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FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Ufficio del Giudice Sportivo
Curva Nord - Stadio Olimpico
00194 ROMA - tel.06/36857306
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C
COMUNICATO C/06/GS
(Riunione del 6 Luglio 2009)
OPPOSIZIONE MONITORIA GUSSAGO RUGBY CLUB ASD
Il Giudice Sportivo, vista il ricorso in opposizione ex art. 80 e segg., Regolamento di Giustizia, presentato
dalla società in oggetto in persona del suo Presidente Sig.Carlo Zorat e, per lo stesso dall’avv. Andrea Frigo
del Foro di Brescia che lo rappresenta e difende, avverso le sanzioni comminate ai giocatori della stessa
associazione Signori Bonomi Stefano e Laucello Luca nella riunione del 10 giugno 2009, comunicato C/03/GS,
consistente:
per il primo Bonomi Stefano, espulso al 31° del II tempo, in trentasette settimane di squalifica e la
sospensione dall’attività per mesi dodici con decorrenza 8/6/2009 e termine il 7/6/2010, per l’infrazione degli
artt. 26/1 lettera X reiterato, 26/1 lettera C reiterato e 26/1 lettera A, nonché delle circostanze aggravanti di cui
all’art. 26/2 lettera B e della recidiva di cui all’art. 14/1 e 14/2, ed interdizione a svolgere le funzioni di capitano
per lo stesso periodo di trentasette settimane;
per il secondo, Laucello Luca, segnalato dall’arbitro a fine gara, in ventiquattro settimane di squalifica
dall’8.06.2009 al 22.11.2009 compreso, per l’infrazione degli articoli 26/1 lettera C reiterato, 26/1 lettera X,
reiterato, e l’applicazione della sanzione di cui all’art. 26/2 lettera B (circostanze aggravanti);
entrambi quali partecipanti alla partita Avezzano Accademia Rugby – Gussago Rugby disputata il 7 giugno
2009 ad Avezzano, terminata con il punteggio di 28 a 7;
verificati i requisiti di cui all’art. 80, Regolamento di Giustizia, lo dichiara ammissibile.
In tale ricorso, lungo ed articolato, la reclamante lamenta in estrema sintesi:
1) per entrambi, si contesta con forza le asserite violazioni di cui all’art. 26/1 lettera X nonché la
contestata aggravante di cui all’art. 26/2 lettera B. i giocatori negano di aver proferito alcuna parola
irriguardosa o comunque offensiva nei confronti della squadra avversaria del pubblico e in genere della
popolazione Abruzzese. Ad attestare la veridicità di quanto sostenuto si chiede che il Giudice Sportivo
acquisisca la ripresa televisiva dell’incontro effettuata ad opera della squadra di casa nonchè assuma
testimonianza dal Dirigente del Gussago sig. Dusi e dal giocatore n. 9 dell’Avezzano.
2) In particolare si contesta l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 26/2 lettera B in quanto “la natura
stessa della aggravante contestata pare non potersi in alcun modo integrare con la condotta
asseritamene mantenuta da Bonomi e Laucello atteso che detta aggravante, e si veda in proposito la
fattispecie prevista alla lettera A del secondo comma dell’articolo 26, in uno con le previsioni
penalistiche non può che essere riferita ad una condizione di minorata difesa della persona offesa
condizione che certo non poteva dirsi in alcun modo sussistente con riferimento “alla squadra
dell’Avezzano e la Popolazione Abruzzese”.
3) Si chiede in ogni caso che ad entrambi possano essere concesse le circostanze attenuanti di cui all’art.
10/2 del R.d.G.
4) Quanto al solo Bonomi Stefano non si condivide la sanzione applicata ai sensi dell’art. 14/2 del R.d.G.
atteso che nel corso del presente anno sportivo il Bonomi non ha riportato alcuna squalifica dalle gare
ufficiali, pertanto rilevato che la presente è nel corso della presente stagione sportiva la prima grave
violazione contestata a Bonomi si ritiene illegittima e comunque eccessiva l’ulteriore sanzione
applicatagli.
5) In conclusione: ritenere insussistenti nei confronti di entrambi le infrazioni di cui alla lettera X dell’art.
26/1 nonché l’aggravante di cui alla lettera B dell’art. 26/2 ed infine, nei confronti del solo Bonomi la
recidiva di cui all’art. 14/2 riducendo le sanzioni applicate e concedendo in ogni caso ad entrambi le
circostanze attenuanti generiche.
Il Giudice Sportivo Nazionale osserva:
quanto al n.1) l’acquisizione della ripresa televisiva è regolamentata per casi specifici previsti ed elencati
nell’articolo 77 R.d.G. tra i quali non rientra la fattispecie proposta dalla difesa per cui tale richiesta non può
essere accolta.
Parimenti non accolta è la richiesta di assumere testimonianze, vuoi di parte vuoi di appartenenti alla squadra
avversaria, perché il referto dell’arbitro sig. Radetich, con le precisazioni di seguito fornite, che verranno
riportate nella loro integrità, è chiaro, preciso e concordante per cui non si ravvede necessità alcuna di
assumere ulteriori chiarificazioni.
E valga il vero. Di seguito si riportano testualmente le parole usate dal direttore di gara per descrivere quanto
accaduto:
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Com. C/06/GS pag.2
Segue “Opposizione Monitoria Gussago RC ASD ”
a) dal modello C del referto: al 30 minuto del 2° tempo mi apprestavo a sanzionar e il giocatore n. 1 del
Gussago sig Bonomi, mentre mi avvicinavo lo stesso iniziava ad inveire pesantemente dicendomi: mi hai rotto
il cazzo sei una merda tu e chi ti manda, fammi quello che vuoi tanto è la mia ultima partita perché compio 42
anni…..tralascio una serie impressionante di insulti. Visto l’atteggiamento del giocatore lo espellevo
direttamente con il cartellino rosso. Non pago dei precedenti insulti il Bonomi iniziava ad inveire anche contro il
1° giudice di linea sig. D’Apice Agostino, appellan do anche lui in modo estremamente volgare. Dopo circa un
minuto il Bonomi lasciava il rettangolo di gioco e portatosi sulla pista di atletica a circa dieci metri si girava e
con entrambe le mani da sopra il pantaloncino mostrava, afferrandole, le sue parti intime e diceva
testualmente: queste sono le sole cose ovali che devi prendere e le devi prendere in c…. tu ed i tuoi amici.
Continuando ad urlare parole volgari ed estremamente offensive e lesive dell’onorabilità dei congiunti miei e
dei giudici di linea e solo dopo almeno un altro minuto e perché spinto a forza dai suoi compagni di squadra si
allontanava andando verso gli spogliatoi.
Al termine della gara mentre andavamo negli spogliatoi il Bonomi continuava nel suo atteggiamento tali fatti li
indicherò nel modello D.
b) dal modello D del referto: al fischio finale mentre mi portavo verso il centro del campo per il saluto di rito
constatavo che il giocatore avente maglia n. 22 del Gussago sig. Quartini Emanuele rifiutava di stringere la
mano di un giocatore avversario dicendogli: sei un terremotato di merda cosa vuoi stringermi la mano! Lo
stesso avendo notato che lo guardavo mi diceva testualmente: tu invece sei un terrone di merda e si
allontanava da me senza girarsi nel tentativo di non farmi vedere il suo numero di maglia, aiutato dal suo
compagno di squadra avente maglia n. 10 sig. Laucello Luca, che rincarava gli insulti del compagno e
rivolgendosi verso di noi “intendo l’intera terna diceva sono tre teste di cazzo lasciali perdere non vale
nemmeno la pena di parlarci” solo spostandoci da due diversi lati io da uno ed il primo giudice di linea sig.
D’Apice da un altro riuscivamo ad identificare i numeri di maglia. L’atteggiamento poco ortodosso dei giocatori
sopra citati continuava sino all’uscita del campo e per tutta la durata del terzo tempo sino a quando siamo
andati via. Mentre ci recavamo agli spogliatoi al termine della gara ritrovavamo nei pressi degli stessi il sig.
Bonomi che con atteggiamento estremamente violento iniziava nuovamente ad insultarci dicendo
testualmente: da Roma in giù non sapete un cazzo di rugby viste teste piene di merda che avete, solo un buon
terremoto potrebbe fare un po’ di pulizia, e continuando siete tre teste di cazzo Voi e teste di cazzo sono
coloro che vi mandano sui campi, solo per evitare ulteriori offese ho invitato i colleghi ad entrare velocemente
negli spogliatoi lasciando il Bonomi che continuava ad inveire e che nel frattempo si avvicinava con aria
minacciosa. Solo per completezza di informazione vorrei aggiungere che il Bonomi sin dal primo minuto di
gara anche essendo il capitano ha sempre rifiutato, anche in maniera scostante, qualsivoglia forma di dialogo
con la terna, mantenendo sempre un atteggiamento estremamente aggressivo.
C ) dalla integrazione al referto chiesta espressamente da questo giudice sportivo al direttore di gara
per comprendere meglio la portata della frase”rincarava gli insulti del compagno” (art. 80/3 R.d.G.)
pervenuta con fax del 2 luglio 09:
ad integrazione di quanto riportato sul referto di gara del 07/06/2009 afferente gli episodi verificati a fine gara
integro – alla precedente dichiarazione quanto appresso: il giocatore del Gussago avente maglia n. 10 sig.
Laucello Luca dando manforte al suo compagno di squadra QUARTINI proferiva: sono tre teste di cazzo
lasciali perdere non vale nemmeno la pena di parlarci rivolgendosi verso il compagno ma chiaramente
all’indirizzo della terna, ed invitava lo stesso ad andare via e non dare retta a dei “terremotati di merda”
riferendosi ai giocatori dell’Avezzano che si accingevano a fare il corridoio.
L’atteggiamento poco ortodosso dei giocatori sopra citati continuava sino all’uscita del campo e per tutta la
durata del terzo tempo sino a quando siamo andati via. Firmato Lucio Radetich.
In via preliminare, il Giudice Sportivo ricorda, per l’ennesima volta, che per costante giurisprudenza di questo
Giudice e dei Giudici del grado ulteriore il referto dell’arbitro è prova privilegiata dei fatti indicati, che non può
essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.
La semplice lettura delle frasi riportate dall’arbitro da un lato riempiono di tristezza il Giudicante per la
descrizione di atteggiamenti che mai si vorrebbero accostati ad “un Rugbista” tale essendo il nostro orgoglio
di appartenere ad una categoria di “sportivi” a tutto campo, duri ma leali e corretti, dall’altro rendono vane e
non accoglibili , tout court, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, le richieste della reclamante. Non solo quelle
riferite alla violazione degli artt. 26/1 lettera A) – C) reiterato – e 14/1 (per il solo Bonomi), peraltro alla fine
non “sollevate e/o ribadite”, ma anche a quella dell’art. 26/1 lettera X) reiterato, il cui dispositivo ben si attaglia
al comportamento tenuto da entrambi i giocatori.
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Com. C/6/GS pag.3
Segue “Opposizione monitoria “Gussago RC ASD ”
Viceversa, al Giudicante appare fondato il reclamo teso a ritenere insussistenti nei confronti di entrambi i
giocatori le infrazioni di cui all’art. 26/2 lettera B (aggravante) poiché giusto è il richiamo che tale disposizione
“non può che essere riferita ad una condizione di minorata difesa della persona offesa, condizione che non
poteva dirsi in alcun modo sussistente con riferimento alla squadra dell’Avezzano e la popolazione Abruzzese.
In accoglimento della specifica doglianza questo GSN ritiene equo diminuire per entrambi i giocatori tre
settimane di squalifica dai singoli totali applicati.
Altrettanto fondato appare al GSN il reclamo avverso l’applicazione al solo Bonomi della recidiva di cui all’art.
14/2, poiché è stato comprovato che nell’anno in corso il suddetto giocatore non ha subito sanzioni tali da
integrare la punizione della sospensione dall’attività per dodici mesi con ritiro della tessera, per cui in
accoglimento dello specifico reclamo viene annullata la relativa sanzione;
P.Q.M.
Il Giudice Sportivo
- visti gli artt. 14/1, 14/2 78, 79, 80, 26/1, lett. a), c) x), 26/2 lettera b) Regolamento di Giustizia,
- accoglie parzialmente l’opposizione, così come proposta;
- annulla nei confronti del giocatore Bonomi Stefano l’applicazione della sanzione di cui all’art. 14/2 della
sospensione cioè dall’attività per dodici mesi ed il ritiro della tessera;
- diminuisce per entrambi i giocatori Bonomi Stefano e Laucello Luca di tre settimane la squalifica loro inflitta
in accoglimento della insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 26/2 lettera b) e per l’effetto infligge al Sig.
Bonomi Sefano la sanzione di 34 (TRENTAQUATTRO) settimane di squalifica, dall’8/6/2009, ai sensi
dell’art. 90 punti 3 e 4 del Reg. di Giustizia e in applicazione della Delibera Federale n.66/2008, valida per tutte
le stagioni sportive, l’esecuzione della squalifica resta sospesa dal giorno successivo della fine del
Campionato di Serie C (21 Giugno 2009) e sino al giorno prima dell’inizio del campionato a cui il sanzionato
tesserato può partecipare;
ed al Sig. Laucello Luca la sanzione di 21 (VENTUNO) settimane di squalifica dall’8/6/2009, ai sensi
dell’art. 90 punti 3 e 4 del Reg. di Giustizia e in applicazione della Delibera Federale n.66/2008, valida per tutte
le stagioni sportive, l’esecuzione della squalifica resta sospesa dal giorno successivo della fine del
Campionato di Serie C (21 Giugno 2009) e sino al giorno prima dell’inizio del campionato a cui il sanzionato
tesserato può partecipare;
- dispone restituirsi il contributo funzionale.
Roma, lì 6 Luglio 2009
(Avv. Michele Carlotto)
Il Segretario
(Sig.ra Elia Grassi)
Il Giudice Sportivo
(Avv. Michele Carlotto)