Lezione 22 aprile 2016
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Lezione 22 aprile 2016
Prof.GiovanniFurgiuele DIRITTODIFAMIGLIAEDELLESUCCESSIONI LezioniacuradallaDr.ssaGiuliaTesi (ContinuaCapitolo6:LASOSTITUZIONEORDINARIAEFEDECOMMISSARIA) 2. L’eventuale sanatoria di una disposizione testamentaria che prevede una sostituzione fedecommissariavietata:Cassazionen.11968del2004.................................................................................pag.210 3.Laclausolasisineliberisdecesserit:Cassazionen.23728del2013………………………………………pag.215 4. Sostituzionefedecommissariaeusufrutto:analisidellesentenzedelleCortediCassazionen.4435 del2009en.15130del2005………………………………………………………………………………………………...pag.220 209 (Continua)CAPITOLO6:LASOSTITUZIONEORDINARIAE FEDECOMMISSARIA. 2. L’eventuale sanatoria di una disposizione testamentaria che prevedeunasostituzionefedecommissariavietata:Cassazionen. 11968del2004. Dopo aver fatto, nei paragrafi precedenti, alcuni rilievi di carattere sistematico in ordine ai problemi della sostituzione ordinaria e del fedecommesso, adesso, possiamo passare all’analisi di alcune sentenze che ci consentiranno di approfondire, in concreto, le suddettequestioni. La prima pronuncia è quella della Corte di Cassazione, n. 11968, del Cass.,n.11968/04 28giugnodel2004. Questapronunciariguardauntestamentoolografodel1948,concui, una signora scriveva di voler lasciare tutti i suoi beni alle sorelle. Nellostessoatto,ladecuiusscriveva,anche,che,dopolamortedelle sorelletuttoilpatrimoniosarebbedovutoandareaduebambineche leiavevaindividuatocomelepersoneallequali,inunfuturoulteriore, sarebberodovutiandareibenidellastessadecuius. Lavicenda,però,nonsisvolgesecondolelineetracciatedallasignora perchélesorellemuoionoprimadilei.Pertanto,quando,nel1981,si apre la successione della donna, si pone un conflitto fra quelle che erano state le bambine – ormai divenute donne adulte – indicate, in viasostitutiva,neltestamentoolografoeunaparentediquintogrado, la quale sostiene la nullità del testamento per violazione del divieto dellasostituzionefedecommissaria. In particolare, la parente sostiene che le bambine, istituite in via sostituita,nonpossonoessereconsiderateereditestamentarieperché il testamento avrebbe configurato un meccanismo vietato (il 210 fedecommesso) e, quindi, ciò avrebbe comportato la caduta del testamentoel’aperturadellasuccessionelegittima. Il Tribunale di Viterbo accoglie la domanda della parente perché ritiene che il meccanismo descritto dalla testatrice violi, effettivamente,ildivietodelfedecommesso. LaCorted’appellodiRoma,invece,ricostruiscelavicendainmaniera diversa. Secondo i giudici di appello, infatti, quel meccanismo di sostituzione fedecommissaria, previsto nel testamento olografo, si potrebbeconsideraresanatoeconvertitoinunaformadisostituzione ordinaria. In altre parole, le sorelle della testatrice sono premorte, per cui, questatrasformazionedifattodellasituazioneha,secondoigiudicidi Roma,assimilatolacircostanzaallasostituzioneordinariache,come sappiamoèammessa. È vero che la signora aveva inteso istituire un fedecommesso, però, non è andata così perché le sorelle sono premorte e, quindi, il meccanismo che si è realizzato in concreto può, secondo la Corte d’appello,essereassimilatoallasostituzioneordinaria. Tutto ciò viene giustificato valorizzando il cosiddetto principio di conservazionechetrovalasuaformalizzazionenell’articolo1367c.c., in materia di interpretazione del contratto, ma che, come abbiamo detto,puòessereapplicatoancheinmateriatestamentaria. Vienefatto,anche,presentecheiltestamentoconoscedelleipotesidi sanabilità, fra le quali, si ricorda, in particolare, la conferma di cui all’articolo590delcodicecivile. Pertanto, visto che il sistema conosce il fenomeno della sanabilità delle nullità, nel caso di specie, è possibile ritenere che l’originaria disposizione fedecommissaria può essere sanata se la premorienza deiprimiistituititrasformalavicendainunasostituzioneordinaria. 211 La parente soccombente, a questo punto, presenta ricorso per Cassazione. In sede di ricorso per Cassazione, la parente riafferma la tesi della nullità del testamento perché contesta il richiamo, fatto dalla sentenza d’appello, all’articolo 590 c.c., in quanto tale norma presupponeunavolontàdiconvalidadalei,certamente,nonespressa. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e, quindi, conferma la soluzionedellaCorted’appellodiRoma. Innanzitutto,vienechiaritochel’articolo590c.c.nonèlanormaacui si fa riferimento nel caso specifico, ma è la norma da cui si ricava, insieme ad altri riferimenti, il principio, per cui, nel testamento è ammissibileebenvistal’ipotesidelrecuperodellanullità. Quelladelcasodispecie,quindi,èunadiversasanatoria,rispettoalla confermadicuiall’articolo590delcodicecivile. Le due ipotesi condividono il medesimo canone interpretativo di favore nei confronti della conservazione del testamento, però, nell’ipotesi in commento, si arriva ad affermare il suddetto favornei confrontidellaconservazionedell’attotestamentariononperdiretta applicazione dell’articolo 590 c.c., ma, per via interpretativa, attraversol’applicazionedeiprincipigeneralicheoperanoinmateria testamentaria. Perquestaragione,ilricorsopresentatodallaparente,nellapartein cuisostenevachenonfosseropresentilecondizioniperl’applicazione dell’articolo 590 c.c., è, ad avviso della Cassazione, erroneo ed interpretamalelasentenzadimerito. Venendo, poi, al merito della questione, la specifica sanatoria del fedecommessoche,pereffettodellapremorienzadelsoggettoprimo istituito, si trasforma in una sostituzione ordinaria è una soluzione chelastessagiurisprudenzahaaffermatodasempre. 212 A tale proposito, nella sentenza viene fatto un riepilogo delle posizionigiurisprudenzialidelpassato.Inparticolare,sirichiamauna sentenza della Corte di Cassazione di Roma del 12 giugno 1894. Pertanto, già sotto la vigenza del Codice Civile del 1865, la giurisprudenzasostenevache,seilprimoistituitomuoreprimadelde cuius, la vicenda si sana perché quello che era stato pensato come fedecommesso diventa, nei fatti, una sostituzione ordinaria ammissibile. Talesoluzionediventò,percosìdire,legislativanelnovecentoperché il Codice Civile del 1942 – che prevedeva alcune ipotesi di ammissibilità del fedecommesso – in via generale, all’articolo 696, prevedevaespressamentelasanatoriasuddettaperilfedecommesso vietatochedivenivasostituzioneordinaria. Nell’attualetestodelCodiceCivile,modificatodallariformadel1975, anche se non è più prevista la sanatoria generale di cui all’articolo 696c.c.,siritienechetaleprincipiononvengaeliminato. Sifa,comunque,presentecheiltestamento,dicuisidiscutenelcaso di specie, è del 1948, quindi, è retto dalle disposizioni legislative precedentiallariformadel1975. Dopo aver fatto questa esposizione di carattere storico, la sentenza esplicitaleragionisostanzialicherendonoammissibilequestaforma disanatoria. Nellasostanza,operandolacosiddettaconversionedelfedecommesso nullo in sostituzione ordinaria, si ottiene il risultato di salvare la volontàdeltestatoree,altempostesso,nonsiviolalaratiodeldivieto delfedecommesso. Ilfedecommesso,infatti,èvietatoperevitarecheiltestamentocrei,in capoalprimoistituito,l’obbligodiconservareibeniperritrasmetterli 213 alsecondoistituito,conlaconseguenzacheibenimedesimivengono sottrattiallaliberacircolazionesulmercato.1 Nell’ipotesi in cui il primo istituito muore prima del de cuius, il problema suddetto non si pone: in questo caso, il semplice fatto di indicare che vi è un secondo istituto non determina nessuno degli effetti,politicamenteedeconomicamente,negatividelfedecommesso. Inaltreparole,selaratiodeldivietodelfedecommessoèsoloquella di impedire il meccanismo di conservazione e ritrasmissione del patrimonioereditario,quandolavicendadellapremorienzadelprimo istituitofasicheilproblemadellaconservazionedelpatrimonionon si ponga nemmeno, la legge non può tutelare la posizioni di quei parenti che chiedono, senza alcun motivo, l’eliminazione del testamento. In questi casi, l’atteggiamento del soggetto che vuole utilizzare il divieto del fedecommesso per raggiungere un risultato che non ha nullaachefareconleragionideldivietostesso,puòesserericondotto nell’ambitodellacategoriadelcosiddettoabusodeldiritto. Inconclusione,coerentementeconquantodetto,l’esitodellavicenda è quello della conferma della soluzione offerta dalla Corte d’appello, ossia della sanabilità della disposizione testamentaria fedecommissaria che viene convertita in una sostituzione ordinaria ammissibile. 1Il codice napoleonico introduce il divieto del fedecommesso e del maggiorascato per ottenere il medesimo risultato. Nel sistema di antico regime i due istituti servivanoproprio perconservare,nei secoli,ipatrimonifamiliaridellefamigliefeudali. Dopo la Rivoluzione francese, l’eliminazione di questi due istituti determina una trasformazione storicaedantropologicadellasocietà. 214 3. La clausola si sine liberi decesserit: Cassazione n. 23728 del 2013. Dopo aver visto la possibile sanatoria del fedecommesso, adesso procederemoconl’analisidellasentenzadellaCortediCassazione,n. Cass.,n. 23278/2013 23278, del 14 ottobre 2013, che si occupa del problema della cosiddettaclausolasisineliberisdecesserit. Lavicendainiziaquando,dopolamortediunuomo,siapreunalite fraglieredilegittimielamogliedeldecuius. Gli eredi legittimi dell’uomo sostenevano di essere, insieme ad altri parenti,coeredidiunaquotadelpatrimoniodeldecuius. Lamoglie,invece,sostenevadiessereeredeuniversaledelmarito,in virtù di un testamento olografo del 1950. Dopo la morte dell’uomo, infatti,ladonnaavevaritrovatounalettera,aleiindirizzata,incuiil marito la metteva a conoscenza dell’esistenza di un testamento olografo da lui redatto nel 1949, con il quale il de cuius istituiva la mogliesuaeredeuniversale. Pertanto,nonessendostatoritrovatoiltestamentodel1949,ladonna faceva valere l’esistenza di questa lettera che, secondo lei, doveva essereconsiderataunveroepropriotestamentoolografo. Gli eredi legittimi, quindi, di fronte a questa situazione, agivano pressoilTribunalediSanAngelodeiLombardi,chiedendochefosse dichiaratalanullitàdeltestamentoperdifettodeirequisitidiforma. Lamoglie,dapartesua,chiedevailrigettodelladomandaesosteneva lavaliditàdeltestamento. Inquestasituazione,giàabbastanzacomplicata,siinserisceunterzo soggetto. Aduncertopunto,infatti,intervienenelprocessoilComunediTeora, il quale, sostiene che il padre del decuius aveva, con un testamento del 1932, istituito eredi i futuri figli del de cuius (i nipoti), con la 215 clausolache,nelcasoincuiilfigliofossemortosenzadiscendenti,il patrimonio paterno sarebbe stato attribuito all’ente comunale per la costruzionediunasilocheavrebbeportatoilsuonome. Pertanto, il comune interviene nel processo, facendo valere il testamento del padre e sostenendo che, essendo effettivamente il figlio morto senza discendenti, tutto il patrimonio paterno doveva essere devoluto all’ente, con delle conseguenze, chiaramente, anche sulla consistenza del patrimonio ereditario del figlio che, presumibilmente, per la maggior parte, era formato dai lasciti del padre. Il testamento del padre, nella sostanza, conteneva una cosiddetta clausola “si sine liberis decesserit” (ossia “se sarà morto senza figli”) cheèunaclausola,concuiiltestatorenominaunerede,disponendo che, nel caso in cui questo muoia senza figli, gli venga sostituito un altrosoggetto. Taleclausolaponedeiproblemidivaliditàperché,asecondadicome è formulata, può contrastare con il divieto di sostituzione fedecommissaria. Nel caso in esame, quindi, si pone il problema di stabilire se tale clausoladeltestamentopaternosiavalida,oppuresiainvalidaperché incontrastoconildivietodisostituzionefedecommissaria. Il processo è un po’ complesso: si ha una prima pronuncia del Tribunale, poi, una pronuncia della Corte d’appello e un rinvio della Cassazione. Tralasciandoidettaglisututtiidiversipassaggiprocessuali,inquesta sede, è interessante soffermarsi sul fatto che il Tribunale aveva ravvisatonellasuddettaclausoladeltestamentopaternoun’ipotesidi sostituzione fedecommissaria vietata perché, se il figlio fosse deceduto senza prole, l’intero patrimonio paterno (sia la quota di 216 legittima, che quella disponibile) sarebbe stato devoluto all’ente comunale.Daciò,ilTribunalededucevachelaclausola“sisineliberis decesserit”erastatainseritaneltestamentodelpadreconl’intentodi conservare l’intero patrimonio, saltando il figlio e facendo pervenire tuttal’ereditàall’entecomunale. Dinanzi ad una clausola testamentaria “si sine liberis decesserit”, infatti,duesonolestradepercorribili. Da un lato, si può ritenere che tale clausola sia stata inserita dal testamento al solo scopo di garantire la conservazione di un determinatopatrimonioche,allamortedell’erede,passeràperintero ad un altro soggetto, con la conseguenza che tale clausola è nulla perché contrastante con il divieto di sostituzione fedecommissaria. Questa è la strada seguita dal Tribunale che ritiene che, nel caso in esame,ilpadre,nonavendounabuonaopinionedelfiglioedellesue capacità,abbiavoluto,istituendoeredivirtualigliipoteticinipoti,far si che il figlio si limitasse semplicemente a conservare il patrimonio paternoche,poi,sarebbestatodevolutoall’enteindicato. La clausola in questione può essere considerata, anche, in modo diverso,nelsensocheessasiriferiscesoloallaquotadisponibiledel patrimonio del testatore, per cui, se l’istituito effettivamente muore senza lasciare figli, solo la disponibile passa al sostituto, mentre la legittimarimanenelladisponibilitàdell’erede. In questo caso, la clausola “si sine liberis decesserit” non configura un’ipotesi di sostituzione fedecommissaria, ma è considerata valida. Siamo, nella sostanza, di fronte ad una disposizione testamentaria sottoposta a condizione (nascita di discendenti) – risolutiva per l’eredeistituito;sospensivaperilsecondoistituto. 217 Nel caso in esame, come abbiamo detto, il Tribunale ritiene che la clausolainquestionesiainvalidaperchésiconfiguracomeun’ipotesi disostituzionefedecommissariavietatadallalegge. LaCorted’appellodiNapolisiconformaalladecisionediprimogrado. In particolare, secondo i giudici di appello, essendo la disposizione testamentaria non chiara, non è possibile stabilire quale sia stato l’effettivointentodeltestatore. Aquestopunto,ilComuneproponericorsoperCassazione. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Comune, innanzitutto, perché ritiene che la decisione della Corte d’appello impugnata, per comeèstataimpostata,nonpuòesserecondivisa. Ad avviso del giudice di legittimità, la Corte d’appello, in quanto giudice di merito, aveva il compito di interpretare la volontà del testatore. Talecompito,però,nonèstatoassoltodalgiudicedimeritochesiè limitatoadichiararecheledisposizionideltestamentopaternosono pocochiareeche,perquesto,nonèpossibilestabilireselaclausola “sisineliberisdecesserit”inquestionesiavalida,oinvalida. Nello specifico, la Corte d’appello non ha fatto una corretta applicazione delle norme previste in materia di interpretazione del contratto che, per quanto possibile, si applicano anche all’interpretazione del testamento. In altre parole, il giudice di secondogradononhasaputointerpretarelavolontàdeltestatore,in modo tale, da scegliere fra le due possibili letture alternative della clausola“sisineliberisdecesserit”. Pertanto, per stabilire se la clausola in questione è valida – ossia è qualificabile come una disposizione testamentaria sottoposta a condizione risolutiva – oppure è invalida – ovvero utilizzata al solo scopo di mascherare una sostituzione fedecommissaria vietata dalla 218 legge – è necessario un accertamento da effettuarsi caso per caso e che è mancato nella decisione della Corte d’appello impugnata che, quindi,deveesserecassataelacausarinviataadaltrogiudice. Tral’altro,sostenerecheilpadreavevainseritotaleclausolanelsuo testamentoperchévoleva,nellasostanza,saltareilfiglioeattribuirei suoi beni all’ente indicato perché non aveva alcuna fiducia nelle capacità del figlio, non è, per la Cassazione, motivo sufficiente e decisivo per configurare un’ipotesi di istituzione fedecommissaria, legataallacertezzachel’eventodedotto(nascitaeredi)nonsisarebbe maiverificato. Un’argomentazione del genere poteva, eventualmente, essere sostenuta se, per esempio, il figlio era affetto da una malattia che lo rendevacapacediprocreare. Infine,nellasentenzasifannodueulterioriprecisazioni. In primo luogo, si sottolinea l’errore del giudice di merito nel sostenerelanullitàdelladisposizionetestamentariaperlesionedella quotadilegittimadelfiglioperché,comeabbiamogiàavutomododi dire, la lesione della legittima non rende il testamento nullo, ma riducibile. In secondo luogo, la Cassazione si esprime anche sulla validità del testamentodelfiglio.Anchepertalequestione,laCorteritienecheil giudice d’appello non abbia chiarito, in maniera esaustiva, in ordine alla possibilità di considerare la lettera del 1950 come un vero e propriotestamentoolografo. In conclusione, i ricorsi vengono accolti, la sentenza impugnata cassataelacausarimessaadunnuovogiudice. 219 4. Sostituzione fedecommissaria ed usufrutto: analisi della sentenze della Corte di Cassazione n. 4435 del 2009 e n. 15130 del2005. Leultimeduesentenzecheproponiamoinmateriadifedecommesso riguardanoilrapportofrataleistitutoel’usufrutto. LaprimasentenzaèquelladellaCortediCassazione,n.4435,del24 Cass.,n.4435/09 febbraio2009. Ancheinquestocasoabbiamountestamentoolografo,nelquale,con riferimento ad un patrimonio costituito solamente da beni mobili (denaro contante e titoli di credito), il testatore dice che tale patrimonio deve andare alla moglie in usufrutto. Si aggiunge, anche, che la moglie dovrà essere controllata, per quanto attiene alla gestionedelpatrimonio,daunnipote. Allamortedelladonna,larimanenzadelpatrimoniodovràandareal nipotecontrolloreedadaltrinipotideldecuius. Com’èevidente,sitrattadiunaschedatestamentarianontotalmente chiara: si attribuisce l’usufrutto alla moglie, senza indicare chi sia il proprietariodeibeni;siindicaachidovràandareilpatrimoniodopo lamortedellamoglieconunadisposizioneche,quindi,siavvicinaal fedecommesso. Inquestocaso,nonsiamo,però,difronteadunfedecommessopuro perché la moglie non ha l’obbligo di conservare il patrimonio e ritrasmetterlo, ma può, anche se sotto il controllo del nipote, consumareibeniereditari. C’è, comunque, l’obbligo di ritrasmettere la rimanenza, secondo un meccanismocheildirittoanticochiamavafedecommessoderesiduo. Dopo l’apertura della successione, la moglie agisce in giudizio, sostenendo che il testamento è nullo perché ha istituito un 220 fedecommesso de residuo vietato dagli articoli 692, e seguenti, del codicecivile. Il Tribunale di Bolzano accoglie la domanda della vedova perché, effettivamente, si ravvisa nell’attribuzione fatta alla moglie un meccanismo diverso dall’usufrutto previsto dalla legge. Secondo il giudice di primo caso, il testatore ha chiamato usufrutto ciò che, in realtà,èunfedecommessovietato. La Corte d’appello di Trento, invece, interpreta diversamente e lo ritienevalido.Inparticolare,essasostienecheèpossibileinterpretare la disposizione testamentaria come un vero e proprio usufrutto, nel senso che il testatore abbia voluto istituire la moglie come usufruttuaria e i nipoti come nudi proprietari del patrimonio ereditario. Pertanto, i poteri di controllo attribuiti al nipote si giustificherebberocomepoteridelnudoproprietario. In questo modo, non si avrebbe una vicenda fedecommissaria caratterizzata dalla duplicità dei passaggi, ma si avrebbe, fin da subito,ununicopassaggio,incuiibenivengonolasciati,inusufrutto, allamoglieed,inproprietà,ainipoti. Seguendoquestaimpostazione,quindi,iltestamentoèvalidoenonsi haalcunaistituzionefedecommissariavietata. LamoglieproponericorsoperCassazione,incui,lastessaribadiscela tesifedecommessoderesiduoe,sulpianotecnico,faalcunespecifiche contestazioniallasentenzad’appelloimpugnata. Innanzitutto, la ricorrente sostiene che dell’usufrutto si può essere, eventualmente,legatarienoneredi. Inoltre,percomeèstrutturato,ildirittochelevieneconferitosuibeni del marito non è compatibile con la struttura tecnica dell’usufrutto. Da un lato, alla donna è concesso di consumare i beni, cosa che l’usufruttuario non può fare. Dall’altro lato, vengono concessi ampi 221 poteri di controllo al nipote che non sono compatibili con i poteri, pressochéinesistenti,delnudoproprietario. LaCortediCassazionerigettailricorso. Fondamentalmente, anche in questa sentenza si ritrova la consueta formula, per cui, l’interpretazione svolta in sede di merito, se congruamentemotivata,nonèsindacabileinCassazione. Sul piano tecnico, comunque, la Corte di Cassazione fa delle importantispecificazioni. Innanzitutto,sispecificache,aisensidell’articolo588c.c.,puòessere, atitolodieredequalunquedisposizionecheabbiageneralee,quindi, anche l’usufrutto generale, per cui, non è corretto sostenere che l’usufruttopossaessereattribuitosoloatitolodilegato. In secondo luogo, l’usufrutto può avere ad oggetto anche cose consumabiliecreditienonè,quindi,riferibilesoloabeniimmobili.A tal proposito, l’usufrutto di cose consumabili (previsto dal codice civile)implical’utilizzazioneelaconsumazionedelbene.Nelcasodi specie, quindi, il fatto che la moglie abbia l’obbligo di restituire la rimanenzanonescludeilriferimentoall’usufrutto. L’esito finale della pronuncia è, quindi, quello di confermare la sentenzadisecondogradoeribadirelavaliditàdeltestamento,conla conseguenza di considerare, fin da subito, i nipoti nudi proprietari e usufruttuarialamoglie. LaprossimasentenzaèquelladellaCortediCassazione,n.15130,del Cass.,n.15130/05 18lugliodel2005. Anche in questo caso, come vedremo, si ripropone la questione del fedecommessoedell’usufrutto. Un uomo muore lasciando un testamento olografo, in cui, attribuiva allamoglietuttiibenidisuaproprietà,adeccezionedialcuniterreni chevenivanoattribuitiadunnipoteealleduesorelledeldecuius. 222 Nel testamento si diceva, anche, che alla morte della moglie tutti i beni del de cuius, attribuiti “vita natural durante” alla moglie, dovevanoessereripartititrainipoti(figlidellesorelle). Il testatore stabiliva, anche, che, dopo la morte della moglie, l’indennizzo che il de cuius percepiva dal 2002 per danni bellici doveva essere attribuito alla Curia di Santa Maria Capua Vetere, in modotalechequestasommadidenarofosseimpiegatapercelebrare tremessealmeseperlasuaanima,l’animadisuamoglieeperquella dituttiisuoiparentidefunti. Questasecondapartedeltestamento,nonessendototalmentechiara, portaallalitefralamoglieeinipotideldecuius. Dopo la morte dell’uomo, infatti, vengono presentate due diverse e distintedenunziedisuccessione. La prima denunzia di successione viene presentata dai nipoti del de cuius, i quali, seguendo quanto detto nel testamento, assumono di essere i nudi proprietari dei beni ereditari e che alla moglie è attribuitosolol’usufruttosuimedesimibeni. La seconda denunzia di successione è presentata dalla moglie, la quale ritiene che il testamento contiene una sostituzione fedecommissaria vietata e che, quindi, lei deve essere considerata erede universale del marito e legittimaria alla quale spetta la quota riservataperlegge. A causa di questa visione contrastante, i nipoti agiscono presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo che fosse dichiarata l’apertura della successione testamentaria dello zio e che fosse dichiarata la validità ed efficacia della disposizione testamentaria che attribuiva a loro la nuda proprietà dei beni e alla moglieilmerousufrutto. 223 Lamogliesicostituisceingiudizio,sostenendocheleiera,comunque, stata nominata dal marito, quale sua erede universale. La donna sostiene, anche, che la disposizione testamentaria, con cui il marito attribuiva,dopolamortedellamoglie,tuttiisuoibeni,dovevaessere considerata nulla perché configura un fedecommesso vietato, in quanto, non rientrante in nessuna delle ipotesi tassativamente previstedall’articolo692delcodicecivile. SicostituivaanchelaCuriache,seguendolastessaimpostazionedella moglie,chiedevacheladisposizionetestamentariainsuofavorefosse dichiaratanullaperchésitrattavadiunfedecommessovietato. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglie la domanda degli attori(nipoti)e,quindi,dichiaraapertalasuccessionetestamentaria, non ritenendo che la disposizione testamentaria in questione configurasseun’ipotesidifedecommessovietato. La Corte d’appello di Napoli riforma la sentenza di primo grado e fa unragionamentoparticolare. Essa, infatti, ritiene che le disposizioni testamentarie a favore della moglieedeinipotidovesseroessereconsideratedisposizioniatitolo particolare, con le quali, veniva attribuito, alla moglie un legato di usufrutto sui beni immobili del testatore e, ai nipoti, un ulteriore legato avente ad oggetto la nuda proprietà dei medesimi beni immobili. Pertanto, essendo le disposizioni testamentarie a titolo particolare, perlarestantepartedelpatrimoniodeldecuiusdovevaconsiderarsi aperta la successione legittima. In particolare, ad avviso della Corte d’appello, nel caso di specie si doveva procedere all’applicazione dell’articolo582c.c.cheregolal’ipotesidiconcorsodelconiugeconi fratellieinipotedeldecuiusecheriservaalconiugeunaquotaparia 2/3dell’eredità. 224 Inquestomodo,lamoglie,seritenevacheleattribuzionifatte,insede testamentaria, dal marito ai nipoti fossero lesive della quota a lei spettante(exarticolo582c.c.),essapotevaagireinriduzione. Anche attraverso questa interpretazione della scheda testamentaria, quindi, si esclude la sussistenza di un fedecommesso vietato dalla legge. Contro tale sentenza la moglie propone ricorso per Cassazione, la quale,disattendendoquantodecisodaigiudicidimerito,proponeuna diversainterpretazionedeltestamento. In particolare, in sede di ricorso per Cassazione, la moglie sostiene che la sentenza della Corte d’appello, nel qualificare la disposizione testamentaria a suo favore come legato d’usufrutto, abbia completamente travisato la volontà del testatore ed abbia, in sostanza,malinterpretatoiltestamentodelmarito. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello ha valorizzato esclusivamente l’espressione “vita natura durante” utilizzata dal testatoreperqualificarel’attribuzionefattaafavoredellamoglie. Il giudice di secondo grado ha, invece, trascurato altri elementi fondamentali, ossia la mancanza, nel testamento, di un qualsiasi riferimentoall’usufrutto;l’utilizzazionedell’espressione“lascioamia moglie tutte le mie proprietà”; la posticipazione, ad un momento successivo alla morte della moglie, dell’acquisto del diritto di proprietàdapartedeinipoti. La considerazione di tutti questi elementi, secondo la ricorrente, rendeinequivocabilelasussistenzadiunfedecommesso. La Corte di Cassazione, come abbiamo già anticipato, accoglie il ricorsoedàragioneallamoglie. PerlaCassazione,infatti,laCorted’appelloavrebbedovutoaccertare seiltestatoreavevaintesoistituirelamogliesuaeredeuniversalecon 225 attribuzioneadessadellapieneproprietàdeibenieconsostituzione, dopo la sua morte, dei nipoti del decuius. In questo caso, si sarebbe trattatodiun’istituzionefedecommissariacaratterizzatadalladuplice chiamataedall’ordinesuccessivodellechiamatestesse. Oppure, accertare se il testatore aveva, viceversa, inteso attribuire alla moglie solo l’usufrutto con immediata attribuzione della nuda proprietàdeibeniainipoti. Per poter accertare ciò era, però, necessario effettuare un’interpretazionecomplessivadellaschedatestamentaria.Cosache, adavvisodellaCassazione,nonerastatafattadalgiudicedimerito,il quale, come abbiamo detto, si era limitato semplicemente a considerarel’espressione“vitanaturadurante”. L’insufficienza dell’indagine interpretativa compiuta dalla Corte d’appello è dimostrata anche dal fatto che la durata della vita del soggetto(inquestocasodellamoglie)èrilevantesiaperildirittodi usufrutto–lavitadell’usufruttuarioèlamisuratemporaledeldiritto reale – sia nel caso di fedecommesso – vita istituito costituisce il terminefinalealqualefarriferimentoperchésirealizzilachiamataa favoredelsostituto. Pertanto, per poter effettivamente comprendere la natura delle attribuzionieffettuatidaltestatoreafavoredellamoglieedeinipoti, non si deve dare rilievo solo al termine “vita natura durante”, ma bisognaconsiderareilcomplessodellaschedatestamentaria. Ad esempio, nel caso di specie, si doveva considerare anche che, nel designarel’oggettodell’attribuzioneafavoredellamoglie,iltestatore hautilizzatoiltermine“proprietà”, e lo stesso termine è stato anche utilizzatoinriferimentoall’attribuzionefattaafavoredeinipoti.Eciò farebbepensarenonall’usufrutto,maalfedecommesso. 226 Inconclusione,quindi,vistal’insufficienzadell’indagineinterpretativa svolta nella sentenza impugnata, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza di secondo grado e rinvia la causa ad altro giudice che dovrà interpretare la scheda testamentaria tenendo conto dei rilievisvoltidallaCortediCassazione. 227