POSsibile? - Digital Office N

Transcript

POSsibile? - Digital Office N
POSsibile?
La disposizione risale all’anno scorso, quando il cosiddetto Decreto Sviluppo bis, cioè il D.L.
n.179 del 18 ottobre 2012, coordinato con la legge di conversione n.221 del 17 dicembre
2012, ha introdotto l’obbligo anche per i professionisti di accettare pagamenti in
moneta elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
L’art.15 del citato Decreto va ad aggiornare l’art.5 del CAD, “Effettuazione di pagamenti
con modalità informatiche”, prevedendo che “A decorrere dal 1° gennaio 2014, i
soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche
professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di
debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231” (comma 4) e che “Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca
d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in
relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma
precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a
ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili” (comma 5).
La novità normativa trae giustificazione dalla volontà di limitare l’uso del denaro contante e
di privilegiare con ogni mezzo la tracciabilità dei pagamenti, con l’obiettivo di contrastare
l’evasione fiscale.
Così, dal 1° gennaio 2014, anche il Notaio è tenuto a dotarsi di POS (Point Of Sale),
per consentire ai clienti che lo richiedessero di saldare la parcella con una carta bancomat.
Negativa, concorde e decisa è stata fin qui la posizione degli organi professionali, che
contestano l’utilità della norma e ne evidenziano gli oneri in termini di costi connessi.
Per i Notai, come per ingegneri, architetti e avvocati, poiché l’importo dovuto dal Cliente al
professionista è normalmente superiore alla soglia pari a 1.000 euro prevista dal D.Lgs
n.231/07 (così come modificato dal D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla L.
n.214 del 22 dicembre 2011) per l’utilizzo di denaro contante, i pagamenti avvengono già
attraverso strumenti tracciabili, quali l’assegno o il bonifico bancario.
Tanto più, si osserva, che i plafond usualmente previsti per le carte Bancomat, le uniche
realmente contemplate dalla norma, in troppi casi non sarebbero sufficienti a consentirne
l’utilizzo.
All'unico possibile beneficio, incerto, costituito dall'immediato incasso di alcune
parcelle, corrispondono invece per il professionista costi certi.
Anche quando le banche non prevedono costi per la fornitura e l’installazione di un
terminale POS (il che non è sempre vero), è comunque previsto un canone per il servizio,
che varia a seconda del modello di POS prescelto (terminale fisso, cordless, gprs o wifi) tra i
10 e i 30 euro mensili, cui vanno aggiunte le commissioni bancarie calcolate in
percentuale sull'importo delle transazioni, del tutto fuori luogo segnatamente per il Notaio
che incassa anche somme per il versamento di imposte, che liquida e riscuote per conto
dello Stato.
Si aggiunga che oltre ai costi di utilizzo vanno considerati i costi di non utilizzo, previsti
dalla banca quale ‘commissione di inattività’ (es. 5 euro mensili), dal momento che
rischia di essere ben raro l’utilizzo del POS nello Studio notarile.
Vero è che si tratta di somme di per sé non proibitive ma va tenuta nell’opportuna
considerazione la coincidenza della nuova misura antielusiva con il periodo di grave
contrazione del fatturato che riguarda anche gli Studi notarili, in grado di incidere sui bilanci
specie di quelli più piccoli, provati dalla liberalizzazione delle competenze e delle tariffe, in
attesa anche degli esiti legati all’aumento recente delle sedi notarili.
Sui costi da preventivare per l’adeguamento reso obbligatorio con il nuovo anno
www.digitalofficen.it - Notariando n.37, ottobre 2013
potrebbero intervenire accordi specifici da siglare con gli interlocutori bancari a
cura dei vari Ordini professionali o, come è auspicabile, lo stesso Decreto
attuativo contemplato dalla norma.
Lascia ben sperare in tal senso l’Allegato 1 al Bollettino della Camera dei Deputati,
Commissione Finanze del 31 luglio u.s. dove, tra l’altro, si legge che “In considerazione,
quindi, della portata complessiva e dell'impatto economico, sui mercati di riferimento, della
prevista obbligatorietà di accettazione delle cosiddette carte di debito, da parte dei soggetti
che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali,
sono in fase di approfondimento le diverse modalità di attuazione delle disposizioni
(disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai
soggetti interessati) in modo da pervenire ad una regolamentazione che, minimizzando al
massimo gli effetti distorsivi della concorrenza (anche avuto riguardo ai costi connessi
all'attuazione del predetto obbligo, a carico dei citati operatori), possa garantire l'adozione
dei previsti provvedimenti, in tempo utile per l'entrata in vigore dell'obbligo di cui al comma
4, dell'articolo 15”.
E' importante sottolineare che il dettato normativo non prevede sanzioni, il che
conferma la possibilità di un adeguamento da non affrettare.
Va infine ancora osservato che le fatture saldate attraverso carte Bancomat restano
escluse dal perimetro di applicazione dello Spesometro, cioè non dovranno a tempo
debito essere inserite nell’elenco di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o
superiore a 3.000 euro (al netto di IVA) che anche il Notaio ha l’obbligo di trasmettere
all’Anagrafe tributaria, in esclusiva modalità telematica, entro il 30 aprile di ogni anno, in
quanto già comprese nelle analoghe comunicazioni delle operazioni rilevanti a fini Iva il cui
pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate cui sono obbligati
gli operatori finanziari (cfr. D.L. n.98/2011, art.23 c.41-b, come successivamente precisato
dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 2011/185905 del 29 dicembre 2011).
www.digitalofficen.it - Notariando n.37, ottobre 2013
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)