Il regime previdenziale dei lavoratori all`estero

Transcript

Il regime previdenziale dei lavoratori all`estero
Il regime previdenziale dei lavoratori all’estero
Relatrice
Luisella Fontanella
Gruppo Giuslavoristico ODCEC torino
Torino
14 giugno 2011
Lavoratori italiani all’estero
Nell’attuale fase di apertura dei mercati a livello internazionale, sono sempre più numerosi i lavoratori che si spostano per motivi di lavoro. Il fenomeno migratorio ha assunto negli ultimi anni una dimensione quantitativa consistente e una rilevanza nel settore produttivo e sociale, tale da richiedere politiche e interventi coordinati degli organismi pubblici che favoriscano il processo di integrazione e la tutela dei diritti dei lavoratori migranti.
Lo svolgimento di un'attività lavorativa all'estero pone, sotto il profilo assicurativo e previdenziale, il problema di una esatta individuazione della legislazione di sicurezza sociale e fiscale
applicabile, in virtù del Paese extracomunitario in cui il lavoratore migrante presta la propria attività.
In particolare, gli adempimenti contributivi e previdenziali, nonché quelli amministrativi e fiscali, cui sono tenuti i datori di lavoro operanti all'estero e i lavoratori migranti, assumono diversi contenuti e modalità a seconda del Paese di lavoro, legato all'Italia da una convenzione in materia di sicurezza sociale, ed a seconda della cittadinanza, italiana o straniera, dei lavoratori occupati.
Un lavoratore può recarsi in Stati comunitari o extracomunitari convenzionati o non convenzionati. L’obiettivo dell’intervento è di far conoscere i diritti e gli obblighi in materia di sicurezza sociale previsti dalla normativa internazionale e le modalità con le quali le imprese possono, in un’ottica di sviluppo della mobilità del personale, distaccare i propri lavoratori all’estero, evitando che gli stessi rischino di non essere assicurati in alcun Paese o di essere assoggettati contemporaneamente a due sistemi nazionali di sicurezza sociale. Possiamo trovarci in tre diverse situazioni in base allo Stato in cui si presta il lavoro:
™ PAESI EXTRACOMUNITARI CONVENZIONATI
™ PAESI EXTRACOMUNITARI NON CONVENZIONATI ™ PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
Le Convenzioni Internazionali
Le Convenzioni Internazionali in materia di sicurezza sociale sono state stipulate per assicurare, alla persona che si reca in uno Stato estero per svolgere un'attività lavorativa, gli stessi benefici previsti dalla legislazione del Paese estero nei confronti dei propri cittadini.
Le Convenzioni bilaterali sono atti giuridici di diritto internazionale con i quali due Stati si impegnano ad applicare, nei rispettivi territori, un Regime di Sicurezza Sociale nei confronti dei cittadini migranti dell'altro Stato al fine di garantire la libera circolazione di manodopera. Gli accordi bilaterali, a differenza dei Regolamenti Comunitari, per essere operanti nell'ordinamento interno dello Stato devono essere ratificati da una legge ordinaria. Hanno validità solo per gli Stati firmatari ed operano in modo autonomo rispetto ad altre convenzioni.
Le Convenzioni bilaterali si fondano su tre principi essenziali:
•la parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;
•il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato; •la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi di lavoro svolto nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni. Nel passato l'Italia ha stipulato accordi e convenzioni bilaterali con i Paesi verso i quali più massiccia è stata l'emigrazione italiana, successivamente sono state ratificate nuove convenzioni anche con i Paesi verso cui si indirizza la nuova emigrazione di addetti ai settori della new economy così come con i Paesi da cui provengono flussi immigratori di manodopera. Le convenzioni bilaterali di sicurezza sociale, in generale, garantiscono coloro che svolgono o hanno svolto parte dell'attività lavorativa in uno Stato estero al fine di: •totalizzare (sommare) i periodi di contribuzione fatti valere nei vari Stati
contraenti ai fini del conseguimento dei requisiti per il diritto alla prestazione; •beneficiare della parità di trattamento con i cittadini del Paese in cui si presta l'attività lavorativa; •ottenere il pagamento della pensione a carico di un Paese sul territorio dell'altro Stato in cui si risiede; •mantenere un'unica posizione assicurativa pur lavorando temporaneamente in un altro Paese (nel caso di distacco). Convenzioni stipulate dall’Italia
L'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in sicurezza sociale con i seguenti Stati: Paesi non convenzionati
Il lavoratore che ha svolto attività lavorativa subordinata in Stati che non sono legati all'Italia da Convenzioni di sicurezza sociale se vuole utilizzare in Italia tale contribuzione ha la possibilità di chiedere il riscatto del lavoro svolto all’estero, a titolo oneroso, secondo quanto previsto dall'art. 51, c. 2, della L. 153/1969. Paesi Comunitari
Fino al 1° maggio 2010, data di entrata in vigore dei nuovi regolamenti comunitari, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea sono state costituite dai regolamenti CEE nn. 1408 del 14 giugno 1971 e 574 del 21 marzo 1972. Dal 1° maggio 2010, le norme di coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell’Unione europea sono state sostituite dalle
ƒnorme di coordinamento del regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e ƒdal regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009. Applicabilità
I nuovi regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 sono applicabili dal 1° maggio 2010 ai 27 Stati membri dell’Unione europea: •Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. I nuovi regolamenti non si applicano, invece:
•ai tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (Accordo SEE): Islanda, Liechtenstein e Norvegia; •alla Svizzera, alla quale la normativa comunitaria di sicurezza sociale era stata estesa, a decorrere dal 1° giugno 2002, in base all’Accordo stipulato tra la Confederazione elvetica e gli Stati dell’Unione europea. Nei rapporti con tali Stati continuano a trovare applicazione le
disposizioni contenute nei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 e ad essere utilizzati gli attuali formulari cartacei. I regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 continuano ad essere applicati anche ai cittadini degli Stati terzi alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 859/2003. I principi fondamentali della normativa comunitaria di sicurezza sociale sono, in linea di massima, gli stessi dei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72; infatti, numerose disposizioni sono state confermate. Il nuovo sistema di coordinamento dei regimi nazionali, che deve tener conto delle caratteristiche proprie delle legislazioni dei singoli Stati, rafforza gli obblighi di cooperazione tra gli organismi degli Stati membri ed evidenzia la necessità di una più accurata e precisa informazione da fornire agli interessati. Regolamento CE n. 883/2004 I nuovi regolamenti sono stati oggetto anche di Decisioni della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale che sostituisce la Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (CASSTM). Il regolamento (CE) n. 883/2004 si applica alle legislazioni nazionali relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti le prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, le prestazioni di pensionamento anticipato, le prestazioni di malattia, maternità e paternità
assimilate, le prestazioni di disoccupazione, le prestazioni familiari, le prestazioni per infortunio sul lavoro e malattie professionali e gli assegni in caso di morte. Tra i principali cambiamenti previsti dal regolamento (CE) n. 883/2004 vanno sottolineati in particolare:
•una maggiore tutela dei diritti delle persone a seguito dell’estensione degli ambiti di applicazione “ratione personae” e “ratione materiae”;
•l’applicazione delle disposizioni a tutti i cittadini degli Stati membri soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro, comprese le persone inattive;
•l’estensione dei settori di sicurezza sociale soggetti al coordinamento, i quali comprendono le legislazioni in materia di pensionamento anticipato ‐ cui, peraltro, non è applicabile il principio della totalizzazione ‐ e di “paternità assimilate” alla maternità;
•l’inserimento di una specifica disposizione che prevede l’assimilazione di prestazioni, redditi, fatti o avvenimenti;
•la modifica di alcune disposizioni concernenti la disoccupazione ed il mantenimento per un certo periodo (tre mesi aumentabili fino ad un massimo di sei) del diritto alle prestazioni per disoccupazione per la persona che si reca in un altro Stato membro per cercarvi un’occupazione; •la semplificazione delle procedure per il pagamento delle prestazioni per disoccupazione spettanti alle persone che si recano in un altro Stato membro dell’Unione europea in cerca di occupazione;
•la razionalizzazione delle norme sulle prestazioni familiari;
•l’introduzione del principio di buona amministrazione;
•la velocizzazione e la semplificazione delle procedure di lavorazione delle pratiche attraverso la costituzione di un sistema europeo di scambi telematici dei dati tra gli organismi degli Stati membri. Le nuove norme, in particolare, modificano parzialmente i criteri in base ai quali determinare la legislazione nazionale applicabile, comportano alcuni cambiamenti in materia pensionistica, contengono nuove disposizioni in materia di prestazioni familiari, malattia, maternità, disoccupazione e recuperi di contributi e prestazioni indebitamente erogate. Esse prevedono, altresì, l’applicazione provvisoria di una legislazione e la concessione provvisoria di prestazioni. Le procedure provvisorie, unitamente al rafforzamento della cooperazione tra le istituzioni ed all’obbligo di una precisa informazione all’utenza, danno alle persone interessate la certezza di potersi rivolgere utilmente, in qualsiasi momento, ad un determinato organismo al fine di esercitare i propri diritti, anche quando non risulti immediatamente chiaro quale sia lo Stato membro competente. Nuove procedure informatiche
Un’importante innovazione del sistema di coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale è costituita dalle procedure che gli organismi degli Stati comunitari devono seguire. Gli scambi di dati, infatti, dovranno avvenire in via telematica, utilizzando il sistema europeo EESSI (Electronic exchange social security information o Scambio elettronico di informazioni in materia di sicurezza sociale), attraverso la compilazione automatizzata di specifici documenti elettronici strutturati (Structured Electronic Documents o SEDs), che sostituiranno gradualmente gli attuali formulari cartacei. I SED, contenenti le informazioni relative alle singole pratiche, saranno trasmessi dall’istituzione di uno Stato a quella di un altro Stato attraverso “punti di accesso” centralizzati (“Access Point”), che svolgono funzioni di punto di contatto elettronico. Per l’Italia, secondo quanto disposto con decreto del 29 gennaio 2009 emanato dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, relativo all’istituzione degli “Access Point” per l’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, sono stati designati 4 “punti di accesso”:
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (attualmente Ministero della Salute) ‐ “punto di accesso” per tutte le istituzioni competenti in materia di cure mediche; INAIL ‐ “punto di accesso” per le prestazioni in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali e per tutte le istituzioni che erogano prestazioni dello stesso tipo; INPDAP ‐ “punto di accesso” per le prestazioni previdenziali dei dipendenti pubblici; INPS – “punto di accesso” per le prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito di natura previdenziale ed assistenziale e per tutti gli enti pubblici e privati che erogano prestazioni dello stesso tipo. Punto di accesso INPS Attraverso il “punto di accesso” costituito presso l’INPS perverranno dagli organismi esteri e saranno inoltrati agli organismi esteri per via telematica i dati relativi alla legislazione applicabile, alle domande di prestazioni pensionistiche e a sostegno al reddito di competenza di questo Istituto, dell’INPGI, dell’ENPALS e delle Casse professionali. Per consentire un passaggio graduale dallo scambio di informazioni per via cartacea allo scambio di informazioni per via telematica che possa soddisfare le esigenze organizzative delle Istituzioni degli Stati membri è stato previsto un periodo transitorio di due anni (1°
maggio 2010 ‐ 30 aprile 2012), come specificato anche dalla Decisione della Commissione amministrativa n. E1 del 12 giugno 2009, durante il quale verranno utilizzati, non appena pubblicati dai competenti organismi comunitari, anche i cd. Paper SED, formulari cartacei provvisori. Situazione dal 1° maggio 2010
La normativa comunitaria non crea un sistema previdenziale europeo ma coordina le normative dei vari sistemi previdenziali nazionali, in modo da garantire la tutela dei diritti di sicurezza sociale dei lavoratori migranti e l’esercizio del diritto alla libera circolazione dei cittadini europei. La normativa comunitaria assicura ai lavoratori che si spostano all'interno della Comunità, nonché ai rispettivi aventi diritto e superstiti: •la parità di trattamento, in base alla quale ciascuno Stato è tenuto ad assicurare ai cittadini degli altri Stati membri lo stesso trattamento e gli stessi benefici riservati ai propri cittadini;
•il mantenimento dei diritti e dei vantaggi acquisiti e la possibilità, quindi, di ottenere il pagamento delle prestazioni nel Paese di residenza anche se a carico di un altro Stato;
•la totalizzazione dei periodi di assicurazione e contribuzione, grazie alla quale i periodi assicurativi maturati nei vari Stati si cumulano, se non sovrapposti, nel rispetto e nei limiti delle singole legislazioni nazionali, per consentire il perfezionamento dei requisiti richiesti per il diritto alle prestazioni. I Regolamenti CEE si applicano ai seguenti soggetti: •lavoratori dipendenti o autonomi e agli studenti, purché cittadini di uno degli “Stati membri”, e ai loro familiari e superstiti;
•apolidi o profughi, residenti in uno degli “Stati membri” nonché ai loro familiari e superstiti.
•superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, indipendentemente dalla cittadinanza di detti lavoratori, se i superstiti sono cittadini UE o apolidi o profughi residenti nel territorio UE;
•cittadini dei Paesi terzi (non comunitari) nonché ai familiari ed ai superstiti, purché
siano stati soggetti alla legislazione di almeno due Stati membri e risiedano legalmente nel territorio UE (regolamento CE n. 859/2003);
•ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche e al personale assimilato, dal 1/11/1998, come previsto dal regolamento CE n. 1606 del 22.7.1998 entrato in vigore il 25.10.1998 (circolare n. 125 del 7.6.1999);
•ai lavoratori iscritti ai regimi previdenziali gestiti dall' ENPALS, dall'INPGI e dalle Casse professionali. Retribuzioni imponibili convenzionali
Per alcune categorie di lavoratori i contributi sono dovuti su retribuzioni convenzionali in luogo di quelle effettive. Attualmente, i lavoratori per i quali si versano i contributi su salari convenzionali sono solo i dipendenti di aziende italiane od operanti in Italia inviati all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati (art. 4, comma 1, Legge 389/1987). Negli anni scorsi i salari convenzionali erano previsti anche per i soci delle cooperative di produzione e lavoro rientranti nella disciplina del DPR 602/1970 e per i lavoratori soci delle cooperative sociali (legge 381/1991).
Per i lavoratori all’estero le retribuzioni sono fissate con decreto del Ministero del lavoro emanato entro il 31 gennaio di ciascun anno.
Regole per l’individuazione dell’imponibile contributivo
Per determinare l’imponibile contributivo occorre verificare il rispetto delle seguenti condizioni:
•se la retribuzione effettiva è superiore ai minimali ed a quella contrattuale, la contribuzione deve essere calcolata sulla retribuzione effettiva; •se la retribuzione effettiva è inferiore ai minimali o a quella contrattuale, deve essere adeguata all’importo più elevato tra i due. TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI
• E' prevista la possibilità di totalizzare i contributi versati in tutti i Paesi a cui si applica la normativa comunitaria (UE‐SEE‐CH). •
La totalizzazione non comporta il trasferimento dei contributi da uno Stato all’altro, ma consente di tener conto, ai soli fini dell’accertamento del diritto alla pensione, dei contributi maturati nei Paesi convenzionati dove l’interessato ha lavorato. •
La totalizzazione è prevista sia dalla normativa comunitaria, contenuta nei regolamenti CEE nn. 1408/71 e 574/72, che dagli accordi e convenzioni bilaterali stipulati dall’Italia in materia di sicurezza sociale. Condizioni per la totalizzazione
• La totalizzazione è ammessa a condizione che il lavoratore possa far valere un periodo minimo di assicurazione e contribuzione nel Paese che deve effettuare il cumulo dei contributi per concedere la pensione. • In base ai regolamenti CEE il periodo minimo richiesto ai fini della totalizzazione è pari ad un anno (52 settimane) mentre nel caso degli accordi e convenzioni bilaterali questo periodo è stabilito in misura diversa dai singoli accordi e convenzioni. • La normativa comunitaria ed alcuni accordi e convenzioni bilaterali prevedono che i contributi inferiori al minimo necessario per la
totalizzazione siano utilizzati dagli altri Stati contraenti anche per il calcolo della pensione, come se fossero propri, senza un loro effettivo trasferimento.
REQUISITI CONTRIBUTIVI
I regolamenti CEE stabiliscono che: •per effettuare la totalizzazione dei periodi di assicurazione, è
necessario che in uno Stato membro vi sia almeno un anno di contribuzione (52 settimane);
•i periodi da prendere in considerazione non devono essere sovrapposti. Non è possibile utilizzare contribuzione fatta valere per attività lavorativa svolta in altri Stati cui non sia applicabile la normativa comunitaria. Per perfezionare tale requisito minimo è utile tutta la contribuzione accreditata, indipendentemente dalla natura, e sono quindi utili tutti i contributi:
obbligatori (lavoro dipendente o autonomo);
volontari;
figurativi (servizio militare, malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità, ecc.);
da riscatto (corso legale di laurea, contribuzione omessa e prescritta, attività svolta in Paesi non convenzionati con l'Italia, ecc.). L'Istituzione che effettua la totalizzazione deve prendere in considerazione detti periodi:
•per accertare il diritto alla prestazione richiesta;
•per il calcolo del trattamento pensionistico, qualora ai sensi della legislazione dello Stato in cui detti periodi sono stati maturati, non sorga il diritto ad alcuna prestazione (articolo 48 regolamento CEE n. 1408/71). •N.B.: gli effetti economici derivanti dall'applicazione dell'articolo 48 decorrono dal perfezionamento dei requisiti di età previsti per il diritto alla pensione nello Stato in cui detti periodi sono stati maturati. •La totalizzazione può essere effettuata anche per ottenere l'autorizzazione ai versamenti volontari. •In questo caso specifico è sufficiente che in Italia risulti accreditato almeno 1 contributo settimanale derivante da attività lavorativa. Calcolo dei contributi I periodi esteri da prendere in considerazione ai fini della totalizzazione non devono essere sovrapposti temporalmente ai periodi accreditati in Italia.
I contributi utili ai fini della totalizzazione sono quelli obbligatori, figurativi
(servizio militare, disoccupazione, ecc.), da riscatto e da contribuzione volontaria.
Anche per ciò che concerne le prestazioni spettanti a carico della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/95, trova applicazione la normativa sopra esposta. La contribuzione estera può essere utilizzata anche al fine del perfezionamento del requisito, rispettivamente di 15 e di 5 anni di contribuzione, utile al fine dell'esercizio del diritto di opzione per il calcolo della pensione con il sistema contributivo Inesportabilità di alcune prestazioni
Il principio della equiparazione della residenza UE a quella nazionale può essere derogato per alcune prestazioni dichiarate inesportabili ai sensi del regolamento (CE) n. 647/2005. Le prestazioni dichiarate inesportabili non possono essere concesse ai residenti in un altro Stato UE. Per l’Italia, dal 1° gennaio 2005 sono inesportabili le seguenti prestazioni: •pensioni sociali ai cittadini senza risorse (legge n. 153 del 30 aprile 1969); •pensioni, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili (leggi n. 118 del 30 marzo 1974, n. 18 dell'11 febbraio 1980 e n. 508 del 23 novembre 1988);
•pensioni e indennità ai sordomuti (leggi n. 381 del 26 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);
•pensioni e indennità ai ciechi civili (leggi n. 382 del 27 maggio 1970 e n. 508 del 23 novembre 1988);
•integrazione della pensione minima (leggi n. 218 del 4 aprile 1952, n. 638 dell'11 novembre 1983 e n. 407 del 29 dicembre 1990);
•integrazione dell'assegno d'invalidità (legge n. 222 del 12 giugno 1984);
•assegno sociale (legge n. 335 dell'8 agosto 1995);
•maggiorazione sociale (articolo 1, paragrafi 1 e 12 della legge n. 544 del 29 dicembre 1988 e successive modifiche). I distacchi
È possibile che un datore di lavoro in uno Stato membro dell’Unione europea ("lo Stato d'invio") intenda inviare uno o più dipendenti a lavorare in un altro Stato membro ("lo Stato di occupazione"). Questi dipendenti sono detti lavoratori distaccati. In base alle norme comunitarie, i lavoratori che si spostano sul territorio dell'Unione devono essere soggetti a un'unica legislazione in materia di sicurezza sociale. In via generale in materia di sicurezza sociale, è previsto il principio della "territorialità" che consiste nell'obbligo della copertura assicurativa in base alle norme del paese in cui viene esercitata l'attività lavorativa.
Il "distacco" è la deroga a questo principio ed è regolamentato dalle Convenzioni bilaterali stipulate dall'Italia con i Paesi extracomunitari.
Legislazione applicabile ai distacchi
Al fine di promuovere al massimo la libera circolazione dei lavoratori e dei servizi per evitare inutili e costose complicazioni amministrative e di altro tipo che non sarebbero nell'interesse di lavoratori, società e amministrazioni, le disposizioni comunitarie in vigore consentono alcune deroghe al principio generale di cui sopra. La prima tra queste deroghe è l'obbligo di mantenere il collegamento di un lavoratore al regime di sicurezza sociale dello Stato membro in cui opera abitualmente l'impresa che lo impiega (lo Stato d'invio), ogni qualvolta il lavoratore interessato sia inviato da tale impresa in un altro Stato membro (lo Stato di occupazione) per un periodo di tempo prestabilito (non superiore a 24 mesi) qualora si verifichino e permangano determinate condizioni. Tali situazioni – che esonerano dal pagamento di contributi assicurativi nello Stato di occupazione – meglio note come distacco dei lavoratori, sono regolate dall'articolo 12 del regolamento n. 883/2004. Distacco in paesi convenzionati
Alcune convenzioni bilaterali prevedono la totalizzazione multipla (cioè possibilità di sommare i contributi versati in Paesi terzi che risultano legati a loro volta da analoghi accordi internazionali sia all’Italia sia all’altro Stato contraente.) La totalizzazione multipla è prevista dalle Convenzioni Stipulate con: Argentina, Repubblica di Capoverde, Repubblica di San Marino, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia e Uruguay. La totalizzazione multipla si applica anche alla Spagna e alla Svezia in base alla vecchia convenzione bilaterale, anche se tali Paesi fanno attualmente parte della UE. Distacco in paesi non convenzionati
Se il lavoratore viene inviato, per lavoro, in un paese non legato all'Italia da norme internazionali (regolamenti CEE o convenzioni) non ci sono formalità da seguire. La legislazione applicabile è quella del paese dove si svolge l'attività. La copertura assicurativa nel regime italiano può avvenire:
Con il riscatto a titolo oneroso
Con i versamenti volontari
Con il versamento dei contributi da parte dell'azienda in base alle retribuzioni convenzionali determinate annualmente ai sensi dell' art. 4, comma 1, del decreto legge 317/87 convertito, con modificazioni, nella legge 398/87.
Lavoratori stranieri in Italia
Lavoratori Comunitari
Le regole della libera circolazione all'interno della Comunità Europea consentono ai cittadini comunitari, inclusi quelli provenienti dai Paesi di nuova adesione all'U.E., di stabilirsi per motivi di lavoro in Italia senza particolari formalità. I lavoratori hanno diritto a tutte le prestazioni garantite dalla normativa Italiana
•prestazioni pensionistiche, anche con riferimento al servizio di pagamento delle pensioni all’estero ed all’accertamento dei redditi esteri; •prestazioni a sostegno del reddito; •prestazioni a favore della famiglia; •prestazioni di malattia e maternità, compresa l’assistenza sanitaria offerta agli stranieri in Italia. Lavoratori Extracomunitari
In caso di attività lavorativa svolta in Italia da cittadini di Paesi non convenzionati, è prevista la possibilità in favore dei lavoratori extracomunitari che rimpatriano di beneficiare di una prestazione pensionistica al compimento del 65° anno d'età, in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, c. 20, della Legge
335/1995 (Legge n. 189/2002). Per effetto di tale disposizione spetta ai lavoratori extracomunitari con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato rimpatriati la pensione di vecchiaia al compimento del 65° anno di età, anche in deroga ai minimi contributivi previsti dalla normativa vigente per la liquidazione del trattamento secondo le regole del sistema contributivo.
Non deve ritenersi, invece, operante la deroga relativa ai requisiti minimi contributivi di cui sopra per i lavoratori extracomunitari in parola che hanno titolo alla liquidazione della pensione di vecchiaia con il sistema retributivo o misto. Resta fermo che anche in quest’ipotesi il trattamento pensionistico si consegue al compimento del 65° anno di età sia per gli uomini che per le donne. In caso di decesso anteriore al compimento dei 65 anni non spetta la pensione ai superstiti considerato che la posizione contributiva deve ritenersi efficace solo al raggiungimento della predetta età.
In caso di decesso verificatosi successivamente al compimento del 65°
anno la pensione ai superstiti spetta ricorrendo le condizioni previste dalle disposizioni vigenti per la generalità dei lavoratori (Circolare INPS n.45/2003). Rappresentanza previdenziale • Rappresentanza previdenziale di società
straniere ubicate in paesi extra UE non convenzionati per la gestione di dipendenti italiani assunti presso le medesime: applicazione della legge 398/87
• Rappresentanza previdenziale di società
straniere per la gestione di personale extra comunitario operante in Italia
•
Nel caso in cui una società estera voglia aprire in Italia un ufficio di rappresentanza con dipendenti, senza però avere nel paese italiano una stabile organizzazione, deve seguire una particolare procedura.
•
L'Ufficio di Rappresentanza (più comunemente detto “rep. Office”) rappresenta la soluzione più semplice per investire in Italia, con bassi costi di costituzione e gestione e senza acquisire soggettività tributaria nel Paese.
•
Infatti la società deve solo richiedere all’Agenzia delle Entrate in Italia il rilascio del codice fiscale come soggetto non residente in Italia e per quanto riguarda gli adempimenti previdenziali e assistenziali previsti dalla Legge italiana deve avvalersi di un Rappresentante Previdenziale nominato tramite procura speciale.
•
Tale mandatario aprirà un’apposita posizione previdenziale/assicurativa e verserà i contributi dovuti secondo le scadenze ordinarie anche attraverso uno “shadow payroll”, in cui saranno specificati gli elementi essenziali del trattamento economico. •
Il mandatario provvederà alla tenuta del Libro Unico e a redigere tutti i documenti necessari inerenti il rapporto di lavoro (es: CUD).
•
In relazione alle obbligazioni fiscali su tali redditi da lavoro dipendente, il appresentante non ha un obbligo di sostituzione in quanto non rientra appresentante nel campo di applicazione del comma 1 dell’art. 23 DPR 600/73 che definisce quali siano i soggetti obbligati ad effettuare le ritenute alla fonte come sostituti d’imposta. •
L’azienda straniera, che non ha stabile organizzazione né base fissa sul territorio italiano, non potrà quindi provvedere a trattenere le imposte, neanche mediante il soggetto che agisce da rappresentante previdenziale. •
Il lavoratore dovrà provvedere al versamento delle imposte in autoliquidazione, mediante presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Unico).
Procedura per la nomina del rappresentante previdenziale in Italia
La documentazione necessaria da predisporre è la seguente:
•fotocopia del passaporto del legale rappresentante della società estera;
•procura speciale conferita dalla società estera in Italia al rappresentante previdenziale (che può essere un libero professionista o anche un dipendente) ;
•accettazione del mandato di procura speciale da parte del rappresentante previdenziale in Italia •certificato della Camera di Commercio della società estera dove si evince la sede legale della società all’estero;
•dichiarazione della società estera contenente la ragione sociale, la sede legale e l’attività svolta dall’azienda ;
•copia del contratto stipulato tra il rappresentante previdenziale in Italia e la società estera.
Nel momento in cui si è dato incarico di rappresentanza previdenziale in Italia, il soggetto che ha ricevuto procura deve aver cura di:
•farsi rilasciare dall’Agenzia delle Entrate in Italia il numero di codice fiscale della società in qualità di soggetto non residente, qualora nonne fosse in possesso;
•aprire la posizione Inail (allegando copia del conferimento della procura speciale) presso la sede competente per territorio. Con la denuncia di esercizio bisogna comunicare i dati anagrafici completi del codice fiscale del personale occupato, il giorno stesso dell’inizio della prestazione dell’attività lavorativa;
•aprire la posizione Inps ( allegando copia del conferimento della procura speciale) presso la sede competente per territorio e versare i contributi entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento;
•iscrivere la società estera ad altri fondi di assistenza e previdenza integrativi se
previsti (ad esempio se il dipendente viene assunto con la qualifica di dirigente commerciale va iscritto al Fondo Mario Negri – Mario Besusso – Associazione Antonio Pastore);
•versare entro le dovute scadenze i contributi e i premi alle varie gestioni previdenziali ed assistenziali;
•adempiere ad ogni obbligazione previdenziale in Italia per la società estera (ad esempio tenuta dei libri obbligatori, redazione dei modelli Cud )
Rapporto di lavoro
• Un altro aspetto di interesse riguarda la legislazione applicabile al rapporto di lavoro, soprattutto in quelle situazioni in cui si trovi ad operare presso gli uffici di rappresentanza personale straniero o nel caso in cui la “casa madre” voglia uniformare le normative applicabili ai diversi Paesi in cui ha costituito gli uffici di rappresentanza. • La legislazione applicabile al rapporto di lavoro è un tema che ha di recente trovato una disciplina a livello comunitario (Reg. CE
n.593/08) che ha recepito i criteri fondamentali previsti dalla Convezione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale (Convenzione che all’art.6 si occupa dei contratti di lavoro).
Legislazione applicabile
•
Il regolamento, come prima la Convenzione, stabilisce che il datore di lavoro e il lavoratore sono liberi di individuare la legge applicabile al rapporto di lavoro. •
In mancanza di scelta dalle parti, si utilizzano alcuni criteri sussidiari di collegamento per determinare la legge applicabile e in particolare il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa e, se questo non può essere agevolmente individuato, il Paese dove ha sede il datore di lavoro che assume.
•
La scelta della legislazione applicabile non priva però il lavoratore della protezione prevista dalle norme imperative vigenti nel Paese di lavoro ovvero del Paese sede del datore di lavoro.
•
Per i contratti di lavoro, quindi, l’ambito di applicazione del criterio della volontà
delle parti viene sensibilmente ridotto, obbedendo così a considerazioni materiali intese ad assicurare la “protezione” del contraente più debole e a ripararlo dal pregiudizio derivante da altrui comportamenti lesivi.
Il sistema risultante si configura nel modo seguente: •La legge del luogo di lavoro abituale (nel caso quella italiana) è
comunque destinata ad operare per fornire, sempre, norme imperative, e, in mancanza di scelta, tutta la regolamentazione del contratto.
•Le norme imperative in materia di lavoro sono da ricercare istituto per istituto; in via esemplificativa, si tratta delle norme concernenti i minimi salariali, la tredicesima, l’indennità di fine rapporto, la disciplina della facoltà di recesso del datore di lavoro, le condizioni di sicurezza e di igiene sul lavoro, le ferie, il lavoro festivo, ecc.