LE RITENUTE Interessi Royalties Canoni Compensi di lavoro

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LE RITENUTE Interessi Royalties Canoni Compensi di lavoro
LE RITENUTE
Interessi
Royalties
Canoni
Compensi di lavoro
autonomo
23 febbraio 2011
1 di 1
31 NOVEMBRE 2010
RITENUTE SU PAGAMENTO
DI INTERESSI
RITENUTE SU PAGAMENTO
INTERESSI
• Sussistono complesse problematiche in
ordine all’obbligo di pagamento di ritenute,
in caso di pagamento a soggetti terzi di
interessi e altri redditi di capitale, ivi
compresi interessi e proventi derivanti da
ogni rapporto avente ad oggetto l’impiego
del capitale
RITENUTE SU PAGAMENTO
INTERESSI
• A titolo esemplificativo sono assoggettati
all’obbligo di ritenuta:
– Interessi su obbligazioni e titoli similari
– Interessi su mutui
– Interessi su conti correnti*
– Compensi per prestazioni di garanzia (lettere
di patronage)*
* Salvo che non rientrino nell’esclusione ex art. 26-bis D.P.R. 600/73
RITENUTE SU PAGAMENTO
INTERESSI
• Per quanto riguarda gli interessi per
dilazione di pagamento:
– La dottrina li escluderebbe dall’obbligo di ritenuta
– La Cassazione ritiene invece applicabile la ritenuta
•
Qualora si aderisca alla tesi della Cassazione, c’è da considerare
che alcune convenzioni (ad. esempio Germania), escludono
dall’obbligo di ritenuta gli interessi connessi alla vendita di merci o
attrezzature
MISURA DELLA RITENUTA
• La misura della ritenuta può essere:
– Nulla, nel caso di applicazione della direttiva 49/2003
(direttiva interessi e royalties1)
– Del 12,5% o del 27% in mancanza di Convenzione
– Nella misura individuata dalla Convenzione, qualora
esistente
1
Tale direttiva si applica in caso di flussi di interessi e royalties tra
società UE appartenenti allo stesso gruppo
RITENUTE SU PAGAMENTO
DI ROYALTIES
LE ROYALTIES
• Si tratta di compensi corrisposti per l’uso o
la concessione in uso di:
– Opere dell’ingegno
– Brevetti industriali
– Marchi di impresa
– Formule e informazioni relativi ad esperienze
acquisite nel campo industriale, commerciale
o scientifico
– Altri diritti “simili”
I DIRITTI
• I DIRITTI D’AUTORE (sia su opere letterarie che
artistiche o scientifiche, quale sia il mezzo
materiale di diffusione (libri, pubblicazioni,
dischi, film, registrazioni)
• LICENZE, BREVETTI, DISEGNI, MODELLI,
PROGETTI, FORMULE O PROCESSI
SEGRETI
• KNOW-HOW
• SOFTWARE
• TESTI, MUSICHE, BANCHE DATI, IMMAGINI…
USO O CONCESSIONE IN USO
• Si tratta di contratti che danno il diritto di
utilizzare il bene a fini di sfruttamento economico
• Sono inclusi i corrispettivi corrisposti per
l’utilizzazione abusiva del diritto
• E’ escluso il contratto di compravendita
• Sono esclusi i contratti che concedono
all’utilizzatore di utilizzare solo a fini personali il
software, senza possibilità di farne uno
sfruttamento economico
USO O CONCESSIONE IN USO
DI SOFTWARE
• Non vi è obbligo di ritenuta nel caso in cui
il software è finalizzato al puro utilizzo
commerciale o personale, prescindendo
da qualsiasi forma di riproduzione o
commercializzazione (RM 30/07/1997, n.
169)
USO O CONCESSIONE IN USO
DI SOFTWARE
royalty
No royalty
• L’Impresa che
acquista il diritto sul
software per
rivenderlo sul proprio
mercato, magari
anche dopo aver fatto
modifiche (è quindi in
possesso del codice
sorgente)
• L’impresa che
acquista il diritto di
utilizzare un software
per il funzionamento
interno aziendale
• L’impresa che
acquista la proprietà
del software
USO O CONCESSIONE IN USO
DI FOTOGRAFIE
royalty
No royalty
• L’impresa acquisisce il
diritto di utilizzare il
copyright su un proprio
prodotto (l’editore di un
libro che utilizza una foto
come copertina
(commentario OCSE §
17.4))
• L’impresa che acquista il
diritto di utilizzare una
foto per il funzionamento
interno (sfondo desktop
proprio computer)
• L’impresa che acquista la
proprietà della foto
USO O CONCESSIONE IN USO
DI KNOW-HOW
royalty
• L’impresa acquisisce
una speciale
conoscenza ed
esperienza che
rimane sconosciuta al
pubblico
No royalty (dottrina)
• Assistenza post
vendita
• Assistenza per
garanzia
• Assistenza tecnica
• Consulenze di
ingegneri, avvocati
contabili
RITENUTE SU PAGAMENTO
DI CANONI
Riferimento normativo
• E’ operata, altresì, una ritenuta del 30 per
cento a titolo di imposta sull’ammontare dei
compensi corrisposti a non residenti per l’uso o
la concessione in uso di attrezzature
industriali, commerciali o scientifiche che si
trovano nel territorio dello Stato. Ne sono esclusi
i compensi corrisposti a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti.
(Art 25 D.P.R. 600/73 modificato da D.Lgs
143/2005).
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
• Il soggetto non residente (senza stabile
organizzazione)
• Uso o concessione in uso
• Di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche
• Nel territorio dello Stato
La ritenuta va applicata solo se il soggetto non residente NON
ha una stabile organizzazione nel territorio dello stato.
Si pensi alle compagnie internazionali di noleggio veicoli (Hertz,
Avis ecc…). Tali compagnie dovrebbero avere una succursale o
comunque una s.o. in Italia….
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
• Il soggetto non residente (senza stabile
organizzazione)
• Uso o concessione in uso
• Di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche
• Nel territorio dello Stato
Deve trattarsi di contratti che prevedano la cessione in uso
(locazione, noleggio, leasing operativo).
Ne sono esclusi i contratti che prevedono corrispettivi per
servizi in cui il veicolo costituisce solo lo strumento per
l’esecuzione della prestazione (contratti marittimi di voyage
charter e time charter)
Dovrebbe essere escluso il leasing finanziario
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
• Il soggetto non residente (senza stabile
organizzazione)
• Uso o concessione in uso
• Di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche
• Nel territorio dello Stato
Sono ricompresi i beni destinati allo svolgimento di una attività
di impresa (industriale, commerciale o di servizi). Ad esempio:
-Macchinari per la produzione di manufatti (robot industriali)
-Container
-Macchine per l’edilizia (gru e betoniere)
-Macchine per l’agricoltura (trattori e trebbiatrici)
-Veicoli (automobili, camion, navi)
CONDIZIONI DI APPLICAZIONE
• Il soggetto non residente (senza stabile
organizzazione)
• Uso o concessione in uso
• Di attrezzature industriali, commerciali o
scientifiche
• Nel territorio dello Stato
La CM 47/2005 conferma che la ritenuta deve
essere applicata qualora il bene venga utilizzato
prevalentemente nel territorio dello Stato.
Se è utilizzato esclusivamente o prevalentemente
all’estero non si procede all’effettuazione di
ritenute, ma è necessario conservare apposita
documentazione circa l’utilizzo dei beni all’estero
MISURA DELLA RITENUTA
• La ritenuta va applicata nella misura del 30%
salvo che:
– Non sia applicabile la direttiva 49/2003 sul
pagamento di interessi e canoni tra società
consociate di Stati membri
– Non sia applicabile una ritenuta ridotta prevista dalle
Convenzioni (in genera l’art. 12 prevede ritenute
comprese tra il 5% ed il 15%). In tal caso è
necessario conservare la documentazione circa
l’applicabilità della ritenuta
RITENUTE SU PAGAMENTO DI
COMPENSI PER LAVORO
AUTONOMO
Riferimento normativo
• L’art. 25 del D.P.R. 600/73 prevede che
sia applicata una ritenuta del 30% in caso
di corresponsione di compensi di lavoro
autonomo a soggetti non residenti per
prestazioni effettuate in Italia.
• Le Convenzioni OCSE prevedono che il
percettore di redditi di lavoro autonomo sia
tassato in Italia solo se qui ha una base
fissa*
* Un diverso trattamento è invece previsto se il percettore è un artista o sportivo. In tal
caso sono tassati in Italia se la prestazione è svolta in Italia
SCHEMA RIASSUNTIVO
Disporre di elementi certi a provare
che l’attività si è svolta all’estero
prestatore
Di Stati NON convenzionati
Di Stati convenzionati
Luogo di svolgimento e
modalità
ritenuta
Estero
NO
Italia
SI
Estero
NO
Italia, senza base fissa
NO
Italia, per il tramite di una base
fissa
SI
Disporre di dichiarazione circa
l’applicazione della Convenzione e
l’assenza di base fissa in Italia
Ritenute e convenzioni
Ritenute e convenzioni
• Le convenzioni prevedono quindi:
– L’applicazione di ritenute ridotte o la non
applicazione di ritenute in caso di pagamento
di (dividendi), interessi, royalties e canoni
– La non applicazione di ritenute in caso di
erogazione di compensi di lavoro autonomo
svolto in Italia senza il tramite di una base
fissa
Ritenute e Convenzioni
• Per poter non applicare ritenute o applicarle in
misura ridotta è necessario conservare una
apposita certificazione nella quale il percettore
dichiara:
– La residenza nello Stato convenzionato (tale
dichiarazione deve essere vistata dall’Ufficio fiscale
estero);
– Di essere l’effettivo beneficiario dei redditi
– Di non avere nello Stato una stabile organizzazione
o una base fissa
In assenza di dichiarazione si applicheranno le ritenute previste dalla norma interna
(30%, 12,5% ecc..) ed il percettore – avendone i requisiti – potrà poi chiedere il rimborso
totale o parziale all’Ufficio di Pescara
Ritenute e Direttiva 49/2003
Ritenute e direttiva 49/2003
• La direttiva è recepita nell’art. 26-quater del
D.P.R. 600/73* e si applica a condizione che:
• Gli interessi e canoni siano pagati fra società
consociate
• Tali società:
– siano residenti nella UE
– rivestano una determinata forma giuridica
– siano assoggettate ad imposte sui redditi delle
società
*Vedasi CM 47/2005