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| Numero 13 - Dicembre 2016 | w w w.prospectaformazione.it
IL GAZZETTINO
DELLE PROFESSIONI TECNICHE
AG G I O R N A M E N TO N O R M AT I VO M E N S I L E
IN EVIDENZA NEL NUMERO
DI DICEMBRE:
•Linee guida UNI 24/2016 sulle barriere architettoniche
•ll Decreto SCIA 2 ottiene il via libera del Consiglio dei
Ministri
•Di imminente uscita il Piano d’Azione Nazionale per
incrementare gli NZEB di nuova costruzione
•Conversione in legge del decreto fiscale
• Codice Appalti: Linee guida ANAC e Consiglio di Stato in
contrasto
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IN QUESTO NUMERO
Architettura, paesaggio e sostenibilità
Linee guida UNI 24/2016 sulle barriere architettoniche ..........................05
ll Decreto SCIA 2 ottiene il via libera del Consiglio dei Ministri.................... 06
Di imminente uscita il Piano d’Azione Nazionale per incrementare
gli NZEB di nuova costruzione ................................................................07
Cambiamenti climatici: ratificato l’Accordo di Parigi...............................08
La Camera approva la Legge di Bilancio 2017........................................09
Esce in Gazzetta Ufficiale la Disciplina del cinema
e dell’audiovisivo......................................................................................11
Gestione della professione e software
Conversione in legge del decreto fiscale.................................................12
Urbanistica e lavori pubblici
Codice Appalti: Linee guida ANAC e Consiglio di Stato in contrasto..... 13
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IL GAZZETTINO
DELLE PROFESSIONI TECNICHE
Gentile Professionista
Il numero di dicembre del Gazzettino delle Professioni Tecniche vede come principali temi
quelli relativi al miglioramento energetico in relazione ai cambiamenti climatici in atto, così
come illustrati dall’Accordo di Parigi ora ratificato anche in ambito nazionale, all’accessibilità per tutti in un’ottica di fruibilità diffusa, allo snellimento burocratico-amministrativo, e
agli incentivi di carattere fiscale in atto e in programma per i prossimi anni. Attenzione viene
anche data all’iter dei decreti attuativi del Codice Appalti e agli incentivi in ambito di edilizia
per il cinema e gli audiovisivi.
Le recenti linee guida UNI 24/2016 determinano una prassi di riferimento per fare chiarezza
sui i principi guida e le indicazioni tecniche sul concetto di accessibilità per tutti (Design for
all), con particolare riferimento alla progettazione nell’ambito dell’esistente. Nella prassi di
riferimento vengo o anche individuate diverse soluzioni tecniche in relazione alle criticità più
diffuse nei diversi contesti tipologici di applicazione.
La norma di attuazione del Decreto Legislativo 63/2013, con il Piano d’azione Nazionale
per incrementare gli edifici a energia quasi zero (PANZEB), contiene gli obiettivi intermedi
di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione e le misure
finanziarie per promuoverli, oltre che fornire la definizione di edificio a energia quasi zero.
Con il DL 222 del 25 novembre 2016 (Decreto SCIA 2) l’iter della Legge Madia prosegue:
nel provvedimento, in apposita tabella, vengono indicate e mappate le attività oggetto di
procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio
assenso, nonché quelle per le quali è necessario il permesso di costruire. Vengono eliminate la DIA e la CIL.
Il 28 novembre 2016 la Camera approva il testo della Legge di bilancio 2017, senza
però alcuni emendamenti approvati in Commissione Ambiente, quali il bonus fiscale
per la certificazione sismica, gli incentivi per gli interventi di bonifica dell’amianto in ambito
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DELLE PROFESSIONI TECNICHE
condominiale, l proroga delle detrazioni Irpef per l’acquisto di prime e seconde case in classe
energetica elevata, la proroga del bonus mobili per le giovani coppie che acquistano la prima
casa, l’estensione della cessione del credito ai lavori su singole unità immobiliari e l’introduzione di crediti d’imposta per sistemazioni del verde.
Il DL 193/2016, approvato in via definitiva dal Senato il 24 novembre 2016, comporta, in
ambito di gestione della professione, diverse novità per i professionisti, tra le quali l’individuazione di indici di affidabilità fiscale, il concetto di premialità, e l’eliminazione degli
studi di settore.
Con la legge 220 del 14 novembre 2016 vengono destinati 120 milioni di euro al Piano
Straordinario per il potenziamento, la ristrutturazione e la realizzazione di sale cinematografiche, ovvero per riattivare sale cinematografiche chiuse o dismesse, realizzarne di
nuove, trasformare quelle esistenti, ristrutturare o adeguare l’apparato strutturale e tecnologico, installare, ristrutturare e rinnovare gli impianti, le apparecchiature, gli arredi e i servizi
complementari alle sale.
Per quanto riguarda il Codice degli Appalti, in diverse materie le Linee guida dell’ANAC
appaiono in contrasto con quanto detto dal Consiglio di Stato: è il caso delle commissioni giudicatrici, dei contratti sotto soglia comunitaria, dell’esclusione dei professionisti e
imprese dagli appalti per illeciti professionali, del ruolo e compiti del Direttore Lavori, nonché
dell’affidamento di appalti senza gara.
Buona Lettura
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ARCHITETTURA PAESAGGIO E SOSTENIBILITÀ
Linee guida UNI 24/2016 sulle barriere architettoniche
Escono il 24 novembre 2016 le linee guida UNI relative alle barriere architettoniche (UNI/PdR 24), ispirate
ai principi dell’Universal Design, che dettano i principi
guida e le indicazioni tecniche sul concetto di accessibilità per tutti (Design for all), con particolare riferimento alla progettazione nell’ambito dell’esistente.
La norma indica come principio metodologico quello
che parte dall’analisi del contesto, in particolar modo
delle modalità di fruizione dell’ambiente, per identificare le criticità su cui operare (barriere architettoniche e sensoriali), sino alle scelte progettuali da
operare nei limiti della possibilità di budget disponibile.
Nel provvedimento vengono date le principali definizioni di persona con motricità ridotta, barriera architettonica, e Universal Design e sono proposte alcune
soluzioni tecniche possibili in relazione alle situazioni critiche di maggiore frequenza.
blici e privati), nelle loro molteplici tipologie, sempre
nell’ottica di sviluppare e applicare il concetto di inclusione e di possibilità di libera fruizione dell’ambiente
da parte di tutti, per aumentare il confort urbano ed
eliminare le disuguaglianze di opportunità.
Le UNI/PdR 24, che costituiscono prassi di riferimento, nata dal Concorso Nazionale “I futuri geometri
progettano l’accessibilità”, presenta come riferimenti
normativi e legislativi il DPR 6 giugno 2001, n. 380, il
DPR 24 luglio 1996, n. 503, il DM 14 giugno 1989, n.
236, lo Schema di Regolamento per la eliminazione
delle barriere architettoniche, le UNI EN 81 -40, le UNI
EN 81 -41, le UNI EN 81 -70 ed il European Concept
for Accessibility (ECA), Technical Assistance Manual,
EuCAN, 2003.
Link documentazione:
UNI_PdR 24_29 11 2016
Le linee guida riguardano tutti gli interventi sul costruito, da quelli a carattere urbano (percorsi, luoghi di sosta, aree verdi) a quelli di carattere edilizio (edifici pub-
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ARCHITETTURA, PAESAGGIO E SOSTENIBILITÀ
Linee guida UNI n. 24_29 11 2016
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ll Decreto SCIA 2 ottiene il via libera del Consiglio dei
Ministri
Decreto Legge n. 222 del 25 novembre 2016
Il decreto provvede alla mappatura completa e
alla precisa individuazione delle attività oggetto
di procedimento di mera comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio
assenso, nonché quelle per le quali è necessario
il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento. Inoltre è
prevista la semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia.
In un’apposita tabella del decreto vengono elencati i diversi interventi da realizzare, ai quali sono
collegate le varie procedure autorizzative, tra le
quali vengono eliminate la DIA e la CIL, per
lasciare solo il Permesso di Costruire (PdC),
la Segnalazione Certificata di inizio attività
(SCIA), la Comunicazione asseverata di inizio
attività (CILA) e l’attività di edilizia libera. La
SCIA, in taluni casi, può anche essere alternativa al PdC. I casi non presenti in tabella, sono
automaticamente ricompresi nella CILA.
-interventi di realizzazione di arredo degli
spazi pertinenziali degli edifici;
- installazione di pannelli solari e fotovoltaici a
servizio degli edifici fuori dai centri storici
Nella CILA rientrano ora anche gli interventi di
restauro e risanamento conservativo che non
riguardano parti strutturali degli edifici.
Con la Scia alternativa al permesso di costruire si possono realizzare le ristrutturazioni pesanti, gli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica disciplinati da piani
attuativi e gli interventi di nuova costruzione
effettuati in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali. Per l’inizio lavori sono necessari 30 giorni dal deposito della SCIA.
Per quanto concerne l’agibilità, essa diventa una
segnalazione di agibilità redatta dal professionista entro 15 giorni dalla fine lavori, pena una sanzione pecuniaria.
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto SCIA 2, il Ministero dei Trasporti e delle
Infrastrutture emanerà il Glossario unico delle
principali opere edilizie e delle categorie di intervento a cui appartengono, in modo che ci sia
un riferimento unico per tutti gli enti territoriali.
Link documentazione:
D.L. 222_25 11 2016_GU 277_26 11 2016
Allegato_DL 222_25 11 2016
Alcuni interventi che fino ad oggi erano oggetto
di CIL, ora diventano di edilizia libera. Trattasi di:
-interventi di pavimentazione e finitura degli
spazi esterni, anche per la sosta;
-interventi di realizzazione di aree ludiche
senza scopi di lucro;
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ARCHITETTURA, PAESAGGIO E SOSTENIBILITÀ
In data 24 novembre 2016 il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 141, ha approvato in via
definitiva il cosiddetto Decreto SCIA 2, recante
provvedimenti legislativi in materia di individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e definizione dei
regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, una volta acquisiti
i pareri parlamentari e tenuto conto delle indicazioni del Consiglio di Stato e della Conferenza
unificata.
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Di imminente uscita il Piano d’Azione Nazionale
per incrementare gli NZEB di nuova costruzione
Schema di decreto del 23 novembre 2016
Il Piano d’azione nazionale per incrementare gli
edifici ad energia quasi zero (PANZEB) contiene gli obietti vi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova
costruzione e le misure finanziarie per promuoverli, oltre che definire l’edificio a energia quasi
zero (Nearly Zero Energy Building, ovvero NZEB)
come un edificio rispondente ai requisiti tecnici indicati nel Piano, tra i quali emerge la necessità di
un elevato isolamento termico, l’impiego di fonti
rinnovabili per almeno il 50% dei consumi previsti
per l’ACS, il riscaldamento e il raffrescamento.
Nel Piano vengono definiti la valutazione dell’indice di prestazione energetica per edifici di diversa
tipologia edilizia, destinazione d’uso e zona clima-
tica e i costi di investimento per gli edifici nuovi
e per quelli esistenti, connessi al raggiungimento
delle condizioni di NZEB.
A fronte dell’analisi effettuata nel capitolo III del
Piano, circa la situazione immobiliare nazionale,
che vede oltre il 70% dell’edificato esistente energeticamente non rispondente ai requisiti di efficienza energetica, è facile ipotizzare un incremento degli interventi di efficientamento energetico del
patrimonio edilizio attuale. In tal senso è scritto il
capitolo 4 del Piano, che illustra le misure per promuovere l’efficientamento energetico degli edifici
esistenti, come ad esempio il Conto Termico, le
detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
dell’esistente e i Fondi Strutturali programmati e
futuri.
Il Piano ripercorre anche alcune Best practice regionali in materia di efficientamento energetico di
edifici esistenti.
Link documentazione:
Schema di decreto_23 11 2016
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ARCHITETTURA, PAESAGGIO E SOSTENIBILITÀ
La norma di attuazione del Decreto Legislativo
63/2013 prevede che tutti i nuovi edifici occupati
o di proprietà di enti pubblici debbano essere a
energia quasi zero (NZEB) dal 31 dicembre 2018
ed entro il 2020, tutti gli edifici di nuova edificazione.
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Cambiamenti climatici: ratificato l’Accordo di Parigi
Con la Legge 204 del 4 novembre 2016, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica,
hanno ratificato l’Accordo di Parigi del 12 dicembre 2015, collegato alla Convenzione Quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
Nell’articolo 3 della Legge 204/2016, il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
è autorizzato ad assicurare la partecipazione italiana, per un importo pari a 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, alla prima
capitalizzazione del Green Climate Fund istituito
durante la sedicesima sessione della Conferenza delle Parti (COP 16) della Convenzione quadro
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.
Le spese di missione, valutate in euro 493.045
annui a decorrere dall’anno 2017 e le altre spese derivanti dall’adesione all’Accordo, pari a euro
1.450.000 per l’anno 2017 e a euro 2.050.000 annui a decorrere dall’anno 2018, possiedono come
copertura finanziaria la somma corrispondente alla
riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018,
dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 20162018, nell’ambito del programma «Fondi di riserva
e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale. L’onere derivante dall’articolo 3,
pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018, è coperto dalla corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Si ricorda che, tra le premesse dell’Accordo di Parigi, che pone obiettivi concreti per rispondere alle
conseguenze dei cambiamenti climatici in atto, vi
siano il rispetto dei principi di equità e responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità dei paesi sottoscriventi l’Accordo,
l’importanza di assicurare l’integrità di tutti gli
ecosistemi, inclusi gli oceani, la protezione della biodiversità e del concetto di giustizia climatica, la necessità di fornire istruzione, formazione, sensibilizzazione e partecipazione del
pubblico ai temi dell’Accordo.
Tra gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, si ricordano:
-la volontà di mantenere l’aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C
rispetto ai livelli preindustriali e proseguendo
l’azione volta a limitare tale aumento a 1,5 °C
rispetto ai livelli preindustriali, riconoscendo
che ciò potrebbe ridurre in modo significativo i
rischi e gli effetti dei cambiamenti climatici;
-l’aumento della capacità di adattamento agli
effetti negativi dei cambiamenti climatici, promuovendo la resilienza climatica e lo sviluppo a
basse emissioni di gas a effetto serra, con modalità che non minaccino la produzione alimentare;
-adeguamento dei flussi finanziari agli investimenti per uno sviluppo sostenibile.
Link documentazione:
Legge 204_04 11 2016_GU 263_10 11 2016
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ARCHITETTURA, PAESAGGIO E SOSTENIBILITÀ
Legge 204 del 4 novembre 2016
IL GAZZETTINO DELLE PROFESSIONI TECNICHE
La Camera approva la Legge di Bilancio 2017
La legge di Bilancio 2017 è stata approvata dalla
Camera il 28 novembre 2016, ma alcuni emendamenti approvati in Commissione Ambiente
non sono stati portati in aula. Essi riguardano:
-il bonus fiscale del 65% per le spese di certificazione sismica, sostenute a partire dal 1°
gennaio 2017, su prime e seconde case e sugli
immobili destinati ad attività produttive situati
nelle zone sismiche 1, 2 e 3, anche se non seguite da lavori di messa in sicurezza;
-gli interventi di bonifica dell’amianto eseguiti nei condomìni nell’ambito di lavori di
miglioramento dell’efficienza energetica
dell’edificio, realizzati dal 1° gennaio 2017 al
31 dicembre 2018, per un valore massimo della
detrazione pari a centomila euro.
- la proroga delle detrazioni dall’Irpef per il
50% dell’IVA pagata per l’acquisto di prime
e seconde case in classe energetica A e B al
31 dicembre 2017;
-la proroga al 31 dicembre 2017 del bonus
mobili (detrazione del 50%) per le giovani
coppie che comprano la prima casa per l’acquisto di arredi (non grandi elettrodomestici);
-l’estensione della cessione del credito ai lavori sulle singole unità immobiliari;
-l’introduzione di un credito di imposta del
50% per gli interventi di sistemazione a verde delle aree scoperte pertinenziali.
sibilità di spesa del Fondo infrastrutture e pone
nuovi stanziamenti per la linea ferroviaria Ferrandina – Matera.
Il testo approvato dalla Camera conferma la proroga di un anno dei bonus fiscali per gli interventi
di efficientamento energetico (65%), di ristrutturazione delle singole abitazioni (50%), del Bonus
Mobili abbinato a un intervento di ristrutturazione, introduce incentivi più consistenti per i lavori
in condominio, mantiene il credito d’imposta del
65% per riqualificare le strutture ricettive turistico
alberghiere, inclusi gli agriturismi. stabilisce nuove risorse per realizzare piste ciclabili, destina i
proventi dei titoli edilizi alle attività di manutenzione e recupero edilizio, così come aumenta le pos-
La Camera, per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche, ha stanziato 13 milioni di euro per il 2017, 30 milioni di euro per il
2018 e 40 milioni di euro all’anno tra il 2019 e il
2024.
Per migliorare l’efficienza energetica dei condomini ci saranno dei bonus per spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021
fino a quarantamila euro per unità abitativa,
che potranno variare in base all’entità dei lavori
e a i risultati raggiunti: partendo dal 65% si potrà
arrivare al 70% se l’intervento interessa almeno il
25% dell’involucro edilizio, e al 75% se l’intervento
è in grado di migliorare la prestazione energetica
invernale ed estiva. Gli incentivi saranno validi per
le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Il rimborso avverrà in cinque anni.
Anche la detrazione fiscale del 50% per la
messa in sicurezza sismica, comprendente anche la classificazione e la verifica sismica, da
richiedere entro il 31 dicembre 2021, per una
spesa massima di novantaseimila euro e rimborso in cinque anni, potrà crescere in base ai
risultati raggiunti: ulteriori incrementi al bonus saranno possibili per passaggi migliorativi tra le varie classi di rischio. Il bonus per i condomini potrà
andare dal 50% all’85% per i miglioramenti delle
classi di rischio riguardanti tutto l’edificio, per un
tetto di spesa massimo di novantaseimila euro per
unità abitativa.
Per il Piano Nazionale per le Città sono stati
stanziati 7 milioni di euro per il 2017 (Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie).
Un’importante novità riguarda i proventi dei tito-
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ARCHITETTURA, PAESAGGIO E SOSTENIBILITÀ
Disegno di legge, testo approvato dalla Camera il 28 novembre 2016
li abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal
testo unico dell’edilizia, che, a partire dal 1°
gennaio 2018, saranno destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione
e alla manutenzione ordinaria e straordinaria
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi
compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione,
a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all’acquisizione e alla realizzazione di aree
verdi destinate a uso pubblico, a interventi di
tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della
mitigazione del rischio idrogeologico e sismico
e della tutela e riqualificazione del patrimonio
rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura
nell’ambito urbano.
Il Fondo “Infrastrutture” da 47,5 miliardi di euro
comprenderà risorse da destinare anche alla mobilità sostenibile, alla sicurezza stradale, alla riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie,
della rete idrica e delle opere di: collettamento,
della fognatura e depurazione, al risanamento ambientale e bonifiche, alla riqualificazione urbana e
alla sicurezza delle periferie ed eliminazione delle
barriere architettoniche.
Nuovi fondi saranno creati per:
- realizzare la linea ferroviaria Ferrandina - Matera (10 milioni di euro di stanziamento per l’anno 2017, 32 milioni di euro per l’anno 2018 e 42
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019
al 2022);
- organizzare lo svolgimento del G7 a Taormina
il 26 e 27 maggio 2017 (45 milioni di euro per il
2017, da destinarsi a infrastrutture e sicurezza);
- ricostruire edifici e infrastrutture danneggiati dal sisma (6,1 miliardi di euro: 100 milioni nel
2017 e 200 milioni all’anno nei 30 anni compresi
tra il 2018 e il 2047. Come già annunciato, sarà
erogato un miliardo di euro per la ricostruzione
degli edifici pubblici: 250 milioni nel 2017, 300
milioni tra il 2018 e il 2019, 150 milioni nel 2020.
- prorogare il programma scuole belle fino al 30
giugno 2017 (128 milioni di euro);
- riqualificare l’area expo 2015 (8 milioni di euro
nel 2017);
- realizzare il progetto ‘Human Technopole’ (10
milioni di euro nel 2017, 114,3 milioni nel 2018,
136,5 milioni nel 2019, 112,1 milioni nel 2020,
122,1 milioni nel 2021, 133,6 milioni per il 2022 e
140,3 milioni a decorrere dal 2023);
- realizzare opere di adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per la finale di coppa del mondo di sci di marzo 2020
e i campionati mondiali di sci alpino a Cortina
d’Ampezzo (20 milioni di euro per ogni anno dal
2017 al 2021)
- prorogare le misure di sostegno alle piccole
e medie imprese nell’acquisto, anche in leasing, di impianti, macchinari, impianti e attrezzature nuovi fino al 31 dicembre 2018 (7
miliardi di euro)
Ulteriori provvedimenti riguardano:
- l’ammortamento del 150% per l’acquisto di beni
alto contenuto tecnologico.
-Il mancato contributo di licenziamento per i licenziamenti dovuti a cambi di appalto, cui fanno
seguito assunzioni presso altri datori di lavoro;
- Il pagamento della ritenuta del 4% a titolo di acconto sui corrispettivi dovuti per le prestazioni
relative ad appalti di opere o servizi in condominio riguarderà solo le spese superiori ai 500;
- l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata Inps sarà pari
al 25%.
Link documentazione:
DDL 28 11 2016
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URBANISITCA E LAVORI PUBBLICI
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Esce in Gazzetta Ufficiale la Disciplina del cinema
e dell’audiovisivo
La legge 220 del 14 novembre 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU n. 277 del 26 novembre 2016): con essa vengono destinati 120 milioni
di euro al Piano Straordinario per il potenziamento, la ristrutturazione e la realizzazione di
sale cinematografiche, precisamente 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,
20 milioni di euro per l’anno 2020 e di 10 milioni di
euro per l’anno 2021. I contributi, a fondo perduto, serviranno per riattivare sale cinematografiche
chiuse o dismesse, realizzarne di nuove, trasformare quelle esistenti, ristrutturare o adeguare l’apparato strutturale e tecnologico, installare, ristrutturare e rinnovare gli impianti, le apparecchiature,
gli arredi e i servizi complementari alle sale.
strutturazione di sale cinematografiche e centri
culturali multifunzionali, anche con interventi di
demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto
a quella preesistente e la modifica della sagoma.
Entro il 10 aprile 2017 dovrà essere pubblicato
il DPCM con all’interno le disposizioni applicative, ovvero la definizione dei soggetti beneficiari, i
limiti massimi d’intensità di aiuto e altre condizioni
per l’accesso al beneficio e la sua gestione.
Link documentazione:
L. 220_14 11 2016_ GU n. 277_26 11 2016
La legge prevede infine che sia più semplice il riconoscimento della dichiarazione di interesse culturale per le sale cinematografiche, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni
culturali e del paesaggio (Dlgs 42 del 22 gennaio
2004), in modo che siano incentivati gli interventi
di conservazione, ripristino e valorizzazione delle
sale cinematografiche storiche, anche con un vincolo di destinazione d’uso.
Le le Regioni e le Province autonome possono muoversi in deroga agli strumenti urbanistici vigenti per favorire il potenziamento e la ri-
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ARCHITETTURA, PAESAGGIO E SOSTENIBILITÀ
Legge n. 220 del 14 novembre 2016
IL GAZZETTINO DELLE PROFESSIONI TECNICHE
GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE
Conversione in legge del decreto fiscale
Conversione in legge del DL 193 del 24 novembre 2016
GESTIONE DELLA PROFESSIONE E SOFTWARE
Il decreto fiscale, ovvero il DL 193/2016, approvato in via definitiva dal Senato il 24 novembre
2016, comporta diversi provvedimenti che riguardano i professionisti, che vanno dall’individuazione di indici di affidabilità fiscale ai concetti di
premialità, per arrivare all’eliminazione degli studi
di settore.
Per il periodo d’imposta 20116 saranno individuati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze
degli indici sintetici di affidabilità fiscale, ai
quali si farà riferimento per determinare i livelli premiali per i contribuenti più affidabili: gli
accertamenti scatteranno in base al livello di affidabilità fiscale a cui il contribuente risponde. In
tale ottica va l’eliminazione degli studi di settore.
All’Agenzia delle Entrate andranno comunque
comunicati i dati delle fatture IVA, le quali, se
contenenti errori nella comunicazione telematica, saranno passibili di sanzioni da 500
a 2000 euro. Sarà sanzionabile anche l’errata
trasmissione dei dati (2 euro a fattura, per un
massimo di 1000 euro a trimestre). Se la correzione avverrà entro 15 giorni, la sanzione sarà dimezzata.
Per quanto concerne le spese di trasferta del
professionista, esse non saranno soggette a
imposizione contributiva. Quelle sostenute dal
professionista durante le trasferte (prestazioni di
viaggio e di trasporto) saranno deducibili.
Le partite IVA inattive da tre anni saranno chiuse d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate.
Link documentazione:
DL 193_24 11 2016
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IL GAZZETTINO DELLE PROFESSIONI TECNICHE
URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
Codice Appalti: Linee guida ANAC e Consiglio di Stato
in contrasto
Linee guida ANAC n.5, Delibera 1190 del 16 11 2016
Linee guida ANAC, Delibera 1096 del 26 10 2016
Linee guida ANAC n.4, Delibera 1097 del 26 10 2016
Parere 2286 del Consiglio di Stato del 03 novembre 2016
Parere 2284 del Consiglio di Stato del 03 novembre 2016
Emergono ancora incongruità tra quanto dichiarato
dal Consiglio di Stato e quanto pubblicato dall’ANAC nelle proprie Linee guida in materia di Codice
degli Appalti, specialmente per quanto concerne
le commissioni giudicatrici, i contratti sotto soglia
comunitaria, l’esclusione dei professionisti e delle
imprese dalle gare per illeciti professionali gravi,
per il ruolo e i compiti del Direttore lavori e per l’affidamento dei lavori senza gara.
Commissioni giudicatrici
Per quanto concerne le commissioni giudicatrici, le
Linee Guida definitive emanate dall’ANAC non
modificano la loro impostazione, nonostante il
parere negativo del Consiglio di Stato, che chiedeva l’obbligo del presidente esterno alla Stazione
Appaltante solo per le gare con importo superiore
alla soglia comunitaria: per l’ANAC, anche nelle
gare di importo inferiore alle soglie comunitarie (5.225.000 euro per i lavori, 135.000 euro per
i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati
dalle amministrazioni governative, 209.000 euro
per i servizi e i concorsi di progettazione aggiudicati dalle altre amministrazioni), i presidenti delle commissioni devono essere membri esterni
alla Stazione Appaltante, scelti da un apposito
Albo creato dall’ANAC.
Per gare con importi superiori al milione di euro
vale il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, che implica valutazioni discrezionali,
mentre, sotto tale soglia, l’aggiudicazione si basa
sul prezzo più basso, senza valutazioni qualitative
da parte della commissione giudicatrice.
Entro sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, dovrà essere redatto il regolamento
per la formazione dell’albo dei commissari. Per
valutare le richieste pervenute e formare quindi
l’Albo, sarà necessario un tempo di tre mesi.
Ruolo del RUP
Per esercitare il ruolo di responsabile unico del
procedimento (RUP) negli appalti è necessario essere in possesso di un titolo di studio commisurato all’importo della gara e di molta esperienza sul
campo. È questo, in sintesi, il contenuto delle linee
guida definitive sul RUP, messe a punto dall’Anac
in attuazione del Codice Appalti.
I requisiti richiesti per poter essere nominato RUP,
riguardano:
- la specifica formazione professionale (per importi inferiori a un milione di euro il RUP deve
possedere almeno diploma di istituto tecnico perito industriale, commerciale, agrario, agrotecnico, edile, geometra, tecnico delle costruzioni
con almeno 10 anni di esperienza nell’ambito
dell’affidamento di appalti e concessioni di lavori; per importi compresi tra un milione di euro
e le soglie comunitarie il RUP deve possedere
almeno una laurea triennale in architettura, ingegneria, scienze e tecnologie agrarie, scienze e
tecnologie forestali e ambientali, scienze e tec-
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URBANISITCA E LAVORI PUBBLICI
Parere 2282 del Consiglio di Stato del 03 novembre 2016
IL GAZZETTINO DELLE PROFESSIONI TECNICHE
Nell’espletazione dei suoi compiti il RUP deve:
-formulare proposte e fornire dati e informazioni utili per la predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi
aggiornamenti;
-verificare la documentazione amministrativa
nella fase di affidamento dell’incarico;
- controllare e coordinare l’attività di un altro
ufficio a cui è stata demandata la verifica della documentazione amministrativa nella fase di
affidamento dell’incarico;
- controllare la congruità delle offerte pervenute, nel caso di aggiudicazione con il criterio del
minor prezzo;
- verificare, insieme alla commissione giudicatrice,
la congruità delle offerte pervenute, nel caso di
appalti con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel rapporto qualità/prezzo;
- sovraintendere, attraverso la figura del direttore lavori, a tutte le attività volte alla realizzazione degli interventi appaltati, nel rispetto della normativa e dei tempi di esecuzione dei lavori
previsti in contratto nella fase di esecuzione dei
lavori (particolare attenzione deve essere rivolta
alla normativa in materia di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro);
- svolgere anche le funzioni di progettista, direttore lavori, direttore dell’esecuzione, nel
caso gli venisse richiesto e fosse nella possibilità
di assolvere a tali funzioni, sia per volontà che
per possesso dei titoli, formazione ed esperienza
professionale necessari.
Contratti sotto la soglia comunitaria
Per quanto concerne i contratti sotto la soglia comunitaria, l’ANAC ha riscritto le Linee guida, secondo le richieste del Consiglio di Stato in termini
di semplificazione delle procedure, soprattutto
quelle per gare di modico valore, ad esempio
entro i mille euro di importo.
Per le gare di affidamento di lavori di importo
pari o inferiore a un milione di euro si può impiegare il criterio del minor prezzo, mentre per
quelle per importi inferiori a quarantamila euro,
l’affidamento può essere diretto, con motivazione resa in forma semplificata per importi sotto
i mille euro o per affidamenti da effettuarsi con appositi regolamento stabilito e adottato dalla Stazione Appaltante.
L’attestato di qualificazione SOA per la categoria
dei lavori da affidare dimostra già il possesso dei
requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.
La procedura negoziata può essere impiegata
per lavori tra quarantamila e centocinquantamila euro, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, identificati con apposita indagine di mercato e nel rispetto del criterio di
rotazione degli inviti.
La procedura negoziata è possibile tra i centocinquantamila euro e un milione di euro, previa
consultazione di almeno dieci operatori.
Per importi superiori a cinquecentomila euro,
le stazioni appaltanti possono ricorrere alla
procedura negoziata, ma devono motivare il
mancato ricorso alle procedure ordinarie, che
garantirebbero un maggior grado di trasparenza.
Esclusione dei professionisti e delle imprese
dalle gare d’appalto in caso di illeciti professionali gravi
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nologie geologiche, scienze naturali ed essere
abilitato all’esercizio della professione, oltre ad
avere almeno cinque anni di esperienza nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessione di
lavori; per importi superiori alla soglia comunitaria, il RUP deve possedere una laurea magistrale o specialistica e possedere un’anzianità di
servizio e un’esperienza di almeno cinque anni
nell’ambito dell’affidamento degli appalti e delle
concessioni dei lavori);
- l’aggiornamento costante;
- un’adeguata esperienza professionale alle dipendenze di stazioni appaltanti o nell’esercizio
di un’attività di lavoro autonomo, subordinato
o di consulenza in favore di imprese operanti
nell’ambito dei lavori pubblici o privati;
- qualifica di project manager nei casi appalti di
particolare complessità.
Il Consiglio di Stato, con il parere 2286/2016 ha
bocciato le linee guida Anac che riguardano le cause di esclusione di professionisti e imprese dalle
gare di appalto pubblico, nello specifico l’art. 80,
comma 5, lettera c, in quanto non coerenti con la
volontà legislativa comunitaria e nazionale: rispetto
alla Direttiva 2014/24/UE, che escludeva dalle gare
d’appalto i professionisti e le imprese con significative o persistenti carenze, le Linee guida dell’ANAC
sembrano avere una interpretazione più morbida.
L’ANAC intende il provvedimento rivolto a carenze professionali persistenti e significative, contemporaneamente, escludendo pertanto quelle
occasionali. Il Consiglio di Stato considera le
carenze professionali anche occasionali o una
tantum come facenti parte dei motivi di esclusione dalle gare, non ammette le misure di selfcleaning previste della Linee guida e fa scattare
il periodo di esclusione dalle gare dal momento
in cui è avvenuto l’illecito, rifacendosi a quanto
stabilito nelle Direttive Comunitarie – periodo di
esclusione dalla data del fatto - (per l’ANAC ciò
avviene nel momento in cui la Giustizia ha accertato
l’illecito). Chiede inoltre delucidazioni circa problemi
delle medesime carenze del subappaltatore.
Direttore Lavori
Anche in materia di definizione del ruolo e dei compiti del Direttore Lavori, il Consiglio di Stato è in
contrasto con quanto previsto dal decreto attuativo
del Codice Appalti scritto dal Ministero delle Infrastrutture: secondo il Consiglio di Stato il decreto
doveva presentarsi come un regolamento adottato
congiuntamente dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti con l’ANAC, e non come la semplice
trascrizione in allegato al decreto delle Linee guida
dell’ANAC, prevedere maggiore chiarezza e schematicità, impiegare una terminologia omogenea,
semplificare disposizioni superflue e superare le incoerenze con il Codice degli Appalti.
Tra le questioni di maggiore rilevanza circa le incongruenze tra Codice Appalti e decreto del Mit si rilevano:
- le decisioni in termini di tempistiche con cui
riferire al RUP sulle attività di cantiere e l’andamento dei lavori: per il Mit tale compito spetta al
Direttore Lavori, mentre per il Codice Appalti tale
compito spetta al RUP;
- l’affidamento dell’incarico di direttore dei lavori, di coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione: per il Consiglio di Stato esso va affidato all’esterno solo nei casi in cui nella Stazione
Appaltante manchino le professionalità adeguate;
- le verifiche del subappalto: per il Consiglio di
Stato esse spettano alla Stazione Appaltante,
previa consultazione con il Direttore Lavori, mentre per il Mit esse sono compito del solo Direttore
Lavori;
- figura del direttore dell’esecuzione del contratto: il Consiglio di Stato sottolinea come essa
non risulti presente nel decreto del Mit, come invece avviene nel Codice Appalti;
- il certificato di regolare esecuzione, da rilasciarsi entro 30 giorni dalla fine lavori: per il
Consiglio di Stato esso è oggetto del regolamento
di collaudo;
- comunicazione all’ANAC delle inadempienze
in materia di sicurezza sul lavoro: il Consiglio
di Stato denuncia la mancanza di tale obbligo nel
decreto del Mit.
Affidamenti senza gara
Anche in materia di affidamenti di un servizio o l’acquisto di un bene senza gara, il Consiglio di Stato,
boccia le linee guida dell’Anac sui beni e servizi “infungibili, in quanto il periodo delle consultazioni
sul testo non vedeva ancora in vigore il Codice
degli Appalti, comportando come conseguenza il
riferimento a requisiti meno stringenti in tema di infungibilità e la mancata considerazione della regolamentazione circa la programmazione per servizi e
forniture, le consultazioni preliminari di mercato e le
nuove regole in tema di progettazione.
Link documentazione:
Linee guida ANAC n.5_Delibera 1190_16 11 2016
Linee guida ANAC_Delibera 1096_26 10 2016_
GU 273_22 11 2016
Linee guida ANAC n.4_Delibera 1097_26 10 2016
CdS_Parere 2286_03 11 2016
CdS_Parere 2282_03 11 2016
CdS_Parere 2284_03 11 2016
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IL GAZZETTINO DELLE PROFESSIONI TECNICHE
Elaborazione e stesura dei contenuti a cura della redazione
Coordinamento scientifico-redazionale Arch. Valentina Bano
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