azione collettiva di classe a tutela di consumatori e utenti (class action)
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azione collettiva di classe a tutela di consumatori e utenti (class action)
CONSUMATORI varie AZIONE COLLETTIVA DI CLASSE A TUTELA DI CONSUMATORI E UTENTI (CLASS ACTION) SOMMARIO Art. 49 L. 23.07.2009, n. 99 - Art. 140-bis D.Lgs. 6.09.2005, n. 206 - Art. 2, c. 447 L. 24.12.2007, n. 244 - Art. 19, c. 16 D.L. 1.07.2009, n. 78 conv. in L. 3.08.2009, n. 102 • SCHEMA DI SINTESI • PROCEDURA È operativa dal 1.01.2010 la class action, ossia l’azione legale collettiva per l’accertamento della responsabilità in capo alle imprese e per il risarcimento dei danni procurati ad un certo numero di consumatori a causa di un medesimo illecito. Mediante tale strumento di tutela, che consente ai consumatori danneggiati a causa di prodotti difettosi o pericolosi, oppure di comportamenti commerciali scorretti o contrari alle norme sulla concorrenza, di unire le proprie forze per ottenere il risarcimento, i cittadini possono fare causa comune in tribunale per illeciti avvenuti a partire dal 16.08.2009. Si tratta di un’innovazione introdotta dalla Legge Sviluppo (L. 99/2009), che modifica l’art. 140-bis del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/ 2005). La nuova disciplina, rispetto alla precedente introdotta dalla Legge Finanziaria 2008 mai entrata in vigore, si caratterizza per l’attribuzione della legittimazione in capo al singolo consumatore/utente, mentre l’altra versione della class action imputava tale facoltà solo in capo all’associazione di consumatori e ai comitati. Inoltre, la nuova normativa semplifica il meccanismo di liquidazione del danno. Segnaliamo che accanto alla class action nei confronti di imprese private, dal 15.01.2010 anche gli utenti dei servizi pubblici hanno la possibilità di fare ricorso per i disservizi causati da inefficienze dell’apparato pubblico o a causa di inadempimenti nell’erogazione del servizio da parte di concessionari. L’azione collettiva nei confronti della Pubblica Amministrazione - a differenza di quanto avviene nel settore privato - può essere promossa non tanto per avere un risarcimento al danno cagionato da inefficienza quanto per realizzare un controllo esterno di tipo giudiziale sull’operato delle Pubbliche Amministrazioni, ossia per indurre la Pubblica Amministrazione ad assumere comportamenti virtuosi. L’articolo esamina la class action nel settore privato. SCHEMA DI SINTESI ENTRATA IN VIGORE SOGGETTI LEGITTIMATI AD AGIRE OGGETTO DELL’AZIONE Ö Dal 1.01.2010 è possibile esercitare l’azione collettiva di classe per sanare gli illeciti commessi dal 16.08.2009. Ö • Ciascun consumatore o utente può agire: .. a livello individuale; ovvero .. mediante associazioni cui dà mandato o comitati cui partecipa. Ö Gli altri consumatori o utenti interessati, titolari di una identica pretesa, possono scegliere di aderire all’azione di classe già promossa, senza dover ricorrere al patrocinio dell’avvocato. Ö Resta comunque salva la possibilità di agire individualmente per la tutela dei propri diritti. Ö Tuttavia, l’adesione ad un’azione di classe comporta rinuncia ad ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo. Ö Diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica. Ö Inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. Ö Diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore. Ö Anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale. Ö Diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. Ö Nella precedente versione della class action, contenuta nella L. Finanziaria 2008, la legittimazione era riconosciuta solo alle associazioni di categoria ovvero ad appositi comitati. RATIONonprofit N . 1 / 2 0 1 0 - 7487-1 51 CONSUMATORI varie PROCEDURA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA • Al tribunale ordinario • La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l’impresa. Per la Valle d’Aosta è competente il tribunale di Torino; per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente E c c e z i o n i il tribunale di Venezia; per le Marche, l’Umbria, l’Abruzzo e il Molise è competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria è competente il tribunale di Napoli. • Notificazione al Pubblico Ministero • La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adìto, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale. VALUTAZIONE DELL’AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA • Ordinanza • All’esito della prima udien- • Può sospendere il giudizio quando sui fatti za il tribunale decide con rilevanti ai fini del decidere è in corso un’istrutordinanza sull’ammissi- toria davanti a un’autorità indipendente ovbilità della domanda. vero un giudizio davanti al giudice amministrativo. • Domanda • La domanda è dichiarata inammissibile quando: inammissibile .. è manifestamente infondata; .. sussiste un conflitto di interessi; .. il giudice non ravvisa l’identità dei diritti individuali tutelabili; .. il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe. Con l’ordinanza di inammissibilità, il giudice regola le spese e ordina la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente. • Domanda ammissibile • Con l’ordinanza con cui ammette l’azione collettiva il tribunale fissa termini e modalità della più opportuna pubblicità. • Ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe di consumatori o utenti. • L’esecuzione della pubblicità è condizione di procedibilità della domanda. • Reclamo ADESIONE ALL’AZIONE • L’ordinanza che decide sulla ammissibilità è reclamabile davanti alla corte d’appello. • Nel termine perentorio di 30 giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. • L’atto di adesione all’azione collettiva è depositato in cancelleria, anche tramite l’attore. • Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per l’esecuzione della pubblicità. • L’atto di adesione deve contenere: .. l’elezione di domicilio; .. l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria. • Gli effetti sulla prescrizione decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell’atto di adesione. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l’adesione assegnato dal giudice. ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA 52 RATIONonprofit N . 1 / 2 0 1 0 - • Liquidazione delle somme • Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui: .. liquida, ai sensi dell’art. 1226 C.C., le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all’azione; ovvero .. stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. • La sentenza diviene esecutiva decorsi 180 giorni dalla pubblicazione. • Effetti per gli aderenti • La sentenza che definisce il giu- • È fatta salva l’azione individuale dei dizio fa stato anche nei confronsoggetti che non aderiscono all’azioti degli aderenti. ne collettiva. 7487-1