direttiva macchine

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direttiva macchine
Rischio meccanico, macchine, attrezzature
Dpr 459/96 – D.lgs 81/08
ROMA, ottobre 2009
PREMESSA
Le attrezzature di lavoro, che l’art. 69 del Decreto Legislativo 81/2008, definisce
come qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere
usato durante il lavoro, sono, all’origine di una altissima percentuale di infortuni sul
lavoro sia nell’ambito delle imprese edili che di tutte le aziende industriali ed artigiane.
Gli effetti connessi all’uso dei macchinari in genere, sono schematizzabili nelle grandi
categorie degli infortuni e delle patologie a breve e lungo termine.
I fattori che sono implicati negli eventi dannosi sono di varia natura:
• meccanici (stabilità, rottura durante il funzionamento, elementi mobili etc.)
• fisici
(rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non, elettricità, temperatura,
incendio, esplosione etc.)
• chimici
(gas, vapori etc.)
• psicologici (connessi all’ organizzazione del lavoro ed al rapporto uomo\macchina)
Il rischio meccanico che può essere prodotto dagli elementi delle
macchine o dai pezzi lavorati è condizionato particolarmente da:
•Dalla loro forma: elementi taglienti,spigoli vivi, parti di forma aguzza,
•Dalla loro posizione relativa, che può comportare zone di schiacciamento, di taglio,
di trascinamento, quando sono in movimento,
•Dalla loro massa e dalla loro stabilità, energia potenziale di elementi che possono
spostarsi sotto effetto della gravità,
•Dalla loro massa e dalla loro velocità, energia cinetica di elementi in movimento
controllato o incontrollato,
•Dalla loro accelerazione,
•Dall’insufficienza della loro resistenza meccanica, che può provocare rotture o
esplosioni pericolose
•Dall’energia potenziale degli elementi elastici (molle) o di liquidi o di gas sotto
pressione
E’ quindi fondamentale ed indispensabile che tutte le persone le quali, per qualsiasi
motivo, possono trovarsi a contatto con una attrezzatura, siano formate ed
informate in modo corretto ed adeguato al ruolo svolto sui rischi connessi con
quella attrezzatura e sui modi con cui essi sono stati affrontati, valutati e risolti.
Tutto questo, naturalmente, comporta una conoscenza più o meno approfondita in
funzione del ruolo svolto dalle principali normative di sicurezza che interessano le
attrezzature di lavoro.
La normativa di sicurezza in Italia sta vivendo un periodo di intensa e profonda
evoluzione da quella nazionale a quella relativa alla Comunità Europea.
Infatti l’integrazione europea attualmente in atto impone, tra l’altro, l’allineamento
anche nel campo della sicurezza alle direttive comunitarie.
D’altra parte il progresso e le trasformazioni delle tecniche lavorative implicano
anche una modifica alle caratteristiche e al tipo di infortunio; le innovazioni
tecnologiche introducono i rischi specifici ad esse inerenti.
D.LGS 81/2008
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE - Titolo III
TITOLO III Capo I Uso di attrezzature di lavoro e dei DPI
art. 69. definizioni
art. 70. requisiti di sicurezza
art 71. obblighi del datore di lavoro
art. 72 . obblighi dei noleggiatori e concedenti in uso
art. 73. informazione e formazione
Definizioni
Si intende per:
attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso
come il complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di
un’attività o all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il
lavoro;
uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una
attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la
riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;
zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di
lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la
sicurezza dello stesso;
lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona
pericolosa;
operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro.
Requisiti di sicurezza
1. Le attrezzature devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.- (dichiarazione
di conformità e marcatura CE)
2. Le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente
all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di
cui all’allegato V (requisiti di sicurezza della attrezzature di lavoro costruite in
assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive
comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla
data della loro emanazione)
L’allegato V è suddiviso in due parti:
•Parte I - requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro
•Parte II - prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche
Qualora gli organi di vigilanza, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a
disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio
conformemente alla legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad
essa applicabili ed utilizzata conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti
una situazione di rischio riconducibile al mancato rispetto di uno o più RES
previsti
dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano
immediatamente l’autorità nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di
prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate:
a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di
rischio, nei confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura,
mediante apposita prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata
accertata una contravvenzione, oppure mediante idonea disposizione in ordine alle
modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura di lavoro ove non sia stata accertata una
contravvenzione;
b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei
confronti del fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora,
alla conclusione dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la
sorveglianza del mercato, risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più RES
previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70.
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature
•conformi ai requisiti di sicurezza
•idonee ai fini della salute e sicurezza
•adeguate al lavoro da svolgere
Obblighi del datore di lavoro
Nella scelta delle attrezzature di lavoro deve considerare:
•
•
•
•
le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse
i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
Il datore di lavoro, al fine di ridurre al
minimo i rischi connessi all’uso delle
attrezzature di lavoro e per impedire che
dette attrezzature possano essere utilizzate
per operazioni e secondo condizioni per le
quali non sono adatte, adotta adeguate
misure tecniche ed organizzative, tra le
quali quelle dell’ALLEGATO VI
(disposizioni
concernenti
l’uso
di
attrezzature di lavoro)
ESEMPI:
1.2 Le operazioni di montaggio e smontaggio
delle attrezzature di lavoro devono essere
realizzate in modo sicuro, in particolare
rispettando le eventuali istruzioni d'uso del
fabbricante.
1.6.2 È vietato compiere su organi in moto
qualsiasi operazione di riparazione o
registrazione.
Obblighi del datore di lavoro
Prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano:
•installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
•oggetto di idonea manutenzione
•assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza
•siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di
lavoro per cui lo stesso é previsto
Obblighi del datore di lavoro
Le modifiche apportate alle macchine, per migliorarne le condizioni di sicurezza in
rapporto a quanto detto rispetto all’assoggettamento a misure di aggiornamento non
configurano immissione sul mercato, sempre che non comportino modifiche delle
modalità di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità
particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure
necessarie affinché:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che
abbiano ricevuto informazione, formazione ed addestramento adeguati
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano
qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.
Obblighi del datore di lavoro
•Le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano
sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e
ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di
impianto.
• Le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di
dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
Interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni
fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste
ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
Interventi di controllo straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone
condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere
conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni
trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività.
I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli
ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in ALLEGATO VII a
verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai
fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.
La prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede entro 60 gg dalla
richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL e o di
soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità stabilite entro 12 mesi da presente
decreto dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico
Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi
provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore
di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati.
Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso
Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine,
apparecchi o utensili costruiti o messi in servizio al di fuori della disciplina di
cui all'articolo 70, comma 1, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che
le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in
uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato
V.
Chiunque noleggi o conceda in uso (ad un datore di lavoro) attrezzature senza
conduttore, deve:
• Attestare il buono stato di conservazione, manutenzione, efficienza.
• Acquisire e conservare una dichiarazione del datore di lavoro che riporti
l’indicazione del lavoratore incaricato dell’uso, il quale deve risultare formato.
• Siano in possesso di specifica abilitazione se prevista art 73 comma 5
Informazione e formazione e addestramento
Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede,
affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori
incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e
ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla
sicurezza relativamente:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature
che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione,
informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo
delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano
essere causati ad altre persone.
In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le
quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori
Allegato V – Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro
costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari o messe a
disposizione antecedentemente alla data della emanazione
Nell’allegato V sono confluite le
•disposizioni contenute nel DPR 547/55, titolo III
•Alcune disposizioni contenute nei Requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I
del DPR 459/96
Struttura dell’allegato V
Parte I – Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro
Parte II – Prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche
Allegato VI – Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di
lavoro
Nell’allegato VI sono confluite le:
• disposizioni contenute nel D. Lgs. 626, titolo III
• alcune disposizioni contenute nei Requisiti essenziali di sicurezza dell’allegato I del
DPR 459/96
• alcune disposizioni contenute nel DPR 547/55
Struttura dell’allegato VI
Disposizioni applicabili a tutte le attrezzature di lavoro
(illuminazione, avviamento, proiezione di oggetti …)
Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.
Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature che servono a sollevare carichi
Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature che servono a sollevare persone
Disposizioni concernenti l’uso di determinate attrezzature
Rischi per energia elettrica
Materie e prodotti infiammabili e esplodenti
Impianti di saldatura ossiacetilenica, ossidrica e simili
Macchine utensili per legno e affini
Macchine per filare e simili
Allegato VII – Verifiche di attrezzature
LA SICUREZZA DELLE MACCHINE
seguono il Vecchio sistema
Seguono il Nuovo sistema
MACCHINE COSTRUITE PRIMA DEL :
MACCHINE COSTRUITE DOPO IL :
21 SETTEMBRE 1996 (compreso)
21 SETTEMBRE 1996
Se conformi ai requisiti
sicurezza di cui all’allegato V
generali
di
CONFORMITA’ ATTESTATA DA
FABBRICANTE:
(si considerano conformi anche
attrezzature conformi al DPR 547/55)
le
•Dichiarazione di conformità
NON RICHIEDONO ADEGUAMENTO
ALLA NORMATIVA VIGENTE
Se non conformi ai requisiti generali di
sicurezza di cui all’allegato V ne al DPR
547/55
•O si adegua la macchina alla normativa
vigente es. applicazione dispositivi di
sicurezza
•O, se l’adeguamento sostanzia modifiche
costruttive, si richiede una nuova messa in
servizio con procedura di Marcatura CE
•Marcatura CE
LA SICUREZZA DELLE MACCHINE - Direttiva Macchine – D.P.R. 459/96
LA DIRETTIVA MACCHINE E’ STATA RECEPITA IN ITALIA CON IL D.P.R.
24 LUGLIO 1996, N. 459 Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE,
91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relativi alle macchine.
Le norme del presente regolamento si applicano alle macchine, nonché ai
componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato
Le azioni introdotte nel sistema legislativo italiano sono state attuate sulla base delle
politiche Comunitarie di integrazione e riguardano sia le azioni di carattere sociale che
quelle per la libera circolazione delle merci.
• Le azioni di carattere sociale hanno prodotto direttive sociali che hanno lo scopo di
determinare i requisiti minimi di igiene e sicurezza a tutela dei lavoratori dell’unione
Europea.
•Le azioni in materia di libera circolazione delle merci hanno portato alla emanazione di
direttive di prodotto tra le quali la “direttiva macchine” , che presentano implicazioni
anche sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
LA SICUREZZA DELLE MACCHINE - Direttiva Macchine – D.P.R. 459/96
Immissione sul mercato: Si intende per immissione sul mercato la prima messa a
disposizione sul mercato dell’Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una
macchina o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego.
Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza
messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nell’ordinaria
o straordinaria manutenzione.
Messa in servizio: Si intende per messa in servizio:
a) la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul territorio
dell’Unione Europea;
b) l’utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della
legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non
previste direttamente dal costruttore.
LA SICUREZZA DELLE MACCHINE - Direttiva Macchine – D.P.R. 459/96
Per macchina si intende:
1) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro,
anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi di
collegamento, connessi solidamente per un’applicazione ben determinata,
segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il
condizionamento di materiali.
2) un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato
determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento
solidale.
3) un attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina,
commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine
diverse o su un trattore dell’operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non
sia un pezzo di ricambio o un utensile
LA SICUREZZA DELLE MACCHINE - Direttiva Macchine – D.P.R. 459/96
Per componente di sicurezza si intende si intende:
Un componente, purché non sia una attrezzatura intercambiabile, che il suo
costruttore o il suo mandatario stabilito nell’U.E. immette sul mercato allo scopo
di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o
cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone
La Direttiva si applica anche ai componenti si sicurezza
Sono escluse dalla Direttiva macchine:
•Tutte le macchine i cui rischi hanno natura elettrica che sono normati dalla Direttiva
73/23CEE
•Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza che sono oggetto di altre Direttive
specifiche.
LA SICUREZZA DELLE MACCHINE - Direttiva Macchine – D.P.R. 459/96
Esclusioni:
a) le macchine la cui unica fonte di energia sia quella prodotta dalla forza umana
b) le macchine per uso medico destinate all'impiego diretto sul paziente;
c) le attrezzature specifiche per i parchi di divertimento;
d) le caldaie a vapore e i recipienti a pressione;
e) le macchine specificamente progettate o destinate ad uso nucleare che,
f) le fonti radioattive incorporate in una macchina;
g) le armi da fuoco;
h) i serbatoi di immagazzinamento e le condutture per il trasporto di benzina, gasolio ecc;
i) i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o per via d'acqua destinati unicamente al trasporto di
persone..
l) le navi , nonché le attrezzature destinate ad essere utilizzate a bordo di tali navi o unità;
m) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone;
n) i trattori agricoli e forestali
o) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
p) gli ascensori
q) i mezzi destinati al trasporto di persone che utilizzano veicoli a cremagliera;
r) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
s) gli elevatori di scenotecnica;
t) gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e materiale.
Lo scopo della Direttiva macchine
Lo scopo della direttiva macchine è quello di creare le condizioni necessarie affinché
le industrie che operano nell’ambito della UE possano realizzare prodotti rispondenti
ai medesimi requisiti di sicurezza per le persone, l’ambiente e gli animali.
Il concetto fondamentale è che:
• Il fabbricante ha il dovere di rendere il prodotto sicuro.
• Il fabbricante deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per renderlo sicuro
La Direttiva è lo strumento che tutti gli Stati della UE hanno deciso di adottare per
stabilire i requisiti di sicurezza che le macchine devono possedere per poter essere
immesse sul mercato Comunitario.
Tali requisiti sono essenziali ed imprescindibili e devono essere soddisfatti, nel rispetto
dello stato dell’arte tecnologico del momento e che pertanto non viene prestabilito dalla
direttiva
Lo scopo della Direttiva macchine
Le istituzioni comunitarie si limitano ad armonizzare, per mezzo di direttive, i
requisiti essenziali relativi alla sicurezza.
Agli istituti di normazione, (CEN, CENELEC, ETSI) spetta invece il compito di adottare
le norme armonizzate che definiscono le specifiche tecniche di cui gli operatori hanno
bisogno per soddisfare i requisiti essenziali della direttiva.
Dunque per norme armonizzate si intendono quelle norme elaborate dagli enti
europei di normazione sulla base di un mandato della Commissione delle Comunità
Europee, in grado di esplicitare i generici requisiti delle direttive.
Tali norme devono OBBLIGATORIAMENTE essere trasposte in norme tecniche
nazionali.
Le norme armonizzate, cosi come le norme nazionali che le recepiscono non sono
obbligatorie; ogni operatore è infatti libero di produrre sulla base di diverse specifiche,
però dovra in tal caso, dare prova della conformità del prodotto alle direttive
se, invece
Il prodotto è realizzato secondo le norme armonizzate beneficia di una presunzione
di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza delle direttive.
Quali compiti ha il fabbricante?
Dimostrare la Conformità della macchina:
•Analisi dei rischi effettivamente presenti ed identificazione dei r.e.s. applicabili.
•Applicare il principio di integrazione della sicurezza: cioè eliminare i rischi sin dalla
progettazione, di installare i dispositivi di sicurezza, di individuare i rischi residui non
eliminabili.
•Allegare alla macchina il manuale di istruzione, uso e manutenzione.
•Costituire il Fascicolo Tecnico che documenti che tutti i r.e.s sono soddisfatti.
•Coinvolgere, nella valutazione l’Organismo Notificato se la macchina rientra nell’allegato
IV della Direttiva.
•Allegare alla macchina la dichiarazione CE di conformità.
•Apporre la marcatura CE sulla macchina.
Dichiarazione di Conformità CE
Ogni macchina, o componente di sicurezza, immessa sul mercato deve essere
accompagnata dalla Dichiarazione di Conformità CE sottoscritta dal fabbricante che
attesta che il prodotto in oggetto sia rispondente ai requisiti di sicurezza applicabili.
Il documento assume denominazioni diverse in funzione del prodotto a cui si riferisce:
A) Dichiarazione CE di Conformità si applica a tutte le macchine che soddisfano tutti i
requisiti essenziali applicabili.
B) Dichiarazione del Fabbricante si applica a tutte le macchine che non soddisfano tutti i
requisiti essenziali applicabili poiché sono destinate ad essere integrate in altre macchine o
insiemi di macchine; si applica inoltre a tutte le macchine immesse sul mercato incomplete.
L’adozione delle misure di sicurezza mancanti è di pertinenza di chi realizza l’impianto
complesso. Deve inoltre essere esplicitamente vietata la messa in servizio della macchina
fino a quando gli aspetti di sicurezza non soddisfatti non siano stati integrati
dall’installatore o dall’utilizzatore
C) Dichiarazione CE di Conformità per i componenti di sicurezza si applica a tutti i
componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato.
Dichiarazione di Conformità CE
La dichiarazione deve contenere:
•Dati del fabbricante.
•Descrizione della macchina.
•Le disposizioni pertinenti alle quali è conforme
•Eventuale nome e indirizzo del Organismo Notificato
•Norme e specificazioni tecniche adottate
•Deve essere inoltre chiaramente indicato il firmatario della dichiarazione
inoltre
Se si tratta di Dichiarazione del fabbricante va menzionato il divieto di
messa in servizio prima che la macchina in cui sarà incorporata sia stata dichiarata
conforme alle disposizioni della direttiva
Se si tratta di Componente di sicurezza va indicata la funzione svolta dal
componente stesso se non desumibile in modo evidente
L’ analisi dei rischi
A dimostrazione della conformità della macchina alla Direttiva il fascicolo tecnico deve
contenere la descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati dalla
macchina.
Il fabbricante deve selezionare i rischi legati al funzionamento della macchina e
cercare di eliminarli..
Il fabbricante analizza il tipo di rischio relativo e le modalità con cui può verificarsi,
valuterà se ogni requisito essenziale di sicurezza e stato soddisfatto e se le soluzioni
adottate per soddisfarlo hanno eliminato o ridotto il rischio presentata.
L’analisi dei rischi è condotta secondo i seguenti criteri:
•Determinazione del funzionamento della macchina.
•Identificazione del pericolo.
•Stima del rischio
•Valutazione del rischio e della gravità delle possibili conseguenze.
Fascicolo tecnico
Per dimostrare la conformità del prodotto ai requisiti essenziali le Direttive prescrivono al
fabbricante di documentare la scelte progettuali adottate.
Il Fabbricante deve fornire la dimostrazione oggettiva e documentale della sicurezza del
suo prodotto e di come sono stati soddisfatti i requisiti applicabili alla sua macchina.
Questa documentazione costituisce il FASCICOLO TECNICO.
Nella Decisione 90/683/CEE del 13.12.90, il Consiglio delle Comunità Europee ha deciso
che: “L’obiettivo essenziale di una procedura di verifica della conformità è quello di
permettere all’Autorità Pubblica di assicurarsi che un prodotto immesso sul mercato sia
conforme ai requisiti espressi nelle disposizioni delle direttive, in particolare per quanto
concerne la salute e la sicurezza degli utilizzatori e dei consumatori” Pertanto l’Autorità
“presume” non conforme il prodotto fino a che il Fabbricante non dimostra
documentalmente la correttezza della costruzione e dell’immissione sul mercato.
Se la macchina rientra in una delle tipologie elencate nell’allegato IV il Fascicolo Tecnico
deve essere sottoposto all’Organismo Notificato.
L’allegato V descrive i contenuti richiesti al Fascicolo Tecnico
Fascicolo tecnico
Il fascicolo tecnico deve contenere:
•Un esemplare del manuale delle Istruzioni per l’Uso della macchina.( all.1 res 1.7.4)
( documento da consegnare all’utente insieme alla dichiarazione di conformità )
•Disegni costruttivi.
•Calcoli.
•Dimensionamento della macchina.
•L’analisi dei rischi effettuata dal costruttore.
•I provvedimenti atti ad eliminare i rischi.
•Eventuali rischi residui non eliminabili e le relative istruzioni per evitare pericoli
derivanti da questi ultimi.
Il Manuale d’Istruzione
Il Manuale d’Istruzione deve:
•Tener conto della sicurezza degli operatori durante tutto il ciclo vitale della macchina:
•Fornire ai tecnici, agli operatori, ed ai manutentori tutte le informazioni e gli avvertimenti
relative all’ utilizzazione in condizioni di sicurezza della macchina.
Informazioni generali:
•Campo di utilizzazione della macchina;
•Operatori richiesti (specializzati);
•Predisposizioni da parte dell’ utilizzatore;
•Assistenza tecnica;
•Modalità di movimentazione;
Descrizione della macchina:
•Illustrazioni
•Dati tecnici
•Prestazioni garantite
Il Manuale d’Istruzione
Norme di sicurezza antinfortunistiche:
•Modalità di uso sicuro;
•Dispositivi di protezione individuali prescritti;
•Usi previsti;
•Usi non previsti;
•Zone di lavoro;
•Aree pericolose;
•Targhette;
•Rischi residui
Installazione:
• Imballo;
•Spedizione;
•Trasporto;
Funzionamento:
•Messa a punto per primo avviamento;
•Comandi e zone pericolose;
• Descrizione del quadro e disposizione dei comandi;
•Modi di funzionamento;
•Arresto normale e di emergenza;
•Gestione del materiale usato e prodotto;
Il Manuale d’Istruzione
Manutenzione:
• Sicurezza nelle fasi di manutenzione;
•Manutenzione ordinaria e straordinaria;
•Attrezzi speciali;
•Prodotti d’uso;
•Lubrificazioni, registrazioni.
Guasti e disfunzioni:
•Inconvenienti;
•Cause possibili;
•Rimedi consigliati.
Smaltimento rifiuti:
• Cosa produce la macchina;
•Coinvolgimento di enti esterni;
•Stoccaggio;
•Obblighi di registrazione.
Il Manuale deve essere redatto in una delle lingue ufficiali del Paese di utilizzo.
I Requisiti essenziali di sicurezza
PER OGNUNA DELE POSSIBILI SITUAZIONE POTENZIALMENTE PERICOLOSE
CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DI UNA MACCHINA LA DIRETTIVA
MACCHINE FISSA DEI PRINCIPI DI RIFERIMENTO DA RISPETTARE:
REQUISITII ESSENZIALI DI SICUREZZA
L’allegato I e suddiviso in sei capitoli:
• Cap. 1 RES generali per tutte le macchine
• Cap.2 RES per talune categorie di macchine
macchine agroalimentari,
macchine portatili,
macchine per la lavorazione del legno e di materie assimilate
• Cap. 3 RES per ovviare ai rischi dovuti alla mobilità delle macchine
• Cap. 4 RES per prevenire i rischi dovuti ad operazioni di sollevamento
• Cap. 5 RES nei lavori in sotterraneo
• Cap, 6 RES sollevamento e spostamento di persone
LA SICUREZZA DELLE MACCHINE
direttiva macchine - requisiti essenziali di sicurezza
Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di salute si applicano soltanto se
sussiste il rischio corrispondente per la macchina in questione allorché viene utilizzata alle
condizioni previste dal fabbricante. In ogni caso i requisiti 1.1.2, 1.7.3 e 1.7.4 si
applicano all'insieme delle macchine oggetto del presente allegato.
I requisiti essenziali di sicurezza e di salute sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello
stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso
e nella misura del possibile la macchina deve essere progettata e costruita per tendere verso
tali obiettivi.
Macchine in Allegato IV
Dopo l’apposizione della marcatura CE a bordo macchina essa può essere commercializzata
in tutti gli stati membri della Comunità Europea.
Occorre precisare che nell’allegato IV sono elencati 17 tipi di macchine, ritenute dal
legislatore più pericolose, (ad esempio le seghe, le presse, gli apparecchi di sollevamento
persone con rischio di caduta verticale superiore a 3 metri), e 4 componenti di sicurezza per
i quali la procedura sopra descritta non è sufficiente.
Infatti per le macchine comprese nell’ allegato IV, il costruttore, prima della
commercializzazione, deve attenersi alla seguente procedura:
Schema di Procedura di certificazione
fascicolo tecnico
all. V
NON RIPORTATA IN
ALLEGATO IV
COSTRUTTORE
TIPO DI
MACCHINA
RIPORTATA IN
ALLEGATO IV
SENZA RISPETTARE
TOTALMENTE LE
NORME
Esame di tipo CE
da O.N. all. VI
Fascicolo tecnico all. V
inviato all’O.N. per
custodia
RIPORTATA IN
ALLEGATO IV
CONFORME ALLE
NORME
scelta del
costruttore
dichiarazione
di conformità
ai requisiti
essenziali
Fascicolo tecnico all. VI
inviato all’O.N. per
attestazione di
adeguatezza
Esame di tipo CE
da O.N. all. VI
dichiarazione
di conformità
al tipo
sottoposto
all’esame per
la
certificazione
CE
INIZIO
presenza di rischio?
Rappresentazione schematica della strategia per
la scelta delle misure di prevenzione integrata
NO
nessuna misura
SI
prevenzione intrinseca
SI
protezioni
SI
possono essere
eliminati o ridotti?
NO
possono essere usate
delle protezioni?
NO
avvertenza sui rischi residui
per consentire l’uso sicuro
OBIETTIVO
RAGGIUNTO
DIRETTIVA 2006/42/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006
relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 157/24 del 9/6/2006
Attuazione direttiva 2006/42/CE
Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 29
giugno 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a partire dal 29 dicembre
2009.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale.
La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti:
a) macchine;
b) attrezzature intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine.
Viene estesa a:
• ascensori da cantiere;
• ascensori con velocità fino a 0,15 m/sec;
• apparecchi portatili a carica esplosiva.
Esclusioni:
• I componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio
in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina
originaria;
• Le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
• Le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in
caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;
• Le armi, incluse le armi da fuoco;
• Prodotti appartenenti a Direttiva Bassa Tensione.
Definizione di “Macchina”:
•Insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di
azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di
componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per
un'applicazione ben determinata,
•insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di
collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di
movimento,
•insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può
funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in
un edificio o in una costruzione,
•insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono
disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
•insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro
solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la
forza umana diretta;
Definizione di “Quasi-macchine”:
Insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado
di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una
quasi-macchina.
Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o
assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per
costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva;
Il fabbricante della quasi-macchina prima della commercializzazione elabora:
•La documentazione tecnica pertinente
Serve a dimostrare che i requisiti essenziali di sicurezza applicati sono soddisfatti.
•La dichiarazione di incorporazione
Attuale dichiarazione dell’Allegato II parte B per le macchine da incorporare in altre
macchine con l’aggiunta dell’elenco dei RES applicati e rispettati.
•Le istruzioni per l’assemblaggio
Devono contenere la descrizione delle condizioni da rispettare per una corretta
incorporazione nella macchina finale al fine della sicurezza.
Definizione di “Componente di sicurezza”:
Componente destinato ad espletare una funzione di sicurezza, immesso sul
mercato separatamente, il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio
la sicurezza delle persone, e che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata
progettata o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.
L'allegato V contiene un elenco indicativo dei componenti di sicurezza che può
essere aggiornato in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);
Elenco indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera c)
1. Ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
2. Dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone.
3. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di sicurezza nelle macchine di cui
ai punti 9, 10 e 11 dell'allegato IV.
4. Blocchi logici per assicurare funzioni di sicurezza.
5. Valvole dotate di mezzi ausiliari per il rilevamento di guasti destinate ad essere utilizzate per il comando dei movimenti
pericolosi delle macchine.
6. Sistemi di estrazione per le emissioni delle macchine.
7. Ripari e dispositivi di protezione destinati a proteggere le persone esposte contro le parti mobili coinvolte nel
processo di lavorazione delle macchine.
8. Dispositivi di controllo del carico e dei movimenti delle macchine per il sollevamento.
9. Sistemi di ritenzione per mantenere le persone sul sedile.
10. Dispositivi di arresto di emergenza.
11. Sistemi di scarico per evitare la formazione di cariche elettrostatiche potenzialmente pericolose.
12. Limitatori di energia e dispositivi di sicurezza citati ai punti 1.5.7, 3.4.7 e 4.1.2.6 dell'allegato I.
13. Sistemi e dispositivi destinati a ridurre l'emissione di rumore e di vibrazioni.
14. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
15. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).
16. Dispositivi di comando a due mani.
17. I componenti per macchine progettate per la salita e/o la discesa di persone da un piano all'altro e inclusi nel
seguente elenco:
a) dispositivi di bloccaggio delle porte di piano;
b) dispositivi che impediscono la caduta dell'unità di carico o movimenti ascendenti incontrollati;
c) dispositivi di limitazione di velocità eccessiva;
d) ammortizzatori ad accumulazione di energia:
— a caratteristica non lineare, o
— con smorzamento del movimento di ritorno;
e) ammortizzatori a dissipazione di energia;
f) dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute;
g) dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici.
Nuove macchine in Allegato IV:
•
Unità logiche per funzioni di sicurezza
•
Dispositivi per il rilevamento di persone
•
Apparecchi portatili a carica esplosiva
•
Ripari per i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
Per le macchine non contemplate nell’Allegato IV le procedure per la
valutazione della conformità sono sostanzialmente immutate con la sola
aggiunta del controllo interno sulla fabbricazione della macchina
Per le macchine contemplate nell’Allegato IV vi sono importanti novità:
•
Cessa l’obbligo per chi si avvale delle norme armonizzate di depositare il
Fascicolo Tecnico presso gli Organismi Notificati, o la possibilità di
sottoporre ad esame solo il fascicolo
•
Introdotta la possibilità di operare in regime di garanzia di qualità totale
(Allegato IX) (progettazione – fabbricazione – ispezione finale - prove)
•
Assicurare che la macchina sia conforme allo stato dell’arte
•
Chiedere la riesamina dell’attestato di esame CE ogni cinque anni
Esame CE del tipo: responsabilità degli organismi notificati
•
Assicurare che l’attestato di esame CE rimanga valido e ritirarlo nel caso
contrario
•
Informare il fabbricante di cambiamenti rilevanti che abbiano implicazioni
sulla validità dell’attestato
•
La sorveglianza del mercato è stata estesa anche alle quasi macchine
•
La clausola di salvaguardia si applica solo alla macchine
•
Le procedure sono rimaste sostanzialmente immutate