AVV. MARIANNA SALA TUTELA DELL`ANIMALE DA COMPAGNIA
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AVV. MARIANNA SALA TUTELA DELL`ANIMALE DA COMPAGNIA
SSM - Scuola Superiore della Magistratura AVV. MARIANNA SALA TUTELA DELL’ANIMALE DA COMPAGNIA E CONDOMINIO SSM - 3 dicembre 2015 Tribunale di Milano, Aula Magna Il nuovo art. 1138 ult. co. c.c. (L.220/2012) «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici>> L’importanza della nuova norma è legata soprattutto al fatto che, con la sua approvazione, il legislatore ha riconosciuto espressamente l’importanza della presenza degli animali nella vita domestica, mettendo un tassello in più nel complesso ed articolato quadro giuridico posto a loro tutela SSM - 3 dicembre 2015 Tribunale di Milano, Aula Magna I. Posizione giuridica dell’animale nell’ordinamento italiano II. Il nuovo art. 1138 ult. co. c.c. (L.220/2012): incertezze applicative della nuova norma SSM - 3 dicembre 2015 Tribunale di Milano, Aula Magna I. Posizione giuridica dell’animale nell’ordinamento Il nostro sistema giuridico tradizionale è alquanto contraddittorio nel modo in cui considera gli animali: •nel diritto amministrativo molte norme – in tema di allevamento, trasporto, mattazione, commercio … - offrono talune garanzie, almeno sotto il profilo collettivo; •secondo il diritto civile (artt. 812, 820 e 923 c.c.), gli animali sarebbero beni mobili suscettibili di essere oggetto di diritti reali e di negozi giuridici (es vendita); •il diritto penale giunge a prenderli in considerazione quali «esseri senzienti» contraddittorietà giustificata in base alla naturale stratificazione delle leggi nel tempo, che riflette l’evoluzione non solo economica, ma anche culturale. ANIMALI «DI SERIE A» «DI SERIE B» ANNI ’90: SI APRE UNA NUOVA STAGIONE GIURIDICA stupefacente fruttificazione di leggi, decreti, ordinanze ministeriali a tutela degli animali, volti a rimarcare l’importanza degli animali all’interno delle società Dagli anni ‘90 il sistema giuridico italiano subisce profonde modifiche in senso favorevole alla tutela degli animali, grazie a: I. II. III. Principi giuridici di derivazione europea Nuovi interventi della legislazione italiana Giurisprudenza I. Principi giuridici di derivazione europea TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’U.E., c.d. TRATTATO DI LISBONA (siglato a Lisbona il 13.12.2007, ratificato in Italia con Legge 130/2008) - ART. 13: animali = esseri senzienti norma primaria dell’Unione e, come tale, direttamente applicabile agli Stati membri, con valore paracostituzionale, in quanto rappresenta i fondamenti su cui poggia l’Unione Europea CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA (Strasburgo, 13.11.1987) - ratificata in Italia con la Legge 201/2010 II. Nuovi interventi della legislazione italiana - Legge 281/1991 «Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo» art. 1: «lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione (…) » - Legge 189/2004: introdotto nel codice penale il nuovo Titolo IX-bis “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” - c.d. «CODICE DEL TURISMO» (d. lgs. 2011/79) - nuovo «CODICE DELLA STRADA» (l. 120/2010) - Riforma Condominio (l. 220/2012) In via di approvazione: - disegno di legge in materia ambientale (per la promozione di misure di green economy - Collegato ambientale - legge stabilità 2014), che all’art. 77 prevede la modifica all’art. 514 cpc (cose mobili assolutamente impignorabili) III. Giurisprudenza – a titolo esemplificativo • RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO DI VISITA IN CARCERE da parte del cane del detenuto, in quanto membro della famiglia (decreto del Magistrato di sorveglianza di Vercelli - 24.10.2006) • Diritto di visita presso ospedali / centri per anziani (v. ad es. Tribunale di Varese, Sez. I Civ., 7.12.2011, dott. Buffone) • Separazione tra coniugi (Tribunale di Milano, Sez. IX Civ., decreto 13.3.2013 - L'animale non può essere più collocato nell'area semantica concettuale delle "cose" dovendo essere riconosciuto come "essere senziente". • Risarcimento del danno morale da uccisione/ferimento dell’animale domestico (es. Trib. Rovereto, 18.10.2009) In base ai principi generali che regolano il nostro ordinamento: DIRITTO EUROPEO - LEGGE NAZIONALE - GIURISPRUDENZA riconoscere nel rapporto uomo-animale domestico un interesse giuridico (da tutelare) attribuire a detto valore una portata costituzionale art. 2 Cost. clausola generale di tutela della persona, aperta al soggiorno dei valori man mano riconosciuti, nel tempo, dalla società, come diritti inviolabili (anche se inespressi) – garantire piena tutela a tutte le manifestazioni essenziali allo sviluppo dell’essere umano «diritto al rapporto affettivo uomo-animale domestico» diritto di nuova generazione art. 1138 ult. com. c.c. espresso riconoscimento del diritto alla coabitazione con l’animale domestico, come estrinsecazione del (più ampio) diritto al rapporto affettivo con l’animale II. Il nuovo art. 1138 ult. co. c.c. (L.220/2012): TITOLO incertezze applicative della nuova norma L. 220/12: No norme di diritto transitorio PROBLEMA APERTO 1. Che efficacia ha la nuova norma? • È applicabile ai regolamenti condominiali pre-vigenti? • È derogabile? • È applicabile a situazioni diverse dal condominio? (es. locazioni, multiproprietà) 2. Quali sono le facoltà inerenti al nuovo «diritto di coabitazione con l’animale domestico»? • Parti comuni degli edifici • Animali sì, ma quanti? 3. La nozione di «animale domestico» 4. Rapporti di vicinato e problemi di convivenza • Sul diritto a non essere disturbati • Il danno cagionato dagli animali in condominio Doverosa puntualizzazione:TITOLO SITUAZIONE ANTE RIFORMA divieti natura negoziale servitù reciproche unanimità per approvazione o modifica Cass. 2011/3705 TITOLO <<il divieto di tenere animali negli appartamenti di un edificio condominiale non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo tali tipi di regolamento disporre delle limitazioni alle facoltà connesse con il diritto di proprietà dei singoli condomini, sulle porzioni di fabbricato appartenenti agli stessi in via esclusiva. Tali disposizioni esigono, infatti, di essere approvate all'unanimità, pena la loro inefficacia anche nei confronti di quei condomini che, con il loro voto, abbiano concorso alla loro approvazione ed hanno, quindi, natura contrattuale e non regolamentare, non limitandosi, semplicemente, a disciplinare l'uso dei beni comuni.>> 1. efficacia della nuova norma - è applicabile ai regolamenti condominiali pre-vigenti? 1° soluzione – irretroattività della legge nel tempo La questione è stata dai più ricondotta – erroneamente – al problema della retroattività della legge nel tempo la Riforma non potrà applicarsi che per l’avvenire, in virtù del principio generale di irretroattività delle leggi di cui all’art.11, 1° co. disp. prel. c.c. (secondo cui la legge “non dispone che per l’avvenire”); da ciò conseguirebbe che il vecchio regolamento, contrattuale e trascritto, continuerebbe a mantenere la propria efficacia TITOLO RELAZIONE – NOME RELATORE Congresso LAV 2010 - Auditorium Via Rieti LA QUESTIONE VA AFFRONTATA DIVERSAMENTE È opportuno svincolarsi dalla tradizione romanistica, secondo cui la legge che regolamenta il rapporto contrattuale va individuata in relazione al momento della stipula In stipulationibus, id tempus spectatur, quod contrahimus Altra tesi: si può parlare di retroattività solo quando la nuova norma è chiamata a regolamentare ex post un rapporto giuridico già prodottosi in passato e che ha già esaurito i suoi effetti non, invece, quando la nuova norma è chiamata a incidere ex nunc per il tempo successivo alla sua entrata in vigore sui rapporti giuridici non ancora esauriti SSM - 3 dicembre 2015 Tribunale di Milano, Aula Magna 2° soluzione (corretta) : Ius superveniens Occorre domandarsi: lo IUS SUPERVENIENS (introdotto con la Riforma) è in grado di incidere, sui rapporti pendenti, ex nunc? SI Cass. 2001 n. 5052 <<In ipotesi di nullità derivante da "ius superveniens", a rapporto validamente instaurato, la norma sopravvenuta, in luogo di incidere sulla validità del contratto, priva il rapporto della capacità di produrre effetti ulteriori; pertanto, l'invalidità successiva può incidere su negozi che ancora non hanno iniziato a produrre effetti, mentre per gli altri resta priva di rilievo (se tutti gli effetti si sono esauriti) ovvero si traduce in una perdita di ulteriore efficacia e cioè in un arresto della funzione negoziale dell'atto.>> (segue) 1. efficacia della nuova norma - è derogabile? SULL’INDEROGABILITA’ DEL DIVIETO EX ART. 1138 C.C. CRITERIO ERMENEUTICO DELLA RATIO LEGIS occorre tenere conto dell’intenzione del legislatore fondamento – scopo – funzione della norma vc si avrebbe una interpretatio abrogans della norma Tutelare la convivenza del condomino con il proprio animale domestico (segue) 1. efficacia della nuova norma - è applicabile a situazioni diverse dal condominio (es. locazioni, multiproprietà)? Se l’art. 1138 c.c. è norma di consolidamento di principi già vigenti nel nostro ordinamento (perché espressi dalla normativa europea e nazionale) il «diritto di coabitazione con l’animale domestico» è l’espressione positiva del più generale «diritto al rapporto affettivo dell’uomo con l’animale» DIRITTO A COPERTURA COSTITUZIONALE DI NUOVA GENERAZIONE (ART. 2 COST.) condizionata la soluzione del contenzioso anche al di fuori dell’ambito condominiale, nella soluzione dei problemi di legittimità delle clausole limitatrici della detenzione di animali domestici, contenute in negozi giuridici quali, ad es., locazione, usufrutto, comodato di unità abitativa, donazione modale, clausole testamentarie, ecc… SSM - 3 dicembre 2015 TITOLO RELAZIONE – NOME RELATORE Congresso LAV 2010 - Auditorium Via Rieti Tribunale di Milano, Aula Magna scontro titanico autonomia contrattuale – v. art. 1322 c.c. limiti imposti dai principi generali dell’ordinamento Art. 1322, I comma: le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto, nei limiti imposti dalla legge II comma: e purché il contratto sia diretto a «realizzare interessi meritevoli di tutela» È meritevole di tutela un interesse che collide con i principi europei e nazionali in difesa del rapporto uomo – animale domestico? ESEMPI - multiproprietà, regolamento interno vieta la detenzione di animali domestici: è lecito? - locazione, con clausola contrattuale che vieta la detenzione di animali domestici: è lecita? Se no, come va considerata? Nulla? Nullità parziale, con conseguente «sopravvivenza» del contratto di locazione? - Donazione di immobile a uso abitativo, con onere di non facere (ossia non detenere animali domestici) lecito? Art. 793 c.c. - Disposizione testamentaria: legato di immobile a uso abitativo, con onere di non detenere animali domestici 2. Facoltà inerenti al nuovo diritto di coabitazione - Utilizzo delle parti in comune degli edifici art. 1102 c.c. «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purchè non ne alteri la destinazione e non ne impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto» • Facoltà di utilizzo delle parti comuni da parte degli animali Diritto di transito negli spazi comuni (es. androne di ingresso, ascensore, cortile condominiale) • Obbligo di cura / pulizia / risarcimento da parte del proprietario dell’animale N.B. il diritto di transito non è assoluto: l’animale deve essere sempre custodito e accompagnato da parte del suo detentore (che né è responsabile) Cass. Civ., 3.11.2000 n. 14353: “l'usare gli spazi comuni di un edificio condominiale facendovi circolare il proprio cane senza le cautele richieste dall'ordinario criterio di prudenza (come museruola, guinzaglio) può costituire una limitazione non consentita del pari diritto che gli altri condomini hanno sui medesimi spazi, se risulti che la mancata adozione delle suddette cautele impedisce loro di usare e godere liberamente degli spazi comuni” Segue - 2. Facoltà inerenti al nuovo diritto di coabitazione - se possa essere stabilito un limite numerico Non è previsto un limite normativo - l’interprete deve valutare volta per volta, in base a altri principi, ad es.: • esigenze etologiche dell’animale art. 544 ter c.p., delitto di maltrattamento quando l’animale è sottoposto a comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche art. 727 c.p., contravvenzione quando l’animale è detenuto in condizioni tali da creargli gravi sofferenze il numero effettivo di animali detenibili in appartamento va commisurato alle reali capacità del proprietario di prendersi cura di loro • esigenze di igiene e salute pubblica FENOMENO DELL’ANIMAL HOARDING Obbligo dell’amministratore di condominio di segnalare la situazione? 3. La nozione di «animale domestico» DDL “animali da compagnia” (locuzione già utilizzata in altre disposizioni normative) Duplice problema applicativo: 1. animali domestici da fattoria (domesticazione)* 2. animali da compagnia non convenzionali (es. tartarughe, piccoli roditori come cavie, criceti, conigli – c.d. «esotici») ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani): <<la norma non scontenta solo gli addetti ai lavori, ma anche i medici veterinari e i tanti proprietari di animali non domestici da compagnia, discriminati e non ammessi nelle case di milioni di cittadini che scelgono la compagnia dei c.d. animali da compagnia non convenzionali>> (cfr. il comunicato stampa dell’Anmvi del 21.5.2013, consultabile dal sito http://www.anmvi.it/486/animalicondominio-anmvi-giusto-riscrivere-la-norma) * Nozione scientifico-veterinaria: domestico è l’animale allevato da più generazioni in cattività (…) ISPRA (Istituto Superiore Protezione Ricerca Ambientale) Ratio legis Atti parlamentari (seduta 693 del 27.9.12) animali «normalmente» posseduti per compagnia e senza scopi alimentari Definizione aperta alle nuove abitudini sociali Contenuto variabile, pronto a recepire i mutamenti delle consuetudini della società civile ANIMALI ESOTICI PERICOLOSI? PUMA, SERPENTI DI GRANDI DIMENSIONI, ECC. Il problema è risolto dalla legge 7.2.1992 n. 150 di attuazione della CITES , (modificata dal D.L. 12.1.1993 n. 2, convertito nella legge 13.3.1993 n. 59), che prevede che è proibita la detenzione, salvo autorizzazione prefettizia, di mammiferi e rettili "che costituiscano pericolo per la salute e l'incolumità pubblica" (art. 6, comma I, l. 150/1992) ELENCO DI TALI ESEMPLARI CITES - Convenzione sul commercio internazionale di specie selvatiche animali e vegetali in pericolo di estinzione firmata a Washington D.C. il 3 marzo 1973 ed entrata in vigore il primo luglio 1975, ratificata in Italia mediante la legge n. 874/1975, cui è stata data attuazione nell'ordinamento nazionale tramite successivi atti, tra i quali il D.M. 31 dicembre 1979, il D.M. 31 dicembre 1983 e infine la legge 150/1992, più volte modificata, che contiene una disciplina organica e prevede fattispecie sanzionate penalmente 4. Rapporti di vicinato e problemi di convivenza Le regole che presiedono la vita condominiale sono complesse ed articolate, non solo “per la molteplicità delle loro fonti (legge, atti di acquisto, regolamento, delibere assembleari, decisioni dell’amministratore, provvedimenti dell’autorità giudiziaria)”, ma soprattutto “per la vastità degli interessi umani che l’immobile è destinato a soddisfare” (BASILE, Condominio, Enc. Treccani) Per garantire una corretta convivenza, è necessario trovare un punto di equilibrio tra gli opposti interessi personali di ciascun condomino - Sul diritto a non essere disturbati - Il danno cagionato dagli animali in condominio principi generali in materia art. 2043 c.c. … SSM - 3 dicembre 2015 Tribunale di Milano, Aula Magna Segue. 4. Rapporti di vicinato e problemi di convivenza - Sul diritto a non essere disturbati In generale, 2 tipologie di molestie da parte degli animali in condominio: - immissioni di natura acustica l’ipotesi più frequente: il cane che abbaia - immissioni di natura olfattiva es. causate dalle deiezioni degli animali Il c.c. individua nella soglia della “normale tollerabilità” il punto di equilibrio tra le opposte esigenze art. 844, I co., c.c. - Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi A definire la soglia della normale tollerabilità soccorre la giurisprudenza SSM - 3 dicembre 2015 Tribunale di Milano, Aula Magna Can che abbaia…non disturba! EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE in passato si era diffusa la prassi giurisprudenziale secondo cui il semplice abbaiare del cane rappresentava una immissione anormale e intollerabile oggi, invece, la giurisprudenza parte da un presupposto differente, e cioè che l’abbaio sia un fatto “naturale” del cane, il cui suono rientri nei normali “rumori di fondo” che caratterizzano il vivere collettivo . Da ciò deriva che la molestia ex art. 844 c.c. non viene integrata dal mero fatto di abbaiare (che, anzi, costituisce una insopprimibile modalità espressiva del cane*) ma solo dal suo superamento della soglia della normale tollerabilità, che si verifica ad es. quando l’abbaio sia continuo ed ininterrotto e tale da impedire il riposo notturno * Giudice di pace di Rovereto - sentenza dell’11.8.2006, si afferma che abbaiare è un “diritto esistenziale” dei cani, e di conseguenza che il collarino anti-abbaio che il proprietario aveva messo al proprio cane per non farlo abbaiare era invece uno strumento lesivo dei diritti dell’animale TITOLO n. 7856 Cass. Civ. 26.3.2008 “La presenza di un cane all’interno di una struttura condominiale non deve essere lesiva dei diritti degli altri condomini, sicché i proprietari dell’animale devono ridurre al minimo le occasioni di disturbo e prevenire le possibili cause di agitazione ed eccitazione dell'animale stesso, soprattutto nelle ore notturne; occorre, però, tenere presente che la natura del cane non può essere coartata al punto da impedirgli del tutto di abbaiare e che episodi saltuari di disturbo da parte dell’animale possono e devono essere tollerati dai vicini, in nome dei principi del vivere civile” Grazie per l’attenzione!