G.i.p. Trib. Lucca, ordinanza del 16 luglio 2016

Transcript

G.i.p. Trib. Lucca, ordinanza del 16 luglio 2016
TRIBUNALE DI LUCCA
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
N. 984/15 R.G. N.R.; N. 3454/15 R. G.i.p.
Il Giudice per le indagini preliminari Dr.ssa Silvia Mugnaini,
vista la richiesta di archiviazione formulata dal P.M. nel procedimento
riunito come sopra enumerato e sentite le parti in camera di consiglio,
osserva.
La richiesta del P.M. è meritevole di accoglimento, alla luce delle
produzioni documentali fatte dalle difese e dell’evoluzione giurisprudenziale
sulla particolare materia oggetto del procedimento.
Grazie a quanto documentato dagli indagati, può ritenersi che, sul piano
della ricostruzione dei fatti, si sia pervenuti ad un quadro preciso ed
univoco:
- i due indagati, in data 19.1.2015, mentre si trovavano in Ucraina,
hanno richiesto, all’Ambasciata d’Italia a Kiev, il rilascio di un titolo di
viaggio provvisorio in favore di due neonati qualificati come loro figli, i
gemelli xxx, nati in data xxx in quella città, ed hanno contestualmente
chiesto a quell’Ufficio di inoltrare (come d’obbligo, prima del rilascio di tali
titoli) la domanda di trascrizione degli atti di nascita dei minori nei registri
dello Stato Civile del Comune di Capannori;
- in occasione di un’intervista riservata svolta dal cancelliere delegato
alle funzioni consolari, i due hanno dichiarato di essere venuti in Ucraina
per sottoporsi ad un programma di fecondazione medicalmente assistita a
Kiev, spiegando in tal modo la ragione per cui i bambini erano nati presso un
ospedale pubblico di quella città. Tuttavia, alla domanda se essi fossero i
genitori biologici dei minori e se la sig.ra xxx, se avesse partorito i due
bambini, ella si era rifiutata ancora di rispondere;
- il 24.1.2015 i due indagati hanno fatto ingresso in Italia insieme con i
due figli minori, dotati dei documenti provvisori di viaggio rilasciati dalla
Rappresentanza Diplomatica all’estero, ed hanno nuovamente dichiarato,
questa volta alla P.G. in servizio presso l’aeroporto di Fiumicino, che i
bambini erano i loro figli biologici, nati in Ucraina grazie ad un programma
di procreazione assistita (cfr. le s.i.t. rese da xxx in quella data, nel fascicolo
proveniente dalla Procura di Civitavecchia);
- in data 4.2.2015 l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Capannori
ha provveduto alla trascrizione nei registri di quel Comune, degli atti di
nascita dei due gemelli; in proposito l’Ufficiale incaricato, con nota in pari
data (v. a carte 30) ha comunicato che, pur avendo preso visione della nota
informativa della Ambasciata d’Italia a Kiev in merito alla possibilità che, nel
caso di specie (per una serie di incongruenze obiettive evidenziate nella
comunicazione in questione), i due genitori avessero fatto ricorso alla
maternità surrogata, non aveva ritenuto opportuno opporre un rifiuto alla
trascrizione in quanto gli atti presentavano tutti i requisiti formali e sostanziali
necessari;
- sulla base delle segnalazioni dell’Ambasciata d’Italia a Kiev e della
Polizia di Frontiera Aerea di Fiumicino, è iniziata, oltre al presente
procedimento penale, una procedura per la adottabilità dei due gemelli
davanti al Tribunale dei Minorenni di Firenze; nel corso dell’istruttoria è
chiaramente emerso (ed è ormai stato accertato con efficacia di giudicato, v.
la sentenza n.59/15 emessa da quel Tribunale in data 12.6.2015), che i
coniugi xxx e xxx Daniela hanno fatto ricorso alla maternità surrogata
tramite una donna ucraina, che in quel paese ha partorito, in data
23.12.2014, i due gemelli, xxx, figli biologici, oltre che della madre surrogata,
del marito oggi indagato (si veda, a quest’ultimo proposito, quanto certificato
dall’esito delle analisi del D.N.A. estratto dal padre e dai bambini, allegato
alla memoria difensiva depositata dalla difesa xxx in data 22.4.2016);
il Tribunale per i Minorenni di Firenze, con la sentenza da ultimo
richiamata ed allegata alla memoria difensiva di xxx, ha dichiarato non luogo
a provvedere in ordine allo stato di adottabilità dei minori, sul presupposto
che non sussistesse lo stato di abbandono morale e materiale dei bambini,
seppure nati da un progetto genitoriale parzialmente svincolato dal paradigma
naturalistico, e valorizzando non solo il legame biologico dei minori con il
padre naturale, ma anche, in una visione pluralista della famiglia fatta
propria dalla giurisprudenza della Corte EDU, il ruolo di “madre sociale” dei
minori della xxx.
Tanto premesso, nel presente procedimento i due indagati sono stati
iscritti per i reati previsti dall’art. 12 L.40/2004 e dall’art. 567 c.p.
Con riferimento alla prima fattispecie, che punisce con la reclusione da sei
mesi a due anni (e la multa da 600 mila euro a 1 milione di euro) il ricorso
alla maternità surrogata, non vi è dubbio che, nella vicenda che ci occupa,
manchi la condizione di procedibilità; per quanto, infatti, i due indagati
abbiano effettivamente tenuto la condotta penalmente rilevante, si tratta di
un reato comune commesso all’estero, il quale, in ragione dei limiti edittali di
pena, rientra nella disciplina prevista dall’art. 9/2° c.p., e dunque non è
perseguibile perché manca la richiesta del Ministro della Giustizia.
Per quanto riguarda, invece, il delitto previsto dall’art. 567 c.p., che
sarebbe punibile ai sensi dell’art.9/1° c.p., deve ritenersi, sulla scorta di una
giurisprudenza di legittimità ormai granitica, che il fatto non sussista.
E’ infatti principio consolidato e condivisibile che, ai fini della
configurabilità di tale delitto, sia necessaria un’attività materiale di
alterazione di stato che costituisca un quid pluris rispetto alla mera falsa
dichiarazione e che si caratterizzi per la idoneità a creare una falsa
attestazione, con attribuzione al figlio di una diversa discendenza, in
conseguenza della indicazione di un genitore diverso da quello naturale
(Cass. Sez.6°, n.47136 del 17.9.2014); tale condotta, inoltre, deve
comportare un’alterazione destinata a riflettersi sulla formazione dell’atto di
nascita e quindi non assume rilevanza penale nel caso in cui la dichiarazione
falsa, che incide sullo stato civile di una persona, sia resa quando l’atto di
nascita è già formato (sul punto, oltre alla sentenza richiamata, v. Cass.
Sez.6°, 5.5.2008, n.35806 e, da ultimo, Cass. Sez.5°, 5.4.2016, n.13525).
Ebbene, nel caso di specie ci si deve confrontare con le peculiarità della
normativa ucraina in materia di maternità surrogata e sulla conseguente
natura (apocrifa o meno) degli atti di nascita dei due gemelli, di cui i due
indagati hanno richiesto la trascrizione all’Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Capannori.
In quel paese la pratica della maternità surrogata è lecita e disciplinata
dalle leggi di quello Stato; la normativa, a quanto pare di capire dalla nota
trasmessa dall’Ambasciata d’Italia a Kiev, prevede, accanto alla figura del
genitore “biologico” (l’unica prevista dalle nostre norme, oltre a quella
dell’adottante), la figura del “genitore dichiarante”, che è riportata sul
certificato di nascita e che non coincide necessariamente con il genitore
naturale. In ragione di ciò, se la pratica della maternità surrogata va a buon
fine, si verifica che la madre biologica partorisce un bambino figlio naturale
suo e di un donatore (in questo caso il xxx); che, subito dopo la nascita di
quel bambino, ella rinunci espressamente alla potestà genitoriale sul
neonato; e che, di conseguenza, la moglie del donatore (in questo caso xxx),
possa assumere la potestà genitoriale sul minore al posto della madre
biologica, dichiarando, appunto, di essere madre del bambino (e diventando,
in questo modo, di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile di quel Paese, che
registra la nascita, uno dei due “genitori dichiaranti”).
Ne consegue che i due certificati di nascita dei gemelli xxx, di cui è stata
chiesta la trascrizione in Italia (certificati riportati, con la traduzione giurata,
a carte 66 e ss.) attestano, nel rispetto della normativa Ucraina, che i due
bambini sono figli dei due odierni indagati e pertanto risultano pienamente
legittimi alla luce delle leggi che ne disciplinavano la formazione e non
possono essere ritenuti ideologicamente falsi; e ne deriva che, in ogni caso,
successive dichiarazioni degli indagati (come quella contenuta nella richiesta
di trascrizione degli atti in Italia) non possono avere alterato alcunchè,
almeno nel senso precisato dalla giurisprudenza di legittimità e di cui si è
detto.
Del resto, l’art. 15 del DPR 396/2000, prevede che le dichiarazioni di
nascita relative ai cittadini italiani nati all’estero (come sono i gemelli in
questione ex art. 1, comma 1°, lettera a), L.n.91/1992, in quanto figli
biologici di padre italiano), debbano farsi secondo le norme stabilite dalla
legge del luogo alle autorità locali competenti.
Escluso, quindi, che ricorra il delitto p. e p. dall’art. 567 c.p., deve
ritenersi che non sussistano neppure il delitto p. e p. dagli artt. 495 c.p. (per
la richiesta fatta dagli indagati di trascrizione degli atti di nascita all’anagrafe
italiana) né quello di cui agli artt. 48, 479 c.p. (ipotizzabile se si assume la
formazione, da parte dell’Ufficiale di Stato Civile italiano di un atto falso, a
causa dell’induzione in errore da parte dei due indagati), che pure
parrebbero astrattamente configurabili nel caso di specie, per quanto il P.M.
non abbia iscritto gli indagati anche per tali reati.
Infatti, con riferimento al primo delitto, premesso che esso, in ogni caso,
non sarebbe procedibile per mancanza della richiesta del Ministro della
Giustizia (dovendosi applicare, anche in questo caso, la disciplina dettata
dall’art. 9/2° c.p.), si deve osservare che la richiesta di trascrizione degli atti
di nascita sottoscritta da entrambi gli indagati come “genitori” dei bambini,
non pare sussumibile nel concetto di falsa dichiarazione di cui alla norma
incriminatrice; essa, infatti, si esaurisce in una mera richiesta, fatta su
modulo prestampato, che rappresenta un’attività materiale (più che una
dichiarazione in senso stretto) fatta in adempimento di un obbligo di legge, la
quale non ha alcun effetto sulle posizioni giuridiche coinvolte (definite
soltanto dal contenuto dell’atto di nascita a cui la richiesta si riferiva); essa,
inoltre, non poteva che riportare, pedissequamente, i dati contenuti nell’atto
di cui si chiedeva la trascrizione, ragione per cui, anche a ritenere la
ricorrenza della condotta incriminatrice, mancherebbe, sul piano soggettivo,
il dolo della fattispecie.
Quanto all’ipotesi del falso in atto pubblico (per induzione), anch’essa è da
escludere (ed infatti è stata esclusa, in un caso esattamente sovrapponibile
al presente, da Cass. Sez. 5° 13525/2016 cit.), se si considera che non vi è
stata, nel caso di specie, la formazione di alcun atto falso, stante la natura di
atti perfettamente legittimi e veritieri (nel senso ampiamente illustrato) di
quelli di nascita originali, formati all’estero e considerata la funzione di mera
pubblicità della trascrizione di tali certificati, che sono e rimangono gli unici
produttivi di effetti.
Si vuol dire, in sostanza, che l’Ufficiale di Stato Civile italiano non ha
creato, a seguito di induzione in errore da parte dei due indagati, un atto
pubblico nuovo ed autonomo, ideologicamente falso, ma si è limitato, in
adempimento della normativa vigente, a dare efficacia, nel nostro Paese, agli
atti di nascita ucraini, perfettamente legittimi. Ed infatti, come dichiarato
nella nota del 4.2.2015, l’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Capannori
non aveva ritenuto opportuno opporre un rifiuto alla trascrizione in quanto gli
atti presentavano tutti i requisiti formali e sostanziali necessari.
E’ evidente che nel caso di specie rimane il fatto che i due bambini non
sono figli biologici della sig. ra xxx, che pure, nei registri dello Stato Civile del
Comune di residenza, figura come madre dei minori; ed è altrettanto
evidente che tale situazione stride con la nostra legislazione, che riconosce,
al momento, solo la figura della madre biologica (che cioè ha partorito i figli)
e di quella adottiva, nonostante la coraggiosa interpretazione del Tribunale
dei Minori, che, sulla scorta della giurisprudenza della Corte EDU ha coniato
la terza figura della “madre sociale” (magari auspicabile ma non ancora
giustificata dal punto di vista normativo).
E tuttavia è anche vero che lo stato della legislazione, italiana e ucraina, e
l’esistenza di un vuoto normativo nella disciplina di situazioni del genere,
induce, per le ragioni illustrate, a far ritenere improcedibili o addirittura
penalmente irrilevanti, le condotte contestate.
P.Q.M.
Visti gli artt. 408, 409, 411 c.p.p., 125 disp. att. c.p.p., ordina l’archiviazione
del procedimento e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero,
autorizzando la visione degli atti ed il rilascio di copie e certificati agli aventi
diritto che ne facciano richiesta.
Lucca, 24/07/16
Il Giudice per le indagini preliminari
dott. Silvia Mugnaini