azione collettiva di classe a tutela di consumatori e utenti (class action)

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azione collettiva di classe a tutela di consumatori e utenti (class action)
CONSUMATORI
varie
AZIONE COLLETTIVA DI CLASSE
A TUTELA DI CONSUMATORI
E UTENTI (CLASS ACTION)
SOMMARIO
Art. 49 L. 23.07.2009, n. 99 - Art. 140-bis D.Lgs. 6.09.2005, n. 206 - Art. 2, c. 447 L.
24.12.2007, n. 244 - Art. 19, c. 16 D.L. 1.07.2009, n. 78 conv. in L. 3.08.2009, n. 102
• SCHEMA DI SINTESI
• PROCEDURA
È operativa dal 1.01.2010 la class action, ossia l’azione legale collettiva per l’accertamento
della responsabilità in capo alle imprese e per il risarcimento dei danni procurati ad un certo
numero di consumatori a causa di un medesimo illecito. Mediante tale strumento di tutela,
che consente ai consumatori danneggiati a causa di prodotti difettosi o pericolosi, oppure di
comportamenti commerciali scorretti o contrari alle norme sulla concorrenza, di unire le
proprie forze per ottenere il risarcimento, i cittadini possono fare causa comune in tribunale
per illeciti avvenuti a partire dal 16.08.2009. Si tratta di un’innovazione introdotta dalla
Legge Sviluppo (L. 99/2009), che modifica l’art. 140-bis del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/
2005). La nuova disciplina, rispetto alla precedente introdotta dalla Legge Finanziaria 2008
mai entrata in vigore, si caratterizza per l’attribuzione della legittimazione in capo al singolo
consumatore/utente, mentre l’altra versione della class action imputava tale facoltà solo in
capo all’associazione di consumatori e ai comitati. Inoltre, la nuova normativa semplifica il
meccanismo di liquidazione del danno.
Segnaliamo che accanto alla class action nei confronti di imprese private, dal 15.01.2010 anche
gli utenti dei servizi pubblici hanno la possibilità di fare ricorso per i disservizi causati da
inefficienze dell’apparato pubblico o a causa di inadempimenti nell’erogazione del servizio da
parte di concessionari. L’azione collettiva nei confronti della Pubblica Amministrazione - a
differenza di quanto avviene nel settore privato - può essere promossa non tanto per avere
un risarcimento al danno cagionato da inefficienza quanto per realizzare un controllo esterno
di tipo giudiziale sull’operato delle Pubbliche Amministrazioni, ossia per indurre la Pubblica
Amministrazione ad assumere comportamenti virtuosi.
L’articolo esamina la class action nel settore privato.
SCHEMA DI SINTESI
ENTRATA
IN VIGORE
SOGGETTI
LEGITTIMATI
AD AGIRE
OGGETTO
DELL’AZIONE
Ö
Dal 1.01.2010 è possibile esercitare l’azione collettiva di classe per sanare gli illeciti commessi dal
16.08.2009.
Ö
• Ciascun consumatore o utente può agire:
.. a livello individuale;
ovvero
.. mediante associazioni cui dà mandato
o comitati cui partecipa.
Ö
Gli altri consumatori o utenti interessati, titolari di una identica pretesa, possono scegliere di aderire
all’azione di classe già promossa, senza dover ricorrere al patrocinio dell’avvocato.
Ö
Resta comunque salva la possibilità di agire
individualmente per la tutela dei propri diritti.
Ö
Tuttavia, l’adesione ad un’azione di classe comporta
rinuncia ad ogni azione restitutoria o risarcitoria
individuale fondata sul medesimo titolo.
Ö
Diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti
di una stessa impresa in situazione identica.
Ö
Inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi
degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.
Ö
Diritti identici spettanti ai consumatori finali
di un determinato prodotto nei confronti
del relativo produttore.
Ö
Anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale.
Ö
Diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche
commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali.
Ö
Nella precedente versione della class action, contenuta nella L. Finanziaria 2008, la legittimazione era
riconosciuta solo alle associazioni di categoria ovvero ad appositi comitati.
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PROCEDURA
PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
• Al tribunale
ordinario
• La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo
della regione in cui ha sede l’impresa.
Per la Valle d’Aosta è competente il tribunale di Torino; per
il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente
E c c e z i o n i il tribunale di Venezia; per le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo e il
Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e
la Calabria è competente il tribunale di Napoli.
• Notificazione
al Pubblico
Ministero
• La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all’ufficio
del pubblico ministero presso il tribunale adìto, il quale può intervenire
limitatamente al giudizio di ammissibilità.
Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale.
VALUTAZIONE
DELL’AMMISSIBILITÀ
DELLA DOMANDA
• Ordinanza
• All’esito della prima udien- • Può sospendere il giudizio quando sui fatti
za il tribunale decide con rilevanti ai fini del decidere è in corso un’istrutordinanza sull’ammissi- toria davanti a un’autorità indipendente ovbilità della domanda.
vero un giudizio davanti al giudice amministrativo.
• Domanda
• La domanda è dichiarata inammissibile quando:
inammissibile .. è manifestamente infondata;
.. sussiste un conflitto di interessi;
.. il giudice non ravvisa l’identità dei diritti individuali tutelabili;
.. il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse
della classe.
Con l’ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese e ordina la più
opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente.
• Domanda
ammissibile
• Con l’ordinanza con cui ammette l’azione collettiva il tribunale fissa termini e
modalità della più opportuna pubblicità.
• Ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla
classe di consumatori o utenti.
• L’esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda.
• Reclamo
ADESIONE ALL’AZIONE
• L’ordinanza che decide sulla ammissibilità
è reclamabile davanti alla corte d’appello.
• Nel termine perentorio di 30
giorni dalla sua comunicazione
o notificazione se anteriore.
• L’atto di adesione all’azione collettiva è depositato in cancelleria, anche tramite l’attore.
• Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per l’esecuzione della pubblicità.
• L’atto di adesione deve contenere:
.. l’elezione di domicilio;
.. l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria.
• Gli effetti sulla prescrizione decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che
hanno aderito successivamente, dal deposito dell’atto di adesione.
Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della
stessa impresa dopo la scadenza del termine per l’adesione assegnato dal giudice.
ACCOGLIMENTO
DELLA DOMANDA
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• Liquidazione
delle somme
• Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con
cui:
.. liquida, ai sensi dell’art. 1226 C.C., le somme definitive dovute a coloro
che hanno aderito all’azione;
ovvero
.. stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette
somme.
• La sentenza diviene esecutiva decorsi 180 giorni dalla pubblicazione.
• Effetti
per gli
aderenti
• La sentenza che definisce il giu- • È fatta salva l’azione individuale dei
dizio fa stato anche nei confronsoggetti che non aderiscono all’azioti degli aderenti.
ne collettiva.
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