1 - POLIZZA RESPONSABILITA` CIVILE TERZI La

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1 - POLIZZA RESPONSABILITA` CIVILE TERZI La
1 - POLIZZA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di
risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni
corporali e materiali involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale
verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’assicurato per danni
corporali e materiali imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata
l’assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.
L’assicurazione è prestata fino a concorrenza delle seguenti somme:
- Euro 1.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:
- Euro 1.000.000,00 per ogni persona che abbia subito danni corporali e di
- Euro 1.000.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone
per le conseguenze della responsabilità civile ai sensi di legge derivante all’Assicurato nella sua
qualità di esercente Centri e/o Circoli e/o Comitati anziani e/o Comitati di orti con non più di 500.000
Soci.
Agli effetti di tale garanzia si dà atto che i Soci volontari, iscritti negli appositi registri dei Soci, dei quali
gli Assicurati si avvalgono per l’espletamento delle attività per le quali è prestata l’assicurazione, sono
equiparati ai dipendenti ove tale nozione è prevista nell’ambito delle condizioni di polizza.
Garanzie complementari
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’assicurato:
• dalla gestione di bar e/o della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande.
Questa garanzia, ferma l’esclusione dei danni da vizio o da difetto originario dei prodotti somministrati,
vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori;
• dall’esistenza nell’ambito dell’azienda di distributori automatici di bevande e simili,
• dalla proprietà e/o esercizio di campi da bocce, piste da ballo, piste di pattinaggio, biliardi e sale
riunioni, laboratori per attività hobbistiche,
• dalla proprietà e/o esercizio, con relativa manutenzione, di aree verdi pertinenti il fabbricato ove si
svolge l’attività con eventuali parchi giochi e aree ortive,
• dall’esercizio di attività motorie (quali, a titolo indicativo e non limitativo, ginnastica dolce, yoga, ballo,
biciclettate, passeggiate, organizzazione di gite ed escursioni)
Attività ricreative
Ferma restando l’esclusione di cui all’art. 5.3 lett. a) delle C.G.di A., la garanzia vale anche per la
responsabilità civile derivante all’assicurato dall’organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative
varie per danni corporali e materiali cagionati a terzi, compresi i partecipanti.
Per le sole gite che rientrano nell’arco delle 18 ore l’assicurazione si intende operante fino a
concorrenza delle seguenti somme:
- Euro 1.500.000,00 per ogni sinistro, con il limite di:
- Euro 1.500.000,00 per ogni persona che abbia subito danni corporali e di
- Euro 1.500.000,00 per danni a cose anche se appartenenti a più persone
Soci come terzi
A parziale deroga di quanto stabilito dall’art.2 lett.b) delle C.G. di A., resta tra le parti convenuto che
relativamente alle lesioni corporali, i Soci sono considerati terzi, anche fra di loro.
Franchigia danni materiali
Resta fra le parti convenuto che l’assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata limitatamente ad ogni danno materiale – con una franchigia assoluta di Euro 250,00 nel senso che
l’assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino all’importo di Euro 250,00 per ciascun danno e
che l’infrascritta società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l’eccedenza rispetto a tale
somma.
Di conseguenza si intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste
dalla condizioni particolari, mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente
previste.
- Committenza auto ex art. 2049 C.C.
- Proprietà e/o conduzione di fabbricati nei quali si svolge l’attività, compresa R.C. ex D.Lgs 494/96 Prestatori di lavoro non dipendente
- Infortuni subiti dai Soci volontari dell’Assicurato non soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL
- Smercio prodotti alimentari
- Committenza di lavori e/o servizi
2 - POLIZZA INFORTUNI
L’assicurazione è prestata senza limiti d’età
L’assicurazione vale in tutto il mondo e senza limiti d’età
Capitale assicurato:
- Euro 30.000,00 in caso di morte
- Euro 30.000,00 in caso di Invalidità permanente
- Franchigia sulla Invalidità Permanente 3%, elevata a 5% in caso di infortunio conseguente
al rischio della circolazione stradale. Nel caso in cui l’invalidità permanente sia superiore al
50% della totale, la Società liquida l’indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia.
L’assicurazione vale per gli infortuni a favore delle seguenti categorie:
A)SOCI – La copertura è operante per gli infortuni subiti dai soci dell’Associazione della
Contraente nell’ambito delle attività organizzate e gestite dai Centri e/o strutture
dell’Ancescao comprese le attività turistiche e compresi altresì i rischi derivanti dalla
circolazione stradale.
B) CONSIGLIERI di tutti gli organismi della Contraente.
La copertura è operante per gli infortuni subiti durante la partecipazione alle attività ed agli
incarichi connessi al mandato (sono compresi anche i Soci appositamente delegati ad attività
consiliari/assembleari). Si precisa altresì che per la presente categoria B) la copertura è
operante anche per il rischio in itinere connesso con la partecipazione alle attività e agli
incarichi previsti dal mandato.
Estensioni di garanzia:
Per l’invalidità permanente si applica la tabella I.N.A.I.L.
Rimborso spese sanitarie e di trasferimento in centro ospedaliero attrezzato:
In caso di infortunio la Società rimborsa fino a concorrenza di Euro 1.000,00 le spese
sostenute in conseguenza diretta dell’infortunio, purché lo stesso comporti almeno un
pernottamento,:
• Onorari dei chirurghi o dell’equipe operatoria;
• Uso della sala operatoria, materiale di intervento, apparecchi terapeutici ed endoprotesi
applicati durante l’intervento;
• Rette di degenza;
• Esami e accertamenti diagnostici,
• Trattamenti fisioterapici e rieducativi,
• Trasporto dell’assicurato in istituto di cura in caso di ricovero e rientro al domicilio effettuato
con qualsiasi mezzo, esclusa comunque l’auto privata;
• Prestazioni medico- infermieristiche, medicinali, acquisto e/o noleggio di apparecchi, protesi
e sanitari, incluse le carrozzelle ortopediche.
La Società effettua il rimborso previa presentazione dei documenti giustificativi di spesa in
originale. Il pagamento viene effettuato a cura ultimata.
Attivazione della copertura
Per ciascuna annualità assicurativa la copertura per i singoli associati si intenderà operante a
partire dalle ore 24 del giorno di rilascio della tessera associativa come risultante dal registro
Soci gestito dall’Associazione.
3 - POLIZZA SPESE LEGALI E PERITALI
Oggetto dell’assicurazione:
La Società assume a proprio carico entro i limiti del massimale di garanzia pattuito, in luogo
dell’Assicurato e alle condizioni della presente polizza, l’onere relativo alle spese per
assistenza giudiziale – in ogni stato e grado, avanti qualsiasi sede e Autorità – nonché
extragiudiziale, peritale e investigativa per la tutela dei suoi interessi in conseguenza di fatti
ed atti involontariamente commessi dai suoi amministratori e dipendenti nell’espletamento del
servizio e nell’adempimento dei compiti d’ufficio.
L’assicurazione viene inoltre prestata a favore degli amministratori e dipendenti che si trovino
implicati, in conseguenza di tali fatti e atti, in procedimenti civili o penali, purché non esista
conflitto di interessi con l’assicurato.
La copertura assicurativa vale anche per le vertenze che abbiano ad oggetto violazioni o
inadempimenti di norme di diritto amministrativo per danni materiali a persone o a cose
arrecati ai privati cittadini, nonché qualora l’assicurato debba sostenere controversie derivanti
dalla circolazione di veicoli a motore di cui il contraente – assicurato risulti intestatario della
relativa carta di circolazione rilasciata dalle competenti autorità, guidati da persona dallo
stesso autorizzata alla guida e sempre che il numero dei veicoli risulti dagli elementi
considerati per la determinazione del premio.
L’assicurazione opera altresì per le controversie relative a danni subiti dall’assicurato o dai
suoi amministratori e dipendenti in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti.
Sono comprese le controversie derivanti da violazioni di diritto tributario e fiscale.
Esclusioni:
L’assicurazione non è operante per le vertenze che possano insorgere tra persone a favore
delle quali la garanzia sia prestata nonché delle controversie aventi ad oggetto:
- materia contrattuale e recupero crediti
- violazione di norme di diritto civile, penale o amministrativo derivanti da fatto doloso degli
amministratori e dipendenti
- fatti prodottisi in occasione di tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo o
risse da chiunque provocati.
Inoltre , in relazione da controversie da circolazione, l’assicurazione non è operante se il
conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, e se per il veicolo a
motore descritto in polizza non sia stato adempiuto all’obbligo di assicurazione ai sensi della
L.24/12/69 n.990 e successive modifiche.
L’assicurazione si intende prestata a favore dei Presidenti dei Centri sociali, membri dei
Coordinamenti nazionali, regionali e provinciali, del Consiglio Nazionale, del Collegio dei
Revisori e del Collegio dei Probiviri, aderenti all’Associazione Ancescao, per i casi connessi
all’esercizio delle funzioni a loro attribuite e durante la circolazione stradale, preventivamente
autorizzata dall’Ancescao, per la partecipazione alle riunioni degli organi istituzionali
dell’Associazione.
Il massimale di polizza è fissato in Euro 10.000,00 per sinistro
Per ogni sinistro è fissata una franchigia di Euro 400,00.