Delibera di approvazione

Transcript

Delibera di approvazione
Servizio di Staff/Settore:
Unità Organizzativa:
Dirigente:
GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 79
OGGETTO: REVISIONE
FARMACIE.
DELLA
SEDUTA DEL 01/04/2014
PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE
DELLE
L'anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di aprile alle ore 09:00 nella Residenza Comunale
di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
PRESENTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TAMBELLINI ALESSANDRO
CECCHETTI ENRICO
FRATELLO ALDA
LEMUCCHI GIOVANNI
MAMMINI SERENA
PIEROTTI FRANCESCA
RASPINI FRANCESCO
SICHI ANTONIO
TUCCORI MASSIMO
VIETINA ILARIA MARIA
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
anziano
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
ASSENTE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Presiede l'adunanza il Vice Sindaco Ilaria Maria Vietina.
Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Angeli Graziano, il quale cura la
verbalizzazione.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara
aperta la seduta.
Registro delle deliberazioni GC - n° 79 del 01/04/2014.
1
La Giunta Comunale
Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal dirigente del Settore Dipartimentale 04 Settore Attività Economiche e Edilizia - Dirigente, U.O. 4.1 - Attività Economiche, “REVISIONE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLE FARMACIE.”, così come redatta dal
responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale;
premesso che:
la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico nel comune di Lucca, fino ad oggi, è
avvenuta attraverso la cosiddetta "Pianta organica" secondo il procedimento disciplinato dalla L.R.T. n.
16 del 2000 "Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina
legale e farmaceutica";
i recenti processi di semplificazione amministrativa e di liberalizzazione delle attività
economiche hanno inciso notevolmente sulla materia della pianificazione farmaceutica e, in via
generale, con l’approvazione del D.L. n. 1/2012 (convertito nella L. 27/2012) il legislatore impone di
dare attuazione ai principi della “libertà di iniziativa economica” e “di libera concorrenza”, abolendo
tutti i limiti, restrizioni, controlli all’esercizio di attività economiche e all’ingresso di nuovi operatori, che
non siano ragionevoli, adeguati e proporzionati;
in particolare, in materia di assistenza farmaceutica, l’art. 11 della citata L. n. 27/2012 garantisce
la liberalizzazione dell’istituzione di nuove farmacie, curandosi soltanto di garantire che il loro numero
sia proporzionato a quello della popolazione e che esse siano congruamente localizzate al fine di
assicurare la miglior accessibilità al servizio farmaceutico;
in altri termini si impone una rivisitazione delle attuali limitazioni imposte dalla Pianta Organica
alle farmacie presenti sul territorio, sulla base dell’assunto che tali limitazioni, oggi, potrebbero
giustificarsi solo nella misura in cui servissero a garantire una congrua distribuzione tra sedi
farmaceutiche e popolazione potenzialmente interessata al servizio farmaceutico;
il testo attuale dell’art. 2 L. 475/1968, così come novellato dall’art. 11/1 lett. c D.L. 24/01/12
n. 1, predispone che: “ Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’art. 1 . Al
fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine
provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di
assicurare una equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio
farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”;
il compito della collocazione delle farmacie sul territorio comunale è oggi attribuito alla
competenza esclusiva dell’Amministrazione comunale al fine di garantire la miglior accessibilità sul
territorio del servizio farmaceutico;
tale assunto è oggi condiviso dalla giurisprudenza amministrativa prevalente: in proposito
recentemente il Consiglio di Stato, con sentenza 31 maggio 2013 n. 2990, ha riconosciuto come l’art. 11
del D.L. 1/2012 abbia soppresso le disposizioni che prevedevano la formazione e la revisione periodica
delle Piante Organiche comunali, a cura di un’autorità sovracomunale (Regione) sia pure lasciando
invariata la necessità di un momento pianificatorio derivante dalla conferma del numero chiuso delle
farmacie;
in sintesi, l’orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione al nuovo impianto normativo
pone alcuni punti fermi: a) riconosce l’esigenza di una pianificazione sul territorio delle farmacie; b)
Registro delle deliberazioni GC - n° 79 del 01/04/2014.
2
riconosce che tale compito è attribuito alla competenza del Comune e che può essere legittimamente
esercitato tramite deliberazione della Giunta senza la necessità di conformarsi ad adempimenti
procedimentali eventualmente imposti da leggi regionali; c) evidenzia come l’Azienda Sanitaria
competente e l’Ordine dei farmacisti intervengono nel procedimento di pianificazione con mera
funzione consultiva;
sulla competenza dell’Amministrazione comunale alla “localizzazione” delle farmacie si è
pronunciata anche la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 255/2013 che ha evidenziato come “in tale
materia, la legislazione statale distribuisce le competenze distinguendo tre tipi di attività. In primo luogo, vi è la
determinazione del numero delle farmacie (cosiddetta disciplina del contingentamento delle sedi farmaceutiche), per la quale
il legislatore statale, pur non precisando il soggetto competente alla determinazione, detta una specifica proporzione (una
farmacia ogni 3.300 abitanti). In secondo luogo, vi sono la individuazione delle nuove sedi farmaceutiche e la loro
localizzazione, attività che la normativa statale demanda ai Comuni (l’art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 recante
«Norme concernenti il servizio farmaceutico», così come modificato dall’art. 11, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1 – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività –,
convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che «il comune, sentiti
l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le
nuove farmacie […]»). In terzo luogo, vi è l’assegnazione dei servizi farmaceutici attraverso procedure concorsuali, a cui
segue il rilascio delle autorizzazioni ad aprire le farmacie e a esercitare detti servizi; per queste attività, il legislatore
statale determina i requisiti di base per la partecipazione ai concorsi ai fini del rilascio delle autorizzazioni all’esercizio
dei servizi farmaceutici, attribuendo alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare i bandi di concorso
(art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362 – Norme di riordino del settore farmaceutico; art. 11, comma 3, del d.l. n. 1
del 2012)”;
il D.L. 1/2012 si riferisce all'Amministrazione comunale senza precisare l'organo competente
all'approvazione dell'atto di pianificazione ma, in relazione alla competenza della Giunta, si ritiene di
aderire, come indicato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4668/2013, alla giurisprudenza formatasi
sotto la disciplina previgente e in particolare sotto la L. 475/1968: “Quest'ultima prevedeva che nel
procedimento di formazione della pianta organica delle farmacie intervenisse il Consiglio comunale. Con l'entrata in vigore
della L. n. 142 del 1990 e del testo unico n. 267/2000, la giurisprudenza, dopo qualche incertezza, si è attestata sul
principio che nel nuovo assetto degli enti locali quella competenza fosse passata alla Giunta (cfr. Cons. Stato, IV, n.
6850/2000 e giurisprudenza successiva). Le innovazioni del d.l. n. 1 del 2012 non toccano questo aspetto. Con la
disciplina anteriore il livello decisionale effettivo nel quale si formava la pianta organica delle farmacie era espresso dalla
Giunta; il decreto legge ha semplificato l’iter burocratico ma non ha alterato la sostanza del processo decisionale, ora di
competenza esclusiva del Comune. Pertanto, se con la normativa anteriore si riteneva che la competenza fosse della Giunta
e non del Consiglio comunale, non vi è ora ragione di ritenere diversamente”;
il cambio di impostazione derivato dalle norme ispirate ai principi di liberalizzazione del sistema
ha prodotto una diversa accezione del concetto di "zona" ben leggibile nelle considerazioni svolte dal
T.A.R. Lombardia con sentenza n. 173/2013, ovvero che “la pianta organica, con la ripartizione del territorio
in zone di competenza delle varie sedi farmaceutiche, può essere utilizzata, nell’attuale assetto normativo, soltanto come
strumento per ottenere un’adeguata distribuzione degli esercizi in rapporto alla popolazione. Una volta raggiunto questo
scopo occorre evitare che la pianta organica possa operare come freno all’iniziativa economica o come ostacolo alla
concorrenza; tale strumento regolatorio deve convivere con gli obiettivi pro-concorrenziali desumibili dal diritto comunitario
e recentemente codificati nella legislazione nazionale. Lo stesso art. 2 della legge 475/1968 (interamente sostituito
dall’art. 11 comma 1-c del DL 24 gennaio 2012 n. 1) fa ora riferimento a un concetto di zona che è diverso e più
flessibile rispetto a quello tradizionalmente utilizzato per le piante organiche. Se in precedenza era prevista un’esatta
ripartizione del territorio comunale in ambiti perimetrati, ciascuno assegnato in via esclusiva a una sede farmaceutica, la
normativa richiede adesso unicamente che sia rispettato il criterio dell'equa distribuzione delle farmacie sul territorio, in
particolare a beneficio dei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Ne consegue che i provvedimenti di revisione delle
piante organiche possono intervenire con maggiore libertà sulle zone già assegnate alle sedi farmaceutiche, anche al fine di
Registro delle deliberazioni GC - n° 79 del 01/04/2014.
3
consentire lo spostamento dei locali di vendita in posizioni commercialmente più favorevoli, purché sia garantita la
copertura omogenea dell’intero territorio comunale; devono poi essere richiamate le disposizioni dell’art. 3 commi 8 e 9 del
DL 13 agosto 2011 n. 138, che qualificano come indebite restrizioni dell’attività economica, tra l’altro, il divieto di
esercizio al di fuori di una certa area geografica e l'imposizione di distanze minime tra gli esercizi….. se dunque in via
interpretativa si ricerca un equilibrio che salvaguardi la residua funzione regolatoria delle piante organiche senza imporre
indebite restrizioni all’attività economica delle farmacie è possibile giungere alle seguenti conclusioni: 1) lo scopo dei confini
tra le sedi farmaceutiche è di individuare la popolazione da servire e non di irreggimentare l’iniziativa economica; (2) la
popolazione da servire costituisce clientela contendibile e non clientela garantita grazie alla pianta organica; (3) i titolari di
farmacia che subiscono gli effetti dell’avvicinamento e del potenziamento di altre farmacie non possono ottenere una misura
di protezione che freni gli investimenti e le innovazioni aziendali dei concorrenti. Queste conclusioni seguono le indicazioni
fornite dalla giurisprudenza comunitaria, la quale riconosce nella gestione delle farmacie sia una componente
imprenditoriale sia una componente professionale (C.Giust. Gr. Sez. 19 maggio 2009 C-531/06, Commissione/Italia,
punto 61). In particolare la suddetta giurisprudenza considera compatibili con il diritto comunitario le norme nazionali
che contingentano le sedi farmaceutiche, assoggettandole a una pianificazione geografica, qualora la finalità perseguita sia
quella di assicurare la copertura omogenea del territorio, comprese le zone rurali o comunque svantaggiate (C.Giust. Gr.
Sez. 1 giugno 2010 C-570/07,Blanco Pérez, punti 64-70-111). Se ne deduce che quando l’obiettivo della copertura
omogenea non sia in pericolo, non essendovi il rischio che l’offerta di medicinali e servizi accessori si concentri in alcuni
punti soltanto del territorio, viene meno la giustificazione delle misure restrittive della concorrenza e diventa quindi
irragionevole interpretare in modo rigido la pianta organica delle sedi farmaceutiche”;
anche il Ministero della Salute, in risposta ai quesiti interregionali posti sull’interpretazione
dell’art. 11 D.L. 1/2012, con parere ufficio legislativo del 21/03/12 0002148-P, aveva rilevato come la
“…norma approvata in sede di conversione del decreto legge indica la chiara volontà di tener conto del parametro della
popolazione stabilito dal comma 1 ai soli fini della determinazione del numero delle farmacie del comune. Per quanto
riguarda la localizzazione, spetta ora al comune, sentiti l’azienda sanitaria locale e l’Ordine provinciale dei farmacisti
competenti per territorio, identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie. Questa attività è svincolata dalla
necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella
perimetrazione delle sedi già aperte dovendo soltanto assicurare una equa distribuzione sul territorio degli esercizi e tener
conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente
abitate.”;
in buona sostanza la zona può non essere più considerata come l'ambito di sovranità della
singola farmacia, bensì come l'area in cui si estrinseca e trova equilibrio il servizio farmaceutico e dove
le farmacie che vi hanno sede devono essere "garantite" dal dovuto rispetto delle norme in materia di
distanze e del rapporto tra il numero delle farmacie e la popolazione;
in passato il Comune di Lucca, al fine di razionalizzare la distribuzione delle farmacie sul
territorio, aveva acquisito un studio della Lucense SPA, contenente una analisi approfondita della
distribuzione del servizio;
nonostante l’analisi della Lucense SpA risalga alla fine degli anni '90, in essa sono contenuti dati
che riflettono criticità ancora in larga misura attuali e mai del tutto risolte: nel rapporto si legge infatti
che “la distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale appare fortemente disomogenea con una eccessiva
concentrazione del numero di farmacie all’interno delle mura urbane (…) lo sviluppo urbanistico dell’ultimo decennio ha
determinato la crescita del numero dei residenti in alcune circoscrizioni, divenute oggi molto popolate, ma che risultano
tuttora prive di una sede farmaceutica di riferimento o con un rapporto farmacie/numero di abitanti fortemente
squilibrato.” ;
negli anni l’Amministrazione comunale, con alcuni interventi di modifica della pianta organica,
ha consentito lo spostamento di alcune farmacie dal centro storico attenuando alcune delle criticità
Registro delle deliberazioni GC - n° 79 del 01/04/2014.
4
evidenziate dalla rapporto della Lucense, pure ribadendo come tali interventi costituissero “soltanto un
alleggerimento permanendo un’alta concentrazione di farmacie nel centro”;
l’ultimo intervento dell’Amministrazione sulla necessità di revisione della pianta organica delle
sedi farmaceutiche risale alla D.G. n. 218/2008 con la quale si “prendeva atto della necessità di rimettere alla
successiva revisione l’apporto di eventuali modifiche che cercassero di porre soluzioni alle aree di crisi, favorendo lo
spostamento delle sedi da zone a bassa concentrazione in zone del territorio che manifestavano, a causa di mutamenti nella
distribuzione della popolazione, l’esigenza di avere farmacie vicine”;
nella medesima delibera veniva specificato come la revisione della pianta organica delle farmacie
potesse riferirsi: a) modificazioni delle sedi farmaceutiche senza variazioni del numero; b) diminuzioni
delle sedi farmaceutiche in conseguenza di una riduzione del numero di residenti; c) aumenti delle sedi
farmaceutiche in presenza di aumento della popolazione;
in altri termini, l’Amministrazione registrava nuovamente la permanenza di una situazione di
squilibrio nella distribuzione delle farmacie e rimetteva alla successiva revisione della pianta organica il
compito di ridurre gli squilibri evidenziati;
l'ipotesi oggetto della relazione conclusiva dello studio di Lucense SpA consta della
individuazione di nove zone, in cui il rapporto tra le sedi farmaceutiche attuali ed il numero dei
residenti sarebbe, ad oggi, il seguente (tabella A):
Tabella A
Zona
Farmacie presenti
Numero residenti
Rapporto
tra
numero
farmacie e residenti (dato
Agosto 2013 rilevato dai
servizi demografici)
A
8
9069
1133
B
4
14880
3720
C
4
15455
3863
D
2
10311
5155
E
1
4119
4119
F
2
10534
5267
G
1
7935
7935
H
2
10108
5054
I
2
7848
3924
tenendo ferma la proposta relativamente al numero ed ai confini delle zone, pure dando conto
del fatto che sul centro storico (zona A) – per le funzioni direzionali, commerciali e di attrattore
turistico che gli sono tipiche – gravita anche una utenza esterna aggiuntiva rispetto al numero dei
residenti, si è sviluppata una ipotesi di rideterminazione del numero delle farmacie attivabili nell'ambito
di ciascuna zona, descritta nel prospetto che segue (tabella B):
Registro delle deliberazioni GC - n° 79 del 01/04/2014.
5
Tabella B
Zona
Farmacie proposte
Numero residenti
Rapporto
tra
numero
farmacie e residenti (dato
Agosto 2013 rilevato dai
servizi demografici)
A
4
9069
2267
B
4
14880
3720
C
4
15455
3863
D
3
10311
3437
E
1
4119
4119
F
3
10534
3511
G
2
7935
3967
H
3
10108
3369
I
2
7848
3924
la nuova ipotizzata suddivisione del territorio in zone (costituite dal raggruppamento di frazioni
limitrofe, entro le quali collocare le farmacie tenendo conto, per le ragioni suesposte e in un’ottica proconcorrenziale, del dato demografico e dell’esigenza di offrire una distribuzione equilibrata del servizio
farmaceutico sul territorio) almeno fino a che non matureranno le condizioni per consentire l'apertura
di nuove farmacie, non può peraltro incidere sull'attuale assetto e collocazione delle sedi farmaceutiche,
cui non può certo essere imposta una qualche forma di decentramento obbligato;
in questo senso, parallelamente alla approvazione della nuova pianificazione del servizio, appare
ragionevole, prima del maturare delle condizioni per l'apertura di nuove farmacie, offrire l'opportunità
agli attuali operatori aventi sede nel centro storico (rapporto tra numero farmacie attuali e residenti =
1/1.133) di riposizionare i propri esercizi attualmente in rapporto di soprannumero rispetto alla zona
(vedasi tabella A) in zone dove questo rapporto non esista;
la libera opzione dell'impresa – che dovrebbe essere esercitata entro un limite temporale ben
preciso – di valutare una collocazione più utile, in un quadro normativo ispirato ai principi della libertà
di iniziativa, consente di raggiungere di per sé anche l'obiettivo della migliore distribuzione attesa
dall'utenza del servizio, dando comunque atto che, nell'attuale, tenuto conto della realtà territoriale e
della densità demografica, non appaiono presenti frazioni distanti più di 8/9 km dalla farmacia più
vicina, dato quest'ultimo che, plausibilmente, non potrebbe che migliorare ulteriormente a fronte di
processi di riequilibrio della presenza del servizio sul territorio;
in tal senso il rapporto previsto dalla legge (una farmacia ogni 3.300 abitanti) mentre non può
determinare imposizioni di trasferimento rispetto alla situazione data, per lo sviluppo del sistema
rappresenta l'obiettivo di servizio minimo, tanto che su di esso potrà essere indirizzata la
programmazione nella localizzazione della apertura di nuove sedi;
l'opportunità prefigurata viene quindi lasciata alla valutazione dell'impresa farmaceutica che,
attraverso questa opportunità, consente alla Amministrazione e (quel che più importa) all'utenza, di
migliorare l'equilibrio nella distribuzione del servizio sul territorio, salvaguardando comunque il
principio di non aggravare i rapporti esistenti nell'ambito di ciascuna zona tra il numero delle farmacie e
quello dei residenti;
Registro delle deliberazioni GC - n° 79 del 01/04/2014.
6
l’avvio del procedimento finalizzato alla elaborazione del nuovo Piano delle Farmacie è stato
portato a conoscenza sia all'Azienda Sanitaria di Lucca che all'Ordine Provinciale dei Farmacisti
nell'ambito dell'incontro tenutosi presso il Comune di Lucca in data 01.08.2013 convocato con
comunicazione di “avvio del procedimento di revisione del piano delle farmacie alla luce del mutato
quadro normativo” (trasmissione con posta elettronica certificata prot. n. 0058179/2013);
l'esito dell'istruttoria è stato presentato e discusso nell'ambito di un ulteriore incontro tenutosi
presso il Comune di Lucca in data 18 dicembre convocato con comunicazione (trasmissione prot. n.
0102175/2013) rivolta all'ASL di Lucca, all'ordine provinciale dei farmacisti ed estesa alla
partecipazione dell'associazione Farmalucca (associazione proprietari di farmacia di Lucca) e
all'associazione delle Farmacie Comunali;
con nota registrata al protocollo n. 1187/2014 sono pervenute le osservazioni di Farmalucca
(associazione dei proprietari di farmacia di Lucca);
al riguardo Farmalucca ha fatto presente come: a) la revisione della pianta organica delle
farmacie debba essere concordata con le parti interessate; b) la definizione delle zone individuate
dall’Amministrazione “non è prevista dalle norme vigenti”; c) ritiene non adeguati, nel merito, i criteri
utilizzati dall’Amministrazione arrivando quindi a respingere la proposta sostenendo che la normativa
vigente e la giurisprudenza avrebbero confermato l'attuale sistema di definizione della pianta organica
delle farmacie con la conseguente necessità di osservare revisione biennale attivata e coordinata dalla
Regione Toscana;
le osservazioni di Farmalucca – anche sulla base del parere legale acquisito agli atti - si ritengono
comunque già positivamente affrontate dalle premesse suesposte ed in particolare come, in punto di
diritto, sia ormai consolidata la giurisprudenza amministrativa che riconosce come il nuovo sistema
normativo attribuisca al Comune la competenza esclusiva alla pianificazione delle sedi farmaceutiche,
(indirizzo, peraltro confermato anche dalla Corte Costituzionale) mentre, nel merito, l'individuazione
delle zone tragga spunto da una complessa analisi territoriale effettuata dalla società Lucense SpA il cui
obiettivo era proprio (e già) quello di offrire all'Amministrazione una proposta equilibrata di
pianificazione delle farmacie fondata su dati oggettivi;
non sono giunti altri pareri in merito alla proposta di pianificazione;
quanto sopra premesso,
visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi
degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e
dal responsabile del servizio finanziario;
visto lo Statuto comunale;
visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000;
con n. 8 voti favorevoli su n. 8 presenti e votanti;
delibera
1
di approvare la revisione della pianificazione territoriale del servizio farmaceutico così come
descritta nel documento – allegato parte integrante - che individua e suddivide il territorio comunale in
Registro delle deliberazioni GC - n° 79 del 01/04/2014.
7
nove zone, costituite da raggruppamenti di frazioni limitrofe, entro le quali le farmacie operano e
potranno operare;
2
di dare indicazione al responsabile del Settore Dipartimentale 04 “Attività economiche e
edilizia” di avviare un procedimento finalizzato a consentire, entro un termine ragionevole - e
comunque prima che maturino le condizioni per l'apertura di nuove farmacie - lo spostamento delle
farmacie presenti nel centro storico (zona A) verso le altre zone istituite, al fine di consentire il
riequilibrio dell'attuale distribuzione del servizio, fermo restando che in nessun caso la nuova
collocazione potrà determinare, nella zona del centro storico, il venir meno del rapporto previsto dalla
legge tra numero di farmacie e numero dei residenti;
3
di trasmettere la presente delibera all’Azienda USL 2 e all’Ordine Provinciale dei Farmacisti
competente per territorio;
4
di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della
regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni.
Con successiva separata votazione, all’unanimità,
delibera
altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del
4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.
il Vice Segretario Generale
il Vice Sindaco
Dott. Angeli Graziano
Ilaria Maria Vietina
Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:
04 - Settore Attività Economiche e Edilizia - Dirigente
U.O. 4.1 - Attività Economiche
Registro delle deliberazioni GC - n° 79 del 01/04/2014.
8