Regolamento Accosti - Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone

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Regolamento Accosti - Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone
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CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
-MONFALCONE___________________________
ORDINANZA N° 07/2003
Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante
del Porto di Monfalcone:
VISTA
la propria Ordinanza n° 06/97 in data 02/04/1997;
CONSIDERATO il regime operativo della banchina commerciale di Portorosega e l’attuale
estensione delle aree rese in concessione agli operatori portuali, nonché la
predisposizione delle aree e dei fondali degli attigui spazi marittimi, e la
necessità di assicurarne il pubblico uso;
CONSIDERATO l’incremento di traffico registrato nel porto di Monfalcone a seguito
dell’istituzione di un servizio di linea con unità ro-ro e del potenziamento delle
infrastrutture portuali, e le esigenze connesse con lo svolgimento delle ordinarie
operazioni di sbarco/imbarco merci presso Portorosega e le altre banchine
operanti in regime di autonomia funzionale private, nonché la necessità di
disciplinare l’uscita in mare delle Costruzioni realizzate presso il Cantiere
Navale Fincantieri;
RITENUTO
necessario emanare, alla luce di quanto sopra, nuove disposizioni relative alla
disciplina dei turni di accosto delle navi nel porto di Monfalcone, nonché di
provvedere alla determinazione delle caratteristiche delle navi e alle modalità
di movimento delle stesse nel canale di accesso, nel bacino di evoluzione e nello
specchio acqueo del porto di Monfalcone;
VISTE
le disposizioni ministeriali che disciplinano l’organizzazione dell’attività in
premessa citata;
VISTA
la Direttiva 95/21 CEE, attuata con Decreto 19.4.2000 n° 432 ;
VISTO
il punto C del Capo III del documento allegato alla Circolare Serie MOU n° 9
del Comando Generale delle Capitanerie di Porto datata 09.01.2003, relativa al
Controllo dello Stato d’approdo e all’attuazione del sistema di rapportazione
dati Sirenac 2000;
VISTA
la propria Ordinanza n° 29/02 in data 25.07.2002, relativa alla disciplina degli
accosti dei traghetti ro-ro in servizio di linea da e per Bari - Grecia
SENTITA
l’utenza portuale;
VISTI
gli artt. 30,62 e 81 del Codice della navigazione e gli artt. 59,62,63,64,65 e 81
del relativo Regolamento di Esecuzione;
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ORDINA
ART. 1
E’ approvato e reso esecutivo l’annesso REGOLAMENTO PER GLI ACCOSTI DELLE
NAVI E DEI GALLEGGIANTI NEL PORTO DI MONFALCONE.
ART. 2
Si fa obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel
Regolamento approvato con la presente Ordinanza.
ART. 3
I contravventori saranno puniti ai sensi degli artt. 1168, 1174, 1218 e 1231 del Codice della
navigazione, semprechè il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato, e saranno ritenuti
responsabili in via civile e penale degli eventuali danni diretti ed indiretti cagionati a cose e/o
persone in conseguenza di tale inosservanza.
ART.4
La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno 24.03.2003, abrogando e
sostituendo l’Ordinanza n° 06/97 in data 2.4.1997.
Monfalcone, li 10.03.2003
IL COMANDANTE
Capitano di Fregata
Goffredo BON
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REGOLAMENTO PER GLI ACCOSTI DELLE NAVI E DEI GALLEGGIANTI
NEL PORTO DI MONFALCONE
ART 1
SCOPO DEL REGOLAMENTO
a. Il presente Regolamento disciplina le modalità con cui viene
stabilito l’ordine di accosto delle navi e dei galleggianti, le
formalità di presentazione della relativa documentazione nonché le
situazioni, generali e particolari, derivanti dall’organizzazione dei
turni di ormeggio, disormeggio e movimento in genere nell’ambito
portuale di Monfalcone.
b. Per le situazioni non espressamente disciplinate dalle norme che
seguono, valgono i principi stabiliti dal Codice della Navigazione e
del relativo Regolamento, ovvero da ogni altra specifica
disposizione di Legge, Regolamento e/o Ordinanza.
ART 2
UNITA’ SOGGETTE AL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE.
Le norme riportate nel presente Regolamento sono valide per tutte le
navi ed i galleggianti (di seguito compresi entro il termine “nave”),
compresi i pescherecci e le unità da diporto, che, per qualsiasi scopo,
richiedono di poter ormeggiare nel porto di Monfalcone e nelle
immediate adiacenze, ovvero tutte le navi in procinto di avvalersi dei
servizi portuali e degli approdi esistenti nel bacino portuale di
Monfalcone.
ART 3
DEROGHE E CAUSE DI FORZA MAGGIORE
a. In presenza di particolari ed accertate circostanze tecnico –
operative, di avverse condizioni meteorologiche e marine, pericoli
ed emergenze di qualsiasi altro genere, nonché in ogni altra
circostanza causata da forza maggiore, non imputabile all’armatore
o al Comandante della nave, l’Autorità marittima può concedere
eventuali deroghe alle disposizioni del Regolamento ovvero
disporre diversamente da quanto riportato nelle presenti norme.
b. Ai fini delle valutazioni di competenza, la parte interessata è tenuta
ad avvisare immediatamente l’Autorità Marittima circa l’eventuale
ricorrenza di eventi o circostanze connotabili secondo le
prerogative di cui al comma precedente.
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ART 4
PRECEDENZA NEGLI ACCOSTI PER LE NAVI DESTINATE AD
ORMEGGIARSI PRESSO LA BANCHINA COMMERCIALE DI
PORTOROSEGA.
a.
L’ingresso in porto delle navi viene ordinariamente stabilito in
base all’ordine di arrivi in rada, nel punto ove ha inizio il servizio di
pilotaggio, a condizione che per le stesse si sia provveduto a norma
dell’art.6.
b.
Le particolari specifiche priorità, dipendenti dalla tipologia della
nave, sono stabilite dal successivo art. 16.
c.
Le navi che non ottemperano agli obblighi sanciti dall’art. 6
verranno poste in turno d’accosto dopo quelle già presenti in rada
ovvero quelle che, avendo adempiuto agli obblighi di cui all’articolo
6, sono in previsione di arrivo nelle successive 24 ore.
ART. 5
PRECEDENZA NEGLI ACCOSTI PER LE NAVI DESTINATE AD
ORMEGGIARSI PRESSO LE BANCHINE IN CONCESSIONE ED IN
AUTONOMIA FUNZIONALE.
Per navi destinate ad ormeggiarsi presso il Silos De Franceschi SpA,
la centrale termoelettrica Endesa Spa e i cantieri Fincantieri SpA , i
titolari delle banchine hanno la facoltà di concedere la precedenza
nell’accosto secondo le rispettive esigenze.
a.
b.
c.
d.
ART.6
DOMANDA D’ACCOSTO PREVENTIVA.
Almeno 72 (settantadue) ore prime del previsto arrivo, l’Agenzia
Marittima Raccomandataria (di seguito denominata Agenzia)
deve presentare alla Capitaneria di Porto – Sezione Armamento e
Spedizioni, un domanda d’accosto in bollo, correttamente
compilata in ogni sua parte, in duplice copia, secondo l’allegato
A al presente Regolamento.
Una copia, vistata dall’Ufficio Armamento e Spedizioni, deve
essere ritirata a cura degli interessati.
Per le navi la cui domanda d’accosto sia presentata fuori il
termine indicato al precedente comma, l’Autorità Marittima si
riserva la facoltà di condurre, a norma di quanto stabilito nella
Circolare M.O.U. n° 9 in premessa citata, le verifiche previste
dalle disposizioni sul Controllo dello Stato d’approdo (PSC).
Gli oneri derivanti da tale evenienza saranno posti a carico del
Raccomandatario rappresentante per conto della società
armatrice.
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ART.7
RIUNIONE GIORNALIERA TRA AUTORITÀ MARITTIMA , AGENZIE E
SERVIZI PORTUALI.
a. Alle ore 11.30 di ogni giorno feriale, presso l’ufficio della
Capitaneria di Porto di Monfalcone sito in Portorosega, si terrà
apposita riunione tra l’Autorità Marittima, i rappresentanti dei
Servizi Portuali (pilotaggio ed ormeggio), ed i rappresentanti
delle Agenzie, al fine di stabilire le previsioni giornaliere di cui al
successivo articolo 8.
b. Salvi i casi contemplati all’art.3, la presenza a tale riunione è
obbligatoria per tutti i raccomandatari che abbiano una
previsione di arrivo, partenza o movimento di navi e per i servizi
portuali di Pilotaggio ed Ormeggio.
ART 8
PREVISIONE GIORNALIERA DEGLI ARRIVI, DELLE PARTENZE E DEI
MOVIMENTI.
a. Le navi per cui è stata regolarmente presentata, a norma del
precedente articolo 6, la relativa domanda d’accosto, saranno
inserite nella previsione giornaliera degli arrivi, unitamente alle
previsioni di partenza e di qualsiasi altro movimento.
b. Le Agenzie, nel corso della riunione di cui all’Articolo 7 ,
dovranno comunicare ogni manovra che intendono effettuare
entro le ore 12.30 del giorno feriale successivo, indicando, in
conformità alle norme in vigore, il numero di rimorchiatori di cui
intendono avvalersi ed eventuali note e/o precisazioni
aggiuntive.
c. Il programma così stabilito costituisce formale ordine
dell’Autorità Marittima e non può essere modificato, salvo
quanto stabilito al successivo art. 9.
d. Lo stesso programma verrà affisso presso l’ufficio in porto e
presso la sezione Armamento e Spedizioni della Capitaneria di
Porto di Monfalcone.
ART.9
MODIFICA AL PROGRAMMA.
a. Il programma definito con le modalità di cui all’Art. 8 è di norma
invariabile.
b. In ogni caso, ai fini della operatività portuale, l’Autorità
Marittima si riserva la facoltà di accettare, relativamente alle
manovre programmate prima delle ore 20.00, eventuali
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annullamenti e/o variazioni di prestazioni inserite nel programma
di cui al punto 8.b, previa verifica della disponibilità dei servizi
portuali , incluso il servizio di rimorchio, e comunque con un
preavviso di 1 ora dalla richiesta del servizio.
c. In mancanza di comunicazione entro il termine predetto, la
prestazione si intende iniziata.
d. Gli aggiornamenti, le variazioni e gli annullamenti dei movimenti
programmati, secondo le modalità di cui all’art.8, tra le ore 20.00
e le ore 08.00 del giorno successivo, vanno comunicati
dall’Agenzia entro e non oltre le ore 20.00.
ART.10
PRESTAZIONI NON INSERITE NEL PROGRAMMA GIORNALIERO.
a. Limitatamente alle navi per le quali sia stata presentata
regolare domanda d’accosto secondo quanto stabilito all’art. 6,
l’Autorità Marittima, previa disponibilità dei servizi portuali, si
riserva la facoltà di inserire nuove prestazioni nel programma
giornaliero.
b. Al fine di consentire opportunamente l’organizzazione dei servizi,
tale richiesta va comunque effettuata almeno 2 ore prima della
prestazione.
c. I movimenti programmati dalle 20.00 alle 06.00 del giorno feriale
successivo potranno essere comunicati entro e non oltre le ore
20.00 dell’ultimo giorno feriale o pre-festivo utile.
ART. 11
COMUNICAZIONI ALL’AUTORITÀ MARITTIMA E AI SERVIZI PORTUALI
Gli obblighi sanciti negli artt. 6, 7, 8, 9 e 10, incluse le tempestive
comunicazioni all’Autorità marittima e ai servizi portuali, nonché
alla società concessionaria del servizio di rimorchio, spettano
all’Agenzia .
ART. 12
MANCATA ESECUZIONE
a. Le manovre inserite nel programma giornaliero, secondo le
modalità indicata negli artt. 8, 9 e 10, per le quali è stata
disposta la prestazione dei servizi portuali e dell’eventuale
servizio di rimorchio, vanno effettuate agli orari stabiliti.
b. Salvo quanto stabilito dall’Art.3, gli oneri e le responsabilità
derivanti dall’inosservanza di quanto sopra sono stabiliti dal
successivo art. 15.
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ART .13
MOVIMENTI LUNGO BANCHINA
a. L’Autorità Marittima dispone l’esecuzione di una o più manovre
delle navi presenti agli ormeggi, ove si renda necessario, a
seguito di richiesta dell’Agenzia, creare spazio per ulteriori
ormeggi.
b. Salvo quanto stabilito all’Art.3, gli oneri e le responsabilità
derivanti dall’inosservanza di quanto sopra sono stabiliti dal
successivo art. 15.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
ART. 14
PERDITA DEL TURNO DI ACCOSTO
Salvo quanto stabilito all’Art.3, le navi inserite nel programma e
in previsione d’entrata che non abbiano ottenuto l’operatività da
parte delle imprese di banchina, a norma del successivo art.
17.a,
perdono il turno di accosto e devono essere
riprogrammate.
Le navi già presenti in banchina che non operano per 2 (due)
turni consecutivi perdono il diritto alla permanenza presso
quell’accosto.
Nel caso di richieste contemporanee devono pertanto lasciare
libero il proprio posto d’ormeggio e, ove non vi sia disponibilità
di ulteriori accosti, devono fare ritorno in rada per essere
successivamente riprogrammate.
Le navi che anno ultimato le operazioni portuali devono lasciare
libero l’ormeggio, fatte salve particolare esigenze di rizzaggio
che dovranno essere comunicate alla Capitaneria di Porto con
almeno tre ore di anticipo sull’esecuzione della prestazione.
Il termine delle operazioni portuali comporta l’automatica
estinzione dei diritti di precedenza di una nave.
Eventuali movimenti non programmati, successivi al termine
delle operazioni, devono essere eseguiti a norma dell’art. 10.
Salvo quanto stabilito dall’art. 3, gli oneri e le responsabilità
sono stabiliti dal successivo art. 15.
ART.15
ONERI ECONOMICI E RESPONSABILITÀ.
Salva l’accertata ed inconfutabile ricorrenza dei casi previsti dall’art.
3, gli oneri economici aggiuntivi e le responsabilità derivanti dalle
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situazioni descritte negli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono posti a
carico dell’Agenzia della nave che causa, direttamente o
indirettamente, le circostanze descritte nei medesimi articoli
(modifiche al programma, prestazioni non previste, comunicazioni,
mancata esecuzione, movimenti lungo banchina, turni di accosto).
ART. 16
PRIORITÀ NEGLI ACCOSTI
Salvo quanto stabilito dagli artt. 4, 5 e 17, nonché in caso di
contingenti situazioni, valutate dall’Autorità marittima, e ferme
restando le particolari condizioni non contrastanti con quanto
disposto dall’art. 62 del Regolamento di Esecuzione del Codice della
Navigazione, le manovre di ingresso e di uscita vengono stabilite dal
seguente ordine di priorità:
1. navi militari italiane ed estere
2. navi adibite al trasporto di merci pericolose in uscita o in
entrata ;
3. navi passeggeri di linea (come definite all’art.18) in uscita o in
entrata;
4. navi passeggeri in uscita o in entrata;
5. navi roll/on – roll/off con passeggeri di linea in uscita o in
entrata;
6. navi roll/on – roll/off con passeggeri in uscita o in entrata;
7. navi roll/on – roll/off di linea in uscita o in entrata;
8. navi roll/on – roll/off in uscita o in entrata
9. navi da carico di linea in uscita o in entrata;
10. navi da carico in uscita o in entrata;
11. navi che devono eseguire movimenti per completare
operazioni commerciali;
12. navi che devono eseguire movimenti per motivi non
commerciali;
il suddetto ordine di priorità si applica :
nell’orario compreso tra le 22.30 e le 05.30, secondo l’ordine
stabilito;
nall’orario compreso tra le 05.30 e le 22.30, nel caso in cui la
manovra della nave con diritto di precedenza debba essere eseguita
entro 2 ore da quella con ordine di precedenza inferiore;
ART 17
DEROGHE PARTICOLARI ALL’ORDINE DI PRIORITA’
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Ai fini della sicurezza della navigazione e della operatività
portuale, l’ordine di priorità nei movimenti può essere variato,
sentite le parti interessate, in funzione di:
a.
disponibilità delle imprese di banchina ad effettuare le
operazioni di scarico e/o carico delle merci e le operazioni ad
esso complementari, senza che la nave incorra in quanto
previsto dall’art. 14.b.
b.
necessità di consentire l’ingresso o l’uscita di una nave in
particolari condizioni di marea derivante da vincoli di
pescaggio.
c.
navi ad uso esclusivo destinate al trasporto di mezzi e
materiali di natura militare ovvero altri materiali i suscettibili
di essere movimentati in particolari condizioni di sicurezza e
tempestività.
ART 18
DEFINIZIONE DI SERVIZIO DI LINEA. REQUISITI E OBBLIGHI.
Per servizio di linea si intende una serie di collegamenti
effettuati da una unità da e verso il porto di Monfalcone, tali che:
•
la provenienza e/o la destinazione sia da e verso un unico
porto ovvero verso più porti prestabiliti ;
•
i viaggi avvengano senza scali intermedi;
•
i viaggi avvengano con una frequenza regolare e periodica,
ad intervalli di tempo prestabiliti, tali da costituire una serie
sistematica evidente;
•
il programma ufficiale delle toccate venga formalmente
depositato presso la Capitaneria di Porto di Monfalcone.
Salvo quanto previsto all’art.3, il programma ufficiale
sopraccitato deve essere obbligatoriamente rispettato.
In caso contrario, l’Autorità Marittima si riserva la facoltà di
revocare il riconoscimento del servizio di linea.
ART.19
ACCOSTI PREFERENZIALI NEL PORTO DI MONFALCONE
a.
Si considerano di tipo preferenziale gli accosti presso cui
sono autorizzate ad ormeggiarsi le navi di linea, come definite
all’art. 18, presso i quali siano installate attrezzature permanenti
asservite alla tipologia di traffico per la quale l’accosto è destinato.
b.
L’Autorità marittima, a norma di quanto sopra, si riserva la
facoltà di riconoscere la suddetta preferenzialità.
c.
Nel porto di Monfalcone sono riconosciuti a termine del primo
comma del presente articolo, gli accosti n° 1 e 2 della banchina di
Portorosega, riservati all’arrivo e alla partenza dei traghetti ro-ro
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passeggeri che espletano sevizio di linea di cabotaggio comunitario
da e verso Bari e la Grecia.
d.
La disciplina dei movimenti presso tale area portuale è
stabilita dall’Ordinanza di questa Capitaneria di Porto n° 29/02 in
data 25.07.2002, in premessa citata.
e.
Le navi non riconosciute a norma del primo comma del
presente
articolo
hanno
facoltà
di
richiedere
l’accosto
preferenziale ove questo sia libero ovvero quando non sia previsto
l’arrivo di navi aventi diritto, salve le necessarie autorizzazioni
tecniche, doganali e di polizia.
f.
Tale evenienza va preceduta dalla presentazione di
dichiarazione scritta con la quale i Comandanti delle navi
interessate si impegnano a sospendere le operazioni commerciali e
a lasciare libero l’accosto, all’arrivo della nave con accosto
preferenziale.