Scuole private - Laiche - Rinnovo del CCNL

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 Scuole private ‐ Laiche ‐ Rinnovo del CCNL Con l'ipotesi di accordo 22 luglio 2015 Aninsei con Flc‐Cgil, Cisl‐Scuola, Uil‐Scuola e Snals‐Confsal hanno rinnovato il c.c.n.l. per il persone direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole non statali. L'accordo decorre dal 1° settembre 2015 e scadrà il 31 dicembre 2018. Sottoscrizione del c.c.n.l. Le parti si impegnano ad incontrarsi il 22 settembre 2015 per completare la disciplina di alcuni istituti contrattuali, sulla base delle novità legistative. L'ipotesi di accordo sarà sottoposta agli organi statutari ed all'approvazione dei lavoratori e sarà definitivamente sottoscritta il 5 novembre 2015. Una tantum A copertura del periodo 1° gennaio 2013‐31 agosto 2015, a tutto il personale in servizio al 31 agosto 2015 va corrisposto con la busta paga di settembre 2015 un importo forfettario una tantum nei seguenti importi, in aggiunta all'implementazione del salario di anzianità (v. infra): Livello VIIIA e VIIIB IV, V, VI e VII I, II, III Importi 75,00 65,00 55,00 Minimi tabellari A seguito degli aumenti stabiliti dall'accordo, i nuovi importi mensili della retribuzione tabellare sono i seguenti: Livelli VIIIB VIIIA VII VI V IV III II I dal 1.9.2015 1.525,90 1.447,02 1.380,45 1.359,64 1.359,64 1.275,60 1.214,07 1.158,14 1.131,15 Importi mensili dal 1.9.2016 dal 1.9.2017 1.548,35 1.570,79 1.468,31 1.489,59 1.400,76 1.421,07 1.379,64 1.399,64 1.379,64 1.399,64 1.294,37 1.313,13 1.231,93 1.249,79 1.175,17 1.192,21 1.147,79 1.164,43 dal 1.9.2018 1.593,24 1.510,88 1.441,37 1.419,64 1.419,64 1.331,89 1.267,65 1.209,25 1.181,07 Salario di anzianità A partire dal 1° gennaio 2016, a tutto il personale che al 1º gennaio 2016 abbia maturato, presso lo stesso Istituto: ‐ 2 anni di servizio ininterrotto, sono corrisposti € 10 mensili; ‐ 4 anni di servizio ininterrotto, sono corrisposti € 20 mensili. ‐ 6 anni di servizio ininterrotto, sono corrisposti € 30 mensili; ‐ 10 anni di servizio ininterrotto, sono corrisposti € 40 mensili; ‐ 15 anni di servizio ininterrotto, sono corrisposti € 55 mensili. A tale ultima somma va aggiunto quanto già percepito mensilmente per scatti di anzianità precedentemente maturati. Data di assunzione prima del 31 dicembre 1995 dal 1º gennaio 1996 al 31 dicembre 2001 dal 1º gennaio 2002 al 31 dicembre 2005 Dalla data di Dal Dal Dal Dal Dal maturazione 1.1.2004 1.1.2008 1.1.2012 1.1.2014 1.1.2016 ogni 2 anni15,00 (*) 25,00 (*) 35,00 (*) 45,00 (**) 55,00 (**) scatto 5% ‐‐ 15,00 25,00 35,00 45,00 55,00 ‐‐ ‐‐ 10,00 20,00 30,00 40,00 Copyright © - Riproduzione riservata
dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 dal 1º gennaio 2010 al 31 dicembre 2011 dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 ‐‐ ‐‐ ‐‐ 10,00 20,00 30,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 10,00 20,00 ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ ‐‐ 10,00 (*) Più gli scatti percepiti al 31 dicembre 1997. (**) Più gli scatti percepiti al 31 dicembre 1998. L'importo del salario di anzianità è riproporzionato sulla base dell'orario settimanale individuale, ridotto o part‐time. Bilateralità Dal 1° gennaio 2016 le aziende verseranno i contributi alla bilateralità con il mod. F24, utilizzando lo specifico codice tributo predisposto dall'Agenzia delle Entrate. Il contributo è pari ad € 120 annui per dipendente, anche a tempo determinato, frazionato in 12 quote mensili da € 10,00. Per i lavoratori part time con orario fino alla metà delle ore settimanali, il contributo è ridotto del 50%. Gli istituti, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi, assolvono ogni obbligo in materia nei confronti dei lavoratori; le prestazioni della bilateralità sono un diritto contrattuale del lavoratore che matura, nei confronti dell'Istituto che non aderisce alla bilateralità, il diritto all'erogazione diretta da parte dell'Istituto. Dal 1° gennaio 2016, le imprese che non aderiscono alla bilateralità e non versano i contributi, dovranno erogare in busta paga al lavoratore un Elemento aggiuntivo della retribuzione pari ad € 25,00 mensili, per 13 mensilità, non assorbibile e non incidente sugli istituti retributivi legali e contrattuali, anche indiretti e differiti, escluso il t.f.r. Per i lavoratori part time l'E.a.r. è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro, utilizzando il divisore contrattuale. Per gli apprendisti l'importo sarà riproporzionato in base alla relativa paga base riconosciuta. Orario di lavoro L'orario di lavoro settimanale risulta così determinato: Personale Area I di: ‐ 38 ore, per il personale direttivo dell'area terza, dei livelli VIIIA e VIIIB e per il personale ATA dell'area prima, livv. dall''I al V; ‐ 34 ore convenzionali pari ad un monte ore annuo di 1.767 ore (ragguagliate a 147,25 ore mensili e 5,66 ore giornaliere) per coordinatori e tutor (IV livello) e 34 ore per i modelli viventi. Personale Area II di: ‐ 36 ore, per gli educatori di asili nido, operatori di ludoteca, educatori di convitto, istruttori in attività parascolastiche sportive e colonie, assistenti sociali; ‐ 34 ore, per i docenti di scuola dell'infanzia (liv. IV); ‐ 24 ore, per i docenti di scuole primarie (liv. V) e i lettori in lingua madre in totale o parziale presenza di docenti; ‐ 23 ore convenzionali pari ad un monte ore annuo di 1.196 ore (ragguagliate a 99,67 ore mensili e 3,83 ore giornaliere) per i docenti di livv. IV e V impegnati in corsi liberi e di preparazione agli esami, corsi liberi d'arte, di cultura varia, di danza, di estetica e di acconciatura, in doposcuola, in attività integrative scolastiche, corsi per corrispondenza, corsi a distanza, corsi di istruzione professionale, corsi di lingue. ‐ 21 ore convenzionali pari ad un monte ore annuo di 1.091 ore (ragguagliate a 90,91 ore mensili e 3,49 ore giornaliere) per i docenti di liv. VII impegnati in scuole e corsi per interpreti e traduttori, scuole e corsi post‐secondari, istituti para‐universitari, scuole speciali per minori, accademie di belle arti, di danza, di arte drammatica e conservatori di musica; Copyright © - Riproduzione riservata
‐ 18 ore, per i docenti in scuole secondarie di I e II grado paritarie e non paritarie, con l'esclusione per queste ultime dei corsi di preparazione agli esami, che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di laurea e l'abilitazione all'insegnamento (liv. VI), ovvero per i docenti di educazione fisica, tecnica, artistica e musicale (liv. VI), infine per i docenti in scuole secondarie di I e II grado legalmente riconosciute che insegnino materie per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di II grado. Per i docenti a 1.767 ore, 1.196 ore e 1.091 ore è prevista un'articolata disciplina ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali. La disponibilità per il periodo estivo può essere chiesta anche al personale docente del livello III. Contrattazione integrativa Tutta la contrattazione di 2º livello avrà inizio entro 30 giorni dalla firma dell'accordo 22 luglio 2015 e dovrà concludersi entro 180 giorni dalla suddetta firma. In carenza di contrattazione di 2° livello nei tempi suddetti, le Parti si incontreranno per la definizione di un eventuale elemento perequativo di garanzia retributiva. Apprendistato Sono introdotte le seguenti modifiche. Assumibilità I beneficiari di indennità di mobilità o di trattamenti di disoccupazione possono essere assunti con apprendistato professionalizzante indipendentemente dal limite di età. Attività formativa La durata della formazione varia da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 36 mesi. Il piano individuale formativo ha la durata complessiva di 120 ore nei 36 mesi, riproporzionata sulla durata dei singoli contratti. Retribuzione La retribuzione dell'apprendista è commisurata ‐ nei 3 anni di durata del contratto ‐ alle seguenti percentuali della retribuzione tabellare del livello per il quale compie il tirocinio: ‐ primo anno, 85%; ‐ secondo anno, 90%; ‐ terzo anno, 100%. Lavoro a termine Sono introdotte le seguenti modifiche. Durata E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto non superiore a 36 mesi. L'apposizione del termine deve risultare da atto scritto. Un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, per una durata massima di 12 mesi, presso la DTL competente per territorio. Limiti percentuali La percentuale massima dei contratti a tempo determinato non può superare il 30% del personale in servizio nell'Istituto. La percentuale può essere elevata per specifiche esigenze della scuola con accordo stipulato con le Rsa/Rsu e/o con le OO.SS. territoriali. Sono fatte salve le diverse regolamentazioni stabilite in sede di contrattazione decentrata. Possono essere stipulati contratti a termine oltre la percentuale dei 30% per ragioni di carattere sostitutivo, per es. di lavoratori assenti per malattia, maternità, servizio militare, aspettative e nei casi di sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto. Proroga Il termine del contratto può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, quando la sua durata iniziale sia inferiore a 3 anni e comunque per un massimo di 5 volte nell'arco dei 36 mesi a prescindere dal numero di contratti. Copyright © - Riproduzione riservata
Successione di contratti Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione globale in atto per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al 10° giorno successivo, al 40% per ciascun giorno ulteriore. Il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini se il rapporto continua: ‐ oltre il 30º giorno in caso di contratto di durata inferiore a 6 mesi; ‐ oltre il 50º giorno negli altri casi. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, entro un periodo di 10 giorni per contratti non superiori a 6 mesi e 20 giorni lavorativi dalla data di scadenza, per contratti superiori a 6 mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Nel caso di due assunzioni successive a termine ‐ intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità ‐ il rapporto si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. In tutti gli altri casi, il periodo cumulativo di contratti a termine non può superare i 36 mesi. Copyright © - Riproduzione riservata