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Vivi autenticamente. Compra originale.
comune di giarre
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Via Callipoli 81, 95014 Giarre
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fax 095.963258
contraffazione di alimenti - cosmetici - giocattoli - abbigliamento e accessori
Vademecum per il consumatore
Vivi autenticamente. Compra originale.
Be original è un progetto del Comune di Giarre, realizzato in collaborazione con il
Comando di Polizia Municipale di Giarre e con il Consorzio Connecting People.
Il progetto ha l’obiettivo di realizzare attività di prevenzione e contrasto del
fenomeno della contraffazione attraverso eventi di promozione della cultura della
legalità, favorendo la diffusione di una corretta informazione sui prodotti contraffatti e
sulla normativa legata alla produzione e distribuzione illegale di merce falsa.
Il progetto, selezionato su avviso emesso dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni
Italiani), è cofinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale
per la lotta alla contraffazione, si svolgerà nel comune di Giarre, sotto la responsabilità
del Comandante della Polizia Municipale.
Il fenomeno della contraffazione è in continua espansione e costituisce una seria
minaccia per la sicurezza e la salute dei consumatori e per lo sviluppo economico.
La mancanza del rispetto degli standard minimi di qualità nei settori alimentare,
farmaceutico, cosmetico e nella produzione di giocattoli e capi di abbigliamento,
mettono a rischio la salute dei consumatori. I prodotti falsi inoltre penalizzano lo
sviluppo delle imprese oneste, riducendo i fatturati e danneggiandone il marchio.
L’acquisto di prodotti contraffatti alimenta il mercato nero del lavoro e lo sfruttamento
dei tanti disperati costretti a lavorare in condizioni di scarsa sicurezza e mancanza di
diritti. Acquistare prodotti falsi significa finanziare le attività criminose a livello locale,
nazionale ed internazionale.
Questo vademecum è diviso in 4 sezioni:
alimenti
cosmetici
giocattoli
abbigliamento
In ogni sezione troverai una guida utile per riconoscere i prodotti contraffatti e molte
informazioni sulla qualità dei prodotti, sui rischi che si evitano utilizzando prodotti
originali e sulle certificazioni, le etichette e i marchi a tutela del consumatore.
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contraffazione di
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contraffazione di
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contraffazione di
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contraffazione di
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linea diretta anticontraffazione
alimenti
cosmetici
giocattoli
abbigliamento
e accessori
ministero dello
sviluppo economico
e comune di giarre
contraffazione di
alimenti
Le due tipologie di contraffazione alimentare
La contraffazione alimentare può essere di due tipi:
1. Falsificazione, adulterazione o sofisticazione dell’alimento.
Si tratta della creazione di un alimento composto da sostanze diverse, per qualità o
quantità, da quelle che normalmente concorrono a formarlo (si pensi ai surrogati), o modificato attraverso la sostituzione, la sottrazione, l’addizione di elementi che normalmente
lo compongono.
2. Falsificazione del marchio o dell’indicazione di provenienza geografica o della denominazione d’origine.
I danni della contraffazione alimentare
La contraffazione alimentare genera danni economici al consumatore, alle imprese, allo Stato,
ma anche alla salute pubblica, poiché nel caso di frode sulla qualità dell’alimento le sostanze che
concorrono a formarlo possono essere nocive.
Il prodotto alimentare contraffatto:
• non rispetta standard di sicurezza, qualità ed efficacia;
• può utilizzare ingredienti corretti, ma di provenienza ignota;
• alcuni ingredienti importanti possono essere assenti o sostituiti con ingredienti meno costosi.
La distribuzione dei prodotti contraffatti avviene per lo più attraverso due canali: il circuito clandestino ed il circuito commerciale abituale.
Circuito clandestino: si organizza per strada, nei mercati pubblici, per corrispondenza, su internet.
Questo tipo di contraffazione risulta maggiormente diffuso all’estero e ha comportato lo sviluppo
del mercato imitativo dell’Italian Sounding, ovvero quel fenomeno per cui i prodotti recano nomi
di marchi che suonano italiani, ma in realtà sono stati realizzati all’estero.
L’attività di contraffazione dei prodotti alimentari italiani, unitamente al fenomeno dell’Italian
Sounding hanno un giro d’affari mondiale valutato attorno ai 60 mld di euro, una cifra che corrisponde a poco meno della metà del fatturato dei prodotti originali.
Per denominazione d’origine s’intende il nome di un luogo determinato che serve a designare un prodotto agricolo o alimentare come originario di tale territorio, in cui tutte le qualità
e caratteristiche sono dovute esclusivamente alla provenienza geografica, e la cui produzione,
trasformazione ed elaborazione avvengano in tale zona. L’indicazione geografica utilizza gli
stessi criteri della denominazione d’origine, ma con parametri meno restrittivi, designando la
qualità di un prodotto in relazione ad una o più caratteristiche derivate dalla sua appartenenza
a un determinato territorio. Ovviamente, per poter ottenere tali denominazioni, un prodotto deve
essere conforme a delle regole ben precise stabilite dalla legge.
I principali illeciti accertati nel caso dei prodotti alimentari DOP/IGP hanno riguardato l’utilizzo
indebito della denominazione protetta per designare prodotti generici, irregolarità nel sistema
di etichettatura, l’impiego di additivi non consentiti (formaggi) o la miscelazione di oli DOP con
olio di semi.
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Circuito commerciale: si tratta del mercato di canali di vendita dei prodotti originali, dove
spesso i prodotti falsi contraffatti vengono posti accanto a quelli genuini.
La legge vieta di adulterare o corrompere acque o sostanze destinate all’alimentazione, rendendole pericolose per la salute pubblica e di contraffare, in modo pericoloso per la salute pubblica,
sostanze alimentari destinate al commercio.
Tali condotte vengono punite come contraffazione alimentare a danno della salute pubblica, se
commesse prima che gli alimenti vengano distribuiti per il consumo; mentre una volta entrati in
commercio scattano in aggiunta anche le incriminazioni per reati contro la persona, quali lesioni
personali e omicidio.
La tracciabilità degli alimenti
La tracciabilità degli alimenti nasce come uno strumento di sicurezza alimentare.
Tracciare significa descrivere il percorso di una materia prima o di un lotto di produzione
attraverso i passaggi da un’entità commerciale a un’altra, all’interno della filiera produttiva. In sostanza, parallelamente al flusso di merci avviene un flusso d’informazioni che vengono registrate
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e conservate a ogni passaggio. Ciascun passaggio di mano da un operatore della filiera ad un
altro deve comprendere la registrazione degli alimenti, o essere accompagnato dalla registrazione
dei prodotti in ingresso, consentendo all’azienda che commercializza il prodotto finito di poter
risalire alle materie prime di origine.
Il regolamento comunitario sull’etichettatura
siglA “it” seguita dal numero
identificativo di registrazione
presso l’ausl dell’allevamento
di provenienza degli animali
siglA “it” seguita dalla provincia che
ha costituito il lotto di sezionamento
delle carni
Una recente norma della Comunità Europea introduce l’obbligo di indicare informazioni nutrizionali fondamentali e d‘impatto sulla salute, impone l’evidenziazione della presenza di allergeni, prevede il divieto di indicazioni fuorvianti e una dimensione minima delle etichette per
renderle più facilmente leggibili, così si estende l’obbligo di indicare la provenienza in etichetta
di tutta la carne suina, ovina, e del pollame, al pari di quanto è già stato fatto con quella bovina
dopo l’emergenza mucca pazza.
bollo sanitario ce
denominazione del paese di origine della
materia prima avicola
bollo sanitario ce
è necessario indicare:
1. la dichiarazione nutrizionale obbligatoria, il contenuto energetico e le percentuali di
grassi, grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale, in una tabella comprensibile,
insieme e nel medesimo campo visivo;
2. l’evidenziazione della presenza di allergeni;
3. il divieto alle indicazioni fuorvianti sulle confezioni: i consumatori non devono essere
fuorviati dalla presentazione degli imballaggi alimentari, riguardo all’aspetto, alla descrizione
e alla presentazione grafica;
4. una dimensione minima per rendere leggibili le etichette: le diciture obbligatorie sulle etichette dovranno avere caratteri tipografici minimi non inferiori a 1,2 mm (prendendo come
riferimento la “x” minuscola), oppure 0,9 mm se le confezioni presentano una superficie
inferiore a 80 cm2. Se la superficie della confezione è inferiore a 10 cm2, l’etichetta potrà
riportare solo le informazioni principali (denominazione di vendita, allergeni, peso netto,
termine minimo di conservazione, ecc.) disposte nella posizione più favorevole;
bollo sanitario ce
codice di rintracciabilità
modalità di conservazione
e di utilizzo
codice di rintracciabilità
modalità di conservazione
e di utilizzo
codice di rintracciabilità
modalità di conservazione
e di utilizzo
5. la scadenza degli alimenti: la data di scadenza dovrà essere presente anche sui prodotti
confezionati singolarmente.
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VADEMECUM
Le etichettature
Cosa fare per evitare la frode
Acque minerali
1. leggere attentamente le etichette;
2. prestare attenzione alla provenienza;
3. fare attenzione al rapporto qualità/prezzo;
4. collaborare con gli organismi competenti sul controllo per segnalare anomalie.
Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali debbono essere riportate
le seguenti indicazioni obbligatorie:
• denominazione legale “acqua minerale naturale” integrata, se del caso, con le seguenti informazioni: “totalmente degassata”, “parzialmente degassata”, “rinforzata col gas della sorgente”, “aggiunta di anidride carbonica”, “naturalmente gassata” o “effervescente naturale”;
• denominazione di vendita;
Esempi delle principali frodi alimentari
• nome della sorgente e luogo d’origine;
• carni contenenti sostanze non consentite o in quantità superiori a quelle consentite (ormoni,
farmaci, ecc.);
• termine minimo di conservazione;
• carni di qualità diversa, tagli meno pregiati;
• specie diverse da quelle dichiarate (settore ittico e carni);
• lotto;
• composizione analitica (in milligrammi/litro), data delle analisi e laboratorio;
• prodotti trattati con additivi non consentiti;
• classificazione in ragione del residuo fisso (minimamente mineralizzata, oligominerale, minerale, ricca di sali minerali);
• prodotti ittici allevati venduti per pescati;
• attestazione dell’assenza di germi patogeni (“microbiologicamente pura”);
• annacquamento dei prodotti;
• contenuto nominale (contenuto netto);
• ricostituzione latte in polvere;
• indicazioni di tutela ambientale (invito a non disperdere il contenitore nell’ambiente);
• impiego di latte di minor pregio o colostro;
• indicazioni per la corretta conservazione.
• aggiunta di acqua ossigenata al latte;
• uso di additivi e aromi non consentiti.
Carni avicole
Nel caso di polli allevati nel nostro paese, il macellatore sulle etichette deve riportare
le seguenti informazioni:
• la sigla IT oppure “Italia”, seguita dal numero identificativo di registrazione dell’allevamento
di provenienza degli animali;
• la data o il numero di lotto di macellazione;
• il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.
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Nel caso le carni siano sottoposte ad operazioni di sezionamento, l’etichetta deve
riportare le seguenti informazioni:
• la sigla IT oppure “Italia”, seguita dalla sigla della provincia o province degli allevamenti che
hanno costituito il lotto di sezionamento delle carni;
• la data di sezionamento o il numero di lotto di sezionamento;
Sull’etichetta dei prodotti del cioccolato devono essere riportate le seguenti indicazioni:
• la denominazione di vendita che indica l’esatta tipologia di cioccolato che si sta acquistando
(tavoletta, pralina, ecc.);
• il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.
• il termine “puro” può essere apposto per indicare che il prodotto non contiene grassi vegetali diversi dal burro di cacao;
Le informazioni obbligatorie presenti in etichetta per tutti i tipi di carne avicola:
• il termine “superiore” è una delle espressioni relative a criteri di qualità (ve ne sono altre
quali ad esempio: fine, finissimo, extra, ecc.) che possono essere utilizzate quando il contenuto degli ingredienti principali è aumentato rispetto alla ricetta base;
• denominazione di vendita (per esempio, “fusi di pollo”) e quantità netta o nominale;
• origine delle carni (con indicazioni su Paese e provincia di allevamento: ad esempio,
“Allevato in Italia - PC”);
• l’espressione “cacao …% minimo” indica il tenore di sostanza secca di cacao;
• la lista degli ingredienti che indica i componenti del prodotto in ordine ponderale decrescente;
• ragione sociale e sede dello stabilimento di produzione;
• nome e sede del produttore o confezionatore o venditore del prodotto;
• codice dell’allevamento di provenienza;
• le modalità di conservazione più idonee al prodotto;
Data di macellazione o di sezionamento;
• codice identificativo del macello o dello stabilimento di lavorazione;
• lotto di produzione;
• il termine minimo di conservazione, cioè la data fino alla quale il prodotto conserva le sue
proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione;
• la tabella nutrizionale fornisce informazioni circa il valore energetico e i principi nutrienti del prodotto;
• la quantità del prodotto al netto dell’imballaggio per prodotti superiori a 30 g;
• indicazione del termine preferenziale di consumo.
• il codice a barre fornisce indicazioni leggibili per rilevatori elettronici riferibili al produttore e
all’articolo venduto presso la distribuzione.
Carni bovine
Dolci
Secondo la legge i prodotti in commercio devono mostrare in modo trasparente al
consumatore informazioni quali:
• codice di riferimento dell’animale;
• “nato in: (Paese di nascita dell’animale)”;
• “allevato in: (Paese/i di allevamento e ingrasso)”;
• “macellato in: (denominazione e sede del macello: “Paese di macellazione” e “N. di approvazione macello”)”;
• “sezionato in: (denominazione e sede del sezionamento: “Paese di sezionamento” e “N. di
approvazione laboratorio di sezionamento”)”.
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Cioccolato
Nell’etichetta dei prodotti dolciari dovranno figurare:
• la denominazione di vendita;
• una descrizione del prodotto;
• la lista degli ingredienti in ordine ponderale decrescente;
• il nome e la sede del produttore o confezionatore o del venditore;
• una menzione facoltativa che indica le modalità di conservazione più idonee al prodotto;
• il termine minimo di conservazione;
• il peso netto.
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I prodotti venduti direttamente nei laboratori possono essere commercializzati senza etichetta,
purché sul banco di vendita sia presente un cartello che indichi la denominazione di vendita e la
lista degli ingredienti. Tali indicazioni possono essere legittimamente fornite anche attraverso un
registro dei singoli prodotti esposto nel punto vendita e disponibile alla consultazione da parte
dei clienti.
Latte fresco
Con il termine “latte” si intende solo quello vaccino. Gli altri tipi di latte devono essere
completati con l’indicazione della specie animale di origine: latte di capra, di bufala, ecc.
• La bollatura sanitaria viene effettuata nello stabilimento durante o subito dopo la produzione; viene posta in un punto ben visibile della confezione e dell’imballaggio, facendo in modo
che appaia perfettamente leggibile e che sia indelebile.
• La data di scadenza (indicante il giorno, il mese e l’anno, menzione che esenta dall’indicazione del lotto) è preceduta dalla dicitura “da consumarsi entro…”, deve essere apposta sul
contenitore ed è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico
(art. 1 L. 204/2004).
• L’indicazione degli ingredienti, come previsto dall’art. 7 c. 2 del D.Lgs. 109/92, non è
richiesta per il latte, visto che si tratta di un alimento costituito da un solo ingrediente e visto
che la sua denominazione di vendita coincide con il nome dell’ingrediente stesso.
• paese d’origine del prodotto;
• codice relativo al lotto di produzione;
• indicazione della data di scadenza.
I prodotti che perciò contengono mieli esteri devono essere così denominati, a seconda dell’origine: “Miscela di mieli originari della CE”, “Miscela di mieli non originari della CE” oppure “Miscela
di mieli originari e non originari della CE”, senza però che sussista l’obbligo di specificare in
etichetta i Paesi di provenienza.
Assolutamente vietate sulle confezioni sono invece frasi o slogan che richiamano ad ipotetici
effetti positivi, terapeutici o curativi del prodotto, attribuendogli caratteristiche che esso non possiede, “imbrogliando” perciò il consumatore.
OGM (Organismi Geneticamente Modificati)
In etichetta i produttori sono obbligati a specificare che i prodotti commercializzati sono OGM,
oppure ne sono derivati; al di sotto di questa dicitura deve essere riportato il codice alfanumerico
corrispondente all’autorizzazione dell’Unione Europea per i prodotti OGM.
La dicitura “Questo prodotto contiene organismi geneticamente modificati” o “Questo prodotto
contiene (nome dell’organismo)” deve essere ben visibile sulla confezione.
A partire dal 7 giugno 2005, le confezioni di latte fresco devono riportare in etichetta anche le
indicazioni sulla “Zona di mungitura” e/o sulla “Provenienza del latte”.
Tutti gli altri prodotti lattiero-caseari, come latte a lunga conservazione, yogurt o formaggi sono
infatti esenti da questo obbligo, e la denominazione della provenienza viene indicata sulla confezione solo su base volontaria.
Miele
La produzione e la commercializzazione del miele in Italia prevede le seguenti indicazioni obbligatorie in etichetta:
• denominazione di vendita (per esempio, “miele millefiori”);
• quantità netta o nominale;
• nome, ragione sociale o marchio depositato;
Olio d’oliva
In Italia le disposizioni sull’etichettatura di origine degli oli riguarda esclusivamente l’olio vergine
ed extravergine di oliva, per i quali deve obbligatoriamente essere indicato il Paese (o Paesi) di
raccolta, coltivazione e molitura delle olive, che può essere uno stato membro dell’Unione Europea o un Paese terzo.
Tutti devono essere elencati chiaramente in etichetta in ordine decrescente a seconda delle
quantità utilizzate.
Se le olive sono state coltivate in un Paese diverso da quello di molitura, in etichetta va riportata
obbligatoriamente la dicitura “Olio estratto in (Paese dove è situato il frantoio) da olive coltivate in
(Paese o Paesi di coltivazione delle olive)”.
Per quanto riguarda i prodotti italiani, solo gli oli a denominazione protetta (DOP, IGP) possono
riportare in etichetta la zona geografica di coltivazione o nella quale è situato il frantoio.
• sede del produttore, confezionatore o venditore;
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Passata di pomodoro
Dal 2004 la denominazione “passata di pomodoro” può essere usata solo per il prodotto ottenuto
dalla spremitura del pomodoro fresco, con l’indicazione della zona di coltivazione dei pomodori utilizzati.
Sono esentati dall’obbligo della dichiarazione di origine tutti i prodotti dell’industria conserviera
diversi dalla passata, come preparati per sugo, concentrati di pomodoro, ecc.
• elenco degli ingredienti e delle specie presenti. Se sulla confezione viene messo in particolare
rilievo un ingrediente è obbligatorio riportare la percentuale di questo ingrediente sul totale;
• quantità netta o nominale (nel caso di prodotti preconfezionati);
• termine minimo di conservazione;
• modalità di conservazione del prodotto, istruzioni per l’uso e avvertenze per la conservazione;
• codice identificativo del lotto di produzione;
Ulteriori informazioni che è importante verificare sulle etichette della passata di pomodoro:
• dicitura e sede del produttore e dello stabilimento di produzione/confezionamento.
• l’indicazione del residuo secco indica ciò che resta dopo aver fatto evaporare l’acqua.
Le conserve con residuo secco più elevato hanno più pomodori e sono di qualità superiore.
Se il valore supera il 7% la passata è da considerare di buona qualità;
Prodotti ortofrutticoli
• l’indicazione del lotto di produzione;
• la legge proibisce l’aggiunta di coloranti, anche se privi di nocività, ai prodotti derivati dal
pomodoro. Il colore che si osserva è quindi quello del pomodoro.
I prodotti ortofrutticoli venduti all’ingrosso devono contenere, stampate sugli imballaggi e ben visibili, le seguenti informazioni:
• identificazione: informazioni sull’imballatore e lo spedizioniere della merce;
• natura del prodotto: nome e varietà commerciale;
Prodotti ittici
• paese d’origine del prodotto, eventualmente zona di produzione;
I prodotti esposti in vendita devono riportare sul cartellino indicazioni come:
• caratteristiche commerciali: categoria ed eventuale calibro (diametro massimo e minimo);
• denominazione commerciale della specie: secondo il regolamento europeo, ogni Stato deve avere
una lista che identifichi in modo univoco le specie ittiche, a prescindere dalle tradizioni locali;
• marchio ufficiale di controllo (facoltativo).
• denominazione scientifica della specie, (ad esempio, “Sparus aurata”), informazione di tipo
facoltativo;
• metodo di produzione (prodotto “pescato”, “pescato in acque dolci”, “allevato”);
• zona di cattura: per i prodotti pescati in mare si fa riferimento alle cosiddette “Zone FAO”;
per quelli pescati in acque dolci o allevati è necessario specificare il paese di origine;
• bollo sanitario.
Per quanto riguarda invece i prodotti ittici surgelati, sulla confezione devono essere
riportate le seguenti indicazioni, alcune delle quali in comune col pesce fresco:
• denominazione commerciale o di vendita, eventuale denominazione scientifica;
• metodo di produzione;
• zona di cattura;
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I venditori al dettaglio devono esporre per legge un cartello indicante varietà, categoria di qualità
e origine dei prodotti in vendita.
Uova
Le uova sono fra i prodotti per i quali è più facile ricavare informazioni: esiste, infatti,
l’obbligo di riportare stampigliato sul guscio un codice alfanumerico che riporta tutte
le informazioni relative a:
• tipologia di allevamento delle galline (uova da agricoltura biologica, da allevamento all’aperto, da allevamento a terra oppure da allevamento in gabbia);
• paese, comune e provincia di allevamento;
• codice identificativo dello specifico allevamento di provenienza. Queste indicazioni si aggiungono al termine minimo di conservazione.
L’indicazione della data di deposizione, invece, è facoltativa; diventa obbligatoria soltanto nelle uova
di categoria extra, che possono però essere vendute come tali entro nove giorni dalla deposizione.
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contraffazione di
cosmetici
I cosmetici sono sostanze e preparazioni diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate
sulle superfici esterne del corpo, per pulire, profumare, modificarne l’aspetto e proteggerle, ma
non al fine di ottenere effetti terapeutici.
I profumi
Anche nel settore dei profumi esiste il fenomeno “contraffazione” e la relativa vendita illegale:
capita sempre più spesso di notare presso le bancarelle di venditori ambulanti la presenza di
confezioni di profumi di note marche.
Se un profumo di marca risulta in vendita presso un venditore ambulante, ciò avviene o perché
sono prodotti facenti parte di refurtiva, o sono confezioni acquistate illegalmente presso concessionari-magazzini poco seri, o infine sono prodotti contraffatti.
Ecco alcuni esempi di prodotti cosmetici:
• cipria per il trucco, talco per il dopobagno e per l’igiene corporale, ecc.;
• colorazione per i capelli;
Gli ingredienti
• creme, emulsioni, lozioni, gel e oli per la pelle (mani, piedi, viso, ecc.);
• deodoranti e antisudoriferi;
• fondotinta (liquidi, paste, ciprie);
• maschere di bellezza (a esclusione di prodotti per il peeling);
• preparazioni per bagni e docce (sali, schiume, oli, gel, ecc.);
• prodotti per il trattamento dei capelli;
• prodotti per l’igiene;
• prodotti per il make-up.
Se ci imbattiamo in cosmetici prodotti illegalmente possono essere molto dannosi per la nostra
salute e moltiplicano il loro fattore di rischio a ogni nuovo uso, spesso quotidiano.
Quando acquistiamo un prodotto cosmetico è importante conoscere e leggere con attenzione la
lista degli ingredienti presenti nella formulazione.
In Italia la legge che regola la produzione e la vendita di prodotti cosmetici è la Legge 11/10/1986
n. 713, che disciplina anche i dettagli relativi alla composizione dei prodotti cosmetici, alla presentazione di etichetta e confezione del prodotto e agli adempimenti necessari per avviare la
produzione e la vendita o l’importazione di prodotti cosmetici.
Successivamente il D.Lgs. 126/97, ha stabilito l’obbligo di indicare su tutti i cosmetici la lista
degli ingredienti sulla confezione. Le sostanze vengono indicate sull’etichetta seguendo la nomenclatura INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), creata appositamente e
valida in tutta Europa. Tutti gli estratti vegetali, i burri e gli olii sono indicati con il nome botanico
della pianta da cui provengono. Per gli altri ingredienti invece si usa il nome inglese. Sostanze di
uso comune, come l’acqua o il miele, sono indicate con il loro nome latino.
Tra le sostanze vietate ci sono: l’arsenico, il cloro, il curaro, il mercurio, la nicotina, il piombo, le
sostanze radioattive, la stricnina, il cloroformio, i catrami di carbone, numerosi idrocarburi e gas,
la pece e diverse paraffine.
Dal 2005 (Dir. UE 2003/15, recepita con D.Lgs. 50/2005) in Italia è stato introdotto anche
l’obbligo di riportare in etichetta il PAO (Period After Opening) che è l’indicazione del periodo di
tempo per il quale il prodotto si conserva bene dopo l’apertura. In etichetta devono anche eventualmente essere indicate le 26 sostanze componenti di profumi che presentano un potenziale
allergenico in soggetti predisposti.
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Le indicazioni di legge
La normativa sui cosmetici (L. 713/86 e s.m.) specifica che i prodotti o le confezioni
dei prodotti, commercializzati sul territorio nazionale, devono presentare chiaramente
visibili e leggibili, almeno le seguenti indicazioni:
1. funzione del prodotto;
2. ragione sociale e sede legale del produttore o dell’importatore stabilito nell’Unione Europea;
3. paese di origine, se situato fuori dell’Unione Europea;
Come riconoscere i falsi
Riconoscere i cosmetici contraffatti spesso non è semplice, seguendo alcune regole
possiamo evitare problemi:
1. acquistare presso i rivenditori autorizzati: profumerie, supermercati, farmacie. Fare particolare attenzione alle vendite sulle bancarelle e all’acquisto sul web;
2. evitare cosmetici che sembrano riportare un marchio famoso ma che hanno un costo basso:
si tratta probabilmente di merce contraffatta;
3. controllare e leggere attentamente l’etichetta o il packaging.
4. lotto di fabbricazione;
5. lista degli ingredienti secondo la denominazione INCI;
6. quando richiesto dalla normativa, eventuali istruzioni, precauzioni e destinazione d’uso, utili
ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto;
7. PAO (Period After Opening), la durata del prodotto dopo l’apertura della confezione.
Un prodotto che non riporti queste indicazioni sull’etichetta potrebbe essere
un prodotto contraffatto e causare problemi alla salute del consumatore.
Le allergie
I casi di allergie da contatto, causate appunto dal contatto della pelle con una sostanza allergizzante, sono vertiginosamente aumentate negli ultimi anni e i cosmetici giocano un ruolo
importante.
Negli ultimi anni sono stati spesso sequestrati dalla Guardia di Finanza dei cosmetici irregolari
contenenti metalli pesanti, come nichel, piombo, cobalto e soprattutto cromo, in concentrazioni
elevate, tali da poter provocare forti reazioni allergiche.
Nei cosmetici di marca le sostanze utilizzate come ingredienti sono di alta qualità e sono testate
per minimizzare il rischio di allergie. Nei cosmetici “falsificati”, invece, l’uso di ingredienti a basso
costo e l’assenza di qualità nel processo produttivo possono determinare un rischio per i consumatori molto più elevato.
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contraffazione di
giocattoli
Che cos’è un giocattolo
L’acquisto di un giocattolo contraffatto può mettere in serio pericolo la salute dei bambini perché
possono essere stati utilizzati materiali di scarsa qualità e con parti asportabili.
Per evitare l’acquisto di giocattoli contraffatti, si deve sempre fare attenzione ai seguenti fattori:
• prezzo: i giocattoli contraffatti hanno un prezzo inferiore rispetto all’originale, perchè realizzati con materiali meno costosi;
Per la legge (D.Lgs. 54/2011) un giocattolo è qualsiasi prodotto progettato per essere utilizzato,
in modo esclusivo o meno, per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni.
• confezione: i giocattoli contraffatti sono generalmente privi della confezione rigida e sigillata che contraddistingue il prodotto originale;
La legge tutela i consumatori contro i rischi per la salute e l’incolumità fisica, a patto che i giocattoli siano utilizzati conformemente alla loro destinazione o ne sia fatto un utilizzazo prevedibile,
tenuto conto anche dell’abituale comportamento dei bambini.
• marchio: alcuni giocattoli contraffatti possono presentare un marchio molto simile all’originale, che può trarre in inganno il consumatore;
• qualità: i giocattoli contraffatti, come detto, sono realizzati con materiali economici che
possono essere addirittura tossici e dannosi per i bambini.
La marcatura sui prodotti
10 consigli per acquistare bene
Sul giocattolo o sul suo imballaggio devono essere apposti, in maniera visibile,
leggibile e indelebile:
1. la marcatura CE (la cui dimensione non può essere inferiore a 5 mm);
3. l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile dell’immissione sul mercato comunitario.
1. controllare che sia presente la marcatura CE e che sia indelebile, leggibile e di dimensione
non inferiore a 5 mm. Il marchio CE spesso è tra i primi a essere contraffatto, anche se la
sua presenza non garantisce da tutti i rischi, è fortemente sconsigliato l’acquisto di giocattoli
che ne sono sprovvisti;
La marcatura CE
2. altri marchi come “Giocattoli sicuri” dell’Istituto italiano di sicurezza dei giocattoli e “IMQ”
dell’Istituto per il marchio di qualità per i prodotti elettrici danno ancora più garanzie, perché
indicano che i giocattoli sono stati sottoposti a test di sicurezza;
2. il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio;
La marcatura CE è apposta sul giocattolo dal fabbricante o dal suo mandatario nella Comunità
Europea ad attestare, sotto la propria responsabilità, che il giocattolo in questione è stato fabbricato in conformità alle norme europee e alle norme nazionali.
L’attestazione avviene attraverso l’autocertificazione del produttore, ma se nella fabbricazione le
norme non sono state integralmente osservate, i giocattoli possono essere immessi sul mercato
solo dopo aver ottenuto un attestato CE rilasciato da un organismo autorizzato che ha effettuato
sul prodotto un’analisi di laboratorio completa.
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Prima di acquistare un giocattolo seguite bene questi nostri consigli:
3. sull’etichetta deve sempre comparire il nome e/o la ragione sociale e/o il marchio, l’indirizzo
del produttore o del responsabile dell’immissione sul mercato della Comunità Europea;
4. bisogna verificare che le avvertenze e le istruzioni d’uso del giocattolo siano redatte in
lingua italiana;
5. il giocattolo deve essere privo di parti appuntite e taglienti, deve resistere agli urti e non
provocare ferite in caso di rottura. Le parti smontabili devono avere dimensioni tali da impedirne l’ingerimento da parte del bambino;
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6. verificare che il giocattolo non contenga sostanze o preparati che possano diventare infiammabili;
7. controllare che le vernici utilizzate rientrino nei limiti di tolleranza biologica previsti;
8. i giochi elettrici, la cui tensione di alimentazione non deve superare i 24 Volt, devono essere isolati per evitare scariche elettriche e alle temperature elevate, non provocare ustioni
e devono poter funzionare solo tramite trasformatore esterno. Oltre al marchio CE, è bene
che sia apposto anche quello IMQ dell’Istituto del Marchio di Qualità;
9. nella scelta dei videogiochi è preferibile ricercare quelli che presentano il simbolo PEGI
(Pan European Game Information), classificazione che attraverso otto descrittori simbolici
indica la tipologia del gioco, il grado di violenza, il linguaggio adottato e la fascia d’età a cui
è rivolto;
10.sulle confezioni può essere riportata l’età del bambino indicata per poter utilizzare il giocattolo. Giocattoli sicuri e a norma ma destinati a bambini di età superiore potrebbero presentare caratteristiche non adatte a quell’età e quindi pericolose.
Se il reclamo dovesse rimanere senza risposta, si consiglia di rivolgersi al produttore o all’importatore (nome e indirizzo di chi ha immesso il prodotto sul mercato devono essere sempre
presenti sulla scatola o sul giocattolo) e in caso di ulteriore mancata risposta ad un’Associazione
di Consumatori.
È opportuno segnalare sempre il caso di contraffazione anche alle Autorità preposte al controllo, ad esempio alla Guardia di Finanza, chiamando il numero di pubblica utilità “117” o recandosi direttamente presso il competente Comando del Corpo, oppure al Ministero dello Sviluppo
Economico, tramite il Numero verde anticontraffazione.
La nuova normativa 2011
Dato l’aumento di casi di sequestro di giocattoli contraffatti, la Comunità Europea ha emanato
la direttiva CE 2009/48. L’obiettivo generale è quello di migliorare la qualità della normativa sulla sicurezza dei giocattoli, accrescerne l’efficienza, semplificare la disciplina legislativa vigente.
La nuova normativa sarà a pieno regime dal luglio 2013, quelle seguenti sono le
principali novità:
• i fabbricanti saranno responsabili della conformità dei loro giocattoli sul mercato;
• bisognerà indicare l’inadeguatezza per la fascia di età tra 0 e 3 anni con un pittogramma;
• sarà obbligatorio apporre sui giocattoli un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello;
Cosa fare se si acquista un giocattolo difettoso
• i fabbricanti dovranno essere rintracciabili;
• i produttori dovranno eseguire le prove di sicurezza previste.
Nel caso di giocattoli non funzionanti, difettosi, o diversi da quelli ordinati, è possibile attivare la
garanzia di 24 mesi prevista ai sensi del D.Lgs n. 24/02, contestando il prodotto acquistato per
difetti di conformità.
È sempre opportuno fare al commerciante che ci ha venduto il giocattolo un reclamo scritto, da
spedire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, e allegare copia dello scontrino. Nella lettera
devono essere descritte con precisione le disfunzioni rilevate, le cause che hanno determinato
eventuali incidenti e i danni riportati dal bambino.
Nel caso di comprovate disfunzioni, si può chiedere la sostituzione del giocattolo o, qualora la
riparazione o la sostituzione non sia possibile, la restituzione dell’importo versato per l’acquisto.
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contraffazione di
abbigliamento
e accessori
Abbigliamento
Un bel capo d’abbigliamento piace a tutti. Molti consumatori, però, non sono interessati a sapere
con certezza se un capo sia originale o meno, sottovalutando le conseguenze del loro comportamento. In realtà l’acquisto di un capo contraffatto non rappresenta solamente un danno per le
aziende italiane e per l’economia, ma può essere anche nocivo per il consumatore stesso a causa
della presenza di sostanze dannose nei prodotti.
stanze a basso costo, purtroppo, è la norma nei prodotti contraffatti. I coloranti azoici, ad esempio,
sono responsabili della presenza delle ammine aromatiche, che vengono utilizzati per la fabbricazione di un gran numero di prodotti contenenti lana, cotone e cuoio. Le ammine aromatiche, assorbite a livello cutaneo, possono avere effetti cancerogeni soprattutto nei confronti della
vescica. Inoltre, in particolari condizioni, come la sudorazione, i residui dei trattamenti subiti dai
capi di abbigliamento vengono a contatto con la nostra pelle, che li assorbe e metabolizza, con
l’eventualità di provocare l’insorgenza di dermatiti allergiche da contatto.
L’Unione Europea dal giugno 2007 ha adottato una normativa, Reach, che si occupa della
regolamentazione e dell’importazione delle sostanze chimiche all’interno dei beni di consumo.
A livello italiano, i controlli sono affidati innanzitutto alle autorità doganali, per il controllo dei
flussi di prodotti in entrata nel nostro Paese, mentre sul territorio agiscono mediante controlli i Nuclei AntiSofisticazioni dell’Arma dei Carabinieri (NAS) e le autorità sanitarie vigilano sugli esercizi
commerciali. Questi strumenti anti contraffazione, ovviamente, hanno poca o nessuna efficacia
per i canali di vendita ambulanti o sottobanco.
Contraffazione d’origine o di marchio?
La contraffazione, non solo danneggia direttamente il prodotto che intende riprodurre, ma sfrutta indebitamente il patrimonio di attributi e consensi acquisito faticosamente da un marchio nel
corso della sua storia. Parliamo, nello specifico, della fallace indicazione d’origine dei prodotti e, in
modo particolare, del made in Italy, le cui false riproduzioni sono diffusissime in Italia e nel mondo.
L’Italia si è dotata di strumenti legislativi che, pur facendo i conti con alcune difficoltà oggettive
(di fatto, non è obbligatorio indicare nell’etichetta la provenienza del capo d’abbigliamento), cercano di disciplinare la materia. Non altrettanto ha fatto sinora l’Unione Europea.
D’altra parte l’analisi dettagliata dell’etichetta non garantisce, di per sé, l’originalità del prodotto:
una buona contraffazione riproduce anche il copyright. Indicatori più efficaci possono essere il
prezzo e il canale di vendita non ufficiale.
Vademecum etichettatura
Prodotti contraffatti nocivi alla salute
L’industria tessile sottopone a diversi trattamenti i tessuti, utilizzando massicciamente prodotti
che, se non opportunamente dosati e smaltiti, possono rivelarsi nocivi o tossici. L’utilizzo di so-
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La legge italiana impone che tutti i prodotti tessili messi in vendita al consumatore finale riportino un’etichetta che specifichi la loro composizione fibrosa (D.Lgs. 194/1999, in attuazione della
Dir. CE 96/74).
Recentemente è stato approvato il Reg. (UE) 1007/2011 (entrato in vigore 8 maggio 2012) che
ha apportato delle modifiche relative all’etichettatura della composizione fibrosa dei prodotti tessili.
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Un’etichetta di composizione fibrosa:
Come può essere l’etichetta:
• deve contenere la ragione sociale o il marchio registrato dell’azienda che ha immesso sul
mercato il prodotto;
• di diverse dimensioni, purché applicata al tessuto in modo permanente con cucitura o graffatura o stampata direttamente sul prodotto;
• deve presentare il nome per esteso delle fibre tessili che compongono il prodotto stesso
(non devono essere utilizzate sigle o abbreviazioni);
• apposta soltanto sulla confezione di canovacci o strofinacci per la pulizia;
• deve indicare la presenza di “parti non tessili di origine animale”;
• deve essere scritta in lingua italiana in modo chiaro e ben leggibile;
• può non essere presente su prodotti che non siano costituti almeno per l’80% in peso da
fibre tessili;
• può riportare il termine “puro” o “tutto” se il prodotto tessile è composto interamente da una
sola fibra, con una tolleranza di altre fibre equivalente al 2% del peso del prodotto (5% nel
caso di prodotto cardato);
• può figurare soltanto sulla pezza o sul rotolo di prodotti venduti a metraggio.
Una circolare del Ministero dell’Industria (Circ. Min. 7/2/2001 che fa riferimento alla norma
tecnica europea EN 23758/93) ha esteso anche al settore dei tessuti le disposizioni previste
per l’etichettatura di manutenzione di un gran numero di prodotti dalla L. 126/91 e dal relativo
Decreto di attuazione (DM 101/1997).
Tale etichetta risulta particolarmente importante in quanto le fibre tessili e i coloranti utilizzati
nei processi di tintura e stampa si comportano in modo diverso in base ai trattamenti di lavaggio
ad acqua e a secco, alla temperatura cui tali trattamenti vengono effettuati, ai prodotti utilizzati
per il candeggio.
• nel caso di prodotti costituiti da più fibre composte NON è obbligatoria la dichiarazione della
composizione dettagliata per le fibre che non raggiungono il 30% del peso totale;
• deve specificare la percentuale di tutte le fibre presenti, fatte salve le tolleranze e i criteri
d’uso della dicitura “altre fibre”;
• può riportare il termine “altre fibre” fino ad un massimo del 10% del peso totale del prodotto;
• può non indicare la composizione di un ricamo, se questo non supera il 10% del peso totale
del prodotto.
Può contenere anche i nomi commerciali delle fibre, ma come informazioni nettamente separate
dalla composizione percentuale.
I capi allestiti con tessuti di differente composizione fibrosa devono riportare sull’etichetta ogni
componente in modo distinto (es. lana lato esterno - cotone lato interno); è possibile non etichettare
separatamente le componenti presenti in quantità inferiore al 30% del peso totale del prodotto.
Quando si tratta delle fodere principali del capo (es. le fodere di una giacca o di una gonna)
devono essere etichettate in modo separato e distinto rispetto al resto del prodotto.
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Calzature
La qualità di una calzatura si misura in base ai materiali utilizzati per le varie parti (suola, tomaia, ecc.) e sono parametri oggettivi che prescindono dalla marca o, entro certi limiti, dal prezzo.
L’unico strumento a disposizione di un consumatore è l’analisi dell’etichetta, che rappresenta la
carta d’identità di un prodotto. L’etichetta deve fornire informazioni sul materiale che costituisce
almeno l’80% della superficie della tomaia, del suo rivestimento e della suola interna e almeno
l’80% del volume della suola esterna. Se nessun materiale raggiunge almeno l’80% devono
essere fornite informazioni delle due componenti principali.
Occhiali da sole
La contraffazione degli occhiali da sole è il fenomeno in assoluto più rilevante, che esplode nel
periodo estivo quando ambulanti e bancarelle occasionali si moltiplicano dappertutto.
Gli occhiali da sole sono dispositivi di protezione individuale (DPI) di prima categoria, da indossare per proteggersi dai raggi solari. Sono disciplinati da una direttiva europea (dir. CE 89/686)
che ne garantisce i requisiti essenziali di sicurezza che un occhiale contraffatto invece non può
assicurare. La sicurezza è legata sia alla conformità della lente, ma anche della montatura. La
lente deve proteggere l’occhio dalle radiazioni solari nocive (raggi ultravioletti e raggi viola-blu).
Ha inoltre la funzione di attenuare l’intensità luminosa, diminuendo l’abbagliamento. La montatura deve essere costruita con materiali atossici che non creino problemi alla pelle (ad esempio
dermatiti da contatto).
La Direttiva CE 89/686 (recepita in Italia con D.Lgs. 475/1992) prevede che gli occhiali
da sole:
I simboli corrispondenti ai materiali:
• cuoio: termine generale per designare la pelle o il pellame di un animale, che ha conservato
la sua struttura fibrosa originaria più o meno intatta, conciato in modo che non marcisca;
• cuoio rivestito: un prodotto nel quale lo strato di rivestimento o l’accoppiatura a colla non
superano un terzo dello spessore totale del prodotto, ma sono superiori a 0,15 mm;
• siano accompagnati da una nota informativa, in lingua italiana, che contenga le seguenti
informazioni:
1. il nome e l’indirizzo del fabbricante o del suo mandatario nella Comunità Europea;
• materie tessili: materie naturali e materie tessili sintetiche o non tessute;
2. le modalità di utilizzo;
• altre materie: materie diverse da quelle descritte.
3. le istruzioni di pulizia, manutenzione e conservazione;
Occhiali
4. la categoria del filtro solare (da 0 a 4 a seconda delle condizioni di illuminazione) e dei
pittogrammi e indicazioni di quando utilizzare il filtro con specifica categoria: ad esempio
per il filtro 4 va indicato “Non adatto all’uso in strada e alla guida” sotto forma di simbolo;
L’occhialeria è un settore di punta del made in Italy in cui ricerca e tecnologia applicata si uniscono al valore aggiunto della moda e del design. Le stesse caratteristiche che hanno reso gli
occhiali italiani i più rinomati nel mondo, hanno reso questo settore tra i più colpiti dal fenomeno
della contraffazione, sia dei marchi che dei modelli.
Ogni anno circa il 15% del mercato delle aziende italiane del settore – circa 75-100 milioni di
euro di fatturato – vanno in fumo a causa della contraffazione. Oltre al danno economico, non
indifferente, il contraffattore diffonde sul mercato prodotti di scarso livello qualitativo, che possono
causare danni anche gravi alla salute degli utilizzatori, fino a scatenare cataratte e maculopatie.
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• presentino la marcatura CE, in modo visibile, leggibile e indelebile. In tal modo il fabbricante
attesta la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa specifica;
5. le avvertenze (ad esempio viene indicato che il prodotto non è adatto per l’osservazione
diretta del sole).
• siano accompagnati dalle istruzioni di impiego, di pulizia e di manutenzione;
• presentino denominazione e indirizzo del fabbricante o suo mandatario nella Comunità Europea.
È quindi importante che il consumatore non sottovaluti l’acquisto di un occhiale da sole e che
nel momento dell’acquisto, che dovrebbe sempre essere effettuato in un canale autorizzato, presti
attenzione a tutti i requisiti, primo fra tutti la presenza della nota informativa.
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Pelletteria
Linea diretta Anti Contraffazione
La contraffazione di accessori in pelle rappresenta uno dei business più rilevanti per l’industria
del falso. Acquistati principalmente nei canali dell’ambulantato irregolare, i prodotti contraffatti
sono realizzati con pellami a bassissimo costo nei quali possono essere presenti azocoloranti e
conservanti organoclorurati, oggi banditi dalle produzioni italiane ed europee. La contraffazione
elude di fatto il rispetto sia delle leggi sia delle norme di settore.
Dai risultati di controlli analitici effettuati su prodotti in pelle di provenienza extra UE, più del 30%
risulta non conforme ai requisiti imposti dal REACH (autorizzazione e restrizione delle sostanze
chimiche) o richiesti dal mercato; tali prodotti espongono così il consumatore al rischio di dermatiti, allergie, disturbi respiratori.
call center attivato dal Ministero dello Sviluppo Economico
per imprese, consumatori e cittadini, raggiungibile allo
Conseguenza della contraffazione sull’occupazione
Secondo una stima della Camera di Commercio di Monza e Brianza, i falsi capi di abbigliamento
e accessori made in Italy generano, a carico delle imprese italiane una perdita pari a ben 12
miliardi di euro all’anno e una ricaduta occupazionale negativa pari a circa 20 mila posti di lavoro.
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