Regolamento Accosti - Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone
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Regolamento Accosti - Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone
-1- CAPITANERIA DI PORTO GUARDIA COSTIERA -MONFALCONE___________________________ ORDINANZA N° 07/2003 Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Monfalcone: VISTA la propria Ordinanza n° 06/97 in data 02/04/1997; CONSIDERATO il regime operativo della banchina commerciale di Portorosega e l’attuale estensione delle aree rese in concessione agli operatori portuali, nonché la predisposizione delle aree e dei fondali degli attigui spazi marittimi, e la necessità di assicurarne il pubblico uso; CONSIDERATO l’incremento di traffico registrato nel porto di Monfalcone a seguito dell’istituzione di un servizio di linea con unità ro-ro e del potenziamento delle infrastrutture portuali, e le esigenze connesse con lo svolgimento delle ordinarie operazioni di sbarco/imbarco merci presso Portorosega e le altre banchine operanti in regime di autonomia funzionale private, nonché la necessità di disciplinare l’uscita in mare delle Costruzioni realizzate presso il Cantiere Navale Fincantieri; RITENUTO necessario emanare, alla luce di quanto sopra, nuove disposizioni relative alla disciplina dei turni di accosto delle navi nel porto di Monfalcone, nonché di provvedere alla determinazione delle caratteristiche delle navi e alle modalità di movimento delle stesse nel canale di accesso, nel bacino di evoluzione e nello specchio acqueo del porto di Monfalcone; VISTE le disposizioni ministeriali che disciplinano l’organizzazione dell’attività in premessa citata; VISTA la Direttiva 95/21 CEE, attuata con Decreto 19.4.2000 n° 432 ; VISTO il punto C del Capo III del documento allegato alla Circolare Serie MOU n° 9 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto datata 09.01.2003, relativa al Controllo dello Stato d’approdo e all’attuazione del sistema di rapportazione dati Sirenac 2000; VISTA la propria Ordinanza n° 29/02 in data 25.07.2002, relativa alla disciplina degli accosti dei traghetti ro-ro in servizio di linea da e per Bari - Grecia SENTITA l’utenza portuale; VISTI gli artt. 30,62 e 81 del Codice della navigazione e gli artt. 59,62,63,64,65 e 81 del relativo Regolamento di Esecuzione; -2- ORDINA ART. 1 E’ approvato e reso esecutivo l’annesso REGOLAMENTO PER GLI ACCOSTI DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI NEL PORTO DI MONFALCONE. ART. 2 Si fa obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con la presente Ordinanza. ART. 3 I contravventori saranno puniti ai sensi degli artt. 1168, 1174, 1218 e 1231 del Codice della navigazione, semprechè il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, e saranno ritenuti responsabili in via civile e penale degli eventuali danni diretti ed indiretti cagionati a cose e/o persone in conseguenza di tale inosservanza. ART.4 La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno 24.03.2003, abrogando e sostituendo l’Ordinanza n° 06/97 in data 2.4.1997. Monfalcone, li 10.03.2003 IL COMANDANTE Capitano di Fregata Goffredo BON -3- REGOLAMENTO PER GLI ACCOSTI DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI NEL PORTO DI MONFALCONE ART 1 SCOPO DEL REGOLAMENTO a. Il presente Regolamento disciplina le modalità con cui viene stabilito l’ordine di accosto delle navi e dei galleggianti, le formalità di presentazione della relativa documentazione nonché le situazioni, generali e particolari, derivanti dall’organizzazione dei turni di ormeggio, disormeggio e movimento in genere nell’ambito portuale di Monfalcone. b. Per le situazioni non espressamente disciplinate dalle norme che seguono, valgono i principi stabiliti dal Codice della Navigazione e del relativo Regolamento, ovvero da ogni altra specifica disposizione di Legge, Regolamento e/o Ordinanza. ART 2 UNITA’ SOGGETTE AL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE. Le norme riportate nel presente Regolamento sono valide per tutte le navi ed i galleggianti (di seguito compresi entro il termine “nave”), compresi i pescherecci e le unità da diporto, che, per qualsiasi scopo, richiedono di poter ormeggiare nel porto di Monfalcone e nelle immediate adiacenze, ovvero tutte le navi in procinto di avvalersi dei servizi portuali e degli approdi esistenti nel bacino portuale di Monfalcone. ART 3 DEROGHE E CAUSE DI FORZA MAGGIORE a. In presenza di particolari ed accertate circostanze tecnico – operative, di avverse condizioni meteorologiche e marine, pericoli ed emergenze di qualsiasi altro genere, nonché in ogni altra circostanza causata da forza maggiore, non imputabile all’armatore o al Comandante della nave, l’Autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni del Regolamento ovvero disporre diversamente da quanto riportato nelle presenti norme. b. Ai fini delle valutazioni di competenza, la parte interessata è tenuta ad avvisare immediatamente l’Autorità Marittima circa l’eventuale ricorrenza di eventi o circostanze connotabili secondo le prerogative di cui al comma precedente. -4- ART 4 PRECEDENZA NEGLI ACCOSTI PER LE NAVI DESTINATE AD ORMEGGIARSI PRESSO LA BANCHINA COMMERCIALE DI PORTOROSEGA. a. L’ingresso in porto delle navi viene ordinariamente stabilito in base all’ordine di arrivi in rada, nel punto ove ha inizio il servizio di pilotaggio, a condizione che per le stesse si sia provveduto a norma dell’art.6. b. Le particolari specifiche priorità, dipendenti dalla tipologia della nave, sono stabilite dal successivo art. 16. c. Le navi che non ottemperano agli obblighi sanciti dall’art. 6 verranno poste in turno d’accosto dopo quelle già presenti in rada ovvero quelle che, avendo adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 6, sono in previsione di arrivo nelle successive 24 ore. ART. 5 PRECEDENZA NEGLI ACCOSTI PER LE NAVI DESTINATE AD ORMEGGIARSI PRESSO LE BANCHINE IN CONCESSIONE ED IN AUTONOMIA FUNZIONALE. Per navi destinate ad ormeggiarsi presso il Silos De Franceschi SpA, la centrale termoelettrica Endesa Spa e i cantieri Fincantieri SpA , i titolari delle banchine hanno la facoltà di concedere la precedenza nell’accosto secondo le rispettive esigenze. a. b. c. d. ART.6 DOMANDA D’ACCOSTO PREVENTIVA. Almeno 72 (settantadue) ore prime del previsto arrivo, l’Agenzia Marittima Raccomandataria (di seguito denominata Agenzia) deve presentare alla Capitaneria di Porto – Sezione Armamento e Spedizioni, un domanda d’accosto in bollo, correttamente compilata in ogni sua parte, in duplice copia, secondo l’allegato A al presente Regolamento. Una copia, vistata dall’Ufficio Armamento e Spedizioni, deve essere ritirata a cura degli interessati. Per le navi la cui domanda d’accosto sia presentata fuori il termine indicato al precedente comma, l’Autorità Marittima si riserva la facoltà di condurre, a norma di quanto stabilito nella Circolare M.O.U. n° 9 in premessa citata, le verifiche previste dalle disposizioni sul Controllo dello Stato d’approdo (PSC). Gli oneri derivanti da tale evenienza saranno posti a carico del Raccomandatario rappresentante per conto della società armatrice. -5- ART.7 RIUNIONE GIORNALIERA TRA AUTORITÀ MARITTIMA , AGENZIE E SERVIZI PORTUALI. a. Alle ore 11.30 di ogni giorno feriale, presso l’ufficio della Capitaneria di Porto di Monfalcone sito in Portorosega, si terrà apposita riunione tra l’Autorità Marittima, i rappresentanti dei Servizi Portuali (pilotaggio ed ormeggio), ed i rappresentanti delle Agenzie, al fine di stabilire le previsioni giornaliere di cui al successivo articolo 8. b. Salvi i casi contemplati all’art.3, la presenza a tale riunione è obbligatoria per tutti i raccomandatari che abbiano una previsione di arrivo, partenza o movimento di navi e per i servizi portuali di Pilotaggio ed Ormeggio. ART 8 PREVISIONE GIORNALIERA DEGLI ARRIVI, DELLE PARTENZE E DEI MOVIMENTI. a. Le navi per cui è stata regolarmente presentata, a norma del precedente articolo 6, la relativa domanda d’accosto, saranno inserite nella previsione giornaliera degli arrivi, unitamente alle previsioni di partenza e di qualsiasi altro movimento. b. Le Agenzie, nel corso della riunione di cui all’Articolo 7 , dovranno comunicare ogni manovra che intendono effettuare entro le ore 12.30 del giorno feriale successivo, indicando, in conformità alle norme in vigore, il numero di rimorchiatori di cui intendono avvalersi ed eventuali note e/o precisazioni aggiuntive. c. Il programma così stabilito costituisce formale ordine dell’Autorità Marittima e non può essere modificato, salvo quanto stabilito al successivo art. 9. d. Lo stesso programma verrà affisso presso l’ufficio in porto e presso la sezione Armamento e Spedizioni della Capitaneria di Porto di Monfalcone. ART.9 MODIFICA AL PROGRAMMA. a. Il programma definito con le modalità di cui all’Art. 8 è di norma invariabile. b. In ogni caso, ai fini della operatività portuale, l’Autorità Marittima si riserva la facoltà di accettare, relativamente alle manovre programmate prima delle ore 20.00, eventuali -6- annullamenti e/o variazioni di prestazioni inserite nel programma di cui al punto 8.b, previa verifica della disponibilità dei servizi portuali , incluso il servizio di rimorchio, e comunque con un preavviso di 1 ora dalla richiesta del servizio. c. In mancanza di comunicazione entro il termine predetto, la prestazione si intende iniziata. d. Gli aggiornamenti, le variazioni e gli annullamenti dei movimenti programmati, secondo le modalità di cui all’art.8, tra le ore 20.00 e le ore 08.00 del giorno successivo, vanno comunicati dall’Agenzia entro e non oltre le ore 20.00. ART.10 PRESTAZIONI NON INSERITE NEL PROGRAMMA GIORNALIERO. a. Limitatamente alle navi per le quali sia stata presentata regolare domanda d’accosto secondo quanto stabilito all’art. 6, l’Autorità Marittima, previa disponibilità dei servizi portuali, si riserva la facoltà di inserire nuove prestazioni nel programma giornaliero. b. Al fine di consentire opportunamente l’organizzazione dei servizi, tale richiesta va comunque effettuata almeno 2 ore prima della prestazione. c. I movimenti programmati dalle 20.00 alle 06.00 del giorno feriale successivo potranno essere comunicati entro e non oltre le ore 20.00 dell’ultimo giorno feriale o pre-festivo utile. ART. 11 COMUNICAZIONI ALL’AUTORITÀ MARITTIMA E AI SERVIZI PORTUALI Gli obblighi sanciti negli artt. 6, 7, 8, 9 e 10, incluse le tempestive comunicazioni all’Autorità marittima e ai servizi portuali, nonché alla società concessionaria del servizio di rimorchio, spettano all’Agenzia . ART. 12 MANCATA ESECUZIONE a. Le manovre inserite nel programma giornaliero, secondo le modalità indicata negli artt. 8, 9 e 10, per le quali è stata disposta la prestazione dei servizi portuali e dell’eventuale servizio di rimorchio, vanno effettuate agli orari stabiliti. b. Salvo quanto stabilito dall’Art.3, gli oneri e le responsabilità derivanti dall’inosservanza di quanto sopra sono stabiliti dal successivo art. 15. -7- ART .13 MOVIMENTI LUNGO BANCHINA a. L’Autorità Marittima dispone l’esecuzione di una o più manovre delle navi presenti agli ormeggi, ove si renda necessario, a seguito di richiesta dell’Agenzia, creare spazio per ulteriori ormeggi. b. Salvo quanto stabilito all’Art.3, gli oneri e le responsabilità derivanti dall’inosservanza di quanto sopra sono stabiliti dal successivo art. 15. a. b. c. d. e. f. g. ART. 14 PERDITA DEL TURNO DI ACCOSTO Salvo quanto stabilito all’Art.3, le navi inserite nel programma e in previsione d’entrata che non abbiano ottenuto l’operatività da parte delle imprese di banchina, a norma del successivo art. 17.a, perdono il turno di accosto e devono essere riprogrammate. Le navi già presenti in banchina che non operano per 2 (due) turni consecutivi perdono il diritto alla permanenza presso quell’accosto. Nel caso di richieste contemporanee devono pertanto lasciare libero il proprio posto d’ormeggio e, ove non vi sia disponibilità di ulteriori accosti, devono fare ritorno in rada per essere successivamente riprogrammate. Le navi che anno ultimato le operazioni portuali devono lasciare libero l’ormeggio, fatte salve particolare esigenze di rizzaggio che dovranno essere comunicate alla Capitaneria di Porto con almeno tre ore di anticipo sull’esecuzione della prestazione. Il termine delle operazioni portuali comporta l’automatica estinzione dei diritti di precedenza di una nave. Eventuali movimenti non programmati, successivi al termine delle operazioni, devono essere eseguiti a norma dell’art. 10. Salvo quanto stabilito dall’art. 3, gli oneri e le responsabilità sono stabiliti dal successivo art. 15. ART.15 ONERI ECONOMICI E RESPONSABILITÀ. Salva l’accertata ed inconfutabile ricorrenza dei casi previsti dall’art. 3, gli oneri economici aggiuntivi e le responsabilità derivanti dalle -8- situazioni descritte negli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono posti a carico dell’Agenzia della nave che causa, direttamente o indirettamente, le circostanze descritte nei medesimi articoli (modifiche al programma, prestazioni non previste, comunicazioni, mancata esecuzione, movimenti lungo banchina, turni di accosto). ART. 16 PRIORITÀ NEGLI ACCOSTI Salvo quanto stabilito dagli artt. 4, 5 e 17, nonché in caso di contingenti situazioni, valutate dall’Autorità marittima, e ferme restando le particolari condizioni non contrastanti con quanto disposto dall’art. 62 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, le manovre di ingresso e di uscita vengono stabilite dal seguente ordine di priorità: 1. navi militari italiane ed estere 2. navi adibite al trasporto di merci pericolose in uscita o in entrata ; 3. navi passeggeri di linea (come definite all’art.18) in uscita o in entrata; 4. navi passeggeri in uscita o in entrata; 5. navi roll/on – roll/off con passeggeri di linea in uscita o in entrata; 6. navi roll/on – roll/off con passeggeri in uscita o in entrata; 7. navi roll/on – roll/off di linea in uscita o in entrata; 8. navi roll/on – roll/off in uscita o in entrata 9. navi da carico di linea in uscita o in entrata; 10. navi da carico in uscita o in entrata; 11. navi che devono eseguire movimenti per completare operazioni commerciali; 12. navi che devono eseguire movimenti per motivi non commerciali; il suddetto ordine di priorità si applica : nell’orario compreso tra le 22.30 e le 05.30, secondo l’ordine stabilito; nall’orario compreso tra le 05.30 e le 22.30, nel caso in cui la manovra della nave con diritto di precedenza debba essere eseguita entro 2 ore da quella con ordine di precedenza inferiore; ART 17 DEROGHE PARTICOLARI ALL’ORDINE DI PRIORITA’ -9- Ai fini della sicurezza della navigazione e della operatività portuale, l’ordine di priorità nei movimenti può essere variato, sentite le parti interessate, in funzione di: a. disponibilità delle imprese di banchina ad effettuare le operazioni di scarico e/o carico delle merci e le operazioni ad esso complementari, senza che la nave incorra in quanto previsto dall’art. 14.b. b. necessità di consentire l’ingresso o l’uscita di una nave in particolari condizioni di marea derivante da vincoli di pescaggio. c. navi ad uso esclusivo destinate al trasporto di mezzi e materiali di natura militare ovvero altri materiali i suscettibili di essere movimentati in particolari condizioni di sicurezza e tempestività. ART 18 DEFINIZIONE DI SERVIZIO DI LINEA. REQUISITI E OBBLIGHI. Per servizio di linea si intende una serie di collegamenti effettuati da una unità da e verso il porto di Monfalcone, tali che: • la provenienza e/o la destinazione sia da e verso un unico porto ovvero verso più porti prestabiliti ; • i viaggi avvengano senza scali intermedi; • i viaggi avvengano con una frequenza regolare e periodica, ad intervalli di tempo prestabiliti, tali da costituire una serie sistematica evidente; • il programma ufficiale delle toccate venga formalmente depositato presso la Capitaneria di Porto di Monfalcone. Salvo quanto previsto all’art.3, il programma ufficiale sopraccitato deve essere obbligatoriamente rispettato. In caso contrario, l’Autorità Marittima si riserva la facoltà di revocare il riconoscimento del servizio di linea. ART.19 ACCOSTI PREFERENZIALI NEL PORTO DI MONFALCONE a. Si considerano di tipo preferenziale gli accosti presso cui sono autorizzate ad ormeggiarsi le navi di linea, come definite all’art. 18, presso i quali siano installate attrezzature permanenti asservite alla tipologia di traffico per la quale l’accosto è destinato. b. L’Autorità marittima, a norma di quanto sopra, si riserva la facoltà di riconoscere la suddetta preferenzialità. c. Nel porto di Monfalcone sono riconosciuti a termine del primo comma del presente articolo, gli accosti n° 1 e 2 della banchina di Portorosega, riservati all’arrivo e alla partenza dei traghetti ro-ro - 10 - passeggeri che espletano sevizio di linea di cabotaggio comunitario da e verso Bari e la Grecia. d. La disciplina dei movimenti presso tale area portuale è stabilita dall’Ordinanza di questa Capitaneria di Porto n° 29/02 in data 25.07.2002, in premessa citata. e. Le navi non riconosciute a norma del primo comma del presente articolo hanno facoltà di richiedere l’accosto preferenziale ove questo sia libero ovvero quando non sia previsto l’arrivo di navi aventi diritto, salve le necessarie autorizzazioni tecniche, doganali e di polizia. f. Tale evenienza va preceduta dalla presentazione di dichiarazione scritta con la quale i Comandanti delle navi interessate si impegnano a sospendere le operazioni commerciali e a lasciare libero l’accosto, all’arrivo della nave con accosto preferenziale.