SIPA Spa - Gruppo Arena in amministrazione straordinaria
Transcript
SIPA Spa - Gruppo Arena in amministrazione straordinaria
zfzr, a s ll Tribunale di Verona, sezione fallimentare composta dai sigg.ri Magistrati D ot\, r.1tÉ dr. Fernando Piatania Presidente f81tó 'tl.-=f' dr. Silvia Rizzuto Giudrce dr. Pier Paolo Lanni Giudice ha pronunciato il seguente ,DECRETO @t4 dat4.ad.2 Premesso che ta M?éì-s-p-à]îfriEî-18 febbraio 2e14 poi integrata in data 5 giugno 2015 ha proposto quale assuntore concordato nella procedura Sipa spa in amministrazione straordinaria jl pagamento 1) del 100% delle spese di procedura; 2) del 100% dei crediti prededucibili; 3) del 100% del creditore ipotecario se ammesso a seguito di opposizione allo stato passivo; 4) dello 0,1869% del creditori privilegiati residui ex art.2751 bis n. 1 e 2777 comma secondo lett. a) c.c. 5) dello 0,1562% dei creditori privilegiati residui ai sensi dell,art. 2751 bisn.2e3; 6) aelto OJafei creditori privilegiati ai sensi dell'art. 2751 bis n. 4 e 5 e 2777 , comma 2 lett. C); 7) dello 0,1 e 2778 n. I 33/dei creditori privilegiati ammessi ai sensi dell'art. 2753 t. c.c.; ,'/ /. 8) dello O,13l1,dei creditori ammessi ai sensi dell'art. 2754 e 2778 n. 8 c.c.; ./ 9) dello 0,0656?,óei creditori privilegiati ammessi ai sensi delt'art. 2752comma1e2778 n. 18 c. c.: ) 10) dello 0,06418% dei credrtori privilegiati ammessi ai sensi dell,art. 27 1 52 comma 2 e 2778 n. 19 c.c.; 1) dello 0,062940/. dei creditori privilegiati ammessi ai sensi dell'art. 27 52 comma 3 e 2778 n. 20 c. c., -t 12) dello 0 02052,dei creditori chirografari: / con un apporto netto dr euro S.)74.OAA,75 su un fabbisogno complessivo di euro 6.799.731,75; che il deposito della proposta era stato autorizzato dal Ministero dello Sviluppo economico; che il pagamento veniva previsto entro 60 giorni dalla data dr definitività del prowedimento di omologa; che era stata allegata relazione di stima i sensi dell,art. 124 Lf. dall'esperto nominato dal Ministero per lo Sviluppo economico che accertava in euro 3.085.000 il valore complesstvo dei beni della società; che la proposta è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale e presso l'Uffìcio del Registro delle lmprese nonché sul Sole 24 ore e sul Corriere della Sera ed Arena di Verona; che i commissari con atto depositato jl 22 magg jo 20 1 5 hanno espresso parere favorevole così come il Comitato di sorveglianza che nessun creditore ha proposto opposizione; che il Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso parere favorevole con prowedimento del 23 dicembre 2015; I che all'udienza del 20 novembre 2015 è comparsa l'lnps che ha segnalato la modestia del pagamento previsto per i creditori privilegiati; osservato che la proposta è certamente conveniente per le ragioni dei creditori dal momento che prevede una soddisfazione di creditori privilegiati e chirografari altrimenti non acquisibile dar creditori secondo le regole della liquidazione fallimentare, anche tenuto conto della perizta appositamente redatta e per di più secondo tempistica assolutamente favorevole; che infatti le somme disponibili in base alla liquidazione ordinaria non garantìrebbero neppure il pagamento dei creditori prededucibili; che le lagnanze dell'lnps non si sono concretizzate in effettiva proposizione dell'opposizione: che non è prevedibile alcuna altra possibilìtà di acquisire attivo; che pertanto l'entità delle somme diskibuite ai (6.799.731,75) è creditori comunque superiore all'attivo liquidabile come sopra determinato dall'esperto (3.030.000); che, dunque, la proposta deve essere omologata in conformità al disposto dell'art. 129 comma lV delle legge richiamato dall'arl.214 della stessa legge fallimentare come a sua volta richiamato dall'art.78 del d.lgs 8 luglio 1999 n. 270; omologa la proposta di concordato depositata dalla Mael spa relativa alla società SIPA spa in amministrazione straordinaria come depositata il 5 gìugno 2015 che prevede il pagamento: 3 1) del 100% delle spese di procedura; 2) del 100% dei crediti prededucibili; 3) del 100% del creditore ipotecario se ammesso a seguito di opposizione allo stato passivo; 4) dello 0,1869% del creditori privilegiati residui ex art.2731 bis n. 1 e 2777 comma secondo lett. a) c.c. 5) dello 0,1562 o/o dei creditori privilegiati residui ai sensi dell,art. 2751 bis n. 2 e 3; 6) dello O,1 /Àei creditori privilegiati ai sensi delt,art. 2751 bis n.4 e 7) dello 0,1336)lei creditori privilegiati ammessi ai sensi dell,art. 2753 e 2778 n. 1 c.c.; -/ 8) dello 0,'î31 ?dei creditori ammessi ai sensi dell'art. 27 54 e 277g n. 8 c.c.; 9) dello O,O656dftei creditori privilegiati ammessi ai sensi deil,art. 2752 comma 1 e2778 n. 18 c.c.; 10) dello 0,06418% dei creditori privilegiati ammessi ai sensi dell,art. 27 52 comma 2 e 2778 n. 19 c. c.; 11) dello 0,06294% dei creditori privilegiati ammessi ai sensi dell,art. 27 52 comma 3 e 2778 n. 20 .,/ lei 12) dello 0 02052 c. c.; creditori chirografarr: Yerona,.!9 gennaio 2016 (r'
Documenti analoghi
Concordato WindJet
verificarsi dell’evento. Per gli eventi per i quali sono stati accantonati fondi per rischi, non ancora definiti alla chiusura della procedura di concordato preventivo, il pagamento avverrà, sempre...
DettagliLegge Marzano
personali; in particolare, la proposta di concordato può prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o...
DettagliSCHEDA RIASSUNTIVA DESCRIZIONE: Le Procedure Concorsuali
In base all'art.119 della legge fallimentare, per poter essere pronunciata la chiusura del fallimento è necessario lo svolgimento di un procedimento di chiusura che può essere attivato su istanza ...
Dettagli