Animali in biblioteca

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Animali in biblioteca
CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE ASSOCIATE
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ACCESSO DEGLI ANIMALI NEI LOCALI PUBBLICI
L’accesso degli animali nei locali pubblici è determinato in primo luogo dai seguenti Regolamenti comunali,
se esistenti:
1. Regolamento per la tutela degli animali
2. Regolamento di Igiene urbana Veterinaria
3. Regolamento di Polizia Urbana
Ogni Comune ha il diritto di regolamentare in modo autonomo la materia perciò può decidere in autonomia
SE e QUANTA libertà di accesso offrire agli animali (si veda - ad esempio - il caso del Comune di Roma,
art.32 “Accesso negli esercizi pubblici” del Regolamento comunale sulla tutela degli animali).
Se nel Comune in questione NON esistono i suddetti Regolamenti (oppure all'interno di essi non vi è un
riferimento specifico all'accesso in luoghi pubblici per gli animali), si deve fare riferimento alla “Legge
Regionale sulla tutela degli animali e prevenzione del randagismo” della propria regione.
Le leggi regionali a cui i Comuni fanno riferimento, hanno a loro volta come referenti le Leggi nazionali:
1. Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo (L. 281/1991)
2. Regolamento Nazionale di Polizia Veterinaria (DPR n. 320 del 08/02/1954)
Quest’ultima in particolare stabilisce che l'ingresso ai cani e ad altri animali è:
 esplicitamente vietato all’interno di locali in cui si prepara del cibo - cucine, stabilimenti di
confezionamento etc. - e negli ospedali.
 a discrezione dell'esercente (a meno che non esista una specifica Ordinanza del Sindaco) nelle sale e
nei luoghi dove si servono cibi (bar, ristoranti, autogrill, self-service), oppure in locali come gli uffici
postali, le banche etc. Il divieto, in questo caso, deve essere esplicitamente espresso con la pubblica e
visibile affissione del relativo cartello, possibilmente inserendo anche il riferimento alla legge.
Si ricorda che la facoltà di non ammettere gli animali all’interno del proprio esercizio pubblico ha valore
esclusivamente se preceduta da una comunicazione all’Ufficio competente del Comune: mettere un
cartello che non abbia alle spalle tale iter, non varrà nulla.
! Cani per non vedenti
Chi ostacola l'accesso dei cani guida per ciechi negli esercizi pubblici (così come sui mezzi di traposto
pubblico), sta violando la legge e rischia una multa da 500 a 2.500 euro (L. n. 37/1974). Il provvedimento
stabilisce inoltre che la persona priva di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida anche
non munito di museruola (a meno che questa non sia richiesta espressamente dal conducente, o dai
passeggeri sui mezzi pubblici).
 Di norma: "i cani nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto devono essere tenuti con
la museruola ed al guinzaglio che, qualora vi sia contatto molto ravvicinato con altre persone,
non sia più lungo di 1,5-2 metri; i gatti e gli altri animali d’affezione devono essere trasportati
in idonei contenitori".
 Se NON esiste un divieto comunale, e non vi è un cartello esposto con il divieto (ove si prevede
la facoltà di non ammettere gli animali all’interno degli esercizi pubblici, è necessaria previa
comunicazione da parte dei titolari all’Ufficio competente), l’esercente che non fa entrare un
cane nel proprio locale è in torto. In tal caso, può essere fatto un esposto ai vigili urbani.
COME COMPORTARSI NELLE NOSTRE BIBLIOTECHE?
Si deve partire dai regolamenti comunali del proprio Comune.
Esempio del Comune di Selvazzano:
Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Selvazzano Dentro
Art. 59
Mantenimento dei cani
2. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela dell’incolumità pubblica e privata, i
cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa o media o di indole
mordace, anche muniti di museruola. Il guinzaglio non deve essere di lunghezza superiore ai 2 (due) metri.
Se dai regolamenti comunali non emerge nulla, poiché nella Legge Regionale Veneta del 28 dicembre 1993
n. 60 (BUR n. 111/1993) sulla “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo” non vi è
alcun riferimento specifico, non si può impedire l’accesso degli animali ma si può pretendere l’uso del
guinzaglio e, se di taglia grossa, anche della museruola.