Pensione di vecchiaia nel pubblico impiego [a cura del patronato

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Pensione di vecchiaia nel pubblico impiego [a cura del patronato
Pensione di vecchiaia nel pubblico impiego [a cura del patronato INAS]
La pensione di vecchiaia è la prestazione spettante al dipendente pubblico che cessa
dal servizio per aver maturato i limiti anagrafici e contributi previsti dalla legge.
I requisiti richiesti per ottenere la pensione sono diversi in base al sistema di calcolo
da utilizzare per determinare l’importo del trattamento.
I sistemi di calcolo sono 3:
• il sistema retributivo che si applica ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno
maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni
• il sistema misto che si applica ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno
maturato un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni
• il sistema contributivo che si applica ai lavoratori la cui posizione contributiva
inizia a maturare a decorrere dal 1° gennaio 1996
I requisiti nel sistema retributivo e misto sono:
• il compimento di 65 anni per gli uomini
• per le donne, a decorrere dal 1° gennaio 2010, è stato innalzato il limite dell’età
pensionabile (secondo la tabella seguente) per accedere alla pensione di
vecchiaia
• il possesso di almeno 20 anni di contribuzione
DAL
ETA'
AL
1° gennaio 2010
31 dicembre 2011 61 anni
1° gennaio 2012
65 anni
I requisiti nel sistema contributivo sono:
• il compimento di 65 anni per gli uomini
• il compimento di 61 anni per le donne (fino al 31 dicembre 2011; poi
l’innalzamento è previsto come per il sistema misto e retributivo)
• il possesso di almeno 5 anni di contribuzione (per le donne l’importo di pensione
non deve essere inferiore a 1,2 volte l’ammontare dell’assegno sociale)
oppure
il possesso di 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica;
oppure
58 età + 35 contributi
dal 01 gennaio 2008 al 30 giugno 2009
59 età + 36 contributi
oppure
dal 1°luglio 2009 al 31 dicembre 2010
60 età + 35 contributi
60 età + 36 contributi
oppure
dal 01/01/2011 al 31/12/2012
61 età + 35 contributi
61 età + 36 contributi
oppure
a partire dal 1 gennaio 2013
62 età + 35 contributi
Quota 95
Quota 96
Quota 97
Deroghe e casi particolari
L’innalzamento dell’età pensionabile riguarda tutte le lavoratrici iscritte nei Fondi
esclusivi dell’AGO e viene esteso anche al comparto sanità con particolare riferimento
al personale infermieristico il cui regolamento organico prevede il collocamento a
riposo
d’ufficio
al
compimento
dei
60
anni
di
età.
Rimangono invariati i limiti di età previsti da specifici ordinamenti che prevedono
requisiti anagrafici più elevati (donne magistrato, donne ambasciatori, professoresse
universitarie).
Non vengono modificati i requisiti previsti per il personale femminile delle forze
armate e dei corpi di polizia ad ordinamento civile e militare fissati a 60 anni.
Sono derogate dall’applicazione delle nove norme le lavoratrici che maturano i
previgenti requisiti (sia anagrafici che contributivi) entro il 31 dicembre 2010 e che
potranno accedere al trattamento di vecchiaia secondo le 4 finestre.
Inoltre, continua ad accede alla pensione con 60 anni di età anche il personale
femminile delle Poste Italiane S.p.A. e delle Ferrovie dello Stato S.p.A.
Decorrenza
Dal 1° gennaio 2008 sono state introdotte le cosiddette “finestre” per la pensione di
vecchiaia.
REQUISITI MATURATI ENTRO
DECORRENZA DI PENSIONE
1° Trimestre
1° luglio dell'anno in corso
2° Trimestre
1° ottobre dell'anno in corso
3° Trimestre
1° gennaio dell'anno successivo
4° Trimestre
1° aprile dell'anno successivo
Tale meccanismo non trova applicazione nei confronti di coloro che hanno raggiunto i
requisiti entro il 31 dicembre 2007, i quali accedono al trattamento pensionistico dal
giorno
successivo
a
quello
della
cessazione
dal
servizio.
Dal 1° gennaio 2011 è stata introdotta la cosiddetta “finestra mobile” per la
pensione di vecchiaia che si aprirà trascorsi 12 mesi dalla maturazione del
diritto.
Tale meccanismo non trova applicazione nei confronti di coloro che hanno raggiunto i
requisiti entro il 31 dicembre 2010, i quali accedono al trattamento pensionistico
secondo le 4 finestre previste dalla precedente normativa.
Forze Armate, Forze di Polizia, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Il personale appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ed al Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco accede al pensionamento di vecchiaia in linea di massima
al compimento dei 60 anni di età ed al raggiungimento di una contribuzione minima di
20 anni. Sono previsti diversi limiti di età a seconda del Corpo di appartenenza e del
grado.
Fino al 31 dicembre 2010 la decorrenza della pensione era fissata al giorno successivo
a
quello
della
cessazione
dal
servizio.
Dal 1° gennaio 2011 anche per tale personale è prevista la “finestra mobile” per la
pensione di vecchiaia che si aprirà trascorsi 12 mesi dalla maturazione del diritto.
Per la verifica corretta della tua posizione contributiva, per il calcolo previsionale
e per la presentazione della domanda di pensione rivolgiti alla sede del Patronato
INAS più vicina. Il servizio è completamente gratuito.