COMUNE DI BUGGIANO Provincia di PISTOIA REGOLAMENTO
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COMUNE DI BUGGIANO Provincia di PISTOIA REGOLAMENTO
COMUNE DI BUGGIANO Provincia di PISTOIA REGOLAMENTO URBANISTICO AI SENSI DELLA L.R. 3 GENNAIO 2005, N. 1 - NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ALLEGATO O Piano della distribuzione e della localizzazione delle funzioni I PROGETTISTI: PROF. SERGIO SIGNANINI BORGO A BUGGIANO LI’ 287 288 ALLEGATO “O” COMUNE di BUGGIANO Provincia di Pistoia Piano della distribuzione e della localizzazione delle funzioni Relazione sui contenuti generali del piano delle funzioni INDICE Premessa ............................................................................................................................................... 290 Il quadro normativo .............................................................................................................................. 291 Il quadro territoriale. ............................................................................................................................. 292 La definizione delle destinazioni d’uso e delle funzioni ...................................................................... 293 L’articolazione del territorio................................................................................................................. 295 La presenza di attività economiche....................................................................................................... 296 Indirizzi di orientamento....................................................................................................................... 297 Dimensionamento delle destinazioni d’uso per U.T.O.E. .................................................................... 298 Definizione dei criteri di compatibilità per le diverse funzioni e per gli ambiti di intervento.............. 299 Piano delle funzioni e programmazione urbanistica commerciale ....................................................... 300 Funzione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ........................................................ 301 Allegati ................................................................................................................................................. 302 ALLEGATO 1 - Specifica delle funzioni comprese nelle destinazioni d’uso urbanistiche............. 302 b3) Costruzioni ................................................................................................................................. 302 d1) Alberghi ..................................................................................................................................... 302 d2) Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: ristoranti e bar ........................... 302 e3) Altri servizi pubblici, sociali e personali.................................................................................... 303 e4) Uffici e studi privati ................................................................................................................... 303 f2) Istruzione .................................................................................................................................... 303 f3) Sanità e altri servizi sociali ......................................................................................................... 303 f4) Altri servizi pubblici, sociali e personali .................................................................................... 303 g1) Costruzioni ................................................................................................................................. 303 ALLEGATO 2 - Destinazioni d'uso per unità minime di intervento per la riqualificazione……….304 289 Premessa Uno degli aspetti essenziali, ma di difficile gestione e finora un po’ trascurato, della gestione del territorio, riguarda le destinazioni d’uso degli immobili (aree e fabbricati) e quindi la presenza di funzioni congruenti con la vita sociale ed economica dei comuni. Si tratta di un aspetto sostanziale della pianificazione urbanistica, sia nella parte di previsione, che nella gestione amministrativa, in quanto la presenza di una funzione in una zona comporta precisi effetti sulla popolazione, sull’ambiente, sul traffico, etc. e presuppone il soddisfacimento di condizioni particolari (dotazioni di standard di servizi, di verde, di parcheggio, allacciamenti, etc.). E’ evidente che la presenza di una fabbrica è diversa da quella di un palazzo residenziale o di un edificio pubblico. Anche all’interno delle categorie tradizionali: insediamenti residenziali, produttivi e servizi, vi possono essere notevoli diversità, a volte maggiori che tra funzioni di settori diversi. L’individuazione delle attività ammesse in ogni zona, negli edifici e nelle singole unità immobiliari serve dunque a migliorare la qualità funzionale ed estetica e la vivibilità nel comune. Obiettivo generale del Piano delle funzioni è la riqualificazione funzionale del territorio comunale, e in particolare delle aree urbane edificate, da attuarsi attraverso: • l’individuazione delle funzioni compatibili al fine di realizzare un equilibrio tra i diversi usi, che tuteli le esigenze della popolazione residente e favorisca lo sviluppo sostenibile delle attività produttive private e pubbliche; • la tutela della qualità degli insediamenti e in particolare di quelli destinati alla funzione residenziale e alle attività pubbliche; • la compatibilità fra le singole attività, le funzioni e i caratteri tipologico costruttivi degli edifici e il carattere morfologico del tessuto edilizio. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli altri atti di governo del territorio devono quindi indirizzare verso un’organizzazione degli spazi che migliori le condizioni di vita e di lavoro attraverso una corretta distribuzione delle funzioni al fine di assicurare una più ampia possibilità di fruizione dei servizi pubblici e privati di utilità generale. Il Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni diventa così anche un piano settoriale dello strumento urbanistico generale. 290 Il quadro normativo La disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti, prevista dalla L.R. 1/05 come componente essenziale del Regolamento urbanistico, comprende la disciplina delle trasformazioni non materiali del territorio, che detta criteri di coordinamento tra • le scelte localizzative, • la regolamentazione della mobilità e della accessibilità, • gli atti di competenza del comune in materia di orari, • e la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni. Sono questi gli strumenti che sono usati oggi per guidare l’evoluzione dei settori produttivi commerciali e terziari in genere. Il Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni si propone di regolamentare la presenza di funzioni e attività nelle varie parti del territorio urbano e per questo individua le funzioni degli edifici e delle aree nelle diverse parti del territorio comunale, precisando gli usi e le attività che possono essere svolte. Essendo attribuito l’insediamento delle diverse attività commerciali alla specifica destinazione d’uso e ai requisiti (standard) collegati, la regolamentazione delle funzioni comprese nelle diverse destinazioni d’uso riveste un ruolo fondamentale nell’organizzazione delle funzioni terziarie nella città. Una classificazione delle destinazioni d’uso generale non è stata prevista dalla normativa urbanistica nazionale, salvo la antica suddivisione del DM 1444/68 ai fini della dotazione di standard. La Regione Toscana, con la L. R. 39/94, ha iniziato ad intervenire in questo campo per regolamentare le destinazioni d’uso attribuendo ai Comuni il compito di definire le possibilità e le condizioni per i mutamenti di destinazioni d’uso. Poi con la L.R. 1/05 e i successivi regolamenti ha dettato indicazioni operative per i Comuni, soprattutto per la redazione dei regolamenti urbanistici, che devono essere integrati con la disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni. E’ stato con i decreti di liberalizzazione delle attività commerciali (i vari decreti Bersani) e le prese di posizione dell’Antitrust, che hanno limitato o escluso la possibilità di porre limiti numerici nella programmazione delle varie attività che compongono il settore commerciale, che si è posta con maggiore evidenza la necessità di programmare la presenza degli esercizi commerciali e paracommerciali (es. i pubblici esercizi di somministrazione) attraverso norme urbanistiche e in particolare con le destinazioni d’uso e la localizzazione delle funzioni. In Toscana la L.R. 1/05, il Codice del Commercio e il PIT hanno indicato che il compito di indirizzare e programmare il settore commerciale, e in particolare i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, deve attuarsi attraverso il piano delle funzioni, previsto dall’art. 58 della L.R. 1/05. 291 Il quadro territoriale. Sotto l'aspetto geografico, il territorio del comune di Buggiano si compone di due parti: una situata nella zona di pianura della Valdinievole, compresa tra i comuni di Massa e Cozzile, di Ponte Buggianese e di Uzzano – in cui tra l'altro sono collocate le principali e più recenti realizzazioni residenziali e produttive; - l'altra posta, invece sulle colline che dominano la pianura, dove sono collocati i centri storici più antichi e caratteristici. La linea ferroviaria segna lo stacco tra la parte di pianura e quella di collina. La parte di pianura presenta una estesa diffusione di edificato sviluppatosi nel tempo a partire dal centro di Borgo e localizzato in primo luogo lungo gli assi principali di comunicazione stradale: la SS Lucchese e le SP Livornese e Ponte Buggianese. La parte di collina risulta organizzata a partire dai nuclei storici di Buggiano Castello, Colle, e Stignano. Il territorio di pianura, come gran parte della campagna di pianura urbanizzata della Toscana (ma anche italiana in genere) non presenta un territorio ordinato e congruente sotto l’aspetto infrastrutturale e funzionale. Da qui l’esigenza di orientare l’evoluzione futura verso un’organizzazione del territorio e delle funzioni in esso presenti più rispondente alle esigenze della popolazione e dell’ambiente, come indicato nelle norme urbanistiche regionali a partire dalla L.R. 39/94. Il tessuto residenziale risulta essere concentrato nella zona del capoluogo amministrativo di Borgo a Buggiano, e poi lungo la statale che collega da un lato con Montecatini Terme e dall'altro con Pescia, e nella zona meridionale del comune intorno a Santa Maria in Selva. La zona collinare ha invece una funzione prevalentemente residenziale ed anche turistica, sebbene l'attività agricola mantenga un ruolo ancora importante, specie dal punto di vista paesaggistico. Le caratteristiche territoriali, urbanistiche e socio-economiche del comune di Buggiano sono quindi differenziate tra la zona urbana di pianura e la parte collinare. La popolazione residente si presenta diffusa sul territorio, ma con un maggiore addensamento nella pianura e in particolare nel capoluogo e nelle adiacenze della statale e dei principali collegamenti viabili. Il centro di Borgo a Buggiano presenta caratteristiche peculiari dovute al fatto di essere un aggregato urbano di pianura con una parte antica, che ne costituisce l'elemento centrale, dove è localizzata la sede del Comune e dove sono presenti le principali attività e funzioni attrattive presenti nel comune: il mercato settimanale, la rete commerciale di negozi specializzati, la rete dei pubblici esercizi, le funzioni civili e sociali, la chiesa, le banche, etc... Questa zona più antica – racchiusa tra la ferrovia, il torrente Cessana, via Mazzini e via Sannini – evidenzia la conformazione di borgo medioevale, accanto al quale risaltano sia per la vicinanza, sia per la forma che per il nome, le piazze Mercato Foraggi e Mercato Bestiame, ad indicare il ruolo storico di Borgo a Buggiano quale centro mercatale importante per la Valdinievole. Il confine amministrativo del comune rispecchia il processo di antropizzazione che, prendendo origine dagli antichi borghi medioevali ubicati sulla sommità dei colli della zona, si è esteso gradualmente verso le aree pianeggianti, mano a mano che procedevano le opere di bonifica e regolamentazione delle acque del Padule di Fucecchio e si creavano condizioni abitative ed una rete viaria sempre migliori, tali da permettere lo spostamento delle attività produttive e dei traffici commerciali nella valle. - 292 La definizione delle destinazioni d’uso e delle funzioni La regolamentazione delle destinazioni d’uso (DU) ha lo scopo di dare un assetto più ordinato e più rispondente alle esigenze della popolazione e di una migliore qualità urbana. La DU ai fini dell’indicazione degli standard occorrenti per l’insediamento di una funzione o attività, della compatibilità territoriale e delle condizioni richieste per i mutamenti delle DU sono stati definiti dall’art. 59 della L.R. 1/051. Nel PS del Comune di Buggiano, per il dimensionamento, si è fatto poi riferimento alle 4 funzioni fondamentali: residenza, insediamenti produttivi industriali, insediamenti commerciali e direzionali, insediamenti turistico-ricettivi. La classificazione delle funzioni è un’operazione di non semplice realizzazione, in quanto comporta l’esigenza di semplificare e accorpare attività e usi diversi, che si possono insediare in una DU. Nella normativa urbanistica nazionale (DM 1444/68) si possono individuare, come funzioni quelle riconducibili ai diversi tipi di insediamento: residenziale, produttivo industriale e commerciale, di servizi, ai fini della dotazione di standard. Al di là delle funzioni residenziali e dei servizi pubblici, le altre funzioni sono riconducibili e comprese nella vasta definizione di funzioni produttive che includono tutte le attività economiche soggette ad iscrizione alla Camera di Commercio, per questo si è ritenuto, anche in relazione al fatto che, per esercitare un’impresa, si deve seguire una procedura amministrativa, di fare riferimento alla classificazione delle attività economiche definita ai fini dell’esercizio di un’impresa. All’interno delle DU risulta fondamentale l’individuazione delle funzioni che possono esser svolte, in particolare quelle economiche; queste sono classificabili in base alle attività svolte, in riferimento a definizioni internazionali (cfr NACE) e nazionali (Ateco 2007), ma come tutte le classificazioni, anche questa seppure molto dettagliata, comporta sovrapposizioni e semplificazioni. Per questo è necessario, assieme all’articolazione delle funzioni individuate dalla normativa regionale (L.R. 1/05), avere presente come è articolata la presenza delle attività economiche e introdurre poi aggiustamenti in relazione alle esigenze locali, date dal territorio e dalla tipologia e consistenza di attività e funzioni presenti. Va tenuto conto che, rispetto alla classificazione delle DU previste dalla L.R. 39/94, la L.R. 1/05 ha introdotto alcune modificazioni cancellando le funzioni: f) Pubbliche o di interesse pubblico, h) A parcheggi i) Verde privato e inserendo le destinazioni d’uso: f) Di servizio g) Commerciale all’ingrosso e depositi. 1 precedentemente la L.R. 39/94 aveva individuato un numero più ristretto di DU 293 La tabella seguente confronta le diverse classificazioni. CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI E DELLE FUNZIONI (L.R. 39/94 abrogata) (L.R. 01/05) Per i cambiamenti di funzione a) Residenziale a) Residenziale b) Industriale e artigianale b) Industriale e artigianale c) Commerciale c) Commerciale d) Turistico-ricettive d) Turistico-ricettiva e) Direzionali e) Direzionale f) Pubbliche o di interesse pubblico f) Di servizio g) Commerciale all’ingrosso e depositi g) Agricola e attività ad esse connesse h) Agricola e funzioni connesse h) A parcheggi i) Verde privato Ai fini di una maggiore comprensione delle funzioni e attività che sono comprese nelle singole destinazioni d’uso si fornisce in allegato (allegato 1) una tabella esplicativa, ricordando che vi sono attività inserite anche in più destinazioni d’uso2 2 Ad esempio l’attività di ristorante e bar è compresa sia nel commercio che nella funzione turistico-ricettiva 294 L’articolazione del territorio L’organizzazione del territorio deve rispondere ad una pluralità di esigenze, a volte anche in contrasto tra loro. E’ difficile, se non impossibile (e anche inutile), arrivare ad una regolamentazione di funzioni, destinazioni d’uso, localizzazioni di attività e di dotazione di standard in modo esaustivo. Bisogna quindi dare indicazioni ed indirizzi generali e spiegare i criteri che possono/devono guidare le scelte, muovendosi secondo la logica di individuare essenzialmente le incompatibilità di maggiore gravità, che devono essere puntualmente interdette, lasciando invece una certa libertà per la localizzazione di funzioni e attività non chiaramente incompatibili. L’impostazione generale del PdF di Buggiano è che il territorio è organizzato in relazione alla funzioni ammesse e alle attività consentite in quattro grandi zone: • la collina, dove le funzioni primarie sono quella agricola relativa alla produzione vitiolivicola e alla multicoltura tipica della collina toscana, quella residenziale e quella turistico-ricettiva, e conseguentemente le attività ammesse in questa zona sono quelle che servono a garantire, favorire e sviluppare la presenza di queste funzioni, e quindi commercio, artigianato e servizi per la residenza, per i turisti e per l’agricoltura; • il Borgo, dove le funzioni consentite sono molteplici e in particolare la residenza, le attività commerciali, direzionali e di servizio, con alcuni limiti dimensionali; • le zone produttive, dove sono localizzate le attività industriali e artigiane manifatturiere, i magazzini e i servizi assimilabili ad attività industriali o a queste connesse; • la restante zona di pianura dove vi è una predominante presenza di residenza, ma in cui sono diffuse anche attività produttive, industriali, artigiane, commerciali e di servizio e che è attraversata da importanti infrastrutture viarie. Dalle caratteristiche attuali del territorio di Buggiano e dalle attività e usi presenti si può delineare una indicazione di massima delle funzioni più rilevanti, che vanno ad integrare quelle definite nel PS e quelle indicate dalla normativa regionale. Bisogna tenere conto infatti che obiettivo del PdF è la riqualificazione funzionale del territorio comunale, e in particolare delle aree urbane edificate. Il territorio del comune di Buggiano è morfologicamente articolato in due zone: la collina e la pianura. Nella zona collinare vi è storicamente una connotazione di zona agricola e residenziale, stabile e turistica, e quindi il PdF intende confermare questa caratterizzazione, indicando come funzioni principali per questa zona quella agricola per le aree rurali esterne ai centri abitati e quella residenziale e turistico ricettiva nei tre centri storici e nelle aree urbane adiacenti. Nella zona di pianura si intrecciano e si riconoscono diversi tessuti urbanistici che riguardano: a) il centro di Borgo e le aree adiacenti, b) le aree attraversate dalla maglia viaria principale (statale Lucchese, provinciali Ponte Buggianese e Livornese), c) le aree industriali e produttive, d) le aree urbanizzate esterne alle aree sopradescritte e destinate in prevalenza alla residenza e a servizi di pubblico interesse, e) le aree agricole e ambientali. La schematica descrizione soprariportata indica già, a grandi linee le compatibilità di funzioni , tranne che per le prime due aree – il centro urbano di Borgo e le aree attraversate dalla maglia viaria principale – dove vi è una forte, estesa e ormai consolidata commistione di attività e funzioni. 295 La presenza di attività economiche La situazione delle attività economiche presenti nel comune di Buggiano consente di valutare con cognizione di causa la consistenza delle diverse attività produttive. CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' (Per macrosezioni della classificazione Ateco 2007) Agricoltura, caccia e silvicoltura Unità locali Val.ass. Val. % 7 0,9 112 13,8 1 0,1 Costruzioni 137 16,9 Commercio all'ingrosso e al dettaglio, ecc. 232 28,6 Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 32 3,9 Trasporti, magazzinaggio Attività finanziarie e assicurative, immobiliari, professionali, scientifiche e tecniche 19 2,3 144 17,7 Servizi di informazione e comunicazione, noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese 16 2,0 Pubblica amministrazione e difesa 3 0,4 Istruzione 6 0,7 Sanita' e altri servizi sociali 28 3,4 Attività artistiche, sportive di intrattenimento e divertimento 31 3,8 Altri servizi pubblici, sociali e personali 44 5,4 812 100,0 Attività manifatturiere Fornitura di energia, gas, acqua, reti fognarie, etc. TOTALE Fonte: elaborazione su dati Infocamere e Istat La tabella evidenzia come nel comune di Buggiano vi sia una significativa concentrazione di attività economiche nel settore terziario commerciale, direzionale e di servizi, e poi nel settore delle costruzioni; mentre il settore manifatturiero vero e proprio, pur importante (112 unità locali), rappresenti solo una parte ridotta (meno del 15%) delle imprese. 296 Indirizzi di orientamento Le finalità della normativa urbanistica regionale (L.R. 1/05, PIT, etc.) sono orientate a mantenere ed accrescere la qualità degli insediamenti e a migliorare le condizioni di vita della popolazione e di esercizio delle diverse attività economiche e a tal fine forniscono indicazioni per guidare la pianificazione urbanistica comunale, anche di dettaglio, riguardante la distribuzione e la localizzazione delle diverse funzioni e attività, in relazione: 1. alle zone del territorio comunale, 2. alle destinazioni d’uso, 3. alla presenza e localizzazione di attività produttive, 4. alla presenza e localizzazione di servizi pubblici. Sono infatti le norme degli strumenti urbanistici comunali che intervengono sulla definizione e poi sulla regolamentazione e localizzazione delle diverse destinazioni d’uso quelle che possono avere una significativa efficacia nell’indirizzare l’insediamento delle diverse funzioni e attività. Per impostare in modo efficace il tema delle destinazioni d’uso è necessario partire dai problemi cui l’introduzione delle destinazioni d’uso dovrebbe dare soluzione, che sono quelli di individuare le compatibilità spaziali, ambientali, sociali ed economiche delle diverse funzioni in relazione alle zone del territorio. In altre parole le scopo è quello di limitare la diffusione spontanea e disordinata di attività, sia evitando la localizzazione di funzioni non idonee in alcune parti del territorio, che indirizzando le ubicazioni verso zone appositamente attrezzate. Es. un’industria rumorosa, con elevata movimentazione e con emissioni atmosferiche e sonore significative non dovrà essere localizzata nei pressi di residenze, di scuole o di ospedali. Il problema è che le funzioni, individuabili soprattutto con le attività che vengono svolte, non sono sempre chiaramente e univocamente classificabili ai fini degli effetti che producono sul territorio e anche degli standard che devono rispettare: es. un’industria elettronica di precisione può avere meno effetti di un’attività direzionale di logistica. E’ necessario quindi che la normativa fornisca, accanto ad un quadro giuridico di indirizzo completo e preciso, anche criteri per valutare nuove situazioni che si possono presentare e che non sono state codificate dalla normativa. In relazione ai criteri generali che devono guidare l’insediamento delle funzioni ed attività nelle singole zone si propongono le seguenti indicazioni: • nella zona di collina non sono insediabili attività inquinanti, rumorose e che generano costante ed elevato traffico veicolare di persone e di merci, e quindi tali da sconvolgere i caratteri di borghi storici, di ville e di casolari e del territorio agricolo e rurale di collina; • nella zona urbana centrale di Borgo non sono insediabili attività industriali e artigiane manifatturiere, di commercio all’ingrosso e al dettaglio di auto, magazzini, attività di trasporto merci, e i servizi assimilabili ad attività industriali • nelle zone produttive non sono insediabili aree residenziali, attività di commercio al dettaglio e direzionali e servizi alla persona. 297 In merito alla localizzazione delle attività produttive, dei diversi settori di economici si forniscono le seguenti prescrizioni: • le attività manifatturiere, di costruzione, di produzione e distribuzione di energia, acqua e di raccolta e trattamento di rifiuti devono essere localizzate nelle aree produttive esistenti e di progetto; • le attività di commercio di autoveicoli e di generi legati alla motorizzazione, il commercio all’ingrosso, le attività di trasporto merci e magazzinaggio devono essere localizzate nelle aree produttive esistenti e di progetto; • le attività commerciali al dettaglio, quelle direzionali e di servizio devono essere localizzate nell’area centrale del Borgo per rafforzare il ruolo di centro civile, sociale e commerciale e per contribuire ad una maggiore qualificazione e vivacità del capoluogo. Dimensionamento delle destinazioni d’uso per U.T.O.E. Uno dei compiti del Piano delle funzioni, sulla base delle previsioni del PS, è quello di definire, nel quadro previsionale strategico quinquennale del regolamento urbanistico, per ogni singola UTOE, i dimensionamenti prelevati dal piano strutturale. Il regolamento urbanistico comunale, che disciplina l’attività urbanistica ed edilizia per l’intero territorio comunale, comprende la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio, che individua e definisce, tra l’altro, le aree destinate all’attuazione delle politiche di settore del comune, comprese quelle del commercio e delle attività produttive in genere. Il PS ha indicato quattro tipologie di insediamenti, con i relativi dimensionamenti, per le cinque Utoe come risulta dalla seguente tabella: Insediamenti Residenziali UTOE UTOE N° 1 N° 2 9.800 9.520 UTOE UTOE UTOE N° 3 N° 4 N° 5 TOTALE 20.240 18.040 3.040 3 60.640 21.379 6.000 42.815 commerciali e direzionali 3.000 1.800 3.900 1.800 500 11.000 TOTALE 12.800 32.699 66.955 19.840 3.540 141.834 Ricettività Produttivi 6.000 64.194 Il PS ha indicato queste dimensioni massime degli insediamenti, in base agli obiettivi e agli indirizzi strategici definiti in relazione alla sostenibilità e tenuto conto degli insediamenti esistenti ed ai relativi servizi ed infrastrutture. 3 Cfr Piano strutturale- NTA art. 100 Dimensionamento comunale degli abitanti e delle attrezzature, comma 2, lettera d) 298 Definizione dei criteri di compatibilità per le diverse funzioni e per gli ambiti di intervento Le funzioni comprese all’interno delle destinazioni d’uso descritte dalla L.R. 1/05 sono state articolate in relazione agli obiettivi di qualificazione del territorio e in particolare dei centri urbani. Per la definizione delle compatibilità delle funzioni sul territorio comunale abbiamo ritenuto di fare riferimento alle zone e alle sottozone di normativa del Regolamento urbanistico (RU), e abbiamo perciò compreso le zone in 3 tipologie, a seconda di quanto il RU prescrive come possibilità di destinazioni d’uso e funzioni. Le tre tipologie di zone: I) zone da riqualificare (art. 5), ai sensi dell’art. 58 della L.R. 1/05, riferite a quelle aree comprese nei centri abitati, definiti dall’art. 16, del RU, costituite in gran parte da aree già edificate, in cui sono presenti differenziate attività e funzioni; II) zone a destinazione d’uso definita (art. 6), cioè quelle aree, edificate o meno, descritte dal R.U. che hanno caratteri peculiari e quindi individuate per l’insediamento di funzioni ben caratterizzate dal punto di vista ambientale, paesaggistico, o funzionale nel territorio del comune ed alle quali il RU dà un’indicazione di destinazione d’uso più o meno dettagliata; III) zone speciali e zone soggette a piani attuativi (art. 7), cioè quelle aree, edificate o meno, descritte dal R.U. e individuate per l’insediamento di funzioni speciali e/o soggette a piani attuativi in cui le destinazioni d’uso e le funzioni consentite ed escluse sono indicate esplicitamente nel RU ovvero nei Piani attuativi. L’individuazione di quattro categorie di possibilità in relazione all’incrocio tra funzione e ambito territoriale – indicate nella tabella allegata (allegato 2) – si riferisce alla compatibilità generale tra tipo di funzione e zona di insediamento. 1. specifica 2. compatibile 3. tollerata 4. incompatibile Significa che vi possono essere svolte tutte le funzioni comprese nella destinazione d’uso Significa che la destinazione d’uso è ammessa, ma è soggetta a limiti e condizioni individuate a seconda della funzione Significa che le funzioni comprese nella destinazione d’uso possono essere svolte nel limite delle condizioni attuali e che possono essere consentiti passaggi di proprietà e modifiche migliorative nell’ambito della manutenzione straordinaria Significa che non può essere consentito alcun intervento di modifica e ne deve essere favorito il trasferimento in altra zona Nell’impossibilità di determinare le compatibilità relative alle molteplici attività economiche si ritiene che, ove l’insediamento sia oggetto di intervento urbanistico preventivo, sia possibile consentire l’inserimento anche di funzioni non esplicitamente ammesse. Inoltre in caso di dettagliata e motivata indicazione di un’attività, riferita ad una funzione o destinazione d’uso incompatibile per quella zona (anche in relazione a condizioni di esercizio particolari – es. orari di apertura), che tuttavia si ritiene di potere attivare, è possibile, in sede di presentazione e approvazione del progetto, previo obbligo di convenzione, derogare dalla normativa del Piano. Per le zone B.C.1 e 2, D.C, C.1, e D.E. soggette a piano attuativo le DU compatibili e quelle incompatibili sono definite in sede di approvazione del Piano. E’ opportuno ricordare che il piano delle funzioni nasce dalla motivazione, conseguente alle approvazioni di Leggi nazionali di condono edilizio, di impedire che, grazie ai condoni e alle possibilità di cambiare destinazioni d’uso in assenza di opere edilizie, la localizzazione di funzioni inadatte, o addirittura nocive per la qualità della vita e di lavoro, potesse avvenire senza alcun potere di controllo e di impedimento da parte dell’Amministrazione comunale. 299 Questa considerazione è indispensabile per chiarire che le norme relative al piano delle funzioni e delle destinazioni d’uso hanno una valenza soprattutto per quegli interventi urbanistici ed edilizi non soggetti ad una preventiva autorizzazione comunale4. Piano delle funzioni e programmazione urbanistica commerciale Fra le diverse attività economiche (industriali, agricole, commerciali, turistiche e di servizi), quelle che sono state (e alcune lo sono ancora) programmate a livello comunale con regole e criteri amministrativi e parametri numerici (es. contingenti) sono quelle commerciali in senso lato, come anche definite dal Codice del Commercio della Regione Toscana e precisamente: a) il commercio al dettaglio e all’ingrosso in sede fissa; b) la vendita della stampa quotidiana e periodica; c) il commercio su aree pubbliche; d) la somministrazione di alimenti e bevande; e) la distribuzione dei carburanti; f) le attività artigianali, di agenzia e di servizi che vendono i propri beni e servizi al consumatore finale in luoghi e con sportelli aperti al pubblico indifferenziato. La filosofia di liberalizzazione del settore introdotta con il D.Lgsl. 114/98 ha tolto la logica dei parametri numerici (in particolare il cosiddetto contingente), attribuendo ad altri strumenti le modalità per programmare e regolamentare le varie attività e tipologie di esercizi. Resta comunque da parte dei Comuni la naturale esigenza di guidare l’evoluzione sia localizzativa, che dimensionale di questo ampio settore economico, su cui si concentra vieppiù la pressione di molti investitori. In particolare il Comune di Buggiano sta operando da diversi anni per favorire il rafforzamento e la crescita delle attività commerciali, paracommerciali, di somministrazione e di servizio nell’area centrale del capoluogo, e in particolare nelle parti tradizionalmente organizzate a tale scopo (corso Indipendenza, piazza Coluccio Salutati, le diverse piazze di mercato,… ) al fine di creare una zona centrale attrattiva, socialmente vivace ed economicamente vitale. Buggiano è infatti un comune con una antica tradizione commerciale, che negli ultimi decenni, per la nascita di nuove polarità commerciali, modifiche nei comportamenti di consumo e nell’organizzazione della viabilità, ha visto un deperimento del suo ruolo di città mercatale e dei commerci. Allo stesso scopo l’Amministrazione comunale sta lavorando per migliorare le condizioni di insediamento delle attività commerciali, di somministrazione, di servizio, e produttive in genere, sia nel centro di Borgo, che lungo la statale Lucchese, al fine di fornire alla popolazione residente un adeguato e moderno servizio distributivo. Le normative nazionali e regionali (e di conseguenza gli atti comunali), seguendo la filosofia orientata ad una maggiore liberalizzazione dell’apertura e dell’esercizio di attività economiche, in particolare di quelle commerciali e paracommerciali, individuano come criterio principale per orientare l’insediamento e la 4 La disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni si riferisce principalmente agli interventi di mutamenti di destinazione d’uso in assenza di opere edilizie (o con interventi edilizi di livello inferiore al recupero 1), in quanto ha lo scopo di evitare che i cambi di destinazione d’uso avvengano in modo automatico, senza possibilità di verifica da parte del Comune, e quindi si possa attuare l’insediamento di un’attività o una funzione non compatibile o non desiderata in una certa zona, oppure che avvenga senza il rispetto di standard urbanistici ed edilizi. Nei casi in cui vi sia bisogno di un’autorizzazione comunale, di tipo edilizio o amministrativo, è possibile inserire in questo procedimento la verifica e quindi condizionare il rilascio del provvedimento al rispetto di standard o di prescrizioni. Nel caso in cui non vi è questa necessità, come avvenuto nel caso della regolarizzazione dei fenomeni abusivi, da cui ha preso le mosse la prima normativa regionale riguardante il piano delle funzioni, si pone e si è posta l’esigenza di controllare e ove possibile rimediare ad insediamenti e localizzazioni non congrue con le esigenze di qualità urbana, ambientale e di vivibilità dei cittadini. A tale fine sono sottoposti a denuncia d’inizio dell’attività i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di opere edilizie, nei casi in cui il cambio di funzione può determinare un peggioramento della qualità urbana. 300 localizzazione quelli urbanistici, ambientali e igienico-sanitari, cercando di superare i tradizionali vincoli numerici. Per questo il Piano delle funzioni si propone di limitare e condizionare il diffondersi spontaneo e disordinato sul territorio comunale di attività diverse, e di favorire invece la concentrazione di esercizi e servizi nelle parti del comune più vocate e attrezzate, indirizzando le localizzazioni più rispondenti ad un ordinato e qualificato sviluppo territoriale. Il centro storico di Borgo e la statale Lucchese sono, per localizzazione, accessibilità, valenza simbolica e tradizione, e per le economie di scala che consentono, le zone più adatte ad ospitare attività commerciali e paracommerciali con l’obiettivo di rilanciare la funzione commerciale del comune e l’attrattività nei confronti del comprensorio della Valdinievole. Funzione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande La liberalizzazione ha tolto al settore dei pubblici esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande i limiti che ne condizionavano la possibilità di insediamento, di apertura e di esercizio. Per questo il Codice del Commercio, all’art. 42 bis, precisa che il Comune, “sulla base di criteri oggettivi che tengano conto della sostenibilità e qualità urbana ed attraverso un apposito provvedimento, approvato anche nell’ambito della disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni di cui all’articolo 58 della l.r. 1/2005, può stabilire una specifica destinazione d’uso funzionale di somministrazione per gli immobili, nonché limitazioni nelle variazioni di destinazione d’uso degli stessi e specifici divieti, vincoli e prescrizioni, anche al fine di valorizzare e tutelare aree di particolare interesse del proprio territorio”. Si è quindi introdotto uno specifico titolo nella normativa del Piano delle funzioni riferito alla “funzione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”, in cui si precisa che l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è esercitata in unità immobiliari aventi destinazione d’uso funzionale di somministrazione e in cui si definiscono i criteri per l’acquisizione di questa destinazione d’uso. 301 Allegati ALLEGATO 1 - Specifica delle funzioni comprese nelle destinazioni d’uso urbanistiche Allegato 1 - Specifica delle funzioni comprese nelle destinazioni d’uso urbanistiche a) Residenziale [a=a1] a1) Abitazioni e spazi e funzioni di pertinenza della residenza b) Industriale e artigianale [b=b1+b2+b3+b4] b1) Attività manifatturiere e estrattive b2) Produzione e distribuzione energia. Elettricità b3) Costruzioni b4) Smaltimento rifiuti solidi, acque di scarico c) Commerciale [c=c1+c2+c3] c1) Commercio al dettaglio degli esercizi di vicinato5 (fino a 150 mq) c2) Commercio delle medie strutture di vendita6 (150 – 1.500 mq) c3) Commercio delle grandi strutture di vendita (> 1.500 mq) d) Turistico–ricettivo [d=d1+d2+d3] d1) Alberghi d2) Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: ristoranti e bar d3) Attività ricreative, culturali e sportive 5 Sono assimilati agli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato, purché svolte nei limiti di superficie degli stessi, le seguenti attività i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; le rivendite di giornali e riviste; le rivendite di generi di monopolio; le farmacie; le attività artigianali che effettuano prevalentemente produzione e fornitura di beni e servizi, la riparazione di oggetti personali o per la casa e la somministrazione direttamente al consumatore finale; o le agenzie di viaggio, immobiliari, di lavoro temporaneo e di assicurazione, gli uffici postali, le sale giochi, gli istituti di credito, e le attività economiche similari con sportelli aperti l pubblico indifferenziato. 6 Sono assimilati agli esercizi di commercio delle medie strutture di vendita, purché svolte nei limiti di superficie degli stessi, le seguenti attività o i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. o o o o o 302 e) Direzionale[e=e1+e2+e3+e4] e1) Intermediazione monetaria e finanziaria e2) Attività immobiliari, noleggio, informatica e ricerca e3) Altri servizi pubblici, sociali e personali e4) Uffici e studi privati f) Di servizio [f=f1+f2+f3+f4] f1) Pubblica amministrazione f2) Istruzione f3) Sanità e altri servizi sociali f4) Altri servizi pubblici, sociali e personali g) Commerciale all’ingrosso e depositi [g=g1+g2+g2.1g2.2+g3] g1) Costruzioni g2) Commercio di autoveicoli e all'ingrosso[g2=g2.1+g2.2] • g2.1) Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli • g2.2) Commercio ingrosso g3) Trasporti e magazzinaggio h) Agricoltura e funzioni connesse [h=h1] h1) Agricoltura, silvicoltura, pesca e servizi connessi 303 ALLEGATO 2 - Destinazioni d’uso per unità minime di intervento per la riqualificazione Tipologia di zona Specifica Compatibile(*) Tollerata(*) Incompatibile A1 Zona centri storici della collina (Buggiano Castello, Colle di Buggiano e Stignano) a) d) c1) e) f) h) b) c2) c3) g) A2 B0 Zona del centro storico del Capoluogo di Borgo a Buggiano Zone edificate di interesse storico a) d) e) f) a) d) e) f) c1) c2) c1) c2) g) g) h) b) c3) h) b) c3) B 1, Zone edificate di interesse ambientale Zone edificate con impianto urbano consolidato e riconoscibile, e con impianto labile Zone edificate residenziali in contesti urbani produttivi a) d) e) f) c1) c2) f) h) b) c3) g) a) d) e) f) a) c1) c2) c1) g) h) b) g) h) b) c3) c3) d) e) f) D.0.1 Miste esistenti in zone residenziali in contesto ambientale a) d) e) f) c1) b) g) h) c2) c3) D.0.2 Miste esistenti in zone residenziali in contesto non ambientale a) d) e) f) c1) c2) b) g) h) c3) D.1 (2) Zone miste esistenti a destinazione prevalentemente produttiva ubicate in contesti urbani con prevalente vocazione produttiva a) c3) d1) d2) e) f) h) B 2, B3 B6 Zone produttive esistenti a seguito di piani attuativi approvati con destinazione artigianale/industriale Sottozona artigianale/industriale di completamento all’interno dei D.C (2) centri abitati D.2.1, D.E. 304 Sottozona artigianale/industriale di espansione b) g) c2) d3) c1) b) g) C2) c1) b) g) c2) d3) c1) b) g) c2) c1) a) c3) d) e) f) h) a) c3) d1) d2) e) f) h) a) c3) d) e) f) h) COMUNE DI BUGGIANO Provincia di Pistoia Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni Norme Tecniche di Attuazione INDICE Titolo I – Norme generali………………………………………………………………………………….307 Art. 1 Contenuti e campo di applicazione ................................................................................................. 307 Art. 2 Obiettivi del Piano .......................................................................................................................... 307 Art. 3 Documenti costitutivi del Piano...................................................................................................... 308 Art. 4 Destinazione d’uso.......................................................................................................................... 308 Art. 5. Unità minime d’intervento per la riqualificazione funzionale ....................................................... 309 Art. 6 Zone a destinazione d’uso definita ................................................................................................ 310 Art. 7 Zone speciali e zone soggette a piani attuativi……………………………………………………314 Art. 8 Edifici di rilevante pregio…………………………………………………………………………315 Art. 9 Destinazioni d’uso in atto…………………………………………………………………………315 Art. 10 I mutamenti di destinazione d’uso……………………………………………………………….315 Art. 11 Rilascio dell’autorizzazione al mutamento di destinazione d’uso ............................................... 316 Art. 12 Norma di deroga…………………………………………………………………………………316 Titolo II - Funzione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande……………………………… 317 Art. 13 Destinazione d’uso funzionale di somministrazione…………………………………………….317 Art. 14 Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande…………………………………317 Art. 15 Acquisizione della destinazione d’uso funzionale di somministrazione…………………………317 Art. 16 Perdita destinazione d’uso funzionale……………………………………………………………317 Art. 17 Requisiti per l’acquisizione della destinazione d’uso funzionale di somministrazione………….318 Art. 18 Attività di somministrazione non soggette ai requisiti comunali………………………………..318 Art. 19 Esercizi di somministrazione presso strutture turistico-ricettive…………………………………318 305 Art. 20 Associazioni e Circoli……………………………………………………………………………319 Allegati………………………………………………………………………………………………………320 Allegato 1 - Specifica delle funzioni comprese nelle destinazioni d’uso urbanistiche ............................. 320 Allegato 2 - Contenuto della DIA relativa all’attività di somministrazione di alimenti e bevande………321 306 Titolo I – NORME GENERALI Art. 1 CONTENUTI E CAMPO DI APPLICAZIONE Il Piano della distribuzione e localizzazione delle funzioni (di seguito definito Piano delle funzioni o semplicemente Piano) individua le funzioni degli edifici e delle aree nelle diverse parti del territorio comunale in riferimento agli usi e alle attività attualmente svolti o potenzialmente svolgibili, regola i mutamenti delle destinazioni d’uso degli immobili, ivi comprese le aree di pertinenza degli edifici esistenti e i terreni inedificati L’individuazione delle funzioni ammesse in ogni zona, per ogni area ed edificio serve a migliorare la qualità funzionale, estetica e la vivibilità del comune. Per funzione si intende: • uno specifico uso dell’edificio, dei locali o comunque degli spazi; • lo svolgimento di una attività economica, sociale o di servizio. Il Piano contiene la suddivisione del territorio in unità minime d’intervento per riqualificare gli insediamenti esistenti, ai sensi dell’art. 58 della L.R. n. 1 del 3 gennaio 2005 (di seguito definita L.R. 1/05). Il Piano disciplina i mutamenti delle destinazioni d’uso degli immobili attraverso: • la definizione delle destinazioni ammesse nelle diverse parti del territorio, • i mutamenti di destinazione comunque soggetti a titolo abilitativi, • le condizioni per la localizzazione delle destinazioni. Con riferimento a ciascuna Utoe il Piano definisce: a) le quantità massime e minime per ciascuna funzione in relazione alle reciproche compatibilità. Art. 2 OBIETTIVI DEL PIANO Obiettivo generale del Piano delle funzioni è la riqualificazione funzionale del territorio comunale, e in particolare delle aree urbane edificate, da attuarsi attraverso: 1. l’individuazione degli usi attuali e delle funzioni compatibili al fine di realizzare un equilibrio tra i diversi usi, che tuteli le esigenze della popolazione residente e favorisca lo sviluppo sostenibile delle attività produttive private e pubbliche 2. la salvaguardia degli spazi pubblici e il mantenimento dei beni comuni, in modo da garantire l’uguaglianza di diritti di tutta la popolazione 3. la tutela della qualità degli insediamenti e in particolare di quelle destinati alla funzione residenziale e alle attività pubbliche; 4. la compatibilità fra le singole attività, le funzioni e i caratteri tipologico costruttivi degli edifici e il carattere morfologico del tessuto edilizio 5. la conservazione, la valorizzazione e la gestione delle risorse territoriali ed ambientali, promovendo le potenzialità locali allo sviluppo. 307 Art. 3 DOCUMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO Il piano delle funzioni è costituito dai seguenti documenti: 1. Relazione 2. Norme La cartografia di riferimento per la zonizzazione del piano è quella del RU. Art. 4 DESTINAZIONE D’USO Ogni intervento di trasformazione edilizia o urbana deve rispettare le destinazioni d’uso ammesse in quella zona e per quell’edificio Per destinazione d'uso di un edificio e/o di un'area si intende l’insieme di più funzioni, cui l'edificio o l'area soddisfano e che sono previste e ammesse in una zona, per un’area, un edificio, un insieme di edifici, per singoli complessi immobiliari o parti di essi. La destinazione d’uso può essere riferita ad una zona, un’area, un edificio o ad una singola unità immobiliare. In relazione alle zone e alle unità immobiliari la destinazione d’uso può essere: • specifica: quando vi possono essere svolte tutte le funzioni comprese nella destinazione d’uso; • compatibile: quando la destinazione d’uso è ammessa, ma limitata ad alcune funzioni o soggetta a condizioni individuate a seconda della funzione; • tollerata: quando la funzione compresa nella destinazione d’uso può essere svolta nel limite delle condizioni attuali e possono essere consentiti passaggi di proprietà e modifiche migliorative nell’ambito della manutenzione straordinaria; • incompatibile: quando non può essere consentito alcun intervento di modifica e ne deve essere favorito il trasferimento in altra zona. La destinazioni d'uso degli edifici e/o delle aree deve essere indicata nei progetti di intervento urbanistico preventivo (I.U.P.). Qualunque cambio di destinazione d'uso è soggetto alle disposizioni e procedure contenute nel Titolo VI della L.R. n. 1/2005. Ai sensi della normativa regionale sono definite le seguenti destinazioni d’uso (l.r. 01/05), valide per i passaggi di categoria soggetti a titolo abilitativo. CLASSIFICAZIONE DELLE DESTINAZIONI D’USO a) Residenziale b) c) Industriale e artigianale Commerciale d) Turistico-ricettiva e) Direzionale f) Di servizio g) h) Commerciale all’ingrosso e depositi Agricola e funzioni connesse Il passaggio dall’una all’altra delle precedenti categorie è considerato mutamento della destinazione d’uso. Inoltre è stabilita, ai sensi dell’art. 42 bis del Codice del Commercio e dell’art. 58 L.R. 1/2005, quale articolazione della destinazione d’uso commerciale, una destinazione d’uso funzionale distinta denominata funzione di somministrazione, per cui si applicano le norme del successivo Titolo II. Per l’individuazione delle attività e delle funzioni comprese nelle diverse destinazioni d’uso si fa riferimento alla tabella allegata (allegato 1). Quando è ammessa la funzione principale, senza ulteriori precisazioni, tutte le sue articolazioni sono da intendersi previste ed ammesse. 308 Quando vengono specificate le singole attività ammesse, sono escluse tutte quelle non riportate anche se comprese nella stessa funzione principale. Art. 5. UNITÀ MINIME D’INTERVENTO PER LA RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE Per unità minime d’intervento si intendono parti specifiche e delimitate del territorio comunale compreso all’interno del perimetro dei centri abitati, di cui all’art. 25 del R.U, individuate ai fini di azioni per la riqualificazione funzionale. Zona di R.U. Descrizione della zona A1 Zona centri storici della collina (Buggiano Castello, Colle di Buggiano e Stignano) A2 Zona del centro storico del Capoluogo di Borgo a Buggiano B0 Zone edificate di interesse storico B1 Zone edificate di interesse ambientale B 2, B 3 Zone edificate con impianto urbano consolidato e riconoscibile, e con impianto labile B6 Zone edificate residenziali in contesti urbani produttivi D.0.1 Miste esistenti in zone residenziali in contesto ambientale D.0.2 Miste esistenti in zone residenziali in contesto non ambientale Zone miste esistenti a destinazione prevalentemente produttiva ubicate in contesti urbani con prevalente vocazione produttiva D.1 Zone produttive esistenti a seguito di piani attuativi approvati con destinazione artigianale/industriale D.2.1 D.C Sottozona artigianale/industriale di completamento all’interno dei centri abitati D.E. Sottozona artigianale/industriale di espansione Con riferimento a ciascuna zona si definiscono le funzioni specifiche, quelle compatibili, quelle tollerate e quelle incompatibili, come descritte al precedente articolo 4. L’individuazione della compatibilità delle destinazioni d’uso per le diverse zone è precisata nella tabella seguente. 309 Art. 6 ZONE A DESTINAZIONE D’USO DEFINITA Per ’zone a destinazione d’uso definita’ si intendono quelle aree, edificate o meno, individuate dal R.U. che hanno caratteri peculiari e quindi individuate per l’insediamento di funzioni ben caratterizzate dal punto di vista ambientale, paesaggistico, o funzionale nel territorio del comune ed alle quali il RU assegna una destinazione specifica. Per le ’zone a destinazione d’uso definita’ sono individuate, nella seguente tabella, le destinazioni e funzioni, secondo quanto indicato nel R.U., ovvero le destinazioni di cui alle categorie indicate all’art. 4. 310 TIPOLOGIA DI ZONA DESTINAZIONE DESTINAZIONE DESTINAZIONE DESTINAZIONE D'USO D'USO D'USO D'USO SPECIFICA COMPATIBILE TOLLERATA INCOMPATIBILE A1 Zona centri storici della collina (Buggiano Castello, Colle di Buggiano e Stignano) a) d) c1) e) f) h) b) c2) c3) g) A2 Zona del centro storico del Capoluogo di Borgo a Buggiano a) d) e) f) c1) c2) g) b) c3) h) B0 Zone edificate di interesse storico a) d) e) f) c1) c2) g) h) b) c3) B 1, Zone edificate di interesse ambientale a) d) e) f) c1) c2) f) h) b) c3) g) B 2, B3, Zone edificate con impianto urbano consolidato e riconoscibile, e con impianto labile a) d) e) f) c1) c2) g) h) b) c3) B6 Zone edificate residenziali in contesti urbani produttivi a) c1) b) g) h) c3) d) e) f) D.0.1 Miste esistenti in zone residenziali in contesto ambientale a) d) e) f) c1) b) g) h) c2) c3) D.0.2 Miste esistenti in zone residenziali in contesto non ambientale a) d) e) f) c1) c2) b) g) h) c3) c2) d3) c1) a) c3) d1) d2) e) f) h) b) g) c2) c1) a) c3) d) e) f) h) a) c3) d1) d2) e) f) h) b) g) c2) d3) c1) D.1 (2) Zone miste esistenti a destinazione prevalentemente produttiva ubicate in contesti urbani con prevalente vocazione produttiva b) g) (2) Zone produttive esistenti a seguito di piani attuativi approvati con destinazione artigianale/industriale Sottozona artigianale/industriale di completamento all’interno dei centri abitati D.2.1, D.C a) c3) d) e) f) h) Sottozona artigianale/industriale di espansione D.E. b) g) c2) c1) N.B. - Quando si indica solo la lettera, senza il numero, si intende che sono ammesse tutte le funzioni di tale destinazione d’uso: ad esempio l’indicazione della lettera b) senza numeri ammette tutte le funzioni b1, b2, b3 e b4. Nelle zone D.1, D.2.1, D..C, e D.E, nei fabbricati prospicienti la viabilità pubblica, o che, a seguito di piani attuativi, diventerà pubblica, sono ammesse anche le seguenti destinazioni d’uso: d3) ed e4). 311 SIGLA ZONA DESCRIZIONE ZONA URBANISTICA DESTINAZIONE DESTINAZIONE DESTINAZIONE D'USO D'USO D'USO SPECIFICA COMPATIBILE TOLLERATA DESTINAZIONE D'USO INCOMPATIBILE D.3.0 Sottozona per depositi di materiali e attività produttive all’aperto a nord della linea FF.SS. g1) + art.120 a), b), c), d), e), f), g2), g3), h) D.3.1 Sottozona per depositi di materiali e attività produttive all’aperto a sud della linea FF.SS. g1) + art.120 a), b), c), d), e), f), g2), g3), h) D.4.0 Sottozona per depositi ed esposizione di autoveicoli all’aperto a nord della linea FF.SS. g2.2) + art.120 g2.1) a), b), c), d), e), f), g1), g3), h) D.4.1 Sottozona per depositi ed esposizione di autoveicoli all’aperto a sud della linea FF.SS. g2.2) + art.120 g2.1) a), b), c), d), e), f), g1), g3), h) E.c.1. Sottozona agricola boscata dei crinali. a), h), + art. 57 f4), g2.2)** c1), d), f1), f2), f3) b), c2), c3) e), g1), g2.1), g3) E.c.2. Sottozona agricola di collina di pregio paesaggistico. a), d), h), + art. 58 c1)*, f3), f4) f1), f2) b), c2), c3) e), g) E.p.1. Sottozona agricola di pianura. a), h), + art. 59 c1)*, f3), f4) d), g2.2) b), c2), c3) e), f1), f2), g1), g2.1), g3) E.p.2. Sottozona agricola di pianura limitrofe ai centri abitati. a), h), + art. 60 Sottozona agricola di particolare valenza ambientale contigue all’alveo del Torrente Cessana e limitrofe all’abitato di Buggiano Castello. a), d), h), + art.62 Sottozona agricola di particolare valenza ambientale contigue al Fosso Rio Torto ed al torrente Cessana e limitrofe al castello di a), d), h), + art. Bellavista. 63 c1)*, f3), f4), e4) d), e1), e2), e3), f1), f2), g) b), c2), c3) c1)*, f3), f4) f1), f2) b), c2), c3) e), g) c1)*, f3), f4) f1), f2) b), c2), c3) e), g) a), c), d) b), e), f), g1), g2.1). g3) E.s.2. E.s.3. Sottozona agricola di particolare valenza ambientale identificato nel bosco di pianura. h) + art. 64 g2.2)** • (*) Solo commercio connesso all’attività agricola e di prodotti agricoli e per l’agricoltura. (**) Solo per legname. E.s.4. 312 SIGLA ZONA DESCRIZIONE ZONA URBANISTICA DESTINAZIONE DESTINAZIONE DESTINAZIONE D'USO D'USO D'USO SPECIFICA COMPATIBILE TOLLERATA a), d), e), f) f4.0.c. Area per impianti sportivi comunali Aree sportive private di completamento a nord della linea FF.SS. art. 119 d3) f4.0.e. f4.1.c. Aree sportive private di espansione a nord della linea FF.SS. Aree sportive private di completamento a sud della linea FF.SS. art. 119 art. 119 d2), d3) d3) f4.1.e. art. 119 d2), d3) T.o.c. Aree sportive private di espansione a sud della linea FF.SS. Aree turistico ricettive di completamento a nord della linea FF.SS. T.o.e. F4. (3) DESTINAZIONE D'USO INCOMPATIBILE c1), c2), h) b), c3), g) a), d2) b), c), d1), e), f), g), h) a), d2) a), b), c), d1), e), f), g), h) b), c), d1), e), f), g), h) a), b), c), d1), e), f), g), h) d) a), c1), h) b), c2), c3), e), f), g) Aree turistico ricettive di espansione a nord della linea FF.SS. d) a), c1) b), c2), c3), e), f), g), h) T.1.c. Aree turistico ricettive di completamento a sud della linea FF.SS. d) a), c1) b), c2), c3), e), f), g), h) T.1.e. T.s. Aree turistico ricettive di espansione a sud della linea FF.SS. Aree turistico ricettive speciali (ex mulini) d) d), h) a), c1) b), c2), c3), e), f), g), h) b), c2), c3), e), f), g) a), c1) N.B. - Quando si indica solo la lettera, senza il numero, si intende che sono ammesse tutte le funzioni di tale destinazione d’uso: ad esempio l’indicazione della lettera b) senza numeri ammette tutte le funzioni b1, b2, b3 e b4. 313 Art. 7 ZONE SPECIALI E ZONE SOGGETTE A PIANI ATTUATIVI Per zone speciali e zone soggette a piani attuativi si intendono quelle aree, edificate o meno, descritte dal R.U. e individuate per l’insediamento di funzioni speciali e/o soggette a piani attuativi, in cui le destinazioni d’uso e le funzioni consentite ed escluse sono indicate esplicitamente nel RU ovvero nei Piani attuativi. Le zone speciali e/o soggette a piani attuativi sono quelle indicate nella seguente tabella. SIGLA ZONA DESCRIZIONE ZONA URBANISTICA Zone edificate con piani attuativi di iniziativa pubblica (PEEP). B4 Zone edificate con piani attuativi di iniziativa privata (P.D.L./P.U.C.) B5 C1 C2 D.2.2 E.s.1. F1 F1a F1b F1c F1d F2 F2a F2b F2c F2d F2e F2f F2g F3 F3a F3b F3c F3d F3e F3g F4 F4a F4b F4c F5 F5a F5b 314 Sottozona residenziale di espansione sottoposta a piani attuativi di iniziativa privata (P.D.L./P.U.C.) Sottozona residenziale di espansione sottoposta a piani attuativi di iniziativa pubblica (P.E.E.P.) Zone produttive esistenti a seguito di piani attuativi approvati con destinazione produttiva mista Sottozona agricola per campeggio naturalistico. Aree destinate all’istruzione Asilo nido Scuola materna Scuola elementare Scuola media inferiore Aree per servizi di interesse comune Attrezzature religiose (chiese ed altro a servizio del culto) Attrezzature culturali (biblioteche, centri e circoli culturali) Attrezzature sociali (centri sociali, civici, ricreativi politici, sindacali ecc.) Attrezzature assistenziali (mense, pubblica assistenza ecc.) Attrezzature sanitarie (ambulatori, poliambulatori, consultori ecc.) Attrezzature amministrative e di pubblica sicurezza (uffici pubblici, caserma carabinieri, altri uffici pubblici ecc.) Attrezzature di pubblici servizi (cimiteri, magazzini comunali, uffici P.T., protezione civile ecc.) Aree per il verde pubblico Verde pubblico dotato di infrastrutture per le attività sportive e legate al tempo libero Verde pubblico dotato di allestimenti fissi per spettacoli all’aperto o per spettacoli temporanei Verde pubblico dotato di infrastrutture per l’intrattenimento ed il gioco Verde pubblico dotato di attrezzature per gli animali domestici Giardini pubblici Parchi pubblici Aree per impianti sportivi Stadio “Benedetti” Campo sportivo “Bonelli” Palazzotto dello sport “Spadoni” Aree per strutture ed impianti per servizi pubblici Aree per strutture ed impianti per servizi di acquedotto Aree per strutture ed impianti per servizi fognature e depurazione F5c F5d F5e F5f Aree per strutture ed impianti per servizi di energia elettrica Aree per strutture ed impianti per servizi di telefonia Aree per strutture ed impianti per servizi di gas metano Aree per strutture ed impianti per servizi di smaltimento rifiuti Aree destinate ad impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione Aree destinate a cimitero per animali d’affezione Art. 8 EDIFICI DI RILEVANTE PREGIO Per i complessi immobiliari e i singoli immobili, censiti come edifici di “rilevante pregio” RV, che rappresentano un ‘unicum’ dal punto di vista architettonico o storico e ai quali corrispondono caratterizzazioni funzionali specifiche le destinazioni d’uso ammesse sono quelle in atto e risultanti dal censimento. Eventuali cambiamenti di destinazioni d’uso possono essere ammesse in sede di approvazione di piani di recupero. Per gli altri edifici e beni compresi nella categoria A3, non individuati come di “rilevante pregio” RV, valgono le destinazioni d’uso della zona in cui sono localizzati. Art. 9 DESTINAZIONI D’USO IN ATTO La destinazione d’uso in atto di un immobile si intende: • l’utilizzazione conforme a quella stabilita da una licenza, o concessione, od autorizzazione, o altro titolo abilitativo, rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti all’atto del rilascio; • nel caso di assenza dei suddetti provvedimenti abilitativi, o di loro indeterminatezza, la destinazione risultante dalla classificazione catastale, ovvero dalla richiesta di revisione della stessa legittimamente formulata prima dell’entrata in vigore delle presenti norme; • in assenza della suddetta documentazione, l’utilizzazione effettiva in corso al momento dell’entrata in vigore delle presenti norme, comprovabile da chiunque vi abbia interesse, anche mediante legittimi atti contrattuali concernenti l’immobile interessato. Art. 10 I MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO Ogni cambiamento di funzione o di attività per un’area o un edificio deve risultare compatibile con le destinazioni d’uso previste per quella zona. Si ha mutamento di destinazione d’uso quando sia variata la destinazione attuale di una unità immobiliare in modo tale da interessare oltre il 35% della superficie utile dell’unità stessa o comunque oltre trenta metri quadrati, anche con più interventi successivi. Il cambio di destinazione d’uso è consentito in tutti gli edifici, purché sia ammesso dalla disciplina di zona ed a condizione che, nel caso di edifici classificati di R.V. e P.V., non comporti un’alterazione delle caratteristiche storiche architettoniche ed ambientali dell’immobile. Il cambio di destinazione d’uso, anche in assenza di opere edilizie, dovrà essere preventivamente comunicato al Comune, attraverso idonea documentazione tecnica e dovrà risultare conforme al R.U. L’ammissibilità di ogni intervento sul patrimonio edilizio esistente che comporti aumento del carico urbanistico, derivante da cambiamento di destinazione d’uso o da incremento del numero di unità immobiliari, è subordinato alla verifica della adeguatezza delle opere di urbanizzazione ed al soddisfacimento degli standard relativi al parcheggio. Sono considerati mutamenti di destinazioni d’uso i passaggi dall’una all’altra delle categorie riportate all’art.4. Nell’ambito della stessa zona è consentito il passaggio da una destinazione d’uso incompatibile ad una tollerata, purché non si determini un aumento di carico urbanistico in termini di aumento del numero di unità immobiliari. (1) 315 Il cambiamento di destinazione d’uso da autorimessa, garage o parcheggio ad altra destinazione, anche residenziale, non è consentito, salvo i casi di locali che si affacciano su aree di valorizzazione commerciale, per destinazioni commerciali. Il cambiamento di destinazione d'uso ad autorimessa, parcheggio, o garage è sempre ammesso salvo i casi di locali che si affacciano su aree di valorizzazione commerciale, per destinazioni commerciali. Nel caso in cui il cambiamento di destinazione d’uso comporti la realizzazione di opere edilizie, oltre alle prescrizioni delle presenti norme dovrà essere verificata la compatibilità con le normative igienico sanitarie, con il regolamento edilizio e con le disposizioni del RU. Il cambiamento di destinazione d’uso degli immobili, anche in assenza di opere edilizie, è subordinato alle verifiche di compatibilità ed alla richiesta di autorizzazione edilizia. Art. 11 RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D’USO Per i cambiamenti di destinazione d’uso con opere edilizie valgono le disposizioni contenute nell’art ________ del RU. Per i cambiamenti di destinazione d’uso in assenza di opere edilizie, la documentazione per la richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata: 1. 2. 3. 4. da una relazione asseverata, nella quale siano specificate per ciascun immobile o complesso immobiliare, le funzioni attualmente presenti e quelle di progetto, con riferimento alla necessità o meno di realizzare opere edilizie; da un elaborato grafico con riportate per ciascun immobile o complesso immobiliare, le funzioni attualmente presenti e quelle di progetto; da una tabella che riporti il confronto tra le quantità relative alle singole categorie di funzioni esistenti e quelle di progetto, espresse in mq. di superficie utile (Su); dalla documentazione che attesti il rispetto degli standard richiesti per la nuova destinazione d’uso, e in particolare la dotazione di standard di parcheggio. Art. 12 NORMA DI DEROGA Ove l’insediamento sia oggetto di intervento urbanistico preventivo è possibile consentire l’inserimento anche di funzioni non esplicitamente ammesse. Per le aree in cui gli interventi sono soggetti a piano attuativo le DU saranno definite in sede di Piano. In caso di esigenza di insediamento di un’attività, riferita ad una funzione o destinazione d’uso non prevista per quella zona (anche in relazione a condizioni di esercizio particolari – es. orari di apertura), che tuttavia, per le caratteristiche di svolgimento, l’Amministrazione comunale ritiene di potere autorizzare, è possibile, in sede di esame e approvazione del progetto, previo obbligo di convenzione che stabilisca le condizioni e i limiti per lo svolgimento di quella attività o funzione, derogare dalla normativa del presente Piano. 316 Titolo II - Funzione di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande Art. 13 DESTINAZIONE D’USO FUNZIONALE DI SOMMINISTRAZIONE Ai sensi dell’art. 58 L.R. 1/2005 e dell’art. 42 bis del Codice del Commercio è stabilita, quale articolazione della destinazione d’uso commerciale, una destinazione d’uso funzionale distinta denominata funzione di somministrazione. Art. 14 ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE L’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è esercitata in unità immobiliari aventi destinazione d’uso funzionale di somministrazione stabilita ai sensi del terzo comma dell’art. 42 bis della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio). L’avvio di nuove attività di somministrazione ha come condizione preliminare l’acquisizione della destinazione d’uso funzionale di somministrazione per le unità immobiliari a destinazione commerciale in cui si intende insediare tale funzione. Le attività di somministrazione devono essere esercitate nel rispetto delle norme vigenti in materia igienicosanitaria, edilizia, urbanistica, di sicurezza. Art. 15 ACQUISIZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO FUNZIONALE DI SOMMINISTRAZIONE La destinazione d’uso funzionale di somministrazione si intende acquisita d’ufficio per le unità immobiliari in cui sono presenti attività di somministrazione autorizzate dall’Amministrazione Comunale ai sensi della L. 287/1991, anche se con attività sospesa, alla data di entrata in vigore del Piano, ovvero nel caso in cui nell’unità immobiliare l’attività di somministrazione sia stata svolta per almeno un anno negli ultimi 10 anni. Le unità immobiliari aventi destinazione d’uso commerciale in cui una impresa intende iniziare, dopo la data di entrata in vigore del presente Piano la propria attività, ai sensi dell’art. 42bis del Codice del Commercio, acquisiscono la destinazione d’uso funzionale di somministrazione con la procedura stabilita al comma seguente ed in presenza di formale asseverazione del possesso dei requisiti oggettivi, strutturali, funzionali precisati all’art. 17. Per la variazione della destinazione d’uso deve essere presentata una DIA con la quale si asseveri la conformità alla vigente disciplina urbanistico-edilizia, igienico- sanitaria, di sicurezza degli impianti, di prevenzione degli incendi, di superamento delle barriere architettoniche e comunque a tutte le disposizioni relative all'uso che si intende insediare. La presenza dei requisiti di cui all’art. 17. deve essere altresì asseverata nel caso in cui un esercizio esistente ampli, nel periodo di validità del Piano, la originaria superficie destinata alla somministrazione di oltre il 15% con opere edilizie che richiedano l’acquisizione di titolo abilitativo. Art. 16 PERDITA DESTINAZIONE D’USO FUNZIONALE DI SOMMINISTRAZIONE La cessazione, a qualsiasi titolo, dell’attività di somministrazione non determina il mutamento di destinazione d’uso funzionale dell’unità immobiliare interessata: essa perde tale destinazione funzionale quando acquisisce una diversa destinazione d’uso. 317 Art. 17 REQUISITI PER L’ACQUISIZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO FUNZIONALE DI SOMMINISTRAZIONE Parcheggi Agli esercizi di somministrazione che si vanno a collocare in unità immobiliari non aventi già destinazione commerciale alla data di approvazione del presente Piano, si applicano le norme in materia di parcheggi che regolano l’acquisizione di tale destinazione d’uso per gli esercizi del commercio al dettaglio. La disponibilità di parcheggi è richiesta, ai sensi della normativa vigente, anche per l’apertura di un nuovo esercizio di somministrazione che si va a collocare in una unità immobiliare che ha destinazione d’uso commerciale. La quantificazione del rapporto fra mq. destinati a parcheggio e mq. di attività di somministrazione è quella previsto per gli esercizi di vicinato, pari alla misura di 1mq. di superficie a parcheggio per ogni mq. di superficie di somministrazione. Nei centri abitati, con l’esclusione dei Centri storici (sottozone A1 e A2) nell’accertata impossibilità progettuale di raggiungere lo standard relativo ai parcheggi sopra richiesto ed individuato nell’art. 16.9 e 16.10 delle N.T.A. del R.U., è possibile il ricorso alla monetizzazione di cui all’art. 16.4 delle N.T.A. del R.U. Nei Centri storici (sottozone A1 e A2) si applicano le disposizioni previste all’art. 16.4 lettera d) del Regolamento Urbanistico. Servizi igienici E’ requisito strutturale la presenza di almeno un servizio igienico, aperto a chiunque ne faccia richiesta , dotato di lavabo e WC., di cui sia garantita l’apertura e la manutenzione e pulizia durante l’intero orario di apertura al pubblico dell’attività. Sicurezza Nella DIA, di cui all’ art. 43 del Codice del Commercio, deve essere dichiarato il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza con particolare riferimento alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di misure di prevenzione antincendio. Insonorizzazione E’ richiesto, come requisito indispensabile, l’insonorizzazione delle unità immobiliari sede di attività di somministrazione nel caso l’attività sia svolta con orario diverso da quello degli esercizi di vicinato e nel caso di locali inseriti al piano terra di edifici a destinazione residenziale. In ogni caso il livello di in sonorizzazione deve essere tale da garantire il rispetto del Piano comunale di adeguamento acustico. Art. 18 ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE NON SOGGETTE AI REQUISITI COMUNALI Le unità immobiliari in cui hanno sede attività di somministrazione che, ai sensi dell’ art. 48 del Codice del Commercio non sono soggette al possesso dei requisiti comunali, comprese le unità accessorie ad altre attività prevalenti svolte congiuntamente, (quali attività di spettacolo, trattenimento, espositive ed attività culturali), mantengono la destinazione d’uso originaria della attività prevalente senza acquisire la destinazione funzionale di somministrazione. Art. 19 ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE PRESSO STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE Nelle strutture turistico-ricettive di cui agli artt. 26, 27, 28 e 30 (alberghi, R.T.A., campeggi, villaggi turistici) della L.R. 42/2000 aventi specifica destinazione d’uso turistico – ricettiva, l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande può esercitarsi con estensione al pubblico generico mantenendo in essere la destinazione ricettiva alberghiera, senza l’acquisizione ai locali interessati alla somministrazione della destinazione d’uso commerciale e funzionale di somministrazione. 318 L’attività di somministrazione al pubblico deve essere mantenuta entro la percentuale massima del 25% della superficie totale dell’unità immobiliare avente destinazione ricettiva alberghiera, quale attività di somministrazione “congiunta” ai sensi della lett. a) del primo comma dell’art. 48 del Codice del Commercio. L’attività di somministrazione al pubblico, e non ai soli ospiti della struttura, deve comunque essere esercitata in locali in possesso dei requisiti di cui all’art. 17, asseverato nella DIA ex art. 43 del Codice del Commercio. Art. 20 ASSOCIAZIONI E CIRCOLI Le Associazioni e i Circoli che alla data di approvazione del presente Piano nelle proprie sedi svolgono un’attività di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei propri soci, possono rivolgere tale attività al pubblico generico previo l’avvio di una attività d’impresa, il contestuale adeguamento dell’unita immobiliare e l’asseverazione di tutti i requisiti di cui all’art. 17. 319 Allegati ALLEGATO 1 - SPECIFICA DELLE FUNZIONI COMPRESE NELLE DESTINAZIONI D’USO URBANISTICHE ALLEGATO 1 - SPECIFICA DELLE FUNZIONI COMPRESE NELLE DESTINAZIONI D’USO URBANISTICHE a) Residenziale [a=a1] a1) Abitazioni e spazi e funzioni di pertinenza della residenza b) Industriale e artigianale [b=b1+b2+b3+b4] b1) Attività manifatturiere e estrattive b2) Produzione e distribuzione energia. elettricità b3) Costruzioni b4) Smaltimento rifiuti solidi, acque di scarico c) Commerciale [c=c1+c2+c3] c1) Commercio al dettaglio degli esercizi di vicinato7 (fino a 150 mq) c2) Commercio delle medie strutture di vendita8 (150 – 1.500 mq) c3) Commercio delle grandi strutture di vendita (> 1.500 mq) d) Turistico–ricettivo [d=d1+d2+d3] d1) Alberghi d2) Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande: ristoranti e bar d3) Attività ricreative, culturali e sportive 7 Sono assimilati agli esercizi di commercio al dettaglio di vicinato, purché svolte nei limiti di superficie degli stessi, le seguenti attività o i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; o le rivendite di giornali e riviste; o le rivendite di generi di monopolio; o le farmacie; o le attività artigianali che effettuano prevalentemente produzione e fornitura di beni e servizi, la riparazione di oggetti personali o per la casa e la somministrazione direttamente al consumatore finale; o le agenzie di viaggio, immobiliari, di lavoro temporaneo e di assicurazione, gli uffici postali, le sale giochi, gli istituti di credito, e le attività economiche similari con sportelli aperti l pubblico indifferenziato. 8 Sono assimilati agli esercizi di commercio delle medie strutture di vendita, purché svolte nei limiti di superficie degli stessi, le seguenti attività o i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. 320 e) Direzionale[e=e1+e2+e3+e4] e1) Intermediazione monetaria e finanziaria e2) Attività immobiliari, noleggio, informatica e ricerca e3) Altri servizi pubblici, sociali e personali e4) Uffici e studi privati f) Di servizio [f=f1+f2+f3+f4] f1) Pubblica amministrazione f2) Istruzione f3) Sanità e altri servizi sociali f4) Altri servizi pubblici, sociali e personali g) Commerciale all’ingrosso e depositi [g=g1+g2+g2.1g2.2+g3] g1) Costruzioni g2) Commercio di autoveicoli e all'ingrosso[g2=g2.1+g2.2] • g2.1) Commercio, manutenzione e riparazione di autoveicoli e motocicli • g2.2) Commercio ingrosso g3) Trasporti e magazzinaggio h) Agricoltura e funzioni connesse [h=h1] h1) Agricoltura, silvicoltura, pesca e servizi connessi ALLEGATO 2 - CONTENUTO DELLA DIA RELATIVA ALL’ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE Nella DIA relativa all’apertura e al trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande il soggetto interessato dichiara. a) i dati anagrafici; b) il codice fiscale/partita I.V.A.; c) l’oggetto della dichiarazione, con la specificazione se l’attività è permanente o stagionale; d) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 13 e 14 del Codice del Commercio; e) di corrispondere ai requisiti stabiliti dal Comune ai sensi dell’articolo 42 bis del Codice; f) l’ubicazione dell’esercizio; g) di aver rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi, le norme urbanistiche e quelle sulle destinazioni d’uso dei locali. Modifica a seguito dell’esame delle osservazioni (1) (2) (3) modificata a seguito dell’accoglimento della osservazione n.179 modificata a seguito dell’accoglimento della osservazione n.271 modificata a seguito dell’accoglimento della osservazione n.39 321 322