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Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752
Direttore responsabile: Antonio Zama
Filesharing e problematiche giuridiche tra la disciplina del copyright e i
programmi P2P
11 marzo 2006
Marco Pugliese
Sommario:
§ 1 - Introduzione.
§ 2 - I programmi cd “peer to peer”
§ 3 - Differenze tra i tradizionali sistemi client/server e gli attuali programmi “peer to peer”.
§ 3 . 1 - I sistemi client/server.
§ 3 .2 - Il sistema “peer to peer”.
§ 4 - Quadro normativo di riferimento.
§ 5 - La compatibilità normativa del “peer to peer”.
§ 6 - La dimensione giuridica del “filesharing”.
§ 6 . 1 - Programmi per elaboratore.
§ 6 . 2 - File musicali.
§ 1 – Introduzione.
Il fenomeno della condivisione di documenti (file) attraverso la rete telematica (internet), dalla nascita del
cosiddetto Cyberspazio nel 1995 ad oggi, è cresciuto e si è sviluppato a livelli esponenziali. Chiunque
possiede o utilizza un computer ha almeno una volta sentito parlare della possibilità di scambiare, reperire,
mettere a disposizione (in una parola, condividere), documenti digitali o “digitalizzati” attraverso la rete
informatica di internet.
Tale fenomeno, viene comunemente definito come “filesharing” (condivisione di documenti), e rappresenta
un grande progresso informatico, essendo uno strumento grazie al quale è possibile condividere file di
qualunque genere (musicale, fotografico, video, di testo o quant’altro è possibile produrre a livello digitale)
con chiunque vi abbia interesse o necessità, grazie ad appositi programmi liberamente reperibili sul web.
Tutto ciò, evidentemente costituisce un enorme vantaggio rispetto ai tradizionali metodi di diffusione del
passato, in quanto consente di mettere a disposizione di un numero indefinitamente alto di potenziali
interessati, documenti di carattere scientifico, artistico, culturale, didattico etc., che altrimenti rimarrebbero
limitati nella disponibilità di pochi.
Ovviamente, in questi termini, la cosa non comporterebbe alcun problema. Anzi.
Il fenomeno in parola però, è portatore di numerose problematiche sia da un punto di vista economico, che
giuridico. Infatti, la possibilità di condividere liberamente file attraverso il web, oltre che a confliggere con gli
interessi di coloro che traggono profitto dallo sfruttamento delle cd opere dell’ingegno (artistiche,
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cinematografiche, discografiche etc.), cioè i grandi editori multinazionali (cd major), che si vedono esposti a
rilevanti danni nel commercio delle stesse, genera non pochi problemi di rilevanza giuridico-normativa.
In particolare, tenuto conto delle anzidette potenzialità, cioè la possibilità di reperire praticamente a costo zero
opere soggette a diritti di privativa (es. una canzone, un film etc.), il “filesharing” determina il sorgere se non
di chiari contrasti, quantomeno seri dubbi circa la sua compatibilità con la disciplina normativa sul diritto
d’autore (cd copyright).
Tali dubbi, invero, non sono di facile soluzione (anche tenuto conto degli elevati interessi economici in
gioco), e non possono essere adeguatamente risolti se non attraverso una chiave di lettura la quale tenga conto
che tali nuove tecniche informatiche, e la rete stessa, hanno natura prevalentemente comunicazionale e non
meramente commerciale.
§ 2 – I programmi cd “peer to peer”
Per affrontare le problematiche del “filesharing” nella dimensione normativa sul diritto d’autore, occorre
preliminarmente affrontare e spiegare quella che è la logica degli attuali programmi che consentono la
diffusione di file attraverso internet.
Con l’avvento e lo sviluppo di internet, è divenuta ormai familiare quella che è la struttura tipica della rete
web, nonché quella client/server. Lo sviluppo tecnologico però, ha di recente visto l’affermarsi nell’ambito
della condivisione telematica del sistema “peer to peer”[1] (scritto anche p2p), che rappresenta un passo in
avanti rispetto al classico schema di condivisione di file.
Tale nuova forma di condivisione, non è basata sul coinvolgimento di un server centrale, ma su di una logica
volta, a quanto sembra, ad evitare le problematiche legate agli originari sistemi di condivisione, si pensi al
fenomeno Napster. La tecnologia “peer to peer” rappresenta una forma di comunicazione che avviene
direttamente tra due utenti finali senza l’intermediazione di un server centrale [2] , il quale svolge
semplicemente una funzione di autenticazione degli utenti, nel mento in cui si collegheranno al sistema.
Tali programmi di filesharing, sono lo strumento che i “navigatori” della rete internet utilizzano per la
condivisione e quindi trasmissione delle più svariate tipologie di file (come visto, dai video alla musica, dagli
appunti di scuola o università ai software, giochi e così via). Attualmente, di programmi p2p ce ne sono
presenti numerosi, facilmente e gratuitamente reperibili su internet[3].
Il programma pioniere della condivisione di file attraverso il web (ma più che programma, dovrebbe parlarsi
di fenomeno), su scala mondiale, è stato Napster. Tale sistema, però, non era basato sul meccanismo “peer to
peer” puro, ma rappresentava un “ibrido” del sistema client/server che, come si è detto, era quello tradizionale
e più diffuso.
L’autore di tale software, è stato destinatario di numerose azioni legali da parte dell’associazioni dei
discografici statunitensi (RIAA)[4], che lo hanno considerato un mezzo attraverso il quale veniva violata la
disciplina del copyright, sia riguardo i brani musicali che le opere cinematografiche condivise tramite il
sistema, da parte degli utenti connessi a Napster. Molte delle cause intentate hanno avuto esito positivo per le
major, a tal punto che il gestore del programma di “filesharing” è stato costretto a chiudere ed a riabilitare la
sua attività[5].
§ 3 - Differenze tra i tradizionali sistemi client/server e gli attuali programmi “peer to peer”.
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Molto importante, come si è detto, ai fini della comprensione delle problematiche normative del “filesharing”,
è capire il sistema su cui si basano i software che permettono la condivisione di file, ed illuminante per tali
fini è comprendere le differenze tra i tradizionali sistemi client/server (come Napster) e quelli più moderni
p2p.
§ 3 . 1 - I sistemi client/server.
L’architettura su cui sono basati tali meccanismi di condivisione di file, è molto diffusa su internet e comporta
un rapporto tra computer chiamati “server” (che sono calcolatori che riescono ad elaborare un numero elevato
di dati ed operazioni) ed altri denominati “client” (che sono i computer degli utenti finali che si connettono al
sistema, tramite la rete, per reperire e/o scambiare file). Il server ha lo scopo appunto di “ servire” i client
soddisfacendo le loro richieste.
Sostanzialmente, il singolo utente, per tramite del suo computer (client), ricerca e preleva i dati e le
informazioni contenute nel server, a cui si connette mediante internet. Il client, cioè, una volta collegatosi ad
esso, non farà altro che interrogarlo sull’informazione che intende prelevare, ad es. una canzone o un testo,
avviando così una ricerca il cui esito potrà essere: positivo, ed allora il server mostrerà i risultati della ricerca
che, poi, potranno essere selezionati e prelevati (scaricati) dall’utente-client; ovvero negativo, nel qual caso il
server lo avvertirà della assenza in memoria dell’informazione ricercata.
Ovviamente, un unico server è destinato ad essere contattato ed interrogato contemporaneamente da diversi
client e, considerato che dovrà soddisfare le richieste di tutti, quando il numero di client è molto elevato, le
elaborazioni possono essere notevolmente rallentate.
§ 3 . 2 - Il sistema “peer to peer”.
L’architettura di tale sistema, a differenza di quello client/server in cui ci sono alcuni computer (server)
finalizzati solo a servire altri (client), tutti i computer sono paritari in quanto destinati a fungere
contemporaneamente sia da client che da server[6].
Tali programmi, vengono definiti “peer to peer” in quanto con il termine “peer” (che letteralmente significa
pari) viene indicato il cd nodo della rete che sostanzialmente, nella maggior parte dei casi, altro non è se non
il pc del singolo utente.
Le peculiarità dei programmi p2p sono rappresentate da: mancanza di un coordinamento accentrato e di un
unico database, che conosca tutti gli utenti (peer); totale autonomia di ogni peer; assenza di una visione
globale del sistema da parte dell’utente.
Invero, anche per i programmi di condivisione che adottano la tecnologia p2p è fondamentale consentire agli
utenti di reperire ciò di cui hanno bisogno. Perciò, tali sistemi dovranno essere dotati di alcune funzioni
essenziali quali: scoprire gli altri peer (discovering); richiedere e visionare i contenuti degli altri peer
(queryng); condividere le risorse con gli altri utenti.
In particolare, si distinguono:
-
sistemi p2p puri, in cui un utente che intende reperire dati e informazioni dovrà, una volta
connessosi al sistema (diventando un nodo, peer), segnalare la sua presenza e chiedere ciò di cui ha bisogno
nella speranza che qualcuno gli risponda.
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-
sistemi p2p con discovery server, dove ogni peer connettendosi al server del sistema, segnala
la sua presenza ed ottiene la lista di tutti gli altri peer connessi. Inoltre, il singolo peer potrà ricercare
l’informazione che gli interessa direttamente visionando il contenuto dei file condivisi da altro peer
connesso[7].
-
Sistemi misti, che rappresentano una combinazione di architettura client/server e p2p, in cui
ogni utente connettendosi ad un server centrale, oltre a comunicare la propria presenza, invia la propria lista
di file in condivisione[8]. Così, a differenza del p2p puro, ciascun peer può richiedere la lista di tutti i file
condivisi e presenti in quel momento sul sistema, e di volta in volta l’utente che li mette a disposizione;
trovato il file cercato contatterà il singolo peer che lo possiede e il download avviene per tramite del server tra
i due peer. Con questo sistema però, il server è in grado di conoscere sia gli utenti connessi che le operazioni
da loro effettuate.
L’architettura dei sistemi p2p, che ha attratto un enorme interesse da parte della comunità scientifica,
garantisce una facile amministrazione e una risoluzione di molti problemi che si presentano nei programmi
con struttura del tipo client/server, come ad esempio l’avaria di un server ovvero sovraccarico dello
stesso[9].
Ancorché il p2p si sia diffuso soprattutto per la condivisione di file come quelli audio, video etc., c’è da
mettere in evidenza senz’altro che le potenzialità ed i campi d’applicazione in cui può essere sfruttato tale
sistema di comunicazione, sono di un enorme interesse per tutta la collettività.
§ 4 – Quadro normativo di riferimento.
Passando ora ad analizzare l’impatto giuridico che il fenomeno del “filesharing” ha avuto, risulta necessario
individuare la disciplina normativa a cui fare riferimento, e cioè quella deputata a regolamentare il cd diritto
d’autore.
Ovviamente, le norme su cui si focalizzerà l’attenzione sono quelle che appartengono all’ordinamento
giuridico interno, con l’indicazione che le recenti riforme in materia di copyright nel nostro paese, sono il
frutto di adeguamenti al diritto comunitario che più volte ha adottato direttive proprio riguardo a tale ambito.
In Italia, la normativa che si occupa del diritto d’autore è rappresentata dalla legge 22 aprile 1941 n. 633, la
quale è stata più volte modificata (meglio dire aggiornata) da riforme adottate soprattutto a cavallo tra gli anni
’90 e l’inizio del nuovo millennio[10], periodo in cui si è fatta sempre più pressante la necessità di adeguare
alle nuove tecnologie della comunicazione, la disciplina in tema di diritto d’autore.
Non è questa la sede per una analitica analisi della predetta legge sul diritto d’autore, e per questo si rinvia,
per una panoramica sul suo ambito di applicazione e sulla sua struttura, ai testi istituzionali; qui ci si limiterà
a prendere in considerazione solo i profili di tale normativa che più incidono, o entrano in gioco, circa il
fenomeno della condivisione di file attraverso la rete internet.
In particolare, si farà riferimento alle norme della legge 633/41 della sezz.. V “opere registrate su supporti” e
VI “programmi per elaboratore”, del capo IV del titolo I, aggiunte rispettivamente dal d.lgs. 68/03 e d.lgs.
518/92; la sezione II del capo V, sempre del I titolo, intitolata “riproduzione privata ad uso personale”,
totalmente riformata dal d.lgs. 68/03[11]; il titolo II ter, inserito con il d.lgs. 68/03, intitolato “misure
tecnologiche di protezione e informazione sul regime dei diritti”; la sezione II, capo III, di cui al titolo III,
intitolata “difese e sanzioni penali”, innovata dal d.l. 7/05.
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§ 5 - La compatibilità normativa del “peer to peer”.
Innanzitutto, alla luce della suesposta normativa sul diritto d’autore, è opportuno prendere le mosse da un
interrogativo la cui risposta è di non facile né immediata individuazione, quello cioè se considerare i
programmi p2p legali oppure no. Invero, l’interrogativo, alla luce dell’attuale scenario, risulta essere ancora
privo di una risposta adeguata.
Preliminarmente, va precisato che i programmi “peer to peer”, in quanto sistemi di condivisione e scambio di
file, non risultano contrari ad alcuna legge, dato che sono software che vengono ideati e diffusi per consentire
agli utenti lo scambio di dati ed informazioni non necessariamente illegali (come i videogiochi, brani
musicali, opere cinematografiche senza l’autorizzazione del produttore).
Ciò che potrebbe rendere vietato dalla legge i software di “filesharing”, è solo l’illecità dei file condivisi dagli
utenti. In particolare, per i sistemi p2p, ciò che impedisce di considerarli illegali, è l’assenza di un serve
centrale che, con una visione globale di tutti gli utenti connessi e del contenuto dei loro hard disk, provveda a
smistare ed a indicizzare le richieste, e soprattutto conosca il contenuto eventuali file illegali condivisi.
Tutto ciò vale soprattutto per i software “peer to peer” di ultima generazione, in quanto in questi sistemi la
ricerca e la condivisione dei file avviene direttamente tra i computer (peer) dei singoli utenti, senza passare
per un server centrale. Quest’ultimo, si occuperà soltanto dell’autentica iniziale del singolo peer al momento
della connessione al sistema, non essendo interessato dalle successive ed ulteriori attività dei singoli utenti,
come la ricerca e lo scambio dei file. In sostanza, tutte le attività di condivisione, su tali sistemi, sono
effettuate in maniera decentrata, cioè i file passeranno solo ed esclusivamente per i computer dei vari peer
(che, come si è detto, fungono oltre che da client anche da server), divenendo quindi la cosa un fatto personale
tra i singoli soggetti interessati.
Napster, basato sulla architettura client/server ibrido, venne dichiarato illegale e fu costretto a chiudere (o
meglio a convertirsi), in quanto venne riconosciuto responsabile di aver infranto le norme sul copyright
riguardo i file musicali di formato Mp3 (i quali venivano scambiati in assenza dell’autorizzazione
dell’editore) secondo la fattispecie del concorso nell’illecito e della responsabilità oggettiva. Nello specifico,
a titolo di responsabilità oggettiva in quanto non aveva impedito lo scambio dei file illegali, nonostante avesse
conoscenza sia degli utenti che delle operazioni effettuate, nonché del loro contenuto; a titolo di concorso
nell’illecito in virtù del fatto aveva consapevolmente messo a disposizione uno strumento, cioè il programma
di “fileshring”, per violare il diritto d’autore, in assenza del quale gli utenti non avrebbero potuto compiere
dette violazioni[12].
Come visto però, i sistemi “peer to peer”, data la logica della loro architettura, hanno evitato tali
inconvenienti. In assenza di un server centrale che gestisca le informazioni sulle attività ed il loro contenuto,
esclude in radice la possibilità di un potenziale controllo. In particolare, i sever si occupano solo di autenticare
l’utente al momento della connessione, dopodichè tutte le altre attività, di ricerca, scambio, trasferimento etc.,
avverranno direttamente tra i vari singoli peer (utenti), mettendo in totale fuori gioco la possibilità di un
controllo centrale[13].
§ 6 – La dimensione giuridica del “filesharing”.
Appurata la legalità, almeno teorica, dei sistemi p2p, occorre ora vedere se anche per il più generale
fenomeno del “filesharing” è configurabile una compatibilità con la legge sul diritto d’autore. Ed anche in
questa circostanza, è evidente che la risposta non è né facile né immediata.
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Visto il vasto ambito a cui il “filesharing” può essere riferito, si limiterà, per motivi di economia, l’analisi
della presente trattazione solo ai file musicali ed ai programmi per elaboratore (cd software proprietario),
valendo quanto per essi riferito mutatis mutandis anche per le altre opere intellettuali[14].
§ 6. 1 - Programmi per elaboratore.
Tali programmi, sono anche definiti di software proprietario in quanto l’utente finale può utilizzarlo soltanto
sulla base di una licenza d’uso a pagamento, che spesso, per salvaguardare i diritti del produttore e
dell’autore, impone anche notevoli restrizioni.
La disciplina sul copyright presente in Italia, da all’acquirente di un software proprietario la possibilità di
effettuare una sola copia di sicurezza, per l’eventualità di smarrimento, malfunzionamento del software etc.
Salvo autorizzazione inoltre, questa copia non può essere ceduta ad altre persone. La legge sul diritto
d’autore, in particolare, commina una sanzione penale, della reclusione da 6 mesi a 3 anni e con una multa da
€ 2.582 a € 15.493, a chiunque effettui per fini di lucro una duplicazione abusiva, e cioè senza autorizzazione,
di un software proprietario; tale condotta inoltre, costituirà anche illecito civile, che comporterà l’obbligo
dell’autore al risarcimento dei danni causati al produttore del programma. Una sanzione penale è altresì
comminata anche a coloro che duplicano abusivamente il software senza fini di lucro, semplicemente allo
scopo di un risparmio personale.
In conseguenza a quanto appena osservato, commette reato chi mette a disposizione di altri, tramite sistemi
p2p, programmi che abbia duplicato senza autorizzazione.
Dall’altra parte però, va osservato che la posizione di chi scarica la copia non autorizzata del programma,
non è la stessa di colui che, avendola abusivamente duplicata, la mette in rete per lo scambio. Al riguardo,
c’è da evidenziare che le opinioni sono discordanti.
Infatti, c’è anche chi, ritenendo che il “filesharing” sia configurabile come una mera attività di trasmissione,
che non necessiti di ulteriori operazioni di tipo attivo, come duplicazioni o riproduzioni, da parte di chi riceve
il file, esclude la responsabilità di quest’ultimo ancorché la copia scaricata sia abusiva[15]. In particolare, si
osserva che la trasmissione di un file abusivo sarebbe un fatto personale tra due utenti, e non un’attività di
distribuzione di materiale “pirata”, dalla legge italiana vietata e penalmente sanzionata, tenuto anche conto
della totale gratuità della condivisione con il sistema di “filesharing”.
A ben vedere, però, tali osservazioni sarebbero idonee solo ad escludere una responsabilità penale, e non
anche quella civile, relativa al risarcimento dei danni causati alle case di produzione del software[16].
Altra questione, invece, è l’ipotesi in cui ad essere scambiate o condivise in rete siano copie di sicurezza,
legittimamente possedute dall’utente sul proprio pc. Invero, tale circostanza, secondo alcuni non costituisce
reato, dato che il “filesharing” è un’attività riconducibile al concetto di trasmissione, e trasferire file leciti,
come una copia di back up di un programma, non dovrebbe configurare reato. Secondo altri, invece, tale
condivisione integra il concetto di riproduzione, che è diritto esclusivo degli autori ed editori. Di
conseguenza, chi scambia la propria copia di sicurezza con altri, potrebbe essere incriminato per concorso in
duplicazione abusiva, essere condannato al risarcimento dei danni e vedersi risolto il contratto di licenza
d’uso per cessione non autorizzata della copia licenziatagli, considerato che la copia di sicurezza dovrebbe
essere unica e personale, e perciò non cedibile.
Quindi, secondo quest’ultimo orientamento, si espone ad un’incriminazione per duplicazione abusiva anche
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colui che scarica sul proprio pc una copia lecita del programma, a patto che venga dimostrato che era
consapevole che il file scaricato era abusivo e persegua un fine di profitto, potendo così intendersi anche il
mero risparmio economico per l’utilizzo personale[17].
Problematica diversa, appositamente prevista e disciplinata dalla legge sul diritto d’autore, è quella relativa
alle ipotesi in cui venga condiviso in rete un software “piratato”, cioè quando sono state aggirate le misure
tecnologiche di protezione del programma, eventualmente poste dal produttore, (password, codici, chiavi che
proteggono l’opera da duplicazioni o manipolazioni non consentite dalla casa di produzione). In queste
circostanze, ai sensi della riforma apportata alla legge sul copyright, chi viola tali misure tecnologiche di
protezione è passibile sia di sanzioni penali che amministrative, come la confisca del materiale.
Nei confronti di coloro che dovessero condividere copie di programmi piratati, non sarebbe però
configurabile alcun reato penale, salvo l’ipotesi che abbiano commissionato direttamente la copia pirata, ad
es. tramite la “chat” del programma “filesharing”. Nonostante questo però, si ritiene che non sarebbero
comunque esonerati da una eventuale responsabilità civile nei confronti del produttore.
Problema di fondo, comunque, è rappresentato dalla difficoltà di dimostrare la consapevolezza dell’utente
finale di condividere software che violino la disciplina del copyright. Infatti, sia gli editori che le forze
dell’ordine sono costretti ad attività d’indagine davvero difficili, come ad esempio iscrivendosi ai servizi o
adottare potenti “sniffer”, non sempre leciti, per monitorare le attività degli utenti.
Il livello di consapevolezza dell’utente, poi, sale in relazione alla sua esperienza, ma anche dalle circostanze
che nel concreto possono verificarsi. Si consideri la differenza tra l’ipotesi in cui si scarica un file denominato
"pollo.exe", in cui non si può conoscere il contenuto fin quando non sia stato scaricato completamente, e
quella in cui il file scaricato si nominato in modo da rendere palese il suo contenuto, ad es. “Office 2003.exe”.
Infine, è opportuno precisare che tutto quanto fin qui evidenziato non riguarda anche i programmi
“freeware”, cioè che possono essere utilizzati e copiati gratuitamente, e quelli “shareware”, i quali sono dati
in prova per un periodo di tempo determinato. E lo stesso è a dirsi pure per il software di “public domain”,
dove l’autore ha rinunciato a tutti i diritti di privativa sullo stesso (cd programma "no copyright").
§ 6. 2 - File musicali.
Tra i file più condivisi sulla rete, i file musicali sono quelli i più scambiati. L’originario formato analogico del
brano musicale viene convertito in un file digitale (in formato MP3), grazie a software di compressione che
sfruttano le tecnologie MPEG, i quali decodificano il segnale analogico in una sequenza di numeri, ottenendo
così un formato digitale. Attraverso questo passaggio, i file musicali sono “compressi” ed alleggeriti, in
termini di kilobit, di circa il 30%, divenendo così più facile e rapido trasferirli ad altre persone (ovviamente
l’efficienza dello scambio dipende in gran parte anche dal tipo di connessione che si utilizza).
Con riferimento alle opere musicali, si deve osservare che la normativa italiana sul diritto d’autore, consente
all’acquirente dell’opera (singolo brano o intero Compact Disc) di effettuare una sola copia per uso personale.
Ciò vuol significare che non potrà condividire tale copia con altre persone.
Anche per il “filesharing” di file musicali valgono le stesse considerazioni fatte a proposito del programma
per elaborazione di tipo proprietario e cioè che, per taluni la condivisione secondo il meccanismo del
“filesharing”, essendo mera trasmissione, è completamente legale, secondo altri, invece, sarebbe illegale in
quanto il ricevente verrebbe comunque in possesso di una copia dell’opera non autorizzata.
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Nonostante tale attività, così come visto nel caso del software proprietario, nella maggior parte dei casi non
venga penalmente perseguita, tenuto conto anche della gratuità con cui il file viene condiviso attraverso i
sistemi di “filesharing”, vi è comunque il pericolo di divenire destinatari di azioni di natura civile a carattere
risarcitorio, volte ad ottenere il risarcimento dei danni che le major discografiche possono lamentare. Infatti,
fatta salva la copia ad uso personale, queste ultime di norma non riconoscono all’utente il diritto di riprodurre
e distribuire i brani musicali acquistati.
[1] La sigla “peer to peer” rappresenta un’abbreviazione, in inglese, e significa ‹‹condivisione di
risorse fra pari››; AV.VV., Guida ad un uso consapevole dei sistemi P2P e dei programmi di
filesharing, in www. Newglobal.it.
[2] AV.VV., Guida ad un uso consapevole dei sistemi P2P e dei programmi di filesharing, citato.
[3] Tra quelli più conosciuti, WinMX, Kazaa, Gnutella, Freenet, Imesh, Morpheus, iDC++, ZDC++
[4] L’acronimo sta per: Recording Industry Association of America.
[5] Attualmente Napster è un sito che ha ad oggetto la commercializzazione on-line di musica e video
musicali; www.napster.com.
[6] Questi vengono anche definiti come servent.
[7] Tale tecnologia è utilizzata ad esempio da TooFast.
[8] E cioè dei file contenuti in una cartella apposita accessibile, una volte connessi al sistema di “filesharing”,
da tutti gli altri peer presenti sullo stesso.
[9] Si pensi al fenomeno dei cd attacchi DDoS, che sono attacchi effettuati attraverso il sovraccarico di un
server con inutili richieste, il cui numero elevatissimo intasa l’elaborazione di dati rallentando notevolmente
le risposte alle legittime richieste; AV.VV., Guida ad un uso consapevole dei sistemi P2P e dei
programmi di filesharing, citato
[10] Tra le più significative: d.lgs., del 16 novembre 1994, n. 685, di attuazione della direttiva CEE, 93/83;
d.lgs., del 26 maggio 1997, n. 154, di attuazione direttiva CEE, 93/98; l., del 18 agosto 2000, n. 248, recante
nuove norme di tutela del diritto d’autore; d.lgs., del 9 aprile 2003, n. 68, di attuazione della direttiva CEE,
2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi alla società
dell’informazione.
[11] Ma in parte anche dalla legge di conversione del d.l.72/04, cd decreto Urbani, nato proprio per
contrastare il fenomeno del “filesharing” e in particolare la pirateria informatica, invero con scarsi risultati.
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[12] In america è stato emanato il Digital Millennium Copyright Act, che impone ai provider tipo Napster di
controllare sia gli utenti che il contenuto dei file scambiati.
[13] È evidente che gli autori dei nuovi programmi di “filesharing” li hanno ideati in modo tale da superare i
limiti normativi riscontrati in Napster.
[14] Invero, la normativa prevista dalla l., 22 aprile 1941, n. 633, disciplina la tutela del diritto d’autore in
maniera differenziata a seconda del tipo di opera intellettuale a cui si fa riferimento. In linea di massima però,
per quelli che sono i profili che qui interessano, quanto detto a tale riguardo può valere anche per le altre
opere.
[15] Si esclude cioè che tale attività di download possa essere qualificata come una materiale duplicazione,
bastando a tal fine quella già effettuata a monte.
[16] Soprattutto quando si riesce a dimostrare la consapevolezza, se non addirittura la volontà, nell’arrecare
danno alle stesse, con la condivisione di materiale che violi il diritto d’autore.
[17] Costui, utilizza un software non licenziatogli e senza ottenere alcuna autorizzazione per la copia
duplicata, maggiormente quando è quella di sicurezza di un’altra persona che si trovi dall’altra parte del
Globo. Inoltre, rischia anche di dover concorrere a risarcire i danni subiti dal produttore.
Articolo pubblicato in: Diritto d’autore, Diritto delle nuove tecnologie e delle comunicazioni, Diritto penale
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