AVV. MARIANNA SALA TUTELA DELL`ANIMALE DA COMPAGNIA

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AVV. MARIANNA SALA TUTELA DELL`ANIMALE DA COMPAGNIA
SSM - Scuola Superiore della Magistratura
AVV. MARIANNA SALA
TUTELA DELL’ANIMALE DA COMPAGNIA
E CONDOMINIO
SSM - 3 dicembre 2015
Tribunale di Milano, Aula Magna
Il nuovo art. 1138 ult. co. c.c. (L.220/2012)
«le norme del regolamento non possono vietare di
possedere o detenere animali domestici>>
L’importanza della nuova norma è legata soprattutto al fatto che,
con la sua approvazione, il legislatore ha riconosciuto
espressamente l’importanza della presenza degli animali nella
vita domestica, mettendo un tassello in più nel complesso ed
articolato quadro giuridico posto a loro tutela
SSM - 3 dicembre 2015
Tribunale di Milano, Aula Magna
I.
Posizione giuridica dell’animale
nell’ordinamento italiano
II.
Il nuovo art. 1138 ult. co. c.c. (L.220/2012):
incertezze applicative della nuova norma
SSM - 3 dicembre 2015
Tribunale di Milano, Aula Magna
I. Posizione giuridica dell’animale nell’ordinamento
Il nostro sistema giuridico tradizionale è alquanto contraddittorio nel modo in cui
considera gli animali:
•nel diritto amministrativo molte norme – in tema di allevamento, trasporto,
mattazione, commercio … - offrono talune garanzie, almeno sotto il profilo collettivo;
•secondo il diritto civile (artt. 812, 820 e 923 c.c.), gli animali sarebbero beni mobili
suscettibili di essere oggetto di diritti reali e di negozi giuridici (es vendita);
•il diritto penale giunge a prenderli in considerazione quali «esseri senzienti»
contraddittorietà giustificata in base alla naturale stratificazione delle leggi nel
tempo, che riflette l’evoluzione non solo economica, ma anche culturale.
ANIMALI
«DI SERIE A»
«DI SERIE B»
ANNI ’90: SI APRE UNA NUOVA STAGIONE GIURIDICA
stupefacente fruttificazione di leggi, decreti, ordinanze ministeriali a tutela degli animali,
volti a rimarcare l’importanza degli animali all’interno delle società
Dagli anni ‘90 il sistema giuridico italiano subisce profonde
modifiche in senso favorevole alla tutela degli animali, grazie a:
I.
II.
III.
Principi giuridici di derivazione europea
Nuovi interventi della legislazione italiana
Giurisprudenza
I. Principi giuridici di derivazione europea
 TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’U.E., c.d. TRATTATO DI LISBONA
(siglato a Lisbona il 13.12.2007, ratificato in Italia con Legge 130/2008) - ART. 13: animali = esseri
senzienti
norma primaria dell’Unione e, come tale, direttamente applicabile agli Stati membri,
con valore paracostituzionale, in quanto rappresenta i fondamenti su cui poggia l’Unione Europea
 CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA (Strasburgo,
13.11.1987) - ratificata in Italia con la Legge 201/2010
II. Nuovi interventi della legislazione italiana
- Legge 281/1991 «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo» art. 1: «lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione (…) »
- Legge 189/2004: introdotto nel codice penale il nuovo Titolo IX-bis “Dei delitti contro il sentimento
per gli animali”
- c.d. «CODICE DEL TURISMO» (d. lgs. 2011/79)
- nuovo «CODICE DELLA STRADA» (l. 120/2010)
- Riforma Condominio (l. 220/2012)
In via di approvazione:
- disegno di legge in materia ambientale (per la promozione di misure di green economy - Collegato
ambientale - legge stabilità 2014), che all’art. 77 prevede la modifica all’art. 514 cpc (cose mobili
assolutamente impignorabili)
III. Giurisprudenza – a titolo esemplificativo
• RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI VISITA IN CARCERE da parte del cane del detenuto, in quanto
membro della famiglia (decreto del Magistrato di sorveglianza di Vercelli - 24.10.2006)
• Diritto di visita presso ospedali / centri per anziani (v. ad es. Tribunale di Varese, Sez. I Civ.,
7.12.2011, dott. Buffone)
• Separazione tra coniugi (Tribunale di Milano, Sez. IX Civ., decreto 13.3.2013 - L'animale non può
essere più collocato nell'area semantica concettuale delle "cose" dovendo essere riconosciuto
come "essere senziente".
• Risarcimento del danno morale da uccisione/ferimento dell’animale domestico (es. Trib. Rovereto,
18.10.2009)
In base ai principi generali che regolano il nostro ordinamento:
DIRITTO EUROPEO - LEGGE NAZIONALE - GIURISPRUDENZA
riconoscere nel rapporto uomo-animale domestico un interesse
giuridico (da tutelare)
attribuire a detto valore una portata costituzionale
art. 2 Cost.
clausola generale di tutela della persona, aperta al soggiorno
dei valori man mano riconosciuti, nel tempo, dalla società,
come diritti inviolabili (anche se inespressi) – garantire piena
tutela a tutte le manifestazioni essenziali allo sviluppo
dell’essere umano
«diritto al rapporto affettivo uomo-animale domestico»  diritto
di nuova generazione
art. 1138 ult. com. c.c.  espresso riconoscimento del diritto
alla
coabitazione
con
l’animale
domestico,
come
estrinsecazione del (più ampio) diritto al rapporto affettivo
con l’animale
II. Il nuovo art. 1138 ult. co. c.c. (L.220/2012):
TITOLO
incertezze applicative della nuova norma
L. 220/12:
No norme di diritto
transitorio
PROBLEMA APERTO
1. Che efficacia ha la nuova norma?
• È applicabile ai regolamenti condominiali pre-vigenti?
• È derogabile?
• È applicabile a situazioni diverse dal condominio? (es. locazioni,
multiproprietà)
2. Quali sono le facoltà inerenti al nuovo «diritto di coabitazione con
l’animale domestico»?
• Parti comuni degli edifici
• Animali sì, ma quanti?
3. La nozione di «animale domestico»
4. Rapporti di vicinato e problemi di
convivenza
• Sul diritto a non essere disturbati
• Il danno cagionato dagli animali
in condominio
Doverosa puntualizzazione:TITOLO
SITUAZIONE ANTE RIFORMA
divieti  natura negoziale
 servitù reciproche
 unanimità per approvazione o modifica
Cass.
2011/3705
TITOLO
<<il divieto di tenere animali negli appartamenti di un edificio
condominiale non può essere contenuto negli ordinari regolamenti
condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non
potendo tali tipi di regolamento disporre delle limitazioni alle facoltà
connesse con il diritto di proprietà dei singoli condomini, sulle porzioni
di
fabbricato
appartenenti
agli
stessi
in
via
esclusiva. Tali
disposizioni esigono, infatti, di essere approvate all'unanimità,
pena la loro inefficacia anche nei confronti di quei condomini che, con
il loro voto, abbiano concorso alla loro approvazione ed hanno,
quindi, natura contrattuale e non regolamentare, non limitandosi,
semplicemente, a disciplinare l'uso dei beni comuni.>>
1. efficacia della nuova norma
- è applicabile ai regolamenti condominiali pre-vigenti?
1° soluzione – irretroattività della legge nel tempo
La questione è stata dai più ricondotta – erroneamente – al problema della
retroattività della legge nel tempo
la Riforma non potrà applicarsi che per l’avvenire, in virtù del principio generale
di irretroattività delle leggi di cui all’art.11, 1° co. disp. prel. c.c. (secondo cui
la legge “non dispone che per l’avvenire”); da ciò conseguirebbe che il vecchio
regolamento, contrattuale e trascritto, continuerebbe a mantenere la propria
efficacia
TITOLO RELAZIONE – NOME
RELATORE
Congresso
LAV 2010 - Auditorium Via Rieti
LA QUESTIONE VA AFFRONTATA DIVERSAMENTE
È opportuno svincolarsi dalla tradizione romanistica, secondo cui la legge che
regolamenta il rapporto contrattuale va individuata in relazione al momento
della stipula
In stipulationibus,
id tempus spectatur,
quod contrahimus
Altra tesi:
si può parlare di retroattività solo quando la nuova norma è chiamata a
regolamentare ex post un rapporto giuridico già prodottosi in passato e che
ha già esaurito i suoi effetti
non, invece, quando la nuova norma è chiamata a incidere ex nunc per il
tempo successivo alla sua entrata in vigore sui rapporti giuridici non ancora
esauriti
SSM - 3 dicembre 2015
Tribunale di Milano, Aula Magna
2° soluzione (corretta) : Ius superveniens
Occorre domandarsi:
lo IUS SUPERVENIENS (introdotto con la Riforma) è in grado di incidere,
sui rapporti pendenti, ex nunc?
SI
Cass. 2001 n. 5052
<<In ipotesi di nullità derivante da "ius
superveniens", a rapporto validamente instaurato,
la norma sopravvenuta, in luogo di incidere sulla
validità del contratto, priva il rapporto della
capacità di produrre effetti ulteriori; pertanto,
l'invalidità successiva può incidere su negozi che
ancora non hanno iniziato a produrre effetti,
mentre per gli altri resta priva di rilievo (se tutti gli
effetti si sono esauriti) ovvero si traduce in una
perdita di ulteriore efficacia e cioè in un arresto
della funzione negoziale dell'atto.>>
(segue) 1. efficacia della nuova norma
- è derogabile?
SULL’INDEROGABILITA’ DEL DIVIETO EX ART. 1138 C.C.
CRITERIO ERMENEUTICO DELLA RATIO LEGIS
occorre tenere conto dell’intenzione del legislatore
fondamento – scopo – funzione della norma
vc si avrebbe una
interpretatio abrogans
della norma
Tutelare la
convivenza del
condomino con il
proprio animale
domestico
(segue) 1. efficacia della nuova norma
- è applicabile a situazioni diverse dal condominio (es. locazioni,
multiproprietà)?
Se l’art. 1138 c.c. è norma di consolidamento di principi già vigenti nel nostro
ordinamento (perché espressi dalla normativa europea e nazionale)
il «diritto di coabitazione con l’animale domestico»
è l’espressione positiva del più generale
«diritto al rapporto affettivo dell’uomo con l’animale»
DIRITTO A COPERTURA COSTITUZIONALE DI NUOVA GENERAZIONE (ART. 2 COST.)
condizionata la soluzione del contenzioso anche al di fuori dell’ambito condominiale,
nella soluzione dei problemi di legittimità delle clausole limitatrici della detenzione di
animali domestici, contenute in negozi giuridici quali, ad es., locazione, usufrutto,
comodato di unità abitativa, donazione modale, clausole testamentarie, ecc…
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TITOLO RELAZIONE – NOME
RELATORE
Congresso
LAV 2010 - Auditorium Via Rieti
Tribunale di Milano, Aula Magna
scontro titanico
autonomia contrattuale – v. art. 1322 c.c.
limiti imposti dai principi generali dell’ordinamento
Art. 1322, I comma: le parti possono liberamente determinare il contenuto del
contratto, nei limiti imposti dalla legge
II comma: e purché il contratto sia diretto a «realizzare interessi meritevoli di
tutela»
È meritevole di tutela un interesse che collide con i principi europei e nazionali in difesa
del rapporto uomo – animale domestico?
ESEMPI
- multiproprietà, regolamento interno vieta la detenzione di animali domestici: è
lecito?
- locazione, con clausola contrattuale che vieta la detenzione di animali domestici: è
lecita? Se no, come va considerata? Nulla? Nullità parziale, con conseguente
«sopravvivenza» del contratto di locazione?
- Donazione di immobile a uso abitativo, con onere di non facere (ossia non detenere
animali domestici)  lecito? Art. 793 c.c.
- Disposizione testamentaria: legato di immobile a uso abitativo, con onere di non
detenere animali domestici
2. Facoltà inerenti al nuovo diritto di coabitazione
- Utilizzo delle parti in comune degli edifici
art. 1102 c.c. «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne
alteri la destinazione e non ne impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso
secondo il loro diritto»
• Facoltà di utilizzo delle parti comuni da parte degli animali
 Diritto di transito negli spazi comuni (es. androne di ingresso, ascensore, cortile
condominiale)
• Obbligo di cura / pulizia / risarcimento da parte del proprietario dell’animale
N.B. il diritto di transito non è assoluto: l’animale deve essere sempre custodito e
accompagnato da parte del suo detentore (che né è responsabile)
Cass. Civ., 3.11.2000 n. 14353: “l'usare gli spazi comuni di un edificio condominiale
facendovi circolare il proprio cane senza le cautele richieste dall'ordinario criterio di
prudenza (come museruola, guinzaglio) può costituire una limitazione non consentita
del pari diritto che gli altri condomini hanno sui medesimi spazi, se risulti che la
mancata adozione delle suddette cautele impedisce loro di usare e godere
liberamente degli spazi comuni”
Segue - 2. Facoltà inerenti al nuovo diritto di coabitazione
- se possa essere stabilito un limite numerico
Non è previsto un limite normativo - l’interprete deve valutare volta
per volta, in base a altri principi, ad es.:
• esigenze etologiche dell’animale
art. 544 ter c.p., delitto di maltrattamento quando l’animale è sottoposto a comportamenti
insopportabili per le sue caratteristiche etologiche
art. 727 c.p., contravvenzione quando l’animale è detenuto in condizioni tali da creargli gravi
sofferenze
il numero effettivo di animali detenibili in appartamento va commisurato alle reali
capacità del proprietario di prendersi cura di loro
• esigenze di igiene e salute pubblica
FENOMENO DELL’ANIMAL HOARDING
Obbligo dell’amministratore di
condominio di segnalare la situazione?
3. La nozione di «animale domestico»
DDL  “animali da compagnia” (locuzione già utilizzata in altre disposizioni normative)
Duplice problema applicativo:
1. animali domestici da fattoria
(domesticazione)*
2. animali da compagnia non convenzionali
(es. tartarughe, piccoli roditori come cavie, criceti, conigli – c.d. «esotici»)
ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani): <<la norma non scontenta
solo gli addetti ai lavori, ma anche i medici veterinari e i tanti proprietari di animali non
domestici da compagnia, discriminati e non ammessi nelle case di milioni di cittadini che
scelgono la compagnia dei c.d. animali da compagnia non convenzionali>>
(cfr. il comunicato stampa dell’Anmvi del 21.5.2013, consultabile dal sito http://www.anmvi.it/486/animalicondominio-anmvi-giusto-riscrivere-la-norma)
* Nozione scientifico-veterinaria: domestico è l’animale allevato da più generazioni in cattività (…)
ISPRA (Istituto Superiore Protezione Ricerca Ambientale)
Ratio legis
Atti parlamentari (seduta 693 del 27.9.12)
 animali «normalmente» posseduti per compagnia
e senza scopi alimentari
Definizione aperta alle nuove abitudini sociali
Contenuto variabile, pronto a recepire i mutamenti delle consuetudini della
società civile
ANIMALI ESOTICI PERICOLOSI?
PUMA, SERPENTI DI GRANDI DIMENSIONI, ECC.
Il problema è risolto dalla legge 7.2.1992 n. 150 di attuazione della CITES ,
(modificata dal D.L. 12.1.1993 n. 2, convertito nella legge 13.3.1993 n. 59),
che prevede che è proibita la detenzione, salvo autorizzazione prefettizia, di
mammiferi e rettili "che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità
pubblica" (art. 6, comma I, l. 150/1992)
 ELENCO DI TALI ESEMPLARI
CITES - Convenzione sul commercio internazionale di specie selvatiche animali e vegetali in pericolo di
estinzione
firmata a Washington D.C. il 3 marzo 1973 ed entrata in vigore il primo luglio 1975, ratificata in Italia mediante
la legge n. 874/1975, cui è stata data attuazione nell'ordinamento nazionale tramite successivi atti, tra i quali il
D.M. 31 dicembre 1979, il D.M. 31 dicembre 1983 e infine la legge 150/1992, più volte modificata, che
contiene una disciplina organica e prevede fattispecie sanzionate penalmente
4. Rapporti di vicinato e problemi di convivenza
Le regole che presiedono la vita condominiale sono complesse ed articolate, non solo
“per la molteplicità delle loro fonti (legge, atti di acquisto, regolamento, delibere
assembleari, decisioni dell’amministratore, provvedimenti dell’autorità giudiziaria)”, ma
soprattutto “per la vastità degli interessi umani che l’immobile è destinato a soddisfare”
(BASILE, Condominio, Enc. Treccani)
Per garantire una corretta convivenza, è necessario trovare un punto di equilibrio tra gli
opposti interessi personali di ciascun condomino
- Sul diritto a non essere disturbati
- Il danno cagionato dagli animali in condominio  principi generali in materia
art. 2043 c.c. …
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Segue. 4. Rapporti di vicinato e problemi di convivenza
- Sul diritto a non essere disturbati
In generale, 2 tipologie di molestie da parte degli animali in condominio:
- immissioni di natura acustica  l’ipotesi più frequente: il cane che abbaia
- immissioni di natura olfattiva  es. causate dalle deiezioni degli animali
Il c.c. individua nella soglia della “normale tollerabilità” il punto di equilibrio tra le
opposte esigenze
art. 844, I co., c.c. - Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di
calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del
vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei
luoghi
A definire la soglia della normale tollerabilità soccorre la giurisprudenza
SSM - 3 dicembre 2015
Tribunale di Milano, Aula Magna
Can che abbaia…non disturba!
EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE
in passato si era diffusa la prassi giurisprudenziale secondo cui il semplice abbaiare del
cane rappresentava una immissione anormale e intollerabile
oggi, invece, la giurisprudenza parte da un presupposto differente, e cioè che l’abbaio sia
un fatto “naturale” del cane, il cui suono rientri nei normali “rumori di fondo” che
caratterizzano il vivere collettivo .
Da ciò deriva che la molestia ex art. 844 c.c. non viene integrata dal mero fatto di
abbaiare (che, anzi, costituisce una insopprimibile modalità espressiva del cane*) ma solo
dal suo superamento della soglia della normale tollerabilità, che si verifica ad es. quando
l’abbaio sia continuo ed ininterrotto e tale da impedire il riposo notturno
* Giudice di pace di Rovereto - sentenza dell’11.8.2006, si afferma che abbaiare è un
“diritto esistenziale” dei cani, e di conseguenza che il collarino anti-abbaio che il
proprietario aveva messo al proprio cane per non farlo abbaiare era invece uno
strumento lesivo dei diritti dell’animale
TITOLO n. 7856
Cass. Civ. 26.3.2008
“La presenza di un cane all’interno di una struttura condominiale non
deve essere lesiva dei diritti degli altri condomini, sicché i proprietari
dell’animale devono ridurre al minimo le occasioni di disturbo e prevenire
le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell'animale stesso,
soprattutto nelle ore notturne; occorre, però, tenere
presente che la natura del cane non può essere
coartata al punto da impedirgli del tutto di abbaiare
e che episodi saltuari di disturbo
da parte dell’animale possono e devono
essere tollerati dai vicini, in nome dei
principi del vivere civile”
Grazie per l’attenzione!