anatocismo bancario - Corte d`Appello di Milano

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anatocismo bancario - Corte d`Appello di Milano
ANATOCISMO BANCARIO – PRINCIPALI RIFERIMENTI
Art. 1283 c.c.
Art. 7 Norme Bancarie Uniformi (NUB) per i contratti di c/c (applicate fino al 1994):
1. I rapporti di dare e avere vengono regolati, in via normale, a fine dicembre
di ogni anno, portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura
stabilita, nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di chiusura
del conto ed ogni eventuale altra, con valuta data di regolamento.
2. I conti che risultino anche saltuariamente debitori vengono invece chiusi
contabilmente, in via normale, ogni trimestre applicando agli interessi e
competenze di chiusura valuta data di regolamento del conto.
Corte di Cassazione, I sez., 19/8/1983, n. 5409 (la tesi tradizionale)
Corte di Cassazione, I sez., 16/3/1999, n. 2374 (il revirement)
Decreto legislativo 4/8/1999, n. 342, art. 25 (modifica art. 120 TUB)
Delibera CICR 9/2/2000 (attuazione):
Art. 2. Conto corrente.
1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi
e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi
secondo le medesime modalità.
2. Nell'àmbito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità
nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se
contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la
capitalizzazione periodica.
Art. 6. Trasparenza contrattuale.
1. I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito
stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di
capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista
una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su
base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla
capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate
per iscritto.
Art. 7. Disposizioni transitorie.
1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in
questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal
successivo 1° luglio.
2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle
condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il
medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via
generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di
tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela
alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.
3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle
condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.
Corte Costituzionale 17/10/2000, n. 425 (cade il comma 3 dell’art. 25 cit.)
S.U. 4/11/2004, n. 21095 (la conferma, giurisprudenza non creativa, ma ricognitiva)
S.U. 2/12/2010, n. 24418 (no capitalizzazione annuale e prescrizione da chiusura)
Corte Costituzionale 12/10/2007, n. 341 (rigetto per comma 2 dell’art. 25 cit.)
Legge 27/12/2013, n. 147, art. 1, comma 629 (modifica art. 120 TUB)
Tribunale Milano, ordinanza 25/3/2015 (divieto da 1/1/2014)
Banca d’Italia, bozza delibera per attuazione nuovo art. 120 TUB, agosto 2015
Decreto-legge 14/2/2016, n. 18, come convertito dalla legge 6/4/2016, n. 49/2016, art.
17-bis (modifica art. 120 TUB)
CASI PRATICI
Redigere il quesito per la c.t.u. contabile nelle seguenti ipotesi.
A)
La società Alfa ha aperto un conto corrente presso la Banca x nel 1997, assistito da
apertura di credito. La Banca ha dato corretta esecuzione alla Delibera CICR 9/2/2000.
Il conto è stato chiuso nel 2013 con un saldo debitore che è stato pagato. Alfa ha fatto
causa alla Banca x, svolgendo azione di ripetizione di indebito con riferimento
all’applicazione dell’anatocismo.
B)
Beta ha aperto il c/c bancario nel 2001, con apertura di credito. Il conto è tuttora in
essere e ha sempre presentato saldi passivi. Beta ha prodotto i relativi contratti, di c/c e
di affidamento, che non prevedono alcuna pattuizione circa la commissione di massimo
scoperto, pure applicata, mentre è presente la clausola di pari periodicità per la
capitalizzazione degli interessi, specificatamente approvata. Beta ha notificato atto di
citazione in data 25/6/2014, svolgendo sia domanda di ripetizione di indebito, che di
accertamento del saldo. La Banca ha sollevato eccezione di prescrizione.
C)
Gamma ha aperto il c/c bancario nel 1995 con affidamento e nel contratto prodotto è
prevista l’applicazione del tasso debitore nella misura usualmente praticata sulla piazza.
La Banca ha dato corretta esecuzione alla Delibera CICR 9/2/2000. Il conto è stato
chiuso nel 2015, con un saldo debitore, non pagato. Gamma ha svolto azione di
ripetizione di indebito, notificata il 3/9/2015, mentre la Banca ha eccepito la
prescrizione e ha svolto domanda riconvenzionale per la condanna al pagamento del
saldo debitore.