LE RITENUTE Interessi Royalties Canoni Compensi di lavoro
Transcript
LE RITENUTE Interessi Royalties Canoni Compensi di lavoro
LE RITENUTE Interessi Royalties Canoni Compensi di lavoro autonomo 23 febbraio 2011 1 di 1 31 NOVEMBRE 2010 RITENUTE SU PAGAMENTO DI INTERESSI RITENUTE SU PAGAMENTO INTERESSI • Sussistono complesse problematiche in ordine all’obbligo di pagamento di ritenute, in caso di pagamento a soggetti terzi di interessi e altri redditi di capitale, ivi compresi interessi e proventi derivanti da ogni rapporto avente ad oggetto l’impiego del capitale RITENUTE SU PAGAMENTO INTERESSI • A titolo esemplificativo sono assoggettati all’obbligo di ritenuta: – Interessi su obbligazioni e titoli similari – Interessi su mutui – Interessi su conti correnti* – Compensi per prestazioni di garanzia (lettere di patronage)* * Salvo che non rientrino nell’esclusione ex art. 26-bis D.P.R. 600/73 RITENUTE SU PAGAMENTO INTERESSI • Per quanto riguarda gli interessi per dilazione di pagamento: – La dottrina li escluderebbe dall’obbligo di ritenuta – La Cassazione ritiene invece applicabile la ritenuta • Qualora si aderisca alla tesi della Cassazione, c’è da considerare che alcune convenzioni (ad. esempio Germania), escludono dall’obbligo di ritenuta gli interessi connessi alla vendita di merci o attrezzature MISURA DELLA RITENUTA • La misura della ritenuta può essere: – Nulla, nel caso di applicazione della direttiva 49/2003 (direttiva interessi e royalties1) – Del 12,5% o del 27% in mancanza di Convenzione – Nella misura individuata dalla Convenzione, qualora esistente 1 Tale direttiva si applica in caso di flussi di interessi e royalties tra società UE appartenenti allo stesso gruppo RITENUTE SU PAGAMENTO DI ROYALTIES LE ROYALTIES • Si tratta di compensi corrisposti per l’uso o la concessione in uso di: – Opere dell’ingegno – Brevetti industriali – Marchi di impresa – Formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico – Altri diritti “simili” I DIRITTI • I DIRITTI D’AUTORE (sia su opere letterarie che artistiche o scientifiche, quale sia il mezzo materiale di diffusione (libri, pubblicazioni, dischi, film, registrazioni) • LICENZE, BREVETTI, DISEGNI, MODELLI, PROGETTI, FORMULE O PROCESSI SEGRETI • KNOW-HOW • SOFTWARE • TESTI, MUSICHE, BANCHE DATI, IMMAGINI… USO O CONCESSIONE IN USO • Si tratta di contratti che danno il diritto di utilizzare il bene a fini di sfruttamento economico • Sono inclusi i corrispettivi corrisposti per l’utilizzazione abusiva del diritto • E’ escluso il contratto di compravendita • Sono esclusi i contratti che concedono all’utilizzatore di utilizzare solo a fini personali il software, senza possibilità di farne uno sfruttamento economico USO O CONCESSIONE IN USO DI SOFTWARE • Non vi è obbligo di ritenuta nel caso in cui il software è finalizzato al puro utilizzo commerciale o personale, prescindendo da qualsiasi forma di riproduzione o commercializzazione (RM 30/07/1997, n. 169) USO O CONCESSIONE IN USO DI SOFTWARE royalty No royalty • L’Impresa che acquista il diritto sul software per rivenderlo sul proprio mercato, magari anche dopo aver fatto modifiche (è quindi in possesso del codice sorgente) • L’impresa che acquista il diritto di utilizzare un software per il funzionamento interno aziendale • L’impresa che acquista la proprietà del software USO O CONCESSIONE IN USO DI FOTOGRAFIE royalty No royalty • L’impresa acquisisce il diritto di utilizzare il copyright su un proprio prodotto (l’editore di un libro che utilizza una foto come copertina (commentario OCSE § 17.4)) • L’impresa che acquista il diritto di utilizzare una foto per il funzionamento interno (sfondo desktop proprio computer) • L’impresa che acquista la proprietà della foto USO O CONCESSIONE IN USO DI KNOW-HOW royalty • L’impresa acquisisce una speciale conoscenza ed esperienza che rimane sconosciuta al pubblico No royalty (dottrina) • Assistenza post vendita • Assistenza per garanzia • Assistenza tecnica • Consulenze di ingegneri, avvocati contabili RITENUTE SU PAGAMENTO DI CANONI Riferimento normativo • E’ operata, altresì, una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta sull’ammontare dei compensi corrisposti a non residenti per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. (Art 25 D.P.R. 600/73 modificato da D.Lgs 143/2005). CONDIZIONI DI APPLICAZIONE • Il soggetto non residente (senza stabile organizzazione) • Uso o concessione in uso • Di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche • Nel territorio dello Stato La ritenuta va applicata solo se il soggetto non residente NON ha una stabile organizzazione nel territorio dello stato. Si pensi alle compagnie internazionali di noleggio veicoli (Hertz, Avis ecc…). Tali compagnie dovrebbero avere una succursale o comunque una s.o. in Italia…. CONDIZIONI DI APPLICAZIONE • Il soggetto non residente (senza stabile organizzazione) • Uso o concessione in uso • Di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche • Nel territorio dello Stato Deve trattarsi di contratti che prevedano la cessione in uso (locazione, noleggio, leasing operativo). Ne sono esclusi i contratti che prevedono corrispettivi per servizi in cui il veicolo costituisce solo lo strumento per l’esecuzione della prestazione (contratti marittimi di voyage charter e time charter) Dovrebbe essere escluso il leasing finanziario CONDIZIONI DI APPLICAZIONE • Il soggetto non residente (senza stabile organizzazione) • Uso o concessione in uso • Di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche • Nel territorio dello Stato Sono ricompresi i beni destinati allo svolgimento di una attività di impresa (industriale, commerciale o di servizi). Ad esempio: -Macchinari per la produzione di manufatti (robot industriali) -Container -Macchine per l’edilizia (gru e betoniere) -Macchine per l’agricoltura (trattori e trebbiatrici) -Veicoli (automobili, camion, navi) CONDIZIONI DI APPLICAZIONE • Il soggetto non residente (senza stabile organizzazione) • Uso o concessione in uso • Di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche • Nel territorio dello Stato La CM 47/2005 conferma che la ritenuta deve essere applicata qualora il bene venga utilizzato prevalentemente nel territorio dello Stato. Se è utilizzato esclusivamente o prevalentemente all’estero non si procede all’effettuazione di ritenute, ma è necessario conservare apposita documentazione circa l’utilizzo dei beni all’estero MISURA DELLA RITENUTA • La ritenuta va applicata nella misura del 30% salvo che: – Non sia applicabile la direttiva 49/2003 sul pagamento di interessi e canoni tra società consociate di Stati membri – Non sia applicabile una ritenuta ridotta prevista dalle Convenzioni (in genera l’art. 12 prevede ritenute comprese tra il 5% ed il 15%). In tal caso è necessario conservare la documentazione circa l’applicabilità della ritenuta RITENUTE SU PAGAMENTO DI COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO Riferimento normativo • L’art. 25 del D.P.R. 600/73 prevede che sia applicata una ritenuta del 30% in caso di corresponsione di compensi di lavoro autonomo a soggetti non residenti per prestazioni effettuate in Italia. • Le Convenzioni OCSE prevedono che il percettore di redditi di lavoro autonomo sia tassato in Italia solo se qui ha una base fissa* * Un diverso trattamento è invece previsto se il percettore è un artista o sportivo. In tal caso sono tassati in Italia se la prestazione è svolta in Italia SCHEMA RIASSUNTIVO Disporre di elementi certi a provare che l’attività si è svolta all’estero prestatore Di Stati NON convenzionati Di Stati convenzionati Luogo di svolgimento e modalità ritenuta Estero NO Italia SI Estero NO Italia, senza base fissa NO Italia, per il tramite di una base fissa SI Disporre di dichiarazione circa l’applicazione della Convenzione e l’assenza di base fissa in Italia Ritenute e convenzioni Ritenute e convenzioni • Le convenzioni prevedono quindi: – L’applicazione di ritenute ridotte o la non applicazione di ritenute in caso di pagamento di (dividendi), interessi, royalties e canoni – La non applicazione di ritenute in caso di erogazione di compensi di lavoro autonomo svolto in Italia senza il tramite di una base fissa Ritenute e Convenzioni • Per poter non applicare ritenute o applicarle in misura ridotta è necessario conservare una apposita certificazione nella quale il percettore dichiara: – La residenza nello Stato convenzionato (tale dichiarazione deve essere vistata dall’Ufficio fiscale estero); – Di essere l’effettivo beneficiario dei redditi – Di non avere nello Stato una stabile organizzazione o una base fissa In assenza di dichiarazione si applicheranno le ritenute previste dalla norma interna (30%, 12,5% ecc..) ed il percettore – avendone i requisiti – potrà poi chiedere il rimborso totale o parziale all’Ufficio di Pescara Ritenute e Direttiva 49/2003 Ritenute e direttiva 49/2003 • La direttiva è recepita nell’art. 26-quater del D.P.R. 600/73* e si applica a condizione che: • Gli interessi e canoni siano pagati fra società consociate • Tali società: – siano residenti nella UE – rivestano una determinata forma giuridica – siano assoggettate ad imposte sui redditi delle società *Vedasi CM 47/2005