BMW MOTORRAD CLUB SAN GIORGIO

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BMW MOTORRAD CLUB SAN GIORGIO
BMWMOTORRADCLUBSANGIORGIO
“ASSOCIAZIONESPORTIVADILETTANTISTICA”
STATUTO
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
pag. 3
Art. 1 (Denominazione e Sede)
Art. 2 (Statuto e Regolamento)
Art. 3 (Scopo e Oggetto)
Art. 4 (Durata)
Art. 5 (BMW Motorrad Federclub Italia)
Art. 6 (Concessionario Bmw Motorrad di riferimento)
Art. 7 (Riconoscimento Federazione Motociclistica Italiana - FMI)
pag. 3
pag. 3
pag. 3
pag. 4
pag. 4
pag. 4
pag. 5
TITOLO II - PARTRIMONIO ED ENTRATE
pag. 6
Art. 8 (Patrimonio)
Art. 9 (Contributi)
Art. 10 (Proventi derivanti da attività marginali)
Art. 11 (Obbligazioni associative)
pag. 6
pag. 6
pag. 6
pag. 6
TITOLO III – ASSOCIATI
pag. 7
Art. 12 (Associati)
Art. 13 (Ammissione dell’Associato)
Art. 14 (Dimissioni dell’Associato)
Art. 15 (Perdita di qualifica di Associato)
Art. 16 (Diritti degli Associati)
Art. 17 (Doveri degli Associati)
Art. 18 (Sanzioni)
pag. 7
pag. 7
pag. 7
pag. 8
pag. 8
pag. 8
pag. 9
TITOLO IV - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
pag. 9
Art. 19 (Organi dell’Associazione)
Art. 20 (Assemblea)
Art. 21 (Convocazione)
Art. 22 (Validità dell’Assemblea)
Art. 23 (Delega)
Art. 24 (Deliberazioni)
Art. 25 (Funzionamento dell’Assemblea)
Art. 26 (Consiglio Direttivo)
Art. 27 (Assenza dei Consiglieri e decadenza)
Art. 28 (Dimissioni dei Consiglieri)
Art. 29 (Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo)
Art. 30 (Compiti del Consiglio Direttivo)
Art. 31 (Presidente)
pag. 9
pag. 9
pag. 10
pag. 11
pag. 11
pag. 11
pag. 11
pag. 12
pag. 12
pag. 12
pag. 13
pag. 13
pag. 13
1
Art. 32 (Vice Presidente)
Art. 33 (Segretario Tesoriere)
Art. 34 (Organo di Controllo)
Art. 35 (Responsabile dei collegamenti)
Art. 36 (Gratuità delle cariche)
pag. 14
pag. 14
pag. 14
pag. 15
pag. 15
TITOLO V – SCIOGLIMENTO
pag. 15
Art. 37 (Scioglimento dell’Associazione)
Art. 38 (Devoluzione del residuo)
pag. 15
pag. 15
TITOLO VI – BILANCIO
pag. 15
Art. 39 (Rendiconto e relativa approvazione e pubblicità)
pag. 15
TITOLO VII - LE CONVENZIONI
pag. 16
Art. 40 (Deliberazione e attuazione delle convenzioni)
pag. 16
TITOLO VIII - NORME FINALI E DI RINVIO
pag. 16
Art. 41 (Clausola compromissoria)
Art. 42 (Norma di rinvio)
pag. 16
pag. 17
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BMW MOTORRAD CLUB SAN GIORGIO GENOVA
“ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”
STATUTO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Denominazione e Sede)
1. Si costituisce in Genova l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata “BMW
Motorrad Club San Giorgio Genova”, ai sensi dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile.
2. L’Associazione ha sede in Genova, Via Lungobisagno Dalmazia n. 69D. L’organo
competente ha facoltà di istituire altrove sedi secondarie, succursali, agenzie e
rappresentanze.
Art. 2
(Statuto e Regolamento)
1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica “BMW Motorrad Club San Giorgio Genova” è
disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti delle Leggi statali e regionali,
nonché nei dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. L’attività e l’organizzazione dell’Associazione sono disciplinate dal Regolamento
deliberato dall’Assemblea, nel rispetto del presente Statuto, cui è allegato.
Art. 3
(Scopo e Oggetto)
1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica BMW Motorrad Club San Giorgio Genova (d’
ora in avanti “l’Associazione” o “il BMW Motorrad Club San Giorgio Genova”) è un
ente non commerciale che non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Essa
ha carattere assolutamente apolitico ed è caratterizzata dalla democraticità della sua
struttura, dell’eguaglianza dei diritti di tutti gli Associati, dall’elettività delle cariche
associative.
2. Il BMW Motorrad Club San Giorgio Genova persegue i seguenti scopi sociali:
A. Svolgere un’attività di promozione e divulgazione delle discipline motociclistiche;
B. Promuovere manifestazioni motociclistiche nazionali ed internazionali oltre ad altre
manifestazioni atte a diffondere l’attività e la cultura motociclistica ed il marchio
BMW in particolare, sia autonomamente che in collaborazione con il
Concessionario BMW Motorrad di riferimento;
C. Custodire il retaggio morale e materiale della tradizione BMW sul piano storico e
culturale riunendo i possessori ed amatori di motociclette di marca BMW in
produzione e di cessata produzione.
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D. Tutelare gli interessi turistici e sportivi degli Associati e di ogni partecipante in
genere, anche attraverso l’organizzazione, diretta o indiretta, di viaggi e soggiorni a
loro dedicati.
A tal fine, l’Associazione si impegna a non porre in essere attività commerciali che non
rientrino nei propri fini istituzionali più sopra elencati o che non si configurino come
necessarie o utili al raggiungimento di detti scopi.
Art. 4
(Durata)
1. La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con
delibera dell’assemblea straordinaria degli Associati.
2. L’Anno associativo decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre.
Art. 5
(BMW Motorrad Federclub Italia)
1. L'Associazione Sportiva Dilettantistica "BMW Motorrad Club San Giorgio Genova "
farà parte della Federazione dei vari "BMW Motorrad Club" esistenti in Italia
denominata "BMW Motorrad Federclub Italia" che ha sede c/o BMW Italia S.p.A. in
San Donato Milanese (MI), via dell'Unione Europea n. 1.
2. Il Club potrà utilizzare nella propria denominazione e nelle comunicazioni sociali il
marchio e logo BMW e potrà partecipare a tutte le attività organizzate da "BMW
Motorrad Federclub Italia" quali, a titolo esemplificativo, gli eventi, i raduni, la
promozione di servizi e prodotti con la partecipazione ed il supporto di aziende partner
che non risultino in conflitto con gli scopi della Federazione.
3. L'Associazione Sportiva Dilettantistica "BMW Motorrad Club San Giorgio Genova",
per partecipare alle attività e godere dei servizi messi a disposizione della Federazione
dovrà avere versato regolarmente a quest'ultima le quote annuali dalla stessa previste.
Art. 6
(Concessionario Bmw Motorrad di riferimento)
1. Il BMW Motorrad Club San Giorgio Genova fa riferimento alla GECAR S.p.A. come
Concessionario BMW Motorrad di zona.
2. Se il concessionario di zona, per qualsiasi ragione, venisse sostituito con altro
concessionario o cessasse la propria attività, il BMW Motorrad Club San Giorgio
Genova dovrà far riferimento al concessionario BMW sostituente ovvero al
concessionario BMW più vicino.
3. Il concessionario BMW non è obbligato in alcun modo verso il BMW Motorrad Club
San Giorgio Genova e/o verso i singoli Associati ed altrettanto gli Associati non sono
obbligati all’acquisto/manutenzione della propria moto presso il concessionario BMW
Motorrad di riferimento.
La presente associazione deve avere inderogabilmente quale riferimento per
l'esecuzione delle proprie attività associative ed istituzionali il Concessionario o
l'Officina autorizzata BMW Motorrad di zona (d'ora innanzi "Affiliazione") così
individuato:
- sito nella provincia ove risiede la maggioranza degli associati;
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ovvero
- in caso di inesistenza dello stesso nella provincia individuata ai sensi dei casi
poc'anzi menzionati, previa indicazione di una rosa di candidati a BMW Italia S.p.A.,
già informati e resisi eventualmente disponibili.
L'Affiliazione è accordata, dietro presentazione di apposita richiesta, ad insindacabile
discrezionalità del Concessionario o dell'Officina autorizzata BMW Motorrad, che si
impegna ad affiliarsi con un unico Moto Club ufficiale in ogni provincia di sua
competenza.
Se il concessionario o l'Officina autorizzata BMW Motorrad che aveva rilasciato
proprio benestare all'Affiliazione, dovesse cessare per qualsiasi ragione o venisse
sostituito con altro Concessionario o Officina autorizzata, la presente Associazione
dovrà proporre domanda di Affiliazione al Concessionario o all'Officina autorizzata
BMW Motorrad sostituendo ovvero al Concessionario o all'Officina autorizzata BMW
Motorrad individuato/a facendo riferimento al maggior numero degli associati
residente in quella provincia.
In caso di inesistenza, dovrà essere presentata una rosa di candidati, già informati e
resisi eventualmente disponibili, a BMW Italia S.p.A, la quale rilascerà proprio parere,
ferma restando la discrezionalità del concessionario o dell'Officina autorizzata BMW
Motorrad stesso all'accettazione della domanda.
Il venir meno di una Affiliazione costituisce motivo di radiazione della Federazione e
conseguente perdita dei diritti. Il Concessionario o l'Officina autorizzata BMW
Motorrad che ha accettato l'Affiliazione può in ragione di gravi motivi e con un
preavviso di tre mesi recedere dall'Affiliazione, dandone avviso a mezzo
raccomandata A.R., posta certificata o fax al Club e alla Federazione.
Il recesso per gravi motivi da parte del Concessionario o dell'Officina autorizzata
BMW Motorrad costituisce motivo di radiazione del Club dalla Federazione e
conseguente perdita dei diritti.
Il Concessionario o l'Officina autorizzata BMW Motorrad non è obbligato in alcun
modo verso il Club e/o verso gli Associati così come gli associati non sono obbligati
all'acquisto/manutenzione della propria motocicletta presso il Concessionario o
Officina autorizzata BMW Motorrad.
Resta, però inteso che il Club non potrà stipulare convenzioni agevolate a favore dei
propri associati con partner che svolgano forniture o servizi in concorrenza con quelli
resi dal Concessionario o dall'Officina autorizzata BMW Motorrad con cui il Club ha
l'Affiliazione.
Art. 7
(Riconoscimento Federazione Motociclistica Italiana - FMI)
1. L’Associazione BMW Motorrad Club San Giorgio Genova, se conseguito il
riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni o della FMI, accetta di conformarsi alle
norme ed alle direttive del Coni, nonché agli istituti ed ai regolamenti della
Federazione Motociclistica Italiana e di quella internazionale.
2. L’Associazione si impegna ad accettare eventuali, legittimi provvedimenti disciplinari
che gli organi competenti della federazione dovessero adottare a suo carico, nonché
le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere
tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
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TITOLO II
PARTRIMONIO ED ENTRATE
Art. 8
(Patrimonio)
1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che le
pervengono a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da Enti pubblici e privati o
persone fisiche, nonché dagli avanzi netti di gestione accumulati e dalle attività
marginali di carattere commerciale.
Art. 9
(Contributi)
1. I contributi degli aderenti all’Associazione sono costituiti dalle quote di
iscrizione/rinnovo annuale stabilite dal Consiglio Direttivo, nonché:
A. da ulteriori corrispettivi versati a titolo personale e volontario in ragione delle quote
di partecipazione previste per gli eventi organizzati dal Consiglio Direttivo in
ottemperanza ai propri compiti istituzionali;
B. da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’
ammontare.
Art. 10
(Proventi derivanti da attività marginali)
1. I proventi derivanti da attività commerciali marginali sono inseriti in apposita voce del
bilancio dell'associazione.
2. Il consiglio direttivo delibera in ordine all'utilizzazione dei proventi che deve essere
comunque in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.
Art. 11
(Obbligazioni associative)
1. Il BMW Motorrad Club San Giorgio Genova, con il suo patrimonio, risponde delle
obbligazioni associative.
2. La responsabilità degli Associati è limitata al pagamento delle quote associative,
restando esclusa ogni altra responsabilità personale e solidale, se non direttamente o
volontariamente sottoscritta.
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TITOLO III
ASSOCIATI
Art. 12
(Associati)
1. Gli Associati si distinguono in Fondatori, Onorari, Ordinari (Conduttori), Aggiunti
(Passeggeri).
Sono considerati Associati Fondatori, Ordinari e Aggiunti tutti coloro che
annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo può, altresì, conferire la qualifica di Associato Onorario ai soggetti
che svolgono attività nell’interesse dell’Associazione alle condizioni previste nel
successivo comma 3.
3. Il Consiglio Direttivo attribuirà la qualifica di Associato onorario a vita, con quota
associativa a carico del Moto Club, a tutti coloro che abbiano rivestito la carica di
Presidente dell'Associazione, previa accettazione della suddetta qualifica da parte
degli stessi.
4. La qualifica di Associato onorario è comunque subordinata al possesso di un
motoveicolo BMW.
Art. 13
(Ammissione dell’Associato)
1. Un nuovo candidato, con la sottoscrizione della Scheda di Iscrizione al BMW Motorrad
Club San Giorgio Genova, assume l’obbligo di osservare le norme dello Statuto, dei
Regolamenti e le Deliberazioni degli Organi dell’Associazione.
2. L’appartenenza al BMW Motorrad Club San Giorgio Genova, in qualità di Associato in
regola con il pagamento delle quote associative, dà diritto alla partecipazione alle
attività dell’Associazione nonché della BMW Motorrad Federclub Italia.
3. Ogni Associato maggiore di età acquisisce diritto di voto singolo per l’approvazione e
le modificazioni dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi
dell’Associazione.
Al momento dell’ammissione, gode del diritto di partecipazione alle assemblee sociali
nonché all’elettorato attivo e passivo.
4. Tale diritto verrà acquisito dal Associato minorenne alla prima Assemblea utile
svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
5. La quota o il contributo associativo non possono essere trasferiti a terzi o rivalutati.
Art. 14
(Dimissioni dell’Associato)
1. L’Associato che intenda dimettersi è obbligato a darne comunicazione con lettera
raccomandata da far pervenire entro il 30/09 di ogni anno sociale.
2. Qualora l’associato, all’atto delle dimissioni, non esegua il pagamento delle quote
sociali ancora dovute, è dichiarato moroso dal Consiglio Direttivo con le sanzioni
previste dal presente Statuto.
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3. In caso di aumento di quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati
dall’Assemblea, gli Associati che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi
nei trenta giorni successivi la relativa comunicazione.
Art. 15
(Perdita di qualifica di Associato)
1. L’Associato che per qualsiasi motivo cessa di far parte del BMW Motorrad Club San
Giorgio Genova perde ogni diritto inerente alla qualifica di associato.
Art. 16
(Diritti degli Associati)
1. Gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di:
A. frequentare gli eventuali locali sociali messi a disposizione o comunque disponibili
negli orari di apertura della segreteria e/o comunque prestabiliti dal Consiglio
Direttivo.
Il BMW Motorrad Club San Giorgio Genova declina ogni responsabilità per incidenti
di ogni specie che possano accadere agli Associati di tutte le categorie ed a
qualunque persona che venga a trovarsi nella sede sociale e nelle sue pertinenze o
che faccia uso di materiali, mezzi o attrezzature sociali.
B. usufruire delle attrezzature e degli impianti sociali messi a disposizione degli
associati, attenendosi alle norme previste dai regolamenti;
C. partecipare alle attività promosse dall’Associazione, autonomamente o in
collaborazione con la BMW Motorrad Federclub Italia ed il Concessionario BMW di
riferimento in zona;
D. ottenere la tessera associativa;
E. intervenire, discutere, presentare proposte nelle assemblee ordinarie e
straordinarie;
F. godere di tutti quei benefici comunque concessi dall’Associazione in conformità
alle disposizioni che li regolano;
G. presentare nuovi candidati;
H. presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte e reclami che ritengono
opportuni;
I. essere eletti, qualora maggiorenni, per qualsiasi carica sociale.
Art. 17
(Doveri degli Associati)
1. Gli Associati hanno il dovere di:
A. osservare lo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni degli Organi dell’
Associazione;
B. osservare, ove l’Associazione riceva il riconoscimento dal Coni e/o dalla
Federazione Motociclistica Italiana, le norme e le direttive del Coni, nonché gli
istituti e i regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana e di quella
internazionale;
C. pagare nei termini prescritti le somme a qualsiasi titolo dovute all’Associazione.
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Art. 18
(Sanzioni)
1. In caso di trasgressione alle norme sociali, il Consiglio Direttivo può infliggere al
Associato:
A. il richiamo verbale o scritto e la sospensione sino a tre mesi per atti di indisciplina;
B. l’espulsione nei casi di indegnità e di condanna definitiva per reati dolosi;
C. la decadenza per morosità nei confronti di coloro che non provvederanno entro 10
giorni dal preavviso scritto fatto loro dalla Segreteria a regolare la loro posizione,
salvo sempre il diritto di richiedere nei loro confronti le quote dovute e le altre
somme non pagate;
D. l’espulsione nei casi in cui il Associato nuoccia o tenti di nuocere al decoro, agli
interessi, alla vita dell’Associazione, comprometta il suo buon nome, commetta atti
di palese indisciplina o di ribellione alle disposizioni statutarie od al Consiglio
Direttivo, tenga condotta incivile ed ineducata o danneggi moralmente e
materialmente un Associato.
2. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di pretendere dal Associato espulso il
risarcimento dei danni da esso eventualmente arrecati.
3. Il provvedimento di espulsione, assunto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere ratificato
dall’Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere
convocato il Associato interessato, si procederà in contraddittorio con l’interessato a
una disamina degli addebiti. Il provvedimento rimane sospeso fino alla data di
svolgimento dell’Assemblea.
4. Il Associato espulso non potrà più far parte dell’Associazione.
TITOLO IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 19
(Organi dell’Associazione)
1. Gli organi dell’Associazione sono:
A. l’Assemblea generale degli associati;
B. il Consiglio Direttivo;
C. il Presidente;
D. il Vice-Presidente;
E. il Segretario Tesoriere;
F. l’Organo di Controllo;
G. il Responsabile dei Collegamenti.
Art. 20
(Assemblea)
1. L’Assemblea è l’Organo sovrano dell’Associazione.
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2. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli
associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli
associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
3. L’Assemblea provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del suo Presidente e dell’
Organo di controllo, delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione, delibera
sulle modifiche del presente Statuto, approva i Regolamenti che disciplinano lo
svolgimento dell’attività dell’Associazione, delibera lo scioglimento e la liquidazione
dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
4. Le Assemblee generali degli Associati sono ordinarie e straordinarie e possono
essere convocate anche fuori dalla sede sociale, in Italia o nei paesi dell’Unione
Europea.
Art. 21
(Convocazione)
1. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell’Associazione e,
comunque, una volta l’anno.
2. Le Assemblee saranno convocate entro 8 giorni dalla data prevista dalla
convocazione, che sarà comunicata agli associati con uno o più dei seguenti mezzi:
A. mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione;
B. a mezzo posta ordinaria, all’ultimo domicilio noto degli associati per come risultante
dalla Scheda di Iscrizione o rinnovo dagli stessi compilata;
C. a mezzo mail, per tutti coloro che avranno regolarmente provveduto a comunicare
nella Scheda di Iscrizione il proprio indirizzo di posta elettronica;
D. mediante pubblicazione sulla homepage del Sito web del BMW Motorrad Club San
Giorgio Genova.
3. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza
nonché l’ordine del giorno degli argomenti che andranno dibattuti in Assemblea.
4. L’Assemblea ordinaria è di regola convocata dal Presidente dell’Associazione, anche a
seguito di delibere del Consiglio Direttivo, entro 120 giorni dalla chiusura dell’
esercizio per l’illustrazione della relazione morale annuale, per la presentazione e l’
approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni due anni per la nomina del
Consiglio Direttivo e dell’Organo di Controllo.
5. Le Assemblee straordinarie possono essere convocate in ogni tempo per deliberare in
ordine alla eventuale sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo o dell’
Organo di Controllo, nonché, per deliberare sugli argomenti di cui all’ordine del giorno
della convocazione in oggetto.
6. L’Assemblea straordinaria può essere convocata:
A. per deliberazione del Consiglio Direttivo;
B. su iniziativa del Presidente e del Vice Presidente, in caso di sua delega;
C. su domanda di almeno un terzo degli Associati effettivi, in regola con il pagamento
delle quote sociali.
Nei casi di cui all’ipotesi c) la convocazione deve avere luogo entro sessanta giorni
dalla richiesta e costituisce un atto dovuto.
7. Non potranno intervenire alle Assemblee quegli Associati che saranno arretrati nel
pagamento delle quote dell’Associazione o di importi dovuti a qualsiasi titolo per un
periodo superiore ai tre mesi, dovendo essi ritenersi sospesi da ogni attività e diritto.
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Art. 22
(Validità dell’Assemblea)
1. Le Assemblee saranno valide in prima convocazione con la presenza fisica o per
delega del 50% + 1 degli Associati.
2. Trascorsa un’ora dall’orario stabilito per la prima convocazione, le Assemblee saranno
valide in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati intervenuti.
Art. 23
(Delega)
1. Salvo disposizione contraria dello Statuto gli associati possono farsi rappresentare
nell’assemblea.
2. Ogni Associato non può rappresentare in Assemblea più di 2 associati.
3. La rappresentanza con delega deve essere conferita per iscritto ed i relativi documenti
devono essere conservati dall’Associazione.
4. La Delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco, le cui
generalità devono quindi essere indicate di proprio pugno dal delegante e dovrà
essere accompagnata da copia del documento di identità del delegante, pena la
nullità della stessa.
Art. 24
(Deliberazioni)
1. Le deliberazioni delle Assemblee sono valide in prima convocazione ed a maggioranza
dei voti se sono presenti la metà più uno degli Associati aventi diritto di voto; in
seconda convocazione, sempre a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli
Associati intervenuti.
2. In caso di parità, se la votazione è segreta, le proposte si intendono respinte; se invece
è per appello nominale, prevale il voto di chi presiede.
3. Le deliberazioni sono constatate da verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario dell
’Assemblea ed eventualmente dagli Scrutatori.
Art. 25
(Funzionamento dell’Assemblea)
1. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di sua
assenza o impedimento, dal Vice Presidente.
2. Nell’ipotesi in cui anche il Vice Presidente risulti impedito o assente, l’Assemblea
nominerà il Presidente dell’Assemblea.
3. Il Presidente dell’Associazione o il suo sostituto facente funzioni dirige e regola le
discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
4. L’Assemblea nomina un Segretario dell’Assemblea e, se necessario, due Scrutatori, la
cui nomina non può però avvenire tra i candidati a cariche sociali.
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Art. 26
(Consiglio Direttivo)
1. Il BMW Motorrad Club San Giorgio Genova è amministrato da un Consiglio Direttivo
eletto dall’Assemblea per un periodo di anni due.
I componenti del Consiglio Direttivo devono essere membri dell’Associazione e sono
rieleggibili.
Qualora uno o più componenti, per dimissioni o altre cause, dovessero cessare di fare
parte del Consiglio Direttivo, è facoltà del Consiglio Direttivo stesso completare
l'organismo con elezioni suppletive o mediante cooptazione tra i non eletti che hanno
ricevuto il maggior numero dei voti nella precedente Assemblea elettiva.
I Consiglieri così eletti o cooptati restano in carica sino alla scadenza dell'intero
Consiglio.
La procedura elettorale sarà meglio specificata nel regolamento interno
dell'Associazione.
Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei
Consiglieri, si intende scaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo
l'assemblea per la nomina di tutti i Consiglieri.
2. Il Consiglio è composto da un numero variabile di Consiglieri che vanno da un minimo
di 5 ad un massimo di 9 membri ed è fra questi stessi nominativi che l’Assemblea
elegge il Presidente dell’Associazione.
È facoltà del Concessionario o dell'Officina autorizzata BMW Motorrad di riferimento,
ove ritenuto da quest'ultimo opportuno, nominare in sovrannumero un proprio
referente quale membro effettivo, con gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri
componenti del Consiglio Direttivo, purché quest'ultimo sia il titolare o un
collaboratore interno del Concessionario o dell'Officina autorizzata BMW Motorrad e
sia associato iscritto al Motorrad Club di riferimento.
3. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, nomina poi il Vice Presidente ed il Segretario
con funzioni di Tesoriere.
4. Il Consiglio resta in carica fino al giorno della riunione dell’Assemblea degli associati
che procede alla elezione del nuovo Consiglio.
5. Il Presidente dura in carica 2 anni e non sarà rieleggibile per più di due mandati
consecutivi.
Art. 27
(Assenza dei Consiglieri e decadenza)
1. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo debbono partecipare alle tornate del
Consiglio stesso e, in caso di impedimento, devono giustificare per tempo la loro
assenza.
2. Dopo tre assenze consecutive ingiustificate, decadono dalla carica e non sono
rieleggibili per il tempo in cui il Consiglio di cui fanno parte resta in carica.
Art. 28
(Dimissioni dei Consiglieri)
1. In caso di dimissione della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, deve
essere convocata senza ritardo l’Assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio.
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Art. 29
(Convocazione e deliberazioni del Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo si raduna sia presso la sede dell’Associazione sia altrove, tutte le
volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia stata fatta richiesta
scritta da almeno la metà dei suoi membri.
2. La convocazione avviene almeno 3 giorni prima dell’adunanza e, nei casi d’urgenza,
almeno un giorno prima, a mezzo posta elettronica da inviarsi a ciascun Consigliere o
con le modalità stabilite dallo stesso Consiglio Direttivo.
3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della
maggioranza dei suoi membri in carica.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti, qualunque sia il
numero dei presenti: a parità di voti, prevale quello del Presidente o di chi ne fa le veci.
5. Di ogni riunione del Consiglio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal
Presidente e dal Segretario.
Art. 30
(Compiti del Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo del BMW Motorrad Club San Giorgio Genova è investito dei più
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza eccezioni
di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed
il raggiungimento degli scopi dell’associazione.
2. Il Consiglio Direttivo del BMW Motorrad Club San Giorgio Genova è investito delle
seguenti funzioni:
A. promuove tutte le manifestazioni dell’Associazione e della BMW Motorrad
Federclub Italia;
B. provvede alle spese ordinarie e straordinarie nei limiti del bilancio;
C. procede a mezzo del Presidente agli acquisti e alle vendite mobiliari e immobiliari;
D. prepara il rendiconto ed il bilancio preventivo;
E. emana provvedimenti di carattere urgente e straordinario;
F. curare tutto quant’altro riguarda il patrimonio e l’attività dell’Associazione.
Con precipuo riferimento a quanto stabilito al punto D. di cui sopra, il bilancio deve
essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la
situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Associazione, nel rispetto del
principio della trasparenza nei confronti degli associati.
Art. 31
(Presidente)
1. Al Presidente o a chi ne fa le veci è attribuita la rappresentanza legale dell’
Associazione anche di fronte a terzi.
2. In collaborazione con l’Ufficio del Segretario, il Presidente esegue le delibere dell’
Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo e gestisce tutti gli affari ordinari,
ove non sia deliberato diversamente.
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3. Il Presidente, o chi ne fa le veci, rappresenta l’Associazione in giudizio con facoltà di
promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di
giurisdizione, con facoltà di nominare all’uopo Avvocati e Procuratori alle Liti.
4. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e, nei casi previsti dal presente
statuto, convoca le Assemblee.
Art. 32
(Vice Presidente)
1. Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e su proposta del
Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento
temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 33
(Segretario e Tesoriere)
1. Il Segretario e Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo in seno ai propri membri
ed a lui vengono assegnati i seguenti compiti:
A. curare la perfetta e regolare tenuta dei verbali dell’Assemblea e dei libri sociali;
B. curare la gestione amministrativa;
C. sorvegliare la riscossione delle quote associative;
D. curare la tenuta delle scritture e dei libri contabili;
E. custodire sotto la propria personale responsabilità il denaro ed ogni altro valore dell’
Associazione che gli venga affidato;
F. rendere conto al Consiglio Direttivo della situazione di cassa;
G. pagare nei limiti stabiliti dal bilancio i mandati firmati dal Presidente o da chi ne fa le
veci;
H. sbrigare le pratiche relative agli Associati morosi, fornendone l’elenco al Consiglio.
I compiti propri di segretario (A,B,C) e tesoriere (D,E,F,G,H) possono essere affidati
dal Consiglio Direttivo a due membri distinti eletti in seno rispettivamente come tali.
Art. 34
(Organo di Controllo)
1. Qualora lo ritenga necessario, l'Assemblea degli associati potrà istituire un organo di
controllo con funzioni di controllo contabile e gestionale, al fine di realizzare gli scopi
dell'Associazione. L'organo di controllo potrà essere costituito in forma collegiale o
monocratica, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'associazione.
2. L’Organo di Controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili e
amministrative, e per vigilare sul rispetto dello Statuto; per ogni riunione viene redatto
apposito verbale d trascritto nel libro degli associati.
3. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di
voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto consuntivo.
4. L'Organo di Controllo dura in carica due anni ed è rieleggibile.
5. I componenti dell'Organo di Controllo, sia esso monocratico che collegiale, devono
essere tutti revisori iscritti nell'apposito Registro.
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Art. 35
(Responsabile dei collegamenti)
1. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina tra i propri membri il
Consigliere responsabile del collegamento con il Concessionario BMW Motorrad di
riferimento in zona ed il referente per la BMW Motorrad Federclub Italia.
Art. 36
(Gratuità delle cariche)
1. Tutte le cariche di cui al presente statuto, sono a titolo gratuito.
TITOLO V
SCIOGLIMENTO
Art. 37
(Scioglimento dell’Associazione)
1. Qualora si verifichi una crisi ripetuta ed insanabile per la continuità del BMW Motorrad
Club San Giorgio Genova, il Consiglio Direttivo, per sua deliberazione, convoca l’
Assemblea straordinaria degli associati.
2. L’eventuale deliberazione di scioglimento è valida in seconda convocazione con l’
intervento di almeno due terzi degli associati, con voto favorevole di almeno due terzi
dei convenuti.
Art. 38
(Devoluzione del residuo)
1. Deliberato lo scioglimento, l’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione
sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,
salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
TITOLO VI
BILANCIO
Art. 39
(Rendiconto e relativa approvazione e pubblicità)
1. Il Consiglio Direttivo redige annualmente un rendiconto e un bilancio preventivo
dell'associazione, entrambi da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo le
disposizioni del presente Statuto.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
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veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria
dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli
associati.
3. Unitamente alla lettera di convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine
del giorno l'approvazione del rendiconto e/o del bilancio preventivo, copia dei
medesimi devono essere messi a disposizione di tutti gli associati presso la sede
dell'Associazione.
TITOLO VII
LE CONVENZIONI
Art. 40
(Deliberazione e attuazione delle convenzioni)
1. Le convenzioni tra l'Associazione e altri Enti e/o “soggetti privati” sono deliberate dal
Consiglio Direttivo e stipulate dal presidente dell'associazione o da un suo delegato
fra i membri del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente decide sulle modalità di attuazione della convenzione.
3. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede
dell'associazione.
TITOLO VIII
NORME FINALI E DI RINVIO
Art. 41
(Clausola compromissoria)
1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati, ovvero tra gli associati e l’
Associazione stessa, e che avesse ad oggetto i diritti relativi al rapporto associativo,
qualora non avesse trovato risoluzione all’interno dell’Assemblea degli associati,
dovrà essere risolta da un Collegio Arbitrale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge
preveda l’intervento del Pubblico Ministero.
2. Il Collegio Arbitrale sarà composto, da 3 membri, due dei quali nominati, ognuno, da
ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, di comune accordo dei due
arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Genova
ad istanza della parte più diligente. Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l’
arbitro per la parte in lite che non vi avrà provveduto nel termine previsto dall’art. 810,
comma 1, c.p.c.
3. Qualora le parti in lite siano più di due, la controversia sarà devoluta alla cognizione di
un arbitro unico, nominato d’accordo tra le parti, o in difetto, dal Presidente del
Tribunale di Genova.
4. Il collegio arbitrale o l’arbitro unico decideranno in via rituale e secondo diritto. il lodo
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5.
6.
7.
8.
medesimo sarà impugnabile, ex art. 829, comma 3, c.p.c., per inosservanza delle
regole di diritto relative al merito della controversia.
Gli arbitri potranno condurre il procedimento senza formalità di procedura, salva l’
osservanza del principio del contraddittorio e, più in generale, delle disposizioni
inderogabili di legge.
Si applicano, per quanto espressamente qui non disposto, le
disposizioni degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile in tema di
arbitrato rituale.
La sede del Collegio Arbitrale sarà eletta presso il domicilio del Presidente del
Collegio Arbitrale o nel luogo da questi designato.
Resta fin d’ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e le determinazioni del
Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.
Le spese dell’arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa
decisione del Collegio Arbitrale.
Art. 42
(Norma di rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le
disposizioni in materia di cui al codice civile: se avvenuto il riconoscimento dal Coni o
dalla FMI, in via prevalente rispetto alla normativa del codice civile, le disposizioni dello
Statuto e dei regolamenti della FMI a cui l’Associazione e affiliata.
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