Lezione 22 aprile 2016

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Lezione 22 aprile 2016
Prof.GiovanniFurgiuele
DIRITTODIFAMIGLIAEDELLESUCCESSIONI
LezioniacuradallaDr.ssaGiuliaTesi
(ContinuaCapitolo6:LASOSTITUZIONEORDINARIAEFEDECOMMISSARIA)
2. L’eventuale sanatoria di una disposizione testamentaria che prevede una sostituzione
fedecommissariavietata:Cassazionen.11968del2004.................................................................................pag.210
3.Laclausolasisineliberisdecesserit:Cassazionen.23728del2013………………………………………pag.215
4. Sostituzionefedecommissariaeusufrutto:analisidellesentenzedelleCortediCassazionen.4435
del2009en.15130del2005………………………………………………………………………………………………...pag.220
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(Continua)CAPITOLO6:LASOSTITUZIONEORDINARIAE
FEDECOMMISSARIA.
2. L’eventuale sanatoria di una disposizione testamentaria che
prevedeunasostituzionefedecommissariavietata:Cassazionen.
11968del2004.
Dopo aver fatto, nei paragrafi precedenti, alcuni rilievi di carattere
sistematico in ordine ai problemi della sostituzione ordinaria e del
fedecommesso, adesso, possiamo passare all’analisi di alcune
sentenze che ci consentiranno di approfondire, in concreto, le
suddettequestioni.
La prima pronuncia è quella della Corte di Cassazione, n. 11968, del
Cass.,n.11968/04
28giugnodel2004.
Questapronunciariguardauntestamentoolografodel1948,concui,
una signora scriveva di voler lasciare tutti i suoi beni alle sorelle.
Nellostessoatto,ladecuiusscriveva,anche,che,dopolamortedelle
sorelletuttoilpatrimoniosarebbedovutoandareaduebambineche
leiavevaindividuatocomelepersoneallequali,inunfuturoulteriore,
sarebberodovutiandareibenidellastessadecuius.
Lavicenda,però,nonsisvolgesecondolelineetracciatedallasignora
perchélesorellemuoionoprimadilei.Pertanto,quando,nel1981,si
apre la successione della donna, si pone un conflitto fra quelle che
erano state le bambine – ormai divenute donne adulte – indicate, in
viasostitutiva,neltestamentoolografoeunaparentediquintogrado,
la quale sostiene la nullità del testamento per violazione del divieto
dellasostituzionefedecommissaria.
In particolare, la parente sostiene che le bambine, istituite in via
sostituita,nonpossonoessereconsiderateereditestamentarieperché
il testamento avrebbe configurato un meccanismo vietato (il
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fedecommesso) e, quindi, ciò avrebbe comportato la caduta del
testamentoel’aperturadellasuccessionelegittima.
Il Tribunale di Viterbo accoglie la domanda della parente perché
ritiene che il meccanismo descritto dalla testatrice violi,
effettivamente,ildivietodelfedecommesso.
LaCorted’appellodiRoma,invece,ricostruiscelavicendainmaniera
diversa. Secondo i giudici di appello, infatti, quel meccanismo di
sostituzione fedecommissaria, previsto nel testamento olografo, si
potrebbeconsideraresanatoeconvertitoinunaformadisostituzione
ordinaria.
In altre parole, le sorelle della testatrice sono premorte, per cui,
questatrasformazionedifattodellasituazioneha,secondoigiudicidi
Roma,assimilatolacircostanzaallasostituzioneordinariache,come
sappiamoèammessa.
È vero che la signora aveva inteso istituire un fedecommesso, però,
non è andata così perché le sorelle sono premorte e, quindi, il
meccanismo che si è realizzato in concreto può, secondo la Corte
d’appello,essereassimilatoallasostituzioneordinaria.
Tutto ciò viene giustificato valorizzando il cosiddetto principio di
conservazionechetrovalasuaformalizzazionenell’articolo1367c.c.,
in materia di interpretazione del contratto, ma che, come abbiamo
detto,puòessereapplicatoancheinmateriatestamentaria.
Vienefatto,anche,presentecheiltestamentoconoscedelleipotesidi
sanabilità, fra le quali, si ricorda, in particolare, la conferma di cui
all’articolo590delcodicecivile.
Pertanto, visto che il sistema conosce il fenomeno della sanabilità
delle nullità, nel caso di specie, è possibile ritenere che l’originaria
disposizione fedecommissaria può essere sanata se la premorienza
deiprimiistituititrasformalavicendainunasostituzioneordinaria.
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La parente soccombente, a questo punto, presenta ricorso per
Cassazione.
In sede di ricorso per Cassazione, la parente riafferma la tesi della
nullità del testamento perché contesta il richiamo, fatto dalla
sentenza d’appello, all’articolo 590 c.c., in quanto tale norma
presupponeunavolontàdiconvalidadalei,certamente,nonespressa.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e, quindi, conferma la
soluzionedellaCorted’appellodiRoma.
Innanzitutto,vienechiaritochel’articolo590c.c.nonèlanormaacui
si fa riferimento nel caso specifico, ma è la norma da cui si ricava,
insieme ad altri riferimenti, il principio, per cui, nel testamento è
ammissibileebenvistal’ipotesidelrecuperodellanullità.
Quelladelcasodispecie,quindi,èunadiversasanatoria,rispettoalla
confermadicuiall’articolo590delcodicecivile.
Le due ipotesi condividono il medesimo canone interpretativo di
favore nei confronti della conservazione del testamento, però,
nell’ipotesi in commento, si arriva ad affermare il suddetto favornei
confrontidellaconservazionedell’attotestamentariononperdiretta
applicazione dell’articolo 590 c.c., ma, per via interpretativa,
attraversol’applicazionedeiprincipigeneralicheoperanoinmateria
testamentaria.
Perquestaragione,ilricorsopresentatodallaparente,nellapartein
cuisostenevachenonfosseropresentilecondizioniperl’applicazione
dell’articolo 590 c.c., è, ad avviso della Cassazione, erroneo ed
interpretamalelasentenzadimerito.
Venendo, poi, al merito della questione, la specifica sanatoria del
fedecommessoche,pereffettodellapremorienzadelsoggettoprimo
istituito, si trasforma in una sostituzione ordinaria è una soluzione
chelastessagiurisprudenzahaaffermatodasempre.
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A tale proposito, nella sentenza viene fatto un riepilogo delle
posizionigiurisprudenzialidelpassato.Inparticolare,sirichiamauna
sentenza della Corte di Cassazione di Roma del 12 giugno 1894.
Pertanto, già sotto la vigenza del Codice Civile del 1865, la
giurisprudenzasostenevache,seilprimoistituitomuoreprimadelde
cuius, la vicenda si sana perché quello che era stato pensato come
fedecommesso diventa, nei fatti, una sostituzione ordinaria
ammissibile.
Talesoluzionediventò,percosìdire,legislativanelnovecentoperché
il Codice Civile del 1942 – che prevedeva alcune ipotesi di
ammissibilità del fedecommesso – in via generale, all’articolo 696,
prevedevaespressamentelasanatoriasuddettaperilfedecommesso
vietatochedivenivasostituzioneordinaria.
Nell’attualetestodelCodiceCivile,modificatodallariformadel1975,
anche se non è più prevista la sanatoria generale di cui all’articolo
696c.c.,siritienechetaleprincipiononvengaeliminato.
Sifa,comunque,presentecheiltestamento,dicuisidiscutenelcaso
di specie, è del 1948, quindi, è retto dalle disposizioni legislative
precedentiallariformadel1975.
Dopo aver fatto questa esposizione di carattere storico, la sentenza
esplicitaleragionisostanzialicherendonoammissibilequestaforma
disanatoria.
Nellasostanza,operandolacosiddettaconversionedelfedecommesso
nullo in sostituzione ordinaria, si ottiene il risultato di salvare la
volontàdeltestatoree,altempostesso,nonsiviolalaratiodeldivieto
delfedecommesso.
Ilfedecommesso,infatti,èvietatoperevitarecheiltestamentocrei,in
capoalprimoistituito,l’obbligodiconservareibeniperritrasmetterli
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alsecondoistituito,conlaconseguenzacheibenimedesimivengono
sottrattiallaliberacircolazionesulmercato.1
Nell’ipotesi in cui il primo istituito muore prima del de cuius, il
problema suddetto non si pone: in questo caso, il semplice fatto di
indicare che vi è un secondo istituto non determina nessuno degli
effetti,politicamenteedeconomicamente,negatividelfedecommesso.
Inaltreparole,selaratiodeldivietodelfedecommessoèsoloquella
di impedire il meccanismo di conservazione e ritrasmissione del
patrimonioereditario,quandolavicendadellapremorienzadelprimo
istituitofasicheilproblemadellaconservazionedelpatrimonionon
si ponga nemmeno, la legge non può tutelare la posizioni di quei
parenti che chiedono, senza alcun motivo, l’eliminazione del
testamento.
In questi casi, l’atteggiamento del soggetto che vuole utilizzare il
divieto del fedecommesso per raggiungere un risultato che non ha
nullaachefareconleragionideldivietostesso,puòesserericondotto
nell’ambitodellacategoriadelcosiddettoabusodeldiritto.
Inconclusione,coerentementeconquantodetto,l’esitodellavicenda
è quello della conferma della soluzione offerta dalla Corte d’appello,
ossia
della
sanabilità
della
disposizione
testamentaria
fedecommissaria che viene convertita in una sostituzione ordinaria
ammissibile.
1Il codice napoleonico introduce il divieto del fedecommesso e del maggiorascato per ottenere il
medesimo risultato. Nel sistema di antico regime i due istituti servivanoproprio perconservare,nei
secoli,ipatrimonifamiliaridellefamigliefeudali.
Dopo la Rivoluzione francese, l’eliminazione di questi due istituti determina una trasformazione
storicaedantropologicadellasocietà.
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3. La clausola si sine liberi decesserit: Cassazione n. 23728 del
2013.
Dopo aver visto la possibile sanatoria del fedecommesso, adesso
procederemoconl’analisidellasentenzadellaCortediCassazione,n.
Cass.,n.
23278/2013
23278, del 14 ottobre 2013, che si occupa del problema della
cosiddettaclausolasisineliberisdecesserit.
Lavicendainiziaquando,dopolamortediunuomo,siapreunalite
fraglieredilegittimielamogliedeldecuius.
Gli eredi legittimi dell’uomo sostenevano di essere, insieme ad altri
parenti,coeredidiunaquotadelpatrimoniodeldecuius.
Lamoglie,invece,sostenevadiessereeredeuniversaledelmarito,in
virtù di un testamento olografo del 1950. Dopo la morte dell’uomo,
infatti,ladonnaavevaritrovatounalettera,aleiindirizzata,incuiil
marito la metteva a conoscenza dell’esistenza di un testamento
olografo da lui redatto nel 1949, con il quale il de cuius istituiva la
mogliesuaeredeuniversale.
Pertanto,nonessendostatoritrovatoiltestamentodel1949,ladonna
faceva valere l’esistenza di questa lettera che, secondo lei, doveva
essereconsiderataunveroepropriotestamentoolografo.
Gli eredi legittimi, quindi, di fronte a questa situazione, agivano
pressoilTribunalediSanAngelodeiLombardi,chiedendochefosse
dichiaratalanullitàdeltestamentoperdifettodeirequisitidiforma.
Lamoglie,dapartesua,chiedevailrigettodelladomandaesosteneva
lavaliditàdeltestamento.
Inquestasituazione,giàabbastanzacomplicata,siinserisceunterzo
soggetto.
Aduncertopunto,infatti,intervienenelprocessoilComunediTeora,
il quale, sostiene che il padre del decuius aveva, con un testamento
del 1932, istituito eredi i futuri figli del de cuius (i nipoti), con la
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clausolache,nelcasoincuiilfigliofossemortosenzadiscendenti,il
patrimonio paterno sarebbe stato attribuito all’ente comunale per la
costruzionediunasilocheavrebbeportatoilsuonome.
Pertanto, il comune interviene nel processo, facendo valere il
testamento del padre e sostenendo che, essendo effettivamente il
figlio morto senza discendenti, tutto il patrimonio paterno doveva
essere devoluto all’ente, con delle conseguenze, chiaramente, anche
sulla consistenza del patrimonio ereditario del figlio che,
presumibilmente, per la maggior parte, era formato dai lasciti del
padre.
Il testamento del padre, nella sostanza, conteneva una cosiddetta
clausola “si sine liberis decesserit” (ossia “se sarà morto senza figli”)
cheèunaclausola,concuiiltestatorenominaunerede,disponendo
che, nel caso in cui questo muoia senza figli, gli venga sostituito un
altrosoggetto.
Taleclausolaponedeiproblemidivaliditàperché,asecondadicome
è formulata, può contrastare con il divieto di sostituzione
fedecommissaria.
Nel caso in esame, quindi, si pone il problema di stabilire se tale
clausoladeltestamentopaternosiavalida,oppuresiainvalidaperché
incontrastoconildivietodisostituzionefedecommissaria.
Il processo è un po’ complesso: si ha una prima pronuncia del
Tribunale, poi, una pronuncia della Corte d’appello e un rinvio della
Cassazione.
Tralasciandoidettaglisututtiidiversipassaggiprocessuali,inquesta
sede, è interessante soffermarsi sul fatto che il Tribunale aveva
ravvisatonellasuddettaclausoladeltestamentopaternoun’ipotesidi
sostituzione fedecommissaria vietata perché, se il figlio fosse
deceduto senza prole, l’intero patrimonio paterno (sia la quota di
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legittima, che quella disponibile) sarebbe stato devoluto all’ente
comunale.Daciò,ilTribunalededucevachelaclausola“sisineliberis
decesserit”erastatainseritaneltestamentodelpadreconl’intentodi
conservare l’intero patrimonio, saltando il figlio e facendo pervenire
tuttal’ereditàall’entecomunale.
Dinanzi ad una clausola testamentaria “si sine liberis decesserit”,
infatti,duesonolestradepercorribili.
Da un lato, si può ritenere che tale clausola sia stata inserita dal
testamento al solo scopo di garantire la conservazione di un
determinatopatrimonioche,allamortedell’erede,passeràperintero
ad un altro soggetto, con la conseguenza che tale clausola è nulla
perché contrastante con il divieto di sostituzione fedecommissaria.
Questa è la strada seguita dal Tribunale che ritiene che, nel caso in
esame,ilpadre,nonavendounabuonaopinionedelfiglioedellesue
capacità,abbiavoluto,istituendoeredivirtualigliipoteticinipoti,far
si che il figlio si limitasse semplicemente a conservare il patrimonio
paternoche,poi,sarebbestatodevolutoall’enteindicato.
La clausola in questione può essere considerata, anche, in modo
diverso,nelsensocheessasiriferiscesoloallaquotadisponibiledel
patrimonio del testatore, per cui, se l’istituito effettivamente muore
senza lasciare figli, solo la disponibile passa al sostituto, mentre la
legittimarimanenelladisponibilitàdell’erede.
In questo caso, la clausola “si sine liberis decesserit” non configura
un’ipotesi di sostituzione fedecommissaria, ma è considerata valida.
Siamo, nella sostanza, di fronte ad una disposizione testamentaria
sottoposta a condizione (nascita di discendenti) – risolutiva per
l’eredeistituito;sospensivaperilsecondoistituto.
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Nel caso in esame, come abbiamo detto, il Tribunale ritiene che la
clausolainquestionesiainvalidaperchésiconfiguracomeun’ipotesi
disostituzionefedecommissariavietatadallalegge.
LaCorted’appellodiNapolisiconformaalladecisionediprimogrado.
In particolare, secondo i giudici di appello, essendo la disposizione
testamentaria non chiara, non è possibile stabilire quale sia stato
l’effettivointentodeltestatore.
Aquestopunto,ilComuneproponericorsoperCassazione.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso del Comune, innanzitutto,
perché ritiene che la decisione della Corte d’appello impugnata, per
comeèstataimpostata,nonpuòesserecondivisa.
Ad avviso del giudice di legittimità, la Corte d’appello, in quanto
giudice di merito, aveva il compito di interpretare la volontà del
testatore.
Talecompito,però,nonèstatoassoltodalgiudicedimeritochesiè
limitatoadichiararecheledisposizionideltestamentopaternosono
pocochiareeche,perquesto,nonèpossibilestabilireselaclausola
“sisineliberisdecesserit”inquestionesiavalida,oinvalida.
Nello specifico, la Corte d’appello non ha fatto una corretta
applicazione delle norme previste in materia di interpretazione del
contratto che, per quanto possibile, si applicano anche
all’interpretazione del testamento. In altre parole, il giudice di
secondogradononhasaputointerpretarelavolontàdeltestatore,in
modo tale, da scegliere fra le due possibili letture alternative della
clausola“sisineliberisdecesserit”.
Pertanto, per stabilire se la clausola in questione è valida – ossia è
qualificabile come una disposizione testamentaria sottoposta a
condizione risolutiva – oppure è invalida – ovvero utilizzata al solo
scopo di mascherare una sostituzione fedecommissaria vietata dalla
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legge – è necessario un accertamento da effettuarsi caso per caso e
che è mancato nella decisione della Corte d’appello impugnata che,
quindi,deveesserecassataelacausarinviataadaltrogiudice.
Tral’altro,sostenerecheilpadreavevainseritotaleclausolanelsuo
testamentoperchévoleva,nellasostanza,saltareilfiglioeattribuirei
suoi beni all’ente indicato perché non aveva alcuna fiducia nelle
capacità del figlio, non è, per la Cassazione, motivo sufficiente e
decisivo per configurare un’ipotesi di istituzione fedecommissaria,
legataallacertezzachel’eventodedotto(nascitaeredi)nonsisarebbe
maiverificato.
Un’argomentazione del genere poteva, eventualmente, essere
sostenuta se, per esempio, il figlio era affetto da una malattia che lo
rendevacapacediprocreare.
Infine,nellasentenzasifannodueulterioriprecisazioni.
In primo luogo, si sottolinea l’errore del giudice di merito nel
sostenerelanullitàdelladisposizionetestamentariaperlesionedella
quotadilegittimadelfiglioperché,comeabbiamogiàavutomododi
dire, la lesione della legittima non rende il testamento nullo, ma
riducibile.
In secondo luogo, la Cassazione si esprime anche sulla validità del
testamentodelfiglio.Anchepertalequestione,laCorteritienecheil
giudice d’appello non abbia chiarito, in maniera esaustiva, in ordine
alla possibilità di considerare la lettera del 1950 come un vero e
propriotestamentoolografo.
In conclusione, i ricorsi vengono accolti, la sentenza impugnata
cassataelacausarimessaadunnuovogiudice.
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4. Sostituzione fedecommissaria ed usufrutto: analisi della
sentenze della Corte di Cassazione n. 4435 del 2009 e n. 15130
del2005.
Leultimeduesentenzecheproponiamoinmateriadifedecommesso
riguardanoilrapportofrataleistitutoel’usufrutto.
LaprimasentenzaèquelladellaCortediCassazione,n.4435,del24
Cass.,n.4435/09
febbraio2009.
Ancheinquestocasoabbiamountestamentoolografo,nelquale,con
riferimento ad un patrimonio costituito solamente da beni mobili
(denaro contante e titoli di credito), il testatore dice che tale
patrimonio deve andare alla moglie in usufrutto. Si aggiunge, anche,
che la moglie dovrà essere controllata, per quanto attiene alla
gestionedelpatrimonio,daunnipote.
Allamortedelladonna,larimanenzadelpatrimoniodovràandareal
nipotecontrolloreedadaltrinipotideldecuius.
Com’èevidente,sitrattadiunaschedatestamentarianontotalmente
chiara: si attribuisce l’usufrutto alla moglie, senza indicare chi sia il
proprietariodeibeni;siindicaachidovràandareilpatrimoniodopo
lamortedellamoglieconunadisposizioneche,quindi,siavvicinaal
fedecommesso.
Inquestocaso,nonsiamo,però,difronteadunfedecommessopuro
perché la moglie non ha l’obbligo di conservare il patrimonio e
ritrasmetterlo, ma può, anche se sotto il controllo del nipote,
consumareibeniereditari.
C’è, comunque, l’obbligo di ritrasmettere la rimanenza, secondo un
meccanismocheildirittoanticochiamavafedecommessoderesiduo.
Dopo l’apertura della successione, la moglie agisce in giudizio,
sostenendo che il testamento è nullo perché ha istituito un
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fedecommesso de residuo vietato dagli articoli 692, e seguenti, del
codicecivile.
Il Tribunale di Bolzano accoglie la domanda della vedova perché,
effettivamente, si ravvisa nell’attribuzione fatta alla moglie un
meccanismo diverso dall’usufrutto previsto dalla legge. Secondo il
giudice di primo caso, il testatore ha chiamato usufrutto ciò che, in
realtà,èunfedecommessovietato.
La Corte d’appello di Trento, invece, interpreta diversamente e lo
ritienevalido.Inparticolare,essasostienecheèpossibileinterpretare
la disposizione testamentaria come un vero e proprio usufrutto, nel
senso che il testatore abbia voluto istituire la moglie come
usufruttuaria e i nipoti come nudi proprietari del patrimonio
ereditario. Pertanto, i poteri di controllo attribuiti al nipote si
giustificherebberocomepoteridelnudoproprietario.
In questo modo, non si avrebbe una vicenda fedecommissaria
caratterizzata dalla duplicità dei passaggi, ma si avrebbe, fin da
subito,ununicopassaggio,incuiibenivengonolasciati,inusufrutto,
allamoglieed,inproprietà,ainipoti.
Seguendoquestaimpostazione,quindi,iltestamentoèvalidoenonsi
haalcunaistituzionefedecommissariavietata.
LamoglieproponericorsoperCassazione,incui,lastessaribadiscela
tesifedecommessoderesiduoe,sulpianotecnico,faalcunespecifiche
contestazioniallasentenzad’appelloimpugnata.
Innanzitutto, la ricorrente sostiene che dell’usufrutto si può essere,
eventualmente,legatarienoneredi.
Inoltre,percomeèstrutturato,ildirittochelevieneconferitosuibeni
del marito non è compatibile con la struttura tecnica dell’usufrutto.
Da un lato, alla donna è concesso di consumare i beni, cosa che
l’usufruttuario non può fare. Dall’altro lato, vengono concessi ampi
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poteri di controllo al nipote che non sono compatibili con i poteri,
pressochéinesistenti,delnudoproprietario.
LaCortediCassazionerigettailricorso.
Fondamentalmente, anche in questa sentenza si ritrova la consueta
formula, per cui, l’interpretazione svolta in sede di merito, se
congruamentemotivata,nonèsindacabileinCassazione.
Sul piano tecnico, comunque, la Corte di Cassazione fa delle
importantispecificazioni.
Innanzitutto,sispecificache,aisensidell’articolo588c.c.,puòessere,
atitolodieredequalunquedisposizionecheabbiageneralee,quindi,
anche l’usufrutto generale, per cui, non è corretto sostenere che
l’usufruttopossaessereattribuitosoloatitolodilegato.
In secondo luogo, l’usufrutto può avere ad oggetto anche cose
consumabiliecreditienonè,quindi,riferibilesoloabeniimmobili.A
tal proposito, l’usufrutto di cose consumabili (previsto dal codice
civile)implical’utilizzazioneelaconsumazionedelbene.Nelcasodi
specie, quindi, il fatto che la moglie abbia l’obbligo di restituire la
rimanenzanonescludeilriferimentoall’usufrutto.
L’esito finale della pronuncia è, quindi, quello di confermare la
sentenzadisecondogradoeribadirelavaliditàdeltestamento,conla
conseguenza di considerare, fin da subito, i nipoti nudi proprietari e
usufruttuarialamoglie.
LaprossimasentenzaèquelladellaCortediCassazione,n.15130,del
Cass.,n.15130/05
18lugliodel2005.
Anche in questo caso, come vedremo, si ripropone la questione del
fedecommessoedell’usufrutto.
Un uomo muore lasciando un testamento olografo, in cui, attribuiva
allamoglietuttiibenidisuaproprietà,adeccezionedialcuniterreni
chevenivanoattribuitiadunnipoteealleduesorelledeldecuius.
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Nel testamento si diceva, anche, che alla morte della moglie tutti i
beni del de cuius, attribuiti “vita natural durante” alla moglie,
dovevanoessereripartititrainipoti(figlidellesorelle).
Il testatore stabiliva, anche, che, dopo la morte della moglie,
l’indennizzo che il de cuius percepiva dal 2002 per danni bellici
doveva essere attribuito alla Curia di Santa Maria Capua Vetere, in
modotalechequestasommadidenarofosseimpiegatapercelebrare
tremessealmeseperlasuaanima,l’animadisuamoglieeperquella
dituttiisuoiparentidefunti.
Questasecondapartedeltestamento,nonessendototalmentechiara,
portaallalitefralamoglieeinipotideldecuius.
Dopo la morte dell’uomo, infatti, vengono presentate due diverse e
distintedenunziedisuccessione.
La prima denunzia di successione viene presentata dai nipoti del de
cuius, i quali, seguendo quanto detto nel testamento, assumono di
essere i nudi proprietari dei beni ereditari e che alla moglie è
attribuitosolol’usufruttosuimedesimibeni.
La seconda denunzia di successione è presentata dalla moglie, la
quale ritiene che il testamento contiene una sostituzione
fedecommissaria vietata e che, quindi, lei deve essere considerata
erede universale del marito e legittimaria alla quale spetta la quota
riservataperlegge.
A causa di questa visione contrastante, i nipoti agiscono presso il
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, chiedendo che fosse
dichiarata l’apertura della successione testamentaria dello zio e che
fosse dichiarata la validità ed efficacia della disposizione
testamentaria che attribuiva a loro la nuda proprietà dei beni e alla
moglieilmerousufrutto.
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Lamogliesicostituisceingiudizio,sostenendocheleiera,comunque,
stata nominata dal marito, quale sua erede universale. La donna
sostiene, anche, che la disposizione testamentaria, con cui il marito
attribuiva,dopolamortedellamoglie,tuttiisuoibeni,dovevaessere
considerata nulla perché configura un fedecommesso vietato, in
quanto, non rientrante in nessuna delle ipotesi tassativamente
previstedall’articolo692delcodicecivile.
SicostituivaanchelaCuriache,seguendolastessaimpostazionedella
moglie,chiedevacheladisposizionetestamentariainsuofavorefosse
dichiaratanullaperchésitrattavadiunfedecommessovietato.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere accoglie la domanda degli
attori(nipoti)e,quindi,dichiaraapertalasuccessionetestamentaria,
non ritenendo che la disposizione testamentaria in questione
configurasseun’ipotesidifedecommessovietato.
La Corte d’appello di Napoli riforma la sentenza di primo grado e fa
unragionamentoparticolare.
Essa, infatti, ritiene che le disposizioni testamentarie a favore della
moglieedeinipotidovesseroessereconsideratedisposizioniatitolo
particolare, con le quali, veniva attribuito, alla moglie un legato di
usufrutto sui beni immobili del testatore e, ai nipoti, un ulteriore
legato avente ad oggetto la nuda proprietà dei medesimi beni
immobili.
Pertanto, essendo le disposizioni testamentarie a titolo particolare,
perlarestantepartedelpatrimoniodeldecuiusdovevaconsiderarsi
aperta la successione legittima. In particolare, ad avviso della Corte
d’appello, nel caso di specie si doveva procedere all’applicazione
dell’articolo582c.c.cheregolal’ipotesidiconcorsodelconiugeconi
fratellieinipotedeldecuiusecheriservaalconiugeunaquotaparia
2/3dell’eredità.
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Inquestomodo,lamoglie,seritenevacheleattribuzionifatte,insede
testamentaria, dal marito ai nipoti fossero lesive della quota a lei
spettante(exarticolo582c.c.),essapotevaagireinriduzione.
Anche attraverso questa interpretazione della scheda testamentaria,
quindi, si esclude la sussistenza di un fedecommesso vietato dalla
legge.
Contro tale sentenza la moglie propone ricorso per Cassazione, la
quale,disattendendoquantodecisodaigiudicidimerito,proponeuna
diversainterpretazionedeltestamento.
In particolare, in sede di ricorso per Cassazione, la moglie sostiene
che la sentenza della Corte d’appello, nel qualificare la disposizione
testamentaria a suo favore come legato d’usufrutto, abbia
completamente travisato la volontà del testatore ed abbia, in
sostanza,malinterpretatoiltestamentodelmarito.
Secondo la ricorrente, la Corte d’appello ha valorizzato
esclusivamente l’espressione “vita natura durante” utilizzata dal
testatoreperqualificarel’attribuzionefattaafavoredellamoglie.
Il giudice di secondo grado ha, invece, trascurato altri elementi
fondamentali, ossia la mancanza, nel testamento, di un qualsiasi
riferimentoall’usufrutto;l’utilizzazionedell’espressione“lascioamia
moglie tutte le mie proprietà”; la posticipazione, ad un momento
successivo alla morte della moglie, dell’acquisto del diritto di
proprietàdapartedeinipoti.
La considerazione di tutti questi elementi, secondo la ricorrente,
rendeinequivocabilelasussistenzadiunfedecommesso.
La Corte di Cassazione, come abbiamo già anticipato, accoglie il
ricorsoedàragioneallamoglie.
PerlaCassazione,infatti,laCorted’appelloavrebbedovutoaccertare
seiltestatoreavevaintesoistituirelamogliesuaeredeuniversalecon
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attribuzioneadessadellapieneproprietàdeibenieconsostituzione,
dopo la sua morte, dei nipoti del decuius. In questo caso, si sarebbe
trattatodiun’istituzionefedecommissariacaratterizzatadalladuplice
chiamataedall’ordinesuccessivodellechiamatestesse.
Oppure, accertare se il testatore aveva, viceversa, inteso attribuire
alla moglie solo l’usufrutto con immediata attribuzione della nuda
proprietàdeibeniainipoti.
Per poter accertare ciò era, però, necessario effettuare
un’interpretazionecomplessivadellaschedatestamentaria.Cosache,
adavvisodellaCassazione,nonerastatafattadalgiudicedimerito,il
quale, come abbiamo detto, si era limitato semplicemente a
considerarel’espressione“vitanaturadurante”.
L’insufficienza dell’indagine interpretativa compiuta dalla Corte
d’appello è dimostrata anche dal fatto che la durata della vita del
soggetto(inquestocasodellamoglie)èrilevantesiaperildirittodi
usufrutto–lavitadell’usufruttuarioèlamisuratemporaledeldiritto
reale – sia nel caso di fedecommesso – vita istituito costituisce il
terminefinalealqualefarriferimentoperchésirealizzilachiamataa
favoredelsostituto.
Pertanto, per poter effettivamente comprendere la natura delle
attribuzionieffettuatidaltestatoreafavoredellamoglieedeinipoti,
non si deve dare rilievo solo al termine “vita natura durante”, ma
bisognaconsiderareilcomplessodellaschedatestamentaria.
Ad esempio, nel caso di specie, si doveva considerare anche che, nel
designarel’oggettodell’attribuzioneafavoredellamoglie,iltestatore
hautilizzatoiltermine“proprietà”, e lo stesso termine è stato anche
utilizzatoinriferimentoall’attribuzionefattaafavoredeinipoti.Eciò
farebbepensarenonall’usufrutto,maalfedecommesso.
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Inconclusione,quindi,vistal’insufficienzadell’indagineinterpretativa
svolta nella sentenza impugnata, la Cassazione accoglie il ricorso,
cassa la sentenza di secondo grado e rinvia la causa ad altro giudice
che dovrà interpretare la scheda testamentaria tenendo conto dei
rilievisvoltidallaCortediCassazione.
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