CHIARAImprevisti - Chiara Assicurazioni

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CHIARAImprevisti - Chiara Assicurazioni
Condizioni Contrattuali CHIARAImprevisti
CHIARAImprevisti
Condizioni Contrattuali
Mod. INF01 - Ed. 04/2007
Chiara Assicurazioni SpA - Gruppo Banco Desio, Via Rovagnati, 1 20033 DESIO – Milano, Società per Azioni - Cap. Soc. Euro 7.500.000,00 i.v.
CF e PIVA 05366510963 - Reg. Imprese Milano 05366510963 - Numero REA della CCIIAA di Milano 1815609
Impresa autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni Danni con Provvedimento ISVAP N. 2470 del 26 Ottobre 2006 – G.U. N. 256 del 3 novembre 2006
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Gentile Cliente,
grazie per avere aderito alla polizza CHIARAImprevisti, sviluppata esclusivamente per i
titolari di un Conto Corrente con le Banche del Gruppo Banco Desio.
Questa Tutela assicurativa è per tutti coloro che vogliono disporre di una risorsa economica
aggiuntiva in un momento di difficoltà e che vogliono anche proteggere la propria famiglia
mettendo a disposizione un capitale importante, in caso di infortunio molto grave.
CHIARAImprevisti mette, infatti, a disposizione:
♦ in conseguenza di un infortunio accaduto nella vita di relazione o nel tempo libero e in
ogni altra attività che non abbia carattere professionale un indennizzo commisurato
all’Invalidità permanente accertata per la parte eccedente la franchigia prevista.
♦ iin conseguenza di un infortunio accaduto nello svolgimento della propria attività
professionale un indennizzo commisurato all’Invalidità permanente accertata, per la parte
eccedente il 5%, il 6% o il 7% (franchigie), in relazione all’attività lavorativa svolta;
♦ un capitale pari all’importo assicurato in caso di morte conseguente ad infortunio.
Di seguito sono riportate le Condizioni Contrattuali, che le suggeriamo di leggere con
attenzione.
In ogni caso per qualsiasi ulteriore informazione e qualora si verificassero gli eventi previsti
dalla Sua polizza è a Sua disposizione il numero verde :
800.31.29.55
Le Vostre richieste troveranno un adeguato ascolto e Vi verranno fornite le necessarie
informazioni per poter denunciare quanto accaduto.
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INDICE
NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
DEFINIZIONI
CONDIZIONI GENERALI
CHI E COSA ASSICURIAMO
GARANZIE ASSICURATE
GARANZIAE AGGIUNTIVE
COSA NON ASSICURIAMO
COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
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NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE
(redatta secondo le indicazioni contenute nel D.Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e
nelle Circolari dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni private (I.S.V.A.P.) in materia)
1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ
Chiara Assicurazioni S.p.A. è una società che fa parte del Gruppo Banco Desio, e ha sede legale
in Italia, Via Rovagnati 1 – 20033 Desio (Milano)
Chiara Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento
ISVAP n° 2470 del 26 ottobre 2006, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n° 256 del 3 novembre 2006.
2) INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL CONTRATTO
Legislazione
Il contratto è regolato dalla Legge italiana.
Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere
inoltrati per iscritto a
Chiara Assicurazioni S.p.A.
Via Rovagnati n. 1
20033 Desio (Milano).
Tel: +39 0362 613669
Fax: +39 0362 613678
e-mail: [email protected].
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di
riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela
degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1, corredando l’esposto della
documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti
la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità
giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Termini di prescrizione
I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il
fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.
3) INFORMAZIONI PARTICOLARI RELATIVE AL CONTRATTO
Detrazione fiscale
I premi assicurativi che hanno per oggetto il rischio di Invalidità Permanente da Infortunio non
inferiore al 5% e il rischio di Morte da Infortunio secondo la normativa fiscale vigente prevedono
una detrazione d’imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.Pe.F.) nella misura del 19% dei
premi versati su base annua. Ai fini del calcolo della predetta detrazione d’imposta, tali premi non
possono eccedere l’importo massimo di 1.291,14 €.
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(ai sensi dell’articolo 13 del D.L. 30/6/2003 n° 196)
1) Trattamento dei dati personali per finalità assicurative (1)
Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra
Società deve disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri
soggetti (2) e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge (3) – e deve
trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità
operative dell’assicurazione.
Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei Suoi dati
strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi.
Il consenso che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili (4) strettamente inerenti alla
fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle
altre categorie di dati oggetto di particolare tutela (5), è ammesso, nei limiti in concreto strettamente
necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione
dei dati personali.
Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta
competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società, i dati,
secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore
assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che
operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. “catena
assicurativa” (6).
Il consenso che Le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti,
anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all’interno della “catena
assicurativa” effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti
assicurativi citati.
2) Trattamento dei dati personali per ricerche di mercato e/o finalità promozionali
Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di Suoi dati da parte della nostra Società
al fine di rilevare la qualità dei servizi o bisogni della clientela e di effettuare ricerche di mercato e
indagini statistiche, nonché di svolgere attività promozionali di servizi e/o prodotti propri o di terzi.
Inoltre, esclusivamente per le medesime finalità, i dati possono essere comunicati ad altri soggetti
che operano – in Italia o all’estero – come autonomi titolari (7): il consenso riguarda, pertanto, oltre
alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e
trasferimenti effettuati da tali soggetti.
Precisiamo che il consenso è, in questo caso, del tutto facoltativo e che il Suo eventuale rifiuto non
produrrà alcun effetto circa la fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi indicati nella presente
informativa.
Pertanto, secondo che Lei sia o non sia interessato alle opportunità sopra illustrate, può
liberamente concedere o negare il consenso per la suddetta utilizzazione dei dati.
3) Modalità di uso dei dati personali
I dati sono trattati (8) dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure,
anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti
assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di
mercato, indagini statistiche e attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e
procedure anche quando dati vengono comunicati – in Italia o all’estero – per i suddetti fini ai
soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a
trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate
nella presente informativa e conformi alla normativa.
Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell’ambito delle
rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle
specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già
indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
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Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all’estero – che
svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa (9); lo stesso fanno anche i
soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.
Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure,
comunicazioni e trasferimenti qui indicati.
4) Diritti dell’interessato
Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di
trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo,
e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di
chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento (10).
Per l’esercizio dei Suoi diritti, nonché per informazioni più dettagliate circa i soggetti o le categorie
di soggetti ai quali i dati sono comunicati o che ne vengono a conoscenza in qualità di responsabili
o incaricati, Lei può rivolgersi al nostro Responsabile per il riscontro con gli interessati, presso
Chiara Assicurazioni S.p.A., Responsabile Rapporti Clientela, Via Rovagnati 1, 20033 Desio
(Milano),
tel.
0362
613669,
fax
0362
613678,
e-mail: [email protected] (11).
NOTE
(1)
La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d’Europa REC(2002)9,
che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o
pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni
legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell’assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di
nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
(2)
Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che La riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.;
coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare
le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi
associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 7, quarto e quinto trattino); altri soggetti pubblici.
(3)
Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
(4)
Cioè dati di cui all’art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, quali dati relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.
(5)
Ad esempio: dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.
(6)
Secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:
- assicuratori, coassicuratori (indicati nel contratto) e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione,
produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti (indicati
nell’invito); autofficine (indicate nell’invito o scelte dall’interessato); centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri
(indicate nell’invito), tra cui centrale operativa di assistenza (indicata nel contratto), società di consulenza per tutela giudiziaria (indicata
nel contratto), clinica convenzionata (scelta dall’interessato); società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di
servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela) (indicate sul plico postale);
società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di
servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge);
- ANIA – Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Via della Frezza, 70 – Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco
scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all’esercizio
dell’attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell’industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate,
alle quali i dati possono essere comunicati, quali (ripartiti secondo i rami assicurativi interessati):
Consorzio Italiano di Assicurazioni Aeronautiche, CIAA; Concordato Cauzione Credito 1994; ULAV - Unione Latina Assicurazione
Valori; Pool Italiano per l’Assicurazione dei Rischi Atomici; Pool per l’Assicurazione R.C. Inquinamento; Consorzio per la Convenzione
Indennizzo Diretto - CID; Ufficio Centrale Italiano - UCI S.c. a r.l.; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova;
Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Roma; Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste; ANADI Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto; SIC - Sindacato Italiano Corpi; Consorzio Italiano per l’Assicurazione Vita dei Rischi Tarati CIRT; Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici; ISVAP Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 - Roma); nonché altri soggetti, quali:
UIC - Ufficio Italiano dei Cambi; Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in
concessione; CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa; COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI ecc.;
Ministero dell’economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali;
Magistratura; Forze dell’ordine P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU.); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione
dei dati è obbligatoria.
(7)
I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società, (controllanti,
controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e
promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori,
coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di
assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim.
L’elenco completo e aggiornato dei suddetti soggetti è disponibile gratuitamente chiedendolo al Servizio indicato in informativa.
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(8)
Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall’art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco,
comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l’operazione di diffusione di dati.
(9)
Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento
dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti “titolari” di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. “catena
assicurativa” con funzione organizzativa.
(10)
Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di
legge. Per l’integrazione occorre vantare un interesse.
L’opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di
mercato; negli altri casi l’opposizione presuppone un motivo legittimo.
(11)
L’elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l’elenco
delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente
chiedendoli al Servizio indicato in informativa. L’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento è conoscibile in modo
agevole anche nel sito internet www.chiaraassicurazioni.it.
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DEFINIZIONI
Ai seguenti termini si attribuisce, convenzionalmente, il significato di seguito precisato. Tali
termini sono evidenziati in carattere corsivo nel testo delle Condizioni Generali.
ASSICURATO
ASSICURAZIONE
ATTIVITÀ
EXTRAPROFESSIONALI
ATTIVITÀ PROFESSIONALI
CHIARA
CONTRAENTE
FRANCHIGIA
FILIALE
INDENNIZZO
INFORTUNIO
INVALIDITÀ PERMANENTE
MALATTIA
MASSIMALE
MODULO DI POLIZZA
POLIZZA
PREMIO
RICOVERO
SINISTRO
il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
il contratto di assicurazione
ogni attività esercitata non professionalmente purché
inerente alla vita comune e di relazione, al disbrigo delle
occupazioni familiari e domestiche, ai passatempi e alle
comuni manifestazioni della vita di ogni giorno, nonché
alla pratica di hobby anche se a carattere continuativo
l’attività lavorativa svolta dall’Assicurato in modo
continuativo e abituale con la quale produce un reddito o
percepisce una retribuzione.
Chiara Assicurazioni S.p.A.: la compagnia che presta le
coperture assicurative
il soggetto che stipula il contratto con Chiara e che paga
il relativo premio
la parte di indennizzo che rimane a carico dell’assicurato
l’agenzia della banca dove è stata sottoscritta la polizza
la somma dovuta da Chiara in caso di sinistro
ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna,
che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili
l’incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell’assicurato
a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro
proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata
ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da
infortunio
la somma fino alla concorrenza della quale Chiara presta
la garanzia
il documento, sottoscritto dal contraente e da Chiara, che
riporta tutti i dati necessari per la gestione del contratto
l’insieme dei documenti che comprovano l’assicurazione
la somma dovuta dal contraente a Chiara
la degenza, comportante pernottamento, in istituto di
cura pubblico o privato regolarmente autorizzato
all’erogazione dell’assistenza ospedaliera (esclusi gli
stabilimenti termali)
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata
l’Assicurazione
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CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 – APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI
Le presenti condizioni contrattuali si applicano esclusivamente ai titolari di conto corrente delle
Banche, distributrici del prodotto, del Gruppo Banco di Desio e della Brianza. Pertanto, in
caso di estinzione del conto bancario sul quale viene addebitato il premio del contratto, la
polizza viene risolta di diritto con effetto dalla prima scadenza annua successiva alla chiusura
del conto, senza necessità di disdetta e senza l’applicazione del termine di tolleranza di cui
all’art.1901, 2° comma del Codice Civile.
In tale circostanza saranno addebitate le rate residue di premio fino alla scadenza del periodo
annuo in corso.
Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel modulo di polizza se il premio o
la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di
pagamento.
Il pagamento del premio avviene mediante autorizzazione irrevocabile per tutta la durata del
contratto, all’addebito su conto corrente intrattenuto presso una filiale di una delle Banche,
del Gruppo Banco di Desio e della Brianza distributrici del prodotto. Il premio sarà addebitato
secondo la rateizzazione indicata nel modulo di polizza.
Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare
quietanza.
Se alle successive scadenze indicate nel modulo di polizza i premi non vengono pagati, la
garanzia si intende sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno posteriore a detta scadenza
e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive scadenze ed il
diritto di Chiara ai premi scaduti e non versati.
Art. 3 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni sinistro successivo al primo, purché almeno uno dei sinistri verificatisi sia risultato
indennizzabile e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, Chiara o il
contraente, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con
preavviso di 30 giorni.
In caso di recesso esercitato da Chiara, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del
recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non
corso.
Art. 4 – PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E PERIODO DI ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta data dal contraente o da Chiara, mediante lettera raccomandata
spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un
anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Art. 5 – ALTRE ASSICURAZIONI
Il contraente è esonerato dal comunicare a Chiara l’esistenza o la stipulazione di altre
assicurazioni, fermo l’obbligo - in caso di sinistro - di darne avviso a tutti gli assicuratori
indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell’art. 1910 del C.C.
Art. 6 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.
Art. 7 – FORO COMPETENTE
Foro competente è quello dove il contraente risiede o ha il suo domicilio.
Art. 8 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.
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CHI E COSA ASSICURIAMO
Art. 9 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Chiara tutela l'assicurato contro gli infortuni subiti sia durante lo svolgimento della sua attività
professionale che di ogni altra attività extraprofessionale, fermo restando quanto stabilito nella
sezione “CHI E COSA NON ASSICURIAMO”.
Art. 10 – OPERATIVITÀ DELL'ASSICURAZIONE
Sono compresi in garanzia anche:
a) gli infortuni derivanti da stati di malore o incoscienza, non provocati da ebbrezza, da abuso
di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;
b) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi dell'assicurato;
c) gli infortuni causati da tumulti popolari, atti di terrorismo, aggressioni o rapine, a condizione
che l'assicurato non vi abbia preso parte attiva;
d) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima
difesa;
e) i colpi di sole o di calore;
f) l’assideramento o congelamento;
g) le affezioni conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa
la malaria;
h) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
i) l’asfissia di origine non dipendente da malattia;
j) l’annegamento;
k) la folgorazione;
l) gli infortuni causati da franamenti, cedimenti o smottamenti del terreno;
m) le lesioni determinate da sforzi, salvo quanto previsto punti h) e i) dell’Art. 21 –
“DELIMITAZIONI”.
Art. 11 – RISCHI SPORTIVI
La garanzia vale altresì durante:
a) la pratica di attività sportive a carattere ricreativo o che prevedono la partecipazione a gare
competitive aziendali e interaziendali compresi i relativi allenamenti;
b) la partecipazione, a livello non professionistico, a gare e relativi allenamenti di: atletica
leggera, bocce, golf, pesca non subacquea, podismo, scherma, surf, tennis, tennis da
tavolo, tiro, windsurf e vela.
La garanzia non vale per gli infortuni derivanti da:
c) corse e gare (e relative prove) comportanti l’uso di veicoli o natanti a motore, salvo che si
tratti di gare di regolarità pura;
d) la pratica dei seguenti sport: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, arti marziali
in genere, scalata di roccia o ghiaccio oltre il terzo grado della scala U.I.A.A., sci
d’alpinismo, guidoslitta, arrampicata libera (free climbing), paracadutismo, deltaplano,
speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, slittino, bob,
hockey a rotelle e su ghiaccio, rugby, football americano, immersioni subacquee con
autorespiratore, canoa fluviale oltre il 3°grado, salto con l’elastico (bungee jumping), rafting,
hydrospeed;
e) partecipazione a corse in genere o gare - e relative prove ed allenamenti - sciistiche,
calcistiche, di pallacanestro e di arti marziali, organizzate dalle competenti Federazioni
Sportive Nazionali o partecipazione a gare - e relative prove e allenamenti -ippiche e
ciclistiche da chiunque organizzate.
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Art. 12 – RISCHIO VOLO
La garanzia vale per gli infortuni che l'assicurato subisce in qualità di passeggero durante i voli di
linea regolari.
Art. 13 – RISCHIO GUERRA
La garanzia è estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra per il periodo massimo di 14 giorni
dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici
in uno stato estero.
Art. 14 – ESTENSIONE TERRITORIALE
L'assicurazione vale in tutto il mondo.
Art. 15 – RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA
Chiara rinuncia, a favore dell'assicurato e dei suoi eredi, al diritto di surrogazione verso i terzi
responsabili dell'infortunio.
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GARANZIE ASSICURATE
Art. 16 – MORTE
Se l’assicurato muore a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, Chiara liquida il
capitale assicurato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell’assicurato.
L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente
alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.
Art. 17 – MORTE PRESUNTA
Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'assicurato non
venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, Chiara liquiderà ai beneficiari o eredi il
capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi
dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli Artt. 60 e 62
C.C. Qualora, dopo il pagamento dell'indennizzo, l'assicurato risultasse in vita, Chiara avrà diritto
alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'assicurato potrà far valere i propri
diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.
Art. 18 – INVALIDITÀ PERMANENTE
Se l’infortunio ha per conseguenza una invalidità permanente superiore al 5% e questa, anche
se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro 2 anni dal giorno nel quale l’infortunio
è avvenuto, Chiara liquida, per tale titolo, l’indennità calcolandola sulla somma assicurata
secondo le modalità di seguito indicate:
A) se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, Chiara
corrisponde la somma assicurata;
B) se l’invalidità permanente accertato è di grado pari o superiore al 60% del totale,
l’indennità verrà corrisposta nella misura del 100% della somma assicurata;
C) se l'infortunio ha come conseguenza un’invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità
permanente accertato, applicando una franchigia assoluta secondo le modalità di
seguito indicate:
– per le attività extraprofessionali: 5%;
– per le attività professionali classificate secondo le classi di rischio riportate
nell’Appendice B:
1) 5% se appartenenti alla classe di rischio 1;
2) 6% se appartenenti alla classe di rischio 2;
3) 7% se appartenenti alla classe di rischio 3.
La percentuale di invalidità permanente è determinata facendo riferimento ai valori delle
menomazioni riportati nell’Appendice A.
Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è
trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo
che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, Chiara paga agli
eredi l'importo liquidato od offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima.
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GARANZIE AGGIUNTIVE
Art. 19 – DANNI ESTETICI
In caso di infortunio che determini una invalidità permanente indennizzabile a termini di polizza e
che abbia per conseguenza sfregi (deturpazioni) al viso di carattere estetico, Chiara corrisponde
all’assicurato una indennità aggiuntiva di 5.000 euro.
Art. 20 – COMMORIENZA DEI GENITORI
In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, determinato dal medesimo evento, che
provochi la morte dell'assicurato e del suo coniuge non legalmente separato, Chiara corrisponde
un indennizzo supplementare pari al 50% della somma assicurata per il caso morte.
L'indennizzo supplementare verrà corrisposto unicamente ai figli minorenni o portatori di
invalidità permanente di grado pari o superiore al 66% della totale, in parti uguali.
Tale indennizzo supplementare non vale per il "RISCHIO VOLO" di cui all'Art. 12.
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CHI E COSA NON ASSICURIAMO
Art. 21 – DELIMITAZIONI
L'assicurazione non comprende gli infortuni:
a) avvenuti alla guida di veicoli che richiedono alla data di stipulazione del contratto una
patente di categoria superiore alla B, di macchine agricole e operatrici, di natanti a
motore per uso non privato. E' compreso l'infortunio subito dall'assicurato con patente
di guida scaduta se rinnovata entro 45 giorni dalla data del sinistro ma a condizione
che l'assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
b) derivanti da ubriachezza occasionale, alcoolismo, tossicodipendenza, uso non
terapeutico di allucinogeni e/o di psicofarmaci e/o di sostanze stupefacenti;
c) avvenuti durante il richiamo al servizio militare per mobilitazione per motivi di carattere
eccezionale;
d) conseguenza di azioni delittuose compiute o tentate dall'assicurato;
e) conseguenza di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo (naturali o
provocati) e di accelerazione artificiale di particelle atomiche (ad esempio fissione e
fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X);
f) conseguenze
di
guerre
o
insurrezioni,
salvo
quanto
previsto
dall'
Art. 13 - "RISCHIO GUERRA";
g) conseguenza di uragani, inondazioni, alluvioni allagamenti, mareggiate, terremoti,
eruzioni vulcaniche, maremoti.
Sono inoltre esclusi:
h) gli infarti e le ernie;
i) le rotture sottocutanee di tendini;
j) le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza
acquisita (A.I.D.S.).
Art. 22 – PERSONE NON ASSICURABILI
Non sono assicurabili le persone affette da intossicazione cronico alcolica, tossicodipendenza,
epilessìa e sintomi epilettoìdi, sindromi psico-organiche, schizofrenia, forme maniaco-depressive
o stati paranoidi, immunodeficienza acquisita (HIV). L'assicurazione cessa di conseguenza al
manifestarsi di tali affezioni.
Non sono inoltre assicurabili i soggetti appartenenti a corpi militari o a corpi paramilitari o
comunque soggetti che svolgono attività di vigilanza e/o di ordine pubblico.
Art. 23 – LIMITI DI ETÀ
L’età massima per l’adesione alla presente assicurazione è fissata nel 79° anno di età compiuto.
Qualora si verifichi il raggiungimento del 80° anno di età nel corso di un periodo annuale di
assicurazione, l'assicurazione resterà pienamente operante fino alla scadenza del periodo
assicurativo in corso.
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COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO
Art. 24 – DENUNCIA DI SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
In caso di sinistro, il contraente, l’assicurato o i suoi aventi diritto devono fare denuncia scritta
compilando l’apposito modulo, reperibile chiamando il numero verde 800.31.29.55, entro tre giorni
da quando ne hanno avuto la possibilità.
L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto
all’indennizzo.
La denuncia dell’infortunio deve contenere l’indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell’evento
e deve essere corredata da certificato medico.
Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici.
L’assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire a Chiara le indagini e gli
accertamenti necessari.
L’assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti da Chiara, fornire alla
stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal
segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, al trattamento dei dati, anche
sensibili, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 relativo al trattamento dei dati personali.
Art. 25 – CRITERI GENERALI DI INDENNIZZABILITÀ
Chiara corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio.
Se, al momento dell'infortunio, l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili
soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito
una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le
percentuali di cui all'Art. 19 - "INVALIDITÀ PERMANENTE" e all’Appendice A sono diminuite
tenendo conto del grado di invalidità preesistente.
Art. 26 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e compiuti gli
accertamenti dei caso, Chiara liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli
interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 15 giorni.
Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.
Art. 27 – CONTROVERSIE – ARBITRATO IRRITUALE
Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità
permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, sulla durata
dell'inabilità, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle
condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad
un Collegio di tre medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso
contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il
Collegio dei Medici.
Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il
Collegio Medico risiede nel comune, sede dell'Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di
residenza dell'assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà ai Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo
dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può
intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità
di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i
casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in
doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
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Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di
firmare il relativo verbale, nel qual caso il rifiuto deve essere attestato dagli altri medici nel verbale
stesso.
Art. 28 - CUMULO DI INDENNITÀ
Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro tranne quella per il caso morte che
non è cumulabile con quella per l'invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un
indennizzo per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in
conseguenza di questo, l'assicurato muore, gli eredi dell’assicurato non sono tenuti ad alcun
rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se
superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.
Art. 29 - ANTICIPO INDENNIZZO SULLA INVALIDITÀ PERMANENTE
Trascorsi 30 giorni dalla richiesta dell'assicurato, Chiara anticiperà il 50% del presumibile
ammontare dell'indennizzo per invalidità permanente da conguagliarsi in sede di definitiva
liquidazione del sinistro a condizione che:
a) non esistano contestazioni sull'indennizzabilità dell'infortunio,
b) il grado di invalidità permanente stimato da Chiara non sia inferiore al 25%.
Quanto sopra senza che l'anticipo venga considerato impegno definitivo da Chiara sul grado
percentuale di invalidità permanente da liquidarsi.
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APPENDICE A
Tabella INAIL delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità Permanente
( D.P.R. 30/6/65 n°1124 )
DESCRIZIONE
PERCENTUALI
D.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
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•
•
•
•
•
•
Sordità completa di un orecchio
Sordità completa bilaterale
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio
Perdita totale della facoltà visiva di entrambi gli occhi
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di
protesi
Stenosi nasale assoluta unilaterale
Stenosi nasale assoluta bilaterale
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione
masticatoria :
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace
Perdita di un rene con integrità del rene superstite
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazioni dei movimenti
del braccio
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione
favorevole quando coesista immobilità della scapola
Anchilosi completa dell’articolazione scapolo-omerale con arto in posizione
favorevole con normale mobilità della scapola
Perdita del braccio :
a) per disarticolazione scapolo-omerale
b) per amputazione al terzo superiore
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell’avambraccio
Perdita dell’avambraccio al terzo medio o perdita della mano
Perdita di tutte le dita della mano
Perdita del pollice e del primo metacarpo
Perdita totale del pollice
Perdita totale dell’indice
Perdita totale del medio
Perdita totale dell’anulare
Perdita totale del mignolo
Perdita della falange ungueale del pollice
Perdita della falange ungueale dell’indice
Perdita della falange ungueale del medio
Perdita della falange ungueale dell’anulare
Perdita della falange ungueale del mignolo
Perdita delle due ultime falangi dell’indice
Perdita delle due ultime falangi del medio
Perdita delle due ultime falangi dell’anulare
Perdita delle due ultime falangi del mignolo
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito con angolazione tra 110-75 gradi:
a) in semipronazione
b) in pronazione
c) in supinazione
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in flessione massima o quasi
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15%
60%
35%
100%
40%
S.
8%
18%
11%
30%
25%
15%
5%
50%
40%
40%
30%
85%
80%
75%
70%
65%
35%
28%
15%
75%
70%
65%
60%
55%
30%
23%
13%
12%
8%
12%
15%
7%
12%
6%
5%
3%
5%
11%
9%
8%
6%
8%
30%
35%
45%
25%
55%
25%
30%
40%
20%
50%
Condizioni Contrattuali CHIARAImprevisti
DESCRIZIONE
PERCENTUALI
D.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anchilosi totale dell’articolazione del gomito in estensione completa o quasi:
a) in semipronazione
b) in pronazione
c) in supinazione
d) quando l’anchilosi sia tale da permettere i movimenti in pronosupinazione
Anchilosi completa dell’articolazione radio-carpica in estensione rettilinea:
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione
a) in semipronazione
b) in pronazione
c) in supinazione
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole
Perdita di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che
non renda possibile l’applicazione di un apparecchio articolato
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando
non sia possibile l’applicazione di un apparecchio articolato
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l’applicazione di un
apparecchio articolato
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede
Perdita dell’avampiede alla linea tarso-metatarso
Perdita dell’alluce corrispondente metatarso
Perdita totale del solo alluce
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcun Indennizzo,
ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non
oltrepassi i cinque centimetri
-
S.
40%
45%
55%
35%
18%
35%
40%
50%
30%
15%
22%
25%
35%
18%
22%
30%
45%
80%
70%
65%
55%
50%
30%
16%
7%
3%
35%
20%
11%
In caso di constatato mancinismo le percentuali di invalidità previste per l’arto superiore destro si intendono
applicate all’arto sinistro e viceversa. La perdita totale ed irrimediabile dell’uso funzionale di un organo o di un
arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione le percentuali vengono
ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più organi od
arti il grado di invalidità viene stabilito mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola
lesione fino ad un limite massimo del 100%. La valutazione per la perdita funzionale o anatomica di una
falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell’alluce e per quella di una
falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, il grado di invalidità è stabilito con
riferimento alle percentuali previste alla suesposta tabella, tenendo conto della misura nella quale è diminuita
la capacità generica ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla attività svolta dall’Assicurato.
In caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali
sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente.
In qualsiasi caso, relativamente ai postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e
limitazione dei movimenti del capo e del collo, l’indennizzo verrà effettuato facendo riferimento ad un valore
massimo fissato nel 3%.
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APPENDICE B - CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ PER CLASSI DI RISCHIO
NON AUTONOMI (A)
• Insegnanti, Appartenenti al settore ecclesiastico
• Studenti
• Casalinghe, lavoratori domestici
• Non lavoratori (pensionati, disoccupati e benestanti)
• Commessi, impiegati, quadri, funzionari, diligenti
(settori pubblici e privati)
• Operai imprese settore edilizia
• Operai imprese settore lavorazione vetro, legno
• Operai imprese settore marittimo (pesca,
costruzione navi,... ), marinai
• Operai imprese settore agricolo (agricoltura,
allevamenti,…)
• Operai imprese settore trasporti (autisti, corrieri,
pony express, …)
• Operai altri settori industriali, addetti alle
cooperative, assistenti sociali
• Altro
CLASSE DI RISCHIO
1
2
2
1
AUTONOMI (B)
• Commercianti - Negozianti
• Rappresentanti, consulenti, agenti di commercio,
promotori finanziari, mediatori creditizi
• Libero professionista (avvocato, commercialista,
dentista, medico, architetto, attore,...)
• Agricoltori, allevatoli, boscaioli, pescatori
• Imprenditore o artigiano settore edile, decoratori
• Idraulici, elettricisti, falegnami, vetrai
• Autotrasportatori, pony express, corrieri
• Fabbri, tornitori
• Altri artigiani o altri imprenditori rispetto alle voci
precedenti
• Altro
CLASSE DI RISCHIO
2
1
3
3
3
3
3
2
3
Note:
(A) Nella voce rientrano i lavoratori dipendenti pensionati, studenti casalinghe e i non-lavora tori in genere;
(B) Nella voce rientrano i lavoratori autonomi imprenditori e professionisti
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2
2
3
3
3
3
3
2
3