circolare idoneita - Comune di Bedizzole

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circolare idoneita - Comune di Bedizzole
C O M U N E DI B E D I Z Z O L E
Provincia di Brescia
Area Tecnica Sportello Unico Edilizia - Urbanistica
10/03/2016
OGGETTO: CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL’ATTESTAZIONE DI IDONEITA’
ALLOGGIATIVA.
Le vigenti normative in materia di immigrazione, stabiliscono che lo straniero residente in Italia debba abitare
in un alloggio che sia idoneo secondo determinati parametri, che sono gli stessi fissati per tutta l’edilizia residenziale in Italia, tali da garantire la presenza di standard qualitativi minimi ed una buona condizione abitativa.
Il rispetto di tali parametri deve essere verificato attraverso il rilascio dell’Attestazione di Idoneità alloggiativa, che attesta, nello specifico, quante persone possono abitare in un alloggio, in funzione della superficie utile
netta dello stesso, nonché la rispondenza dello stesso ai requisiti igienico sanitari, stabiliti dalla legge.
Tale documento è indispensabile per tutti i cittadini extracomunitari (ovvero cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea ed apolidi) per ottenere:
a) la sottoscrizione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (art. 5 bis D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 ed
art. 8-bis, comma 1, del D.P.R. 31.8.1999 n. 394), inclusa per la regolarizzazione delle colf e badanti (Legge
03.08.2009, n. 102 e Circolare del Ministero dell’Interno del 18 febbraio 2010);
b) il Permesso di Soggiorno CE di lungo periodo per sé stesso o per i familiari a carico (art. 16 del D.P.R.
31.8.1999 n. 394);
c) il Visto per familiare al seguito (art. 6, comma 3, del D.P.R. 31.8.1999 n. 394);
d) la richiesta della Carta di soggiorno (art. 16 del D.P.R. 31.8.1999 n. 394);
e) l’ingresso per lavoro autonomo;
f) il ricongiungimento dei familiari, cioè quando deve essere autorizzato l'ingresso dall'estero dei familiari del
lavoratore immigrato (art. 6, comma 1, lett. C, del D.P.R. 31.8.1999 n. 394);
g) la coesione familiare, quando i familiari sono già in Italia (art. 30, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 286/1998).
La disposizione normativa fondamentale, che ha di fatto introdotto nell’ordinamento tale attestazione è
l’articolo 29 “Ricongiungimento familiare”, comma 31, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico
sull'immigrazione”, il quale stabilisce:
“3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29-bis, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare
la disponibilità:
a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori,
è sufficiente il consenso del titolare dell’alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà;”
Il richiamato articolo 29-bis “Ricongiungimento familiare dei rifugiati”, stabilisce che:
“1. Lo straniero al quale è stato riconosciuto lo status di rifugiato può richiedere il ricongiungimento familiare per le medesime categorie di familiari e con la stessa procedura di cui all'articolo 29. Non si applicano, in tal caso, le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 3”.
Successivamente il Decreto Del Presidente Della Repubblica n. 394, del 31 Agosto 1999 “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, a norma dell' articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”, modi_______________________________________________________________________________________________________________________________
Responsabile dell’Area: Paola Visini tel. 0306872923 e-mail [email protected]
Potere sostitutivo art. 2, comma 9 bis, L. 241/90: Dott. Mariano Rainone e-mail [email protected]
P.zza Vittorio Emanuele II n. 1 – 25081 Bedizzole (BS) tel. 0306872923 fax 0306872728
Partita IVA 00577210982 – Codice Fiscale 00760050179
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ficato dal Decreto Del Presidente Della Repubblica n. 334, del 18 ottobre 2004 “Regolamento recante modifiche
ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione”,
all’articolo 6 “Visti per ricongiungimento familiare e per familiari al seguito”, ha stabilito che:
“La richiesta di nullaosta al ricongiungimento familiare, per i soggetti di cui all' articolo 29, comma 1, del
testo unico, va presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-Ufficio territoriale
del Governo, competente per il luogo di dimora del richiedente. La domanda dell'interessato deve essere
corredata dalla:
….
c) documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a),
del testo unico. A tale fine, l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienicosanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale competente per territorio”.
Ancora, il D.P.R. n. 394/1999, come modificato, all’articolo 8-bis “Contratto di soggiorno per lavoro subordinato”, prevede che:
“1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare
con un'apposita dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonché nella
proposta di contratto di soggiorno di cui all'articolo 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera c), un
alloggio fornito di requisiti di abitabilità e idoneità igienico sanitaria, o che rientri nei parametri previsti
dal testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il
rientro del lavoratore nel Paese di provenienza”.
Ed ancora, all’articolo 16 “Richiesta della carta di soggiorno”, prevede che alla domanda vada allegata la documentazione comprovante:
“la disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tale fine
l'interessato deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al
medesimo articolo 29 del testo unico ovvero il certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale competente per territorio”.
Ed infine, l’articolo 35 “Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato”, prevede che il lavoratore
straniero, debba esibire un titolo idoneo a comprovare l'effettiva disponibilità dell'alloggio, e la richiesta di certificazione d'idoneità alloggiativa.
La legge n. 94 del 2009 ( decreto sicurezza), oltre ad aver modificato l’articolo 29 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con D. Lgs.
n. 286 del 25 luglio 1998, in materia di ricongiungimento familiare, ha introdotto alcune novità relative al requisito dell’idoneità degli alloggi.
Per certificare l’idoneità dell’alloggio la procedura è riferita alla verifica dei requisiti minimi di superficie degli
alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti, ma è anche condizionata dal rispetto dei requisiti igienico
sanitari, da utilizzare anche per altre forme di disponibilità.
Con la Circolare n. 7170 del 18 novembre 2009, il Ministero dell’Interno intendeva fare chiarezza
sull’applicazione dell’articolo 1, comma 19, della legge n. 94/2009, precisando però che i comuni, nel rispetto della propria autonomia, potevano far riferimento alla normativa contenuta nel D.M. 5 luglio 1975, ovvero lo stesso
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che attiene a tutta l’edilizia residenziale in Italia, pubblica e privata, che ora funge da unico parametro per tutto il
territorio nazionale.
Sia la legge 94/09 sia la Circolare però non hanno chiarito definitivamente ogni dubbio circa le modalità, i criteri e l’espletamento della procedura prevista dall’articolo 29 del D. Lgs. n. 286 del 1998.
Il D.M. 5 luglio 1975 stabilisce i requisiti minimi di superficie degli alloggi, in relazione al numero previsto degli occupanti e precisa anche di verificare i requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione, lasciando
comunque aperti alcuni dubbi interpretativi.
Appare dunque utile precisare meglio quali siano gli aspetti che l’Ufficio Tecnico comunale dovrà esaminare
ai fini del rilascio dell’Attestato di Idoneità abitativa, in ordine a 4 aspetti essenziali:
1.
2.
3.
4.
Requisiti minimi di superficie
Requisiti igienico-sanitari
Sicurezza degli impianti
Sicurezza strutturale
Si precisa comunque che l’Attestato di Idoneità dell’alloggio non è equivalente o equipollente e non sostituisce in alcun modo il “Certificato di Agibilità, essendo atti distinti e con scopi e finalità diversi.
1.
REQUISITI MINIMI DI SUPERFICIE
superficie utile per abitante
superficie minima dei locali
alloggi monolocale
2.
1 abitante – 14 mq
2 abitanti – 28 mq
3 abitanti – 42 mq
4 abitanti – 56 mq
Per ogni abitante successivo + 10 mq
1 persona – stanza da letto di 9 mq + una stanza soggiorno di 14 mq
2 persone – stanza da letto di 14 mq + una stanza soggiorno di 14 mq
Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile
1 persona – 28 mq (comprensivi del bagno)
2 persone – 38 mq (comprensivi del bagno)
REQUISITI IGIENICO-SANITARI
altezze minime
illuminazione
stanza da bagno
L’altezza minima dell’immobile deve essere di 2,70 m
per i corridori, i bagni e i ripostigli l’altezza minima può essere pari a 2,40 m
tutti i locali degli alloggi, (ad eccezione di quelli destinati a servizi igienici, disimpegni,
corridoi, vani-scala e ripostigli) debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata
alla destinazione d’uso
la stanza da bagno deve essere fornita di apertura all’esterno per il ricambio dell’aria o
dotata di impianto di aspirazione meccanica. Per ciascuno alloggio, almeno una stanza da
bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o
doccia, lavabo.
Nelle stanze da bagno sprovviste di apertura all'esterno è proibita l'installazione da apparecchi a fiamma libera
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impianto di riscaldamento
salubrità
ventilazione
fumi e vapori
posto cottura
3.
gli alloggi dovranno essere muniti di impianto di riscaldamento
nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente
quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non
consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti
è comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei
punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano
il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare
ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di
aspirazione forzata sui fornelli
SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
Cosa si intende per
impianto
IMPIANTO DI
RISCALDAMENTO
Per impianto si intende l’insieme delle tubazioni e dei loro accessori installati tra il
contatore gas e gli apparecchi utilizzatori (caldaia, scaldabagno, stufa, apparecchio di
cottura, ecc.) nonché i collegamenti dei medesimi, i dispositivi per lo scarico dei prodotti
di combustione e le predisposizioni edili e meccaniche per la ventilazione dei locali nei
quali sono installati gli apparecchi (aperture di ventilazione)
Deve essere presente un impianto di riscaldamento idoneo. Per impianto si deve
necessariamente intendere una struttura fissa che consenta un riscaldamento diffuso in
ogni locale abitabile
IMPIANTI A GAS ad uso
domestico di potenza uguale
o inferiore a 35 KW
Se gli impianti sono installati
prima del 13/03/1990
Se gli impianti sono installati
dopo il 13/03/1990
Se gli impianti sono installati
Deve esistere dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo
professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la
professione, per almeno 5 anni, nel settore degli impianti a gas, sotto personale
responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero da un soggetto che ricopre,
da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata ai sensi dell’art.
3 del DM 22 gennaio 2008, n. 37, operante nel settore degli impianti a gas.
Deve esistere dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice redatta su
modello ministeriale conforme Legge 46/90 e completa degli allegati obbligatori:
- Relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
- schema dell’impianto realizzato;
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti;
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.
Le dichiarazioni devono essere rilasciate da imprese iscritte alla C.C.I.I.A. o all’Albo delle
imprese Artigiane in possesso dei requisiti tecnico professionali rilasciati dalla C.C.I.I.A.
per l’esercizio dell’attività di installazione di impianti di cui all’art. 1, lettera E della Legge 5
marzo 1990, n. 46 (impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o
aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile
gassoso fornito dall’ente distributore)
Deve esistere dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo
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prima del 27/03/2008 e la
dichiarazione di conformità
non è stata prodotta o non è
più reperibile
Se gli impianti sono
installati dopo il 27/03/2008
professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la
professione, per almeno 5 anni, nel settore degli impianti a gas, sotto personale
responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero da un soggetto che ricopre,
da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata ai sensi dell’art.
3 del DM 22 gennaio 2008, n. 37, operante nel settore degli impianti a gas.
Deve esistere dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice redatta su
modello ministeriale conforme D.M. 37/08 e completa degli allegati obbligatori:
1. Progetto dell’impianto firmato dal Responsabile Tecnico dell’impresa installatrice;
2. Relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
3. Schema dell’impianto realizzato;
4. Riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;
5. Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.
Le dichiarazioni devono essere rilasciate da imprese iscritte alla C.C.I.I.A. o all’Albo delle
Imprese Artigiane in possesso dei requisiti tecnico professionali rilasciati dalla C.C.I.I.A.
per l’esercizio dell’attività di installazione di impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera E
del DM 22 gennaio 2008, n. 37 (impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di
qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e
ventilazione ed aerazione dei locali)
IMPIANTI ELETTRICI (per
utenze domestiche di singole
unità abitative aventi potenza
impegnata inferiore a 6 KW e
superficie dei locali inferiore a
400 MQ
Se gli impianti sono installati
prima del 13/03/1990
Se gli impianti sono installati
dopo il 13/03/1990
Se gli impianti sono installati
prima del 27/03/2008 e la
dichiarazione di conformità
Deve esistere dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo
professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la
professione, per almeno 5 anni, nel settore degli impianti elettrici, sotto personale
responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero da un soggetto che ricopre,
da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata ai sensi dell’art.
3 del DM 22 gennaio 2008, n. 37, operante nel settore degli impianti elettrici.
Deve esistere dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice redatta su
modello ministeriale conforme Legge 46/90 e completa degli allegati obbligatori:
- Relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
- schema dell’impianto realizzato;
- riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali già esistenti;
- copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.
Le dichiarazioni devono essere rilasciate da imprese iscritte alla C.C.I.I.A. o all’Albo delle
imprese Artigiane in possesso dei requisiti tecnico professionali rilasciati dalla C.C.I.I.A.
per l’esercizio dell’attività di installazione di impianti di cui all’art. 1, lettera A della Legge
5 marzo 1990, n. 46 (gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell’energia fornita dall’ente distributore)
Deve esistere dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo
professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la
professione, per almeno 5 anni, nel settore degli impianti elettrici, sotto personale
_______________________________________________________________________________________________________________________________
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non è stata prodotta o non è
più reperibile
Se gli impianti sono
installati dopo il 27/03/2008
responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero da un soggetto che ricopre,
da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata ai sensi dell’art.
3 del DM 22 gennaio 2008, n. 37, operante nel settore degli impianti elettrici.
Deve esistere dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta installatrice redatta su
modello ministeriale conforme D.M. 37/08 e completa degli allegati obbligatori:
1. Progetto dell’impianto firmato dal Responsabile Tecnico dell’impresa installatrice;
2. Relazione con tipologie dei materiali utilizzati;
3. Schema dell’impianto realizzato;
4. Riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti;
5. Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali.
Le dichiarazioni devono essere rilasciate da imprese iscritte alla C.C.I.I.A. o all’Albo delle
Imprese Artigiane in possesso dei requisiti tecnico professionali rilasciati dalla C.C.I.I.A.
per l’esercizio dell’attività di installazione di impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera A
del DM 22 gennaio 2008, n. 37 (impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere)
Le dichiarazioni di conformità/rispondenza suddette sono facoltative, e dunque, di regola, non necessarie,
qualora l’unità immobiliare sia dotata di Certificato di Agibilità rilasciato dopo il 13/03/1990 e non siano stati
compiuti interventi di modifica/rinnovamento/sostituzione impiantistiche.
Le dichiarazioni di conformità/rispondenza saranno richieste anche in caso di rinnovo.
Nel caso in cui, durante il sopralluogo, vengano riscontrate condizioni anomale o deteriorate degli impianti,
l’ufficio tecnico potrà richiedere specifiche dichiarazioni di rispondenza relative allo stato di fatto.
4. SICUREZZA STRUTTURALE
L’ufficio Tecnico valuterà, a seguito del necessario sopralluogo e a proprio insindacabile giudizio, se sia
necessario acquisire un certificato di idoneità statica a firma di un tecnico abilitato, a prescindere dalla presenza o
meno del certificato di agibilità o del collaudo strutturale.
VALIDITA’ DELL’ATTESTATO DI IDONEITA’ ALLOGGIATIVA
L’attestato di idoneità alloggiativa ha una validità di 6 mesi.
A partire dalla seconda richiesta di rinnovo dell’attestato, l’ufficio tecnico potrà procedere, a propria
discrezione, all’esecuzione di un nuovo sopralluogo, addebitando l’importo di € 25,00 per diritti d’istruttoria.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(F.TO ARCH. PAOLA VISINI)
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