Periti Agrari News - Collegio Nazionale Periti Agrari

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Periti Agrari News - Collegio Nazionale Periti Agrari
Periti Agrari News
Numero 4 – Aprile 2016
Numero 4 – Aprile 2016
Sommario
PERITI AGRARI: CHI SIAMO
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NEWS
RASSEGNA DI NORMATIVA
Leggi, decreti, circolari
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA
7
30
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APPROFONDIMENTI
AGRICOLTURA SICURA
SI RISCRIVERÀ LA CARTA DEI VOUCHER
Croce e delizia per il mondo del lavoro agricolo. Da un lato le imprese agricole convinte
sostenitrici dei «voucher», i ticket che consentono di pagare salario e copertura
previdenziale e infortunistica per i lavori occasionali, dall'altro i sindacati che hanno sempre
accusato i «bonus» di favorire il processo di destrutturazione del già difficile mercato del
lavoro.
(Annamaria Capparelli, Il Sole 24 ORE – Agrisole Tabloid, Edizione del 8 -14 aprile 2016,
n. 14)
DICHIARAZIONE DEI REDDITI
SUI REDDITI DEI TERRENI AGRICOLI SCATTA LA RIVALUTAZIONE DEL 30%
I quadri A e B del modello Unico 2016 accolgono, come consuetudine, la prima categoria
reddituale, quella dei redditi fondiari, ossia dei redditi dei terreni e dei fabbricati situati nel
territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita nel
catasto dei terreni e dei fabbricati (C.E.U.).
(Massimo Bagnoli, Il Sole 24 ORE – Agrisole Tabloid, Edizione del 8 -14 aprile 2016, n. 14)
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L’ESPERTO RISPONDE
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Chiuso in redazione il 20 aprile 2016
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
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Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.
Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano
Redazione: Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma
Comitato scientifico e Coordinamento Editoriale Collegio Nazionale dei Periti Agrari e
Periti Agrari Laureati: Lorenzo Benanti
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Legge 28 marzo 1968, n. 434, così come modificato dalla L. 21.01.1991, n. 54, dal D.lgs.
26 marzo 2010, n. 59 ed integrata dal D.P.R. 05.06.2001, n. 328
Titolo di perito agrario - Art. 1
1. Il titolo di perito agrario, al fine dell'esercizio delle attività di cui all'art. 2, spetta a coloro che
abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la
abilitazione all'esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti 4
nell'albo professionale a norma dell'articolo 4.
Agli iscritti con il titolo di laurea spetta il titolo professionale di perito agrario laureato (D.P.R.
05.06.2001, n. 328, art. 55)
Attività professionale - Art. 2
1. Formano oggetto della professione di perito agrario:
a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di
lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie
aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle
relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;
b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione
di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura
ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi;
c) la misura, la stima, la divisione di fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e
zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;
d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende
e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;
e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;
f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;
g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e
zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e
liquidazioni;
h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini,
anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;
i) le rotazioni agrarie;
l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione
enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;
n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;
o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente
alle medie aziende;
p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;
q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;
r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;
s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare
corso istituito dallo Stato o dalle regioni.
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Art. 31.
Requisiti per l'iscrizione nell'albo o nell'elenco speciale. Abilitazione.
1. Per essere iscritto nell'albo o nell'elenco speciale e' necessario:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero italiano
appartenente a territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato con
il quale esista trattamento di reciprocita';
b) godere dei diritti civili;
c) avere la residenza anagrafica o il domicilio professionale, nella circoscrizione del collegio nel cui
albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti;
d) essere in possesso del diploma di perito agrario;
e) avere conseguito l'abilitazione professionale.
2. L'abilitazione all'esercizio della libera professione e' subordinata al compimento di un periodo di
pratica biennale presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai
rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ovvero allo svolgimento per almeno tre anni
di attivita' tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ed al 5
superamento al termine del biennio o del triennio di un apposito esame di Stato, disciplinato
dalle norme della legge 8 dicembre 1956,n. 1378, e successive modificazioni. (1)
2-bis. Il decreto di riconoscimento del titolo professionale ai sensi del Titolo III, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo.
-----------(1) La L. 21 febbraio 1991, n. 54 ha disposto (con l'art. 10, 2 comma) che "Le disposizioni relative
all'abilitazione si applicano a partire dall'anno scolastico in corso alla data dell'entrata in vigore della
presente legge. Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all'albo professionale effettuate dai
collegi
prima di tale data, secondo le norme precedentemente in vigore."
Possono altresì partecipare agli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di
Perito Agrario coloro i quali, in possesso del diploma di perito agrario, abbiano frequentato con esito
positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto 31 ottobre 2000, n.
436 del Ministero della Pubblica Istruzione, recante norme di attuazione dell’articolo 69 della legge
17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei
mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall’albo chi si chiede di accedere (così
integrato dal D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, art. 55), oppure aver conseguito una laurea comprensiva
di un tirocinio di sei mesi di una delle seguenti classi: 1,7,8,17,20,27,40.
Il perito Agrario è un Tecnico polivalente la cui figura professionale si è molto evoluta ed ampliata
nel corso degli ultimi decenni.
Questo è dovuto soprattutto alla necessità di adeguare la pratica agricola e renderla compatibile con
le crescenti esigenze di protezione e difesa dell’ambiente, nell’ottica che l’esercizio dell’agricoltura
sia comunque legato alla tutela dell’ambiente e del territorio, visti i rapporti diretti e le interazioni
che questa pratica ha sul territorio stesso.
Le moderne linee guida dell’agricoltura europea e mondiale, mirate ad ottenere agroecosistemi
ecocompatibili ed ecologicamente sostenibili, le impellenti problematiche di salvaguardia delle
risorse primarie ambientali, di tutela del territorio e della biodiversità, ed infine la riscoperta del
ruolo positivo del settore paesaggistico e della progettazione di spazi verdi e boschivi, hanno
permesso di aprire nuove ed interessanti prospettive di lavoro libero professionale per il Perito
Agrario.
Accanto ai tradizionali ambiti professionale, di cui all’art. 2 – l. 438/68 e s.m.i., il Perito Agrario oggi
espleta la sua attività anche:
Come certificatore di sistemi di qualità, ambiente, sicurezza e prodotto in campo agroalimentare
e nell’industria di trasformazione dei prodotti agricoli;
Come addetto al controllo della qualità dei prodotti ai diversi livelli nella filiera produttiva sia
agricola che zootecnica;
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Come Tecnico:
-Esperto addetto al controllo produttivo e assistenza tecnica delle aziende che seguono linee
produttive dell’agricoltura integrata e biologica;
-Addetto alla progettazione, allestimento e manutenzione di spazi verdi pubblici e privati;
-Addetto al settore ambientale nella valutazione di impatto ambientale e progetti di mitigazione;
-Negli studi di pianificazione urbana e territoriale;
-Progettista di interventi di restauro ambientale e paesaggistico;
-Direttore di Parchi e di Aree Protette.
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Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
News
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 Collegio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
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Esami di abilitazione all’esercizio della libera professione di Perito Agrario – Sessione
2016 
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Collegio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
ESAMI DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE DI
PERITO AGRARIO
SESSIONE 2016
- Le domande scadono il 16 Maggio 2016 E' indetta, per l’anno 2016, la sessione degli Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera
professione di Perito Agrario e di Perito Agrario Laureato.
Ai soli fini dell’individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai
candidati, si applicano le seguenti definizioni:
-
candidato Perito Agrario: il candidato in possesso del diploma di istruzione secondaria
superiore di Perito Agrario conseguito presso un Istituto Tecnico Agrario statale, paritario
o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore
“Tecnologico”, indirizzo “Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” di cui al D.P.R. 15
marzo 2010, n. 88, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall’articolo 2,
comma 1, lettere A, B, C, D, E ed F della presente ordinanza;
-
candidato Perito Agrario Laureato: il candidato in possesso di:
 diploma universitario triennale di cui all’articolo 2 della Legge 19 novembre 1990,
n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al Decreto del Presidente della
Repubblica n. 328/2001, definita dall’articolo 8, comma 3 e riportata nella Tabella
C allegata alla ordinanza;
 laurea di cui alle classi indicate dall’articolo 55, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001
e riportate nella tabella D, allegata alla ordinanza, comprensiva di un tirocinio
di sei mesi di cui all’articolo 55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche secondo
le modalità indicate dall’articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n.
137.
CALENDARIO PROVE
27 OTTOBRE 2016 ore 8.30
28 OTTOBRE 2016 ore 8.30
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PRIMA PROVA SCRITTA
SVOLGIMENTO DELLA SECONDA PROVA
SCRITTA E/O SCRITTO-GRAFICA
REQUISITI DI AMMISSIONE
Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati Periti Agrari in possesso del diploma di istruzione
secondaria superiore di Perito Agrario conseguito presso un Istituto Tecnico Agrario statale, paritario
o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore “Tecnologico”, indirizzo
“Agraria, Agroalimentare e Agroindustria” di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa,
che, alla data di presentazione della domanda:
A. abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di 18 mesi, ai sensi
dell’articolo 9, comma 6, della Legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo le modalità indicate
dall’articolo 6, commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i
presupposti, secondo le modalità di cui al decreto del ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015;
B. abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un Perito 8
Agrario o un Dottore in Scienze Agrarie o Forestali iscritti ai rispettivi Albi professionali da
almeno un quinquennio ai sensi dell’articolo 31, comma 2 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
così come modificato dall’articolo 10, comma 2, della Legge 21 febbraio 1991, n. 54;
C. abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo almeno triennale di attività tecnicoagricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell’articolo 31,
comma 2 della Legge 28 marzo 1968, n. 434 così come modificato dall’articolo 10, comma
2, della Legge 21 febbraio 1991, n. 54;
D. abbiano svolto attività di titolare di impresa agricola, nei tempi previsti ai sensi dell’articolo
12, comma 2, del Regolamento per lo svolgimento della pratica professionale e dell’attività
tecnico-agricola subordinata approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti
Agrari Laureati il 14 gennaio 2011;
E. siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della
certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell’articolo 69, comma
1, della Legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei percorsi di
specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 25 gennaio 2008, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le
attività libero professionali previste dall’Albo. I Collegi provinciali dei Periti Agrari e dei Periti
Agrari Laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri
uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi
dell’ammissione agli Esami, sono tempestivamente notificati agli interessati;
F. siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del titolo
rilasciati dagli Istituti Tecnici Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, emanato ai sensi dell’articolo 1, comma 631, della
Legge n. 296/2006, con il quale sono state adottate le Linee guida per la riorganizzazione
del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli I.T.S.
comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste
dall’Albo. I Collegi provinciali dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati accertano la
sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale.
Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell’ammissione agli Esami, sono
tempestivamente notificati agli interessati.
ALLA SESSIONE D'ESAMI SONO AMMESSI, ALTRESÌ, I CANDIDATI PERITI AGRARI
LAUREATI IN POSSESSO DI UNO DEI SEGUENTI TITOLI IN COERENZA CON LE
CORRISPONDENTI SEZIONI:
A. diploma universitario triennale di cui all’articolo 2 della Legge 19 novembre 1990, n. 341, tra
quelli indicati nella tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001,
definita dall’articolo 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla ordinanza;
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B. laurea, di cui alle classi indicate dall’articolo 55, comma 2, del D.P.R. n. 328/2001 e riportate
nella tabella D, allegata alla ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all’articolo
55, comma 1 del citato D.P.R., svolto anche secondo le modalità indicate dall’articolo 6,
commi da 3 a 9, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti,
secondo le modalità di cui al decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro dell'economia e delle
finanze del 12 ottobre 2015;
I candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano
completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami devono
dichiarare nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della pratica
professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli stessi.
Il testo completo della Ordinanza è disponibile al seguente indirizzo www.peritiagrari.it
Le domande di ammissione che dovranno essere presentate entro e non oltre la data del
16 Maggio 2016, dovranno essere redatte a norma degli artt. 4-5-6 della suddetta 9
Ordinanza.
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Gara Nazionale Istituti Tecnici
Il 14 Aprile, presso la sala Comunicazione del MIUR a Roma, sono stati premiati i ragazzi che hanno
partecipato alle gare nazionali. Presenti il Sottosegretario Toccafondi, il Direttore Palumbo e il
Dirigente Mastantuono.
Per gli Istituti Tecnici Agrari il premio è stato conferito all'allievo dell'Istituto "Cecchi" di Pesaro: Luca
Diotalevi.
Alla premiazione hanno partecipato il Presidente Nazionale Lorenzo Benanti ed il Consigliere
Nazionale delegato Giancarlo Moretti.
Moretti, nel suo saluto, ha sottolineato l'importanza ed il valore formativo di questa iniziativa.
I complimenti del Presidente e di tutto il Consiglio all'allievo premiato, ai suoi insegnanti ed alla
famiglia che lo hanno sapientemente supportato.
Il Presidente Nazionale del CNPAPAL Lorenzo Benanti mentre premia Luca Diotalevi dell'Istituto Tecnico Agrario
"Cecchi" di Pesaro
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Droni in agricoltura
A Busseto (PR) il 9 aprile si è tenuto il convegno “l’Agricoltura vista dal drone”’.
Il Collegio dei Periti Agrari di Parma ha organizzato una giornata di studio sull’utilizzo in agricoltura
di questa pratica molto recente ed innovativa che si sta sviluppando sempre di più, riscuotendo un
grande interesse da parte dei professionisti e del mondo agricolo.
All’evento erano presenti Gambazza (sindaco Busseto), Romanini (commissione agricoltura camera),
Lori (responsabile comunicazione regione Emilia Romagna), Ardizzoni (AGREA).
Sono intervenuti: Faroldi (Presidente Collegio Parma), Antonioli (progetti e servizi srl), Concari
(perito agrario libero professionista), Badeck (crea-gpg), Lombardelli (CNPAPAL delegato), Benanti
(CNPAPAL Presidente).
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(CNPAPAL)
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Comunicato Stampa, I Corso di Alta Formazione in Olivicoltura, Palazzo Malaspina, 12-8 aprile 2016
Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati
Presso il Ministero della Giustizia
COMUNICATO STAMPA
Venerdì 8 Aprile 2016 nella cornice di Palazzo Malaspina a San Donato in Poggio (Fi) si è concluso il
I° CORSO DI ALTA FORMAZIONE PER TECNICI IN OLIVICOLTURA, un’iniziativa del Consiglio
Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati (C.N.P.A.P.A.L.) e del Coordinamento Regionale
Toscano.
Durante il corso, nei tre giorni full-immersion sulle più importanti novità che riguardano l’intera filiera
olivicola, sono stati illustrati nuovi sistemi e nuove tecniche colturali dell’olivo; innovazioni nei
processi di estrazione e conservazione del prodotto ma, principalmente, afferma Filippo Ninci
coordinatore del corso, si è trattato di un focus rivolto alla valorizzazione del prodotto olio
extravergine di oliva. Sono stati trattati approfondimenti sulla qualità, sul valore nutrizionale,
passando per la lotta alle frodi, fino al marketing e alla comunicazione; il tutto affrontato con la
consapevolezza dell’importanza storica ed economica che questa pianta riveste nel nostro territorio.
Per i partecipanti, il corso ha rappresentato un’occasione di confronto tra i professionisti, sullo stato
dell’arte del settore e le sue potenzialità effettive.
Per gli organizzatori, si parla di un complessivo bilancio positivo, grazie anche all’ottimo livello dei
relatori e alla qualità dei loro contributi. E’ l’inizio di un percorso di rinnovamento a fianco delle
Istituzioni e del mondo produttivo, volto a sfruttare le potenzialità che questo prodotto potrà
esprimere in Italia e nel Mondo.
Riteniamo altresì di contribuire positivamente all’attuazione del Piano Olivicolo Nazionale,
migliorando la formazione nel settore e il trasferimento delle innovazioni, due azioni fondamentali
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per innalzare il livello qualitativo.
Ci auspichiamo altresì che le istituzioni, a tutti i livelli, uniscano gli sforzi per continuare il percorso
intrapreso, venendo in aiuto con tutti mezzi a disposizione a chi crede e sostiene la valorizzazione
dell’olivicoltura italiana.
Roma, 11 Aprile 2016
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ANAC sospende attività di verifica su Ordini e Collegi
Con delibera n. 380/2016 l'ANAC, in risposta ad una specifica richiesta della Rete delle Professioni
Tecniche, alla quale aderisce il Nostro Consiglio Nazionale, ha sospeso l’esecutività del termine del
31 marzo, fissato nei confronti degli Ordini e Collegi professionali, per sanare le irregolarità
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riscontrate in materia di trasparenza.
Solo a decorrere dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’Autorità si riserva di svolgere
un’ulteriore attività di vigilanza del rispetto, da parte di Ordini e Collegi, della nuova normativa, in
caso di approvazione.
A tale proposito, si ricorda come lo schema di decreto di semplificazione degli obblighi di trasparenza
sia attualmente all’esame della Commissione I^ (Affari costituzionali) di Camera e Senato, con
termine fissato al 17 aprile per l’emanazione dei pareri da parte delle suddette Commissioni.
(CNPAPAL)
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 Agricoltura e zootecnia
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I criteri per l'utilizzazione degli effluenti di allevamento e il digestato
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2016, s.o. n. 9 è stato pubblicato il d.m. 25 febbraio 2016
recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione
agronomica del digestato".
Ecco una breve mappa del provvedimento.
Titolo I
DISPOSIZIONI COMUNI
Capo I
Disposizioni generali
- Articolo 1: Finalità e principi generali;
- Articolo 2: Ambito di applicazione;
- Articolo 3: Definizioni;
Capo II
Adempimenti dei produttori ed utilizzatori
- Articolo 4: Adempimenti dei produttori ed utilizzatori;
- Articolo 5: Piano di utilizzazione agronomica;
- Articolo 6: Documentazione di accompagnamento al trasporto;
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Titolo II
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
Capo I
Criteri generali e divieti
- Articolo 7: Criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- Articolo 8: Divieti di utilizzazione agronomica dei letami;
- Articolo 9: Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami;
Capo II
Trattamento e stoccaggio
- Articolo 10: Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento;
- Articolo 11: Stoccaggio e accumulo dei letami;
- Articolo 12: Stoccaggio dei liquami;
Capo III
Modalità di distribuzione e dosi di applicazione
- Articolo 13: Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento;
- Articolo 14: Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento;
Titolo III
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE
Capo I
Criteri generali e divieti
- Articolo 15: Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue;
- Articolo 16: Divieti di utilizzazione agronomica delle acque reflue;
Capo II
Trattamento e stoccaggio
- Articolo 17: Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio delle acque reflue;
- Articolo 18: Stoccaggio delle acque reflue;
Capo III
Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione
- Articolo 19: Tecniche di distribuzione delle acque reflue;
- Articolo 20: Dosi di applicazione;
Titolo IV
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO
Capo I
Disposizioni generali
- Articolo 21: Criteri generali;
- Articolo 22: Produzione del digestato;
- Articolo 23: Digestato destinato ad operazioni di essiccamento e valorizzazione energetica;
- Articolo 24: Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto;
- Articolo 25: Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato;
Capo II
Utilizzazione agronomica del digestato
- Articolo 26: Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato;
Capo III
Utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico
- Articolo 27: Produzione del digestato agrozootecnico;
- Articolo 28: Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico;
Capo IV
Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale
- Articolo 29: Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale;
- Articolo 30: Produzione del digestato agroindustriale;
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
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- Articolo 31: Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale;
Capo V
Disposizioni comuni
- Articolo 32: Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato;
- Articolo 33: Modalità di trattamento del digestato;
- Articolo 34: Tecniche di distribuzione e dosi di applicazione del digestato;
Titolo V
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA IN ZONE VULNERABILI DA NITRATI
- Articolo 35: Disposizioni generali;
- Articolo 36: Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al
decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;
- Articolo 37: Divieti di utilizzazione dei liquami;
- Articolo 38: Caratteristiche dello stoccaggio;
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- Articolo 39: Accumulo temporaneo di letami;
- Articolo 40: Modalità di utilizzazione agronomica e dosi di applicazione;
- Articolo 41: Strategie di gestione integrata di effluenti zootecnici;
- Articolo 42: Controlli;
- Articolo 43: Formazione e informazione degli agricoltori;
- Articolo 44: Comunicazioni;
Gli Allegati
- Allegato I: Volumi di effluenti prodotti a livello aziendale;
- Allegato II: Misure da prevedere nei Piani di Sviluppo Rurale, ai sensi del Regolamento (CE)
1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni e del regolamento (UE) n. 1305/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
- Allegato III: Strategie di gestione degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto
agricoltura/ambiente;
- Allegato IV: Contenuti della comunicazione;
- Allegato V: PARTE A - Contenuti del Piano di utilizzazione agronomica; PARTE B - Contenuti del
Piano di utilizzazione semplificato;
- Allegato VI: Modalità di utilizzazione agronomica dei concimi azotati e ammendanti organici di cui
d. lgs. 75/2010 nelle zone vulnerabili da nitrati;
- Allegato VII: Prevenzione dell'inquinamento delle acque dovuto allo scorrimento ed alla
percolazione nei sistemi di irrigazione;
- Allegato VIII: Verifica dell'efficacia dei programmi di azione;
- Allegato IX: Caratteristiche dei digestati disciplinati dal presente decreto e condizioni per il loro
utilizzo;
- Allegato X: Apporti massimi standard di azoto efficiente alle colture (MAS).
(Il Sole 24ORE – Tecnici24, 19 aprile 2016)

Individuati i prezzi unitari massimi delle produzioni agricole
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 13 aprile 2016, s.o. n. 8 è stato pubblicato il decreto 7 marzo 2016
recate: “Individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali,
dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili
al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016”.
L’elenco è contenuto nell’allegato del provvedimento e sono codificati per area, per prodotto o gruppo
di prodotti della medesima specie botanica o gruppo varietale delle produzioni vegetali, struttura
aziendale, specie animale, e devono essere considerati prezzi massimi, nell'ambito dei quali, in sede
di stipula delle polizze o di adesione ai fondi di mutualizzazione, le parti contraenti possono convenire
di applicare anche prezzi inferiori, in base alle caratteristiche qualitative degli stessi e alle condizioni
locali di mercato.
Le uniche eccezioni riguardano:
- il riso da seme, il cui prezzo stabilito per la corrispondente varietà, può essere maggiorato fino a €
7,75 il quintale; al certificato di polizza deve essere allegato il contratto di coltivazione quale riso da
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
seme, per i controlli da parte dell'Autorità di gestione del Programma nazionale di sviluppo rurale
2014 - 2020 e dell'Organismo pagatore competente;
- le produzioni biologiche il cui prezzo stabilito per il corrispondente prodotto ottenuto con le tecniche
agronomiche ordinarie, a conclusione del periodo di conversione, può essere maggiorato fino al 20
per cento. In tale caso, al certificato di polizza o di adesione al fondo di mutualizzazione deve essere
allegato l'attestato dell'Organismo di controllo preposto, per le successive verifiche della Regione
territorialmente competente, e sul certificato stesso deve essere riportata la dicitura "produzione
biologica".
Per quanto riguarda i prodotti florovivaistici e orticoli, riportati nell'allegato, i prezzi massimi riferiti
al metro quadrato appresentano il valore massimo annuale assicurabile per unità di superficie,
tenendo conto della successione dei cicli colturali delle specie riportate nella colonna "specifica
prodotto".
14
Le modalità di determinazione di ulteriori prezzi
Nel termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali www.politicheagricole.it, i soggetti interessati alla stipula
delle polizze possono segnalare eventuali esigenze di ulteriori prezzi, non riconducibili alle tipologie
di prodotto contemplate nell'elenco allegato, inviando la comunicazione a mezzo posta elettronica
all'indirizzo di posta certificata [email protected].
Nei successivi 30 giorni, in presenza dei dati conoscitivi di mercato e sulla base del parere dell'ISMEA,
si provvede alla determinazione dei nuovi prezzi.
(Il Sole 24ORE – Tecnici24, 18 aprile 2016)

Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura –
Circolare 18.04.2016, n. 1 - Modifiche procedure di acquisizione della denuncia degli
infortuni professionali e della certificazione medica
In ragione delle modifiche apportate al Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali" dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151: "Semplificazioni in
materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali", - vista
la ratio sottesa alla nuove norme e nelle more della modifica del vigente regolamento delle
prestazioni - si ritiene opportuno adeguare le procedure dell'Assicurazione contro gli Infortuni e le
Malattie Professionali che definiscono le modalità di denuncia degli infortuni professionali e di
acquisizione della certificazione medica nel modo seguente:
1. Nei casi di denuncia di infortunio professionale di eventi che determinino un periodo di inabilità al
lavoro inferiore a trenta giorni, l'obbligo di denuncia all'autorità di pubblica sicurezza da parte del
datore di lavoro previsto dal vigente Regolamento delle prestazioni si ritiene assolto con la denuncia
alla Fondazione mediante l'utilizzo del modello Prev/05.
Nei casi di infortunio professionale mortale o di infortunio professionale che determini un periodo di
inabilità al lavoro pari o superiore a trenta giorni, resta l'obbligo di denuncia all'autorità di pubblica
sicurezza da parte del datore di lavoro mediante l'utilizzo del modello Prev/05.
Il datore di lavoro dovrà altresì produrre alla Fondazione l'attestazione di avvenuta denuncia.
2. La certificazione medica attestante la natura e la sede delle lesioni, il rapporto con le cause e le
circostanze denunciate, la prognosi e le eventuali alterazioni preesistenti, qualora trasmessa alla
Fondazione a mezzo posta elettronica certificata avrà valore di originale.
Qualora la certificazione medica sia inviata per le vie postali dovrà necessariamente essere prodotta
in originale.
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
3. La certificazione medica prodotta in qualunque modo sotto forma di attestato di malattia
telematico non sarà presa in considerazione ai fini della valutazione dell'infortunio, così come già
previsto dalla circolare n. 3 del 25 maggio 2011.
(ENPAIA, 18 aprile 2016)

Glifosato, autorizzazioni ridotte
Dopo le polemiche sul potenziale cancerogeno del glifosato, fitofarmaco molto diffuso in agricoltura
e nel giardinaggio, l’Europarlamento ha chiesto alla Commissione di rinnovare per 7 anni (invece dei
15 previsti) il rinnovo dell’autorizzazione alla commercializzazione, in attesa di una valutazione
indipendente dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa).
(Il Sole 24ORE – Impresa & Territori, 16 aprile 2016)

15
Latte, via ai piani produttivi
Uscite dal portone di Bruxelles, le quote latte rischiano ora di rientrare dalle finestre dei singoli Stati
membri. A un anno dalla loro abolizione, la Commissione europea prova ad arginare la crisi che ha
travolto il settore, con il mercato inondato dai surplus e prezzi al minimo storico, consentendo agli
Stati membri di ridurre volontariamente la produzione.
Con la pubblicazione avvenuta nei giorni scorsi sulla Gazzetta ufficiale Ue dei due regolamenti
esecutivi sulla «pianificazione produttiva», anche cooperative e organizzazioni di produttori potranno
stipulare accordi per pianificare l'offerta, secondo il modello già sperimentato per i grandi formaggi
Dop. Una decisione frutto del compromesso raggiunto in sede di Consiglio Ue tra chi chiedeva una
misura di gestione comune della crisi e i partner contrari a ogni intervento sui mercati.
Un altro passo sulla strada della rinazionalizzazione della prima politica comune europea, che
difficilmente potrà risolvere una crisi provocata da un eccesso d'offerta su scala globale (con la
produzione europea cresciuta del 5% a gennaio su base annua). Senza contare che eventuali accordi
interni ai singoli Stati membri rischiano invece di mettere fuori gioco le realtà meno competitive
(come l'Italia) a favore dei grandi paesi produttori. Non a caso i partner che si oppongono a un
intervento a livello europeo sono gli stessi dove la produzione è cresciuta di più: Germania, Olanda
e Irlanda, che insieme al Regno Unito hanno ribadito che non intendono in alcun modo accettare
nuove limitazioni della produzione dopo la fine delle quote latte.
La crisi non dà segni di segni di miglioramento: solo sul mercato Ue ci sono almeno 700mila tonnellate
di surplus, i prezzi sono scesi di un ulteriore 8% nel primo trimestre 2016. In Francia il governo ha
varato un decreto, ora all'esame dell'Assemblea nazionale, per bloccare per cinque anni la vendita a
titolo oneroso dei contratti per la cessione del latte sottoscritti dagli allevatori con le industrie. Molti
produttori infatti hanno già deciso di gettare la spugna, incassando un prezzo per la vendita dei
contratti che varia tra 80 e 130 euro per tonnellata. Parigi ha fatto sapere a Bruxelles che non intende
stabilizzare unilateralmente la raccolta, per non dare vantaggi ad altri Stati membri che
continuerebbero a produrre senza limiti, conquistando magari nuovi spazi sul mercato francese.
L'impegno per la riduzione deve essere assunto a livello europeo, oppure non se ne fa nulla. Sulla
questione l'Europarlamento ha convocato l'intera filiera europea in commissione Agricoltura, il 25
maggio, per un tentativo di compromesso ma anche per cominciare a discutere la revisione di medio
termine della Pac, in programma nel 2017, che non potrà non avere come priorità la gestione delle
sempre più frequenti crisi di mercato. Anche perché, parallelamente, partirà il negoziato sulla
revisione del bilancio pluriennale e, di fronte alle nuove emergenze, i fondi all'agricoltura tornano più
a rischio che mai.
(Alessio Romeo, Il Sole 24ORE – Impresa & Territori, 16 aprile 2016)
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4

Impiegati, dirigenti e operai agricoli i requisiti per l'esenzione contributiva
Via libera all'esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato effettuate nel 2016 sulla base dell'articolo 1, commi 178 e seguenti, della legge n. 208
del 28 dicembre 2015.
Le relative istruzioni, che riguardano anche i datori di lavoro agricolo, sono contenute nella circolare
Inps n. 57 del 29 marzo 2016.
Limitiamo il discorso per il settore agricolo. Lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti.
L'esonero contributivo, nelle ipotesi di assunzioni di impiegati e dirigenti, è riconosciuto nei limiti
delle risorse indicate dal comma 179 lettera a) dell'articolo 1 della predetta legge di stabilità 2016
pari a:
-
1,1
2,8
1,8
0,1
milioni
milioni
milioni
milioni
di
di
di
di
euro
euro
euro
euro
per
per
per
per
l'anno
l'anno
l'anno
l'anno
2016;
2017;
2018;
2019.
I datori di lavoro agricoli che intendano fruire di questo beneficio per l'assunzione di impiegati e/o
dirigenti, devono, pertanto, inviare preventivamente un modulo telematico di richiesta della fruizione
dell'incentivo.
Operai agricoli. In caso di nuove assunzioni di operai agricoli con contratto a tempo indeterminato,
l'esonero contributivo in esame è riconosciuto nei limiti delle risorse indicate dal comma 179 lettera
b) dell'articolo 1, legge 208/2015, che sono pari a:
-
1,6
8,8
7,2
0,8
milioni
milioni
milioni
milioni
di
di
di
di
euro
euro
euro
euro
per
per
per
per
l'anno
l'anno
l'anno
l'anno
2016;
2017;
2018;
2019.
I lavoratori devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
- non risultare occupati nel corso dell'anno 2015, in forza di un contratto di lavoro a tempo
indeterminato;
- non risultare iscritti negli elenchi nominativi dell'anno 2015 per un numero di giornate di lavoro
pari o superiore a 250 giornate, in qualità di lavoratori a tempo determinato presso qualsiasi datore
di lavoro agricolo.
Per accedere all'incentivo di cui al comma 179 lettera b) è necessario inoltrare all'Inps specifica
istanza che dovrà essere inviata esclusivamente in via telematica accedendo al modello di
comunicazione «Assunzione Oti 2016» disponibile all'interno del «Cassetto previdenziale aziende
agricole» sezione «Comunicazioni bidirezionale – Invio Comunicazione». Del rilascio del modulo verrà
dato apposito avviso sul sito internet dell'Inps.
Compatibilità con altre forme di incentivo all'occupazione. L'esonero contributivo biennale
introdotto dalla legge di Stabilità 2016 non è cumulabile con «altri esoneri o riduzioni delle aliquote
di finanziamento previsti dalla normativa vigente». Assumendo, quindi, a riferimento le forme di
incentivo all'assunzione maggiormente diffuse fruibili in relazione a nuove assunzioni effettuate nel
corso del 2016, il predetto esonero contributivo non è cumulabile con l'incentivo per l'assunzione di
lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego
regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e
appartenenti a particolari aree, di cui all'art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012.
(Giuseppe Rodà, Il Sole 24ORE – Agrisole Tabloid, Edizione del 15-21 aprile 2016, n. 15)
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
16

Nessun passo indietro sulla disciplina del vino
Stop ai mutamenti del quadro legislativo vitivinicolo sulle denominazioni d’origine e sull’etichettatura,
un sistema che finora ha tutelato i vitigni autoctoni e garantito la crescita dei vini di qualità europei
nel mondo: è la conclusione del primo European Forum of wine producing countries, organizzato a
Verona dal ministero delle Politiche agricole e che ha portato a Vinitaly i Paesi che rappresentano
oltre l’80% della produzione Ue.
Ministri e delegati, alla fine, hanno convenuto che non sono accettabili passi indietro su questo fronte
mentre sul sistema di autorizzazione dei vigneti ci si è confrontati sulla possibilità di valutare aumenti
delle quote nazionali che siano bene legati alle necessità territoriali e di mercato, con una maggiore
flessibilità su alcune scelte a partire dai criteri di ammissibilità. Su quest’ultimo fronte non sono
maturate decisioni ma è stata avviata una discussione complessa che vede coinvolti interessi che
vanno dal vino verde portoghese alla Mosella della Germania, dai vigneti insulari di Malta e Grecia
all’Ungheria con il Tocai. «Tutti però sono d’accordo - dichiara a Il Sole 24 Ore Paolo De Castro, 17
presidente della commissione agricoltura del parlamento europeo - nel mantenere elevato il
potenziale di crescita della produzione, ma senza sacrificare ovviamente i prezzi per evitare di
ritrovarsi nella situazione del latte del dopo quote. Comunque per Italia, Francia e Spagna il tetto
dell’1% per i nuovi vigneti è da rivedere».
Sul tema della flessibilità, De Castro sottolinea che dopo «ogni singolo Paese poi avrà la facoltà di
assegnare alle aree Doc le autorizzazioni a seconda dello sviluppo». Resta da ricordare che le scorse
settimane sono state presentate in Italia 12.500 domande per 66mila ettari, 10 volte oltre il tetto,
nel primo anno in cui è in vigore il nuovo regime per la autorizzazioni di impianto in Italia (ha
sostituito quello dei diritti). Nel Forum di Verona l’Italia ha voluto focalizzare l’incontro su tre grandi
aree tematiche: miglioramento della Ocm vino, mantenimento della legislazione sulle Denominazioni
d’origine e gestione del sistema delle autorizzazioni ai nuovi impianti. «È stata un’occasione
importante - dichiara il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina - per delineare politiche
europee sempre più efficaci per le nostre aziende. Una piattaforma diplomatica utile per costruire
nuove scelte, anche mediterranee, che diano ulteriore spinta a un prodotto simbolo come il vino.
L’Italia vuole giocare un ruolo di leadership, forti anche del nostro primato mondiale nella produzione.
Il Forum è un altro tassello importante che guarda ai prossimi 50 anni del settore. Con tre parole
chiave: semplificazione, competitività e qualità».
Al primo European Forum of wine producing countries si è discusso della necessità di innovare l’Ocm
vino con elementi che favoriscano ancora di più le esigenze delle imprese, tenendo sempre conto
dell’equilibrio tra domanda e offerta. «Il settore vitivinicolo - ha concluso il vice ministro Andrea
Olivero - rappresenta una delle esperienze più importanti dell’agroalimentare italiano e europeo. Nel
Forum abbiamo avuto modo di ribadire che serve un’Europa capace di essere vicina alle aziende e ai
consumatori. Sulle indicazioni geografiche abbiamo condiviso la forte necessità di continuare nel
percorso di tutela e promozione del sistema qualitativo europeo. È questo uno dei punti strategici
che dobbiamo portare avanti anche negli accordi internazionali».
(Il Sole 24 ORE – Impresa & Territori, 14 aprile 2016)

Produzione di vino: al traguardo il Testo Unico
Varato il testo base del Disegno di legge per l’introduzione del cd «Codice del vino e della vite», un
Testo unico di semplificazione e razionalizzazione della normativa del settore vitivinicolo, secondo i
principi di sostenibilità della produzione e dei territori, patrimonio nazionale da salvaguardare oltre
che da incentivare, in una strategia di promozione e crescita del Made in Italy, incrementando l’export
dei vini italiani, senza sacrificare la qualità e la sicurezza.
Vinitaly
In occasione della 50ª edizione del Vinitaly, il Salone internazionale dei vini e dei distillati, il Ministro
per le politiche agricole e forestali ha illustrato i contenuti del cd «Testo unico del vino e della vite»,
approvato lo scorso 6 aprile in Commissione permanente Agricoltura della Camera nel testo base del
Ddl dedicato alla «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
del vino», unificando i progetti di legge «A.C. 2236 Sani» e «A.C. 2618 Oliverio», recante
«Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli».
A fronte degli incoraggianti dati di crescita dell’export di vini e distillati Made in Italy, che rappresenta
ormai un fatturato di oltre 5 miliardi di Euro, si concretizza la necessità di unificare, in un unico
provvedimento, aggiornato, razionale e semplificato, tutte le disposizioni della normativa del settore
vitivinicolo, snellendo la pesante macchina burocratica, ma soprattutto perseguendo gli obiettivi di
salvaguardia delle unicità del vasto patrimonio agricolo e produttivo nazionale del vino, dei prodotti
della vite e dei territori viticoli, perseguendo la sostenibilità sociale, economica, ambientale e
culturale, «quali parte del patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico italiano,
nonché frutto di un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni».
Testo unico
In discussione da quasi due anni, ora la Commissione Agricoltura ha definito un testo organico,
suddiviso in otto Titoli e composto da ben 89 articoli, diretto a fornire risposta e riscontro alle istanze
e alle esigenze dei produttori, sulla base di una normativa moderna e aggiornata sviluppata seguendo 18
le due priorità fondamentali del settore: la semplificazione amministrativa e la sicurezza alimentare.
In particolare, il provvedimento, sottolinea l’importanza della salvaguardia del patrimonio culturale
nazionale, confermando la storica classificazione di qualità dei vini e introducendo la definizione di
«vitigno autoctono», quale «vitigno appartenente alla specie Vitis vinifera, di cui è dimostrata
l’origine esclusiva in Italia e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio
nazionale», limitandone l’impiego «all’etichettatura e presentazione di specifici vini a DOCG, a DOC
e a IGT, nell’ambito dei relativi disciplinari di produzione».
Semplificazione e riordino
Il testo che verrà portato all’approvazione del Parlamento, unifica, aggiornando e semplificando, in
una disciplina organica sulla coltivazione della vite e la produzione e del commercio del vino, le
normative di settore attualmente in vigore, in particolare riprendendo le disposizioni contenute nella
legge 20 febbraio 2006, n.82, che riguarda l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino,
attuando il dettato europeo, nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n.61, recante la tutela delle
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, nonché del decreto legislativo 10
agosto 2000, n.260, di applicazione del regolamento CE/1493/99, relativo all'organizzazione comune
del mercato vitivinicolo. Inoltre, vengono recepite le novità introdotte a livello europeo con il
regolamento UE/1308/2013.
Tra le previsioni di riordino e semplificazione, il Testo unico si occupa, innanzitutto, del sistema di
comunicazioni obbligatorie, con lo sviluppo di una innovativa rete informatica di gestione, ma anche
del riallineamento delle pratiche enologiche, introducendo il divieto di rifermentazione e regolando
l’uso delle vinacce, la resa per ettaro, la vigilanza dei pubblici ufficiali, la disciplina in materia di
recipienti e di contrassegni, di fascette e di sistemi di tracciabilità, le sostanze vietate, i disciplinari
per la produzione dei vini frizzanti, del vino biologico e degli aceti, in particolare di quello balsamico,
oltre al ruolo delle Camere di Commercio e degli organismi di controllo.
Schedario viticolo e inventario, Sian
Tra le novità, si segnala l’istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, dello
«Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo», gestito dalle Regioni, destinato a
raccogliere tutte le informazioni sul potenziale produttivo vitivinicolo nazionale, ai sensi del
regolamento UE/1308/2013, cui dovranno obbligatoriamente essere iscritte tutte le unità vitate
idonee alla produzione di uva da vino, così da presentare, annualmente, alla Commissione europea
un inventario aggiornato del potenziale produttivo. Nella medesima ottica, verranno implementate
le funzioni e la centralità del «Sian», Sistema Informativo Agricolo Nazionale, che rappresenta il
punto unitario di accesso alle informazioni e ai servizi resi disponibili in rete dalla Pubblica
Amministrazione Centrale e dagli Enti Territoriali.
Tutela delle eccellenze
Rilevanti le disposizioni dedicate alla presentazione, pubblicità ed etichettatura nel settore
vitivinicolo, che raccoglie le disposizioni di legge circa la produzione, la commercializzazione, le
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la
presentazione, la gestione, i controlli e il sistema sanzionatorio. Sarà confermata la classificazione
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche di qualità di cui potranno beneficiare le
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
diverse produzioni vinicole, secondo la denominazione di origine (DO) e l’indicazione geografica (IG),
suddivise nelle denominazioni di origine controllata (DOC) e di origine controllata e garantita (DOCG)
nonché ad indicazione geografica protetta (IGT), tipiche del sistema italiano, che continueranno a
convivere con i sistemi di classificazione dei vini a denominazione di origine protetta (DOP) e a
indicazione geografica protetta (IGP) introdotti dalla normativa europea. In particolare, potranno
convivere più denominazioni e indicazioni all’interno del medesimo territorio, anche usufruendo di
indicazioni aggiuntive, come «classico» e «riserva» ovvero accompagnate da ulteriori menzioni di
particolari localizzazioni geografiche.
Qualità e sicurezza
Centrale, nel testo legislativo, è la tutela della qualità e della sicurezza alimentare, con l’attribuzione
al Ministero delle politiche agricole e forestali del compito di coordinamento e programmazione delle
amministrazioni coinvolte nei controlli e nella vigilanza, quale autorità nazionale designata incaricata
di controllare l’osservanza delle norme dell’Unione europea nel settore vitivinicolo. Con la prevista
istituzione del «Piano annuale dei controlli» e di un «Registro unico dei controlli», così da offrire, ai
consumatori, ma anche agli operatori del settore, criteri e modalità univoche, semplificando e 19
alleggerendo il peso delle pastoie burocratiche, favorendo le esportazioni, in particolare dei prodotti
di eccellenza.
Tutela del Made in Italy
Di rilievo la previsione dedicata alla «Tutela delle produzioni e trasparenza delle informazioni», che
assegna alla Agenzia delle Dogane il compito di diffondere, con strumenti telematici, tutte le
informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli, specificando le tipologie di prodotto, le
imprese, le quantità, nonché la previsione, sempre nell’ambito del Sian, entro 12 mesi, di una sezione
aperta al pubblico contenente i dati necessari per assicurare la corretta informazione dei
consumatori, compresi il nome e l’indirizzo corrispondente a ogni codice dell’Ispettorato centrale
della tutela.
Sanzioni
Previsto un articolato sistema sanzionatorio, per punire le violazioni in materia di
commercializzazione e produzione, dei vini, dei distillati e degli aceti, per la detenzione e l’uso di
prodotti non consentiti, per il mancato rispetto delle norme su etichettatura e presentazione, nonché
in materia di adempimenti e controlli. Introdotto, inoltre, l’istituto del ravvedimento operoso, per la
risoluzione preventiva delle irregolarità soggette a sanzioni amministrative pecuniarie e confermato
il meccanismo della diffida per le infrazioni minori. La competenza a irrogare le sanzioni
amministrative previste dalla legge è attribuita alle Regioni, per gli i rispettivi ambiti, e all’Icqrf,
«Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del
Ministero».
(Mauro Calabrese, Il Sole 24ORE – Tecnici24, 12 aprile 2016)

Italia e Grecia contro la Ue per il «sì» all’olio tunisino
È un problema più di metodo che di merito. Ma l’olio tunisino continua a far discutere. Ieri, con una
nota congiunta, Italia e Grecia hanno espresso a Bruxelles la loro «grande preoccupazione» per le
modalità con cui è stata predisposta e portata avanti la proposta di concedere agevolazioni alla
Tunisia per l’esportazione, verso la Ue, del suo olio d’oliva. I rappresentanti dei due Paesi, infatti,
hanno denunciato e contestato, tra l’altro, «la mancanza delle necessarie consultazioni che avrebbero
dovuto avvenire prima di assumere l’iniziativa, la durata delle misure e l’assenza di una valutazione
preventiva dell’impatto delle misure stesse sul settore dell’olio di oliva europeo». La decisione di
aumentare le quote di import di olio tunisino senza dazi da parte della Ue per il 2016 e 2017, – si
legge ancora nella nota sottoscritta da Roma e Atene – è una concessione che «non dovrebbe
costituire un precedente per il futuro».
La dichiarazione è stata resa nota ieri in occasione del Coreper (la riunione degli ambasciatori dei
Ventotto a Bruxelles), che ha dato il sostanziale via libera alla misura straordinaria sull’import di olio
tunisino, ma verrà formalmente adottata al prossimo Consiglio Ue dei ministri dell’Agricoltura,
previsto per lunedì prossimo a Lussemburgo.
Inoltre, scrivono Roma e Atene, «deve essere sottolineato che il settore dell’agricoltura è una pietra
miliare dell’economia di Grecia e Italia» e quindi, «le concessioni fatte dalla Ue ai suoi partner
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
commerciali dovrebbero essere governati dal principio di un approccio equilibrato e proporzionato
fra i vari settori dell’economia europea». Motivo per cui – conclude l’appello – non dovrebbe costituire
un precedente per il futuro. In realtà, precedenti esistono. Dal 2009 la Ue ha progressivamente
ridotto – sino all’abolizione nel 2014 – i dazi all’importazione di prodotti tessili, ad esempio, dalla
Giordania. Così come erano stati già eliminati i vincoli all’ingresso per il vino moldavo.
Per l’Italia, insomma, è essenziale che iniziative per agevolare l’export di Paesi ad economia più
debole siano accompagnate da stime di impatto sul sistema europeo o su alcuni dei Paesi membri,
che siano chiariti meccanismi di quote mensili all’ingresso e che vi siano, se servono, garanzie di
riequilibrio. Del resto, ad ottobre scorso, in concomitanza con l’assegnazione del Nobel per la Pace
ad alcune associazioni tunisine, era partito anche il 1° round negoziale tra la Ue e Tunisi per un
“Dcfta” (Deep and Comprehensive Free Trade Area), ovvero un accordo di libero commercio tra la
Tunisia e la Ue sia per i beni che per i servizi, oltre a un’armonizzazione regolatoria su ampia scala.
Per l’Italia quella è la sede per aiutare l’economia tunisina, in un quadro di sistema più efficace e non
penalizzante per la sola agricoltura del sud Europa.
20
(Laura Cavestri, Il Sole 24 ORE – Impresa & Territori, 7 aprile 2016)

Latte: in corso di erogazione i pagamenti da parte di Agea
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che sono in corso in queste ore i
pagamenti da parte di Agea di circa 21 milioni di euro per 25mila allevatori italiani, con tre mesi di
anticipo rispetto alla scadenza prevista. Si tratta dei saldi relativi all'intervento straordinario da 25
milioni di euro per l'Italia. I restanti 4 milioni saranno erogati nelle prossime settimane al termine
delle necessarie verifiche.
L'intervento si inserisce tra le azioni che il Ministero delle politiche agricole sta portando avanti per il
settore lattiero caseario italiano e che hanno visto in questi mesi l'attivazione di strumenti operativi
legati all'Accordo di filiera raggiunto a novembre con tutte le componenti del sistema produttivo.
Il Ministero, in un comunicato sul sito, ricorda tutte le misure prese a tutela dei produttori e del
prodotto italiano.
Taglio delle tasse: cala la pressione tributaria del 25% e aumento della compensazione
iva per gli allevatori
Con la Legge di stabilità sono state cancellate l'Irap e l'Imu sui terreni delle aziende agricole per un
valore complessivo di 600 milioni di euro. A questo si aggiungono 32 milioni di euro per l'aumento
della compensazione Iva al 10% per gli allevatori. Scende così del 25% la pressione tributaria sulle
aziende. Ad esempio un allevatore lombardo con fatturato di 400 mila euro risparmierà quest'anno
oltre 10mila euro di tasse.
Fondo latte da 50 milioni e moratoria dei mutui fino a 42 mesi per le imprese zootecniche
Il Mipaaf ha siglato un accordo con l'Abi per garantire una moratoria di 30 mesi per le aziende
zootecniche del settore lattiero con la sospensione del pagamento delle rate dei mutui. Questo
accordo è stato ulteriormente migliorato da Intesa Sanpaolo che garantirà una sospensione di 42
mesi. L'accordo rafforza l'operatività del Fondo Latte da oltre 50 milioni di euro del Ministero.
Legge 91/2015: contratti scritti e di durata minima di 12 mesi per le vendite di latte fresco
Con la legge 91 di luglio 2015 viene ribadita la necessità del contratto scritto, come previsto dall'art.
62 del decreto-legge n. 1 del 2012, e si introducono delle novità rilevanti come la durata minima dei
contratti fissata a 12 mesi e l'espressa indicazione del prezzo da pagare alla consegna che può essere
fisso o legato a fattori determinati, come indicatori di mercato, volume consegnato e qualità o
composizione del latte crudo.
Quote latte: aumentata la compensazione per 1260 allevatori
L'ampliamento della compensazione delle quote latte tra produttori, ovvero 1260 allevatori in più
rispetto alla Legge Zaia hanno ricevuto in totale 19 milioni di euro.
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
Stoccaggio privato formaggi
Tra le misure di mercato attivate nel pacchetto di aiuti della Commissione Ue è stata inserito, come
richiesto dall'Italia, lo stoccaggio privato dei formaggi. Questa misura ha consentito lo stoccaggio di
un iniziale quantitativo pari a 12.000 tonnellate sino a gennaio a cui successivamente è stato
aggiunto un ulteriore quantitativo per il nostro Paese pari a circa 27.000 tonnellate.
Aiuti accoppiati UE: metà del budget a disposizione alla zootecnia
Nell'ambito dell'attuazione della Pac fino al 2020 il Ministero ha destinato metà dei fondi degli aiuti
accoppiati europei alla zootecnia con un plafond annuo di oltre 200 milioni di euro.
(Il Sole 24ORE – Tecnici24, 6 aprile 2016)

Imposta del 5% per i forfetari
I contribuenti minimi che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario possono dal 1° gennaio 2016 21
revocare l’opzione e accedere al regime forfetario come pure chi ha iniziato l’attività nel 2015
adottando il regime dei minimi può transitare nel medesimo regime forfetario; queste precisazioni
sono contenute nella circolare n. 10/E, emanata ieri dall’agenzia delle Entrate. In entrambe le ipotesi
i nuovi contribuenti forfetari possono applicare sul reddito l’imposta sostitutiva del 5%, fino al
compimento del quinquennio (articolo 1, comma 65, legge n. 190/2014).
Qualora vi sia la revoca dell’opzione da parte di contribuenti che avevano optato per il regime
ordinario e che nel corso del 2016 hanno emesso fattura con Iva, essi possono procedere mediante
nota di accredito (come previsto dall’articolo 26 del Dpr n. 633/72) alla rettifica della fattura con
restituzione dell’imposta al committente/ cessionario. Per sanare l’indebita applicazione dell’Iva c’è
tempo fino al 16 maggio termine per la liquidazione periodica immediatamente successivo, alla data
di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia della circolare n. 10/E.
C’è poi la questione relativa ai contribuenti che hanno iniziato l’attività precedentemente al 2015
adottando il regime di vantaggio (articolo 27, decreto legislativo n. 98/2011) cosiddetto regime dei
minimi e che vorrebbero transitare in quello forfetario applicando fino alla fine del quinquennio
l’imposta sostitutiva nella misura del 5 per cento. L’Agenzia ricorda che il comma 87 dell’articolo 1,
della legge n. 190/2014 prevede che coloro che applicavano il regime dei minimi al 31 dicembre
2014, potevano applicare le regole del comma 65 della legge n. 190/2014 (riduzione del reddito nella
misura di un terzo) e che possono continuare ad applicare l’agevolazione (imposta sostitutiva nella
misura del 5%, fino alla fine del quinquennio). Non è contemplata l’ipotesi in cui un soggetto abbia
applicato il regime dei minimi ad esempio per tre anni fino al 2015 compreso e ora voglia transitare
in quello forfetario.
La circolare esamina il nuovo regime forfetario introdotto dalla legge n. 190/2014 e integrato dalla
legge n. 208/2015, commi 111 e seguenti, in vigore dal 1° gennaio 2015 per le persone fisiche che
svolgono attività di impresa e di lavoro autonomo di piccole dimensioni. Si tratta di un regime
naturale per i contribuenti che abbiano i requisiti previsti e che non ricadano nelle cause di esclusione;
si tratta di un regime senza limiti temporali. Per quanto riguarda il limite di ricavi che dal 2016 è
stato aumentato, in presenza di multiattività rientranti in più settori, si deve fare riferimento
all’ammontare più elevato.
In ordine al limite delle spese per lavoro dipendente che non deve superare l’importo di 5mila euro
annui, vi concorrono anche quelle corrisposte per il lavoro svolto dai familiari (articolo 60 del Tuir).
In ordine al costo dei beni strumentali che non deve superare l’importo di 20mila euro alla fine
dell’esercizio, l’Agenzia precisa che tutti i beni a uso promiscuo (autovetture, telefonia) vengono
assunti nella misura del 50 per cento. Il costo dei beni strumentali è assunto al netto dell’Iva ancorché
non detratta e non si considerano quelli di valore non superiore a 516,45 euro. Fra le cause di
esclusione al nuovo regime vengono ricordati i regimi speciali Iva o i regimi forfetari di
determinazione del reddito i quali precludono il forfait anche per le attività gestite in modo ordinario;
ad esempio chi gestisce una tabaccheria non può applicare il regime forfetario per il commercio di
altri beni.
Unica eccezione l’agricoltura qualora l’attività rientri nel reddito agrario in base all’articolo 32 del
Tuir. Ad esempio un imprenditore agricolo può applicare il regime forfetario per l’attività di agronomo
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
o veterinario. Fra le cause di esclusione viene fra le l’altro ricordata la partecipazione in società di
persone o a responsabilità limitata trasparente la cui incompatibilità non si verifica se la
partecipazione venga ceduta prima della fine del periodo di imposta. La scelta del regime forfetario
deve essere comunicata in sede di inizio attività nel modello AA9/12, pur non avendo valore di
opzione trattandosi del regime naturale, ma è prevista una sanzione da 250 a 2mila euro in caso di
omissione.
(Gian Paolo Tosoni, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 5 aprile 2016)

Imprese agricole, via al Registro ispezioni
È pronto in rampa di lancio (anche se con un anno di ritardo) il nuovo Registro unico dei controlli
ispettivi sulle imprese agricole. Nell’archivio entreranno anche le ispezioni della Guardia di Finanza
in materia fiscale, sull’impiego della manodopera e sull’utilizzo delle erogazioni comunitarie, nonché
22
sulla contraffazione agroalimentare e sull’origine dei prodotti per la tutela del made in Italy.
La conferma arriva direttamente dal Comando generale delle Fiamme Gialle che con una circolare di
fine marzo ha diramato le istruzioni operative ai Reparti sia per accedere al registro unico sia per
alimentare le informazioni del nuovo archivio.
L’obiettivo dichiarato è quello di evitare la duplicazione dei controlli nei confronti delle imprese
agricole. Così come prevede il decreto istitutivo (Dl competitività n. 91 del giugno 2014) il registro
unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole dovrà evitare sovrapposizioni nei procedimenti di
controllo e di recare minore intralcio all’esercizio dell’attività d’impresa.
Prima dell’avvio dei controlli amministrativi alle imprese agricole, dunque, i reparti della Guardia di
Finanza dovranno procedere a una preventiva consultazione del Registro per verificare se il soggetto
è già «censito» nell’archivio perché ha già subito un controllo da parte di un altro organo ispettivo.
Sui controlli da considerare oggetto di riscontro si dovrà fare riferimento a tutte le attività «finalizzate
al riscontro del corretto adempimento sostanziale agli obblighi cui sono tenute le imprese agricole»
che comportano ispezioni e sopralluoghi presso le imprese. In questo senso, dunque, nel consultare
il registro unico si dovrà far riferimento ai controlli effettuati sul campo relativamente ai settori
fiscale, previdenziale, sicurezza sul lavoro, urbanistico e qualità merceologica dei prodotti
agroalimentari, ambientale, agricolo e sanitario. I dati delle ispezioni, una volta concluse, dovranno
essere inviati al Registro. Faranno eccezione solo i dati relativi a fatti di reato a carico delle persone
fisiche che sono titolari delle ditte individuali o legali rappresentanti delle imprese agricole. L’accesso
al data base sarà consentito al personale delle Fiamme Gialle già abilitato.
(Marco Mobili, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 5 aprile 2016)

Riduzione del 20% per i premi Inail in agricoltura
L'articolo 1, comma 60, della legge 247/2007 ha introdotto una riduzione del premio Inail, non
superiore al 20% dei contributi dovuti, a favore delle imprese agricole. Tuttavia il beneficio è stato
reso operativo solamente a partire dal 2012, ma con effetto retroattivo per le annualità pregresse
(2008 – 2011) ed è subordinato alla presentazione, per ogni anno, di apposita richiesta all'Inail con
modalità telematiche.
La riduzione del premio termina, in ogni caso, con la fine dell'anno 2015 perché l'articolo 1, comma
865, della legge 208/2015 dispone l'abrogazione del comma 60. L'agevolazione è stata sostituita,
dal 1° gennaio 2016, con misure per finanziare gli investimenti per l'acquisto, o il noleggio con patto
di acquisto, di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni
innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il
miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole, nel rispetto del
regolamento Ue 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, e vi potranno accedere le micro
e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
Con la determinazione Inail 109 del 31 marzo 2016, l'istituto procede a fissare la percentuale di
riduzione dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei lavoratori agricoli dipendenti per l'anno 2015.
Condizioni di accesso. Per la fruizione del beneficio da parte delle imprese agricole è necessario il
rispetto delle seguenti condizioni:
- l'attività è svolta da almeno due anni;
- essere in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza e igiene del lavoro previsti e dalle
specifiche normative di settore, nonché con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
- avere adottato, nell'ambito di piani pluriennali di prevenzione, misure per l'eliminazione delle fonti
di rischio e per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro;
- non avere registrato infortuni nel biennio precedente alla data della richiesta di ammissione al 23
beneficio o di non essere stato destinatario dei provvedimenti sanzionatori indicati dall'articolo 5 della
legge 123/2007 e successive modificazioni (adesso articolo 14 del Dlgs 81/2008 - adozione di
provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale);
L'Inail ha chiarito, nella circolare 35/2013, che sono escluse le aziende con data inizio attività
successiva al primo gennaio del biennio di osservazione. Nel biennio non devono essere presenti
infortuni denunciati sia a seguito di certificato medico, sia di denuncia del datore di lavoro. La
presenza di infortuni in itinere o di infortuni in franchigia ovvero di infortuni definiti negativamente
nel biennio di attività e non successivamente (in questo secondo caso, nel biennio si configura
l'ipotesi dell'infortunio denunciato) non esclude l'applicabilità della riduzione. Allo stesso modo la
presenza di malattia professionale, stante le particolari caratteristiche che ne tipizzano tempi di
emersione e accertamento, non esclude l'applicabilità dello sconto.
La riduzione si applica esclusivamente sulla percentuale di contribuzione versata all'Inps ai fini
dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Diversamente da come
avviene per la generalità dei lavoratori dipendenti assoggettati a rischio Inail, la riscossione del
premio assicurativo per gli operai del settore agricolo è effettuata direttamente dall'Inps che riceve
l'ammontare di quanto dovuto ai fini Inail, unitamente alla contribuzione di propria competenza. È
l’Inps che provvede poi a ripartire le quote spettanti tra le gestioni di competenza.
Il premio è determinato in misura percentuale, di cui una parte è destinata ad aliquota base e una
parte minore ad addizionale. Per l'anno 2015 la percentuale di premio Inail era del 10,125%
(assistenza infortuni sul lavoro) e del 3,1185% (addizionale infortuni sul lavoro).
La determinazione 109/2016 fissa per l'anno 2015 la riduzione dei contributi Inail dovuti per
l'assicurazione dei lavoratori dipendenti dalle imprese agricole nella misura del 20%, qualora siano
rispettate le condizioni indicate dall’articolo 1, comma 60, della legge 247/2007.
La lista delle domande ammesse sarà trasferita da parte dell'Inail all'Inps che dovrà provvedere al
controllo di regolarità contributiva. Sulla base della lista definitiva sarà poi calcolata la riduzione in
sede di tariffazione da parte dell'Inps.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente con modalità telematiche da parte delle
aziende o dagli intermediari abilitati. Si tratta sostanzialmente di una autodichiarazione sul possesso
dei requisiti per accedere al beneficio. Attualmente il servizio online dell'Inail (all'interno del punto
cliente – denunce) risulta sospeso per “scadenza dei termini di presentazione”. Una volta riattivata
la procedura, l'istanza (modulo riduzione agricoli - L.247/2007 dopo il primo biennio) dovrà essere
presentata nel periodo intercorrente tra il 1° giugno e il 30 giugno (salvo eventuali nuovi termini
disposti dall'Inail).
(Josef Tschöll, Il Sole 24 ORE – Quotidiano Lavoro, 5 aprile 2016)
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4

Svanito il 15% delle campagne
«L’Italia ha perso il 15% delle campagne per effetto dell’abbandono e della cementificazione
provocati da un modello di sviluppo sbagliato, che ha causato la scomparsa di 2,6 milioni di ettari di
terra coltivata negli ultimi 20 anni, pari ad almeno 400 campi da calcio al giorno».
È quanto denuncia la Coldiretti in occasione del blitz di agricoltori e allevatori in città nel giorno
tradizionalmente dedicato alle «scampagnate», per denunciare gli effetti delle profonda crisi che ha
colpito settori importanti dell’agricoltura, con l’abbandono delle campagne e la chiusura delle stalle
italiane. Gli agricoltori della Coldiretti hanno scelto di occupare ieri piazza Palazzo di Città nel pieno
centro di Torino, per riaffermare il contributo dell’agricoltura al Paese proprio nel giorno in cui
tradizionalmente milioni di cittadini apprezzano le bellezze delle campagne e gustano i prodotti della
terra e dell’allevamento nei tradizionali picnic fuori porta. «Senza campagna muoiono anche le città»,
«agricoltura vuol dire cibo, ambiente e salute», «un prezzo etico e giusto per il latte», «salviamo la
24
fattoria Italia dalle speculazioni» sono alcuni degli slogan della mobilitazione.
Nella piazza è stato allestito un mercato di prodotti delle campagne italiane. «Il frutteto italiano riferisce Coldiretti in una nota - si è ridotto di un terzo (-33%) negli ultimi 15 anni, con la scomparsa
di oltre 140mila ettari di piante di mele, pere, pesche, arance, albicocche e altri frutti». Un
arretramento che «rischia di far perdere all’Italia il primato europeo nella produzione di una delle
componenti base della dieta mediterranea – prosegue l’associazione –. La situazione non è migliore
per le fattorie, da dove sono scomparsi 2 milioni di animali tra mucche, maiali e pecore negli ultimi
dieci anni, con il pericolo di estinzione per le razze storiche e lo spopolamento delle aree interne e
montane, ma a rischio c’è anche il primato dell’enogastronomia made in Italy, con la dipendenza
dall’estero che per carne, salumi, latte formaggi è vicina» ad un’incidenza del 40 per cento.
«Minacciate di estinzione – precisa Coldiretti – ben 130 razze allevate, tra le quali ben 38 razze di
pecore, 24 di bovini, 22 di capre, 19 di equini, 10 di maiali, 10 di avicoli e 7 di asini, sulla base dei
Piani di sviluppo rurale della precedente programmazione. Ma in pericolo – continua Coldiretti – sono
anche pezzi pregiati dell’enogastronomia nazionale che può contare sul primato mondiale con 49
formaggi a denominazione di origine protetta (Dop) riconosciuti dall’Unione europea, davanti alla
Francia che ne possiede solo 45». Sotto accusa la normativa comunitaria «che consente di spacciare
come Made in Italy – prosegue Coldiretti – prodotti importati dall’estero, per la mancanza di norme
chiare e trasparenti sull’etichettatura di origine. La mancanza di trasparenza in etichetta sulla reale
origine colpisce salumi e formaggi ma anche il latte a lunga conservazione. Il risultato è che vengono
spacciati come italiani prodotti di origine straniera con gli inganni del finto Made in Italy che riguarda
– stima Coldiretti – due prosciutti su tre venduti come italiani, ma provenienti da maiali allevati
all’estero, ma anche tre cartoni di latte a lunga conservazione su quattro che sono stranieri senza
indicazione in etichetta come pure la metà delle mozzarelle».
(Il Sole 24 ORE – Impresa & Territori, 29 marzo 2016)
 Ambiente

Anbi: l'84% del made in Italy dipende dall'irrigazione
Acqua di qualità per l'agricoltura di qualità: È lo slogan dell'Associazione nazionale delle bonifiche
(Anbi) lanciato in occasione della giornata mondiale dell'acqua.
L'84% del «made in Italy» agroalimentare che continua a macinare successi sui mercati esteri (circa
37 miliardi di fatturato e l'ambizione di arrivare nel 2020 a 50 miliardi) dipende - spiega l'Anbidall'irrigazione, che interessa circa 2.400.000 ettari. E l'Italia si colloca al secondo posto in Europa,
dopo la Spagna, come superficie irrigata. L'uso dell'acqua irrigua (in termini di volumi) avviene
soprattutto nelle regioni del Nord Ovest (59%), seguite da quelle del Nord Est (14%), Sud (13,5%),
Isole (9%), Centro (4.5%). L'Associazione evidenzia come negli ultimi anni si sia puntato a una
sempre maggiore efficienza dei sistemi di irrigazione con il coinvolgimento del 42% delle aziende e
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
il 40% delle superfici irrigate. Più della metà delle aziende agricole irrigue (circa 700mila) si
approvvigiona tramite i Consorzi di bonifica e di irrigazione, mentre il 18% affianca
l'autoapprovvigionamento a tale prassi. Da qui l'evidente dipendenza della qualità delle produzioni
dalle risorse idriche.
Diversi studi, sottolinea l'Anbi, hanno i evidenziato che l'agricoltura irrigua genera maggiore reddito
a favore delle aziende rurali. Secondo le analisi la disponibilità d'acqua aumenta il valore aggiunto
agricolo medio di 13.500 euro ad ettaro, con un incremento stimato dell'82% nel settore orticolo,
del 48% per il reddito da prati, del 35% nella frutticoltura.
L'irrigazione contribuisce quindi in modo significativo al reddito agricolo, alla sua stabilità
(riducendone la dipendenza dall'andamento climatico), al mantenimento dell'occupazione nel settore
delle colture specializzate. Oltre a un beneficio sull'ambiente. Un'indagine sul valore riconosciuto
dell'agricoltura irrigata ha poi fatto emergere anche una disponibilità a pagare per per conservare il
paesaggio irriguo, tipico di ampie zone del nostro Paese, per mantenere l'insediamento della cultura
contadina, per ampliare il servizio d'irrigazione, per interventi finalizzati a rimpinguare le falde 25
acquifere. «A questo rilevante fattore economico rappresentato dall'irrigazione – ha sottolineato
Francesco Vincenzi, presidente di Anbi – vanno aggiunti i circa 50mila posti di lavoro, che sarebbero
creati dall'attuazione del nostro Piano per la riduzione del rischio idrogeologico: circa 3.300 interventi
per oltre 8.400 milioni».
(Il Sole 24ORE – Agrisole Tabloid, Edizione del 8-14 aprile 2016, n. 14)

Lo IARC evidenzia la gravità del problema micotossine
L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell’Organizzazione mondiale della sanità
(OMS) pone l’accento sulla correlazione tra l’assunzione di micotossine presenti negli alimenti e nei
mangimi e la possibile insorgenza di effetti nocivi di diverso tipo sulla salute umana e degli animali.
Le micotossine (mikes= fungo; toxicum=veleno) sono composti tossici prodotti da diversi tipi di
funghi (muffe), appartenenti principalmente ai generi Aspergillus, Penicillium e Fusarium.
In particolari condizioni ambientali, quando la temperatura e l’umidità sono favorevoli, questi funghi
proliferano e possono produrre micotossine. Generalmente entrano nella filiera alimentare attraverso
colture contaminate destinate alla produzione di alimenti e mangimi, principalmente cereali. Sembra
che l’innalzamento delle temperature, dovute al cambiamento climatico, abbia favorito la loro
diffusione.
In seguito all’azione lesiva delle micotossine sulle cellule, si possono avere diverse azioni negative
per la salute. Nefrotossica, se agiscono sui reni (ocratossine), epatotossica, se agiscono sul fegato
(aflatossine), mutagena quando provocano variazioni al materiale genetico (aflatossine), teratogena
quando causano uno sviluppo anormale del feto (ocratossine) e cancerogena se inducono tumori
(aflatossine, ocratossine e fumonisine). Alcune micotossine sono inoltre immunosoppressive e
riducono la resistenza alle malattie infettive con azione quindi immunotossica (aflatossine,
ocratossine).
Purtroppo esse sono termoresistenti, non vengono perciò completamente distrutte dalle normali
operazioni di cottura, né dai diversi trattamenti a cui vengono normalmente sottoposti gli alimenti
nei processi di produzione. Inoltre, le micotossine o loro derivati ancora attivi, possono persistere
anche dopo la morte del fungo ed essere quindi presenti quando il prodotto stesso non appare
ammuffito.
L’impatto delle micotossine sulla salute dipende dalla quantità di micotossina assunta con gli alimenti,
dalla tossicità del composto, dal peso corporeo del soggetto, dalla presenza di altre micotossine e da
fattori dietetici. Per stabilire un rapporto di causalità tra l’ingestione di micotossine e una specifica
patologia devono essere soddisfatti diversi criteri come l’accertata esposizione alle micotossine, la
correlazione fra esposizione e incidenza di una determinata malattia, la riproducibilità dei
caratteristici sintomi negli animali da esperimento e una simile modalità di azione nell’uomo e negli
animali. Grazie all’uso di biomarcatori e analisi di prodotti alimentari si è evidenziata la connessione
tra il loro consumo e le possibili patologie derivanti.
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
È stata inoltre ampiamente documentata sia la copresenza di aflatossine e fumonisine che la loro
maggiore incidenza in alcune parti geografiche.
Ad esempio, in Europa, il mais prodotto nei climi caldi, come in Italia o nel sud della Francia, ha un
contenuto di micotossine superiore a quello prodotto in paesi più freddi come la Germania. I
consumatori comunque maggiormente esposti al rischio micotossine sono circa 500 milioni di persone
localizzate nell’Africa sub- Sahariana, in America Latina e in Asia, che assumono tali composti quasi
quotidianamente attraverso un’alimentazione a base di arachidi, mais e altri cereali. Esposizione per
altro accentuata dal fatto che il cibo di minor qualità viene consumato localmente mentre quello
migliore viene esportato, spesso come mangime per animali. In questi paesi perciò l’esposizione nel
corso della vita di una persona è di gran lunga oltre i livelli massimi stabiliti dalle normative
internazionali. Tutto ciò non avviene nei paesi occidentali, dove le persone e gli animali negli
allevamenti vengono protetti dalla legislazione e relativi controlli. Ad ogni modo anche qui il problema
non è da sottovalutare ed è bene porre particolare attenzione alle prassi di manipolazione e
26
stoccaggio degli alimenti ed allo sviluppo di eventuali muffe.
Tale emergenza viene evidenziata dallo IARC, che riesaminati gli effetti sulla salute delle aflatossine
e delle fumonisine, ribadisce che queste sostanze oltre ad essere una causa di avvelenamento acuto
e di tumore, sono anche una probabile concausa degli alti livelli di riduzione del tasso di crescita tra
i bambini delle popolazioni più povere.
(Giovanni Emilio Celi, Il Sole 24ORE – Tecnici24, 7 aprile 2016)
 Catasto

Rimangono alle commissioni tributarie le controversie relative ai singoli classamenti
La cognizione sulle liti in materia di atti amministrativi relativi alla revisione delle micro zone catastali,
in base all'articolo 1, comma 335, della legge 311/04, spetta al giudice amministrativo e non al
giudice tributario. Con la sentenza n. 7665, depositata ieri, le Sezioni unite della Corte di cassazione
fanno dunque chiarezza, rettificando una singolare pronuncia che era arrivata dal Consiglio di Stato.
Questi i fatti. Un contribuente aveva ricevuto un atto di nuovo classamento di immobile, adottato in
esito alla revisione delle micro zone catastali intervenuta nel comune di Lecce. In occasione del
ricevimento di questo atto, il contribuente impugnava tutti gli atti deliberativi formati a monte
dell'intervenuto riclassamento nonché, nello specifico, il nuovo accertamento catastale recato
nell'atto stesso. L'impugnazione era proposta davanti al Tar. L'avvocatura dello Stato aveva eccepito
il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la materia avrebbe dovuto essere
devoluta alle Commissioni tributarie.
Il Tar ha accolto il ricorso dei consumatori. La sentenza è stata impugnata davanti al Consiglio di
Stato, al quale veniva reiterata l'eccezione del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 19 aprile 2016)

Sicurezza
 Progetti formativi: modifica e proroga dei termini
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 è stato pubblicato il comunicato che annunciava che
sono state apportate alcune modifiche al bando per il finanziamento di progetti formativi
specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese.
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
Le modifiche sono:
- Tra i soggetti formatori, rientrano le imprese, i Soggetti individuati ex art. 21 del decreto legislativo
81/08, gli iscritti agli Ordini e collegi professionali, gli RLST e gli RLS delegano alla presentazione
della domanda di finanziamento i Soggetti attuatori, in forma singola o in aggregazione;
- La documentazione amministrativa; il comunicato, infetti prescrive che Nella Busta A devono essere
contenuti a pena di esclusione i seguenti documenti che costituiscono condizioni per la
partecipazione:
Domanda di partecipazione al presente bando sottoscritta dal soggetto attuatore e, in caso di
aggregazione, da tutti i soggetti attuatori con l'indicazione del capofila e degli altri soggetti attuatori
e l'espresso impegno di ciascuno nella realizzazione del progetto. Per ciascun firmatario va allegata
a pena di esclusione la copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità.
- Curriculum vitae del personale docente (obbligatorio), del tutor (se previsto), firmati in originale e
datati, redatti in formato Europeo, con fotocopia allegata del documento di identità in corso di
validità;
- Atto di delega al soggetto attuatore (v. art. 5 del bando) e in caso di PMI dichiarazione di possesso
dei relativi requisiti, da predisporre sulla base dei modelli allegati n. 3 e n. 3-bis al presente bando;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 dai legali
rappresentanti dei soggetti attuatori di essere in possesso dell'accreditamento nelle
Regioni dove sarà realizzato il progetto, con indicazione delle stesse (per i soggetti formatori di cui
all'art. 5 lettera g) del presente bando);
- Disciplinare sottoscritto dal legale rappresentante del Soggetto attuatore e dai legali rappresentanti
delle imprese cui sono dedicati i progetti formativi sulla base dell'allegato n. 4 al presente bando.
Alle dichiarazioni deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittori, in corso di validità.
L'INAIL si riserva altresì la possibilità di richiedere l'originale della documentazione, oggetto di
autodichiarazione, a corredo della domanda.
Ulteriore modifica riguarda l'art. 24 del bando; adesso gli allegati sono i seguenti:
- Allegato 1 Modulo di domanda.
- Allegato 2 Formulario di progetto.
- Allegato 3 Atto di delega e dichiarazione requisiti di P.M.I.
- Allegato 3-bis Atto di delega.
- Allegato 4 Disciplinare.
- Allegato 5 Proposta economica.
- Allegato 6 Schema di riferimento per la fideiussione.
- Allegato 7 Criteri per la valutazione dei progetti.
- Allegato 8 Scheda di previsione finanziaria.
- Allegato 9 Spese ammissibili.
- Allegato 10 Modulo e prospetto di rendicontazione.
- Allegati 11 Dichiarazioni per aiuti "de minimis".
Nel comunicato si definisce una proroga per l'invio della domanda e il nuovo termine per la
presentazione delle domande di partecipazione unitamente a tutta la documentazione è fissato, a
pena di esclusione, entro le ore 13.00 del giorno 10 giugno 2016.
(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 18 aprile 2016)
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
27

La formazione specifica dei lavoratori in modalità e-learning
Con interpello n. 4 del 21 marzo 2016 il Ministero del Lavoro ha fornito un utile chiarimento in merito
alla formazione “specifica” dei lavoratori, evidenziando che essa non può essere erogata in modalità
e-learning. Attraverso tale modalità può invece essere erogata esclusivamente la formazione
“generale”, della durata di 4 ore, che, si ricorda, deve essere dedicata alla presentazione dei concetti
generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, quali:
- concetti di rischio,
- danno,
- prevenzione,
- protezione,
- organizzazione della prevenzione aziendale,
- diritti e doveri dei vari soggetti aziendali,
- organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Sul punto la risposta all’interpello evidenzia che l’allegato I all’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre
2011 disciplina la formazione in modalità e-learning, contenendo, innanzitutto, una premessa volta
a evidenziare che se la formazione alla sicurezza svolta in aula ha rappresentato tradizionalmente il
modello di formazione in grado di garantire il più elevato livello di interattività, l’evoluzione delle
nuove tecnologie, i cambiamenti dei ritmi di vita e della stessa concezione della formazione hanno
reso possibile l’affermazione di una modalità peculiare e attuale di formazione a distanza, indicata
con il termine e-learning, e della quale viene fornita la seguente definizione: “modello formativo
interattivo e realizzato previa collaborazione interpersonale all’interno di gruppi didattici strutturati
(aule virtuali tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale
operi una piattaforma informatica che consente ai discenti di interagire con i tutor e anche tra loro”.
L’allegato continua evidenziando come la formazione in parola non consista nella “semplice fruizione
di materiali didattici via internet, all’uso della mail tra docente e studente o di un forum online
dedicato ad un determinato argomento” quanto come si tratti di un vero e proprio “strumento di
realizzazione di un percorso di apprendimento dinamico che consente al discente di partecipare alle
attività didattico-formative in una comunità virtuale”. Inoltre, viene specificato che nell’attività elearning “va garantito che i discenti abbiano possibilità di accesso alle tecnologie impiegate,
familiarità con l’uso del personal computer e buona conoscenza della lingua utilizzata”.
L’allegato I all’Accordo, più nel dettaglio, pone una serie di condizioni necessarie perché sia legittimo
il ricorso all’e-learning specificando che i tutor devono essere in grado di garantire la costante raccolta
di osservazioni, esigenze e bisogni specifici degli utenti, attraverso un continuo raffronto con utenti,
docenti e comitato scientifico. Ancora, altre condizioni riguardano:
- sede e strumentazione: la formazione può svolgersi presso la sede del soggetto formatore, presso
l’azienda o presso il domicilio del partecipante, purché le ore dedicate alla formazione vengano
considerate orario di lavoro effettivo. E la formazione va realizzata attraverso una strumentazione
idonea a permettere l’utilizzo di tutte le risorse necessarie allo svolgimento del percorso formativo
ed il riconoscimento del lavoratore destinatario della formazione;
- programma e materiale didattico: devono avere una evidenza formale;
- tutor: si specifica che deve essere garantito un esperto (tutor o docente) a disposizione per la
gestione del percorso formativo. Tale soggetto deve essere in possesso di esperienza almeno
triennale di docenza o insegnamento o professionale in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro maturata nei settori pubblici o privati; sul punto, si ritiene opportuno evidenziare come la
norma appena riportata non configuri una costante presenza del tutor quanto, piuttosto, la sua
disponibilità a intervenire, con modalità e tempi predefiniti.
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
28
- Procedure di valutazione: si puntualizza che devono essere previste prove di autovalutazione,
distribuite lungo tutto il percorso. Le prove di valutazione ‘in itinere’ possono essere effettuate (ove
tecnologicamente possibile) in presenza telematica, mentre viene statuito che comunque la verifica
di apprendimento finale va effettuata in presenza. Delle prove e della verifica finale deve essere data
presenza agli atti dell’azione formativa.
- Durata: deve essere indicata la durata del tempo di studio previsto, il quale va ripartito su unità
didattiche omogenee. Deve essere possibile memorizzare i tempi di fruizione (ore di collegamento)
ovvero dare prova che l’intero percorso sia stato realizzato. La durata della formazione deve essere
validata dal tutor e certificata dai sistemi di tracciamento della piattaforma per l’e-learning;
- materiali: il linguaggio deve essere chiaro e adeguato ai destinatari.
Deve essere garantita la possibilità di ripetere parti del percorso formativo secondo gli obiettivi
formativi, purché rimanga traccia di tali ripetizioni in modo da tenerne conto in sede di valutazione 29
finale, e di effettuare stampe del materiale utilizzato per le attività formative. L’accesso ai contenuti
successivi “deve avvenire secondo un percorso obbligato (che non consenta di evitare una parte del
percorso)”. In tal modo vengono, quindi, fissate regole sufficientemente precise dirette a riconoscere
la importanza e utilità di una modalità formativa sin qui generalmente vista con “sospetto”
(probabilmente in quanto spesso oggetto di abusi) e a favorire prodotti di qualità distinguendoli da
quelli inefficaci.
Tuttavia l’”apertura” a questa nuova tipologia di formazione è riferita a parti limitate della formazione,
quali, relativamente all’Accordo del 21 dicembre 2011 sulla formazione dei lavoratori:
- la formazione generale per i lavoratori (4 ore);
- tutta la formazione dei dirigenti (16 ore);
- la parte individuata ai punti da 1 a 5 della formazione dei preposti;
- i corsi di aggiornamento (punto 9);
- i progetti formativi sperimentali eventualmente individuati per lavoratori e preposti da Regioni e
Province autonome.
Deve infine essere aggiunto, in ordine alla parte di formazione che si svolge via e-learning, come le
modalità descritte dall’allegato non si riscontrino ove la formazione venga erogata per mezzo della
semplice trasmissione di lezioni “frontali” a distanza (le quali, d’altro verso, non possono essere
considerate lezioni “ordinarie”), ma richiedano la presenza dei requisiti di interattività della
formazione e presenza di soggetti (tutor e/o docenti) in possesso di determinate caratteristiche.
(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 7 aprile 2016)
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
LEGGE E PRASSI
(G.U. 19 aprile 2016, n. 91)
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 Agricoltura
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 marzo 2016
Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella, in San Pietro in Cariano, a
svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura
generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n.
61 per le DOCG «Amarone della Valpolicella» e «Recioto della Valpolicella» ed alle DOC
«Valpolicella» e «Valpolicella Ripasso».
(G.U. 29 marzo 2016, n. 73)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 marzo 2016
Conferma dell'incarico al Consorzio volontario per la tutela dei vini a DOP Valdichiana Toscana, in
Arezzo, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore
e cura generale degli interessi di cui all'art. 17, comma 1 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010,
n. 61 per la DOP «Valdichiana Toscana».
(G.U. 29 marzo 2016, n. 73)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 ottobre 2015
Cancellazione di varietà ortive dal registro nazionale.
(G.U. 30 marzo 2016, n. 74)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 14 marzo 2016
Iscrizione della denominazione «Pane Toscano» nel registro delle denominazioni di origine protette
e delle indicazioni geografiche protette.
(G.U. 30 marzo 2016, n. 74)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 ottobre 2015
Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.
(G.U. 31 marzo 2016, n. 75)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 marzo 2016
Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.
(G.U. 31 marzo 2016, n. 75)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 10 marzo 2016
Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.
(G.U. 31 marzo 2016, n. 75)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
30
COMUNICATO
Proposte di modifica dei disciplinari di produzione delle denominazioni di origine controllate dei vini
«Colli di Faenza» e «Romagna» e della denominazione di origine controllata e garantita «Romagna»
Albana.
(G.U. 1 aprile 2016, n. 76)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 marzo 2016
Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario NAXOS
MINI.
(G.U. 7 aprile 2016, n. 81)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 9 marzo 2016
Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario
31
FOLICUR GIARDINO.
(G.U. 7 aprile 2016, n. 81)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 febbraio 2016
Modifiche al decreto 28 luglio 2009, recante: «Lotta obbligatoria per il controllo del virus Plum pox
virus (PPV), agente della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka)».
(G.U. 7 aprile 2016, n. 81)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 8 marzo 2016
Modifiche al decreto 12 gennaio 2015 relativo alla semplificazione della gestione della PAC 20142020.
(G.U. 7 aprile 2016, n. 81)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 24 marzo 2016
Cancellazione di varietà ortive dal registro nazionale.
(G.U. 7 aprile 2016, n. 81)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 marzo 2016
Rettifica del decreto 18 febbraio 2016 relativo al rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga della
commercializzazione di varietà di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale.
(G.U. 7 aprile 2016, n. 81)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 febbraio 2016
Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo la procedura di riconoscimento reciproco, del
prodotto fitosanitario «Acanto Plus», contenente le sostanze attive Picoxystrobin e Ciproconazolo,
rilasciata ai sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(G.U. 8 aprile 2016, n. 82)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 febbraio 2016
Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo la procedura di riconoscimento reciproco, del
prodotto fitosanitario «Beloukha» contenente la sostanza attiva Acido pelargonico, rilasciata ai
sensi dell'art. 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(G.U. 8 aprile 2016, n. 82)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 11 marzo 2016
Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di fluazinam, sulla base del dossier MCW 465 500 SC
di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti
fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
(G.U. 8 aprile 2016, n. 82)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 29 marzo 2016
Proroga dell'ordinanza 1° marzo 2013 in materia di identificazione sanitaria degli equidi, e
successive modificazioni.
(G.U. 8 aprile 2016, n. 82)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 febbraio 2016
Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo la procedura di riconoscimento reciproco, del
prodotto fitosanitario denominato «Katoun» contenente la sostanza attiva Acido pelargonico,
rilasciata ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(G.U. 9 aprile 2016, n. 83)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 26 febbraio 2016
Autorizzazione all'immissione in commercio, secondo la procedura di riconoscimento reciproco, del
prodotto fitosanitario denominato «Decis 15 EW Hobby», contenente la sostanza attiva
Deltametrina, rilasciata ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
(G.U. 9 aprile 2016, n. 83)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 22 marzo 2016
Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Strachitunt» registrata in
qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (UE) n. 244 del 7 marzo 2014.
(G.U. 11 aprile 2016, n. 84)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 23 marzo 2016
Modifica minore del disciplinare di produzione della denominazione «Bresaola della Valtellina»
registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263/96 del
10 luglio 1996.
(G.U. 11 aprile 2016, n. 84)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 4 marzo 2016
Attuazione del Registro nazionale delle varietà di piante da frutto.
(G.U. 12 aprile 2016, n. 85)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 marzo 2016
Riconoscimento del Consorzio prosciutto di Carpegna e attribuzione dell'incarico di svolgere le
funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto
di Carpegna».
(G.U. 12 aprile 2016, n. 85)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Rettifica al comunicato relativo alla variazione dell'organismo di controllo della denominazione
«Oliva di Gaeta» trasmessa alla Commissione europea per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del
Regolamento (UE) n. 1151/2012 come denominazione di origine protetta.
(G.U. 12 aprile 2016, n. 85)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 7 marzo 2016
Individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei
costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al
mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016.
(G.U. 13 aprile 2016, n. 86, s.o. n. 8)
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
32
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
PROVVEDIMENTO 15 marzo 2016
Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Carciofo Spinoso di Sardegna»
registrata in qualità di denominazione di origine protetta, in forza al regolamento (UE) n. 94 del 3
febbraio 2011.
(G.U. 14 aprile 2016, n. 87)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 15 marzo 2016
Conferma dell'incarico al Consorzio volontario di tutela vini Alto Adige (in lingua tedesca Südtirol
Wein), in Bolzano a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi di cui all'articolo 17, comma 1 e 4, del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61 per le DOC «Alto Adige» o «dell'Alto Adige» (in lingua tedesca
«Südtirol» o «Südtiroler») e «Lago di Caldaro» o «Caldaro» (in lingua tedesca «Kalterersee» o
«Kalterer») e per l'IGP «Mitterberg».
(G.U. 14 aprile 2016, n. 87)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 9 marzo 2016
Attivazione di pratica equivalente nella Regione Marche ai sensi dell'articolo 14 del decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 18 novembre 2014 e dell'art. 43, paragrafo 5, del
regolamento (UE) n. 1307/2013.
(G.U. 18 aprile 2016, n. 90)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 febbraio 2016
Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica
del digestato.
(G.U. 18 aprile 2016, n. 90, s.o., n. 9)
 Ambiente
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 gennaio 2016
Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extra
vergine di oliva Brisighella, in Brisighella, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15,
della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Brisighella».
(G.U. 23 marzo 2016, n. 69)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 marzo 2016
Revoca della sospensione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della
legge 21 dicembre 1999, n. 526, conferito al Consorzio per la tutela del formaggio Ragusano DOP,
in Ragusa, per la DOP «Ragusano».
(G.U. 23 marzo 2016, n. 69)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 1 marzo 2016
Approvazione delle modifiche allo statuto del Nuovo Consorzio di tutela del pecorino siciliano DOP
(già Consorzio volontario di tutela del pecorino siciliano).
(G.U. 23 marzo 2016, n. 69)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Adozione del Piano antincendio boschivo (piano AIB), con periodo di validità 2012-2016, del Parco
nazionale dell'Appennino Lucano, Val d'Agri e Lagonegrese ricadente nel territorio della Regione
Basilicata.
(G.U. 23 marzo 2016, n. 69)
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Adozione del Piano antincendio boschivo (piano AIB), con periodo di validità 2014-2018, della
Riserva naturale statale isole di Ventotene e Santo Stefano, ricadente nel territorio della Regione
Lazio.
(G.U. 23 marzo 2016, n. 69)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2016
Modalità di funzionamento della Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, ai
sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32.
(G.U. 26 marzo 2016, n. 72)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE, ORDINANZA 22 marzo 2016
34
Ulteriori misure di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità
determinatasi in conseguenza del significativo incremento del movimento franoso che dal 19 aprile
2013 interessa il versante nord-occidentale del Mont de la Saxe nel territorio del comune di
Courmayeur. (Ordinanza n. 325).
(G.U. 29 marzo 2016, n. 73)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 22 marzo 2016
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lombardia nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle
eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione nei giorni dall'11 al
22 novembre 2014. (Ordinanza n. 327).
(G.U. 29 marzo 2016, n. 73)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 22 marzo 2016
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità
determinatasi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio della
Regione Calabria nei giorni dall'11 al 17 febbraio 2010. (Ordinanza n. 328).
(G.U. 30 marzo 2016, n. 74)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 marzo 2016
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle Provincie di Catanzaro,
di Cosenza e di Reggio Calabria.
(G.U. 1 aprile 2016, n. 76)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 9 marzo 2016
Designazione della zona umida denominata «Foce dell'Isonzo - Isola della Cona».
(G.U. 1 aprile 2016, n. 76)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE, ORDINANZA 25 marzo 2016
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
ed idrologici avvenuti in data 12 agosto 2015 nei territori dei Comuni di Rossano Calabro e
Corigliano Calabro in Provincia di Cosenza. (Ordinanza n. 329).
(G.U. 1 aprile 2016, n. 76)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE, ORDINANZA 1 aprile 2016
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
che nei giorni dal 30 ottobre al 2 novembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di
Catanzaro, di Cosenza e di Reggio Calabria. (Ordinanza n. 330).
(G.U. 8 aprile 2016, n. 82)
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 4 aprile 2016
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al definitivo superamento della situazione di
criticità inerente agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di
Genova e Savona il giorno 4 ottobre 2010. Proroga della contabilità speciale n. 5459. (Ordinanza n.
332).
(G.U. 11 aprile 2016, n. 84)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 4 aprile 2016
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al superamento della situazione di criticità
determinatasi a seguito degli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione EmiliaRomagna nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013. Proroga contabilità speciale
n. 5760. (Ordinanza n. 331).
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(G.U. 12 aprile 2016, n. 85)
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 marzo 2016
Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei
giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza.
(G.U. 13 aprile 2016, n. 86)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 4 aprile 2016
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' connessa all'approvvigionamento
idrico nel territorio delle isole Eolie. (Ordinanza n. 333).
(G.U. 13 aprile 2016, n. 86)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 aprile 2016
Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei
territori della Provincia di Messina.
(G.U. 14 aprile 2016, n. 87)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 11 aprile 2016
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il territorio della Regione Campania.
(Ordinanza n. 334).
(G.U. 18 aprile 2016, n. 90)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE, ORDINANZA 11 aprile 2016
Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate al definitivo superamento della situazione di
criticità inerente agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione
Liguria nei giorni 30, 31 ottobre e 1° novembre 2010. Proroga contabilità speciale n. 5465.
(Ordinanza n. 335).
(G.U. 18 aprile 2016, n. 90)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE, ORDINANZA 11 aprile 2016
Ulteriori disposizioni di protezione civile conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche
verificatesi nei mesi di febbraio e marzo 2015 nel territorio della Regione Abruzzo. (Ordinanza n.
336).
(G.U. 18 aprile 2016, n. 90)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 2 dicembre 2015, n. 229
Regolamento concernente modifiche al regolamento recante l'adeguamento della disciplina del
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente 20 novembre 1997, n. 436.
(G.U. 19 aprile 2016, n. 91)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2016
Misure per la realizzazione di un sistema adeguato e integrato di gestione della frazione organica
dei rifiuti urbani, ricognizione dell'offerta esistente ed individuazione del fabbisogno residuo di
impianti di recupero della frazione organica di rifiuti urbani raccolta in maniera differenziata,
articolato per regioni.
(G.U. 19 aprile 2016, n. 91)
 Appalti
36
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
COMUNICATO
Avviso relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° febbraio 2016 di approvazione
del Piano per il riordino dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
(G.U. 1 aprile 2016, n. 76)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
COMUNICATO
Avviso relativo al comunicato del 9 marzo 2016, recante: «Ulteriori precisazioni in merito al
Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000
euro».
(G.U. 11 aprile 2016, n. 84)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
COMUNICATO
Prezzi di riferimento dei dispositivi medici: siringhe, ovatta di cotone e cerotti.
(G.U. 11 aprile 2016, n. 84)
AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
COMUNICATO
Prezzi di riferimento in ambito sanitario: servizio di pulizia e sanificazione.
(G.U. 11 aprile 2016, n. 84)
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
DELIBERA 23 marzo 2016
Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento per l'anno 2016. (Delibera n. 25945).
(G.U. 18 aprile 2016, n. 90)
DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
(G.U. 19 aprile 2016, n. 91, s.o., n. 10)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMUNICATO
Tabella di concordanza relativa al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».
(G.U. 19 aprile 2016, n. 91, s.o., n. 11)
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
 Economia e Fisco
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 11 marzo 2016
Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo
13 gennaio 2016-12 luglio 2016).
(G.U. 23 marzo 2016, n. 69)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 23 dicembre 2015
Relazione sul sistema Monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e Codice unico di progetto (CUP)
relativa al primo e secondo semestre 2014 e al primo semestre 2015. (Delibera n. 124/2015).
(G.U. 23 marzo 2016, n. 69)
37
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Comunicato relativo alla circolare 8 marzo 2016, n. 21255, concernente: «Interventi del Fondo per
la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo ("Industria sostenibile" e
"Agenda digitale"), di cui ai decreti 15 ottobre 2014 e s.m.i. - Indicazioni in merito alle modalità di
presentazione delle richieste di erogazione.
(G.U. 23 marzo 2016, n. 69)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 17 marzo 2016
Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini
della concessione ed erogazione delle agevolazioni a favore delle imprese.
(G.U. 24 marzo 2016, n. 70)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 marzo 2016
Approvazione di modifiche agli studi di settore applicabili al periodo di imposta 2015.
(G.U. 31 marzo 2016, n. 75)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Comunicato relativo alla circolare 23 marzo 2016, n. 26673 concernente: «Termini e modalità di
presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'articolo 6
del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, recante la disciplina dei finanziamenti per l'acquisto
di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese».
(G.U. 31 marzo 2016, n. 75)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 febbraio 2016
Aggiornamento dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132
(Piano dei Conti integrato) ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica e del comma 4, articolo 4, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
(G.U. 31 marzo 2016, n. 75, S.O.n. 7)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 24 marzo 2016
Differenze percentuali tra tasso d'inflazione reale e tasso d'inflazione programmato per l'anno
2015.
(G.U. 4 aprile 2016, n. 78)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Avviso di adozione da parte dei comuni delle deliberazioni concernenti i tributi locali. Elenco n. 36.
(G.U. 8 aprile 2016, n. 82)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
COMUNICATO
Avviso di adozione da parte delle province delle deliberazioni concernenti i tributi locali. Elenco n.
28.
(G.U. 8 aprile 2016, n. 82)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Conto riassuntivo del Tesoro al 29 febbraio 2016. Situazione del bilancio dello Stato.
(G.U. 19 aprile 2016, n. 91, s.o., n. 11)
 Immobili/Edilizia
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 16 marzo 2016
Rettifica del decreto 19 luglio 2002, n. 25933, relativo a beni immobili di proprietà dello Stato.
(G.U. 23 marzo 2016, n. 69)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 16 marzo 2016
Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato.
(G.U. 23 marzo 2016, n. 69)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel
Comune di Castelgrande nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/03-01 «strada di
collegamento dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 3° lotto 1° stralcio.
(G.U. 23 marzo 2016, n. 69)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 17 marzo 2016
Approvazione delle nuove specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di registrazione, di
trascrizione, iscrizione e annotazione nei registri immobiliari e di voltura catastale.
(G.U. 29 marzo 2016, n. 73)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 marzo 2016
Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura. Periodo di rilevazione 1°
ottobre - 31 dicembre 2015. Applicazione dal 1° aprile al 30 giugno 2016.
(G.U. 30 marzo 2016, n. 74)
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
COMUNICATO
Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi al mese di
febbraio 2016, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).
(G.U. 31 marzo 2016, n. 75)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo dello scolo Altran, nel
comune di Mossano.
(G.U. 1 aprile 2016, n. 76)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex alveo del Fosso San Bartolomeo, nel
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
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Comune di Piegaro.
(G.U. 1 aprile 2016, n. 76)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico con annessa area
pertinenziale, nel Comune di Felonica.
(G.U. 1 aprile 2016, n. 76)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico con annessa area
pertinenziale, nel Comune di Gazzuolo.
(G.U. 1 aprile 2016, n. 76)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico con area pertinenziale,
nel Comune di Acquanegra sul Chiese.
(G.U. 1 aprile 2016, n. 76)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un ex casello idraulico con area pertinenziale e
rustico, nel Comune di Mantova.
(G.U. 1 aprile 2016, n. 76)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del torrente Nozza e canale
di derivazione con sovrastante porzione di fabbricato, nel Comune di Casto.
(G.U. 1 aprile 2016, n. 76)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo del fiume Oglio, nei
Comuni di Capo di Ponte e di Sellero.
(G.U. 1 aprile 2016, n. 76)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex fosso irriguo, nel Comune di
Montichiari.
(G.U. 1 aprile 2016, n. 76)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in Roma.
(G.U. 2 aprile 2016, n. 77)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in Peschiera del Garda.
(G.U. 2 aprile 2016, n. 77)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in Senna Lodigiana.
(G.U. 2 aprile 2016, n. 77)
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in Quistello.
(G.U. 2 aprile 2016, n. 77)
AGENZIA DEL DEMANIO
DECRETO 30 marzo 2016
Individuazione di beni immobili di proprietà dello Stato.
(G.U. 6 aprile 2016, n. 80)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel
Comune di Castelgrande, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento
dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto.
(G.U. 7 aprile 2016, n. 81)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Espropriazione definitiva in favore del Ministero dello sviluppo economico degli immobili siti nel
Comune di Castelgrande, nell'ambito del progetto n. 39/60/COM/6057/02 «strada di collegamento
dell'abitato di Muro Lucano con la S.S. 401 Ofantina» 2° lotto.
(G.U. 7 aprile 2016, n. 81)
MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO
Inserimento, nell'elenco degli alloggi da alienare di talune unità abitative.
(G.U. 8 aprile 2016, n. 82)
MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO
Passaggio dal demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un sito in Bagnoli di Sopra.
(G.U. 8 aprile 2016, n. 82)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 31 marzo 2016
Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2014 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in
diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all'anno 2015, ai fini della determinazione delle
compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
(G.U. 11 aprile 2016, n. 84)
MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO
Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un sito in Verona
(G.U. 12 aprile 2016, n. 85)
MINISTERO DELLA DIFESA
COMUNICATO
Comunicato di integrazione dell'estratto recante: «Decreto interdirettoriale di sclassifica per la
dismissione definitiva degli alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze
armate».
(G.U. 12 aprile 2016, n. 85)
 Pubblica Amministrazione
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 25 febbraio 2016
Approvazione delle modifiche alla disciplina del mercato del gas naturale, allegata al decreto 6
marzo 2013.
(G.U. 23 marzo 2016, n. 69)
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
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LEGGE 23 marzo 2016, n. 41
Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché
disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo
28 agosto 2000, n. 274.
(G.U. 24 marzo 2016, n. 70)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERA 23 dicembre 2015
Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e
controllo 2014-2020. (Delibera n. 114/2015).
(G.U. 24 marzo 2016, n. 70)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 10 febbraio 2016, n. 5
Circolare concernente le nuove regole di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 per gli enti
territoriali (Legge 28 dicembre 2015, n. 208).
(G.U. 24 marzo 2016, n. 70)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 10 marzo 2016
Modifiche al decreto 31 gennaio 2011 concernente le modalità di trasmissione della certificazione
medica per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida.
(G.U. 24 marzo 2016, n. 70)
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PROVVEDIMENTO 15 marzo 2016
Regolamento sull'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. (Regolamento n. 19).
(G.U. 26 marzo 2016, n. 72)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Adozione del decreto 14 marzo 2016 di fissazione del riparto tra l'INPS e l'INAIL, dell'importo dei
risparmi aggiuntivi derivanti dalle ulteriori misure di razionalizzazione per la riduzione delle spese
correnti.
(G.U. 26 marzo 2016, n. 72)
DECRETO-LEGGE 29 marzo 2016, n. 42
Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca.
(G.U. 29 marzo 2016, n. 73)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMUNICATO
Conto riassuntivo del Tesoro al 31 gennaio 2016 - Situazione del bilancio dello Stato.
(G.U. 29 marzo 2016, n. 73, S.O., n. 3)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 3 febbraio 2016
Fondo di integrazione salariale. (Decreto n. 94343).
(G.U. 30 marzo 2016, n. 74)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
COMUNICATO
Modifica della disciplina della procedura di selezione per il conferimento del titolo di «Capitale
italiana della cultura».
(G.U. 30 marzo 2016, n. 74)
LEGGE 21 marzo 2016, n. 45
Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione.
(G.U. 1 aprile 2016, n. 76)
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
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CAMERA DEI DEPUTATI
DELIBERAZIONE 23 marzo 2016
Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di
una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché
sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per
richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione.
(G.U. 1 aprile 2016, n. 76)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 25 febbraio 2016
Determinazione e modalità di allocazione della capacità di stoccaggio di modulazione per il periodo
contrattuale 2016-2017.
(G.U. 1 aprile 2016, n. 76)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 24 febbraio 2016
Modifica del decreto 4 aprile 2002 in materia di attribuzione dell'indennità di maternità alle
lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
(G.U. 5 aprile 2016, n. 79)
CORTE DEI CONTI
DELIBERA 18 marzo 2016
Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l'attuazione della contabilità
armonizzata negli enti territoriali. (Delibera n. 09/SEZAUT/2016/INPR).
(G.U. 5 aprile 2016, n. 79)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Avviso di sospensione dello sportello per il bando per la concessione di agevolazioni alle imprese
per la valorizzazione dei disegni e modelli - Disegni+3.
(G.U. 5 aprile 2016, n. 79)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
COMUNICATO
Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica
(Tabella n. 1), nonché atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica o approvati
con decreto del Presidente della Repubblica (Tabella n. 2).
(G.U. 6 aprile 2016, n. 80)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 23 marzo 2016
Proroga delle comunicazioni in materia di pesca sportiva.
(G.U. 8 aprile 2016, n. 82)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 25 febbraio 2016
Modalità di attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante incentivi fiscali all'investimento in
start-up innovative.
(G.U. 11 aprile 2016, n. 84)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI
SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 21 marzo 2016
Comparto Regioni ed Autonomie locali - Personale non dirigenziale. Valutazione di idoneità
dell'Accordo nazionale dell'8 marzo 2016, di integrazione dell'Accordo collettivo nazionale in
materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali del Comparto Regioni
ed Autonomie Locali, del 19 settembre 2002, sottoscritto dall'ARAN e dalle Segreterie nazionali
delle Organizzazioni sindacali FP CGIL, CISL FP, UIL FPL e CSA Regioni Autonomie Locali. (Delibera
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
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n. 16/129).
(G.U. 12 aprile 2016, n. 85)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 24 febbraio 2016
Procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali.
(G.U. 14 aprile 2016, n. 87)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 2 marzo 2016
Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanità,
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106.
(G.U. 15 aprile 2016, n. 88)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 marzo 2016
Termini di revoca e smaltimento dei presidi medico-chirurgici e dei prodotti di libera vendita che
ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 del decreto 8 maggio 2015.
(G.U. 15 aprile 2016, n. 88)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 marzo 2016
Modifiche al decreto 14 ottobre 2015 concernente gli interventi per il sostegno di attività
imprenditoriali volte al rafforzamento dell'attrattività e dell'offerta turistica nel territorio del cratere
sismico aquilano.
(G.U. 15 aprile 2016, n. 88)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Comunicato relativo alla circolare 1º aprile 2016, n. 29948, concernente l'intervento del Fondo per
la crescita sostenibile negli ambiti tecnologici del Programma «Orizzonte 2020», di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 - Modifica della circolare n. 27421 del 9
aprile 2015 - Indicazioni in merito alla rappresentazione delle spese generali.
(G.U. 15 aprile 2016, n. 88)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 23 marzo 2016
Revoca dei presidi medico-chirurgici contenenti principi attivi oggetto delle decisioni di non
inclusione emanate ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 528/2012.
(G.U. 16 aprile 2016, n. 89)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 30 marzo 2016
Proroga della scadenza delle autorizzazioni dei prodotti biocidi appartenenti al PT 14 ed aventi
come principi attivi il flocoumafen, e/o il brodifacoum e/o il warfarin.
(G.U. 16 aprile 2016, n. 89)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Provvedimento concernente enti locali in condizione di dissesto finanziario
(G.U. 18 aprile 2016, n. 90)
 Sicurezza
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO
Adozione dell'elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle
attrezzature di lavoro.
(G.U. 24 marzo 2016, n. 70)
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 aprile 2016
Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna
adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di prodotti chimici.
(G.U. 11 aprile 2016, n. 84)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 aprile 2016
Istituzione del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna
adibite al trasporto di gas liquefatti.
(G.U. 11 aprile 2016, n. 84)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 aprile 2016
Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna
adibite al trasporto di gas liquefatti.
(G.U. 12 aprile 2016, n. 85)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 aprile 2016
Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna
adibite al trasporto di prodotti chimici.
(G.U. 12 aprile 2016, n. 85)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 aprile 2016
Istituzione del corso di addestramento avanzato per le operazioni del carico delle navi cisterna
adibite al trasporto di prodotti petroliferi.
(G.U. 13 aprile 2016, n. 86)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 1 aprile 2016
Modalita' di aggiornamento del corso antincendio avanzato.
(G.U. 13 aprile 2016, n. 86)
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO,
COMUNICATO
Avviso di modifica e proroga del termine di scadenza del bando per il finanziamento di progetti
formativi specificatamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese.
(G.U. 15 aprile 2016, n. 88)
Circolari
INPS
Circolare n. 65 del 15-04-2016
Oggetto: Art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015: congedo indennizzato per le donne
vittime di violenza di genere. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
Circolare n. 61 del 08-04-2016
Oggetto: Convenzione fra INPS e Sindacato Europeo dei Pensionati (SELP PENSIONATI) per la
riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto
1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti.
Circolare n. 60 del 08-04-2016
Oggetto: Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e L’Ente
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
44
Bilaterale per la Formazione Professionalizzante in Artigianato, Agricoltura, Costruzioni, Industria,
Servizi e delle Attività Socio Educative “EBIFORM” avente ad oggetto la riscossione dei contributi da
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale
Circolare n. 59 del 01-04-2016
Oggetto: Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale
per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione – riguardante il bonus occupazionale
previsto dal Programma “Garanzia Giovani”. Avvio attività di controllo da parte delle Sedi. Indicazioni.
45
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
GIURISPRUDENZA


Agricoltura
46
CONTRATTI AGRARI - Diritto di prelazione agraria
Contratti agrari - Diritto di prelazione agraria - Rinuncia al diritto – Presupposti.
In tema di prelazione agraria, la domanda di risoluzione relativa ad un contratto preliminare avente
ad oggetto un terreno, attesa la diversità ontologica tra le azioni di risoluzione e riscatto, non implica
rinuncia alla prelazione sul medesimo fondo, alle stesse condizioni stabilite in un successivo atto di
alienazione, avendo il prelazionario la facoltà di valutare tutti gli aspetti, positivi e negativi della
propria scelta, sicché può rinunciarvi solo a seguito di rituale denuntiatio.
Corte cassazione, Sez. 6 - 2, sentenza 11 gennaio 2016 n. 242
Contratti agrari - Diritto di prelazione agraria - Buona fede – Comportamento contrario a
buona fede.
In tema di prelazione agraria, è contrario al principio di buona fede il comportamento del promissario
acquirente di un fondo rustico concesso in mezzadria, il quale, pur gravando sul promittente alienante
l'obbligo di notificare al coltivatore la proposta di alienazione si attivi per contattare il prelazionario
per ottenerne l'eventuale rinuncia al suo diritto solo dopo un notevole periodo di tempo dalla stipula
del preliminare, così omettendo un doveroso comportamento collaborativo ai fini della realizzazione
dell'affare e tenendo prolungatamente nella più completa incertezza la sorte del rapporto giuridico.
Corte cassazione, Sez. 3, sentenza 10 aprile 2015 n. 7181
Contratti agrari – Diritto di prelazione agraria - Violazione del diritto di prelazione Simulazione del prezzo di vendita nel preliminare e nel definitivo - Rimedio esperibile.
L'avente diritto alla prelazione ex art. 8 L. 26 maggio 1965 n. 590/1965 può esercitare il diritto di
riscatto, entro i termini di cui al comma quinto, anche nell'ipotesi di indicazione, sia nella proposta
di alienazione che nell'atto notarile di compravendita, di un prezzo simulato superiore a quello
effettivamente pagato dall'acquirente, atteso che il diritto di prelazione garantisce al soggetto
pretermesso l'acquisto "a parità di condizioni", fermo restando, pertanto, che egli può - in alternativa
- stipulare il contratto alle condizioni imposte dalla controparte, ed agire poi nei suoi confronti per il
risarcimento del danno.
Corte cassazione, Sez. 3, sentenza 4 giugno 2013 n. 14046
Contratti agrari - Diritto di prelazione agraria – Violazione - Contratto preliminare concluso
in violazione del diritto di prelazione - Esercizio del diritto di riscatto – Esclusività del
rimedio.
La violazione del diritto di prelazione agraria, conseguente alla stipulazione di un contratto
preliminare tra il proprietario del terreno ed un terzo, non consente all'affittuario di avvalersi né del
rimedio risarcitorio, né di quello dell'esecuzione in forma specifica del diritto violato, bensì,
esclusivamente, di esercitare il diritto di riscatto.
Corte cassazione, Sez. 3, sentenza 17 aprile 2013 n. 9238
(Il Sole 24ORE – Diritto24, 25 marzo 2016)
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
 Corte di cassazione – Sentenza 17 febbraio 2016, n. 3108
 NOTA
Ppc, l'agevolazione decade se il fondo è ceduto prima di 5 anni dagli eredi
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3108 del 17 febbraio 2016 ha affermato come la cessione
di un terreno acquistato fruendo dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina (L. 604/1954,)
prima che sia decorso il periodo minimo di possesso e conduzione richiesto dalla norma, rappresenta
causa di decadenza dall'agevolazione, a prescindere dalla circostanza che cedenti siano gli eredi.
Inoltre, in coerenza con quanto precedentemente statuito con la sentenza a Sezioni Unite n. 2060
del 28 gennaio 2011, è retroattiva la riduzione del periodo minimo di possesso e coltivazione dei
terreni acquistati fruendo dell'agevolazione, passato dagli originari 10 anni agli attuali 5, anche per
i rapporti chiusi.
Punto di partenza è l'agevolazione per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina,
attualmente disciplinata dall'articolo 2, comma 4-bis del D.L. 194/2009, convertito con Legge n. 47
25/2010 ai sensi della quale è riconosciuta un'agevolazione fiscale, consistente nell'applicazione
dell'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e della sola catastale in misura pari all'1%, per
gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base agli
strumenti urbanistici vigenti, ove acquirente sia, alternativamente, un coltivatore diretto o uno Iap
(a decorrere dal 1° gennaio 2016 anche il coniuge e i parenti conviventi) iscritti nella gestione
previdenziale e assistenziale agricola che trova la sua ratio ispiratrice (perché, come confermato
dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 36/E del 17 maggio 2010 non si è in presenza di una
consecutio di norme) nella Legge n. 604/1954.
La norma presentava requisiti di accesso e di permanenza più stringenti rispetto all'attuale versione,
infatti, era richiesto che il terreno oggetto di transazione fosse idoneo alla formazione o
all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e che in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri
fondi posseduti a vario titolo dall'acquirente o dagli appartenenti al nucleo familiare, non eccedesse
di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del
nucleo familiare stesso. Altra restrizione, di stampo prettamente antielusivo, consisteva nel non
avere, nel biennio precedente all'atto agevolato, venduto altri fondi rustici o appezzamenti di terreno
la cui superficie complessiva non fosse superiore a un ettaro, con una tolleranza del 10%.
Per quanto riguarda i requisiti di permanenza, l'articolo 7, comma 1, L. 604/1954, nella sua versione
originaria, prevedeva la decadenza nel caso in cui, prima che fossero trascorsi 5 anni (poi elevati a
10 a mezzo della L. 590/1965) dagli acquisti agevolati, venisse alienato volontariamente (quindi non
vi è ricompresa l'ipotesi di esproprio) il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessasse
dal coltivarlo direttamente.
La sentenza in commento si occupa proprio di questo; infatti, afferma che, in ipotesi di successione
mortis causa, in ragione della circostanza per cui l'erede succede al "de cuius" a titolo universale,
questi subentra anche nella specifica situazione giuridica soggettiva passiva di divieto di alienazione
del bene nel detto termine. In tal senso nulla rileva, come nel caso di specie, che la vendita sia stata
determinata dall'impossibilità per l'erede di provvedere alla coltivazione del fondo, potendo costituire
causa di forza maggiore soltanto un evento che agisca in senso assoluto ed oggettivo, come causa
esterna non imputabile al contribuente.
In altri termini, nel caso di successione mortis causa, l'erede subentra in tutti i rapporti attivi e passivi
del dante causa, con la conseguenza che, a pena di decadenza, deve, in presenza di un terreno
acquistato fruendo dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina, rispettare i termini minimi di
possesso e conduzione richiesti dalla norma.
E su questo aspetto temporale si sofferma la sentenza n. 3108/2016, in particolare, evidenziando,
in aderenza con un precedente a Sezioni unite (sentenza n.2060/2011) come riduzione del possesso
e della conduzione da 10 a 5 anni, attuata a mezzo dell'articolo 11, D.Lgs. n. 228/2001, si estende
retroattivamente a tutti gli atti di acquisto posti in essere prima del 30 giugno 2001 (data di entrata
in vigore del provvedimento), anche se sotto la vigenza del precedente vincolo decennale si siano
verificati entrambi i fatti giuridici - acquisto e cessione. La sentenza richiamata ha ricomposto il
contrasto giurisprudenziale che si era andato a formare, da un lato con la tesi per la quale la
retroattività non si rende(va) applicabile alla situazioni esaurite (sentenze n.9937/2006 e
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
n.18230/2007) e dall'altro quella estensiva (sentenze n.10547/2006, n.4636/2008 e n.28011/2009).
(Massimo Bagnoli, Il Sole 24ORE – Agrisole Tabloid, Edizione del 8-14 aprile 2016, n. 14)
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Catasto
 Commissione tributaria regionale - Lombardia - Sentenza 14/19/2016
 NOTA
Pertinenziali anche i terreni non «graffati» al catasto
Un terreno posto a servizio di un edificio è pertinenza anche se non è “graffato” al catasto. Lo stabilito
la Ctr Lombardia con la sentenza 14/19/2016 (presidente Craveia, relatore Monfredi). Un notaio
aveva rogato un atto di vendita di un terreno dagli acquirenti qualificato come pertinenza di un
edificio che avevano in precedenza acquistato e per il quale avevano ottenuto le agevolazioni fiscali
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“prima casa”. In base a tale dichiarazione avevano versato l’imposta di registro al 3% e le imposte
ipotecarie e catastali in misura fissa.
L’ufficio aveva però ritenuto che l’acquisto del terreno non potesse beneficiare di quelle agevolazioni,
perché esso non era censito al catasto urbano unitamente al bene principale: non era cioè “graffato”
al fabbricato abitativo, ma censito autonomamente. Per questo era stato emesso avviso di
liquidazione, per il recupero delle maggiori imposte dovute. Il notaio rogante aveva allora proposto
ricorso e la Ctp aveva annullato l’atto. Ma l’ufficio aveva proposto appello chiedendo alla Ctr
Lombardia di ritenere legittimo l’avviso di liquidazione che si basava sul dato oggettivo e documentale
della mancata “graffatura” dell’immobile qualificato pertinenza. Secondo l’Agenzia, contrariamente a
quanto vale per i beni classificati C/2, C/6 e C/7, con riferimento ai terreni, le circolari
dell’amministrazione finanziaria (del 12 agosto 2005 e del 29 maggio 2013) prevedono che il
proprietario deve formalizzare catastalmente la sua scelta di destinare funzionalmente e
durevolmente il bene a servizio di altro principale. Se non lo fa dimostra la sua volontà di non
destinare il terreno a servizio del fabbricato. Anche i giudici di secondo grado hanno tuttavia disatteso
le tesi dell’ufficio, affermando che le circolari non possono derogare alla legge.
Secondo la Ctr, infatti, la normativa in materia di imposta di registro non prevede alcuna limitazione
tassativa rispetto ai beni che possono assumere natura pertinenziale di un fabbricato ai fini fiscali.
Contiene invece solo un’elencazione esemplificativa e indica due requisiti necessari, uno oggettivo e
uno soggettivo: la destinazione durevole al servizio o ad ornamento del bene principale; e la volontà
del titolare del diritto reale sulla cosa principale di effettuare tale destinazione. La “graffatura”
rappresenta di certo manifestazione non equivoca di questa volontà. Ma non può al contrario
sostenersi che la mancata “graffatura” escluda automaticamente e insuperabilmente tale volontà,
perché una tale interpretazione non sarebbe conforme alla normativa primaria e non è previsto dal
codice civile alcun obbligo di formalizzare la scelta in sede catastale.
Nel caso al loro esame, inoltre, i giudici rilevavano che le caratteristiche dimensionali del terreno
erano in tutto compatibili ed in linea con i limiti fissati dall’articolo 5 del Dm 2 agosto 1962 perché
un’area scoperta potesse considerarsi pertinenza di un’abitazione non di lusso. L’annullamento
dell’avviso di liquidazione è stato dunque confermato con condanna dell’Agenzia al pagamento delle
spese.
(Giovanbattista Tona, Il Sole 24 ORE – Norme & Tributi, 4 aprile 2016)
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Ambiente
 Consiglio di Stato – V sezione – Sentenza 22 marzo 2016, n. 1191)
 NOTA
Concessioni e autorizzazioni - Distribuzione di carburanti e nozione paesaggistica di bosco
L’installazione di impianti di distribuzione di carburanti è soggetta al previo rilascio di apposita
autorizzazione comunale. L’art. 2, comma 1 del decreto legislativo 32/1998 attribuisce ai Comuni il
termine di centoventi giorni per individuare criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali gli
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
impianti possono essere installati. In tal senso, viene attribuita agli Enti comunali una potestà
normativa ad hoc, con l’effetto di rendere, dal punto di vista urbanistico, legittimabili tali
insediamenti. Resta fermo il principio per cui la localizzazione degli impianti di carburanti costituisce
un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore
generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non
comprese nelle zone territoriali omogenee A.
Trascorso i termini di legge senza che i comuni abbiano individuato i criteri prima richiamati, a tale
definizione deve provvedervi la Regione, in via sostitutiva.
Il casus decisis.
Un Comune aveva autorizzato, con appositi provvedimenti, una società di distribuzione carburanti
alla realizzazione di un impianto. Provvedimenti che, in seguito, vengono annullati d’ufficio dal
Comune, ma che riacquistano efficacia in seguito all’accoglimento del ricorso proposto dinanzi al
Tribunale amministrativo Regionale. Le motivazioni, che avevano portato alla revisione e successivo
annullamento degli atti, sono costituite da due elementi: la presenza di una fermata degli autobus
sulla via interessata e l’individuazione in loco di una zona, definita dall’ente, boschiva, contigua 49
all’area sulla quale doveva essere ubicato l’impianto.
Gli elementi ostativi: le pertinenze stradali.
In linea generale, la presenza di fronte al luogo di installazione del distributore di una fermata degli
autobus, può costituire circostanza, anche sufficiente, a impedire la realizzazione dell’opera, solo in
presenza di un provato e circostanziato impatto di tale “area” sulla sicurezza stradale, anche sulla
base sia di eventuali disposizioni regolamentari regionali sia del nuovo codice della strada.
Tuttavia, la presenza della fermata dell’autobus di fronte all’area sulla quale deve realizzarsi
dell’impianto non può aprioristicamente porsi in contrasto con l’art. 60 (Ubicazione delle pertinenze
di servizio) d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada).
Invero, secondo tale norma, l’ubicazione delle pertinenze stradali deve essere tale da consentire un
reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che percorrono la strada e i conducenti in entrata
e in uscita dalla pertinenza medesima.
Tale disposizione fa riferimento, vietandole, alle pertinenze presenti sullo stesso lato della fermata
del mezzo, mentre quelle sul lato opposto non possono essere considerate quale intralcio alla visibilità
fra chi percorre la strada o chi vi si immette.
Per analogia si esclude, quindi, che le fermate dei mezzi pubblici poste sull’opposto lato della strada
possano costituire un fattore di impedimento alla realizzazione della stazione di servizio.
In ogni caso, l’ubicazione di pertinenze stradali come gli impianti di distribuzione di carburante deve
essere comunque tale da consentire un reciproco tempestivo avvistamento tra i conducenti che
percorrono la strada e i conducenti in entrata ed in uscita dalla pertinenza medesima.
Tali principi non possono ritenersi violati quando l’impianto e la fermata dell’autobus sono collocati
su due corsie opposte.
Ciò in quanto l’avvistamento tempestivo tra conducenti in via di percorrenza e conducenti in entrata
e in uscita dallo spazio laterale alla strada riservato all’impianto non può che essere pertinente alla
corsia di scorrimento: la fermata prospiciente all’impianto sita nell’opposta corsia determina, ipso
facto, che l’ubicazione dell’impianto permetta ictu oculi l’avvistamento immediato.
L’area boschiva.
Per ciò che concerne la compatibilità paesaggistica, costituente forte limite al rilascio di
autorizzazione, l’impianto è assentibile qualora il sito interessato non si colloca in una linea di
continuità, sia per dimensioni, sia per qualità, con un’area definibile come bosco. Il bosco, per
definirsi tale, deve necessariamente coincidere con un terreno coperto da vegetazione forestale
arborea, associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea,
purché avente estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20
metri e copertura non inferiore al 20 per cento.
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Al bosco sono assimilate anche altre superfici di estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che
interrompono la continuità del bosco medesimo. Per bosco, si intende, quindi, una caratteristica
tipica e peculiare dell’identità del paesaggio costituente un elemento proprio di tutta la zona presa
in esame, sia per la consistenza quantitativa, sia per la sua stabilità non artificiale. In particolare,
deve essere “vivente” ed in grado di autorigenerarsi, non in stato fitosanitario scadente e non
disposto per gruppi sparsi. Solo in presenza di tali presupposti, un’area “boschiva” può impedire la
realizzazione di un impianto di carburanti o, in linea generale, di un diverso intervento edilizio.
(Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 7 aprile 2016)
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AGRICOLTURA
SICURA
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Si riscriverà la carta dei voucher
(Annamaria Capparelli, Il Sole 24 ORE – Agrisole Tabloid, Edizione del 8 -14 aprile 2016, n. 14)
Croce e delizia per il mondo del lavoro agricolo. Da un lato le imprese agricole convinte sostenitrici
dei «voucher», i ticket che consentono di pagare salario e copertura previdenziale e infortunistica per
i lavori occasionali, dall'altro i sindacati che hanno sempre accusato i «bonus» di favorire il processo
di destrutturazione del già difficile mercato del lavoro.
Ora dopo tante polemiche il governo ha deciso di intervenire anche su questo fronte. In un prossimo
consiglio dei ministri sarà portato infatti un provvedimento che dovrà dettare nuove regole per
garantire la piena tracciabilità dei «ticket».
Il ministero del Lavoro e della Previdenza sociale spiega infatti che «Le imprese che li utilizzeranno
dovranno comunicare preventivamente, in modalità telematica, il nominativo e il codice fiscale del
lavoratore per il quale verranno utilizzati, insieme con l'indicazione precisa della data e del luogo in
cui svolgerà la prestazione lavorativa e della sua durata». Questa la norma che sarà inserita nel primo
decreto correttivo dei decreti attuativi del Jobs Act. Si serrano dunque i controlli per evitare
comportamenti illegali ed elusivi. Il ministro rileva infatti che dall'attività ispettiva è emersa tra le
violazioni ricorrenti l'utilizzo del lavoratore per più ore o più giornate rispetto a quelle dichiarate oppure
il pagamento della retribuzione in parte attraverso buoni lavoro e in parte in nero. Il ministero con
l'Inps ha svolto un lavoro di monitoraggio e dunque appena introdotte le nuove regole si procederà a
verificare l'impatto sui risultati.
Il report evidenzia che la legge 92 del 2012 ha introdotto novità anche per quanto riguarda
l'agricoltura dove viene concesso il ricorso ai voucher a pensionati e studenti nelle imprese con volume
d'affari annuo di oltre 7mila euro.
Nelle imprese con fatturato sotto la soglia dei 7mila euro non ci sono vincoli sulle figure dei lavoratori,
l'unica condizione è che non siano stati iscritti l'anno precedente all'impiego con i voucher nel registro
dei lavoratori agricoli. La legge 92/2012 inoltre conferma il tetto dei 5mila euro di retribuzione
complessiva, ma introduce anche un altro limite: 2mila euro per prestazioni a beneficio di un singolo
committente.
Quanto ai numeri, il report di Minlavoro e Inps evidenzia una crescita costante dei percettori dal 2008
al 2015 passati infatti da 24.437 a 1.392.906. In crescita anche l'importo medio che dai 187 euro
arriva a 633. Le femmine superano i maschi (717.452 contro 675.454 ed è più elevato anche l'importo
medio: se in partenza era maggiore per gli uomini nel 2015 quello delle lavoratrici è di 641 euro, per
i colleghi maschi si colloca a 624
Quanto al numero di voucher venduti l'agricoltura si colloca agli ultimi posti. Secondo i dati del
monitoraggio infatti nel 2015 ne sono stati venduti 2.129.345 a fronte del totale di 114.925.180 con
un «peso» sul totale dell'1,9 per cento anche se in aumento del 5,2% rispetto al 2014, ma non ai
livelli di commercio (+22,5%), turismo (+52%), servizi (27,8%) e soprattutto lavori domestici
(+165,9 per cento). La quota di prestatori con rapporti di lavoro dipendente o parasubordinato presso
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lo stesso datore di lavoro nei tre e sei mesi precedenti l'impiego con la retribuzione tramite «buono»
è stata per le attività agricole pari allo 0,2% per i tre mesi e 1,5% per i sei mesi. Nella classifica degli
importi l'agricoltura non è ai primi posti: solo 1 committente ha acquistato ticket del valore tra 100mila
e 250mila euro, 8 per importi da 50mila a 100mila e 231 da 10mila a 50mila
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DICHIARAZIONE
DEI REDDITI

Sui redditi dei terreni agricoli scatta la rivalutazione del
30%
(Massimo Bagnoli, Il Sole 24 ORE – Agrisole Tabloid, Edizione del 8 -14 aprile 2016, n. 14)
I quadri A e B del modello Unico 2016 accolgono, come consuetudine, la prima categoria reddituale,
quella dei redditi fondiari, ossia dei redditi dei terreni e dei fabbricati situati nel territorio dello Stato
che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita nel catasto dei terreni e dei fabbricati 53
(C.E.U.).
Si tratta di redditi la cui determinazione poggia su criteri di ordinarietà, fatta eccezione per quelle
situazioni in cui il bene fondiario (terreni e fabbricati) viene concesso in affitto e in locazione; è
attraverso l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme catastali, che viene quindi
determinato il reddito medio ordinario.
I redditi fondiari, ricorda l'articolo 25 Tuir, si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi
agrari e redditi dei fabbricati e concorrono (art.26 Tuir) a formare il reddito complessivo dei soggetti
che li possiedono a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, fatta eccezione per il
reddito agrario dei terreni che va attribuito al conduttore del fondo; tali redditi vanno dichiarati in
ragione della durata del possesso (o conduzione), indipendentemente dalla loro percezione.
Il Quadro A accoglie inoltre i redditi prodotti dalle persone fisiche, dalle società semplici e dagli enti
non commerciali nell'esercizio delle attività agricole rientranti nei limiti dell'articolo 32 Tuir di
disciplina del reddito agrario, il quale dispone che esso (RA) è costituito dalla parte del reddito medio
ordinario dei terreni imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati
nell'esercizio delle attività agricole svolte sul medesimo terreno nel rispetto della sua potenzialità.
La struttura dei quadri A e B rimane pressoché immutata rispetto all'anno precedente, così come la
determinazione dei rispettivi redditi, fatta eccezione per poche misure di natura sostanziale che
riguardano i redditi dei terreni e procedurale che interessano la compilazione del quadro dei
fabbricati.
La determinazione del reddito dei terreni risente dell'applicazione dell'ulteriore rivalutazione prevista,
in ultimo, dall'art. 7, comma 4 del Dl 91/14 il quale, agendo in revisione dell'articolo unico, comma
512 della Stabilità 2013 (Legge 228/12) ha stabilito che, ai soli fini della determinazione delle imposte
sui redditi, i redditi dominicali ed agrari dovessero essere ulteriormente rivalutati in misura pari, per
il periodo d'imposta 2015, al 30% (che agisce sul reddito dominicale ed agrario dei terreni, già
rivalutato rispettivamente dell'80 e del 70%, con l'eccezione dei terreni agricoli concessi in affitto
per almeno 5 anni a giovani imprenditori – con meno di 40 anni – con la qualifica di Coltivatore
diretto o imprenditore agricolo professionale per cui l'articolo 14, comma 3 della legge 441/98
dispone la non applicazione della rivalutazione ordinaria).
La novità non riguarda quindi la previsione normativa, quanto la sua dimensione che, rispetto al
periodo d'imposta precedente, raddoppia passando dal 15 al 30%. L'ulteriore rivalutazione si applica
alla generalità dei possessori e/o conduttori di terreni agricoli, ivi compresi i Cd e Iap iscritti nella
previdenza agricola. Nei confronti degli agricoltori professionali la misura dell'ulteriore rivalutazione
è tuttavia più contenuta: essa infatti è pari al 10% (anche in questo caso raddoppiando rispetto
all'annualità precedente). Una prima novità che impatta sul reddito dei fabbricati è riservata ai soli
possessori di fabbricati ubicati nelle Provincie autonome di Trento e di Bolzano per i quali, in virtù di
quanto disposto dalla legge di Stabilità 2016, viene esteso, con effetto dal 2014, il principio
dell'alternatività impositiva IMU/TASI anche con riferimento all'IMIS e all'IMI istituite dalla due
Province.
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
Altra novità, di carattere procedurale, interessa la Sezione II del quadro RB dove è stata inserita la
nuova colonna 7 riservata all'indicazione del codice identificativo del contratto di locazione nella quale
il possesso del fabbricato locato può esporre, in alternativa agli estremi di registrazione del contratto
da indicare nelle colonne da 3 a 6, il codice identificativo di 17 caratteri presente nel modello di
registrazione del contratto di locazione restituito dall'Ufficio o nella ricevuta telematica di
registrazione. Sulla Stabilità 2016, che interessa Unico 2016, la misura della rivalutazione aggiuntiva
ai soli fini delle imposte sul reddito dei redditi dominicale ed agrario dei terreni è stata variata
dall'articolo unico comma 909 della legge di Stabilità 2016 con decorrenza 1° gennaio 2016 e di essa
va tenuto conto nella determinazione dell'acconto per il 2016 da determinare in Unico di quest'anno.
L'intervento della legge 208/15 impatta significativamente sulla generalità dei possessori e conduttori
di terreni agricoli in quanto eleva dal 7% al 30% la misura della rivalutazione aggiuntiva. Tale misura
naturalmente non trova applicazione nei caso dei redditi dominicali di terreni agricoli soggetti dal
2016 ad Imu, in quanto, secondo il principio dell'alternatività, tali redditi non concorrono alla
determinazione del reddito complessivo. Così come è stata formulata la norma pone perplessità
rispetto al trattamento da riservare ai possessori e conduttori di terreni agricoli con qualifica di CD e 54
IAP iscritti nella previdenza agricola; l'attuale testo dell'articolo 1, comma 512 della legge 228/12,
come modificato dalla Stabilità 2016, prevede una diversa misura della rivalutazione aggiuntiva
stabilita, per il 2015, nel 10%. A differenza degli altri possessori/conduttori di terreni agricoli in
questo caso non è prevista una prosecuzione della rivalutazione aggiuntiva oltre il 2015.
Dall'analisi dei documenti del Servizio Studi del Senato e dalla Relazione Tecnica a supporto della
Stabilità 2016 trova conferma l'interpretazione per cui dall'ulteriore rivalutazione dei redditi
dominicale ed agrario dei terreni prevista a decorrere dal 2016 sarebbero esclusi i terreni agricoli e
quelli non coltivati posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella
previdenza agricola. Tale condizione impatta, pro contribuente, in sede di calcolo dell'acconto IRPEF
2016. Gli effetti della Stabilità 2016 sull'IMU agricola, assumono valenza dal periodo d'imposta 2016
e, quindi, per effetto del principio dell'alternatività IMU/IRPEF, nei casi in cui i terreni sono stati
esentati dall'assoggettamento ad IMU, ai fini delle imposte sul reddito la rilevanza impositiva
abbraccia entrambi i redditi, dominicale ed agrario. In considerazione di tutto ciò l'esenzione IMU
riservata alla generalità dei terreni posseduti e condotti da agricoltori professionali (CD e IAP iscritti
INPS) fa si che gli stessi soggetti debbano sottoporli, per le due componenti reddituali, ad imposizione
sul reddito. Sulle attività agricole del quadro RA con l'indicazione del reddito agrario dei terreni,
vengono dichiarati i redditi conseguiti da persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali,
nell'esercizio di attività agricole previste dall'attuale articolo 32 del Dpr 917/86.
Si tratta delle attività: dirette alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura (articolo 32, comma 2,
lettera a, del TUIR); di allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal
terreno (articolo 32, comma 2, lettera b, del T.U.I.R.); di produzione di vegetali in serre, a condizione
che la superficie adibita alla produzione non sia superiore al doppio di quella del terreno sul quale la
produzione stessa insiste (articolo 32, comma 2, lettera b, del TUIR); agricole connesse previste dal
terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile e dirette alla manipolazione, conservazione,
trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti in prevalenza dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali ed elencati, in ultimo, nel Decreto 13
febbraio 2015, la cui efficacia abbraccia il biennio 2014/2015.
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CASI PRATICI
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Agricoltura
LA PRELAZIONE SPETTA ANCHE AI CONFINANTI
D. Un mio cliente è proprietario di un terreno agricolo, concesso in locazione a un coltivatore diretto.
Nel mese di ottobre 2015 il mio cliente ha deciso di vendere il fondo e, una volta avuta la rinuncia
alla prelazione da parte dell'affittuario, ha stipulato un preliminare di compravendita con un terzo
soggetto. A inizio dicembre il proprietario ha ricevuto la lettera dell'affittuario, tendente a non
proseguire con l'affitto del fondo. A questo punto, non avendo ancora effettivamente venduto il
terreno (ma avendo stipulato solamente un preliminare di compravendita), è necessario ottenere la
rinuncia da parte dei confinanti? Oppure, avendo stipulato il preliminare prima di ricevere la
comunicazione dell'affittuario, si esclude il diritto di prelazione dei confinanti?
----R Il diritto di prelazione a favore del conduttore del fondo, in materia di atti di trasferimento di fondi
rustici, è stato normato dall’articolo 8 della legge 590/1965. In seguito l’articolo 7 della legge
817/1971 ha esteso tale diritto anche ai coltivatori diretti di fondi confinanti. Successivamente i Dlgs
228/2001 e 99/2004 hanno fornito chiarimenti in merito all’ordine di prelazione in presenza di più
soggetti aventi diritto.
Dalla lettura combinata delle norme citate, il primo soggetto a poter far valere il diritto di prelazione
è il coltivatore diretto che ha in conduzione il fondo stesso; in seconda istanza, in base a una
graduatoria basata sull’articolo 7 del Dlgs 228/2001, il diritto spetta ai soggetti proprietari e
conduttori diretti di fondi confinanti.
La rinuncia da parte del conduttore del fondo non esclude la possibilità che altri soggetti confinanti,
titolati a esercitare la prelazione, possano far valere il proprio diritto.
Di conseguenza, al fine di addivenire a un trasferimento del fondo rustico non contestabile da parte
dei coltivatori diretti confinanti, si ritiene che sia necessario acquisire le rinunce da parte di questi.
Si fa presente infatti che, in caso di mancata notifica dell’intenzione di vendere il fondo, in base
all’articolo 8 della legge 590/1965, «l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla
trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro
successivo avente causa».
(Gianpaolo Tosoni, Il Sole 24 ORE – L’Esperto Risponde, 4 aprile 2016)
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MANCATA CONDUZIONE: I TERZI NON SONO RESPONSABILI
D. In data 14 dicembre 2009 ho acquistato dei terreni agricoli tramite una società semplice agricola,
costituita da me e da un altro socio. L'8 maggio 2014 ho ceduto in affitto tali terreni, con contratto
assistito da un'associazione di categoria, ex articolo 45 della legge 203/1982. Un anno e mezzo dopo,
il 6 novembre 2015, l'agenzia delle Entrate mi ha dichiarato decaduto dall'agevolazione fiscale ex
Dlgs 99/2004, in quanto, seppure per pochi mesi, non ho condotto in proprio i terreni per un periodo
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
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minimo di cinque anni; in effetti, avendoli affittati, appunto, a maggio 2014, erano trascorsi quasi
quattro anni e mezzo dalla data di acquisto. L'associazione di categoria, nella sua opera di assistenza
e consulenza, non mi ha avvertito che avrei dovuto condurre i terreni in proprio per almeno cinque
anni. Fatto sta che mi è arrivata una sanzione fiscale di elevato importo. Posso rivalermi nei confronti
dell'associazione, che non mi ha assistito con la dovuta competenza?
----R La legge 604 del 1954 prevedeva delle agevolazioni tributarie per l’acquisto di fondi rustici da parte
di coltivatori diretti (Cd). In seguito il Dlgs 99/2004 ha esteso tali agevolazioni anche agli imprenditori
agricoli professionali e alle società agricole. L’agevolazione consiste nella applicazione dell’imposta
catastale nella misura dell’uno per cento e delle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa.
Al fine di non perdere l’agevolazione è necessario condurre il fondo acquistato per un quinquennio,
mentre la vendita o l’affitto del terreno prima di tale termine sono considerati cause di decadenza
dall'agevolazione stessa. Tale causa decadenziale deriva dall’originario contratto di compravendita 56
del terreno, alla cui sottoscrizione probabilmente non ha partecipato l’associazione di categoria.
Di conseguenza, si ritiene che l’assistenza in materia di contratto di locazione fornita dall'associazione
di categoria non determini una responsabilità diretta di questa, relativamente alla decadenza dalle
agevolazioni Ppc (cioè per la piccola proprietà contadina).
(Gianpaolo Tosoni, Il Sole 24 ORE – L’Esperto Risponde, 4 aprile 2016)
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ATTIVITÀ AGRICOLA AMMESSA PER IL DIPENDENTE
D. Un lavoratore dipendente può avviare una impresa agricola? I contributi Inps, in questo caso,
come vengono calcolati? Cosa si intende per giornate lavorate e reddito medio convenzionale?
----R. Il lavoratore dipendente può intraprendere un’attività nel settore agricolo, a condizione che ciò
non violi il dovere di non concorrenza con l’attuale datore di lavoro.
Dal quesito non si comprende l’attività agricola che sarà svolta. In agricoltura esistono tre categorie
di lavoratori: autonomi (coltivatore diretto e imprenditore agricolo professionale, Iap), associati
(mezzadri, ex articolo 2141, coloni parziari, ex articolo 2164, e soccidari, ex articolo 2170 del Codice
civile), subordinati e assimilati. Sono assimilati i piccoli coloni (articolo 8, comma 2, della legge
334/1968), i compartecipanti individuali (articolo 56 della legge 203/1982) e i familiari.
Per le prime due categorie è prevista, ai fini previdenziali, l’iscrizione alla gestione agricola dell’Inps.
L'importo dei contributi dei lavoratori autonomi si calcola sulla base del reddito agrario
corrispondente alle quattro fasce di reddito previste dall'articolo 7, comma 2, della legge 233/1990
e dall'articolo 11-bis della legge 154/1988 (reddito medio convenzionale). L'imponibile delle quattro
fasce è determinato moltiplicando il valore giornaliero del reddito medio convenzionale,
rispettivamente, per 156, 208, 260 e 312 giornate (legge 233/1990, tabella D). Le singole aliquote
contributive sono contenute nella circolare Inps 108/2015.
Se viene svolta attività agricola come lavoratore autonomo ed è mantenuta la posizione come
lavoratore dipendente, è necessario individuare l’attività prevalente. Se prevale il lavoro subordinato,
il soggetto è esonerato dall’assicurazione presso l’Inps (gestione agricoltura) per i lavoratori
autonomi.
(Alberto Bosco, Il Sole 24 ORE – L’Esperto Risponde, 4 aprile 2016)
Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
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Catasto
I CRITERI PER AFFRANCARSI DALL'ENFITEUSI
D. Mia moglie ha ricevuto in eredità un terreno a seguito della morte del padre. Nella visura catastale
risulta, però, titolare del diritto di enfiteusi mentre un'altra persona avrebbe il diritto del concedente.
Da una ricerca effettuata risulta che questo soggetto non è più in vita da parecchi anni. È possibile
modificare l'intestazione del bene a livello catastale, facendo risultare mia moglie unica proprietaria?
----R. Le informazioni che il lettore riporta sono parziali, per cui è possibile fornire solo un riscontro di
carattere generale.
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Preliminarmente, occorrerebbe essere a conoscenza dell’atto costitutivo dell’enfiteusi, per capire se
è di durata predeterminata o perpetua, e per sapere qual è l’importo del canone enfiteutico. La
voltura catastale per modificare l’intestazione di un bene può essere eseguita esclusivamente in
presenza di un atto pubblico che attesti l’acquisizione del diritto in capo al subentrante. Nella
fattispecie, il titolo ordinario sarebbe costituito dall’atto di affrancazione, cioè dal contratto che
sancisce la corresponsione del prezzo di affrancazione e il subentro nel pieno diritto di proprietà del
bene.
L'affrancazione dei canoni enfiteutici, dei censi, dei livelli e delle prestazioni perpetue ha luogo con il
pagamento della somma che risulta dalla capitalizzazione del canone annuo, con le modalità
procedurali fissate da leggi speciali; l'articolo 9 della legge 1138/1970 stabilisce, poi, che
l'affrancazione del fondo si opera in ogni caso, anche quando si tratti di enfiteusi urbane o edificatorie,
mediante il pagamento di una somma pari a 15 volte l'ammontare del canone. Il diritto del
concedente è imprescrittibile, per cui non può essere invocata la usucapione ventennale, anche in
assenza di corresponsione del canone enfiteutico per oltre un ventennio.
Pertanto, nel caso specifico, potendo non risultare aggiornata la posizione catastale, dev'essere
recuperata tutta la documentazione inerente, devono essere effettuate ricerche anche al servizio di
pubblicità immobiliare dell’agenzia delle Entrate (ex Conservatorie) e, sulla base degli esiti di questi
accertamenti, dietro consiglio di un professionista di fiducia (notaio e/o tecnico), si può intraprendere
l’azione più opportuna per pervenire alla definizione della vicenda.
Peraltro, le modalità di aggiornamento, allo stato attuale delle cose, comportano spese non modeste,
ragion per cui conviene valutare l’opportunità di avviare il procedimento, in relazione al valore del
terreno da affrancare, tenuto pure presente che il diritto dell’enfiteuta in capo alla moglie del lettore
può essere oggetto di trasferimento a terzi, e che nella fattispecie (per un terreno a uso agricolo)
esso equivale alla quasi piena proprietà.
(Antonio Iovine, Il Sole 24 ORE – L’Esperto Risponde, 4 aprile 2016)
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Edilizia
VENDITA PARTICELLE SENZA LOTTIZZAZIONE ABUSIVA
D. Sono proprietario di due particelle di terreno edificatorio, una di 500 e l'altra di 1.000 metri
quadrati. Vorrei vendere le due particelle, senza effettuare frazionamenti. È possibile farlo senza
incappare nell'abuso di lottizzazione abusiva? E un eventuale frazionamento delle due particelle
prima della vendita configurerebbe un illecito urbanistico?
----Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4
R. Secondo l'articolo 30 del Dpr 380/2001, «si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio
anche quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita o atti
equivalenti del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla
natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o
l’eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti,
denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio».
Ne deriva che la semplice vendita delle singole particelle non comporta il reato di lottizzazione
abusiva, che, invece, si verifica nel caso di frazionamento e vendita delle particelle.
(Vincenzo Petrone, Il Sole 24 ORE – L’Esperto Risponde, 11 aprile 2016)
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Periti Agrari News – Aprile 2016 n. 4