febbraio 2014

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febbraio 2014
- NEWS N°2 FEBBRAIO 2014 PRINCIPALI LEGGI E DECRETI SULL’EFFICIENZA ENERGETICA IN
EDILIZIA
IL TERZO RESPONSABILE E I SUOI COMPITI
L’ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI SONO AFFIDATI AL PROPRIETARIO, DEFINITO
COME ALLA LETTERA J) DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1, O PER ESSO AD UN TERZO, AVENTE I REQUISITI
DEFINITI ALLA LETTERA O) DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1.D.P.R. 412/93
D.P.R. 412/93 Lettera j) per “proprietario dell’impianto termico”, chi è proprietario, in tutto o in parte, dell’impianto
termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi
dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da
intendersi riferiti agli Amministratori;
D.P.R. 412/93 Lettera o) per “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”, la
persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea
capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio,
della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
D.P.R. 412/93 art.11 commma 2. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura
dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell’occupazione, alla figura del
proprietario, nell’onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità
limitatamente all’esercizio, alla manutenzione dell’impianto termico ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12.
Nel caso di impianti termici centralizzati di tipo condominiale l’ amministratore del condominio subentra alla figura
del responsabile dell’impianto, per la durata della nomina.
Il responsabile deve provvedere alla corretta manutenzione dell’impianto termico e alla sicurezza dello stesso.
Deve inoltre rispettare il periodo annuale e l’orario di riscaldamento, nonchè mantenere la temperatura degli ambienti
riscaldati entro i limiti previsti dalla legge.
Il responsabile dell’impianto può delegare la propria responsabilità ad una persona, avente requisiti di Legge (iscrizione
alla Camera di Commercio e operante ai sensi della L.46/90), che assume la nomina di Terzo Responsabile.
Per gli impianti con potenza nominale superiore a 350 kW, il terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione
deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
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iscritto agli albi nazionali di categoria o iscritto ad elenchi equivalenti dell’Unione Europea, oppure mediante
certificazione UNI EN ISO 9000, ai sensi dell’art. 4 del DPR 34/2000.
lo stesso requisito, ossia la sola certificazione di qualità ai sensi delle norme UNI EN ISO 9000, è richiesto per
la ditta che intende partecipare alla gara di appalto per assumere l’incarico di terzo responsabile dell’esercizio
e della manutenzione di un impianto termico di un edificio pubblico, purché con potenza termica nominale al
focolare superiore a 350 KW e per un importo dei lavori non superiore a 150000 euro.
Per ulteriori chiarimenti puoi andare al link:
http://www.progettogas.it/news/il-terzo-responsabile-e-i-suoi-compiti/
CALDAIE, DAL MISE CHIARIMENTI SUI REQUISITI PER LO SCARICO A
PARETE
QUELLE INSTALLATE DOPO IL 31 AGOSTO 2013 DEVONO APPARTENERE ALLA CLASSE 4 O 5 SECONDO LA
CLASSIFICAZIONE DI CUI ALLE NORME UNI EN 297, 483 E 15502.
Con una nota del 18 dicembre 2013, il Ministero dello Sviluppo economico ha chiarito, in risposta a un quesito posto,
qual è la tipologia dei generatori di calore che possono essere installati in deroga all’obbligo di evacuazione dei prodotti
della combustione con sbocco sopra il tetto.
Il Mise precisa che è consentito derogare da quanto previsto all'articolo 5, comma 9 del D.P.R. n. 412 del 1993, nei casi
previsti dal comma 9-bis dello stesso articolo. In tali casi, ai sensi del comma 9-ter dell'articolo 5 del D.P.R. n. 412 del
1993, i generatori di calore installati successivamente alla data del 31 agosto 2013 devono rispettare quanto di seguito
indicato:
- possedere un rendimento termico utile maggiore o uguale a 90+2log (Pn), in corrispondenza di un carico termico pari
al 100% della potenza termica utile nominale;
- appartenere alla classe 4 o alla classe 5 secondo la classificazione relativa alle emissioni di NOx indicata dalla norma
UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN15502.
Per ulteriori chiarimenti puoi andare al link:
http://www.casaeclima.com/ar_16740__ITALIA-Norme-Tecniche-caldaie-CALDAIE-A-CONDENSAZIONEministero-dello-sviluppo-economico-scarico-dei-fumi-Caldaie-dal-MISE-chiarimenti-sui-requisiti-per-loscarico-a-parete-.html
A.P.E. NON ALLEGATO, IL GOVERNO DICHIARA INEFFICACE LA
NORMA DELLA LEGGE DI STABILITÀ CHE PREVEDE LA NULLITÀ
DIFFERITA.
MINISTERO GIUSTIZIA: LA LEGGE DI STABILITÀ È INTERVENUTA SU UNA NORMA NON PIÙ IN VIGORE,
PERCHÉ SOSTITUITA CON LA SANZIONE PECUNIARIA DAL DL“DESTINAZIONE ITALIA”
Rispondendo all'interrogazione, il ministro della Giustizia, Anna Maria Cancellieri, haricordato che l'articolo 6, comma 3bis, del decreto-legge 63/2013, convertito dalla legge 90/2013 (entrata in vigore il 4 agosto 2013), ha sancito, a pena di
nullità, l’obbligo di allegazione dell’attestato di prestazione energetica.
Successivamente il decreto-legge 145/2013(c.d. Destinazione Italia, entrato in vigore il 24 dicembre 2013 e ora
all'esame del Parlamento per la conversione in legge), ha soppresso la predetta nullità dei contratti, prevedendo in caso
di omessa dichiarazione o allegazione dell’attestazione di prestazione energetica ai contratti di compravendita
immobiliare, agli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e ai nuovi contratti di locazione di edifici, la sola
applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. In seguito l’articolo 1, comma 139, lettera a), della legge di
stabilità 2014 (legge 147/2013, entrata in vigore il 1° gennaio 2014) ha riconfermato la nullità, ma con decorrenza
differita alla data di entrata in vigore del decreto del Mise di adeguamento delle linee guida per la certificazione
energetica degli edifici, decreto previsto dall'art. 6, comma 12 del DL n. 63/2013.
Per ulteriori chiarimenti puoi andare al link:
http://www.casaeclima.com/ar_16835__ITALIA-Leggi-attestato-di-prestazione-energetica-ape-nullitdei-contratti-ministero-della-giustizia-ministero-dello-sviluppo-economico-A.P.E.-non-allegato-ilGoverno-dichiara-inefficace-la-norma-della-Legge-di-Stabilit-che-