det. 82_2015 assegnazione alloggio ALER Haidane Abdelaziz

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det. 82_2015 assegnazione alloggio ALER Haidane Abdelaziz
COMUNE DI PERTICA BASSA
PROVINCIA DI BRESCIA
Via Roma n. 7
PEC: [email protected]
AREA amministrativa -AFFARI GENERALI - patrimonio
DETERMINA N. 82 DEL 17.12.2015
OGGETTO: ASSEGNAZIONE N. 1 ALLOGGIO DISPONIBILE (COD. U.I. 21604) AL SIG.
HAIDANE ABDELAZIZ - ART. 10 L. REGIONALE LOMBARDIA N. 27/2009 E ART. 6
COMMA 2 BIS REGOLAMENTO REGIONE LOMBARDIA N. 1/2014.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la nota a firma del Direttore Generale dell’ALER Azienda lombarda per l’Edilizia
Residenziale di Brescia – Cremona – Mantova pervenuta il 16 aprile 2015 al protocollo n. 520, con
la quale, facendo seguito alle note prot. Aler n. 44249 del 05/11/2012, n. 13111 del 22/04/2013, n,
50492 del 16/12/2013, n. 5710 del 21/02/2014 e n. 11372 del 15/04/2014, si segnala che le unità
immobiliari di seguito indicate risultano a tutt'oggi non ancora assegnate:
1. Via Roma n. 58 frz. Forno d’Ono (cod. u.i. 21604, vani Istat 4, mq. 81,08, piano 3°) - sfitta dal
05/02/2013;
2. Via Roma n. 58 frz. Forno d’Ono (cod. u.i. 21598, vani Istat 4, mq. 80,96, piano 1°) - sfitta dal
04/02/2014.
e si invita pertanto nuovamente l'Amministrazione in indirizzo, per dare tempestiva risposta alle
diffuse necessità abitative, a provvedere quanto prima all’assegnazione.
Richiamata la determinazione n. 19 del 27.04.2015, con la quale i due alloggi suddetti sono stati
assegnati ai seguenti nuclei familiari: l'alloggio cod. U.I. 21604 al Sig. Fikri Abdelaziz e l'alloggio
cod. U.I. 21598 alla Sig.ra Nouhi Naima;
Considerato che il Sig. Fikri Abdelaziz in data 29.07.2015 ha presentato all'ALER la rinuncia
all'alloggio assegnatoli;
Vista la nota a firma del Direttore Generale dell’ALER Azienda lombarda per l’Edilizia
Residenziale di Brescia – Cremona – Mantova pervenuta il 25 agosto 2015 al protocollo n. 1135,
con la quale si invita l'Amministrazione comunale a procedere nuovamente all'assegnazione
dell'unità immobiliare cod. U.I. 21604;
Vista la richiesta presentata dal Sig. Haidane Abdelaziz e registrata al protocollo n. 1078 del
08.08.2015, di assegnazione di un alloggio ALER in Comune di Pertica Bassa.
Visto l’art. 10 della legge Regione Lombardia L.R. 04/12/2009, n. 27 recante Testo unico delle leggi
regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.- Pubblicata nel B.U. Lombardia 7 dicembre 2009, n. 49,
Suppl. Ord. 9 dicembre 2009, n. 2. Del seguente tenore:” Art. 10 (Art. 3, c. 51-ter, L.R. n. 1/2000 ) Potere
sostitutivo.
1. Nel caso in cui, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della disponibilità degli alloggi, il comune
non provveda all’assegnazione:
a) qualora si tratti di alloggi gestiti da soggetto diverso dal comune e di proprietà del soggetto medesimo,
all’assegnazione provvede lo stesso ente gestore, utilizzando la graduatoria comunale;
b) qualora si tratti di alloggi gestiti dal comune, ovvero l’ente gestore di cui alla lettera a) non provveda
all’assegnazione in luogo del comune, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo
termine, comunque non superiore a trenta giorni, nomina un commissario per l’espletamento delle attività di
assegnazione.”
Visto l’art. 6 comma 2-bis del Regolamento Regione Lombardia Reg. reg. 10/02/2004, n. 1 recante “Criteri
generali per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 3, comma 41, lett.
m) L.R. n. 1 del 2000).Pubblicato nel B.U. Lombardia 9 febbraio 2004, n. 7, I S.O. “ del seguente tenore:
“2-bis. I comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti per l'assegnazione dei soli alloggi di risulta
resisi disponibili, hanno facoltà di provvedere con le procedure dell'articolo 14. Nel caso di assegnazione di
alloggi di nuova costruzione o recuperati o comunque acquisiti, il comune deve in ogni caso procedere al
bando di assegnazione ai sensi del regolamento”.
Visto l’articolo 14 del Regolamento Regione Lombardia Reg. reg. 10/02/2004, n. 1 del seguente contenuto:
“Art. 14 Assegnazione in deroga alla graduatoria.
1. Il comune che ha indetto il bando, in deroga alla posizione in graduatoria ovvero in caso di mancata
presentazione della domanda ai fini dell'ultima graduatoria pubblicata, purché sussistano i requisiti per
l'accesso all'ERP di cui all'articolo 8, può disporre con specifico atto, in via d'urgenza, l'assegnazione di un
alloggio di ERP ai nuclei familiari che:
a) debbano forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di provvedimento esecutivo e non sia
possibile sopperire alla sistemazione abitativa del nucleo familiare secondo i tempi previsti per la
graduatoria salvo che per sfratto per morosità di alloggi ERP e/o di occupazione abusiva;
b) siano assoggettati a procedure esecutive di sfratto e si trovino nelle condizioni previste dall' articolo 80,
comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato legge finanziaria 2001);
c) abbiano rilasciato o debbano rilasciare l'alloggio a seguito di calamità naturali quali alluvioni, terremoti,
frane ovvero eventi imprevisti quali esplosioni, incendi, crolli o altro ad essi riconducibili;
d) necessitino di urgente sistemazione abitativa, anche a seguito di gravi eventi lesivi dell'integrità psicofisica e personale, con particolare riguardo alle donne e ai minori;
e) siano privi di alloggio o si trovino in alloggio antigienico ovvero in alloggio improprio, benché collocati
in graduatoria, e per i quali non sia stato possibile provvedere alla sistemazione abitativa del nucleo
familiare, con l'ordinaria procedura della graduatoria, entro i tre mesi successivi dalla data di
pubblicazione della graduatoria stessa.
2. Sono condizioni obbligatorie per l'assegnazione in deroga la presentazione della domanda, con le
modalità previste per l'attribuzione dell'ISBARC/R e il suo inserimento nel sistema informatico regionale.
3. Il provvedimento che decide sull'istanza di assegnazione ai sensi del comma 1 deve essere motivato.
Avverso lo stesso è ammesso ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione.
4. Le assegnazioni in deroga, di cui al comma 1, non possono superare il 25%, con arrotondamento all'unità
superiore, degli alloggi disponibili prevedibilmente nel corso dell'anno. Nelle condizioni di grave tensione
abitativa, il comune può presentare alla Regione motivata richiesta di autorizzazione ad aumentare tale
percentuale, fino ad un massimo del 50%; l'autorizzazione è rilasciata con deliberazione della Giunta
regionale.”
INDICAZIONI GIURISPRUDENZIALI
• T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 07/11/2012, n. 2667 - CASE POPOLARI ED
ECONOMICHE - Assegnazione di alloggi, in genere- precisa che “(…) Come questo Tribunale ha più
volte affermato l'inadeguatezza alloggiativa non può costituire l'unico presupposto per l'assegnazione in via
straordinaria di un immobile di edilizia economica e popolare.
Le condizioni di disagio abitativo costituiscono elementi che concorrono ad attribuire al richiedente un
punteggio utile per la collocazione nella graduatoria di assegnazione, mentre l'assegnazione in deroga
costituisce un istituto di carattere eccezionale volto a far fronte a situazioni di emergenza ove sussistano
gravi pericoli per la salute o vi sia l'esigenza di tutelare minori.”
• T.A.R. Lombardia Milano Sez. I, Sent., 07/04/2014, n. 909 – CASE POPOLARI ED
ECONOMICHE – Assegnazione di alloggi, in genere – precisa altresì che:”IV.2. Nel merito, in primo luogo,
deve sottolinearsi come l'articolo 14 del regolamento regionale citato, non escluda affatto l'apprezzamento
discrezionale dell'amministrazione, non essendo quest'ultima vincolata all'accoglimento di tutte le domande
che prefigurino le medesime circostanze. Difatti, in disparte restando la lettera della disposizione (alla cui
stregua l'amministrazione "può" procedere all'assegnazione straordinaria), conta rilevare che
l'amministrazione comunale, per attivare la procedura straordinaria di assegnazione alloggi e.r.p., è tenuta
necessariamente a valutare con rigore e gradualità le situazioni di particolare gravità prospettate dai
richiedenti, attesa la scarsità degli alloggi in questione e il considerevole numero di domande dello stesso
tenore. L'istituto dell'assegnazione in deroga, sotto altro profilo, costituisce un rimedio eccezionale
ammissibile solo al cospetto di particolari situazioni di rilevanza sociale non valutate nella graduatoria
ordinaria, ad esempio perché sopravvenute alla chiusura dell'ultimo bando di concorso. Difatti, solo se le
condizioni rappresentate nell'istanza di assegnazione in deroga siano diverse da quelle che hanno portato a
determinare la posizione nella graduatoria ordinaria, la concessione di alloggio "extra bando" può
considerarsi rispettosa del principio di parità di trattamento che il bando ordinario cerca di garantire al
meglio mediante la graduazione delle posizioni sulla scorta di meccanismi trasparenti di punteggio
(ISBARC/R).
MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO IN ORDINE ALLA COMPETENZA.
Il d.lgs. n. 267/2000 ha disposto l’inderogabilità del principio della separazione e distinzione tra atti di indirizzo e atti di gestione
(con relativa distinzione di competenza) che costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico (Consiglio di Stato, sezione
IV, sentenza n. 5695 del 24 ottobre 2011). Si tratta di una “riserva di competenza” che comporta in capo alla dirigenza
(Responsabili dei Servizi) una responsabilità “in via esclusiva dell’attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati” non
ammettendo alcuna ingerenza da parte degli organi elettivi giacché l’attività di indirizzo, riservata agli organi elettivi o politici del
comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l’attività di gestione (Cons. Stato,
sez. V, 9.9.2005, n. 4654) delineando un confine tra attività politica e attività gestionale nell’intento di evitare indebite commistioni
tra due distinti soggetti: uno di estrazione politica ed elettiva, l’altro titolare di un potere tecnico – gestionale avulso da valutazioni
che non siano fondate su regole di legittimità. Nell'ultimo decennio, la riforma della p.a. italiana ha gradualmente ridotto, sin quasi
all'eliminazione, ogni competenza gestionale in capo all'organo politico, nel convincimento che le decisioni sulla gestione della cosa
pubblica debbano essere adottate in piena autonomia dai dirigenti (vedi Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Campania,
sentenza n. 138/2013). I Dirigenti/Responsabili dei servizi sono incaricati della gestione delle risorse finanziarie, umane e
strumentali rispettivamente assegnate per il perseguimento degli obiettivi individuati, e della acquisizione delle entrate, adottando i
necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate, nel rispetto delle
competenze attribuite dalla legge alla Giunta ed al Consiglio Comunale. In dipendenza di ciò, in base al principio di separazione tra
“politica ed amministrazione” negli enti locali, una responsabilità dell’organo politico di vertice è configurabile solo in presenza di
specifiche condizioni, correlate alle attribuzioni proprie di tale organo: e, cioè, quando si sia al cospetto di violazioni derivanti da
carenze di ordine strutturale, riconducibili all’esercizio dei poteri di indirizzo e di programmazione, ovvero quando l’organo
politico sia stato specificamente sollecitato ad intervenire (in primis, dallo stesso funzionario preposto, il quale abbia segnalato
difficoltà od ostacoli di natura economico-finanziaria che solo gli organi politici potrebbero affrontare e risolvere), ovvero ancora
quando sia stato a conoscenza della situazione antigiuridica derivante dalle inadempienze dell’apparato competente, e abbia ciò
nondimeno omesso di attivarsi, con i suoi autonomi poteri, per porvi rimedio ( Cass. civ., sez. I, 27.9.2006, n. 21010). A mente
dell’art. 107 comma 1 del tuel (testo unico enti locali) D. lgs. n. 267/2000 e dell’art. 4 comma 1 lettera a) spettano agli organi
politici e di governo i poteri di indirizzo e di controllo (discrezionalità politica), mentre, a’ sensi dell’art. 107 commi 2 e 3 tuel
medesimo, dell’art. 4 II° comma del D. Lgs. n. 165/2001, dell’art. 6 1° comma della legge delega n. 15/2009 e dell’art. 37 del
Decreto Legislativo n.150 del 31 ottobre 2009, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, compresi tutti gli atti e compiti che
impegnano l’amministrazione verso l’esterno (discrezionalità tecnica e amministrativa) spettano ai responsabili di servizio ai quali
compete non solo la gestione amministrativa, ma anche quella finanziaria e tecnica in autonomia con autonomi poteri di spesa di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e connessa responsabilità gestionale. Consiglio di Stato, sezione V
sentenza n. 4778 del 26 settembre 2013 afferma, a questo riguardo, che il principio afferente il riparto tra compiti di governo, di
indirizzo e di controllo, spettanti agli organi politici elettivi, e compiti di gestione, spettanti ai dirigenti, costituisce la «struttura
fondante dell'intera riforma delle autonomie locali» (Consiglio di Stato, sezione V, 15 novembre 2001, n. 5833).
L’elenco delle competenze dirigenziali e dei responsabili dei servizi contenuto nel suddetto articolo 107 ha peraltro solo un valore
esemplificativo e non esaustivo.
Visti:
gli articoli 183 ( segnatamente il comma 1) e 191 comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” in ordine all’assunzione di impegni di spesa da parte del responsabile del servizio.
gli articoli 183 comma 9, l’art. 107 comma 3 lettera d) e 109 tuel d. lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spese a mezzo
atti monocratici detti “determinazioni” dei responsabili dei servizi nonché l’art. 4 comma 2 e l’art. 17 comma 1 lettera e)
del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei
responsabili dei servizi.
Atteso che:
•
l'art. 107 del citato Dlgs n. 267/2000, dopo aver stabilito, al co. 1, che 'spetta ai dirigenti la direzione degli
uffici e dei servizisecondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti', e dopo aver aggiunto, nella seconda parte
della norma, che 'questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli
organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo', prevede espressamente, al co. 6, che 'i dirigenti
sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente,della correttezza amministrativa, della
efficienza e dei risultati della gestione'”( vedi decisione n. 417/2011 della terza sezione d'appello della Corte dei conti)
•
l’art. 107, c. 2 del Tuel stabilisce che “spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra
le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del
segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108 (del Tuel)”.
a’ sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), del D.L. 01.07.2009, n. 78 e nel rispetto delle misure organizzative adottate
dall’amministrazione comunale, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario
che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La
violazione dell’obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare.
l’art. 37 del decreto legislativo n. 150/2009 di attuazione dell’art. 6,comma 1, lettera e) della legge 4 marzo 2009 n. 15 che
mira a “(…) rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo e le
funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza(…)”;
l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001 a mente del quale “2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica
e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi
sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.”
l’articolo 45 del d.lgs. 80/1998 stabilì, ben 11 anni fa, che “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le
disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti
amministrativi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , si intendono nel senso che la
relativa competenza spetta ai dirigenti”;
l’art. 70 comma 6 del D. lgs. n. 165/2001, a’ sensi del quale “(…) le disposizioni che conferiscono agli organi di governo
l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 4, comma 2, del presente decreto,
s’intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti”;
gli articoli 183 comma 9, l’art. 107 III° comma 3 lettera d) in materia di impegni di spese a mezzo atti monocratici detti
“determinazioni” nonché l’art. 4 II° comma e l’art. 17 I° comma lettera e) del tuel sul pubblico impiego n. 165/2001 in
ordine alla gestione delle risorse finanziarie a mezzo determinazioni dei responsabili dei servizi.
Atteso che nei piccoli Comuni il Sindaco , ai sensi all’art. 53, comma 23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria
2001) e dell’art. 29, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 488 (finanziaria 2002), può assumere la responsabilita' di uno o piu'
servizi in luogo del dirigente ( o responsabili dei servizi ), fatta salva l'ipotesi di attribuzione di competenze gestionali ai segretari
comunali ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. d), del Tuoel. La norma, così riformulata, ha permesso l'attribuzione di poteri gestionali
al singolo componente la giunta comunale, ma non ne permette l'attribuzione alla giunta nella sua interezza, non potendosi
modificare le attribuzioni assegnate a ogni singolo organo di governo dalla legge. La norma non rimette alla giunta, ma solo ai suoi
componenti, l'espletamento, uti singuli e non, quindi, in sede collegiale, di compiti normalmente spettanti alla dirigenza /
Responsabili dei Servizi. (vedi Tar Campania, Napoli, sez. VIII, sentenza n. 9545 del 29 luglio 2008, )
Acquisito, mediante sottoscrizione da parte del Responsabile del Servizio del presente atto, il parere di regolarità tecnica da
parte del responsabile del servizio attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa a’ sensi dell’art. 147 comma 1 e
147-bis comma 1 del d. lgs. n. 267/2000 ( tuel enti locali)
DETERMINA
1. Di assegnare, in accoglimento delle istanze in premessa menzionate, l'unità immobiliare sita
in Via Roma n. 58 frz. Forno d’Ono (cod. u.i. 21604, vani Istat 4, mq. 81,08, piano 3°) sfitta dal 05/02/2013 al Sig. HAIDANE ABDELAZIZ – C.F. HDNBLZ77A01Z330B, nato
a BENI AMIR EST – MAROCCO il 01.01.1977 residente a Idro in Via V. Veneto n. 39;
2. Di dare atto che il nucleo familiare dell'assegnatario Haidane Abdelaziz è ccomposto da:
- HAIDANE ABDELAZIZ nato a Beni Amir Est (Marocco) il 01.01.1977 (I.S.);
- NOUHI MINA nata a Beni Amir Est (Marocco) il 10.04.1980 (MOGLIE)
- HAIDANE KHALIL nato a Gavardo (BS) il 15.06.2005 (FIGLIO)
- HAIDANE OUMAMA nata a Gavardo (BS) il 23.11.2010 (FIGLIA)
- HAIDANE IBRAHIM nato a Gavardo (BS) il 17.08.2014 (FIGLIO);
3. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’ALER - Azienda Lombarda per
l’Edilizia Residenziale di Brescia per la stipula del contratto di locazione con l'assegnatario
e la determinazione del canone.
Di dare atto che il parere di regolarità tecnica, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa a’ sensi dell’art. 147
bis del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000, modificato dall'art. 3 D.L. 10.10.2012, n. 174 così come modificato dall'allegato alla
legge di conversione L. 07.12.2012, n. 213 con decorrenza dal 08.012.2012, è rilasciato implicitamente dal Responsabile del servizio
con l'apposizione della firma sull'atto da lui stesso istruito.
La presente determinazione, pur se non comporta comporta impegno di spesa viene nondimeno trasmessa al responsabile del servizio
finanziario per divenire esecutiva con l'apposizione da parte dello stesso del visto di regolarità contabile, a’ sensi dell’art. 151
comma 4 tuel e articolo 153, comma 5, del Tuel D.lgs. n. 267/2000, attestante la copertura finanziaria di quanto prescritto
dall'articolo 9 del D.Lgs. n. 78/2009, come convertito in legge ed a’ sensi del punto 47 del principio contabile n. 2 a mente del quale
l’atto di impegno di spesa si perfeziona con la registrazione di tutti gli elementi costitutivi dell’impegno nel corrispondente
stanziamento e con la conseguente apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria (Punto 47).
Il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante pubblicazione all’albo pretorio on line informatico
a’ sensi dell’art. 124 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 e dell'art.32, comma 1, della legge 18/6/2009 n. 69 avente a oggetto
"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile" il quale sancisce
che dal 1° gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale sono
assolti con "la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".
Il presente provvedimento soggiace inoltre all’obbligo di pubblicazione concernente i contratti pubblici di servizi, lavori e forniture
di cui agli articoli 23 comma 1, lettera b) e 37 del d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013
Si comunichi il presente provvedimento:
-al responsabile del servizio finanziario.
-all’ufficio segreteria.
AVVERTE
Che, ai sensi del quarto comma dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al T.A.R. di Brescia ai sensi dell’art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 nel testo come modificato dalla legge n.
205/2000, che ha introdotto significative innovazioni, e ss. mm entro il termine di sessanta giorni dalla data di scadenza del termine
di pubblicazione [ove previsto dal regolamento comunale] ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne
abbia comunque avuta piena conoscenza; con il precisare che il ricorso deve essere notificato all’organo che ha emesso l’atto
impugnato e ai controinteressati ( non ai co-interessati) ai quali l’atto di riferisce o almeno a uno di essi. Il predetto termine di 60
giorni è aumentato di 30 giorni se le parti o alcuna di esse risiedono in un altro stato d’Europa e di 90 giorni se risiedono fuori di
Europa.
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui
sopra ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.
Il responsabile del servizio / sindaco
F.TO dott. Manuel Nicola Bacchetti
Attestazione a’ sensi dell’art. 151 comma 4 tuel e articolo 153, comma 5, 147 bis comma 1 del Tuel
D.lgs. n. 267/2000 enti locali e del punto 47 del principio Contabile 2.
Si assicura a riguardo di aver effettuato con esito positivo la valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio finanziario
della gestione e in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, con il dare atto altresì che dalla data odierna viene apposto il visto di copertura
finanziaria attestante la regolarità contabile a’ sensi dell’art. 151 comma 4 del tuel enti locali D. lgs. n. 267/2000 e che, di
conseguenza, il suddetto provvedimento è esecutivo.
Si dà inoltre atto di aver preventivamente accertato, a mente dell’art. 9, comma 1, lettera a) n. 2 del decreto legge n. 78/2009
convertito in legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con i limiti previsti dal patto di stabilità interno, nonché la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di
previsione di cui al comma 18 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011 e con le regole di finanza pubblica.
Pertica Alta 17.12.2015
Il responsabile del Servizio Finanziario / sindaco
F.TO dott. Manuel Nicola Bacchetti