POSsibile? - Digital Office N
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POSsibile? La disposizione risale all’anno scorso, quando il cosiddetto Decreto Sviluppo bis, cioè il D.L. n.179 del 18 ottobre 2012, coordinato con la legge di conversione n.221 del 17 dicembre 2012, ha introdotto l’obbligo anche per i professionisti di accettare pagamenti in moneta elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2014. L’art.15 del citato Decreto va ad aggiornare l’art.5 del CAD, “Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche”, prevedendo che “A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231” (comma 4) e che “Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili” (comma 5). La novità normativa trae giustificazione dalla volontà di limitare l’uso del denaro contante e di privilegiare con ogni mezzo la tracciabilità dei pagamenti, con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale. Così, dal 1° gennaio 2014, anche il Notaio è tenuto a dotarsi di POS (Point Of Sale), per consentire ai clienti che lo richiedessero di saldare la parcella con una carta bancomat. Negativa, concorde e decisa è stata fin qui la posizione degli organi professionali, che contestano l’utilità della norma e ne evidenziano gli oneri in termini di costi connessi. Per i Notai, come per ingegneri, architetti e avvocati, poiché l’importo dovuto dal Cliente al professionista è normalmente superiore alla soglia pari a 1.000 euro prevista dal D.Lgs n.231/07 (così come modificato dal D.L. n.201/2011 convertito con modificazioni dalla L. n.214 del 22 dicembre 2011) per l’utilizzo di denaro contante, i pagamenti avvengono già attraverso strumenti tracciabili, quali l’assegno o il bonifico bancario. Tanto più, si osserva, che i plafond usualmente previsti per le carte Bancomat, le uniche realmente contemplate dalla norma, in troppi casi non sarebbero sufficienti a consentirne l’utilizzo. All'unico possibile beneficio, incerto, costituito dall'immediato incasso di alcune parcelle, corrispondono invece per il professionista costi certi. Anche quando le banche non prevedono costi per la fornitura e l’installazione di un terminale POS (il che non è sempre vero), è comunque previsto un canone per il servizio, che varia a seconda del modello di POS prescelto (terminale fisso, cordless, gprs o wifi) tra i 10 e i 30 euro mensili, cui vanno aggiunte le commissioni bancarie calcolate in percentuale sull'importo delle transazioni, del tutto fuori luogo segnatamente per il Notaio che incassa anche somme per il versamento di imposte, che liquida e riscuote per conto dello Stato. Si aggiunga che oltre ai costi di utilizzo vanno considerati i costi di non utilizzo, previsti dalla banca quale ‘commissione di inattività’ (es. 5 euro mensili), dal momento che rischia di essere ben raro l’utilizzo del POS nello Studio notarile. Vero è che si tratta di somme di per sé non proibitive ma va tenuta nell’opportuna considerazione la coincidenza della nuova misura antielusiva con il periodo di grave contrazione del fatturato che riguarda anche gli Studi notarili, in grado di incidere sui bilanci specie di quelli più piccoli, provati dalla liberalizzazione delle competenze e delle tariffe, in attesa anche degli esiti legati all’aumento recente delle sedi notarili. Sui costi da preventivare per l’adeguamento reso obbligatorio con il nuovo anno www.digitalofficen.it - Notariando n.37, ottobre 2013 potrebbero intervenire accordi specifici da siglare con gli interlocutori bancari a cura dei vari Ordini professionali o, come è auspicabile, lo stesso Decreto attuativo contemplato dalla norma. Lascia ben sperare in tal senso l’Allegato 1 al Bollettino della Camera dei Deputati, Commissione Finanze del 31 luglio u.s. dove, tra l’altro, si legge che “In considerazione, quindi, della portata complessiva e dell'impatto economico, sui mercati di riferimento, della prevista obbligatorietà di accettazione delle cosiddette carte di debito, da parte dei soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono in fase di approfondimento le diverse modalità di attuazione delle disposizioni (disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati) in modo da pervenire ad una regolamentazione che, minimizzando al massimo gli effetti distorsivi della concorrenza (anche avuto riguardo ai costi connessi all'attuazione del predetto obbligo, a carico dei citati operatori), possa garantire l'adozione dei previsti provvedimenti, in tempo utile per l'entrata in vigore dell'obbligo di cui al comma 4, dell'articolo 15”. E' importante sottolineare che il dettato normativo non prevede sanzioni, il che conferma la possibilità di un adeguamento da non affrettare. Va infine ancora osservato che le fatture saldate attraverso carte Bancomat restano escluse dal perimetro di applicazione dello Spesometro, cioè non dovranno a tempo debito essere inserite nell’elenco di tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a 3.000 euro (al netto di IVA) che anche il Notaio ha l’obbligo di trasmettere all’Anagrafe tributaria, in esclusiva modalità telematica, entro il 30 aprile di ogni anno, in quanto già comprese nelle analoghe comunicazioni delle operazioni rilevanti a fini Iva il cui pagamento sia effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate cui sono obbligati gli operatori finanziari (cfr. D.L. n.98/2011, art.23 c.41-b, come successivamente precisato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento n. 2011/185905 del 29 dicembre 2011). www.digitalofficen.it - Notariando n.37, ottobre 2013 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)