata corrispondente, nonché il totale su cui determinare la detrazione. La sezione IV, destinata ad accogliere gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (codice 1), gli interventi sull'involucro degli edifici (codice 2), l'installazione di pannelli solari (codice 3) e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (codice 4) è rimasta pressoché invariata rispetto alle precedenti edizioni. È stata aggiunta la colonna 3 per identificare le spese sostenute dal 1 gennaio 2013 al 5 giugno 2013, detraibili al 55 per cento (codice 1) e quelle sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2013, detraibili al 65% (codice 2). Occorre infine indicare l'importo della spesa oggetto dell'intervento e, solo in Unico, anche l'importo della rata su cui calcolare la detrazione. IL CASO RISOLTO OPERAZIONE RECUPERO I contribuenti che, l'anno scorso, hanno dimenticato di riportare nella dichiarazione dei redditi le spese sostenute nel 2012 per interventi agevolati non perdono il diritto di fruire della detrazione nel 730 o nell'Unico 2014. In presenza di tutte le condizioni previste, infatti, è sufficiente indicare nella casella "anno" il 2012 e, in corrispondenza della rata, la numero 2, e compilare la sezione IIIB con i dati catastali dell'immobile, essendo la prima volta che si dichiara l'intervento agevolato. Non solo le rate successive alla prima non vanno "perse", ma si può anche ottenere l'agevolazione di cui non si è fruito l'anno prima, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore, utilizzando il modello Unico 2013 fino al 30 settembre 2014, oppure, come ha precisato la circolare 95/E/2000, producendo una istanza di rimborso ex articolo 38 del Dpr 602/1973. Gli esempi LE TRE SEZIONI Un contribuente ha effettuato nel 2013 lavori di ristrutturazione di un alloggio che detiene in forza di un contratto di locazione registrato a Bari il 13 dicembre 2012 al n. 51357. Ha speso 35mila euro e ha acquistato mobili nuovi per l'arredo dello stesso appartamento per 7.500 euro. Oltre alla sezione IIIA del 730 dovrà essere compilata anche la sezione IIIB per indicare i dati relativi all'immobile e la sezione IIIC per il bonus mobili LA DOPPIA ALIQUOTA Un contribuente ha sostenuto nel 2013 spese per un intervento di riqualificazione energetica della propria abitazione terminato nell'anno. A fronte di due fatture ricevute, una in acconto e l'altra a saldo dei lavori, sono stati effettuati due bonifici, uno di 20mila euro il 29 marzo e l'altro di 30mila euro il 24 ottobre 2013. Devono essere compilati due righi diversi della quarta FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 42 sezione del modello unico 2014, in quanto la percentuale di detrazione è del 55% sulla prima spesa e del 65% sulla seconda LA COMPROPRIETÀ Un contribuente ha effettuato nel 2010 lavori di ristrutturazione su un alloggio in comproprietà con la moglie per 20mila euro. Anche se le fatture e i bonifici sono intestati solo al marito, se la spesa è stata sostenuta da entrambi al 50% e si annota la circostanza in fattura, ognuno può detrarre la quota spettante nella propria dichiarazione. Nell'esempio si riporta l'Unico 2014 del marito che dovrà anche indicare in colonna 3 il codice fiscale della moglie che ha spedito la comunicazione al centro di Pescara LE DUE ANNUALITÀ Nel 2012 un contribuente ha installato pannelli solari termici sostenendo una spesa di 15mila euro e nel novembre del 2013 ha sostituito la caldaia pagando 8mila euro. Nel modello 730/2014 deve compilare due righi, specificando la data di pagamento del secondo intervento, inserendo il codice 2 in colonna 3 (Luciano De Vico, Il Sole 24 ORE – L‘Esperto Risponde, 19 maggio 2014) MUTUI, LIMITI ALLO SCONTO IN SEGUITO AD ACCOLLO D. Un mutuo ipotecario "prima casa", acceso nel 2011, è cointestato a Caio (non proprietario dell'immobile) e a Tizio (proprietario al 100% dell'immobile). Il 15 ottobre 2013 c'è l'accollo del mutuo interamente da parte di Tizio (che diventa unico intestatario del mutuo). L'operazione è effettuata dalla banca erogante il mutuo, senza intervento del notaio. Nel calcolo della soglia degli interessi passivi da detrarre, si considera l'importo di 4.000 euro oppure di 2.500 euro (nove mesi per 2.000 diviso 12, più tre mesi per 4.000 diviso 12)? ---R. Gli interessi passivi, relativi alla ulteriore quota di mutuo nella quale è subentrato il contribuente (e di cui egli era già cointestatario) mediante accollo nel corso del 2013, non sono detraibili, in quanto questo negozio giuridico è avvenuto - volontariamente - a distanza di circa due anni dall‘acquisto dell‘abitazione principale di sua esclusiva proprietà. Infatti, ai fini del beneficio in questione, la lettera b, comma 1, dell'articolo 15 del Tuir presuppone, come condizione temporale indefettibile, che tra l‘acquisto stesso e la stipula del mutuo ipotecario avvengano non passino più di 12 mesi. Le istruzioni, sebbene offrano differenziate soluzioni operative, ammettono la possibilità della detrazione degli interessi conseguenti all‘accollo del mutuo in ipotesi circoscritte, quali, per esempio, il riassetto patrimoniale tra coniugi a seguito di separazione coniugale e il decesso del mutuatario con subentro degli eredi o del coniuge superstite. Nelle situazioni citate ricorrono, nel contempo, l‘acquisizione (anche pro quota) della proprietà dell‘immobile e l‘intestazione del mutuo. In ogni caso, l‘accollo deve risultare da un negozio formale , come un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (circolare 20/E/2011), circostanza che, oltre alle altre, non ricorre nel caso prospettato. (Alfredo Calvano, Il Sole 24 ORE – L‘Esperto Risponde, 26 maggio 2014) IMMOBILI - PRELIEVO SUI REDDITI E 730 - EFFETTO FRANCHIGIA SULLE PARTI COMUNI IN CONDOMINIO D. Il condominio dove vivo, composto da 15 appartamenti, di cui due di mia proprietà, dispone di una struttura adibita a portineria, di un'unità abitativa destinata all'alloggio del custode – che in realtà, in base ad accordi intervenuti, gli è stata ceduta in locazione – nonché di due locali a uso commerciale, uno sfitto e l'altro locato a un negoziante. Gli immobili sono tutti con attribuzione di rendita catastale. Per la locazione abitativa al custode, è possibile optare per la cedolare secca? Ricorre addirittura la possibilità di non dichiarare i canoni perché, ad esempio, vengono trattenuti dall'amministratore per futuri interventi di manutenzione al fabbricato? ---R. Il reddito degli immobili condominiali di proprietà comune va dichiarato dai singoli condòmini in ragione dei rispettivi valori millesimali. In questo contesto, il comma 3-bis dell'articolo 36 del Tuir prevede, tuttavia, una disciplina impositiva di favore in relazione ad alcune tipologie catastali. FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 43 Disciplina di favore Esse sono individuate facendo rinvio all'articolo 1117, comma 1, n. 2, del Codice civile. Si tratta delle aree destinate a parcheggio, dei locali a uso comune (quali portineria, alloggio del portiere, lavanderia e locale caldaia), degli stenditoi e dei sottotetti destinati a loro volta, per le caratteristiche strutturali e funzionali, a un uso comune. Qualora a questi beni sia attribuita, o risulti attribuibile, un'autonoma rendita catastale, essa non assumerà rilevanza reddituale nei confronti dei condòmini se la quota di spettanza di ciascuno è di importo non superiore a 25,82 euro. Va detto che il comma 3-bis utilizza in modo aspecifico il termine "reddito"; in realtà, il riferimento per beneficiare della franchigia va fatto solo all'imponibile costituito dalla "rendita catastale". Infatti,come precisa la circolare 150 del 10 agosto 1994 del ministero delle Finanze, se queste tipologie di immobili condominiali sono date in locazione, il canone dev'essere sempre dichiarato nella misura intera. In ogni caso, va dichiarato per intero il reddito, anche se formato su base catastale, derivante da un immobile non rientrante, per classificazione o destinazione, fra quelli citati; cosicché la rendita catastale di un negozio di proprietà condominiale non potrà beneficiare della franchigia di 25,82 euro. Quest'ultima, laddove (potenzialmente) spettante al ricorrere dei presupposti indicati, verrà vanificata nel caso in cui il suo importo venga superato anche di un solo euro: per esempio, se a un condomino risultano attribuite, in proporzione ai millesimi di proprietà, le rendite catastali di 26,50 e di 7,50 euro, riferite rispettivamente all'alloggio del portiere e all'area parcheggio, la prima – a differenza della seconda (completamente esente) – dovrà essere assoggettata per intero a tassazione. Alternanza Irpef-Imu Queste modalità impositive vanno adesso adattate al generalizzato criterio dell'alternanza Irpef-Imu, in funzione del quale la rendita catastale del l'immobile viene esclusa dal primo tributo se assoggettata al secondo. Di fatto, l'operatività della franchigia per le quote delle proprietà condominiali non locate, comprese nel novero del comma 3-bis dell'articolo 36 del Tuir, viene in prevalenza neutralizzata da tale criterio di tassazione, altrettanto favorevole; occorre tuttavia tenere presente che, se sono possedute quote di immobili abitativi condominiali non locati nel territorio dello stesso Comune ove il contribuente possiede anche l'abitazione principale, la loro rendita catastale va assoggettata a Irpef nella misura del 50 per cento, e in questo caso torna a farsi sentire l'effetto positivo della franchigia. Ai fini dichiarativi e impositivi, la condizione dei beni in proprietà condominiale va segnalata dal condomino, trascrivendo il codice 9 alla colonna 2 (Utilizzo) del quadro RB di Unico persone fisiche; mentre la rendita catastale va suddivisa tra le colonne 13 (quota imponibile) e/o 17 (quota non imponibile). Infine, con riferimento alla circolare 150 citata, va escluso che le quote di proprietà condominiale, prese in considerazione dal comma 3-bis, cui è attribuita o soltanto attribuibile (occorrendo, in tale ultimo caso, assumere in via comparativa, in base all'articolo 37 del Tuir, un valore similare) un'autonoma rendita catastale, possano essere qualificate come pertinenze. IL CASO RISOLTO ESCLUSA L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PIATTA Se c'è locazione di immobili a uso abitativo di proprietà condominiale, non si può optare per la cedolare secca, poiché i contratti sono stipulati e registrati dall'amministratore con il codice fiscale del condominio (circolare 26/E/2011). I canoni andranno fatti concorrere pro quota millesimale al reddito complessivo dei singoli condòmini. Questo obbligo dichiarativo/impositivo ricorre sempre, anche se i canoni non vengono materialmente attribuiti ai singoli ma sono destinati, ad esempio, alla costituzione di un fondo spese straordinarie. (Alfredo Calvano, Il Sole 24 ORE – L‘Esperto Risponde, 12 maggio 2014) RIDUZIONE DEI RADIATORI CON RELAZIONE TECNICA D. Sono proprietario di un appartamento al quarto e ultimo piano di un fabbricato degli anni 70, con lastrico solare senza tetto né camera d'aria. Nel rifare le tabelle millesimali, il Ctu (consulente tecnico di ufficio) ha riscontrato, negli appartamenti all'ultimo piano, radiatori dell'impianto centralizzato con calorie doppie (installati dall'impresa costruttrice per FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 44 compensare la dispersione termica) e, quindi, ha calcolato per tali unità i millesimi del riscaldamento raddoppiati rispetto agli appartamenti simili dei piani sottostanti. Il Ctu ha operato bene, non tenendo conto della dispersione termica? Se volessi ridurre i radiatori del mio appartamento, come numero o potenza calorica, quale procedura dovrei seguire nei confronti del condominio? ---R. Il Ctu, professionista nominato per "rifare le tabelle millesimali", deve sottostare a determinati parametri per il loro calcolo. Ciò vuol dire che, verosimilmente, qualora si desse l‘incarico a più professionisti per stilare delle tabelle millesimali, queste ultime potrebbero discostarsi, essere diverse tra loro, ma non in maniera sostanziale. Da quanto detto, se il Ctu, nel calcolare le nuove tabelle millesimali, ha ritenuto di non prendere in considerazione la "dispersione termica", con molta probabilità ha tenuto in debita considerazione molti altri fattori. Nel caso in cui il lettore volesse ridurre i radiatori nel suo appartamento "come numero o potenza calorica‖, dovrebbe presentare all‘amministratore di condominio una relazione tecnica dalla quale si evinca che sia l‘impianto termico centralizzato che gli altri condòmini non subiscono alcun danno dall‘eventuale riduzione del numero o della potenza calorica dei radiatori. Tuttavia, si deve ricordare che, in presenza di un impianto termico centralizzato, con l‘installazione in ogni singolo appartamento delle valvole termostatiche e dei contabilizzatori è possibile sia regolare la temperatura interna che conoscere l‘esatto consumo di energia termica per ogni singola unità abitativa. (Paola Pontanari, Il sole 24 Ore - L‘Esperto Risponde, 12 maggio 2014) IMMOBILI: L'USO PROMISCUO ESCLUDE LA STRUMENTALITÀ D. Sono un ingegnere inquadrato come contribuente minimo e utilizzo la mia abitazione promiscuamente per l’esercizio dell’attività. Ho intenzione di vendere questa abitazione ed acquistarne un’altra che utilizzerò sempre promiscuamente. Vorrei sapere se posso considerare le spese connesse all'acquisto (mediazione immobiliare, onorari del notaio, bolli e tasse) come "costi professionali" (al 50%) per la determinazione del reddito e se l'utilizzo promiscuo dell'abitazione da acquistare può inficiare le agevolazioni prima casa a cui ritengo di aver diritto. ---R. Con la circolare 35/E del 20 settembre 2012, l‘agenzia delle Entrate ha precisato che, per semplificare il calcolo, le spese miste possono essere dedotte al 50 per cento, indipendentemente dall‘effettiva percentuale di utilizzo per motivi professionali, come previsto dall‘articolo 54, comma 3, del Tuir. Nel caso di specie, l‘immobile è utilizzato promiscuamente e, quindi, non può essere considerato strumentale (mancando l‘utilizzo esclusivo) secondo le disposizioni dettate ai fini delle imposte sui redditi. In questo caso, il comma 3 citato prevede che nella stessa misura (del 50 per cento) «sono deducibili le spese per i servizi relativi a tali immobili». La circostanza che il legislatore abbia limitato la deducibilità ai servizi relativi a tali immobili vuole significare che il beneficio (la deduzione) è circoscritta agli oneri di gestione dell‘immobile, cioè alle utenze (spese telefoniche, gas, acqua, energia elettrica, spese condominiali, eccetera) e agli altri servizi, ma non a tutti gli oneri come, ad esempio, gli oneri fiscali (bollo, imposta di registro, eccetera) che rimangono indeducibili (non trattandosi di servizi relativi agli immobili).Ai fini dell'applicazione del nuovo regime si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, tra l'altro, «nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro». Ai sensi dell‘articolo 43, comma 2 del Tuir, si considerano strumentali gli immobili utilizzati esclusivamente nell‘esercizio dell‘attività di lavoro autonomo. Nel caso del lettore l‘immobile non è strumentale in quanto utilizzato promiscuamente. Per tale ragione, il contribuente può continuare ad avvalersi del regime dei minimi rispettando la soglia massima di 15mila euro. (Nicola Forte, Il Sole 24 ORE – L‘Esperto Risponde , 5 maggio 2014) FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 45 I LIMITI AL CUMULO TRA IL 50% E IL 65% D. In una ristrutturazione con una spesa superiore ai 96.000 euro, la sostituzione di serramenti e infissi aventi la caratteristica del risparmio energetico, con la certificazione del costruttore effettuata nel primo semestre del 2014, può fruire del rimborso del 65% in aggiunta ai 96.000 euro del recupero edilizio al 50%? ---R. La risposta è affermativa. Nel caso di specie, si applica la detrazione del 65% per le spese di sostituzione dei serramenti, a condizione che si conseguano i prescritti valori di trasmittanza termica previsti dal Dm 11 marzo 2011, nei limiti di 60.000 euro e quella del 50% per i lavori di ristrutturazione, nei limiti di 96.000 euro. Nell‘ipotesi di contestuale intervento di risparmio energetico ed edilizio su fabbricato residenziale, il contribuente può fruire di entrambe le detrazioni del 50% e del 65% (articolo 16 bis del Tuir 917/86 e articolo 1, comma 139, legge 147/2013; guida al 50% e 65% su www.agenziaentrate.it). Il Dm 19 febbraio 2007, prevede espressamente che la detrazione del 55%/65% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti non sia cumulabile con le agevolazioni previste da altre disposizioni di legge nazionale per i medesimi interventi (ad esempio, detrazione Irpef del 36%-50%). In tale ambito, la circolare 36/E/2007 ha chiarito, tuttavia, che, stante la possibile sovrapposizione degli interventi di riqualificazione energetica degli edifici con analoghi interventi agevolabili nell‘ambito della detrazione Irpef del 36%-50%, in tema di recupero edilizio abitativo, il contribuente può avvalersi per le medesime spese, in via alternativa, dell‘una o dell‘altra agevolazione, nel rispetto della normativa specifica e degli adempimenti previsti per ognuna di esse. Con la risoluzione 152/E/2007 è stato chiarito che nel caso in cui, sullo stesso fabbricato abitativo, come nel caso di specie, siano eseguiti interventi di ristrutturazione, agevolati ai fini del 36%-50%, che comprendano anche lavori diretti al risparmio energetico (sostituzione serramenti), il contribuente può scegliere, limitatamente a questi ultimi, di applicare la detrazione del 65%, a condizione che però per le relative spese il contribuente non abbia già fruito della detrazione del 50%, e che, nella fattura rilasciata al contribuente, vengano individuate specificamente le spese relative ad uno o più interventi finalizzati al risparmio energetico, fermi restando in ogni caso tutti gli adempimenti previsti per l'una e l'altra agevolazione. (Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE – L‘Esperto Risponde , 5 maggio 2014) CHIUSURA DEL CONTENZIOSO E PRINCIPIO DI CASSA D. Nel 2010 abbiamo sostituito la caldaia condominiale a gasolio con una a gas. A seguito di un contenzioso con la ditta appaltatrice, abbiamo raggiunto una transazione nel 2013, con versamento delle quote residue. Possiamo fruire delle agevolazioni Irpef in Unico 2014 per i versamenti residui? L'amministratore deve provvedere comunque alla certificazione o è sufficiente l'atto di transazione? ---R. La detrazione del 50% (articolo 16 bis del Tuir 917/86 e articolo 1, comma 139, legge 147/2013, guida al 50% su www.agenziaentrate.it) si applica anche per le spese sostenute in più anni (intervento pluriennale), tra le quali può essere fatto rientrare il caso di specie, in cui i lavori erano ultimati nel 2010, ma per un contenzioso con l‘impresa i pagamenti erano stati sospesi. Pertanto, se trattasi comunque di pagamento di corrispettivo per i lavori (e non di penali) le spese, pagate nel 2013 dall‘amministratore con regolare bonifico bancario, fruiscono della detrazione del 50% sulla base del principio di cassa (a partire dalla dichiarazione dei redditi 2014). L'importo detraibile è commisurato alla tabella millesimale di ripartizione della proprietà delle parti comuni e l'amministratore deve comunque certificare ai singoli condomini la spesa detraibile da ciascuno, sempre sulla base delle spese sostenute e della tabella millesimale. (Marco Zandonà, Il Sole 24 ORE – L‘Esperto Risponde , 5 maggio 2014) FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 46 Locazione IMMOBILI - PRELIEVO SUI REDDITI E 730 - CEDOLARE LIGHT AL 10% PER GLI AFFITTI CONCORDATI Possibile l'opzione anche se il contratto è già in corso - CONFRONTO DIFFICILE - Il canone mensile dipende dai parametri più o meno diversificati stabiliti nelle intese a livello comunale D. Sono comproprietario di un appartamento trilocale situato in centro a Torino, che attualmente è affittato con un contratto «quattro più quattro» a canone libero. Ho optato per la cedolare secca, mentre mia moglie (contitolare dell'immobile), essendo titolare del solo reddito di pensione per poco più di 10mila euro lordi annui, non aveva convenienza a effettuare la mia stessa scelta. Il contratto è in scadenza tra quasi due anni e mezzo, vale a dire a ottobre 2016, ma io vorrei sapere se, nel frattempo, è possibile sfruttare la nuova aliquota della cedolare, che è stata fissata al 10 per cento. In particolare, mi domando se devo siglare un nuovo contratto a canone concordato. E se tenessi lo stesso inquilino anche dopo la scadenza di ottobre 2016, dovrei comunque rimandare la raccomandata? Infine, sulla base di quali criteri posso valutare se, con l'applicazione della nuova aliquota, conviene effettivamente anche a mia moglie esercitare l'opzione per la cedolare secca? ---R. L'applicazione dell'aliquota del 10% per la cedolare secca è riservata ai cosiddetti contratti a canone concordato. Il presupposto è pertanto la stipula di un contratto avente tali caratteristiche, fissate dall'articolo 2, comma 3, della legge 431/1998. Si deve trattare, precisamente, di un contratto contenente condizioni contrattuali in linea con quanto stabilito dagli accordi definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Nel caso in cui il proprietario trovi conveniente scegliere un contratto a canone concordato, avendo in corso un contratto a canone libero, dovrà procedere in questo modo: - disdettare il contratto in corso presentando all'agenzia delle Entrate il modello Rli e indicando nella sezione II, «Adempimenti successivi», il codice 4 (risoluzione contratto); - stipulare il nuovo contratto inserendo il riferimento all'avvenuta applicazione dei parametri relativi all'accordo territoriale ed, eventualmente, facendo sottoscrivere il contratto dalle rispettive organizzazioni sindacali; - registrare il contratto utilizzando il modello Rli con l'indicazione della tipologia di contratto (L2) ed, eventualmente, esercitare l'opzione per la cedolare secca. Prima di procedere al "cambio di rotta", bisogna verificare se conviene stipulare un contratto a canone concordato, tenendo conto dell'importo del canone e del livello della tassazione, confrontando il guadagno netto che resta al proprietario dopo le imposte. Il primo passo consiste nel verificare se il Comune in cui si trova l'abitazione è tra quelli in cui si può stipulare un contratto di tipo concordato. Questi Comuni sono quelli cosiddetti ad alta tensione abitativa, e cioè quelli compresi in un elenco formato e progressivamente aggiornato sulla base delle decisioni del Cipe (delibere 4/2002 e 84/2002). Di fatto, si tratta di tutti i capoluoghi di provincia, molti centri di medie dimensioni e tutti i Comuni confinanti con quelli di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia. In secondo luogo, bisogna verificare se nel Comune – per quanto inserito nella lista di quelli ad alta tensione abitativa – sia stato effettivamente stipulato un accordo territoriale. Di norma, queste intese sono reperibili consultando i siti dei Comuni o con l'accesso agli atti tramite gli uffici tecnici o patrimoniali. L'accordo territoriale contiene tutte le prescrizioni alle quali bisogna attenersi per la determinazione del valore locativo degli immobili e, in particolare, individua: - le aree omogenee per valore di mercato, dotazioni infrastrutturali, trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali eccetera; - le particolari dotazioni delle unità immobiliari; - il concetto di metro quadro utile; - i valori minimi e massimi del canone per ogni zona omogenea, espressi in euro mensili per ogni metro quadrato utile, suddivisi in tre categorie riferite al numero di dotazioni presenti FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 47 nell'unità immobiliare; - tutte le altre condizioni alle quali dev'essere sottoposto il contratto di locazione. A questo punto il contribuente, verificata l'area omogenea nella quale è ubicato l'immobile, la superficie convenzionale e le dotazioni, può individuare il valore locativo minimo e massimo al quale riferirsi per stipulare il contratto a canone concordato. Ad esempio, se si prende come riferimento l'accordo territoriale siglato per il Comune di Torino, il canone concordato per un appartamento in «Zona 1» (centro città) va da 2,50 a 6,50 euro al mese per metro quadrato utile, a seconda delle caratteristiche dell'immobile, misurate secondo i punteggi inseriti nello stesso accordo. Per un appartamento di 70 metri quadrati utili, vuol dire andare da 175 a 455 euro al mese. Nel caso in cui il Comune, pur rientrando tra quelli definiti "ad alta densità abitativa", non abbia stipulato alcun accordo, si può fare riferimento all'accordo vigente nel Comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale, anche situato in un'altra regione, come stabilito dall'articolo 2 del Dm 27 novembre 2004. La scelta di stipulare un contratto a canone concordato dà la possibilità, sia al locatore sia al conduttore, di fruire di importanti agevolazioni fiscali. In particolare, il locatore, in caso di tassazione ordinaria, può applicare le aliquote a una base imponibile calcolata al 66,5% del canone annuo percepito e, in caso di opzione per il regime della cedolare secca, può applicare, per il quadriennio 2014-2017, l'aliquota del 10% – anziché del 15% – alla base imponibile data dall'intero canone annuo percepito. Ma non finisce qui. Nel caso di tassazione ordinaria, è anche prevista una riduzione del 30% sull'imposta annuale di registro, che quindi sarà pari all'1,4% del canone annuo indicato nel contratto, di norma divisa a metà tra proprietario e inquilino. Per chi sceglie la cedolare, invece, resta fermo il principio secondo cui la tassa piatta sostituisce – oltre all'Irpef e alle sue addizionali – l'imposta di registro e il bollo dovuto al momento della registrazione. Il contratto a canone concordato può essere stipulato secondo le regole civilistiche vigenti, inserendo il riferimento all'avvenuta applicazione dei parametri di cui all'accordo territoriale, o allegando allo stesso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente i parametri adottati per la determinazione del canone. La durata non potrà essere inferiore a tre anni, rinnovabile tacitamente per altri due (3+2). Diversi accordi territoriali, inoltre, prevedono la possibilità per il proprietario di aumentare il canone mensile se il contratto "nasce" fin da subito con una durata più lunga. Sempre nel caso di Torino, se anziché un contratto 3+2, si sceglie una formula con una durata più lunga come il 6+2, il canone aumenta fino a 6,90 euro per metro quadrato utile nel caso degli alloggi più "dotati". Il che porta il canone per un appartamento di 70 metri quadrati fino a 483 euro. Il contratto dovrà poi essere registrato entro 30 giorni dalla stipula, utilizzando il modello Rli, con l'indicazione della tipologia di contratto L2. Il contribuente che volesse optare per il regime della cedolare secca potrà inserire la clausola dell'opzione direttamente nel contratto o inviare la raccomandata al locatario. In questo caso l'eventuale revoca dell'opzione potrà essere effettuata senza l'obbligo di registrare una scrittura privata modificativa del contratto, che prevede il versamento dell'imposta di registro in misura fissa di 200 euro. ATTENTI A... L'OPZIONE A CONTRATTO GIÀ IN CORSO Nel caso di contratti in corso è sempre possibile optare per la cedolare secca, senza modifica le clausole contrattuali: si invia la raccomandata e si presenta alle Entrate il modello Rli, compilando il quadro D. Ad esempio, se un contratto è stato stipulato il 1 maggio 2012, il proprietario può optare per la cedolare entro il 30 maggio 2014. Dopodiché, i canoni maturati dal 1 gennaio al 30 aprile di quest'anno saranno soggetti alla tassazione ordinaria, mentre quelli maturati dal 1 maggio in poi saranno tassati con la cedolare fino a revoca dell'opzione. La check-list 1 Quando si può applicare la cedolare I privati che agiscono fuori da attività d'impresa possono applicare la cedolare secca solo al canone relativo ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo comprendenti unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A/1 a A/11 (esclusa l'A/10 uffici o studi privati), oppure le relative pertinenze C/2, C/6 e C/7 (solo se locate congiuntamente all'abitazione). Il locatario dev'essere persona fisica e operare al di fuori dell'esercizio di impresa, arti e professioni. Bocciato anche l'utilizzo dell'immobile per finalità abitative di FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 48 collaboratori e dipendenti 2 L'estensione del perimetro Fin dal 2011, la cedolare secca può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste obbligo di registrazione (vale a dire, a quelli di durata inferiore a 30 giorni nell'anno), in questo caso inserendo il canone in dichiarazione dei redditi. Inoltre, in base al decreto casa (Dl 47/2014), può essere esercitata anche per le unità abitative che siano locate a cooperative oppure a enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II, del Codice civile, purché esse vengano sublocate a studenti universitari con rinuncia all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione 3 Le aliquote della tassa piatta La cedolare si applica utilizzando l'aliquota del 21% per gli affitti liberi. Per gli affitti concordati, l'aliquota 2011 e 2012 è stata il 19%, con riduzione al 15% dal 2013 e al 10% per il quadriennio 2014-17). I contratti concordati sono stipulati sulla base di accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e degli inquilini, per l'affitto di abitazioni situate nei Comuni ad alta tensione abitativa individuati negli elenchi Cipe. Il canone dell'affitto concordato è generalmente inferiore a quello di mercato. La tassa piatta si applica sempre sull'intero importo del canone pattuito nel contratto 4 Il confronto tra canone e prelievo Chi non applica la cedolare paga l'Irpef e le relative addizionali sul canone di locazione (l'imponibile è il 95% del canone pattuito, che scende al 66,5% per i contratti concordati). Inoltre, paga il bollo sul contratto di locazione e l'imposta di registro (2% annuo del canone pattuito, ridotto a 1,4% per gli affitti concordati). Il proprietario deve quindi calcolare il "guadagno netto" che gli resta scegliendo un canone libero (con o senza cedolare) e, se la casa si trova in una città in cui è possibile applicarlo, un canone concordato (con o senza cedolare). Il maggior guadagno netto indica la convenienza 5 Le modalità di opzione L'opzione a favore della cedolare secca può essere espressa dal locatore al momento della registrazione del contratto. Produce effetti per l'intera durata del rapporto contrattuale salvo revoca. Se non effettuata alla registrazione, l'opzione può essere fatta con il modello RLI negli anni successivi, entro il termine per il versamento dell'imposta di registro annuale. Lo stesso termine vale anche per la revoca. Per i contratti per i quali la legge non impone l'obbligo della registrazione l'opzione potrà essere esercitata nell'ambito della dichiarazione dei redditi 6 La raccomandata e la rinuncia Istat Nel caso di opzione per l'applicazione della cedolare secca, il locatore non potrà, per un periodo corrispondente alla durata dell'opzione, chiedere l'aggiornamento o l'adeguamento del canone, anche se previsto nel contratto a qualsiasi titolo, inclusa la variazione Istat. L'opzione avrà effetto dopo che il locatore abbia dato comunicazione scritta al conduttore mediante raccomandata con la quale si rinuncia a esercitare la facoltà di aggiornamento del canone. In alternativa alla raccomandata, in caso di opzione espressa con la stipula del contratto, il proprietario può inserire una clausola nel contratto 7 Gli effetti sul reddito complessivo Quando la legge fa riferimento al possesso di requisiti reddituali ai fini del riconoscimento o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria (incluso l'Isee) si tiene conto anche del reddito che risulta assoggettato alla cedolare secca: è il caso, per esempio, della condizione di familiare fiscalmente a carico, delle detrazioni per carichi di famiglia nonché di quelle per redditi di lavoro dipendente e di pensione. Il reddito soggetto alla cedolare non concorre, invece, alla formazione del reddito imponibile che determina tra l'altro l'aliquota Irpef applicabile 8 Il rischio di perdita delle detrazioni L'ultima valutazione da fare per stabilire se la cedolare conviene o no riguarda il fatto che la tassa piatta è un'imposta sostitutiva. Di conseguenza, non è possibile abbattere l'importo della cedolare secca utilizzando le detrazioni d'imposta, come quelle sui lavori di ristrutturazione (50% o 65%) o sulle spese sanitarie (19%). Di conseguenza, contribuenti che hanno detrazioni molto elevate in rapporto al reddito, rischiano di non poterle utilizzare interamente se scelgono la cedolare secca. Nel caso gli alloggi siano più di uno, si può valutare se applicare la tassa piatta solo ad alcuni di essi (Alberto Bonino, Gianni Marchetti, Il Sole 24 ORE – L‘Esperto Risponde , 12 maggio 2014) FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 49 LA SCHEDA DELLA CALDAIA È CAMBIATA DAI PROPRIETARI D. Le spese relative alla sostituzione della scheda madre di una caldaia spettano all'inquilino o al proprietario dell'immobile? Nella fattispecie, si tratta di una caldaia installata, a spese del proprietario, solo 6 anni fa, quindi praticamente nuova, se si considera la longevità di tali apparecchiature, il cui ultimo controllo (a carico inquilino) è stato fatto nel gennaio 2013. ---R. Ipotizzando che il lettore si riferisca ad una locazione cosiddetta ―libera‖, a norma dell‘articolo 2, comma 1, della legge 431/98 (con durata di quattro anni + quattro), le spese per la sostituzione della scheda della caldaia – salvo patto contrario e salvo eventuali responsabilità del conduttore (per manomissioni o cattivo uso dell‘impianto) - devono ritenersi a carico del proprietario/locatore. Ed infatti, l‘articolo 1576, comma 1, del Codice civile dispone che «il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore». A sua volta, l‘articolo 1609, comma 1, del Codice civile, dispone che «le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell'articolo 1576, devono essere eseguite dall'inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall'uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito». Più in generale, la Suprema corte ha puntualizzato che «non rientrano tra le riparazioni a carico dell‘inquilino a norma dell‘articolo 1609 del Codice civile quelle relative agli impianti interni alla struttura del fabbricato (elettrico, idrico, termico)» (Cassazione 19 gennaio 1989, numero 271). Si veda, in questo senso, anche la tabella allegato G, al decreto ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 30 dicembre 2002 – dettato per la diversa tipologia delle locazioni a ―canone concordato‖ (ex articolo 2, comma 3, della legge 431/98), ma applicabile come parametro anche alla fattispecie in esame – per il quale è a carico del locatore «la manutenzione straordinaria dell‘impianto di riscaldamento». (Matteo Rezzonico, Il Sole 24 ORE – L‘Esperto Risponde , 12 maggio 2014) FIAIP News24, numero 11 - Giugno 2014 50