Delibera di approvazione
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Delibera di approvazione
Servizio di Staff/Settore: Unità Organizzativa: Dirigente: GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE N. 79 OGGETTO: REVISIONE FARMACIE. DELLA SEDUTA DEL 01/04/2014 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLE L'anno duemilaquattordici il giorno uno del mese di aprile alle ore 09:00 nella Residenza Comunale di Lucca si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: PRESENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TAMBELLINI ALESSANDRO CECCHETTI ENRICO FRATELLO ALDA LEMUCCHI GIOVANNI MAMMINI SERENA PIEROTTI FRANCESCA RASPINI FRANCESCO SICHI ANTONIO TUCCORI MASSIMO VIETINA ILARIA MARIA Sindaco Assessore Assessore Assessore anziano Assessore Assessore Assessore Assessore Assessore Assessore ASSENTE X X X X X X X X X X Presiede l'adunanza il Vice Sindaco Ilaria Maria Vietina. Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Angeli Graziano, il quale cura la verbalizzazione. Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta. Registro delle deliberazioni GC - n° 79 del 01/04/2014. 1 La Giunta Comunale Presa visione della proposta di deliberazione presentata dal dirigente del Settore Dipartimentale 04 Settore Attività Economiche e Edilizia - Dirigente, U.O. 4.1 - Attività Economiche, “REVISIONE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLE FARMACIE.”, così come redatta dal responsabile del procedimento e conservata in atti al fascicolo digitale; premesso che: la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico nel comune di Lucca, fino ad oggi, è avvenuta attraverso la cosiddetta "Pianta organica" secondo il procedimento disciplinato dalla L.R.T. n. 16 del 2000 "Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica"; i recenti processi di semplificazione amministrativa e di liberalizzazione delle attività economiche hanno inciso notevolmente sulla materia della pianificazione farmaceutica e, in via generale, con l’approvazione del D.L. n. 1/2012 (convertito nella L. 27/2012) il legislatore impone di dare attuazione ai principi della “libertà di iniziativa economica” e “di libera concorrenza”, abolendo tutti i limiti, restrizioni, controlli all’esercizio di attività economiche e all’ingresso di nuovi operatori, che non siano ragionevoli, adeguati e proporzionati; in particolare, in materia di assistenza farmaceutica, l’art. 11 della citata L. n. 27/2012 garantisce la liberalizzazione dell’istituzione di nuove farmacie, curandosi soltanto di garantire che il loro numero sia proporzionato a quello della popolazione e che esse siano congruamente localizzate al fine di assicurare la miglior accessibilità al servizio farmaceutico; in altri termini si impone una rivisitazione delle attuali limitazioni imposte dalla Pianta Organica alle farmacie presenti sul territorio, sulla base dell’assunto che tali limitazioni, oggi, potrebbero giustificarsi solo nella misura in cui servissero a garantire una congrua distribuzione tra sedi farmaceutiche e popolazione potenzialmente interessata al servizio farmaceutico; il testo attuale dell’art. 2 L. 475/1968, così come novellato dall’art. 11/1 lett. c D.L. 24/01/12 n. 1, predispone che: “ Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall’art. 1 . Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare una equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”; il compito della collocazione delle farmacie sul territorio comunale è oggi attribuito alla competenza esclusiva dell’Amministrazione comunale al fine di garantire la miglior accessibilità sul territorio del servizio farmaceutico; tale assunto è oggi condiviso dalla giurisprudenza amministrativa prevalente: in proposito recentemente il Consiglio di Stato, con sentenza 31 maggio 2013 n. 2990, ha riconosciuto come l’art. 11 del D.L. 1/2012 abbia soppresso le disposizioni che prevedevano la formazione e la revisione periodica delle Piante Organiche comunali, a cura di un’autorità sovracomunale (Regione) sia pure lasciando invariata la necessità di un momento pianificatorio derivante dalla conferma del numero chiuso delle farmacie; in sintesi, l’orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione al nuovo impianto normativo pone alcuni punti fermi: a) riconosce l’esigenza di una pianificazione sul territorio delle farmacie; b) Registro delle deliberazioni GC - n° 79 del 01/04/2014. 2 riconosce che tale compito è attribuito alla competenza del Comune e che può essere legittimamente esercitato tramite deliberazione della Giunta senza la necessità di conformarsi ad adempimenti procedimentali eventualmente imposti da leggi regionali; c) evidenzia come l’Azienda Sanitaria competente e l’Ordine dei farmacisti intervengono nel procedimento di pianificazione con mera funzione consultiva; sulla competenza dell’Amministrazione comunale alla “localizzazione” delle farmacie si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con la Sentenza n. 255/2013 che ha evidenziato come “in tale materia, la legislazione statale distribuisce le competenze distinguendo tre tipi di attività. In primo luogo, vi è la determinazione del numero delle farmacie (cosiddetta disciplina del contingentamento delle sedi farmaceutiche), per la quale il legislatore statale, pur non precisando il soggetto competente alla determinazione, detta una specifica proporzione (una farmacia ogni 3.300 abitanti). In secondo luogo, vi sono la individuazione delle nuove sedi farmaceutiche e la loro localizzazione, attività che la normativa statale demanda ai Comuni (l’art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 475 recante «Norme concernenti il servizio farmaceutico», così come modificato dall’art. 11, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività –, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27, stabilisce che «il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie […]»). In terzo luogo, vi è l’assegnazione dei servizi farmaceutici attraverso procedure concorsuali, a cui segue il rilascio delle autorizzazioni ad aprire le farmacie e a esercitare detti servizi; per queste attività, il legislatore statale determina i requisiti di base per la partecipazione ai concorsi ai fini del rilascio delle autorizzazioni all’esercizio dei servizi farmaceutici, attribuendo alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare i bandi di concorso (art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362 – Norme di riordino del settore farmaceutico; art. 11, comma 3, del d.l. n. 1 del 2012)”; il D.L. 1/2012 si riferisce all'Amministrazione comunale senza precisare l'organo competente all'approvazione dell'atto di pianificazione ma, in relazione alla competenza della Giunta, si ritiene di aderire, come indicato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4668/2013, alla giurisprudenza formatasi sotto la disciplina previgente e in particolare sotto la L. 475/1968: “Quest'ultima prevedeva che nel procedimento di formazione della pianta organica delle farmacie intervenisse il Consiglio comunale. Con l'entrata in vigore della L. n. 142 del 1990 e del testo unico n. 267/2000, la giurisprudenza, dopo qualche incertezza, si è attestata sul principio che nel nuovo assetto degli enti locali quella competenza fosse passata alla Giunta (cfr. Cons. Stato, IV, n. 6850/2000 e giurisprudenza successiva). Le innovazioni del d.l. n. 1 del 2012 non toccano questo aspetto. Con la disciplina anteriore il livello decisionale effettivo nel quale si formava la pianta organica delle farmacie era espresso dalla Giunta; il decreto legge ha semplificato l’iter burocratico ma non ha alterato la sostanza del processo decisionale, ora di competenza esclusiva del Comune. Pertanto, se con la normativa anteriore si riteneva che la competenza fosse della Giunta e non del Consiglio comunale, non vi è ora ragione di ritenere diversamente”; il cambio di impostazione derivato dalle norme ispirate ai principi di liberalizzazione del sistema ha prodotto una diversa accezione del concetto di "zona" ben leggibile nelle considerazioni svolte dal T.A.R. Lombardia con sentenza n. 173/2013, ovvero che “la pianta organica, con la ripartizione del territorio in zone di competenza delle varie sedi farmaceutiche, può essere utilizzata, nell’attuale assetto normativo, soltanto come strumento per ottenere un’adeguata distribuzione degli esercizi in rapporto alla popolazione. Una volta raggiunto questo scopo occorre evitare che la pianta organica possa operare come freno all’iniziativa economica o come ostacolo alla concorrenza; tale strumento regolatorio deve convivere con gli obiettivi pro-concorrenziali desumibili dal diritto comunitario e recentemente codificati nella legislazione nazionale. Lo stesso art. 2 della legge 475/1968 (interamente sostituito dall’art. 11 comma 1-c del DL 24 gennaio 2012 n. 1) fa ora riferimento a un concetto di zona che è diverso e più flessibile rispetto a quello tradizionalmente utilizzato per le piante organiche. Se in precedenza era prevista un’esatta ripartizione del territorio comunale in ambiti perimetrati, ciascuno assegnato in via esclusiva a una sede farmaceutica, la normativa richiede adesso unicamente che sia rispettato il criterio dell'equa distribuzione delle farmacie sul territorio, in particolare a beneficio dei cittadini residenti in aree scarsamente abitate. Ne consegue che i provvedimenti di revisione delle piante organiche possono intervenire con maggiore libertà sulle zone già assegnate alle sedi farmaceutiche, anche al fine di Registro delle deliberazioni GC - n° 79 del 01/04/2014. 3 consentire lo spostamento dei locali di vendita in posizioni commercialmente più favorevoli, purché sia garantita la copertura omogenea dell’intero territorio comunale; devono poi essere richiamate le disposizioni dell’art. 3 commi 8 e 9 del DL 13 agosto 2011 n. 138, che qualificano come indebite restrizioni dell’attività economica, tra l’altro, il divieto di esercizio al di fuori di una certa area geografica e l'imposizione di distanze minime tra gli esercizi….. se dunque in via interpretativa si ricerca un equilibrio che salvaguardi la residua funzione regolatoria delle piante organiche senza imporre indebite restrizioni all’attività economica delle farmacie è possibile giungere alle seguenti conclusioni: 1) lo scopo dei confini tra le sedi farmaceutiche è di individuare la popolazione da servire e non di irreggimentare l’iniziativa economica; (2) la popolazione da servire costituisce clientela contendibile e non clientela garantita grazie alla pianta organica; (3) i titolari di farmacia che subiscono gli effetti dell’avvicinamento e del potenziamento di altre farmacie non possono ottenere una misura di protezione che freni gli investimenti e le innovazioni aziendali dei concorrenti. Queste conclusioni seguono le indicazioni fornite dalla giurisprudenza comunitaria, la quale riconosce nella gestione delle farmacie sia una componente imprenditoriale sia una componente professionale (C.Giust. Gr. Sez. 19 maggio 2009 C-531/06, Commissione/Italia, punto 61). In particolare la suddetta giurisprudenza considera compatibili con il diritto comunitario le norme nazionali che contingentano le sedi farmaceutiche, assoggettandole a una pianificazione geografica, qualora la finalità perseguita sia quella di assicurare la copertura omogenea del territorio, comprese le zone rurali o comunque svantaggiate (C.Giust. Gr. Sez. 1 giugno 2010 C-570/07,Blanco Pérez, punti 64-70-111). Se ne deduce che quando l’obiettivo della copertura omogenea non sia in pericolo, non essendovi il rischio che l’offerta di medicinali e servizi accessori si concentri in alcuni punti soltanto del territorio, viene meno la giustificazione delle misure restrittive della concorrenza e diventa quindi irragionevole interpretare in modo rigido la pianta organica delle sedi farmaceutiche”; anche il Ministero della Salute, in risposta ai quesiti interregionali posti sull’interpretazione dell’art. 11 D.L. 1/2012, con parere ufficio legislativo del 21/03/12 0002148-P, aveva rilevato come la “…norma approvata in sede di conversione del decreto legge indica la chiara volontà di tener conto del parametro della popolazione stabilito dal comma 1 ai soli fini della determinazione del numero delle farmacie del comune. Per quanto riguarda la localizzazione, spetta ora al comune, sentiti l’azienda sanitaria locale e l’Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio, identificare le zone nelle quali collocare le nuove farmacie. Questa attività è svincolata dalla necessità di definire esattamente un territorio di astratta pertinenza di ciascun nuovo esercizio e non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte dovendo soltanto assicurare una equa distribuzione sul territorio degli esercizi e tener conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.”; in buona sostanza la zona può non essere più considerata come l'ambito di sovranità della singola farmacia, bensì come l'area in cui si estrinseca e trova equilibrio il servizio farmaceutico e dove le farmacie che vi hanno sede devono essere "garantite" dal dovuto rispetto delle norme in materia di distanze e del rapporto tra il numero delle farmacie e la popolazione; in passato il Comune di Lucca, al fine di razionalizzare la distribuzione delle farmacie sul territorio, aveva acquisito un studio della Lucense SPA, contenente una analisi approfondita della distribuzione del servizio; nonostante l’analisi della Lucense SpA risalga alla fine degli anni '90, in essa sono contenuti dati che riflettono criticità ancora in larga misura attuali e mai del tutto risolte: nel rapporto si legge infatti che “la distribuzione delle sedi farmaceutiche sul territorio comunale appare fortemente disomogenea con una eccessiva concentrazione del numero di farmacie all’interno delle mura urbane (…) lo sviluppo urbanistico dell’ultimo decennio ha determinato la crescita del numero dei residenti in alcune circoscrizioni, divenute oggi molto popolate, ma che risultano tuttora prive di una sede farmaceutica di riferimento o con un rapporto farmacie/numero di abitanti fortemente squilibrato.” ; negli anni l’Amministrazione comunale, con alcuni interventi di modifica della pianta organica, ha consentito lo spostamento di alcune farmacie dal centro storico attenuando alcune delle criticità Registro delle deliberazioni GC - n° 79 del 01/04/2014. 4 evidenziate dalla rapporto della Lucense, pure ribadendo come tali interventi costituissero “soltanto un alleggerimento permanendo un’alta concentrazione di farmacie nel centro”; l’ultimo intervento dell’Amministrazione sulla necessità di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche risale alla D.G. n. 218/2008 con la quale si “prendeva atto della necessità di rimettere alla successiva revisione l’apporto di eventuali modifiche che cercassero di porre soluzioni alle aree di crisi, favorendo lo spostamento delle sedi da zone a bassa concentrazione in zone del territorio che manifestavano, a causa di mutamenti nella distribuzione della popolazione, l’esigenza di avere farmacie vicine”; nella medesima delibera veniva specificato come la revisione della pianta organica delle farmacie potesse riferirsi: a) modificazioni delle sedi farmaceutiche senza variazioni del numero; b) diminuzioni delle sedi farmaceutiche in conseguenza di una riduzione del numero di residenti; c) aumenti delle sedi farmaceutiche in presenza di aumento della popolazione; in altri termini, l’Amministrazione registrava nuovamente la permanenza di una situazione di squilibrio nella distribuzione delle farmacie e rimetteva alla successiva revisione della pianta organica il compito di ridurre gli squilibri evidenziati; l'ipotesi oggetto della relazione conclusiva dello studio di Lucense SpA consta della individuazione di nove zone, in cui il rapporto tra le sedi farmaceutiche attuali ed il numero dei residenti sarebbe, ad oggi, il seguente (tabella A): Tabella A Zona Farmacie presenti Numero residenti Rapporto tra numero farmacie e residenti (dato Agosto 2013 rilevato dai servizi demografici) A 8 9069 1133 B 4 14880 3720 C 4 15455 3863 D 2 10311 5155 E 1 4119 4119 F 2 10534 5267 G 1 7935 7935 H 2 10108 5054 I 2 7848 3924 tenendo ferma la proposta relativamente al numero ed ai confini delle zone, pure dando conto del fatto che sul centro storico (zona A) – per le funzioni direzionali, commerciali e di attrattore turistico che gli sono tipiche – gravita anche una utenza esterna aggiuntiva rispetto al numero dei residenti, si è sviluppata una ipotesi di rideterminazione del numero delle farmacie attivabili nell'ambito di ciascuna zona, descritta nel prospetto che segue (tabella B): Registro delle deliberazioni GC - n° 79 del 01/04/2014. 5 Tabella B Zona Farmacie proposte Numero residenti Rapporto tra numero farmacie e residenti (dato Agosto 2013 rilevato dai servizi demografici) A 4 9069 2267 B 4 14880 3720 C 4 15455 3863 D 3 10311 3437 E 1 4119 4119 F 3 10534 3511 G 2 7935 3967 H 3 10108 3369 I 2 7848 3924 la nuova ipotizzata suddivisione del territorio in zone (costituite dal raggruppamento di frazioni limitrofe, entro le quali collocare le farmacie tenendo conto, per le ragioni suesposte e in un’ottica proconcorrenziale, del dato demografico e dell’esigenza di offrire una distribuzione equilibrata del servizio farmaceutico sul territorio) almeno fino a che non matureranno le condizioni per consentire l'apertura di nuove farmacie, non può peraltro incidere sull'attuale assetto e collocazione delle sedi farmaceutiche, cui non può certo essere imposta una qualche forma di decentramento obbligato; in questo senso, parallelamente alla approvazione della nuova pianificazione del servizio, appare ragionevole, prima del maturare delle condizioni per l'apertura di nuove farmacie, offrire l'opportunità agli attuali operatori aventi sede nel centro storico (rapporto tra numero farmacie attuali e residenti = 1/1.133) di riposizionare i propri esercizi attualmente in rapporto di soprannumero rispetto alla zona (vedasi tabella A) in zone dove questo rapporto non esista; la libera opzione dell'impresa – che dovrebbe essere esercitata entro un limite temporale ben preciso – di valutare una collocazione più utile, in un quadro normativo ispirato ai principi della libertà di iniziativa, consente di raggiungere di per sé anche l'obiettivo della migliore distribuzione attesa dall'utenza del servizio, dando comunque atto che, nell'attuale, tenuto conto della realtà territoriale e della densità demografica, non appaiono presenti frazioni distanti più di 8/9 km dalla farmacia più vicina, dato quest'ultimo che, plausibilmente, non potrebbe che migliorare ulteriormente a fronte di processi di riequilibrio della presenza del servizio sul territorio; in tal senso il rapporto previsto dalla legge (una farmacia ogni 3.300 abitanti) mentre non può determinare imposizioni di trasferimento rispetto alla situazione data, per lo sviluppo del sistema rappresenta l'obiettivo di servizio minimo, tanto che su di esso potrà essere indirizzata la programmazione nella localizzazione della apertura di nuove sedi; l'opportunità prefigurata viene quindi lasciata alla valutazione dell'impresa farmaceutica che, attraverso questa opportunità, consente alla Amministrazione e (quel che più importa) all'utenza, di migliorare l'equilibrio nella distribuzione del servizio sul territorio, salvaguardando comunque il principio di non aggravare i rapporti esistenti nell'ambito di ciascuna zona tra il numero delle farmacie e quello dei residenti; Registro delle deliberazioni GC - n° 79 del 01/04/2014. 6 l’avvio del procedimento finalizzato alla elaborazione del nuovo Piano delle Farmacie è stato portato a conoscenza sia all'Azienda Sanitaria di Lucca che all'Ordine Provinciale dei Farmacisti nell'ambito dell'incontro tenutosi presso il Comune di Lucca in data 01.08.2013 convocato con comunicazione di “avvio del procedimento di revisione del piano delle farmacie alla luce del mutato quadro normativo” (trasmissione con posta elettronica certificata prot. n. 0058179/2013); l'esito dell'istruttoria è stato presentato e discusso nell'ambito di un ulteriore incontro tenutosi presso il Comune di Lucca in data 18 dicembre convocato con comunicazione (trasmissione prot. n. 0102175/2013) rivolta all'ASL di Lucca, all'ordine provinciale dei farmacisti ed estesa alla partecipazione dell'associazione Farmalucca (associazione proprietari di farmacia di Lucca) e all'associazione delle Farmacie Comunali; con nota registrata al protocollo n. 1187/2014 sono pervenute le osservazioni di Farmalucca (associazione dei proprietari di farmacia di Lucca); al riguardo Farmalucca ha fatto presente come: a) la revisione della pianta organica delle farmacie debba essere concordata con le parti interessate; b) la definizione delle zone individuate dall’Amministrazione “non è prevista dalle norme vigenti”; c) ritiene non adeguati, nel merito, i criteri utilizzati dall’Amministrazione arrivando quindi a respingere la proposta sostenendo che la normativa vigente e la giurisprudenza avrebbero confermato l'attuale sistema di definizione della pianta organica delle farmacie con la conseguente necessità di osservare revisione biennale attivata e coordinata dalla Regione Toscana; le osservazioni di Farmalucca – anche sulla base del parere legale acquisito agli atti - si ritengono comunque già positivamente affrontate dalle premesse suesposte ed in particolare come, in punto di diritto, sia ormai consolidata la giurisprudenza amministrativa che riconosce come il nuovo sistema normativo attribuisca al Comune la competenza esclusiva alla pianificazione delle sedi farmaceutiche, (indirizzo, peraltro confermato anche dalla Corte Costituzionale) mentre, nel merito, l'individuazione delle zone tragga spunto da una complessa analisi territoriale effettuata dalla società Lucense SpA il cui obiettivo era proprio (e già) quello di offrire all'Amministrazione una proposta equilibrata di pianificazione delle farmacie fondata su dati oggettivi; non sono giunti altri pareri in merito alla proposta di pianificazione; quanto sopra premesso, visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario; visto lo Statuto comunale; visto l’articolo 48 del D.lgs. n. 267/2000; con n. 8 voti favorevoli su n. 8 presenti e votanti; delibera 1 di approvare la revisione della pianificazione territoriale del servizio farmaceutico così come descritta nel documento – allegato parte integrante - che individua e suddivide il territorio comunale in Registro delle deliberazioni GC - n° 79 del 01/04/2014. 7 nove zone, costituite da raggruppamenti di frazioni limitrofe, entro le quali le farmacie operano e potranno operare; 2 di dare indicazione al responsabile del Settore Dipartimentale 04 “Attività economiche e edilizia” di avviare un procedimento finalizzato a consentire, entro un termine ragionevole - e comunque prima che maturino le condizioni per l'apertura di nuove farmacie - lo spostamento delle farmacie presenti nel centro storico (zona A) verso le altre zone istituite, al fine di consentire il riequilibrio dell'attuale distribuzione del servizio, fermo restando che in nessun caso la nuova collocazione potrà determinare, nella zona del centro storico, il venir meno del rapporto previsto dalla legge tra numero di farmacie e numero dei residenti; 3 di trasmettere la presente delibera all’Azienda USL 2 e all’Ordine Provinciale dei Farmacisti competente per territorio; 4 di prendere atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al TAR della regione Toscana, entro 60 giorni, o per via straordinaria al Capo dello Stato, entro 120 giorni. Con successiva separata votazione, all’unanimità, delibera altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267. Letto, approvato e sottoscritto. il Vice Segretario Generale il Vice Sindaco Dott. Angeli Graziano Ilaria Maria Vietina Segnalazione dell’esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici: 04 - Settore Attività Economiche e Edilizia - Dirigente U.O. 4.1 - Attività Economiche Registro delle deliberazioni GC - n° 79 del 01/04/2014. 8