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Angelo Di Mauro
UNIVERSITA’ E CORTE DI SOMMA
I CAPITOLI
ANGELO DI MAURO, nato a Somma Vesuviana nel
Quartiere Murato, vive e lavora a Salerno.
Dopo la produzione poetica degli anni settanta, (ED E' IL
TEMPO, PAESACCIO, VERDEANIMA) e dopo quella
antropologica degli anni ottanta, (L'UOMO SELVATICO,
BUONGIORNO TERRA, LE FIABE DEL VESUVIO), ha
penetrato da uomo innamorato della sua Terra gli archivi
nostrani, pubblici e privati, alla ricerca di storie perdute,
dimenticate, leggendarie. Ha vellicato i teneri documenti del
'500, del '600 e del '700 blandendo burbere gelosie.
Con indubbie qualità di comunicatore egli attizza curiosità ed
antichi fuochi, sopiti nella memoria.
Dall'incantesimo del passato ci disvela le regole vive di una
comunità che alle soglie del XVII secolo balbetta e sperimenta
le prime forme di democrazia parlamentare.
Inoltre su quelle oscure carte, violate dal tempo degli uomini,
egli ha spigolato con una pietas tutta virgiliana simulacri di
sofferenze in un'inconsueta lotta avverso le ingiustizie,
perpetrate nei secoli contro la verità dell'uomo.
Progetto grafico: Angelo Di Mauro
Foto di copertina: Marco Pennasilico
Finito di stampare nel mese di dicembre 1997
presso le Arti Grafiche Landi di Baronissi (Sa)
per conto delle Edizioni Ripostes
1
A Carolina ed Elena Coppola, ora sorelle nella luce
2
INDICE
Introduzione
a) Cenni storici sui Capitoli dell'Università di Somma
Gli Statuti del 2 agosto 1589
b) Cenni storici sui Capitoli della Bagliva di Somma
1) Regia Corte
Proventi giurisdizionali: pandetta del 1577 e del 1587
Affitto dei proventi civili e misti del 1638
2) Bagliva: diritto di passo del 1555 e del 1587
3) Gabella del sicle del 1579/1580 e del 1587
4) Gabella della farina o del macinato del 1578, del 1586 e del 1587
5) Gabella del forno, del pane e delle paste del 1586 e del 1587
6) Gabella del vino del 1586 e del 1587
7) Gabella della carne o del macello del 1575, del 1586 e del 1587
8) Gabella del salsume del 1587
9) Gabella del quartuccio del 1587
10) Affitto delle botteghe di salsume e pane dei gabelloti del 1586
c) Cenni storici su alcune istituzioni religiose di Somma
Fondazione della Collegiata del 9 aprile 1595
Capitoli della Collegiata del 17 giugno 1601
Capitoli del convento delle Donne Monache di Porta Terra del 1618
Confraternite
1) Confraternita di Santa Caterina (1438)
Stralci dalle Sante Visite del 1586, del 1616 e del 1658
Elezione dei Magistri Yconomi è Procuratori del 1605
Capitoli del 13 dicembre 1776
2) Confraternita dell'Angelo Custode (1516)
3) Confraternita di Santa Maria dei Battenti (1521)
Procura ai Magistri Yconomi è Procuratori del 1561
Stralci dalla Santa Visita del 1616
4) Confraternita del Santissimo Corpo di Cristo (1540)
Stiglio della congrega del 1557
Elezione dei Razionali del 1605
Elezione Magistri Yconomi è Procuratori del 1650
Capitoli del 7 aprile 1777
3
5) Confraternita di Santa Maria della Grazia o Monte di Pietà (1580)
6) Confraternita del Santissimo Rosario (1591)
Capitoli del 17 febbraio 1777
7) Confraternita di Santa Maria della Libera (1597)
Sostituzione dei Governatori defunti del 1604
Stralci dalla Santa Visita del 1616
Capitoli del 17 dicembre 1776
8) Confraternita dell'Immacolata Concezione (1594 ?)
Capitoli del 5 dicembre 1776
9) Confraternita della Morte o di Santa Maria della Grazia (1650)
Fondazione e Capitoli del 9 marzo 1650
10) Confraternita di Santa Maria della Neve (1762)
Fondazione e Capitoli del 1 ottobre 1762
*****
APPENDICE
ANTICHE ORIGINI ED EVOLUZIONE DELLA FORZA PUBBLICA DELL’UNIVERSITA’
IL BATTAGLIONE DEL RIPARTIMENTO MILITARE DI SOMMA - I
CAPITOLI - (La leva del 14 maggio 1617)
4
INTRODUZIONE
Se gli antichi siamo noi perché somma di un passato che è dentro di noi - come dice il
professore Guido D'Agostino dell'Università di Napoli - non potevo non intraprendere
questo ulteriore viaggio alla ricerca delle radici perdute, dopo i precedenti lavori di tipo
antropologico, che hanno scandagliato quella base indistinta che determina i nostri
comportamenti attuali attingendo ad antiche cultualità.
Era ora di raccogliere gli sparsi e dispersi documenti per incastonarli tra coordinate più
realistiche.
La dimenticanza e l'incuria avevano accumulato negli archivi la polvere sulla quale non si
rinviene traccia d'eventi mentre la memoria degli anziani attende il vellicare della parola.
Allora come un fanciullo ho cominciato a dissotterrare la moneta fuori corso della storia,
con dolce cautela, per indovinarne la testa dei potenti e la croce degli sfruttati.
Dalla macina del tempo sono saltati fuori gli antichi Capi di Regole, che hanno
disciplinato la vita della nostra comunità a partire dal secolo XVI.
I secoli d'oro della produzione di queste messi documentarie sono il '500 ed il ‘700. Il
primo caratterizzato dalla fondamentale e travagliata tappa del riscatto dalla feudalità del
1586, a seguito della quale furono scritti i Capitoli dell'Università, della Bagliva ed
immediatamente dopo quelli della Collegiata, mediante la redazione di regole meticolose
disciplinanti i rapporti di forze e l'uso delle risorse locali.
Il secolo dei lumi invece favorirà la stagione della razionalizzazione dell’attività di
governo e delle sue scritture, e quella della regolamentazione delle confraternite sotto
l'influenza di correnti di pensiero anticlericali.
Ho rinvenuto in questo lavoro di archeo-recupero carte che solo qualche ladro di sigilli
aveva visitato. Bestioline sapienti hanno forato i documenti e masticato pensieri, lontano
dalla luce.
A volte essi sono stati indecifrabili, ma spesso illuminanti.
Da questi segni frammenti d'epoche ritornano come un singulto e ripropongono atmosfere
sopite, a noi sospesi in un tremore per la vita irrimediabilmente trascorsa di una genia di
derelitti.
L'abisso di passato che si è spalancato sotto i piedi, dopo un prima vertigine, non poteva
continuare a rimanere un chiuso dolore per il poeta che è pio verso il passato, (U. Eco).
A chi non è addetto a lavori del genere giunge a consolazione il motto delle Annales,
secondo il quale la Storia con la lettera maiuscola o è storia locale o non è.
Vi invito quindi in una casa non mia, fatta di strade e di paesi scomparsi, perché insieme
possiamo scorrere le suggestioni dei relitti che ornano la coscienza a nostra insaputa.
L'indagine ha scandagliato le origini delle Capitolazioni emanate dalle istituzioni civili e
religiose di Somma; ha riportato la nascita di qualche privilegio.
Pertanto quelle che per diversi motivi non hanno, o per le quali non ho rinvenuto Statuti,
non sono comprese nel presente lavoro.
Ringrazio il parroco della Collegiata don Pasquale Carbone e Raffaele Rianna, Alberto
Angrisani e Gianfranca Del Giudice, Aurelio Cerciello, Rino Rossi, Alessandro Masulli,
Domenico Russo, gli eredi di Antonio Secondulfo e i due Raffaele D'Avino, che mi
hanno aperto le stanze della memoria o le loro conoscenze specifiche, come pure ha fatto
il professor Enrico Di Lorenzo per il latino del testo.
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Per quello che riguarda la trascrizione dei documenti consultati preciso che le espressioni
in parentesi, nella maggior parte dei casi, sono l'esplicitazione delle abbreviazioni. Negli
altri la parentesi indica l'eventuale interpretazione di un segno inintelligibile, di una parte
di foglio mutilo.
I puntini in parentesi indicano espressioni non decrittate.
Tenendo conto che i manuali di abbreviazioni latine e medievali non comprendono molte
di quelle contenute nei documenti sommesi e napoletani, che la g è abbreviazione di con,
us, qui, quo, qua, che la p è abbreviazione di per o pro e che la q assume diversi
significati come il pronome relativo declinato qui-quae-quod, diversi avverbi e
congiunzioni, si può intendere il margine d'errore di questa stesura, in principal modo
nelle parti latine o nelle traduzioni dallo spagnolo.
Le abbreviazioni p.to/i e m.co/i stanno per predetto/i e magnifico/i, non sempre riportati
per esteso. Così Un.tà e ut s., che stanno per Università e ut supra. L'espressione d.ti può
indicare dicti e ducati; in quest'ultimo senso è sempre esplicitata.
Inoltre la notarile e finale dei termini declinabili corrisponde alla concrezione del dittongo
ae dei nominativi plurali o genitivi singolari, come nei casi di que, ipse, terre, Summe,
che stanno per quae, ipsae, terrae, Summae.
Angelo Di Mauro
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CENNI STORICI SUI CAPITOLI DELL’UNIVERSITÀ
LE ANTICHE CONSUETUDINI DEI QUARTIERI CASAMALE, MARGARITA E PRIGLIANO - I PARLAMENTI
GENERALI PRE-VICEREALI - LA REGIA CORTE LOCALE: PANDETTA DEI CARDONA DEL 1577 E
DELL’UNIVERSITA’ DEL 1587 - PREROGATIVA DELLA LIBERA CACCIA DEL 1552
Il 24 aprile del 1997 ho ritrovato nell'Archivio di Stato di Napoli gli Statuti del
Municipio di Somma del 1589. Li ha redatti il 2 agosto il notaio Gio:Andrea Ynefra. Il
reverendo Domenico Majone notò nel 1703 nell'archivio di Santa Caterina il libro rosso
dei Capitoli col titolo che ho ripreso in questo mio lavoro. Poi se n’era persa traccia.
Quali furono le premesse che portarono a questa prima redazione delle regole istituzionali
del paese?
Esse furono scritte in un primo atto nel 1582 da due influenti personalità del tempo,
Gio:Vincenzo Capograsso e Grandonio Piacente, probabilmente in occasione della
vendita della Terra di Somma da parte di don Antonio de Cardona a Gio:Geronimo
d’Afflitto forse proprio per evitare il cambio del feudatario.
Infatti di quest’anno è l’atto d’acquisto per mano del notaio Consalvo Califati (o
Califani). La Regia Camera della Summaria invalida la cessione, forse a seguito di
pressioni della nobiltà locale, che ha aderenze in quel consesso.
A seguito di un suffragium del Parlamento del 1585 la comunità che conta chiede di
essere richiamata nel Demanio Regio e subisce per queste richieste varie molestie dagli
esattori del feudatario.
L’Università quindi con l’aiuto dei Casali più ricchi, il 3 ottobre 1586, ricompra dal conte
di Trivento, il d’Afflitto, per 112.000 ducati la propria libertà amministrativa. Partecipa al
riscatto anche il duca di Cardona, precedente feudatario, con una cordata di creditori il cui
alito caldo incalzerà per secoli i polpacci delle risorse comunali.
In questi atti di passaggio e di consegna viene alienata “la Terra di Somma con i suoi
Casali e con i suoi castelli e fortilizio - come recita in latino l’istrumento notarile - con
gli uomini, i vassalli, e i redditi dei vassalli, con qualsiasi giurisdizione, civile e
criminale, e mista, in primo e secondo grado, con mero e misto imperio e potestà di
spada, (cioè di vita e di morte), con le quattro lettere arbitrarie (che sono disposizioni
angioine che prevedono la facoltà eccezionale di celebrare processi sommari, senza
garanzie giuridiche, la tortura e pene anche arbitrarie), di comporre e di commutare le
pene sulla vita o sul corpo in pene pecuniarie ed a quelle rinunciare in tutto o in parte,
soddisfatte prima le parti lese, e con i diritti di pesi e misure (la zecca), con proventi ed
emolumenti delle dette giurisdizioni, con le rendite, diritti e giurisdizioni...” Inoltre
vengono trasferiti i beni demaniali, feudali e non (cioè burgensatici), i servizi e i privilegi
eventualmente concessi.
Il d’Afflitto dichiara la Terra di Somma libera e franca da obbligazioni “ecxepto a feudali
servitio seu adoha”, coiè il pagamento della tassa, nata con le crociate, per evitare il
servizio militare. Egli come conseguenza viene liberato dal giuramento feudale di
omaggio, obbedienza e fedeltà. 1)
Dopo questo doveroso riconoscimento ai lavori del reverendo Domenico Majone e del
podestà Alberto Angrisani riporto gli esiti delle ulteriori ricerche sugli Statuti di Somma.
I Capitoli del 1589 regolano la vita istituzionale del Comune dando conto della debole
partecipazione locale alla gestione della cosa pubblica, che è prima solo un affare di
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famiglia (del nobile feudatario o del Governatore Regio) e poi di più famiglie che si
spartiscono i corpi universali, come si chiamavano allora le entrate fiscali.
Infatti se essi rivelano le prime forme di rappresentanza "politica", va subito detto che
queste norme sono il risultato di una lotta tutta interna all'aristocrazia locale ed al ceto dei
bonatenenti, quella folta schiera di mercatores, che s'è venuta formando già al tempo
degli Angioini.
La nobiltà che abita in massima parte i quartieri Casamale e Prigliano/Burgo è fedele alla
Corona ed al sistema feudale dei privilegi per la classe dominante. Margarita, dove pure
risiede qualche nobile casato, esprime invece orientamenti popolari, come nelle rivolte
del 1647 e 1799 e nelle elezioni a sindaco del bracciale Gio: Aliperta nel 1750 e 1765.
La maggior parte dei poveri in questi secoli vive nei pagliai e fa capo alla parrocchia di
Santa Croce.
La costante solidarietà dei canonici della Collegiata, dei Francescani e dei Domenicani,
con l'offerta di una zuppa economica, pagata con i contributi dell'Università, non riuscirà
mai a risollevare la sorte di questi diseredati di Dio, che non hanno peso e voce nelle
scelte di questi anni.
Le prime notizie dell'Università (l'insieme dei cittadini e dei loro interessi), risalgono agli
Angioini.
Questi, sempre assetati di danaro, fanno collette (tassazioni generali per famiglia),
affittano i boschi montani, concedono la baiulazione alle famiglie influenti del tempo.
Parti di queste entrate vanno al cappellano regio della chiesa di Santa Lucia ad castro, a
Castello, già nel 1269.
Della Bagliva di Somma, di cui parlerò a proposito delle gabelle, si trova notizia nei
Registri Angioini sotto il titolo di dacia seu capitula nell’anno 1306.
Durante il regno di questi innovatori di Provenza si ha la prima documentazione
dell'esistenza di due sindaci (1293). Questa informazione introduce il discorso della
regolamentazione dei rapporti tra essi e della loro nomina quali procuratori della
comunità per singoli affari e non per tutta l'amministrazione delle entrate municipali, la
quale è nelle mani dei Castellani, Militi, Giudici o Mastro Giurati e Baiuli regi.
I Normanni chiamavano questo corpo giuridico Assisiae; gli Svevi Costitutiones e gli
Angioini Capitula.
La comunità allora doveva vivere secondo regole non scritte, che di volta in volta e per
singoli problemi disciplinavano la rappresentanza degli interessi della popolazione, che
va intesa come aristocrazia e ricchi mercanti.
Un ulteriore elemento per affermare l'esistenza di norme consuetudinarie, che
regolamentavano i rapporti interni alle forze "politiche" locali, è dato dal godimento di
privilegi da parte delle tre rispettive platee. 2)
Premesso che la disciplina delle riscossioni, centralizzata o periferica, precede quella
delle istituzioni locali, bisogna arrivare al re aragonese Ferrante per poter parlare di un
riconoscimento delle prerogative delle Università contro i feudatari e quindi di un
passaggio dalle consuetudini alla vecchia maniera, orali e non, a più estesi Capitoli
scritti.
Questi diventano necessari per la divisione del paese in quartieri ben aggregati e
contrapposti, che competono tra loro nella spartizione delle poche competenze territoriali
del Municipio, che lentamente sta subentrando ai Vicari dei sovrani ed ai Baiuli, e
nell'accaparramento di posizioni di privilegio nei posti del potere e in quelli formali delle
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processioni religiose, dell'attribuzione delle aste del pallio e dell'iscrizione alle
congreghe.
Con la costruzione delle mura del Casamale (1467) i nodi vengono al pettine ed il paese è
chiamato a decidere il luogo da fortificare ed a contribuire alla spesa sulla base di un
bilanciato compromesso tra le aspettative e le pretese degli altri quartieri e delle altre
parrocchie.
Da questa data può cominciare la ricerca dei Capitoli scritti dell'Università di Somma, in
quanto una lettera di un Di Somma al Vescovo, nel tentativo di difendere la prerogativa
della processione del Santissimo Sacramento, (che nasce nella chiesa di San Michele
Arcangelo del Carmine), dall'attribuzione della stessa, ai primi del '600, alla Collegiata
del Casamale, accenna ad un' antica Capitulatione.
Altri tre documenti dell'Archivio della Collegiata confermano la presenza di queste
norme disciplinanti il difficile dosaggio di potere tra i tre quartieri: Terra Murata,
Prigliano e Margarita. 3)
Da queste corrose carte è possibile inferire l’esistenza di antiche disposizioni che
risalgono agli ultimi Aragonesi. Infatti la regina Giovanna III nel 1512 distribuisce le
mazze del pallio secondo il peso "politico" delle tre "piazze" e con una turnazione che
vede prevalere nettamente i potenti del Quartiere Murato, al quale vengono assegnate due
aste, mentre le altre due sono divise tra Margarita e Prigliano.
Successivamente (1542-1572) i quartieri nominano un Commissario a turno per la
distribuzione delle aste. Nel 1601 le distribuirà la chiesa di San Michele Arcangelo,
donde parte la processione del Santissimo Corpo di Cristo e nel 1637 ci si accapiglierà
ancora nel Sacro Consiglio per evitare il trasferimento della processione stessa alla
Collegiata.
La diatriba non si esaurirà con l'abolizione dei tre sindaci del 1806. Infatti i Verbali
Decurionali dànno conto di ulteriori dispute nell'anno 1819.
La regola della presenza doppia delle cariche e dei posti d'onore da assegnare al Casamale
viene seguita anche nella bentatione (designazione) di tutte le altre cariche municipali.
Stralci di Capitoli compaiono anche in un’altra contesa, quella per la nomina del Cantore
e del Tesoriere della Collegiata, di patronato dell’Università, la cui designazione deve
seguire una turnazione per quartieri. Questi accenni di norme fissano un'altra regola
fondamentale alla legittimità degli atti sindacali: i provvedimenti che non portano la firma
del sindaco del Casamale sono nulli, come appare dalla Capitulatione e se ne porta anco
fede del Cancelliero de d.a Terra.
Le pagine o i paragrafi citati in queste carte dell'Archivio della Collegiata (P. 10 at.o - a
tergo -, P 64/5, P 76, P 78, P 146) fanno pensare ad un gran numero di regole.
Negli Statuti delle congreghe e nella fondazione del convento delle Donne Monache di
Porta Terra questa preminenza delle prerogative dei nobili e bonatenenti del Casamale
viene ulteriormente confermata, (vedi i Capitoli della congrega del SS.mo Corpo di Cristo
all'articolo 2, quelli delle Donne Monache agli articoli 4, 6, 13 e quelli della congrega di
Santa Caterina all'articolo 16).
Gli stessi privilegi si incontrano con presenza raddoppiata nelle ammissioni al convento
delle Donne Monache, nei maritaggi e nelle liturgie che precedono questi eventi.
L'ipertrofia della divisione territoriale per quartieri viene evidenziata anche dall'affitto
della gabella della farina del 1578, allorché essa viene subappaltata a tre gruppi di
gabelloti diversi per ciascuna "piazza".
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Con gli infeudamenti del paese a favore degli Orsino, dei de Croy, dei Sanseverino, dei
de Foix, dei Cardona e dei d'Afflitto (1445-1519-1521-1528-1531-1582) si procede volta
per volta dalla resa del ligio omaggio al Signore di turno alla concessione ed assenso del
barone pro tempore ai Capitoli di Somma.
Il vassallaggio agli Svevi (1191 sotto Diopoldo di Vohburg) e agli Angioini (1271 sotto
Gugliemo, Visconte di Medun, e 1293 sotto Filippo di Fiandra), non dà conto di
Capitolazioni, probabilmente per mancanza di organizzazione formale della popolazione
in Universitas, anche se è del 1293 la prima notizia di sindaci a Somma, quali procuratori
della popolazione che non vuole rendere il ligio omaggio al Signore angioino.
Nel 1521 il duca Alfonso Sanseverino sottoscrive gli Statuti del paese; nel 1524 i Capitoli
della Bagliva di Somma sono promulgati in Sedili della città; nel 1544 Ferrante de
Cardona concede il placet ai Capitoli della Bagliva di Somma; nel 1546 Ludovico de
Cardona riconferma il suo assenso ai Capitoli del paese; nel 1555 i nobili del Quartiere
Murato provano ad istituire un Seggio o Sedile (Parlamento) al Casamale; nel 1590 il
viceré Juan de Zuniga approva gli Statuti di Somma. Da questa data i Governatori Regi
giurano all'Università di rispettare le sue Capitolazioni ed i suoi privilegi. Il 5 giugno
1650 il governatore Honofrio de Sio, Maestro di Campo, prende possesso del
Capitanatus: “...tactis scripturis in manibus me prefati notarij (notaio e cancelliere
Annibale de Luciano) juravit de officio predicto bene fideliter et legaliter exercere iusta
formam et continentiam dicti viglietti (ordini) et patente expediente dicti m.ci sindici
principaliter institerunt pro observantia Capitulorum, Privilegiorum, Pandette et
Prerogativarum dicte Terre...”
Il 9 settembre 1652 il nuovo Governatore Giuseppe de Almoccha giura sul vangelo di
rispettare gli Statuti di Somma.
Il 16 aprile del 1654 è il Governatore Leonardo de Cardenas a giurare fedeltà. 4)
Ancora nel 1672 il Governatore Gaspare Valenzuola firma i privilegi ed i Capitoli di
Somma.
Per il periodo aragonese tuttora manca qualsiasi documentazione che riporti le regole
della vita istituzionale di Somma.
Perché Gio:Vincenzo Capograsso e Grandonio Piacente stilano i Capitoli dell'Università?
Si perviene alla stesura delle nuove regole comunitarie perché i precedenti Parlamenti
generali, come chiariscono le relazioni al Sacro Consiglio, portano nell'adunanza gran
parte della popolazione, il che crea una grande confusione, l'accentuazione dei contrasti e
forse la paralisi dell'attività di governo. I documenti parlano di odi e differenze, di liti e
prerogative facendo esplicito riferimento alle mazze del palio e quindi alla processione
del Santissimo Corpo di Cristo.
Gli atti processuali riferiscono di precedenti riforme dei Capitoli e di Instruttionj (nuove
norme suggerite anche dall’alto) per superare i contrasti. Il Sacro Consiglio sente anche
dei testimoni che soffiano sul fuoco degli odi. Il Consiglio allora nomina un
Commissario per la composizione delle liti.
Si desume da ciò la pervicace persistenza di contrasti tra i quartieri e che non soltanto il
riscatto dal baronaggio ma anche motivi di regolamentazione di nuovi equilibri e motivi
di funzionalità ed efficacia portano alla redazione delle nuove norme.
Dopo la stesura notarile delle regole istituzionali del 2 agosto 1589 il Capitano Regio il 5
ottobre consegna le chiavi della città ai tre sindaci di Somma.
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Il riscatto è però più formale che sostanziale, perpetuando una rendita parassitaria di
origine feudale, come s’è già detto.
E' quindi solo una questione di sfruttamento che passa per gradi dalle mani di alcune
famiglie in quelle di altre emergenti.
Un effetto fondante del riscatto dalla feudalità è quello dell'inizio della redazione dei
documenti relativi alla vita pubblica e privata della comunità presso la Curia di Somma.
Un tempo erano incombenze del feudatario e dei suoi amministratori o del Governatore e
Giudice Regi. Pertanto eventuali tracce sono andate perdute o sono nascoste negli archivi
familiari dei più antichi Signori di Somma.
Dall'agevole lettura delle regole istituzionali, trovate nel Grande Archivio di Napoli,
colpisce l'esistenza di tre quartieri rappresentati da propri deputati e sindaci con
competenze sulle materie di interesse plateatico come se fossero Università diverse, (da
tener presente che anche i Casali hanno proprie Università); l'alto numero dei deputati; la
subordinazione del consesso al Governatore o Giudice Regi; la meticolosa disciplina
della rappresentanza e delle sostituzioni, delle penalità per le assenze ingiustificate; i
limiti individuali di spesa, la regolamentazione del voto, la disciplina delle gabelle, i
privilegi dei medici e degli avvocati, la mancanza formale di privilegi per sindaci e
deputati; la requisizione ed il sorteggio delle case e dei letti per i militari di passaggio con
grande aggravio di spesa per alcuni secoli; l’assegnazione alle istituzioni religiose locali
delle penali per comportamenti omissivi dei deputati..
Grande attenzione gli Statuti prestano alle garanzie giuridiche dei poveri in materia
criminale e civile.
Sorprende anche il potere del Capogrosso e del Piacente che, investiti del compito di
scrivere le regole istituzionali sulla base di uno specifico mandato, conservano poi la
possibilità di partecipare al Parlamento da loro formato anche senza esserne deputati.
Anche se una vera democrazia si farà a lungo attendere, comunque questo tentativo di
autogestione rappresenta un primo labile traguardo per la rappresentanza in sede locale
dei bisogni della popolazione.
Piccoli aggiustamenti si stratificheranno fino alla consistente riforma francese del 1806,
ripresa poi dai Borboni nel 1817. Gli ultimi Statuti del Comune sono stati deliberati nel
1991.
Delle antiche Consuetudini disciplinanti i rapporti tra i quartieri della Terra Murata,
Margarita e Prigliano - come dicevo prima - si rinviene traccia solo nell'Archivio della
Collegiata: un patrimonio da far conoscere e difendere.
Nel 1996 ho rinvenuto gli stralci dei Capitoli antichi dell'Università nella vertenza per la
seconda e terza dignità del Capitolo della Collegiata, come abbiamo visto di patronato
dell'Università.
La nomina municipale si basa sugli equilibri "politici" tra i tre quartieri, equilibri fissati in
compromessi di cui s’è persa memoria e che si rifà ad una tradizione orale, sorta con i
rioni stessi.
La formazione delle tre platee è alquanto nebulosa, ma ciò non toglie che essi arrivano al
secolo degli Aragonesi con un'accesa vis polemica intorno alla processione del
Santissimo Corpo di Cristo, rivendicata dal rione Prigliano.
I quartieri, che ospitano i nobili della vicina capitale del Regno, hanno una notevole
autonomia amministrativa: eleggono i propri deputati ed il relativo sindaco, i Razionali, i
Grassieri, il Cantore o il Tesoriere, nonché gli Officiali comuni, come Cassiere,
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Cancelliere, Coadiutore, Percettore dei proventi, secondo una rigida turnazione che vede
il Casamale raddoppiare la propria rappresentanza negli incarichi avendo un peso sociale
ed economico maggiore, come s'è già detto.
Questa spartizione d'ofanità (dell'apparire pomposo) si riverbera oltre che nelle
processioni anche negli Statuti della Collegiata, delle Donne Monache e della congrega di
Santa Caterina o dei Battenti.
La forte contrapposizione comunque assicura sull'antichità degli Statuti locali e sulla loro
necessità onde evitare frequenti liti e truci odi. Preoccupazione vana in quanto i contrasti
latenti tra Margarita, che fa capo alla chiesa del Carmine e quindi a Prigliano, ed il
Casamale sfociano in lotta armata con molti morti ed efferatezze varie durante la rivolta
di Margarita a favore di Masaniello e di Sant'Anastasia contro gli Strambone e gli Orsino
del Casamale, schierati a favore degli Spagnoli e contro i Majone a seguito di una faida
interna alle tre famiglie.
Non basterà un secolo dalla fondazione della Collegiata a smorzare questa animosità che
si indirizza, nel 1709 e negli anni seguenti, contro la più volte citata processione del
Santissimo mediante assalti ai preti ed all'ostensorio durante la discesa per il rione
Margarita.
L'oralità di queste prime norme statutarie comunali pare confermata dal richiamo ai
testimoni.
A pagina quattro del documento cinque della cartellina T la cachigrafia dell'inchiostro
color seppia biascica:
"...li 40 deputati che si eligono per lo ghoverno di detta Università ne sono 20 della
Terra, dece del quartiero Prignano et dece del quartiero Margarita f(oglio) ... et l'officio
di Mastromercato di cancelleiro et coadiutore et cassiero ogni quattro anni dui spettano
ai citatini della Terra et dui à detti quartieri di Prignano e di Margarita ut ex
Capitulatione f(oglio) 10 a t(erg)o...et lo depongono li testimonj... le sei mazze del palio
ne portano due quelli della Terra et due quelli di detti dui quartieri conforme fu ordinato
dalla regina Giovanna nel anno 1512... Et da questo ne segue che li negotij
dell'Un(iversi)tà non si possono trattare et mandare in esecutione per li sindici, non si
possono concludere ne effettuare per detti dui sindici di detti dui quartieri senza il
sindico della Terra; per il sindico della Terra con uno di detti dui quartieri puo
concludere et mandare in esecutione li negotij dell'Un(iversi)tà questo non solo lo
depongono i testimoni sup. atto f. 63 e seq(uenti)..."
Inoltre a pagina sei viene affermato in volgare il generale principio di democrazia
parlamentare e subito dopo nel rafforzativo latino:
(...)"in tutti li atti nelli quali la maggior parte puo pregiudicare alla minore adfinche
l'atto sia valido bisogna che tutti quelli che hanno da intervenire, in detto atto siano
insieme congiunti et congregati per la esplicitazione dell'atto o almeno che siano tutti
convocati."
La cartella N contiene due libelli, il 12 ed il 12a, che rifacendo la storia delle nomine del
Cantore e del Tesoriere della Collegiata dal 1599 al 1624 confermano le attribuzioni e le
divisioni dei poteri tra i quartieri.
I sindaci di Margarita e Prigliano rappresentano solo la metà del corpo sociale e quindi
non possono nominare il Cantore o Tesoriere senza la presenza del sindaco del Casamale.
Il testo rinvia alle norme che disciplinano le nomine del Mastromercato, del Cancelliere,
del Coadiutore, "quali si eligono ogni anno - un anno sono tutti del quartiere della Terra,
12
il secondo del quartiere Prigliano, il 3° tornano al quartiere della Terra, il 4° del
quartiere di Margarita, di modo che di ogni quattro anni dui ne godono quelli della
Terra, uno quelli di Prigliano et uno quelli di Margarita; questo apparea dalla
capitulatione P.10 at(erg)o, si ne porta anco fede del cancelliero di d.a Terra P.12 at.o
et lo depongono soliti testes sup. 5° at.o (...)
Si porta come ad tempo della serenissima regina Giovanna essendo controversia in d.ta
Terra circa il portare la maza del Palio nel giorno della festività del S. Corpo di Cristo fu
per d.ta regina nell'anno (non indicato) ordinato che le sei mazze ne portasse una il
Governatore, un'altra il suo Erario, una il sindico della Terra, un'altra il sindico di
Prigliano, un'altra il sindico di Margarita et un'altra un gentilhomo della Terra
P(agina)... siché due ordinò ne portassero quelli del quartiero della (Terra - foglio
mutilo), una il quartiero di Prigliano et una Margarita...
Di queste verità ne fa fede il dottor giulio genzano il quale è stato due volte giodice in
Terra di Somma (...)
Nel mese di settembre 1615 martio piacente sindico del quartiero di Prigliano et n(otare)
aniballe de luciano sindico di Margarita ferno eletione per medico dell'Uni.tà il dottor
Gio:Francesco d'Alessandro P. 34 at.o - 35, et poi l'istessi dui sindici nel mese di
dicembre 1615 per un'altro inst(rument)o in presentia del d.to medico declararono che
l'eletione per essi fatta non havea possuto havere effetto perché in quella non intervenne
Mutio Figliola altro sindico della Terra senza il quale detti dui sindici delle dette piaze
non posserno fare cosa alcuna - servata la forma della capitulatione ... et de li
solito....cassorno d.o istr(ument)o et eletione P. 36 at.o." 5)
Da questa lettura parziale si evince l'esistenza, già al tempo degli Aragonesi, delle antiche
Capitolazioni della Terra di Somma, ma i documenti tacciono.
Dagli atti della Regia Corte locale invece si apprende dell’esistenza del privilegio della
libera caccia del 1552, che viene alla ribalta per gli abusi del Capitano e dei suoi
guardiacaccia contro lo scrivano ordinario del Sacro Regio Consiglio, Pietro Basso “alias
Scognamillo, che per suo passatempo con alcuni amici sole andorno in loro masserie, et
altri lochi tirando con balestre et archi de parrette alli passari, malvizzi et altri ucelli”.
Bisogna premettere che esiste un bando che vieta la caccia nei territori frequentati dal re.
Il Capitano ed il suo assessore per far rispettare il divieto incarcerano i cacciatori che
“vanno ucellando con scoppette a miccio, balestre et altri strumenti per li arbusti” e
sequestrano le armi . Per il riscatto si fanno pagare.
L’Università allora esibisce in giudizio il privilegio concesso dal viceré don Pedro de
Toledo del 31 ottobre 1552, che dà facoltà ai cacciatori di “portare archi balestre, à
peczone e à parrette, et scoppette... e parare rezze de focetole et bescate per esserno
informati che le starne et fasani non si possono trovare senza cani, attale li vassalli di
S.M. non siano indebitamente molestati da detti guardiani e non li sia privato di
possersno andare ad ucellare à ucelli di passaggio...”
Quando il Capitano viene richiamato al rispetto delle prerogative dei sommesi dispone
che per uccellare si debba avere la licenza perché egli deve essere informato di quelli che
girano armati per la sua giurisdizione. 6)
Nello stesso manoscritto sono annotate le norme che regolano l'esercizio dell'attività
giudiziaria della Regia Corte di Somma e la riscossione dei relativi proventi, il cui
affitto ho riportato nella Bagliva per analogia di disciplina.
13
Un primo documento è del 1577 ed è ispirato dal Grande Almirante del Regno, Ferrante
de Cardona, e dal suo procuratore e luogotenente Baldassarre de Argentola. Somma nel
testo è chiamata Ducato.
Egli ha acquistato il feudo nel 1531, ha ricevuto il regio assenso nel 1534. La sua
famiglia, anche dopo il riscatto sopra citato, avrà interessi su parecchie proprietà sommesi
fino al 1806.
Questa prima pandetta risente della preoccupazione del feudatario di assicurare l'ordine
pubblico, perché molte norme riguardano i processi criminali, le inquisizioni, le
carcerazioni, le esecuzioni forzate. Da notare che per produrre testimonianze, per le
relazioni sui carcerati, per le perquisizioni, per la richiesta di copie di atti giudiziari non si
paga nulla.
Un secondo documento stabilisce il nuovo tariffario nel 1587. L'Università comincia a
proventare in proprio, mentre continua ad essere feudatario di Somma il duca Antonio de
Cardona (1574-1606), che riscuote le gabelle di sua competenza. La pandetta si rifà al
precedente tariffario, ma elementi di novità non mancano, come la particolare attenzione
più agli aspetti socio-economici che a quelli di polizia. Inoltre una più meticolosa
articolazioni di voci introduce quella che potremmo definire una burocrazia in nuce per il
rilascio di copie e certificazioni.
Intanto ad appena un anno dall'emanazione delle regole, nel 1587, il Governatore, il
Giudice ed il Mastrod'atti commettono abusi e sorprusi nella riscossione dei proventi
giurisdizionali pretendendo compensi anche dai poveri e per funzioni un tempo gratuite.
Questo andazzo, che solo il riscatto e la trascrizione degli atti hanno consentito di mettere
in luce, continuerà e monterà a dismisura nel secolo XVIII, quando amministratori e
gabelloti, complice il clero, perseguendo interessi privati, dilapiderannno enormi risorse
pubbliche.
-------------------------------------------1) Domenico Majone - “Breve descrizione della Regia Città di Somma” - 1703 pag. 23.
2) La fiera per una settimana, la giurisdizione del Mastro di fiera, le mazze del palio nella processione del Santissimo.
Inoltre gli Angioini hanno molto a cuore le sorti del castello montano, che ospita Castellani, Militi e principini.
Un altro dono per il paese è il convento di San Domenico del quartiere Prigliano, cui si affiancherà nei secoli successivi
l'ospedale e la congrega della SS.ma Annunziata o dei Battenti, che avrà sede accanto alla chiesa dei frati.
Con Alfonso d'Aragona il paese si arricchisce di un altro castello a ridosso del Casamale, donato all'amante Lucrezia
d'Alagno.
Da non trascurare anche il fatto che in località Starza della Regina, nei pressi degli scavi della cosiddetta villa augustea, c'è
tuttora il palagio regio, frequentato dai sovrani napoletani. Esso sarà anche il palazzo dei feudatari di Somma, i Cardona,
che conservano dopo il riscatto del 1586 la titolarità di parecchi corpi universali.
I cittadini possono esercitare la libera caccia per concessione regia già nel 1552
L'Università inoltre può imporre il pagamento del diritto di passo per il suo territorio, privilegio concesso a pochi Comuni.
Nei secoli successivi i nobili residenti in paese, ma di nascita napoletana, e quelli napoletani a tutti gli effetti vantano
privilegi ed esenzioni fiscali per i prodotti dei loro latifondi sommesi.
Nel 1700 i sindaci e i deputati in missione a Napoli possono farsi precedere dai banditori.
Da non dimenticare infine, sotto i Borboni, la riserva di caccia, detta Cacciabella, in località Piazzolla.
3) Archivio della Collegiata - cartelline D 32 , E 7 e N 12a.
4) Primo manoscritto della libreria del podestà Alberto Angrisani pagg. 51-80-95 tergo e seguenti. Atto concesso dall’arch.
Alberto Angrisani
5) Archivio della Collegiata cartellina N doc. 12 e 12a, T doc. 5.
14
6) Primo manoscritto come sopra - pagg. 26/27 tergo-57-82.
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CAPITOLI DELL'UNIVERSITA' DI SOMMA
2 agosto 1589
Die secundo Mensis Augusti secunde Indictionis 1589 Neapoli.
In Nostri presentia Constituti Mag.ci Joannes Vincentius c(apo)grasso et Grandonio de
piacente de Terra summ(a)e Eletti ac procuratores ad Infrascripta signanter Mag.c(a)e
Universitatis, et hominum dict(a)e terre Summe, prout de dicta eorum procuratione,
electione, et potestate constat per publicum generale parlamentum factum per
Universitatem predictam die decimo nono mensis Martij proxime preteriti manu mei
predicti notarij, Intervenientes ad infra omnia procuratorio nomine, et pro parte dicte
mag.ce Univer.tis et pro eadem Universitate, et omnibus, et singulis hominibus ipsius
eorumque posteris, et successoribus quibuscumque in eadem ex utili, et expedienti causa
ipsius, Sponte asseruerunt coram nobis cum dicta mag.ca Universitas in predicto publico
parlamento conclusisset quod refici debuisset Regimen quadraginta deputatorum prout
alias per eamdem Universitatem conclusum, et determinatum fuit sub quo ex nunc in
antea vivi debeat, et ab eo minime recedi possit, et ideo elegisset constituisset, et creasset
ipsos mag.cos Joannem vincentium, et grandonium qui nomine dicte mag.ce Un.tis
fecissent, et formassent dictum novum Regimen eo modo, et forma prout reperitur factum,
et cum potestate in eo addendi, et minuendi, prout eis melius visum fuisset, adeoque sub
dicto regimine imperpetuum vivi, et continuari debuisset, et brevi manu eligere
debuissent dictos quadraginta deputatos eis melius visus, Prout latius ex dicto
Parlamento hec, et alia apparere dixerunt, Volontesque Ipsi mag.ci Joannes vincentius,
et Grandonius quo supra nomine mandatum Universitatis predicte adimplere habita
super hoc matura discussione, et comunicato inter eos consilio sepe sepius super hoc
facto etiam cun Voto quamplurium doctissimorum Virorum, Visis, et revisis alijs
regiminibus super hoc factis per dictam Universitatem, Fecerunt, Formaverunt, et
Stabiliverunt subitam formam Regiminis eo modo, et forma prout alias fuit factum, et
cum alijs declarationibus § capitulis prout melius visum fuit pro beneficio Universitatis
pred.te secundum quod Infr(ascpt)um Regimen prout per dictam Universitatem
conclusum fuit ut supra, imperpetuum Vivi debeat, et ab eo nullo unquam tempore recedi
possit, nec valeat ex quavis causa sed ad unquem observari per dictos Universitatem et
homines eorumque posteros, et successores imperpetuum Juxta sui seriem, et tenorem
Cuius Regiminis seu gubernator per omnia seguitur, et talis est videl(icet): 1)
"Forma del Regimento seu governo dela Terra di somma ordinato dalli m.ci
Gio:vincenzo grasso e Grandonio piacente à questo spetialm(en)te deputati per d(et)ta
Un(iversi)tà
I - In primis si debbiano eligere quaranta persone che siano huomini da bene e de buon
giuditio d'età de anni vinticinque in su cioè vinti de la Terra diece de la piazza seu
quartiero de Prigliano, e diece de la piazza seu quartiero de Margarita, li quali possano
et vogliano in nome di d.ta Un.tà e successori in quella per tutti e qualsivoglia negotij di
qualsivoglia importanza, et per qualsivoglia occorrentia di essa Un.tà congregarsi in
unum ut moris est, e detti deputati cosi in unum congregati possano rapresentare tutta
l'Un.tà p.ta et in nome di quella trattare e concludere tutti e qualsivoglia negotij di
qualsivoglia qualità et importanza, e cosi anche creare sindici, cascieri, proc(urato)ri,
18
agenti, et ogni altro officiale, e quelli revocare, et de novo creare come meglio per essi, ò
maggior parte di quelli sarà concluso, et fare qualsivoglia altra cosa per servitio di d.ta
Un.tà cosi come può fare tutta essa Università in unum congregata, et se li doni
l'omnimoda potestà di trattare ogni negotio di quella etiam in tutti li casi dove ci
bisognasse per dispositione di lege, o pragm(ati)ce spetial mandato di essa Un.tà et anco
possano obligare l'istesse persone delli cittadini e loro beni per servitio publico e
l'entrate e beni di essa possano a loro arbitrio disponere et alienare e tutto quello che per
la maggior parte di essi sarà concluso determinato e fatto habbia lo medesimo effetto et
vigore come se per tutta l'Un.tà predetta in unum congregata fusse stato concluso e
fatto.
2 - Item se dichiara che li p.tti quaranta deputati habbiano da mutare nelli modi e tempi
soscritti :
che per questa prima deputatione li detti quaranta deputati habbiano da persistere e non
si possano mutare insino al mese de agosto dell'anno futuro 1593 che sono di spatio
circa anni quattro, al qual tempo se ne debbia mutare la mità, ciò è diece de la Terra,
cinque del quartiero de prigliano e cinque del quartiero de margarita e crearci li altri in
loro luoco in quisto m(od)o cioè che in detto tempo li detti quaranta deputati si debbiano
congregare ut moris est senz'altra confusione de gente ut s(upr)a una con li m.ci sindici
che saranno di detta Terra con intervento del s.r governatore che sarà di quella, et
essendono llà cosi congregati in nome di d.ta Un.tà ut s.a in p(rimi)s et ante omnia
debbiano creare li sindici, casciero, et altri officiali che occorressero per l'anno
sequente, li quali creati appresso debbiano eligere e deputare li altri venti deputati che
haveranno da uscire cioè ogni luoco delli p.ti la rata sua ut s.a li quali vinti deputati da
crearsi ut s.a si debbiano per lo sindico de ciascuno luoco cioè il med(es)mo sindico che
all'hora uscirà dal sindicato preponere e nominare cioè ogni sindico la rata del luoco
suo uno dopo l'altro nella quale creatione si debbia ad unquem osservare l'infr.o ordine
come nell'infr.o capitolo 6° si contiene et si è ordinato che si debbia osservare quando
s'hanno à creare li sindici... con le dichiarationi in quello contente e non altramente, li
quali vinti deputati de novo eletti habbiano la medesima potestà qua espressa, Dopo la
quale creatione de sindici casciero, et altri officiali, et eletione de deputati del m.o p.to
fatte llà medesmo persistendo et non divertendo ad alios ex.a neos. actus si debbiano
levare li vinti deputati dal numero antiquo. in quisto modo: fare quaranta cartelle che in
ogniuna sia scritto il nome di ciascuno di essi quaranta deputati antichi, le quale fatte si
debbiano de ciascuno luoco delli p.ti ponere separatamente dentro uno sacchetto ò altra
cosa, e da un figliuolo fare cacciare la mità di dette cartelle de ciascun luoco ad una ad
uno d'ogni luoco delli p.ti la rata sua appartatamente et quelli che saranno scritti in d.ta
mità de cartelle che si cacciarà fuora da detto sacchetto se ne debbiano uscire da d.ta
deputatione e quelli che saranno rimasti nel sacchetto una con gli altri vinti all'hora de
nuovo deputati debbiano persistere quietamente e senza strepito alcuno, e dal detto
tempo in poi infino de ogni doi in doi anni del mese d'agosto di detti quaranta deputati si
debbia mutare la mità, ciò è d'ogni luoco la mità ut s.a et similmente com'è detto di sopra
ogni volta che si haverà da fare detta elettione si debbiano detti quaranta congregare, et
in primis et ante ommia fare li sindici casciero, et altri officiali che occorressero,
appresso eligere e deputare li altri 20 deputati che haveranno da entrare in luoco di
quelli che se ne haveranno da uscire nel modo e forma sopra espressi e con le solennità
19
e dichiarationi come nell'infr.o 6° capitolo delli sindici si contiene e dopoi fatte le dette
creationi e deputationi si debbiano levari dal numero antiquo li vinti che se n'hanno da
uscire, dalli quali si debbiano levare li più antiqui cioè quelli che p(rim)a sono stati in
d.ta deputatione senz'altra busciola ne cartella alcuna et cosi in futurum si debbia
osservare e non altramente.
3 - Item si dichiara che quando occorrerà la morte de alcuno di detti quaranta pendente
il tempo de loro deputazione debbiano tanto lo sindico come li deputati che saranno
superstiti de quillo loco seu quartiero dove sarà il morto con intervento, o licentia del s.r
governatore de detta terra congregarsi in nome di detta univer.tà e deputarne un'altro in
loco del morto similmente homo da bene e da anni 25 in su com'è detto, lo quale si
debbia preponere e nominare per lo sindico del loco p.to et osservarsi l'ordine sopra
espresso, e quillo che per la maggior parte di detti sindico e deputati de quillo loco dove
sarà il morto sarà ordinato s'habbia da creare e deputare con le medesime potestà che
havea il morto et che hanno li altri deputati ut sup.a, al quale deputato se debbia dare
solenne giuramento de mirare per le cose de detta Un.tà con ogni attentione e quando li
toccarà a dare il suo voto darlo libero come più le parer à espediente per beneficio, et
utile di d.ta Università et non moversi a fare altramente per interesse proprio, ne d'amici,
ò parenti, ne à preghere d'altri e di quisto modo similmente habbiano da giurare li
quaranta che per questa prima volta saranno eletti e tutti li altri che in futurum se
eligeranno nelli tempi statuti ut s.a.
4 - Item se dichiara che tanto li p.tti quaranta deputati che in questa prima volta se
deputaranno come li altri che in futurum se eligeranno in loro loco, et ogniuno di essi
siano tenuti, et obligati sotto pena di carlini cinque ogni volta che saranno impediti de
giusto impedimento come è a dire carcere, infirmità, ò absentia extra ten(i)m(ent)o
saranno chiamati à consiglio comparere, et unirsi con li altri à trattare quello che
bisogna in beneficio di detta Un.tà et mancandono la d.ta pena s'ha da esiggere da
ogniuno che contravenerà ogni volta che si contravenerà irremisibiliter dal s.r
governatore di detta terra, qui pro tempore sarà e quella applicarsi cioè car(li)ni doi in
beneficio di esso sig.r governatore, e li altri car(li)ni tre s'habbiano à dare alli fr(at)i del
ven(erabi)le convento de S.ta Maria del pozzo di d.ta terra verum se per tre volte
continue il deputato chiamato non venerà al parlamento da farsi in tal caso sia privato
durante la sua vita de tutte le prerogative dell'Un.tà et voce attiva e passiva et in loco suo
si debbia eligere un'altro dalli medesimi deputati ut s.a.
5 - Item se ordina che ad ogni consiglio ò parlamento generale che si haverà a fare
debbiano intervenire et unirsi almeno le doi parte di detti quaranta, altramente non
vaglia ne si possa in quello trattare cosa alcuna e quando sarà consiglio particolare de
ciascuno di detti tre lochi ci debbiano similmente essere almeno le doi parte delli
deputati de quel loco per beneficio del quale si farà il consiglio altramente non vaglia ne
possa trattare cosa alcuna ut s.a.
6 - Item se ordina che quando s'haveranno da creare li sindici debiano li detti deputati
congregarsi ut s.a con intervento del s.r governatore che sarà di detta terra, e dopoi che
il d.to s.r governatore li haverà incaricato che facciano bona elettione debbia il sindico
20
che haverà da uscire dal sindicato d'ogni loco delli p.ti del quale si haverà da eligere il
sindico nominare, et eligere chi vorrà per sindico, la quale nominatione fatta detti
deputati de quillo loco che si farà il sindico debbiano tenere doi ballotte per uno una
bianca et l'altra negra, et andare uno delli giurati di detta terra con uno sacchetto à
torno, et à chi di essi deputati parerà che lo nominato per lo sindico è buono metterà
dentro detto sacchetto la ballotta bianca e non parendoli buono ci metterà la negra, et
havendo finito de votare il governatore in presentia de tutti loro cacciarà le fave da d.to
sacchetto, et essendono più bianche che negre quello che il sindico haverà nominato sarà
il sindico successore, et essendono piu negre che bianche il sindico torni à nominare
un'altro, et non riuscendo meno il secondo, chi sede appresso il sindico debbia nominare
un'altro, et si tornerà à passare per tutti del medesimo modo e si tampoco uscirà il
nominato perseguiti à nominare l'altro appresso e cosi di uno in uno finche habbia
d'havere uno le piu voce e quello sia sindico et si per sorte finessero de nominare tutti
quelli de lo consiglio del luoco dove ha da essere il sindico e non riuscesse ha da
cominciare de nuovo à nominare il sindico et cosi continuare modo ut s.a finche ne sia
qualcheuno et il simile ordine che in questo capitolo si contiene si debbia osservare
quando s'haveranno da creare li novi deputati in loco delli vecchi che se n'haveranno da
uscire nelli tempi statuti ut s.a.
7 - Item in caso che li voti nella prima e seconda nominatione che si farà dal sindico de
quello loco a chi tocca saranno pari s'habbiano da imbosciolare et quello che per sorte
uscirà sarà il sindico , ò altro officiale ò negotio che se tratterà e cosi anco delli p.ti
deputati ut. s.a.
8 - Item che li sindici possano essere etiam quelli che non sono delli quaranta et ogniuno
di essi sindici habbia lo medesimo voto nel parlamento che haverà ogniuno di detti
quaranta.
9 - Item lo nominato dal sindico ò da altro particolare per sindico successore ò per altro
officio e negotio non habbia d'havere voto ne votare mentre che se tratterà il suo negotio,
e però non have da mettere la fava nel sacchetto ma lassar votare dalli altri.
10 - Item fatti li sindici nel modo p.to perche il casciero cancelliero, coadiutore, e
percettore delli proventi et altri officij sono comoni di tutti si habbiano da nominare per
li medesimi sindici che all'hora saranno usciti dal sindicato hoc modo: primo si nomini
per lo sindico de la Terra, quando toccarà alla Terra, e poi votare nel modo che si è
detto in la creatione delli sindici con fave bianche e negre ut s.a et non riuscendo il primo
nominato nomini l'altro lo sindico che si trovarà de la piazza de prigliano e non
riuscendo nomini l'altro lo sindico che si trovarà de la piazza de margarita e cosi si
continua tra loro tre sindici modo ut sup.a finche le voto de la maggior parte di d.to
consiglio saranno approbati et eletti detti officiali, et quando toccarà alla piazza de
prigliano lo sindico de detta piazza habbia à nominare detti officiali primo, e non
riuscendo nomini l'altro lo sindico della Terra, e non riuscendo nomini l'altro lo sindico
de margarita e cosi s'habbia da osservare quando toccarà alla piazza de margarita che il
sindico de d.ta piazza nomini primo e poi il sindico de la Terra, e poi il sindico de
prigliano.
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11 - Item se dichiara che lo casciero habbia da essere uno anno de la Terra, l'altro anno
seguente de la piazza de prigliano, l'altro anno appressode la medesimo Terra e l'altro
anno seguente de la piazza de margarita ad che de li detti quattro anni dui ne habbiano
da essere cascieri de la terra e doi altri di dette piazze modo ut sup.a e cosi sempre
s'habbia da osservare.
12 - Item si dichiara che li detti quaranta non habbiano à godere immunità alcuna d'
alloggiamento
ne d'altro, ma debbiano portare li pesi di d.ta Un.tà cosi come portano li altri cittadini di
detta Terra.
13 - Item si dichiara che in caso de alcuno delli detti quaranta per causa probabile e
necessaria se trovasse absente da uno mese in su ò impedito, che possi durante detta
absentia ò impedimento substituire un'altro in luoco suo, con la stessa potestà.
14 - Item si dichiara che chi è stato sindico non possa tornare ad essere sindico per doi
anni et il casciero per uno anno conforme alle regie pragmatice.
15 - Item si dichiara che nisciuno che doverà à detta Un.tà ò vero che haverà lite con
essa, ò che tenga in affitto le entrate di quella, ò in qualsivoglia altro modo l'obstano le
regie pragmatice possa essere sindico ne casciero, ne godere dignità nisciuna di detta
Università.
16 - Item che lo predetto regimento debbia dare instruttioni à tutti li officiali eligendi
acciò li pesi vadano eguali, e li serviggi si facciano secondo lo bisogno da chi serve con
limitarli la potestà che penitus non possano a gradire ne agravare alcuno.
17 - Item che in spetie si eligano otto persone di detti quaranta li quali debbiano andare
ogni prima d'agosto per tutta la Terra con lo cancelliero e debbiano reconoscere e
scrivere tutte le case da alloggiare soldati, et officiali di essi, et si facci notamento delle
persone che devono contribuire, e la quantità doverebbono pagare cosi de li
comandamenti de animali come de servitij personali, e tutti poi si pongano in diverse
bussole e q(ua)ndo capiterà lo bisogno si chiamerà detto numero de otto chiamato
consiglio piccolo et in presenza loro si caccino secondo li bisogni dalla bussola à sorte,
et ci sia presente lo cancelliero acciò ne facci libro all'incontro per evitare le fraude
perche cosi li pesi andaranno eguali e quando sarà finito lo numero posto in bussola se
ci ponga l'altro secondo libro fatto del d.to numero.
18 - Item che li tre sindici non possano spendere d(uca)ti quattro in sù senza chiamare lo
consiglio minore seu piccolo ne possano cacciare ballotte senza detto consiglio dalle
bussole.
19 - Item che ogni anno si eliggano le persone del governo della grassa secondo lo solito
per li quartieri però due persone alla volta di detti quaranta.
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20 - Item che lo cancelliero debbia fare libro de tutte le conclusioni firmande dalli tre
sindici, et che sempre li voti siano secreti per ballotte et per bussola altram(en)te
facendosi quelle conclusioni ipso iure ipsoq(ue) facto siano nulle, et invalide.
21 - Item che lo gabelloto del pane di essa Un.tà sia obligato portare lo danaro alla
cascia regia per li pagamenti fiscali acciò non succedano represaglie sin come per il
passato.
22 - Item che l'altro denaro se ponga in cascia con tre chiave una per lo casciero e due
per due persone eligende.
23 - Item che lo cancelliero facci libro all'incontro de la spesa del denaro in cascia delle
ballotte che escono e delle conclusioni oltra lo libro che farà il casciero secondo le sarà
ordinato per instruttioni.
24 - Item se dichiara che quando occorrerà farsi consiglio e trattarsi alcuna cosa la
quale sarà preposta dalli mag.ci sindici per secreta e che non se debbia publicare insino
à tanto non have havuto l'effetto suo tutto quello sarà concluso, in detto caso se ordina
che nisciuno di detti deputati ardisca palesare à persona alcuna quello sarà preposto ò
concluso e palesandolo debbia incorrere alla pena de d(uca)ti cento d'applicarsi cioè
una terza parte al s.r governatore, un'altra terza parte alla ven.le ecclesia seu
mon(aste)rio de santa maria della sanità di d.ta terra e l'altra terza parte al monasterio
di s.ta maria del carmine di detta terra da esigernosi irremisibiliter, nec non sia privato
di detta deputatione e de tutti l'honori di detta Un.tà dichiarando che dette preposte e
conclusioni secrete non si debbiano ponere à libro insino à tanto non sarà seguito
l'effetto, ma se debbiano conservare per lo cancelliero à parte.
25 - Item se ordina che detti deputati se possano congregare tanto nel Capitolo de san
domenico di d.ta terra com'è solito quanto nelle case della ven.le chiesa de s.ta
Catherina di d.ta terra, ò in altri lochi dove meglio parerà ad essa Un.tà et à tempo si
congregaranno non ci debbia intervenire persona alcuna tanto cittadina come forastiera
che non sarà di d.to regimento e fandosi altram.te le conclusioni che si facessero in
quello parlamento siano nulle et invalide verum sia licito alli m.ci Avocati e proc.ri
dell'Un.tà che pro tempore saranno posseaci intervenire purche non si tratti de negotio, ò
interesse loro particolare e cosi ancora quando ci bisognasse atto publico possano
intrarci jodice notaro, e testimonij e non altram.te.
26 - Item perche li m.ci Gio:vincenzo Grasso e grandonio piacente sono informatissimi di
tutti li negotij di questa Un.tà volemo che quando occorrerà farsi consiglio le sia lecito
intervenire non obstante che non siano deputati ò proc.ri dell'Un.tà
27 - Item se declara che detti deputati se possano congregare ogni volta che occorrerà
con intervento, ò licentia del s.r gover.re ò vero del s.r giodice di d.ta terra, ò alcuno di
essi ad elettione di detti deputati e sindici, li quali tantumo debbiano assistere com'è
solito et havendosi à trattare alcuna cosa per agravij che facessero detti officiali contra
detta Un.tà e soi cittadini, ò altro negotio loro possano detti deputati congregarsi senza
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licentia ne intervento delli s.ri officiali ma con la presentia t(antu)m del coadiutore de la
Corte di d.ta terra.
28 - Item vole essa Un.tà che sia lecito al detto regimento di quella potersi congregare
sei volte l'anno, senza la presentia delli officiali della Corte di d.ta Terra cioè havendosi
da trattare di cosa di malgoverno dell'officiali di quella, e possa ogni deputato senza
timore preponere e disponere quello che li parerà giusto.
29 - Item se ordina che li m.ci sindici da hoggi avante et imperp(etuu)m habbiano d'haver
solum de provisione durante loro sindicato à raggione: lo sindico de la terra d(uca)ti
vinti lo anno. Il sindico de lo quartiero de prigliano d(uca)ti quindici lo anno et il sindico
del quartiero de margarita d(ucati) (dieci - cancellato) 15 lo anno, (Il sindico delli nobili
d.ti vinticinque lo anno - cancellato), et al casciero d(uca)ti (dudici - cancellato) 20 lo
anno, et che dette provisioni penitus non si possano alterare, ma cosi se debbia osservare
imperp(etuu)m, ne si possa fare conclusioni de maggior summa e fandosi non vaglia ne si
possa pagare più de la p.ta tassa ut s.a.
30 - Item si ordina che si debbia eligere una persona per procuratore dei poveri di d.ta
Un.tà e casali per le cause criminali il quale debbia attendere à detta procura t(antu)m e
non si possa in modo alcuno intromettere ad altre procure ne civili ne criminali per
qualsivog(li)a altra persona ne cittadina ne forastiera, ma solum attendere per li poveri
in dette cause criminali, et fando il contrario sia ipso iure ipsoq(ue) facto privato di detto
off(ici)o e di sua provisione e di tutti li honori di d.ta Un.tà. Al quale procu(rato)re si
debbia dare de provisione d(uca)ti trentasei per anno da pagarnoseli terza per terza a
tanto per d.ta terra de somma come per soi casali ogniuno pro rata per raggione de
fuochi.
31 - Item se ordina che il d.to procu.re debbia continuam(en)te assistere nella corte di
detta terra, e debbia havere nota particolare dì per dì di tutti li cittadini di detta terra e
casali che saranno carcerati nelle carcere di detta corte con la causa perche stanno
carcerati, e debbia con diligentia sapere il denaro che per detti carcerati sarà pagato e
per mezzo de chi, e ne debbia ogni sabbato dare nota in scriptis alli m.ci sindici che pro
tempore saranno di d.ta terra, li quali sindici fra altri otto giorni siano tenuti darne
notitia alli Avocati e procuratori di d.ta Un.tà in Napoli acciò si veda se li cittadini sono
estorti, ò agravati dall'officiale di detta terra, e si possa havere ricorso à superiori.
32 - Item se ordina che il detto procu.re non solo debbia mirare che li carcerati non
siano estorti, ma che li cittadini non siano agravati nelli pagamenti delli deritti tanto alli
officiali quanto à loro mastri d'atti, et altri ministri ma farli pagare li deritti conforme
alla regia pandetta et accadendo farsi il contrario ne debbia subbito dar nota ut s.a alli
mag.ci sindici di d.ta terra, li quali debbiano avisare li Avocati, e procuratori ut s.a. De
piu detto procuratore debbia stare avertito che in detta corte non si facci decreto, ne
altra innovatione alcuna contra li capitoli, privilegij, e raggioni di detta Università. Il
che occorrendo ne debbia similmente dare notitia ut s.a.
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33 - Item se ordina che detto procuratore debbia servire li cittadini poveri gratis con farli
comparse, articoli e quanto bisognarà per loro defensione et spedi(tio)ne senza ricevere
cosa alcuna per sue fatighe etiam à sponte dantibus, ma solum habbia d'havere detta
provisione.
34 - Item che detto procu.re si habbia da confirmare ogni quattro mesi per lo consiglio
minore e non confirmandosi sia ipso iure casso, et si debbia eligere l'altro per lo
consiglio maggiore e cosi si debbia continuare ogni quattro mesi.
35 - Item se ordina che detto procuratore debbia havere nota di tutti li citati ad
informandum, et la causa perche e farne nota particolare e consignarla ogni sabbato alli
m.ci sindici li quali similmente debbiano avisare li Avocati e procuratori ut s.a ordinando
à tutti li giurati di detta corte che debbiano prima de restituire le citationi ad
informandum alla corte mostrarle al detto procu.re acciò si possi pigliare la detta nota,
acciò si sarà aggravato in quelle alcuno cittadino si possi haver ricorso à superiori, e
contravenendo li p.ti giurati ispo iure siano privati de loro officio e provisione.
36 - Item se ordina che li sindici non debbiano firmare mandato che si pagano li giurati
di loro provisioni senza fede del detto procuratore de poveri come hanno osservato il
precedente capitolo, e cosi anco non debbiano fare pagare al detto procu.re de poveri si
non haveranno havuta ogni sabbato detta nota ut s.a.
37 - Item che occorendo alcuna cosa per li poveri nella bagliva debbia detto procuratore
aiutarli non obstante sia causa civile.
38 - Item che si facci uno archivo nella ecclesia de san georgio de tutte le scritture della
Un.tà e di tutti li processi sopiti nella corte di d.ta terra, et che di esso archivo ne tenghi
chiave il cancelliero della Un.tà. Il quale habbia pensiero de tenere uno libro, nel quale
si habbiano da scrivere tutti li decreti dela Corte de somma diffinitivi tanto civili come
crim(ina)li e che llà li officiali originalmente li habbiano da firmare come si costuma in
Vic(ari)a, acciò non si perdano li decreti, et un'altra volta si molestino li cittadini come
s'è visto per esperienza che per le cause sopite sono stati de novo molestati, per essernosi
persi li decreti, ò stracciati per fraude.
39 - Item che il detto cancelliero habbia da fare gratis le copie di d.ti decreti per
conservarnosi nelli processi come si fà in Vic(ari)a.
40 - Item che il detto cancelliero si habbia da creare per cinque anni fra li quali senza
legittima causa non si possa amovere et se li diano d(uca)ti quaranta lo anno de
provisione verum contravenendo il detto cancelliero de non eseguire il sop.o in ogni caso
de contraventione ipso iure et ipso facto sia privato di dett'officio et che amplius non
possi aspirare ne ad honore ne ad off(ici)o di detta Un.tà.
41 - Item che quando accadesse che nella elettione delli sindici, casciero et altri officiali
ogniuno del quartiero suo fussero nella creatione in pari voto, che in tale caso non si
attenda alla idoneità, ne qualità et habilità della persona concorrente, ma li concorrenti
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si habbiano da imbosciolare con doi cartelle e quella che uscirà prima sia lo eletto, et
cosi si osservi in tutte le altre cose simili.
42 - Item che li dottori tanto di lege, che di medicina cittadini di d.ta terra siano esempti
dal peso de alloggiare ogni sorte de soldati et altri officiali quomod(o)cumq(ue), verum
debbiano contribuire secondo le loro facultà e questo per maggior benef(ici)o e decoro di
d.ta Un.tà, et per accrescere voluntà agl'altri de frequentare li studij et ingrandire essa
Un.tà.
43 - Item che quando accaderà che alcuno cittadino sia dottore de lege esso debbia
essere annumerato tra li Avocati di essa Un.tà con provisione de d(uca)ti vinti lo anno, et
quando accaderà che siano più dottori, che si dia al più antico dottorato perche se ne
spera maggior beneficio e miglior servita e favorita la propria patria.
44 - Item che lo chianchiero, et affittatore dello macello de la carne di essa Un.tà sia
tenuto l'inverno insino alle 18 hore, la primavera insino alle 17 et l'estate, e l'autunno
insino alle 15 hore de non vendere à nisciuno forastiero et privilegiatissimo sotto la pena
de d(uca)ti dudici ogni volta che contravenerà d'applicarsi all'ecclesia de s.ta maria de
la sanità de detta terra e la seconda volta che contravenerà debbia pagare la pena de
d(uca)ti dudici et essere frustato in continente, e che lo sabbato à sera quando accaderà
farsi carne debbia nell'aprire la chianca far ritrovare tagliate à minuto et à rotolo tutte le
cosse di tutti li animali si macelleranno et per doi hore dopoi debbia vendere la carne a'
cittadini t(antu)m et non à forastieri sotto la medesima pena ut s.a.
45 - Item che quando accaderà che alcuna persona tanto di d.ta terra come forastiera
farà un minimo agravio ad ogniuno delli gabelloti de questa terra et signater alli
chianchieri, potecari, affittatori e panettieri in tale caso li m.ci sindici che pro tempore
saranno ne debbiano in scriptis dare notitia al procu.re et Avocati di essa Un.tà acciò
effettivam.te si faccino destinare comm(issari)o da sua Ecc(ellen)tia ò altro tribunale per
farne pigliare diligente informatione e dispenderci per d.to effetto ogni quantità de
denari necessaria, altram.te facendosi detti sindici ipso iure ipsoq(ue) facto siano privati
de loro off(ici)o ne per l'avenire possano havere più offi(c)j ne voce attiva ne passiva in
d.ta terra, et che il proc.re et avocati debbiano poi comparere in d.te liti usq(ue) ad
exeq(utio)ne sententie à spese dell'Un.tà altram(en)te facendosi in tale caso d.ti
proc(urato)ri et avocati siano privati di detta avocatione, provisione e prerogative.
46 - Item volemo che de ogni estorsione ricatto, ò altro et minimo delitto, ò agravij
commettessero li officiali della corte de somma contra li cittadini in tale caso li sindici ne
debbiano dare notitia alli procu.ri et Avocati in napoli, che ci faccino destinare
commiss(ari)o da sua Ecc(ellen)tia ò altro tribunale con spenderci ogni quantità de
denari che sarà necessaria, e poi comparerci e farci parte in jud(ici)o usq(ue) ad
exeq(utio)ne sententie, altrimente facendosi li sindici ipso iure siano privati de loro
officio e lo avocato e procu(rato)re de loro procura, et Avocatione.
quibus o(mn)ibus sic peractis, p(redic)ti m(agnifi)ci Jo:vin(centiu)s et grandonius quos
no(m)i(n)e volentes juxta mandatum dicte Un.tis procedere ad electione dictorum
quadraginta deputatorum sponte coram nobis o(mn)i m(elio)ri via, eligerunt
26
nominaverunt creaverunt, ac solenniter, et leg.me ordinaverunt et deputaverunt
infr(ascript)os quadrag(in)ta deputatos Un(iversita)tis p(redicta)e ut sunt: medietatem
ipsorum nominatos predictum m.cum Jo:vin.um et alteram m.tem per dictum m.cum
Grandonium iuxta po(testa)tem eis traditam in dicto parlam(en)to. hoc est viginti de terra
alios decem de quarterio prigliani et alios decem de quarterio margarite cum potantibus
expressis in dicto preinserto regimine et iuxta eius formam seriem continentiam et
tenorem et non aliter.
No(m)i(n)a deputatorum sud(ectorum) ut sunt:
Pro terra nominatos per p(rimu)m m(agnific)cum Joem vincentium ut sunt:
M(agnifi)cos (Marcum) Joem Alfonsum signorile - Ferdinandum grassum - Jacobun
ant.m camposanum - Minicum nocerino als miccio - Tiberium de stefano - not(ariu)m
Joem Ber.num yzzolum - Joem ber.num figliola de persia - Ber.num de mazzeo - Lucam
figliola - Joem dominicum marciano
pro eadem terram nominatos per dictum m.cum grandonium ut sunt:
M.cos (Marcum) Antonium de mauro - Joem matteum nocerino - Matteum de febraro Joem thomam de juliano - Joem vinc.m de mauro - Joem angelum testa - Joem vinc.m
fasulo - Fabium figliola - not(ariu)m Carolum Maione dum(mod)o
Infra qu(attu)or dies declarer per actum pu(bli)cum rogandum m(an)u mei p(redic)ti
not(a)rij nolle gaudere privilegio neap.no et casu quo ita non declararet infra dicto
ter(mi)no ex nunc eligit et sit electum loco eius m.cus Joes Antonius Maione et m.cum
Joem Leonardum Ursinum simul cum cond(itio)ne (quam) infra qu(attu)or dies declaret
se nolle gaudere privile(gi)o neap(olita)no et ca(s)u q(u)o ita non declararet infra dictum
ter(mine)m ex nunc sit electus loco eius m.cus Franciscus fusco de paulo.
Pro quarterio Prigliani nominatos per p(rimu)m m.um Joem vinc.m ut sunt:
M.cos (Marcum) Joem hieronymun cesarano - Cesarem tramontano - Pitinum maioneAntonium coppola - Sebastianum de palma
Pro eodem quarterio nominatos per p(rimu)m m.cum grandonium ut sunt:
M.cos (Marcum) Alfonsum buttiglierium - Fabritium troise - not(ariu)m Jo:bapta granata
- Pompeum valleranum - Nicolam ant.m nigrum
Et pro quarterio margarite nominatos per dictum m.cum Jo: vinc.m ut sunt:
M.cos (Marcum)Oliverium yovino - Tiberium de piacente - Joem ant.m de marzo Scipionem de avino
Pro eodem quarterio nominatos per p(rimu)m m.cum grandonium ut sunt:
M.cos (Marcum) Joem alfonsum citum - Sigismondun de avino - Sabatinum reanne Minicum capasso de chiolla - Vinc.m de averaymo
Nec no(n) p.ti m.ci Jo:vinc(entiu)s et grandonius quos no(m)i(n)e simil(ite)r eligerunt,
nominaverunt et deputaverunt infr(ascipt)os deputatos pro consilio minori dicte
Un(iversita)tis ex sup(radic)tis quadrag(in)ta ut s(upr)a nominatis cum po(ta)ntibus pro
dicto minori cons(ili)o expressis in dicto regimine et juxta eius continentiam et tenorem:
Pro terra
M.cos (Marcum) Ferdinandum grassum - not(ariu)m Jo:ber.num yzzolum - Fabium
figliola de angelello - Ant.um de mauro
Pro quarterio Prigliani
M.cos (Marcum) Cesarem tramontanum - Fabritium troise
Pro quarterio Margarite
M.cos (Marcum) Tiberium de piacente - Joem alfonsum citum
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De quibus omnibus sic peractis, prefati m.ci Joes vincentius et grandonius quo supra
no(m)i(n)e requisiverunt nos, quod publicum conficere deberemus jnstrum(entum)* nos
autem, et juraverunt.
Presentibus Judice Oliverio martinello de n(ea)p(oli) reg(i)o ad con(tra)ctus,
eg.o vincentio montefuscolo de n(ea)p(oli),
nob(i)li Pomponio senatore de n(ea)p(oli) perfumerio,
nob.li Petro sgrafignolo bresciano librario n(a)p(oletano) commorante." 2)
La redazione dei Capitoli è stata deliberata nel 1582 e confermata da un voto
parlamentare del 1585. Infatti la presentazione dei Capitoli al Sacro Regio Consiglio
risale al 16 ottobre 1587. Il regio consigliere Geronimo Olcignano fa una relazione al
Viceré tramite il detto Consiglio.
Ill.mo et Ecc.mo S.r l'Un.tà et homini dela Terra di somma fanno intendere à V. E. come
havendo conosciuto per esperienza che nelli parlamenti, e consegli generali di essa
Un.tà ci concorrono le persone di moltitudine, le quale per non conoscere il benef(ici)o
publico anzi violentate le loro voluntà soleno spesso mettere li negotij in confusione, e
trattar cose in disservitio di Dio e danno di essa Un.tà hanno congregato consilio
unanimiter pari voto, et nemine dissentiente concluso l'nfr(rascritt)o nuovo regimento e
governo di detta terra di quaranta deputati, li quali vogliano senza altra moltitudine di
gente rapresentare tutta essa Un.tà e trattare e concludere ogni negotio di quella nel
modo e forma che nel soscritto ordine de governo e regimento sopra ciò con molte
declarationi, e capitoli formato inserto nell'inclusa conclusione et ordinatione per essa
Un.tà fatto si contiene al quale essi suppl(ican)ti si rimetteno, et perche detto ordine
cede in evidente utilità e beneficio di detta Un.tà. Pertanto essi supplicanti supplicano
V.E. si degni in nome di sua M(aes)tà Catholica assentire, e prestare il Regio assenso et
interponere il Regio decreto alla detta forma, et ordine di governo per essa Un.tà
concluso inserto nell'inclusa conclusione prodotta nel modo e forma che in quella si
contiene e conclusione predetta ut. s.a fatta, nec non à tutte le creationi fatte e faciende
di detti quaranta deputati, e ciascheduno de loro servata la forma del detto governo, et
cautele celebrate, et in futurum celebrande de detti parlamenti fatti di detti quaranta per
la convalidatione di quelle e quantunque sia de giustitia lo riceveranno à gratia da V.E.
ut Deus.
Il Mastrod'atti dello stesso consesso Gio:Loisio Terracciano riferisce il 27 gennaio 1588
al Viceré.
Ill.mo et Ecc.mo S.r l'Un.tà de la terra de somma le fa intendere come antiquamente li
homini di quella hanno havute molte differenze fra loro circa il regimento di detta terra
essendosi nelli anni passati per publico parlamento quello riformato per dar fine poi alle
loro differenze furono per detta Un.tà fatte molte Instruttionj sopra di quello per lo
quieto, e beneficio publico, et per evitare ogni lite futura si supplicò l'E.V.a si degnasse
interponere lo suo Regio assenso, e da quella fu commessa detta causa al Sacro
Consiglio ove essaminati più testimonij e fatti altri atti nacquero nove differentie per le
quali in gran danno di detta Un.tà e con gran odio delli homini di quella hanno litigato
più anni sono, Al presente per le publiche orationi, et per inspiratione de Iddio in questa
quadragesima prossima passata si sono tutti riconciliati con quiete publica e privata, et
per farno detto atto autentico, e subsistente volsero di ciò far publico parlamento, et
comparirno tutti con comune accordo nel sac(r)o cons(igli)o ove detto regimento era
commesso per V.E. et ottennero commissario da quello con intervento del quale
28
pacificamente, et quietamente conclusero che tutte le differenze lite, e cause tanto de
regimento quanto de prerogative, et in spetie dele mazze del palio conforme all'ordine
della Serenissima Regina Tutte queste, et altre differenze furono rimesse, et commesse
alli m.ci Grandonio piacente, et Gio: vincenzo grasso come in detta conclusione
presentata nel detto sacro consiglio appare, li quali per gratia di Dio con belle
Instruttioni non solo hanno tolto le differenze antiche ma hanno troncata ancora la
strada delle nuove...
Il notaio Gio:Andrea de Ynefra redige l'istrumento pubblico il 9 marzo 1589.
Il Sacro R. Consiglio l'approva con decreto il 30 giugno 1590.
Il Mastrod'atti del Sacro Regio Consiglio lo sottoscrive il 17 dicembre 1592. 3)
-------------------------------------------1) Primo manoscritto della biblioteca del podestà Alberto Angrisani - pagg. 2.
2) Notaio Gio:Andrea de Ynefra - Archivio Stato Napoli - scaffale H - fasc. 6 - pagg. 231-242.
*La parola jnstrumentum è scritta jastrum ed è stata decrittata in sogno il 17 giugno 1997.
3) Primo manoscritto Angrisani - pagg. 11/12 tergo.
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31
CENNI STORICI SUI CAPITOLI
DELLA BAGLIVA DI SOMMA
1269-1638
Il termine Bagliva nasce dal francese bail, che sta per affitto, come lo spagnolo
arrendamiento, che pure ricorre nelle aste pubbliche dei dazi.
Da notare che chi contribuisce a far salire l'estaglio con la sua offerta riceve un premio
percentuale che fa carico a chi s'aggiudica poi l'appalto della gabella.
I pregi o plegi sono i garanti. Il termine viene dal latino precium, prezzo, da cui anche
preciaria o pleggiaria, garanzia.
Gli Statuti della Bagliva nascono da antiche consuetudini che affondano le radici nel
Codice fridericiano di Melfi. La loro prima redazione scritta nel Napoletano risale al
secolo XIV. Il sistema impositivo è quello indiretto, cioè basato sulla tassazione dei
consumi.
A Somma si rivengono Capitoli prima di tutto sulla farina, pane e pasta, poi sul vino e
quindi sulla carne (solo per i benestanti; "i poveri la carne la vedevano solo quando si
spogliavano" - commenta un'anziana donna sotto il forno). Poi c'è la gabella del salsume
su cacio, olio, carni e pesci salati; quella sul commercio e lavoro dei forestieri, detta
quartuccio; quella della zecca o sicle sulla zeccatura delle botti; quella del passo, residuo
feudale consentito a pochi paesi, sull'entrata ed uscita dal territorio comunale; quella di
piazza per l'occupazione di suolo pubblico; quella sulle foglie di gelso per la produzione
della seta ed infine quella della neve, venduta in regime di monopolio. Questa sarà
introdotta il 3 luglio 1650 con particolari accorgimenti: la vendita nelle cantine di via
Casaraia e piazza Croce deve essere fatta con bilancia forata per far scorrere l'acqua; i
reclami sono ammessi solo se proposti a pochi passi dalla bottega/cantina; il prezzo del
prodotto, (conservato in località Fosse della Neve, individuata nel Varo al Murillo, o
acquistato sulle montagne di Avella), aumenta se acquistato di notte.
Il sistema fiscale degli Angioini si basa sulle collette o tassazioni generali, annuali e
ordinarie, sulle ricchezze dei sudditi mediante due collectores eletti tra i più potenti e
ricchi cittadini dalle Università, dove sono costituite. E forse i due sindaci sommesi del
1293 non sono che due collettori. Esiste inoltre un'imposizione indiretta con le gabelle, i
relevi (imposta di successione nei feudi) e l'adoha.
Quando le Università acquistano una certa autonomia amministrativa subentrano nelle
funzioni dei tassatori angioini e fino all'introduzione del catasto vivono solo di gabelle e
di demanio.
Gli Aragonesi invece provano una prima riforma tributaria. Dopo il censimento del 1445
impongono il pagamento di un ducato ad ogni produttore di reddito e l'acquisto forzato di
un tomolo di sale a mezzo ducato. Nel 1467 istituiscono un primo catasto, detto antico,
ma i nobili ed il clero, nelle cui mani è quasi tutta la proprietà terriera, si oppongono a
questa imposizione diretta sulla rendita fondiaria e da capitale fino all'istituzione del
Catasto Onciario del 1750. Esso neanche avrà vita facile e ci consentirà di conoscere la
prima, storica mazzetta di 1.000 ducati, pagata dal clero e sostenuta dai proprietari locali,
per non far partire la riforma. 1)
32
La prima notizia di gabelle angioine risale al 1269 quando la Bagliva di Somma deve
provvedere a pagare il salario al cappellano regio della capella di Santa Lucia a Castello.
Questi pagamenti si ripetono nel 1282 e nel 1289.
Un'altra testimonianza dei Capitoli della baiulatione di Somma si ha in occasione del
conflitto tra il Castellano Gugliemo Roccamonte ed il Mastro Giurato Giovanni Gallico,
che finisce a botte per il Roccamonte e con l' imprigionamento del Gallico. Si è infatti in
attesa delle Capitulationi della Bagliva di Somma del 1270.
Nel 1279 si incontrano i cabellotes nemorum in relazione ai dazi sullo sfruttamento dei
moltissimi boschi del monte Somma. Ancora nel 1524 lo sfruttamento della montagna
nelle mani dei Sanseverino vale 3.000 ducati, come risulta da un pergamena dell'Archivio
della Badia di Cava dei Tirreni. 2)
Quando il detto territorio nel 1586 passerà ai Cardona, duchi di Sessa e di Somma, i 171
censuari dei corpi feudali montani, poco puntuali nei pagamenti, saranno oggetto di
frequenti ricognizioni nei processi che ne scaturiranno.
Bisognerà attendere il decennio francese, dopo l'abolizione della feudalità del 1806, per
giungere alla divisione delle terre demaniali mediante commissari ripartitori. E
l'operazione non sarà né pacifica né trasparente.
Nel 1814 nel Ruolo della Fondiaria i Reali Demanj hanno una rendita imponibile di 1.728
ducati. Nel 1816, dopo il ritorno dei Borboni, di ducati 5.147,50.
Ancora oggi la zona è identificata come " 'a Ddummania".
Nel 1283 si parla dello ius plateatici, che è un diritto di piazza che si paga per
l'occupazione del suolo da parte dei venditori.
Nei Registri Angioini, sotto la data del 1306, sono annotati i dacia seu capitula
dell'Università di Somma, dazi o Capitoli, andati perduti per un incendio appiccato dai
Tedeschi nel 1943 a San Paolo Belsito, dove erano stati trasferiti per salvarli dalla guerra.
Nel 1928 Alberto Angrisani riporta la notizia in "Brevi notizie storiche e demografiche
intorno alla Città di Somma Vesuviana", nella cronologia.
Dopo queste note tratte dai testi di storia bisogna attendere il 1536 per trovare
nell'Archivio della Collegiata una prima, breve informazione sul diritto di passo, che nel
1555 diviene più esplicita. 3)
Il diritto di passo per attraversare il territorio dell'Università di Somma, (non tutte hanno
questo privilegio in Terra di Lavoro), dopo il parziale riscatto del 1586 appartiene ancora
al duca di Sessa e di Somma, Antonio de Cardona.
Giorgio Cocozza in Summana n. 40 attesta che i duchi di Sessa e di Somma ne saranno
titolari tramite un affittatore generale fino al 1792 circa, quando riceveranno un
compenso di 7.500 ducati per la sua abolizione.
Del 31 luglio 1575 un secondo documento ci parla di una aggregatio et societas tra alcuni
de Stefano, di Marzo e Galano in vista della conduzione della gabella della carne a
Somma. L'estaglio ammonta a 455 ducati da pagare in tre rate a Natale, a Pasqua e ad
agosto. L'atto è del notaio Gio:Berardino Izzolo. 4)
Il terzo atto è l'affitto dei proventi civili e misti della Regia Corte di Somma del 1638, ma
il suo tariffario o pandetta è stato stilato nel 1577 dal feudatario Antonio de Cardona e
ripetuto dall'Università nel 1587 dopo il riscatto dal baronaggio.
Il primo appalto noto di questi proventi si trova citato nel bilancio del 1627 - il primo
noto dell'Università - e reca l'entrata di 220 ducati. 5)
33
Del 1578 è il quarto documento relativo alla gabella della farina e del pane, redatto dal
notaio Carlo Majone. La gabella è fittata per 411 ducati e si applica al macinato. Anche
chi fa il pane in casa la paga. La tariffa è di 5 grana a rotolo. 6)
Queste due, insieme a quella del vino, dànno il gettito maggiore.
Una particolarità sta nel fatto che la gabella della farina del 1578 viene sub-affittata in tre
porzioni distinte per i tre quartieri della Terra, di Margarita e di Prigliano.
Del 1579 è la disciplina della gabella del sicle o zecca sulle botti, che è agli atti
dell'Archivio della Collegiata. 7)
Con il riscatto dalla feudalità del 1586 l'Università redige regolarmente i Capitoli delle
gabelle, oggi conservati nell'Archivio Storico Comunale, nei cosiddetti "penes acta" della
Curia di Somma.
L'insieme delle stesure dà un quadro socio-economico della comunità e documenta fin
d'allora l'esistenza in paese di gran parte delle famiglie tuttora viventi.
Il quadro demografico del secolo XVI è in crescita costante con la sola flessione del 1532
a seguito della peste del 1528 e della guerra tra Spagnoli e Francesi che fanno scorrerie a
Somma a seguito del tradimento della causa spagnola del duca Alfonso Sanseverino,
Signore del paese.
Nel 1519 solo Somma conta 564 "fuochi", circa 2.820 abitanti
1528 Somma e Casali 807
"
" 4.035 "
1532 "
"
608
"
" 3.040 "
1545 "
"
740
"
" 3.700 "
1561 "
"
1.160
"
" 5.800 "
1595 "
"
1.758
"
" 8.790 "
Per quest'anno il primo manoscritto della biblioteca del podestà Alberto Angrisani annota
che Somma ha 752 "fuochi", Sant'Anastasia 724, Massa 60, Pollena 125, Trocchia 97.
Modifiche ed innovazioni dei Capitoli interverranno nei secoli successivi e saranno
riprese dai Verbali Parlamentari agli atti dello stesso Archivio.
Il sistema delle gabelle consente alla classe dirigente di dominare l'economia e di
occupare i posti di comando nei due secoli XVII e XVIII, mediante gabole e camarille.
Solo nel 1972 i dazi sui beni di consumo verranno aboliti.
Circa la forma curialesca di questi affitti c'è da osservare che la redazione degli atti
davanti alla Curia della Terra di Somma si apre e si chiude con un formulario in latino,
più o meno sempre identico. Nel corpo del documento il testo è espresso "volgari
sermoni loquendo pro meliori inteligentia".
L'intestazione porta la data oppure il riferimento a quella dell'atto precedente.
Sul margine il titolo: a favore dell'Università o di Tizio.
Segue il testo con il solito schema:
Premessa:
"Costituito presso gli atti della Curia della Terra di Somma Caio confessa di essere tenuto
a dover dare e che è e sarà vero e liquido debitore dell'Università e per essa dei sindaci o
un deputato eletto in pubblico parlamento o del Catapano".
Titolo ed autorizzazione:
"Istrumento fatto e stipulato per mano del notaio Sempronio ad una data determinata,
assente (o presente) il Regio Governatore o il Commissario della Regia Camera della
Summaria mediante disposizione del giorno tale, spedita nello stesso luogo al presente e
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stipulante in nome dell'Università della detta Terra ed in nome del ricevente la promessa
predetta, e a ciascuno degli stessi in solido."
Prezzo:
"Debbono ducati...di carlini d'argento e sono per il prezzo dell'affitto della tale gabella, di
nuovo imposta nella Terra di Somma a soddisfazione del contratto. Il prezzo è al netto
delle spese d'incanto."
Motivazione:
"Per il riscatto in Regio Demanio di detta Terra e nell'interesse dello stesso affittata al
magnifico Caio".
Durata:
il testo prevede l'inizio dell'affitto dal 1 settembre al 31 agosto, secondo una tradizione
bizantina dell'esercizio finanziario.
Metodo d'aggiudicazione:
La gabella viene aggiudicata all'asta pubblica mediante accensione di candela ed al
maggior offerente.
Norme di riferimento:
"L'incasso dell'Università deve essere integro, cioè con tutti i guadagni, i compensi e gli
emolumenti spettanti a detta gabella e portati da tutte le disposizioni vigenti, scritte nei
Capitoli redatti dall'Università stessa, che per una maggior intelligenza sono inseriti nella
detta obbligazione".
Seguono in volgare gli articoli che disciplinano l'imposizione fiscale sul territorio e sui
"naturali".
Formula di chiusura dell'atto in latino:
"E questi stessi preinseriti Capitoli, come sopra letti e pubblicati alla presenza del
suddetto gabellota, e dallo stesso ben ascoltati, egli stesso ratifica, omologa ed accetta e
promette di non contravvenirvi, anzi di adempiere alla perfezione ed osservare tutti i
particolari contenuti e dichiarati negli stessi, giusta la formulazione ed il tenore degli
stessi".
Garanzie e modalità di pagamento:
"Gli obbligati, ciascuno in nome proprio e tutti in solido, rinunziano prima al beneficio
della tolleranza non prestata al conduttore e promettono all'Università di dare
integralmente e di depositare presso un banco prestabilito le rate fissate, col patto che le
somme versate non possono essere prelevate da chicchessia, a meno che non servano per
la soddisfazione del debito con il Regio Demanio e previa autorizzazione firmata dalla
propria mano dell'illustre signor Presidente della R.C. della Summaria e dal Commissario
suddetto, salva la forma dei preinseriti Capitoli e le disposizioni della R.C.S., spedite
come sopra s'è detto".
Sanzioni:
"I gabelloti ed i loro fideiussori, qualora non facessero i pagamenti secondo le rate prima
enumerate, per una parte o per il tutto, ciascuno in proprio e tutti in solido, sono tenuti al
pagamento della penale fissata nei Capitoli".
Esecuzione coattiva:
"Gli amministratori dell'Università potranno spedire le lettere esecutoriali contro il
gabellota ed i suoi fideiussori per un'esecuzione reale e personale in solido e a scelta degli
stessi, e potranno porre in essere tutti quei rimedi che riterranno opportuno fino alla
soluzione effettiva dell'affitto della gabella secondo le leggi, i riti, le consuetudini, le
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costituzioni, e le prammatiche anche se con previsioni eventualmente o in qualche modo
contrarie".
Ulteriori garanzie:
"I gabelloti secondo la prassi della Grande Curia con giuramento rinunciano e promettono
di non servirsi di quelle (disposizioni contrarie all'interesse dell'Università). Essi tutti, in
proprio ed in solido, spontaneamente obbligano se stessi, gli eredi, i successori, e tutti i
loro beni presenti e futuri, sotto pena ed alla pena del doppio, con il potere di essere
imprigionati cum costitutione precarij, e rinunciano anche singolarmente e giurano".
Seguono le firme degli intervenuti e dei testi.
-------------------------------------------------1) Rivista Summana n. 28 - Giorgio Cocozza - pag. 11.
2)Archivio della Badia di Cava dei Tirreni - Arca IV - Segnatura n. 39 - Super armarium.
3) Archivio Collegiata - cartelline B doc. 33, L 27, U bis 6 pag.12.
4) Archivio di Stato Napoli - G. B. Izzolo - prot. 2 pagg. 74 tergo - 76 tergo.
5) Archivio Storico Comunale - Atti processuali della Regia Camera della Summaria - vol. III - pagg. 211/217.
6) Archivio di Stato Napoli - C. Majone - prot. 8 pagg. 101 - 104 tergo.
7) Archivio della Collegiata - cartellina Q doc. 55.
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REGIA CORTE DI GIUSTIZIA DI SOMMA
PROVENTI CIVILI E MISTI
Pandetta del 1577
La giustizia un tempo era amministrata dal Capitano o Vicario aragonese, che era anche
Capo Militare, Giudice ed Esattore, come peraltro sotto Angioini, Svevi e Normanni con
nomi diversi.
Con la riforma vicereale, che introduce il Governatore Regio, queste competenze passano
al Giudice Regio, anche se il Governatore non perde le sue prerogative ed emolumenti in
materia giurisdizionale.
La Corte Regia di Somma è competente in prima istanza.
Nei casi di infeudamento del paese con attribuzione del mero e misto imperio le funzioni
giurisdizionali sono svolte dal barone pro tempore o dal suo Governatore o Giudice, che
sono suoi salariati.
Infatti Antonio de Cardona, duca di Somma e feudatario dal 1574 dopo la morte del
fratello Loisio, il 16 settembre 1577 impartisce istruzioni per la pandetta della Curia di
Somma, che è del seguente tenore:
Item volemo che quanto all'exatione delli emolumenti et deritti che toccano al
mastrod'atti s'osservi la pandetta per lo passato fatta in detta corte dal quondam m.co
Baltassarre de Argentola all'hora luogotenente et procuratore generale dell'Ill.mo
Admira(n)te nostro padre che sia in gloria, et per li emolumenti che competeno alli m.ci
Governatore et Giodice, et loro famegli, et anco al detto mastrod'atti nelle cose che non
si trovano tassate in detta pandetta s'osserva l'ordine infrascritto cioè:
Per decreto seu sententia diffinitiva nelle cause civili da cinquanta ducati in sù quando il
Governatore è dottore nove carlini, et quando no' è dottore otto carlini al giodice et uno
al governatore,
Per decreto interlocutorio grana quindici, et quando il governatore non è dottore dieci al
dottore et cinque al governatore,
Per lo decreto seu sententia diffinitiva de liberatione nelle cause criminali per le quali
veneria ad imponersi pena à relegatione infra carlini tre, et quando il gov.re non è
dottore al giodice carlini doi, et al gov.re uno, et à relegazione supra si paghino undici
carlini et quando il gov.re non è dottore diece al giodice et uno al gov.re et questi
s'intende factis defensionibus ma volendo l'inquisito essere spedito dalli medesimi atti,
overo componendosi non si paghi per lo decreto più che tre carlini al gov.re quando è
dottore et quando non è dottore dui al giodice et uno al gov.re,
Per decreto interlocutorio per le cause criminali quando e in favore dell'inquisito al
gov.re carlini tre quando è dottore et quando no' doi al giodice et uno al gov.re,
verum per lo decreto per lo quale si concede la copia delli reperti, overo si danno le
defensioni non si paghi cosa alcuna,
Per accesso sopra luogo de differentia ad istantia de parte si paghi per Somma carlini tre
et per li casali carlini cinque al gov.re essendo dottore et non essendo dottore ci vadi il
giodice et à lui si paghi il detto accesso, eccetto per absentia del giodice ci andasse il
gov.re de volontà delle parti,
37
Per accesso nelle cause criminali ad instantia della corte non si paghi cosa alcuna et ad
instantia de parte ut supra in civilibus,
Per forma de lettere exequtoriali con hortatoria ò imploratione di braccio per potere
essegere fore del Ducato di Somma al gov.re grana dece, et per quelle che sono per
exequire per lo Ducato p.to non si paghi cosa alcuna eccetto si fosse exequtoria vigore
s(ente)ntie nel qual caso si paga di firma di detta exequtoria grana diece,
Per firma ò sugello di lettere dimissorie che s'inviano con li processi de app.ne non si
paghi cosa alcuna,
Per relatione di cause de alcuni inquisiti che si fà à noi ò à nostro procuratore generale
ad instantia di essi inquisiti per ordine nostro essendo il gov.re dottore se li paghino
per detta relatione carlini doi et non essendo dottore et commettendosi à lui si paghi
carlino uno (era scritto doi) et così al giodice quando si commettesse ad esso et quando si
commette al gov.re che la faccia con intervento del giodice si paghino al giodice carlini
doi et al gov.re carlino uno et questo s'intenda di quelli che dimandano compositione ò
gratia mentre andano contumaci però di quelli che sono carcerati non si paghi cosa
alcuna eccetto che per la scrittura al mastro d'atti un carlino et per scrittura di detta
relatione di contumaci al detto mastro d'atti quando quello ad istantia de chi se fà fuit
alias inquisitus tarì uno et quando no' grana dece, et non si paghi cosa alcuna per la
perquisitione,
Per captura di persona, overo exequtione reale da uno docato à bascio si paghi al
fameglio ò giurato grana due dechiarando che dette exequtioni reali si faccino fare dal
giurato secondo il solito et per lo carcere quando il carcerato ci pernotta dal docato à
bascio ut supra si paghino grana due et mezo et il medesimo s'osservi da uno docato
insino à tre quando detta exequtione reale ò personale non si fà in virtù di obblig.a
acc.ta anchorche sia per debito de la corte nell'altre cose si paghi medesimamente per
ciascuna exequtione reale al giurato predetto che exequirà tornesi quattro, et per
ciascuna che si piglia di persona al fameglio grana dece ancora che à un medesimo
tempo se pigliasse ad istantia de più persone non possano li famegli essigere più et à
sponte dante,
Per ciascuno car(cera)to che pernotta grana quattro et mezo al gov.re et suo carceriero
quando non si deputasse carceriero per noi che in tal caso volemo che si paghino al
carceriero che noi deputassemo et per lo levare delli ferri alli carcerati non si paghi cosa
alcuna ne al gov.re ne al carceriero,
Item che quando il gov.re è giodice per importantia de alcuna causa criminale paresse de
intervenire all'examina delli testimonij che si examinano à defensione dell'inquisito
volemo che ce intervenga senza pagamento alcuno Poiche è peso di loro officio et sono
salariati da noi,
Item al mastrod'atti per scrittura de licentia d'arme per lo detto Ducato di Somma per lo
notamento che farà nel libro conforme all'istruttione si paghino grana due et mezo, et al
governatore per la firma non si paghi cosa alcuna,
Item che alle provisioni del nostro m.co Auditore delle seconde cause quali si
commetteno al giurato che le intimi alla corte p.ta non ce se debia fare p(rese)ntata ne
exigere cosa alcuna per quelle, ma che si paghi solo quello che compete al giurato à chi
và commessa per l'intimatione,
Item che quando si carcera alcuno che si trova nella corte così per le cause civile come
criminali non si paghi cosa alcuna de pigliatura.
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Viene apposto il sigillo e sottoscrizione del duca sulla pandetta scritta in bambice, che va
osservata come al solito et contra di detto solito, et pandetta non innovarete et farete
osservare ad unquem et inviolabiliter senza dubio difficultà ne contradittione alcuna et
così exequereti et farete exequire che tale è nostra volontà et intentione non fandosi lo
contrario per quanto si ha cara la gratia et servitio della prefata Cattolica Maiestà (re
Filippo) et pena de docati doi millia la presente resti al presentante Datum Neapoli in
Regio Palatio prope Castrum novum die ultimo mensis martij M.o D.o octuagesimo
octavo.
Il conte di Miranda - Moles - Lanarius - Torres pro secretario
Al capitanio giodice et mastrod'atti della terra di Somma per l'osservantia delle
preinserte pandette et solito di detta Un.tà ut supra ad istantia di essa.
Pandetta del 1587
La predetta pandetta del feudatario sommese viene esibita dall'Università in un giudizio
del 31 agosto del 1587 contro il Governatore, il Giudice Regi ed il mastrod'atti, che non
rispettano le tariffe della tabula Curie Terre Summe.
Infatti l'Università, sentiti i sindaci eletti, presente il mastrod'atti, a seguito del riscatto
dalla feudalità ha formulato il seguente tariffario: la tabula la quale volemo s'habia da
affigere à detta Corte et quella osservare inviolabilmente per li mastrod'atti dela predetta
Corte de Somma tanto presenti come successori et futuri Imperpetuum:
In primis per qualsivoglia citatione ad instantiam partis grana doij videlicet ad testes vel
ad publicandum, et concludendum et at dicendum et man(da)ti exp(edien)di etiam ad
instantiam multorum grana doij.
Item per qualsivoglia resposta super man.to et altre scritture grana doij,
Item per qualsivoglia prima comparsa et petitione presentata in corte et bisognasse
provisione grana quattro cioè: grana doij de la p(rese)ntata et altre grana doij per la
provisione etiam instantiam de più persone de una eadem causa et contra più persone,
Item per qualsivoglia decreto grana cinque cioè: quando è interlocutorio, et quando se
da uno decreto in contumacia, et non ci oppone parte nisciuna grana doij,
Item per qualsivoglia presentata de articuli civili, et criminali grana doij,
Item per qualsivoglia testimonio examinato super articulis tam civilis, quam criminalis
cause e ad instantiam partis grana doij,
Item per qualsivoglia publicatione grana doij cioè: quando non si oppone per le parte et
opponendose per dette parte et per lo Jodece se c'interponesse decreto grana cinque,
Item per la conclusione grana doij ,
Item per qualsivoglia decreto et sententia cum fide actuarij grana dece,
Item per qualsivoglia presentata de Instrumento publico et altre scripture publice cum
fide notarij publici grana dece,
Item per qualsivoglia presentata de polisa et scrittura privata grana doj,
Item per qualsivoglia compromisso etiam de più persone grana quattro,
Item per qualsi.glia stipulatione de obliganze et de altre stip(ulatio)ni dove venissero ad
obligarnose più persone di qualsivoglia q(uanti)tà grana doi,
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Item per q.glia cercatura di obliganza grana doi cioè: quando & Item per q.glia copia de
obliganze et altre scritture cum fide Actuarij publici grana dece, et q.ndo si domandasse
privatamente grana doj,
Item per q.glia copia di m(anda)to seu citatione grana doj,
Item per q.glia copia di processo civile, et criminale de carte diece à tarì con fare versi
venti per faccie, et parte quattro per versi Juxta la forma della Regia Pragmatica,
Item per q.glia copia de petitione grana tre senza segno di not.o
Item per q.glia presentata di memoriale esp.to dall'Aud.a dell'Ill.mo Admirante solum
grana cinque per la provisione alla parte quando si venesse ad intimare alcuno per suo
interesse,
Item per q.glia causa andasse lo mastrod'atti ad examinare super articulis ad Instan(tia)
partis tocca grana cinque per test.o et per ciascuno di per suo accesso tarì uno
intendendose quando và apposta per tale causa intra la terra di Somma et soi piazze et
burgo,
Item per q.glia plegg(iari)a civile tanto si fosse solo quanto si fossero altri compagni
obligati in una medesima causa grana cinque et per ciascuna stipulatione de indennità
grana tre,
Item per q.glia pleggiaria criminale et se ci fossero più compagni inquisiti per una
med(esim)a causa grana dece,
Item per qualsivoglia causa criminale immo che fossero più et si fà in solidum si sole
pagare et fare una causa et uno pagamento si sono inquisiti de uno medesimo delitto, et
se paga per uno atto,
Item per q.glia remiss(ion)e grana dece seu cassatura de q.glia processo de q.glia delitto
etiam si fossero più persone inq(uisi)ti similmente grana dece,
Item per q.glia comm(issio)ne seu exequtorio grana doij de q.glia summa etiam se
fossero più persone debitrice exeq(uien)de,
Item per q.glia petitorio ad instantiam partis ò se fossero più persone per una causa
grana doi,
Item per q.glia protesta ad instantiam partis grana doi et grana quattro q(uan)no s'intima
alla parte adversa con la provisione etiam si detta protesta si facesse contra piu persone,
Item per q.glia contumacia acc.ta ad instantiam partis tanto civile come criminale grana
doi et man(da)ti che capesse (imprigionasse) piu di una persona,
Item quando si facesse una contestatione de lite ad instantiam fisci non è tenuto de
pagare cosa nisciuna la parte,
Item per q.glia appellatione se interpona grana cinque,
Item per q.glia empara che si facesse ad instantia de credi(to)re contra uno ò piu debitori
che si ritrovassero carcerati grana doi,
Item per l'accesso del mastrod'atti da decidere alcuna differentia in lo destritto, et
territorio della terra di Somma se pagano carlini doi et quando andasse alli casali di
detta terra di Somma carlini tre,
Item si declara che al mastrod'atti se gli habia da pagare grana dece per q.glia
cassat(ur)a de querela inform(atio)ne ò processo de q.glia delitto etiam si fossero piu
persone inquisite del medesimo delitto havendone pigliata copia detti inquisiti del
processo, et se componessero, ma quando se componessero avante che pigliassero detta
copia l'inquisiti debiano pagare al predetto mastrod'atti li testimonij examinati et tutti
l'altri atti alla ragione de la sup.ta tassa.
40
Balthassar de Argentola, Marcus Antonius floccarus ex(tra)tta est presens copia pandette
à suo originali existenti penes curiam terre Summe de verbo ad verbum, et in fidem ego
not(ariu)s Joseph Conte act(uariu)s hic me subscripsi datum Summe Die 31 Augusti
1587.
Il notaio Gio:Antonio Marciano di Somma autentica la sottroscrizione del Conte, attuario
nelle cause civili della Corte di Somma.
Intanto l'Università, che all'inizio gestisce in autonomia le entrate di questa voce del
bilancio, nel 1627 appalta questa entrata per 220 ducati, come risulta dal primo bilancio
conosciuto dell'Università.
Nel 1638 l'appalto dei proventi civili e misti viene vinto da una società di sommesi e
nolani. La Curia registra l'avvenimento:
Affitto dei proventi civili e misti
1638
Die 8° Xbris 1638 Summe
Constituti appresso l'atti de la Corte di Somma Andrea martone, Felice d'oriemma et
Heronimo petramare In solidum dichiaravano come à 21 di novembre prossimo passato
1638 essernosi obligati pagare all'Università di Somma e per essa al mag.co Gio:troiano
troiso Casciero di d.a Terra d(uca)ti settanta sette netti d'Incanto per l'Un.tà per lo
prezzo de li proventi civili e misti di d.a Un.tà per lo presente anno comingiato nel p.o di
7bre prossimo passato et finendo all'ultimo d'Augusto p(rossim)o dell'Intrante anno 1639
mediante la retroscritta obligatione. Alla quale se habbi relatione, Pertanto queste
(parti) di società de la presente agregano per loro compagno Franco cesarano del
quondam Vincenzo con tutti lucri, emolumenti o perdite, (abtit) succedesse s'habbi à
pagare ogni uno di loro la quarta parte et in solidum con essi lo d.o Franco si obliga et
permette pagare a d.a Un.tà et per essa al d.o Gio:troiano suo Casciero li p.ti ducati
settanta sette eo modo et forma come si conosce et stando obligati li p.ti Andrea, Felice
et Heronimo Juxta la forma della retroscritta obligatione (...) et perinde ambe partes
prout ad unam (...) ipsorum partium (spectarum) sponte obligatione se ipsos quemlibet
ipsorum eorumque heredes successores et bona omnia mobilia et stabilia presentia et
futura pro dicte Un.ti (absenti) p.to Gio:troiano eius Cascierio presenti ad penam dupli
cum potestate capiendi costitutione precarij et Renunciaverunt et Juraverunt.
Io Franco Cesarano sono obligato ut s.a
Io Felice Ariema affirmo ut s.a
Noi Andrea Martone et Heronimo Petramare confirmamo ut s.a per mano de me notaro
Aniballe de Luciano per loro non saperno scrivere e di loro ordine
Io Gio:Batista Cassano sono testimonio
Io Gio:Batta Luciano sono testimonio
Il 21 novembre del 1638 i primi tre soci sopra richiamati, (il Petramare è di Nola e
rinuncia al foro nolano), si dichiarano debitori dell'Università di 77 ducati per l'affitto dei
proventi civili e misti per il periodo 1 settembre 1638 - 31 agosto 1639. Essi hanno fatto
l'offerta più favorevole in sede d'asta indetta col metodo dell' estinzione della candela.
Inoltre si obbligano a pagare mensilmente le rate dell'affitto e l'ultima entro il 15 di
agosto del 1639.
41
Rinunciano a qualsiasi disposizione di legge a loro favorevole e rispondono del non
riscosso per riscosso. Infine essi ed i loro eredi e successori sono obbligati con tutti beni
mobili ed immobili, presenti e futuri.
In caso di inosservanza delle predette regole viene comminata una pena del doppio con
potestà per l'Università di far carcerare i contravvenienti.
Sono presenti Antonio Caracciolo, Presidente della Regia Camera della Summaria e
Protettore di Somma, i sindaci Giuseppe Capograsso, Francesco Granata e Gio:Batta de
Thomase.
Analoghe procedure di appalto vengono eseguite negli anni 1639-1643-1644-1646-1648
con prezzo d'asta rispettivamente di ducati 77-47-41-47-102, il cui andamento rivela un
calo del gettito subito prima della rivolta di Masaniello (nel 1627 era stato di 220 ducati)
ed un incremento l'anno seguente. 1)
-----------------------------------------------1) A.S.C. Atti della Summaria vol. III pag. 206 e primo manoscritto Angrisani pagg.13/17-174 tergo.
42
43
BAGLIVA DI SOMMA
Diritto di passo
1536
Il diritto di passo è un corpo o entrata feudale, che non tutte le Università possono
esigere. E' una dogana che tassa merci, animali e persone che attraversano un determinato
territorio.
Alcune Università vicine (Nola) e conventi importanti (Montevergine) possono godere
del privilegio di attraversare il territorio sommese senza pagare la gabella del passo.
La prima notizia della sua applicazione l'ho rinvenuta nell'Archivio della Collegiata e
risale al 1536, quando è erario di Somma Vincenzo Figliola e figura in un istrumento
relativo al diritto di passo. Lo stesso Archivio in un altro atto documenta che "il 27 agosto
del 1555, davanti al notaio Regnante Cesarano, erario del duca di Somma ed agente per
il presente atto, da una parte, ed il nobile Gio: Aloysio Buttigliero di Somma, agente per
l'atto stesso, dall'altra parte, Buttiglieri si dice debitore di 70 ducati a favore di Regnante
Cesarano per la vendita o affitto della gabella del passo dal primo settembre all'ultimo
di agosto 1555."
G.A. Bottiglieri pagherà ogni tre mesi e mezzo all'erario (esattore) del duca la rata fino
alla totale soddisfazione dei 70 ducati dell'estaglio. Egli offre come fideiussori Andrea
Granata e Clemente de Troysio.
Sono presenti sette tra nobili e possidenti locali, come se il duca ed il suo erario volessero
garantirsi ulteriormente con l'avallo dei potenti del tempo. 1)
Con il riscatto dalla feudalià del 1586 il diritto di passo, insieme ad altri corpi feudali
rimane al duca di Sessa e di Somma, Antonio de Cardona, che lo affitta ad un gabellota
onde conseguire una rendita immediata. L'arrendatore poi è libero di tartassare i mercanti
locali a suo piacimento.
A Somma il passo si paga in Piazza Trivio, al centro del paese, ed a Santa Maria del
Pozzo.
Lo scontano tutte le merci e gli animali vivi, (bovini, bufalini, caprini, ovini e suini), che
passano per il posto di dogana per raggiungere Napoli. Gli esattori devono esporre una
tabella delle tariffe, approvate dalla Summaria, su una lastra di marmo. Quelli del Trivio
lo fanno; quelli di Santa Maria del Pozzo invece praticano abusi ed estorsioni ai danni dei
vaticali napoletani, nolani e sommesi, che provano a passare per vie o cupe alternative.
La rendita media dei due passi si aggira sui mille ducati, di cui il 60 per cento dal Trivio
ed il 40 dalla periferia.
Nel 1750 il diritto di passo, insieme a bagliva, portolania e zecca, da donna Ventura
Fernandez de Cardona de Cordova y Aragona, figlia di Francesco Saverio, è affittato a
Giacinto e Giuseppe Ciccullo per 920 ducati annui.
Il Catasto Onciario del 1750 indica come gabellota del passo Gennaro Mazzarella,
cannavaro, commerciante di canapa.
La Regia Corte di Somma sul finire del secolo XVIII abolisce questa gabella e compensa
il feudatario che perde l'entrata con 7.500 ducati. 2)
44
Dagli atti più antichi dell'Archivio Storico Comunale se ne ha notizia nel 1587:
"Die 29 Agusti 1587 Summe
ob p(ropter) m.co nicolao joe cito p(rocurato)re dominorum comitum loreti et triventi ut
dixit.
Joanne Antonius de mazeo et m.co pompeus vall(era)nus de eadem terra p(redict)a
constituti sponte se debitores constituerunt in solidum sup.to m.co nicolao joe cito
p(rocurato)re ut s. in ducatis mille quingentis quatraginta sex tarenis tribus et granis
septem netta de incanto et sunt per affictu gabelle passus terre Summe ipsis remanse ad
extintum candele tanquam ultimis licitatoribus et plus offerentibus per annos tres
continuos incipiendos a p(rim)a die mensis 7bris pr(oxi)imi et finiendos in ultimo agusti
1590 et sic (continuate) durante triendio p.to ut s.a obligati tenent solvere quolibet anno
dicto m.co nicolao joe procu(rato)re ut supra presenti & videlicet: ducatos quingentos et
quindecim tarenos duos et granos quindecim et denari quin(decim) quosquidem ducatos
quingentos et quindecim et tarenos duos et granos quindecim et denari q(uindeci)m
solvere p(romiseru)nt p.to m.co nicolao joe ut s.a in solidum terciatim ut sunt: natale
pasca et agusto et ad veniente tercias predictas p(romiseru)nt illos solvere per medium
cuiusvis bancij neap(olitani) dicto procuratori ut s. vel...& et sic continuare durante dicto
triendio cum pacto (quo) teneant p.nti m.cus pompeus et jo:antonius solvere alios
ducentos quindecim ducatos per joem baptistam martonem et mag(ist)rum vitum
ceseranum p.tis mag(ist)ro vito et joanni battista presentibus per lo...mensem nativitatis
domini nostri jesu Xpi pr(ox)imi qui prefati ut s. ....pacientie non prestite & et a dicto
affictu ipsos non .....move in eo defendent et perinde obl(igla)nt se ipsos heredes
succ(essore)s et bona ad penam dupli cum (constitutione) precarij cum potestate capiendi
& jur(averu)nt ut s.a." 3)
------------------------------------------1) Archivio Collegiata - cartelline B doc. 33 e L doc. 27.
2) Rivista Summana n. 40 - Giorgio Cocozza - pag. 8.
3) Archivio Storico Comunale - cosiddetti "penes acta" - cartellina III - pagg. 205-206 tergo.
Gabella del Sicle
1579-1580
Questa imposta di zecca è già presente nei Registri Angioini, ma a Somma la prima
notizia risale al 1579.
"Bando del Governatore per dazio sulle botte
Pro mag(nifi)co affittatore (zecche - cancellato) Sicle
Joannes Alfonsus Campanilis de neap(oli) U(triusque) J(uris) D(octor) et
Gub(ubernator) et Judex T(er)re Su(m)me et Casalium
Per che per parte dell'ill.mo sig. duca di Som(m)a instante il suo ma(gnifi)co erario è
stata venduta la zecca de tutte le butte che entraranno ò serrando entrate in la T(er)ra di
Som(m)a et suoi casali per qualsivoglia p(er)sona tanto citadini como forastieri et
habita(n)ti in essa di qualsivoglia stato grado et conditione se siano che di tutte le botte
che in detta T(er)ra et casali inpierrando p(er) la zecca habbiano da pagare tornesi
cinque p(er) botte servata la forma de li infr(ascri)tti cap(ito)li, quale affitto p(er) il
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p(resen)te anno ottava ind(itione) 1579 et 1580, e rimasto alli m(agnifi)ci Jacobo
romano et minico nocerino di detta T(er)ra di Som(m)a sin come p(er) le cau(te)le
appare et accioche piu comodamente possano esigere detto affitto servata la for(m)a de
detti cap(ito)li, ne hando fatto instantia co(n) imploratione del m(agnifi)co erario p(er)
l'emanatione del p.te banno et volendo como se co(n)viene co(n) lo p(resen)te ordinamo
et comandamo à tutti et quasivoglia p(er)sone tanto citadini como foristieri ut s(upra)
p(er) detto an(n)o ut s(upra) servata for(m)a de li infr(ascri)tti cap(ito)li li p(rede)tti
m(agnifi)ci Jacobo et minico debiano obedire et ad quelli pagare servata la for(m)a de
detti cap(ito)li sotto le pene contente in essi.
1 - In p(rimi)s se ordina et comanda che no(n) sia nesciuno citadino habita(n)te in la
T(er)ra di Som(m)a et suoi casali che ardisca ne presuma cacciar dalloro case et
magazeni nesciuna sorte di botte di vino de grieco di quelle che se trovarando vendute
senza che prima no(n) habbiano co(n) effetto pagato lo deritto de la zeccatura ad
raggione di grana doie et meze p(er) ciascuna botte di vino ò grieco al'affittatore dela
zecca p(er) conto del detto jus di grana doie et meze p(er) botte ut s. ala pena de onze
quattro d'esigernosi inremisibil(ite)r et applicaronsi a li comodi de li detti affittatori
ta(n)te volte q(uan)te volte da li contravenienti serà fatto il contrario.
2 - Item se ordina et comanda à qualsivoglia citadino et habita(n)te tanto in detta T.ra di
Som.a q(ua)nto in soi Casali che fra termini di tre di dapoi la publicatione del p(rese)nte
banno debbia con effetto venire in Somma à dare notitia alli detti affittatori de tutte le
butte vacante nove che hanno comprate et cosi quelli che le comperando per impiri di
greco ò vino nela vendeg(n)a p(rossima) p(assat)a del p(rese)nte anno 1579 ad fine
quelle se possano agiustare et zeccare et li contrattanti non siano defraudati sotto pena
de onze quattro da esigernosi inremisibiliter ut s(opra) et applicarli ut s(opra).
3 - Item se ordina et comanda che non sia nesciuno citadino ne habitante in somma et
soi casali che ardisca ne presuma impire ne fare impire nisciuna butte di vino ò greco
senza che prima non siano state agiustate et zeccate da detti m.ci affittatori sotto pena di
onze quattro da esigernosi inremisibiliter da li contravenienti ogni volta che se ne farrà il
contrario et applicarli ut s.
4 - Item che non sia citadino ne habitante alcuno tanto in Somma comno in li Casali et
foristieri che ardisca ne presuma traficar ne fare traficare botte nisciuna di vino ò
grieco senza che prima detta botte non sia stata agiustata et zeccata da detti affittatori
sotto pena de onze quattro da esigernosi inremisibiliter da li contravenienti ogni volta
ogni volta (sic) che se ne farà il contrario et applicarnosi ut s.
5 - Item che non sia persona alcuna tanto citadina como habitante in somma et soi casali
et foristieri che ardisca ne presuma carricare ne fare carricare vino ne grieco con carro
ne con salme senza licentia et saputa del detto m.co affittatore sotto pena di onze quattro
da esigernosi inremisibiliter da li contravenienti ogni volta che se ne farà il contrario et
applicarnosi ut s.
Campanilis gub(ernato)r
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A dì VI sep.bro 1579 alex.o de Salierno iurato de la Corte de Som(m)a refero come ho
publicato li bandi et capituli in tutti li lochi soliti dove se sole puplicare tutti li altri banni
p(rese)nte m(agist)ro Lorenzo Ca(m)posano et lo rev(ere)ndo riberto Cesarano modo ut
sopra.
adì 7 de 7embro 1579 In S.ti nastasi et trozia et pollana et massa Jo jer(oni)mo fragliasso
jorato de la Corte de Somma refero havere jettati quisti bandi ali Casali p(rede)tti ali
loci soliti et consueti altra et inteligibile voce more preconis secundo se conteneno
m(od)o et forma ut supra." 1)
-------------------------------------------1) Archivio della Collegiata - cartellina Q - foglio 55 - pagine tre.
Stessa gabella
1587
Dai cosiddetti "penes acta" dell'Archivio Storico Comunale - cartellina III - risulta che
questa gabella è affittata dal procuratore dei d'Afflitto, conti di Loreto e Trivento, a
Marc'Antonio Majone, alias Cottella di Sant'Anastasia, tramite il procuratore Nicola
Giovanni Cito.
"Die 29 Agusti 1587 Summe
ob p(ropter) m.co Nicolao joe cito p(rocurato)re dominorum comitum loreti et triventi ut
dixit.
Marcus antonius majonus alias cottella de casali Sante anastasie constitutus sponte se
debitorem constituit m.co Joe cito p(rocurato)re dominorum Comitum loreti et triventi ut
dicit in ducatis nonaginta duobus tarenis duobus et granis decem de carlenis netti de
incantu et sunt pro affictu sicle terre Summe et casalium prout solite vendere et sibi
remanso ad exstintum candele tamquam ultimo licitatori pro anno uno tantum incipiendo
a p(rim)o die mensis 7bris pr(ox)imi et finiendo in ultimo mensis agusti 1588 cum
omnibus gagijs lucris & nec non tenetur in solidum ducatis quinque m.co matteo
februario pro incantu pro ipsum lucrato ad exstintum candele ..."
Sul margine sono annotati due pagamenti: uno del 1588 di 30 d.ti, 4 tr, e 3 gr, ed uno del
1589 di 5 d.ti. 1)
-----------------------------------------------1) Archivio Storico Comunale - cosiddetti "penes acta" - cartellina III - pag. 205 tergo.
Gabella del macinato e del pane
1578
"Conventio pro Jo:Berardino Figliola"
In data 21 settembre 1578 i sindaci di Somma Paulo de Stefano del Casamale, Andrea de
Palma di Prigliano e Tiberio de Piacente di Margarita dichiarano che il 1 agosto fu
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"bannita la gabella della macina a 5 grana a tomolo per conto dello vittovaglio che si
macinava et consumava in casa".
L'asta ad estinzione di candela se l'aggiudica Gio:Angelo Figliola come massimo ed
ultimo offerente, per ducati 411, netta platea, più 12 ducati d'incanto, per il periodo 1
settembre 1578 - 31 agosto 1579.
La gabella del pane viene bandita separamente in soddisfazione dei regi pagamenti
fiscali, ordinari e straordinari.
"Di poi la gabella della macina fo renontiata et sublocata al nobile Jo:Berardino
Figliola per detta somma ed essendosi quella incomminciata ad esiggere", da parte di
alcuni sommesi fu fatta istanza "de non essere detta gabella necessaria" e perciò viene
intentata lite per la gabella del pane con l'Università.
I sindaci allora ribassano di 20 ducati l'estaglio della gabella fittata a Jo:Ber.no Figliola e
di 12 ducati per le spese d'incanto, a condizione che egli acconsenta alla sublocazione
quartiere per quartiere.
"Così esso Jo:Berardino resto contento de renuntiar detta gabella sincome con effetto
quella sublocò mediante tre cautele stipulate" per mano del notaio Carlo Majone.
Tiberio de Stefano si aggiudica il subappalto per il Casamale per 166 ducati e si dichiara
debitore dell'Università e per essa del Cassiere Generale Miconi de Marzo della suddetta
somma.
Jo:Lauro de Avino, Stefano Capuano e Salvatore de Avino vincono il subappalto per
Margarita per 130 ducati.
Il nobile Cosma de Falco e Andrea de Palma di Somma vincono l'arrendamento per la
platea di Prigliano per 115 ducati.
"Essi riscuoteranno da quelli che faranno il pane in casa et vanno a macenar o
comprano farina per farne pane et consumarsi in casa reservato però che non possano
exegere da li panettieri che faranno pane per uso dell'Università pr(ede)tta ne quali
siano ne possano exessere (astretti) a pagare se non al gabelloto de la gabella del pane
servata la forma de li capitoli et non alium.
Tutto lo exatto per detto Jo:Berardino per il passato insino ad ogi da li citadini de detti
quartieri sia et debia essere di Jo:Berardino tutti li pigni fatti a detti citadini di detti
quartieri detto Jo:Berardino le debbia consignare".
Qualora Jo:Berardino venda o faccia vendere la farina nei detti rioni sia multato secondo i
Capitoli. 1)
----------------------------------------------------1) Archivio Stato Napoli - notaio Carlo Majone - Prot. 8 pagg. 101/104 tergo.
Stessa gabella
1586
"eodem die ultimo 9bre 1586 - in terra Sum(ma)e
ob p(ropter) Uni(versi)tate terr(a)e Sum(ma)e"
La traduzione letterale dal formulario latino può essere la seguente:
Costituito presso gli atti della Curia della Terra si Somma, il mag.co Tiberio de Stefano
di Somma confessò di essere tenuto e dare e dovere e vero e liquido debitore sarà ed è
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verso l'Università di Somma e verso il mag.co Giovan Vincenzo Grasso, deputato ed
eletto in pubblico Parlamento, fatto e stipulato per mano del mag.co notaio Giovanni
Andrea de Hinefra di Napoli il 25 novembre 1586, e verso Ill.mo domino Didaco de
Valderas Regio Governatore di Somma, Commissario deputato per la Regia Camera della
Sommaria mediante incarico spedito in data 24 novembre 1586 e stipulante a nome di
d.ta Uni.tà e a ciascuno degli stessi in solido per ducati 1.076, 3 tr, 5 gr e 2 denari di
carlini d'argento e sono per il prezzo dell'affitto della gabella (fissata) in ragione di un
carlino per qualsiasi tipo di farina imposta in Somma per soddisfare tanto il debito
contratto per il riscatto del Regio Demanio di d.ta Terra quanto per interesse dello stesso,
oltre l'altra gabella di alterius carleni (un altro carlino) per qualsiasi tumulo di farina
imposta per pagare i Regi Funzionari fiscali per debito verso la Regia Curia, affittata al
mag.co Pompeo Vallarano e soci mediante obbligazione e allo stesso Tiberio de Stefano
la detta gabella recentemente imposta e affittata per nove mesi a partire dal prossimo 1
dicembre 1586, e a finire nell' ultimo giorno del mese di agosto del 1587 e allo stesso de
Stefano rimasta assegnata, quale ultimo licitatore e maggiore offerente, candela accesa e
la stessa spenta come consuetudine e per detto prezzo di d. 1'076,3,6,2 netti d'incanto e
integri per l'Uni.tà di Somma e con tutti i lucri, gli agi ed emolumenti spettanti da detta
gabella e pertinenti in qualsiasi modo e alle condizioni, patti e clausole contenute e
descritte nei Capitoli formati da d.ta Uni.tà sulla gabella suddetta il cui tenore è inserito
nella presente obbligazione in piena intelligenza e tal'è :
"Capitoli patti et conventioni al nome di Dio habiti inhiti et firmati sup(r)a
l'arrendamento et affitto de la gabella de un carlino per tumolo de qualsivoglia sorte de
farina imposta nella t(er)ra de so(m)ma et casali per sodisfattione tanto del debito
contratto per redentione del R(eg)io Demanio di d.ta t(er)ra et casali como del' interessi
di quello et sono ut sunt:
1 - In primis si ordina et comanda che quello vorra pigliare in affitto detta gabella habìa
da fare sua cartella nella quale debìa exprimere la quantità certa di sua offerta con
nominarci li pregi li quali habìano da esser hominj di d.ta terra et soi casali et no(n)
forastieri et portarli seco et che siano sufficienti ad contento deli m.ci sindici de detta
Uni.tà che p(ro) t(em)p(or)e sarrando et comparere nel loco dove se allumava la
candela, con exprimere de piu in detta cartella l'incanto purche non ecceda du(ca)ti
dece, et eccedendo quello de piu vada in augumento de detta sua offerta la quale cartella
da poi fatta con le conditione p(redet)te se debìa consignare in potere de detti sindici
acciò quelle viste se possano publicare, et mancando in detta cartella ciascuna delle
conditione p(redet)te se intenda nulla et invalida, et s'habia per non fatta, et se riceva
l'altra cartella che osserva le dette conditione non ob(sta)nte che fosse di manco offerta,
et chi se trovarà haver fatto magior offerta guadagni detti d(uca)ti dece et de poi
s'habiano da fare nove cartelle, con condizione che quello farà magior offerta nelle
seconde cartelle guadagni in quarto di quello offerirrà di piu, et sopra detta seconda
magior offerta se debbìa allomare la candela con declaratione che quello incantarà
sopra detta magior offerta allumata la candela guadagni il quarto de quello se incantarà
de più finche sarà morta la candela, li quali incanti se debìano pagare à chi spettarando
per l'affittatore di detta gabella fra termine di quattro mesi incominciando dal primo de
settembre di qualsivog(li)a an(n)o senza replica ne contraditione alcuna, et cossì in
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futurum se debbìa observare et no(n) altramente et se liberarrà detta gabella ad chi
restarà ad extinto de candela.
2 - Item se declara che siano tenuti tanto il principale conduttore q(ua)nto li pregi et
ciascuno d'essi in solidum pagar detto affitto mensatim al cassiero de detta Uni.tà ò
redentore eligendo per quella che p(ro tem)p(or)e sarrà, et incominciare lo primo
pagam(en)to nel primo de ottobre di qualsivoglia an(n)o et cossì continuare nel primo di
qualsivoglia mese verum l'ultima (rata) siano tenuti pagarla nelli quindici mese d'agosto
di qualsivoglia anno il quale pagamento lo debìano fare per mezo del banco de li s.ri
grimaldi ò di citarella et raynaldo con conditione che dallà non si possa amovere si non
per pagare le terze del debito p.to con la firma del Ill.mo s.or Marthos presidente de la
detta R(eg)ia cam(er)a de la sum(mari)a conforme a li ordini di quella, con obligarnosi
in solidum per obbliganza capienda per la corte de detta terra allo pagamento de detto
affitto nel m(od)o p.to et all'observ(anz)a de li infr(ascritt)i Capitoli in quella inserendi,
con declarat(ion)e che detta m.ca Uni.tà et soi sindici siano tenuti al conduttore di detta
gabella di guerra et peste tantum quantum absit, ut sunt: q(uan)no fosse guerra dal'acque
de sarno et capua in qua, et quanto fosse peste che in detta terra fossero infetti et se
perdesse la prattica, et in ogno altro caso detta m.ca Uni.tà non sia tenuta ne obligata ad
cosa alcuna, ne per qualsivoglia caso cogito vel incogitato divino seu humano, et ex fatto
superioris, et che nella p.ta obliganza da farse ut s(opra) se intenda detto affittatore
renunciare à tutte lege distanteno in suo favore, et si(n)g(ularite)r beneficio patientie non
prestite, et soi plegi in solidum obligandi sup(ra) hijs o(mn)ibus autentice p(rese)nti
codice de fideiuxoribus, hac legi de primo et p.ti conveniendo et compellendo, et ad tutte
altre legge et ragione et beneficij in lloro favore introdutti et dittanti perche cossì
expressamente si convene
3 - Item se declara che lo affittatore p.to sia tenuto et in sp(eci)e obligato tenere una
persona per esso deputanda nel burgo de detta terra, cioè dalle case del q(uonda)m s.or
Sansonetto de alixandro per dirittura de la strada del burgo insino a la casa del s.or
Camillo filingiero, la quale debbìa llà assistere tanto de dì come di notte per comodita de
tutti li cittadini et anco forastieri che portarando farina ad vendere accio habìano notitia
dove siano obligati per portarno la farina ad fine de pesarla et pagare li diritti di quella
alla infr(ascritt)a ragione, et habìa anco da tener in detta casa deputanda il trabucco con
l'astatela con lo ferro che stà nella dohana di napoli acciò non siano defraudati li
cittadini et anco li venditori et habìano più comodità de carricare et non dep(utando)
detta persona ut s. li cittadini non siano tenuti pagarno cosa alcuna di gabella per conto
delle farine macinarrando ò compararando et portarando nelle lloro case, et cossì se
debbìa observare et non altramente
4 - Item se declara che al conduttore de detta gabella sia lecito et possa exigere grana
dece per tumolo di qualsivoglia sorte di farina, et lo tumolo si intenda de rotolo quaranta
tanto da qualsivoglia cittadini et habitante in detta terra et casali che la vorrando per
uso proprio et per farne maccaroni et vermicelli ad vendere quanto dallo affittatore de
la manifattura del pane che farà pane ad vendere per uso et grassa de detta Uni.tà
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5 - Item se declara che li cittadini et habitanti di essa m.a Uni.tà possano liberam.te et
impunè de dì et de notte ad lloro elettione andarno ad macinare qualsivog(li)a sorte di
vittuagli ò ad comprar(e) farine per uso p(ro)p(ri)o ò per rivendere, con conditione che
al Ritorno che farrando siano tenuti retto tramite con la farina che portarando andarno
dal detto affittatore ò vero da la persona per esse deputanda à darno notitia della istessa
farina che portarando macinata ò comparata et quella nel medesimo loco destinato se le
possa pesare et exigersi incontinente le dette grana dece per tumolo di qualsivoglia sorte
de farina, verum quella qu(anti)tà de farina che detto cittadino volesse revendere le sia
licito possersi exigere le dette grana dece per tumolo che esso hà pagato da tutti quelli
cittadini ò altro ad chi esso vendesse detta farina ingabellata acciò del'istessa farina non
si paghi due volte la gabella, et chi contravenerà in ugn'una delle conditione p(redet)te
ogni volta incorra alla pena de perdere la farina che si ritrovasse intercetta da applicarsi
tanto la farina qu(an)to il pane se ritrovasse fatto, alli comodi de detto gabelloto li quali
se li possa exigere inremisibiliter da li contravenienti
6 - Item se declara che detto affittatore sia tenuto et obligato ad ogni semplice requesta
de lo affittatore de la manifattura del pane andar af forno dove il detto conduttore farà il
pane per uso et grassa de detta (Uni.tà) ò casa dove tenesse dette farine, et llà assistere
allo pesare che si farrà per lo affittatore de detta manifattura de pane delle farine per
esso comparande acciò si possa pigliare il conto di dette farine, et exigersi incontinente li
soi diritti ad detta ragione de grana dece per qualsivoglia tumolo di farina, et questo per
magior sua comodità et delli vaticari che li venderando ò porterando dette farine, et
requesto in p(rese)ntia de alcuni degni de fede, et non andandoci sia lecito allo affittatore
p(redet)to de la manifattura del pane in p(rese)ntia de dui homini da bene della Uni.tà
eligendi per esso pesarsi detta farina et per quello pesarando pagare le dette grana dece
per tumolo, verum quando detto affittatore de la manifattura del pane non ne desse
notitia ad esso affittatore di grana dece per tumolo de dette farine et quelle pesasse ò
intrasse dentro il furno ò casa dove tenesse la farina sia lecito ad esso affittatore de la
farina pigliarse per intercette detta farina et pagare ducati sei de piu di pena da exigersi
inremisibiliter per esso affittatore de grana dece per tumolo de farina per ciascuna volta
che accaderà, atteso cossì se convieni con detto affittatore de la manifattura del pane:
7 - Item se declara che tutti quelli cittadini et habitanti in detta Uni.tà che comprarrando
vermicelli maccaroni et tagliarelli tanto in detta Uni.tà como di fora con intensione de
volerli revendere, siano obligati retto tramite portare detti vermicelli maccaroni ò
tagliarelli comprati che l'haverrando al detto gabelloto seu alla persona deputanda nel
medesimo loco destinato ut sup.a, et llà se li possa pesare et exigersi incontinente grana
dece per ogni rotole (cinque?) de detti vermicelli maccaroni et tagliarelli, verum sia
lecito ad ogni cittadino posserli comprare fore de detta Uni.tà et territorio per
sodi(sfatione di) sua casa et famiglia senza pagare cosa alcuna di gabella ne daranno
notitia al detto gabelloto però delle vermicelli ò maccaroni di ca...(foglio mutilo) et
trapana et de la semola che si portassero per uso p(ro)p(ri)o ò per revendere non se
debìa pagare cosa alcuna di gabella ne darne nototia, et chi contravenerà in ogn'una
delle conditione p.te incorra a la pena de perdere li vermicelli maccaroni et tagliarelli
che si ritrovarando intercetti, et pagare de piu dui ducati, li quali maccaroni vermicelli
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tagliarelli et d(uca)ti dui se habbiano da applicare a li comodi de detto gabelloto, et se li
possa exigere inremisibiliter da li contravenienti
8 - Item se declara che a li cittadini al t(em)po che andarrando ad pesare lle farine nello
loco p.to deputando se li debìa fare excomputo de rotole tre per ciascuno sacco per le
farine che pesarando, dumodo non siano cirmitella, et essendo cermitella se li faccia
excomputo de uno rotolo per sacco:
9 - Item se declara che q(uan)no venesse alcuno cittadino da fore ò dallo molino de notte
ò vero de dì et andasse nello loco destinato ad pesare là farina che portarà et non
trovasse detto gabelloto ò la persona deputanda per esso in tal caso se habia da fare uno
testimonio convecino como è passato et non essendoci il gabelloto nè-lla persona
deputanda per esso non sia tenuto pagare pena alcuna, se non pagare il diritto ut
sup(r)a, et habia tempo insino alla matina sequente ad hora de magnare de andare ad
pagare detta gabella, et non pagandola, sia licito ad esso gabelloto farli fare l'exequtione
per detto diritto de gabella ut s. tantum
10 - Item se declara che nesciuno cittadino et habitante in detta terra de Som(m)a possa
ne voglia comparar pane de nesciuna sorte fore de detta t(er)ra per quello portare in
essa et suo territorio tanto per uso p(ro)prio come per altro, etiam che fosse persona
privilegiata et franca, excetto che da doie grana in bascio, sotto pena de carlini quindici,
da applicarnosi ogni volta cioè carlini dece a li comodi d'esso gabelloto seu affittatore et
carlini cinque a li comodi de l'affittatore de la manifattura del pane, et perderà de più
tutto lo pane che si trovasse intercetto, da applicarsi alli comodi (dell'affittatore de la
manifattura del pane - cancellato) de chi de detti dui affittatori trovarà detto pane
intercetto li quali car(li)ni quindici et pane se trovasse intercetto ut s., detti affittatori se
li possano exiger(e) inremisibiliter da li contravenienti nel m(od)o di sop(r)a exp(re)sso
et non al(ite)r
11 - Item se declara che lo affittatore p.to nel primo del mese di settembre de ciascuno
an(n)o debbìa, acciò vengha ad exigersi li soi diritti de grana dece per tumolo da detto
dì avante, andare ad fare perquisitione insieme con lo gabelloto de la farina suo
predecessore casa per casa de tutti li cittadini et habitanti in essa Uni.tà et allo furno
del'affittatore de la manifattura del pane ò casa dove tenesse la farina et alle poteche
dove se vende pane maccaroni vermicelli et tagliarelli, et per quelle farine ad ragione de
rotole quaranta per tumolo che si trovarrando, et per lo pane ad ragione de rotole
cinquanta per ciascuno tumolo, et all'istessa ragione li vermicelli debbia detto novo
affittatore exigersi detti soi diritti dal affittatore suo predecessore, et requesto detto
affittatore passato dal novo in p(resen)tia de dui homini da bene de detta Uni.tà per
l'effetto p.to, et non andanci sia licito à detto novo affittatore, con dui altri cittadini
degni de fede eligendi per esso novo affittatore andar per dette case ut s. per l'effetto
p.to, et de dette farine pane et vermicelli tagliarelli et maccaroni farne lista da
suscriversi per detti dui cittadini per esso eligendi, et conforme à detta lista exigersi dal
detto affittatore suo predecessore li soi diritti ut s., li quali se li debìano per esso
pagar(e) conforme à detta lista incontinente senza replica et ex(cep)tione alcuna
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12 - Item se declara et convene expressamente che detto gabelloto sia tenuto ex patto
speciali de fare franchi tutti quelli che di ragione sono franchi:
Il formulario in latino, in parte tradotto e sintetizzato conclude:
"Qu(a)e quidem preinserta capitula ut s. lecta et publicata coram sup.to m.co Tiberio, et
per ipsum audita illa ipse ratificavit et acceptavit et p(ro)mi(si)t illis non contravenire"....
Egli inoltre si impegna a versare i 1.076,3,2 carlini d'argento con garanzia di Minico
Miccio e Marc'Antonio Battimello. Il pagamento tramite il banco dei magnifici Grimaldi,
Citarella e Raynaldo avverrà nel seguente modo: "quolibet mense infine du(cat)os centum
duem et novem tarenos tres grana duo et denarios quinque cum dimidio, et in fine mensis
unius numerandi à crastina die p(rim)a dicti mensis xbris pr(oss)imi inanam facere
primam solutionem et solvere primam mesatam ad r(ati)onem sup(radic)tam et deinde
inanam sic continuare solutionem p.tam mensatim ut s. durante dicto tempore mensium
nove affictus p.ti".
Una volta depositato il danaro nel detto banco, esso non potrà essere rimosso per
qualsiasi causa, tranne che per il debito conseguente al citato riscatto del Regio Demanio.
Viene ribadita la solidarietà dei soci nei pagamenti e la soggezione dell'affitto alle leggi,
ai riti, alle consuetudini, alle costituzioni e alle prammatiche vigenti.
I gabelloti si impegnano in solido a pagare tra quattro mesi, a partire dal giorno dopo, al
nobile Jo:Petro Figliola ed al m.co Jo:Andrea Hinefra, presenti, ducati dieci di carlini,
loro spettanti per il primo incanto della prima cartella ed all'Università l'affitto predetto ,
"ut solitum est in pacem". 1)
-------------------------------------------1) Archivio Storico Comunale - cosiddetti "penes acta" - cartellina I - pag. 63 - ex 20.
Stessa gabella
1587
Per quest'anno la gabella se l'aggiudica il notaio Gio:Andrea Ynefra per 955 ducati in
quanto Pompeo Vallarano rinuncia all'assegnazione. All'asta è presente il Cassiere
dell'Università Matteo de Febraro. La tariffa è di 10 grana a tomolo.
Nei Capitoli tra l'altro è scritto che "esso conduttore possa tenere il loro deputato per
pesare le farine deli citadini invenerando dalle moline dala casa del m(agnifi)co Camillo
Filingiero al bascio in sino alla Valle ad eletione de detto conduttore non ob(sta)nte che
nelli capitoli p(redet)ti di d(ett)a gabella dicesi altramente..." 1)
-----------------------------------------------1) Archivio Storico Comunale - "penes acta"- cartellina II - pag. 121 tergo.
Gabella del forno o del pane e delle paste
(ius panizzandi)
23 novembre 1586
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"eodem die et p(ro)p(ri)e in castro dict(a)e ter(ra)e Sum(ma)e in cortileo ipsius.
Costitutus penes acta curie - Natalis galanus de neap(oli) in terra summe habitator
R(enuncia)ns prius eius foro - et huic sponte confexus fuit - se teneri - m.co minico miccio
de terra summe pretij in du(ca)tis quindecim per essi m.ci sindici, et li altri carlini due al
catapano, quali se possa exigere inremisibiliter, con che se ne faccia libro per il m.co
cancelliero d'essa m.ca Un.tà con farsi in esso particulare notamento della p(rim)a , 2.a
et 3.a pen(a) acciò sen'habia notitia da conservarsi per essi m.ci sindici atteso cossi
exp(re)ssam(en)te si convene: (Mancano i primi sei articoli)
6 - Item se declara et convene che detto affittatore sia tenuto et obligato tenere ad sue
spese in detta Un.tà de Som(m)a sei poteche seu banche per li comodi deli cittadini et
habitanti in essa nelli infr(ascript)i luochi ut sunt: dui dentro la terra cioè una nella
piaza del casamale, et llaltra nella piaza de s.to antonio de li figliola, un'altra nel borgo
sino alle case de m.co Gio:antonio de piacente, et de m.co Simono Figliola, doie altre
nella piaza seu quartiero de prigliano, cioè una nel circolo seu largho dove al
p(rese)nte fa la poteca lorda Vincenzo striano, et llaltra al largo avante la casa del m.co
Cola Joes granata, et unaltra poteca seu banca nella piaza de margarita cioè nella piaza
della valle, in le quale sei poteche seu banche debbia fare portar dì per dì tutta quella
q(uanti)tà de pane cossi bianco como bruno che sarà necessario per uso et grassa
d'essa Un.tà, soi cittadini et habitanti et mancando tanto di tenere dette sei poteche seu
banche in detti luochi ut s.a declarati como si per doi sere continue in qualsivoglia hora
del dì che li m.ci sindici seu catapani andarando in ogn'una delle p.te sei poteche seu
banche et non nci trovassero pane cossi bianco como bruno ad sufficientia et in
abondantia ut s.a incorra ala pena de du(ca)ti tre da applicarnose la mittà al'affittatore
de la farina d'essa Un.tà et ll'altra mittà à quello luoco seu quartiero che ne patirà
interesse ò incomodi li quali seli possano exigere inremisibiliter ogni dì che succederà il
detto mancamento, ò di dette sei poteche seu banche, ò di pane, in ogn'una delle dette sei
poteche seu banche nel m(od)o p(redet)to:
6 (E’ ripetuto il numero precedente).
Item se declara et convene et vuole essa Un.tà che nessuno cittadino et habitante in essa
possa ne voglia comprar(e) pane de nessuna sorte da fore il territorio di essa Un.tà tanto
per uso p(ro)p(ri)o como per altro, et che fosse persona privilegiata, et francha eccetto
che da doie grana in bascio sotto pena de carlini quindici da applicarnosi ogni volta,
cioè carlini cinque ali comodi d'esso affittatore, et carlini dece ali comodi del'affittatore
dela farina d'essa Un.tà et perderà de più tutto il pane che si trovasse intercetto, da
applicarsi ali comodi de chi de detti doi affittatori trovarà detto intercetto, li quali
carlini quindici et pane che si trovasse intercetto ut s.a, detti affittatori se li possano
exigere inremisibiliter da li contravenienti nel m(od)o de sopra expresso et non ali(te)r
7 - Item se declara, et convene che caso che alcuna persona pretendesse essere francha,
et di ragione dovesse esser francha del pane che si vende in piaza per causa de li carlini
dui per tumolo de farina si pagano per esso affittatore, et fosse perciò costretto ad
trattarlo francho del pane p.to in tal caso l'affittatore dela farina d'essa Un.tà debbia
refare ad esso affittatore dela manifattura del pane tutto quello che di ragione se li
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dovesse per la causa p.ta, atteso cossi s'è convenuto con detto affittatore dela farina che
debbia fare franchi li franchi.
8 - Item se declara et convene che nisciuno cittadino et habitante in essa terra et casali
possa ne voglia comprare pane da qualsivoglia altra persona et che fosse privilegiata et
francha, eccetto che dalle forne et poteche che fà et tene segnalate ut supra lo detto
affittatore dela manifattura del pane sotto pena de ducati dui da applicarnosi per
ciascuna volta ali comodi de detto affittatore li quali se li possa exigere inremisibiliter
da li contravenienti.
Qu(a)e quidem preinserta capitula ut s.a lecta et publicata coram sup(radet)to no(bi)li
Joe Petro, et per ipsum bene audita illa ipse Joes petrus ratificavit omologavit et
accettavit, et promisit illis non contravenire, i(m)mo o(mn)ia in eisdem contenta et
declarata ad unquem adimplere et observare iux(t)a ipsorum seriem et tenorem et
r(ati)oni: quosquidem du(cat)os tricentum octuaginta unum tareni unum et grana
quinque de d(uca)ti carlini argentei tam p(redic)tus Joes petrus quam et hic ibidem
presentes m.cus not(ariu)s Joannes andreas de hinefra et marcus antonius de hinefra de
terra summe fr(atr)es carnales et quilibet ipsorum eorum p(ro)prijs privatis pl(ur)ibus
no(mini)bus et in solidum Ren(uncia)ntes prius beneficio pacientie conductori non
prestita cum juramento p(ro)m(iser)unt no(m)i(n)e et p(ro) p(ar)te dicte Un.tis dicte terre
summe integre dare et depositare vel penes banchum m.corum grimaldi, vel penes
bancum m.corum citarelle et raynaldi publicorum bancheriorum neap. residentium hoc
modo ut sunt: integram medietatem ipsorum huic ad menses quattuor cum dimidio à
presenti die et restante integram mediatatem ad complementum dictorum du(ca)torum
tricentum octuaginta unius tareni unius et grana quinque affitus p.ti huic et per totum
mensem augusti pr(oss)imi venturi intrantis an(n)i 1587 in pace et non obstante
quacumque ex(cepti)one, à quibus bancis et quolibet ipsorum ubi ipsa pecunia depositata
fuerit non possit amoveri ex quavis eam, nisi per illa convertenda in satisfatione p.ti
debiti facti per redemptione dicti R(eg)ij demanij et interesse ipsius, precedente ordine
firmato p(ro)p(ri)e manus ill(ustri)s d(omi)ni Marthos Presidentis R(eg)ie Cam(er)e
Sum(mari)e et comm(issari)j cause dicti R(eg)ij demanij dicte terre servata forma
sup(radic)torum preisertorum cap(itu)lorum ac provisionum p.te R.ie Cam.e Sum.e de
sup. expeditarum, et à solutione p.ta p.ti affictus in pag(ament)ijs ut s.a non defuit
aliquam rationem vel ea, verum in omni casu quo deficeret per dictos Joem petrum et
eius fideiuxores et quemlibet ipsorum in solidum à solutione dictorum du(ca)torum
tricentum octuaginta unius tareni unius et gr(ana) quinque affictus p.ti seu pro aliquam
(pagham) ipsorum sive pro quamcumque q(uantita)tem ipsorum possit p(raese)ns
obligatio incusari ad pena in eadem contenta tam pro dictum m.cum Joem vincentium
grassum electum et deputatum per dicta Un.tem sup. dicta redenptione dicti debiti dicti
R(eg)ij demanij et interesse ipsius dicto parlamento, quam per dictum ill.um d(omi)num
guber(nato)rem dicte terre commissarium ac futuros gubernatores in ipsa terra, et
quemlibet ipsorum in solidum ad o(m)nem eorumdem in solidum electione et ipsa
incusata possint expediri facere l(itte)ras exequtoriales c(ontr)a dicto affittatore et eius
fideiuxores in solidum ut s.a exequi facere real(ite)r et personaliter ad eorumdem in
solidum electionem, et o(mn)ia alia fieri usque ad effectualem solutionem dicti affictus,
quibuscumque legibus, ritibus, consuetudinibus constitutionibus, et prag(mati)cis in
contrarium forte dictantibus quomodolibet non obstantibus, quibus et ritu magne cur(ie)
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vicarie p.ti Joes petrus not. Jo:andreas, et marcus antonius cum juramento
ren(nunciaveru)nt et prom(iseru)nt illis non uti, qua subdicta conditione fuit contracta
cum dicta obligatione possit incusari m(od)o ut s.a al(ite)r non fuisset contractum: et
perinde tam p.to Joes petrus quam p.ti not. Joes andreas et marcus antinius et quilibet
ipsorum sponte obligaverunt se ipsos et quoslibet ipsorum in solidum eorumque et
cuiuslibet ipsorum in solidum her(ede)s succ(essore)s sit bona o(mn)ia sub pena et ad
pena dupli cum po(testa)te cap(ien)di cum const(itutio)ne p(reca)rij et R(enunciaveru)nt
et si(n)g(ularite)r legi de duobus cum autentice p(rese)nti codice de fideiuxoribus et
jur(averu)nt. 1)
------------------------------------------1) Archivio Storico Comunale - cosiddetti "penes acta" - cartellina I pag. 72.
Stessa gabella
1587
Mancano i primi 6 articoli.
I primi tre articoli seguono le regole della gabella del vino. Il numero degli articoli
aumenta per meglio disciplinare la riscossione e lottare contro l'evasione.
L'articolo 7 della gabella è monco.
"...... allo pesare che si farà per detti panettieri delle farine per essi comprande acciò si
possa pigliare il conto di dette farine et esigersi incontinente li soi deritti a d.ta raggione
de car(li)ni doi e mezzo per tumolo e questo per maggior loro comodità e delli vatecari
che li venderanno, ò porteranno dette farine e-requesto in presentia di alcuni degni di
fede e non andandoci sia licito alli p.ti panettieri e ciascuno di loro in p(rese)ntia de doi
homini da bene dell'Un.tà eligendi per essi pesarsi dette farine e per quello peseranno
pagarli detti car(li)ni doi e mezzo per tumolo verum quando detti panettieri, ò alcuno di
essi non desse notitia al detto gabelloto di dette farine e quele pesasse , ò intrasse dentro
il furno ò casa dove tenesse la farina sia licito al detto gabelloto pigliarsi per intercepte
dette farine e pagarno sei d(uca)ti de più de pena da esigersi inremisibiliter per detto
gabelloto per ciascuna volta che accaderà.
8 - Maccaroni
Item se declara che tutti quelli cittadini et habitanti in d.ta Un.tà che compraranno
vermicelli maccaroni e tagliarelli tanto in detta Un.tà come di fora con intentione de
volerli revendere siano obligati retto tramite portare detti vermicelli maccaroni e
tagliarelli comprati che li haveranno al d.to gabelloto seu persona deputanda nel
medesimo loco destinato ut s. ellà se li possa pesare et esigere incontinente car(li)ni doi
per ogni rotola cinquanta di detti vemicelli maccaroni e tagliarelli verum sia licito ad
ogni cittadino posserli comprare fora di d.ta Un.tà e territorio per uso de sua casa e
fameglia senza pagare cosa alcuna de gabella ne darne notitia al d.to gabelloto e chi
contravenerà in ogniuna delle conditioni p.tte incorra alla pena de perdere li vermicelli
maccaroni e tagliarelli che si ritroveranno intercepti e pagare de più d(uca)ti doi, li quali
maccaroni, vermicelli, tagliarelli e d(uca)ti doi si habbiano d'applicare alli comodi del
p.to gabelloto e se li possa esigere inremisibiliter dalli contravenienti.
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9 - Item se declara che alli cittadini al tempo che anderanno à pesare le farine nello loco
p.to deputando selli debbia fare escomputo de (g)r(an)a tre per ciascuno sacco per le
farine che peseranno dum(od)o non sia cirmitella et essendo cirmitella se li faccia
escomputo de uno (g)r(an)o per sacco.
10 - Item se declara che quando venesse alcuno cittadino da fore, ò dallo molino de
notte, ò vero de dì et andasse nello loco destinato à pesare la farina che porterà e non ci
trovasse detto gabelloto, ò la persona deputanda per esso in tal caso si habbia da fare
uno testimonio convicino com'è stato in detto loco per pesare e non ci hà trovato il
gabelloto ne la persona deputanda per esso et in detto caso non sia tenuto pagare pena
alcuna se non pagare il deritto ut sup(r)a et habbia tempo insino e per tutto il dì seguente
ad hora de magnare de andare à pagare d.ta gabella e non pagandola sia licito ad esso
gabelloto farli fare l'esecutione per detto diritto de gabella tantum.
11 (Ripete il 6 bis del 1586)
Item se declara che nisciuno cittadino et habitante in detta Terra de Somma possa ne
voglia comprar pane de nisciuna sorte fora di detta Terra per quello portare in essa
Un.tà e territorio tanto per uso proprio come per altro et che fosse persona privilegiata e
franca eccetto che da doi grana in bascio sotto pena de car(li)ni quindici e perda de più
tutto lo pane che si trovasse intercepto d'applicarnosi car(li)ni quindici e pane intercepto
alli comodi del d.to gabelloto li quali se li possa esigere inremisibiliter dalli
contravenienti.
12 - Item se declara che l'affittatore p.tto nel primo del mese de settembre de ciascun
anno debbia acciò venga ad esigersi li soi deritti de d.ta gabella ut s. da detto dì avante
andare e fare perquisitione insieme con il gabellota della farina suo predecessore casa
per casa de tutti li cittadini et habitanti in essa Un.tà et alle forna delli panettieri, ò casa
dove tenessero la farina et alle poteche dove si vende il pane maccaroni vermicelli e
tagliarelli e per quelle farine che si troveranno a raggione de (g)r(an)a quaranta per
tumolo e per lo pane à raggione de (g)r(an)a 50 per tumolo e cosi anco li vermicelli
debbi da detto affittatore suo predecessore esigersi detti soi deritti et requesto d.to
affittatore pa.tto (?) dal novo in presentia de doi homini di d.ta Un.tà per l'effetto p.to e
non andandoci sia licito à detto novo affittatore con doi altri cittadini degni de fede
eligendi per esso novo affittatore andare per dette case ut s. per l'effetto p.to e de dette
farine pane vermicelli e tagliarelli e maccaroni farne lista da scriversi per detti doi
cittadini per esso eligendi e conforme à d.ta lista esigersi dal detto affittatore suo
predecessore li soi deritti ut s. li quali se li debbiano per esso pagare conforme à d.ta
lista incontinente senza replica ne eccettione alcuna.
13 (Ripete il 7 del 1586)
Item se declara e convene che d.to gabelloto sia tenuto fare franche tutte quelle persone
che di raggione sono franche verum lo p.to gabelloto in nisciuno futuro tempo possa
essere astretto à pagare cosa alcuna per li fochi absenti li quali in futurum si venessero
ad esigere ma d.ta Un.tà sia tenuta de proprio pagarli à chi competeno e per quelli
servare indenne et illeso d.to gabelloto da qualsivoglia persona che lo molestasse con
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refarli tutti danni spese et interesse che ne potesse et per contra lo detto gabelloto non
habbia attione alcuna sop.a l'esattione delli fochi absenti di d.ta Un.tà ma siano di detta
Un.tà senza ecc(ettio)ne alcuna.
14 - Pane
Item se declara per detta Un.tà che qualsivoglia persona che vorrà fare, e lavorare pane
à vendere in piazza per uso e grassa di detta Un.tà debbia fra termine de quindeci giorni
numerandi dal dì che sarà liberata la p.ta gabella comparere avante li m.ci sindici di
d.ta Terra e farsi da loro matricolare et si debbiano obligare penes acta curie Terre p.ta
in faccie di detti m.ci sindici e del p.to gabelloto e dare ydonea pleggiaria d'onze
vinticinque d'huomini di d.ta Terra e Casali e non forastieri de farno pane dì per dì
bianco e bruno in abundantia e sufficientia per uso e grassa di d.ta Un.tà nel m(od)o che
infra se declarerà e pagare al d.to gabelloto li detti car.ni doi e mezzo per tumolo ut s. et
anco obligarnosi all'(osserva)ntia (margine corroso) deli presenti capitoli e cosi si
debbia osservare e non altramente e non uscendono fra detto termine ad obligarnosi ut s.
che sia in elettione di detti m.ci sindici e gabelloto p.to di admetterlo à fare detto pane si
ò vero no(n).
15 - Pane bianco e bruno che sia in abondantia che non venga a manco
Item se declara che tanto il detto gabelloto quanto li detti panettieri che usciranno a fare
il pane ut s. e ciascuno di essi siano tenuti, et obligati mantenere à grassa d.ta Un.tà de
pane bianco e bruno buono stascionato buon cotto e de buono odore e sapore e fare
lavorare detto pane bianco e bruno, cioè tortani de doi grana e tortaneli de un grano
palate de doi grana e palatelle de un grano continuamente dì per dì con abundantia e
sufficientia per uso e grassa di essa Un.tà e non fare mancare pane cosi bianco come
bruno dì per dì del modo ut s. et al peso che si declarerà nell'infr(scritto) assaggio e
pagare al detto gabelloto della farina car(li)ni doi e mezzo per ciascun tumolo de farina
al tempo che le compraranno e mancando in ogniuna delle conditioni p.te non solo
incorreranno e ciascuno di essi incorrerà alla pena si ponerà nello capitolo nel quale si
declarerà in quali luochi detti panettieri ò persone che usciranno à fare lavorare il pane
haveranno da tenere à vendere d.to pane manco sia licito tanto ad essa Un.tà e soi m.ci
sindici quanto al detto gabelloto della farina per suo interesse e per comodità e grassa
di essa Un.tà farno fare da altri panettieri per essi eligendi il pane ò quello comprare da
altri luochi e quello secondo d.to assaggio far vendere in d.ta Terra à tutti danni spese et
interessi di essi panettieri, et del p.to gabelloto delli quali danni spese et interessi se
debbia stare à semplice dichiaratione cum juramento tantun delli m.ci sindici di essa
Un.tà et del d.to gabelloto in quanto alli panettieri e quelli incontinente sodisfare senza
replica ne eccettione alcuna et sign(a)te non possano de ciò appellare ne reclamare ne
dimandare ridarsi ad arbitrium boni viri nisi prius facta reali satisfacione o(mn)ium
promissor(um) ita del'Un.tà p.ta habbia attione tanto contra lo p.to gabelloto quanto
c(ontr)a li p.tti panettieri che contraveneranno ut s. renuntiando cum juramento à tutte
legge codici municipali, et altre legge che dittassero in loro favore atteso cosi
espressamente si convene e non altramente.
16 - Capitolo per il pane
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Item se declara che d.to gabelloto, e panettieri, ò persone che usciranno à far lavorare il
pane siano in spe(cie) obligati de lavorare e fare il pane dì per dì bianco e bruno d'ogni
sorte ut s. per uso e grassa di essa Un.tà per assaggio da farsi per li mag.ci sindici che
pro tempore saranno di detta Un.tà in principio di qualsivoglia mese à come valerà lo
grano ridutto in farina, ò la farina nelle dohane d'Avellino, ò de Nola , ò vero insomma
ad elettione di essi m.ci sindici del prezzo delli quali grani ò farine comprande ut s. si
debbia stare in fede de publico notaro da prodursi per essi m.ci sindici sotto
l'infr(ascri)tte conditioni cioè che detti gabelloti panettieri, et persone che usciranno à
fare il pane ciascuno di essi siano obligati dare del fiore d'ogni tumolo de farina bianca
carosella, o risciola absoluta rotola quaranta de pane buono stascionato buon cotto e de
buono odore e sapore e la redita vada in beneficio d'essi gabelloti e panettieri e de ogni
tumolo de farina saragolla assoluta dare rotoli cinquantatre de pane buono stascionato
buono cotto e de buono odore e sapore senza imbesca de-redita (?) dallo quale assaggio
ogni volta che li farà in principio de qualsivoglia mese si haverà da dedure il prezzo che
costerà lo grano, ò farina in dette dohane, conforme à detta fede che se ne producerà ut
s. et si se comprarà lo grano nella dohana d'Avellino se ne debbia dedure grana doi e
mezzo per tumolo per la macinatura e grana quindeci per la portatura de ciascun tumolo
de farina et si se comprarà la farina nella dohana de Nola se ne debbia dedure grana
cinque per tumolo de portatura, grana diece per tumolo de farina per la manifattura sale
et altre spese et venditura de detto pane cosi bianco come bruno et altri car(li)ni doi per
la gabella de ciascuno tumolo che si lavorerà in pane della summa delli sudetti car(li)ni
doi e mezzo da pagarnosi per essi panettieri dì per dì al d.to gabelloto della farina e fatta
detta deduttione detti gabelloti e panettieri siano obligati lavorare et vendere e far
vendere il pane dì per dì cosi bianco come bruno all'assisa e peso che cascherà
conforme al d.to calcolo seu assaggio che si farà mese per mese ut s. non ob(sta)nte che
le farine infra lo medesmo mese aumentassero, ò mancass(er)o de prezzo et cosi detto
assaggio in principio de qualsivoglia mese si debbia fare e non altramente.
17 - Pena del pane
Item se declara e convene che quando d.to gabelloto e panettieri p.ti ò ciascuno di loro
faranno il pane (di manco - margine corroso) piso di quello li sarà stato ordinato p(er)
assaggio ut s., la prima volta incorra alla pena de car(li)ni sette e mezzo, la seconda
incorra alla pena de car(li)ni quindici d'applicarsi alli comodi del catapano che sarà
con refare quel tanto sarà fatto de manco peso il dì seguente, ò vero che paghi il manco
sarà detto pane ad elettione di essi m.ci sindici da dispensarsi à poveri per essi m.ci
sindici, e la terza volta, e tutte le seguenti , se incorra alla pena de d(uca)ti doi e perdano
tutto il pane de manco piso d'applicarnosi cioè car(li)ni diece alli comodi di essa Un.tà e
lo pane a poveri dispensando per essi m.ci sindici e li altri car(li)ni diece al catapano li
quali se li possa esigere inremisibiliter con che se ne faccia libro per il m.co cancelliero
di d.ta Un.tà con fare in esso particolar notamento della p(rim)a seconda e terza pena
acciò se n'habbia notitia da conservarsi per essi m.ci sindici atteso cosi espressamente
se convene.
18 - Per le banche seu posti del pane
Item se declara che detti panettieri e persona che usciranno à far lavorare il pane siano
obligati tenere à loro spese in detta terra de somma otto poteche seu banche per
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comodità delli cittadini et habitanti in essa nelli infr(ascrit)ti luochi (videlicet): doi
dentro la Terra cioè una nella piazza del Casamale e l'altra nella piazza de S.to Antonio
delli Figliola, un'altra alla piazza de S.to Lorenzo, un'altra al burgo cioè dall'hospitale
de S.ta Caterina verso bascio per dirittura de detto burgo sino alle case de m(agi)s(tro)
Gio:antonio de piacente e de m(agi)s(tro) Simone figliola doi altre nella piazza seu
quartiero de prigliano cioè una nel circolo seu largo dove al p(rese)nte fà la poteca lorda
vicenzo striano, e l'altra al largo avante la casa del m.co Cola gio: granata e l'altre doi
poteche seu banche nella piazza seu quartiero de margarita cioè una nella piazza della
valle e l'altra alle case de m(agi)s(tro) Angelo figliola in suso per dirittura di detta piazza
in le quale otto poteche seu banche debbiano far portare dì per dì tutta quella q(uan)tità
de pane cosi bianco come bruno che sarà necessario per uso e grassa di essa Un.tà,
cittadini et habitanti e mancando de tenere dette otto poteche seu banche in detti luochi
ut s. declarasi, ò vero si per doi hore continue in qualsivoglia hora del dì che li m.ci
sindici seu Catapano andaranno in ogniuna delle p.te poteche seu banche e non ci
trovassero pane cosi bianco come bruno buono cuotto e de buono odore e sapore à
sufficientia et abundantia ut s. incorra alla pena de d(uca)ti tre d'applicarsi la mità al
sud.o gabelloto della farina e l'altra mità à quello loco seu quartiero che ne paterà
interesse, ò in comodo li quali se li possa esigere inremisibiliter ogni dì che succederà il
detto manacamento di pane, ò bontà e bonacottura de detto pane ut s. ò di tenere dette
otto poteche seu banche ut s..
19 - Item se declara che detti panettieri siano tenuti trattar franchi tutti quelli che di
raggione deveno essere franchi del pane per causa de doi car(li)ni per tumolo de gabella
et in tal caso lo p.to gabelloto della farina debbia refare ad essi panettieri tutta detta
franchitia e non altramente.
Qu(a)e quidem inserta cap(itu)la ambe partes ip(sa)e dictis no(m)i(n)bus ad unquem
prom(ittu)nt osservare juxta (ipsorum) seriem et tenorem.
Et hoc durante tempore anni unius a primo die mensis septembris primo futuro in antea
numerandi pro sup(radict)o pretio ducatorum trium mille septingentorum triginta trius
tarenorum qu(attu)or et gr(anorum) novem de car(lini) arg(en)ti, netti d'incanti et integri
de d.ta Un.tà quos quidem ducatos tres mille septingentum triginta tre tt(arenos)
qu(attu)or et gr(ana) novem de p.ti car(li)ni arg(en)ti tam p.to m.co Joannes berardinus
quam illic presente m.ci Tiberius de stefano, not(a)r(ius) Joes ber.nus yzzolus et marcus
antonius battimellus et quilibet ipsorum eorum proprijs privatis principalibus nominibus
et in solidum ren(uncian)tes prius benef(ici)o pacienti(a)e conductori non prestit(a)e
cum juramento promiserut no(m)i(n)e et pro parte dicte m.ce Un.tis p.te terre sum(m)e
integ(r)e solvere hoc m(od)o (videlicet): ducatos duos mille et quingentos ex eis tangentes
ad ratam impositam ex eam regij demanij secundum calculum incontinenti factum m.co
Joanni vinc.o grasso de eadem terra redemp(to)ri debiti dicti regij demanij ac
proc(urato)ri ad eo spetiali(ter) constituti per dictam m.cam Un.tem ibidem p(rese)nti:
quolib(et) mense in fine ratam contingentem per medium tamen banci d(omi)nos de
grimaldo publicor(um) bancherio(rum) neap(olitanorum) residentium sub conditione qua
dicto m.co Jo:vin.o non liberent ex quavis eam nisi pro solvendis tertijs vel capitale
debiti con(iun)cti ex eam dicti regij demanij no(m)i(n)e. Un.tis p.tis per apocam ipsiius
m.ci jo:vinc.ij d.to no(m)i(n)e in qua sit firma ill.(mi) d.ni Marthos de gorostiola
presidentis reg(i)e Cam(e)re et com(missa)rij dicti regij demanij ex quo sic fuit per
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dictam regiam cam(e)ram simil(iter) ordinatum, et reliquos d(uca)tos mille ducentos
viginta tres tarenos quatuor et gr(ana) novem tangentes ad gabellam functionum
fiscalium m.co Joanni baptiste vallerano generali cascerio Un.tis p.te ibidem p(rese)nti
ac futuris cascerijs eiusdem un(iversita)tis simil(iter) quolib(et) mense in fine ratam
contingentem, et incipere et facere primam solutionem p(rim)e mensate in primo die
mensis octobris pr(oss)imi futuri p(rese)ntis an(n)i 1587 et sic continuare in p(rim)o
cuiuslibet mensis tam p.to m.co Jo:vinc.o quam dicto m.co cascerio pro ratis p.tis ac
m(od)o et forma predicta verum ultimam mensatam solvere predictis m.cis redentori et
Cascerio pro ratis predictis in quinto decimo die mens(is) augusti p(rossimi) futuri
intrantis an(n)i 1588 . In pace ac non ob(sta)nte quacumq(ue) ex(ceptio)ne et liquida
preventione et à solutione p.ta dicti affictus mensatim ut s. non deficere vel cessare
aliqua r(ati)one vel causa verum in o(mn)i ca(s)u quo deficeret predictos m.cos
Jo:berardinum et fideiuxores et quemlibet ipsorum in solidum à solutione dictorum
d.torum 3733,4,9 affictus p.ti seu per aliquam mensatam ipsorum sive per quamcumque
quantitatem ipsorum possit presen(s) obligatio incusari ad penam in eadem contentam
per dictum m.cum Joem vinc.m ac p(ri)mum m.cum Cascerium et futuros cascerios pro
ratis p.tis et con(tr)a p(redic)tos in solidum exequi reali(ter) et p(ro) ad eorum electionem
et o(mn)ia alia facere usque ad effectualem solutionem dicti affictus quibuscumque
legibus ritibus consuetudinibus constitutionibus et prag(mati)cis in contrarium forte
dictantibus quomo(do)libet nonob(sta)ntibus quibus ac et ritum magne Curie Vicarie p.ti
m.ci Jo:ber.nus tiberius Joes ber.nus et marcusant.us cum juramento ren(unciaveru)nt et
prom(iseru)nt illis non uti, In sup. p.ti m.ci Jo:ber.nus tiberius not. Jo:ber.nus et
marcusant.us et quilibet ipsorum in solidum promiserunt infra menses qua(ttuo)r a
d(ic)to p(rim)o die men(sis) septembris p(rossim)o futuro inanam num(eran)dos (?)
solvere m.co prospero marciano presenti ducatos decem de car(lini) ad eumdem
spectantes pro primo incanti prime cartelle per eum facte de dicta gabella ultra affictus
p(rimu)m ad dictam Un.tem spectantem in pacem e converso p.ti m.ci sindici quos
no(m)i(n)e promiserunt eundem m.cus Jo:ber.nus solventem pretium p(rimu)m et
observantem p.ta omnia ab eodem affictu durante dicto tempore non amovere nec
amoveri facere maiori p(re)tio incantu meliorone sive augumento nec ex quavis alia
causa immo eum supra dicto affictu manutenere et defen(de)re general(iter) et
sp(ecia)l(iter) ab omnibus Ho(min)ibus omnemque litem. L'offerta fatta per detto m.co
gio:ber.no fu de d.ti 3875, se ne sono dedutti d.ti diece che competeno al m.co prospero
marciano per lo p.to incanto ut s.a et altri d(uca)ti 131,0,11 che competeno al med.mo
m.co gio:ber.no per lo quarto de quello hà offerto de più per l'incanto conforme alli
cap(ito)li talche restano netti all'Un.tà d.ti 3733,4,9 et sic bene.
Pro quibus omnibus observandis ambe partes ip(sa)e et contrahentes quibus
no(m)i(n)bus et quelibet ipsarum prout ad unam quamque ipsarum partium et consentium
d(ict)is no(m)i(n)bus spectat, sponte oblig(averu)nt se ipsas partes dictis n(omini)bus et
contrahentes dictas un.tes et quamlibet ipsarum earumque et heredes succ(essore)s et
bona o(mn)ia presentia et futura, una pars aliter et alia alteri dict(a)ntibus presentibus
sub pena et ad penam dupli m.te cum pote(statem) cap(ien)di (ex) conditione precarij et
r(enunciaveru)nt et si(n)g(ularite)r p.ti m.ci tiberius not. Jo:ber.nus et marcus ant.us sup.
hijs omnibus authentice presenti codice fidejux(ori)bus et jur(averu)nt." 1)
------------------------------------------61
1) Archivio Storico Comunale - "penes acta" - cartellina IV - pagg. 220/227.
Gabella del vino
1586
"Die 23 9bris 1586 Sum(m)e - ob p(ropter) t(er)re Sum(m)e
Constitutus penes acta curie terre Summe M.cus Joannes Dominicus Bottiglierius de
terra Summe sponte confessus fuit se ipse teneri dare debere et verum ac liquidum
debitore fore et esse m.ce Universitati terre Summe, et m.co Joanni Vincentio Grasso
deputato electo per ipsam Uni.tem m(edian)te parlamento per dictam Un.tem, facto et
stipulato per manus notarij Jois Andree de Hinefra sub die 25 preteriti mensis 9bris
presenti anni 1586 . absentibus, ac etiam ill.mo Didaco de Valderas, Regio gubernatori
dicte terre summe et commissario deputato per Regiam cameram Summarie mediante
conm(issio)ne expedita sub die 24 dicti mensis Novembris ibidem p.nti et stipulanti
no(m)i(n)e et pro parte dicte Uni.te dicte terre ac p(ro)p(ter) no(m)i(n)e recip.ntis
promissionem p.tam, et cuilibet et ipsorum in solidum in ducatis ducentum de carlinis
arg(en)ti et sunt pro pretio affictus gabelle vini noviter imposite in dicta terra Summa
pro satisfaciendo contractum pro redemptione Regij Demanij dicte terre..."
La durata dell'affitto va dal primo settembre 1586 al 30 settembre del 1587 e rimane
aggiudicata a Gio:Domenico Bottigliero quale ultimo licitatore e maggiore offerente
all'asta con candela accesa fino all'estinzione. Il prezzo d'asta è netto d'incanto ed integro
per l'Università con tutti i guadagni, gli agi ed emolumenti spettanti a detta gabella e
portati da tutte le disposizioni vigenti, scritte nei Capitoli redatti dalla stessa Università,
che per una maggiore intelligenza sono inseriti nella presente obbligazione e sono:
"Capitoli patti et conventioni al nome de Dio habiti inhiti et firmati sop(r)a
l'arrendamento et affitto de la gabella de carlini sei per botte de vino et greco che se
beverà et consumarà per uso delle case et fameglie delli cittadini et habitanti della terra
de Somma et soi casali imposte in satisfactione tanto del debito contratto per redentione
del Regio Demanio de detta terra et casali como de li interessi di quelli et sono videlicet:
1 - In quanto al primo Capo si debìa osservare il simile che si contiene nel primo Capo
de li capitoli fatti sop(r)a l'affitto de la gabella de la farina quali sono scritti et inseriti
al'obliganza del'affitto de detta gabella nel p(rese)nte libro a f(ogli)o 20.
2 - In quanto al secondo capo se debia observar il simile che si contiene nel secondo
capo de detti capitoli della farina, eccetto solo che lo pagamento de detto affitto como llà
dice mese per mese, e qua se debia intendere terza per terza
3 - Item se declara che lo affittatore p.to sia tenuto et in spem obligato tenere una
persona per esso deputanda nel borgo de detta terra cioè dalla casa de m.co angelo de
marzullo insino a la casa del s.or Camillo Filingiero, la quale debbia assistere de dì et
de notte per comodità de tutti li cittadini et habitanti de detta terra. a li quali occorrerà
de dare notitia delli vini grechi et acquate tanto in musto q(uan)to traficati che
intrarrando in lloro casa tanto per uso p(ro)p(ri)o. como per revenderli et non deputando
detta persona Item li cittadini et habitanti non siano tenuti dare detta notitia ne pagare
62
pena alcuna, et deputando esso affittatore la detta persona nel m(od)o p(redet)to li detti
cittadini et habitanti siano tenuti dare la detta notitia, con dichiaratione, che q(uan)no li
detti cittadini et habitanti andarando nello loco deputando dove se haverà da dare detta
notitia non trovandoci lo detto arrendatore seu la persona per esso deputanda in tale
caso fandosi dui testimoni degni de fede habitanti in detta strada, como sono stati ad
dare detta notitia et non hanno trovata detta persona deputanda tante volte quante volte
occorrerrà non siano tenuti ad pagar(e) pena alcuna, ma solum pagar(e) li diritti de
detta gabella nel modo infr(ascritt)o
4 - Item se declara che lo detto affittatore si possa exigere da tutti li cittadini et habitanti
in detta terra et casali carlini sei per botte de vino et greco che si beverà et consumarà
per uso de lloro case et fameglia et carlini quattro per botte de acquata, le quale botte se
debbiano intendere: essendono de vini et grechi traficati de barrili dudici et essendono
de vino ò greco in musto de barrili undici
5 - Item accio che l'affittatore non sia defraudato de li soi diritti dalli cittadini et
habitanti che ponerando vini et grechi per vendere , et si habia notitia di quello si beverà
et consumarà per uso delloro case et fameglia si declara che tutti detti cittadini et
habitanti siano obligati per tutto lo dì di S.to martino di qualsivoglia anno dare notitia et
particulare notamento in scriptis al detto affittatore à persona per esso deputanda de
tutti li vini grechi et acquate che si trovarrando h(ave)re imbottate inlloro case ò altri
lochi et che non fossero proprij et è contra quando venderrando et smalterrando seu
extraherrando fuor dilloro case ò altri lochi ut s. detti vini grechi ò acquata siano tenuti
similmente dare notitia al detto affittatore seu persona per esso deputanda della quantita
che si smaltirà ad fine che ne tengha conta acciò si possa exigere li diritti nel modo che
in quanto à questo particulare infra se declara videlicet: che infine del mese de luglio di
qualsivolgia anno ò avante se detti vini se smaltessero ad electione del detto affittatore,
esso affittatore debbia fare excomputo de botte dece per cento per la tramuta et feccia de
li vini et grechi che ponerando detti cittadini in musto per vender(e) ut s., et de detto
excomputo, et la quantità venduta, et quella che restasse per vendere, tutta la restante
q(uanti)tà che mancha la debbia pagare incontinente al detto affittatore ad detta regione
ut s., verum quo(nia)m detto affittatore ad sua elettione et citra prem.o del p.to, volesse
che li detti cittadini ò ciascuno d'essi che ponerà detti vini et grechi per vendere ut s. che
lo pagano per ragione de testa per non aspettare finche li detti cittadini vendano li detti
lloro vini et grechi acciò possa corrisponder(e) piu comodamente il peso di detto affitto,
in tal caso siano tenuti detti cittadini et habitanti pagare per ciascuna persona della casa
d'essi che beverà vino carlini sei, exclusi li figlioli et figliole de sette anni in bascio, lo
quale pagamento siano tenuti farlo in doie paghe cioè la mittà per tutto novembre, et
ll'altra mitta per tutto marzo di qualsivoglia anno senza replica ò exce(pti)one alcuna
6 - Item se declara che tutti li cittadini et habitanti che ponerando vinij per uso delloro
case et fameglie siano tenuti statim, alhoraq(uand)o detti vini tanto traficati q(uan)to in
musto estrarrando in lloro case darne notitia al detto affittatore ò persona deputanda ut
s., et statim pagare detta gabella à detta ragione, verum occorrendo de poi che detti
cittadini ò alcuno de lloro vendesse detti vini posti per uso proprio ò alcuna parte di
quelli lo detto affittatore sia obligato subito restituire ad detto cittadino la moneta
63
ricevuta per detta gabella per quella rata de vino che se venderà senza contraditione
alcuna
7 - Item se declara che contravenendo ogn'uno de li cittadini et habitanti da qualsivoglia
delle cose contenute nelli precedenti doi capitoli incorra a la pena de ducati tre per
ciascuna volta che contravenerà et di perdere il vino che si trovasse intercetto, li quali
du(ca)ti tre et vino intercetto detto affittatore se li possa exigere da li contravenienti
inremisibiliter
8 - Item che lo detto affittatore sia tenuto fare buttare banni per li lochi soliti de detta
terra et casali nel primo del mese de novembro di qualsivolgia anno, notificando à tutti li
cittadini et habitanti che debbiano dare notitia ad esso affittatore ò persona per esso
deputanda nel loco signalato delli sop.ti vini nel modo et forma como di s(o)p(r)a stà
notato acciò detti cittadini lo sappiano et non possano allegare causa de ignorantia in
casu contraventionis.
Item che detto affittatore sia tenuto fare franchi tutti quelli che di ragione sono franchi.
Qu(a)e quidem preinserta capitula ut s. lecta et publicata coram sup.to m.co
jo:domenico, et per ipsum bene intellecta, illa ipse m.cus joes dom.cus ratificavit
emologavit et acceptavit e prom(is)it illis non contravenire, immo omnia in eisdem
contenta et declarata adunquem adimplere et observare iux(t)a ipsorum seriem et
tenorem et r(ati)oni: quos quidem ducatos ducentum de dictis car. arg. tam p.tus Joes
domenicus quam et(iam) hic ibidem p(rese)ntes m.ci tiberius de stefano de terra summa
et m.cus lucianus de caro de neap."
Viene infine dichiarata la solidarietà dei fideiussori de Stefano e de Caro e richiesto il
versamento nel banco di Grimaldi o Citarella e Rainaldo di 100 d. tra quattro mesi e
mezzo da oggi e i restanti 100 d. alla fine di agosto del 1587. Le somme versate non
potranno essere rimosse, tranne che per essere destinate al ripiano del debito "pro
redemptione dicti Regij Demanij". 1)
-----------------------------------------1) Archivio Storico Comunale - cosiddetti "penes acta" - cart. I - pagg. 75/77 - (ex 32 tergo e seg.).
Stessa gabella
1587
Il 30 agosto 1587 la gabella del vino viene fittata a Tiberio de Stefano per un anno e per
ducati 540,2,2 alle seguenti integrate condizioni:
Articoli 1-2-3 come sopra.
4 - Tariffa: 6 crl per ogni botte di greco - 4 crl per l'acquata per uso proprio.
Per quello che si compra per rivenderlo o si produce nella propria terra e masserie si
pagano 2 crl a botte e tre per il greco.
5 - I compratori prima di immettere il vino in Somma devono dichiararlo . Se uno paga di
più per vino da vendere e poi lo usa in proprio può farsi rimborsare dal gabellota che
controllerà le rivele.
64
In caso di multe il gabellota sequestrerà il vino e farà pagare 3 d. di penale.
6 - Entro il 10 novembre i naturali devono dichiarare al gabellota tutto il vino che hanno
imbottato nelle case, cellari, magazeni o massarie o altrove, anche fuori Somma. Quando
estraggono il vino denunceranno al gabellota la quantità e l'uso che si intende fare in
modo che il gabellota possa esigere il dazio. Questi farà uno sconto del 10 per cento a
botte per lo sfaudo (sfrido), che si suol fare nel commercio, pena 3 d. e sequestro del
vino.
7 - Tutti i vini che si consumano entro tutto il mese di aprile di qualsiasi anno o per quelli
che venderanno o samltiranno "debiano pagarli al tempo li smaltirando ò exstraherando
incontinente senza exatione alcuna". Ma quelli che lo consumeranno nelle loro case non
godranno dello sconto suddetto, pena d. 3 e sequestro del vino.
8 - Se per aprile non si trova smaltito il vino ed il gabellota vuole riscuotere il dazio sul
vino consumato in proprio viene stabilito che egli riscuota 6 crl a testa (per famiglia),
esclusi i figli da 7 anni in giù e le persone che bevessero acqua.
9 - Se i cittadini non distinguono i vini che consumano da quelli che vendono il gabellota,
tolto lo sconto del 10 per cento sui vini venduti, riscuote il dazio di 6 crl per botte sulla
quantità che ha in nota e che sarà stata consumata, (sottrae dal totale quello venduto
ricavando con il computo di quello che è rimasto quello che è stato consumato).
10 - Se si vende il vino o il mosto a persone franche o privilegiate, bisogna informare il
gabellota che riscuote il dazio dai venditori, pena 6 d. e sequestro del vino.
11 - Se il gabellota è assente il vino può essere consegnato dal venditore alla persona
franca e poi si pagano i diritti (sulla parola).
12 - Chi conduce un fondo ad partionaria appartenente a persone franche, che si
prendono la loro parte di vino, non è tenuto apagare il dazio su detta quantità. Se invece i
parzonari vendono la loro parte, sono tenuti al pagamento del dazio.
13 - Nessun carrese può carriare vini a richiesta di qualsiasi cittadino o franco o
privilegiato o forestiero se prima non abbia dichiarato la quantità di vino da trasportare,
pena 2 d..
14 - Se uno compra per uso proprio il vino e poi lo vende è tenuto a pagare il dazio. Se il
gabellota trova nella sua nota il vino lo sgabella dal numero di detta nota, in modo che
non si duplichi il pagamento per lo stesso vino, pena per mancata rivela 2 d. e sequestro
del vino.
15 - I gabelloti del salsume e del vino dell'Uni.tà di Somma ed i potecari per il vino, che
vendono nelle loro poteche al minuto, non pagano un tarì per botte di vino e i tre crl per
botte di greco.
Essi possono comprare dai cittadini il vino e non sono tenuti a pagare detta gabella perché
sono tenuti a tener grassa (fornita) l'Uni.tà.
Se invece di venderlo al minuto lo vendono ad altro effetto sono tenuti a pagarla.
16 - Finito il tempo dell'affitto della gabella, se non si trovassero venduti tutti i vini
annotati dal gabellota, talché il gabellota stesso non abbia riscosso i suoi diritti, si
stabilisce che la gabella sarà pagata al gabellota quando si venderanno e consumeranno,
nel modo come sopra. 1)
-----------------------------------------------1) Archivio Storico Comunale - "penes acta "- cart. IV - pag. 216.
65
Gabella della carne o del macello o dello scannaggio
(ius macellandi)
1575
Il 31 luglio 1575 Jo:Thomaso de Stefano de Gasparro agente costituisce una società con
Augustino de Stefano, Vincenzo de Marzo e Santillo e Jo:Lorenzo Galano di Napoli,
padre e figlio, sfasciatori o tagliatori di carne macellata, al fine di condurre la gabella
della carne affittatagli per 455 ducati. L'affitto dura dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno
seguente. L'estaglio va pagato in tre rate: a Natale, a Pasqua e ad agosto.
I soci si impegnano singolarmente ed in solido ad "acceder(e) in quibuscumque mercatis
nundinis et feriis hiuis Regni et toties quoties opus fuerit pro emendis animalibus tam
baccinis porcinis bufalinis quam quibuscumque alterius generis et qualitatis pro illis
macellandis in planchis dicte terre sum(m)e et o(mn)ia alia facer(e) quae in dies evenerit
in dicta Societate pro ser(viti)o et ben(efici)o dicte gabelle, et si opus fuerit pro dictis
emp(tio)nibus faciendis dictorum animalium pro dicto macello"... essi si impegnano a
fare giornalmente tutta quella quantità di carne di cui abbisogna l'Università, "servata la
forma de li capituli di detta terra fatti sopra detta gabella..."
Inoltre Gio:Tommaso può vendere gli animali anche in "altri lochi dove meglio ad essi
compagni sarra expediente pro beneficio de detta Compagnia."
I soci devono pesare e consegnare le carni ai predetti padre e figlio (i Galano) che le
faranno tagliare e vendere in due chianche, le citate planchis.
Essi devono conferire nella società anche "tutti gli stigli come sono tutti li ferri pesi
bilanze che bisognarando in dette chianche".
Per tale lavoro i Galano prenderanno 60 ducati. Essi inoltre devono dar conto alla società
ogni venerdì di ogni settimana della loro attività e tenere un libro delle entrate e delle
uscite. La società invece appresta una cassa per custodire i danari.
Detratto il pesone, canone, delle due chianche e le altre spese della gabella, il guadagno
viene diviso in tre parti: due a Gio:Tommaso, Augustino de Stefano e Vincenzo de
Marzo, l'altra ai Galano.
Tra i testi c'è Francesco Mayono alias Vaccaro, di Somma.
Di regola le gabelle se le aggiudicano gli industrianti di quel tipo di prodotto: la carne e
macello ai macellai, la farina ed il forno ai panettieri, il salsume ai bottegai, il vino ai
bottai, la neve ai nevjoli. 1)
--------------------------------------------1) Archivio Stato Napoli - notaio Gio:Berardino Izzolo - Prot. 2 pagg. 74 tergo - 76 tergo.
Stessa gabella
23 novembre 1586
"eodem die eiusdem ibidem
ob p(ropter) m(agnifi)ca Uni(versita)te ter(ra)e Sum(ma)e.
66
Constitutus penes acta curi(a)e ter(ra)e Sum(ma)e, nobilis magister calzolarius
Vincentius Cesaranus" vince la gabella della carne per 177,1,5 ducati alla tariffa di un
grano a rotolo, giusta l'assisa di Napoli .
Dopo il formulario in latino come sopra:
"Capitoli patti et conventioni al nome de Dio habiti inhiti et firmati sopra lo
arrendamento et affitto de la gabella de uno grano ad rotolo di qualsivoglia sorte di
carne fresche che si macella et vende in piaza della terra di Somma et casali imposta per
sodisfatione tanto del debito principale contratto per eam del R.gio demanio como del
interesse di quello et sono ut sunt:
1 - In quanto al primo capo se ademplisca nel m(od)o et forma che si contieni nel primo
capo de li capitoli fatto sop.a l'affitto della gabella della farina quali sono inseriti a
l'obliganza del affitto de detta gabella nel p.nte libro à f.o 20
2 - In quanto al secondo capo se debbia observare il simile che si contieni nel secondo
capo de detti capitoli de la farina eccetto solo che lo pagamento de detto affitto como llà
dice mese per mese e qua si debbia intender(e) terza per terza
3 - Item che detto affittatore possa et voglia exigersi da tutti quelli che macellerando et
venderrando in detta terra et casali qualsivoglia sorte de carne fresche insogna, lardo,
pettorina, et boccolari, uno grano per rotolo etiam di quelle che detti macellatori ò
affittatori di macello volessero per uso p(ro)p(ri)o ò per salar(e) quomocumque et
qualicumque excludendone le morìe si dei porci como d'altri animali, et possa anco
exigersi detto grano uno per rotolo ut sopra di carne fresca di porco ò altro animale che
si vendesse ò intendesse vender da qualsivoglia altra persona etiam che facesse salata in
detta terra et casali le quale carne non possano li macellatori et venditori de esse spezare
et incignar(e) ad vendere se prima non'haverrando data notitia al detto affittatore, et
quella se haverà pesata, et non dandone detta notitia et pesata detta carne et
incominciando à macellare et vender(e) incorra per ciascuna volta alla pena de du(ca)ti
dui et di perder(e) la carne che si trovarrà intercetta da applicarse al detto affittatore,
verum quelli che macellarrando et non andando ad pesarele, acciò non se ritarda la
vendita d'esse, sia lecito à quelli che macellarrando et vendarrando dette carne ut s.
quelle pesar in p(rese)ntia di li m.ci sindici et catapano de la terra p.ta ò de altri cittadini
degni de fede et per quello pesarando le carne p.te pagare à detto affittatore lo grano per
rotolo, lo quale pagamento se debbia fare ogni vernadì di qualsivoglia settimana li quali
macellatori seu venditori haverrando da vendere dette carne uno grano piu per rotolo
dell'assisa de napoli
4 - Item che tutti quelli cittadini et habitanti in detta terra et casali che portarrando et
per uso d'altri delle dette carne, lardo, insogna, pettorine, et boccolari, etiam per salare
da fore de detta terra et casali, siano tenuti prima che intrarrando in lloro case darne
notitia al'affittatore p.to et pagarli incontinente detto grano per rotolo, et non dandone
notitia ut s. incorrano per ciascuna volta alla pena de carlini quindici et perdere de piu
la carne che si trovasse intercetta, da applicarse al detto affittatore
67
5 - Item che detto affittatore sia obligato fare franchi tutti quelli che di ragione sono
franchi del detto grano et excomputarlo alli detti macellatori in pace et senza replica
alcuna..." 1)
Il testo si conclude con il solito formulario in latino.
------------------------------------------------1) Archivio Storico Comunale - "penes acta" - cart. I - pagg. 78 tergo-79.
Stessa gabella
1587
Il 25 luglio 1587 l'Università fitta la gabella dello ius macellandi per un altro anno ad un
grano a rotolo, per d. 602,2,10 a Tiberio de Stefano, alle seguenti, integrate condizioni :
Articoli 1-2-3 analoghi a quelli della farina.
4 - Il gabellota farà vendere ogni tipo di carne fresca nella casa dove si suole macellare,
con pena di 3 d.. Egli mancando la carne deve mandarla a comprare dove c'è, altrimenti vi
provvedono i sindaci al prezzo del momento e a spese del conduttore.
5 - Deve vendere il fegato di bufala e di baccina, la trippa annettata. Se questi generi
mancano il Catapano applica la pena di 15 carlini.
6 - Deve vendere il lardo fino alla vigilia di Natale a un tornese a rotolo. Dopo sarà libero
nella vendita.
7 - Deve vendere la insogna di porco come per il lardo. Il Catapano fa fede della quantità
di sugna esistente nel macello. I tagliatori, l 'affittattore, i bovieri non possono portarla a
casa, pena 15 crl.
8 - I paesani quando muore o ammazzano una bestia baccina non sono tenuti al
pagamento del dazio.
9 - L'affittatore può riscuotere 2 grana per porco da qualsiasi persona che voglia fare
salera delle carni contate e spolpate, gambarielli spolpati, delle teste e dei piedi da
vendere freschi. Perciò deve darne notizia al gabellota quando il paesano o cittadino
l'ammazza, pena 30 crl.
10 - Il gabellota deve levare dal bestiame ammazzato tutte le ossa mastre e gambarielli e
le deve sfregolare in modo che non toccano l'osso che sta accosto a lo medullo, e le teste
dei porci le può vendere con la loro carne, pena 15 crl.
11 - Se qualcuno vuole vendere capretti o ayno paga 10 grana al gabellota per ognuno,
pena per la mancata rivela 2 crl.
12 - Il gabellota ogni sabato può spezzare la carne e farla vendere da chicchessia dalla
mattina alla sera, poi deve smettere, pena 10 crl.
13 - Egli se non rispetta il peso ed il prezzo è sanzionato con una pena di 7 carlini e
mezzo.
14 - Nessuno può comprare carne fuori della Terra di Somma, pena 30 crl.
15 - Le persone franche vanno esentate dal pagamento della gabella.
16 - Il gabellota deve servire prima i paesani e poi i forestieri, pena 20 crl. 1)
68
-----------------------------------------------1) Archivio Storico Comunale - "penes acta" - cart. III - pag. 180.
Gabella del salsume
1587
"ob p(opte)r Un(iversita)te terr(a)e Sum(ma)e - Die vigesimo primo mensis Julij 1587.
Constitutus penes acta Curie m.cus Marcus antonius baptimellus de terra Summe sponte
confessus fuit se ipsum teneri dare debere ac verum et liquidum debitorem fore et esse
m.ce Un.ti terre Summe et per ea m.co Jo:alfonso signorile Jo:hieronimo cesarano e
tiberio de placente sindicis dicte terre ac cum m.co Jo:bapta vallerano cascerio terre
p.te et cuilibet ipsorum in solidum in d(uca)tis duobusmille et nonaginta septem cum
dimidio netti pro la... et sunt pro pretio affictus gabelle salsuminis dicte terra ipsi m.co
marco antonio affictare durante tempore annuorum duorum incipiendorum à primo die
mensis 7bris pr(oss)imi futuri presentis anni in annum et sibi remanse per dicto pretio
tamquam ultimo licitatori et plus offerenti candela accensa et ispa estinta ut moribus et
(cum omnibus heredibus cum agijs et) emolumentis a dictam gabella spectantibus et
pertinentibus quovis m(od)o et cum conditionibus pactis et aliis (contentis) et descriptis
(firmatis) capitulis formatis per dictam Un.tem sup. dicta gabella qu(orum)quidem
capitulorum tenor sequitur et talis:".
(La scrittura dell'atto dell'A.S.C. è deteriorata, mi rifaccio quindi ad una copia più
leggibile dell'Archivio della Collegiata, che pur essendo una grossolana - ed in parte in
volgare - trascrizione dei capitoli del 1587, con qualche manchevolezza, riporta le stesse
norme e risale al 1592. In questa copia gli infiniti finiscono in "rnosi", la doppia "nn"
dei verbi diviene "nd", bottega diviene "potecha". Inoltre l'amanuense - forse un
capitolare - spesso lega le parole tra loro e non intende il senso. Un trattino indica una
mia separazione).
"Capitoli patti et conventione in hiti et firmati per la m(agnifi)ca Un(iversi)tà et huomini
della ter(r)a di So(m)ma sopre all'arrennim(en)to et affitto de farsi infeturo della gabella
della salsume et vino che si vende a minuto in piaza de essa Un.tà inposta in sodisfatione
delli Reij Pagamenti fiscali ordinarij et ex(staordinari)a et per altri suoi bisogni et
occorrentia et da observarndosi secondo in ciascuno da essi si contienera et sono
videlicet:
1 - In p(rim)s vole et ordina essa m.ca Un.tà che q(ue)llo che vorra pigliare in affitto
detta gabella debia fare sua cartella nella q(ua)le debia exprimere la quantita certa et
specificata di-sua offerta nominare li pregi li q(ua)li siano huomini di detta terra et soi
casali et non forastieri et portarli con esso et che siano sufficienti a contento delli m.ci
sindici che p(ro) te(m)pore sarando et comparire nelli luochi dove si allumera la candela
co(n) exprimere de-piu detta cartella in canto purche no(n) ecceda d(uca)ti dieci et
cedendo quello piu veda in arrendimento di detta sua offerta et la-quale cartella dopoi
fatta con le condetioni preditte la debia consignare in potere de detti m.ci sindici accio
che quelle viste si possano publicare et mancandone detta cartella ciascuno delle
condetioni preditte si intenda nulla et invalida et se habbia per non fatta et si recevano
69
l'altre cartelle che si observano del dette condetioni non obst(ant)e che fossino di manco
offerta et quello trovera havere magiore offerta guadagniava detti ducati dieci et dopoi si
debbiano fare nove cartelle con conditione che quello fara magiore offerta nella seconda
cartella guadagnia il quarto di quello che offerira de piu et sopra detto secundo magiore
offerta si debia allumare la candela declaratione che quello incantara sopra detta
magiore offerta allum(m)ata che sera la candela guadagni il quarto di quello che vi
incantera de-piu finche sia morta la candela li quali incanti si debbiano pagare a chi
spetterando per detto affittatore fra termine di quattro mesi incominciandi dal primo di
7bre de qualsivoglia anno senza replica ne contradictione alcuna et cosi in feturo si ne
habbia observare et non altramente et si liberara detta gabella a chi restera extinto di
candela.
2 - Item vole essa m.ca Un.ta che siano tenuti tanto il principale quanto li pregi et
ciascuno de essi in-solito pagare detto affitto mensatim al m.co casciero di essa Un.ta et
che pro tempore sera et cominciare il primo pagamento nel primo di ottobre di
qualsivoglia anno et cosi continuare nel primo di qualsivoglia mese veru(m) l'ultima
pagha siano tenuti pagarla nel 15 del mese di Agosto con obligarnosi in solito per
obliganza capienda per la Corte di Somma al pagamento detto affitto nel modo predetto
et all'observanza di quanto in ciascuno delli infrascritti Capitoli inserendi in detta
obbliganza si contenera con declaratione che detta m.ca Un.tà et suoi m.ci sindici che
pro tempore sarando siano tenuti al condettore predetto di guerra et peste tam quam
absit videlicet:
quando fosse guerra dal acqua di Sarno et Capua in quo et quando fosse pesta che detta
terra fosserno infetti et si perdesse la pratticha et in ogni altro caso de detta m.ca Un.tà
et suoi m.ci sindici non soleno essere tenuti ne obligati a cosa alcuna ne per qualsivoglia
caso cogitato vel incogitato devino seu humano etiam ex fatto superioris excepto che di
guerra et peste nel modo predetto ut s.a et non altramente nec alio modo et che nella
detta ob(lig)a(tio)ne da farsi ut supra se intenda detto affittatore renuntiare a tutte legge
dictanteno in suo favore et signate beneficio pacientie non prestite et soi plegi in solidum
obligandi authentice p(rese)nti C.D. fideiussoribus ac legi et p.o cap.lo conveniendo et
compellendo et a tutte altre legge et ragioni et beneficij
in loro favore dittanteno et introdutte perche cosi expressamente si conviene.
3 - Item si declara et conviene che detto affittatore sia tenuto et in specie obligato
durante detto suo affitto manutenere in grassa essa Un.tà continuamente dì per dì de
tutte sorte de salsume carne salata insognia caso et oglio candele de sivo sarde et alice
salate sarache et vino che se vende a minuto in piaza nelle infra quattro poteche nelle
quali debia tenere a vendere et fare vendere dì per dì tutte le dette sorte di robbe
commestibile et vino all'infrascritte assise et raggione cio è tutte sorte di salsume carne
salata salciccie insognia caso et oglio un grano piu per rotulo della assisa della cit(t)a di
napoli le candele de sivo un grano piu per libra di detta assisa le sarde et le alice salate
sarache anguille et sale et anco lo greco all'assisa che vi sara imposta dalli m.ci sindici
di essa Un.tà secondo la dispositione del tempo et la bontà et qualita de essi altre robbe
suddette siano medesimamente di bona qualità et bonta et beni conditionati et lo vino ex
patto ad ragione di tre tornisi la carrafa purche sia vino fatto in territorio di Somma
bono et perfetto di colore, odore, et sapore, et mancando di tenere a grassa
70
abundantemente detta Un.tà dì per dì de tutte dette sorte di robbe commestibile et vino
ad dette assise et in ragione ut supra non solo incorre alla pena si ponerà nel capitolo
nel quale se declarera in quali lochi detto affittatore ha da tenere dette quattro poteche
per comodita di detti citadini et habitanti di essa Un.tà anco sia lecito ad essa Un.tà et a
soi m.ci sindici mandare a comprare tutte le s(opr)adette sorte de robba commestibile
vini ò quelle mancassero dovunque si potessero havere a qualsivolgia prezo magiore de
detta assisa et raggione alla quale esso affittatore è obligato vendere dette sorte di
robba commestibile et vino et quello fare vendere in detta Un.tà da altri potecari
eligendi per essa Un.tà et soi m.ci sindici alla assisa declarata ut supra: a tutti dandi
(danni) et spese et interesso si debbia stare a semplice declaratione cum juramento
tantum delli m.ci sindici di essa Un.tà et quelli incontinenti sodisfare senza replica
exceptione alcuna et si(n)g(ularite)r non possi di cio appellare et reclamare et dimandare
ridursi ad arbitrium boni viri nisi prius fatti reali satisfatione omnium promissionum
renunciando cum juramento a tutte legi codici municipati et altre lege che dittassero in
suo favore atteso così espressamente si conviene et non altramente ne in altro modo.
4 - Item si declara et conviene u(t) s(upra) che detto affittatore sia tenuto et in specie
obligato tenere a sue spese in detta Un.tà quattro poteche per comodita delli citadini et
habitanti in essa nelli infrascritti lochi ut sunt: una dentro la terra et specialmente nella
piaza dello Casamale una nel burgo cio è dal Hospitale di S.ta Caterina verso vascio
per dirittura sino alle case di m(agistr)o Simone figliola et di m(agistr)o Gio:Antonio di
Piacente, una nella piaza seu quartiero di Prigliano nello circolo dove fa la potecha
Vicienzo di Striano et un altra nella piaza seu quartiero di Margarita dalle case di
m(agistr)o Vicienzo di marzo in suso, mancando di tenere dette quattro poteche alli detti
lochi u(t) s(upra) per ciascuno de essi che mancasse di tenere sia obligato pagare di
pena uno ducato per ciascuno giorno la quale pena vada in benefitio di quello luocho
dove mancasse detta potecha nelli quali quattro poteche et ciascuno de essi secondo la
dispositione del tempo che dette infrascritte robbe si magnassero debbia fare vendere
abondantemente a sufficientia dì per dì di tutte dette sorte di salsume carne salata
salciccie insognia caso et oglio candele de sivo sarde alice salate sarache sale anguille et
vino all'assisa et ad ragione preditte et mancando di tenere in ciascuna di dette quattro
poteche dette sorte di robbe commestibile et vino (da - porta il documento del 1587) parte
de essi debia pagare di pena per chiaschuna di dette quattro poteche per ciaschuno di
continuo che mancassero ducati due da applicarnosi ogni volta cio è uno ducato al
catapano che sera et l'altro ducato alli comodi di quello luocho dove mancassero dette
robbe ò parti di essi d'esigernosi dette pene inremisibiliter.
5 - Item si declara et conviene u(t) s(upra) che detto affittatore possa et voglia et li sia
lecito exigerse dalli tavernari che farando taverna in detta Un.tà dove si mangia
l'infrascritta quantita all'infrascitta ragione cio è ducati dui per botte de vino et greco et
tornisi tre per rotulo de tutte lle dette sorte di salsume carne salata, salciccie caso et
oglio che vorrando comprare per uso delle lloro taverne alle quale robe vino et greco
non lo possano intrare ne in dette taverne si p(rim)a non darando notitia a esso gabellote
et li havera pagato lo deritto alla ragione predetta et quelle non possano vendere fuora
de detta taverna ma solo per uso di essa et contravenendo in ciaschuno delle cose
predette debbiano pagare per ogni volta carlini vinti et perdere di piu la robba ò greco
71
vino che si trovasse intercetto et cossi anco si possa detto affittatore esigerse da
qualsivoglia altra persona che vorra fare potecha de dette robbe in detta terra ducati dui
per botte de vino et greco et tornisi tre per rotulo di tutte infrascritte robbe u(t) s(upra)
di tutte sorte di salsume carne salata salciccie, insognia, caso et oglio candele de sivo,
sarde Alice salate, sarache et Anguille che vendessero a minuto in piaza le quale robbe
detti Potecari non le possano entrare nelle lloro poteche ne manco nelle predette lloro
case si p(rim)a non ne haverando dato notitia a detto affittatore et li haverando pagato
lo deritto a detta ragione ut s.a et contravenendo ogni volta incorra alla pena di ducati
dui et perda di piu le robbe che si trovassero intercette da applicarnosi alli comodi di
detto gabellote la quale se li possa exigere inremisibiliter.
6 - Item se declara et conviene che tutti quelli che vorrando fare potecha a vendere le
sopradette robbe u(t) s(upra) declarate in detta terra la possano liberamente fare pero
siano tenuti fra termine di 15 dì dopoi liberata la predetta gabella matricularnosi dalli
m.ci sindici di essa Un.tà et obligarnosi non solo di manutenere a-grassa detta Un.tà di
tutte le sidette robe ogni uno d'essi per la rata sua all'observantia delli predetti
infrascritti capitoli ne anco di pagare il gabbellote di detta gabella li predetti diritti ut
s.a declarati et fatta matricola et obligatione ut s.a possano fare le dette poteche et
vendere le dette robbe vino et greco al medesima ragione che è obbligato vendere il detto
gabbellote come di sopra si è declarato et non altramente con declaratione che
mancando ogni uno di detti Potechari che vorrando uscire a fare detta potecha di
manutenere agrassa detta Un.tà ut.s.a incorre alla medesima pena (che - reca la lezione
del 1587) è obligato lo predetto affittatore declarata ut. s.a da esigersi per li m.ci sindici
inremisibiliter et applicarnosi alli comoti di quelli lochi dove sara detta potecha.
7 - Item se declara che non sia nisciuno citadino ne abitante in essa terra che ardisca ne
presuma vendere vino ò greco ad minuto in la loro casa ò cantine senza licentia delli
m.ci sindici et de detto gabelloto al quale tempo sia ciasceduno obligato pagarli ducati
dui per botte de vino ò grecho et chi contraverra ogni volta incorra alla pena de ducati
sei da applicarnosi alli comodi de detto gabellote li quali si li possa exigere
inremisibiliter dalli contravenienti.
8 - Item se declara et convene che nisciuno citadino et abitante in essa Un.tà possa ne
voglia comprare a-minuto ne da decem in bascio nisciuna delle sopradette robbe
comestibile et vino et grecho da qualsivoglia facesse salera ò fundico di dette robbe
eccetto che dalle poteche dello affittatore predetto et delle predette altre persone che
vorrando uscire a fare poteche ut s.a sotto pena de ducati dui da exigernosi per
ciascheduna volta da ciascheduno de quelli che contravenerrando da appicarsi alli
comodi di detto gabellote.
9 - Item se declara che la vigilia et festa di S.ta Maria del Puzo de essa Un.tà sia lecito a
qualsivoglia persona tanto citadini come forestieri portare a-vendere in detta chiesa tutte
le sopradette sorte di robbe comestibile et vino et grecho et quello possano vendere
tanto in grosso come a-minuto a lloro elettione etiam nelle taverne che si farando per
comodo delli forastieri (che - dal documento del 1587) concorrerando in detta festa
senza pagare cosa alcuna di gabella alli affittaturi atteso essa Un.tà vole che in detto (dì
72
- 1587) esso affittatore non habbia actione alcuna accio che ogni uno concorra piu
liberamente per beneficio di detta chiesa.
10 - Item si declara et conviene che le recotte fresche et tutte altre sorte di lattinicio
(latticini) si possa liberamente vendere et comprare senza pagare cosa alcuna di gabella
purche non si venda nelle poteche.
11 - Item se declara et conviene et expressamente che detto affittatore sia tenuto fare
franche tutte quelle persone che di ragione sono franche verum lo predetto gabelloto in
nisciuno futuro t(empor)e essere astretto ad pagare cosa alcuna per li fochi absenti li
quali in futuro venessero ad exigere ma detta Un.tà sia tenuta de p(ro)p(ri)o pagarlo a
chi spet(t)eno et per quelli servare in dando (indenne) et in leso il detto gabelloto da
qualsivoglia persona che lo molestasse refarli tutti dandi (danni) spese et interessi che
ne patesse et per contra lo detto gabelloto non habbia actione alcuna all' ecceptione (il
testo del 1587 dice "sopra essatione") delli fochi absenti di essa Un.tà, ma siano di detta
Un.tà senza ecceptione alcuna.
12 - Item se declara che qualsivoglia Potecharo ò tavernaro ò altra persona che
vendesse in piaza aminuto ogni sorte di robba aspettasse (spettanti - 1587) adetto
gabellote manco del peso solito ò piu dell'assisa che si ritrovasse inposta la p(rim)a volta
à chi tocca incorra alla pena di carlini sette et mezo La seconda volta alla pena di carlini
15 d'applicarnosi alli comodi del catapane che sara alla terza volta et tutte le sequente
debia pagare ducati tre applicarnosi cio è la terza parte allo accusatore La terza Parte
alla Un.tà l'altra terza parte al catapane li quali si li possa exigere ogni volta
inremisibiliter dal contraveniente.
13 - Item si declara et convene che lo affittatore predetto ne potechari che uscirando ad
fare poteche non possano in m(od)o alcuno le botte di vino che haverrando da vendere a
minuto in dette poteche incominciarle si p(rim)a non serando quelle viste et approbate
dalli m.ci sindici di essa Un.tà li quali debiano per detto effetto et rechiesta delli
(rechiesti dalli - 1587) predetti et essi debiano ad ogni loro requesta andare a provare
detti vini accio essendo della qualità et bonta di sopra et impressa (expressa - 1587) si
possano vendere non essendo (si non rendono - 1587) ut supra non si debiano ammettere
ne fare vendere ne detti affittaturi ne potechari ne ci (lo) possano tenere loro poteche le
quali botte di vino, che si approberando per detti m.ci sindici si debiano per essi
sigillare con il sigillo della Un.tà sopra al mafaro di ciascuna botte cosi come si una
nelle taverne della Cita di Napoli et non requirendo detto affittatore et potechari detti
m.ci sindici et comminciando dette botti ad vendere et quelle che non fossero aprobate
tenesserno in loro poteche debiano ciascuno de essi per ciascheduna volta per ogni botte
pagare di pena ducati tre applicarnosi la mita al catapane et l'altra mita alla Un.tà et
quelli che farando salera vendendo ad decina in bascio debiano pagare la gabella a detta
ragione. Anno Domini millesimo quingentesimo nonagesimo secundo 1592"
Il testo della Collegiata termina mentre quello dell'Archivio Storico Comunale continua
in latino.
"Qu(a)e quidem Capitula preinserta ut s.a et publicata et per p.tum m.cum Marcum
Antonium bene intellecta, illa p.tus m.cus Marcus Antonius ratificavit emologavit et
73
acceptavit et promisit illis nequaque contravenire immo illa (omniaque) in eisdem
contenta ad unquam adimplere ac osservare juxta ipsorum formam seriem continentiam
et tenorem Quos quidem ducatos duosmille et nonaginta septem cum dimidio de dictis
carl(ini)s arg.ti et pretij affictus p.ti tam p.tus m.cus Marcus Antonius quam et illic p.ns
m.cus Lucas figliola de eadem terra Summe et quilibet ipsorum eorum p(ro)prijs privatis
p(redic)tibus no(m)ibus et in solidum se (renunciantes - foglio mutilo) cum juramento
beneficio pacientie conductori non prestite (promiserunt nomine et pro parte dicte Un.tis
dicte terre Summe - foglio mutilo) integre dare (et) solvere tam p.tis m.cis Jo:hieronimo
et Tiberio sindicis terre p.te p(resenti)bus quam sup. m.co Jo:alfonso...sindico et dicto
m.co Jo:bapte cascerio dicte terre...." 1)
Il testo segue con molte abbreviazioni minute ripercorrendo il formulario latino, già
riportato per le altre gabelle.
--------------------------------------------------1) A. S. C. - "penes acta" - III cart. pag. 167 tergo e seg. e Archivio Collegiata - cart. Q - doc. 18.
Gabella del quartuccio
1587
L'Università di Somma fitta a Simone Figliola, ultimo licitatore e maggiore offerente, la
gabella del quartuccio per 82 ducati e tarì 3 .
Sono presenti all'asta i sindaci ed il Cassiere Generale, cui vanno versate le rate
dell'estaglio. 1)
--------------------------------------------1) A.S.C. -"penes acta" - cart. III - pag. 184 tergo.
"Fondazione della gabella del quartuccio"
(Titolo del fascicoletto)
1627 ?
"Capitoli, patti e conventioni, instituti e firmati ab antiquo per l'Università et huomini
della Terra di Somma sopra l'arri(nda)mento ò affitto da farsi della gabella del
quartuccio per subventi(on)are dell'occurrenze ordinarie et extraordinarie di d.a Un.tà
con il quale arri(nda)mento di d.a gabella possono e voglino esigere l'infr(ascrit)ti
cap(ito)li e sono videlicet:
1 - In primis si decheara per d.ta Un.tà che al d(ett)o gabellota sia lecito potersi esigere
per ogni salma di verdume, come sono foglie, cipolle, lattuche, radice fiore et altre cose
simili denari quattro per ciascheduna salma da quelli che passaronno a vendere a d.a
terra e soi destritti.
2 - Item si decheara per d.a Un.tà che all detto gabbelloto sia lecito potersi esigere per
ogni salma di farina, fave, miglio, aglio et altre sorte di vittuvaglie che venissero a
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vendere in d.a terra grana uno per ciascheduna salma di quelli che passaranno a
vendere.
3 - Item se dech(e)ara per d.a Un.tà che all d.to gabbellota sia lecito potersi esigere per
ogni collato, come sono paparuoli, merciari, vitrario e qualsivoglia sorte di robbe che
portassero con collato in d.a terra et suoi distretti grana uno.
4 - Item si dech(ea)ra per d.a Un.tà che all detto gabbellote sia lecito potersi esigere per
ogni carro di botte che venissero in d.a terra e suoi distretti tanto di calcia (?) ò di ogni
altra cosa grana quattro, verum essendoci robba di Doana all d.o gabbellote sia lecito
tenersi alli meglio ut s.
5 - Item se dech(ea)ra per d.a m.ca Un.tà che all d.o Gabbellote sia lecito potersi esigere
denari quattro per ogni salma di botte vaca ne venesse in d.a terra è poi comprasse
vittuvaglie ò altra sorte di cose alli detto Gabbellote sia lecito tenere alla meglio alli suo
arbitrio.
6 - Item se dech(e)ra per d.a Un.tà che alli d.o gabbellote sia lecito potersi esigere da
qualsivoglia forestiero che venisse in d.a terra è suoi distretti, panno, caso, lino, ò altra
cosa spettano alla Doana grana quattro per onza tanto per le cose predette, come di
bestiame, aglio, et ogni altra cosa spettante alla Doana.
7 - Item de dech(ea)ra per d.a Un.tà che alli d.o Gabbellote sia lecito potersi esigere da
qualsivoglia forestiero che venisse in d.a terra è suoi distretti à lavorare ò a vendegnare
e à fare qualsivoglia esercitio, per ciaschedun anno grana diece di testa ò venendo per
un dì tanto a far qualsivoglia esercitio non sia tenuto pagare cosa alcuna alli d.o
Gabbellote.
8 - Item se decheara per d.a Un.tà che alli d.o Gabbellote sia lecito potersi esigere ogni
volta carlini cinque di pena da tutti quelli che fraudassero d.o Gabbellote ogni volta, che
contravvenessero alli pre(detti) capituli.
9 - Item se decheara per d.a m.ca Un.tà che alli d.o Gabbellote sia lecito potersi esigere
per ciascun rotolo di pesce un tornese da tutti quelli che portassero a vendere in d.ta
terra ò suoi distretti.
10 - Item se decheara per d.a m.ca Un.tà che à tutti quelli che faranno taverna in d.a
terra ò suoi distretti siano franchi da una decina in bascio sì di pesce comprandolo fuori
di d.a terra di Som(m)a ò facendolo comprare da persona di sua casa ò vero da garzoni,
non sia tenuto pagar gabella alcuna ne men cercar licenza alli d.o Gabbellote.
11 - Item de decheara per d.a m.ca Un.tà che tutti quelli che vengono à vendere pesce in
d.a terra, habbeano da dar notitia alli d.o Gabbellote innanzi che cominciano à vendere
et ogni volta che (contravvenessero) incorreno alla pena di carlini cinque applicandosi
ogni volta alli comandi di d.o Gabbellote, li quali se li possa esigere irremisibiliter.
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12 - Item se decheara per d.a m.ca Un.tà che nessuno che venerà à vendere pesce in d.a
terra e suo distretto sia lecito poterlo vendere in casa eccetto che sia pubblico è
contravvenendo incorra alla pena di carlini cinque d'applicandosi alli comodi del
Catapane, li quali se li possi eligere (esigere) inremisibiliter." 1)
In altro atto dello stesso Archivio - cartella S doc. 43a - il notaio Nicola Majone, rogante
intorno al 1601, gli articoli sono otto ed i termini ed i caratteri della scrittura sono più
antichi. Egli nell'attestare l'autenticità della copia che propone cita Gio:Vincenzo Grasso,
il legislatore dei Capitoli dell'Università del 1589.
All'art. 1 compare tra le mecanzie soggette all'imposizione anche il fieno; all'art. 2 frutti e
castagne; all'art. 4 il lardo, il caso e l'oglio; all'art. 5 le botti nuove o vecchie; all'art. 6 tra
i lavori viene considerato anche il cusire et vendegnare et di qualsivoglia arte; all'art. 8
vino ò grecho.
Gli art. 4 e 7 inoltre portano una penale di 15 carlini e l'art. 8 una di due ducati.
----------------------------------------------------1) Atto senza data dell'Archivio della Collegiata del sec. XVII - cartella Q doc. 46.
Affitto delle botteghe per vendere pane e salsume dei gabelloti
1586
"Eodem die (Die octavo Xbris 1586 Summe)
ob p(ropter) m.co ponpeo vallerano et ma.co joe petro figliola.
Consti(tu)tus penes acta cur(ia)e & nob(i)lis Joan(n)es petrus Figliola de te(r)ra
Sum(ma)e sponte confexus fuit & se ipsum teneri & m.co ponpeo vallerano dicte t(er)re
Sum(ma)e p(rese)nti et inter(venie)nti tam p(ro) se q(uam) no(m)i(n)e et pro parte m.cij
Jois ant.nij de mazeo minici micci et alior(um) ei(u)s socior(um) pro quibus
(quodcumque) opus erit et non al(ite)r de rato p(ro)mi(si)t in ducatis nonaginta de
carlinis arg(en)ti et sunt vulgarit(er) dicendo pro alloghiero de poteche sei de la sum(m)a
delle poteche che detto m.co ponpeo et compagni fà fare in detta t(er)ra de som(m)a dove
fando vendere le-lloro robbe de-salsume spettanteno alla-lloro-gabella-de-la salsume, le
quale sei poteche ngeli loca al-detto Gio:pietro p(er) possersi vendere et smaltire lo pane
tantu(m) che detto Gio:pietro portera ad fare vendere in-esse poteche p(er) uso et grassa
de la t(er)ra de So(m)ma conforme ali capitoli (tunc) co(n) detta Un.tà fatti sop(r)a la
gabella de-la-manifattura del pane affittata ad esso Gio:pietro, et-le-poteche locate sono
videlicet: una potecha dentro la t(er)ra quale fà marc'ant.o viola a-la-porta de-la-t(er)ra
no(m)i(n)ata de S.to pietro, un-altra al-borgo che fà m(ast)ro paulo cesarano un'-altra ad
margarita che fà Gio:berardino mercolino, un-altra alla valle che fà m(ast)ro lorenzo
campasano, un-altra ad-prigliano che fà fabio cerrato, et l'-altra similm(en)te adprigliano che fà luca nocerino alle quale poteche detto Gio:pietro possa portare ad
vendere per uso ut s. ad ogni sua semplice volontà dacqua et p(er) tutto lo mese de
agosto pr(oss)imo venturo del-intrante an(n)o 1586. et quello consignare alli detti...
potecari de-dette poteche, quali potecari debbiano tutto lo pane che detto Gio:pietro
portarà et c(on)signarà ad-essi potecari vendere et smaltire, et (farsi) pagare li denari ne
provenerando da detto pane vendendo ...Gio:pietro, da signarse detto pane alle taglie
conforme al-solito, et che habiano ad tenere detto pane in loco netto de-dette poteche,
76
acciò piu facilm(en)te se possa smaltire detto pane et no(n) mancarno p(er)
qualsivog(lia) causa et r(agio)ni & Quos d(ucat)os nonaginta de-dictis car(lini)s
p(redic)tus Joes petrus R(enuncia(ns prius benef(ici)o pacientie conduttori non prestite
cu(m) jur(amen)to p(ro)m(si)t integ(r)e dare & dicto m.co ponpeo p(ro) uti & hoc est
du(cat)os quatraginta q(ui)nq(ue) ex eis hinc et p(ro) medietatem mensis aprilis pr(ox)imi
ven(tu)ri intrantis an(n)i 1587, et restantes du(cat)os quatraginta quinq(ue) ad
c(om)plem(en)tum hinc et p(er) medietatem mensis augusti simil(ite)r pr(oxi)mi ven(tu)ri
intrantis an(n)i 1587 in pace et no(n) ob(sta)nte quacumque ex(cepti)one
& et p(er)inde p(redic)tus Joes petrus sponte oblig(avi)t se eiusque her(ede)s
succ(essore)s et bona o(mn)ia dicto m.co ponpeo p(rese)nti & sub pena et ad penam
dupli & cum po(testa)te cap(ien)di & co(ndi)t(io)ne p(reca)rij & et R(enunciav)it & et
jur(av)it &." 1)
----------------------------------------------1) A.S.C. - "penes acta" - cart. I - pag. 38 tergo/39 tergo.
77
78
CENNI STORICI SU ALCUNE ISTITUZIONI RELIGIOSE
La Collegiata ed il convento delle Donne Monache del Carmelo
Perché queste due istituzioni religiose interessano il discorso che si sta facendo
sull'Università?
Bisogna sapere che fin dalla loro fondazione il Comune vanta la potestà di nominare il
Cantore ed il Tesoriere del Capitolo collegiale ed i quattro Governatori del convento delle
Donne Monache, oltre a contribuire alla loro fondazione e mantenimento, come si vedrà.
La Collegiata nasce per volere degli Strambone o Strammuni del Casamale, del duca di
Sessa, ambasciatore del Regno in Vaticano, e del figlio del suo erario, Marc'Antonio
Capograsso.
Il 9 aprile 1595 l'Università delibera l'erezione della Collegiata. Di questa decisione non
si ha traccia. La comunità si accolla le prebende del Cantore e del Tesoriere del Capitolo,
le nomine dei quali da parte del Comune daranno la stura ad innumerevoli processi civili
e religiosi per il mancato rispetto delle antiche capitolazioni che dosano i poteri di
rappresentanza tra i tre quartieri del Casamale, di Prigliano e di Margarita.
Quest'ultimo comincia una pervicace opposizione alla fondazione della Collegiata a
partire dal 1597. Essa diviene vivace nel dibattito parlamentare del 1599, come risulta
dagli atti della Santa Visita vescovile del 1603, ed eretica nel 1709 e negli anni seguenti a
seguito del trasferimento della processione del Santissimo alla Collegiata, propiziato dal
Capograsso.
Anche le chiese di San Pietro, di San Giorgio e di Sant'Anastasia avanzano richiesta di
essere erette in Collegiate.
Si rompono gli equilibri fissati in occasione del compromesso per la costruzione delle
mura aragonesi del secolo precedente (1467), quando i quartieri si accordarono di erigere
una difesa al Casamale e conservare la processione del Santissimo Corpo di Cristo alla
parrocchia del Carmine. 1)
Intanto Clemente VIII decreta l'istituzione della Collegiata, ad instar Cathedralis, il 20
settembre 1599.
Il 17 giugno del 1601 vengono approvati gli Statuti che regolano la vita dei capitolari
della Collegiata.
Contribuiscono alla sua rendita il convento di Madonna dell'Arco con 500 scudi, (650
ducati), l'Università con 200 ducati e il monastero di Santa Maria del Pozzo con il
trasferimento di tutti i legati pii di messe in suffragio, fatti dalla nobiltà locale e
forestiera.
Dai documenti redatti dal parroco Tommaso Casillo nel secolo XVII ci si rende conto
dell'enorme patrimonio di questa istituzione religiosa. I prestiti ed i debiti la fanno
apparire un'avviata azienda di credito ed immobiliare, che non disdegna il commercio dei
prodotti locali e cavesi.
Le entrate maggiori vengono dalle moltissime messe dei legati pii.
Gran parte della fabbrica e degli abbellimenti futuri è dovuta alle rendite suddette.
Quella che era una semplice cappella gentilizia, dedicata a San Giacomo, competerà nei
secoli successivi con il duomo di Nola e la chiesa dei Domenicani di Madonna dell'Arco.
79
Uno dei punti dolenti sarà la riscossione del "primi frutti", cioè le prebende che spettano
ai neo-nominati, i quali per sei mesi devono devolvere queste loro spettanze al Vaticano.
Subito dopo su di esse allunga la mano la Curia di Nola. L'incasso suddetto frattanto è
passato alla sacrestia per la fabbrica della chiesa. Ne sorgeranno liti religiose e civili.
Tumulti e gravi incidenti si verificheranno per la rivendicazione della processione del
Santissimo Corpo di Cristo, osteggiata aspramente dal quartiere Margarita e dalla chiesa
del Carmine fin dalla nascita della Collegiata e per più di un secolo.
L'Archivio della chiesa sarà saccheggiato dai ribelli della Repubblica Partenopea nel
1799.
La travagliata storia della Collegiata è oggetto di un altro lavoro.
Il Capitolo sarà soppresso il 17 febbraio del 1861. L'inventario dei corpi collegiali viene
fatto nell'ottobre del 1862: le entrate ammontano a ducati 5.701.
La liquidazione provvisoria è del dicembre del 1863; quella definitiva il 13 giugno 1871.
Gli originali atti dell'Archivio, tra cui la pergamena della Bolla di erezione, prendono la
via dell'Intendenza di Finanza il 5 febbraio 1871.
Rimarrà in funzione la chiesa, fiore all'occhiello di tutto il quartiere Casamale.
Per quel che riguarda il comportamento dei canonici, che possono essere nominati anche
da maritati, c'è da dire che esso non sarà sempre irreprensibile, come non lo sarà quello
delle Donne Monache di Porta Terra, il cui monastero viene fondato nel 1618.
In questo convento sono rinchiuse le figlie della nobiltà locale e non, onde assicurare
l'indivisibilità dei patrimoni nelle mani dei primogeniti.
Le novizie portano cospicue doti. Altre entrate vengono dalle rette delle fanciulle che vi
sono rinchiuse per ricevere un'idonea educazione.
Malgrado la meticolosità delle capitolazioni relative alla clausura gli scandali non si
contano.
Anche la costituzione del convento, voluta dall'Università che si accolla l'onere del
mantenimento delle suore, risente nella redazione delle sue regole circa l'ammissione al
convento (art. 6), la distribuzione dei maritaggi (art. 13) e la custodia delle chiavi del
portone di clausura da parte dei quattro Governatori eletti dall'Università (art. 4), della
divisione della comunità in tre quartieri.
Le prime sedici monache della fondazione debbono essere otto del Quartiere Murato,
quattro di Margarita e quattro di Prigliano.
I quattro maritaggi col sussidio di 25 ducati ciascuno sono assegnati alle ragazze povere,
scelte da una lista di sedici vergini, legittime e Naturali del Casamale e da una seconda
lista di sedici degli altri due quartieri.
Infine la messa propiziatoria della Pentecoste per l'assegnazione dei maritaggi viene
celebrata per due anni al Casamale e negli altri due anni a Margarita e Prigliano.
Il dosaggio di potere plateatico ripete la formula nota del doppio contro la metà nella
distribuzione di prebende ai competitivi rioni.
Le Donne Monache ricevono annualmente dall'Università il sostanzioso contributo di 400
ducati, che presto viene capitalizzato ed investito in mutui ad interesse alla stessa
Università ed ai privati, come risulta dagli atti processuali della Regia Camera della
Summaria e dal Catasto Onciario.
Il monastero, che ha soppiantato quello vicino di San Francesco, voluto nel 1592 dai
nobili locali per rinchiudervi le figlie, viene soppresso nel 1810.
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1) Archivio della Collegiata - cartellina E - documento n. 7.
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Le Confraternite di Somma
Quegli uomini bianco-vestiti, che snodano la lunga noria della processione
dell'Addolorata con voci gutturali e incomprensibili, sciolgono la paura nel cuore dei
bambini. Sono i "fratelli" delle congreghe. Anche molti altri paesi campani hanno
analoghe processioni e sodalizi, che peraltro portano gli stessi nomi di quelli di Somma.
Le congregationi nascono in genere per fini umanitari e di solidarietà tra i consociati e
verso i più poveri. Però con gli anni esse si trasformano in veri e propri clan di potenti,
che oltre alla carità praticata, si assicurano la gestione di un notevole patrimonio
formatosi con i lasciti degli iscritti ed influiscono anche sulle nomine nei gangli del
potere locale e via via sulle scelte che possono ledere i loro interessi.
Dai documenti infatti risulta che ai vertici dell'Università ricorrono gli stessi nomi delle
altre istituzioni religiose. I censuari più frequenti sono i "fratelli" stessi o i parenti di
questi.
Le confraternite aggregano quasi tutta la nobiltà e la borghesia locale e forestiera, che
vuol fare bella mostra di sé nel raggiunto successo della scalata sociale. Sono
confermative delle posizioni di potere conquistate nella macchina burocratica o
giudiziaria. Inoltre sono l'espressione della comunità che si sottomette ed ossequia i
potenti di turno, che vengono omaggiati di ulteriori posizioni di potere.
Sindaci, Regi Giudici, Governatori, deputati, funzionari napoletani e mercanti, siedono in
Parlamento e vestono il saio bianco della penitenza il Venerdì Santo.
Insomma si è in presenza di un ulteriore gioco "politico", anche se in parte di facciata o
abbastanza marginale.
Esse con la loro ridondanza gerarchica mirano anche alla conservazione dell'ordine
sociale e ad un controllo rigido delle componenti della società, anch'essa fortemente
ingessata, non diversamente dalle altre istituzioni religiose del tempo.
La loro inclusione in questa raccolta si giustifica per la mancanza di distinzione tra
esercizio del potere politico da quello religioso nei due secoli XVI e XVII ed in
particolare per il fatto che una di esse, quella di Santa Caterina o dei Battenti presenta
nella stesura dei Capitoli peculiarità tali da farla somigliare ad un Seggio d'antica
formazione.
Inoltre dalle Sante Visite viene documentato il passaggio dall'ereditarietà delle nomine ad
una prima forma di rappresentanza dei sodali mediante elezioni degli Ufficiali di
governo.
Sono queste regole le prime manifestazioni di una stentata democrazia interna ai gruppi.
Queste congregazioni vantano antichi natali ed hanno tutte una forte carica campanilistica
d'identità religiosa.
E' probabile che quella dei Battenti o della Santa Annunziata infatti possa farsi risalire
alla fondazione della chiesa della SS.ma Annunziata, attigua al convento di San
Domenico, così rinominato nel 1294 da Carlo II d'Angiò. Essa ospita la congrega dei
Battenti o Fustiganti, che ha anche la funzione di assistere i malati nel vicino ospedale.
Infatti Domenico Russo nel numero 40 della rivista Summana sostiene che la famiglia
Scondito di Napoli, (che possiede beni in Somma, forse proprio quelli che Giovanna II
donerà all'Annunziata nel 1433), costruisce a Napoli la chiesa dell'Annunziata e fonda la
congrega dei Battenti al tempo di Carlo II d'Angiò.
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Non è solo una coincidenza che a Somma la congrega dei Battenti o di Santa Maria
dell'Annunziata operi nell'omonima chiesa, vicina al convento dei Domenicani.
Comunque la prima notizia documentale della presenza delle confraternite a Somma
risale alle idibus Juliis 1438 ed è desunta dalla Santa Visita dei Commissari del vescovo
di Nola dell'ottobre 1658. I Maestri Economi di Santa Caterina esibiscono una Bolla di
quell'anno.
L'Archivio di Stato di Napoli invece ci documenta che nel 1472 alcune confraternite
contribuiscono alle spese militari per la lotta contro i Turchi.
L'estaurita dell'Abbazia di San Nicola al Cavone (Torretta Raia) è tra queste.
Fino al 1531 ne è rettore Giovanni Gaddi, fratello del cardinale Nicolò Gaddi, Cameriere
Maggiore del papa.
Nel 1531 gli subentra lo scrittore Annibal Caro, che sarà gabbato a più riprese dai coloni
per il vino adulterato che gli forniscono.
L' estauros, che dà il nome estaurita, è il vessillo che la congregazione albora (innalza)
nelle processioni.
Il corredo è composto in genere di suppellettili sacre, camici bianchi rituali, (quella della
Libera veste il sacco), coltre funebre, bara, pallio, stendardo e croce.
Nei documenti del '500 si ha un timido tentativo di disciplinare l'attività e la gestione
economica delle congreghe, tutte senza Statuti e soggette al controllo dell'arciprete di
Somma, che ha sede nella chiesa di San Pietro. Poi si arriverà all'elezione di due
Razionali, come per l'Università.
I Magistri, carica un tempo ereditaria, ora sono eletti dai confratelli e sono amovibili dal
Cappellano. La nomina avviene comunque su proposta dei Maestri uscenti come per i
sindaci dei quartieri.
Dalle premesse generali si può inferire quanto sia ridotta la rappresentanza dei consociati
con un simile metodo di elezione. Inoltre le congreghe sono collegate a determinate
cappelle, fondate o di patronato di alcune famiglie o personaggi (Capograsso, Figliola,
Casillo), che conservano il diritto di nomina del cappellano e del Governatore, che di
norma vengono scelti tra i rami cadetti delle medesime famiglie. L'assegnazione diviene
una tradizione di famiglia, che assicura della benevolenza divina.
Una sorta di strisciante ereditarietà è riscontrabile ancora oggi.
Tutte le Sante Visite richiamano all'osservanza del principio, evidentemente poco
osservato, dell'elezione dei Maestri e del rendiconto della gestione contabile.
Nel 1616 Santa Caterina e S.ta M.a dei Battenti sono ancora differenziate. Nel 1630
quella dei Battenti è chiamata cappella e fa spedalità su tre letti di Santa Caterina, cosa
confermata nel 1642. In quest'anno la cappella della Santissima Annunziata (dove
officiava la congrega dei Battenti) è chiamata grancia dei Battenti stessi, è mal ridotta e
non vi si può dire messa.
Nel 1757 la cappella dell'Annunziata è curata dai Battenti ed ha bisogno di suppellettili.
Nel 1776 scrivono insieme i propri Capitoli.
Ciò premesso, il giallo delle due congreghe può così risolversi:
Nel 1616 l'ospedale dei Battenti ed anche la chiesa dell'Annunziata sono carenti di
strutture e suppellettili, cosa confermata nel 1630 e nel 1642, e la congrega risulta in
Santa Caterina, dove fa anche spedalità.
Il fatto che la chiesa dell'Annunziata è ora detta cappella e grancia dei Battenti può
significare che la chiesa, ormai abbandonata, è chiamata cappella, oppure che con il
83
trasferimento dei Battenti in Santa Caterina una cappella di quest'ultima chiesa è stata
dedicata all'Annunziata.
Intanto nel 1616 tutt'e due sono invitate a scrivere i propri Capitoli dai Commissari del
vescovo. Infatti il Concilio di Trento le ha assoggetate alla sua giurisdizione.
Gli iscritti del secolo XVI non superano le poche decine: una trentina per Santa Maria
della Libera, per il Santissimo Corpo di Cristo; non oltre quaranta per S. Caterina;
quaranta per S.ta M.a dei Battenti.
Nel 1604 diciassette per S.ta M.a della Libera; nel 1605 ventiquattro per S.ta Caterina e
quindici per il SS. Corpo di Cristo; nel 1616 trecento per S.ta M.a dei Battenti e ottanta
per il SS.mo. Nel 1630 quella del Santissimo ne ha quaranta; S.ta Caterina sessanta; S.ta
M.a dei Battenti ottanta. Nel 1642 quella dei Battenti ne ha trentacinque circa, S.ta
Caterina venti circa, il SS.mo cento. Nel 1647 quella dei Battenti ne ha circa 60.
Nel 1737 quella della Libera ne ha 250. Nel 1762 S.ta Maria della Neve ha 36 fondatori.
Nel 1764 i "fratelli" passano a 55, raggiungendo quota 227 (uomini e donne) nel 1817.
Nel 1777 l'Immacolata Concezione ne conterà 101, S.ta Caterina 28 e S.ta M.a della
Libera 201.
Quella della Morte ne ha 50 nel 1903, quella del SS. Rosario ne conterà 20 nel 1924,
quando è eretta nella chiesa di Santa Croce, e 41 ancora nel 1931, prima di estinguersi.
Oggi i "fratelli" associati vanno dai 33 delle congreghe del Santissimo e della Morte ai
73-77 di S.ta M.a della Libera e S.ta M.a della Neve.
Quasi tutte ascrivono sorelle, la cui condizione - come vedremo - rimane criptica
all'interno del sistema familiare e comunitario.
Stabilito il principio di elezione degli Ufficiali, che un tempo erano ereditari, i Capitoli
fissano preliminarmente le norme di democrazia interna, e della collegialità delle
conclusioni. Si vota con palline di legno bianche o nere. E' escluso l'uso dei legumi,
consentito invece nelle votazioni dell'Università.
L'unanimità fa superare anche il divieto di essere rieletto.
L'elezione degli Ufficiali si ha per nomina degli uscenti a maggioranza dei voti dei
"fratelli" presenti. Essi sono controllati contabilmente dai subentranti, almeno prima della
emanazione delle regole. Ogni espulsione dei consociati va votata a maggioranza dei voti
dei "fratelli". L'incarico è un onere che se rifiutato comporta una sanzione in libbre di
cera.
Caratteristica richiesta per l'elettorato passivo è, oltre una solida dirittura morale e
l’appartenenza ad un’influente e nobile famiglia, anche la ricchezza.
Si perde il diritto al voto per una contumacia di tre mesi (congreghe della Concezione
art. 9 e del Rosario art. 2).
I neo-iscritti acquistano voce attiva dopo sei mesi di noviziato, (cong. della Libera art. 15
e cong. del Rosario cap. 1) o di tre anni (cong. della Concezione art. 2).
E' sanzionato il ritardo alle convocazioni del sodalizio, (art. 14 cong. della Libera).
Tutte queste norme ripetono in qualche modo quelle adottate per il funzionamento
dell'Università.
La preoccupazione maggiore è per la gestione delle rendite e per la trasparenza della
contabilità dei Magistri seu Gubernatori, che debbono essere anche abili e puntuali e non
devono avere conflitti di interessi con la confraternita per motivi di parentela, per
precedenti indebitamenti, per reiterazione degli incarichi.
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Le stesse regole vigono per gli amministratori delle Università. E forse quelle municipali
derivano da queste che forse risalgono a sodalizi esistenti prima della costituzione
dell'Università.
Massima attenzione viene prestata alla distribuzione degli onori nelle processioni e nelle
esequie: croce, vesti, fregi, candele, mazze del pallio e stendardo.
Fino al secolo XVIII i sacerdoti ricoprono senza divieti i posti di Padre Spirituale e
Governatore.
Essi però dal 1741, pur se iscritti tra i "fratelli", devono astenersi dall'intromettersi negli
affari della congrega. Infatti dopo il concordato di quell'anno e le disposizione regie del
1742, gli Statuti sono soggetti all'assenso regio.
Notevole importanza viene data in tutti i Capitoli alla gerarchia tra i "fratelli", i novizi e
gli Ufficiali, sia in assemblea che nelle esequie e nelle processioni (cong. della
Concezione art. 9, Rosario artt. 2 e 3).
Rigorosa è la moralità pretesa dagli aspiranti e dai consociati.
I Capitoli più antichi ritrovati all'Archivio di Stato di Napoli sono quelli della congrega
della Morte, che risalgono al 1650.
La congrega della Neve scrive il suo Statuto nel 1762. Le congreghe dell'Immacolata
Concezione e di Santa Caterina o di Santa Maria dei Battenti lo fanno nel 1776; quelle del
Santissimo Corpo di Cristo, del Santissimo Rosario, di S.ta Maria della Libera del
Carmine nel 1777.
La chiesa ospitante ed i suoi sacerdoti comunque conservano la preferenza nella
celebrazione delle messe e dei riti funebri, che scontano un prezzo ribassato rispetto al
costo corrente, ma i rapporti non saranno sempre limpidi e pacifici.
La finalità preminente di tutte le congreghe è la solidarietà tra ristretti gruppi sociali.
Segue l'assistenza funeraticia, in un mondo fortemente segnato dalla preoccupazione per
l'aldilà. Infatti da una relazione dei parroci del 1829 risulta che le congreghe del
Santissimo Sacramento di San Pietro e di Santa Caterina continuano ancora, malgrado il
divieto governativo, ad inumare i cadaveri nelle proprie Terre Sante rendendo immondi
per il fetore i sovrastanti luoghi sacri.
Infine il servizio infermieristico, fornito solo ai "fratelli" e non anche alle "sorelle" onde
evitare compromettenti visite domiciliari, appare molto diffuso e praticato.
Le donne non hanno voce attiva o passiva nella congrega, né partecipano alle pubbliche
processioni anche se pagano la retta mensile come gli uomini.
La congrega della Libera ha quattro infermieri, Santa Caterina due; le altre assicurano la
spedalità dei "fratelli" con uno solo. Santa Caterina e S.ta Maria dei Battenti hanno un
proprio ospedale: uno per il clero ed uno per i poveri. Quella del Rosario al capitolo 4
distingue tra le malattie e ne esclude alcune, morbo gallico, podacra o etticia.
Per inciso c'è da ricordare che anche i Capitoli della Collegiata prevedono un servizio
infermieristico (art. 10) e che a Porta Terra, una delle quattro porte del Casamale, c'è
l'ospedale dei Padri Benfratelli o San Giovanni di Dio.
G.B. Pacichelli nel 1703, in Il Regno di Napoli in prospettiva diviso in dodici province ,
conferma l'esistenza dei tre ospedali.
Tutte praticano la carità e assicurano alcune decine di messe in suffragio ad un mese dalla
morte degli associati .
La congrega della Morte assiste materialmente e spiritualmente anche i carcerati ed i
condannati a morte ed offre il servizio del buon morire al Casamale: due "fratelli",
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girando col campanello per i vicoli del quartiere, ricordano ai cittadini la caducità
dell'essere.
Quella del Santissimo porta il Viatico agli Infermi.
La congrega di S. ta M.a dei Battenti paga quattro maritaggi ad altrettante ragazze povere;
quella della Morte e del SS.mo due. Non è definito il numero dei maritaggi delle
congreghe di S.ta Caterina, di S.ta Maria della Grazia o Monte di Pietà .
Viene curato inoltre l'indottrinamento cattolico dei figli dei consociati, ma anche dei
fanciulli di quelli non associati. La congrega del Rosario non ha questo servizio.
Ad esclusione di quelle di S.ta Caterina e dei Battenti ogni sodalizio ha la prerogativa di
organizzare una o due processioni.
Le congreghe della Immacolata Concezione, del Santissimo Corpo di Cristo, di Santa
Maria dei Battenti e della Morte, di Santa Maria della Libera prestano denaro ad
interesse, come è attestato dagli atti delle Sante Visite vescovili e dal Catasto Onciario del
1750, dove appaiono consistenti patrimoni immobiliari, sempre in crescita dal secolo XVI
in avanti.
Dal punto di visto economico esse convogliano molti patrimoni o donazioni di soci che
non hanno eredi o che si preoccupano di salvare l'anima con le ultime disposizioni
testamentarie. Gran parte di queste rendite si perdono per strada nei secoli successivi.
Oggi sopravvivono quattro congreghe per il permanere di un rassicurante senso religioso
o per difendere la prerogativa di gestire una o due processioni.
La distribuzione sul territorio è la seguente: due al Casamale, una a San Pietro e una al
Carmine.
Quella del Rosario, che fa capo al Carmine anch'essa, svolge ora solo la funzione del
seppellimento dei "fratelli "defunti nella chiesa del cimitero, dopo l'acquisto nel 1864 di
94 metri di terra dalla famiglia Perna. I suoi iscritti non partecipano a nessun'altra
processione.
Gli archivi dànno conto anche di altre confraternite, (di San Filippo Neri, di San Gennaro,
della Dottrina Cristiana della Santissima Trinità, di Sant'Anna, Santa Rita, Figlie della
Carità), che non hanno avuto vita lunga. Le sparute notizie che le riguardano non sono
qui riportate, ad eccezione di quelle dell'Angelo Custode e di S.ta M.a della Grazia o
Monte di Pietà, di più antica fondazione e di maggiore durata.
Per tutte oggi è venuta meno l'assistenza ai defunti, agli infermi ed ai condannati.
Alcuni anziani ancora ricordano la cortra rossa coi fori per gli occhi, che copriva la bara
portata a spalla dai "fratelli" nelle esequie fatte prima dell'ultima guerra mondiale.
La regolarizzazione degli Statuti del secolo XVIII avviene secondo un rigido rituale
burocratico, che prevede una supplica avanzata dai "fratelli" al re mediante il Cappellano
Maggiore, sentita la Regia Camera di Santa Chiara.
L'atto, stilato da qualche socio più acculturato, viene posto in essere alla presenza di un
notaio che accerta l'identità dei molti crocesegnanti e dei pochi sottoscriventi. La riunione
avviene in congrega. Le decisioni sono assunte per via democratica.
Il Cappellano Maggiore sottopone il suo memoriale alla Regia Camera di Santa Chiara e
riferisce al sovrano sottoponendo i Capi di Regole della congrega a sei condizioni che
rispecchiano la temperie culturale del tempo non troppo favorevole al potere temporale di
una ricca chiesa. Il re di regola dà il regio assenso e beneplacito alla fondazione e
l’approvazione ai Capitoli della confraternita.
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La congrega di Santa Caterina, (distinta da quella di S.ta Maria dei Battenti almeno fino
al 1616), compare per la prima volta nel 1438, come risulta da una Bolla esibita alla Santa
Visita del 1658.
La Santa Visita del 1616 la fa risalire ad un'altra Bolla del 1503. In altra visita questo
documento esibito ai Commissari, reca la data delle Idi di Luglio del 1530. Con queste
due ultime Bolle alla congrega viene concesso di amministrare i propri beni con l'obbligo
di dar conto all'arciprete di Somma. L'assistenza spirituale è affidata ai Padri di
Sant'Agostino del vicino convento, (sito presso l'attuale chiesa di San Giorgio). I Magistri
sono eletti dai "fratelli" e sono amovibili dal parte del Cappellano.
Una terza volta essa risulta in un atto di Marc'Antonio Izzolo del 1550, col quale vengono
nominati i Maestri alla presenza dei "fratelli".
Nel 1557 dall'Archivio della Collegiata risultano Maestri e procuratori Andrea Reanna e
Angelo Majone.
Nel 1561, (Santa Visita), con 150 "fratelli" essa è aggregata alla chiesa di Santa Caterina
al Burgo ed espone una cona grande, aurata, lignea. Ha un notevole patrimonio e fa
assistenza gratuita ai poveri degenti nel vicino ed omonimo ospedale, con una "sezione"
per i preti, una per i laici ed una per le donne. Si tratta di tre letti in tre ambienti diversi.
L'ospedale diretto dalla confraternita per quest'anno ha una rendita di 109 ducati e 17
carlini, derivante da censi su 63 cespiti come case, cesine (selve) e terre.
La consistenza del patrimonio, che s'è formato con i legati pii degli anni precedenti,
conferma la vetustà dell'istituzione.
La Santa Visita del 1586 cita la Bolla di Clemente VII in carta pergamena sub plumbo in
forma gratiosa, dell'8 luglio del 1530, e specifica i servizi che la congrega deve svolgere:
esercitare la carità e suscitare una maggiore religiosità.
Essa inoltre ha l'obbligo di far celebrare una messa al giorno ed una cantata per i defunti e
distribuire 6 ducati di pane nella chiesa di Santa Caterina e le candele della Candelora.
Paga 13 carlini, 6 grana e mezzo ai frati del convento di San Domenico.
Viene chiarito che il vicino ospedale è stato costruito dai confratelli e dispone di tre letti.
Lo dirige un hospitalarius salariato e nominato dai Maestri.
Assiste nelle loro case gli infermi ed i poveri, che per rossore e verecondia non si recano
nell'ospedale. Fa maritaggi per le ragazze povere fornendo una dote di tre onze d'oro in
bascio.
Per quest'anno il Mastro e Governatore è Lorenzo de Stefano, sindaco del Quartiere
Murato nel 1561 e parente del potente gabellota Tiberio.
Nel 1564 e nel 1580 pare sia Governatore Gio:Vincenzo Grasso dell'influente famiglia
Capograsso, che tanta parte avrà nella redazione dei Capitoli dell'Università e nella
fondazione della Collegiata.
Nel 1586 sono Maestri Fabio Figliola e Gio:Nicola Barbiero.
Il 10 agosto del 1593 i "fratelli" si riuniscono in Santa Caterina per rilasciare procura a
Thomaso de Juliano con atto di C. Majone.
Il sindaco Marc'Antonio Battimello è il Governatore del 1603 ed amministra entrate per
ducati 60,65 grana.
Nel 1605 la congrega nomina i Governatori alla presenza di 24 "fratelli".
Il 19 aprile il Maestro M.A. Battimello riceve 4,3 ducati da Beatrice Malfitana per un
censo su due pezzi di cesina in località "ad Pitto". L'atto è del notaio M.A. Izzolo.
87
Alla Santa Visita del 1616, sopra richiamata, la congrega non ha ancora scritto i suoi
Statuti ed è invitata a farlo. I Maestri sono Scipione Reanna e Gio:Domenico de Stefano.
Attigui alla congrega risultano la cappella di San Rocco e l'ospedale, che un tempo era
nella chiesa di San Giorgio e che è affidato alla cura della confraternita.
A questa data le congreghe di S.ta Caterina e di S.ta M.a dei Battenti pagano cinque
ducati pro salario hospitalarii, una mesata al responsabile dell'assistenza sanitaria.
Nel 1621 i Maestri sono Lorenzo Cesarano e Felice Testa.
Nel 1627 la congrega è detta di Santa Caterina delli Baptenti . I Magistri sono Lorenzo
Cesarano e Felice Testa ed esibiscono la già richiamata Bolla dell'8 luglio 1503 ed
un'altra confermativa del 1508. Sono invitati a redigere i Capitoli sotto pena
d'interdizione.
Il 19 aprile 1630, ( i confratelli sono circa 60), i Maestri Tommaso Casillo e Francesco
Antonio Camposano, presentano i conti del 1628 del Governatore Tommaso Casillo, (che
lo sarà anche nel 1629): le entrate ammontano a 122,3,18 ducati; le uscite 123,3,11
ducati. Alla Santa Visita risulta che l'ospedale attiguo, sotto il titolo dei Battenti, ha tre
letti vuoti.
Nel 1631 l'archipresbitero Nunzio de Stefano ne revisiona i conti e rilascia liberatoria
della mastia, attestando che vi è un passivo di 4 ducati circa dal 1629.
Il 13 novembre 1640 il Maestro Bartolomeo Rago/Raja, caporale archibusiero, riscuote 8
ducati per messe dette da don Franco Tramontano in memoria di Camillo de Stefano.
Nel 1642 i "fratelli" sono circa 20 ed i Governatori sono il parroco Tommaso Casillo e
Bartolomeo Raho. La sua rendita per 47 cespiti ammonta a ducati 77,11. Nell'ospedale ci
sono due sacconi. Ha l'obbligo di 15 messe annue.
La cappella della "SS.mae Annunciatae, granciam congregationis S.tae M.ae Battentium
(risulta) omni ornamentum destitutam". Pertanto i Commissari ordinano che non vi si
celebrino messe ed interdicono la cappella.
La distinzione tra i due sodalizi d'ora in avanti sarà solo nominale.
A questa data infatti la congrega dei Battenti si riunisce nella chiesa di Santa Caterina.
Il manoscritto sul clero sommese della biblioteca di Alberto Angrisani - “Notizie di
Somma Vesuviana” - Tomo II - sostiene invece che la congrega di Santa Caterina per la
demolizione del suo altare si trasferisce nella chiesa dell'Annunziata dove officia la
congrega di S.ta M.a dei Battenti.
Il già citato Bartolomeo Rao affianca Casillo nel governo della congrega nel 1647.
L'ospedale ha tre pagliericcios e la cappella risulta chiusa e per questo interdetta.
Il Casillo è ancora Governatore durante la rivolta di Masaniello insieme a Bartolomeo
Raho e Vincenzo Reanna.
I Maestri del 1658, Gio:Batta Fasulo e Gio:Batta Raya, esibiscono la Bolla del 1438;
presentano l'inventario con la tabella delle messe. Sono invitati a dare i conti
all'archipresbitero di San Pietro.
Nel 1703 risultano iscritti i Mormile, duchi di Campochiaro, Carlo Berlingiero, Tommaso
Carava (Carafa).
Nel '700 il canonico Domenico d'Apuzzo, cantore della Collegiata dal 1724, fa un legato
di 120 ducati per 12 maritaggi di 10 ducati ciascuno.
I Governatori del 1708 sono don Gennaro Pesce e don Andrea Castelli.
Nel 1716 il vescovo vieta al reverendo Gennaro Pesce, Procuratore della congrega, la
partecipazione alla processione del Santissimo per gli incidenti avvenuti a Margarita.
88
Gli atti del Catasto Onciario, entrato in vigore nel 1750, l’ annotano tra le congreghe
bonatenenti: possiede trentotto immobili; ha prestato 500 ducati ed ha una rendita di
866,23 once.
Nel 1757 la congrega espone il Santissimo Sacramento, che i Commissari invitano a
trasferire nella chiesa di Santa Caterina. Nel 1764 il Santissimo è stato traslato. Nel 1765
esso viene di nuovo trovato esposto in congrega. Il 2 luglio 1769 viene invitata a
restaurare la propria sede. Nel 1770 i lavori sono già stati eseguiti. Nel 1776 il Maestro
Antonio Vitolo e ventisette confratelli scrivono il suo Statuto. Nel 1777 sono Maestri il
detto Vitolo e Agostino Caputo. Nel 1778 in Santa Caterina si svolgono le funzioni di San
Giorgio che è sotto restauro. Nel 1783 le sue rendite ascendono a ducati 255,80 e mezzo.
Nel 1790 risulta riscuotere un censo.
Il 15 marzo del 1807 il Decurionato nomina i suoi amministratori. Nei Ruoli della
Fondiaria del 1814 e 1816 risulta una rendita di 6,73 e 1,53 ducati. Nel 1817 in Santa
Caterina si dicono ancora 212 messe annue e vi sono quattro cappelle. Nel 1838 risulta
ben tenuta. Nel 1842 ha un arretrato di 13.960 messe (348 annue) e richiede al Vaticano
una riduzione delle stesse. Nel 1857 stila una convenzione con Antonio Giova che chiede
il diritto di appoggio per una costruzione attigua alla chiesa di Santa Caterina che è in
cattivo stato, malgrado i ripetuti interventi della congrega. Egli deve ripigliare l'intonaco
della fabbrica, rifare il telaio del finestrone ed altri lavori. La convenzione viene
approvata con Regio Rescritto il 24 agosto 1858. Nel 1873 ha una rendita di ducati
410,92.
Risulta attiva fino alla Santa Visita del 1954, quando il parroco di San Giorgio ne chiede
l'accorpamento alla parrocchia della chiesa di Santa Caterina.
La sua scomparsa definitiva viene fatta risalire alla morte dell'ultimo responsabile della
stessa, Giorgio Perna, avvenuta il 3 agosto 1983.
La confraternita dell'Angelo Custode di San Paolo delli Reanna è sita in una cappella
fuori le mura e propriamente adiacente alla chiesa di San Pietro, e risulta già esistente nel
1516 e comprovata dalle Sante Visite del 1621, del 1630 e del 1642.
Il 4 marzo 1563 con istrumento di Persio Vallerano Andrea Reanna concede in enfiteusi a
Gio:Geronimo Strambone un terreno alla Porta delli Formosi per un censo di 6 ducati. Il
18 marzo 1583 il cespite passa a Gio:Leonardo Orsino con atto per notar Carlo Majone.
Successivamente passa in dominio del Capitano Giuseppe Orsino, il quale lo cede al
beneficiato della cappella di San Paolo delli Rianna e quindi alla confraternita.
Nel 1631 la congrega è povera e in arretrato con la celebrazione delle messe in suffragio
dei "fratelli" defunti. Nel 1642 ha per Superiore don Tommaso (de) Magistro, nominato
con bolla del 1618, come riporta la Santa Visita di quest'anno.
Le sue entrate sono i 6 ducati per un censo pagato dal Capitano Giuseppe Ursino per
l’immobile sito a San Paolo fuori la Porta dei Formosi ed i 6 ducati per un moggio di terra
a Re della Vigna.
Nel 1705 Fabrizio Capitello la cita tra le arciconfraternite abrogate in quell’anno.
Con la demolizione di quello che viene identificato come il Casone di San Paolo, nel
1765, cappella e congrega passano alla cappella del Crocifisso in San Pietro assumendo il
titolo di Angelo Custode. Non si ha documentazione dell'esistenza di Capitoli. Non è più
attiva.
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Del 1521 è la prima notizia, rinvenuta nell'Archivio di Stato di Napoli, relativa alla
congrega di Santa Maria dei Battenti o dei Fustiganti o della Beata Maria
Annunziata, attigua al convento di San Domenico, nella chiesa dell'Annunziata, in qua
celebrare faciunt confratres. Il 30 ottobre essa affitta due case con giardino nel quartiere
Prigliano di proprietà di Fabrizio Troysio per 14 ducati.
Una Bolla apostolica di papa Giulio III reca la data di fondazione del 22 febbraio 1549.
La sua fondazione, per quanto prima detto, potrebbe farsi risalire all'epoca angioina ed
alla famiglia Scondito di Napoli, che ha feudi in Somma, che passeranno all'Annunziata.
Essa fitta due case del convento di San Domenico con atto del notaio Gabriele della
Marra, come risulta in un atto posteriore del notaio M.A. Izzolo.
E' sita "in loco ubi dicitur lo quartuccio di Prigliano", con il titolo della Santissima
Annunziata. La località deve indicare la dogana per i forestieri che introducono merci e
lavoro a Somma.
Un atto della Collegiata ci dà il nome dei Procuratori e Magistri del 1526: il venerabile
dopno (signore) Felice Grasso e don Angelo Casillo. Quest'ultimo riscuote 4 ducati dal
Grasso e 4 da Pietro de Avino. Essa a questa data infatti risulta proprietaria di un moggio
a "Campo Mayuro", tre "cesine a lo Rio de la Vigna" ed una "allo Felecaro".
Una Bolla apostolica dell' 8 maggio 1549 grava la congrega di fare spedalità nei locali
contigui alla chiesa della Nontiata, come risulta dalla Visita del vescovo nel 1616.
Nel 1550 vengono nominati i Maestri.
Un altro documento della Collegiata del 19 luglio 1561 contiene una procura speciale a
favore dei Maestri Economi Andrea Granata e Tommaso de Piacente, che devono
rinnovare l'enfiteusi di una Apotecha a lo Burgo, condotta da Nicola Cesarano per 10
ducati annui. Sono presenti tutti i quaranta confratelli.
L'atto è posto in essere nella chiesa di Santa Maria dei Battenti alla presenza del giudice a
vita Gio:Domenico Casillo. Nello stesso anno risulta Magister il nobile Fabiano Castaldo.
Gli inventari dei beni - secondo la Santa Visita di quest'anno - sono custoditi presso
l'ospedale Annunziata di Napoli, che appare come casa madre. Fa assistenza agli
ammalati ed ai poveri e maritaggi. L'ospedale è retto dai Maestri della confraternita.
Sia nel 1561 che nel 1616 i Commissari controllano la chiesa di Santa Maria Annunziata
con annesso ospedale e confraternita.
L'esistenza di una cappella dell'Annunziata nella chiesa di Santa Caterina, che organizza
la congrega su citata, ha generato qualche confusione sull'identità delle due confraternite,
che dopo un periodo di coesistenza e collaborazione nella cura degli ammalati finiranno
per fondersi, come risulta dai Capitoli del 1776.
Un atto di Carlo Majone ci informa che il 4 luglio 1569 il Maestro e reverendo Lorenzo
de Averaimo riceve per la congrega dalla contessa Foscha (Fusco) e dal figlio Ascanio 2
ducati per una selva "alle Gavete" e altri 2 ducati da Angelella de Troyanello per una
casa con cortile orto e giardino "a la piazza de li Molari alias Giudeca".
Successivamente la congrega acquista i beni dei Fusco per 170 ducati.
Lo stesso notaio roga l'atto di vendita del 1573 con quale la congrega acquista un giardino
di mezzo moggio alla Porta del Castello da don Giovanni Reanna.
Il 13 giugno 1575 il notaio G.B. Izzolo roga l'atto di vendita della congrega, e per essa di
don Lorenzo d'Averaimo, al notaio Carlo Majone del censo di 4 ducati per le case ed il
giardino di un moggio in località "a lo Terone".
I Maestri del 1580 sono Prospero Marciano ed Angelillo Granata.
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Nel 1586 la sede e le funzioni continuano in S.ta M.a dell'Annunziata ed i Maestri sono
Minico Cenatemporo e Gio:Vincenzo Piccirillo. L'ospedale della confrateria S.M.
Battentium è contiguo a San Domenico; gli altari risultano immondi ed il Maestro è
Gio:Batta Majone.
Fin dal 1591 essa è affiancata dalla congrega del Rosario che ha sede nel chiostro dei
Domenicani.
Il 30 gennaio 1605 il notaio M.A. Izzolo attesta il pagamento da parte della confraternita
eretta a lato di San Domenico di 14 ducati a favore di Fabrizio Troysio per i due censi
relativi alle due case di Prigliano. Il Governatore è Gio:Batta Majone. Nel 1616 il
Maestro è Marc'Antonio Zita/Zito/Cito ed i "fratelli" sono 300. Non ha scritto ancora i
suoi Statuti ed i Commissari del vescovo l'invitano a farlo. Nel 1627 la Santa Visita
attesta ancora che la congrega è annessa alla chiesa di S.ta M.a Annunziata in Burgo ed
ha peso di hospitalitate. I Maestri sono Francesco Granata e Francesco de Aliperta.
Nel 1630 dai Maestri Francesco de Palma e Gio:Solarentius Jovine esibiscono una Bolla
apostolica dell'8 maggio 1544 con la quale viene ordinato che la cappella "non possit
erigi simplex beneficium". Figurano ottanta iscritti. Alla visita della casa/ospedale,
contigua alla chiesa risultano tre letti vuoti. L'ospedale assiste anche i pellegrini.
Le entrate ammontano a 108 ducati, 394 carlini e 102 grana. La buon'anima di Cola
Zito/Cito ha lasciato quattro salme di vino.
Nel 1642 ricevendo il pagamento di un censo da Fabio Ciciniello risulta costituita in
Santa Caterina. I "fratelli" sono circa 35 ed i Maestri sono Carolo de Palma e Francesco
Aliperta. La cappella è decentemente tenuta; ha entrate per 79 ducati.
Il 4 giugno del 1647 la congrega conta 60 confratelli circa ed i Governatori sono
Francesco de Nardo e Francesco Lanzo. Il Maestro nel 1658 è Francesco Capasso, (l'altro
non esercita), e la congrega ha bisogno di paramenti. Il 20 agosto del 1666 Nicola Gio: ed
il nipote Augustino Cito riconoscono un arretrato nei confronti della congrega
discendente da una rendita di 8, 2 ducati annui, costituita dal quondam Nicola Gio: senior
su un capitale di 168 ducati prestato all'Università. Nel 1695, quando la chiesa o cappella
della Santissima Annunziata è detta sua grancia, la congrega viene trovata con ogni cosa
in regola. Deve comunque trattarsi della sede ospitante di S. Caterina. Il suddetto
manoscritto della biblioteca Angrisani annota:"per superiore disposizione si riunì e andò
a ufficare nella chiesa di S. Caterina."
Nel 1716 il Procuratore Nicola Cemmino riceve l'ordine di non partecipare alla
processione del Santissimo per evitare tumulti a Margarita.
E' annoverata inoltre tra le congreghe possidenti del 1750. Possiede diciannove immobili;
ha prestato 120 ducati; ha una rendita netta di 337,5 once. Riceve dall'Università 8,40
ducati. Nel 1757 la chiesa della SS.ma Annunziata sub cura Fustigantium ha bisogno di
suppellettili e fiori.
Negli anni 1764-1765-1767-1769-1770-1778 la chiesa di Santa Maria dei Fustiganti
possiede come grancia la cappella della Santissima Annunziata, nella quale si celebra una
messa domenicale e 16 ogni anno. Viene dato l'ordine di fare la tabella delle messe, di
sostituire la lapide sacra e di comprare altre due tovaglie d'altare.
Nel 1776, all'atto di scrivere i suoi Capitoli, essa è accomunata all'altra col titolo di Santa
Caterina.
Un tratto importante per questi antichi sodalizi è che ancora nel 1776 conservano per i
loro associati traccia dell'antica divisione per quartieri, rispettata anche per l'elezione dei
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deputati dell'Università: venti "fratelli" devono essere del Casamale, dieci di Margarita e
dieci di Prigliano.
Questa peculiarità, insieme al fatto che il Parlamento cittadino un tempo si teneva
nell'omonima chiesa e che il relativo archivio era lì collocato, dà alle congreghe uno
spessore "politico" e di rappresentanza della comunità intera, diversamente dalle altre.
Tra gli Ufficiali sono nominati un avvocato ed un notaio, come peraltro fanno l'Università
e la congrega della Libera.
Non è da trascurare il fatto che sotto gli Angioini il Parlamento cittadino si riuniva nel
convento di San Domenico, dove era sita anche la sede della congrega dei Battenti.
Insomma lo stesso discorso che s'è fatto per Santa Caterina.
Inoltre la maggiore scolarità degli iscritti del 1776, la maggior cura linguistica nella
redazione dei Capitoli, l'antichità, l'esistenza dell'Ospedale e la centralità della sede, la
pongono in una posizione di grande rilievo rispetto alle altre.
Molta attenzione viene prestata alla secregazione tra ammalati poveri, maschi e femmine.
Essi vengono nominati ipso facto "fratelli" per aver diritto all'assistenza.
I Maestri del 1777 sono Michelangelo Setaro e Vincenzo Mazzarelli.
Nel 1807 il Decurionato ne nomina gli amministratori. E' ancora funzionante in San
Domenico, ma la cappella è senza porta e senza vetri, come risulta dalle Sante Visite del
1810 e 1813. Nel 1815 però essa è già sistemata. Nei Ruoli della Fondiaria del 1814 e
1816 risulta una rendita imponibile di 7,66 e 1,74 ducati. Nel 1829, riunita a quella di
Santa Caterina, risulta in fabrica, in ristrutturazione. Anche le suppellettili hanno bisogno
di interventi. Nel 1837 viene di nuovo interdetta perché minaccia ruina. Il locale adibito
ad ospedale viene ceduto alla vicina congrega del Rosario. Nel 1845 è in ordine. Nel
1873 le entrate ammontano a lire 290, 69.
Il 15 marzo 1934 il re Vittorio Emanuele la riconosce con Regio Decreto.
Non è più attiva.
La confraternita del Santissimo Corpo di Cristo, associata alla cappella omonima della
chiesa di San Pietro, è documentata dalla Santa Visita del 1561, che parla di una Bolla
che la riguarda dell' 8 settembre 1550 di papa Giulio III, circostanza confermata dai
Commissari del 1586, del 1603, del 1627 e del 1695. Essa è stata fondata con l'appoggio
del cardinale Tranense e degli Ufficiali dell'Arciconfraternita del SS.mo Corpo di Cristo,
eretta nella chiesa della Beata Vergine sopra Minerva di Roma. Ha il privilegio di
custodire l'Eucarestia ed il peso di due maritaggi di sei ducati ciascuno. Porta il Viatico
agli infermi e fa la processione del SS.mo nell'ottina fino a via Formosi.
La sua esistenza è certamente legata alla processione del Santissimo, che già sotto gli
Aragonesi crea dispute ed incidenti per l'attribuzione della stessa al Carmine a
compensazione della costruzione delle mura intorno al Casamale nel 1467.
Le quattro mazze del pallio che accompagnano la processione sono assegnate due al
Casamale e due agli altri quartieri, secondo l'antica norma consuetudinaria già incontrata.
Anche la regina Giovanna III il 9 giugno interviene nella distribuzione e graduazione
d'onori legati alle mazze del palio che ora sono divenute sei: una la Capitano Roberto
Piscicello, Vicario della regina o Governatore, una al suo esattore, una a Giovanni
Sorrentino, suo massaro, o ad altro gentiluomo della Terra, una ad Antonio Amalfitano,
sindaco di Prigliano, una a Mazziolo Porfenda, sindaco di Margarita, e una a Berardino
Figliola, sindaco del Casamale.
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Questa processione che gira per tutto il paese è cosa diversa da quella curata dalla
congrega per la sola parrocchia di San Pietro. Inoltre è da rilevare che anche la congrega
di Santa Caterina e dei Battenti espongono il Santissimo all'adorazione dei fedeli a
riprova del forte sentimento religioso verso l'Eucarestia o Corpo di Cristo, che può farsi
risalire a Roberto d’Angiò, almeno per i nobili napoletani.
La congrega deve essere molto antica, associata com'è a leggende orali che tramandano
racconti in cui i "fratelli" sono visti in processione in via San Pietro come pulcini bianchi
in fila dietro la chioccia, che simboleggiano chiaramente le anime dei defunti.
Nel 1561 essa officia sull'altare maggiore della chiesa di San Pietro ed espone una cona
magna lignea ed un patrimonio di tutto rispetto, come risulta dalla Santa Visita di
quest'anno.
Appare compenetrata alla famiglia Figliola: l'ha eretta Nicola Giacomo Figliola;
Gio:Tommaso Figliola con testamento del 1552 lascia un censo di 17 carlini gravante
sulle case alla piazza di Prigliano, fittate a Cesare e Francesco Pettenato, per una messa
settimanale in perpetuo, da farsi celebrare da un prete di casa Figliola.
Possiede 4 moggi di viti greche a la Mendolara, anch'essi donati da Gio: Figliola.
Nel 1567 i Procuratori Gio:Izzolo alias de la Costa e Minico Casillo ricevono a Natale
11,3 ducati dal censuario Tommaso de Mauro per il fondo all'Amendolara, arbustato e
vitato di greco, con uve tostole e gioie, ed anche fruttato di diversi frutti.
Il notaio C. Majone con atto dell'8 giugno 1572 attesta che i Maestri sono Jo:Domenico
Majone e Nardo Casillo.
Nel 1580 i Maestri sono Vincenzo Malfitano, Filippo Greco e Gio:Matteo Nocerino.
Nel 1586 essa è chiamata Arciconfraternita ed i Maestri sono Pompeo Figliola e Fabrizio
o Fabio de Antignano.
Come si vede, malgrado i richiami del vescovo, la nomina passa da Figliola a Figliola
confermando proprio quella ereditarietà che si vuole evitare.
Le quattro messe settimanali sono celebrate dagli Agostiniani. Oltre al maritaggio ed
all'elemosa alle ragazze povere, la congrega è tenuta a distribuire le candele in occasione
della Candelora ed a fornire l'olio per le lampade da tenere accese giorno e notte davanti
alla SS.ma Eucarestia. Ha una rendita di 147 carlini.
Il Procuratore della cappella e congrega il 20 dicembre 1592 riscuote 24 ducati circa dai
censuari de Stefano, de Mauro, Fiorillo, Amalfitani, Reanda, Figliola, di Simone, Fosca,
di Sessa, Castaldo.
Il 20 dicembre 1599 gli undici censuari della congrega pagano 23,20 ducati ed
appartengono alle stesse famiglie di prima più Izzolo.
Nel 1603 i Maestri sono il notaio Nicola Maione e Michele de Stefano. Nel 1605 nomina
gli administratori, yconomi è procuratori per il recupero di molti crediti scaduti. Il 14
ottobre il Maestro Francesco Fusco riceve da Gio:Berardino Figliola 30 ducati per un
pezzo di selva di castagni in Vesuvio (montagna) in località "Troniancelli". L'atto è del
notaio M.A. Izzolo. Nel 1616 conta 80 "fratelli" e i Maestri sono Marc'Antonio Izzolo e
Fabio de Antignano. Il numero delle messe annue ammonta a 232. Nel 1627 il Maestro è
Leonardo Castaldo. Nel 1630 i Mastri e Governatori sono il parroco Tommaso Casillo e
Gio:Leonardo Castaldo. I confratelli sono quaranta. Nel 1636 il parroco Giuseppe de
Stefano è debitore della congrega di ducati 4. Cinque moggia alle Cesine, condotte da
Minico de Stefano, nel 1640 hanno un peso di un ducato a favore del Santissimo. Il
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pagamento darà luogo presso la Curia a parecchie vertenze. Nel 1642 ha una rendita di
ducati 88,20 e 100 "fratelli", i Maestri sono Francesco Rosello e Geronimo Viola.
Nel 1647 la governa Francesco Antonio Orsino. Egli concede in enfiteusi perpetua al
parroco Tommaso Casillo quattro moggia site all'Amendolara. I Maestri risultano per
quest'anno anche Giovanni Izzolo e Vincenzo Nocerino. Nel 1649 il Priore è Andrea
Majone. Del 1650 è una riunione per la nomina dei Governatori. Nel 1658 i Maestri,
Tommaso Casillo e Gabriele de Avellino, assistiti dal Cantore della Terra, rendono i
conti. Nel 1659 Giuseppe Orsino, detto Sparapose, Capo del Ripartimento militare di
Somma, è Procuratore della congrega. Il 20 settembre 1660 il Procuratore Januario Pesce
chiede poter ripristinare la processione del Santissimo, dal momento che la Santa Visita
precedente ha vietato la processione nella prima domenica dopo l'ottava del Corpus
Domini. Egli attesta che viene fatta da tempo immemorabile. Nel 1667 i Maestri
procedono al riconoscimento dei confini della proprietà dell'Amendolara in località "a lo
Tavierzo". Il parroco Tommaso Casillo nel suo testamento del 27 marzo del 1669 "lassa
alla cappella del SS.mo dentro San Pietro alla festa sua per la musica doc. 6 l'anno." La
Collegiata, erede del parroco, non rispetterà l'impegno e la congrega ancora nel 1855 sarà
costretta a citare in giudizio il Capitolo. Nel 1684 i Maestri don Andrea Castelli e Carlo
Cesarano accendono due mutui con la Collegiata di 250 e 100 ducati, al costo annuo di
15 ducati. Il procuratore del Capitolo, Ascanio di Mauro, riscuote i frutti fino al 1690. Nel
1688 il Maestro è Gio:Angelo Grillo e nel 1690 Alfonso Majone. Nel 1695 la congrega e
la cappella hanno il peso di celebrare 267 messe annue. I Governatori Nicola Sirico e
Alfonso Majone sono eletti in giugno; il Priore e rettore della cappella è don Angelo
Averaimo.
Il Procuratore Gennaro Majello, il 2 giugno 1701, riceve dal canonico Simone Coppola
15 ducati dall'eredità di Tommaso Casillo. Il 14 ottobre a favore della congrega risulta un
peso di 27 carlini su un moggio di terra in località San Giuseppe, posseduto da Ridolfo
Gradasso e periziato come schiapposo. Il Maestro Tommaso Vitagliano, il 17 giugno
1714, riscuote 30 ducati per due annate dovute dall'eredità di Tommaso Casillo.
La congrega, il 5 giugno 1716, Governatore Vitagliano, riceve un decreto vescovile che
vieta l'organizzazione e la partecipazione alla processione del Santissimo Corpo di Cristo
per i tumultus che da più anni si verificano con gli abitanti del quartiere Margarita. Vi è
una penale di 50 ducati in caso di disubbidienza. Il 1 febbraio 1733 sedici "fratelli" e gli
uscenti Ufficiali, il clerico Francesco Majello e Francesco Esposito, nominano i Priori
nelle persone di Tommaso Vitagliano e Nicola de Stefano.
La congrega è invitata a partecipare alle spese del tetto della sacrestia di San Pietro, di cui
si serve. In quest'anno scompaiono dalla casa del reverendo F. Majello un incensiere con
navetta e cucchiaino d'argento della congrega. Egli davanti alla Curia vescovile accusa il
parroco di San Pietro Angelo Castaldo, che è persona ricca e morigerata. Si dipana il
giallo con la presenza della cognata perpetua che abita col Castaldo e che, avendo
ritrovati i detti oggetti dietro la porta della cappella di San Paolo, dove i "fratelli" si
vestono e si spogliano, li ha portati in casa del parroco.
Nel 1743 il vescovo ordina ai sacerdoti di Somma di non partecipare alla processione del
Santissimo che esce da San Pietro ed è curata dall'omonima congrega ogni terza
domenica del mese. In nome della Delegazione della Reale Giurisdizione interviene il
Governatore Regio dell'Università di Somma, Francesco Maria Frezza, che perora presso
la Curia la causa della congrega di mostrare il Santissimo e di fare la processione.
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Nel 1744 è amministratore Francesco Panico ed il canonico Domenico Salerno. I
"fratelli" si servono della cappella di San Paolo per prepararsi alle funzioni.
Il 14 novembre 1745 riceve 20 ducati come peso su un censo di una selva “allo
Cavalluccio” di Arcangelo Salierno e Catarina Sanseverino.
E' annotata tra le congreghe possidenti di Somma nel Catasto Onciario del 1750. Possiede
diciotto immobili; ha prestato 545 ducati; la rendita ammonta a 493,1 once.
Nel 1754 riceve un prestito dalla Collegiata di 100 ducati per atto del notaio Giuseppe de
Falco con rendita di ducati 3,60 netti. Domenico Majello è il Governatore del 1765 e
1769 e riscuote i 12 ducati dall'Amendolara. Dal 1772 - il Priore è il notaio Pasquale de
Falco - la congrega comincia ad incassare il censo di 12 ducati per il legato del parroco
Tommaso Casillo di quattro moggia all'Amendolara. Le bollette di riscossione
arriveranno fino al 1849. I Capitoli che regolano l'attività della stessa sono del 1777.
Nel 1780 il Governatore Giuseppe Scozio riceve dal Banco del Popolo 20 carlini per
quindennio maturato fin dal 1775 per il fondo all'Amendolara, censuato a Tommaso
Casillo ed ereditato dalla Collegiata in utile dominio. Il diretto dominio è della congrega
del Santissimo. Nel 1781 lo stesso Governatore Scozio riscuote il censo dell'Amendolara.
Nel 1783 è Governatore il notaio Carmine de Falco, parente del precedente Governatore,
e riscuote il censo dell'Amendolara. Lo affiancano per quest'anno anche Domenico
Majello e Costantino di Fusco. Le entrate ammontano a ducati 141,82, quindi senza
incrementi dal 1586. Nel 1785 il Governatore paga ad Antonio Rispoli 12 ducati per
censo maturato. La congrega ha il nome Real Congregazione Corpo di Cristo. Nel 1795 il
Governatore Gaetano Panico riscuote per l'Amendolara. Nel 1798 riceve un legato di 25
carlini per la prestazione di tre barili di vino, con atto notarile di Angelo de Falco.
Nel 1805 il Governatore Francesco Scozio riceve dalla Collegiata 9,60 ducati per il censo
dell'Amendolara. Nel 1807 il Comune nomina i suoi amministratori. Essa riceve da
Matteo Rispoli 12 ducati per censo il 26 dicembre. Nel 1809 il Governatore è Gaetano
Panico; nel 1812 Raffaele Castaldo; nel 1816 Camillo de Felice; nel 1818 Francesco
Scozio, tutti appartenenti ad influenti famiglie del tempo. In questo periodo lo sono anche
Agostino Castaldo e Carmine de Felice. Dai Ruoli della Fondiaria del 1814 e 1816 risulta
una rendita imponibile di 187,18 e 42,54 ducati. Nel 1819 il canonico Matteo Rispoli
paga alla congrega 28,80 ducati per il censo dell'Amendolara, come da antiche scritture.
Nel 1817 e nel 1824 la congrega chiede 18 ducati per manutenzione e per poter portare,
senza donne, il Santissimo agli infermi. Nel 1827, il 10 maggio, il Procuratore Francesco
Scozio riceve da Agnello de Felice 16 ducati. Nel 1831 la sede ha bisogno di vetri alle
finestre ed il baldacchino del Viatico deve essere riparato. Nel 1833 la congrega nel
convento delle Donne Monache ha bisogno di un crocifisso nuovo e della doratura della
patena. Il 27 maggio del 1834 i Commissari in Visita trovano la sede della congrega in
cattivo stato nel soppresso convento delle Donne Monache e minacciano la chiusura.
Nel 1834 e 1835 essa paga al parroco di San Pietro 9,60 ducati. Nel 1838 è Priore
Giovanni Vitagliano. Egli inizia varie vertenze per far rispettare i contratti del 1754, del
1798 ed il testamento di Tommaso Casillo del 7 gennaio 1673 per notaio Gioioso Tufano.
La Collegiata non riconosce il debito di 30 carlini annui per un legato del suddetto
parroco. Nel 1841 Raffaele Raja paga alla congrega 12 ducati ed il laudemio sul fondo
appartenuto all'eredità di Tommaso Casillo. Nel 1844 risulta ben tenuta. Nel 1851 dà in
enfiteusi il suo patrimonio. La congrega nel 1855 inizia un giudizio con la Collegiata per
il recupero di 15 anni di arretrato dei 6 ducati annui, lasciati da don Tommaso Casillo; è
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rappresentata dal parroco Salvatore d'Alessandro. Nel 1856 giunge a conclusione la lite
con la Collegiata. Il Tribunale di Napoli dichiara prescritto il diritto della congrega e
condanna la Collegiata a pagare solo tre ducati. Nel 1873 ha una rendita di 485,05 lire.
Tuttora attiva con fiocco rosso e medaglione con impressa l'immagine dell'ostensorio.
Iscrive 33 uomini, quanti gli anni di Cristo, ed anche le donne, escluse da ogni
processione.
La congrega di Santa Maria della Grazia o del Monte di Pietà, eretta nella prima
cappella a sinistra dell'ingresso della chiesa di San Giorgio, compare nella Santa Visita
del 1586. I Maestri elettivi annualmente per quest'anno sono Fabio Beneinfante e Ottavio
Guarino. Nel 1580 i Maestri sono Gio:Antonio de Piacente e Alessandro Bonafede ed i
"fratelli" circa cento.
Essa assiste le ragazze povere procurando i mezzi per la dote delle nozze di alcune di
loro. Ha entrate per 14 ducati, 3 carlini e tra le suppellettili ha un pallio di taffettà russo.
Nel 1603 a Michele Bottiglieri succede il Maestro Marzio de Piacente. Ha entrate per 14
ducati. Nel 1616 è Nicola Bottiglieri; nel 1630 Gio Leonardo Bottiglieri ed Andrea
Martone, gabellota dei proventi civili e misti nel 1638. Ha circa quaranta iscritti.
Il 12 gennaio 1640 con atto per notaio Andrea Langella i beni della cappella e della
congrega sono aggregati alla chiesa di San Giorgio. Nel 1642 le sue entrate si sono più
che raddoppiate: 39 ducati e 38 tarì. Nel 1695 il vescovo ordina la demolizione dell'altare.
Il manoscritto Angrisani ha ipotizzato che da questa congrega potrebbe essere nato il Pio
Laical Monte di Pietà e Morte nel 1650.
Nel 1844 una congrega di Santa Maria delle Grazie - forse semplice omonimia - viene
trovata in buone condizioni. Successivamente non si rinvengono più notizie.
Per la congrega del Santissimo Rosario, ospitata nell'angioina chiesa di San Domenico,
riporto una leggenda, raccolta dalla tradizione orale, secondo la quale l'elezione del Priore
avveniva con il rilascio di una colomba bianca in piena congregazione, mentre si intonava
un inno allo Spirito Santo. La persona tra i quaranta "fratelli" su cui il volatile si posava
era la prescelta dallo Spirito. In effetti un po' come avveniva per l'elezione del papa nei
primi secoli del cristianesimo.
Questa leggenda narrata da Luigi Bianco, confratello del SS. Rosario, forse ci vuole
ricordare gli antichi natali della congrega che, al tempo in cui nella chiesa
dell'Annunziata, attigua al convento dei Domenicani, officiava quella dei Battenti, aveva
sede nel chiostro del convento stesso.
Quando il 29 maggio 1591 nel detto convento entrano i Padri Riformati a seguito degli
scandali che turbano la vita dei Domenicani e dei paesani viene trovata nella sagrestia
una bannera, un drappo rosso carmosino per la croce con la raffigurazione del Rosario e
dei confratelli.
Una seconda notizia si rinviene nell'Archivio Vescovile e risale al 16 settembre del 1670,
quando i " fratelli" della congrega del SS. Rosario curano le esequie e l'inumazione di una
donna in San Domenico.
Risulta esistente nel 1744.
E' documentata nel 1750 tra le congreghe bonatenenti del Catasto Onciario: possiede
sette moggi all'Annunziata e sei a Re della Vigna. Inoltre ha fatto prestiti per 277 ducati
ed ha una rendita di 116,12 once.
96
Nel 1777, quando rientra nella parrocchia di Santa Croce ed il Priore è Antonio Vitolo,
vengono redatti i nuovi Capitoli. La Curia li approva il 17 febbraio.
Due particolarità sono le cariche di Priore del Bambino, che cura la processione del primo
dell'anno, e di Confaloniere con funzione di Maestro di cerimonie.
Nel 1783 è di nuovo nel chiostro di San Domenico ed il Priore è ancora Antonio Vitolo.
Le sue rendite ascendono a ducati 42,87.
Il 15 marzo del 1807 il Comune nomina i suoi amministratori.
Nel 1824 inizia una vertenza giudiziaria con i Padri Domenicani del vicino convento.
Nel 1829 la congrega fa ancora capo alla chiesa di S. Croce e viene invitata a integrare il
suo corredo di suppellettili sacre. Nel 1831 deve mettere i vetri alle finestre e
biancheggiare un muro. Alle Sante Visite del 1833, 1834, 1838, 1839, 1840, 1843 essa
risulta lodevolmente condotta. Nel 1837 passa nei locali di quella dei Battenti, passata in
Santa Caterina per disposizione superiore. Nel 1842 inizia un'aspra lite giudiziaria tra i
parroci di San Giorgio e di Santa Croce circa l'appartenenza della confraternita del
Rosario. In agosto viene firmato un accordo secondo il quale il parroco di San Giorgio
rimane, vita natural durante, Padre Spituale della congrega e quello di Santa Croce si
riserva il diritto di partecipare con la stola alla processione del Rosario nella prima
domenica d'ottobre di ciascun anno. Nel 1846 sorge altra lite con il parroco di Santa
Croce circa la sua partecipazione alle esequie: egli pretende di essere prelevato nella sua
dimora per benedire i defunti. Il Ministero degli Affari Ecclesiastici, sentito il Consiglio
di Stato, risolve la lite in data 31 marzo 1849: l'Ordinario nolano richiama il parroco che
deve presentarsi alla casa del defunto senza essere prelevato dalla congrega.
Nel 1864 la congrega acquista dai Perna 94 metri di terra al cimitero (mappa 12 part. 64
del Catasto), su cui viene eretta la chiesa con loculi, progettata per ospitare circa 160
"fratelli" defunti. Nella terra possono inumarsi una trentina di salme. In fondo all'altare
viene sistemata la statua della Madonna del Rosario, portata ora in processione nel
cimitero l’ultima domenica di maggio. Nel 1873 ha una rendita di lire 160,05. Nel 1885
ha sede nel chiosto del convento dei Domenicani.
Alla Santa Visita del 1916 risulta che Superiore del 1914 è Ignazio Feola. Nel 1924 essa
ha sede nella chiesa di Santa Croce ed ha 20 iscritti. Nel 1931 i "fratelli e le sorelle" sono
41, di cui 21 sono donne, e dalla relazione circa lo scopo di culto la congrega risulta
rispettare tutte gli obblighi dello Statuto: commemorazione dei defunti, , messe in
suffragio, esposizione del Santissimo Sacramento e trino in chiesa negli ultimi quattro
giorni di Carnevale, distribuzione delle candele in occasione della Candelora, festa del
Santissimo Rosario nella prima domenica d'ottobre con processione con stendardo e
pallio. Nel 1934 la congrega viene riconosciuta con Regio Decreto dal re Vittorio
Emanuele, ma già nel 1936 risulta non funzionante. Il parroco Luigi Prisco infatti nel
1939 la dichiara estinta per mancanza di fratellanza. Il 22 dicembre del 1976 crolla il
tetto dell'omonima chiesa accanto al convento di San Domenico, che ospita la congrega.
In data 11 gennaio 1977 tutte le suppellettili passano nella chiesa del Carmine con la
statua della Madonna del Rosario. La statua lignea del Bambino Gesù, donata da un
fedele, invece è custodita dalla famiglia Cecere per prossimità alla congrega. In occasione
della processione del primo dell'anno il Bambinello ricciuto viene consegnato alla
famiglia D'Avino. I parroci del Carmine si sono inutilmente attivati per riottenere il
possesso del Bambinello da porre sulla mano della Madonna del Rosario.
97
In questi anni la congrega ha una rendita di un censo di lire 1.600 non più riscosse.
Inoltre, a seguito di un legato pio (per le Santissime Quarantore nell'epoca del Carnevale)
di lire 27.000 che gravano su una selva fittata ai fratelli Improta.
La chiesa cimiteriale, essendo anch'essa pericolante, è stata chiusa a seguito del terremoto
del 1980. I confratelli hanno in costruzione nei pressi altra chiesa per ospitare i propri
defunti.
Attualmente la congrega è in gestione commissariale ed ha 15 iscritti. Il suo cordone è
azzurro ed il medaglione argenteo reca l'effigie di una Madonna del Rosario.
La congrega di Santa Maria della Libera del Carmine, "a premura di Marco di Monna,
Francesco Tufino e Fonzo de Marzo, Economi e Mastri", - recita il manoscritto Angrisani
- ottiene decreto vescovile di approvazione l'11 giugno 1597. Il vescovo di Nola conferma
l'assenso il 30 luglio 1597, come risulta dalla Santa Visita del 1615 dei Commissari,
giunti a Somma nel 1616 e da quella successiva del 1627.
Altra Bolla è del 31 luglio 1617. La congrega officia sull'altare maggiore della chiesa di
S.ta M.a del Carmine o di San Michele Arcangelo.
Alcuni documenti di questo periodo comunque fanno riferimento ad una fondazione in
annis passatis.
In un atto notarile di Marc'Antonio Izzolo compare nel 1604, quando i confratelli, riuniti
in parlamento, votano per la sostituzione di amministratori morti e dettano alcune regole
per una corretta gestione delle entrate, quasi un primo abbozzo di Capitoli.
Dalle Sante Visite risulta esistente nel 1621 ed ha per Maestro Orazio Polise o Polito, che
conferma la data di erezione. Per 30 carlini annui è obbligata a far celebrare 15 messe;
deve mezza libbra di cera alla Curia di Nola; deve seguire tutte le processioni del paese.
Ha un'entrata di 4 ducati per un prestito di 54 ducati fatto nel 1612. Nel 1630 i Maestri
sono Lonardo de Falco e Antonio Barrile.
Anche il Priore di questa congrega, Carlo Romano, nel 1716 riceve monitorio a non
partecipare alla processione del Santissimo. Il Priore Vincenzo Sepe, il 2 novembre 1737,
chiede l'autorizzazione ad accendere un prestito di 200 ducati per lavori ad una sede
nuova nel convento del Carmine per esubero di "fratelli". Ne sono 250. Nel 1769
partecipa alla fusione della campana piccola della chiesa. Nel 1776 scrive i suoi Statuti il
notaio Pascale de Falco. Nel 1777 il Priore è Natale di Tonno. Nel 1783 essa officia in un
locale del chiosto del convento e paga ai frati 12 ducati di censo. Ha una rendita di ducati
25,52. Il Priore è Ferdinando d'Avino.
Nel 1807 il Comune nomina i suoi amministratori. E' attestata la sua presenza nel 1822.
Nel 1835 sorge lite con il parroco Pietro di Mauro sul diritto di suonare le campane della
chiesa. Il Regio Giudice condanna il parroco contumace. La congrega ha questo diritto a
seguito dell'exequatur regio ai suoi Capitoli dell'11 giugno 1777 e per aver contribuito
alla fusione della campana piccola, giusta atto notarile del 10 novembre 1769.
Anche il Consiglio degli Ospizi con delibera del 9 luglio 1836 si esprime favorevolmete
all'uso delle due campane durante le esequie e le feste. Inoltre essa può fare una
processione mensile, assitere alle prediche e novene della parrocchia. Sono a suo carico le
spese della messa settimanale, che ammontano ad annui ducati 10, e delle altre eventuali
funzioni cui deve chiamare il parroco e non il Padre Spirituale. Nel 1838 è ben tenuta.
Nel 1859 è ancora funzionate al Carmine. Si rompe la campana piccola. Viene rifusa con
l'effige della Vergine e della Croce a spese della Pia Adunanza e con l'iscrizione: “Rifatta
sotto il Priorato di Pellegrino”. Nel 1873 la sua rendita annuale è di lire 109,14.
98
Nel 1934 riceve il riconoscimento reale come quelle del Rosario e dei Battenti. Nel 1949
il parroco del Carmine propone alla Curia di Nola la vendita dell'abbandonato Oratorio
della congrega, che è senza fratellanza, alle Figlie della Carità del vicino convento. Nel
1954 ormai la congrega esiste solo sulla carta. Nel 1988 Alessandro Masulli, diplomato
all’Istituto di Scienze Religiose di Nola, e pochi altri soci ridanno vita al sodalizio che
iscrive 30 "fratelli".
Ha attualmente 73 iscritti e veste il cordone giallo - un tempo era di colore amaranto
proprio dei Carmelitani - con medaglione metallico raffigurante la Madonna del Carmine.
La confraternita della Beata Concezione o Immacolata di Santa Maria del Pozzo ha
nascita e carattere nobiliare e potrebbe farsi risalire ai primi anni della fondazione della
chiesa stessa da parte della regina Giovanna, (1510), a meno che il preesistente ipogeo
con l'inumazione dei nobili nella Terra Santa dello stesso non faccia presumere l'esistenza
anteriore della confraternita stessa. L'ossario è attualmente scomparso, non le fosse. Una
lapide del 1431 chiude la tomba di Paolo Capograsso, ma sono attestate anche quelle dei
nobili Carafa, Stadera, Marano, Mormile, Filangieri.
La prima documentazione locale della cappella della Beata Concezione risale al 1594
secondo l’opera citata di D. Majone, (vedi a pagina 24). Nel 1598 un documentato
bilancio del convento, conservato nell'Archivio della Collegiata, attribuisce la cappella in
patronato dei Capograsso e dei Rianna.
I legati pii per il convento sono ben 426 per un gran numero di messe e per un incasso di
103 ducati. Inoltre essa censua per 24 ducati un terreno a Castello.
Il beneficio a favore della nobile famiglia Capograsso, accordato da Roma, è datato 19
settembre 1600, ma il suo patronato su questo luogo di culto risale ad almeno trecento
anni prima quando la famiglia godeva del favore degli Angioini, particolarmente legati
alla Starza della Regina ed alla chiesa di Santa Maria Vecchia.
All'inizio del '600 tutte le messe vengono traslate alla Collegiata, che ne ha conservato il
bilancio.
Candido Greco in “Fasti di Somma” la considera esistente già in questo secolo.
Padre Camillo Caterino, che ha avuto accesso all’archivio francescano, chiuso ai laici,
riferisce che la cripta dopo l’esodo dei frati del 1902 fu “lasciata in balia della
confraternita che vi è installata da secoli”. La sede viene unanimemente riconosciuta
nell’ipogeo detto, il che conferma l’ipotesi dell’esistenza della congrega da qualche
secolo. Gli scrittori della Regola francescana napoletana annotano solo la scomparsa dalla
cripta stessa delle belle maioliche aragonesi del pavimento.
Nel 1708 diviene Governatore della congrega l'abbate Angelo Fusco. E' la rivista
Summana - n. 6 - che ci dà questa prima informazione. Nel 1716 il Procuratore della
congrega, Domenico Maritato, riceve l'ordine del vescovo di non partecipare alla
processione del Santissimo per gravi incidenti nel quartiere Margarita.
Dal 1744 risulta officare in Santa Maria del Pozzo. Il Governatore è Gioacchino
Auriemma. In essa opera il Monte di Soccorso per le "sorelle". Nel 1750 risulta annotata
tra le congreghe proprietarie di immobili nel Catasto Onciario con cinque moggi in
località Sotto Sant'Anna, una terra a Castello e riscuote vari censi. Ha prestato 150 ducati.
Ha una rendita di 230 once. I Capitoli vengono redatti nel 1776. Nel 1799 la congrega è
tra i censuari del beneficio di 18,95 ducati, goduto dalla cappella della Madonna delle
99
Grazie, del SS. Redentore e di San Matteo, di patronato dei di Costanzo, poi passato alla
famiglia Filomarino.
Il 15 marzo del 1807 il Decurionato nomina i suoi amministratori. Nel 1844 è ben tenuta.
Nel 1853 intenta una causa al parroco di Santa Croce per la riscossione dei diritti di stola
nera. Vince in primo grado e perde presso il Tribunale di Napoli, che la condanna a
pagare ducati 75, 15 di arretrati al parroco.
Nel 1873 ha una rendita di 312,23 lire.
Nel 1939 risulta ancora esistente e proprietaria di due immobili e vari censi, ma nel '41
non ha più fratellanza e l'Oratorio è in stato di massimo abbandono.
Secondo uno degli ultimi "fratelli" della famiglia Piccolo, che sono sempre stati iscritti
alla congrega, essa non è più attiva dal primo dopoguerra. Infatti risulta esistente ancora
nel 1926 nella cripta della chiesa vecchia.
Recentemente un discendente della stessa famiglia ha tentato di ricostituirla.
La congrega della Morte o di S.ta Maria della Grazia o della Misericordia nasce il 9
marzo 1650 per atto di Marc'Antonio Izzolo, anche se alcuni documenti fanno riferimento
ad attività in annis passatis. Infatti degli istrumenti dello stesso notaio portano donazioni
a favore della congrega in data anteriore alla sua fondazione. Il viceré concede il suo
beneplacito il 30 settembre.
Il manoscritto sul clero di Somma della biblioteca di Alberto Angrisani sostiene che la
congrega potrebbe nascere dalle ceneri di quella di S.ta M.a della Grazia o Monte di Pietà
di San Giorgio. L'ipotesi non regge per il forte campanilismo dei due quartieri.
Alla fondazione partecipa il Capitolo della Collegiata che assegna al nuovo sodalizio la
cappella di S.ta M.a delle Grazie con l'obbligo di curare il luogo sacro.
I suoi Capitoli, rinvenuti all'Archivio di Stato di Napoli, hanno subìto vari
rimaneggiamenti (1699-1704-1803-1900-1903-1942-1997).
Nasce con carattere aristocratico. L'iscrizione ad essa è tuttora molto ambita. Ancora la si
distingue con l'appellativo di 'a cungrega d''e nobele. Alla fondazione partecipano anche
nobili napoletani e le norme stabiliscono una certa uguaglianza tra i soci, qualsiasi sia la
loro estrazione. Norma che si perderà nei secoli successivi. Vi si iscrivono anche le
“sorelle”. Come la confraternita dei Bianchi di Napoli essa assiste i carcerati ed i
condannati. Inoltre fornisce doti alle ragazze povere e fa assistenza funeraria.
Il canonico Giuseppe Figliola, ammalato, il 12 maggio 1663, in sede di confessione
testamentaria, dichiara di essere creditore della Collegiata di 8 ducati, che vuole siano
versati alla congrega per soddisfazione dell'anima sua.
Nel 1669 la confraternita si associa all'Arciconfraternita di San Giovanni decollato di
Roma ed introduce tra i suoi compiti l'assistenza ai condannati a morte.
Il Prefetto del 1699, Francesco Antonio Sirico, il 19 agosto chiede una sede ed una Terra
Santa per poter interrare i "fratelli" sotto la cappella di Sant'Antonio, le "sorelle" sotto
quella di Santa Maria delle Grazie. I canonici della Collegiata invece vengono interrati
sotto quella di San Nicola.
I confratelli si riuniscono nel terraneo usato per inumare i cadaveri.
I nuovi patti col Capitolo, approvati dal vescovo, prevedono una messa quotidiana nella
cappella della congrega a partire dal 1 settembre con la carità di 12 grana e mezzo.
Il totale ammonta a 45 ducati annui da corrispondersi in tre rate.
100
Oltre queste messe, rimangono confermate quelle dei legati pii a partire dal 1656, che
sono 45 circa. L'insieme delle messe non deve superare le 365 annue al prezzo suddetto,
fissato alla fondazione nel 1650. Il papa lo abbassa a 10 grana. Il di più va versato alla
sagrestia.
Viene concesso alla congrega di aprire una porta a fianco alla facciata della Collegiata
con tre lumi sulle mura delle cappelle prima nominate.
Infine viene deciso che in caso di eredità a favore della congrega, essa va divisa in tre
parti: due alla congrega e una alla segrestia. Così per i legati di solo seppellimento dei
"fratelli".
Per i seppellimenti senza legato la congrega paga 4 ducati. I non associati pagano 8
ducati: 4 alla congrega e 4 al Capitolo, che dovrà esigerli in proprio. Sono gratuiti
l'ingresso del cadavere in chiesa ed il suono delle campane.
A seguito della formazione della Terra Santa viene concesso alla congrega indulgenza
plenaria, quotidiana, perpetua.
Il notaio Gio:Batta Tufano in data 19 agosto 1699 redige il relativo atto pubblico.
Nel 1703 tra i soci compaiono i nobili Mormile, Filamgieri e Carafa. Nel 1704 il Priore è
il marchese di Petraro (Petruro), Fiscale Francesco Mormile, che diviene Priore nel 1705.
I “fratelli sono tutti della Piazza Nobile da essi fondata” - scrive Fabrizio Capitello.
Nel 1705 cambia nome in Pio Laical Monte della Morte e Pietà e stabilisce di
assegnare due doti per maritaggio di ragazze povere.
Il 3 ottobre del 1730 essa per le condizioni poco igieniche della sede chiede al Capitolo di
sistemare la statua dell'Addolorata, che è custodita altrove, nell'erigendo locale sopra il
concesso cimitero, ad ovest della chiesa stessa. Redige l'atto il notaio Giuseppe de Falco
il 21 settembre 1730. Ora è Prefetto e Zelatore fiscale Gaetano de Rosa.
Il locale deve essere ricoperto di tetti, occorre una grada d'ingresso, le sedie e l'altare e
l'apertura con una porta sulla strada maestra, con finestra di fronte, il tutto a spese della
congrega. La porta interna, situata sotto l'organo, rimane in esclusivo servizio del
Capitolo. Davanti alla Madonna è acceso un cero perpetuo, offerto dalla defunta Grazia
d'Ausilio. Inoltre le dodici messe dei primi dodici mercoledì dell'intero anno passano da
carlini 6 a carlini 12 ciascuna, a partire dal 1 gennaio 1732, come riconoscenza per la
concessione avuta.
Il 20 novembre 1746 il Procuratore Domenico Grillo riceve 15,60 ducati dall'eredità di
Tommaso Casillo. Essi sono dovuti come censo del prestito di 200 ducati, donato dal
marchese di Petruro. Il 23 novembre è proprio il marchese che paga alla congrega 12
ducati. E' tra le congreghe possidenti del Catasto del 1750. Possiede diciannove immobili,
ha fatto prestiti per 1.454 e ne ha chiesto per 180 ducati; la sua rendita è di 770 once. Nel
1767 ha patronato sulla cappella al Purgatorio, detta di San Francesco.
Nel 1764 e 1769 risulta ben curata insieme alla cappella di S.ta M.a dei Sette Dolori, ma
nel 1770 è trovata molto umida. Nel 1783 il Prefetto è Gio:Leonardo Ursino. Le rendite
ammontano a ducati 333,97
Nel 1803 con dispaccio reale viene esentata dalle leggi di ammortizzazione con facoltà di
fare acquisti immobiliari. Vengono riscritte le regole. Il 25 gennaio 1804 ventiquattro
"fratelli" avanzano supplica al re con atto per notar Ferdinando Mele per l'assenso al
nuovo Statuto di 31 articoli. Ferdinando IV di Borbone dà il suo beneplacito. Essa assume
la natura di un Seggio in rappresentanza dell'aristocrazia locale. Le novità sono il numero
chiuso degli associati, cioè trenta; è prevista l'assistenza di otto sacerdoti, l'istituzione di
101
un Monte di Benfattori; il Prefetto ha facoltà di soccorrere i poveri, fare donativi per
maritaggi di ragazze povere, di vestire gli ignudi, di soccorrere i carcerati, di acquistare
medicinali e fare elemosina agli infermi. Il loro trasporto all'ospedale di Napoli è a carico
della congrega. Essa può fare prestiti gratuiti fino a lire 42,50. Aumentano le funzioni
religiose da celebrarsi senza limitazione di spesa.
Nel 1807 il Comune nomina i suoi amministratori. Nel 1808 risulta decentemente tenuta.
Nel 1810 rientra nel Comitato Comunale di Beneficenza, cambia il proprio sigillo ed
acquista una nuova croce. Mancano i vetri alle finestre. Il 31 ottobre 1814 ottiene un
locale presso il convento delle Donne Monache di Porta Terra con uso della vicina chiesa.
Dal Ruolo della Fondiaria di quest'anno risulta una rendita imponibile di 16,50 ducati. In
quello del 1816 essa è scesa a 3,75 ducati.
Col trasferimento nel convento la congrega trascura la cappella di S.ta M.a delle Grazie,
dove è esposto il Santissimo, e la costruita cappella a ovest della Collegiata e non fa
celebrare le pattuite messe ai capitolari, né ad altri sacerdoti.
Nel 1822 è necessario redigere una scrittura privata con la quale si azzera la situazione
precedente delle concessioni delle cappelle e degli obblighi delle messe.
Nel 1829 il tabernacolo ha bisogno di pulizie. Nel 1830 mancano suppellettili sacre e
bisogna intervenire con lavori alla porta ed ai gradini d'accesso. Nello stesso anno risulta
interdetta la cappella di San Francesco o delle Anime Purganti, di patronato della
congrega. L'anno dopo bisogna accomodare le suppellettili sacre.
Negli anni 1833 (Priore Nicola Fasano), 1835 (Priore Felice Marzano, sindaco), 1836 il
soffitto della congrega risulta cadente e le finestre sono senza vetri. Nel 1837 viene
interdetta. Nel '40 (Priore Antonio de Falco) viene trovata lodevolmente tenuta, ma nel
'41 ha già bisogno di intonacatura e tinteggiatura. Nel 1844 e 1845 risulta ben tenuta.
Quest'anno per l'arretrato di messe da celebrare, che ammontano a 7.174, ricorre alla
Santa Sede per l'assoluzione e riduzione delle stesse ad un numero corrispondente alle
entrate della congrega. Officia in Santa Maria delle Grazie.
Il 29 novembre del 1849 il sindaco Felice Marzano proibisce alla congrega di interrare i
fratelli defunti nella propriaTerra Santa. Nel 1873 ha una rendita annua di lire 4.037,86.
Il 21 gennaio 1900 il barone Carlo Colletta elabora nuove norme accentuando il carattere
aristocratico del sodalizio. Il Priore è Francesco Fasano. Nel 1903 i Capitoli sono di
nuovo modificati secondo i principi ispiratori del 1650 ed adeguati alla legislazione delle
Opere Pie del 1890. Il 17 febbraio 1903 il Consiglio Comunale ratifica il nuovo Statuto. I
sodali sono 50. Il Priore è Nicola Maria Fasano. Nel 1930 ha una rendita di lire 3.139,08.
Nel 1931 il “fratello” Paolino Angrisani, ottiene che la congrega allarghi l’impegno di
assistenza ai poveri ed abbia una gestione autonoma e laica.
L'11 luglio 1935 riceve riconoscimento con Regio Decreto n. 1688.
Nel 1950 la sua rendita è scesa a lire 2.290.
Il 3 settembre 1987 diviene persona giuridica in base alla legge 20 maggio 1985 n. 222.
Nel 1988 il Priore è Rino Rossi, che succede a Michele Pellegrino. Nel 1997 rinnova il
suo Statuto e la sua rendita è di lire 188.000
Svolge tuttora le Tre Ore di Maria Desolata e la processione dell'Addolorata il Venerdì
Santo. Cura il mantenimento delle cappelle della Collegiata e del Purgatorio, che sono di
sua proprietà. Ha sede in un locale adiacente alla Collegiata, che fornisce il Padre
Spirituale. E' tuttora attiva con 33 iscritti. Il cordone è bianco ed il medaglione porta
dipinto un teschio.
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La congrega di Santa Maria della Neve nasce nel 1762. Sono presenti presso il notaio
Domenico Brancaccio 36 "fratelli". Ventitré di essi si impegnano per una donazione
annua di 48, 50 ducati. Gli iscritti nel 1764 passano a 55. Dal 1792 al 1817 diventano
227. Essa si riunisce ed officia nella chiesa abbaziale di S.ta M.a di Tutti i Santi in via
Piccioli, di patronato della famiglia Ferrajoli, e paga 12 ducati all'abbate.
I suoi Capitoli del 1762, approvati il 23 dicembre, sono conservati nell'Archivio della
Collegiata. Nel 1769 vengono ricontrattati i patti col Capitolo.
Un registro della Collegiata - il n. 27 - enumera i Priori della congrega: Orazio d'Amore
(1762), Francesco Secondulfo (1777-1778-1791), Antonio di Matteo, Francesco Vacca
(1788), Carlo Coppola (1792), Ferdinando de Falco (1795-1796), Francesco de Stefano e
Gaetano Bianco, l'appaltatore dei lavori dell'abside della Collegiata (1798), Antonio di
Mauro, che è anche deputato e firma con un normografo (1799-1800-1801); Padre
Spirituale è Gaetano de Felice, della potente famiglia de Felice (1802-1803-1804-18081809); Andrea Fragliasso (1807), Giovanni Fiorillo (1811), Domenico Aliperta (18121813), Domenico Scozio (1815).
Il 10 marzo 1801 i "fratelli e le sorelle" ricevono dalla Curia romana indulgenza plenaria
e remissione dei peccati in articulo mortis per un altro settennio.
Nel 1807, periodo francese, è il Comune a nominare i suoi amministratori.
Dai Ruoli della Fondiaria del 1814 e 1816 risulta una rendita imponibile di 2,95 e di 0,67
ducati. Nel 1829 e nel 1831 mancano i vetri alle finestre della sede. Nel 1840 è ben
tenuta. Il 24 aprile 1850 un Breve apostolico concede nuova indulgenza plenaria.
Nel 1873 ha una rendita di 341,64 lire
E' tuttora attiva con 77 iscritti. Iscrive anche le "sorelle". Sostiene la spesa dell'olio della
Festa delle Lucerne del 4/5 agosto, che ha cadenza quadriennale. Il cordone è verde ed il
medaglione argenteo rappresenta l'immagine della Madonna della Neve.
-------------------------------------------------Tutte le notizie sono tratte dall'Archivio di Stato di Napoli: notai C: Majone, G:B: e M.A. Izzolo;
dall' Archivio della Collegiata - cartelline A documento 46 , B 10a-64, C 17c-18-29b-36a-51-53a, F 55, G 9-19b-23-37, H
38, L 6-6-27-61, M 7b-40-76, N 21, O 1f-16-35-36d-48, P 26-38, Q 8c-9-29-49-60, R 3a-4-9b,f,g-18-18d,e,f,h,i, S 16, T
34-38c-53c, U 17-59, V 9, Zbis 97, cartellina b seu II 1a-7-18, dal Libello n. 24 e dal Registro n. 27;
dall'Archivio Vescovile: Sante Visite del 1561-1586-1603-1616-1627-1630-1642-1647-1658-1695-1737-1757-1764-17651767-1769-1770-1808-1808-1810-1813-1815-1817-1824-1829/1833-1835/1845-1916-1954 e documenti vari;
dall'Archivio Storico Comunale: Verbali Decurionali, Catasto Onciario e Ruoli della Fondiaria del 1814 e 1816;
dalla rivista Summana nn. 6 -18-32 - articoli di Raffaele D’Avino, Alessandro Masulli e Giorgio Cocozza;
dal manoscritto sul clero sommese della biblioteca di Alberto Angrisani - “Notizie di Somma Vesuviana “- Tomo II.
103
FONDAZIONE DELLA COLLEGIATA
9 aprile 1595
A seguito di delibera dell'Università del 9 aprile 1595 della istituzione della Collegiata al
Casamale i Domenicani del convento di Madonna dell'Arco il 28 ottobre1595, a seguito di
Breve Apostolico deliberano di sostenere le spese del mantenimento dei capitolari del
Casamale. Redige l'atto il notaio napoletano Aloysio Ferri.
Questa entrata si trasformerà in legato dei territori a nord di Pomigliano, i cui censuari
daranno continui grattacapi al Capitolo fino al secolo XIX.
"Die vigesimo octavo mensis octobris nativitate Xpi (Cristi) millesimo quingentesimo
nonagesimo quinto Neapoli et proprie in territorio Casalis Sanctae Anastasiae pertinentiam
dictae civitatis Neapolim quod predicto die ad...nobis contractus pro parte infrascriptos
RR(everendi) PP(adri)...accessimus ad Venerabilem ecclesiam et monasterium noviter
erectum Sanctae Mariae del Arcu ordinis Sancti Dominici congregatioinis S.Catherina de
Siena ordinis predicatorum et nobis ibidem exitentibus....per nos inibi ac in nostra presentia
p.ti constituti d. P. Phies Sanctus Castellanus Prior d. monasterij, d. P. Saraphinus de Brussis
hom., d. P. Pellegrinus de Nurcia sub Prior d. monasterij, d.P. fr. Gregorius de Ant(igna)no
de Augubia, d.P.fr. Jo Bapta Caracciolus de Neapoli, d.P.fr. Domenicus de Mazzeo de
Neapoli et R.P. fr. Domenicus de Clia de Vallodiani fratres d. monasterij congregati et
coadunati in unum in quadam camera d. monasterij majorem et saniorem partem d.
monasterij ...imo omnes fratres ipsos et totum monasterium p.tum facien(tes) et reputantes
pro utili causa d. monasterij et per eodem monasterio et ...in eo (in principium) asserentes
coram nobis ac (causa) concessit et ex.nis ordini p.to facta per ...sedem Cameram
apostolicam loci et ecclesiam p.tam S.ta Maria del Arco voluisse ..monasterio quod d.i fratres
inter alia conta in breve ac decreto apostolico ...expedito per d. sedem Cameram apostolicam
solvere deberent in anno quolibet scutos quingentos aureos terra Summa per nova Collegiata
erigenda in terra p.ta nec non similiter anno quolibet solvere alios annuos ducatos centum
p.to Casali S. Anastasiae pro illis solvendo monasterio..."
Al Capitolo vengono assegnati anche gli introiti della Regia Dogana e dei maggiori fondaci
della città di Napoli. 1)
Nel 1596 interviene il Cardinale Paleotti che ribadisce l'impegno delle due istituzioni locali,
Università e Domenicani, a sostenere le spese dell'erigenda Collegiata:
"Molto Rev(erendo) Sig(nore)
A richiesta del Signor Duca di Sessa nostro Signore s'è contentato che l'erettione della
Colleggiata se facci in Somma con l'assignamento già designato de scudi seicento d'intrate
dell'elimosine de s.ta Maria del Arco con questo che la Comm(uni)ta faccia perimente
un'assignamento d'intrate bastante per dui Can(oni)ci che sarando le seconde Dignità nella
d.a chiesa à libera nominatione d'essa Comm(uni)ta la quale oltra de(tte cose) sia tenuta
pigliar' sopra di-se il carico et s'oblighi legitimamente di far' tutte le spese necessarie per la
fabrica sacrestia paramenti et altre cose che bisognarando per il culto et ser(viti)o della
chiesa ad arb(itri)o del Ves(cov)o che sara pro tempore con parer' et conseglio di quelli che
saranno dall'Un(iversi)ta deputati per questo del resto V.S. avisi de mano in mano quel che
soccedera accio che se li possono dar' gli ordini opportuni confor(m)e al bisogno di Roma li
11 d' Aug(usto) 1596.
DVS molto Rev.
Come fr(ate)llo
Il Card(ina)le Paleotti 2)
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"Capitoli e Statuti della chiesa Collegiata di Santa Maria Maggiore di Somma
Diocesi di Nola
17 giugno 1601
CLEMENTE P.P. VIII
Ad perpetuam rei memoriam
Capitoli e statuti fatti per la Chiesa Collegiata di S.M.a Maggiore di Somma, Diocesi di
Nola a dì 17 Giugno 1601, approvati e ridotti ultimamente in questa forma dalla Sacra
Congregazione sopra Vescovi e Regolari.
I - In prima che il Preposito, Cantore, Tesoriere, Teologo, e quattro Canonici siano
Sacerdoti, due altri Canonici Diaconi e due ultimi Suddiacono, da dichiararsi da questa
quindicesima volta ad arbitrio del Vescovo di Nola, il Sacrista, o gli altri eddomedari
siano similmente Sacerdoti con dichiarazione che quelli i quali saranno promossi alli
Canonicati Sacerdotali, si abbiano a far Sacerdoti infra annum, e fra sei mesi pigliare
l'ordine sacro. I Canonici Diaconi e sud.ni fra sei mesi debbono ordinanrsi agli ordini
spettanti ai loro Canonicati, che non pigliando in tempo non possono partecipare delle
distribuzioni quotidiane, né hanno voce in Cap(itolo) e se fra un anno non saranno
ordinati incorrono nelle pene dei Sacri Canoni e del Sacro Conc(ilio) di Trento.
II - Item si ordina che se il Canonico della prebenda Diaconale o Suddiaconale vorrà
farsi Sacerdote lo possa fare liberamente ma debba in ogni modo servire nell'ufficio di
Diacono e Suddiacono spettante al suo canonicato non ostante il Sacerdotio.
III - Item si ordina che tutti del clero di detta Collegiata compresovi ancora
espressamente il Preposito debbono personalmente servire alla Chiesa ogni giorno in
tutte le ore canoniche, come prescrive il sacro Conc: di trento sella Sessione 24 de ref.
cap: 12 non per eddomada, quanto alla vacanza et assenza non si accordano li tre mesi
conforme al medesimo Concilio dell'istesso cap: 12 e de i giorni dell'assenza si faccia
libro particolare e si annotano di mano di ambedue i Puntatori o di uno di essi co
l'intervento del Preposito, la quale vacanza però non si permetta né faccia buona nelle
feste solenni o di Natale ne al tempo della Quadregesima o dell'advento. e chi mancherà
dal servizio in questi giorni perda le distribuzioni secondo il mancamento e circa le
distribuzioni per il resto del tempo si guadagnino e si perdino respettivamente conforme
al sud.o dec(reto) del Conc(ilio) di Trento.
IV - Item si ordina che ogni giorno si abbiano a celebrare almeno quattro messe cioè la
p.a al far del giorno la seconda a due hore di giorno, la terza sia la messa cantata, e
l'altra dopo tutti gli offici, quali messe si debbono celebrare per hebdomada includendosi
dignità Canonici et eddomadari, compartendosi fra di loro in modo che tocchi a tutti col
farsi la tabella a posta dal Cantore, quale sia affissa in Sacristia, da mutarsi da
settimana in settimana, e cosi osservarsi in futuro, nelle quali quattro messe possono
sodisfare gli oblighi insieme al Cap(itolo) e quanto alli Can.ci ed altri della Collegiata,
che per ancora non hanno, né possono avere l'habitatione vicina, sia rimessa al Vescovo
il farli servire ogni giorno alla Chiesa che considerata la distanza ci provveda come a lui
105
parerà espediente, presigendoli termine a suo arbitrio, che ciascuno si proveda di stanza
vicina e solleciti in tanto che la fabrica che si deve fare dalla Comunità per l'habitazione
de Can.ci si facca quanto prima.
V - Si ordina che ognuno del clero sia tenuto di servire nella messa cantata secondo il
ripartimento per se e non per sostituto, tuttavia se fusse alcuno legittimamente impedito,
la possa servire un altro Can.co in luogo suo, ma se questo non accetta il carico di
supplire, in tal caso la canti il successore, co la perdita della distribuzione di quel giorno
dell'impedito, in modo che l'impedimento no fusse legittimo: l'istesso s'osservi nelle
dignità: che se sarà occupato il Preposito, la canti la seconda dignità.. e cosi
successivamente. Le messe private si possono fare sodisfare da altri Preti, purché si
celebrino in detta Chiesa Collegiata.
VI - Item si ordina, che li Diaconi e Suddiaconi servino alla messa conventuale
alternatim, e se alcuno di essi fusse per giusta causa impedito, in luogo de Diacono
supplisce l'ultimo prete Can.co, et in luogo del Suddiacono, supplisca l'ultimo Diacono,
quando mancassero Diaconi e Suddiaconi, che l'ultimo Prete faccia il Suddiacono, e il
penultimo il Diacono, e cosi successivamente il difetto dell' ultimo o del penultimo
suppliscano gli altri.
VII - Item si ordina, che si puntino quelli quali mancheranno a i divini offici, e si
leveranno tanti grani , o carlini, conforme all'entrate, che si stabiliranno per ciascuno
in tutte l'ore canoniche o non che messe, ed altri divini offici, e quali assenti si
segneranno nel matutino, (et hore?) finito l'Inno al cominciar del p(rim)o salmo, e nella
messa nel la p(rim)a orazione. Le dette porzioni de punti delli assenti s'accresceranno et
applicheranno nell'avvenire alli servienti e presenti alli divini offici, ma le punti del
tempo passato, cioè quelli che sono occorsi sin al presente, si lasceranno alla Sacristia,
alla quale si dovranno applicare ancora le porzioni delle distribuzioni de Canonicati
vacanti pro tempore per morte, per il tempo però solamente che staranno vacanti, e li
Puntatori siano sempre due Can.ci, uno eletto dal Vescovo e l'altro dal Cap.lo.
VIII - Item si ordina, che tutti quelli quali gli saranno infermi debbono godere come se
fussero presenti, facendo però costare per relazione de Can.co Infermiero, il quale non lo
dovrà fare, se non fatta p.a la visita dell'Infermiero ed hautane ancora relazione dal
medico, e questo Can.co Infermiero di (si) dovrà eleggere og(n)'anno, come gli altri
officiali.
IX - Item si ordina, che se alcuni di d.ti Can.ci e Beneficiati haverà bisogno di purgarsi
ne tempi, o d' andare a bagni col consiglio del medico, se li possa dare licenza dal
Cap.lo, purché no eccita (ecceda) in un anno di tre mesi dell'assenza, la quale è
permessa dal Sacro Conc.o di Trento nel sud.o Cap: XII, ses: 24 e per quindici giorni
solamente compresi nel sud.o tempo, concedendolo il Cap.lo per causa legittima, si
possa havere per presente e serviente, e l'istesso se sarà assente per servizio della
Chiesa, e del Cap.lo: Ma quelli che saranno assenti ex causa studi ex di(s)pensazione
ap(ostolica) non possano godere delle distribuzioni quotidiane, se dalla mede(si)ma
dispenza, o licenza concessa dalla seda Ap(osto)lica non li fussero concesse, e durante
106
l'assenza, l'istessa si osservi negli assenti contumaci, esulati, e condannati per debito o
debito, o per altra causa non legittima, e che no haveranno la licenza dal Cap.lo, quali
tutti non potranno pretendere, ne godere in modo alcuno delle distribuzioni quotidiane.
X - Item si ordina, che le dignità, Can.ci ogni anno si debbano unire nel p(rim)o di
agosto capitularmente e creare gli officali del Cap.lo come sono: Camerlengo, Priore,
Segretario, Infermieri officiali, i quali eletti che saranno debbono prestare pubblicamente
giuramento in mano del Vescovo che sarà presente, et in assenza, al Preposito de bona
administratione, i quali si eleggano per suffragi secreti, e che il Camerlengo debbia dare
sicurtà di esiggere e pagare tutti del Cap.lo, secondo la rata, che a ciascheduno toccherà
nel tempo che si stabilirà l'ordinario, e di rendere buon conto, e la sicurtà si dia al
istesso Cap.lo.
XI - Item si ordina, che chi sarà eletto officiale del Cap.lo abbia subito accettare il
carico, et adempire quello che bisognerà, e chi ricuserà di accettarlo, non essendo
legittimamente impedito, per il quale impedimento si stia alla dichiarazione e giudizio
del Vescovo, paghi docati sei di pena di applicarsi alla Sacristia , e fabrica della Chiesa,
ed il Camerlengo delli p.ti danari delle entrate dovuteli, li paghi o sborsi a beneficio di
d.a Chiesa.
XII - Item si ordina, che il Sacrista debba dare sicurtà de bene administrando, oltre il
giuramento che darà, e se li consegnano i paramenti, ed altri suppellettili della Chiesa
per inventario ed il suo sopraintendente sia il Tesoriere, come Sacrista maggiore.
XIII - Item si ordina, che in fine dell'anno il Cap.lo abbia da fare due Sindacatori, a
vedere li conti, spese, partite, affitti, locazioni, quinterni tanto d'introito, quanto di esito,
minutamente partita per partita, e se li detti officiali haveranno esercitato bene il loro
offizio, gli saranno (daranno) la loro liberazione, e quando fussero debitori, o no(n)
havessero esercitato bene, ne debbano dare avviso al Vescovo, acciò se li dia il contegno
castigo.
XIV - Item si ordina, che quando alcuno sarà promosso a Dignità, Canonicato,
Hebdomadariato, ciascuno sia tenuto di lasciare alla Sacristia la sesta parte dell'entrate
di un anno delli p(rim)i frutti, e si riverseranno dal camerlengo in beneficio della
medesima Sacristia.
XV - Item si ordina, che quando si haverà a fare spesa la Sacristia, come per la
riparazione della Chiesa, o per altra causa, che si debba proporre in Cap.lo dal Priore,
ed il Preposito dia il suo p(rim)o voto, e doppo di altri per ordine e cosi in ogni cosa
proposta, ed il Cap.lo si deputi una o due persone sopraintendenti a quella spesa , con
ordine e saputa delli quali il Camerlengo paga li danari che saranno necessari, e poi ne
darà conto nel fine della sua amministrazione, ma nelle spese necessarie, che non
eccedano la somma di dieci carlini, si possano fare per il Sacrista, co intervento del
Tesoriere.
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XVI - Item si ordina che quando si dovrà congregare il Cap.lo per negozio straordinario
debba procedere il dì p(rim)o una cedola del Proc(urato)re o Segretario che serva per
intimatione legittima, e nel trattare i negozi, se co i pareri publici no(n) s'accordano, si
dovranno pigliare i voti secreti, adopranno pallottole bianche e negre per evitare
gl'inconvenienti che potriano succedere.
XVII - Item che il Cap.lo delle cose temporali si faccia ogni lunedi di ciascuno mese,
no(n) impedito da festa dappoi e più spesso se sarà necessario, doppo la messa cantata, e
le Dignità, e Canonici stiano co le loro cappe, e l'altri co li elmucci, secondo i tempi, e
primieramente fatta l'orazione ed invocato il divino aiuto, ciascuno sedendo nel suo
luogo prefisso, modestamente, ed ordinatamente dia il parere suo, ne sia lecito a
nessuno di partirsi, se non di licenza del Preposito, ed in sua assenza del Cap.lo e che
almeno due volte al mese si faccia un altro capitolo di conferende spirituali, nel qual
ancor si tratti della forma di servire bene la Chiesa e di levare gli abusi.
XVIII - Item si ordina, che le cose si tratteranno in Cap.lo, e si diranno, che si tengano in
segreto, e non le possano rivelare a persona alcuna.
XIX - Item si ordina, che il Segretario debba ogni mese recuparare le scritture della
Chiesa, le locazioni, et altri contratti e gli stromenti in forma probanti e riponerli negli
archivi della chiesa, e debba ancora conservare lettere fatte al Cap.lo, e fare le debite
risposte, come li sarà imposto, e 33annotare li decreti e deliberazioni del Cap.lo sud.o,
come si faranno.
XX - Item si ordina, che nel fine d'ogni mese si faccia calcoli delli punti per sapere la
rata che ciascuno deve pagare, e dopo annotarli nel libro delle distribuzioni ordinarie
per accrescerle alli servienti, et alli interessanti, come si è detto di sopra nel cap(ito)lo
ultimo.
XXI - Item si ordina, che li Eddomadari, secondo l'eddomada quante volte occorreranno
gli offici, siano obligati di trovare prima nei libri il canto piano, l'Antifone, responsori,
versi, e messe da cantarsi, acciò senza nessuno intoppo si possa seguire il divino officio,
ed uno di essi canterà il Martirologio ed in assenza lo leggerà l'ultimo Can.co che sarà
in coro.
XXII - Item si ordina, che il Can.co Eddomadario debbia cominciare lui le ore
canoniche, e nelle feste vestire il Piviale.
XXIII - Item si ordina, che il Preposito sia assente di fare l'heddomada, ma che però
debba intervenire alle hore canoniche ed alli divini offici come gli altri, e nelle feste
solenni debba cantare le p(rim)e vesperi, messa e compieta, al quale assistano due
Can.ci, uno Diacono e l'altro Suddiacono che si troveranno di servizio e due altri
eddomedari tutti vestiti co piviale, et in assenza del Preposito, canterà la seconda
Dignità, ed in difetto la terza e cosi successivamente, e per feste solenni, s'intendano le
feste di p(rim)a classe prescritte nel Breviario Romano, e di più le seguenti feste, cioè:
Giovedì, venerdì e sabbato della settimana Santa; Circoncisione de Sig(no)re,
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Purificazione, Annunciazione, e Natività della Madonna e la benedizione delle candele,
ceneri, e palme e il Sab(a)to della Pentecoste, e la benedizione Fonti.
XXIV - Item si ordina, che oltre il numero delli sei Chierici ordinari se ne possano
aggiungere altri sei soprannumerari dal Vescovo e tre Dignità, e servendo gratis ne i
divini offici, mancando uno degli ordinari, entri nel luogo suo il p(rim)o matricolato, col
consenso però del Vescovo, e essi Chierici soprannumerari mentre serviranno possono
godere di tutte le prerogative degli ordinari.
XXV - Item si ordina, che tutti i sei Chierici beneficiati siano di quattro ordini minori, e
venendo in età legittima di pigliare gli ordini sacri non siano astretti mentre no(n)
haveranno altro beneficio nella medesima Collegiata, o fuori, che gli oblighi, e collatione
et elezione vespertinamente di questi sei Chiericati, e Chierici, attesa la tenuità delle
entrate si faccia sempre ancora a primeva erectione dal medesimo Vescovo, ed altri suoi
successori pro tempore.
XVI - Item si ordina, che tutti i Chierici ordinari, come soprannumerari debbano fare
tutti quei servigi della Chiesa che li saranno imposti, e comandati dal Preposito e
particolarmente servire alle messe lette, e cantate, e uno di essi fare il Turriferario per
ciascuna festa, e dare l'incenzo al Diacono ed al popolo, lasciando al Diacono che
incenzi tutto il Clero, e gli istessi Chierici, diranno i responsori, e versiculi brevi negli
ufficii.
XXVII - Item si ordina, che i Chierici stiano nel Coro in un banco separato, e due degli
altri sei che no(n) saranno d'ebdomada da ogni mattina vicissino (sic) debbano assistere
nella Chiesa ad aiutare le messe, e chi contravverrà sia puntato, e li soprannumerari la
seconda volta che no(n) obediranno, si possano privare dal Cap.lo però solamente, ed in
luogo de privati se n'abbiano da eliggere altri dal Vescovo, e tre Dignità, come si è detto
di sopra, e parendo al Vescovo d'esentare i Chierici qualche giorno festivo (sopra è
aggiunto feriata), però solamente, per ogni settimana dal servizio del Coro, acciò
possano attendere ancora ad imparare, lo possa fare almeno a vicenda della metà per
volta, o come meglio esso giudicherà, purché il servizio della Chiesa non venga a patire.
XXVIII - Item si ordina, che quando si haverà di andare in Coro per celebrare i divini
offici, i Chierici, e tutti gli altri, e le Dignità, vadano al segno della campana ed eschino
dalla Sacristia a due, a due aspergendosi prima la fronte co l'acqua Santa, e fatta la
genuflessione avanti il Sant(issi)mo Sacramento, s'inchinino l'uno verso l'altro e vadino
in Coro ne i loro luoghi, ivi genuflessi si fermino finché si comincia l'ufficio, il quale
finito, co l'istesso ordine ritornino in Sacristia.
XXIX - Item si ordina, che tra gli altri officiali di d.o clero si eligga uni de i Canonici, o
Dignità, disciplinato, modesto, e di autorità, il quale si chiamerà Prefetto del coro, ed
haverà cura di mantenere la disciplina ecc(lesias)tica, e modestia in Coro, e nelle
processioni corrigere, ed emendare li difetti che troverà o dissubidienza, in tanti punti
ad arbitrio del Vescovo, e per l'elezione di questo Prefetto, il Cap.lo moninerà tre per il
meno, o quattro Can.ci il più, ed il Vescovo che sarà pro tempore ne eliggerà uno di
109
quelli per Prefetto; ne si possa partire nessuno dal Coro a dire messa, se no(n) chiamato
dal sacristano, co licenza del Prefetto, la quale chiederà ancora in ogni altra occasione
necessaria che bisognasse di partire.
XXX - Item si ordina, che nel dire messa, matutino, vespri coppi e semicoppi si osservi
l'ordine della Cattedrale di Nola, e come al Vescovo parerà più espediente, col consenso
de i Canonici.
XXXI - Item si ordina, che la Domenica finito il matutino si pubblicano in Coro dal
Sacristano gli Anniversari che in quella settimana si dovranno celebrare per le anime,
cosi de defonti particolari, come de benefattori, ed anche il nome di colui a chi toccherà
il peso della messa; onde fra il spazio di sedici settimane, cominciando dal Preposito, e
terminando nell'ultimo eddomedario tocchi a ciascheduno la sua ebdomada di tutti i
defunti, e benefattori del Capitolo, ed ogni lunedi non impedito da feste solenni, ed in
questo caso il p(rim)o giorno sussequente similmente no impedito per essi si dica la
messa de morti cantata, e quando vi fussero Anniversari particolari fra la settimana,
quello a chi tocchi debba dire la messa cantata invece della letta.
XXXII - Item si ordina, che quando verrà alcuno defonto della Chiesa Collegiata tutti del
cap.lo debbano portare le candele che li saranno date accese durante d(ett)e esequie, e
quelle estinte ne consegneranno la metà alla sacristia per servizio della Chiesa, ed il
Sacrista le peserà per tenerne conto, ed annotare se qualched'uno restasse di
sconsegnarle, e l'altra metà resterà a loro.
XXXIII - Item si ordina, che tutte l'elemosine che verranno alla Chiesa per l'esequie però
solamente de morti si debbono distribuire, levatene la porzione per la Sacristia secondo
dichiarerà il Vescovo al Clero della Collegiata a ciascuno la rata sua, a quelli però che
si troveranno pre(sen)ti a d.o officio ed esequie, e no agli altri, che non vi si troveranno,
etiam che per legittimo impedimento havessero a godere delle distribuzioni quotidiane.
XXXIV - Item si ordina, che di tutte le spese che si faranno dal Cap.lo alla Sacristia, e
fabrica, e reparazione, il Proc(urato)re ne debbia fare libro, e darne conto a suo tempo.
XXXV - Item si ordina, che nessuno senza licenza in iscritto del Cap.lo possa presentare
(prestare) paramenti, ne altra cosa della Chiesa ad alcuna persona etiam Eretica sotto
pena del doppio della valuta della cosa prestata.
XXXVI - Item si ordina, che no si debbano locare, o affittare le cose della Chiesa a
parenti delle Dignità Can.ci Eddomadari, o Chierici del d.o Cap.lo, eccetto in evidente
necessità della Chiesa, e co duplicata scrittura.
XXXVII - Item si ordina, che si faccia un archivio co uno armario a posta, dove si
pongano tutte le scritture del Cap.lo, ed ivi si conservi Inventario fatto da publico
notaro, di tutte l'entrate della Chiesa, co i fini e confini delli territori, et altri stabili, e
mobili di d.a Chiesa, nel quale armario stiano due chiave, una delle quali terrà il
Preposito, e l'altra il Segretario del Cap.lo.
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XXXVIII - Item si ordina, che nessuno del Cap.lo debba pigliare presenti in donativo
dalli conduttori delle robbe di d.a Chiesa, sotto pena ad arbitrio del Vescovo.
XXXIX - Item si ordina, che si assignano delle ore per tutto l'anno, mese per mese di dire
il matutino, l'hore, Vespri, e Compiete, e che il Cantore facto verbo nel Cap.lo l'assegni,
e ne faccia affiggere tabella in Sacristia.
XXXX - Item si ordina, che il Sacrista habbia da sonare a gli ufficii nell'hora stabilita,
mese per mese e che si suoni l'Ave Maria tre volte il giorno cioè la mattina, il mezzo dì, e
la sera. Ancora quando nella Chiesa si verrà qualcheduno a seppellire, e l'elemosina
sarà della Sacristia per la metà, come si è detto di sopra al cap.o XXXII.
XLI - Item si ordina, che in detta Collegiata si osservino le feste di precetto ed ancora
quelle che haverà dichiarate il Vescovo nella Sinodo Diocesana essere di consuetudine.
XLII - Item si ordina, che circa il celebrare ed osservare le cerimonie, ed altre cose
necessarie alla Chiesa, e divini officii debbono osservare la suddetta Sinoda, le
Cerimoniale, e particolarmente il Rituale Romano e Rubbriche del messale.
XLI (sic, ma è il 43°) - Item si ordina, che il Canonico Theologale debba havere il luogo
secondo il tempo della processione come gli altri Canonici, senza differenza alcuna, e
due o tre volte la settimana debba leggere casi di coscienza, o altre lezzioni della Sacra
Scrittura ad elezione del Vescovo.
XLIV - Item si ordina, che in quel giorno che d.o Theologo leggerà sia esente dal Coro,
habbia nondimeno per presente quanto alle distribuzioni, e si potrà leggere il Martedì, ed
il Venerdì, e quando in alcuni di d.ti giorni vi fusse festa, che si legga il giorno seguente,
e se gli concederà la vacanza del leggere la Pasqua, ed il Natale, cioè dalla Domenica
delle Palme, sino alla Domenica in Albis, e dalla festa di San Tommaso Ap(osto)lo, sino
all'Epifania.
XLV - Item si ordina, che morendo alcuno del Cap.lo , e del detto Clero, siano tenuti tutti
d'andare ll'esequie, lo quale se si farà di sera si canti sopra il Cadavere il Vespro e
Notturno de defonti, se di mattina la messa, co il liberame Domine e tutte le altre
solennità funerali, e se muore alcuno semplice Chierico vadano tutti, dalli Can.ci in
fuori.
XLVI - Item si ordina, che doppo il giorno della commemorazione de i morti, si faccia un
officio pro defunctis Epi(scopi)s, ed un altro pro defunctis fr(atr)ibus dicti Cap.li, e suoi
Benefattori, conforme alla Sinodo Diocesana.
XLVII - Item si ordina, che nella Quadragesima li canonici ed altri del d.o Clero
debbono ascoltare la predica in d.a Chiesa, e la predica si faccia doppo finita la messa
cantata conventuale.
111
XLVIII - Item se ordina, che il Cap.lo nullo (verumque) futuro tempore possa fare statuti,
ed ordinazioni, quali directe ut indirecte repugnano alli pu(blica)ti Statuti, ma d'altre
cose più repugnanti alli sud.ti cap.li, ed alla Sinodo Diocesana li possano fare co
approbazione però dell'Ordinario, o della Sacra Congregazione.
XLIX - Item si ordina, che le cose che occorreranno e non si trovano specificate nelli
presenti cap.li, e cons(stituti)oni, si osservi il Sacro Concilio di Trento, e la Sinodo
Diocesana.
L - Item si ordina, che li pu(blica)ti Capitoli, e statuti og(n)'anno, nel giorno della
creazione degli Officiali, si debbano leggere in loro presenza prima che si proceda alla
creazione di essi.
LI - Item si ordina, che le Dignità, Canonici, ed altri del Clero di d.a Collegiata debbano
ad unquam osservare li presenti Cap(itulation)i e statuti, al tenore di essi, senza replica
sotto le pene in esse contenute, ad altre maggiori, ad arbitrio del Vescovo.
E volemo che quelli i quali saranno promossi in d.o Clero, tanto dalla sede Apostolica,
come dal Vescovo, secondo la reservazione dell'alternativa, ed altre, debbano esibire le
bolle in Cap.lo, che si dovrà in questo effetto convocare dal Preposito, o dal altri, a quali
spetterà ed ivi si leggeranno le bolle suddette, e dopo, al provisto si daranno a leggere li
pu(blica)ti statuti, e Capitoli, e finito di leggere, se li dovrà dare il giuramento in Cap.lo
dal Preposito, o da chi terrà il p(rim)o luogo, secondo la forma che li prescriverà il
Vescovo da osservarli, e farli osservare (spazio bianco), il quale ordine si dovrà
osservare inviolabilmente per tutto il corso di d.a Collegiata. Quo circa (spazio bianco)
Ep(iscop)o Nolano per partes committimus et mandamus, ut p.ta Cap(itu)la, et statuta,
quando, et quoties opus fuerit, publicari, ac ab omnibus, ad quos spectat, et spectabit
inviolabiliter observari curet, et faciat. Non obstari prioribus licteris pre.tis, ac quibusvis
constitutionibus, et ordinationibus ap(osto)licis ceteris(que) contrariis quibuscumque.
Datum Romae apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatori, Die tertia Aprili MDCIII.
Pontificatus Nostri Uno Presentata in generali Visitatione in Terra Summa die: 29
A(pri)lis 1613 per R(everen)dum Abba. Josephum Figliola Can.cum et Can. Collegiatae.
(Inizia a questo punto forse l'annotazione di una Santa Visita).
Per prima si deve notare che l'avorio della cattedrale è l'istesso che il nostro.
Per secondo si deve notare che circa la rubrica si deve oss(ervare) il R(ituale) il
C(erimoniale) il P(ontificale) Romano.
Per terzo si deve notare (cambia la scrittura) che la R(ubrica) del Mes(sale) del
B(reviario) R(omano) e la regola la più prossima della nostra quotidiana officiatura.
Per quarto si deve notare che abbiamo (spazio bianco) decreti pu(blica)ti della S. Visita.
Per quinto si deve notare che anche i decreti p.ti della S. Visita sono per regola nostra.
Per sesto si deve notare che alcun capitolo dello statuto" (interruzione). 3)
-------------------------------------------1) Archivio della Collegiata - cartellina Q - doc. 49.
2) Archivio della Collegiata - cartellina Q doc. 60.
3) Ibidem - cartellina B seu II - doc. 18 e cart. O doc. 35.
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CONVENTO DELLE DONNE MONACHE
DI PORTA TERRA AL CASAMALE
29 aprile 1618
Nell'Archivio Storico Comunale tra gli atti della Regia Camera della Summaria ho
rinvenuto i Capitoli di fondazione del convento. Una lite giudiziaria è incardinata presso
quel tribunale contabile dai creditori dell'Università. Gli atti processuali datano 7 luglio
1694.
La costruzione del convento sul mastio aragonese risale alle delibere dell'Università del
29 aprile, del 10 giungo e del 26 ottobre 1618.
La procedura inizia con la supplica al re tramite il Cappellano Maggiore:
"Ill.mo et Ecc.mo Sig.re
Per parte dell'infrascritti supplicanti mi è stato presentato l'infrascritto memoriale
videlicet:
Ill.mo et Ecc.mo Sig.re l'Università et homini dela Terra di Somma della diocese di Nola
esponeno a V.E. come essi supplicanti hanno formata Capitulatione per le erezione del
Monasterio di donne monache et maritaggi di vergini povere di d.a terra et perche la d.a
Capitulatione non può sortire il suo effetto senza il consenso di V.E, perciò la supplicano
a restar servita in nome di S.M. Cattolica Ré di questo Regno in exequtione di d.a
Capitulatione di concedere ad essi supplicanti il suo Regio Assenso et beneplacito et
l'haveranno à gratia ut Deus Et con detto preinserto memoriale l'infrascritta
Capitulatione con Regia decretatione di mia commissione del tenor seguente videlicet:
Nel nome di Dio e di sua gloriosa M(at)re sacratissima.
Capitulatione circa il Monasterio di Monache, e maritaggio d'otto povere.
Essendosi considerato quanto fusse et sia cosa grata à Dio Signore nostro di farnosi
edificare Monasterij e chiese particularmente per retiramento di vergini acciò vengano
allevate nel suo Santo amore, et timore et habbiano da vivere con purità Angelica sotto la
protettione di nostra Signora Regina delle Vergini e ne risultasse all'anime loro salute,
alli parenti consolatione, alli luoghi riputatione e (beneficio?) in universale e particulare
sopra il tutto gloria maggiore a sua divina Maestà - similmente fattosi reflessione che
dopo provvistosi alle vergini spose di X.ro (Cristo) fusse anco molto expediente per
togliersi à poveri ogni causa di doglianza et osservarsi al possibile eguaglianza et non
disparità di sobvenire al bisogno di quelle vergini che per povertà non si possono
collocare in matrimonio in gratia di Dio però sia dell'anno 1618 - 1)
"Capitula monasterij monalium et reformatio illorum facta pro Sede Apostolica et Regius
Assensus proinde expeditus ab excellentissimo Prorege huius Regni, - sotot il titolo di
Santa Maria del Carmelo Regina delle Vergini.
Rappresentandosi questa Università di Somma nelli tre Quartieri, uno della TERRA
MURATA e gli altri due di Prigliano et Margarita per divotione et zelo et per li sudetti
altri rispetti, fu concluso, che si potesse construere un Monasterio di donne Monache, in
detta terra murata et che per tale effetto se l'assignasse il territorio murato sito nella
montagna dove si dice Santa Maria a Castiello, del che ne fussero deputati l'infrascripti
come si dirà appresso per farne vendita et impiegarsi il prezzo in compra in parte del sito
et fabrica di detto Monasterio; et similmente nell'istesso tempo fu assegnata la Gabella
116
del Quartuccio in perpetuo di reddito di circa ducati 230 l'anno oltra lo depiù che
potesse importare l'avanzo per la lite che ne verte nella R(eg)ia Camera della Summaria
degli Animali che restano in detta terra per spendersi il tutto in fabrica, e più per
soccorso del vitto delle Monache, e di più per sovventione delli detti maritaggi delle
povere di questi tre quartieri fu parimenti concluso che si pagassero della gabella della
Farina ducati 200 l'anno ad otto povere a duc. 25 per ciascheduno.
Per lo che spetta alla fundatione e construttione di detto Monasterio di cittadine vergini e
legittime e de figlie descendenteno da cittadini d'anni 14 in sù.." 2)
Da un memoriale di difesa dell'Università nella Regia Camera della Summaria del 7
luglio 1694 desumo gli articoli dello Statuto conventuale. La causa è stata incardinata dai
creditori del Municipio. L'atto presenta differenze linguistiche, già evidenziate per le
gabelle, rispetto all'atto originale, consultato dall'Angrisani.
1 - "In primis se declara che sotto nome dell'Università di Somma in ogni parte della
presente capitulazione e dal principio sino al fine s'intendano il quartiero murato della
Terra, et li quartieri di Prigliano, et di Margarita, et non altrimente, et sotto questo nome
essa Un.tà confirma, e di nuovo eligge, e soggiunge per li Deputati del quartiere murato
li m.ci Francesco Antonio di Mauro, et Oratio Maione, e per li altri dui quartieri li
D(eputa)ti Gio:lorenzo di Monda, et Anacleto zito, accio precedente disegno di ingegnere
prattico in nome d'essa Università se facci l'erettione, fundazione, e construttione di d.o
monastero nel detto quartiero murato della terra à costo la porta d'esso. et che faccia
compra delle case del medico Gio:lonardo Staibano con altre case, e territorio
conti(guo) che appresso ò secondo se potrando convenire delle quantità, e tempo con
implicarsi li d(uca)ti 1500 pervenuti dal prezzo del territorio murato de S.ta Maria à
Castiello gia destinato per detto effetto, anco con Dec(re)to del d.o Sig(no)r Reg(gent)e
Valenzuola, e dell'altre quantità promesse dall'Un.tà e dovuti da particulari. Verum
trovandosi migliore sito nel detto quartiere murato più idoneo, et al preposito per farsi
d.o Mon.ro sia à libertà di d.ti Deputati col parere del d.o ingegnere farne elettione per
d.a construttione;
2 - che in nome di d.i tre quartieri rapresentante d.a Un.tà si habbia d'eriggere, e fundare
d.o Mon.ro nel sito como di sopra di Donne Monache sotto vocabolo, titolo e regola di
S.ta Maria del Carmine Regina delle Vergini sotto di cui nome, e protettione s'habbiano
d'esercitare le vergini, e monache con il vitto, et ogni cosa in comune per l'acquisto delli
fini sud.i, e che d.ti Dep.ti attengono con diligenza alla Con(dutio)ne di esso Mon.rio con
ridursi in condicente forma con chiesa, oratorio, grate, dormitorij, celle infermaria,
giardino, clausura intorno et altri requisiti necessarij secondo il disegno con far tenere
conto d'introito, et esito sino al sua perfettione quale haverando da dare, e far vedere nel
fine d'ogn'anno dalle persone deputande per d.a Un.tà, e che similm.te si tenghino
quinterno dell'elemosine che alla giornata se faranno da devoti per opera si pia, e se
reportino ogni settimana in d.o conto tenendosene à tal effetto una cascetta con tre
chiave da d.ti quattro Deputati in luogo sicuro con l'inscrittione che sia per elemosina di
d.a fabrica;
3 - che fatti sarando li p(ri)mi fundam(en)ti in giorno di alcune festività sollenne ò di
nostro Sig.re, ò della Madonna SS.ma con processione di tutti Religiosi, e Clero, et
117
concorso di gente se ci habbiano da bottare le p(ri)me pietre da Monsignore ill.mo
Vescovo di Nola se vorra fare gratia d'intervenire, ò d'altroche deputerà, et dalli sindaci
si deverà in nome di detta Università portare da ciascheduno di essi sopra loro spalle un
cofino di pietre con reputare questo servitio come di manipoli per molto favore, e
privilegio, e buttarle in detto pedamente per buon principio all'edificio sudetto della
Regina nostra Signora, et il tutto con molta devotione et allegrezza, et s'habbia da
portare similmente uno standardo con la sua gloriosa immagine da ponersi sop.a uno
travo alto, o muraglia, et levarsi solo nel mal tempo acciò non se guasti, e sia per
evitam.to sin alla perfett(ion)e dell'opera, et l'istesso si habbia d'osservare con maggiore
sollennità nella congregatione à suo tempo quando piacerà a Dio Sig.re nostro di
volerci in d.o Mon.ro essere, e Chiesa onerato e riverito, e di concedere li SS.mi
Sacramenti che sono fonti di sua misericordia, e bonta;
4 - che construtto sarà detto monasterio con tutti li suddetti requisiti de clausura e
consecratione cesserando li Deputati quali deveranno portare liberatoria, e declaratione
de loro administratione in detto servitio, et dalla detta Università fundatrice in pubblico
parlamento si doverando eliggere quattro cittadini cioè dui del quartiero murato della
terra, uno del quartiero di Prigliano, et l'altro del quartiero Margharita per il governo, e
protettione di detto monasterio e se faranno fare tre chiave alla porta delle quali una n'
haverà da tenere una delle Monache eligenda per la R(everen)da M(a)dre Abbatessa, e
l'altra dal più vecchio del quartiero murato, et la terza dal più vecchio dell'altri dui
quartieri, quale governo habbia da essere per dui anni ma che sempre vi resti per
un'altro anno uno del predetto quartiero murato con un'altro dell'altri dui quartieri
secondo saranno tutti eletti dall'Università, e doveranno obligarsi d' osservare il tenore
di questa capitolatione;
(Nel documento consultato dall'Angrisani, in glossa, è annotato: "... quel che si dice in
questo capitolo de le chiavi del Monastero fu riformato per il Papa, et ordinato che si
tengono solo dall'Abbatessa).
5 - che detti Gubernatori habbiano da eliggere per M(ad)re Abbatessa una moneca della
Regola di S.ta Maria del Carmine che sia de buona qualità, e d' età per la istruttione e
regimento delle monache alle quali farà osservare Regola, e dopo morte sua se nel
Monasterio ci sarà moneca d'anni quaranta in su, et atta al governo se ne debbia fare
l'elettione dalle istesse monache, secondo l'instruttioni e regole solite, da osservandosi in
altri simili Monasterij preferendosi sempre le cittadine alle forastiere, et in evento che
non ci fusse monacha di età et habilità se ne faccia l'elettione come di sopra della detta
Regola;
6 - construtto d.o Mon.rio e fattasi la d.a elettione di Governatori, e Madre Abb(atess)a
dalli medesimi si eliggerà un Rev(eren)do Cappellano, e confessore approbato, et
salariato per la celebratione delle messe, et SS.mi Sacramenti, et all'istessi si assignerà
l'intrada di d.a Gabella del quartuccio et altra che sarà in essere in d.o tempo da circa
d(uca)ti 400 l'anno sicuri per il vitto, e mantenimento delle monache in commune, et si ne
potranno admettere nel principio sin al numero de sedici, cioè otto del d.o quartiero
murato, et altre otto dell'altri dui quartieri se ce saranno, e non essendoci il num.o de
otto nel quartiero murato, si possono ricevere dall'altri dui quartieri, oltre detto numero
118
dell'otto, et è contra non essendoci il num(er)o de otto in d(uca)ti dui quartieri si possono
ricevere dal d.o quartiero murato della terra oltre il d.o num(er)o d'otto, e mangando
s'aspetterà altra occasione, e dette figliole, doveranno essere cittadine orte, ò oriunde
vergini leg(itti)me, e nat(ura)li, ò figlie de cittadini, ò discendenti da cittadini senza
eccettuatione alcuna de anni 14 in sù, ma che nell'ingresso ciascheduna habbia subito da
pagare d(uca)ti trecento de contanti liberi, senza altra spesa per convertirnosi brevi
manu in compra d'entrate per uso, et servitio di dette monache, òvero assignarnoseli
tante annue entrade certe, e sicure non meno di sette per cento con conditione che fatta
la professione, e seguendo poi la morte detti d.ti trecento, et l'entrade restino, e cedano a
beneficio di d.o Mon.rio, et altre monache per loro Aumento, e maggior comodità;
7 - che concurrendo maggior numero de 16 vergini per l'ingresso s'admettono con la
divisione sud.a e quando si haveranno da monacare dette Donne Verigni cittadine ut s.a
e far la confessione, che habbiano da intervenire in la recettione d'esse il superiore
ecclesiastico, li Governatori e Madre Abbatessa che saranno pro tempore et l'habbiano
da ricevere, et admettere con la dote nel modo sud.o;
(Nel documento dell'Angrisani, in glossa, è annotato che il Pontefice stabilisce che "non
si ecceda il numero di sedici, et che nella receptione non intervengano li deputati ma si
faccia dal capitolo delle monache.")
8 - che sia in arbitrio di d.a Un.tà e sindici di d.ti tre quartieri precedente parlamento ò
delli d.ti Governatori o sindico, e sempre con la saputa, e consenso della Rev.da Madre
Abbadessa d'ammettere, e ricevere Donne Forastiere vergini et da leg(itti)mo
matrim(oni)o, che vorranno farci l'ingresso per monacarnosi, con che ciascheduna habia
d'assignare intrate certe e sicure per la sua dote ad Arbitrio delli sud.ti, et che non possi
essere meno de d(uca)ti 600 con pagare de più a beneficio d'esso Monastero nel suo
ingresso d(uca)ti cento per raggione della camera, et in oltre fare portare il letto, et
altre cose necessarie per l'uso suo, e lo vestito per la sua persona, con declaratione che
al tempo vorrà fare la professione habbia p(rim)a da far consignare fede di credito de
Banco residente in Napoli della quantità convenuta per d.a dote diretta alli Governatori,
e Madre Abb.a sud.ti quali non li possono ammovere dal d.o Banco si non per implicarli
in compra sicura de stabili à annue entrade per fitto, e cose necessarie, et in evento che
s'assignassero tante annue entrade, certe, et sicure per d.o cap(ita)le conforme se
convenerrando che se admettono, et il tutto ad arbitrio di d.ti Gov.ri, e morendo avanti la
loro professione cessi solamente il pagamento dell'intrate per la dote; restando il resto al
Mon.rio, et morendo doppo la professione resti anco la propietà di d.a dote per il sud.o
affetto a beneficio del mon.ro;
9 - che occorendo volesse alcuno cittadino ponere alcuna sua figlia, Nepote, ò parente
vergine, ò di legittimo matrimonio quale habia da essere de anni quindici in bascio per
educarsi nel d.o Monasterio, che d(uca)ti Governatori e Madre Abadessa l'habiano
d'admettere, et ricevere con il pagamento di d.ti ventiquattro l'anno tertiatim con una
terza sempre anticipata, e con pagare ancora carlini cinque il mese per la raggione della
camera, e ponerci il letto, et altre cose necessarie mentre ci starà e passati li quindici
anni sin alli ventiquattro sia in elettione di d.ti Gov.ri, e Madre Abadessa fattasi
conside(ra)tione alle buone qualità della figliola di farla continuare in d.a educatione
119
con il pagamento de d(uca)ti 8 l'anno tertiatim, e nel modo ut s.a, et occorrendo ponerci
figliola forastiera vergine, e legittima se osservi l'istesso circa l'età, ma con pagamento
di d(uca)ti quaranta l'anno tertiatim con una terza anticipata, et d(uca)ti diece per la
raggione della camera etiam con il letto, et cose necessarie, e passati li quindici anni se
ne paghino altri d(uca)ti quindici de più inclusa la camera;
(Una glossa del documento dell'Angrisani annota che il Pontefice riforma: "si osserva
quello che sta ordinato per la sacra congregatione.")
X.mo - che detti Gov.ri, e Madre Abadessa che pro tempore sarando, habiano potestà
d'eliggere un nostro cittadino per far le cautele concernente a d.o Mon.ro e monache, et
figliuole educande, quale habbia anco da essere Rationale per tenere conto d'introito, et
esito, e cosi d'eliggere un Proc(urato)re per esigere ad lites, et per altri negotij, che
occorrerando con assignarli ad ambi doi salarij competente con aversi riguardo alle
fatiche et diligenze per servitio universale, et particulare d'ogni monache, ò vero figliola;
11 - che similmente possono d.ti Gov.ri e Madre Ab(batess)a fare elettione de Rev.di
Sacerdoti approbati Regulari, e Religiosi dell'Ordine e Regola di santa Maria del
Carmine per officiare nella Chiesa di d.o Mon.rio administratione de Santissimo
Sacramento, e delle serve di buona vita, che si chiamano converse per servitio della
madre Abbatessa, monache, e figliole con accettarsi de prendesi serve che habiano da
continuare il servitio, et non uscirne dal Mon.rio si non per infermità, ò per che non
donassero sodisfatione alle sud.te, e non fussero proposito, e che le serve cittadine siano
preferite alle forastiere;
12 - che li contratti da farnosi in servitio di d.o Mon.rio monache, et vergini tanto per
causa delle doti, come per qualsiasi altra causa si debiano fare con intervento di d.ti
Gov(ernato)ri, et Madre Ab(batess)a per il sud.o Not(ari)o Ordinario del Mon.rio, e che
l'istrumento, et obliganze se possono liquidare, et accusare in ogni Corte Ecclesiastica
Regia e Baronale da uno di d.ti Gov(ernato)ri, ò dal Not(a)re in (persona) per facilitare
l'esecutione, e cosi s'habbia da pattoire assegnandoli la Curia come li sud.e;
13 - che ridotto d.o Mon.rio alla sua perfettione con l'intrada certa di d(uca)ti 400 l'anno
in comune oltre l'altre entrade delle doti, s'habbia supplicare la SS(anti)tà di nostro
Signore accio si degni concedere la clausura col vivere in comune, et procurarsene
l'espeditioni necessarie, et opp(ortu)ne per lo che spetta alli maritaggi delle figliole
cittadini d'ogni anno del giorno della SS(antissim)a Pentecoste s'habbiano a congregare
li sindici di d.a Un.tà rappresentata come di sopra insieme con li Gov.ri di d.o Mon.rio
nella d.a Chiesa di d.o Mon.rio quando sarà ridotta a potersi celebrare dopo celebrata la
messa del Spirito Santo, e tra tanto nella Chiesa Collegiata nel quartiere murato della
terra per doi anni, e per altri doi anni alternative nelle Chiese Parrocchiali di d(uca)ti
dui altri quartieri, et precedente lista delle figliole nobili de anni quattrodici sino a 24, le
quali siano cittadine vergini legittime, et Naturali, e povere in modo che si bene si
volessero monacare, non potessero ponere quella quantità de denari che li bisognano, e
delle sud.te se ne cavano sedici delle più povere, et de maggior età del quartiero murato
della terra, e poste in bussola se ne faccino cavare da un figliolo de diece anni il numero
di quattro et a ciascheduna di queste si facci la promissione di d.ti venticinque per
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subsidio del maritaggio da pagarseli con effetto il giorno di S.ta Maria del Carmine, che
si celebra à 16 luglio, costando per fede del Rev.do Parrocchiano del matrimonio
celebrato fandosene cautela del pagamento al sposo et marito, et della sicurezza della
Donna del d.to Notare del Mon.rio, et per quelle figliole, che non haveranno trovato
marito se facci deposito nella cascia delle tre chiavi del Mon.rio separatamente delle d.te
doti à finché siano pronti nel sposalitio, et l'istessa regula si dovrà tenere per il
maritaggio delle figliole dell'altri sud.ti dui quartieri otto per ciascheduno in bussola da
cavarnose doi per ciascheduno d'essi dui quartieri con l'istesso modo di pagamento ò
deposito, e nell'anni seguenti, ogni anno se faranno l'istesse monache dico l'istesse
bussole con ponerci le rimaste, e quattro di più del quartiere murato e nell'istesso modo
nell'altri dui quartieri con l'aggiuntione di doie per quartiere in luogo delle uscite prima,
con dichiaratione che che havendo il sig.re Detio Rocco de Napoli lasciato in suo
testamento d(uca)ti 36 l'anno per maritaggio di una povera di Somma questa s'intenda
compresa nel d.o numero de otto figliole, e per doi p(ri)mi anni sia del quartiero murato
à beneficio della prima che uscirà, et l'altri doi anni di d(uca)ti doi altri quartieri, e cosi
osservarsi per circolo in modo che l'Un.tà ne verrà à pagare solo detti maritaggi l'anno
per d.ti 175 mentre però s'haverà il pagamento del sud.o lascito del d.o sig(no)r Detio
Rocco, e che del tutto se ne tenga scrittura à parte si dal Cancelliero di detta terra come
dal d.o Notario per esecutione di d.te opere pie con d.a Capitulatione se supplica come
nel memoriale porretto à S.E. con farseli humilmente riverenza con riserva sempre del
beneplacito Apostolico in le cose concernentino la spiritualità, et ragione.
Rev.dus Regius Cappellanus videat, et in scriptis ralatione faciat S.E. Valenzuola
Reg(ente) - prov. per S.E. Neapoli die primo Aprilis 1620 - Tagliavia Et volendo à quanto da V.E. mi viene comandato, obedire, e del tutto farli matura, e
considerata relatione, dico, che da me sono stati ben visti, et considerati li Capitoli
preinserti, e quanto in ciascheduno di essi si contiene; Adhibito in tutto il parere del
magnifico U(triusque) J(uris) D(octor) Scipione Rovito, Regio Consigliero, e mio
ordinario Aud(ito)ro, sono del voto, che E.V. può restar servita di confermare, et
approbare li Capitoli predetti, et à quelli prestare il Suo Regal Assensa, e Beneplacito in
nome di Sua Maestà cattolica Re di questo Regno, sin come a molti altri Capitoli d'altri
luoghi pij, et per V.E., et per altri passati Illustrissimi Signori Suoi Predecessori Viceré
in questo Regno è stato solito prestare lloro Regio Assenso, e Beneplacito in nome di
detta Maestà Cattolica con farneli spedire Regio Privileggio in forma Regiae
Cancell(eri)ae affinche li Capitoli predetti sortiscano loro debito affetto, etr esecutione; e
che quelli si habiano da osservare ma la confirmate et Regio Assenso da prestarsi da
V.E, in esecutione di detta preinserta Capitulatione sia con l'infrascritte clausole,
conditioni, e limidationi ut sunt:
p(ri)mo - che in quanto al contenuto nel capitulo 9° non se prometta da V.E. in altro
modo nisi per via licentia Sanctae Sedis Apostolicae, seu Rev.mi loci Ordinarij.
2° - che l'instrumenti et obliganze del monastero si possono liquidare et accusare in ogni
corte, cossì Ecclesiastica, come Regia, o Baronale, come nel capitulo sett(imo) si
contiene può in questo l'E.V. ordinare che le dette obliganze, et instrumenti non si
debiano in modo alcuno accusare, ne liquidare in altro loco eccetto che nelle Corte, et
avanti Giodici competenti dell'obligati a detto monasterio.
3° - Che occorrendo alli supplicanti di dar conto di loro administrationi quello debiano
dare ad Officali Regij, ò à chi dall'E.V. e Suoi Illustrissimi Successori sarà ordinato.
121
4° - Che alla detta Capitulatione non se possa aggiungere ne mancare cos'alcuna senza
espresso ordine di V.E., e sotto quelle pene che all' E.V. pareranno, e questo è quanto
occorre riferire à V.E. al cui prudentissimo giuditio remettendo il tutto facendoli
humilissima riverenza li bacio le mani.
Da casa in Napoli à dì 8 d'Aprile 1620.
Di V.E. Servitor y Cappellano M(agior) D. Alvaro de Toledo
Scipio Rovitus - Gio:Geronimo Stinca - Reg.ta
Concordat cum originali meliori semper salva - Vincentius Tagliavia..." 3)
Il testo continua seguendo la vicenda processuale.
Successivamente i supplicanti ottengono dal papa Bolla sub plumbo per l'erezione del
monastero a Somma.
Il 27 ottobre il Cappellano Maggiore Alvaro de Toledo riferisce al vicerè:
"Ill.mo et Ecc.mo Sig.re
per obedire l'ordine di V.E. ho visto una bolla spedita da sua Santità con voto della
congregatione delli ill.mi Cardinali de negotij de-riti in la quale si lege che indotti
l'Uniiversità et huomini supplicanti da zelo di devotione et servitio dell'onnipotente Dio
hanno percio in la loro terra di Somma della diocese di Nola fondato un monasterio di
donne monache sotto la regola di S.ta Maria del carmelo con haver con consenso di V.E.
assignato annui d.ti quattrocento sopra certe gabelle in detta Bolla nominato per vitto et
sostentamento delle monache di quello et avendono supplicato sua Santità per il suo
beneplacito et assenso sopra l'erettione di d.o monasterio et hanno ottenuto d.a bolla
con la quale si commette à monsignor vescovo di Nola seu al suo Rev.do Vicario che
voglia apostolica auctoritate approbare et confirmare l'erettione et fondatione di d.o
monasterio con potesta et facultà de far chiesa campana campanile claustro refettorio
dormitorio et ogn'altra cosa necessaria ad d.o monasterio et monache di esso quale
debbiano essere il numero di sedici cioè sedici di esse per recitare li divini officij et le
tre altre converse con havere à vivere sotto la regola et osservanza sod.a de S.ta Maria
del carmelo come questo et altro si legge nella bolla p.tta spedita in Roma Idibus 7bris
1627. 4)
I Capitoli ricevono l'exequatur del Reggente Lopez il 29 novembre 1627.
---------------------------------------------------1) Secondo manoscritto della biblioteca del podestà Alberto Angrisani - pag. 196.
2) Alberto Angrisani - "Brevi notizie storiche e demografiche della città di Somma Vesuviana" - 1928 - pag. 109.
3) Archivio Storico Comunale - Atti Regia Camera Summaria - vol. I pagg. 186/199.
4) Secondo manoscritto della biblioteca del podestà Alberto Angrisani - pag. 200 tergo
122
CONFRATERNITA DI SANTA CATERINA
ERETTA NELLA CHIESA OMONIMA CON ANNESSO OSPEDALE AL BURGO
8 luglio 1438
La Curia Vescovile di Nola documenta l’antichità di questa congrega nella santa Visita
del 1658. Infatti i Maestri “comparuerunt et presentaverunt bullas aggregationis dicte
confraternitatis (...) Romae anno 1438 idibus Juliis”.
Dalla Santa Visita del 1615, giunta a Somma nel 1616, risulta che la confraternita è già
esistente dal 1503, (a meno che non ci sia un errore materiale e si voglia dire 1530, che è
la data della Bolla di fondazione, esibita nel 1586), in quanto vengono mostrate ai
"Commissari" vescovili in Visita "quasdam Bullas apostolicas sub datum Romae 1503
Idibus Iulii, in quibus conceditur confratribus ut possim gubernare et administrare bona
dictae confraternitatis, et in illa, unum, vel plures ad libitum cappellanum deputare ad
nutum amovibilem. (...)
Ad interrogationem sibi factam (i Maestri) responderunt che hanno peso di fare celebrare
in detta Ecclesia una messa di la quale fanno celebrare alli Patri di S.to Agostino alli
quali danno per elemosina docati cinquanta.
Item hanno peso di andare precessionalmente a S.M. de Monte Vergine et S. M. appareta
ogn'anno. Et ad aliam interrogationem responderunt che li Mastri confrati si eligono et li
conti li danno al S.or arciprete de Somma nel fine della sua amminiostratione et non
hanno Capitoli.
Mandatum fuit q(uo)d intra mensem conficiant Capitula, et deferant approbanda Ill.mo
Episcopo sub pena interdicti Ecclesiae."
I Maestri vengono invitati a dare il conto entro 15 giorni e a presentare inventario dei
beni, (che nel volume della Santa Visita manca).
Dagli atti risulta che attigua alla congrega c'è la Cappella di San Rocco.
La chiesa di San Giorgio "in qua olim erat hospitale sub cura dictae confraternitatis,
quae ad presens exercetur una cum hospitale confraternitatis bapt(e)ntium domum pro
hospitalitate accomodat, et confraternitatis S.tae Catherinae solvunt ducatos quinque pro
salario hospitalarii et hoc ad beneplacitum confratruum baptentium."
La Santa Visita del 1586 dà conto che vicino a Santa Caterina i sodali "et prope illam
unum hospitale construj et edificari fecerunt (...) item servant hospitalitate in hospitali, et
domibus p(redic)tae cappellae (...) ubi sunt tria cubilia pro hospitandis pauperibus et
infirmis illuc se conferentibus et erat et hospitalarius nomine Matteus qui dicti hospitalis
curam habet deputatus a Magistris cum certo salario (...) ut faciant confiteri infirmos
illuc se conferentibus et etiam SS.mae Eucharestiae Santus lumi prive et deinde (...) de
medico corporali provideant." 1)
Nel 1605 la congrega provvede all'elezione dei Maestri con atto notarile di Marc'Antonio
Izzolo:
"Die vigesimo quinto mensis 9bris 4 Inditionis 1605 in terra Summae et p(ro)p(riament)e
ante janua Venerabilis Ecclesiae confraternitatis S.tae Chaterinae d.ta terra adsentes
nostram presentiam in d.to loco infr.i magistri procuratores et confratres ut dicunt p.ta
Venerabilis Ecclesiae S.tae Chaterinae dicte terre Summe ut sunt: Marcus Antonius
Battimellus, Ascanius Rahus, magistri et procuratores ad presens, Reverednus Donnus
Nuntius de Stefano archipresbitero dictae terrae, Scipio Capograssus, Domenicus Lanza,
123
Joes Berardinus Guadagni, Franciscus Fusco, Franciscus de Aliperta, Franciscus de
Palma, Carolus Rubius, Matteus Guerra, Franciscus Cigliotta, Felix Mayonus, Joes
Angelus de Nadeo, Nardus de Oriemma, Felix de Palma, Franciscus Moletterius, Joes
Domenicus Barberius, Hieronimus Testa, Michael de Avino, Joes Vincentius Molaro,
Troyano de Vitio (Vitis), Joes Berardinus Mayonus, et Jaoes Sabatus Cigliotta, confratres
dictae Ecclesiea et confraternitatis ut dicunt: congregati in uno d.to loco mayorem, et
seniorem partem dictorum confratruum, facientes et reputantes ut dicunt; et cum ...
coram nobis asseruerent dictum Marcum antonium et alios eius socios esercuisse dictum
magistratum et procurationem d.ae Eccl.se, spatio annos trium et plus, ad hoc ut d.cta
Ecl.a et eius introitus sit rectè gubernata et guberrati, igitur p.tus Marcus Antonius ...p.to
ac.ti alij confratres sponte coram nobis amni numeri .... obligaverunt, creaverunt,
nominaverunt, et fecerunt magistri yconomes gubernatores et procuratores d.tae Eccl.ae,
Jacobun de Stefano, Rev.um dominum Joem Domenicum de Mauro asentes, ac in eos
socios et coadiutores Ascanium Rahum et Joem Berardinum Testam presentes, cun
omnibus illis potestatibus, authoritatibus, pertinentiis, dignitatibus, et honoris solitis, et
consuetis, et prout alij predecessores magistri et procuratores soliti et (quivis) fuerunt;
nec non dictos Jacobum, dominum Joem Domenicum absentes, tam quam presentes, ac
p.tos Ascanium, et Joem Bernardinum presentes, sponte const.nt p.tae Eccl.ae S.
Chaterinae (perso)naliter, et in solidum parocuratores - ad (omnes) et singulas
potestates, debitas, et necessarias et si(gnante)r ad exigendum - (omnes) et quascumque
pecuniararum quantitates ipsi Eccl.ae debitas proximo passato, et in futurum debendos
pro quascumque personas, ex quibuscumque titulis rationibus, et causis, ac vigore,
quarumcumque causarum app.m et de p.cip.is ranique (?) - quoscumque solvendos
petandum - et ubi renitentis o.ent (omnes?), vel aliquos ipsorum renitentes o.et (omnes?)
ad sovendum ipsos et ipsorum quemlibet citari, vocari, cogi, et compelli faciendum in
omni curia et foro - et proximis passatis ac per quibuscumque litibus, et causis d.a
Cappella activis, et passivis, civilibus, criminalibus, et mistis, motis et movendis in
judicio quocumque comparendum - et omnes actus juridicos, judiciarios necessarios, et
opo(rtet) faciendum pro ut dicti confratres fecerunt si personaliter adessent, dantes et
ipsi confratres potestatem dictis Jacobo et Joe Domenico asentibus et cuilibet ipsorum in
solidum, ac p.to Ascanio e Joe Berardino juntim cum d.o Jacobo, e Joe Domenico vel
altero ipsorum unum seu plures ad lites tantum cum simili vel limitata potestate
substituendi, et revocandi - pro ut d(ic)tis m(agistr)is, et p(rocurato)ribus videlibet - et
placebit - Ac etiam p.ti confratres eligerunt - rationalem (ac) visorem, ad videndum
computa p.ti Marci Antonii Battimelli magistri procuratoris p(arte) p(resen)te ut s. usque
ad presens Rev.um dominum Nuntium de Stefano archipresbiter di.te terre presentem con videre valeat dicta computa administrationis ipsius Marci Antonii, ipsumque si
debitor erit condendamnum, ac ad solvi costringendum - ac etiam liberandum - prout ei
melius visum fuerit, sub penis - de rate - et similes - intra vero - promictates - habere
ratum - et perinde juraverunt mihi - in vivis (unius) rei test.m
Judice Joe Leonardo Stayvano ad contractus Francisco Pirillo, Jo:Domenico de Avino,
Blasio Izolo, Rev.do padre fratello Priore (spazio bianco) in d.ta S.ta Chaterina. 2)
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"Regole della venerabile laical congregatione et ospetale sotto il titolo di Santa Caterina,
e Santa Maria dei Battenti della città di Somma
13 dicembre 1776
Li Maestri, Procuratori, e Fratelli della VenErabile Laical Cong.ne, ed Ospetale sotto il
titolo di S. Catarina, e di S. M.a de' Battenti della Città di Somma, in Prov.ia di Terra di
Lavoro con vive suppliche espongono alla M(aestà) V(ostra), come per la giuridica
esistenza, per lo buon governo, e retta amministrazione di essa, hanno formati alcuni
capi di regole, che si umiliano alla M(aestà) V(ostra), anche per far rimanere nel suo
vigore il d.o Ospetale: E come che di quelli non possono far uso prima non vengano
avvalorati col V(ostr)o Reale Beneplacito, e R(egi)o Assenso Ricorrono perciò dalla Real
Clemenza della M.V., e la supplicano benignarsi di concedere il V.o Reale assenso tanto
supra la fondazione di d.a Venerabile Laical Cong.ne ed Ospetale, quanto sopra de' capi
di regole per lo buon governo della medesima, ed il tutto riceveranno a gra(tia), ut
Deus."
Seguono diciannove firme e nove segni di croce dei membri di importanti famiglie
sommesi.
Il notaio Pascale de Falco attesta l'autenticità delle firme e della richiesta di beneplacito.
"Reverendus Regius Cappellanus Major videat et in scriptis referat.
Regole della Ven.le Laical Cong.ne ed Ospedale di S. Catarina e S.M.a de' Battenti di
Somma.
1 - Si stabilisce che per lo buon governo e retta amministrazione della Cong.ne si
debbano eliggere due officiali denominati Maestri e Procuratori dal numero de' fratelli
laici, li quali debbono essere annuali - a quale oggetto nella giornata del 25 novembre
di qualsivoglia anno si congreghino a suono di campana tutti li fratelli ascritti, o la
maggior parte di essi, e dalli Maestri e Procuratori si nominino due soggetti per
successivi, abili, puntuali e facoltosi, de' quali nominati, chi nella bussola partitamente
facienda rimarrà incluso colla maggioranza de' voti secreti, e propriamente uno dippiù
della mettà de' votanti, esercitarà l'officio dell'anno seguente: In caso però restassero
esclusi tutti e due li nominati, si farà altra nomina dalli nominati Maestri e Procuratori
fino a che seguirà la canonica elezione, con avvertenza, che essendovi parità di voti,
debba questa dirimersi dalla sorte servata la forma prescritta dalla legge. Fatto così
l'elezione, si debbano immediatamente immettere nel possesso de' loro officj li novelli
eletti, e s'intenda adempito a questo atto colla consegna delle chiavi della Cong.ne ed
Ospetale.
2 - Che ogni fratello debba accettare la carica di Maestro, e Procuratore, o altro officio,
che se li darà, e nel caso non voglia accettare senza legittima causa, debba pagare libre
quattro di cera per elemosina.
3 - Che li nominati Maestri, e Procuratori debbano nominare il Maestro de' Novizj, li
Maestri di cerimonie, ed il Sacristano per doversi eligere in piena congregazione.
4 - Che debbano similmente nominare l'Avvocato, e Procuratore, ed il magnifico Notaro,
che eserciterà anche da Secretario per lo buon governo, e patrocinio della Cong.ne per
125
doversi eliggere come sta disposto per l'altri officiali; al primo de' quali debba la
Cong.ne pagare annui carlini venti per l'onorario, ed al secondo annui carlini dieci.
5 - Che debbano nominare il Padre Spirituale, ossia Cappellano per eliggersi in piena
congregazione da tutti, o dalla maggior parte, amovibile ad nutum di tutti, o maggior
parte de' fratelli, il quale abbia ingerenza ne' soli affari spirituali, e per quanto tocca al
culto divino, senza punto intromettersi nel temporale, il quale sia tenuto celebrare tutte le
messe descritte nella tabella della Cong.ne e nelle giornate destinate in suffragio di tutti
li fratelli....li medesimi nella Cong.ne, e spiegare l'evangelo in ogni domenica.
6 - Che l'officiali eliggendi non siano debitori della Cong.ne per causa di tenuta
amministrazione - che abbiano resi li conti, ed ottenute le debite lettere liberatoriali, e
che li nuovi eletti non siano consanguinei, ed affini de' precedenti usque ad tertium
gradum inclusive de jure civili, come altresì non debbano eliggersi ad idem officium, se
non passato il quinquennio, purché però non vi sia la confirma di tutti li fratelli nemine
discrepante.
7 - Che andando la Cong.ne in processione, nessun fratello ardisca da se prendere lo
stendardo, la croce, la mazza del palio, o se (prende) la statua senza licenza delli
Maestri, e Procuratori; altrimenti precedente la maggioranza de' voti secreti de' fratelli
sia cassato per fratello, insinuandosi ad ognuno il dovuto rispetto, ed ubbidienza alli
officiali, ed aver presente il S(anto) timore del Signore Iddio.
8 - Che se qualche fratello si trovasse abitare fuori della Città di Somma, e suo ristretto,
sia tenuta la Cong.ne tutto quello importa la spesa dell'associazione, ed altro, farne
celebrare tante messe dal d.o Cappellano, e Rev.di Preti fuori capitolo tra lo spazio di
un mese: come ancora volendo qualche fratello per speciale sua divozione farsi sepellire
in altra chiesa fuori della Cong.ne, in tal caso nemmeno sia tenuta la Cong.ne alla d.a
associazione, ed altro; ma del tutto farne celebrare tante messe come di sopra sta
disposto.
9 - Che li nominati Maestri, e Procuratori abbiano la facoltà di esiggere anche per mezzo
di pubblico Banco, e quietare tutte le quantità perverranno a beneficio della Cong.ne per
causa di censi, affitti, e volontarie oblazioni, li quali siano tenuti ed obbligati, precedenti
loro valide ricevute a beneficio de' rendenti, distintamente scriverli nel libro d'introito,
per poi darne conto nella fine dell'anno a due fratelli da destinarsi in piena
congregazione, li quali nella dazione del detto conto interveniranno come fiscali.
1 - Che li detti Maestri, e Procuratori possano far esito nella semplice summa minore di
carlini trenta, ed occorrendo esitare summa maggiore, debbano ottenere la risoluzione
de' fratelli in piena congregazione.
11 - Che per l'esistenza e buon governo dell'ospetale si debbano eliggere due infermieri
in piena congregazione, li quali siano tenuti assieme col Sacristano ricevere li poveri in
ogni sera così nell'ospetale de Rev.di Padri Pellegrini, come nell'altro degli uomini, e
donne povere distinti tra di loro con essere sempre preferite quelli della Città alli
126
forestieri, alli quali debbano somministrarli letti, ed ogni altro occorrerà per sollievo de'
medesimi, il tutto a spese della Cong.ne, li quali colle presenti si dichiarano per nostri
fratelli.
12 - Si raccomanda alli detti Infermieri, e sacristano il S(anto) timore di Dio da doverlo
sempre insinuare alli nominati poveri, ed invigilino principalmente per la secregazione
dei maschi dalle femine nelle distinte abitazioni, e per una semplice ricognizione alli d.i
infermieri, e sacristano sia tenuta la Cong.ne sodisfarli annui carlini venticinque per
ciascheduno, e li Maestri, e Procuratori invigilino l'adempimento di d.a pia opera.
13 - Morendo qualcheduno di d.i fratelli poveri, sia tenuta la Cong.ne associarlo, e
sepellirlo a sue spese, in adempimento della carità cristiana, e dovere tra fratelli.
14 - Che li Maestri, e Procuratori non debbano adempire ad altra spesa ed elemosina
fuori del d.o ospetale, acciò si abbia tutta la cura dell'istesso.
15 - Che siano li medesimi tenuti sodisfare li maritaggi al n. di quattro di carlini dieci
l'uno alle figliole povere della città precedenti fedi de' Rev.di Parrochi delle respettive
Parrocchie.
16 - Che li fratelli non siano più di quaranta per qualunque causa, li quali debbano
essere n.° venti del quartiere murato, dieci del quartiero di Margarita, e li restanti dieci
del quartiero prigliano; E passando alcuno di essi a miglior vita, si debba
immediatamente fare la recezione dell'altro faretllo costumato, e divoto dalli Maestri, e
Procuratori in piena congregazione, siccome sta prescritto nel capitolo primo per
l'elezione delli officiali.
17 - Morendo qualche fratello della Cong.ne, siano tenuti tutti li fratelli associarlo ,
coll'intervento ancora di tutti li Rev.di Preti fuori capitolo, e che sia libero, e franco da
tutte le spese, cioé della campana grossa, fossa, entratura e croce, e si debbano far
celebrare messe lette n.° cinquanta dal d.o nostro Cappellano, e Rev.di Preti fuori
capitolo fra lo spazio di un mese dopo la morte per suffragio della sua anima; e nel caso
si sepellisse di mattina, si debbano far celebrare d.e messe piane ed una messa cantata
sopra del cadavere.
18 - Che in ogni anno in onore, e gloria delle Sante si debbano fare la festa, e detta
Cong.ne sia tenuta sodisfare quanto occorre per la celebrazione delle messe, messa
cantata, ed altro, essendovi però danaro in cassa; nel caso contrario si potrà adempire
nell'anno seguente.
19 - che la detta Cong.ne debba pagare al nominato Padre Spirituale e Cappellano annui
ducati ventisei, eg.a o(mnin)o tertiatim per la cennata assistenza, e S. Sacrificio della
messa in conformità di quanto sta dichiarato nel capitolo quinto.
20 - Se qualche fratello manchi di venire per quattro volte alla Cong.ne, o
all'associazione di qualche fratello difonto, senza legittima causa da conoscersi dalli
127
Maestri, e Procuratori, sia dalli medesimi discretamente mortificato; e seguitando a
mancare s'intenda eslcuso dalla Cong.ne concorrendovi però la maggioranza de' voti
segreti de' fratelli, e per l'esatta esecuzione sia tenuto il Sacristano a darne distinto conto
in piena congregazione.
21 - Che mancando similmente per quattro volte qualunque officiale, o siano Infermieri
... senza legittima causa oppure per servizio della Cong.ne, sia lecito alli fratelli in piena
congregazione eliggere altro fratello in luogo del deficiente per tale esercizio.
22 - Che le soprascritte Costituzioni, o siano capi di regole, si debbano tener conservate
dentro l'archivio da conservarsi nella sacristia della Cong.ne (con due) chiavi distinte,
una della quali si debba conservare dal primo Maestro nominato, e la seconda dal
Notaro, nel quale archivio si debbano conservare tutte le scritture pertinenti all'interesse
della Cong.ne, e che in ogni quattro mesi si debbano leggere dal Secretario dette regole,
affinché li fratelli le sappiano, e siano giornalmente osservate, poiché tutte sono dirette
al culto divino, e buon governo della nostra Cong.ne.
Per ultimo si stabilisce che la Cong.ne non possa fare nuovi acquisti in conformità delle
Sovrane determinazioni, e che de' re(troscri)tti capi non si possano, né debbano
diminuire, o aggiungere senza pubblica conclusione in piena congregazione, con
ottenersi in seguito per l'osservanza il Reale Assenso, e Beneplacito della M(aestà) del
Re, che Dio guardi."
Segue la relazione favorevole del Cappellano Maggiore condizionata come per i Capitoli
delle altre confraternite e la data "E questo in Napoli 13 Decembre 1776". 3)
--------------------------------------------------1) Sante Visite del 1616 vol. IX pagg. 332 tergo / 337 tergo, 1586 pagg. 879-884 e 1658 pag. 54 tergo (233 tergo).
2) Archivio Stato Napoli - notaio Marc'Antonio Izzolo - scheda 40 prot. 2 pag. 45.
3) A.S.N. Statuti e Congregazioni - Cappellano Maggiore B 1199 - incartam.to 156 - atto concesso da Alessandro Masulli.
128
CONFRATERNITA DI SANTA MARIA DEI BATTENTI
O DEI FUSTIGANTI O DELLA BEATA MARIA ANNUNZIATA
ERETTA NELLA CHIESA DELLA SANTISSIMA ANNUNZIATA
ANNESSA AL CONVENTO DI SAN DOMENICO NEL QUARTIERE PRIGLIANO
1521
Con atto del notaio Gabriele della Marra del 30 ottobre 1521 la congrega affitta due case
con giardino nel quartiere Prigliano, di proprietà di Fabrizio Troysio, come risulta da un
atto del 30 gennaio 1605 del notaio Marc’Antonio Izzolo. 1)
Un libello della Collegiata, datato 13 luglio 1561, ricorda che la congrega esiste già da
quattro anni.
"I fratelli sono riuniti in Santa Caterina nella cappella di Santa Maria dei Battenti" alla
presenza del notaio Marc'Antonio Conte di Napoli e nominano i Magistri Economi ed i
Procuratori della confrateria per la concessione in enfiteusi di una bottega al Burgo.
Il fatto che già nel '500 i confratelli si riuniscano in Santa Caterina rivela una
compenetrazione con l''omonima congrega, che sfocerà nella fusione, già annunciata da
una notizia del 1642 e culminata nel 1776, allorché entrambe si daranno uno Statuto
scritto sotto il titolo di Confraternita di Santa Caterina e di S.ta M.a dei Battenti.
Il testo è riportato a proposito della congrega di Santa Caterina.
L'atto della Collegiata recita:
"In Dei no(m)i(n)e Nostri Jesu christi Amen à nativitate ipsius (mille - margine corroso)
quingentesimo sexagesimo primo Regnante in hoc Regno...et Cattolico d(omi)no n(ost)ro
Philippo de Austria Dei gra(tia) Rege...Francie utriusq(ue) Sicilie Hierusalem fide
difensore Hispanie Principe Archiduce Ausine Duce Bugundie Mediolani Bar..tie Comite
Aspurgij et Handrie Anno settimo feliciter Amen
Die vero Decimo tertio mensis Julij quarte Indictionis in Terra Sum(ma)e nos Jo(ann)es
Domenicus Casillus ad contractum (et) litem Judex Marcus Antonius Conte de Neap(oli)
Dum(ma)e habitator publicus ubilibet p(er) totum p(redic)tum Regnum Reg(i)a et
Apostolica Auctoritatibus not(arius) et testes scripti atque sub(scrip)ti hoc vocati et
rogati p(rese)nti scripto publico declaramus notum facimus et testamur quam p(redet)to
die in eadem t(er)ram sum(ma)e et proprie intus ven(erabi)lem Ecc(lesi)am S.te Marie
Battentium d(ict)e (coram) nobis ibidem existentibus (con)ventisque per nos intus dictam
Ecc(lesi)am in n(ost)ri p(rese)ntia p(er)sonaliter constitutis honorabilibus viris Andrea
granata de eadem t(er)ra et Thoma de Piacente de p.tta t(er)ra Magistrij Economij et
Procuratoribus ad infr(ascip)ta signater S.te Marie Battentium et confratruum ipsius de
qua procuratione nobis constat publicum instrum(entum) de procurationis fieri rogatum
manu mei p.tti notarij olim die decimo quinto augusti tertie Indictionis anni preteriti 1560
et erat prout est tenoris et continentie subsequetis vidilicet: die decimo quinto mensis
augusti p(rim)e Indictionis 1560 su(ma)e et intus ven(erabi)lem Cappellam Sancte
M(ari)e Battentium eiusdem t(er)re nobis Judice n(ota)rio et testibus sub(scipt)is ibidem
existentibus et per nos inibi inventis onorabile vincentio Ciurcio fracisco ciurcio
Gaspare de Troyse vincentio de palma Angelo de oriemma Paolino d'Alip(er)ta Joe
vincentio de mirabella Thoma ciurcio vincentio monaco Joe Ant(oni)o Romano Joe
dominico molaro Berardino Coppola Joe Bapta granato Joe Bapta ciurcio joe Beradino
guadagno Angelillo d'Armenio Angelo morcio Jacono spagnuolo laurentio moccia
martino molaro Angelilo di varra francisco di laure Cesare Capasso Joe Antonio
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Battinello santolo di barra Marsilio d'Averaimo don Mario d'oriemma don laurentio
d'Averaimo ferdinando majone Tiberio de Piacente Matteo de Colella Joe Jacobo
Coppola Anibale Coppola Nardo de Piacente minico coppola Angelo moccia m.co Joe
vin(centi)o de campo Nobile Joe vincentio d'Arminio J(oe) Thoma Sepe Conte Palmese
ultimo loco venu... o(mn)ibus congregati in unum ad sonum campane... intus eamdem
Ecc(lesi)am more et loco soliti facientibus ut dixerunt maiorem et seniorem partem
confratruum de confraterie sponte asserentibus ad infra(scip)ta p(er)sonaliter interesse
et vacare non posse eorum magis arduis negotijs occupati et prepediti ut similiter
dixerunt confisi igitur plena rie ab isc(ri)ptis comunicato consilio una nimiter et pari voto
de fide prudentia sufficientia virtutibus et legalitate onorabilium magistri Andree granati
et Thome de Piancente presentium et d(omi)nus p(rese)ntis procurationis et magistratus
d(icta)e Ecc(lesia)e in se ipsos et quemlibet ipsorum sponte coram nobis suscipientium et
acceptantium ut infra narrabit ipsos et quemlibet ipsorum eorum et d(ict)e Ecc(lesi)e
constituerunt et creaverunt et confirmaverunt generales procu(rato)res Economos et
magistros de confraterie per annum unum continuum et deinde in antea deputandum
accertos nuntios spetiales et ad infra(scrip)ta generales itaque spetialitas spetialitati non
deroget nec è contra ad procur(at)io no(m)i(n)e et pro parte ipsorum constituentium et
d.e confraterie et pro eis in beneficium comodum et utilitatem d.e Eccl(esia)e
recuperandum exigendum et habendum (se a se) ipsos recepisse et habuisse confitendum
o(mn)es et quos(cumqu)e annuos redditus introitus sive census ipsi confraterie debitos à
retroactis temporibus usque in p(rese)nte die et successive in antea et tempore p(rede)tto
durante à quibusvis censuariis et debitoribus d.e Ecc(lesia)e tam virtute publicorum
instrumentorum & obligationum apocarum et aliarum scripturarum tam publicarum
quam privatarum".
La procura continua per dieci pagine secondo un fitto e ripetitivo formulario di mandati
specifici a sciogliere e legare, a riscuotere e a pagare, ad amministrare e governare, a
redigere libri contabili. Essi inoltre hanno procura ad lites in qualsiasi foro.
Prendono visione della precorsa ammininistrazione contabile del magnifico Vincenzo de
Campo e del nobile Jo:Vincenzo de Arminio.
I Magistri riscuotono otto carlini d'argento lasciati per testamento da Jo:Vincenzo
Mirabella della maggior somma di 15 carlini d'argento, destinata alle elemosine.
Si obbligano al rispetto dei predetti patti, pena venticinque once e mezza "cum precarij
constitutione potestate capiendi Ren(unciaveru)nt et juraverunt."
All'atto interviene il nobil viro Nicolao Cesarano di Somma, audiente et intelligente, per
sé, per i suoi eredi successori, e dichiara di possedere a "titolo di devolutione mediante
sententia de supra promulgata in Curia m.ci Gubernatores d.e terre contra Jo:Andream
Cesaranum Pirrum Loisium Cesaranum Magistrum Leonardum Profenda et dictu
Nicolaum tertium poxessorem propter redditus et census non solutos per plures annos et
alias legitimas causas cuius vigore fuisse expeditas literas exequtoriales quarum vigore
fuisse captam possessionem infra.ctem domus reddititie singulis annis d.e Ecc(clesia)e et
confraterie in annuo redditu sive censu ducatorum trium et tarenorum trium de carlinis
virtute exinde apparentium quaddam domum in pluribus membris superioribus et
inferioribus consistentem cum Apotecha sub... et alia Apotecha di scoperta sitam et
positam in d.a Terra et proprie ubi dicitur lo burgo justa alia bona di Nicolai justa
bona...notarij Serafini Marciani, justa viam publicam et alios confines francam liberam
exentem ab vi venditione alienatione donatione permutatione in solutum datione onere
130
redditu nessu angaria per angaria decima legato et ab vi et qualibet alia spetie et
obligatione servitutis nemini".
I magistri Economi e Procuratori potranno locarla, concederla in enfiteusi perpetua.
La bottega è già condotta dallo stesso Nicola Cesarano. Gli viene rinnovata l'enfiteusi. Il
censo viene aumentato a dieci carlini d'argento, previa acquisizione dell'assenso
apostolico da parte dello stesso conduttore. Egli ed i suoi eredi si obbliga ad apportarvi
dei miglioramenti. Il censo va corrisposto entro il 15 agosto di ogni anno.
"Judex ad vitam ad contractus Jo.es:Domenicus Casillo".
Sono presenti Gio:Angelo Granata, il notaio Andrea Vallerano, Jo.es:Vincenzo Figliola,
Gio:Vincenzo d'Arminio, Jo.es:Antonio Battimello. 2)
Alla Santa Visita del vescovo di Nola del 14 ottobre 1561 risulta che è Maestro il nobile
Fabiano Castaldo, che non esibisce né l'atto di fondazione, né l'inventario dei beni mobili
ed immobili, né il conto delle entrate della confraternita titolata "della Beata Annunziata
alias battentium".
Nel prosieguo della visita "Fuit deinde comparitum pro parte Magistros et Iconomos
dicte confraternitatis S.te Marie Annunciate alias battentium terre Summe, et productum
inventarium bonorum et introituum dicte confraternitatis autenticatum per manus egregij
notarij Andree Vallerani terre Summe"
Segue un lungo elenco di censuari della congrega/ospedale, che appartengono alla nobiltà
locale e certamente anche alla fratellanza stessa. La rendita per quest'anno è di ducati 306
e 3 grana, su 62 cespiti. 3)
Il 5 giugno 1616 i Commissari del vescovo visitano la chiesa ovvero Cappella di Santa
Maria dei Battenti, sita nella chiesa di San Domenico, "in qua est constructa
confraternitas laicorum, cuius Magistri sunt ad presens Marcus Antonius Zita et produxit
quasdam bullas apostolicas sub datum Romae 1549 - 8 - Kal - Maii in qua continetur
q(uo)d dictam Ecclesiam non possit erigi in benficium collationis, et a nullo impetrari".
Tra i pesi vi sono da celebrare quattro messe alla settimana ed "Item have peso detta
Confraternita de hospitalità di fare il detto hospitale, è contiguo alla chiesa della
Nontiata annessa a detta confrateria".
Dopo la stesura dell'inventario e la precisazione che i Maestri conservano le suppellettili
della detta Cappella, Marc'Antonio Cito "ad aliam interrogationem respondit che
saranno da 300 confrati, li quali fanno li Mastri a voce la mità di agosto ogn'anno, li
Mastri vecchi nominano li nuovi, et poi eligono per la maggior parte delli confrati, et li
Mastri vecchi nel fine dello loro officio rendeno conto alli Mastri nuovi con intervento
del Reverendo arciprete di detta terra et dui rationali a beneplacito di detti confrati."
Inoltre i Maestri sono invitati a redigere i Capitoli entro un mese e devono astenersi dal
loro ufficio in quanto hanno pendente una lite giudiziaria con i Padri di San Domenico.
Nella cappella c'è una "icona de pietà, et de aurata in legno cum imagine deiparae
Virginis" con a destra san Giovanni e a sinistra san Lorenzo.
Le entrate ammontano a 60 ducati, 70 tarì e 288 grana.
La Visita prosegue oltre che alla chiesa dell'Annunziata anche al vicino ospedale:
"Visitavit etiam hospitali dictae confraternitatis continguum dictae Ecclesiae SS.mae
annunciatae et invenit illud carere omnibus necessariis pro hospitalitate." I Maestri
vengono invitati a renderlo funzionale entro sei mesi, pena 25 libbre di cera lavorata.
131
Questa notizia può giustificare la successiva chiusura dell'ospedale che comporterà poi il
trasferimento della spedalità in quello di Santa Caterina e quindi, col passare degli anni,
la conseguente fusione delle due congreghe che devono curare il detto servizio. 4)
--------------------------------------------------1) Archivio Stato Napoli - notaio Marc’Antonio Izzolo - scheda 40 protocollo I - pag. 152.
2) Archivio della Collegiata cartellina L documento 27 e cartellina M doc. 76.
3) Santa Visita 1561 pagg. 90/95.
4) Santa Visita del 1561 pagg. 95r - 95d e Santa Visita del 1616 vol. IX pagg. 336/337 tergo.
132
CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO CORPO DI CRISTO
IN SAN PIETRO DEL CASAMALE
8 settembre 1540
Agli atti della Santa Visita della Curia vescovile del 14 ottobre 1561 risulta che i
Visitatori "Accesserunt deinde ad cappellam cum cancella lignea...intus dictam ecclesiam
(San Pietro) à parte dextera versus altare maius in qua comparuit Nicolaus iac(obu)s
Figliola asserens se loco mag.ci dicte cappelle absentis quia confraternitas est, et dixit
fraternam illam a solo erexisse,..."
Questi esibisce una bolla di papa Giulio datata 8 settembre 1540.
La congrega è dotata di pallio. Il cappellano è Angelo de Stefano.
La congrega possiede, oltre i quattro moggi di terra all'Amendolara e le case a Prigliano,
di cui s'è già detto, una selva e case nella piazza di Margarita con una rendita di 5 ducati e
3 tarì. Il quondam (defunto) Basile Majone ha lasciato alla congrega un censo di 4 carlini
per olio.
Inoltre per le sue funzioni ha in dotazione una "custodia di legno indorate, doi calici con
le coppe et patene d'argento indorate, un tabernacolo d'argento con pede d'ottone
indorato per portare lo Sacramento, un palio di raso carmosino con ... banderole di
taffetta carmosino con le figure, un bacile di rame cipro, una tovaglia lavorata di seta
negra d'altare, una pianeta di raso carmosino usata, tredici tovaglie d'altare, tre
fazzoletti laborati di seta negra carmosini con doi bambacelli di cambraia, un panno di
damasco negro con liste d'altare, uno lampiero indorato, doi lanternini indorati, doi
candelieri grandi, et doi piccoli." 1)
Il 4 dicembre 1605 la congrega elegge i revisori dei conti per recuperare crediti scaduti e
controllare le passate gestioni. Redige l'atto di nomina il notaio Marc'Antonio Izzolo:
"Die quarto mensis decembris 4 Inditionis 1605 in terra Summe - Ad preces nobis factas
pro parte infrasciptorum magistrum et confratruum Ven.lis Cappellae SS.mo Corporis
Christi d.ae terrae ...constructa intus parochialim Eccl.am Sancti Petri, personaliter
accessimus ad d.am Eccl.am et proprie in Sacristia d.tae Cappellae, et cum essemus
ibidem, ac in nostri presentia constituti Franciscus Fuschus, et Joes Berardinus Figliola
magistri, yconomi et procuratores d.tae Cappellae, nec non Blasius Yzolus, Vitus
Antonius Zamfinus, magister Fabius de Antignano, Michael Rahus, Joes Antonius
Casoria, Joes laurentius Yzolus, Joes Domenicus Castaldus, Mattesu Granata, Fabritius
de Avellino, magister Felix Castaldus, Joes Leonardus de Madaro, Gaspar Rahus, et
Joes Domenicus de Avino confratres d.tae Ven.lis Cappellae SS.mi Corporis Christi,
mayorem et seniorem partem dictorum confratruum facientes, et reputantes ut dicunt in
unum in d.to loco pro p.tum Franciscum... ut s. more et loco solitis int... nomine dictae
Cappellae et pro d.ta Cappella ex utili, justa et espedienti causa ut dicunt ipsius, (qui)
Franciscus, et Joes Berardinus magistri ut s. asseruerunt coram nobis in volgari sermoni
videlicet:
fratelli carissimi perche per lo passato sono stati molti magistri, è procuratori de d.a
Cappella, quali hanno administrate intrate de d.a Cappella, et le lloro administrationi
parte sono state visti da altri rationali eletti per essa Cappella per lo passato, è parte
non sono ancora vedute, dove credo si deveno recuperare molte quantità de denari da
detti olim administratori, yconomi, è procuratori di d.a cappella pertanto nci pare al
presente per utilità de d.a Cappella, eligere dui rationali, seu visori, à vedere tutte le
133
administrationi è conti de tutti li p.ti olim magistri, et procuratori de d.a Cappella per
tutto lo tempo passato per insino all'anno prossimo passato, et quelle sarando viste
rivederle et possano condemnare, è significare tutti quelli, che deveno dare à d.a
Cappella, è quelli farli costringere a pagare, è quelli compelli al presente se revedeno,
non possano essere più in futurum revisti d'altra persona, perciò me pare che per l'effetto
p.to, eligessimo rationali à vedere, è revedere detti conti l'abbate Felice Viola
parochiano è rettore de d.ta Eccl.a di S.to Pietro, et anco Matteo de Febraro quali
congiunti possano vedere, li p.ti conti ut s., et quelli significare ò (pagare) quelli per essi
olim magistri se doverà, et anco liberare (quelli) non doverando cosa alcuna, accio in
futurum non siano molestati, ogn'uno potrà dire il suo parere:
qui confratres audita proposita p.ta unanimiter concord(averun)t et pari voto, ac nemine
discrepante, concluserunt, et decreverunt, ac elegerunt dictos rationales ab Felicem
violam, ac Mateum de febrarum ad videndum et revidendum computa p.ta per toto
tempore p.to servata forma propositionis p.tae et ita fuit conclusum de quibus omnibus
ita pactis - Statim requisiverunt nos ....(fias) instrumentum nos autem perinde Presentibus Judice Joseph de Stefano ad contractus
Eugenio de la Monica de Neapoli, Minico Castaldo, et Sabatino Castaldo, terre Summe,
et Joe Baptista Filingerio de Neapoli." 2)
Il 24 giugno del 1650 il notaio Marc'Antonio Izzolo stila l'atto di nomina dei Magistri
Economi e Procuratori della congrega del Santissimo Corpo di Cristo.
Sono presenti il parroco di San Pietro e procuratore della cappella omonima, Tommaso
Casillo, ed i "fratelli Hieronimo e Gio:Vincenzo Nocerino, Gio:Aloysio Spina, Luca
Castaldo, Antonio Romano, Domenico de Madero, Carmine e Cesare de Milo, Vincenzo
Casoria, Horatio e Joannello Casillo, Gio:Batta Camposano, Jo.es Improta ed i fratelli
Martone, major et senior pars della Congrega", (una trentina di consociati), che nomina
Maestri il "Capitano Gioseppe Ursino e Hieronimo Izolo". 3)
"Regole della congregatione del Santissimo Corpo di Christo eretta in San Pietro
7 aprile 1777
FERDINANDUS QUARTUS Dei Gratia Rex Utriusque Siciliae, Hyerusalem Infans
Hispaniarum Dux Parm(a)e Placenti(a)e Castri ac Magnus Princeps Hereditarius
Haetruri(a)e.
Reverendis in Christo Patribus, quibuscumque Archiepiscopis, Episcopis, Vicariis, Cleris
Capitulis, et aliis Ecclesiasticis, Religiosis personis totius hujus Regni et signanter
Diocesis (spazio bianco) Illustribus, quoque spectabilibus quibuscumque baronibus
titulatis, et non titulatis, gubernatoribus auditoribus, Capitaneis, Assessoribus, Sindacis
Electis Universitatibus et aliis quibusvis personis et officialibus, quacumque auctoritate,
et potestate fungentibus, seu eorum locumtenentibus, et substitutis ad quos seu quem
praesentes pervenerint, vel fuerint quomodolibet presentatae Fidelibus, devotis, dilectis
gratiam nostram, et bonam voluntatem nuper pro parte infrascriptorum supplicantium
fuit Majestati vestrae porrectum infrascriptum memoriale cum relatione facta per
Reverendum nostrum Regium Cappellanum Majorem tenori seguentis videlicet S(ua)
R(egia) M(aestà) - Per parte degli infrascritti supplicanti mi è stato presentato
l'infrascritto memoriale del tenore seguente videlicet: S.R.M. - Sig. Li Maestri
134
Procuratori e fratelli della Venerabile Congregatione sotto il titolo del SS.mo Corpo di
Cristo, nella Venerabile Parochiale Chiesa di San Pietro della Città di Somma in
Provincia di Terra di Lavoro supplichevole espongono alla M.V. come per lo buon
governo, e retta amministrazione di detta Laical Congregazione annò formato alcuni
Capi di Regole: e comeché di quelli non possono far uso se p(rim)a non vengono
avvalorati dol V(ostro) R(ea)l Beneplacito, e Regio Assenso. Pertanto supplicano a
benignarsi di concedere il V. R.le ass(ens)o tanto sopra la fondazione di detta Venerabile
Laical Congregazione quanto sopra di Capi di Regole per lo buono governo della
medesima che riceveranno ut Deus - Io Michele Grillo Mastro e Governatore
supplichevole come sopra - Io notar Pascale de Falco Mastro Governatore suppl. come
sopra - Io don Domenico Salvati s.c.s. - Io Domenico Majulli s.c.s. - Io don Nicola
Rianna - Felice de Mauro - Don Domenico de Mauro - Francesco Zio (Zito?) - Benedetto
Iovino s.c.s. - Segno di croce di Domenico Majullo - di Franco Lanza - di Leonardo
Alizzetta (Aliperta?) - di Carmine Castello - di Matteo Majello - di Matteo Casillo - di
Pascale Polise - di Baldassarre Fragliozzo (Fragliasso) - di Giacinto Carbone - di
Tommaso Fragliozzo - di Michele Casillo (tutti s.c.s.) - che la retroscritta supplica sia
stata fatta dai sottoscritti, e crocesegnati Maestri, Procuratori e Confratelli ad n(umer)o
di venti della s.ta V.le Laical Congrega del SS. Corpo di Cristo della Città di Somma, con
la quale domandano il R.o assenso, tanto per la fondazione, quanto sopra alcuni Capi di
regole formati per il buon governo della medesima. L'attesto io qui sottoscritto notaro Più attesto io suddetto e sottoscritto Notaro come li sottoscritti crocesegnati Officiali e
Confratelli di d.ta Congregazione sono la magior e sana parte della medesima ed in fede
Notar Pascale de Falco di Napoli commorante in Somma richiesto ò segnato - Locus
signi notarilij.
Reverendus Regius Cappellanus Major videat et in scriptis referat - Salomonius
U(triusque) J(uris) D(octor) ...prov.one per Regalem Cameram S. Claram di Napoli 7
aprilis 1777 - Pro Majori Majestate - Pisanus illustris Marchio Citus S.R.C., et ...
spectabiles aulas pri.... subscriptionis impediti - E col sud.o memoriale mi sono state
presentate le infrascritte regole, cioè: Regole da osservarsi dalli confratelli della V.le
Laical Cong.ne del SS. Corpo di Cristo retta nella V.le Chiesa di S. Pietro della Città di
Somma I - Si stabilisce che per il buon governo e retta amministrazione della congrega si
debbano eligere due Officiali dal numero dei fratelli laici denominati Magistri e
Procuratori abili pontuali e facoltosi, ed almeno uno di essi scribente, li quali debbono
essere annuali. In quale oggetto nella p(rim)a Domenica di Luglio di qualsiasi anno si
congreghino a suon di campana tutti li confratelli ascritti, o la maggior parte di essi, e
così dal primo Maestro come dal secondo si debbano nominare li rispettivi loro
successori, de quali nominati, chi nella bussola partitamente facienda rimarrà incluso
colla magioranza de' voti secreti e propriamente uno di più della metà dei votanti
eserciterà l'Officio dell'anno seguente. Nel caso poi restassero esclusi tutte e due li
nominati, si farà altra nomina dell'anzidetti Maestri, fino a che non seguirà la canonica
elezione, con espressa condizione che essendovi parità di voti debba questa derimersi
dalla sorte, servata la forma prescritta dalla legge. Fatta così la elezione si debbiano
però immediatamente immettere nel possesso dei loro Officj li novelli Eletti, e s'intenda
adempito a questo atto col canto del Te Deum, e consegna delle chiavi della Cong.ne. E
135
l'istessa regolarità debba osservarsi per l'elezione di tutti l'altri Officiali minori,
denominati Sacrestano, Maestro di Cerimonie, Infermiere.
II - Che i fratelli non oltrepassino il numero di trenta, e per qualsivoglia causa, li quali
debbano essere del Quartiere Murato della Città e vicini alla Parochia, acciò per effetto
della vicinanza possano assistere ed associare il SS.mo quante volte occorrerà di notte e
di giorno per lo Viatico degli Infermi. E passando alcuno di essi a miglior vita, si debba
subito eligere altro fratello in luogo del deficiente, costumato, divoto, ed esemplare dà
nominarsi dalli d.ti Maestri e Procuratori in piena congregazione, li quali debbano
anche nominare un fratello scribente per segretario affinché con onoratezza, e
distinzione possa notare al libro tutti gli atti Capitolari si faranno in Cong.ne, per l'utile,
e vantaggio della medesima, e per eligersi dalla Cong.ne, siccome di sopra abbiamo
prescritto per l'elezione delli Maestri e Procuratori.
III - Che ogni fratello debba accettare la carica in cui sarà eletto e non volendo
accettarla senza legittima causa debba pagare libre quattro di cera lavorata in onore del
SS.mo Sacramento, precedente ricevuta autentica de Maestri e Procuratori; E nel caso
non sodisfi la quantità di cera fra mesi due sia lecito alla Cong.ne cassarlo, e precedente
nomina de' medesimi eligere altro fratello in suo logo, concorrendovi sempre la
maggioranza de' voti secreti de' fratelli.
IV - Che per lo buon governo ed aumento del Culto Divino debba nominarsi da' Maestri
e Proc.ri il Padre Spirituale, ed il Cappellano per eligersi con la magioranza de' voti
secreti de' fratelli, il primo de' quali debba confessare li fratelli dentro la Cong.ne,
predicare in ogni Domenica, e spiegare l'Evangelo Corrente, né punto debba
intromettersi nell'affari temporali, e sia amovibile ad nutum da tutti o magior parte de'
fratelli. Il secondo sia tenuto, ed obligato sodisfare tutte le messe forzose descritte nella
tabella esistente nella Sacristia di detta Parochiale Chiesa, anche amovibile ad nutum
come di sopra - si è disposto con esser però tenuta la Cong.ne a sodisfarli grana dieci
per ogni messa tertiatim; bene inteso però che siano sempre preferiti li fratelli Sacerdoti
in tale celebrazione.
V - Che l'Officiali eligendi non siano debitori della Cong.ne , ma che abbiano resi li
conti, ed ottenute le lettere liberatoriali; Ed in caso di confirma (per) ciascheduno
(istesso) si debba votare per bussola secreta, e debba seguire nemine discrepante
soltanto per lo secondo anno, con espressa condizione però, che l'eletto fra lo spazio di
giorni venti sia tenuto dare alli razionali eligendi con magioranza de' voti secreti dei
fratelli esatto conto dell'anno scorso, ed in caso fra detto tempo non seguisse, opure
risultasse debitore, si debba subito tenere congregazione, ed eligersi altro soggetto per lo
stesso che manca.
VI - Che andando in processione la Cong.ne niuno fratello ardisca da se prendere lo
stendardo, la Croce, Mazza del Pallio, ed altro, senza licenza de' Maestri e Proc.ri
altrimenti sia cassato per fratello, la quale cassazione però debba farsi precedente la
magioranza de' voti secreti de' fratelli, de' quali insinuandosi ad ognuno il dovuto
rispetto, e obedienza all'Officiali, ed aver presente il Santo Timore del Signor Iddio.
136
VII - Che tutti li fratelli siano tenuti accompagnare il SS.mo Sacramento di giorno, e
notte, per la Comunione degli infermi, con tutta quella decenza e decoro si conviene; E
specialmente nella feria Quinta in Coena Domini, d.ti fratelli debbano assistere in d.ta
Parochiale Chiesa per associare il SS.mo, mettendosi al Sepolcro, e nel Venerdì Santo
con tutto fervore, e spirito di buon cristiano, per lo quale effetto a tocchi di campana, e
campanelli debbano essere pronti, e ritrovandosi impediti per giusta causa, debbano
pregare qualche loro costumato parente, o amico, acciò vada a disimpegnare il loro
impiego.
VIII - Che li fratelli in ogni 3^ domenica di mese siano tenuti uscire in sollenne
processione fuori della Chiesa, ed intorno al Quartiere Murato della Città, con quella
decenza, e decoro si conviene; E mancando qualche fratello per due volte alla d.ta
associazione ò a quella di qualche fratello defunto, sia discretamente mortificato dalli
maestri e Proc.ri, e seguitando a mancare sia cassato dalla Cong.ne, precedente la
magioranza de' voti secreti de' fratelli, e per l'esatta esecuzione sia tenuto il Sacrestano
a darne distinto conto alli medesimi in piena congregazione.
IX - Che ritrovandosi qualche fratello ammalato li Governatori ed Infermiere debbano
visitarlo e piamente disporlo al ricevimento del SS.mo Sacramento, ed essendo povero
soccorrerlo in tutto quello che si può a spese della Cong.ne in adempimento della carità
cristiana, e dovere tra fratelli.
X - Che se qualche fratello, o sorella morisse, fuor del distretto della Città, ò pure
qualcheduno di essi per particolar divozione si volesse sepellire in altra Chiesa fuori
della Terra Santa della Cong.ne in tal caso sia tenuta la Cong.ne farli celebrare le messe
lette numero quindici ed una messa cantata, e l'istesso praticare per ogni fratello si
sepellisse nella Terra Santa della Cong.ne con ottenere li Governatori ò siano Maestri
fede privata della celebrazione e per l'importo abbonato ne' conti, con intelligenza che
tali messe debbano assolutamente farsi celebrare fra lo spazio di un mese dopo la
seguita morte del fratello, e che in tale celebrazione siano sempre preferiti li fratelli
Sacerdoti; E mancando li Maestri a tale celebrazione fra d.to determinato tempo siano
tenuti a farlo sodisfare dopo a loro proprie spese, e di ciò ne debbano prendere esatto
conto li razionali eligendi, nella visura dell'istesso.
XI - Che li d.ti Maestri e Proc(urato)ri siano tenuti a mantenere la Cappella del SS.mo
Sacramento, con ogni decoro, e provederla di tutti quelli utensili bisognano nel tempo
medesimo l'istessi maestri e Proc.ri abbiano la facoltà di esigere tutte le rendite della
Cong. anche per mezzo di publico Banco, e quietare, che perverranno per causa di censi,
affitti, volontarie oblazioni, ed ogni altro beneficio della medesima, li quali siano tenuti
ed obligati precedente distinta ricevuta a beneficio dei rendenti, scriverle con chiarezza
nel libro d'introito per poi darne conto alla fine dell'anno a due fratelli laici de' nominati
razionali, li quali nella dazione di detto conto assieme al Deputato Ecclesiastico
interveniranno come fiscali.
137
XII - Che li nominati Maestri e Proc.ri abbino la facoltà di far esito nella somma di
ducati 10 per ogni volta che occorrerà per cera per lo SS.mo Viatico, oglio per la lampa,
bianchegiare li camisi, accomodare le vesti della Confraternita, ed altri utensili; Ed
occorrendo esitare summa magiore, o farsi altra spesa estraordinaria debbano ottenere
la risoluzione de' fratelli in piena congregazione, ed in caso di inosservanza della
presente Capitolazione, tutto l'importo della spesa fatta debba cedere a danno de'
Maestri e Proc.ri, e li Razionali eligendi debbano esattamente invigilare sù tal
particolare dazione de' conti.
XIII - Che avendosi notizie di qualche fratello per giocatore, obriaco o dissoluto, oppure
per bestemmiatore, li Maestri e Proc.ri debbono corrigerlo in Cong.ne per tre volte, e
non profittandosi di tale avviso sia cacciato via dalla Cong.ne precedente la magioranza
de' voti de' fratelli.
XIV - Che in ogni anno essendovi denaro in Cassa debba farsi la festa nel venerdì infra
octavam Corporis X(Chris)ti con quella magiore decenza, e decoro si può e non
essendovi denaro si potrà adempire nell'anno seguente. E tutti i fratelli debbano assistere
all'istruzione del Padre Spirituale per mantenersi nella perfezione.
XV - Soverchiando denaro in fine della tenuta amministrazione li Maestri e Proc.ri
debbano farne una fede di credito in testa loro colla debita girata, e consegnarla alli
Novelli Amministratori, ed ottenendone da' medesimi copia estratta dell'istessa per loro
cautela.
XVI - Che il Sacrestano eletto debba avere tutta la cura, e vigilanza per la cera, che
occorre quando deve uscire il SS.mo Viatico per l'infermi, e che li lampioni siano
servibili, e nelle occorrenze farli accomodare dopo che ne avrà avvisato li Maestri e
Proc.ri. E non trovandosi esatto per detta amministrazione sia subito ammosso (rimosso),
ed eletto altro soggetto in suo luogo.
XVII - Che per lo buon governo della Cong.ne si debba eligere l'avvocato, acciò per
effetto del di lui patrocinio le rendite della medesima siano esattamente conservate, ed
irremisibilmente si esegua quanto con presenti regole è stato prescritto, e poiché dette
sono dirette all'accrescimento del Culto Divino, e retta amministrazione della Cong.ne.
XVIII - Che si debba far inventario di tutte le suppellettili, argenterie, ed altro si
appartengono alla Cong.ne poiché quelle che giornalmente occorrono per la Cappella si
debbano precedentemente ricevuta consignare al Padre Spirituale, e li restanti se ne
debba far ricevuta dalli Novelli Eletti a beneficio de' passati per mano del d.to
Segretario in conformità dello inventario che si dovrà tener conservato nell'Archivio
della Cong.ne.
XIX - Che retroscritte Capitolazioni o siano Capi di Regole si debbano esattamente tener
conservate in d.to Archivio, che dovrà costituirsi nella Sacrestia della d.ta Parochiale
Chiesa con due chiavi distinte da conservarsi una per ciascheduno dalli due maestri e
Proc.ri, nel quale debbano conservare tutte le scritture si approvano all'interesse della
138
Cong.ne, che si debbano leggere almeno in ogni quattro mesi, acciò tutti li fratelli li
sappiano, e siano magiormente osservate.
XX - Per ultimo si stabilisce, che dei retroscritti Capitoli non si possa, ne debba
diminuire, o agiungere cosa alcuna, senza publica conclusione in piena congregazione,
con ottenersi in seguito per l'osservanza il Regio Assenso, e Beneplacito dalla Maestà
del Re, che Dio guardi per lunga serie di anni. Ed avendo naturalmente considerato il
tenore di dette Regole, poiché le medesime non contengono cosa, che pregiudichi la Real
Giurisdizione, ed il Publico, ma semplicemente son dirette al buon governo della s.ta
Cong.ne, perciò precedente il parere del Regio Consigliere d. Domenico Potenza mio
ordinario consigliere, son di voto, che possa Vostra Maestà degnarsi concedere tanto su
le medesime Regole, quanto su la fondazione della s.ta Cong.ne il Regio Assenso,
coll'espressa clausola insita per altro alla Sovranità usque ad Regis Beneplacitum, con
farli spedire Privilegio in forma Regalis Camerae S.tae Clarae, colle seguenti condizioni:
I - Che la s.ta Cong.ne non possa far acquisti, essendo compresa nella lege di
ammortizazione, e che siccome l'esistenza giuridica di d.ta Cong.ne comincia dal dì
dell'impartizione del Regio Assenso nella fondazione, e nelle regole, così restino illese le
ragioni delle parti, per gli acquisti fatti precedentemente dalla medesima, come corpo
illecito, ed incapace, il tutto a tenor del Real Dispaccio del 23 giugno del passato anno
1776.
Secondo - Che in ogni esequie resti sempre salvo il diritto del parroco.
III - Che le processioni, ed esposizioni del Venerabile possino farsi precedenti le debite
licenze.
IV - Che i fratelli ecclesiastici, che al presente vi sono, e quelli che in appresso si
ascriveranno non possono godere, ne la voce attiva, ne la passiva, ne avervi ingerenza,
neque directe neque indirecte.
V - Che nella reddizione de' conti di d.ta Cong.ne si abbia da osservare il capitolo V
paragrafo 1, et seguenti del Concordato.
VI - Che a tenore del reale Stabilimento fatto nel 1742, quei che devono essere eletti per
Amministratori e Razionali non siano debitori della medesima, e che avendo altre volte
amministrato le sue rendite e beni, abbino dopo il rendimento de' conti ottenuto la debita
liberatoria e che non siano consanguinei, ne affini dell'Amministratori precedenti sino al
3° grado, inclusivo de jure civili. E per ultimo, che non si possa agiungere, o mancare
cos'alcuna dalle preinserite Regole senza il precedente Real Consenso di questo &
Napoli 17 maggio 1777. Di V.M. umil.mo vassallo e Cappellano Matteo Gennaro
Arcivescovo di Cartag.e, Domenico Potenza, Francesco Albarelli, die 24 maggio 1777
Neapoli Regalis Camerae S.tae Clarae providet, decernit, atque mandat quod expediat
Privilegium in forma Regii Assensus s.a retroscriptae relationis - Hoc sunt: Citus Vargas Macciucca - Salomonius - Paoletti Patritius ...id f. Regalis Coronae viro
magnifico .. Pisanus - Supplicantium propterea nobis extitit pro parte supradictorum
supplicantium quatenus fundationem Confraternitatis seu Collegii predicti, ac
praeinserta Capitula approbare et convalidare cum omnibus et quibuscumque in dictis
capitulis contentis, et expressis benigne dignaremur - Nos vero dictis petitionibus tam
justis, et piis libenter annuentes in his et aliis quam plurimis longe majoribus quae
exauditionis gratiam rationabiliter promerentur tempore presente ex certa nostra scientia
deliberate, et consulto, et ex gratia speciali fundatione predicta, et ipsae praeinserta
139
Capitula juxta eorum tenores acceptamus, approbamus, et convalidamus nostroque
munimine et praesidio roboramus, ac omnibus in eisdem contentis, ac praenarratis, ac ex
gratia speciali ut supra assentimur, et consentimus nostrumque super eis assensum
Regalem, consensum interponimus, et praestamus usque ad nostrum Regalem
successorumque...Regalem Beneplacitum, nulla data, temporis praedicti cum s.tis
clausolis, conditionibus et limitationibus contentis in d.ta praeinserta Relatione
supradicti Regii Cappellani majoris ac in omnibus supra Relationis praedicta.
Volentes et decernentes expresse de eadem scientia certa nostra, quod presens nostra
approbatio, convalidatio, atque concessio tam super fundatione quam presentibus
Capitulis sit, et ipse debeat p.ctis confratibus quam p.a Cong.nis presentibus et futuris
usque ad nostrum successorumque nostrum Regalem Beneplacitum supra regulis
descripti de die 27 junij 1776, semper stabilis, realis, valida, fructuosa et firma,
nullamque in judiciis, aut extra sententias quovis diminutionis incomodum aut noxae
alterius detrimentum pertinescat, sed in suo semper robore, et firmitate persistat in
quorum fide melior presens privilegium fieri fecimus magno nostro sigillo pendenti
munitum - Datum Neapoli in Regale Palatio
die 21 mensis maij millesimo
septingentesimo septuagesimo septimo 1777 FERDINANDUS QUARTUS
Dominus Rex mandavit mihi
don Ferdinando Corradino
a secretis
S.M. concede il Suo Reale Assenso alla presente capitolazione fatta dalli Maestri e
Proc.ri e fratelli della Venerabile Laical Cong.ne sotto il titolo del SS.mo Corpo di Cristo
eretta nella V.le Parochiale Chiesa di S. Pietro della Città di Somma in Provincia di
Terra di Lavoro, circa il buon governo di detta Cong.ne il modo di eligere gli Officiali,
la recezione de' fratelli e godimento dei suffragi in tempo della di loro morte , con
l'infrascritta forma della Relazione don Reverendo Regio Cappellano Magiore e servata
la forma di quella. In forma Regalis Camerae Sanctae Clarae
Pr.ne
Martius Pisanus
Solvat pro jure sigilli
Solvit ducatos septem cum
tarenos duodecim
dimidio
Pisanus
Svephus Valle Regalis Perceptor
In Pri.m 117: Fol: L
Lanzetta 4)
------------------------------------------------------1) Archivio della Collegiata - libro 9 - pag. 2a e Santa Visita del 1561 pagg. 41-42-47d.
2) Archivio Stato Napoli - notaio Marc'Antonio Izzolo - scheda 40 prot. 2 pag. 48.
3) A.S.N. notaio - M.A. Izzolo - scheda 40 prot. 24 pag. 63 tergo.
4) Originale concesso dagli eredi di Antonio Secondulfo, ex Priore, e copia di una parziale trascrizione concessa dal dottor
Domenico Russo.
140
CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO ROSARIO
IN SAN DOMENICO DEL QUARTIERE PRIGLIANO
1591
Il manoscritto sul clero sommese, fornitomi da Alberto Angrisani, consente di far risalire
la nascita di questa congrega al 1591, quando i Padri Riformati prendono possesso del
convento di San Domenico. Infatti in sagrestia viene trovata "una bannera per la croce de
armesino carmosino con le figure de lo Rosario et con li confrati e Censore, e dall'altra
banna con la figura di San Domenico."
Anche la Curia di Nola documenta l'esistenza della congrega del SS.mo Rosario con un
atto, in Documenti vari, che attesta che il "16 settembre 1670 Lucrezia Annarita veniva
sepolta in San Domenico con esequie fattale dai Fratelli della congrega del SS. Rosario."
1)
"Regole della venerabile congregatione del SS. Rosario eretta dentro il chiostro del real
convento di S. Domenico dei PP. Predicatori della città di Somma
17 Febbraio 1777
Ferdinandus IV Dei Gratia Rex Utriusque Siciliae et Hyerusalem Infans Hyspaniarum
Dux Parmae Placentiae, Castrique, ac Magnus Princeps.
Capitolo Primo - Della recez(io)ne dei fratelli.
Chi vorrà essere ricevuto per fratello di detta Congregazione dovrà dare il memorante
spiegando il nome, cognome, e patria, la professione, e la domanda al Priore, il quale
dovrà rimetterla al maestro dei Novizi, acciò informandosi del soggetto ne faccia distinta
relazione, e ritrovandosi di buona vita, fama e costume dovrà il Priore proporlo ai
fratelli in piena congregazione, dove sarà ammesso concorrendovi la maggioranza dei
voti segreti dei medesimi, dopo ammesso dovrà fare il noviziato per mesi sei sotto la cura
ed obbedienza del maestro dei novizi, qual tempo scorso, essendosi il noviziato fatto
conoscere degno di essere ricevuto alla Fratellanza, lo dovrà presentare al Priore da cui
sarà proposto alli fratelli, e ricevuto alla fratellanza, concorrendovi la maggioranza dei
voti segreti dei medesimi, ben'inteso però che durante il tempo del noviziato, non dovrà
avere né voce attiva, né passiva, né dovrà godere alcun suffraggio.
Colui che vuole ascriversi per fratello, non debba avere meno d'anni dieci di sua età, non
essendo figlio di fratello, debba pagare la sua entratura a ragione di grana dieci per ogni
anno della sua età sino all'anno quaranta, da questi in poi la tassa resta ad arbitrio di
tutti i fratelli per bussola segreta, e maggioranza dei voti dei medesimi.
Li figli però dei fratelli, che volessero ascriversi essendo di anni dieci sino alli quindici
debbono pagare la somma di carlini cinque per loro entratura, dalli anni quindici sino
alli venti carlini dieci, dalli venti sino alli trenta in poi a ragione di grana cinque l'anno,
dalli trenta in sopra alla disposizione della maggiior parte dei fratelli per voti segreti
come sopra. Conché però la tassa non debba eccedere alla somma di docati sette.
Capitolo secondo - Dell'obbligo di ciascun fratello.
Chi sarà ammesso alla fratellanza dovrà pagare in ogni mese grana cinque in possesso
del tesoriere pro tempore della Congregazione e fare detto pagamento in Congregazione,
141
e non già in altro luogo, e chi mancherà di pagare per tre mesi continui resterà
contumace, e come tale privo di voce attiva, e passiva, e dei suffraggi né potrà entrare
nel godimento, se non sodisferà in Congregazione ciò che deve, se poi la contumacia del
pagamento sarà di anni dieci intieri senza interruzione di pagamento si averà come
cassato dal bollo dei fratelli, ed allora potrà di nuovo riceversi quando avrà intieramente
pagato la contumacia, e ne concorrerà la maggioranza dei voti segreti dei fratelli. Il
fratello contumace di tre mesi ritrovandosi ammalato o morendo, sarà soltanto sepolto
nella Terra Santa della Congregazione col solo intervento della confraternita, e dovendo
ogni altro andare a spesa della sua casa. Stimando li superiori e consultori giubilare, e
far esente dal mensual pagamento, qual fratello vecchio impotente sia lecito farlo,
concorrendovi la maggioranza dei loro voti, e fratelli, purché però si tratti di un solo
fratello né possa giubilarsi altro, se non vaca per morte il giubilato, nell'intelligenza di
non potersi purgare la contumacia. Ritrovandosi il fratello contumace infermo, carcerato
o assente, entrando in Congregazione il fratello, dovrà inginocchiarsi avanti l'Altare,
indi alzarsi se dopo il tocco del campanelo che darà il Priore o chi farà le sue veci,
alzatosi farà riverenza all'Altare ed alla Banca, e si andrà a sedere al suo luogo, ove
starà con ogni modestia e silenzio, se sarà da qualche fratello domandato di qualche
cosa, dovrà risponderli brevemente e con voce bassa, se poi proponendo il Priore
qualche affare, volesse il fratello dire il suo sentimento, potrà farlo, alzandosi in piedi, ed
inchinandosi all'Altare ed alla Banca dirà modestamente, senza schiamazzi, grida ed
ostinazione, ciò che l'occorre, e terminato il suo discorso, si sieda, e qual'ora più volte
volessero dire il loro parere, il più vecchio di essi dovrà essere il primo e così per
anzianità uno dopo l'altro. Dovranno li fratelli in tutti li giorni festivi portarsi in
Congregazione irremissibilmente, e chi mancherà tre volte continue senza legittima
causa da palesarsi prima al Priore, ed ottenere il di lui permesso, dovrà ricevere quella
mortificazione che stimerà il Priore in piena congregazione, che sia discreta, e
continuando per mesi sei continui dovrà essere cassato dal bollo dei fratelli, precedente
maggioranza di voti segreti dei medesimi fratelli con palle bianche e nere di legname, e
non di altro genere di cose da ponersi nell'urna le bianche dinotando l'inclusiva e le nere
l'esclusiva. Né potrà essere ricevuto di nuovo, se prima non avrà dato segni chiarissimi
della sua emenda in qual caso venendo ricevuto con maggioranza dei voti segreti dei
medesimi fratelli, dovrà di nuovo fare il noviziato, senza alcun pagamento d'entratura.
In ogni prima domenica di mese, o pure in una delle altre domeniche , o altre festività,
che si tiene congregazione debbono i fratelli confessarsi e comunicarsi, e chi mancherà
per tre volte continue, cioè in tre delle festività suddette la prima volta dovrà essere
ammonito dal Priore, la seconda volta dovrà pagare una libra di cera da consumarsi nel
di lei altare e la terza volta sarà cassato dal collegio dei fratelli, concorrendovi la
maggior parte dei fratelli, dovranno la quarta parte dei fratelli intervenire
nell'associazione del cadavere di qualche fratello, o pure benefattore, o altro, che si
eliggerà la sepoltura della fossa o Terrasanta della Congregazione, a qual effetto
saranno chiamati, alternativamente, l'uno dopo l'altro, divisa l'intiera fratellanza in
quattro colonne e chi mancherà d'intervenire senza giusta causa da manifestarsi prima al
Priore, ed ottenere licenza dovrà pagare grana dieci per ogni volta che mancherà, e non
pagando ve li dovranno puntare le mesate col rimanere contumace fintantoché avrà
sodisfatto quali pene dovranno applicarsi nella celebrazione di messe per l'anima del
defunto, oltre di quelle dovrà fare celebrare la congregazione, ben'inteso però, che
142
ritrovandosi qualche fratello impedito potrà altra persona sostituire in suo luogo, se
qualche fratello giocasse a giuochi proibiti, frequentasse l'osterie e s'ubriacasse, oppure
andasse a conversazioni disoneste, pratticasse condanne di mal'odoro, e bestemmiasse
Santi, dovrà ogni fratello sapendolo, darne notizia al Priore, il quale da solo a solo
dovrà ammonirlo e continuando dovrà rinnovare l'ammonizione con più calore in
presenza della Banca, e consultori, e perseverando nell'ostinazione dovrà cassarsi dal
bollo dei fratelli, con la maggior parte dei voti di essi non potrà ammettersi, se non dopo
visibilissima emenda, con farne il noviziato, e pagare la metà dell'entratura di prima.
Capitolo terzo - Delle cause, per cui possono cassarsi i fratelli.
Oltre le suddette cause dovranno cassarsi li fratelli nella maniera di sopra descritta, se
tal'uno bestemmiasse in pubblica congregazione i santi, ingiuriasse, da faccia a faccia il
Priore, li assistenti, o il Padre Spirituale, battesse qualche fratello, o finalmente volesse
sedere nel luogo del Priore, o di qualche Ufficiale senza speranza di essere in avvenire
riammesso.
Capitolo quarto - Dei sussidi che si godranno i fratelli.
La Congregazione somministrerà per una sol volta alli fratelli infermi grana cinquanta
dopo tre giorni di salve continua, purché l'infermità non sia causato da morbo gallico, ed
il fratello non sia contumace, come anche detta infermità non sia causato da podacra, o
etticia, ed ammalandosi più volte nell'anno non possa pretendere detti carlini cinque per
sua visita se non che due sole volte nell'intiero anno. Morendo qualche fratello in
qualunque luogo di questa città dovrà la Congregazione associare il cadavere, e
seppellirlo nella propria Terrasanta, con l'intervento dei P.P. Predicatori, del Parroco, e
Confraternita con l'uso della coltra, e campana, e se li dovrà far cantare la libera in
Chiesa e se li dovrà far celebrare una messa cantata sopra il cadavere, e messe lette
numero venticinque fra lo spazio di giorni 15 e provvedere di cera tutti coloro, che
interverranno nell'associazione, e se mai qualche fratello si ritrovasse ad abitare fuori di
detta città di Somma, in tal caso si dovranno dalla Congregazione sodisfare le messe ed
altri suffraggi e darà alla casa del defunto carlini trenta, non essendo la detta
Congregazione tenuta a cos'alcuna precedente fide della morte facienda dal Parroco del
luogo. Se poi qualche fratello vorrà seppellirsi altrove, in tal caso la Congregazione
dovrà farli celebrare fra lo spazio di due mesi messe numero trenta di grana dodici l'una,
se qualche fratello si trova assente dalla detta città senza licenza del Priore e morisse, la
Congregazione non sarà tenuta somministrare alla di lui casa cos'alcuna, ma soltanto
dovrà farli celebrare quaranta messe lette ed una messa cantata in suffraggio della di lui
anima, se poi si ritrovasse partito precedente in tal caso dovrà la Congregazione
somministrare alla di lui casa i sudetti carlini trenta.
Capitolo quinto - Degli Ufficiali e loro elezione.
Per buon governo e regolamento della congregazione dovranno in ogni anno eligersi un
Priore, un sotto Priore, ossio primo assistente, ed un secondo assistente e tredici officiali
minori, cioè un segretario, quattro consultori, un gonfaloniere, due maestri di cerimonie,
un maestro dei novizi, un sagrestano, il quale dovrà chiamarsi col consenso della banca,
e due altri socii, un infermiere, un procuratore ed il Priore del Bambino Gesù. L'elezioni
degli officiali mag(giori) dovrà farsi la mattina del primo dell'anno, o la prima festa
143
susseguente, con essere in obbligo il Priore attuale, otto giorni prima che sta per
terminare il suo anno in pubblica congregazione anticipare la nuova elezione da farsi a
tutti li fratelli non contumaci ma godenti, quali giunti in Congregazione nella giornata
stabilita e cantato l'inno Veni Creator Spirito, ed il fratello segretario dovrà distribuire a'
fratelli due pallucce di legno una bianca e l'altra nera, la bianca dinotando voto
inclusivo e la nera voto esclusivo, si nomineranno tre fratelli dei più probi, assidui,
timorati di Dio, e questi uno dopo l'altro bussolarsi tra i fratelli, e chi di questi tre
nominati avrà maggior numero di voti, cioè uno di più della metà resterà eletto Priore, e
non sortendo dovrà fare altra nomina da questa fino a tanto che sortirà canonicamente
l'elezione, e lo stesso metodo dovrà tenersi per l'elezione del sotto Priore, o sia primo
assistente, e del secondo assistente e sortendovi parità di voti, si dirimi dalla sorte, e dai
fratelli se gli dia il possesso col canto del Tedeum, ed a nomina del novello Priore colla
maggioranza dei voti segreti dei fratelli si eligeranno il tesoriere con due fratelli
razionali per la visura dei conti dei passati amministartori colla espiega però che non si
possono nominare quei fratelli, che non avranno terminato il sessennio di loro
fratellanza, e gli anni trenta di loro età, che ai detti tre superiori eletti sia lecito
rinunziare senza giusta causa la loro resp(ettiva) carica sotto pena di carlini venti, e
questi a beneficio della Congregazione. Fatta l'elezione suddetta dovranno
immediatamente i vecchi superiori dare il possesso alli nuovi con consegnarli tutto ciò
che loro avranno avuto consiganto ed uniti li ufficiali maggiori dovranno la mattina della
prima domenica susseguente nominare, e creare gli officiali minori nell'intelligenza di
non potersi eligere nell'istesso ufficio degli ufficiali maggiori, coloro, che non avranno
terminato il triennio.
Capitolo sesto - Dell'obbligo di tutti gli officiali in generale ed in particolare.
L'obbligo di tutti gli officiali sarà di essere attento nell'esercizio delle loro responsabile
cariche, forzarsi di essere frequenti nella Congregazione, dar buon esempio di loro agli
altri officiali, ed in fine mostrarsi degni di loro ufficio, al quale sono stati eletti. L'officio
del Priore sarà principalmente di non mancare mai alla Congregazione, purché non sia
legittimamente impedito, insinuare coll'opera, e colle parole alli fratelli il santo timore di
Dio, e l'opere di pietà e divozione, e ammonire e correggere li negligenti di ricevere li
mensili per l'ammissione dei fratelli, che vorranno ascriversi alla congregazione e
rimetterli al maestro dei Novizi, e dopo la costui relazione proporli in Congregazione,
dove dovrà anche proporre tutte le cose rilevanti ad oggetto di risolversi colla maggior
parte dei voti segreti dei fratelli, che sono presenti nella congregazione, al Priore, sotto
Priore, e secondo Assistente, spetterà l'elezione degli officiali minori dovranno ad essi
tutti li fratelli ubidire in ciò, che riguarda la Congregazione, sederà il Priore in primo
luogo e terrà il campanello, darà le mortificazioni ai fratelli, che la meritano, con tenere
su di ciò sempre Iddio avanti gli occhi. Egli assieme col sotto Priore dovrà fare li
mandati al Tesoriere di pagare ciò che si è prescritto per gli infermi e per l'esequie, ed
ogni altro, ed occorrendo spesa, che non ecceda carlini trenta, potrà farla assieme col
sotto Priore, e secondo Assistente, ed eccedendo la somma suddetta, dovrà proporla in
congregazione e con maggioranza dei voti dei fratelli risolversi se li debbia o no farsi,
quali mandati dovranno sottoscriversi dal Priore e da uno degli assistenti e segretario,
ed in mancanza del Priore da ambo gli assistenti e segretario, restituendosi li capitali, e
facendosi a favore della Congregazione legali sciolti, si dovranno esigere dal Priore, da
144
cui dovranno immediatamente detti capitali impiegarsi in nuova compra, e nell'istessi
generi d'impieghi con intelligenza e consenso di tutti li fratelli o maggior parte di essi.
Bisognando alla Congregazione qualche spesa necessaria, e mancando alla medesima il
denaro, dovrà supplire de proprio il Priore, il quale non avendolo dovrà sborsarlo il
sotto Priore, il quale in fine anni appurali avranno tra di loro i conti particolari
dovranno indi dare i conti di loro amministrazione, al quale effetto dovranno eliggere
dalla Congregazione subito, che sarà terminato l'anno del governo due ufficiali per li
razionali con quelle medesime sollennità e riserbo, che si eliggono li superiori, come si è
detto di sopra, gli razionali dovranno vedere li conti sudetti nell'intelligenza di non poter
eliggere persone consanguinee ed affini per razionali di coloro, che avendo altra volta
amministrate le rendite della Congregazione, siano risultati debitori della medesima, e
non ancora abbiano reso conto, ed ottenute le debite liberatorie, dovendosi tutto ciò
confirmare, ed eseguire anche nell'elezione de superiori per osservanza dei reali ordini
del 1732. Dovrà il sotto Priore anch'egli frequentare la Congregazione e fare tutto ciò
che appartiene al Priore in tempo della sua assenza, e così il secondo Assistente in
mancanza del Priore e sotto Priore l'officio del Tesoriere sarà d'introitare le rendite tutte
della Congregazione e spenderli precedente mandato come sta detto di sopra. Il
segretario dovrà notare li nomi delli fratelli, l'età, il giorno della loro ammissione alla
fratellanza e della loro morte, dovrà puntare le contumacie dei fratelli, cancellare dal
libro e dalla tabella, il nome di coloro, che saranno passati, conservare in
Congregazione le conclusioni e scritture, che si faranno appartenenti alla medesima.
Li consultori dovranno consigliare tutte le cose attinentino al maggior utile, vantaggi e
direzione della Congregazione, allorché si trattase qualunque cosa attinente alla
medesima, risolverla assieme al Priore, sotto Priore e secondo assistente, e maggior
parte dei fratelli.
L'ufficio del Confaloniere dovrà darsi a persona di età avanzata, e di qualche autorità
acciò nelle pubbliche funzioni tanto di processioni, quanto di esequie siano rispettati, ed
abbiano la cura di far pubblicare ed accomodare le strade per dove deve passare la
processione. I maestri di cerimonie dovranno aver cura, e sarà loro il pensiero del buon
ordine delle Processioni, e delle esequie, ed ogni altro, ch'è stato solito pratticarsi per lo
passato dalli maestri di cerimonie. Il maestro dei novizi, oltre all'obbligo di informarsi
dell'esattezza di coloro che vorranno aggregarsi alla Congregazione, dovrà fare
relazione al Priore ed istruire li novizi così nell'osservanza delle regole, come nel
servizio di Dio e nell'esercizio delle cristiane virtù, e dopo il semestro del noviziato dovrà
presentare li novizi al Priore, e riferirli, di loro portamenti, quali novizi venendo
ammessi, e li ricevuti dovranno nel giorno di loro recezione una torcella di cera per uso
della medesima, da cui riceveranno un Rosario per mano del Padre Spirituale. L'ufficio
del sagrestano dovrà avere la cura di pulire l'altare e la Congregazione, preparare le
biancherie per servizio della medesima e delle S. Messe, essendo sporche farle lavare, e
riceverne dal Tesoriere il danaro necessario e qual'ora si consumasse, dovrà riferirlo al
Priore, affinché con la maggioranza dei voti segreti dei fratelli possono farle le nuove in
occasione di funerali, feste ed altre funzioni dovranno preparare tutto ciò, ch'è
necessario e quelle terminate, dovrà riporre il tutto a suo luogo, conserverà non
solamente gli argenti tutti, ma tutte le pianete e suppellettili, ed altro per servizio della
Congregazione a tenore dell'inventario che dovrà farsi in ogni anno in tempo della
consegna.
145
Non potrà improntare cosa veruna à chicchessia e contravenendo sarà privato
dell'officio.
L'ufficio dell'infermiere sarà di visitare li fratelli infermi, ed assistergli in tutto ciò che
gli occorre somministrarli carlini 5 per una sol volta, e fare tutto altro, che al suo ufficio
si appartiene. L'ufficio del tesoriere sarà di esiggere tutte le rendite della Congregazione
perveniente da capitali e crediti istromentari e cartolai, ed in fine anni portare il chiaro
conto di tutto l'esatto in mano del Priore con libertà di fare ricevuta in nome di detta
Congregazione. L'ufficio del Priore del Bambino sarà di far la festa in ogni principio
d'anno a Gesù Bambino, à tenore dell'elemosina farà in detta Congregazione.
Capitolo settimo - Dell'obbligo della Congregazione.
Dovrà la Congregazione nel giorno della Commemorazione dei Morti far celebrare una
messa cantata per suffragio dell'anime dei fratelli defunti e benefattori e nell'ultimi
quattro giorni di carnevale farà il trino in chiesa con sermone ed esposizione del
Santissimo.
Dovrà far seppellire li soli cadaveri dei fratelli, a proprie spese nella di lei Terrasanta,
nella maniera che di sopra si è detta, e non potendosi qualche fratello seppellire, dovrà
detta Congregazione in tal somministrare alli detti eredi docati tre per il sotterro, e
seppellendosi altrove, dovrà farli celebrare trenta messe lette con l'elemosina di grana
12 l'una tra lo spazio di due mesi.
Dovrà ancora far celebrare dai P.P. una messa cantata in occasione di morte di qualche
fratello, nel giorno della Purificazione di Maria Santissima dovrà dispensarsi la solita
candelora alli fratelli non contumaci e dal Padre Spirituale e supplenti della banca di
once sei all'officiali minori di once quattro, ed alli fratelli di once tre, come anche dovrà
alli medesimi somministrarli nella domenica delle palme. Finalmente dovrà sollennizzare
in ogni anno la festivita del SS. Rosario nella prima domenica di ottobre, dovendosi a
tale effetto destinare le persone per portare li stendardi della Beata Vergine, e le mazze
del pallio, e tanto in detta festività, quanto nelle prime domeniche del mese, ed altre
festività, si debbono eligersi li fratelli a sorte ad oggetto di evitare le gare tra di loro, e
qual'ora uscisse persona impotente, oppure non volesse portare detto stendardo della
Beata Vergine e mazza del pallio sarà in arbitrio del Priore surrogare altra persona in
suo luogo.
Capitolo 8° - Del padre Spirituale
L'ufficio di questo sarà di dire la messa in Congregazione ogni volta, che si
congregheranno li fratelli, e fare tutto ciò che occorre ai medesimi ogni volta, che si
congregheranno li fratelli, fare ai medesimi un sermone, infervorarli nel servizio di Dio,
confessarli, ed istruirli dei divini precetti, e fare tutto ciò, che (sia) solo nudo e semplice
spiritualità riguardo senza punto ingerirsi nella recezione e cassazione dei fratelli,
nell'elezione degli ufficiali, e di ogni altro che la temporalità appartiene, si eliggerà a
nomina del Padre con maggioranza dei voti segreti dei fratelli.
Beninteso però, che dovranno li fratelli portare al medesimo quel riguardo che ad un
Padre Spirituale si conviene, e contribuirlo ciò che sarà determinato dalla conclusione,
che dovrà farsi un dì un tale precetto.
Capitolo Nono - Dei Benefattori
146
Volendosi qualche persona aggregare benefattore della Congregazione sarà in libertà
della medesima, ammetterla prendendo il consenso della maggioranza dico parte dei voti
dei suddetti consultori e fratelli, quali benfattori dovranno pagare per loro entrata
somma maggiore di quella che si è prescritta per fratelli. I medesimi sono privi di voce
attiva e passiva, ed esenti dal peso di intervenire in Congregazione, e nelle di lei funzioni
godranno tutto ciò che godono li fratelli, così in vita, come in morte, e mancando dal
pagamento delle mesate per mesi tre continui resteranno contumaci, la quale contumacia
resterà per purgarsi nella maniera che si è stabilita per i fratelli, e finalmente, che
affittandosi la coltre di detta Congregazione per qualche estera persona, quella non
possa affittarsi meno di carlini quindici per ciascuna volta e la medesima si deve affittare
per il solo uso d'addobbo della camera, essendo in obbligo il sagrestano maggiore su di
ciò invigilare. E avendo mutamento e considerato il tenore delle dette regole, poiché le
medesime non contengono cosa che pregiudichi la real giurisdizione, ed il pubblico, ma
semplicemente son dirette al buon governo della suddetta Congregazione, perciò
precedente il parere del regolare consueto D. Domenico Potenza mio ordinario
consultore, son di voto, che possa V(ostr)a M(aest)à degnarsi concedere tanto nelle
medesime regole, quanto sulla fondazione della suddetta Congregazione il regio assenso
coll'espressa clausola insita per altro alla sovranità usque ad regis beneplacitus, con
fargli spedire privilegio in forma regalis Came(rae) colle seguenti condizioni:
Primo - Che la suddetta Congregazione non possa fare acquisto, essendo compresa nella
legge di amministrazione (ammortizzazione), e che siccome l'esistenza giuridica dal dì
dell'impartizione del regolare assenso nella fondazione, e nelle regole, così restino illese
le ragioni delle parti per gli acquisti fatti precedentemente della medesima come corpo
illecito ed incapace, il tutto a tenore del Real Disp(accio) del 29 giugno prossimo
passato.
Secondo - Che in ogni esequie resti sempre salvo il diritto del Parroco.
Terzo - Che le processioni, ed esposizione non possono farsi precedenti le debite licenze.
Quarto - Che i fratelli ecclesiastici che al presente vi sono e quelli che vi saranno in
appresso, né possono godere la voce attiva, né passiva, né averci ingerenza neque
directe, neque indirecte.
Quinto - Che nella redizione dei conti di detta Congregazione si abbia ad osservare il
prescritto del capitolo V seg. del congordato.
Sesto - che a tenore del real stabilimento fatto nel 1742 quei che devono essere eletti per
amministratori e ragionieri non siano debitori della medesima e che avendo altre volte
amministrate le sue rendite e beni, abbino dopo il rendimento dei conti ottenuto la debita
liberatoria, e che non siano consanguinei, ne affini degli amministratori pendenti sino al
terzo grado incluso de iure civili.
E per ultimo non si possa aggiungere o mancare cosa alcuna delle prescritte regole
senza il precedente Real permesso.
V(ostra) M(aestà) concede il suo Real Assenso alla preinserta Capitolazione fatta dalli
Priore Officiali e Fratelli della Laical Congregazione sotto il Titolo del SS.° Rosario
eretta dentro il Chiostro del Real Convento dei RR. PP. dell'ordine de Predicatori della
Città di Somma circa il buon governo di d.a Congregazione, il modo di eligere gl'ufficali
la recezione dei fratelli e godimento dei suffraggi in tempo della loro morte, coll'inserta
forma della relazione del Rev.° Cappellano Maggiore e serv.a la f.a di quella. In forma
Legalis.
147
Datum ex Regio Palatio Neap(oli) die 17 m(es)e Februari Millesimo vent.o(?) sept.mo de
anno 1777.
FERDINANDO IV
Per copia conforme al suo originale
Il Rappresentante
Somma Vesuviana 19 apr. 1931 - Anno X
Albano Carmine
2° assistente
Il Segretario
Domenico Auriemma" 2)
-----------------------------------------------------1) Rivista Summana n. 18 - Alessandro Masulli e Raffaele D'Avino - pag. 7.
2) La copia del presente atto è stata concessa da Raffaele D'Avino, figlio dell'ultimo Priore, Antonio D'Avino. Questa
famiglia, "'e 'Ntrocchie", rivendica il diritto di organizzare la processione del Bambini Gesù il primo dell'anno.
148
CONFRATERNITA DI SANTA MARIA DELLA LIBERA
ERETTA IN SAN MICHELE ARCANGELO DEL CARMINE
30 giugno 1597
La prima notizia, che ci consente di datare la fondazione della congrega al 1597, si rileva
dalla Santa Visita del vescovo di Nola, Gio:Batta Lancellotto, del 1615.
I Commissari giungono a Somma il 5 giugno 1616.
"Visitatio Confratern(i)ta S.tae Mariae d(e) Libera
Visitando pr(imum) se contulit ad ecc(lesi)am S.tae Mariae de Carmelo in qua est altare
S.ta Maria de libera ubi est erecta Confraternitas laicorum, cuius ad presens Magistri
horatius de Polita, et Minico Maione: ex quibus comparuit supradictis horatius. et docuit
de consensu p(re)stito in dicta Confrateria autentico documento per R(everendissi)mum
fabricium gallum episcopum Nolanum tenoris sequenti videlicet: Molto Ill(ust)re et
Rev.mo Signore Marco Monno, et Francesco de tofino, et fonso de Marzo economi et
maestri della Confrateria della Cappella de S.ta Maria de libera de So(m)ma fanno
intendere a V.S. molto Ill.re et Rev.ma come per essi Mastri et contrat... contrutta detta
Confrateria de S. maria de libera sotto tal vocabolo del habito de S. Maria del Carmino
dentro l'Ecclesia del Carmino della predetta terra di Somma per loro devot(ion)e per
esercitio delle opere di Pietà, et come che desiderano che detta Cappella sia costrutta,
con assenso, et beneplacito de V.S. R.ma la supplicano p(er)ciò si degni prestarli detto
suo beneplacito, et assenso, acciò tanto essi Mastri, quanto Confrati possino con più
fervore attendere allo aumento de dette opere, et Cappella, et il tutto lo riputeranno a
gratia singulariss(im)a - ut deus et...
Fabritius Gallus u(triusque) i(uris) d(octor) Dei et apost(oli)cae sedis Gra(tia)
Ep(iscop)us Nolan(us) Prestamus nostrum assensum, consensum, et beneplacitus sup(ra)
erectione Cap(pell)ae et Confraternitatis predictae in Ecclesia predicta cum onere
solvendi singulis annis in festo Sancti Andreae libram mediam cerae albae laboratae
nostrae Mensae Episcopali in signum recognit(ion)is omni meliori modo, via, et forma
quibus de iure possumus et valemus f(irma) Fabricius Episcopus Nolanus - locus sigilli:
die ultima Junii 1597 Nola provisum per admodum Ill(ust)rem et Rev. mum Fabricium
gallum Episcopum Nolanum Quintius Carluccius Secretarius.
Ad inter(ro)g(ation)em respondit che have peso di una messa la settimana per la quale
paga al R.do Patre Priore Carlini trenta lo anno così fra essi accordati: Item dice pagare
meza libra di Cera bianca lavorata nella festa di S.ta andrea ogn'anno per la 4.a et
Sinodo alla Mensa Vescovale: Item dice haver peso andare processionalmente vestiti
con li sacchi in tutte le processioni Sollenni che si fanno per detta terra.
Inter(ro)g(atu)s de bonis et introitibus dictae Confrateriae respondit che have una
entrata de docati quattro l'anno per Capitale de docati cinquanta, li quali tiene esso
Economo sincome appare per istrom(en)to fatto per mano de Notare aniballo de luciano
nel mese di agosto 1612: Item dicono cercare elemosina per uno deputato dalli Mastri, le
quali si converteno in beneficio di detta Confrateria et Cappella: Item dice che il Patre
Priore have pensiero de tutte le cose necessarie, et tenere anco accomodato l'altare
q(uo)d fuit bene et decenter ornatum: Mandatum fuit q(uo)d singulis annis eligantur
Magistri, et in fine eorum Officii reddant rationem eorum administrat(ion)is Magistris
cum interventu achipresbiteri dictae terrae." 1)
149
L'Archivio di Stato Napoli ci offre invece un documento del 1604, col quale la congrega
con atto notarile sostituisce cinque deputati, (così sono chiamati i "fratelli" eletti come
amministratori), passati a miglior vita.
"Die decimo sexto mensis Maij 2 Inditionis 1604 in terra Summae
Ad preces nobis factas per parte infrascriptorum deputatorum electorum pro regimine et
guberno Venerabilis Capellae e confratreriae S.tae M.ae de libera constructa intus
Venerabilem Ecclesiam S,Tae M.ae de carmelo preditae terrae Summae personaliter
accessimus in domum R.di donni Octavij Cesarani, sitam in burgo terrae p.tae, et cum
accessimus ibidem, ac in nostri presentia constituti Joseph cesarano, clerico Alfonso de
marzo fundatores et deputati d.tae Cappellae, nec non predictus donnus Octavius
Cesaranus, Marcus Monacus, Oratius de Polise, Franciscus alias Ciccus Capuanus, Joes
Franciscus de Palma, septem ex duodecim deputatis, electis pro regimine, et guberno
dictae Cappellae et confratreriae S.M. de Libera virtute instrumentorum dictae electionis
rogatorum unum ex eis per manu (quondam) notarii Jois Andreae de Ynefra, alvaranum
vero per manu (quondam) notarii Jois Bernardini Izoli dictae terrae, congregati in dicta
domo in unum, more solito pro negotiis predictae Cappellae, et pro dicta Cappella
eiusque confratribus et successores (-ibus) in eadem, ex utili, juxta et expedienti eam
ipsius ut dicunt sponte asseruerunt coram nobis, annis passatis fuisse factam electionem
supradictorum prenominatorum septem deputatorum pro regimine predicto quam
(quorum) aliorum quinque usque ad numerum deputatorum duodecim in personas
infrascriptorum ut sunt: Octavij de palma, Marci Indolfi, Jois hieronimi Marzulli, Jois
jacobi Tramontani, et Jois Francisci de Agosta, qui quinque post dictam electionem sicut
domino placuit decesserunt ab hac vita, et ad finem ut dicta Cappella possit gubernari, et
augmentari, p.ti deputati deliberaverunt alios deputatos quinque, loco p.torum
mortuorum eligere, nominare et facere, et pro effectu p.to unanimitater, concorditer, et
pari voto inter eos ac nemine discrepante, eligerunt, nominaverunt, et creaverunt per
deputatis, et pro regimine d.te Cappelle loco d.torum quinque (pre) mortuorum
Franciscum Nucerinum, Alfonsum de Avino, Joem Baptistam de Alexandro abs(ent)es,
Minicum Majonum als Mischino,et item Domenicum Caturanum presentes & quibus et
cuilibet ipsorum omnimodo dederunt po(testa)tem dictam Cappellam, et negotia ipsius
cappellae una cum aliis prenominatis septem deputatis, seu mayore parte et cuiuslibet
ipsorum vita, pro utilitate, et guberno d.tae Cappellae, servata forma, instructionum
factarum supra guberno d.ta Cappella similiter rogatarum per manu d.ti quondam
notarii Jois Andreae Ynefra.
Et facta d.ta elettione dictorum prenominatorum quinque, omnes p.ti deputati presentes
declaraverunt, coram nobis in vulgari sermone loquendo, che da hoge avante in
perpetuum tutti li Magistri et governatori de d.ta Cappella tanto presenti come futuri,
che quando s'haverà da fare alcuna spesa per servitio di d.ta Cappella, che habiano da
fare lista de quello che s'ha da comprare et darla al casciero che sarà de d.ta Cappella et
conforme à quella habia da spendere, et comprare per servitio di d.ta cappella, con farse
fare ricevuta de quello che spenderà da chi, receverà li denari, acciò li siano fatti buoni,
nel dar de li conti, che farà de detta sua administartione, altrimenti non li siano ammesse
dette spese et purche d.te spese non ascendano alla somma de ducati dui per qualsivoglia
volta, verum ascendendo la spesa da farse in d.ta Cappella, alla somma de piu de ducati
dui inclusivi, che de detta spesa prima che se faccia se n'habbia da fare parlamento et
consulta con tutto detto regimento de li p.ti prenominati dudici deputati et quello à detto
150
regimento parerà, ò alla magior parte, quelli s'habia da fare, altramente non
s'ammettano et faciano bone dette spese nelli lloro conti, che darando, et questo s'habia
da osservare sempre imperpetuum pro utile et comodo de d.ta Cappella et non altramente
(qua) sic Et piu d.ti deputati ut sopra consegnano, et danno al detto Cicco als Francesco Capuano
presente tutte le veste de detta Cappella, numero sidede (sidece) quale se vesteno li
confratelli nelle processioni, sidice (corretto - dicessette) cappelli et dicessette cappetelle,
et con li cordoni, atteso l'altra vesta la tene Gio:Domenico Catarano similmente
deputato ut s., doi lanternoni per le processioni, con uno crocefisso, doie maze, che
portano li Mastri in mano per le processioni, et una bara funebre, quale robbe ut s.
nominate il p.to Francesco declara haverle in suo potere et quelle da mo' avante
permette in nome de d.ta Ecclesia seu cappella di S.ta M.a de Libera, tenerle, et
conservare, et de quelle renderne conto tante volte quante volte sarà necessario, et esso
sara requesto da detti deputati, et altri del d.to reg(imen)to ad ogni lloro elettione, et
requesta q.a sic & pro quibus omnibus observis & pred.us Franciscus sponte oblig(av)it
se eiusque heredes successores et bona omnia & dittae Cappellae absenti, et presentis
deputatis et mihi & presentibus & sub p(o)ena et ad p(o)enam dupli & medietate & cum
potestate capiendi constitutione precarij & et renunciavit et juravit &. De quibus
omnibus pactis & p.ti deputati ut s. requisiverunt & nos & q.d de p.tis omnibus pro
futura cautela publicum conficere deberemus instrumentum & quos aut & inde &
Presentibus Judice Joe Leonardo Stayvano de Neapoli ad contractus
Joanne Troyano Troysio, Marco Antonio de Avino, Carolo Cito, omnibus de ter(r)a p.ta
et Mutio de Scotio de Neapoli." 2)
Il 17 dicembre 1776 i 201 "fratelli" della congrega del Carmine dettano e sottoscrivono i
Capi di Regole alla presenza del notaio Pascale de Falco. Solo cinque sanno scrivere.
Avanzano quindi supplica all'Uffico del Cappellano Maggiore per l'approvazione regia.
Il Priore è Natale Annunziata.
Vi è vertenza nella Regal Camera di Santa Chiara circa la titolarità dell'incarico del
Padre Spirituale, che la congrega è obbligata a conferire ad un padre Carmelitano.
Le regole di fondazione prevedevano maggiore libertà di scelta.
"Regole della venerabile lajcal congregatione di Santa Maria della Libera eretta dentro
il venerabile monastero di Santa Maria del Carmime della città di Somma
17 dicembre 1776
1 - Si stabilisce che per lo buon governo, e retta amministrazione della Cong.ne, debbono
eliggere un Priore, e due officiali denominati primo e secondo assistente dal numero dei
Fratelli Laici, li quali debbano essere annuali, à quale oggetto nella domenica seguente
dopo la festa della quarta di agosto si congreghino à suono di campana ò tutti li fratelli
ascritti, ò la maggior parte di essi, e dal Priore gli nomini tanto il suo successore quanto
il primo e secondo assistente, dei quali nominati, chi nella bussola partitamente facienda
rimarrà incluso colla maggioranza de' voti segreti, e propriamente, uno dippiù della
mettà dei votanti, eserciterà l'officio dell'anno seguente. Nel caso però restassero esclusi
tutti e tre li nominati, si farà altra nomina dal detto Priore fino a che seguirà la canonica
elezione; E dell'istessa maniera si debba regolare quella del primo, e secondo assistente:
con avvertenza che essendovi parità di voti, debba questa derimersi dalla sorte servata la
151
forma prescritta dalla legge. Fatta così l'elezione, si debbano immediatamente immettere
nel possesso dei respettivi offici li Novelli Eletti, e s'intenda adempiuto a questo atto col
canto del Te Deum.
2 - che ogni fratello debba accettare la carica di Priore, o altro officio, che se li darà; e
nel caso non voglia accettarla senza legittima causa, debba pagare libre quattro di cera
lavorata per elemosina.
3 - che il Priore e li due assistenti debbano nominare il cassiere, abile, puntuale, e
facoltoso per eligersi in piena congregazione come di sopra è stato disposto, il quale
avrà la cura di esiggere, e conservare le mesate de' fratelli, e le volontarie oblazioni che
avverranno dentro la Cong.ne, coll'obbligo di non fare esito alcuno nella summa minore
di carlini trenta senza il mandato in scriptis del Priore, ed uno degli assistenti, o di tutti e
due, e questi in mancanza del primo, ed in summa maggiore senza favorevole
risoluzione de fratelli in piena congregazione con rendere subito terminato l'anno della
tenuta amministrazione conto esatto a due razionali eligendi dal corpo de' fratelli con
maggioranza de' voti segreti de' medesimi, li quali con ogni esattezza, o vigilanza
debbano procedere alla visione, e discussione dello stesso.
4 - che li detti Priore, ed assistenti debbano nominare il Maestro dei Novizi, li Maestri di
cerimonie, il Sacristano, e l'avvocato, e procuratore, ed il Notaro per il buon governo
della Cong.ne, e doversi eliggere da tutti ò maggior parte, come si trova disposto per
l'elezione degli altri officiali.
5 - (vi è parte dell'articolo cancellata: essa prevede la facoltà che il Priore nomini il Padre
Spirituale tra i Carmelitani di Napoli, Nola o Somma. Poiché il convento di Somma è da
trent'anni sprovvisto di religiosi - ve n'è uno solo detto padre Priore - la Cong.ne si riserva
di nominare chi voglia fuori della Religione del Carmelo. Questa parte è sostituita con la
seguente:)
che il Padre Spirituale debba esser Carmelitano della Provincia di Terra di lavoro dà
nominarsi da' fratelli, il quale tra lo spazio di giorni quindici dopo la nomina debbasi far
trovare nel monasterio di Somma; il che non adempiendosi trà tale termine, siano i
fratelli nella libertà di avvalersi per direttore di chi meglio stimeranno, (poi l'articolo
riprende), il quale Padre Spirituale abbia ingerenza ne' soli affari spirituali, e per quanto
tocca al culto divino senza punto intromettersi nel temporale, con essere tenuto fare
l'esercizij in tempo dell'advento, oppure nella S. quaresima confessare li fratelli dentro la
Cong.ne, predicare in ogni domenica con la spiega dell'Evangelo corrente; E per detta
assistenza, ed incomodo sia tenuta la Cong.ne sodisfarli annui ducati dodici
terziatamente.
6 - che similmente la Cong.ne debba continuare a pagare annui ducati quindici e grana
60 al detto venerabile monistero per causa dell'affitto del luogo di detta Cong.ne, con
l'altro luogo contiguo, che serve per guardaroba coll'obbligo al monistero di far
celebrare ogni mercoledì una messa nella Cappella di Santa Maria della Libera eretta
dentro detta chiesa per l'anima dei fratelli, e sorelle, con ottenersi dal Priore, ed
assistenti nella fine di qualsivolgia anno fede giurata della celebrazione suddetta per
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sodisfarsi detta convenuta summa in conformità delle cautele per tale corrisponzione,
alle quali si abbia relazione.
7 - che l'officiali eliggendi non siano debitori della Cong.ne per qualunque causa; e che
li nuovi eletti non siano consanguinei ed affini de' precedenti usque ad tertium gradum
inclusive de iure civili, come altresì non debbano eliggersi ad idem officium se non
passato il quinquennio, purché però non vi sia la confirma di tutti li fratelli nemine
discrepante.
8 - che tutti li fratelli siano tenuti, ed obbligati venire in tutte le feste nella Cong.ne, e con
specialità nella quarta domenica di ciascheduno mese in cui si farà la processione della
Beata Vergine e mancando, se li darà dal Priore la discreta penitenza, e di tal
processione nessun fratello ardisca prendere lo stendardo, o croce, o mazze del Pallio,
oppure la statua senza licenza del Priore, ed assistenti; altrimenti sia cassato per
fratello, dovendo ognuno portare rispetto alli officali ed avere presente il S. timore di
Dio.
9 - che ogni fratello, ò sorella debba pagare grana cinque in ogni mese, e nel caso non
pagassero per mesi tre, siano contumaci; ne possono reintegrarsi se non avranno
personalmente pagato in Cong.ne tutto l'attrasso, e morendo in tempo di detta
contumacia non sia tenuta la Cong.ne a cosa alcuna per li dovuti suffragi.
10 - che se qualche fratello, ò sorella avesse pagato per anni trenta e poi per impotenza
non potesse pagare, s'intenda dover godere di tutto come se pagasse, e si debba ciò
spiegare nelle paggelle della loro recezione, e nel libro firmato dalla Banca.
11 - che qualunque fratello, ò sorella non sia stata contumace per anni trenta si debba
giubilare.
12 - che se qualunque fratello, ò sorella ascritta pagasse, e si trovasse abitare in
partibus, debba la Cong.ne tutto quello importa l'associazione ed altro farne dire tante
messe per la sua anima; Come ancora volendo qualche fratello, o sorella farsi sepellire
per particolare divozione in altra chiesa, e fuori della Terra Santa della Cong.ne in tal
caso nemmeno sia tenuta la Cong.ne ad associazione ò altra spesa ma del tutto farne
celebrare tante messe fra lo spazio di un mese, e sù di ciò invigilino il Priore, ed
assistenti.
13 - che precedente nomina del detto Priore, ed assistenti debbano eliggersi in piena
congregazione quattro infermieri, acciò stando ammalato qualcheduno de' fratelli,
vadano a visitarlo, e facciano avvisato il Padre Spirituale, il quale abbia tutta la cura di
visita, ed in tale occasione per una sol volta li diano carlini cinque, ed occorrendo
qualche medicamento, o altro sussidio per sollievo di qualche fratello, o sorella povera,
subito se gli somministri da' detti infermieri a spese della Cong.ne, dovendosi adempire
alla carità cristiana, e dovere tra fratelli.
153
14 - che nelle giornate di congregazione stijno li fratelli dentro la medesima con perfetto
silenzio, con attendere soltanto al divino servizio. E colui che viene tardi farà la
penitenza gli sarà imposta dal Priore.
15 - che si debbano fare le recezioni de' fratelli costumati, e devoti proponendogli il
Priore in piena congregazione, e concorrendovi la maggioranza de' voti secreti de'
fratelli, li quali debbano pagare per entratura grana 60 e debbano fare mesi sei di
noviziato, benche dal primo giorno godono in quanto al bene dell'anima, ad ogni modo
per detto tempo non possono dar voto nell'elezione degli officiali, ed altri.
16 - che avendosi notizia di qualche fratello per pubblico giocatore, biastemmatore, o
dissoluto, sia caritativamente corretto, e poi per due volte mortificato dal Priore; E non
profittandosi sia cacciato via dalla Cong.ne, precedente la maggioranza de' voti segreti
de' fratelli.
17 - Morendo qualche fratello, o sorella, sia tenuta la Cong.ne pagare l'arciprete, o
Parrocchiano, e siano tenuti li fratelli ad associarla, e che sia libera, e franca di tutte le
spese, cioè della campana grossa, Terrasanta, entratura e croce; e dal Priore, ed
assistenti si debbano far celebrare n.° trentacinque messe a grana 10 l'una per lo spazio
di un mese dopo la morte, e nel caso che il cadavere si sepellisse la mattina, oltre dette
messe lette, si debba far celebrare ancora la messa cantata sopra del detto cadavere ed
in tale celebrazione siano sempre preferiti li Reverendi Sacerdoti Secolari, che si
trovaranno ascritti per fratelli.
18 - che in ogni anno si debba fare la festa in onore della Beata Vergine nella quarta
domenica di agosto, e la Cong.ne sia tenuta sodisfare quanto occorre per la musica,
celebrazione di messe lette, messa cantata, abitini, figure, ed altro, essendovi però
danaro in cassa; nel caso contrario si adempirà nell'anno seguente.
19 - che qualsivoglia fratello manca di venire per quattro feste continue nella Cong,ne
alli esercizij spirituali, sia discretamente mortificato, e seguitando a mancare s'intenda
escluso dalla Cong.ne concorrendovi la maggioranza de' voti segreti de' fratelli.
20 - che niuno fratello ardisca alzarsi nella Cong.ne, o stare incomposto, e facendo il
contrario, soggiaccia ad una mortificazione li sarà data dal Priore, ò pure dalli due
assistenti in mancanza del primo.
21 - che morendo uno de' fratelli di detta Cong.ne, oltre le nominate 35 messe per
suffragio, siano li medesimi fratelli tenuti pagare tornesi cinque per ciascheduno, quali
uniti se ne faranno celebrare tante messe lette; E chi non pagarà detti tornesi cinque, non
avrà detti suffragj, E perciò di tali summe dal nominato cassiere si debba tener libro
separato per eseguirsi quanto col presente capitolo si trova determinato.
22 - Mancando per quattro congregazioni qualunque officiale della Banca oppure
l'infermieri, o maestri di cerimonie, e il Sacristano, sia lecito alla Cong.ne eliggere altro
fratello per tale servizio.
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23 - che il fratello sarà destinato dal Priore, ed assistenti a fare la cerca per la città in
tutte le domeniche dell'anno, non possa contradire sotto pena di essere mortificato, ed
anche cacciato via dalla Con.g.ne concorrendovi però la maggioranza de' voti segreti de'
fratelli: Ed in quelli mesi sarà destinato per detta cerca, sia franco di mesate, ed a tale
officio ogni quattro mesi sia mutato un fratello.
24 - che la Cong.ne non possa fare nuovi acquisti di stabili, censi, bullari ed enfiteusi
servata la forma delle sovrane determinazioni.
25 - che le soprascritte Costituzioni, ò siano Capi di Regole debbano tenersi conservate
dentro un stipo della Cong.ne con due chiavi distinte, una da conservarsi dal Priore, è
l'altra dal Sacristano, nel quale si debbano conservare tutti li libri, e scritture pertinenti
all'interesse della Cong.ne, e che in ogni quattro mesi si debbano leggere dalla persona
destinanda dal Priore, affinché tutti l'eseguiranno, e maggiormente siano osservate
poicché tutti sono diretti al culto divino, e buon governo della Cong.ne.
26 - Per ultimo si stabilisce che de' re(troscri)tti Capitoli non si possa, ne si debba
diminuire, o aggiungere cosa alcuna senza pubblica conclusione in piena congregazione,
con ottenersi in seguito per l'osservanza il Reale Assenso, e beneplacito della M(aestà)
del re che Dio guardi.
Queste son le Regole su le quali si è supplicato S(ua) M(aestà) per lo Regio Assenso
come però precedentemente i PP. Carmelitani di Somma aveano chiesto in questa Curia
voler essere intesi, così chiamati al contrad(dittori)o il di loro difensore hà spiegato il
motivo dell'opposizione, cioè che il Padre Spirituale della Cong.ne dovea continuare ad
essere un Carmelitano; tal pretenzione però si reputa da questa Curia totalmente
esorbitasse perche ciascuno individuo cattolico hà il diritto di scegliersi il Padre
Spirituale, è il direttore della sua coscienza, e se ciò è permesso ad ognuna in
particolare, molto più lo deve essere alla Comunità; E perciò precedente il parere del
Regio Consultore D. Domenico Potenza mio ordinario Consultore son di voto che possa
V(ostra) M(aestà) degnarsi concedere tanto su le medesime Regole, quanto su la
fondazione della suddetta Cong.ne il Regio Assenso coll'espressa clausola insita per altro
alla sovranità usque ad regis beneplacitum, con fargli spedire privilegio iusta Regalis
Camerae S. Clarae colle seguenti condizioni.
I - Che la suddetta Cong.ne non possa far acquisti essendo compresa nella Legge di
ammortizazione, e che siccome l'esistenza giuridica di detta Cong.ne comincia dal dì
dell'impartizione del Regio Assenso nella fondazione, e nelle Regole, così restino illese le
raggioni delle parti per gli acquisti fatti precedentemente dalla medesima, come corpo
illecito, ed incapace, il tutto a tenore del Regal Dispaccio del 29 giugno prossimo
passato.
II - Che in ogni esequie resti sempre salvo il diritto del Parroco.
III - Che le processioni, ed esposizione del Venerabile possino farsi precedenti le debite
licenze.
IV - Che i fratelli ecclesiastici al presente vi sono, e quelli che vi si ascriveranno in
appresso non possono godere, né la voce attiva, né la passiva, né avervi ingerenza neque
directe, neque indirecte.
155
V - Che per la questua s'intende purche vi preceda speciale real permesso.
VI - Che nella reddizione dei conti di detta Cong.ne, s'abbia d'osservare il precetto del
Cap.V § I et seguenti del concordato.
VII - Che a tenor del regal stabilimento fatto nel 1742, quei che devono essere eletti per
Amministratori e Razionali non siano debitori della medesima, e che altre volte
amministrate le sue rendite, e beni abbino dopo il rendimento dei conti ottenuta la debita
liberatoria, e che non siano consanguinei, né affini degli Amministratori precedenti sino
al terzo grado inclusive de jure civili.
E per ultimo che non si possa aggiungere, ò mancare cos'alcuna dalle preinserte Regole
senz'il precedente Real permesso, e questo a Napoli 26 Aprile 1777. Frate Gennaro
Arcivescovo di Cartagine - Domenico Potenza - Francesco Albarelli." 3)
----------------------------------------------1) Santa Vista del 1616 - Atto concesso da Alessandro Masulli.
2) Archivio Stato Napoli - notaio Marc'Antonio Izzolo - scheda 40 prot. 1 pagg. 55-56t.
3) A.S.N. - Statuti e Congregazioni - Cappellano Maggiore B 1199 incartamento 108 - atto concesso da A. Masulli.
156
CONFRATERNITA DELLA BEATA CONCEZIONE
DEL CONVENTO FRANCESCANO DI SANTA MARIA DEL POZZO
1594 ?
La data non è quella di fondazione, ma si basa sull’ipotesi che la congrega fosse esistente
al tempo della prima documentazione della cappella omonima.
I primi Capitoli noti risalgono al 1776.
Il 5 dicembre 1776 infatti i 101 "fratelli" della congrega, di cui 17 alfabetizzati, avanzano
supplica al Cappellano Maggiore per conseguire il Regio Assenso sui Capitoli.
"Regole della venerabile congregatione eretta e fondata dentro la venerabile chiesa dei
PP. Riformatori di San Francesco d’Assisi della città di Somma, luogo detto di Santa
Maria del Pozzo unito alla medesima congregazione delle sorelle benefattrici dell’istessa
congregazione - 31 dicembre 1776 .
1 - Affinché la divisata Cong.ne sia di gloria di Dio e di Maria Sempre Vergine, e di bene
delle Anime congregate e benefattrice della medesima viene stabilito che li confratelli nel
primo del mese di Gennaro si debbiano unire nella Cong.ne, e dopo recitato qualche
prece, e raccomandandosi al Signore Iddio debbano procedere all'elezione del Priore, e
degli Assistenti nella seguente maniera
2° - Il Priore attuale nominerà tré persone idonee, a riserba di coloro i quali non anno
tré anni di fratellanza del giorno del quale sono stati ricevuti, ed altresì di coloro che
sono contumaci di venuta, e di mesate, poiché i medesimi non possono avere alcuno
offIcio in d.a Cong.ne, e queste tré persone proporrà l'una dopo l'altra, ed in caso di
parità di voti si determinerà dalla sorte ed essendo tutti tré esclusi per la minoranza de
voti inclusi meno della mettà de fratelli, che intervengano debba farsi nuova nomina,
fintantoché sortirà canonicamente l'elezione. Lo stesso debba pratticarsi nell'elezione
dell'assistente, del Tesoriere, con la distenzione però, che la nomina per quelli debbia
farsi dall'Attuali Assistenti, e la nomna del tesoriere debbia farsi dal novello Priore, ed
assistente, nelle quali elezioni siccome in tutte l'altre occasioni il Secretario raccoglierà i
voti, e li noterà in presenza delli Officiali assistiti da due più antichi fratelli scribenti, e
quindi scriverà la conclusione a libro. Compita l'elezione si darà nelle solite forme il
possesso agli eletti, i quali doveranno nella stessa mattina porsi vicino all'altare, ed i
fratelli per ordine di anzianità andarli a dare un abbraccio di pace al Priore, e
riconoscendolo per superiore, ed in tanto cantarsi il Tedeum e terminato l'amblesso di
pace andarsi a sedere alla Banca. Il razionale di simil natura debbia procedersi
all'elezione per la visita dei conti de passati officiali; ed il Tesoriere dell'anno
precedente, e trovandosi denaro separato da tutte le spese della Cong.ne si debbia porre
in una cassa custodita di quattro chiave, le quali si debiano da tenere dalli officiali
presenti e dal Tesoriere anche dell'anno presente, e d.a cassa sia poSta, e situata in
quella casa che si destinerà da fratelli della Cong.ne, e dovendosi fare qualche spesa
nella Cong.ne, il Priore può farla con la consulta della Banca, cioè purche non ascende a
docati cinque e passando docati cinque si debba tenere congregazione, secondo il parere
della maggior parte de voti dati da fratelli, operare sempre intendendosi, che il Priore
157
non possa fare spesa alcuna se non come sopra espressata, e facendosi da se solo sia
tenuto pagarla di suo proprio danaro.
3° - Il secretario della Cong.ne si eliggerà come tutti gl'altri ufficIali minori del nuovo
Priore, ed assistente, il quale averà cura di tutte le scritture della Cong.ne, spetterà ad
esso notare l'elezione del Priore e dell'altri assistenti ed ufficiali, in uno libro, con notare
il numero de fratelli per ordine d'alfabeto, noterà parimenti tutte le conclusioni, che
accaderanno farsi nel tempo del suo officio, farà tutti gli biglietti delle spese che
occorreranno da firmarsi dalli soli ufficiali della Banca nel termine della sua
incumbenza, restituirà alla Cong.ne tutti j libri e scritture, che sono in sua mano
appartenente alla Cong.ne.
4° - Gli anzidetti Ufficiali della Banca nella prima festa seguente all'Elezzione, debbiano
unirsi trà loro ed eliggere gl'Ufficiali Subalterni, ed in primo luogo il Maestro de Novizj
raccomandandosi di eliggere persona che possa istruire, così i novizj, come fanciulli, o
figli de fratelli in altro luogo separato.
5° - Debbiano eligere persona che sia capace di esercitar l'officio di sacristano, che
doverà pigliare con sollenne consegna a suo carico tutti gli utenzilij della Cong.ne, de
quali dover rendere conto alla fine del suo impiego à cui spetterà la politezza della
Cong.ne, come pure il tenerla aperta in giorni deputati, ed altri g(ior)ni che occorrerà al
medesimo appartenerà la cura di apparecchiare l''Altare della messa, il medesimo
fratello Sacristano averà l'incumbenza di (fare) l'esequie, e di assistere con
apparecchiare quanto occorrerà non meno per l'esequie che per la sepoltura de fratelli, e
sorelle morte per le quali fatiche gl'officiali della Banca gli daranno qualche paga
ogn'anno, che stimeranno convenevoli per gl'incomodi che soffrono.
6° - Eligendosi anche il Portinajo di d.a Cong.ne, che sia persona sollecita, acciò ne
g(ior)ni di d.a Cong.ne sia pronto ad intervenire, mancando d.o Portinajo debbia
destinare il Priore chi de fratelli debbia assistere alla porta.
7° - Con eliggere ancora altro fratello per Maestro di cerimonie, che abbia cura di
regolare le funzioni della Cong.ne come nella recita del Santissimo Rosario, altresì nelle
processioni da farsi, ed esequie, assegnado li compagni, farà sempre andare avanti i più
giovani della Cong.ne, acciò li più vecchi abbiano la precedenza, e colla potestà
d'istruire altro fratello in suo luogo, ed in suo agiuto.
8° - Si eligerà anche altra persona di carità nominata l'Infermiere, che abbia cura de
fratelli infermi con visitarli subito che saprà essersi infermati, e communicati che sarà
debbia parteciparlo al Priore, che sia tenuto a darli carlini cinque, de quali ne comprerà
qualche cosa sufficiente all'infermi, e le li darà in nome, e parte dell'officiali, e fratelli
della Cong.ne.
9° - Regola ferma per la recezzione de fratelli
I fratelli quando vogliono entrare in Cong.ne debbiano presentare mem(oria)le al Priore
costui debbia poi proporlo alla prima congregazione, ed a tutti i fratelli, e dar carico al
Maestro de Novizj per informarsi de costumi, e frequenza de Sacramenti per fare
158
relazione alla prima susseguente congregazione, e trovandosi che sia di buon costume
l'abbiano ammettere in Cong.ne, come novizio, e dopo passato sei mesi si riceverà da
tutti gli officiali, e fratelli con maggioranza de voti segreti , che si ritrovano nella
medesima, e devono stare nel luogo più umile e più basso della Cong.ne, nell'istesso
tempo l'officiali della Banca trà di loro, e secondo l'età, e la persona quello, che debba
pag(a)re l'entratura, ogni fratello poi debba pagare in ogni mese alla Cong.ne grana
cinque per li pesi, che soffre, e se fusse esente, e non intervenisse subito nella prima
Donenica, che interviene alla Cong.ne, e non pagando per tré mesi continui debba
riputarsi per contumace, e privo delli suffragij, e così in vita, come in morte, ne possa
reitegrarsi, se non quando personalmente à pagato tutto l'attrasso, e volendo essere
associato dalla Cong.ne debbia pagare l'interesse che apporta alla Cong.ne, e non
intervenendo per un mese continuo in Cong.ne senza legittima causa d'approvarsi
dagl'officiali della Banca debbia pagare una libra di cera, e l'attrasso ancora, ogni
fratello ascritto doverà assistere tutte le Domeniche dell'anno alla Cong.ne nell'ore
assegnate nella tabella, recitare il Rosario udir la messa e per il sermone che si farà dal
Padre Spirituale, doverà frequentare i Santissimi Sacramenti almeno una volta il mese
essere rispettato, ed ubbidiente all'officiali della Banca, che à tutti gl'altri officiali
subalterni, e fratelli dela Cong.ne, con essere fraternamente congionti con tutti evitando
con tutti ogni discordia, che potrebbe trà essi insorgere e rompere j legami di una santa
carità chiamato all'associazione di qualche fratello morto ed altra fonzione doverà
occorrerci, e se legittimamente impedito doverà sostituire altro in sua vece quanto
possa.
10 - Ad ogni fratello morto il Priore debbia pigliare tanto quanto bisogna per l'esequie, e
funerali, e quanto bisognerà.
Anche le donne con pagare grana cinque al mese senza però godere nelle loro malattie il
soccorso per togliersi ogni inconveniente.
11 - Il Priore possa mortificare i fratelli per qualche difetto commesso, opure per il poco
rispetto porta alli fratelli più antichi.
12 - E tenendo bisogno la nostra Cong.ne del Padre Spirituale sia tenuto la medesima a
nomina del Priore eligerlo con magioranza de voti segreti de fratelli. Tal Padre
Spirituale potrà essere un religioso del convento di Santa Maria del Pozzo di questa Città
di Somma, restando bensì alla Cong.ne la libertà di servirsi d'altro Ecclesiastico per suo
padre Spirituale, e debbia solo intricarsi alle cose spirituale, non possa affatto intricarsi
in qualunque affare della Cong.ne, e specialmete riguardo alla temporalità della
medesima, il quale però sia ammovibile ad nutum con raccomandarsi a ciascun de
fratelli la felice osservanza delle cose suddette, acciò dal Signor Iddio si possa sperare
eterna, e beata, come a tutti s'implora. E questo in Napoli 31 Xbris 1776." 1)
Il Cappellano Maggiore fa la relazione favorevole all'approvazione delle suindicate regole
condizionandola al rispetto delle norme del concordato del 1741 e del dispaccio reale del
1742, come per gli Statuti delle altre congreghe.
------------------------------------------1) A. S. N. - Statuti e Congregazioni - Cappellano Maggiore B 1199 incartamento 157 - atto concesso da A. Masulli.
159
160
CONFRATERNITA DELLA MORTE
SOTTO IL TITOLO DI SANTA MARIA DELLA GRAZIA
ERETTA NELLA COLLEGIATA DEL QUARTIERE MURATO O CASAMALE
1 gennaio 1650
L'atto originario, redatto il primo gennaio, è rogato dal notaio Marc'Antonio Izzolo ed è
depositato all'Archivio di Stato di Napoli.
“Regole della congregatione della Morte eretta nella chiesa Collegiata
del Quartiere Murato - 1 gennaio 1650
In Dei nomine Amen
Innocentius Papa X
Anno à partu Virginis Millesimo secentesimo quinquagesimo, Die vero prima Januarij,
Presulatus Ill.mi Rev.mi d.D. Jo:Bapta Lancellotti Dei, et Ap(osto)lice sedi gra
Ep(iscop)i Nolani anno (1650) feliciter Amen.
Li mag.ci ss.ri Horatio Strambone, Scipione Strambone, Antonio Ursino, Gioseppe
Sersale, Domenico Clementelli, RR d. Bartolomeo d'Alessandro, d. Carlo di Palma, c.co
Gioseppe de Stefano, Gioseppe Faggiano, Gio:Berardino de Stefano, Nuntio Figliola,
Cesare de Stefano, et Sebastiano Vincenzo Maione Cittadinj et habitantj nella terra di
Somma havendono riguardo alle miserie estreme et calamità grandi, nelle quali sono
venute le persone di detta Terra, massime doppo le populari revolutionj, che gran
numero di loro si sono ritrovatj mortj di fame per la campagna senza ricevere li
Santissimi Sacramenti oltre l'averli più volte fatta la elemosina, e dato soccorso alli loro
bisogni estremj, tanto in manutenerli, quanto in farli administrare li Santissimi
Sacramenti e farli poi christianamente sepelire: han determinato di communi inspiratione
eriggere e fundare una congregatione seu Compagnia della Morte, sotto il tiotlo di Santa
Maria delle Gratie in una Cappella dentro la Chiesa Collegiata di d.a Terra, tanto per
soccorrere alle necessità di cittadinj, quanto per suffragare alle Anime del Purgatorio.
Che per ciò essi mag.ci ss.ri con volontà, et commun' parere delli M(agnifi)ci R.R.
(reverendi) d. Francesco Ferraro Preposito, d. Francesco Rosella Cantore, d. Andrea
Mazzei Tesoriere, e de tutti gli altri RR C(anoni)ci e Numerari di quella hanno ottenuto il
beneplacito di Monsignor Ill.mo Pro.ne Vescovo di Nola sotto la data di (non indicata nel
testo) con sommo contento, ed universal consolatione de Cittadinj e Particularj di d.a
Terra et per stabilire, è ben fundare la suddetta Congregatione acciò non solo già mai
dismetter' si possa, mà con' santo accrescimento incominciar' si debbia al servigio del
benedetto Iddio, han determinato, e concluso fare l'infr.tti Capitoli e Statuti dà
osservarnosi per li fra(te)lli di essa in ogni futuro tempo per il buon regg(imen)to di detta
nuova Compagnia, con le regole sotto le quali li fra.lli p.tti si possano essercitare nel
santo servitio et opra di carità per gli officali di essa, quali Capitoli visti, et approbatj
che saràno da Mons.re Ill.mo P.ne si havranno da mandar' in essecutione.
1 - In primis si deputerà una persona, che avrà pensiero di scrivere tutti li fratelli e
sorelle in un libro posto per alfabeto in un' luogo di d.a Collegiata dove havrà da
assistere tutte le festj. et quelli che scriveranno in d.a Compagnia della Morte siano
obligati pagare grana cinque per ogni mese, et come havranno pagato per sei mesi, ò
vero nel principio del lloro ingresso havranno pagato per sei mesi venendo a morte
161
alcuno di essi fra.lli ò sorelle immediatamente goderà li suffragij di cinquanta messe lette
per l'anima sua, con una messa cantata è libera sopra del cadavero, purché si sepelisca
nella chiesa di d.a Compagnia, altrimenti goderà solamente le cinquanta messe lette.
Verum quelli fratelli è sorelle che non continueranno il pagamento delle cinque grana
per quattro mesi continuj siano privati di oggni suffragio, et valendono poi esser'
reintegrati debbiano pagare tutto il passato et per altri mesi subsequenti, et all'hora
goderanno tuttj li suffragij di d.a Compagnia.
2 - Per che quest'opra di carità con l'agiuto di Dio Bendetto, e con la protettione della
Beata Vergine Maria delle Gratie havrà da essercitarsi nella sola pietà, è rilievo, tanto
delle anime del Purgatorio, quanto per sollevamento spirituale, è corporale de poveri
bisognosi, scorgendosi gravi puvertà nella maggior' parte de detti cittadinj, li fratelli p.tti
han' giudicato, che non tutti potranno pagare cinque grana il mese, è per tal causa moltj
verrebbono ad esser' privi di tantj benj, è suffaggij, hanno stabilito de minorare detto
pagamento per li poveri solamente.
che per ciò tutte quelle persone, le quali pagheranno cinque tornesi il mese possano
godere il suffraggio de venticinque messe lette, et possano godere è partecipare de'
funerali, et altri privileggij, et gratie di d.a Compagnia, con quelle medesime conditionj
con le quali si deverà fare il pagamento delle cinque grana, come di sopra.
3 - Nel fine di ogni mese si havrà dà fare il computo dell'essatto tanto dell'elemosine è
mesate quanto de tutte le' entrate di d.a Compagnia alla presenza de gli ufficali deputati
per le regole, quali monete si conserveranno in una cascia particolare con due chiavi dà
tenernosi per li depositaij elettj, li quali non possano rimuover' denari per qualunque
causa senza intervento del Prefetto, è con saputa del zelator' fiscale di d.a Compagnia.
Con epsressa conditione che d.o dinaro non possa spendersi per qualunque causa, ben
che pia, sin' tanto che non sarà accresciuto il peculio de benj stabili, annue intrate, ò
legatj perpetuj che renderanno sopra quaranta ducati l'anno, et all'hora di quelle entrate
si attenderà à fare opre di pietà ò poveri bisognosi, con improntarli denari in quel modo
è forma, como si costuma nelli sacri Monti della città di Napoli.
Verum da ducati dieci in giù si possano improntar gratis, con le debite sicurtà, et
stabilimento di tempo.
4 - La Congregatione p.tta, suoi officiali, è fratelli siano obligati pagare il jus
arcip(resbi)terale et Parrocchiale, et sepelire gratis tutti li fratelli è sorelle, che
passeranno à miglior' vita con andare li fratelli all'esequie, vestiti con veste bianche con
l'insegne della Morte, arborando avantj il Santissimo Crocifisso, sotto voce recitando
salmj, corone, ò altre orationj per l'anima di quel defonto, è con lumj accesi alle manj.
Qual' officio di pietà si debbia fare anche per quelli che miseramente son' morti è non
hanno modo di sepelirnosi, ben che non se ritrovino scrittj in d.a Compagnia purche
consti per fede essene poveri.
5 - Tutti quelli fartelli et sorelle che morissero fuora della patria debbiano godere li
medesimi suffraggij delle messe tantum, purche havranno pagato continuamente come
sta notato nel p(rim)o cap(itolo).
162
6 - Per ogni venerdì à sera di ciascheduna settimana si eliggerà un' fratello sacerdote, il
quale accompagnato da un' altro fratello laico debbia andare, dato il tocco dell'Ave
Maria per tutta la Terra ambedue vestiti con' veste bianca con l'insegne della Morte: et
per ogni capo strada sonando un' campanello ad alta voce essorterà li fedeli christianj al
ben' morire, raccomandando le anime del Purgatorio, è quelli che stanno in peccato
mortale alle loro orationi.
7 - Il primo mercoledì di ogni mese, non impedito di festa doppia li fratelli di d.a
Compagnia debbiano far' cantare una messa de requiem per le anime delli già morti
fratelli et sorelle nella chiesa Collegiata con la libera intorno al cataletto, con lumj
accesi alle manj delli R.R. Can(oni)ci, alli quali se li debbia dare carlini cinque per
ciascheduna messa cantata, et per le messe lette, se li debbia dare la solita elemosina
d'un' carlino l'una, conforme si è convenuto con d.tti RR Can(oni)ci.
Però li fratelli di d.a Compagnia siano obligati alla d.a messa cantata per ogni mese due
annj dopo eretta detta Compagnia, se pure trà detto tempo sarà passato à miglior vita
alcuno fratello ò sorella di essa.
8 - Si debbiano stabilire due sacerdotj fratelli della d.a Compagnia della Morte, li quali
haveranno da intervenire, et assistere ad confortare qualchi delinquente, il quale per
avventura fusse stato condennato à morte dalla Giustitia, tanto de tribunale di
Campagna residente in Somma, quanto se di fuora venisse ad giustitiarsi in detta terra,
essendo caso concernente alla d.a Compagnia della Morte. oltre che così è stato ordinato
è decretato dà Monsignor Ill.mo Pro.ne sotto li 2 de marzo del p(rese)nte anno 1650 con
pene gravissime contro d'altri sacerdotj, è secolari, quali non essendono fratelli della
d.a Compagnia ingerir' si volessero à dar' conforto à simili delinquentj condennatj.
Però parendo alli d.ttj fratelli sacerdotj elettj non esserno bastevoli à far' l'ufficio, li sia
lecito chiamarsi altri in loro aggiuto, ben che non fussero fratelli di d.a Compagnia, è
questo in ogni evento che li parerà necessario: Sicome il tutto stà registrato nel d.o
decreto qual si conserva nell'Archivio di d.a Compagnia.
Quelli li quali saranno stati giustitiatj nella n(ostr)a terra di Somma, devono esser'
sepoltj dalli fratelli di d.a Compagnia con li soliti funerali, ben che non siano scrittj nella
d.a Compagnia della Morte.
9 - Si debbiano stabilire due fratelli confessori, li quali doveranno visitare, è ne gli giornj
estremj raccomandar' le anime de poveri moribondi al ben' morire. E si come vedranno
il bisogno dell'Infermj, così li visiteranno è spiritualmente con esso loro adoperanno la
loro carità, acciò christianamente possano fare felice passaggio da questa vita caduca, è
frale alla gloria del Cielo,
X - Se debbiano stabilire due fratelli di d.a Compagnia, li quali vadano à visitare li
poveri carceratj, et essendovi carcerato qualcheduno privo d'ogni aggiuto humano, li
faccino quella carità che li sarà imposta dal Prefetto è quattro consolatori di d.a
Compagnia per procurarli la sua liberatione: purche non sia carcerato di cose
pregiudiciali al prossimo, et essendono tali, debbiano al miglior modo che possono,
componerlo, e concordarlo con le partj, è del tutto, prima ne debbiano far' consapevole il
163
Prefetto, il quale sicome vedrà poternosi estendere le forze di d.a Compagnia, così
ordinerà la spesa dà doversi fare per liberarlo.
Mà quello che maggiormente devono attendere sarà la salute delle anime dei poveri
carceratj, che per ciò vedano di ridurli alla Santa Confessione de lloro peccatj, è
consolarli ad sopportar' con patienza la pena delle carceri.
11 - Vedendo li RR C(anoni)ci esser' tale, e tanta la carità, che li sop(rade)tti fondatori è
fratelli essercitano in questa santa opra, per dare maggior fervore, è divotione all'opra,
si sono esibitj di lloro commune parere, è volontà che occorrendo dover' farsi alcuna
raccomandatione d'anime, far' funerale ò altra carità alli fratelli di d.a Compagnia di
dare quattro sacerdotj del d.o Cap(ito)lo, li quali potranno andare à far' la carità con la
sola licenza del Cap(ito)lo di d.a Collegiata.
Sup.ttas Capitulationes appobamus, et à personis ingressis, et ingrediendis in sup.tta
congregatione permittimus observari, ita ut non peccent mortaliter nisi in casibus à jure
expressis, ac in signum recognitionis, et dominij magistri sive superiores illius teneant
pro ut teneri mand(amus) singulis annis solvere, mense ep(iscop)ali Nolana libras
dimidias cerae albae laboratae in festo S. Andrea Apostoli, et ita, et non aliter n(um)rum,
et Curie Ep(iscop)alis Nolana, assensum, consensum, beneplacitum, et aucthoritatem
prestamus per hoc n(ume)rum & et ita.
Datum Nolae in Ep(iscopa)le Palatio die 22 martij 1650
M.A Mentionus V.o Ep.lis
locum sigilli"
firma illegibile
1)
La fondazione della confraternita nasce da una riunione alla presenza del Preposito, del
Cantore e del Tesoriere della Collegiata del 9 marzo 1650:
"Die nono m(ensi)s Marzij Mill(esim)o Sexagesimo quinquagesimo in terra Summae Constitutis in nostra presenza ad modum RR(everendissi)mo D(omi)ni Jo Francesco
Ferraro Preposito Venerabilis Eccle(si)ae Collegiatae terrae Summae D.no Francisco
Rosella Cantore , et d. Antonio Mazzeo Tesaurario Dignitatibus in dicta Ecc(lesi)a ac
RR(everendi) d. Joseph Figliola, d. Bartholomeo d'Alessandro, d. Marc'Antonio
Capuano, d. Carlo Viola, d. Francesco X(Sancto)severino, d. Carlo Fasulo, d. Ottavio de
Mauro Canonicij in Eccl(esi)a s(uddett)a et RR(everendi) d. Camillo Piacente, et d.
Carlo de Palma Numerarij in s.a Eccl.a Collegiata Majore, et seniore parte
venerabilisCap(ito)li d.ae Eccl.ae agentibus ad infrascripta omnia nomine, et pro parte
d.ae Eccl.ae et eius Capituli, et successores in eo, et utili juxta et expedentia ipsius ex una
parte - Et d. Ant(oni)o Ursino Joseph Sersale, Scipione Strabone, Martio Figliola,
Joanne Battista de Stefano, Sebastiano mayone, iten Domenico Clementella, Joseph
Sopano, Joseph Capograsso, Cesare de Stefano, Rettore Joanne Vincentio Capograsso
Rettore Antonio de Mauro, Rettore Pie:Antonio Figliola e Gio:Battista Fasulo
fundatoribus, et confratibus Venerabilis Congregationis noviter erectae et construendae
inter dictam venerabilem Eccl.am Collegiatam sub titulo S.ae M.ae Gratiae, et
Mortuorum agentib(us), similiter infrascripta omnia nomine, et pro parte dictae
Congregationis noviter erectae, e construendae inter dicta venerabilem Eccl.am
Collegiatam sub titulo S.M.ae Gratiae et Mortuorum agentibus, similiter infrascripta
omnia nomine, et pro parte dictae Congregationis noviter construendae ut s.a et
successorij confracta dictae Congregationis, perbili in nomine et expediti cum ipsius ex
164
parte altera - ambae partes ipsae nominibus, et qualibet ipsarum exp(onu)nt coram nobis
quali con grandissimo desiderio hanno sempre desiderato fondare una Congrega(tio)ne,
e colla Cappella d'essa Congregatione entro la predetta Collegiata nella quale essi
fondatori, e confratelli p(rese)nti e futuri possono fare tutte le funzioni in ciò necessarie,
e far celebrare tutte le messe pro tempore bisogneranno per le anime dei defonti, ut
supra, ciò formati molti capitoli consignati a Monsignor Vescovo di Nola per la
confirma di quelli, quali se ne descrivono ut infra e perciò son convenuti con d.o
R(everen)do Ca(ito)lo di d.a Chiesa Collegiata li quali conoscendono il buono zelo e
gode carità di seppellire i morti, quante in altre opere misericordia già cominciate per
grande zelo, perciò concedono, e danno azione ed uso p.a in una Cappella di d.a Eccl.a
Collegiata nella quale possono essi nostri p(resenti) e futuri esercitare le funzioni
bisogneranno per d.a Congregatione, si faranno celebrare tutte le messe bisogneranno
per l' anime de fedeli defonti confrat(ell)i, a cantare de d.a Congregatione delli RR preti
di detto Capitolo et Eccl.a conforme detti Capitolari o p(rese)nte constituiti e dichiarati
in presenza nostra, e d.a Cappella ...li pred.ti (Procura)tori (foglio mutilo), e confratelli
permettono di fabricarla al luogo sud.o conforme fu designata d.a Eccl.a con fare tutti li
abbellimenti, ornamenti, e cose necessarie a d.a Cappella, ed anco fare una Sacrestia
fuori d.a Eccl.a non impedendo l' Eccl.a sud.a in cosa alcuna, e suo Rev.do capitolo
nell'esercizio loro con farne anche una sepoltura a d.a Cappella, senza che ne possano
essere ammossi esercitandose tutte cose pie, et de carità conforme al p(rese)nte si
esercita a gloria di Dio, et salute delle anime, e tutte a spese di d.a Congregatione, et in
caso che quod absit sul opere di carità già cominciate ut sup(r)a, in tale caso ogni cosa
fattovi in d.a Cappella, e fabrica resta a beneficio di d.a Eccl.a Collegiata ed a loro il d.o
R.do Capitolo permette celebrare tutte quelle messe bisogneranno in futurum si vise d.o
Capitolo tanto al p(rese)nte, quanto in futurum, et non di altri fuori di d.o Capitolo,
quanto per ogni volta che bisognarà fare legge ad alcuni rispettivi poveri dove d.a
Congregatione anderà o manderà quattro sacerdoti di d.o Capitolo gratis designati dal
Rev.do Preposito a loro in suo luogo conf(orm)e d.o Capitolo, et permise pro observantia
Virginae prout ambae partes ipsae, et quaelibet ipsarumque quali sponte obligaverunt se
ipsos nominibus praedictis et quaelibet ipsarum, et eorumque, et cujuslibet ipsorum bona
imnia dictae Congregationis, et Confraternitatis, et bona omnia presentia, et futura una
pars alteri et altera alteri & hominibus praedictis presentibus sub poena, et ad poenam
(medietate) & cum potestate cap(ien)di cus.ti q(uantita)tis (cum) constitutione precari:
(et Renunciaverunt et juraverunt) & et juris & presentibus Judicis Magnifico Annibale
de Luciano, Reg.e contractus - Januario Pesce de May.o - Francesco Nocerino
q(uond)am Ottavij - Joseph de Stefano et hora Nucerino dictae Terrae." 2)
---------------------------------------------1) Archivio Stato Napoli - notaio Marc'Antonio Izzolo 1603-1656 - scheda 40 prot. 24 pag. 30.
2) Archivio della Collegiata - cartellina B - documento 64.
165
CONFRATERNITA DI SANTA MARIA DELLA NEVE
ERETTA NELLA COLLEGIATA DEL CASAMALE
1 ottobre 1762
La congrega con atto per mano del notar Domenico Brancaccio di Napoli, commorante a
Somma, il 1 dicembre chiede al re il regio assenso sui Capi di Regole, redatti il 1 ottobre
alla presenza di 36 "fratelli". La richiesta è presentata tramite la Regia Camera di Santa
Chiara. L'assenso perviene il 23 dicembre.
“Regole della venerabile congregatione di Santa Maria della Neve
eretta nella collegiale chiesa del Casamale - 1 ottobre 1762
Ferdinandus Quartus Dei Grazia Rex Utriusque Sicilie et Hyerusalem Infans
Hyspaniarum Dux Parm(a)e Placenzi(a)e ac
Magnus Princeps H(a)ereditarius
H(a)etruri(a)e.
Reverendis in Christo Patribus quibuscumque Archiepiscopis Episcopis eorumque
Vicariis Cleris Capitulis et aliis Ecclesiasticis et Religiosis personis hujus Regni, et
signanter di(o)ecesis Civitatis Summ(a)e, quibuscumque Baronibus Titulatis, et non
Titulatis, Gubernatoribus, Auditoribus, Capitaneis, Assessoribus, Sindicis, Electis,
Universitatibus, et aliis quibusvis personis, et Officalibus quacumque authoritate, et
potestate fungentibus, seu eorum Locumtenentibus, et substitutis ad quos, seu quem
presentes pervenerint, vel fuerint quomodolibet pr(a)esentat(a)e. Fidelibus devotis
dilectis gratiam nostram, et bonam voluntatem.
Nuper pro parte infrascriptorum supplicantium fuit majestati nostr(a)e porrectum
infrascriptum memoriale cun relatione facta per Reverendum nostrum Regium
Cappellanum Majorem tenoris sequentis videlicet S(ua) R(egia) M(aestà). - Per parte
degl'infrascritti supplicanti mi è stato presentato l'infrascritto memoriale con Regia
decretatione di mia commissione del tenor seguente videlicet S.R.M. sig(nante)r - Gli
confratelli della Venerabile Congregatione eretta e fondata nell'Insigne Collegiata della
Città di Somma, sotto il titolo di S. Maria della Neve prostati a pié del trono della M.V.
umilmente vi rappresentano, come non ritrovandosi sulle di loro regole spedito Regio
Assenso affinche si dimostrino sempre piu fedeli a Regali ordini la supplicano ossequiosi
degnarsi impartirli il mede(si)mo che oltre di riportarlo dalla Clemenza della M.V.
l'avranno a gratia ut Deus (signum) Io d. Orazio d-Amore fratello - Antonio Rodino
supplica come sopra - Nicola Cassano suppl. c.s. -Domenico Salvati s.c.s.- Nicola
Majone s.c.s. - Giovanni di Mavero s.c.s - Nicola Fusco s.c.s. - Giacomo Sorrentino s.c.s.
- Domenico Fragliasso s.c.s. - che le suddette firme sono proprie de medesimi
supplicanti, nec non Francesco di Marzo, Giacinto Carbone, Giuseppe Sposito, Giovanni
Raja, Gabriele Fusco, Tommaso Nocerino, Giuseppe Sposito, q(uonda)m Giacomo
Angelo Sanseverino, Giuseppe Raja di Nicola, e Giuseppe Raja di Felice, Pasquale
davino, Giuseppe Salerno, Carlo Nocerino, Giovanni Aliberta alias Tanfano, Francesco
di Lorenzo, Matteo Sanseverino, Nicola di Stefano, Giuseppe Auriemma, Giuseppe Gilio,
Saverio Fiorillo, Domenico Izzo, Martio Sicondolfo, Giovanni di Sessa, Aniello Torino,
Nicola Majello, e Lorenzo Majello padre e figlio, Nicola Magnetta e Benedetto Torino,
Sabato Erida, Aniello Molaro, Arcangelo Venere supplicano come sopra per essi non
sapere scrivere ut dixerunt per mano di me Notar Domenico Brancaccio di Napoli
166
commorante in questa città di Somma di loro volontà richiesto ho segnato - adest signum
- Attesto io qui sotto(scritto) fratello Segretario di detta Congregazione, come li
retroscritti fratelli sono la maggior parte che compongono la mentovata Congregazione
ed in fede f. Somma primo Xbre 1762 - Fratello Antonio Rodino Segretario di d.a C.ne La suddetta firma è proprio della sua sig. Antonio Rodino tale quale si asserisce ed in
fede io Notar D.co Brancaccio di Napoli commorante in Somma di sua volontà richiesto
hò segnato - Locus signi die 2 m. xbris 1762 - Neapoli Regalis Camere Sancte Clare
providit decernit atque mandat quod R.ndus Regius Cappellanus Major videat et in
scriptis referat hoc suum (signum)
Fraggianni - Gaeta - Cavalcanti - Spectabilis Pres(ul)es S.R.C. Romanus tempore
subscriptionis impeditus - Citus - E con detto memoriale mi sono state presentate le
infrascritte regole del tenor seguente ut sunt Regole della V.nbile C.ne eretta e fondata
nell'Insigne Chiesa Collegiata della Città di Somma sotto il titolo di S. Maria della Neve
col monte unito alla medesima delle sorelle Benefattrici della stessa C.ne I - Affinché la divisata C.ne sia di gloria di Dio e di Maria sempre Vergine, e di bene
dell'anime congregate, e benefattrici della medesima viene stabilito che li confratelli
nella seconda Domenica del mese di settembre si debbano unire nella C.ne e dopo
recitata qualche prece, e raccomandatisi al Sig.re Iddio, debbano procedere
all'elezzione del Priore, e degli Assistenti nella seguente maniera.
Il Priore attuale nominerà tré persone idonee a riserba di coloro, i quali non hanno tré
anni di fratellanza dal giorno dal quale sono stati ricevuti, ed altresì di coloro, che sono
contumaci di venuta, o di mesate, poiché i medesimi non possono avere alcun ufficio in
C.ne, e queste tré persone proporrà l'una dopo l'altra, ed in caso di parità di voti si
determina dalla sorte ed essendo tutte tré escluse debba farsi nuova nomina fintantoché
sortirà canonicamente l'elezzione. Lo stesso debba praticarsi dell'Assistenti, e del
tesoriero, colla distinzione però che la nomina per quelli debba farsi dall'attuali
Assistenti e la nomina dello Tesoriero debba farsi da i novelli Priore ed Assistenti, nelle
quali elezzioni, siccome in tutte le altre occasioni il Segretario raccoglierà i voti, egli
voterà in presenza degl'Ufficiali, assistito da due piu antichi fratelli scribenti e quindi
scriverà la conclusione a libro; Compita l'elezzione si darà nelle solite forme il possesso
agli eletti, i quali dovranno nella stessa mattina porsi vicino l'altare ed i fratelli per
ordine di anzianità andarli a dare un abbraccio di pace al Priore, e riconoscerlo per
Superiore, ed intanto cantarsi il Te Deum, e terminato l'amplesso di pace andarsi a
sedere alla Banca II - Razionale
Di simil natura debba procedersi all'elezzione per la visura de conti de' passati Ufficiali
e Tesoriere dell'anno precedente, e trovandosi denaro superato da tutte le spese della
C.ne si debba porre in una cassa custodita da quattro chiavi, le quali si abbiano da
tenere dagli Ufficali presenti, e dal Tesoriero anche dell'anno presente, e detta cassa sia
posta e situata in quella casa che si destinerà da fratelli della C.ne. Dovendosi però fare
qualche spesa nella C.ne, se questa giunga a docati cinque, il Cassiere puo farla colla
consulta de' tali tre Ufficali maggiori della Banca: ma superando detta summa il Priore
la debba proporre in C.ne, e secondo il parere della maggior parte de voti dati da
167
fratelli operare sempre intendendosi, che il Cassiere da se stesso non possa fare spesa
alcuna se non come sopra espressata, e facendosi altrimenti sia sospeso dall'Ufficio.
III - Segretario
Il Segretario della C.ne si eliggerà come tutti gli altri Ufficiali minori da novelli Piori ed
Assistenti, il quale avrà cura di tutte le scritture della C.ne, spetterà ad esso notare
l'elezzione del Priore e degli altri Assistenti ed Ufficali in un libro, ed in un altro notare il
numero dei fratelli per ordine di Alfabeto; noterà parimenti tutte le conclusioni che
accaderanno farsi nel tempo del suo officio, farà tutti li biglietti delle spese che
occorreranno da firmarsi dagli soli Ufficiali della banca, nel termine della sua
incombenza restituirà alla C.ne tutti i libri e scritture sono in sua mano appartenenti alla
C.ne.
IV - Maestro de novizii
Gli anzidetto tre Ufficlai della banca nella prima festa susseguente all'elezzione debbano
unirsi tra loro, ed eliggere gli Ufficiali subalterni: ed in primo luogo il Maestro de
Novizii, raccomandandosi di eliggere persona che possa istruire, cosi i Novizii comme i
Fanciulli, o figli de fratelli in altro luogo separato.
V - Sacristano
Debbano altresì procedere all'elezzione del Sagristano, che sia capace a tal ufficio; egli
dovrà pigliare con solenne consegna a suo carico tutti gli utensili della C.ne, de quali
dovrà render conto nella fine del suo impiego; a lui spetterà la politezza della C.ne come
pure il tenerla aperta in giorni deputati ed almeno in quelli ne quali occorrera farsi
qualche esequie, o altro che puo accadere. Al medesimo appartenerà la cura delle cere,
vino, ostie od altro che occorre secondo li oracoli che riceverà dal Priore. Il medesimo
fratello Sagristano
cura l'incombenza di citare l'esequie e di assistervi con
apparecchiare quanto occorrerà non meno per l'esequie che per la sepoltura de fratelli e
sorelle morte. Per le quali fatighe gli ufficiali della banca le daranno qualche paga ogni
anno, che stimeranno convenevole per l'incomodi che soffre.
VI - Portinajo
Eligeranno anche il Portinajo di detta C.ne che sia persona sollecita, acciò ne giorni di
detta C.ne sia pronto ad intervenire. Mancando detto Portinajo, il Priore debba
destinare chi de fratelli debba assistere alla porta.
VII - Maestro di Cerimonie
Con eligere ancora altro fratello per Maestro di Cerimonie, che abbia cura di regolare le
funzioni della C.ne come nella recita del S.S. Rosario; altresì nelle processioni da farsi,
ed esequie assegnando li compagni, farà sempre andare avanti i piu giovani della C.ne,
acciò li piu vecchi abbiano la precedenza, e colla potestà d'istituire altro fratello in suo
luogo ed in suo ajuto.
VIII - Infermiere
Si eliggerà anche altra persona di carità nominata l'Infermiere ed abbia cura dei fratelli
infermi con visitarli subito che saprà essersi infermati, e comunicato che sarà debba
parteciparlo al Tesoriero o sia Cassiere il quale sia tenuto darli carlini tre, dei quali ne
168
comprarà qualche cosa confaciente all'infermi, che ce li darà in nome e parte degli
Ufficali e fratelli della C.ne. Tale visità però l'abbia a fare soltanto agli fratelli infermi
communicati non già alle sorelle, si per evitare ogni inconveniente come perché queste
non portano tutti i pesi della C.ne.
IX - Regola ferma per la ricopia de fratelli. i fratelli quando vogliono entrare in C.ne
debbano presentare memoriale al Priore costui debba poi proporlo alla prima
c(ongregatio)ne a tutti i fratelli e dar carico al Maestro dei Novizii per informarsi de
costumi e frequenza de' Sacramenti per fare relazione alla prima susseguente
congregazione, e trovandosi che sia di buon costume l'abbiano ad ammettere in
c(ongregatio)ne come novizio, e dopo passati tre mesi ne quali deve stare nel luogo piu
umile e piu basso della C(ongregatio)ne deputato soltanto per novizii deve bussolarsi
nella prima c(ongregatio)ne, ed essendo li voti inclusi sopra la metà nell'altra
c(ongregatio)ne susseguente riceversi, nella quale debbasi secondo l'età stabilire dagli
Ufficiali della Banca quanto abbia a pagare per entratura. Ogni fratello debba pagare
in ogni mese alla C(ongregatio)ne grana cinque per li pesi che soffre e se mai fusse
assente e non intervenisse subito nella prima Domenica che interviene in
c(ongregatio)ne, e non pagando per tre mesi continui, debba riputarsi per contumace e
privo degli suffragij, e cosi in vita come in morte, ne possa reintegrarsi se non quando
personalmente ha pagato tutto l'attrasso e volendo essere associato dalla
C(ongregatio)ne debba pagare libre dieci di cera. E non intervenendo per un mese
continuo in c(ongregatio)ne senza legitima causa da approvarsi dagli Officiali della
Banca, debba pagare una libra di cera - Ogni fratello ascritto dovrà assistere tutte le
Domeniche dell'anno alla C(ongregatio)ne nelle ore assegnate nella tabella, recitare il
Rosario, udir la Messa, e poi il Sermone, che si farà dal Padre Spirituale, dovrà
frequentare i Sagramenti almeno una volta il mese, essere rispettato ed ubbidiente, cosi
agli Ufficiali della Banca, che a tutti gli altri Ufficiali Subalterni e fratelli della
C(ongregatio)ne, con essere fraternamente congiunto con tutti, evitando ogni discordia,
che potrebbe tra essi insorgere, e rompere i legami di una Santa carità. Chiamato
all'associazione di qualche fratello morto, o ad altra funzione dovrà accorrerci e se
legitimamente impedito, dovrà sostituire altro in sua vece quando possa - Ad ogni fratello
non contumace in morte si debba dare in mano degli Ufficiali dal fratello Cassiere
docati cinque e carlini nove, li quali si impiegheranno nelle solite spese, e specialmente
docati quattro debbano impiegarsi ad una messa cantata presente cadavere, essendo
l'ora opportuna, oppure differirsi al prossimo giorno di Rito semidoppio, per la quale
Messa cantata debbano darsi carlini dieci di limosina, e gli altri carlini trenta anche al
medesimo per la celebrazione di trenta messe per l'anima del defonto; Restando in
arbitrio della C(ongregatio)ne avanzare il numero di dette messe come avanzaranno le
sue rendite, la C(ongregatio)ne ancora deve provedere la cera, cassa, coltra, quando
occorrerà per l'associazione dei fratelli defonti - Oltre l'aggregazione de fratelli possono
aggregarsi anche le donne per benefattrici con pagare le grana cinque al mese, senza
però godere nelle loro malattie il succorso per togliersi ogni inconveniente; Ben vero
però che debbano godere nella loro morte non solo l'associazione e sepoltura ma ancora
la celebrazione della messa cantata e trenta messe lette, come è detto nella regola de
fratelli di sopra.
169
X - Del Padre Spirituale
E tenendo bisogno la nostra C.ne del Padre Spirituale sia tenuta la medesima a nomina
del Priore, per togliere ogni controversia, eliggere un Sacerdote del Corpo del Capitolo
di essa Città sia canonico, sia numerario, e non altri tanto piu che la C.ne è fondata nella
stessa insigne Collegiata con darsegli quella ricognizione ogni anno che li Ufficiali della
banca stimeranno opportuno. Il quale però sia amovibile ad nutum della C.ne, e salva la
nuda e semplice spiritualità non possa affatto ingerirsi in qualunque affare della C.ne, e
specialmente riguardante la temporalità della medesima Con raccomandarsi che ciascuno de' fratelli la facile osservanza delle cose suddette,
acciò del Sig.r Iddio si possa sperare l'affetto del Patrocinio della nostra divina Madre
colla vita eterna e beata, come a tutti s'implora - Ed avendo naturalmente considerato il
tenore delle preinserte regole le quali altro non contengono se non se il buon governo di
detta C.ne, il modo di eliggere gli Ufficiali, la recezione de fratelli, e godimento de'
suffragij in tempo della loro morte e non avendo in quella ritrovata cosa che pregiudichi
la Reale Giurisdizione o il Publico; precedente perciò il parere del Regio Consigliero d.
Gio:Batta Maria Tannucci mio ordinario consultore, son di voto che V.M. può degnarsi
concedere a suddette Regole il suo Regale assenso e Beneplacito, con farle spedire
privilegio in forma Regalis Camere Sancte Clare. Qual Regio Assenso si intende
conceduto coll'infrascritte condizioni, e riserve. Primieramente che in ogni essequie sia
sempre salvo il diritto spettante al Paroco - Secondo, che le processioni possono farsi
precedenti pero le solite licenze - Terzo che rispetto al Padre Spirituale, si abbia da
osservare ciocché nel capitolo ultimo delle presenti regole per il medesimo stabilite Quarto che nella reddizione de conti di detta C.ne si abbia da osservare il prescritto del
Capo V § I et seguenti del Concordato - Quinto che a tenor del Regal Stabilimento fatto
nel 1742, quei che devono essere eletti per Amministratori e Razionali non siano debitori
della medesima e che avendo altre volte amministrate le sue rendite, e beni abbino dopo
il rendimento de conti ottenuta la debita liberatoria e che non siano consanguinei, ne
affini degli Amministratori precedenti sino al terzo grado inclusive de jure Civili - E per
ultimo che non si possa aggiungere o mancare cosa alcuna delle preinserte Regole, senza
il prudente Real Permesso di V.M. e q. f. Napoli 16 xbre 1762 di V.M. U(lti)mo Vass(all)o
e Cap(pella)no Nicolò Vescovo di Ruzzocoli - Gio:Batta M.a Tannucci - Francesco
Albarelli - die 20 mensis xbris 1762 Neapoli - Regia Camera Sancte Clare providet,
decernit atque mandat quod expediat Priv(ilegi)um Regii Assensus in forma Regalis
Camere S. Clare cum inserta forma (presente) relationis. Hoc suum s(ignu) Romanus
Pr(a)es(ul)es - Fraggianni - Gaeta - Cavalcanti specialis Aul(a)e pr(a)ef.s Fiore non
interfuit - Citus - Supplicatum propterea nobis extitit pro parte supradictorum
supplicantium quatenus pr(a)einserta Capitula confirmare, approbare, e convalidare
cum omnibus, et quibuscumque in dictis Capitulis contentis, et expressis, et q(uate)nus
opus est de novo assentire, et consentire benignus dignaremur.
Nos vero dictis petitionibus tam justis, et piis libenter annuentes in his et aliis quam
plurimis longe majoribus qu(a)e exauditionis gratiam rationabiliter promerentur. Tenore
igitur p(resente) de certa nostra scientia deliberate, e consulto, ac ex gra(tia) n(ost)ra
speciali d.a pr(a)einserta Capitula iuxta eorum tenores confirmamus, acceptamus,
approbamus, et convalidamus nostroque munimine et pr(a)esidio roboramus , ac
omnibus in eisdem contentis, et pr(a)enarratis ex gra(tia) n(ostr)a speciali ut supra
assentimus, et consentimus, nostrumque super eis Assensum Regalem et Consensum
170
interponimus, et pr(a)estamus, cum supradictis clausulis, conditionibus, et limitationibus
contentis in dicta pr(a)einserta relatione supradicti Reverendi nostri Regii Cappellani
Majoris, ac servata forma relationis p(raedi)ct(a)e; volentes et decernentes expresse de
eadem scientia certa nostra quod p(rese)ns nostra confirmatio, approbatio, convalidatio,
et q(uate)nus opus est nova concessio sit, et esse debeat pr(a)e(di)ctis confratribus
d(icta)e Congr(egatio)nis p(rese)ntibus, et putatis in perpetuum semper stabilis, realis,
valida, fructuosa, et firma nullamque in judiciis, aut extra sententias quovismodo
diminutionis incomodum ... ..., aut nox(a)e alterius detrimentum, sed in uno semper
robore, et firmitate persistat. In quorum fide hoc pr(a)esens privilegium fieri fecimus
magno nostro ne...tionem sigillo pendenti munitum. Datum Neapoli dei 23 mensis
decembris Anno a nativitate Domini millesimo septingentesimo sexagesimo secundo Pro Rege Pupillo
Dominicus Cattaneo - Michael Reggio - Jacobus Milano - Ioseph pappacoda - Petrus de
Bononea - Dominicus de Sangro - Stefanus Reggio - Benardus Tanusius
Romanus P.s
Fraggianni
Gaeta
Cavalcanti
Dominus Rex mandavit mihi
Salvatori Spiriti a Secretis
V. M. concede il suo Real Assenso alle preinserte Capitulazioni fatte da fratelli della
Congregazione sotto il titolo di Santa Maria della neve eretta nella Collegiata della Città
di Somma in omnibus servata la forma della sudetta preinserta relazione del R(evere)ndo
R(egio) Cappellano Maggiore. In forma Regalis Camer(a)e Sanct(a)e Clar(a)e.
Donatus Citus
Solvat Duodecim
Solvit ducatos septem
pro jure Sigilli
cum dimidio
Pro m. Giordanini Tasca
Io Josephus Valle
Citus
Reg.us Percettor
In Priv.m 19 fol. 91
S. Rudente
Che quantunque nel Corpo di queste Reali Regole della nostra Congregazione siano
tassate messe num.o 30 per l'anima di ciascun fratello defunto pure con conclusione
tenuta a 15 Genn.o 1769, viva voce, fù concluso, che il num.o delle d.e Messe si fosse
avvanzato sino a cinquanta per cadauno fratello, o sorella defunta. Similmente
quantunque nelle d.e Regole non vi sia espresso, che nell'Essequie de' fratelli defunti,
debba la C.ne a sue spese chiamare il R.mo Capitolo per l'associazione, pure nella stessa
conclusione, fù questo stabilito: ed in consequenza in tutte l'Essequie de' fratelli, e delle
sorelle è obligata la C.ne invitare d.o R.mo Capitolo, e con esso convenire per
l'associazione. Tutto questo stà registrato nel libro delle nostre conclusioni al quale
(interruzione).
Finis"
1)
Nel 1769 si ha una ridefinizione delle regole e degli accordi con il Capitolo della
Collegiata. La confraternita "è ricoverata nella chiesa di Santa Maria di Tutti i Santi" di
via Piccioli e lì riscuote le rette. E' proibito farlo nella Collegiata.
171
Essa chiede al Capitolo della Collegiata, in primis, l'uso della statua della Madonna della
Neve. Il Capitolo la concede con tutti gli "argenti, i merletti, Pilucche, Pedagne ,
Tossello...manto, corona d'argento, crocetta...il bambino ben vestito con corona simil.
argento".
Per secondo si chiede di fare la processione per due domeniche del mese (di agosto). Il
Capitolo, dietro pagamento, accoglie anche questa richiesta, previa associazione del
quartiere Casamale e riservandosi di non parteciparvi e di indicare il luogo nella chiesa
per l'apparatura.
La processione segue l'itinerario di via Formosi, via Botteghe, palazzo di don Orazio
Majone e ritorno. Le torce di mezza libbra sono a carico della congrega, cui a fine rituale
vanno restituite.
Nella processione grande i "fratelli" devono disporsi in fila davanti alla Madonna e
davanti al Capitolo.
Il Padre Spirituale, canonico della Collegiata, che perde le prebende di questa quando si
assenta per l'assistenza alla congrega chiede ducati 12 annui per un fiore di sue fatighe.
Ogni messa costa al sodalizio 2 carlini.
Al punto quattro viene stabilito che il Capitolo in occasione delle esequie dei sodali
prende 5 ducati, una torcia di mezza libbra da restituire. Se il defunto fa parte del
Capitolo o è un suo parente il servizio funebre è gratuito, ad eccezione della messa
cantata che costa 15 carlini e delle 50 messe in suffragio che costano 5 ducati. I capitolari
hanno l'esclusiva in questo servizio.
Se i defunti dovessero essere troppi, altri frati possono associare ma non entrare nella
Collegiata. Ai "fratelli" le messe costano 12 grana e mezzo.
Anche l'uso delle campane, quella maggiore e quella mezzana, per le funzioni suddette
costano alla congrega 10 libbre di cera che si devolvono al Santo Sepolcro. E questo è il
punto cinque.
Due "fratelli" saranno nominati suonatori e dovranno chiedere sempre il permesso ai
canonici per suonare. Dei danni rispondono Capitolo e congrega.
Al sesto: i sette sermoni che precedono la processione grande di agosto per sette sabati,
sono gratuiti. Nell'impossibilità dei capitolari li faranno altri frati.
Per la novena di Natale la congrega può fare la questua e pagare le spese. Però il
questuante deve essere un chierico e non un "fratello".
Al settimo viene richiesto di seppellire i sodali defunti nella Terra Santa sotto il Coro. Il
Capitolo accetta e impone di fare una scala d'accesso dal vano del campanile e una lapide
sull'entrata.
Nella chiesa non è consentito accendere alcun lume, ma solo nel Vicolo delle Campane e
nello spiazzo davanti al palazzo del Capitolo.
Al punto otto: essendo prevista la costruzione del cappellone o abside i lumi potranno
essere rimossi. Sui lavori vigilano due rappresentanti del Capitolo, che si riserva anche di
scegliere un luogo nel detto cimitero per la sepoltura dei canonici.
Per il "fratelli" la spesa di interro è fissato a carlini...(non è indicato). Per gli estranei sono
dovuti alla sagrestia della Collegiata carlini trenta.
L'accordo è inviato a Nola per l'approvazione del vescovo. 2)
----------------------------------------------------1) Archivio della Collegiata - Libello contrassegnato col numero 24.
172
2) Archivio Collegiata cartellina L doc. 6.
APPENDICE
ANTICHE ORIGINI ED EVOLUZIONE DELLA FORZA PUBBLICA DELL’UNIVERSITA’
IL BATTAGLIONE DEL RIPARTIMENTO
MILITARE DI SOMMA
I CAPITOLI
(La leva del 14 maggio 1617)
Fino a secolo XIII le forze militari sono costituite da squadre leggere di fanti, pronti a
colpire e disperdersi, e dalla cavalleria. Nel “Catalogo dei baroni” i cavalieri sono 3.800.
A Somma nel 1164 esistono quattordici baroni normanni, che godono di altrettanti feudi,
le cui rendite riescono a spesare un soldato o mezzo soldato. Con l’aggiunta di
supplementi si raggiunge il numero di venticinque militi. 1)
Gli eserciti sono formati anche dai feudatari, ognuno dei quali è tenuto a prestare servizio
personale e a fornire milizie: un milite ogni venti once d’oro di rendita feudale, numero
che può essere raddoppiato. Ogni milite ha al seguito tre persone, un armigero e due
scudieri, tutti a cavallo. I feudatari con rendita inferiore a venti once, gli ecclesiastici, le
donne, non sono tenuti a fornire milizie pagano l’”adoha”, una tassa che serve ad
assoldare “stipendiarii”, arcieri, balestrieri, lancieri ecc..
Inoltre gli Angioini dichiarano “familiares” i nobili che prestano il servizio militare nella
cavalleria ricevendone privilegi. 2)
Anche i castelli e la Corte locale di giustizia hanno pochi “milites” che traggono
sostentamento dal feudo o dalle Università.
Nel 1240 sul castello montano un Milite e 10 servienti mostrano i muscoli. Così nel
1269.
Con gli aragonesi l’esercito diventa di leva. I nobili continuano a pagare l’”adoha”, una
tassa per essere esentati dal servizio militare. Ferrante li esenta dal pagamento di questo
“adiutorio”, che Ferdinando il cattolico ripristinerà nel 1507. E’ da tenere presente che la
tassa d’”adoha” faceva carico al feudo ed alla popolazione che vi era soggetta. Essa
passerà a carico delle Università che subentrano nelle ragioni del feudatario. A Somma
per questo motivo si accenderà un’annosa lite giudiziaria con i duchi Cardona.
L’Università, dopo il riscatto dalla feudalità del 1586, avrà l’obbligo di mantenere una
“forza armata” ed i carcerieri del carcere anche per i Casali. 3)
Il Governatore Regio ed il Giudice Regio nel governare ed amministrare la giustizia, i
signorotti locali o napoletani per far esigere dai propri “Erari” o amministratori i diritti
173
feudali vantati sul feudo o sui feudi, dispongono di una propria autonoma piccola
“forza”.
I duchi di Sessa, i Cardona, famiglia feudataria di Somma, hanno la loro brava milizia,
come risulta per gli anni 1644 e 1645. Così i marchesi di Torrecuso, i Cito, per l’anno
1696. L’”huomo d’armi” Giovanni de Mauro della Compagnia dei Cito è pagato per
metà dall’Università, come risulta dagli atti della Summaria. 4)
Da non trascurare il fatto che anche il Mastro di Fiera abbia una sua milizia per
imposizioni estorsive, come attestano i documenti della Collegiata, relativi all’anno 1510,
e dell’Archivio di Stato di Napoli, relativi all’anno 1765. 5)
Anche i Commissari, (una sorta di ufficiali giudiziari), si fanno assistere da pochi soldati
nelle esecuzioni mobiliari o immobiliari e negli arresti dei morosi. 6)
Tutto il sistema di sicurezza pubblica riceve una sistemazione giuridica nel secolo XVI.
Il viceré d’Alcalà infatti il 24 aprile 1563 istituisce i Battaglioni delle Milizie locali
affidandone la guida “ai nobili delle singole province o zone militari“.
La nuova forza serve ad assicurare la difesa delle coste e del territorio, con la possibilità
nelle emergenze di mobilitare il Battaglione in sole 24 ore, essendo i militi già dislocati
in zona. Il che produce anche il risparmio della spesa di alloggiamento di uomini e
cavalli a carico delle Università.
Queste sono chiamate a fare l’arruolamento in rapporto al numero delle famiglie: 5
soldati ogni cento “fuochi”. Nel ‘600 a Somma sarà di un soldato ogni cento “fuochi”.
Per una popolazione del Regno di 475.717 “fuochi” dell’ultimo censimento i fanti
devono essere 24.000.
Per essere arruolati si deve disporre di un reddito minimo di 100 ducati. In effetti la
difesa è affidata ai possidenti che hanno più interesse a salvaguardare le famiglie ed i
beni – il tutto viene detto amor patrio - e che hanno la disponibilità economica per
l’acquisto delle armi.
I “Magnifici Regimentarij” del tempo comunque non rinunciano a “gabole“ e camarille.
Il Collaterale, che è un tribunale napoletano, infatti viene più volte chiamato a dirimere
controversie in materia di leva.
Per arruolarsi occorre essere persone onorate ed atte al servizio militare; bisogna avere
un’età tra i 25 ed i 40 anni.
E’ da tenere presente che non esistono ufficiali di Stato Civile, ma sono i parroci a
certificare salute e date di nascita con ricaduta deleteria su trasparenza ed imparzialità.
I soldati devono essere pronti nell’esercizio del loro dovere a non rispettare parenti ed
amici, né debbono avere interessi personali da difendere, né alcuna passione, (forse
intende ideologia) o odi.
Nel Regno sono di stanza anche 4.000 fanti spagnoli e 21 compagnie di armate e
cavalleggeri.
La riforma viene svilita nella fase operativa.
I sindaci, condizionati dalle relazioni familiari e dai locali giochi di potere, non arruolano
persone idonee, “ma i più vili sì mendichi et poveri dele Terre” …. ”giocatori et
ladri”….”ignoranti et mal pratichi”.
Le scelte sono condizionate anche dai baroni o signorotti locali , che vedono nella nuova
milizia una minaccia al loro potere assoluto. Infatti solo essi dispongono di forza
pubblica, ma meglio sarebbe dire bravi di manzoniana memoria.
174
Neanche gli Spagnoli vedono di buon occhio questa milizia “nazionale” e non mercenaria
e giocano ad alimentare soprusi, violenze e confusione. Infatti c’è una prammatica che
vieta di portare le armi e contemporaneamente le autorità rilasciano innumerevoli porto
d’arme.
La povertà degli arruolati comporta che le spese degli armamenti e d’alloggio ricadano
ancora una volta sulle Università che subiscono veri e propri salassi dal passaggio di
questi lazzaroni, molto spesso in combutta coi signorotti, con i fuoriusciti o disertori e
con l’immancabile malavita locale, attestata a Somma già nel ‘600.
Proprio quello che si voleva evitare!
Nel 1575 il cardinale di Granvelle e nel 1577 il marchese di Mondijar, al fine di sostenere
la fanteria con reparti di cavalleria, operano delle modifiche al sistema della leva prima
descritta.
Essa quindi per superare i difetti di una Forza Militare indisciplinata e venale viene
affidata ai Governatori delle Province, che sono dei nobili che si disinteressano del
reclutamento, a meno che non possano trarne qualche profitto.
Infatti tutti quelli che possono permettersi di pagare 10 ducati non fanno il militare.
Pertanto i poveri costituiscono il serbatoio di carne da macello per le guerre dei ricchi.
I Battaglioni sono comandati da Capitani scelti tra “i principali delle medesime terre
cognosciuti et riveriti”, insomma tra i nobili .
Infatti la sola famiglia Orsini, discendente da quel Raimundo di Sarno che fugge da
Lautrec e si stabilisce a Somma, ne fornisce tre: Gio:Leonardo dal 1621 al 1628,
Giuseppe detto “Sparapose” nel 1632, Francesc’Antonio nel 1647. Prima del ‘21 è
Capitano Francesco Guglielmino.
Nella generalità dei casi sono nominati degli stranieri che non hanno legami con le Terre
e con le popolazioni locali.
Ai soldati viene concesso qualche privilegio, come a Somma, ma questo non porta
maggiore onestà, efficienza, disciplina o spirito di corpo. 7)
Il 13 ottobre 1600 sono istituiti i Tribunali di Campagna che avevano le loro Squadre di
Campagna, con le quali controllano l’ordine pubblico ed amministrano una giustizia
itinerante.
In questo quadro generale si inserisce l’arruolamento del Battaglione della Nova Militia a
piedi e a cavallo del Ripartimento di Somma, come risulta da un manoscritto della
biblioteca del podestà Alberto Angrisani, relativo al periodo 1616-1643, gentilmente
concesso dal nipote omonimo.
Questi primi verbali parlamentari dànno conto delle spese di armamento del Battaglione e
del frequente alloggiamento e stallaggio delle truppe di passaggio dei vari duchi, principi,
che hanno armate proprie.
Il paese deve mantenere a sue spese i suoi soldati e quelli che arrivano
improvvisamente, come se venissero a sbarcare il lunario o ad imporre una tassazione
straordinaria di mantenimento delle truppe.
Si comprende perché diventino odiose queste contribuzioni impreviste, che sono anche
inasprite dall’elargizione di mazzette continue, da estorsioni , stupri e furti, tutti
ampiamente documentati.
Questa pioggia acida cade in un terreno già ampiamente arato dagli interessi pagati sui
mutui che scaturiscono dalla forte esposizione debitoria, nata dal riscatto dalla feudalità
del 1586.
175
Nel 1616 le Compagnie di soldati alloggiati a Somma sono tre; nel ’20 due; nel ’21 due,
nel ’26 quattro; nel ’30 sei; nel ’34 una; nel ’35 due; nel ’36 tre; nel ’37 una; nel ’39 due;
nel ’43 una; nel 44 cinque; nel ’45 tre; nel ’47 due; nel ’49 una; nel ’50 tre; nel ’53 tre.
Spesso càpitano in paese anche soldati spagnoli. Non sempre la loro presenza è dettata da
motivi di ordine pubblico o di difesa.
La spesa di alloggio, vitto e regalie va da un minimo di due ducati ad un massimo di 710.
A volte i soldati ed i loro ufficiali non abbandonano il territorio e le case occupate finché
non hanno riscosso fino all’ultimo “grano” (soldo) dovuto in base agli ordini, o alla
“patente della Regia Scrivania”, come recita il testo.
Questa estorsione legalizzata a carico delle comunità è chiamata dall’Alto Medio Evo
legge del fodro, dal termine longobardo “fodr” che sta per foraggio.
Il pagamento una volta era in natura e risaliva all’”annona militaris” dei Romani che
facevano mantenere le loro truppe dalle popolazioni occupate.
Il numero più alto di soldati presenti a Somma è di 74, senza contare il Battaglione locale.
I dati del 1647 vanno integrati con quelli delle vicende eccezionali della rivolta di
Masaniello.
Non ho conteggiato il numero altrettanto alto di guardie che frequentemente
accompagnano i Commissari per le esecuzioni coattive contro i debitori, le cui spese
fanno comunque carico all’Università come quelle di armamento del locale Battaglione.
La prima leva nota della “Cometiva della Nova Militia a piedi e a cavallo del
Ripartimento di Somma” è del 14 maggio 1617.
L’arruolamento tiene conto della spartizione dei poteri tra i tre quartieri sommesi, come
per i maritaggi, per le nomine degli “Officiali di Governo”, del Cantore e del Tesoriere
della Collegiata.
Al Casamale spetterebbero 3 cavalieri e mezzo; a Margarita due, almeno nel 1645.
Nel 1653 al Quartiere Murato spettano sette soldati; a Margarita quattro. Ma queste quote
pare siano legate a sostituzioni nella lista, che scaturiscono da eventi evemeristici.
E proprio nelle sostituzioni la regola non vale, come nel 1637.
Il Ripartimento comprende anche i Casali ed i paesi come Pollena con un soldato,
Sant’Anastasia con sei, San Vitagliano con uno, Casafierro con uno, Scisciano con uno,
Pomigliano con due, Marigliano con tre, Palma con tre, Carbonara con uno, Ottajano con
cinque. Questi soldati sono detti “soprasalienti”.
L’Università di Somma redige una lista in un libro in cui sono elencati 45 arruolandi,
corrispondenti al numero dei “fuochi”: uno per ogni cento famiglie, come nel 1620
quando la municipalità lamenta l’alto numero di militari da mantenere.
Nel 1632 la lista conta 35 soldati; nel 1653 e 1654 ne sono 41.
Per essere arruolati tra i cavalieri occorre avere “facultà ascendente in summa di 500
ducati”; per essere fante basta una rendita di 100 ducati, che è una somma considerevole
se con quattro ducati circa di stipendio un impiegato comunale del tempo vive un mese
intero.
Ne sono esentati i minori, gli ultraquarantenni, le persone accasate, gli scartati, le donne
ed i preti.
Queste condizioni sono attestate dai parroci, unici ufficiali di Stato Civile dal 1545
(Concilio di Trento) al 1809 per Somma.
176
Alle operazioni di arruolamento partecipano il Capitano del locale Ripartimento, il
Cancelliere, un servente ed altre dieci persone, forse soldati per perseguire i molti
disertori.
La leva sommese può riguardare anche altri Ripartimenti come Nola, Gaeta, Caiazzo. Può
capitare che i soldati sommesi siano chiamati a prestare servizio fuori territorio, come il
2 agosto 1654.
La designazione dalla lista avviene mediante sorteggio da un cappello. Nel 1645 si
procede all’elezione.
I soldati arruolati sono esentati dal pagamento della gabella sulla farina su 15 o 12 tomoli
di farina. Infatti la relativa gabella viene affittata prevedendo questa condizione
espressamente.
Il 1 settembre 1624 l’Università stipula una convenzione col Capitano Gio:Leonardo
Orsino, in cui il suddetto privilegio viene ribadito ulteriormente.
I soldati ricevono per l’acquisto delle armi 3 ducati. I supplenti 2,5.
Le armi sono archibugi o moschetti, spade e “fiaschi”, picche e “ferchiglie”. Queste
sono “indorate e guarnite con francia di velluto verde”.
Dall’assegnazione di esse derivano i termini di archibugiere, moschettiere, picchiere. Nel
1709 si ritrova anche un .alabardiero.
A fine servizio o con la morte del soldato le armi vanno restituite.
Nel 1639 il Capitano si vede riconosciute le spettanze per l’incarico e per “l’utenzilio”, le
armi.
Nel 1644 il Battaglione di Somma è senza armi e l’Università provvede a rifornirlo.
Nel 1654 il Comune spende per un cavallo, una sella e per 33 spade per i fanti e 3 spadini
per i cavalieri, le picche, i “fiaschi” e le “ferchiglie”, archibugi e moschetti, stivali,
bande e tracolle per 41 soldati 125 ducati.
I soldati di Somma del 1617 sono: i caporali Dezio Galano e Bartolomeo Raho ed i
“milites” archibusieri Gio:Giacomo Piacente, Santolo Granato, Anello Camposano,
Gio:Geronimo Lanza, Giuseppe , Giacomo e Felice de Palma, Lonardo de Falca, Anello
Izzolo, Gioanniello e Giulio Nocerino, Gio:Angelo e Angelillo Perillo, Gio:Martino
Romano, Biagio d’Avellino, Marc’Antonio Vallarano, Giovanni Polise, Pirro d’Avino,
Giovannello Sibilia, Marco de Madaro alias Marcullo, Domenico de Madaro; i “milites”
moschettieri Minico de lo Jodice, Pascale Guerra, Vincenzo Salerno, Santillo Reanda; i
“milites” picchieri Gio:Antonio de Palma, Vincenzo e Salvatore d’Avino, Francesco
Nocerino, Anello Cesarano; ed il “miles“ Gio:Vincenzo de Mauro. 8)
Nel 1663 per l’esercito del re sono “assentadi” nella Compagnia degli Archibugieri,
Guardia a cavallo, Gio:Martino Nocerino, Juan de Mauro. Bernardino de Avino è
arruolato nella Compagnia dei balestrieri a cavallo; Antonio Camposano è caporale sotto
il capitano Giovanni Castiglia di Somma. 9)
Nel 1700 la Regia Corte locale risulta avere quattro famigli, mentre il Battaglione a piedi
arruola 25 soldati. 10)
Nel 1703 la Regia Corte arruola ancora quattro soldati. 11)
Nel 1709 i soldati del Battaglione sono 25 e si mettono in discussione le spese fatte per le
armi.
Nel 1710 la spesa per il sostentamento della Squadra di Campagna, istituita nel 1600, è a
carico anche dei Casali (pag. 305).
177
Nel 1711 i 4 soldati della Corte prendono 20 carlini al mese; quelli del fisco ne prendono
30.
Nel 1712 si spendono per la Forza Pubblica d. 234.
Nel 1715 il soldato Nicola Masiello prende 20 ducati di stipendio. 12)
Nel 1743 i Casali non vogliono partecipare alla spesa per la squadra armata e carceraria.
La R.C. Summaria li condanna a pagare. I 4 soldati della Corte prendono 96 d. (o 26?).
La Squadra di Campagna ne prende 192 (pag. 328). Così nel 1750. Stefano Capuano,
Giacomo Iorio, Andrea de Madaro fanno parte del Nuovo Battaglione della Milizia.
Andrea Vallarano è nella Guardia del Corpo.
Nel 1774 il Mastro di Fiera ha al seguito un caporale e 12 armigeri (pag. 358).
Nel 1782 i soldati della Corte sono Antonio de Marco, Sabato de Simone, Gennaro Fumo,
Francesco Fusco, Donato d’Alessandro.
La Nuova Milizia Provinciale di Somma prende per ogni soldato 12 carlini. Il Comando è
dislocato a Palma Campania. Il rifiuto di presentarsi alle convocazioni è multato con 200
d.. Il Commissario Generale di Campagna ha sede a Sant’Anastasia (pag. 363).
Il reclutamento si fa alla presenza del Governatore e di un ufficiale della Milizia tra gli
ultradiciannovenni di 55 famiglie. Essi conseguono una patente, portavano una coccarda
e partecipano alle riviste militari di Portici.
Nel 1790 la Squadra di Campagna passa per Somma, ma vi ha anche una sede (pag.
370/1).
I miliziotti sommesi sono F.co Rodino, alfiere N.la Majone, milite aggiunto V.zo
Rosselli: I soldati della Corte sono tre con i due caporali Angelo Rea e N.la
dell’Annunziata.
Nel 1795 si ha un nuovo reclutamento (pag. 376).
Nel 1798 la Squadra di Campagna è composta di 4 armigeri. L’Università chiede che
salgano a dieci, in più un caporale. La spesa per questa forza pubblica è di 19 d. ed è
ripartita dalla Summaria tra il governatore, il Giudice, il duca di Sessa, in quanto
riscuotono i proventi civili e misti e la mastrodattia per diritto feudale (pag. 380).
I birri della Corte prendono 48 d. per 4 mesate; 64 d. vanno alla Squadra di Campagna
per 4 mesate. Le truppe impegnate ad arrestare i molti disertori prendono 130 d.. Le
mogli e le madri dei disertori vengono arrestate per farli rientrare. Alla leva presenzia il
conte G.B. Dentice. Sono requisite masserizie, attrezzi e travagliatori, che prendono la
via di Capua, Abruzzi e Roma, (A.S.C. Libri dei conti 1799).
La nuova legislazione francese abolisce gli armigeri baronali e quelli dei tribunali
provinciali.
Il 1 marzo 1799 viene istituita la Guardia Nazionale.
Domenico Aliperta è un soldato del Reggimento di Somma (pag. 389).
Il 29 maggio si ha la “regalizzazione di Somma e luoghi convicini”. Essa costa 542,36 d.,
più 8 d. per curare i feriti. Per le truppe di passaggio si spendono 381,88 d. e 176,92 per i
militi della Squadra di Campagna. Poi ci sono gli anticipi fatti da osti e tavernari, per
fieno e orzo per i cavalli, vino per gli uomini, piombo e carta per le munizioni. Viene
istituita la tassa di sussistenza delle truppe sanfediste, che costa d. 1.958,87. La gestisce
don Matteo Rispoli, canonico della Collegiata. La riscuote Antonio Majello. I medici
borbonici sono Giuseppe Suarez e Francesco Sanges.
La Cristiana Armata dei Fucilieri di Montagna a Somma è agli ordini dei comandanti
Giovanni Rumolo e Pietro Mascia, dal tenente Giovanni Garofalo, dal I tenente del V
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Reggimento Cacciatore Luigi Rodino, dal sergente Antonio Auriemmma, dal caporale
Vincenzo Iorio, dall’Aiutante Vincenzo Cerciello. Soldato risulta Vincenzo Fragliasso.
Feriti nell’attacco a Sant’Anastasia sono tra gli altri Antonio Perillo e Michelangelo
Chiovano. (A.S.C. Libri dei conti 1799).
Nel 1800 Commissario di Campagna è Michele de Curtis. Nicola de Falco è
sottocomandante delle reali truppe di Somma (pag. 390).
Nel 1802 in paese ci sono 200 soldati: 10 della Squadra di Campagna, uno della Regia
Corte; tutti gli altri sono truppe regie e baronali. La rivoluzione napoletana e le sue
riforme sono state affogate nel sangue.
Nel 1803 la Forza Armata è ancora composta di 11 soldati (pag. 392) .
Nel 1808 ad occuparsi dell’ordine pubblico sono incaricati il giudice di Pace ed il Primo
Eletto (pag. 386).
Nel 1809 i soldati da arruolare sono 42 mediante regole fissate in Capitoli municipali
(pag. 397).
Le Forze di Polizia sono la Gendarmeria Reale (di cui ancora oggi qualcuno ricorda la
vistosa divisa e che è entrata in un detto popolare “fai ‘a fine d’’a Guardia Regia”), la
Guardia Civica, la Gendarmeria Ausiliaria, (che ha sostituito gli Armigeri ed ha una sua
sede a Somma – pagg. 398-400).
Nel 1810 Somma diviene sede di uno dei 4 Ripartimenti di Polizia con 9 soldati e
competenza anche sui Casali. Il comandante è un Commissario di Polizia. La sede è nel
palazzo Alfano di via Casaraia (pag. 400).
Nel 1812 viene emesso dal Comune il Regolamento di Polizia Municipale (pag. 402).
Nel 1813 si fa la leva di 13 soldati.
Nel marzo del 1815 viene reintrodotta la Guardia Nazionale (pag. 405).
Nel 1817 nel Municipio si insedia il corpo di Guardia dei Legionari al comando di Felice
Marzano, potente e disinvolto notabile del tempo (pag. 415). Essa è detta nel 1819
Guardia Civica (pag. 418). Dai dati del 1846 si apprende che nella Guardia Urbana non
possono essere arruolati i poveri ed i malati. La leva si fa scegliendo le reclute da un
elenco di 160 possidenti, che mal volentieri prestano il servizio militare (pag. 448).
Nel 1820 i 44 militi della Gendarmeria prendono 15 d. ciascuno per aver combattuto a
favore del re nei moti del ‘20. La Compagnia viene aumentata a 120 militi (pag. 421).
Somma rientra nel Dipartimento di Polizia di Barra.
Nel 1822 la Gendarmeria reale ha sede in 5 stanze del palazzo del marchese di
Montepagano (pag. 422). Essa va via da Somma nel 1823 (pag. 424).
Nel 1825 si fa la leva con i soliti brogli (pag. 426).
Nel 1827 - il 7 aprile - sono ritirate le Gendarmerie Regie e sono istituite le Guardie
Comunali (pag. 428). A Somma spettano 4 guardie perché capoluogo del Distretto. Se ne
nominano otto più due servienti comunali a 4 d. mensili ciascuno.
Ancora nel 1828 la Gendarmeria Reale ha la sua sede nel Municipio.
In quest’anno i parroci fanno un elenco di persone tra i 24 ed i 50 anni per formare il
Corpo di Guardia Urbana (pag. 429).
Nel 1829 viene effettuata la leva con noria di ricorsi (pag. 431).
Nel 1830 il Comune emana il Regolamento della Guardia Urbana (pag. 434).
Nel 1835 ci sono a Somma i Corpi di Guardia Urbana e di Gendarmeria Reale (pag. 438).
Nel 1838 si aggiunge il Corpo di Guardia Rurale (pag. 441). Così nel 1840.
Nel 1843 vengono nominate otto Guardie Urbane.
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Nel 1848 oltre alla Guardia Urbana ci sono due guardie rurali, un guardiaboschi ed un
guardialagni. Essi partecipano alla metà dei proventi delle multe (pag. 449).
Nel 1848 – il 16 marzo – viene istituita di nuovo la Guardia Nazionale, che alloggia nel
palazzo del Principe.
Il capitano è Vincenzo Giova. Altri ufficiali sono Pasquale de Curtis, Giuseppe Pinto,
Raffaele de Falco, Salvatore Casillo, Beniamino la Marca, alfiere Pietro de Felice.
Essa viene abolita nel 1849 e prende in nome di Guardia Regionale. Il tenente S. Casillo
durante i moti del ’48 “disimpegnò con molta soddisfazione tale carica” (pagg. 410-451468).
Negli anni 1856/8 si effettuano le leve annuali, che comportano i soliti ricorsi contro i
soliti brogli.
Nel 1860 i venti “fucili del re” del Posto di Guardia Urbana richiedono riparazioni.
L'armiere Luigi Gaudioso prende 8,86 ducati per il lavoro.
Si integra il numero delle Guardie Urbane dei quaranta individui che mancano alla
completezza dell'elenco di 200 nomi.
Intanto Francesco II con Regio Decreto del 5 luglio per far fronte a subbugli e
rivolgimenti istituisce di nuovo la Guardia Nazionale. Vi possono far parte possidenti,
impiegati, negozianti e capi d'arte al di sopra dei trent'anni, residenti nel Comune. Il
Corpo deve essere di 150 militi perché il Comune supera i 5.000 abitanti e deve avere un
Capo Compagnia col grado di Capitano, un Capo plotone e un Capo sezione. Essa è di
assoluta fede borbonica.
Il sindaco Pasquale Castaldo Tuccillo ed il Decurionato formano la lista dei 150 e poi 200
militi coscritti del Corpo della Guardia locale. Il Decurionato fiutando il cambiamento
nomina ufficiali Vincenzo Giova, Luigi Tuorto, Pasquale de Curtis; i Capi Plotone Enrico
Giova (scultore liberale del '48), Salvatore Casillo e Domenico Angrisani; i Capi Sezione
Francesco Di Mauro, Pietro De Felice, Gennaro Angrisani (farmacista liberale del '48 e
progenitore dei futuri progressisti).
All'Intendente però queste nomine non vanno a genio. Egli chiede la riproposizione delle
gerarchie militari mediante le terne, dalle quali scegliere gli ufficiali. Il Decurionato si
adegua, ma sottolinea che quelli precedentemente scelti sono "i più intelligenti" e porta il
numero dei militi a 200, com'è per la Guardia Urbana, (del. n. 192).
In ottobre il numero della lista dei coscritti sale a 400 per le lamentele dei militi
impegnati in guardie settimanali, (del. n. 209).
Si comprano un tamburo e 10 trombe. Facendo economie di bilancio si affittano altri due
locali e si prevedono spese per un “chiamatore”, un istruttore, per i mobili, l'olio, il
carbone e la pulizia del Posto di Guardia, lasciato dalla Guardia Urbana come un porcile,
(dell. nn. 206-219-222).
Per sei anni comandano a turno la Guardia il possidente Vincenzo Giova, il Cancelliere
Salvatore Casillo ed il medico Domenico Angrisani, senza risparmiarsi reciproche
maldicenze. Anche Michele Pellegrino è il ferreo comandante della G.N. che batterà le
bande armate più o meno filoborboniche dopo l’Unità piemontese. L’Angrisani ed il
Pellegrino gestiscono il delicato passaggio istituzionale anche da sindaci. Il trampolino di
lancio per il sindacato è l’incarico nella G.N..
(Assunta Indolfi ancora ricorda che il nonno Raffaele Sorrentino, fu capitano della
Guardia per censo. Egli da buon "Corecuntento" - il soprannome di famiglia - aveva in
via Casaraia sempre aperta una botte di quello buono nel cortile per amici e passanti, 180
pag. 468).
Il 6 giugno 1861– l’Italia è unificata sotto i Piemontesi – il Municipio nomina il
Consiglio disciplinare della Guardia Nazionale, formato dal capitano Vincenzo Giova,
luogotenente Salvatore Casillo, sergente Gennaro Auriemma, caporale furiere Vincenzo
D’Avino, milite Francesco Sepe.
Il 23 giugno a Somma sei Carabinieri ed un caporale sono alloggiati presso il bettoliere
Alfonso Rajola.
In agosto comanda la Guardia N., i Carabinieri ed i Bersaglieri il capitano Biagio Fusco
contro i briganti del monte Somma. Il 26 dello stesso mese 40 guardie nazionali al
comando di Enrico e Carlo Giova e con una Compagnia di Bersaglieri scovano il bandito
Vincenzo Terracciano. Il giorno dopo lo fucilano. Tra la fine del 1861 e l’inizio del 1862
il sindaco Michele Pellegrino e Sabato Di Palma con la G.N. arrestano Sabato Mautone,
Francesco Terracciano e Luigi Siraco (Sirico?), Alfonso Aliperta ’o Malacciso, Gennaro
De Falco, Nunzio Notajo, Francesco Nivolo e Francesco Paolucci. L’azione fu portata
avanti anche fuori Somma (a Saviano e a Napoli). Nel 1863 G.N. e Carabinieri, guidati
dal Pellegrino, sorprendono in campagna Giuseppe e Raffaele Maiello. Malgrado questo
intenso impegno della G.N. di Somma e del suo sindaco il generale Lamarmora non
ritenne di concedere un’onorifecenza ai sommesi. 13)
Il 14 novembre del 1868 il Consiglio comunale emana i Capitoli della polizia urbana e
rurale in 81 articoli.
Si entra in una modernità fatta del sale degli antichi rancori e di ancora più antiche fami.
Angelo Di Mauro 1999
1) A. Di Mauro - “I Magnifici” - Ripostes 1998 - pag. 57.
2) Pietro Ebner - “Storia di un feudo del Mezzogiorno - La baronia di Novi” - Roma 1973 pag.
99.
3) “I Magnifici” - pag. 167/168.
4) ibidem - pagg. 234-236-277-278-279.
5) ibidem - pag. 133-134-351.
6) ibidem - pag. 235.
7) Renata Pilati - “La dialettica politica a Napoli durante la visita di Lope de Guzmàn ” - in
ASPN vol. 105 del 1987 pagg. 187/191.
8) I manoscritto della biblioteca del podestà Alberto Angrisani pagg. 92-92t-98t e II manoscritto
pagg. 44t-118t-119-125-129-130-139-140-141t-162t-213, gentilmente concessi dall’omonimo
nipote.
9) “I Magnifici” - op. cit. pag. 261.
10) ibidem pag. 279.
11) ibidem pag. 281.
12) ibidem pagg. 303-307-308-311.
13) Carmine Cimmino - I briganti del Vesuvio – Erasmus ed. 1999 – pagg. 65-73-81-90.
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